Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Numero della legge: 7
Data: 22 ottobre 2018
Numero BUR: 86
Data BUR: 23/10/2018

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE

Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 “Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”)

Art. 2 (Istituzione del Laboratorio smart city Lazio)

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 3 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche e alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”. Elenco dei soggetti assegnatari di terreni ARSIAL)

Art. 4 (Allineamento dei vincoli temporali per le misure di imboschimento dei terreni agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e successive modifiche)

Art. 5 (Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale” e 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche)

Art. 6 (Modifica della perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa)

Art. 7 (Modifica della perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica)

Art. 8 (Modifica all’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini) [abrogato]

Art. 9 (Disposizioni relative alla liquidazione del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo. Modifiche all’articolo 2, commi 29 e 30 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativi alla soppressione del Consorzio)

Art. 10 (Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)

Art. 11 (Disposizioni in materia di depurazione delle acque reflue)

Art. 12 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

Art. 13 (Sospensione dei procedimenti di competenza regionale per il rilascio dei permessi di ricerca, delle relative proroghe e degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse geotermiche ad alta e media entalpia)

Art. 14 (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)

Art. 15 (Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”)

Art. 16 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale” e successive modifiche)

Art. 17 (Tutela dell’imprenditore agricolo titolare di un contributo erogato dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

Art. 18 (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’Osservatorio faunistico-venatorio regionale” e successive modifiche)

Art. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive modifiche, alle leggi regionali 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e 10 luglio 1978, n. 31 “Rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio”)

Art. 20 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche)

Art. 21 (Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici)

Art. 22 (Modifiche alle leggi regionali 13 febbraio 2018, n. 2 e 6 luglio 1998, n. 24 in materia di pianificazione paesistica nonché alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure”, e successive modifiche)

Art. 23 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 “Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti” e successive modifiche)

Art. 24 (Misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

CAPO III DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURA

Art. 25 (Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali)

Art. 26 (Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla responsabilità sociale delle imprese e alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”, e successive modifiche. Percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari)

Art. 27 (Misure di salvaguardia dei livelli occupazionali)

Art. 28 (Soppressione della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio. Recesso dalla fondazione Ottavio Ziino orchestra di Roma e del Lazio e relativa disciplina. Abrogazioni)

Art. 29 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche)

Art. 30 (Disposizioni transitorie relative alle guide turistiche) [abrogato]

Art. 31 (Azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo. Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche” e successive modifiche)

Art. 32 (Modifiche alle leggi regionali 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche) [abrogato]

Art. 33 (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33“Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche) [abrogato]

Art. 34 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” e successive modifiche) [abrogato]

Art. 35 (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti” e successive modifiche e alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 28 “Disposizioni urbanistiche per l’installazione di edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici”)

Art. 36 (Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio)

Art. 37 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio”)

Art. 38 (Istituzione della fiera agroalimentare a Roma)

Art. 39 (Registro unico regionale dei controlli delle attività produttive)

Art. 40 (Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico)

Art. 41 (Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativi al fondo per le start up innovative e al fondo della creatività e agli articoli 40 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 in materia di acque minerali e termali e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alle acque minerali naturali e di sorgente, e successive modifiche)

Art. 42 (Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 42 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche)

Art. 43 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” e successive modifiche) [abrogato]

Art. 44 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

Art. 45 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale” e successive modifiche)

Art. 46 (Modifica alla legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 “Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali”) [abrogato]

Art. 47 (Modifica alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 27 “Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione”)

CAPO IV DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE, DEMANIO E PATRIMONIO, ENTI LOCALI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETA’ REGIONALI

Art. 48 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche)

Art. 49 (Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione di costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”)

Art. 50 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del consiglio regionale. Disposizioni transitorie)

Art. 51 (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e successive modifiche. Disposizione transitoria)

Art. 52 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”. Razionalizzazione degli acquisti)

Art. 53 (Semplificazione nel pagamento dei tributi regionali)

Art. 54 (Disposizioni relative al rinnovo degli organi amministrativi degli enti agrari)

Art. 55 (Contributi per la comunicazione istituzionale concernente i referendum locali)

Art. 56 (Disposizioni relative all’edilizia scolastica)

Art. 57 (Disposizioni finanziarie a sostegno dei comuni. Modifiche all’articolo 1, commi 77 e 79 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativi al fondo per prevenire il dissesto finanziario e all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 concernente gli atti transattivi relativi alla rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari)

Art. 58 (Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale” e successive modifiche)

Art. 59 (Gestione integrata del tratto metropolitano del fiume Tevere)

Art. 60 (Modifiche agli articoli 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefìci e provvidenze di legge, 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, e successive modifiche)

Art. 61 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di beni immobili regionali e successive modifiche. Disposizioni relative all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale combattenti - ONC)

Art. 62 (Disposizioni per favorire gli investimenti dei concessionari dei beni patrimoniali e demaniali regionali)

Art. 63 (Misure per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale)

Art. 64 (Ricognizione dei dati relativi alla sicurezza degli edifici del patrimonio regionale)

Art. 65 (Disposizioni sul patrimonio e la messa in liquidazione della società SAN.IM S.p.A. Abrogazione)

Art. 66 (Piano di monitoraggio delle competenze professionali presenti nella Regione, negli enti strumentali e nelle società controllate dalla Regione)

Art. 67 (Utilizzazione del ramo d’azienda della società Capitale Lavoro S.p.A. e successione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Aumenti di capitale nelle società regionali)

CAPO V DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 68 (Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

Art. 69 (Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche)

Art. 70 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche)

Art. 71 (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio”)

Art. 72 (Associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere)

Art. 73 (Interventi per le associazioni che operano a sostegno delle donne)

Art. 74 (Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico)

Art. 75 (Interventi per l’integrazione socio scolastica)

Art. 76 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche)

Art. 77 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” e successive modifiche)

Art. 78 (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” e successive modifiche)

Art. 79 (Modifica alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura” e successive modifiche)

CAPO VI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E OPERE PUBBLICHE

Art. 80 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo ad interventi in materia di edilizia agevolata, e successive modifiche)

Art. 81 (Istituzione di una commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione)

Art. 82 (Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)

Art. 83 (Modifiche alle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relative all’edilizia residenziale pubblica e successive modifiche)

Art. 84 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche e all’articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al trasporto pubblico locale)

Art. 85 (Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche. Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 bis della l.r. 58/1993)

Art. 86 (Disposizioni in materia di utilizzo del gas naturale compresso “GNC”, del gas naturale liquefatto “GNL” e dell’elettricità nel trasporto stradale)

Art. 87 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo al definanziamento per mancato avvio di opere pubbliche e successive modifiche)

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88 (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 89 (Entrata in vigore)

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 “Disposizioni per la
semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali”)


1.
Dopo l’articolo 3 della l.r. 6/2017 sono inseriti i seguenti:

Art. 3 bis

(Lazio Semplice)

1. Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare e favorire la partecipazione dei cittadini alla semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, al monitoraggio dei procedimenti in corso, alla maggiore omogeneità nell’azione delle diverse strutture amministrative, nell’ambito dei siti internet istituzionali della Regione, della Giunta e del Consiglio, è istituita una specifica sezione denominata “Lazio Semplice” suddivisa per aree tematiche.

2. I privati, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, gli enti ecclesiastici, le associazioni, gli enti locali, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, le unioni dei comuni e le altre forme associative presentano, tramite il sito internet istituzionale, le proposte di semplificazione, incluse quelle concernenti la modifica di atti normativi regionali, volte ad individuare i settori di materie da riorganizzare ai sensi dell’articolo 2 ovvero i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell’articolo 3, e verificano lo stato dei procedimenti in corso. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, sono definite le modalità per la presentazione delle predette proposte.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 2, approva il programma annuale dell’attività di semplificazione regionale, individuando le misure di semplificazione da adottare ai sensi degli articoli 2 e 3 ed, eventualmente, i relativi tempi.

4. Per garantire la misurazione e l’armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.

Art. 3 ter

(Semplificazione digitale. Piattaforma digitale regionale dati e iniziative connesse)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 50 ter del d.lgs. 82/2005, relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati, promuove l’implementazione e lo sviluppo della piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse), denominata Piattaforma digitale regionale dati, per favorire e condividere la conoscenza e l’utilizzo del proprio patrimonio informativo, al fine di realizzare nuovi servizi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

2. La Piattaforma digitale regionale dati persegue, in particolare, l’obiettivo di migliorare e semplificare l’interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data e delle informazioni verso cittadini e imprese, amplificare il valore del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni regionali e delle società pubbliche regionali mediante la predisposizione e l’uso di strumenti di analisi, minimizzare i costi transattivi per l’accesso e l’utilizzo dei dati, migliorare la conoscenza dei fenomeni descritti dai dati e sviluppare un’architettura condivisa delle interfacce e strumenti di cooperazione applicativa, anche basati su sistemi di intelligenza artificiale, nonché condurre iniziative utili a promuovere attività di ricerca scientifica su tematiche applicative di interesse per la pubblica amministrazione.

3. La Piattaforma digitale regionale dati è finalizzata alla pubblicazione di dati detenuti dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti, dalle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e dagli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione.

4. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, adotta politiche tese ad incentivare la condivisione, la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo degli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite intese. La Regione promuove, altresì, la stipula di intese con altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 3, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sentita la commissione consiliare competente in materia, un regolamento che disciplina in particolare:

a) i dati che possono essere oggetto di immediato riutilizzo tramite la Piattaforma digitale regionale dati;

b) i dati che possono essere rilasciati a pagamento;

c) le modalità per individuare ulteriori dati che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;

d) le modalità di pubblicazione dei dati e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;

e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati di cui l'amministrazione regionale è titolare;

f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;

g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;

h) le modalità per:

1) la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati, ove necessaria per l'accesso;

2) la presentazione della richiesta relativa ai dati non ancora presenti sulla Piattaforma digitale regionale dati;

i) le modalità e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui al comma 6, lettera d);

l) la programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, di cui al comma 6, lettera e) e dei servizi di formazione e assistenza tecnica di cui al comma 6, lettera f);

m) la programmazione degli interventi di cui al comma 6, lettera g), mediante l'utilizzo dei fondi di garanzia e la concessione di finanziamenti e/o contributi, legati al riutilizzo dei dati e all'innovazione tecnologica, nonché le modalità per l'indizione annuale di concorsi di idee.

6. Il regolamento di cui al comma 5 si attiene, in particolare, alle seguenti norme generali:

a) accessibilità gratuita, nonché riutilizzo, anche per finalità commerciali, dei dati di cui sono titolari i soggetti indicati al comma 3 nonché i soggetti indicati al comma 4, laddove ricorrano le condizioni ivi previste;

b) accesso, mediante la Piattaforma digitale regionale dati, a cataloghi di dati e applicazioni in base a modalità che garantiscano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;

c) adozione di un piano per il riutilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 3, contenente per ciascun insieme di dati l'indicazione temporale della messa a disposizione, da rendere pubblico secondo modalità digitali;

d) concessione in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, dei programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppati per conto e a spese della Regione stessa, ad altre pubbliche amministrazioni o a soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, nei limiti stabiliti dalla normativa statale;

e) attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, finalizzate alla conoscenza digitale e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

f) promozione di azioni di formazione e qualificazione professionale, nonché servizi di formazione e assistenza tecnica in materia di riutilizzo dei dati, basati su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico indistinto;

g) attività di sostegno dell'iniziativa economica legata al riutilizzo, finalizzata alla crescita imprenditoriale e alla competitività dell'industria regionale sui mercati nazionale e internazionale, nonché promozione di concorsi di idee per giovani.

7. Entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 5, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, con verifica al 1° marzo di ogni anno, il progetto di implementazione e sviluppo della Piattaforma digitale regionale dati.

8. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli da 1 a 14 della l.r. 7/2012.”.

Art. 2

(Istituzione del Laboratorio smart city Lazio)

1. Il Laboratorio smart city Lazio, di seguito denominato Laboratorio, è un ambito partecipativo per promuovere e condividere con i cittadini, singoli e associati, soggetti pubblici e privati, le problematiche sull'innovazione digitale della Regione e sul monitoraggio dei correlati programmi attuativi.

2. Il Laboratorio intende favorire la partecipazione nei processi di trasformazione digitale dei contesti urbani della Regione, quali province, comuni e Città metropolitana di Roma capitale, al fine di:

a) accrescere le opportunità di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;

b) migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni sulle politiche dell’innovazione;

c) incrementare il livello di consapevolezza e conoscenza dei temi dell'innovazione, nonché dell'agenda digitale della Regione nella società civile;

d) partecipare alla definizione di ulteriori programmi strategici sui temi dell'innovazione, delle smart community, delle smart city e dell'agenda digitale.

3. L'amministrazione della Regione è presente alle riunioni del Laboratorio tramite:

a) il coordinatore del Laboratorio, nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente;

b) i componenti della Giunta regionale competenti per materia;

c) i Direttori regionali competenti per materia;

d) il presidente di Lazio Crea o suo delegato;

e) i presidenti delle province e il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale o loro delegati;

f) il responsabile per la transizione digitale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche o suo delegato.

4. Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Laboratorio i componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali o loro delegati, i sindaci dei comuni della Regione o loro delegati. Il calendario degli incontri è reso noto sul sito istituzionale della Regione.

5. Possono aderire al Laboratorio le associazioni e le fondazioni che operano sul territorio della Regione, anche se aventi sede legale altrove, purché abbiano come scopo sociale la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività a vario titolo concernenti i processi di trasformazione digitale, di innovazione, di partecipazione democratica attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

6. Possono aderire al Laboratorio le associazioni di impresa, le imprese e le reti di imprese che abbiano una sede operativa sul territorio della Regione, anche se aventi sede legale altrove, purché abbiano come oggetto sociale la realizzazione di software e/o hardware e/o la produzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione relativamente ai contesti di innovazione così detti “smart city”.

7. Possono aderire, altresì, singoli cittadini maggiorenni che, per competenza professionale o interesse personale, intendano dare il proprio contributo al confronto sulle tematiche oggetto del Laboratorio.

8. Per aderire al Laboratorio è necessario presentare apposita domanda on-line entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale.

9. La struttura della Giunta che svolge un ruolo di coordinamento delle diverse competenze in materia, identificata con deliberazione entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo, accetta l'adesione e, in caso contrario, comunica il rigetto della domanda, dandone motivazione all'interessato.

10. La comunicazione di cancellazione dal Laboratorio può essere presentata in qualsiasi momento ed è immediatamente accettata.

11. La struttura di cui al comma 9 effettua annualmente una valutazione sulla permanenza delle condizioni di cui al presente articolo, all'esito della quale può disporre la cancellazione dal Laboratorio, informandone gli interessati.

12. Il Laboratorio si riunisce in assemblea plenaria quando:

a) è richiesto dal coordinatore del Laboratorio;

b) è richiesto da uno o più membri della Giunta regionale competenti sul tema e/o sul progetto attinente al processo di partecipazione;

c) è richiesto da una o più commissioni consiliari competenti sul tema e/o sul progetto attinente al processo di partecipazione.

13. In caso di richieste multiple si procede alla calendarizzazione delle stesse in ordine cronologico.

14. In ogni caso, il Laboratorio si riunisce in assemblea plenaria almeno quattro volte in un anno per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) analisi e discussione sullo stato di avanzamento delle iniziative in materia d'innovazione che coinvolgono il territorio della Regione;

b) analisi, discussione ed elaborazione collaborativa di eventuali proposte da sottoporre agli organi di governo della Regione;

c) monitoraggio dello stato delle attività del Laboratorio, con eventuali proposte correttive e migliorative.

15. Le associazioni, le fondazioni e le imprese partecipano attraverso il proprio rappresentante legale o il soggetto indicato nella domanda di adesione al Laboratorio. Le variazioni sulle rappresentanze devono essere comunicate alla segreteria del direttore regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive.

16. I singoli cittadini iscritti al Laboratorio intervengono alle attività personalmente, senza possibilità di delega.

17. I componenti del Laboratorio di cui al presente articolo che risultino assenti per più di quattro riunioni consecutive sono dichiarati decaduti.

18. Le attività e le riunioni del Laboratorio hanno luogo presso sedi appositamente individuate dall'amministrazione e possono svolgersi anche mediante collegamenti on-line e/o sistemi di video conferenza.

19. I lavori sul tema e/o sul progetto dei singoli processi partecipativi, attivati dai soggetti di cui al presente articolo, si concludono entro sei mesi dalla data di avvio dei singoli lavori.

20. Il coordinatore del Laboratorio viene nominato dal Consiglio regionale e scelto tra persone esperte e qualificate con preferenza per chi ha maturato una effettiva esperienza di coordinamento di strutture simili.

21. La convocazione del Laboratorio è effettuata on-line dalla segreteria tecnico-amministrativa istituita presso la struttura di cui al comma 9 con preavviso comunicato agli iscritti via e-mail di almeno cinque giorni rispetto alla data di convocazione, su proposta del coordinatore del Laboratorio o degli altri soggetti di cui al presente articolo.

22. I partecipanti alla riunione individuano, in apertura dei lavori, un soggetto incaricato della redazione del verbale. Il documento finale illustra le risultanze conclusive del dibattito, dando evidenza anche alle posizioni divergenti e alle principali criticità emerse nel corso della discussione. Ciascun verbale è conservato a cura della segreteria e pubblicato sul sito istituzionale della Regione nello spazio dedicato al Laboratorio.

23. Le riunioni del Laboratorio sono pubbliche; possono parteciparvi, in qualità di uditori, anche i cittadini che non abbiano ancora aderito al Laboratorio.

24. Le risultanze dei lavori dei processi partecipativi delle sedute del Laboratorio sono trasmesse al Presidente dell'assemblea e, suo tramite, alle commissioni ed ai componenti della Giunta competenti.

25. L'adesione e la partecipazione al Laboratorio sono effettuate a titolo collaborativo e volontario e non danno diritto a compenso alcuno, fatto salvo il ruolo del coordinatore.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE,
AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di
gestione delle risorse forestali” e successive modifiche e alla legge regionale 13
febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”. Elenco dei
soggetti assegnatari di terreni ARSIAL)

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 54 le parole: “dagli articoli 74 e 75” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 74”;

b) il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 58 è soppresso;

c) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

“Art. 67 bis

(Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000 e successive modifiche, ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all’esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi quindici mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di cui al primo periodo che non prevedono l’impiego di risorse finanziarie pubbliche possono essere realizzati senza l’autorizzazione di cui all’articolo 45, previa comunicazione. Per i soprassuoli compresi all’interno delle aree naturali protette regionali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3, della l.r. 29/1997.”;

d) all’articolo 74:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il controllo ed il monitoraggio sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti è esercitato dalla Regione attraverso il servizio fitosanitario regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica il servizio fitosanitario regionale, previo accertamento delle cause, dell’entità e della gravità del fenomeno, può disporre con carattere d’urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 214/2005.”;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il servizio fitosanitario regionale, su richiesta della competente direzione regionale, può fornire pareri tecnici non vincolanti in merito alla gestione, al controllo ed al contenimento delle avversità di natura fitosanitaria endemiche e non soggette a vigilanza e controllo ai sensi della normativa europea o statale.”;

4) al comma 7 la parola: “invasione” è sostituita dalla seguente: “attacco” e dopo le parole: “possessore del bosco” sono inserite le seguenti: “, previo parere del servizio fitosanitario regionale,”;

5) al comma 8 le parole da: “, sentito il servizio fitosanitario” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “concorda con le altre Regioni interessate un idoneo piano di intervento nel rispetto degli standard definiti dallo European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) e previo parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all’articolo 52 del d.lgs. 214/2005.”;

e) l’articolo 75 è abrogato;

f) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 80 è inserita la seguente:

“b bis) recuperare le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, della l. 353/2000;”.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento di cui all’articolo 36 della l.r. 39/2002 alle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni europee e statali vigenti in materia.

3. In riferimento alla l.r. 39/2002 e al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”) e successive modifiche, per “tecnico agroforestale abilitato” sono da intendersi i soggetti di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) e successive modifiche, alla legge 5 marzo 1991, n. 91 (Modifiche alla legge, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici) e alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) e successive modifiche.

4. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“4. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, anche avvalendosi delle aree decentrate agricoltura e dei soggetti individuati dal regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche, nel cui territorio ricadono le piantagioni, rilascia, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, entro trenta giorni, su richiesta degli interessati, l’autorizzazione all’abbattimento e all’espianto degli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3.”.

