Norme in materia di polizia locale (1)

Numero della legge: 1
Data: 13 gennaio 2005
Numero BUR: 2 S.O. 9
Data BUR: 20/01/2005
L.R. 13 Gennaio 2005, n. 1
Norme in materia di polizia locale (1)


S O M M A R I O


CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale)


CAPO II ORGANISMI E STRUTTURA DELLA REGIONE

Art. 4 (Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata)
Art. 5 (Struttura regionale in materia di polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata)
Art. 6 (Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale)


CAPO III INIZIATIVE DELLA REGIONE

Art. 7 (Promozione della collaborazione istituzionale)
Art. 8 (Interventi finanziati dalla Regione)

Art. 9 (Promozione della gestione associata)
Art. 10 (Riserva delle quote di edilizia residenziale – Monitoraggio delle malattie professionali)
Art. 11 (Giornata regionale della polizia locale del Lazio e corsi di educazione alla legalità)


CAPO IV ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE


Art. 12 (Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale)
Art. 13 (Direzione e vigilanza)
Art. 14 (Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale)
Art. 15 (Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)


CAPO V FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE


Art. 16 (Scuola regionale di polizia locale)
Art. 17 (Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento)
Art. 18 (Comitato didattico scientifico)
Art. 19 (Convenzioni con altre scuole di polizia locale)
Art. 20 (Patenti di servizio)
Art. 21 (Diplomi universitari)


CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 (Personale ausiliario)
Art. 23 (Relazione annuale)
Art. 24 (Disposizioni transitorie)
Art. 25 (Abrogazioni)
Art. 26 (Disposizioni finanziarie)


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell’ambito della potestà legislativa della Regione in materia di polizia locale, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale) e nel rispetto della potestà regolamentare degli enti locali di cui all’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, detta norme generali sull’organizzazione dei relativi servizi ed attività al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza attraverso una gestione coordinata ed omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.


Art. 2
(Funzioni della Regione)


1. La Regione, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di polizia locale e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, provvede a:
a) definire i criteri generali in materia di polizia locale, adottando appositi atti d’indirizzo e stabilendo i relativi standard;
b) definire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti, anche di autotutela, in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia locale;
c) definire forme di collaborazione e di coordinamento tra i corpi e servizi di polizia locale anche predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale;
d) definire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata dei corpi e servizi di polizia locale;
e) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla polizia locale;
f) promuovere accordi ed intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale a livello locale per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza integrata, nell’ambito delle rispettive competenze;

f bis)    promuovere l’esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale all’interno delle aree naturali protette da parte del personale di sorveglianza di cui all’articolo 25 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche; (1a)
g) monitorare l’espletamento delle funzioni di polizia locale sul territorio regionale;
h) programmare e finanziare interventi diretti a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale.

Art. 3
(Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale)

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, le funzioni ed i compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale comprendono l’insieme delle attività dirette a tutelare l’ordinata e civile convivenza a livello locale, attraverso la prevenzione e il contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in particolare:
a) la polizia amministrativa, come definita dall’articolo 183 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), di competenza degli enti locali ai sensi del titolo VI, capo III della stessa legge;
b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni ai regolamenti di polizia locale;
c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti istituzionali;
d) la vigilanza sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
e) la prestazione di servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri, in collegamento con gli altri servizi operanti nel settore della protezione civile;
g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche;

2. Il personale addetto ai servizi e ai corpi di polizia locale svolge, altresì, secondo quanto disposto dall’articolo 5 della l. 65/1986:
a) funzioni di polizia giudiziaria, di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, rivestendo a tal fine la qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice stesso;
b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 3 della l. 65/1986.
3. Gli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale non possono essere destinati, di norma, a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo.
4. Gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale possono portare, senza licenza ed anche fuori dall’orario di servizio, le armi e gli strumenti di autotutela secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della l. 65/1986, dalle altre disposizioni statali vigenti in materia, dai regolamenti degli enti locali nonché, limitatamente agli strumenti di autotutela, dal regolamento regionale di cui all’articolo 15.


