Norme in materia di diversificazione delle attività agricole

Numero della legge: 14
Data: 2 novembre 2006
Numero BUR: 31
Data BUR: 10/11/2006
S O M M A R I O


CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione I Finalità e definizioni
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizione delle attività aziendali)
Art. 2bis (Modalità di attuazione delle attività multifunzionali)
Art. 2ter (Esercizio delle attività)
Art. 2quater (Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali)
Art. 3 (Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità)
Sezione II Funzioni e compiti amministrativi. Disciplina delle funzioni regionali.
Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi della Regione)
Art. 5 (Funzioni e compiti amministrativi delle province)
Art. 6 (Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)
Art. 7 (Programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole)
[Art. 8 abrogato (Piani agrituristici provinciali)]
Art. 9 (Regolamento regionale)
[Art. 10 abrogato (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)]
Art. 11 (Tavolo regionale della diversificazione agricola)
Art. 12 (Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale)
Art. 13 (Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali e di turismo rurale)

CAPO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO

Sezione I Criteri per l’esercizio delle attività di agriturismo
Art. 14 (Limiti dell’attività di agriturismo)
Art. 15 (Immobili destinati alle attività di agriturismo)
Art. 16 (Norme igienico-sanitarie)
Sezione II Esercizio dell’attività di agriturismo
Art. 17 abrogato (Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell'attività di agriturismo)
Art. 18 abrogato (Segnalazione certificata di inizio di attività)
Art. 19 abrogato (Verifica della permanenza dei requisiti. Sanzioni)
Art. 20 (Obblighi amministrativi)
Art. 21 abrogato (Sospensione e divieto di esercizio dell'attività)
Art. 22 (Periodi di apertura e tariffe)
Art. 23 (Riserva di denominazione. Classificazione)
Art. 24 (Vendita e promozione dei prodotti)
Art. 25 (Revoca dei contributi)
[Art. 26 (Vigilanza)]
Art. 27 abrogato (Sanzioni)

CAPO II BIS DISPOSZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI
Art. 27bis (Vigilanza)
Art. 27ter (Sanzioni)

[CAPO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TURISMO RURALE abrogato

Art. 28 (Mappa della ruralità regionale)
Art. 29 (Attività del turismo rurale)
Art. 30 (Elenco provinciale)]

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 (Disposizioni transitorie)
Art. 32 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche)
Art. 33 (Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL" e successive modifiche)
Art. 34 (Disposizioni finanziarie)
Art. 35 (Abrogazione)



CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Sezione I
Finalità e definizioni

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di valorizzare la cultura e le tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio nonché la fruizione delle risorse locali, la Regione, in armonia con la legislazione europea e statale vigente, sostiene l’agricoltura e la diversificazione agricola mediante la promozione:

a) delle attività agricole multifunzionali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ivi incluse quelle agrituristiche e quelle in materia di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

b) delle attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3. (1)
2. In particolare le attività multifunzionali, di agriturismo e turismo rurale sono finalizzate a: (2)
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
b) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli e promuovere la permanenza degli stessi nelle zone agricole attraverso l’incremento del reddito aziendale ed il miglioramento della qualità di vita;
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
d) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
e) contribuire alla tutela dell’ambiente naturale, anche attraverso azioni di economia circolare nello sviluppo rurale e nell’agricoltura; (3)
f) sostenere ed incentivare le produzioni agricole tipiche e di qualità nonché le connesse tradizioni enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;
h bis) lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e d’inserimento socio-lavorativo; (4)
h ter) favorire l’attività di enoturismo e olioturismo. (4a)


Art. 2
(Definizione delle attività aziendali) (5)

1. Per attività agricole aziendali, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, si intendono: (6)

a) le attività agricole denominate “tradizionali” quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l’itticoltura e la silvicoltura come specificato all’articolo 2135 del c.c. e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;

b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate “multifunzionali” come specificato dall’articolo 2135 del c.c. e dal d.lgs. 228/2001 comprensive di quella agrituristica. (7)

1bis. Si definiscono inoltre:

a) attività rurali aziendali: il complesso delle attività svolte nell’ambito dell’azienda agricola comprendente sia le attività agricole aziendali di cui al comma 1, sia le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3;

b) attività di diversificazione agricola: le attività multifunzionali, le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 3, anche integrate tra loro;

c) attività multifunzionali produttive: la conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione previste all’articolo 2135 del codice civile;

d) servizi multifunzionali: fornitura di beni e servizi, questi comprensivi delle attività agrituristiche previste all’articolo 2135 del codice civile;

e) attività agricole tipiche: le attività agricole tradizionali, le attività multifunzionali produttive, anche integrate tra loro. (8)

1 ter. Sono considerate attività enoturistiche, ai fini della presente legge, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo. (8a)

1 quater. Si intendono attività di olioturismo tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.(8a)

2. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività multifunzionali e di agriturismo e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, oltre all’imprenditore agricolo, i familiari dello stesso di cui all’articolo 230 bis del codice civile nonché i lavoratori dipendenti della azienda agricola, che prestano la propria attività a tempo indeterminato, determinato e parziale, ferme restando le norme vigenti relative all’inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili. (9)
3. Sono attività di agriturismo: (10)
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, finalizzate alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi.

3 bis. Le attività di cui al comma 3 lettera d) sono da considerare connesse con l’attività agricola tradizionale, solo qualora realizzino obiettivamente la connessione con l’attività agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale. Le attività di cui al primo periodo sono considerate:

a) servizi integrati e accessori all’attività agrituristica, qualora non diano luogo ad autonomo corrispettivo economico;

b) attività multifunzionali, qualora diano luogo ad autonomo corrispettivo economico. (11)

3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3bis, lettera a), può essere dedicato sino al 10 per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di un ettaro. Rientrano nelle medesime attività le piscine. (12)

4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.