5. Al comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 1/2009, le parole da: “dell’articolo 182” sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.”.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno l’assessorato con delega all’agricoltura trasmette alla commissione consiliare competente in materia l’elenco dei soggetti a cui, a vario titolo, sono stati assegnati lotti di terreno di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio di cui alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 e successive modifiche.

Art. 4

(Allineamento dei vincoli temporali per le misure di imboschimento
dei terreni agricoli di cui al regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio del 30
giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, e successive modifiche)

1. Al fine di garantire il recupero della competitività nel settore agricolo, per le misure relative all’imboschimento dei terreni agricoli di cui al regolamento (CEE) 2080/92 e successive misure, attivate con le medesime finalità nell’ambito delle programmazioni dello sviluppo rurale della Regione, a condizione che sia concluso il periodo relativo al pagamento del premio per la compensazione delle perdite di reddito, possono essere sottoscritti, da parte dei beneficiari che ne facciano richiesta, revisioni dei piani di coltura e conservazione, nei quali si prevedano periodi vincolativi non superiori a venti anni in riforma di quelli originariamente sottoscritti. Resta confermato che gli impianti realizzati con finalità ambientali sono assoggettati ai vincoli derivanti da norme di carattere paesaggistico e ambientale.

Art. 5

(Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree
naturali protette regionali”, 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia
locale” e 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche)

1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6:

1) al comma 2 dopo la parola “fossiliferi” sono inserite le seguenti: “, successioni ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali”;

2) al comma 4 le parole “di cui all’articolo 28” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 28 e 31, comma 1.”;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, la gestione dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia.”;

b) all’articolo 8:

1) al comma 3:

1.1 alla lettera a) le parole: “, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica” sono sostituite dalle seguenti: “aziendali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche”;

1.2 alla lettera b) le parole: “tradizionali di cui all’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal D.M. 8 agosto 1999, n. 350 del Ministro delle politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173)” sono sostituite dalle seguenti: “aziendali, di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006”;

1.3 la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per i mezzi di cui all’articolo 31, comma 1bis, lettera d), nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti;”;

1.4 la lettera l) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“l) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di trasporto pubblico, di sorveglianza, di soccorso, di monitoraggio ambientale nonché di esercizio della pesca autorizzata;”;

1.5 (1.1)

2) al comma 4:

2.1 alla lettera d) le parole: “, le attività connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 31, dalla l.r. 38/1999 e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), nonché gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 31”;

2.2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“d ter) la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell’arco dell’anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell’uso preposto.”;

c) al comma 1 dell’articolo 14 dopo le parole: “quattro membri, scelti” sono inserite le seguenti: “, previo avviso pubblico,”;

d) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 le parole: “dotazione organica” sono sostituite dalle seguenti: “definizione del contingente di personale”;

e) il comma 5 dell’articolo 24 è sostituito dai seguenti:

“5. All’elenco di cui al comma 1 possono iscriversi, previo avviso pubblico per titoli indetto con la cadenza stabilita dalla deliberazione di cui al comma 1, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143 (Regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426). L’elenco, comprensivo delle successive integrazioni, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5 bis. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato, secondo le modalità indicate dalla deliberazione di cui al medesimo comma 1, verificando, inoltre, la permanenza dei requisiti, previsti al comma 5, dei soggetti iscritti.”;

f) al comma 1 dell’articolo 25 bis:

1) le parole: “di sorveglianza e il personale tecnico” sono soppresse;

2) le parole: “dell’Agenzia regionale per i parchi (ARP)” sono sostituite dalle seguenti: “delle strutture della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette”;

g) all’articolo 26:

1) alla lettera b bis del comma 1 bis dopo la parola: “gazebi,” sono inserite le seguenti: “chioschi, tettoie,”;

2) al comma 4 le parole da: “previo esame” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Trascorsi tre mesi dall’assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.”;

3) al comma 5 le parole: “dal Consiglio regionale” sono soppresse”;

h) dopo il comma 1 dell’articolo 28 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6 del d.p.r. 380/2001 è presentata allo sportello unico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto. Per tali fattispecie, il nulla osta di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell’ente gestore della richiesta, decorsi inutilmente i quali il titolo abilitativo si intende reso.”;

i) all’articolo 31:

1) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “nelle zone di cui all’articolo 26, comma 1, lettera f)” sono inserite le seguenti: “e nei monumenti naturali di cui all’articolo 6”;

2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

a) le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e quelle integrate e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e alla l.r. 14/2006;

3) alla lettera b) del comma 1 dopo la parola: “miglioramento” sono inserite le seguenti: “ai fini produttivi”;

4) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

“d bis) il controllo della fauna selvatica, ai fini del contenimento dei danni, con le modalità previste dalla l.r. 4/2015 e dalla normativa statale vigente;

d ter) gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi.”;

[5) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Sono consentiti e non rientrano negli obblighi di cui all’articolo 28 le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare:

a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;

b) l’impianto o l’espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate;

c) l’utilizzo delle serre stagionali non stabilmente infisse al suolo;

d) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private per i mezzi collegati all’esercizio delle attività agricole di cui al presente articolo;

e) l’ordinamento produttivo ed i relativi piani colturali promossi e gestiti dall’impresa agricola;

f) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea derivanti dall’esercizio delle attività aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006.”]; (1.2)

6) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al fine di cui al comma 1, nel programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all’articolo 30, devono essere previsti indirizzi, obiettivi ed interventi volti allo sviluppo del ruolo di tutela attiva esercitato dalle attività di cui al presente articolo”;

7) al comma 2 bis:

7.1 le parole: “agricole e di quelle connesse e compatibili” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al presente articolo” e dopo le parole: “articolo 57” sono inserite le seguenti: “e 57 bis”;

[7.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il PUA redatto secondo le modalità della l.r. 38/1999, previa indicazione dei risultati che si intendono perseguire, può prevedere la necessità di derogare alle previsioni del piano dell’area naturale protetta redatto ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera f) ad esclusione delle normative definite per le zone di riserva integrale.”;] (1.2)

l) all’articolo 38:

1) al comma 3 le parole: “il rappresentante legale” sono sostituite dalle seguenti: “il direttore”;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa all’interno dei siti e delle zone di cui all’articolo 6, comma 5, all’irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l’ente competente alla gestione.”;

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 10.000 euro.

4 ter. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti.

4 quater. Agli interventi e alle opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all’articolo 6, comma 5, o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 3 e 4 ter.”;

m) all’articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 bis, nel primo periodo, dopo le parole: “a), b)” è inserita la seguente: “d)” e nel secondo periodo la parola “d),” è soppressa;

2) al comma 6 la parola “d),” è soppressa;

3) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. La gestione dell’area protetta di cui al comma 1, lettera d), è affidata all’ente regionale di diritto pubblico “Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa.”;

4) al comma 11 le parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 dicembre 2019,”.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) individua le modalità operative, anche mediante accordi o convenzioni, per consentire il subentro dell’ente regionale di diritto pubblico “Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere – Farfa” alla Città metropolitana di Roma capitale nella gestione della “Riserva naturale del Monte Soratte”;

b) definisce, d’intesa con la Città metropolitana di Roma capitale, le modalità per l’utilizzo del personale attualmente in servizio presso la Riserva del Monte Soratte, che rimane nei ruoli della Città metropolitana, e le modalità di riparto dei relativi oneri a carico della Regione e della Città metropolitana.

3. I soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 24, comma 1, della l.r. 29/1997 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24, comma 5, come modificato dal presente articolo, permangono all’interno dell’elenco per un periodo di cinque anni, purché siano in possesso della laurea. (01)

4. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, gli enti di gestione delle aree naturali protette si dotano di adeguati dispositivi e mezzi, nel rispetto delle linee guida da adottarsi da parte della Giunta regionale entro sei mesi dall’approvazione della presente disposizione, tenuto conto delle risorse disponibili e dei fabbisogni di ciascuna area naturale protetta regionale.

5. Alla l.r 1/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 è inserita la seguente:

“f bis) promuovere l’esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale all’interno delle aree naturali protette da parte del personale di sorveglianza di cui all’articolo 25 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;”;

b) al comma 1 dell’articolo 22 dopo la parola: “delegati” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione del personale di sorveglianza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f bis), il quale mantiene autonomia operativa nell’esercizio delle proprie funzioni”.

6. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 38/1999 è abrogata;

b) all’articolo 57:

1) al comma 4 dopo le parole: “o un agrotecnico laureato,” sono inserite le seguenti: “ovvero da un geometra”;

2) al comma 6 dopo le parole: “o agrotecnici laureati,” sono inserite le seguenti: ovvero da geometri”;

[c) dopo l’articolo 57 bis è inserito il seguente:

“Art. 57 ter

(Definizione di edifici legittimi esistenti)

1. Per le finalità di cui agli articoli 57 e 57 bis per “edifici legittimi esistenti” si intendono anche quelli realizzati in assenza di titolo abilitativo in periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell’abuso, ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.p.r. 380/2001.

2. Gli edifici di cui al comma 1 ubicati su terreni di proprietà di enti pubblici, sono acquisiti al patrimonio dei medesimi enti previo accertamento, da parte degli occupatori, dei requisiti previsti dal medesimo comma 1.”.] (1.2)

Art. 6

(Modifica della perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa)

1. La perimetrazione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa di cui alla legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 (Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa) e successive modifiche, è modificata secondo la planimetria e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A1 e B1 che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 22, al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 29/1997, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44, commi 12, 13 e 14 della medesima legge regionale.

Art. 7

(Modifica della perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica)

1. La perimetrazione del parco regionale dell’Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66 (Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica) e successive modifiche, come da ultimo modificata dalla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica), è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A2 e B2 che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 bis, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, del piano del parco regionale dell’Appia Antica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 9, alle disposizioni di cui al comma 1 continua ad applicarsi la disciplina prevista dal medesimo piano. Limitatamente al territorio oggetto di ampliamento non ricompreso nella perimetrazione prevista nel piano, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 per le zone A, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), n. 1 della medesima legge regionale.

3. Relativamente al territorio interessato dall’ampliamento di cui al comma 1, l’adeguamento del piano del parco regionale dell’Appia Antica ai sensi del comma 2 favorisce:

a) l’esercizio e lo sviluppo delle attività agricole aziendali e il ricorso allo strumento del piano di utilizzazione aziendale (PUA) in conformità a quanto previsto dall’articolo 31 della l.r. 29/1997;

b) lo svolgimento delle attività compatibili con le finalità del parco quali le attività sportive relative ad impianti legittimamente esistenti in considerazione del ruolo svolto dalle stesse rispetto all’innalzamento della qualità della vita della popolazione.

Art. 8

(Modifica all’articolo 16 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a
incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini)

(02)

Art. 9

(Disposizioni relative alla liquidazione del Consorzio per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo.
Modifiche all’articolo 2, commi 29 e 30 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7,
relativi alla soppressione del Consorzio)


1. Il commissario liquidatore del Consorzio per la conservazione e valorizzazione del patrimonio speleologico delle grotte di Pastena e Collepardo di cui alla legge regionale 18 febbraio 1989, n. 14 (Conservazione, migliore utilizzazione e valorizzazione delle grotte di Pastena e Collepardo), nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della l.r. 7/2014, cessa dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di completare le attività di cui all’articolo 2, comma 28, della l.r. 7/2014, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Frosinone ed i Comuni di Pastena e Collepardo provvedono alla nomina di un nuovo commissario liquidatore.

3. All’articolo 2 della l.r. 7/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 29 è abrogato;

b) al comma 30 le parole: “Dalla data di efficacia della deliberazione di cui al comma 29, il” sono sostituite dalle seguenti: “Dalla data di ultimazione dell’attività di liquidazione del consorzio di cui al comma 22, il medesimo”.


Art. 10

(Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni
in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)

1. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, la Regione provvede, con il consenso degli interessati, all'assegnazione temporanea di personale regionale agli enti di area vasta al fine di supportare gli stessi, sulla base di appositi protocolli di intesa, nello svolgimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2016, n. 335 (Ripartizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 e dell’art. 7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “ Legge di stabilità regionale 2016”).


Art. 11

(Disposizioni in materia di depurazione delle acque reflue)

1. Nelle zone sprovviste della rete fognaria pubblica, per lo scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti inferiori a cinquanta abitanti equivalenti, oltre ai sistemi di evapotraspirazione e subirrigazione, sono consentiti sistemi di depurazione autonomi rispondenti ai requisiti di cui alla tabella 4 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) dell’allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è inoltre consentito il recupero delle acque e il riutilizzo delle stesse così come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152) nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale. (03)


Art. 12

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale
della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”

e successive modifiche)

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

(Coordinamento della raccolta dei dati sull’erosione costiera)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 7, la Regione, d’intesa con gli enti locali ed avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, coordina la raccolta dei dati concernenti il fenomeno dell’erosione costiera.”;

b) all’articolo 33:

1) il comma 2 è abrogato;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Nei casi in cui le opere di cui al comma 1 non siano state affidate ai sensi del comma 3, la Regione contribuisce con supporto tecnico amministrativo alla manutenzione delle opere di difesa della costa la cui gestione è affidata ai comuni.”.

Art. 13

(Sospensione dei procedimenti di competenza regionale per il rilascio dei
permessi di ricerca, delle relative proroghe e degli atti ad essi preordinati,
relativi alle risorse geotermiche ad alta e media entalpia)

1. In attesa della Carta idro-geo-termica regionale di cui all’articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e dell’approvazione del nuovo piano energetico regionale, sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio dei permessi di ricerca, delle relative proroghe nonché degli atti ad essi preordinati, riguardanti le risorse geotermiche ad alta e media entalpia. Tale sospensione non potrà comunque eccedere il periodo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 14
(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27
“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole: “5 febbraio 1997, n. 22” sono sostituite dalle seguenti: “3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”;

b) al comma 1 dell’articolo 2 le parole: “7 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “184 del d.lgs. 152/2006”;

c) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 è aggiunta la seguente:

“e bis) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche nonché sentiti l’ente di governo dell’ambito e i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”;

d) all’articolo 11:

1) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Ai piani provinciali è allegata la documentazione relativa all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti come previsto dall’articolo 5, comma 1), lettera f).”.

Art. 15

(Modifica alla legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1
“Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Registro unico regionale dei controlli in agricoltura - RUCA)

1. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e rimuovere gli ostacoli allo sviluppo delle aziende agricole, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro unico regionale dei controlli in agricoltura (RUCA).

2. Nel RUCA confluiscono, per ciascuna azienda agricola, i dati relativi ai controlli effettuati.

3. La Regione, le altre pubbliche amministrazioni, i soggetti privati incaricati di effettuare controlli a carico delle aziende agricole e gli altri soggetti, pubblici o privati, interessati da procedimenti amministrativi in ambito agricolo, concorrono, in funzione delle rispettive competenze e attraverso accordi finalizzati anche all’integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, alla formazione e all’aggiornamento del RUCA.

4. Alle aziende agricole, attraverso la consultazione di un data base informatizzato collegato ad una piattaforma web, sarà possibile rintracciare dati ed informazioni relativi alla propria posizione con modalità conformi alle norme vigenti sulla tutela dei dati personali.

5. Entro trenta giorni dalla data di costituzione del RUCA, la Regione comunica alle aziende interessate le modalità per realizzare i collegamenti informatici.

6. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nel regolamento di cui all’articolo 8, comma 6, sono definiti le tipologie e modalità di raccolta dei dati di cui al comma 2, le forme di pubblicità sul sito istituzionale della Regione, i criteri e le modalità per l’organizzazione e il funzionamento del RUCA nonché per l’implementazione e l’adesione al sistema in conformità a quanto previsto nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015 (Istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole).”.


Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia
di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole”;

b) il comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l’agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole multifunzionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

b) delle attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3.”;

c) al comma 2 dell’articolo 1:

1) alla lettera e) dopo la parola: “naturale” sono aggiunte le seguenti: “, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell’agricoltura”;

2) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

“h bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d’inserimento socio-lavorativo.”;

d) all’articolo 2:

1) l’alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: “Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, si intendono:”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Si definiscono inoltre:

a) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell’ambito dell’azienda agricola comprendente sia le attività agricole aziendali di cui al comma 1, sia le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3;

b) attività di diversificazione agricola: le attività multifunzionali, le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3, anche integrate tra loro;

c) attività multifunzionali produttive: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all’articolo 2135 del codice civile;

d) servizi multifunzionali: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all’articolo 2135 del codice civile;

e) attività agricole tipiche: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro.”;

3) l’alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: “Sono attività di agriturismo:”;

4) al comma 3 bis le parole da: “Le stesse attività” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Le attività di cui al primo periodo sono considerate:

a) servizi integrati e accessori all’attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;

b) attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico.”;

5) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

“3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un ettaro. Rientrano nelle medesime attività le piscine.”;

e) all’articolo 2 bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività multifunzionali sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le attività agricole tradizionali sono considerate prevalenti quando il tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività stesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza, ove non individuata da specifica normativa, è stabilita in base alle ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1 bis.”;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali e quelle multifunzionali sono individuate, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, con atto della direzione regionale competente in materia di agricoltura, da aggiornare ogni tre anni.

1 ter. Qualora le attività non siano ricomprese nelle tabelle di cui al comma 1 bis vigono, in conformità all’articolo 2135 del codice civile, le seguenti condizioni di prevalenza:

a) per le attività di multifunzionalità produttiva, intesa quale attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora riferite a prodotti che riguardano la medesima tipologia di produzioni agricole ottenute in azienda, la prevalenza è determinata in termini quantitativi;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), ivi compresi i casi delle eventuali eccedenze di prodotto di cui alla lettera a), la prevalenza è determinata in termini economici.

1 quater. Ai fini della determinazione economica della prevalenza la direzione regionale competente in materia di agricoltura, con proprio atto, individua i valori di riferimento delle produzioni riferite alle attività agricole tradizionali. In ogni caso ai valori delle produzioni delle attività agricole tradizionali si dovranno sommare, ai fini del calcolo della prevalenza, gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito. Ai fini del rispetto della condizione di prevalenza il valore complessivo individuato ai sensi del presente comma deve essere maggiore dei ricavi generati dall’attività multifunzionale svolta.

1 quinquies. Qualora coesistano, nelle medesime imprese, sia attività di cui al comma 1 bis sia attività di cui al comma 1 ter, comprensive dei servizi integrati e accessori non ricompresi nelle tabelle di cui al comma 1 bis, le ore lavoro di queste ultime sono individuate con una valutazione estimativa elaborata dal tecnico abilitato.”;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

4) all’alinea del comma 7 le parole da: “adotta” sino alla fine dell’alinea sono sostituite dalle seguenti: “sentito il tavolo della diversificazione agricola di cui all’articolo 11, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione della presente disposizione, nei quali sono individuati:”;

5) alla lettera a) del comma 7 la parola: “individuate” è soppressa;

6) dopo la lettera c) del comma 7 sono aggiunte le seguenti:

“c bis) le caratteristiche igienico sanitarie;”

“c ter) il regime dei controlli e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 bis, comma 2.”;

7) al comma 8 le parole: “in assenza” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell’adozione”;

f) dopo l’articolo 2 bis sono inseriti i seguenti:

Art. 2 ter

(Esercizio delle attività)

1. Le attività multifunzionali sono attivate presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l’ufficio tecnico comunale competente. L’esercizio delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali e regionali, è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L’esercizio delle attività agricole aziendali è attivato secondo le modalità di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, anche comprendente la presentazione di un PUA di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999.

2. Alle variazioni di natura tecnica e/o amministrativa delle attività esercitate si applicano le disposizioni vigenti relative alla natura delle variazioni stesse.

3. La Regione promuove ed incentiva la gestione in forma associata degli sportelli unici dell’attività agricola, in particolare per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

4. In sede di valutazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, il comune procede, anche avvalendosi della commissione agraria di cui all’articolo 57, comma 6, della l.r. 38/1999, alla verifica della conformità alla normativa vigente delle attività previste, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

a) possesso dei requisiti giuridici e amministrativi da parte del soggetto richiedente, ivi compresa la titolarità del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

b) sussistenza di uno dei titoli di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e successive modifiche, con riferimento ai terreni e manufatti nei quali sono esercitate le attività;

c) sussistenza del rapporto di connessione e della prevalenza dell’attività agricola tradizionale sulle attività multifunzionali.