CAPO II
ORGANISMI E STRUTTURA DELLA REGIONE


Art. 4
(Conferenza regionale per la polizia locale
e per le politiche di sicurezza integrata)

1. E’ istituita, presso la presidenza della Regione, la Conferenza regionale per la polizia locale e per le politiche di sicurezza integrata, di seguito denominata Conferenza regionale, composta:
a) dal Presidente della Regione o assessore suo delegato, che la presiede;
b) dai presidenti delle province;
c) dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
d) da cinque sindaci, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
e) dai rappresentanti dell’Unione delle Province Italiane del Lazio (U.P.I. Lazio), dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani regionale (ANCI Lazio), della Lega delle Autonomie Locali del Lazio (Legautonomie Lazio) e dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – Delegazione Lazio (UNCEM Lazio) e dell’Associazione italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle Regioni d’Europa – Federazione Lazio (Aiccre – Lazio). (2)

2. Il Presidente della Regione, in relazione alle tematiche affrontate nelle sedute della Conferenza regionale, invita a parteciparvi:
a) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo dei comuni capoluogo di provincia;
b) i questori;
c) il comandante regionale e i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri;
d) il comandante regionale e i comandanti territoriali della Guardia di Finanza.

3. Il dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 5 partecipa alle sedute della Conferenza regionale. Partecipano altresì alle sedute della Conferenza regionale i comandanti dei corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluoghi di provincia.
4. La Conferenza regionale costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), per l’individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di politiche di sicurezza integrata, per la verifica della loro attuazione nonché per l’elaborazione degli indirizzi in materia di polizia locale.
5. La Conferenza regionale disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale di cui all’articolo 5, designato dall’assessore regionale competente in materia di polizia locale. La Conferenza regionale è convocata, in seduta plenaria, almeno due volte l’anno.
6. Il Presidente della Regione, in relazione a specifiche e contingenti esigenze, può invitare alle sedute della Conferenza regionale anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 1, altri soggetti pubblici o associativi interessati ai singoli oggetti in discussione nonché i rappresentanti di settori specialistici delle forze dell’ordine e gli uffici giudiziari.

Art. 5
(Struttura regionale in materia di polizia locale
e per le politiche di sicurezza integrata)

1. E’ istituita, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, la struttura regionale competente in materia di polizia locale e per la realizzazione di politiche di sicurezza integrata sul territorio.
2. La struttura regionale, in particolare, ha il compito di:
a) monitorare l’esercizio delle funzioni e dei compiti di polizia locale, operando in raccordo con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale);
b) elaborare il programma regionale e le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 8 e 9, verificandone l’attuazione;
c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali, al fine di suggerire utili valutazioni ed univoche interpretazioni in materia di polizia locale;
d) prestare assistenza tecnico-amministrativa alla Conferenza di cui all’articolo 4 nonché al Comitato tecnico consultivo per la polizia locale di cui all’articolo 6.
3. La struttura regionale provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:
a) della banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli enti locali e l’integrazione con le altre banche dati che si occupano della sicurezza;
b) del sistema regionale di interconnessione via etere, dotato di numero unico, con il compito di collegare i comandi dei corpi di polizia locale dei comuni con quelli delle relative province, al fine di dare più agevole riscontro alle esigenze dei cittadini.
4. La struttura regionale può avvalersi di personale comandato appartenente alla polizia locale anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di comando, previo nulla osta dell’ente locale interessato.

Art. 6  (3)
(Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale) 

1.  Presso l’assessorato regionale competente in materia di polizia locale è istituito il Comitato tecnico-consultivo per la polizia locale, di seguito denominato Comitato, composto:

a)  dall’Assessore regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b)  dal dirigente della struttura regionale di cui all’articolo 5;

c)  dai comandanti dei corpi di polizia locale di Roma Capitale e dei comuni capoluoghi di provincia;

d) dai comandanti dei corpi di polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province;

e)  da cinque rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, scelti dal Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di polizia locale.

