Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183

Numero della legge: 53
Data: 11 dicembre 1998
Numero BUR: 36 s.o. 1
Data BUR: 30/12/1998


Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità della legge)


1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, al fine di garantire:
a) la creazione di un sistema organico che consenta unitarietà d'azione nella difesa del suolo;
b) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici;
c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
d) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
e) la tutela degli ecosistemi acquatici, con particolare riferimento alle zone di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico.
e bis) la riqualificazione ambientale dei corpi idrici, anche ai fini della loro fruibilità per percorsi naturalistici. (1)

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione ispira la propria azione ai principi del decentramento e della collaborazione con gli enti locali e con gli altri enti pubblici operanti nel proprio territorio.

3. La Regione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della l. 183/1989, promuove le attività conoscitive necessarie alla programmazione ed alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 2
(Oggetto della legge)


1. La presente legge detta norme per la realizzazione, la gestione e la manutenzione in attuazione delle previsioni dei piani e programmi di cui al capo III; delle seguenti opere, finalizzate alla difesa del suolo, di competenza regionale secondo quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e 24 luglio 1977, n. 616, dalla l. 183/1989 e dal d.lgs. 112/1998:
a) opere idrauliche;
b) opere ed impianti di bonifica;
c) opere di forestazione protettiva;
d) opere di consolidamento e difesa degli abitati;
e) opere di difesa delle coste.

Art. 3
(Opere idrauliche)


1. Le opere idrauliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in:
a) opere idrauliche dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione e finalizzate a:
1) difesa degli abitati dalle inondazioni;
2) protezione di opere pubbliche di rilevante interesse regionale;
3) sistemazione idrogeologica di alvei dissestati ai fini della salvaguardia di rilevanti interessi regionali;
4) rinaturazione degli alvei fluviali e mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione;
b) altre opere idrauliche, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale a norma del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

2. La Giunta regionale provvede alla dichiarazione di cui al
comma 1, lettera a), con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

3. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze fissate negli articoli 8 e 9, provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite nella presente legge.

4. Le opere di cui al comma 1, lettera b), sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati, ai quali fa carico il pagamento dei canoni e degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti dai disciplinari di cui all'articolo 12, comma 8.

Art. 4
(Opere di bonifica)


1. Le opere e gli impianti di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si suddividono in:
a) opere ed impianti di bonifica diretti alla protezione dei territori soggetti ad esondazione dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, e dichiarati di preminente interesse regionale ai sensi del comma 2, a cui si provvede a totale carico della Regione. Possono essere dichiarate di preminente interesse regionale le seguenti categorie di opere:
1) opere di regolazione di bacini collinari e montani influenti;
2) canali delle acque alte;
3) canali delle acque medie;
4) principali canalizzazioni delle acque basse;
5) impianti idrovori e manufatti connessi;
6) collettori emissari;
b) altre opere di bonifica, la cui realizzazione è subordinata ad autorizzazione regionale ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

2. Le opere e gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono dichiarati di preminente interesse regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Le province, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera
b), provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui al comma 1, lettera a), secondo le modalità stabilite nella presente legge.

4. Le opere di cui al comma 1, lettera b), sono eseguite a cura e spese dei soggetti interessati, ai quali fanno carico il pagamento dei canoni e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria stabiliti dai disciplinari di cui all'articolo 12, comma 8.

Art. 5
(Opere di forestazione protettiva)


1. Gli interventi di forestazione protettiva, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), hanno ad oggetto:
a) opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:
1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento;
2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;
b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto, cure colturali o di manutenzione dei boschi;
c) opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;
d) opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) opere per la realizzazione di piste forestali ad esclusivo servizio della esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le autorità di bacino, le province e le comunità montane territorialmente competenti, individua, con apposita deliberazione, le aree che, per le esigenze di difesa del suolo, devono essere sottoposte agli interventi di cui al comma 1.

3. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, provvedono, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera c) e 11, le province e, con riferimento al proprio territorio, le comunità montane secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche, o attraverso apposita convenzione da stipularsi con i privati interessati. Per le comunità montane si applica, altresì, quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (2)



Art. 6
(Opere di consolidamento e difesa degli abitati)


1. Le opere di difesa degli abitati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dichiarati da consolidare dalla legge 9 luglio 1908, n. 445 o quelle previste dai piani di bacino, sono finalizzate alla salvaguardia degli abitati minacciati da frane o movimenti di dissesto e consistono in interventi di sistemazione idrogeologica a protezione degli abitati stessi.