Art. 2 bis (13)

(Modalità di attuazione delle attività multifunzionali)

1. Le attività multifunzionali sono svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le attività agricole tradizionali sono considerate prevalenti quando il tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività stesse prevale sul tempo lavoro medio convenzionale necessario per lo svolgimento delle attività multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza, ove non individuata da specifica normativa, è stabilita in base alle ore lavoro individuate dalle tabelle di cui al comma 1 bis. (14)

1 bis. Le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole tradizionali e quelle multifunzionali sono individuate, sulla base dei dati forniti dal tavolo di cui all’articolo 11, con atto della direzione regionale competente in materia di agricoltura, da aggiornare ogni tre anni. (15)

1 ter. Qualora le attività non siano ricomprese nelle tabelle di cui al comma 1 bis vigono, in conformità all’articolo 2135 del codice civile, le seguenti condizioni di prevalenza:

a) per le attività di multifunzionalità produttiva, intesa quale attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di cui all’articolo 2135 del codice civile, qualora riferite a prodotti che riguardano la medesima tipologia di produzioni agricole ottenute in azienda, la prevalenza è determinata in termini quantitativi;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), ivi compresi i casi delle eventuali eccedenze di prodotto di cui alla lettera a), la prevalenza è determinata in termini economici. (16)

1 quater. Ai fini della determinazione economica della prevalenza la direzione regionale competente in materia di agricoltura, con proprio atto, individua i valori di riferimento delle produzioni riferite alle attività agricole tradizionali. In ogni caso ai valori delle produzioni delle attività agricole tradizionali si dovranno sommare, ai fini del calcolo della prevalenza, gli aiuti di mercato e di integrazione del reddito. Ai fini del rispetto della condizione di prevalenza il valore complessivo individuato ai sensi del presente comma deve essere maggiore dei ricavi generati dall’attività multifunzionale svolta. (17)

1 quinquies. Qualora coesistano, nelle medesime imprese, sia attività di cui al comma 1 bis sia attività di cui al comma 1 ter, comprensive dei servizi integrati e accessori non ricompresi nelle tabelle di cui al comma 1 bis, le ore lavoro di queste ultime sono individuate con una valutazione estimativa elaborata dal tecnico abilitato. (18)

1 sexies. Non rientrano nel calcolo della prevalenza:

a) le attività di multifunzionalità produttiva che prevedono l’utilizzo esclusivo delle produzioni derivanti dalle attività agricole tradizionali esercitate dall’impresa agricola;

b) le attività multifunzionali per le quali siano già stabilite soglie di produzione, al di sotto delle quali è rispettato il rapporto di prevalenza con le attività tradizionali. (18a)

1 septies. Ai fini dello sviluppo delle attività multifunzionali relative ai servizi ambientali, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali possono concludere contratti di collaborazione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con gli imprenditori agricoli, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, ai fini della conservazione e salvaguardia delle aree naturali, nonché della promozione delle vocazioni produttive del territorio e della tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. (18a)

1 octies. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione, le tipologie di accordi di natura contrattuale di cui al comma precedente attivabili, le modalità di attuazione e le risorse finanziarie dedicate, coerentemente con i fabbisogni finanziari previsti nel Quadro di azioni prioritarie ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. (18a)

2. Ai fini delle attività multifunzionali, previa approvazione di un PUA ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche è consentita prioritariamente sia la rifunzionalizzazione degli edifici o parte di essi presenti all' interno dell'azienda agricola, anche attraverso la demolizione e ricostruzione e accorpamento delle volumetrie, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia la nuova realizzazione di annessi agricoli ad esclusione di quelli destinati ad ospitare attività agrituristiche comunque disciplinati dall’articolo 15. Gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutano la loro destinazione d’uso.

3. (19)

4. (20)

5. (21)

6. (22)

7. Entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentito il tavolo della diversificazione agricola di cui all’articolo 11, adotta uno o più regolamenti di attuazione e integrazione della presente disposizione, nei quali sono individuati: (23)

a) le singole attività multifunzionali oltre a quelle di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agriasilo e agrinido, pescaturismo e ittiturismo, enoturismo e olioturismo e le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche; (24)

b) i requisiti delle singole attività multifunzionali comprensive anche delle modalità di presentazione dell'inizio attività e delle modalità della connessione e della relativa prevalenza;

c) i criteri e le modalità della definizione delle tabelle ore lavoro.

c bis) le caratteristiche igienico sanitarie; (25)

c ter) il regime dei controlli e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 bis, comma 2. (26)

8. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 o in caso di singole attività multifunzionali individuate dal regolamento stesso, le attività multifunzionali sono in ogni caso attivabili sulla base della normativa vigente. (27)


Art. 2 ter (28)

(Esercizio delle attività)

1. (28a)

2. (28a)

3. (28a)

4. (28a)

5. Non possono esercitare le attività di cui al presente articolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, i soggetti che:

a) abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modifiche o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e di cui all’articolo 4, comma 6, del d.lgs. 228/2001.

6. (28a)

Art. 2 quater (29)

(Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali)

1. Ai fini conoscitivi e promozionali, nonché dell’esercizio delle attività di vigilanza e sanzionatorie di cui agli articoli 27 bis e 27 ter, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura è istituito l’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali, comprensivo delle medesime attività distinte per tipologia, di seguito denominato elenco.