5. Non possono esercitare le attività di cui al presente articolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e di cui all’articolo 4, comma 6, del d.lgs. 228/2001.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i comuni, con riferimento alle attività attivate con procedimento diverso da quello di cui al capo IV del d.p.r. 160/2010, possono attivare la commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999, su istanza del soggetto proponente, ai fini dell’esame preliminare del progetto da allegare alle istanze di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2 quater

(Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali)

1. Ai fini conoscitivi e promozionali, nonché dell’esercizio delle attività di vigilanza e sanzionatorie di cui agli articoli 27 bis e 27 ter, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali, comprensivo delle medesime attività distinte per tipologia, di seguito denominato elenco.

2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio atto, i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni, qualora la verifica di cui all’articolo 2 ter, comma 4, abbia esito positivo.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’elenco contiene almeno i seguenti dati:

a) anagrafica dell’impresa agricola, comprendente l’eventuale denominazione dell’attività, nonché le sedi legali e operative;

b) riferimenti dei procedimenti amministrativi adottati dal comune e dalla Regione;

c) tipologia e principali caratteristiche dell’attività multifunzionale svolta;

d) la cessazione dell’attività per volontà dell’imprenditore agricolo o in applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 ter.

4. In fase di prima attuazione, i comuni, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura, comunicano i dati di cui al comma 2 relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

g) all’articolo 3:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono attività multimprenditoriali le attività integrate e complementari alle attività agricole aziendali, ivi compreso il turismo rurale di cui all’articolo 54 della l.r. 38/1999.”;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l’impresa agricola all’interno dell’azienda agricola secondo le modalità previste dalla l.r. 38/1999.”;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle disposizioni statali e regionali di riferimento.”.

h) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 le parole: “dell’agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “della diversificazione agricola”;

i) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole)

1. La programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole è individuata, in una specifica sezione, nell’ambito del piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della l.r. 38/1999.”;

j) all’articolo 11:

1) alla rubrica le parole: “dell’agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “della diversificazione agricola”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. È istituito il tavolo regionale della diversificazione agricola, di seguito denominato tavolo, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura. Sono componenti del tavolo:

a) il dirigente dell’area competente in materia o un suo delegato;

b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.”;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Il tavolo può essere integrato di volta in volta da rappresentanti di altre direzioni regionali o, previa intesa, di altre amministrazioni interessate e dalle associazioni e organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in relazione alla tematica trattata.”;

4) al comma 4 le parole: “monitoraggio attraverso l’acquisizione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative al settore agrituristico regionale” sono sostituite dalle seguenti: “proposta e di monitoraggio sulle attività di diversificazione agricola,”;

5) la lettera c) del comma 4 è abrogata;

6) alla lettera d) del comma 4 la parola: “agrituristici” è sostituita dalle seguenti: “relativi alla diversificazione agricola”;

7) la lettera e) del comma 4 è abrogata.

k) al comma 1 dell’articolo 12 le parole: “di cui all’articolo 17” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2 quater”;

l) all’articolo 13:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali e di turismo rurale”;

2) al comma 1 le parole: “dell’attività di agriturismo” sono sostituite dalle seguenti: “delle attività multifunzionali, ivi incluse l’agriturismo e l’agricoltura sociale,”;

m) all’articolo 14:

1) al comma 1 dopo le parole: “, che rimane prevalente” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 2 bis”;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3 le parole: “tabelle di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “tabelle di cui all’articolo 2 bis”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. È consentito il superamento del limite dei pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che lo stesso sia assentito attraverso le modalità previste all’articolo 2 ter. La compensazione al superamento di tale limite deve essere effettuata su base mensile.”;

5) al comma 7:

a) alla lettera a) le parole: “al 35” sono sostituite dalle seguenti: “al 30”;

b) alla lettera b) le parole: “al 15” sono sostituite dalle seguenti: “al 25”;

6) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Nelle zone montane o svantaggiate, nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali, nonché nei casi in cui le imprese agrituristiche concludano accordi con imprese agricole del territorio regionale per forniture di prodotti e materie prime, la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per cento.”;

7) il comma 10 è abrogato;

n) all’articolo 15:

1) all’alinea del comma 1 dopo le parole: “nell’abitazione” sono inserite le seguenti: “di residenza o domicilio”;

2) al comma 2 dopo le parole: “nell’abitazione” sono inserite le seguenti: “di residenza o domicilio”;

o) all’articolo 16:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini della somministrazione degli alimenti sino a quindici posti pasto giornalieri, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.”;

2) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. L’uso della cucina domestica all’interno dell’abitazione dell’imprenditore agricolo è consentito nelle ipotesi di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci posti pasto giornalieri.”;

p) al comma 1 dell’articolo 23 le parole: “di cui all’articolo 17” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 2 quater”;

q) dopo il Capo II è inserito il seguente:

CAPO II BIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 bis

(Vigilanza)

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal comune e dalla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.

2. Il regime dei controlli sulle attività multifunzionali, nonché le procedure per l’irrogazione delle sanzioni, sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 2 bis, comma 7, lettera c ter).

3. Il regolamento di cui al comma 2 comprende, tra l’altro, le modalità per la verifica dei seguenti elementi:

a) presenza delle condizioni di cui all’articolo 2 ter, commi 1 e 2;

b) permanenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell’impresa agricola;

c) permanenza dei requisiti di connessione e prevalenza;

d) condizioni previste all’articolo 2 ter, comma 5;

e) per le attività agrituristiche, rispetto dei limiti di cui all’articolo 14;

f) utilizzo di strutture diverse da quelle previste dalle condizioni di cui all’articolo 2 ter, commi 1 e 2;

g) per le attività agrituristiche, rispetto del vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 12.

4. Sulla base del regolamento di cui al comma 2, la direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta un piano dei controlli, che deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto all’esercizio dell’attività, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 27 ter, sono disposte dal comune competente per territorio.

6. Il provvedimento di divieto di esercizio dell’attività da parte dell’amministrazione comunale competente per territorio determina la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 2 quater, comma 1.

7. Ai fini del presente capo, per comune competente per territorio si intende il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

8. Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura sono istituiti, con successivo provvedimento, i registri delle sospensioni e chiusura attività, nonché delle sanzioni pecuniarie elevate.

9. La Regione ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni circa le rispettive attività svolte ed a comunicarle, ove previsto, alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 27 ter

(Sanzioni)

1. Il comune competente per territorio può sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 20. L’esercizio dell’attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l’adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il provvedimento di divieto di esercizio dell’attività è disposto dal comune competente per territorio nei seguenti casi:

a) violazione delle condizioni di cui all’articolo 2 ter, commi 1 e 2;

b) assenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell’impresa agricola;

c) assenza dei requisiti di connessione e prevalenza;

d) violazione delle condizioni previste all’articolo 2 ter, comma 5;

e) per le attività agrituristiche, mancato rispetto dei limiti di cui all’articolo 14;

f) utilizzo di strutture diverse da quelle previste dalle condizioni di cui all’articolo 2 ter, commi 1 e 2;

g) per le attività agrituristiche, mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 12.

3. L’esercizio dell’attività non può essere intrapreso prima che siano decorsi tre mesi dal provvedimento di divieto.

4. Il mancato rispetto dei limiti di cui all’articolo 14, comma 7, comporta una sanzione da euro 2.000 a euro 10.000. Qualora venga accertata tale infrazione per due volte nel corso di un biennio, è disposto il divieto di esercizio dell’attività e la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 2 quater.

5. Chiunque utilizzi le denominazioni di cui all’articolo 23 non avendone titolo, ovvero utilizzi denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero violi i criteri di classificazione di cui al regolamento di cui all’articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. L’imprenditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al comune;

b) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all’articolo 22, comma 4;

c) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione di quanto previsto all’articolo 20, comma 1, lettera c).

7. È applicata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:

a) attribuzione alla propria attività, con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un’attrezzatura non conforme a quella esistente;

b) mancata esposizione al pubblico di copia dell’inizio attività, ovvero della SCIA presentata;

c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

8. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 sono raddoppiate ed è altresì disposta la sospensione dell’attività da tre a quindici giorni.

9. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.”;

r) gli articoli 17, 18, 19, 21 e 27 sono abrogati.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 27 bis, comma 2, della l.r. 14/2006, come introdotto dalla presente legge, si applicano il regime dei controlli, nonché le procedure di irrogazione delle sanzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 17

(Tutela dell’imprenditore agricolo titolare di un contributo erogato
dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

1. La Regione, in qualità di titolare del bando per l’assegnazione di contributi in ambito agricolo, quando l’erogazione dei fondi spetta ad AGEA, rilascia all’imprenditore agricolo risultato idoneo all’ottenimento del contributo il relativo certificato attestante la titolarità del credito liquido ed esigile vantato, contenuto nell’atto di concessione.



Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali
per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e
l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta
regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’Osservatorio
faunistico-venatorio regionale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 4/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4:

1) all’alinea del comma 1 la parola: “adottato” è sostituita dalle seguenti: “da adottarsi, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,” e le parole da: “e degli articoli 2” fino a: “5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “nonché del comma 3 bis e degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8,”;

2) all’alinea del comma 3 dopo le parole: “e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura).” sono inserite le seguenti: “In ogni caso la gestione dei danni sia sul territorio a caccia programmata così come previsto dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sia negli istituti previsti dalla medesima norma, è di competenza della struttura che si avvale delle aree decentrate dell’agricoltura (ADA).”;

3) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole: “e alla pubblica incolumità;” sono inserite le seguenti: “la prevenzione prevede anche la disciplina in materia di selecontrollo;”;

4) alla lettera b) del comma 3 dopo le parole: “dei relativi criteri di valutazione;” sono inserite le seguenti: “la medesima banca dati deve essere considerata “banca dati centrale” in grado di assicurare la conservazione e l’elaborazione di tutti i dati relativi alla gestione faunistica venatoria della Regione;”;

5) alla lettera c) del comma 3 le parole: “, in ogni caso non superiori a novanta giorni,” sono soppresse;

6) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. In ogni caso all’interno del regolamento deve essere previsto che:

a) il finanziamento delle misure di prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nonché i contributi sui premi per contratti assicurativi diretti alla copertura dei danni medesimi, sono riconosciuti, in via prioritaria, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, in relazione alle attività individuate dall’articolo 2 della l.r. 14/2006;

b) al finanziamento delle misure di prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, che si verificano all’interno di un’area naturale protetta, vi provvede, ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, l'ente di gestione della stessa;

c) la raccolta dei dati necessari all’individuazione delle opportune azioni di prevenzione è facilitata, anche attraverso la soppressione dei diritti istruttori, a favore dei soggetti preposti alla valutazione e/o all’ indennizzo dei danni e a carico dei soggetti che presentano istanza di indennizzo;

d) in ogni caso, la struttura è responsabile della sorveglianza sulla corretta applicazione delle procedure di valutazione dei danni, anche avvalendosi di verifiche a campione;

e) al fine di salvaguardare il reddito dell'impresa agricola, si rende necessario individuare i criteri e le modalità per la determinazione e la concessione di contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica, subordinatamente all’istituzione del relativo fondo nel bilancio di previsione regionale;

f) in materia di selecontrollo, in uno specifico articolo ad esso dedicato, vengono disciplinati:

1) un’unica modalità di formazione dei selecontrollori effettuata secondo programmi concordati con l’ISPRA, erogata dai soggetti accreditati alla formazione presso la Regione e con un unico formato di attestato di formazione in cui deve essere prevista l’identità visiva della Regione;

2) la presenza e il regolare aggiornamento, nella banca dati centrale, dell’elenco dei selecontrollori.

3 ter. Con il regolamento di cui al comma 1, sono, altresì, stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalità per la predisposizione e l’attuazione dei piani di abbattimento selettivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).

3 quater. Relativamente al controllo della fauna selvatica si applicano, nel rispetto della normativa statale vigente, le disposizioni di cui all’articolo 35 della l.r. 17/1995 e successive modifiche.”;

b) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dai seguenti:

“1. Oltre quanto previsto in materia di indennizzo all’ articolo 4, l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole è a carico dei:

a) titolari di aziende faunistiche-venatorie, aziende agro-turistico-venatorie, centri privati di produzione della fauna selvatica, allevamenti di fauna selvatica e zone addestramento cani, qualora i danni si siano verificati nei fondi inclusi nelle medesime strutture;

b) titolari delle zone per le prove cinofile, qualora i danni si siano verificati nei fondi ricompresi in tali zone;

c) proprietari o conduttori dei fondi di cui all’articolo 15, commi 3 e 8 della l. 157/1992 e successive modifiche, qualora i danni si siano verificati nei fondi medesimi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) si applicano anche per le spese relative agli interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e a quelli di prevenzione e indennizzo dei danni a persone o a cose causati dalle specie di fauna selvatica di cui agli articoli 2, comma 1 e 18, comma 1, della l. 157/1992 e successive modifiche.

3. Rientrano tra i danni indennizzabili quelli causati all’esercizio delle attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e successive modifiche, in particolare quelli riferiti:

a) alle colture erbacee, orticole ed arboree, ad eccezione di quelle destinate all’autoconsumo;

b) agli animali da reddito;

c) alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;

d) alle attrezzature e agli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelli di irrigazione e le serre.”;

c) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il programma individua gli interventi che la Regione realizza, nel suo complesso e nell’interezza del territorio, nell’anno di riferimento e, rispetto ad essi, indica in particolare:

a) gli obiettivi e le relative priorità e i tempi di realizzazione;

b) i soggetti attuatori di ogni singolo obbiettivo individuato;

c) lo svolgimento delle attività di verifica, monitoraggio e raccolta dei dati;

d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie, avendo riguardo, relativamente alle seconde, anche agli stanziamenti previsti in programmi che attivano risorse europee e statali.”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il programma operativo individua e aggiorna annualmente:

a) gli elementi tecnico-economici necessari al calcolo degli indennizzi da valutare sulla base dei criteri individuati dal regolamento;

b) i contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica, concessi secondo i criteri individuati dal regolamento di cui all’articolo 4.”;

3) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.


Art. 19

(Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela
della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio”
e successive modifiche, alle leggi regionali 30 marzo 1987, n. 29 “Disciplina della
circolazione fuoristrada dei veicoli a motore” e 10 luglio 1978, n. 31 “Rilascio dei
tesserini per l'esercizio venatorio”)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di caccia, alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 17:

1) al comma 1 le parole: “La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, alle associazioni agricole riconosciute ovvero ad imprenditori agricoli singoli” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale, allo scopo di promuovere l'addestramento e l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, il recupero dei terreni, preferibilmente se marginali, e la riduzione dei prelievi della selvaggina riprodotta allo stato brado, autorizza la costituzione di zone di addestramento cani affidate ad imprenditori agricoli singoli o associati, alle associazioni venatorie ed agricole riconosciute a livello nazionale”;

2) al comma 2 le parole: “che sono in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall’Amministrazione provinciale territorialmente competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di addestramento dei cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici dell’addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all’anagrafe canina” sono sostituite dalle seguenti: “che abbiano cani in regola con l’anagrafe canina e il tesserino o permesso firmato dal gestore della zona addestramento cani (ZAC)”;

3) al comma 3 le parole: “siano in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto dall’amministrazione provinciale competente per territorio e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone addestramento cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici dell’addestratore e gli estremi dell’iscrizione del cane all’anagrafe canina” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano cani in regola con l’anagrafe canina e il tesserino o permesso firmato dal gestore della ZAC”;

4) al comma 4 dopo le parole: “per un periodo di 6” sono aggiunte le seguenti: “o 10”;

5) al comma 5:

5.1 le parole: “all’assessorato caccia della provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura territoriale della direzione regionale agricoltura”;

5.2 alla lettera d), le parole: “od ente richiedente” sono sostituite dalle seguenti: “, ente o soggetto richiedente”;

6) al comma 7:

6.1 le parole: “le province possono autorizzare gare per cani da caccia” sono sostituite dalle seguenti: “la direzione regionale competente può autorizzare gare per cani da caccia”;

6.2 le parole: “previa comunicazione alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “previa comunicazione alla direzione regionale competente”;

7) il comma 7 bis è sostituito dal seguente:

“7 bis. Dal 1° febbraio al 31 agosto, l’addestramento e l'allenamento dei cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, è consentita nelle aziende agroturistico-venatorie, con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1.”;

8) al comma 8 la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

b) il comma 4 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

“4. Ai fini dell’esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale. Nel tesserino sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l’attività venatoria. Per l’esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest’ultima, siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate.”;

c) all’articolo 27:

1) alla rubrica la parola: “Province,” è abrogata;

2) all’alinea del comma 1 le parole: “Le province controllano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione controlla”;

d) all’articolo 28:

1) il numero 1) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:

“1) il comitato direttivo composto da dieci membri, nel rispetto delle proporzioni previste dall’articolo 14, comma 10, della l. 157/1992;”;

2) alla lettera c) del comma 1, le parole: “definito tra un numero minimo di venti e un numero massimo di cinquanta, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “è di cinquanta membri e”;

e) all’articolo 32:

1) al comma 1 le parole: “giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale”;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto. Tale disciplina contiene anche la regolamentazione sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi concreti. Nelle more della predisposizione ed entrata in vigore di predetto regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni già stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”;

f) all’articolo 40:

1) al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il Direttore regionale competente in materia nomina, per ciascun capoluogo, una commissione per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio con sede presso l’area regionale decentrata competente in materia di agricoltura, di seguito denominata area decentrata.” e le parole: “per la durata dell’organo che ha provveduto alla nomina” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”;

2) alla lettera g) del comma 2 dopo le parole: “del cane” sono aggiunte le seguenti:

“- obbligo di tutela e benessere dei cani da caccia; rispetto delle norme vigenti in materia di benessere animale e di mantenimento degli stessi in salute; garanzia di idonei spazi vitali, cure e alimentazione adeguate per tutta la durata della vita”;

3) al comma 8 le parole: “Le province organizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione organizza”;

4) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è composta:

a) da due funzionari regionali, di cui uno con funzioni di presidente, esperti in materie di gestione e tutela della fauna;

b) da tre esperti di comprovata competenza ed esperienza nelle materie di cui al comma 2, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designati, previo avviso pubblico e nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore regionale competente in materia di agricoltura;

c) da cinque membri supplenti individuati secondo le medesime modalità di cui alle lettere a) e b).”;

5) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Il presidente, in caso di impedimento, può delegare un componente della commissione a sostituirlo. Tale componente, a sua volta, è sostituito dal supplente. Svolge funzioni di segretario della commissione un dipendente dell’area decentrata.”;

6) il comma 15 è abrogato;

7) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di presentazione delle domande per la partecipazione all’esame di cui al presente articolo.”;

g) il comma 7 dell’articolo 51 è abrogato.

2. La lettera a) dell’articolo 2 della l.r. 29/1987 è sostituita dalla seguente:

“a) adibiti allo svolgimento delle attività agricole aziendali di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche, integrate e complementari di cui all’articolo 54 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, comprensivi dei mezzi utilizzati dagli ospiti e dai fruitori delle medesime attività;”.

3. Alla l.r. 31/1978 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3 le parole: “dall'amministrazione della provincia di residenza” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”;

b) gli articoli 5 e 6 sono abrogati.

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del
patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne
del Lazio” e successive modifiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di pesca, alla l.r. 87/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 8 le parole: “al successivo articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 9 e 9 bis”;

b) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Licenza di pesca professionale)

1. La pesca professionale di tipo A può essere esercitata da imprenditori ittici e da giovani imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 9-ter e che abbiano provveduto al versamento della tassa regionale annuale. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dalla data di rilascio della licenza.

2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, è istituito, presso la Regione, l’elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni territoriali.”;

c) dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:

Art. 9 bis

(Licenza di pesca sportiva o dilettantistica)

1. La licenza di pesca sportiva di tipo B consente l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica ed è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente la misura delle tasse sulle concessioni regionali, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.

2. La licenza non è richiesta per l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai diciotto anni o superiore ai sessantacinque e ai cittadini diversamente abili, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica deve essere in possesso di apposito tesserino segna catture, disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 9 ter.