2.  Possono far parte del Comitato, qualora richiesto, i rappresentanti delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di riferimento e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3.  Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, dura in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla suddetta data, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

4.  Il Comitato fornisce supporto alla Regione formulando proposte e prestando consulenza in ordine agli atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

5. Il Comitato esprime parere sul programma di cui all’articolo 8, comma 2, sulla deliberazione di cui all’articolo 12, comma 3, nonché sui programmi relativi all’attività formativa di cui all’articolo 18.


CAPO III
INIZIATIVE DELLA REGIONE



Art. 7
(Promozione della collaborazione istituzionale)

1. La Regione, nel rispetto delle forme di coordinamento previste dalla legge di cui all’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, promuove accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale diretta, in particolare:
a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e degli illeciti rilevati sul territorio;
b) all’interconnessione a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con quelle delle forze di polizia statali;
c) alla collaborazione tra forze di polizia statale e polizia locale, ai fini del controllo del territorio, anche mediante l’integrazione degli interventi di emergenza;
d) al coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità;
e) alla formazione e all’aggiornamento professionali integrati tra operatori dei servizi di polizia locale, delle forze di polizia statali ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza;
f) alla realizzazione e al coordinamento, a livello regionale, nel rispetto delle rispettive competenze, di specifici piani d’intervento diretti alla soluzione di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso.
2. Nell’ambito degli atti di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, altresì, mediante la stipula di apposite intese con le province, la collaborazione tra i corpi di polizia locale provinciale e i corpi o i servizi di polizia locale dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le province stesse e i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.


Art. 8
(Interventi finanziati dalla Regione)

1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione:
a) concede agli enti locali un contributo sulla spesa d’acquisto o di noleggio a lungo termine con possibilità di riscatto di attrezzature necessarie per il potenziamento dei corpi e dei servizi di polizia locale, secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; (3a)
b) promuove interventi diretti, in particolare:
1) alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse a favore dei corpi di polizia locale ovvero di servizi gestiti in forma associata;
2) all’istituzione del vigile di quartiere, attraverso la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, con almeno due addetti che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, fornendo le relative informazioni alla banca dati di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), allo scopo di migliorare il servizio reso ai cittadini;
3) al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione adotta un programma triennale d’interventi che individua, in particolare:
a) la tipologia degli interventi, prevedendo, di norma, un cofinanziamento da parte degli enti locali anche con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti per tali proventi dall’articolo 208 del medesimo codice;
b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione da parte degli enti locali dei progetti d’intervento nonché il termine per la loro presentazione;
c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della verifica dell’attuazione degli interventi nonché della revoca dei finanziamenti in caso di mancata attuazione degli interventi stessi da parte degli enti locali.
3. Il programma è adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente e previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente dalla Giunta in relazione alle disponibilità di bilancio, sentito il Comitato.
4. Ai fini dell’attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito dal programma, presentano appositi progetti d’intervento alla struttura regionale di cui all’articolo 5 la quale provvede, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.




Art. 8 bis (4)
(Trattamenti infortunistici integrativi del personale dei corpi e
dei servizi di polizia locale)

1. La Regione, previe intese con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al fine di garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi, ha la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il suddetto ente.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 300.000,00, si provvede, per l’anno 2016, mediante l’incremento del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 ”Ordine pubblico e sicurezza” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del Programma 11 “Altri servizi generali” della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. A decorrere dall’anno 2017 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi.


Art. 9
(Promozione della gestione associata)

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono stabiliti:
a) i criteri per la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale tra i comuni di minore dimensione e, di norma, tra quelli con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
b) i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle gestioni in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale, nonché i criteri per la verifica dell’utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo e per l’eventuale revoca degli stessi.



Art. 10
(Riserva delle quote di edilizia residenziale – Monitoraggio
delle malattie professionali)

1. Nell’ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
2. La Regione, avvalendosi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, attiva il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale.