2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio atto, i dati, anche in forma di elaborati, oggetto di comunicazione da parte dei comuni, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni. (29a)

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’elenco contiene almeno i seguenti dati:

a) anagrafica dell’impresa agricola, comprendente l’eventuale denominazione dell’attività, nonché le sedi legali e operative;

b) riferimenti dei procedimenti amministrativi adottati dal comune e dalla Regione;

c) tipologia e principali caratteristiche dell’attività multifunzionale svolta;

d) la cessazione dell’attività per volontà dell’imprenditore agricolo o in applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 27 ter.

4. In fase di prima attuazione, i comuni, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura, comunicano i dati di cui al comma 2 relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione.



Art. 3
(Definizione e modalità di attuazione della multimprenditorialità) (30)

1. Sono attività multimprenditoriali le attività integrate e complementari alle attività agricole aziendali, ivi compreso il turismo rurale di cui all’articolo 54 della l.r. 38/1999. (31)
1 bis. Il turismo rurale si esercita mediante le seguenti attività:
a) l’ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e le strutture ed i servizi ad essi complementari;
b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di prodotti agricoli;
c) l’attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi;
d) la concessione onerosa a soggetti terzi di parcelle da poter coltivare per la produzione orticola di autoconsumo, la produzione di piante ornamentali o di quant’altro sia nella volontà del coltivatore, compatibilmente con le norme di sicurezza e igiene esistenti. (32)
1 bis. Le attività multimprenditoriali sono esercitate da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, purché svolte in regime di connessione con l'impresa agricola all'interno dell'azienda agricola secondo le modalità previste dalla l.r. 38/1999. (33)
2. Le attività di turismo rurale sono svolte nell'intero ambito regionale in immobili ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell’edilizia tradizionale della zona. (34)
3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio.
4. Le attività di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle disposizioni statali e regionali di riferimento. (35)
4 bis. Il turismo rurale si attua tramite la redazione di un piano di utilizzazione aziendale come definito dalla l.r. 38/1999. (36)

Sezione II
Funzioni e compiti amministrativi.
Disciplina delle funzioni regionali.

Art. 4
(Funzioni e compiti amministrativi della Regione)

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’adozione del piano agrituristico regionale di cui all’articolo 7;
b) l’adozione dei regolamenti di cui agli articoli 2bis e 9;(37)
c) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco e la determinazione del coefficiente correttivo di cui all’articolo 14, comma 3;(38)
d) il tavolo regionale della diversificazione agricola, di cui all’articolo 11; (39)
e) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della presente legge; (40)
f) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo rurale, di cui agli articoli 12 e 13;
g) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo-lavoro medio convenzionale di cui all'articolo 2bis e di cui all’articolo 14; (41)
h) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;
i) (42);
i bis) la tenuta dell’elenco dei beni sottoposti a vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d). (43)



Art. 5 (44)
(Funzioni e compiti amministrativi delle province)



Art. 6
(Funzioni e compiti amministrativi dei comuni)

1. Sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’inizio attività e le sue variazioni e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell’elenco anche avvalendosi della commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999; (45)
b) i periodi di apertura e le tariffe di cui all’articolo 22;
b bis) la valutazione e l’approvazione dei PUA, richiesto ai fini della presente legge, preordinati alla realizzazione degli edifici per le attività multifunzionali nonché alla rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività multifunzionali e agrituristiche, redatti in conformità all’articolo 57 della l.r. 38/1999 anche all’interno dei procedimenti di cui al d.p.r. 160/2010. (46)


Art. 7 (47)

(Programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole)

1. La programmazione regionale della diversificazione delle attività agricole è individuata, in una specifica sezione, nell’ambito del piano agricolo regionale (PAR) di cui all’articolo 52 della l.r. 38/1999.

Art. 8 (48)
(Piani agrituristici provinciali)

Art. 9
(Regolamento regionale delle attività agrituristiche) (49)

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente legge, nel quale sono definiti:
a) i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’agriturismo;(50)
b) i criteri per la determinazione della capacità ricettiva delle aziende agrituristiche, entro i limiti previsti dall’articolo 14, comma 4, lettera a);
c) i parametri per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nel corso di eventi con finalità promozionali di cui all’articolo 24;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 12 nonché i casi e le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi;
e) la disciplina relativa all’attività di macellazione di animali e la preparazione di alimenti da utilizzare per l’attività agrituristica di somministrazione di pasti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente;
e bis) il regime dei controlli; (50a)
f) (51)
g) (52)
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì determinati il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche nonchè i criteri e le modalità per la relativa applicazione.



Art. 10 (53)
(Atti di direttiva e poteri sostitutivi)



Art. 11
(Tavolo regionale della diversificazione agicola) (54)

1. È istituito il tavolo regionale della diversificazione agricola, di seguito denominato tavolo, presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura. Sono componenti del tavolo:

a) il dirigente dell’area competente in materia o un suo delegato;

b) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. (55)

1 bis. Il tavolo può essere integrato di volta in volta da rappresentanti di altre direzioni regionali o, previa intesa, di altre amministrazioni interessate e dalle associazioni e organizzazioni professionali maggiormente rappresentative in relazione alla tematica trattata. (56)