2. Fra le opere di cui al comma 1 non rientrano gli interventi volti alla ristrutturazione di singoli edifici e di infrastrutture pubbliche o private, né i lavori di riparazione di strade.

3. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1 provvedono i comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1.


Art. 7
(Opere di difesa delle coste)


1. Le opere di difesa delle coste, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), hanno ad oggetto:
a) la protezione di abitati e di importanti infrastrutture costiere;
b) il contenimento dei processi erosivi e la ricostituzione delle spiagge anche attraverso ripascimenti artificiali;
c) la rinaturalizzazione della fascia costiera, la tutela e la ricostituzione della duna litoranea.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 debbono essere adottate tecniche atte a minimizzare l'impatto ambientale e consentire, nel lungo periodo, l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione delle spiagge e ricostituzione degli habitat acquatici in prossimità delle coste.

3. I progetti d'intervento sono predisposti sulla base di idonee misure del moto ondoso, di studi sulla natura geologica e stratigrafica della costa e sull'habitat costiero e di previsioni sulla evoluzione dei processi litoranei.


Art. 7 bis (3)

(Coordinamento della raccolta dei dati sull’erosione costiera)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 7, la Regione, d’intesa con gli enti locali ed avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, coordina la raccolta dei dati concernenti il fenomeno dell’erosione costiera e attiva una mappatura delle aree maggiormente a rischio per strutturare programmi operativi di intervento, finalizzati a rallentare e arrestare il fenomeno dell'erosione costiera. La Giunta regionale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente sugli esiti della mappatura delle aree maggiormente a rischio e sullo stato di attuazione degli interventi di cui all’articolo 7. (3a)

Capo II
Organizzazione delle funzioni nelle materie
di difesa del suolo e risorse idriche


Art. 8
(Funzioni della Regione)


1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione si riserva, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti:
a) le attività di pianificazione e programmazione, svolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2, nonché l'adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r. d. l. 3267/1923 (4);
b) l'attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;
c) le attività di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalità fissate dalle leggi regionali;
d) il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici;
e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni conferite.

2. In materia di difesa del suolo, sono, altresì, riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative non conferite agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 e, in particolare, quelle concernenti:
a) le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a:
1) il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31;
2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal r.d. 523/1904 e dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669;
3) la polizia delle acque di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
4) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
5) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;
b) (5)
b bis)(6)
c) la realizzazione delle opere di difesa delle coste di cui all'articolo 7;
c-bis) la disciplina degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dallasponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 (7);
c-ter) l'autorizzazione delle attività di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 nonché l’autorizzazione all’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n.179 (Disposizioni in materia ambientale);(7) (8);
c-quater) l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attività di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999 (7);
c-quinquies) la vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale (7);
d) il vincolo idrogeologico, salvo quanto stabilito nell'articolo 9, comma 1, lettera g) e 10, comma 1, lettera b).

3. In materia di risorse idriche sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:
a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonché le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni (9);
b) l'aggiornamento e le variazioni del piano regolatore generale degli acquedotti fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 36/94;
b-bis) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, noncgè delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi (10);
c) le concessioni di grandi derivazioni per l'utilizzo di acque pubbliche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3, e dell'articolo 89 comma 2, del d.lgs. 112/1998;
d) la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi; fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 112/1998;
e) la nomina dei regolatori per il riparto delle dispo
nibilità idriche, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera l), del d.lgs. 112/1998;
(Omissis) (11).