Art. 11
(Giornata regionale della polizia locale del Lazio
e corsi di educazione alla legalità)

1. La Regione celebra annualmente, in una data stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, la “Giornata regionale della polizia locale del Lazio”.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono realizzate iniziative, individuate nella deliberazione di cui allo stesso comma, nel cui ambito rientra, in particolare, il conferimento, da parte del Presidente della Regione, di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1, sono stabiliti, altresì, i criteri per lo svolgimento di specifici corsi, tramite la Scuola di polizia locale di cui all’articolo 16 e in collegamento con le istituzioni scolastiche, nell’ambito dei programmi di educazione civile e sociale delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado, finalizzati all’approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada, all’educazione alla legalità e al rispetto delle regole di civile convivenza.


CAPO IV
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE



Art. 12
(Istituzione ed organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale)

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali mediante i corpi ed i servizi di polizia locale istituiti, in forma singola o associata, in maniera tale da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuità operativa. Il corpo di polizia locale può essere istituito qualora siano destinati alle relative funzioni almeno sette addetti.
2. L’organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati con regolamenti adottati dagli enti locali, nel rispetto dei seguenti criteri tesi ad assicurare i requisiti minimi di uniformità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):
a) previsione di almeno due unità operative per ogni ottocento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno due unità per ogni seicento abitanti per i comuni capoluogo di provincia;
b) determinazione della dotazione organica e dell’organizzazione dei servizi e dei corpi di polizia locale, in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all’articolazione in circoscrizioni o altre forme di decentramento, all’estensione del territorio, all’intensità dei flussi di circolazione e di viabilità, al patrimonio ambientale, all’affluenza turistica e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente;
c) conferimento, anche se temporaneo o ad interim, del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi a personale che sia in possesso o che assuma esclusivamente lo status di appartenente ai corpi e ai servizi della polizia locale;
d) svolgimento delle attività, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all’ utilizzo dell’abito civile;
e) limitazione dell’ambito ordinario dell’attività al territorio dell’ente di appartenenza salvo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, numero 4), della l. 65/1986;
f) idoneo svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell’anno per ventiquattro ore, in relazione ai corpi di polizia locale delle province e dei comuni capoluogo di provincia e per dodici ore in relazione agli altri corpi o servizi;
g) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture edilizie adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, di tutela della salute, di decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6, possono essere adottati atti d’indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 2 nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di garantire, ferma restando l’autonomia dei singoli enti, una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.
4. Nel caso di gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità di svolgimento nel territorio di competenza, con particolare riguardo all’organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza di cui all’articolo 13.


Art. 13
(Direzione e vigilanza)

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico–amministrativo e funzioni attinenti alla gestione, al sindaco, al presidente della provincia ovvero all’organo individuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, compete il potere di impartire le direttive al comandante del corpo o al responsabile del servizio nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, nonché la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa ed operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della provincia, il sindaco o l’organo individuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della gestione delle risorse assegnate, dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo o al servizio, salvo quanto previsto dalle leggi statali.


Art. 14
(Personale dei corpi e dei servizi di polizia locale)

1. La classificazione degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale e le relative prestazioni sono disposte dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e dal comma 2 del presente articolo.
2. L’ordinamento dei corpi di polizia locale è disciplinato dal regolamento dell’ente locale, il quale, nell’ambito della qualifica dirigenziale e delle categorie indicate dal C.C.N.L., prevede, di norma, la seguente articolazione:
a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) agenti.
3. Il comandante del corpo di polizia locale è inquadrato nella qualifica o categoria apicale prevista per il personale dell’ente stesso.
4. I concorsi e le selezioni relativi all’accesso ai ruoli della polizia locale sono disciplinati con regolamento degli enti locali, nel rispetto della normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge. Alle commissioni di concorso partecipa un esperto in materie giuridiche nominato dalla Regione, su designazione dell’assessore regionale competente in materia di polizia locale, salva diversa disposizione del regolamento dell’ente locale.
5. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 4 è subordinata al possesso di requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende unità sanitarie locali, secondo parametri stabiliti dalla Giunta regionale.