Art. 9 ter

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta un regolamento per la disciplina:

a) delle modalità di rilascio della licenza di pesca professionale;

b) delle caratteristiche e delle modalità di rilascio del tesserino segna catture per la licenza di pesca sportiva o ricreativa;

c) dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali o sportive;

d) delle modalità di costituzione e tenuta dell’elenco di cui all’articolo 9, comma 2.”;

d) l’articolo 10 è abrogato;

e) all’articolo 14:

1) i commi 15 e 17 sono abrogati;

2) al comma 16 le parole da: “ed a stordire” fino a: “animali acquatici” sono soppresse;

3) al comma 18 le parole: “al precedente sedicesimo comma” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 14 bis, comma 1, lettera b)”;

4) al comma 23 le parole da: “È vietato” fino a: “art. 11” sono soppresse;

f) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

Art. 14 bis

(Divieti per contrastare il bracconaggio ittico)

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modifiche, nelle acque interne, come definite all’articolo 7, è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 19, o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti ed in particolare dell’articolo 11;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza ai sensi dell’articolo 8, comma 4;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti ed in particolare dall’articolo 11.

2. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della l. 154/2016, sono, altresì, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1.

3. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2 si applica quanto previsto dall’articolo 40, commi 4, 6 e 7 della l. 154/2016.”;

g) [dopo il comma 3 dell’articolo 42 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 138, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata ittica volontaria, non sono preclusi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per reati puniti con la sola pena pecuniaria, ovvero qualora al soggetto interessato sia stata concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale.”;] (1.3)    

h) all’articolo 43:

1) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 40, comma 5, della l. 154/2016, come riportate nella tabella allegata e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi.

3 ter. Ai sensi dell’articolo 40, commi 6 e 7, della l. 154/2016, relativamente alle violazioni dei divieti di cui all’articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f):

a) gli agenti di vigilanza di cui all’articolo 42 procedono all’immediata confisca del prodotto pescato ai sensi del comma 5 e degli strumenti e attrezzi utilizzati nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini;

b) qualora le violazioni siano reiterate e il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca, le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui al comma 8.

3 quater. Ai sensi dell’articolo 40, comma 8, della l. 154/2016, per le violazioni di cui all’articolo 14 bis, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all’ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del medesimo articolo, per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.”;

2) al comma 8 le parole “, fatta esclusione dell'infrazione di cui ai punti 15 e 16 dell’allegata tabella,” sono soppresse;

3) la tabella allegata è sostituita dalla seguente:

“TABELLA

Numero

Infrazione

Sanzione da euro a euro

1

Pesca senza licenza o con licenza scaduta (art. 8, c. 4; 9, c. 7)

60-600

2

Pesca con un numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto (art. 11, c. 4)

100-600

3

Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo (art. 11, c. 7)

150-900

4

Pesca con l’uso del guadino (art. 11, c. 10)

100-600

5

Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato (art. 11, c. 11)

50-300

6

Pasturazione, uso di larva di mosca carnarie o bigattino e di esche similari, uso di sangue (art. 11, commi 12 e 14)

50-300

7

Abbandono di esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze (art. 11, c. 13)

50-300

8

Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista (art. 12, c. 1)

150-900

9

Commercio delle uova in epoca di divieto (art. 12, c. 5)

30-200

10

Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto (art. 13, c. 9)

150-900

11

Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura (art. 14, commi 1, 4-7)

100-600

12

Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura (art. 14, c. 10)

30-200

13

Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande (art. 14, c. 12)

50-300

14

Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore (art. 14, c. 13)

150-900

15

Gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse (art. 14, c. 16)

100-600

16

Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche (art. 14, c. 18)

200-1.200

17

Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo (art. 14, c. 20)

300-1.500

18

Pesca in epoca di asciutta (art. 14, c. 23)

50-300

19

Collocare reti o altri attrezzi a distanze inferiori a mt. 40 da scale di monta ecc. (art. 14, c. 24)

50-300

20

Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente (art. 14 bis, c. 1, lett. a)

Vedi articolo 14bis, comma 3

21

Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque (art. 14 bis, c. 1, lett. b)

Vedi articolo 14bis, comma 3

22

Catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici (art. 14 bis, c. 1, lett. c)

Vedi articolo 14bis, comma 3

23

Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. d)

1.000-6.000

24

Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza (art. 14 bis, c. 1, lett. e)

1.000-6.000

25

Utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. f)

1.000-6.000

26

Raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma (art. 14 bis, c. 2)

Vedi articolo 14bis, comma 3

27

Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 15, c. 1)

500-3.000

28

Inosservanza dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 15

150-900

29

Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione (artt. 16, 17)

150-900

30

Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall’amministrazione competente (art. 19, commi 2-4)

250-1.500

31

Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali (art. 19, c. 5)

500-3.000

32

Mancata esibizione della licenza di pesca e resistenza ad agenti in servizio di vigilanza (art. 43, c. 6)

150-900

33

Pesca in acque di proprietà privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso del proprietario, possessore o concessionario

100-600

34

Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella

30-200

Art. 21 

(Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio
energetico nonché di impianti aeraulici)

1. Al fine di favorire l’efficientamento energetico, l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l’uso razionale dell’energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica e il Catasto regionale degli impianti termici.

2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 51 è sostituita dalla seguente:

“d) per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. 10/1991 e successive modifiche;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

3) il controllo sull’installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modifiche.”;

b) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 52 è sostituita dalla seguente:

“e) per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. 10/1991;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013;

3) il controllo sull’installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma 5, del d.lgs. 102/2014.”.

3. L’accertamento documentale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi sono eseguiti mediante il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Lazio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), di seguito denominato SIAPE Lazio.

4. [Le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica, sono effettuate dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di nuova costruzione di cui all’articolo 8,comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).] (7a)

5. Il campione di cui al comma 4 è individuato dalla direzione regionale competente in materia di energia, tramite il sistema informativo APE Lazio, selezionando prioritariamente le classi energetiche più efficienti.

6. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti(7) approvati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente;

b) i termini e le modalità per l’invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;

c) i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della l.r. 14/1999, come modificati dalla presente legge;

d) le modalità di istituzione e gestione del catasto regionale degli impianti termici di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;

e) il funzionamento di APE Lazio;

f) l’individuazione degli oneri istruttori concernenti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, in misura non superiore a 15,00 euro per ciascun attestato;

g) l’istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della Città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito;

h) l’istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative. La partecipazione al comitato di indirizzo è a titolo gratuito;

i) i limiti minimo e massimo del contributo di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013.

7. I proventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettera f), e di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), versati all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie”, sono destinati, per un importo non superiore a euro 150.000,00 annuali, al finanziamento di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche. (7b)

8. I proventi di cui al comma 6, lettera i) nonché i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), all’articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), all’articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e all’articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, sono riscossi e introitati dalle autorità competenti degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici. Una quota, complessivamente non superiore ad euro 100.000,00, è riversata annualmente a decorrere dall’anno 2020 alla Regione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, al fine di assicurare l’istituzione e la gestione del Catasto di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del d.p.r. 74/2013. Gli importi di cui al primo periodo sono versati all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie” e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nell’apposito fondo di parte corrente denominato “Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti termici”, istituito nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”. Al fine di garantire la tempestiva istituzione del Catasto, la Regione provvede all’anticipazione delle risorse necessarie, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, mediante un’apposita voce di spesa in conto capitale da istituirsi nel programma 01 della missione 17 denominata “Spese per l’istituzione del Catasto regionale degli impianti termici”, alla cui autorizzazione di spesa si provvede mediante il prelevamento delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Al recupero delle risorse anticipate di cui al precedente periodo si provvede nell’annualità 2020 a valere sulla quota dei proventi riversata alla Regione ai sensi del presente comma, comprensiva dell’importo necessario per la gestione del Catasto di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del d.p.r. 74/2013.

9. Agli interventi connessi con l’attuazione ed il monitoraggio del piano energetico regionale (PER Lazio), si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 della missione 17, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019 ed euro 70.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20;

b) “Fondo per il piano energetico regionale (PER Lazio) – Interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9 possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

11. Dopo l’articolo 3 della l.r. 16/2011 è inserito il seguente:

Art. 3 bis

(Registro regionale degli impianti a biomassa)

1. Al fine di provvedere al controllo e ad un costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali sul territorio regionale, è istituita, presso la struttura regionale competente in materia, una banca dati degli impianti a biomassa con potenza termica uguale o superiore a 50 kW termici, denominata “Registro regionale degli impianti a biomassa” (RIB).

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina le modalità di funzionamento del registro e i compiti in capo ai proprietari degli impianti.”.

12. Il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche è abrogato.

13. Al fine di assicurare il controllo e la manutenzione degli impianti aeraulici, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, la Regione:

a) organizza, anche avvalendosi di enti pubblici e privati accreditati, appositi corsi di formazione per il personale addetto alla manutenzione e al controllo degli impianti aeraulici ed in particolare:

1) degli impianti di condizionamento e di climatizzazione, volti al conseguimento della qualità dell’aria sotto il profilo della quantità, qualità, velocità della stessa e delle caratteristiche termo-igrometriche richieste;

2) degli impianti di termoventilazione, volti al conseguimento della qualità dell’aria sotto il profilo della quantità, qualità, velocità della stessa e delle caratteristiche termiche richieste, escluso il controllo igrometrico;

3) degli impianti di ventilazione, volti al conseguimento della qualità dell’aria sotto il profilo della quantità;

b) disciplina con proprio regolamento, approvato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto e in conformità alle linee guida adottate in materia dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome:

1) la frequenza e le modalità di effettuazione dei controlli negli impianti di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;

2) le procedure di sanificazione;

3) le modalità di effettuazione e registrazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;

4) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.

14. Per l’organizzazione dei corsi di cui al comma 13, lettera a), la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

15. La Regione, al fine di favorire l’utilizzo delle energie rinnovabili, promuove la realizzazione di impianti solari ed eolici di piccola e media scala negli edifici condominiali.

16. Agli oneri di cui al comma 15 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” di un’apposita voce di spesa denominata: “Spese per promuovere la realizzazione di impianti solari ed eolici di piccola e media scala negli edifici condominiali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

Art. 22

(Modifiche alle leggi regionali 13 febbraio 2018, n. 2 e 6 luglio 1998, n. 24
in materia di pianificazione paesistica nonché alla legge regionale 2 luglio 1987,
n. 36 “Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento
delle procedure”, e successive modifiche)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 2/2018 dopo le parole “strutture competenti” sono inserite le seguenti: “previa intesa con il ministero competente in materia di beni e di attività culturali,”.

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 24/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, purché non siano in contrasto con la disciplina d’uso dei paesaggi prevista dal PTPR e con la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree prevista dai PTP.”.

3. Dopo il comma 3bis dell’articolo 1bis della l.r. 36/1987 è aggiunto, in fine, il seguente:

“3 ter. Nei piani attuativi e nei programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo, l’utilizzo delle aree esterne al perimetro del piano, pubbliche o private per le quali è stata già attivata la procedura di esproprio o destinate ai servizi per la mobilità, occorrenti per la viabilità di accesso, non costituisce variante allo strumento urbanistico.”.

4. All’allegato A della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018), concernente l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, nell’ambito del programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, dopo l’autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla l.r. 38/1999, è introdotta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 2.820.161,37, per l’anno 2018, per gli interventi in conto capitale relativi alla tutela ed al recupero degli insediamenti urbani storici di cui alla medesima l.r. 38/1999, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. 6/2007, iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel programma 01 della missione 08.


Art. 23

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2009, n. 13
“Disposizioni per il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti

esistenti” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2009 dopo le parole: “medesimo edificio” sono inserite le seguenti: “ovvero i sottotetti di un’altra unità immobiliare esistente nello stesso edificio a condizione che siano destinati a prima casa”.


Art. 24

(Misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica, da parte dei proprietari dell’immobile inagibile. (1)

2. Le spese relative all’installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.

3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l’installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;

b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (CAS);

c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;

d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l’immobile dichiarato inagibile;

e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;

f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell’immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell’immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;

g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;

h) nel sito individuato dal richiedente per l’installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

5. I soggetti che vogliano richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentare all’ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:

a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;

b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all’allegato 1 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell’immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;

c) dimostri di aver presentato istanza all’Ufficio speciale per la ricostruzione per l’ottenimento del decreto di ricostruzione dell’immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;

d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell’edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l’originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera f);

e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g);

f) dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;

g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;

h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

6. L’ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascerà l’autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione nei termini previsti, trova applicazione il silenzio assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l’ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali, predispone le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle cantieristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse e finalizzate all’ottenimento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ove necessario. La Regione promuove, altresì, intese finalizzate all’individuazione di procedure in via d’urgenza per il rilascio dell’autorizzazione di cui al periodo precedente.

9. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 49 è inserito il seguente:

Art. 49 bis

(Progetti di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma)

1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche, i programmi di intervento o di opere pubbliche ovvero di opere di interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico anche in variante agli strumenti urbanistici vengono approvati in sede di Conferenza di cui all’articolo 16 dello stesso decreto.

2. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conforme alle norme di tutela paesaggistica deve essere preliminarmente espletata la procedura di cui all’articolo 18 ter, comma 1, lettera b)ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.”;

b) dopo il comma 3 bis dell’articolo 55 è inserito il seguente:

“3 ter. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell’allegato 1 del d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) e dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.”.


CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CULTURA


Art. 25

(Disposizioni per promuovere la stabilità occupazionale dei lavoratori
mediante l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara regionali)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali ed europei in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, promuove la stabilità occupazionale mediante l’inserimento, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, di apposite clausole sociali nelle procedure per l’affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelle relative ai contratti ad alta intensità di manodopera, indette dalla Regione e dai relativi enti strumentali e dalle società controllate. (1.0)

2. In applicazione del principio di tutela dei lavoratori di cui al comma 1, nei cambi di appalto relativi a gare centralizzate indette dalla Regione o dai relativi enti strumentali e dalle società controllate l’anzianità di servizio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, si computa anche ai fini retributivi. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge o da contratti collettivi, la Regione può intervenire a copertura dell’anzianità di servizio ai fini retributivi nei cambi di appalto non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e relativi a gare centralizzate di servizi e forniture ad alta intensità di manodopera indette dalla Regione Lazio successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015.


Art. 26

(Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo
alla responsabilità sociale delle imprese e alla legge regionale 31 dicembre 2015,
n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” e successive modifiche. Percorsi di politica
attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari
)

1. All’articolo 62 della l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di sviluppo, crescita e competitività, di coesione territoriale e sinergia tra soggetti pubblici e privati, riconosce, al contempo, la difesa dei diritti umani, economici e sociali e promuove il contrasto alla povertà e allo sfruttamento del lavoro minorile, la valorizzazione del capitale umano delle aziende, la riduzione della produzione dei rifiuti e del consumo energetico, il rafforzamento dell’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche, in linea con la politica europea e nazionale di responsabilità sociale d’impresa.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

2. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 17/2015 le parole: “massima di due anni eventualmente da prorogare” sono sostituite dalle seguenti: “di quattro anni prorogabile per un periodo ulteriore di due anni”.

3. Al fine di sostenere iniziative di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità, i percorsi di politica attiva avviati dalla Regione presso gli uffici giudiziari presenti sul territorio regionale sono integrati da piani formativi da svolgersi fino al 31 dicembre 2024.(1b)

4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio per gli anni 2018 e 2019 per le medesime finalità.


Art. 27

(Misure di salvaguardia dei livelli occupazionali)

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi stabiliti a livello europeo e dalla legislazione statale vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un’apposita deliberazione che preveda nei bandi di attribuzione di agevolazioni alle imprese, adottati dalla Regione direttamente o mediante Lazio Innova S.p.A., l’inserimento di clausole dirette a disincentivare i processi di delocalizzazione delle imprese beneficiarie dei contributi verso paesi non appartenenti all’Unione europea, contemperando l’esigenza di mantenimento del sito produttivo e dell’occupazione sul territorio regionale con quella della crescita in ambito internazionale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua il contenuto delle clausole nonché le modalità e i criteri di applicazione delle stesse, stabilendo, in particolare, l’obbligo di restituzione del beneficio nel caso in cui l’impresa metta in atto i processi di delocalizzazione di cui al comma 1.

2 bis. Fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse statali, le somme restituite ai sensi del comma 2, riferibili alle risorse regionali, sono versate all’entrata della Regione nella tipologia 200 “Riscossione crediti di breve termine” del titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, in relazione al fondo rotativo regionale per il recupero di aziende in crisi di cui all’articolo 4, commi da 40 a 44, della l.r. 13/2018. (1b1)

Art. 28

(Soppressione della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego
del Lazio. Recesso dalla fondazione Ottavio Ziino orchestra di Roma
e del Lazio e relativa disciplina. Abrogazioni)

1. La Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio di cui all’articolo 2, comma 111, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) è soppressa.

2. Sono abrogati:

a) il comma 111 dell’articolo 2 della l.r. 7/2014;

b) il regolamento regionale 16 settembre 2014, n. 21 (Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio).

3. La Regione, ai fini del contenimento della spesa pubblica e del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo Stato nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell’articolo 22 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), in conformità ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, recede dalla fondazione Ottavio Ziino orchestra di Roma e del Lazio, partecipata dalla Regione ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.

4. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari al fine di perfezionare il recesso dalla fondazione di cui al comma 3.

5. A decorrere dalla data di perfezionamento del recesso dalla fondazione di cui al comma 3, sono abrogati:

a) l’articolo 25 della l.r. 15/1998;

b) l’articolo 12 e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 16, della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004);

c) l’articolo 160 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001).



Art. 29

(Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del
sistema turistico laziale e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento
amministrativo, e successive modifiche)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di turismo, alla l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera t-quinquies) del comma 1 dell’articolo 3, è aggiunta la seguente:

“t-sexies) le associazioni pro-loco.”;

b) (9)

c) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

“5 bis

(Elenco regionale delle località turistiche)

1. Sono comuni turistici, ai fini di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e successive modifiche, tutti i comuni della Regione.”;

d) (10)

e) all’articolo 15:

1) all’alinea del comma 4, le parole: “Presso ogni provincia competente per territorio è istituito l’albo provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Presso la Regione è istituito l’albo regionale”;

2) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

“b) che l’associazione sia costituita con scrittura privata registrata;”;

3) all’ultimo periodo del comma 5, le parole: “e provinciali” sono soppresse;

4) al primo periodo del comma 6, le parole: “alla provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”;

f) dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente:

Art. 35 bis

(Direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo)

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 35, il titolare dell’agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell’agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 56 ovvero delle condizioni di cui al comma 2.

2. Nel rispetto del principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea, possono esercitare l’attività di direttore tecnico dell’agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso delle condizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).”.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adegua il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 19 (Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale) ai principi introdotti dal comma 1, lettera f). (8)

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 17/2015, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta in materia di turismo, alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 75, è inserita la seguente:

“h bis) le associazioni pro-loco;”;

b) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 76 è abrogata.

Art. 30

(Disposizioni transitorie relative alle guide turistiche)

(1a)

Art. 31

(Azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo.
Modifica alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in
materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche” e successive modifiche)

1. Al fine di garantire l’esercizio delle attività estrattive nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale, salvaguardia e valorizzazione delle risorse minerarie del territorio e della sua qualità ambientale e indirizzare il settore verso i principi dell’economia circolare e migliorarne efficacia e competitività, anche in una prospettiva di filiera produttiva e di maggiore internazionalizzazione, la Giunta regionale approva, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e di ambiente, le Azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore estrattivo della Regione nonché per il recupero ambientale delle aree interessate ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale [ndr 17/2004]. (1a.1)

2. La deliberazione di cui al comma 1 individua:

a) gli interventi finalizzati al potenziamento del sistema dei controlli sul territorio al fine di assicurare adeguati livelli di qualità ambientale, ecologica e paesaggistica nel recupero dei siti oggetto di attività estrattiva, mediante:

1) un’attività di verifica straordinaria sui siti estrattivi attivi alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 20 febbraio 2018, n. 7 (Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 “Regolamento di attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche”), al fine di verificarne qualità, condizioni, capacità e ottemperanza alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori e nella normativa vigente, con priorità per le attività che hanno ricevuto un preavviso di diniego o revoca, nonché per quelle in cui si paventa un possibile incremento del rischio idrogeologico derivante dall’attività estrattiva, e l’aggiornamento dell’elenco dei siti dismessi alla stessa data per i quali è comunque vietata la realizzazione di impianti di stoccaggio o trasformazione dei rifiuti di qualsiasi tipo o provenienza, ad esclusione dei codici CER previsti dalla normativa vigente;

2) il contestuale rafforzamento delle attività di controllo, anche attraverso la promozione di convenzioni con l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) per le fasi di monitoraggio, nonché con le competenti autorità

statali per le fasi di controllo connesse, in particolare, ai processi di recupero ambientale;

b) i criteri e principi per il riordino complessivo della normativa di settore;

c) le azioni di rafforzamento amministrativo per assicurare l’attuazione delle Azioni strategiche, ivi compresa l’istituzione di una struttura specificamente dedicata alle attività di verifica e controllo composta anche da professionalità di comprovata esperienza nel settore estrattivo quali geologi, ingegneri minerari e agronomi, nonché di un apposito gruppo di lavoro specializzato per il riordino normativo di cui alla lettera b).