3 bis. Sono riservate alla Regione le funzioni, trasferite alla stessa dallo Stato, relative alle competenze del Servizio idrografico e mareografico di cui all’articolo 22, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, 24 gennaio 1991 n. 85. (12)

Art. 9
(Funzioni delle province)


1. In materia di difesa del suolo, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:
a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8;
b) le opere di bonifica;
c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;
d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo (13);
e) gli sbarramenti di ritenuta di altezza inferiore a 15 metri e determinanti un invaso inferiore ad un milione di metri cubi;
(Omissis) (14);
g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestaledi cui al r. d. l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonchè quelli previsti dal medesimo regio decreto e dagli articoli 20 e 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani) per le seguenti categorie di opere (15):
1) nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, ampliamenti ed opere connesse, quali rimesse, box e piscine;
2) muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri;
3) linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volts e relative infrastrutture;
4) sistemazione di aree e di piazzali anche per la realizzazione di parcheggi e platee di stoccaggio;
5) sistemazione di terreni e creazione o sistemazione di terrazzamenti, anche con opere di drenaggio, ed apertura di scoline per la regimazione idrica superficiale;
6) apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco;
7) vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive.

2. In materia di tutela, uso e valorizzazione delle risorse idriche:
a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6; (16)
b) sono delegate alle province le funzioni relative alla tutela, all'uso ed alla valorizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Sono delegate, in particolare, quelle concernenti:
1) le concessioni di piccole derivazioni per l'utilizzazione di acque pubbliche; 2) le licenze per l'attingimento di acqua pubblica;
3) le ricerche, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee;
4) la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute in dipendenza dell'uso potabile di risorse idriche di interesse e rilevanza sovracomunale.

3. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alle opere ed impianti pubblici di irrigazione di competenza regionale nonché la titolarità degli impianti stessi.


Art. 10
(Funzioni dei comuni)


1. In materia di difesa del suolo:
a) sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:
1) le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati;
2) i sistemi di opere di bonifica ad esclusivo
servizio delle zone urbanizzate, individuati e trasferiti dalla Giunta regionale, sentite le province interessate, con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR;

2 bis) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui all’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche; (17)

2ter) i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale sono assegnati ai comuni, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, con criteri e modalità definiti con apposito regolamento; (20a)

2 quater) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio, fatte salve le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente, nonché le funzioni e i compiti amministrativi delegati ai comuni relativi alle aree del demanio marittimo per finalità turistico e ricreative, il rilascio delle concessioni per finalità turistico-ricreative avviene nel rispetto di quanto stabilito dal PUA regionale e dai PUA comunali; il rilascio delle concessioni di zone di mare territoriale per l’esercizio dell’attività di acquacoltura avviene in coerenza con la mappatura delle zone idonee e delle zone precluse all’esercizio di detta attività, così come individuate dall’apposita Carta regionale elaborata dalla Regione. Il comune può determinare oneri istruttori per i procedimenti relativi all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite; (20b)

a bis) sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti la gestione delle infrastrutture insistenti sulle aree portuali lacuali; (20c)
b) sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico, relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari nonchè quelli previsti dal r.d. 3267/1923 e dagli articoli 20 e 21 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere (18):
1) acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture;
2) tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv (19);
3) muri di sostegno inferiori a 100 centimetri e recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri;
4) interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante;
5) ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie;
6) messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari;
7) realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente;
8) realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica;
2. (Omissis) (20).


Art. 11
(Funzioni delle comunità montane)


1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono delegate alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, le funzioni amministrative concernenti le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) ed e) (21).

2. Alle comunità montane sono, altresì, subdelegate, di norma, da parte delle province, le funzioni amministrative relative alla bonifica montana (22).


Art. 12
(Modalità di esercizio delle funzioni conferite)


1.(23)
2.(23)

3. Le province provvedono alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), mediante affidamento ai consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 34.

4. Le province provvedono alla realizzazione, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 9, comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica, sulla base di convenzioni di gestione, stipulate ai sensi dell'articolo 35, che definiscono gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che devono essere assicurati, e garantiscono la remunerazione attraverso la contribuenza.

5. In caso di soppressione di consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 come modificato dalla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 le province, previa stipula della convenzione di gestione di cui all'articolo 35, possono provvedere alla gestione delle opere e degli impianti per ciò che riguarda le opere di cui al comma 3, mediante affidamento ai consorzi di bonifica limitrofi o, all'agenzia regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 19 e, per ciò che riguarda la gestione degli impianti di cui al comma 4, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996.

6. Le province provvedono al censimento, all'autorizzazione ed alla effettuazione dei controlli sulle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), sulla base delle apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR.

7. Le direttive regionali di cui al comma 6 prevedono anche le modalità di gestione delle opere di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), di presentazione ed approvazione dei progetti e di collaudo delle stesse.