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento e di svolgimento dell’attività del tavolo.
3. Il tavolo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base della deliberazione di cui al comma 2.
4. Il tavolo esercita una funzione di proposta e di monitoraggio sulle attività di diversificazione agricola, con particolare riferimento a: (57)
a) programmazione e normativa;
b) formazione e relativi strumenti didattici;
c) (58)
d) dati statistici relativi alla consistenza e alle caratteristiche della domanda e dell’offerta dei servizi relativi alla diversificazione agricola; (59)
e) (60)
5. I comuni mettono a disposizione del tavolo i dati e le informazioni di cui dispongono al fine di realizzare un flusso informativo continuo. (61)
Art. 12
(Finanziamento delle iniziative per investimenti a favore dell’agriturismo e del turismo rurale)


1. La Regione concorre agli investimenti degli imprenditori agricoli, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 2quater che intendono realizzare iniziative a favore dell’agriturismo e del turismo rurale, attraverso la concessione di finanziamenti nei limiti di cui al fondo di rotazione dell’articolo 34. (62)
2. Con il regolamento di cui all’articolo 9 sono fissati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché i casi e le modalità per l’apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d’uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca degli stessi.
3. Le iniziative finanziabili ai sensi del comma 1 sono definite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento e tenendo conto, per le iniziative concernenti l’agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all’articolo 7. (63)

3 bis. L’erogazione dei contributi di cui al comma 3 è disciplinata con specifico regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. (64)


Art. 13
(Promozione e sostegno per lo sviluppo delle attività multifunzionali e di turismo rurale) (65)

1. La Regione, nei limiti dello stanziamento iscritto nel capitolo istituito ai sensi dell’articolo 34, con deliberazione della Giunta regionale, definisce annualmente le iniziative di promozione nonché di sviluppo delle attività multifunzionali, ivi incluse l’agriturismo e l’agricoltura sociale, e del turismo rurale, nel rispetto dei criteri fissati dai commi successivi e tenendo conto, per quanto riguarda l’agriturismo, di quanto previsto dal piano di cui all’articolo 7. (66)
2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, in particolare:
nella realizzazione e miglioramento di servizi volti allo sviluppo agrituristico;
nello studio, nell’allestimento e nella segnaletica di itinerari agrituristici;
nell’attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale;
nell’attuazione di programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche;
nell’organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica e nella partecipazione ad analoghe manifestazioni;
nell’attuazione di programmi di coordinamento e commercializzazione dell’offerta agrituristica;
nella realizzazione di progetti territoriali finalizzati allo sviluppo dell’agriturismo;
nell’attuazione di progetti che sviluppano in maniera integrata con l’attività produttiva agricola e zootecnica l’offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali per favorire il recupero e l’integrazione sociale di soggetti svantaggiati.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di agriturismo e del turismo rurale possono, altresì, essere concessi contributi ai Comuni ed alle Comunità montane fino al 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta per le iniziative di cui al comma 2. (67)
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono finanziabili esclusivamente qualora coinvolgano almeno cinque aziende agrituristiche.
5. Gli enti di cui al comma 3 possono affidare la gestione dei servizi, delle infrastrutture e degli itinerari agrituristici a soggetti individuati con apposita convenzione, da stipulare prima dell’erogazione del contributo regionale nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli enti di cui al comma 3 devono allegare alla domanda di concessione del contributo l’atto dell’organo competente, nel quale si indicano i mezzi finanziari con cui fare fronte alla quota a carico dei rispettivi bilanci.
7. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 può, altresì, prevedere finanziamenti a favore delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per iniziative di informazione e promozione relative alle attività agrituristiche.
8. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.


CAPO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI AGRITURISMO

Sezione I
Criteri per l’esercizio delle attività di agriturismo



Art. 14

(Limiti dell’attività di agriturismo)

1. L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l’attività agricola tradizionale, che rimane prevalente ai sensi dell'articolo 2bis. (68)
2. (69)
3. Al fine di sostenere l’attività di agriturismo nelle zone montane o svantaggiate nonché nelle aree naturali protette e perseguire gli obiettivi di promozione della qualità e cura dell’ambiente connessi all’esercizio dell’attività di agriturismo, al tempo di lavoro agricolo calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 2bis si applica un coefficiente correttivo compreso fra 1,5 e 2,5 determinato dalla Regione. (70)
4. La capacità ricettiva delle aziende agrituristiche è soggetta ai seguenti limiti:
a) per l’alloggio, in relazione anche alla superficie dell’azienda agricola ed alla sua capacità produttiva, secondo i criteri di cui all’articolo 9, non oltre cinquanta posti letto; su espressa richiesta dell’ospite, nelle camere adibite a pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, può essere aggiunto temporaneamente, per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari; tali letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;
b) per il campeggio, dodici piazzole per gli agricampeggi e altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali come tende glamping, per un massimo di trenta ospiti; (70a)
c) per la somministrazione di pasti e bevande, fino a ottanta pasti giornalieri.
5. È consentito il superamento del limite dei pasti giornalieri di cui al comma 4, lettera c), a condizione che lo stesso sia assentito attraverso le modalità previste per le procedure autorizzative per l’esercizio delle attività. La compensazione al superamento di tale limite deve essere effettuata su base mensile. (71)
6. Nel caso di imprenditori agricoli associati o di cooperative agricole e forestali, i limiti di ricettività di cui al comma 4 si moltiplicano per il numero delle aziende associate, anche quando le strutture ricettive siano concentrate in un’unica sede, a condizione che le strutture stesse siano di proprietà dell’associazione o della cooperativa.
7. Al fine di contribuire alla conservazione ed alla qualificazione delle attività agricole e delle aziende agricole o agrituristiche della zona, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è soggetta ai seguenti limiti di provenienza:
a) prodotti propri in misura non inferiore al 30 per cento; (72)
b) prodotti non regionali in misura non superiore al 25 per cento; (73)
c) prodotti provenienti da aziende locali e, comunque, ubicate nel territorio regionale per la restante parte.
8. Nelle zone montane o svantaggiate, nei territori compresi in aree naturali protette nazionali e regionali, nonché nei casi in cui le imprese agrituristiche concludano accordi con imprese agricole del territorio regionale per forniture di prodotti e materie prime, la percentuale dei prodotti propri di cui al comma 7, lettera a), è ridotta al 25 per centoto. (74)
9. (75)
10. (76)