3. L’attività di verifica prevista al comma 2, lettera a), numero 1), è condotta secondo le modalità previste dall’articolo 16 della l.r. 17/2004. Le verifiche sono attivate su iniziativa della struttura regionale competente in materia di attività estrattive o dal comune territorialmente competente sulla scorta di una comunicazione che contenga al contempo il numero delle cave attive, quelle dismesse nonché quelle prioritariamente da verificare e si concludono entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 1, le attività di verifica previste dal presente articolo hanno comunque inizio con l’entrata in vigore della presente legge.

4. I procedimenti e i conseguenti provvedimenti di competenza della Regione e dei comuni relativi ai titoli autorizzatori per l’esercizio delle attività estrattive oggetto della verifica di cui al comma 3 e ricadenti nei poli estrattivi di interesse regionale ricompresi nei distretti industriali di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche sono sospesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al completamento della medesima verifica con riferimento a ciascuna attività estrattiva e, comunque, non oltre ventiquattro (1c1) mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fino al termine della sospensione di cui al presente comma, i titolari dell’autorizzazione possono proseguire l’attività in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

5. A seguito della verifica straordinaria di cui al comma 2, lettera a), numero 1), nessuna proroga o rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione potrà essere rilasciata in assenza di un provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale adottato ai sensi della normativa vigente.

6. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 17/2004 dopo le parole: “da apposito verbale” sono aggiunte le seguenti: “da redigersi entro trenta giorni dalla data del sopralluogo”.


Art. 32

(Modifiche alle leggi regionali 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina
dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e 6 agosto
1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche)


(1c)




Art. 33

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33
“Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche)

(1c)

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” e successive
modifiche)

(1d)


Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 “Nuove norme in materia di
impianti di distribuzione di carburanti” e successive modifiche e alla legge
regionale 30 luglio 2002, n. 28 “Disposizioni urbanistiche per l’installazione di
edicole adibite prevalentemente alla vendita di quotidiani e periodici”)

1. Il comma 1 quater dell’articolo 10 della l.r. 8/2001 è abrogato.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 28/2002 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, all’interno dei centri abitati nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, i comuni adottano un piano di ricollocazione per le edicole già installate ma la cui ubicazione sia in contrasto con il d.lgs. 285/1992. Nelle more dell’approvazione di detto piano di ricollocazione le edicole possono permanere nell’attuale ubicazione, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria.”.

Art. 36

(Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente la tutela, la
valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio)

1. Alla l.r. 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, può regolamentare le modalità per l’esercizio dell’attività nella stessa sede di cui al comma 4 e le modalità per effettuare la vendita di cui al comma 6.”;

b) all’articolo 17:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La denuncia di cui al comma 1 determina la modifica o la cancellazione dall’albo con la decorrenza dalla data dichiarata dell’evento nonché l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. L’ufficio del registro delle imprese, eseguiti gli adempimenti di competenza, trasmette immediatamente la denuncia alla struttura competente, ai fini della relativa istruttoria.”;

2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) all’articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove e sostiene i centri servizi per l’artigianato (CSA) al fine di:

a) assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, modificativa e di cancellazione dall’albo di cui all’articolo 15;

b) incoraggiare i processi di ammodernamento tecnologico e organizzativo delle imprese artigiane e agevolare l’accesso al sistema dei servizi reali;

c) assistere le imprese artigiane per favorirne l’accesso alle misure di sostegno promosse da enti o istituzioni pubbliche ed alle agevolazioni di cui all’articolo 29;

d) favorire i processi di aggregazione tra le imprese;

e) favorire la promozione commerciale a livello locale, nazionale ed internazionale.”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. I CSA possono presentare alla Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito nel piano annuale di cui all’articolo 28, progetti che coinvolgano più imprese artigiane negli interventi previsti dagli articoli 34, 35, 36, 37.”;

d) alla lettera f) dell’articolo 34 dopo le parole: “artigiane” sono inserite le seguenti: “nonché allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività artigiane storiche come definite ai sensi della normativa regionale vigente”;

e) al comma 1 dell’articolo 52 dopo le parole: “attualmente esistenti” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando quanto previsto negli articoli 16 e 17”.

Art. 37

(Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5
“Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione

delle piccole e medie imprese nel Lazio”)

1. Alla l.r. 5/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2:

1) alla lettera a) dopo le parole: “regionale e statale” sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 9”;

2) alla lettera b) le parole: “in forma aggregata e a loro associazioni o consorzi” sono sostituite dalle seguenti: “in forma singola o aggregata”;

b) al comma 1 dell’articolo 4:

1) alla lettera b) la parola “collettive” è soppressa;

2) alla lettera c) dopo le parole: “valorizzazione di” sono inserite le seguenti: “prodotti, servizi,” e la parola: “distretti” è sostituita dalla seguente: “sistemi”;

3) alla lettera e) le parole: “per aggregazioni di imprese” sono soppresse e dopo la parola: “presenza” sono inserite le seguenti: “delle PMI”;

4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) attività volte a migliorare la qualità delle strutture aziendali, organizzative e dei processi, attraverso l’acquisizione di certificazioni atte a garantire la presenza sui mercati esteri.”;

c) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.”.

Art. 38

(Istituzione della fiera agroalimentare a Roma)

1. La Regione, al fine di valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari, nonché per la promozione della filiera e della cultura del cibo, elabora, attraverso la concertazione con i soggetti pubblici e privati maggiormente coinvolti nel settore, uno studio di fattibilità per la realizzazione di una fiera internazionale, con sede in Roma, da svolgersi periodicamente, anche tenuto conto del piano pluriennale di promozione agricola e agroalimentare approvato con provvedimento della Giunta regionale.

1bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione di un’apposita voce di spesa denominata “Istituzione della fiera agroalimentare a Roma” pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019, nell’ambito del Programma 01 della Missione 16, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20. (2)

Art. 39

(Registro unico regionale dei controlli delle attività produttive)

1. Al fine di semplificare le attività amministrative, ridurre gli oneri burocratici delle attività commerciali ed evitare duplicazioni di controlli, garantendo in tal modo maggiore efficienza nella pubblica amministrazione, è istituito, presso la direzione sviluppo economico e attività produttive, il Registro unico regionale dei controlli delle attività produttive (RUCAP), avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Nel RUCAP confluiscono i dati relativi ai controlli amministrativi, sanitari e fiscali di ciascuna attività commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianale e ricettiva, effettuati da autorità, istituzioni ed enti regionali, provinciali, metropolitani e comunali.

3. La Regione può sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, intese con amministrazioni, autorità, istituzioni ed enti statali e con le camere di commercio affinché gli stessi concorrano, in funzione delle rispettive competenze e attraverso accordi finalizzati anche all’integrazione fra i rispettivi sistemi informativi, alla formazione e all’aggiornamento del RUCAP.

4. Il RUCAP è implementato dalle amministrazioni procedenti nel giorno di avvio dell’attività ispettiva, riportando la materia del controllo e indicando il relativo esito, entro cinque giorni dalla conclusione. Al RUCAP accedono obbligatoriamente e in via preventiva tutti i soggetti che, per ragioni del loro ufficio, possano disporre controlli nel luogo di effettivo esercizio al fine di verificare se altro soggetto pubblico o incaricato di pubblico servizio non abbia in corso ovvero già compiuto attività ispettiva nei trenta giorni antecedenti. In caso positivo, si possono chiedere eventuali ulteriori dati non presenti nel RUCAP all’ente procedente o differire il controllo presso il luogo di esercizio nei successivi quarantacinque giorni.

5. Ai titolari delle attività produttive è assicurata la possibilità di consultare l’archivio informatizzato con riferimento ai dati e alle informazioni relativi alla propria posizione.

6. Entro trenta giorni dalla data di costituzione del RUCAP, la Regione comunica ai titolari delle attività interessate le modalità per realizzare i collegamenti informatici.

7. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare le tipologie e le modalità di raccolta dei dati di cui al comma 2, i criteri e le modalità per l’organizzazione e il funzionamento del RUCAP nonché le prescrizioni tecniche per l’accesso, l’alimentazione, l’implementazione e l’adesione al sistema.


Art. 40

(Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico)

1. Nelle more dell’adozione di una disciplina organica finalizzata alla modernizzazione ed al potenziamento dei sistemi industriali e produttivi del Lazio ed al fine di perseguire immediati risultati di razionalizzazione e semplificazione dell’assetto gestionale dei consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, la Regione promuove la costituzione, entro i tempi di approvazione del bilancio consuntivo dei consorzi del 2019, di un consorzio unico per lo sviluppo industriale di seguito denominato Consorzio unico. (2.1.1)

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis, fanno parte del Consorzio unico: (2.1.2)

a) la Città metropolitana di Roma capitale;

b) le province, i comuni, gli altri enti locali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti di credito, le università, le associazioni, gli enti ed istituti pubblici o economici, i consorzi di imprese e le organizzazioni delle categorie produttive operanti nel territorio regionale, che fanno parte dei consorzi industriali aderenti al Consorzio unico. (02.1)

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 bis, il consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il consorzio per lo sviluppo industriale di Roma e Latina, il consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (COSILAM) ed il consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone sono estinti alla data di attivazione del Consorzio unico. Il Consorzio unico succede, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi estinti, ivi comprese le quote delle società partecipate dai singoli consorzi industriali di cui al precedente periodo. (03.1)

4. Gli attuali organi consortili comunque in carica, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o non rinnovati alla scadenza, ai sensi della legislazione regionale applicabile, esercitano l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dei consorzi industriali fino alla data di estinzione e collaborano al percorso di attivazione del Consorzio unico. Nei consorzi in cui gli organi amministrativi siano scaduti ai sensi della normativa vigente, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni attribuite al presidente ed al consiglio di amministrazione. (2.2)

5. Ai fini della costituzione del Consorzio unico e per l’attuazione di quanto disposto ai precedenti commi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, con decreto, un commissario unico straordinario, di seguito denominato Commissario unico, scelto tra persone di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali, nonché in campo economico ed industriale. Il Commissario unico, che può anche essere scelto tra i presidenti degli attuali consorzi, dura in carica fino alla data di costituzione del Consorzio unico. (2.3)

6. In attuazione delle direttive della Giunta regionale e della legislazione vigente, sentiti gli organi degli attuali consorzi, le associazioni di categoria, le camere di commercio, i comuni, le province, la Città metropolitana di Roma capitale e con il supporto della Consulta regionale dei consorzi di cui all’articolo 11 della l.r. 13/1997, il Commissario unico: (2.3.1)

a) redige, in conformità alle previsioni dell’articolo 2501 ter del codice civile, un progetto di fusione dei consorzi di cui al comma 3, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il progetto di fusione dovrà assicurare la tutela dei livelli occupazionali, garantire la continuità operativa e gestionale delle attuali sedi dei consorzi di cui al comma 3, quali articolazioni territoriali periferiche del Consorzio unico ai fini dell’erogazione dei servizi sul territorio, nonché mantenere la dislocazione del personale presso le medesime sedi; (2.4)

b) predispone lo statuto del Consorzio unico contenente, in particolare, la disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento dello stesso, nonché le modalità di nomina, composizione e rinnovo dei relativi organi, in modo da garantire, anche mediante adeguati criteri di rotazione, la rappresentanza territoriale della Città metropolitana di Roma capitale e di ciascuna provincia della Regione. Lo statuto definisce le funzioni dello stesso, precisando le forme del suo contributo alla realizzazione delle condizioni necessarie per avviare e supportare lo sviluppo economico e produttivo della Regione, con particolare riferimento alle imprese che svolgono la loro attività negli agglomerati industriali della Regione. Lo statuto è sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare; (2.5)

c) attiva, successivamente all’approvazione del progetto di fusione da parte della Giunta regionale, le procedure per la nomina degli organi del Consorzio unico; (2.5.1)

d) predispone un piano economico contenente l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del Consorzio unico, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.

6 bis. Il progetto di fusione e lo statuto approvati dalla Giunta regionale sono trasmessi ai Consorzi di cui al comma 3 ai fini della loro approvazione da parte delle rispettive assemblee. Qualora sussistano specifiche peculiarità dei sistemi industriali e produttivi di uno o più consorzi, le rispettive assemblee possono deliberare di non aderire al Consorzio unico dandone tempestiva comunicazione al Commissario unico e alla Giunta regionale. In tal caso, o qualora una o più assemblee non approvino il progetto di fusione entro quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale, il Commissario unico redige un nuovo progetto di fusione e un nuovo statuto, relativi ai soli consorzi aderenti, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e dei consorzi aderenti, ai sensi del presente articolo. (2.5.2)

7. Al Commissario unico ed ai successivi Presidenti nominati è attribuita un’indennità corrispondente al 70 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione, con oneri proporzionalmente a carico dei consorzi, secondo la ripartizione stabilita nel decreto di nomina del Commissario unico di cui al comma 5. (2.6)

8. Gli organi del Consorzio unico sono:

a)  l’assemblea generale, nominata con decreto del Presidente della Regione e composta da un rappresentante designato da ciascuno degli enti partecipanti;

b) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale e di comprovata esperienza in materia di consorzi industriali;

c)  il consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da quattro membri nominati dall’assemblea generale, anche al di fuori dei componenti l'assemblea, tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale, in modo da garantire la rappresentanza dei territori delle province su cui insistono i consorzi industriali aderenti al Consorzio unico. Un membro è designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; (2.6.1)

d) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea generale e composto da tre membri, compreso il presidente del collegio, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato, tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili. (2.7)

8 bis. Gli organi del Consorzio unico durano in carica quattro anni e sono rinnovati entro la scadenza del termine di durata dei precedenti, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. (2.7.1)

8 ter. Al fine di garantire la continuità degli interventi di sviluppo industriale già avviati nel territorio dei consorzi industriali aderenti al Consorzio unico, in fase di prima costituzione del consiglio di amministrazione del Consorzio unico, tre membri sono nominati dall’assemblea generale tra i Presidenti dei suddetti consorzi in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (2.7.1)  (2.7.4)

8 quater. La partecipazione agli organi del Consorzio unico non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. (2.7.1)

8 quinquies. Il Consorzio unico adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale e informa la propria gestione al principio dell’equilibrio economico, secondo le previsioni del proprio regolamento di contabilità con cui disciplina, in particolare, le modalità di approvazione del bilancio economico annuale di previsione e del bilancio di esercizio, nonché l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali.(2.7.2)

8 sexies. Il bilancio di esercizio, redatto secondo i principi del codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario. Al bilancio di esercizio è allegata la relazione sulla gestione dell’organo di governo, la relazione del collegio sindacale e la certificazione da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Il bilancio di esercizio, deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell’anno successivo e approvato dall’assemblea entro il 30 aprile, è trasmesso alla direzione regionale competente in materia di industria entro dieci giorni dalla sua approvazione e, contestualmente, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio unico. Qualora il ritardo nella trasmissione del bilancio di esercizio entro i termini di cui al terzo periodo sia dipeso dalla mancata o incompleta predisposizione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione, il trattamento economico mensile del consiglio medesimo è ridotto del 50 per cento. Qualora il consiglio di amministrazione sia stato nominato da meno di sessanta giorni rispetto al termine del 30 aprile, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio da parte del consiglio di amministrazione. Qualora l’inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza del consiglio di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente, al commissariamento fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione. (2.7.5)

9. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di sviluppo economico, delibera l’approvazione del progetto di fusione trasmesso dal Commissario unico ai sensi del comma 6, lettera a) ed assegna le risorse umane, strumentali e finanziarie dei consorzi industriali aderenti al Consorzio unico. (2.7.3)

9 bis. In fase di prima applicazione, il piano regolatore del Consorzio unico è costituito dai piani regolatori territoriali dei consorzi aderenti e vigenti alla data di costituzione del Consorzio unico ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile. (2.8)

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, al Consorzio unico si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 13/1997 nonchè agli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. (2.9)


Art. 41

(Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13,
relativi al fondo per le start up innovative e al fondo della creatività e agli articoli
40 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 in materia di acque minerali e
termali e 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo alle acque minerali
naturali e di sorgente, e successive modifiche)

1. Alla l.r. 13/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis dell’articolo 6 le parole: “per ciascuno degli anni 2014-2016” sono soppresse;

b) al comma 2 bis dell’articolo 7 le parole: “per ciascuno degli anni 2014-2016” sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 15/2007 è inserito il seguente:

“7 bis. Per i titolari di concessione mineraria che utilizzano oltre venticinque milioni di litri per anno è fatto obbligo di utilizzare contenitori in vetro, destinati al

circuito di vuoto a rendere, per almeno il venti per cento della porzione di acqua destinata all’imbottigliamento.”.

3. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 40 della l.r. 90/1980 le parole: “l’assessore all’industria” sono sostituite dalle seguenti: “il Direttore regionale competente in materia”.


Art. 42

(Modifiche alle leggi regionali 24 novembre 1997, n. 42 “Norme in materia di beni
e servizi culturali del Lazio” e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento
amministrativo, e successive modifiche)

1. (2.1)


2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e 7, della l.r. 17/2015 e successive modifiche, relativo alle funzioni in materia di beni, servizi e attività culturali, alla l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 165 è abrogato;

b) al comma 4 dell’articolo 167, le parole: “e dell'articolo 5 della l.r. 42/1997” sono soppresse.


Art. 43

(Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo
sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” e successive modifiche)

1.   (2.1.2)

Art. 44

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio:
Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 13 dopo le parole: “le risorse finanziarie” sono inserite le seguenti: “, annuali e triennali,”;

b) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 dopo le parole: “per la realizzazione degli interventi” sono inserite le seguenti: “, anche triennali,”;

c) al comma 2 dell’articolo 15 dopo le parole: “gli interventi a carattere ordinario” sono inserite le seguenti: “, annuali o triennali,”;

d) al comma 3 dell’articolo 15 le parole: “valgono per l’esercizio finanziario successivo” sono sostituite dalle seguenti: “valgono per l’anno o il triennio successivo secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui al comma 2”.


Art. 45

(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione
delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e
culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale” e successive modifiche
)

1. Alla l.r. 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 3, le parole: “dal regolamento di cui all'articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “dall’avviso di cui all’articolo 5, comma 2”;

b) all’articolo 4:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Comitato consultivo)”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. A fini consultivi e di coordinamento nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 1, è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di cultura, il Comitato consultivo, di seguito denominato Comitato.”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato è presieduto dal Direttore della direzione regionale competente in materia di cultura o suo delegato, ed è composto da:

a) il Direttore dell’Agenzia regionale del turismo, o suo delegato;

b) il Direttore della direzione regionale competente in materia di formazione e scuola, o suo delegato;

c) il Direttore della direzione regionale competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;

d) il Direttore della direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, o suo delegato;

e) il Direttore regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

f) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore della valorizzazione dei beni di cui all’articolo 1;

g) un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nel settore della protezione ambientale.”;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La composizione del Comitato può essere integrata, previa intesa, da un rappresentante designato dal ministero competente in materia di beni e attività culturali. In tal caso i rappresentanti di cui al comma 2, lettera f), sono individuati sentito il medesimo ministero.”;

5) i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:

“4. Il Comitato è costituito con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di cultura e dura in carica cinque anni.”;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno e redige una relazione annuale dell’attività svolta, da trasmettere anche alla commissione consiliare competente in materia di cultura.”;

c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Criteri e modalità di concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approva con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di cultura, gli indirizzi in merito agli interventi

da sostenere, alle risorse da utilizzare e ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi e delle altre forme di sostegno di cui all’articolo 3.