8. Le autorizzazioni relative alle opere idrauliche di cui al r.d. 523/1904, quelle relative alle opere di bonifica di cui al r.d. 368/1904 sono rilasciate dalla provincia previa stipula di appositi disciplinari che stabiliscono le modalità di esecuzione, gli obblighi con riferimento specifico alle attività di manutenzione, le garanzie, ed i canoni.

9. I disciplinari indicati al comma 8 sono redatti sulla base di un apposito disciplinare-tipo approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR.

10. I comuni provvedono alla gestione ed al mantenimento delle opere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2), nell'ambito del servizio idrico integrato, con le modalità previste dalla l.r. 6/1996.

11. Nel caso in cui i comuni, trascorsi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2), non provvedano alla presa in carico delle opere trasferite, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente.

Capo III
Attivita' di pianificazione e programmazione regionale



Art. 13
(Attività di pianificazione e programmazione)


1. Le attività di pianificazione e programmazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 1 riguardano:
a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi idraulici, di forestazione, di bonifica, di ripristino ambientale e di sistematica manutenzione;
b) la tutela, la sistemazione e la regolazione dei corpi idrici, anche ai fini della navigazione interna, nonché la difesa dei territori dalle inondazioni e dagli allagamenti;
c) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative e quantitative atte a garantire gli usi programmati delle risorse idriche ed a salvaguardare le caratteristiche biotiche degli ecosistemi;
d) la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;
e) il contenimento dei fenomeni di ingressione delle acque marine nelle falde idriche anche mediante ripristino delle situazioni di equilibrio delle falde sotterranee;
f) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine, la tutela e la ricostituzione degli ambienti dunari litoranei e degli habitat costieri, nonché il ripascimento degli arenili;
g) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee che assicuri il mantenimento del minimo deflusso costante vitale nei corpi idrici interessati;
h) la conservazione ed il miglioramento quantitativo e qualitativo degli ecosistemi forestali.
1 bis. I piani ed i programmi degli interventi devono contenere le fasi di gestione, manutenzione e monitoraggio delle opere. (24)

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 19 della l. 183/1989 e dall'articolo 14 della presente legge, le attività di pianificazione e programmazione di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39.

Art. 14
(Consulte del bacino del Tevere e del bacino del Liri-Garigliano)


1. La Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della l. 183/1989, collabora all'elaborazione dei progetti dei piani dei bacini di rilievo nazionale del Tevere e del Liri-Garigliano.

2. Al fine di consentire, ai sensi dell'articolo 11 della l. 183/1989, la partecipazione degli enti locali alla pianificazione dei bacini di rilievo nazionale sono istituite la consulta del bacino del Tevere e la consulta del bacino del Liri-Garigliano, con compiti propositivi e di supporto alla Regione per l'attività di cui al comma 1.

3. Le consulte previste dal comma 2 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sono composte dagli Assessori regionali competenti in materia di ambiente, di agricoltura, di urbanistica e dai presidenti delle province territorialmente interessate o loro delegati. Della consulta di bacino del Tevere fa parte anche il sindaco del comune di Roma o un suo delegato.

4. Alla convocazione delle consulte di cui al comma 2 provvede l'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, anche su richiesta di uno dei componenti.

5. Le funzioni di segreteria delle consulte di cui al comma 2 sono assicurate dalle strutture dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.


Capo IV
Servizi regionali

Art. 15
(Strutture regionali)


1. Allo scopo di esercitare, con la necessaria omogeneità, competenza ed efficacia, le funzioni tecniche ed operative finalizzate alla salvaguardia ed al governo del territorio, la Regione, assicura, attraverso le proprie strutture organizzative, il raccordo e l'integrazione operativa dei diversi organismi che, a livello regionale e locale, si occupano della difesa del suolo, curando, in particolare, l'organizzazione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 16, la formazione, aggiornamento e conservazione del registro di cui all'articolo 17 nonché il controllo dei fattori influenti sulla dinamica dei litorali regionali ai sensi dell'articolo 18.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, con le modalità previste dalla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25, ad organizzare le strutture regionali assicurando il raggruppamento delle strutture e del personale preposti alla bonifica, all'irrigazione ed al controllo degli atti dei consorzi di bonifica con quelle della difesa del suolo.