11. Nei casi di cui al comma 10 può essere consentito l’uso della cucina domestica.


Art. 15
(Immobili destinati alle attività di agriturismo)

1. Per l’esercizio delle attività di agriturismo sono utilizzati i locali situati nell’abitazione di residenza o domicilio dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo nonché gli edifici, o parte di essi a destinazione urbanistica rurale, esistenti nel fondo e ricadenti sia in zona agricola sia in aree a vocazione agricola. L’utilizzo di questi ultimi edifici, a fini agrituristici, è consentito soltanto attraverso la presentazione di un PUA ai sensi dell’articolo 57 della l.r. 38/1999. Analogamente, possono essere utilizzati, sempre solo attraverso la presentazione di un PUA, i seguenti fabbricati: (77)
a) i locali e gli edifici presenti sul fondo a destinazione urbanistica diversa da quella rurale, senza che ciò comporti cambio di destinazione d’uso dell’edificio;
b) i locali e gli edifici nella disponibilità dell’impresa agricola, ubicati esternamente al fondo, purché la frazione o il nucleo abitativo ove gli stessi si trovano siano compresi nello stesso comune del fondo agricolo o in comuni limitrofi e l’azienda agricola sia priva di edifici o gli stessi siano tutti necessari alla conduzione del fondo. In tal caso i locali e gli edifici devono possedere e conservare caratteristiche di spiccata ruralità.
[1 bis. Quando l’attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l’esercizio delle attività di agriturismo nell’abitazione dell’imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell’edificio e del luogo.] (78)
2. Quando l’attività agricola si esercita in un fondo privo di edifici, i comuni possono comunque autorizzare l’esercizio delle attività di agriturismo nell’abitazione di residenza o domicilio dell’imprenditore agricolo, purché la frazione o il nucleo abitato ove la stessa si trova ubicata siano compresi nello stesso comune del fondo o in comuni limitrofi e sia garantita la conservazione di connotati di spiccata ruralità dell’edificio e del luogo. (79)
3. I fondi e gli edifici utilizzati per l’esercizio di attività di agriturismo, ivi compresi gli edifici insistenti sul fondo destinati a centri informativi dei servizi offerti, mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all’esercizio dell’attività agricola, sia ai fini catastali, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che della pianificazione urbanistica.
4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55:
a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti ovvero di costruzione di manufatti edilizi;
b) interventi di costruzione di manufatti edilizi con superficie lorda utile non superiore a trenta metri quadrati da destinare a servizi, a condizione che siano previsti nel piano di utilizzazione aziendale (PUA) approvato dall’organo competente.
5. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive dall’articolo 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.) quando la capacità ricettiva dell’azienda sia superiore a dieci posti letto.
6. E’ consentita una deroga alla disposizione di cui al comma 5 quando si dimostri l’impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche, in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici nonché al rispetto delle specifiche caratteristiche architettoniche e paesistico-ambientali. Rimane ferma, laddove possibile, l’adozione di diverse soluzioni agevolative dell’accesso.


Art. 16
(Norme igienico-sanitarie)


1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all’altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente.
4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e limitata quantità delle produzioni al fine della autorizzazione ad utilizzare la cucina o locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti.
5. Il regolamento di cui all’articolo 9 disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all’esercizio dell’attività agrituristica nonché l’attività di macellazione con particolare riferimento a:
a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
6. Ai fini della somministrazione degli alimenti sino a quindici posti pasto giornalieri, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo. (80)
6 bis. L’uso della cucina domestica all’interno dell’abitazione dell’imprenditore agricolo è consentito nelle ipotesi di somministrazione di pasti e bevande fino a dieci posti pasto giornalieri. (81)
7. Nelle aziende agrituristiche che abbiano un massimo di quindici posti letto è possibile autorizzare l’uso di una cucina per gli ospiti qualora sia disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. In tal caso, la cucina possiede i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo.
8. Gli alloggi agrituristici sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone; gli agriturismi che danno ospitalità in spazi aperti, attrezzati con servizi igienico-sanitari e con servizio di lavanderia, sono dotati di almeno un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio di lavanderia ogni dieci persone. Gli agriturismi autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ventiquattro mesi di tempo per adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma.
9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di cui all’articolo 9.