2. Sulla base della deliberazione di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di cultura provvede ad adottare uno o più avvisi pubblici per definire i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione, erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici di cui all’articolo 3, nonché le procedure per il monitoraggio, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.”.

2. All’allegato B della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018), concernente l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, in riferimento all’intervento di cui all’articolo 2, commi 129 e 130 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 inerente alla valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli romani, la relativa autorizzazione di spesa è imputata nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”.


Art. 46

(Modifica alla legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 “Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali”)

1. (2.1)

Art. 47

(Modifica alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 27 “Interventi per
la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione”)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 27/2001 è aggiunta la seguente:

“d bis) progetti che prevedono in maniera ricorrente la “Festa della mietitura” consistente nel rituale delle celebrazioni del grano e delle feste propiziatorie per il raccolto, attraverso una serie di eventi e iniziative pensate per promuovere la cultura cerealicola italiana.”.

CAPO IV
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE, DEMANIO E PATRIMONIO, ENTI
LOCALI, ENTI STRUMENTALI E SOCIETA’ REGIONALI

Art. 48

(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza
ed al personale regionale” e successive modifiche)

1. All’articolo 37 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “, nonché i gruppi consiliari” sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: “Fatta eccezione per i gruppi consiliari,” sono soppresse;

c) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: “, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1,” sono soppresse;

2) le parole:”, possono stipulare” sono sostituite dalle seguenti: “stipulano”;

3) le parole da: “che esercita la facoltà” fino a: “collaborazione di cui al comma 1.” sono sostituite dalle seguenti: “è erogata una somma quantificata dall’ufficio di presidenza ai sensi del comma 4bis. Con regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono definite le disposizioni attuative del presente comma.”;

d) all’ultimo periodo del comma 6 le parole da: “, ivi comprese” fino a: “dei gruppi consiliari” sono soppresse.

Art. 49

(Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 “Disposizioni
urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla
riduzione di costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione,
controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 4/2013 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. I contratti di lavoro flessibile concernenti il personale di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale sono soggetti a specifici contingenti numerici e finanziari. A tal fine, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, individua i predetti contingenti disponendo le necessarie misure di compensazione finanziaria a valere su specifiche voci di spesa del personale. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adottano, secondo i rispettivi ordinamenti, le conseguenti disposizioni regolamentari.

5 ter. I contratti di cui al comma 5 bis sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo al contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, il cui limite di spesa è conseguentemente adeguato. Sono, altresì, escluse le compartecipazioni regionali qualora il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale.”.

Art. 50

(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al
trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del consiglio regionale. Disposizioni transitorie)

1. L’articolo 2 della l.r. 4/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Trattamento previdenziale)

1. È introdotto a favore dei consiglieri regionali eletti a decorrere dalla X legislatura il trattamento previdenziale previsto per i dipendenti pubblici, basato sul sistema di calcolo contributivo.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che, in base alla dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 5, abbiano versato i contributi previdenziali per almeno cinque anni di mandato e per un massimo di tre mandati anche non consecutivi. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di sessant'anni.

3. Il trattamento previdenziale spetta anche agli assessori non componenti del Consiglio regionale che, entro sessanta giorni dalla nomina, dichiarino di voler beneficiare dello stesso.

4. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, la frazione di un anno di mandato si computa come un anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno. Ai soli fini della maturazione del minimo contributivo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo mensile di cui al comma 11.

5. Al consigliere regionale che sostituisce altro consigliere la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa dell’annullamento e la data del subentro.

6. Il trattamento previdenziale, corrisposto in dodici mensilità, è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla Tabella A dell’allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come rideterminati triennalmente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e successive modifiche, in relazione all’età del richiedente al momento del conseguimento del diritto al trattamento previdenziale.

7. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del consigliere o dell’assessore non componente del Consiglio ed il numero dei mesi.

8. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota di cui al comma 11. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

9. L’importo del trattamento previdenziale è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

10. La base imponibile contributiva è determinata, in analogia a quanto previsto per i pubblici dipendenti, sulla base dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 3, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o del rimborso spese di esercizio del mandato.

11. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e dell’assessore non componente del Consiglio è pari all’8,80 per cento della base imponibile; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.

12. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno

da rivalutare. In occasione delle revisioni delle serie storiche del PIL operate dall’ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione, e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

13. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale o l’assessore non componente del Consiglio, cessato dal mandato, ha compiuto l’età richiesta per conseguire il diritto.

14. Nel caso in cui il consigliere regionale o l’assessore non componente del Consiglio, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

15. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, i consiglieri regionali e gli assessori non componenti del Consiglio che abbiano già maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

16. Qualora il consigliere regionale o l’assessore non componente del Consiglio cessato dalla carica rientri a far parte del Consiglio regionale, oppure sia eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o ad altro Consiglio regionale, ovvero sia nominato Ministro o Assessore regionale, l’erogazione del trattamento previdenziale resta sospeso per tutta la durata della nuova carica e viene ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione.

17. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 16, il consigliere regionale o l’Assessore non componente del Consiglio cessato dalla carica ne deve dare tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

18. Nel caso di rielezione al Consiglio o di nomina ad Assessore, l’importo del trattamento previdenziale è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente all’ammontare del trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi all’ulteriore periodo. Negli altri casi di sospensione è rivalutato ai sensi dei commi 9 e 12.

19. In caso di decesso del consigliere regionale o dell’assessore non componente del Consiglio in carica che abbia esercitato il mandato per almeno cinque anni anche non continuativi e abbia corrisposto i contributi di cui al comma 2 per il medesimo periodo, nonché del consigliere o dell’assessore cessato dal mandato titolare del trattamento previdenziale ovvero in attesa di conseguire il requisito di età, spetta una pensione di reversibilità ai familiari superstiti, secondo le disposizioni previste per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modifiche, e all’articolo 1, comma 41, della l. 335/1995 e successive modifiche, nonché secondo le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l’accesso alla pensione ai superstiti, e ai fini del calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

20. Il consigliere regionale o l’assessore non componente del Consiglio che, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), opti, in luogo dell’indennità consiliare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere di essere ammesso al versamento dei contributi, per ottenere la valutazione ai fini previdenziali del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione. In tal caso le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.

21. Il consigliere regionale sospeso dalla carica è assoggettato al versamento dei contributi previdenziali qualora, intervenuta la sentenza definitiva di proscioglimento, gli sia corrisposta la differenza tra l’assegno percepito nel periodo di sospensione e le indennità ad esso spettanti di cui all’articolo 6, comma 4.

22. L’Ufficio di presidenza, con deliberazione, detta le disposizioni attuative del presente articolo.

23. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 551.500,00 per l’anno 2018, euro 1.366.000,00 per l’anno 2019 ed euro 1.384.500,00 a decorrere dall’anno 2020, si provvede nell’ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione.”.

2. I consiglieri regionali e gli assessori non componenti del Consiglio della X legislatura, per il periodo temporale intercorso dall’inizio della X legislatura alla prima applicazione della trattenuta prevista dall’articolo 2 della l.r. 4/2013, come modificato dal presente articolo, possono versare le quote dei contributi mancanti, nelle percentuali previste dallo stesso articolo 2, sulla base dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 4/2013. Il Consiglio regionale provvede, per il medesimo periodo temporale, a versare la quota a proprio carico.

3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta anche a coloro i quali abbiano già esercitato l’opzione di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 12/2014 e successive modifiche, purché versino i contributi restituiti. Il Consiglio regionale provvede, per il medesimo periodo temporale, a versare le quote a proprio carico.

3bis. I consiglieri eletti nella XI legislatura che esercitano l’opzione di cui ai commi 2 e 3, possono chiedere alla struttura regionale competente, ai fini dell’integrazione dei contributi mancanti, di trattenere, in tutto o in parte, le somme che l’amministrazione è tenuta ad erogare, in caso di non rielezione del consigliere, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 4/2013. (2a)

4. Per i consiglieri regionali eletti nella XI legislatura e gli assessori non componenti del Consiglio nominati nella medesima legislatura, il termine per effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 3, della l.r. 4/2013, decorrono nuovamente dal 1° giugno 2019. (2b)

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3, quantificati complessivamente in euro 3.320.000,00 per il biennio 2018-2019, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, di un’apposita voce di spesa denominata: “Spese concernenti il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del Consiglio della X legislatura”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.320.000,00 per l’anno 2018 ed euro 2.000.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

6. I consiglieri regionali e gli assessori non componenti del Consiglio eletti o nominati entro la fine della IX legislatura che non siano già titolari dell’assegno vitalizio regionale hanno facoltà di rinunciare irrevocabilmente entro il 30 dicembre 2018 all’assegno a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

7. Agli oneri di cui al comma 6, pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2019, si provvede nell’ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.

Art. 51

(Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali” e successive modifiche. Disposizione transitoria)

1. Alla l.r. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2:

1) alla lettera a) del comma 2 dopo la parola: “Roma” è aggiunta la seguente: “capitale”;

2) alla lettera c) del comma 2 dopo la parola: “province” sono aggiunte le seguenti: “e, qualora eletto direttamente, il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Sono componenti elettivi del CAL venticinque rappresentanti dei comuni non capoluogo degli enti di area vasta, eletti secondo criteri di equa rappresentanza degli stessi, di cui sette dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, nove dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, nove con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.”;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Sono, altresì, componenti del CAL i presidenti dell’ANCI Lazio, dell’UPI Lazio, dell’UNCEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e il presidente dell’AICCRE - Lazio o suo delegato.”;

5) alla lettera h) del comma 5 le parole: “province diverse” sono sostituite dalle seguenti: “enti di area vasta diversi”;

6) al comma 9 le parole: “provinciali della Regione, negli articoli 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti di area vasta della Regione, nell’articolo 3”;

7) il comma 10 è abrogato;

b) all’articolo 3:

1) alla rubrica le parole: “di provincia” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti di area vasta”;

2) al comma 4 le parole: “di provincia” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti di area vasta”;

c) l’articolo 4 è abrogato;

d) all’articolo 5:

1) al comma 1 le parole: “e designati” e “, commi 3 e 4” sono soppresse;

2) al comma 3 le parole: “delle province e delle comunità montane e di arcipelago” sono soppresse;

e) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Attività consultiva)

1. Il CAL può invitare il Presidente della Regione e gli Assessori a riferire su progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.

2. Il CAL:

a) esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale licenziate dalla commissione consiliare competente relative alla revisione dello Statuto, al bilancio di previsione finanziario, alla stabilità regionale nonché sul documento di economia efinanza regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione; esprime, altresì, parere su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale;

b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di legge licenziate dalla commissione consiliare competente, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali;

c) esprime pareri facoltativi a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.

3. Il Presidente della commissione consiliare che ha licenziato la proposta di legge, nei casi descritti dal comma 2, lettere a) e b), trasmette quest’ultima al CAL che esprime l pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento delle proposte, salvo che il Presidente del Consiglio non stabilisca un termine più breve al fine di poter garantire la programmazione dei lavori dell’Aula. Il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l’assegnazione di un ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole.

4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia espresso parere negativo o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificatamente formulate alle quali l’Aula non intenda adeguarsi, l’Aula stessa può procedere all’approvazione della proposta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono inviati al Presidente del Consiglio regionale, il quale ne dà comunicazione all’Aula.”.

2. (3)

Art. 52

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”. Razionalizzazione degli acquisti)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r.12/2016 è inserito il seguente:

“4 bis. A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale per la gestione delle procedure di gara sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario e ad attingere al relativo albo fornitori. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione.”.


Art. 53

(Semplificazione nel pagamento dei tributi regionali)

1. Al fine di semplificare il pagamento dei tributi regionali da parte dei cittadini e utenti della Regione, entro il 1° gennaio 2019 la Regione, per quanto di sua competenza ed in linea con i requisiti di tracciabilità delle operazioni finanziarie, assicura, in aggiunta alle forme tradizionali, il pagamento on-line di tutti i tributi di competenza regionale, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, avvalendosi della piattaforma regionale di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC.


Art. 54

(Disposizioni relative al rinnovo degli organi amministrativi degli enti agrari)

1. Nelle more dell’adozione degli atti previsti dall’articolo 3, comma 7, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), agli organi amministrativi degli enti agrari si applicano le disposizioni previste dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).


Art. 55

(Contributi per la comunicazione istituzionale concernente i referendum locali)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica degli enti locali, la Regione promuove lo svolgimento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale svolte dagli enti locali, concernenti i referendum da loro indetti, con riferimento all’invio postale ai cittadini di materiale informativo relativo ai quesiti referendari.

2. Le spese derivanti dall’attuazione del presente articolo sono incluse nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020).

Art. 56

(Disposizioni relative all’edilizia scolastica)

Gli interventi effettivamente realizzati dai comuni, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e successive modifiche, restano confermati.

Art. 57

(Disposizioni finanziarie a sostegno dei comuni. Modifiche all’articolo 1,
commi 77 e 79 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativi al fondo per
prevenire il dissesto finanziario e all’articolo 3 della legge regionale
31 dicembre 2016, n. 17 concernente gli atti transattivi relativi alla
rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari)

1. All’articolo 1 della l.r. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 77:

1) all’alinea, la parola: “ai” è sostituita dalle seguenti: “ad almeno due dei”;

2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) debiti fuori bilancio.”;

b) il comma 79 è sostituito dal seguente:

“79. Agli oneri di cui ai commi dal 76 al 78, quantificati per il triennio 2018-2020 complessivamente in euro 3.500.000,00 per gli interventi di parte corrente ed in euro 2.100.000,00 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente” ed il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale”, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui autorizzazione di spesa è pari, rispettivamente:

a) ad euro 1.500.000,00 per l’anno 2018 ed euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, per il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente”, di cui euro 500.000,00 per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell’ambito del medesimo fondo ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, euro 500.000,00 per l’anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per l’anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b) ad euro 700.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, per il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale”, di cui euro 700.000,00, per gli anni 2018 e 2019, a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell’ambito del medesimo fondo ed euro 700.000,00 per l’anno 2020, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.”.

2. Al comma 54 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente gli atti transattivi relativi alla rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari, dopo le parole: “rate costanti” sono inserite le seguenti: “, decorrenti dall’anno successivo alla data di sottoscrizione”.

3. L’importo della tassa di abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche è confermato in euro 113,62.

Art. 58

(Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 “Interventi per
l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed
attrezzature di proprietà di Regione, province, comuni e loro forme
associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale” e
successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 74/1989 è inserito il seguente:

Art. 3 bis

(Registro regionale dei piani di eliminazione
delle barriere architettoniche - PEBA)

1. È istituito, a cura dell’assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l’adozione da parte dei comuni, delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell’articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Nel registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l’atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l’ammontare di risorse stanziate. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell’amministrazione regionale e, ove presente, l’atto di nomina del commissario ad acta.

3. L’assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l’elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro il 30 marzo 2019.

4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all’adozione e all’aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il registro di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, predispone, entro il 31 luglio 2019, le linee guida per la corretta applicazione dei PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all’articolo 32, commi da 20 a 25 della l. 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità.”.

Art. 59

(Gestione integrata del tratto metropolitano del fiume Tevere)

1. Al fine di assicurare la riqualificazione del tratto metropolitano del fiume Tevere, garantendo la tutela delle acque e la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e favorendo altresì la sostenibilità e l’integrazione urbana, la Regione promuove accordi di programma con le amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e i contratti di fiume di cui all’articolo 3, comma 95, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17. (3.5)

2. Gli accordi e i contratti di cui al comma 1 prevedono:

a) l’individuazione ed il coordinamento delle azioni volte al perseguimento delle finalità di cui al comma 1;

b) la definizione dei tempi e delle modalità per lo svolgimento delle azioni di cui alla lettera a), nonché l’individuazione delle relative fonti di finanziamento;

c) le modalità di partecipazione di enti pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interessi presenti sul territorio alla definizione e realizzazione delle azioni di cui alla lettera a), in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e nel rispetto della normativa vigente;

d) l’adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto delle esigenze previste dalla normativa europea in materia di controllo e consolidamento della spesa pubblica, ai fini della determinazione analitica, nonché della ripartizione tra le comunità territoriali e tra i diversi soggetti coinvolti, dei costi e dei benefici correlati all’impiego delle risorse idriche, alla realizzazione degli interventi ed alla gestione delle misure finalizzati alla tutela delle acque, alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico nonché all’introduzione di specifiche forme di uso e di regolazione degli usi rispetto alle aree interessate dalla gestione integrata del tratto metropolitano del fiume Tevere. Tra le azioni tese a garantire un concreto sviluppo socioeconomico del territorio regionale rientra quella di rendere navigabile il tratto del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, anche al fine di migliorare i collegamenti con il territorio della provincia di Rieti.

3. Ai fini della gestione integrata delle attività di cui al presente articolo, le amministrazioni interessate possono prevedere, previa intesa, la devoluzione di quote di tributi o di altre entrate di natura diversa da quella tributaria correlate al tratto di fiume, nonché l’adozione di sistemi di contabilità separata, da ricondurre comunque, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, al sistema di bilancio delle competenti amministrazioni.

Art. 60

(Modifiche agli articoli 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 relativo alla
disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefìci e
provvidenze di legge, 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “Norme in
materia di opere e lavori pubblici” e 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19
relativo all'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, e successive
modifiche)

1. All’articolo 93 della l.r. 6/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: “di norma” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “sulla base di appositi bandi, adottati previa verifica della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale.”;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 2bis, le parole: “dai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 1”.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 88/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) dopo le parole: “realizzazione dell’opera” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, non superiore a due anni per finanziamenti fino a 500.000 euro”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il Direttore regionale competente per materia può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 1, lettera d), su istanza del soggetto finanziato, da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo.

1 ter. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 30, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche.”.

3. Il comma 1 bis dell’articolo 3 della l.r. 19/2011 è abrogato.

Art. 61

(Modifica all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo
a disposizioni in materia di beni immobili regionali e successive modifiche.
Disposizioni relative all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex
Opera nazionale combattenti - ONC)

1. Il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 12/2016 è sostituito dal seguente:

“7. Su richiesta dei soggetti interessati, la Regione e le aziende sanitarie locali hanno facoltà di alienare opere o costruzioni realizzate su terreni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, a condizione che sussistano idonei titoli abilitativi. Le opere o le costruzioni così realizzate possono essere alienate al prezzo individuato con riferimento al valore di mercato dell’edificio, determinato dalle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), detratto il valore dei materiali ovvero l’aumento di valore recato al fondo sul quale è stata realizzata l’opera o la costruzione ai sensi dell’articolo 936, secondo comma, del codice civile. In caso di alienazione a comuni, al prezzo determinato ai sensi del secondo periodo si applicano le riduzioni di cui al comma 7bis. La direzione regionale competente in materia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, pubblica in apposita sezione del sito web istituzionale l’elenco dei terreni con riferimento ai quali è stata presentata richiesta di alienazione ai sensi del presente comma.”.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2016, come modificato dal presente articolo. (3.6)

3. La Giunta regionale può dare attuazione all’articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016, relativo all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale combattenti (ONC), adeguando il regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e successive modifiche. A tal fine, gli istituti ivi previsti, per quanto compatibili con il medesimo articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016, si estendono agli immobili appartenuti all’ex ONC, ivi compresi quelli inseriti nell’elenco denominato “banca della terra” di cui all’articolo 18, comma 3, della l.r. 12/2016.

4. Per le finalità di cui al comma 3, qualora i beni appartenuti alla disciolta ONC siano stati oggetto di contratti che, al momento della loro sottoscrizione, non abbiano prodotto il trasferimento di proprietà ai contraenti, i medesimi beni possono essere alienati a coloro che, ai sensi delle norme e dei regolamenti regionali vigenti, hanno titolo all’acquisto. Il prezzo di vendita è determinato secondo i criteri stabiliti all’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ed è dedotto dagli acconti di cui risulta comprovato il pagamento, rivalutati alla data della proposta o della richiesta di acquisto.

5. Per favorire la partecipazione dei comuni ai programmi unitari di valorizzazione territoriale promossi dalla Regione ai sensi dell’articolo 3ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) e successive modifiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è riconosciuta, agli enti locali interessati dal procedimento, una quota fino al sessanta per cento dell’aumento di valore attribuito agli immobili di proprietà della Regione. In caso di vendita dei medesimi immobili, le percentuali previste dell’articolo 3ter, comma 7 del d.l. 351/2011 si applicano in misura massima. La regolamentazione per l’attribuzione di tali benefici è definita dalla Giunta regionale al momento dell’approvazione del programma unitario di valorizzazione territoriale.