Art. 16
(Sistema informativo della difesa del suolo)


1. Le strutture regionali provvedono all'organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale della difesa del suolo, assicurando il necessario coordinamento con le autorità di bacino ed i servizi tecnici nazionali.

2. Il sistema informativo della difesa del suolo raccoglie, organizza ed elabora i dati relativi alle attività ed alle opere inerenti alle finalità e all'applicazione della presente legge in coordinamento ed interconnessione con le altre componenti del sistema informativo regionale ed in particolare con il sistema informativo regionale ambientale ed il sistema informativo territoriale regionale.

3. Le province, le comunità montane i comuni e gli altri enti operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge trasmettono i dati e le informazioni necessari per l'implementazione del sistema informativo regionale della difesa del suolo e consentono l'accesso ai propri sistemi informativi.

4. Le strutture regionali assicurano il libero accesso al sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.


Art. 17
(Registro delle opere di difesa del suolo)


1. Al fine di organizzare un efficace servizio di manutenzione viene costituito il registro delle opere di difesa del suolo sul quale vengono annotate, per ogni singola opera, le finalità, le caratteristiche e le modalità tecniche di esercizio, il soggetto realizzatore, il soggetto responsabile della manutenzione e le modalità di svolgimento e controllo della medesima.

2. Alla formazione, conservazione ed aggiornamento del registro di cui al comma 1 provvedono le strutture regionali, sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito del registro di cui al comma 1 e per assicurare un migliore quadro conoscitivo sulla consistenza e sullo stato del patrimonio boschivo, vengono raccolte ed organizzate le informazioni relative alla localizzazione, tipologia, fisionomia, destinazione e gestione dei boschi.

4. Per i fini di cui al comma 1, gli enti locali competenti alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo, comunicano periodicamente alle strutture regionali i dati relativi alle opere di propria competenza.


Art. 18
(Osservatorio regionale dei litorali)


1. Nell'ambito delle strutture organizzative regionali, è costituito l'osservatorio regionale dei litorali con il compito specifico di controllare i fattori influenti sulla dinamica dei litorali regionali e di realizzare il monitoraggio delle azioni e degli interventi autorizzati.

2. L'osservatorio regionale dei litorali opera in stretto collegamento con le autorità di bacino ed i servizi tecnici nazionali ed ha, in particolare, il compito di assicurare:
a) la costituzione di una rete di capisaldi sulla fascia costiera e lungo i principali corsi d'acqua cui riferire rilievi periodici;
b) il rilevamento del trasporto solido fluviale dei principali corsi d'acqua che sfociano nel mare Tirreno;
c) il rilevamento continuo delle condizioni meteomarine presenti al largo e sottocosta;
d) il controllo delle caratteristiche qualitative dei sedimenti superficiali e delle acque di fondo nella zona costiera;
e) il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee al fine di controllare i fenomeni di intrusione salina;
f) l'individuazione di cave di prestito e corpi sedimentari sottomarini utilizzabili quali possibili fonti di approvvigionamento per il ripascimento artificiale.


Capo V
Agenzia regionale per la difesa del suolo


(25)


Capo VI
Principi per la gestione e manutenzione delle opere di difesa del suolo


Art. 30
(Gestione e manutenzione delle opere)


1. Salvo quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, dall'articolo 33, comma 1 e dall'articolo 34, comma 1, all'atto del finanziamento o dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere disciplinate dalla presente legge, la Regione o gli enti locali competenti, individuano il soggetto responsabile della gestione e della manutenzione dell'opera stessa.

2. La gestione e la manutenzione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati. Di norma esse sono affidate ai soggetti esecutori delle opere.

3. Le attività di gestione e manutenzione sono subordinate alla stipula, con la Regione o con gli enti locali competenti, di apposite convenzioni nelle quali sono individuate le modalità e le caratteristiche delle attività stesse e definiti gli oneri e le particolari garanzie, anche fidejussorie, che il soggetto responsabile della gestione e della manutenzione deve rilasciare. Le convenzioni sono definite sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 40.