Sezione II
Esercizio dell’attività di agriturismo
Art. 17
(Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio
dell'attività di agriturismo) (82)



Art. 18 (83)
(Segnalazione certificata di inizio di attività)


Art. 19 (84)
(Verifica della permanenza dei requisiti. Sanzioni)

Art. 20

(Obblighi amministrativi)


1. L’esercizio dell’attività di agriturismo è soggetto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) applicare le tariffe indicate ai sensi dell’articolo 22;
b) registrare e comunicare l’arrivo delle persone alloggiate ai sensi della vigente normativa in materia di pubblica sicurezza;
c) esporre in luogo ben visibile i prezzi praticati.
Art. 21 (85)
(Sospensione e divieto di esercizio dell’attività)


Art. 22
(Periodi di apertura e tariffe)

1. L’attività di agriturismo può essere esercitata tutto l’anno oppure in periodi stabiliti preventivamente dall’imprenditore agricolo. La somministrazione di cibi e bevande può essere esercitata tutto l’anno a condizione che siano rispettati i limiti di cui all’articolo 14, commi 7 e 8. (85a)
2. Per esigenze legate alla conduzione dell’azienda agricola, è possibile, senza obbligo di comunicazione al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
3. Ai fini della più razionale integrazione fra l’attività agricola e quella agrituristica, per quest’ultima può anche essere previsto l’obbligo di prenotazione da parte dell’ospite.
4. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi e dei servizi, i soggetti che esercitano attività di agriturismo provvedono ad esporre ai sensi dell’articolo 20, o comunque a rendere noti al pubblico anche tramite i propri siti o pagine web, i prezzi praticati nell’anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura. In ogni caso non possono essere praticati prezzi superiori ai massimi dichiarati. (85b)
5. Per il calcolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani riferita a locali adibiti ad attività agrituristiche, i comuni possono applicare la riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria ai sensi della normativa vigente.

Art. 23
(Riserva di denominazione. Classificazione)

1. L’uso della denominazione “Agriturismo” e di termini da essa derivati nelle insegne, nel materiale illustrativo e pubblicitario ed in ogni altra forma di comunicazione al pubblico è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 2quater, che esercitano l’attività di agriturismo. (86)
2. Al fine di valorizzare l’offerta agrituristica, con il regolamento di cui all’articolo 9 sono determinati:
a) il sistema per la classificazione delle aziende agrituristiche, sulla base del livello di confortevolezza dell’ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell’accoglienza;
b) i criteri e le modalità per l’assegnazione della classifica alle aziende agrituristiche e per il relativo aggiornamento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL).
Art. 24
(Vendita e promozione dei prodotti)

1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell’agriturismo a sostegno dell’agricoltura, di incentivare le produzioni tipiche regionali, di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, la Regione incentiva la vendita diretta da parte delle aziende agrituristiche dei prodotti propri nonché dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.
2. Per promuovere il turismo del territorio, è consentita, altresì, la vendita dei prodotti tipici dell’artigianato locale.
3. Le aziende agrituristiche che producono prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività didattiche, culturali, tradizionali e ricreative, riferite al mondo rurale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la durata complessiva degli eventi non può essere superiore a trenta giorni per anno solare;
b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione;
c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
4. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla l. 59/1963 e dal d.lgs. 228/2001.
Art. 25
(Revoca dei contributi)

1. I soggetti beneficiari dei contributi pubblici di cui alla presente legge decadono dai benefici qualora:
a) perdano i requisiti richiesti per l’esercizio delle attività agrituristiche;
b) l’iniziativa finanziata non venga realizzata secondo il progetto approvato e nei tempi indicati dal provvedimento di concessione, fatte salve le varianti e le proroghe eventualmente autorizzate, per giustificate e motivate ragioni;
c) si accertino sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa di spesa;
d) venga mutata la destinazione dell’immobile interessato prima della scadenza del vincolo di destinazione espressamente previsto;
e) l’attività di agriturismo non venga iniziata entro un anno dalla data del verbale di accertamento finale dell’intervento ammesso a contributo.
2. In caso di decadenza dai benefici, i contributi concessi vengono revocati e sono recuperate le somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e delle eventuali spese di recupero.



Art. 26 (87)
(Vigilanza)



Art. 27 (88)
(Sanzioni)


CAPO II BIS (89)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27 bis

(Vigilanza)

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal comune e dalla Regione, nell’ambito delle rispettive competenze.

2. Il regime dei controlli sulle attività multifunzionali, nonché le procedure per l’irrogazione delle sanzioni, sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 2 bis, comma 7, lettera c ter). (90)

3. Il regolamento di cui al comma 2 comprende, tra l’altro, le modalità per la verifica dei seguenti elementi:

a) presenza delle condizioni per l’esercizio delle attività previste dalla normativa vigente;(90a)

b) permanenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell’impresa agricola;

c) permanenza dei requisiti di connessione e prevalenza;

d) condizioni previste all’articolo 2 ter, comma 5;

e) per le attività agrituristiche, rispetto dei limiti di cui all’articolo 14;

f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l’esercizio delle attività secondo la normativa vigente; (90b)

g) per le attività agrituristiche, rispetto del vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 12.

4. Sulla base del regolamento di cui al comma 2, la direzione regionale competente in materia di agricoltura adotta un piano dei controlli, che deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto all’esercizio dell’attività, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 27 ter, sono disposte dal comune competente per territorio.

6. Il provvedimento di divieto di esercizio dell’attività da parte dell’amministrazione comunale competente per territorio determina la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 2 quater, comma 1.

7. Ai fini del presente capo, per comune competente per territorio si intende il comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

8. Presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura sono istituiti, con successivo provvedimento, i registri delle sospensioni e chiusura attività, nonché delle sanzioni pecuniarie elevate.