Art. 15
(Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela)

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità ed omogeneità sul territorio regionale, con regolamento regionale sono determinati:
a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale nonché i colori regionali da utilizzare per i relativi allestimenti;
b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell’addetto, dell’ente di appartenenza, nonché con lo stemma della Regione Lazio;
c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto alla polizia locale in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela e dei relativi accessori nonché i criteri generali per l’assegnazione, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine all’eventuale adozione dei predetti strumenti e degli specifici criteri per l’assegnazione;
e) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, ovvero dei corsi di tecniche di difesa personale;
f) i criteri per l’adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che i veicoli adibiti all’espletamento delle funzioni e dei compiti di polizia locale siano dotati, nel rispetto della normativa statale vigente, di un’apposita targa identificativa.
3. In considerazione del ruolo di Roma, sancito dall’articolo 114, terzo comma, della Costituzione, nel regolamento di cui al comma 1 sono inserite specifiche disposizioni per il corpo della polizia municipale della Capitale della Repubblica, allo scopo di salvaguardarne le tradizioni e l’identità, concertate con il Comune di Roma nel rispetto del principio di leale collaborazione.



CAPO V
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE




Art. 16
(Scuola regionale di polizia locale)

1. La Regione assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l’aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione della “Scuola regionale di polizia locale”, di seguito denominata Scuola, che assume la forma dell’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato.
3. L’atto costitutivo e lo statuto della Scuola prevedono, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 6, tra l’altro:
a) la possibilità per gli enti locali di partecipare alla Scuola;
b) l’oggetto sociale in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e consentendo anche, in misura non preponderante, lo svolgimento di attività di formazione e qualificazione, in materia di politiche di sicurezza integrata del territorio, a favore di altri enti pubblici e privati che ne facciano richiesta;
c) la composizione ed i compiti degli organi, tra i quali il comitato didattico scientifico di cui all’articolo 18;
d) le modalità di funzionamento della Scuola, ivi compresa l’istituzione e la gestione dell’albo dei docenti.
4. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’associazione dal Presidente della Regione o dall’assessore competente in materia di polizia locale, da lui delegato. La Regione si riserva di designare il presidente della Scuola come stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto. Tale designazione è effettuata dal Presidente della Regione su proposta dell’assessore competente in materia di polizia locale.
5. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore competente in materia di polizia locale da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari alla partecipazione della Regione alla Scuola, ivi compresa la sottoscrizione di eventuali accordi tra gli associati relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, in particolare:
a) i criteri per l’organizzazione e il funzionamento della Scuola nonché per la composizione del Comitato didattico scientifico di cui all’articolo 18;
b) la durata e le caratteristiche dei corsi, con particolare riguardo a quelli di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché le materie oggetto delle prove finali;
c) le modalità e i criteri per la costituzione e la gestione dell’albo dei docenti.


Art. 17
(Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento)

1. Il sistema permanente di formazione di cui all’articolo 16, comma 1, si articola in:
a) corsi di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale;
b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a), sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli di polizia locale. Il superamento delle prove finali può costituire titolo valutabile ai fini della formulazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituisce titolo valutabile ai fini della progressione nelle carriere, secondo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro.
4. La struttura regionale di cui all’articolo 5 istituisce un elenco nominativo dei soggetti che abbiano superato le prove finali dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a). L’iscrizione nell’elenco costituisce requisito per la partecipazione alle procedure di selezione per l’assunzione di personale di polizia locale a tempo determinato.
5. Ai corsi formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo partecipano anche i soggetti di cui all’articolo 22, secondo quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo.


Art. 18
(Comitato didattico scientifico)

1. Presso la Scuola di cui all’articolo 16 è costituito il Comitato didattico scientifico che provvede alla elaborazione dei programmi relativi all’attività formativa e di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti di polizia locale, tenendo conto anche dei risultati dell’attività dell’Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2001.
2. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico-consultivo per la polizia locale di cui all’articolo 6.