Art. 31
(Manutenzione dei corsi d'acqua)


1. La manutenzione dei corsi d'acqua, salvo quanto stabilito al comma 2, spetta di norma ai frontisti interessati.

2. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici ed ambiente, sentite le province e le autorità di bacino interessate, individua, con propria deliberazione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR, i corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione e quelli per i quali organizzare uno specifico servizio di piena.

3. Gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua consistono in:
a) rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, che siano di ostacolo al deflusso regolare delle piene ricorrenti, dall'alveo e dalle sponde;
b) rinaturazione e protezione delle sponde dissestate in frana o in erosione con strutture flessibili spontaneamente rinaturabili;
c) ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali litoidi pregiudizievoli al regolare deflusso;
d) ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti, tramite rimozione dei tronchi d'albero o di altro materiale che costituisca ostruzione; rimozione di depositi alluvionali che ostacolino il regolare deflusso; protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento;
e) rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscono ostruzione alle opere minori di attraversamento stradale e ai tratti di alveo canalizzati di attraversamento dei centri urbani.

4. Gli interventi di manutenzione di cui al comma 3 devono garantire il recupero e la salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei. In particolare, l'esecuzione degli interventi volti a realizzare sezioni d'alveo che consentano il deflusso delle portate di piena ammissibili deve essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e delle comunità vegetali ripariali, compatibilmente con le esigenze di tutela dei centri abitati e delle infrastrutture in relazione ad accertati fenomeni di rischio.

5. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino interessate, definisce, con la delibera di cui al comma 2, i criteri di carattere specifico che debbono essere osservati nella elaborazione dei progetti relativi agli interventi di manutenzione di cui al comma 3 in relazione alle diverse caratteristiche dei corsi d'acqua interessati, alle tipologie ed alle tecniche di realizzazione degli interventi in modo che sia garantito l'uso compatibile di mezzi meccanici per l'esecuzione dei lavori.


Art. 31 bis  (25a)

(Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato)

1.  La Regione, con il concorso dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 34 e degli enti locali competenti per territorio, promuove interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento e alla prevenzione del rischio idraulico.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti interessati è consentito, nel rispetto dei diritti concessori previsti, lo sfalcio e l’asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali, previa presentazione dì una specifica comunicazione al comune competente per territorio nella quale sono indicate la località e la superficie interessata dall’attività; il comune, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, acquisito il parere dell’autorità idraulica competente e previa intesa con il Corpo dei carabinieri forestali, può vietare l’attività di sfalcio e di asporto per ragioni di tutela ambientale o idraulica; l’attività può essere comunque intrapresa se il comune non comunica un provvedimento di diniego nel predetto termine di trenta giorni.

3.  Ai soggetti interessati è, altresì, consentito, a titolo gratuito e senza preventivo assenso, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali.

4. L’assenso allo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 comprende anche l’autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attività consentite.


Art. 31 ter  (25a)

(Prelievo di materiale litoide per uso personale)

1.  L’autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie e ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d’acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare.

2.  Il comune trasmette annualmente copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli enti competenti per classe di corso d’acqua.

3. Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a 10 metri cubi, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.


Art. 32
( Manutenzione delle opere idrauliche)


1. Gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche hanno ad oggetto:
a) la manutenzione degli argini e delle opere accessorie, consistente nel taglio della vegetazione sulle scarpate, nella ripresa di scoscendimenti, nella ricarica di sommità arginali, nel ripristino del paramento e nella manutenzione dei manufatti connessi, quali chiaviche, scolmatori, botti a sifone;
b) il ripristino di protezione di spondali a diversa tipologia, quali scogliere in materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in cemento armato, deteriorati o dissestati per scalzamento al piede;
c) il ripristino o consolidamento di briglie o soglie da effetti di scalzamento delle fondazioni a valle, da aggiramento o da erosione;
d) il ripristino o il consolidamento di opere di contenimento dei fenomeni di instabilità dei versanti.

2. La manutenzione ed il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali in alveo deve prevedere gli opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna ittica, quali scale di monta del pesce, rampe, piani inclinati.

3. La manutenzione ed il ripristino di opere e manufatti in alveo deve essere realizzata di norma con i criteri della ingegneria naturalistica.