9. La Regione ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente i dati e le informazioni circa le rispettive attività svolte ed a comunicarle, ove previsto, alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 27 ter

(Sanzioni)

1. Il comune competente per territorio può sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 20. L’esercizio dell’attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l’adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il provvedimento di divieto di esercizio dell’attività è disposto dal comune competente per territorio nei seguenti casi:

a) violazione delle condizioni per l’esercizio delle attività previste dalla normativa vigente; (90c)

b) assenza dei requisiti giuridico-amministrativi dell’impresa agricola;

c) assenza dei requisiti di connessione e prevalenza;

d) violazione delle condizioni previste all’articolo 2 ter, comma 5;

e) per le attività agrituristiche, mancato rispetto dei limiti di cui all’articolo 14;

f) utilizzo di strutture diverse da quelle autorizzate per l’esercizio delle attività secondo la normativa vigente;(90d)

g) per le attività agrituristiche, mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso di cui all’articolo 12.

3. L’esercizio dell’attività non può essere intrapreso prima che siano decorsi tre mesi dal provvedimento di divieto.

4. Il mancato rispetto dei limiti di cui all’articolo 14, comma 7, comporta una sanzione da euro 2.000 a euro 10.000. Qualora venga accertata tale infrazione per due volte nel corso di un biennio, è disposto il divieto di esercizio dell’attività e la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 2 quater.

5. Chiunque utilizzi le denominazioni di cui all’articolo 23 non avendone titolo, ovvero utilizzi denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero violi i criteri di classificazione di cui al regolamento di cui all’articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

6. L’imprenditore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al comune;

b) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all’articolo 22, comma 4;

c) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione di quanto previsto all’articolo 20, comma 1, lettera c).

7. È applicata altresì una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500 nei casi di:

a) attribuzione alla propria attività, con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un’attrezzatura non conforme a quella esistente;

b) mancata esposizione al pubblico di copia dell’inizio attività, ovvero della SCIA presentata;

c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

8. Nel caso in cui sia commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5, 6 e 7 sono raddoppiate ed è altresì disposta la sospensione dell’attività da tre a quindici giorni.

9. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.


[CAPO III
Disciplina delle attività di turismo rurale (91)
Art. 28 (92)
(Mappa della ruralità regionale)



Art. 29
(Attività del turismo rurale)

1. (93)
2. Le attività di cui all’articolo 3 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9. (94)

Art. 30 (95)
(Elenco provinciale)]


CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 31
(Disposizioni transitorie)


1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 9, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 3992 (Definizione dei valori medi di impiego per le attività agricole e agrituristiche nel quinquennio 1998/2002) e nella deliberazione del Consiglio regionale 1° dicembre 1999, n. 597 (Legge regionale 36/1997, articolo 5, norme in materia di agriturismo. Linee di indirizzo e coordinamento. Norme igienico-sanitarie in materia di agriturismo).
2. Le province subentrano nelle funzioni delle commissioni provinciali di cui all’articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo) relativamente ai procedimenti già avviati e non ancora conclusi alla stessa data di insediamento. Tali procedimenti sono definiti nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della l.r. 36/1997.
3. Le aziende agricole che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte nell’elenco provinciale di cui all’articolo 7 della l.r. 36/1997 sono iscritte di diritto nei nuovi elenchi previsti dall’articolo 17. Sono fatte salve, altresì, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 36/1997 purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, si provveda all’adeguamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso inutilmente tale termine si provvede alla cancellazione dall’elenco provinciale di cui all’articolo 17.
4. Fino alla data di operatività del piano agrituristico regionale di cui all’articolo 7 e dei piani agrituristici provinciali di cui all'articolo 8, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel piano regionale agrituristico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 dicembre 1999, n. 593 e nei piani operativi provinciali eventualmente adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 14/1999, dopo la lettera u bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
“u ter) in materia di agriturismo:
1) il tavolo regionale dell’agriturismo;
2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo;
3) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;
4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo;
5) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento;
u quater) in materia di turismo rurale:
1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale;
2) l’adozione della mappa della ruralità regionale”.
2. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente:
“f) in materia di agriturismo:
1) la valutazione di idoneità dei richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, la tenuta dell’elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;
2) la concessione dei contributi per l'esercizio delle attività di agriturismo;
3) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della normativa vigente;
4) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo;”.
[3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 14/1999 è inserita la seguente:
“f bis) in materia di turismo rurale la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale nonché dell'elenco dei beni sottoposti a vincolo.”.] (96)
4. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 14/1999 è sostituito dal seguente:
“1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;
b) in materia di agriturismo, la dichiarazione di inizio attività e le altre forme particolari di autorizzazione all’esercizio delle attività nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe.”.
5. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999, è aggiunta, in fine, la seguente:
“n bis) la concessione di contributi per l’esercizio di attività nel campo del turismo rurale nonché l’adozione della mappa della ruralità regionale.”.
6. Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999, è aggiunta, in fine, la seguente:
“c ter) la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale.”.


Art. 33
(Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio- ARSIAL” e successive modifiche)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 2/1995 è aggiunta la seguente:
“d bis) provvede all’attribuzione della classifica alle aziende agrituristiche ed al relativo aggiornamento.”.


Art. 34 (97)
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 12 è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008 a valere sul fondo di rotazione di cui all’Elenco 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2006).
2. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 13 viene istituito un capitolo denominato “Attività concernenti l'agriturismo ed il turismo rurale e iniziative per la loro promozione e valorizzazione” con lo stanziamento di 100 mila euro a valere sulle risorse dell’UPB B11. Per i successivi anni si provvede con la legge di bilancio.



Art. 35
(Abrogazione)

1. La legge regionale 10 novembre 1997, n. 36 (Norme in materia di agriturismo) è abrogata. Tale abrogazione, limitatamente all’articolo 7, decorre dalla data di subentro delle province nelle funzioni delle commissioni provinciali ai sensi dell’articolo 17 della presente legge e, con riferimento alle procedure di cui all’articolo 31, comma 2, dalla definizione dei procedimenti ivi indicati.