Art. 62

(Disposizioni per favorire gli investimenti dei concessionari
dei beni patrimoniali e demaniali regionali)

1. I soggetti pubblici e privati, anche senza scopo di lucro, che in forza di contratti e provvedimenti amministrativi detengono in concessione d’uso e gestione i beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o di interesse pubblico nonché delle attività economiche ad esse correlate, previa deliberazione della Giunta regionale possono acquisire i medesimi beni in diritto di superficie ai sensi dell’articolo 952 del codice civile, sulla base di un piano economico e finanziario di investimenti per la loro successiva valorizzazione, riqualificazione funzionale e ampliamento, oppure, previo inserimento dei beni nel piano di cui all’articolo 1, comma 31, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) e successive modifiche, in diritto di proprietà. La durata del diritto di superficie non può eccedere la residua durata della concessione, comprensiva dei rinnovi previsti dal contratto, salvo che il concessionario non sia un’amministrazione pubblica inserita nel conto economico consolidato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche. La costituzione del diritto di superficie per un tempo eccedente i limiti di cui al precedente periodo, e comunque non superiore ai cinquant’anni, o l’alienazione dei beni avviene in esito a una procedura ad evidenza pubblica, a cui può partecipare lo stesso concessionario. Il bando stabilisce l’obbligo per l’aggiudicatario, qualora diverso dal concessionario, di rifondere a quest’ultimo gli eventuali investimenti effettuati sul bene e non ancora ammortizzati, da indicare nel bando. (3.7)


Art. 63

(Misure per la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale)

1. La Regione, d’intesa con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, universitarie e culturali interessati, promuove la realizzazione di progetti e la stipula di convenzioni in favore dei giovani e degli studenti residenti nel territorio regionale, diretti a favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale regionale.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 64

(Ricognizione dei dati relativi alla sicurezza degli edifici del patrimonio regionale)

1. Al fine di garantire il monitoraggio delle condizioni di sicurezza strutturale degli edifici appartenenti al patrimonio regionale, la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici elabora una ricognizione dei dati disponibili in materia.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è trasmessa al Consiglio regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 65

(Disposizioni sul patrimonio e la messa in liquidazione della società SAN.IM S.p.A. Abrogazione)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alla finanza degli enti territoriali, e successive modifiche e all’articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo alla ristrutturazione del debito delle Regioni e successive modifiche, la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per porre in essere un’operazione finanziaria di rinegoziazione, anche tramite l’accesso al mercato dei capitali, che consenta una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della Regione, risultanti dall’operazione finanziaria di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria) e successive modifiche.

2. (3.8)

3. Al fine di favorire l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 9, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di beni immobili regionali, e successive modifiche, gli immobili di proprietà della società SAN.IM S.p.A., di cui all’articolo 8 della l.r. 16/2001, destinati ad uso sanitario, sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà agli enti del servizio sanitario regionale che utilizzano tali beni immobili in virtù dei contratti di locazione finanziaria sottoscritti con la medesima società SAN.IM S.p.A.. Il trasferimento decorre, agli effetti giuridici, dalla data di adozione degli atti deliberativi di inserimento del bene nell’inventario dei beni immobili da parte dei singoli enti del servizio sanitario regionale.

4. Il comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 16/2001, relativo all’alienazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie locali, è abrogato.


Art. 66

(Piano di monitoraggio delle competenze professionali presenti nella Regione, negli
enti strumentali e nelle società controllate dalla Regione)

1. La Giunta regionale, al fine di elaborare modelli organizzativi più semplici ed efficienti e di valorizzare le competenze professionali del personale della Regione, degli enti strumentali e delle società controllate dalla stessa Regione, elabora linee guida al fine di promuovere la realizzazione di un piano di monitoraggio delle competenze professionali presenti all’interno dei predetti enti.


Art. 67

(Utilizzazione del ramo d’azienda della società Capitale Lavoro S.p.A. e successione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Aumenti di capitale nelle società regionali)(3.1)

1. Nel quadro del rafforzamento delle politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego, al fine di avvalersi delle attività di supporto svolte dalla società capitale Lavoro S.p.A. a favore dei suddetti centri, per il triennio 2018-2020 la società LAZIOcrea S.p.A. è autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad utilizzare il relativo ramo d’azienda della società capitale Lavoro S.p.A.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di completare, nell’ambito del quadro normativo di cui all’articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e successive modifiche, il percorso di transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la società LAZIOCrea S.p.A è, altresì, autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad acquistare il ramo d’azienda di cui al comma 1 e, conseguentemente, a succedere nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di Capitale Lavoro S.p.A utilizzato sulla base del medesimo comma 1, in conformità ai principi e alle disposizioni di cui alla suddetta legge. (3.2)

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità delle operazioni societarie di cui al comma 1. (3.2.1)

3. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in complessivi euro 17.916.879,45 per il triennio 2018-2020, si provvede mediante le risorse derivanti dall’assegnazione statale di cui al “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, pari ad euro 5.972.293,15 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, da iscriversi, per quel che concerne l’entrata, nella tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche” del titolo 2 “Trasferimenti correnti” e, per quel che concerne la spesa, nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, nonché mediante le ulteriori risorse derivanti da assegnazioni statali destinate alle politiche di re-impiego di cui al medesimo programma 03 della missione 15. Per le medesime finalità possono concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dell’Asse 1 “Occupazione” - Obiettivo tematico n. 8, finalizzato allo sviluppo dell’occupazione - del Programma operativo della Regione “Investimenti per la crescita e l’occupazione” 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), previa verifica della coerenza con le linee di intervento ivi previste, di cui al programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15. (3.3)

3 bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” della voce di spesa denominata: “Spese relative all'acquisizione del ramo di azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 6.000.000,00, a decorrere dall’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. (3.4)

4. Al fine di perseguire le proprie finalità istituzionali, la Regione si avvale della società LAZIOcrea S.p.A. o delle altre società controllate dalla medesima amministrazione regionale per finanziare nuovi investimenti o attivare nuove attività. Per l’anno 2018, il Presidente della Regione o suo delegato è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale deliberati dalle società controllate dalla Regione per un importo massimo di 1.500.000,00 di euro, con versamento nell’annualità 2019.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante l’apposita voce di spesa iscritta nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.500.000,00 per l’anno 2019 si provvede mediante il prelevamento delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

6. (3a)

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Art. 68

(Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie
in materia di tutela della salute in ambito scolastico)

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:

a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;

b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.

Art. 69

(Disposizioni relative alla semplificazione in materia di autorizzazioni sanitarie.
Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di
autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e
successive modifiche)

1. Alla l.r. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il comune, al quale compete la valutazione della conformità urbanistico-edilizia dell’opera, per la realizzazione di interventi che richiedono il permesso di costruire, rilascia l’autorizzazione negli stessi termini previsti dalle disposizioni del capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

1 ter. Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), il comune, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, invia la documentazione contenuta nella richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 alla Regione, che esprime entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), parere obbligatorio e vincolante concernente la verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza e alla localizzazione territoriale risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1). Il comune rilascia l’autorizzazione nei medesimi termini di cui al comma 1bis.

1 quater. Il fabbisogno di assistenza risultante dall’atto programmatorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1 è aggiornato con cadenza almeno biennale, ovvero in un termine inferiore nel caso di particolari esigenze o di mutato quadro epidemiologico.

1 quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1, ai sensi delle disposizioni statali vigenti in materia, siano soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o rientrino nei casi di attività di edilizia libera, il parere di cui al comma 1ter è acquisito preventivamente su richiesta del soggetto interessato. La Regione esprime il parere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta.

1 sexies. I pareri concernenti la verifica di compatibilità hanno validità di due anni dalla data di trasmissione, rispettivamente, al comune o al soggetto interessato. Decorso tale termine, se i lavori non sono iniziati, il comune o il soggetto interessato acquisisce nuovo parere.”;

b) dopo il comma 5 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.”;

c) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione decide sulla richiesta di autorizzazione all’esercizio secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), nel termine massimo di centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza.”;

d) dopo il comma 4 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 7 e 9, della l. 241/1990.”;

e) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“1. La voltura dell’autorizzazione all’esercizio è disposta dalla Regione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla domanda, previa verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in ordine al possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti nel citato provvedimento.”;

f) dopo il comma 1 dell’articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Qualora la struttura sia anche accreditata, la voltura dell’accreditamento è disposta con unico provvedimento, entro il termine sopra previsto, previa verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del cedente in ordine alla persistenza dei requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 13, comma 1 e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del subentrante in ordine ai requisiti soggettivi individuati dal medesimo provvedimento.

1 ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5bis dell’articolo 6.

1 quater. Restano salvi i poteri di vigilanza e controllo delle aziende sanitarie locali sulle strutture site nel territorio di competenza.”.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2003 è adeguato alle disposizioni previste dal presente articolo. (3b)

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 70

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 11/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 2 è aggiunta la seguente:

“k bis) rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità e fruibilità nonché un uso flessibile ed intuitivo degli spazi e dei servizi pubblici e privati per le persone con disabilità permanente o temporanea, per le persone anziane e per le donne gestanti.”;

b) dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 20 è aggiunta la seguente:

“h bis) adeguamento strutturale e di dotazione tecnologica di spazi pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera k) bis.”.

2. Alle disposizioni derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 73, comma 1, della l.r. 11/2016.

Art. 71

(Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno
dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio”)

1. Alla l.r. 7/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 è inserita la seguente:

“a bis) favorire la realizzazione di strutture destinate alla detenzione delle detenute madri con figli di età non superiore ai sei anni ai sensi della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto fra detenute madri e figli minori);”;

b) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13 bis

(Istituti a custodia attenuata per detenute madri - ICAM)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera a bis), promuove la costituzione di un gruppo interistituzionale con le amministrazioni competenti per definire i requisiti e le procedure per l’individuazione di immobili regionali che possono essere destinati ad accogliere gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM).”.

Art. 72

(Associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella
promozione della storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere)

1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione delle storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, dell’articolo 1, comma 1, lettere a) ed e), dell’articolo 7, comma 3, e degli articoli 8 e 9 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nel confronti delle donne e la violenza domestica.

2. La Regione, i propri enti strumentali e gli enti locali possono attribuire un ragionevole valore economico finalizzato alla compensazione di oneri per l’uso di beni del patrimonio pubblico adibiti all’erogazione dei servizi di protezione e promozione sociale, offerti a titolo gratuito dalle associazioni del terzo settore, così come definite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che presentano i seguenti requisiti:

a) finalità statutaria esclusiva nella promozione della libertà femminile, della prevenzione e del contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere;

b) iscrizione agli albi e registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o iscritte all’anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle entrate;

c) attestazione di almeno cinque anni di attività, corredata di documentazione relativa alle finalità di cui alla lettera a);

d) una o più sedi di svolgimento di attività culturali ed erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento, relativi alle finalità di cui alla lettera a).

2bis. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi alle associazioni del terzo settore aventi i requisiti di cui al comma 2, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di pari opportunità, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi in favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere”, da istituirsi nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (4)

Art. 73

(Interventi per le associazioni che operano a sostegno delle donne)

1. La Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province ed i comuni possono individuare, nell’ambito del proprio patrimonio, immobili, anche già in uso, da concedere in comodato d’uso alle associazioni delle donne, alle associazioni di volontariato e del terzo settore che abbiano tra i loro scopi iniziative a sostegno del benessere delle donne.


Art. 74 (4c)

(Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico)

1. La Regione, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela della salute, con specifico riferimento ai minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico, individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi psicologici e comportamentali strutturati (Applied Behavioural Analysis – ABA, Early Intensive Behavioural Intervention – EIBI, Early Start Denver Model – ESDM), i programmi educativi (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children - TEACCH) e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta mirati a modificare i comportamenti del bambino per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono liberamente avvalersi dei metodi terapeutici indicati.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta un regolamento (4.1)per la disciplina relativa, in particolare:

a) all’istituzione di un elenco dei terapisti riconosciuti, aperto con riconoscimento annuale a decorrere dall’anno 2018; (4a)

b) alle modalità per sostenere le famiglie di cui al comma 2, con priorità per quelle con un numero di figli nello spettro superiore ad 1 e con un ISEE inferiore o pari a 8 mila euro;

c) alle modalità per la formazione specifica indicata per i pediatri e gli insegnanti di sostegno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2018-2020, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle predette annualità, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

Art. 75

(Interventi per l’integrazione socio scolastica)

1. La Regione, nel quadro degli interventi per il sostegno all’integrazione socio scolastica per bambini e ragazzi disabili o affetti dalla sindrome di autismo, nell’ambito dell’assistenza specialistica nelle scuole primarie, elabora un piano straordinario per l’adeguamento delle strutture esistenti nei distretti del Lazio, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 76

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 “Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale” e successive modifiche)

1. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 6/2006 dopo le parole: “a titolo gratuito” sono aggiunte le seguenti: “fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute per gli spostamenti necessari all’esercizio della funzione secondo le modalità stabilite con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale”.

Art. 77

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni
per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” e successive modifiche)

1. All’articolo 4 della l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, è vietata l’apertura di nuove sale gioco che siano ubicate ad una distanza inferiore a cinquecento metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale o luoghi di culto.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti al comma 1, tenendo conto dell’impatto sul territorio, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica.”.

Art. 78

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore
dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “dall’usura”, “vittime dell’usura”, o “vittime del reato di usura”, laddove compaiono, sono sostituite dalle seguenti: “vittime di usura o di estorsione”;

b) al comma 1 dell’articolo 1 le parole da: “sostegno dei soggetti” fino a: “reato di usura” sono sostituite dalle seguenti: “loro sostegno”;

c) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o ai fenomeni estorsivi” e conseguentemente alla rubrica dell’articolo 10 dopo la parola: “usura” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “o ai fenomeni estorsivi”;

d) al comma 3 dell’articolo 3:

1) dopo le parole: “reato di usura” sono inserite le seguenti: “o di estorsione”;

2) le parole: “all’articolo 644” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 644 e 629”;

e) ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 le parole: “reato di usura di cui all'articolo 644” sono sostituite dalle seguenti: “reato di usura o di estorsione di cui agli articoli 644 e 629”;

f) all’articolo 6:

1) al comma 1 dopo le parole: “reato di” sono inserite le seguenti: “estorsione o di”;

2) alla lettera a) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di estorsione”;

3) al comma 4 dopo la parola: “usura” sono inserite le seguenti: “o di estorsione”;

g) al comma 2 dell’articolo 9 dopo la parola: “usura” sono inserite le seguenti: “o dell’estorsione”;

h) all’articolo 11:

1) al comma 1 le parole: “di usura” sono soppresse;

2) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o al fenomeno dell’estorsione”;

3) alla lettera c) del comma 2 dopo le parole: “dell’usura” sono inserite le seguenti: “o dell’estorsione”;

4) alla lettera d) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o estorsione”;

5) alla lettera l) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o dell’estorsione”;

i) al comma 1 dell’articolo 13:

1) le parole: “di usura” sono soppresse;

2) dopo la parola: “antiusura” sono inserite le seguenti: “e antiracket”;

l) all’articolo 15:

1) alla rubrica le parole: “e l’usura” sono sostituite dalle seguenti: “, l’usura e l’estorsione”;

2) al comma 1 le parole: “di usura” sono soppresse e le parole: “e l’usura” sono sostituite dalle seguenti: “, l’usura e l’estorsione”;

3) al comma 3 dopo le parole: “dell’usura” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e dell’estorsione”;

m) al comma 1 dell’articolo 23 dopo le parole: “dall’usura” sono inserite le seguenti: “o dall’estorsione”.


Art. 79

(Modifica alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in
favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura” e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 14/2015 è sostituito dalla seguente:

“1. Agli oneri di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto all’articolo 12, comma 3, si provvede mediante il “Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura”, iscritto nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, la cui autorizzazione di spesa è pari ad euro 2.500.000,00 per l’anno 2018, di cui euro 100.000,00 a valere sulle risorse già iscritte a legislazione vigente nell’ambito del medesimo fondo ed euro 2.400.000,00 derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Nell’ambito del fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura confluiscono, altresì, le risorse derivanti dalle riassegnazioni di cui all'articolo 4, comma 4, e di cui all’articolo 18 nonché le eventuali risorse finanziarie residue di cui all’articolo 21, comma 2.”.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E OPERE
PUBBLICHE



Art. 80

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative
regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e all’articolo 2 della
legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo ad interventi in materia di
edilizia agevolata, e successive modifiche)

1. Alla l.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 11 è inserito il seguente:

“1 bis. In attuazione delle previsioni di cui all’articolo 10, comma 2, lettera r), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente.”;

c) dopo l’articolo 16 bis è inserito il seguente:

“Art. 16 ter

(Osservatorio regionale sui piani di zona)

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 3, è istituito, presso l’assessorato competente in materia di edilizia agevolata, l’Osservatorio regionale sui piani di zona, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo permanente di supporto dell’assessorato nonché di consultazione e monitoraggio dei piani di zona in corso di realizzazione o attuati nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’Osservatorio:

a) monitora i piani di zona in corso di realizzazione o attuati nel territorio regionale, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;

b) trasmette annualmente al Presidente della Regione e al Consiglio regionale una relazione sull’attività;

c) raccoglie i dati disponibili e la documentazione relativa e li rende pubblici attraverso il portale della Regione;

d) predispone una mappa georeferenziata del territorio regionale, concernente i piani di zona e il loro stato di attuazione, in coordinamento con l’infrastruttura dati territoriale regionale (IDT), rendendola pubblica ed accessibile in open data;

e) implementa i dati dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio di cui all’articolo 9 bis;

f) elabora uno studio dei dati e delle diverse tipologie dei piani di zona esistenti nel territorio regionale, sulla base dei bandi regionali e degli altri enti locali, evidenziando lo stato di attuazione dei piani di zona, segnalando le eventuali problematiche e proponendo le possibili soluzioni per il rilancio dell’edilizia agevolata;

g) elabora proposte di modifica delle disposizioni regionali in materia di edilizia agevolata.

3. L’Osservatorio, presieduto dall’Assessore competente in materia di edilizia agevolata o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) un rappresentante di Roma capitale;

c) un rappresentante dell’ordine degli ingegneri a livello regionale;

d) un rappresentante del collegio dei geometri a livello regionale;

e) un rappresentante dell’ordine degli architetti a livello regionale;

f) un rappresentante dell’ordine degli avvocati a livello regionale;

g) un rappresentante degli ordini dei notai a livello regionale;

h) il presidente del Comitato regionale per i lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche;

i) il presidente del Comitato regionale per il territorio di cui all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;

l) un rappresentante designato dalle associazioni di secondo grado;

m) quattro rappresentanti delle organizzazioni dei conduttori o di categoria maggiormente rappresentative a livello locale;

n) due rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative edilizie di costruzione di livello regionale;

o) due rappresentanti delle imprese di costruzione di livello regionale;

p) i presidenti delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Regione.

4. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

5. L’Osservatorio si riunisce con cadenza almeno mensile e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

6. L’Osservatorio convoca, in ragione dell’oggetto della seduta, i rappresentanti degli enti locali competenti e degli inquilini interessati.

7. I lavori dell’Osservatorio si svolgono nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza e i documenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

8. L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia. La composizione dell’Osservatorio può essere modificata con la deliberazione di cui al primo periodo.”.

2. La deliberazione di cui all’articolo 16 ter, comma 8, della l.r. 12/1999, come introdotto dal presente articolo, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 bis, comma 4, della l.r. 12/1999, al fine di agevolare la fruibilità dei finanziamenti in conto capitale volti a favorire la realizzazione di alloggi destinati alla prima abitazione, nei programmi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2004, n. 355 è consentita la rideterminazione della localizzazione che può avvenire, su istanza dell’operatore interessato, anche in un comune appartenente ad un ambito provinciale diverso dalla prima localizzazione, tenendo conto dell’emergenza abitativa e a condizione che non determini un aumento di spesa a carico della Regione.

4. Al comma 134 quinquies dell’articolo 2 della l.r. 7/2014, relativo ad interventi in materia di edilizia agevolata, le parole: “30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2018”.