Art.19
(Convenzioni con altre scuole di polizia locale)

1. La Regione stipula apposita convenzione con la Scuola del corpo di polizia municipale del Comune di Roma e può stipulare analoghe convenzioni con altre scuole di formazione ed aggiornamento per gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale già esistenti sul territorio regionale, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai fini del riconoscimento della frequenza ai corsi svolti dalle scuole stesse e del superamento delle relative prove finali per gli effetti previsti dall’articolo 17, commi 2 e 3.




Art. 20
(Patenti di servizio)

1. La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio, ai sensi dell’articolo 139 del nuovo Codice della strada, attraverso la stipula di convenzioni con strutture pubbliche o private, che garantiscano un adeguato insegnamento sia teorico che pratico, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale).


Art. 21
(Diplomi universitari)

1. La Regione stipula apposite convenzioni con le università presenti sul territorio per istituire corsi accademici, biennali o triennali, diretti al conseguimento di diplomi universitari in materie attinenti alla polizia locale, sicurezza del territorio e pianificazione delle risorse, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).


CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI




Art. 22
(Personale ausiliario)

1. Il personale di cui all’articolo 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo), nonché gli incaricati a svolgere funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio, ovvero dei dirigenti a ciò delegati, ad esclusione del personale di sorveglianza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f bis), il quale mantiene autonomia operativa nell’esercizio delle proprie funzioni. (4a)
2. L’attività documentale del personale ausiliario deve essere trasmessa ai competenti uffici dei corpi o dei servizi di polizia locale ed inoltrata alla banca dati di cui all’articolo 5, comma 3 lettera a).
3. Il personale di cui al presente articolo frequenta corsi di formazione e di aggiornamento, organizzati dalla Regione ai sensi del capo V, con oneri a carico degli enti, società o associazioni di appartenenza richiedenti, fatta salva l’attività formativa e di aggiornamento di competenza delle province, ai sensi dell’articolo 159 della l.r. 14/1999.


Art.23
(Relazione annuale)

1. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia di polizia locale da lui delegato, relaziona annualmente al Consiglio regionale in ordine agli interventi attuati ai sensi della presente legge e sui relativi effetti.




Art. 24
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta:
a) le deliberazioni di cui agli articoli 8, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il programma di cui all’articolo 8, comma 2, entro sei mesi dalla nomina del Comitato, ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. Fino all’adozione degli atti di cui al comma 1, i contributi regionali destinati alla polizia locale sono concessi ai sensi della normativa previgente.
3. La Regione adotta il regolamento di cui all’articolo 15 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare i regolamenti di polizia locale alle norme contenute nella presente legge e nel suddetto regolamento regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
4. Il Comitato tecnico-consultivo di cui all’articolo 6 è costituito dal Presidente della Regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 25
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, sono abrogati:
a) la legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20 “Disciplina delle funzioni di polizia locale”;
b) l’articolo 41 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 relativo ai vigili di quartiere;
c) l’articolo 10 della legge regionale 11 settembre, 2003, n. 29, relativo ai contributi regionali per il potenziamento dei servizi di polizia locale.



Art. 26
(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’U.P.B. R46, di un apposito capitolo denominato “Spese per interventi in conto capitale per la polizia locale”, con uno stanziamento di Euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2008. (5)

1bis. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nell’ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2019 e 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. (6)
2. Agli oneri connessi al funzionamento del Comitato tecnico–consultivo di cui all’articolo 6, si provvede mediante lo stanziamento dell’apposito capitolo R21404.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 gennaio 2005, n. 2, s.o. n. 9

(1a) Lettera inserita dall'articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(2) Lettera modificata dall'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(3) Articolo sostituito dall'articolo 13, comma 27, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(3a) Lettera modificata dall'articolo 13, comma 27, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(4) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 27 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

(4a) Comma modificato dall'articolo 5, comma 5, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5) Comma modificato dall'articolo 11, comma 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 e successivamente dall'articolo 4, comma 5, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(6) Comma inserito dall'articolo 4, comma 5, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.