Note:

(1) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 76, lettera b), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e successivamente dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(2) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 76, lettera b), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(3) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4a) Lettera inserita dall'articolo 8, comma 30, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(5) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 76, lettera c), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(6) Alinea sostituita dall'articolo 16, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(7) Comma modificato dall'articolo 3, comma 80, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e da ultimo dall'articolo 17, comma 76, lettera c), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(8) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(8a) Comma inserito dall'articolo 8, comma 30, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(9) Comma modificato dall'articolo 17, comma 76, lettera c), numero 3) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(10) Alinea modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera d), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(11) Comma inserito dall'articolo 17, comma 76, lettera c), numero 4) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e poi modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(12) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera d), numero 5), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(13) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 76, lettera d) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(14) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(15) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(16) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(17) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(18) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(18a) Comma inserito dall'articolo 8, comma 30, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi sostituito [ nel testo pubblicato "inserito" ndr ] dall'articolo 22, comma 33, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(19) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(20) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(21) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(22) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(23) Alinea modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(24) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 5), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificata dall'articolo 8, comma 30, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(25) Lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 6), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(26) Lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 6), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(27) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), numero 7), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(28) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(28a) Comma abrogato dall'articolo 8, comma 30, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(29) Articolo inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(29a) Comma modificato dall'articolo 8, comma 30, lettera f), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(30) Rubrica sostituita dall'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 16, comma 1, lettera g), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(31) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 16, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(32) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(33) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera g), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(34) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 4, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(35) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera a), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera g), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(36) Comma aggiunto dall'artciolo 16, comma 1, lettera a), numero 6), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(37) Lettera sostituita dall'articolo 17, comma 76, lettera e), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(38) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificata dall'articolo 17, comma 76, lettera e), numero 2), della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(39) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 ottobre 2018, n.

(40) Lettera sostituita dall'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(41) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 76, lettera e), numero 3) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(42) Lettera abrogata dall'articolo 17, comma 76, lettera e), numero 4) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(43) Lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(44) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(45) Lettera sostituita dall’articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo dall'articolo 17, comma 76, lettera f), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(46) Lettera aggiunta dall'articolo 17, comma 76, lettera f), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(47) Articolo sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera i), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(48) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(49) Rubrica modificata dall'articolo 3, comma 80, lettera b), numero 1) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(50) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 80, lettera b), numero 2) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(50a) Lettera aggiunta dall'articolo 22, comma 33, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(51) Lettera abrogata dall'articolo 17, comma 76, lettera g) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(52) Lettera abrogata dall'articolo 17, comma 76, lettera g) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(53) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n.

(54) Rubrica modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera j), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(55) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera j), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(56) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera j), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(57) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera j), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(58) Lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, lettera j), numero 5), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(59) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera j), numero 6), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(60) Lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, lettera j), numero 7), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(61) Comma modificato dall’articolo 3, comma 80, lettera c) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(62) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera f), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'articolo 16, comma 1, lettera k), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(63) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera f), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(64) Comma aggiunto dall’articolo 16, comma 1, lettera f), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(65) Rubrica sostituita dall'articolo 16, comma 1, lettera l), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(66) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera g), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera l), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(67) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(68) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 76, lettera h), numero 1) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e poi modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera m), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n, 7

(69) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera h), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 17, comma 76, lettera h), numero 2) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 e poi abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera m), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(70) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera h), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'articolo 16, comma 1, lettera m), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(70a) Lettera modificata dall'articolo 22, comma 33, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(71) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera m), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 8, comma 30, lettera g), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(72) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera m), numero 5), lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(73) Lettera modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera m), numero 5), lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(74) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera m), numero 6), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(75) Comma abrogato dall'articolo 17, comma 76, lettera h), numero 3) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(76) Alinea modificata dall'articolo 17, comma 76, lettera h), numero 4) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9; il comma è stato poi abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera m), numero 7), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(77) Alinea modificata dall'articolo 16, comma 1, lettera n), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(78) Comma sostituito dall’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogato dal numero 67) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 (abrogazione confermata dall'articolo 17, comma 76, lettera i) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9)

(79) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera n), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(80) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera o), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(81) Comma inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera o), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(82) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera r), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(83) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera r), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(84) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera r), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(85) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera r), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(85a) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(85b) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(86) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera n), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'articolo 16, comma 2, lettera p), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(87) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(88) Articolo abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera r), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(89) Capo inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera q), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7; in riferimento al regolamento di cui all'articolo 27bis, comma 2 vedi anche il comma 2 del citato articolo 16 della l.r. 7/2018

(90) Capo inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera q), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7; in riferimento al regolamento di cui all'articolo 27bis, comma 2 vedi anche il comma 2 del citato articolo 16 della l.r. 7/2018

(90a) Lettera sostituita dall'articolo 8, comma 30, lettera h), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(90b) Lettera sostituita dall'articolo 8, comma 30, lettera i), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(90c) Lettera sostituita dall'articolo 8, comma 30, lettera l), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(90d) Lettera sostituita dall'articolo 8, comma 30, lettera m), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(91) Capo abrogato dall’articolo 3, comma 80, lettera d) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(92) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera q), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(93) Comma abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera r), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(94) Comma modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera r), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(95) Articolo abrogato dall’articolo 16, comma 1, lettera s), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(96) Comma abrogato dal numero 67) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(97) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B11900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.