Art. 81

(Istituzione di una commissione speciale sui piani di zona
per l’edilizia economica e popolare nella Regione)

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, dello Statuto, è istituita una commissione speciale per studiare ed approfondire la tematica dei piani di zona nel Lazio e acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare. L’attività della commissione è volta in particolare ad esaminare:

a) il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato;

b) il rispetto, da parte dei soggetti incaricati di realizzare programmi di edilizia abitativa attraverso contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per realizzare i programmi stessi;

c) le modalità di gestione dei piani di zona e l'esistenza di eventuali violazioni commesse dalle imprese e cooperative costruttrici in relazione a canoni di locazione o prezzi di vendita applicati per gli alloggi sociali;

d) l’adempimento da parte dei comuni e della Regione degli obblighi previsti dalle convenzioni, dai disciplinari e dagli atti di obbligo stipulati con il concessionario, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia.

2. L’attività della commissione ha, altresì, lo scopo di raccogliere gli elementi necessari per approfondire la gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici.

3. La commissione è composta da quindici consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, e all’articolo 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio. (4.2)

4. Nello svolgimento della propria attività, la commissione può invitare i ministeri competenti, le province e i comuni singoli e associati della Regione, a fornire informazioni e documenti utili ai fini della propria attività. Può richiedere l’audizione di funzionari e dirigenti dei ministeri e degli enti locali territoriali per le materie di rispettiva competenza. Per l’espletamento dei compiti assegnati, la commissione si avvale della struttura di diretta collaborazione prevista per i presidenti delle commissioni permanenti e speciali. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall’articolo 9 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3. La commissione può acquisire pareri o contributi da esperti, da comitati di quartiere, dai coordinamenti dei piani di zona, da cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività. La commissione può, altresì, invitare i sindaci e i componenti delle giunte dei comuni interessati a riferire su circostanze e temi di cui possano essere a conoscenza nonché ascoltare i consiglieri comunali in carica che possano risultare a conoscenza di circostanze ritenute rilevanti. (4b)

5. La commissione ha facoltà di produrre relazioni intermedie sulle attività svolte su ogni singolo piano di zona. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale. La commissione elabora una relazione finale sulle conclusioni cui è pervenuta a seguito degli approfondimenti condotti in ordine agli argomenti trattati. La suddetta relazione è presentata al Consiglio regionale a conclusione del termine di cui al comma 6.

6. La commissione ha sede presso il Consiglio regionale e dura in carica quarantotto mesi. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, alla commissione si applicano le disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio. (4d)

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la commissione speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. (4e)


Art. 82

(Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti
regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell’amministrazione di strutture complesse pubbliche o private.”;

b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12 bis

(Ufficio di coresidenza delle ATER)

1. L’ATER provvede a favorire la mobilità volontaria di quei nuclei familiari che abitano unità abitative in sottoutilizzo offrendo soluzioni alternative, in particolare per anziani soli, anche in cohousing.

2. A valere sulle risorse finanziarie interne è costituito un apposito ufficio di cohousing composto di personale laureato in materie dell’area socio-psicologica abilitate alle professioni di assistenza psicologica e sociale con il compito di favorire la mobilità dei nuclei familiari di cui al comma 1 secondo quanto stabilito dal programma annuale di attività adottato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera f).”.


Art. 83

(Modifiche alle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relative
all’edilizia residenziale pubblica e successive modifiche)

1. Alla l.r. 27/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 bis dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“10 bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all’articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l’acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell’immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell’importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo.”;

b) all’articolo 48 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: “dai valori OMI aggiornati ai quali” sono sostituite dalle seguenti: “dal valore OMI minimo aggiornato al quale”;

2) dopo il comma 1 bis sono aggiunti i seguenti:

“1 ter. Gli enti gestori al fine di garantire un’ampia partecipazione alle procedure di alienazione garantiscono la possibilità per gli acquirenti di attivare procedure di acquisto rateali fino ad un massimo di anni trenta.

1 quater. Gli enti gestori durante le procedure preliminari di stesura dei piani di vendita possono verificare lo stato manutentivo degli immobili nel loro complesso ed individuare ulteriori forme di abbattimento.”;

c) il comma 3 quinquies dell’articolo 50 è sostituito dal seguente:

“3 quinquies. Nell’ambito della dismissione del patrimonio residenziale viene data priorità alla dismissione delle unità immobiliari ubicate all’interno di lotti o fabbricati nei quali è stata già formalmente costituita l’amministrazione condominiale autonoma, oppure sia attiva la gestione condominiale da parte degli enti gestori. Al fine di semplificare le dismissioni degli alloggi in oggetto la procedura di alienazione è sempre consentita per tutti gli immobili su richiesta del conduttore o degli aventi causa. Gli enti gestori procedono con la vendita applicando la disciplina di alienazione vigente al momento della richiesta. Gli enti gestori possono disporre per le unità immobiliari vuote procedure di vendita diretta attraverso asta pubblica oppure avviare la gestione della locazione ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie).”.

Art. 84

(Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di
trasporto pubblico locale” e successive modifiche e all’articolo 21 della legge
regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al trasporto pubblico locale)

1. Alla l.r. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 4 dopo le parole: “Sono servizi di linea speciali” sono inserite le seguenti: “, soggetti ad autorizzazione amministrativa,” e dopo le parole: “a ridotta capacità motoria” sono aggiunte le seguenti: “, o rivolti a gruppi o a fasce omogenee di utenti, individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi non tra essi, ma al soggetto che predispone e organizza il servizio o in favore del quale il servizio è predisposto o organizzato, effettuati senza oneri pubblici”;

b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4 bis

(Servizi sussidiari, integrativi e complementari al trasporto pubblico di linea)

1. Ferma restando la disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modifiche, al fine di contribuire al decongestionamento del traffico mediante l’utilizzo di veicoli ad elevata capacità di trasporto di persone e al contenimento dell’inquinamento, i servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla l. 218/2003 possono essere impiegati, sulla base di contratti con data certa della durata non inferiore a trenta giorni, stipulati con soggetti pubblici o privati, comunità, associazioni, in servizio integrativo del trasporto pubblico, come servizi di trasporto pubblico non di linea, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. L’inizio del servizio è subordinato alla preventiva segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, presentata all’ente territoriale nel cui territorio il servizio è svolto, secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 10, comma 2.”;

c) alla lettera g bis) del comma 1 dell’articolo 9 dopo le parole: “deliberazione della Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “previo parere della commissione consiliare regionale competente”;

d) all’articolo 10:

1) alla lettera a) del comma 1 le parole: “sulla base degli indirizzi della Regione,” sono soppresse e alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti: “, nel rispetto dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare regionale competente”;

2) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: “territorio comunale” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare regionale competente” e dopo le parole: “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “previo parere della commissione consiliare regionale competente”;

e) dopo il comma 2 dell’articolo 19 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale si svolgono in conformità all’articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e agli atti di regolazione adottati dall’Autorità di regolazione dei trasporti, nonché al disposto di cui all’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2 ter. Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e dell’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le Autorità competenti all’affidamento dei contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conformano al dettato di cui all’articolo 5, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1370/2007, a decorrere dal 3 dicembre 2019.”.

2. All’articolo 21 della l.r. 12/2016, relativo al trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: “commissione consiliare” è inserita la seguente: “regionale”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare regionale competente, procede, entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g bis), della l.r. 30/1998 al fine di disciplinare i criteri generali da applicare nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a) della medesima l.r. 30/1998.”.


Art. 85

(Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per
l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo
dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6
della legge 15 gennaio 1992, n. 21” e successive modifiche. Attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 5 bis della l.r. 58/1993)

1. Alla l.r. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Sanzioni amministrative)

l. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dall’articolo 5 bis della presente legge, l’inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, l’alterazione del tassametro o l’indebita percezione di somme in aggiunta alla tariffa stabilita e, da parte del titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente, l’inosservanza di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, commi 3 e 4, qualora conducente del taxi o della vettura o natante adibita a servizio di noleggio con conducente, è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza;

b) con un mese di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla seconda inosservanza;

c) con due mesi di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla terza inosservanza;

d) con tre mesi di sospensione della licenza o dell’autorizzazione alla quarta inosservanza;

e) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla quinta inosservanza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3 bis.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del d.lgs. 285/1992 e successive modifiche e dall’articolo 5 bis, l’inosservanza da parte del sostituto alla guida, del collaboratore di cui all’articolo 9, di un dipendente, del socio di uno dei soggetti di cui all’articolo 6, comma l, lettere b) e c), di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, commi 3 e 4 è punita:

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 alla prima inosservanza;

b) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla seconda inosservanza;

c) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo l6 alla terza inosservanza;

d) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla quarta inosservanza;

e) con la cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 alla quinta inosservanza.

3. La cancellazione dal ruolo di cui all’articolo 16 non preclude la eventuale reiscrizione, purché sussistano tutti i requisiti dall’articolo 17, ivi compreso l’obbligo di ripetere, non prima di due anni, l’esame di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera h).”;

b) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 dopo le parole: “del servizio di taxi” sono inserite le seguenti: “e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Chiunque affida la guida di un taxi, di un natante, di una vettura o altro veicolo destinato a servizio di noleggio con conducente con un contratto di lavoro non conforme a quanto previsto ai commi 2 e 3, ovvero in assenza di contratto di lavoro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 15.000,00 alla prima inosservanza. Detta sanzione è raddoppiata alla seconda inosservanza. Alla terza inosservanza e successive oltre la sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 30.000,00 si applica la sanzione amministrativa della sospensione della licenza e/o dell’autorizzazione da un minimo di mesi sei ad un massimo di un anno.”;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 13 è inserito il seguente:

“2 bis. Nel caso di appalti pubblici per servizi di trasporto disabili, che necessitano di veicoli appositamente attrezzati, i comuni nel cui territorio ha la sede legale la stazione appaltante possono anche rilasciare autorizzazioni di noleggio vetture con conducente temporanee in favore del soggetto aggiudicatario per la durata dell’appalto e per l’eventuale proroga o rinnovo. Dette autorizzazioni temporanee possono essere impiegate solo per il servizio oggetto dell’appalto, non possono essere trasferite e cessano di avere efficacia di diritto al termine del servizio appaltato. La guida di detti veicoli, immatricolati in conto terzi ai sensi dell’articolo 82, comma 5, lettera b) del d.lgs. 285/1992, deve essere affidata a persone iscritte al ruolo di cui all’articolo 16.”;

d) al comma 2 dell’articolo 17 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “o dal medico competente di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche.”.

2. Al fine di dare immediata operatività al bacino comprensoriale degli autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 5 bis della l.r. 58/1993, la Regione, previo accordo con la direzione aeroportuale del Lazio, la società Aeroporti di Roma, l’Autorità portuale di Civitavecchia, la società Roma Terminal Cruise S.r.l., la Città metropolitana di Roma capitale, i Comuni di Ciampino, Civitavecchia, Fiumicino e Roma capitale, provvede, entro il 30 dicembre 2019 (5), a stabilire con apposito decreto (6):

a) le condizioni per l’esercizio dei servizi taxi e di noleggio con conducente (NCC) nel bacino comprensoriale;

b) le disposizioni per stazionamento di taxi e NCC, per l’uso delle aree di sosta temporanee, le modalità di prenotazione dei servizi su sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca dei servizi di taxi e di NCC esercenti;

c) le tariffe integrate del servizio di taxi;

d) le sanzioni da applicare agli esercenti i servizi di taxi e NCC per le violazioni inerenti all’esercizio dei servizi nell’ambito del bacino comprensoriale.

3. Il decreto (6) di cui al comma 2 cessa di avere efficacia con l’approvazione e l’efficacia dell’intesa di cui all’articolo 5 bis, comma 2, della l.r. 58/1993.


Art. 86

(Disposizioni in materia di utilizzo del gas naturale compresso “GNC”, del gas
naturale liquefatto “GNL” e dell’elettricità nel trasporto stradale)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e dalle relative linee guida della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 6 aprile 2017, n. 17/35/CR8d/C11, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti sul territorio regionale, gli stessi devono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione agli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate ove individuate, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 257/2016, nonché in relazione ai procedimenti di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di sviluppo economico, adotta delle specifiche linee guida volte a stabilire il contenuto e le modalità di presentazione dei progetti di cui all’articolo 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 257/2016.

Art. 87

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo al
definanziamento per mancato avvio di opere pubbliche e successive modifiche)

1. All’articolo 2 della l.r. 17/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 dopo le parole: “di competenza regionale” sono inserite le seguenti: “o ad un contenzioso giudiziario pendente non imputabile ad inerzia amministrativa del destinatario del finanziamento”;

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14 bis. Qualora il mancato avvio dell’opera ascrivibile ad un contenzioso giudiziario, ai sensi del comma 14, si protragga per oltre tre anni dal termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, l’opera si intende comunque definanziata. La Regione è tenuta a rifinanziare l’opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nell’esercizio in corso, qualora venga meno il contenzioso giudiziario che ne ha determinato il definanziamento ai sensi del primo periodo. Il termine massimo di tre anni di cui al primo periodo si computa, per i contenziosi giudiziari in corso non imputabili ad inerzia amministrativa, dalla data di pubblicazione della presente disposizione.”.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 88

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 21, 22, comma 4, 50, 57, 67, comma 5, e 79, dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 89

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1.1) Punto abrogato dall'articolo 16, comma 16, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(1.2) Numero dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 27 dicembre 2019, n. 290

(1.3) Lettera dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 29 luglio 2020, n. 172

(01) Comma modificato dall'articolo 21, comma 12, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(02) Articolo abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2019, n. 10

(03) Comma modificato dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 e poi modificato dall'articolo 16, comma 16, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(1.0) Vedi anche deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2019, n. 49 (Atto di indirizzo relativo alla disciplina delle modalità di attuazione della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”. Esercizio facoltà di cui all’art. 25, per il servizio di Call Center ReCUP) pubblicato sul BUR 8 agosto 2019, n. 64

(1a) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 16, lettera c), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(1a.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2019, n. 177, concernente (Approvazione “Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio ed alla riqualificazione del settore estrattivo” – Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 31) pubblicata sul BUR del 24 aprile 2019, n. 34, s.o. n. 1; deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2019, n. 384 (Attuazione deliberazione Giunta regionale 9 aprile 2019, n. 177, concernente "Approvazione "Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio ed alla riqualificazione del settore estrattivo" – Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 31") pubblicata sul BUR del 9 luglio 2019, n. 34, s. o. n. 2

(1b) Termine modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2019, n. 18 (vedi anche il comma 2 dello stesso articolo 15), dall'articolo 22, comma 48, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, dall'articolo 3, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, dall'articolo 9, comma 153, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 e da ultimo dall'articolo 23, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(1b1) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 52, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1c) Articolo abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera ll), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(1c1) Termine modificato dall'articolo 9, comma 14, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1d) Articolo abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1

(2) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 38, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(2.1) Comma abrogato dall'articolo 35, comma 1, lettera bb), della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24

(2.1.1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successivamente dall'articolo 3, comma 10, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.1.2) Alinea modificata dall'articolo 3, comma 10, lettera b), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(02.1) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 10, lettera b), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(03.1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 10, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.1.2) Articolo abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5

(2.2) Vedi decreto del Presidente della Regione 17 gennaio 2019, n. T00006 (Nomina Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti) pubblicato sul BUR 22 gennaio 2019, n. 7 e decreto del Presidente della Regione 4 aprile 2019, n. T00080 (Nomina del Commissario straordinario del Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Rieti, ai sensi della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 40, comma 4, in sostituzione del dimissionario) pubblicato sul BUR 9 aprile 2019, n. 29

(2.3) Vedi decreto del Presidente della Regione 3 dicembre 2018, n. T00293 (Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 40, comma 5 - Nomina Commissario unico)

(2.3.1) Alinea modificata dall'articolo 3, comma 10, lettera d), numero 1, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.4) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e dell'articolo 3, comma 10, lettera d), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25. Vedi deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2019, n. 138 (Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 40. “Razionalizzazione dei consorzi per lo sviluppo industriale del Lazio. Costituzione del Consorzio unico”, comma 6: approvazione delle Direttive al Commissario Unico, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00293 del 3 dicembre 2018).

(2.5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2.5.2) Comma inserito dall'articolo 3, comma 10, lettera e), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.5.1) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 10, lettera d), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.6) Comma modificato dall'articolo 1, comma 7, lettere d) ed e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2.6.1) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 10, lettera f), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 7, lettera f), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2.7.1) Comma inserito con la sostituzione del comma 8 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera f), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 

(2.7.2) Comma inserito dall'articolo 3, comma 10, lettera h), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.7.3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 10, lettera i), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.7.4) Comma modificato dall'articolo 3, comma 10, lettera g), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(2.7.5) Comma inserito dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(2.8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2.9) Comma modificato dall'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2a) Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9

(2b) Comma modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9

(3) Comma modificato dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 e poi abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(3.1) Rubrica sostituita dall'articolo 7, comma 14, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(3.2) Comma inserito dall'articolo 7, comma 14, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(3.2.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 746 (Attuazione articolo 67, legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 "Disposizioni per lo semplificazione e lo sviluppo regionale")

(3.3) Comma modificato dall'articolo 7, comma 14, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(3.4) Comma inserito dall'articolo 7, comma 14, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(3.5) Vedi, anche, deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 791 (Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, Agenda Tevere Onlus e CEIS, per l’avvio delle attività di valorizzazione del fabbisogno informativo condivisibile, propedeutiche alla riqualificazione del tratto metropolitano del fiume Tevere in conformità a quanto previsto dall’articolo 59 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”) pubblicata sul BUR 27 dicembre 2018, n. 104, s.o. n. 1

(3.6) Vedi deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 207 (Adozione delle linee guida per l’applicazione dell’articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2016, concernente l’alienazione delle opere o delle costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale) pubblicata sul BUR 7 maggio 2019, n. 37

(3.7) Comma modificato dall'articolo 7, comma 13, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3.8) Comma abrogato dall'articolo 113, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3a) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 9, lettera c), della legge regionale 19 luglio 2019, n. 14

(3b) Vedi regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20 (Regolamento in materia di autorizzazione alla realizzazione, di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche. Abrogazione del regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 in materia di autorizzazione all’esercizio e del regolamento regionale 13 novembre 2007, n. 13 in materia di accreditamento istituzionale) pubblicato sul BUR 7 novembre 2019, n. 90

(4) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13; vedi deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 573 (Art. 72 L.R. n. 7 del 22 ottobre 2018. Azioni per la conservazione e promozione della storia e cultura delle donne, azioni di sostegno della libertà femminile e prevenzione e contrasto a alle discriminazioni di genere. Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni del Terzo Settore per l'anno 2019) pubblicata nel BUR 27 agosto 2019, n. 69 e deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2020, n. 710 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 22 ottobre 2020, n. 128

(4.1) Vedi regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico) pubblicato sul BUR 17 gennaio 2019, n. 6; regolamento regionale 2 dicembre 2019, n. 24 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni) pubblicato sul BUR 3 dicembre 2019, n. 97

(4.2) Vedi decreto del Presidente del Consiglio regionale 14 marzo 2019, n. 5 (Nomina dei componenti della Commissione consiliare speciale sui piani di zona per l’edilizia economica e popolare nella Regione)

(4a) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 16, lettera d), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(4b) Comma modificato dall'articolo 16, comma 16, lettera e), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e poi modificato dall'articolo 97, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4c) Articolo modificato dall'articolo 7, comma 113septies, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, inserito dall'articolo 19, comma 12, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(4d) Comma modificato dall'articolo 97, comma 2, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 che ha spostato la durata della commissione da trenta a quarantotto mesi.

(4e) Comma sostituito dall'articolo 97, comma 2, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n, 14

(5) Termine modificato dall'articolo 21, comma 12, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(6) La parola "regolamento" è stata sostituita dalla seguente: "decreto" a seguito dell'avviso di "Errata corrige" pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 23 ottobre 2018, n. 86, s.o. n. 2

(7) Vedi regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 29 dicembre 2020, n. 155 e regolamento regionale 4 novembre 2021, n. 20 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 9 novembre 2021, n. 104

(7a) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(7b) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(8) Vedi regolamento regionale 28 aprile 2020, n. 13 pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 30 aprile 2020, n. 55

(9) Lettera abrogata dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(10) Lettera abrogata dall'articolo 10, comma 1, lettera f), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.