Art. 33
(Manutenzione delle opere di difesa delle coste)


1. La Giunta regionale, all'atto del finanziamento delle opere di difesa delle coste di competenza regionale, stipula, con i comuni territorialmente interessati, apposite convenzioni che prevedono l'affidamento ai comuni stessi, delle opere realizzate e collaudate e le modalità per la loro manutenzione, nel rispetto della normativa vigente.
2. (26)
3. Per le spiagge, oggetto di ripascimento o comunque sedi di opere di protezione, le concessioni d'uso per l'utilizzazione turistica e ricreativa, sono subordinate alla stipula, con i comuni interessati, di apposite convenzioni che assicurino, con oneri a carico dei concessionari, la manutenzione ed il controllo delle opere. Le convenzioni sono definite sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 40.

3 bis. Nei casi in cui le opere di cui al comma 1 non siano state affidate ai sensi del comma 3, la Regione contribuisce con supporto tecnico amministrativo alla manutenzione delle opere di difesa della costa la cui gestione è affidata ai comuni.(27)

Capo VII
Affidamento ai consorzi di bonifica della realizzazione,
gestione e manutenzione delle opere di difesa del
suolo di competenza provinciale


Art. 34
(Compiti dei consorzi di bonifica)


1. Le province provvedono mediante affidamento ai consorzi di bonifica, secondo le modalità previste dall'articolo 35, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle seguenti opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo:
a) opere e impianti di bonifica di preminente interesse regionale;
b) opere idrauliche di preminente interesse regionale;
c) manutenzione dei corsi d'acqua, naturali od artificiali, o loro tratti, per i quali, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza del territorio, è organizzato un servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'articolo 31;
d) servizio di piena organizzato ai sensi dell'articolo 38.

2. I consorzi di bonifica provvedono altresì, con oneri a carico della contribuenza che ne trae beneficio, alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di bonifica non ricomprese tra quelle dichiarate di preminente interesse regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).


Art. 35
(Convenzioni di gestione)


1. L'affidamento delle opere, degli impianti e delle attività di cui all'articolo 34, nonché l'affidamento di cui all'articolo 12, comma 4, è effettuato previa stipula di apposita convenzione di gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate tra le province ed i consorzi di bonifica sulla base di una convenzione-tipo e relativo disciplinare approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40.

3. Qualora i consorzi di bonifica operino sul territorio di più province, alla stipula delle convenzioni provvede la provincia nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio di bonifica, previa intesa con le altre province interessate, che le conferiscono apposita delega alla stipula.

4. Le convenzioni di cui al comma 1 determinano i servizi che vengono affidati ai consorzi, gli obiettivi e gli standard quantitativi e qualitativi che i servizi debbono assicurare, le modalità per la loro organizzazione, per la vigilanza e per il controllo e la remunerazione dei servizi stessi attraverso il trasferimento dei fondi necessari, nonché, per quanto riguarda gli affidamenti di cui all'articolo 12, comma 4, attraverso la contribuenza.

5. La convenzione di cui al comma 1 ha durata pluriennale, non inferiore a cinque anni e deve prevedere, in sede di prima applicazione della presente legge, qualora il consorzio registri squilibri di bilancio, il loro recupero attraverso l'incremento della produttività ed i necessari processi di ristrutturazione.

6. Le province provvedono alla stipula della convenzione di cui il comma 1 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula della convenzione stessa.



Art. 36 (28)
(Rapporti con l'organizzazione del servizio idrico integrato )


1. (29)

2. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3. (29a)

3. Le autorità d'ambito di cui alla l.r. 6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 40 (30).

4. Le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40. Trascorso inutilmente tale termine la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse.

5. Le convenzioni stipulate ai sensi del comma 3 fanno parte integrante delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9 della l.r. 6/1996 ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa per il servizio idrico integrato.

6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per l'adeguamento dei piani di classifica delle spese consortili a quanto disposto dal comma 1. Nei successivi novanta giorni i consorzi di bonifica procedono all'adeguamento dei piani di classifica stessi.




Art. 37
(Modalità delle elezioni dei consorzi di bonifica.)


1. Al fine di consentire la partecipazione dei consorziati alla elezione dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica, la convocazione delle assemblee elettorali deve essere recapitata a domicilio agli utenti aventi diritto mediante l'invio dell’avviso della convocazione dell’assemblea elettorale contenente le norme per l’esercizio del diritto di voto e l’indicazione del seggio elettorale di appartenenza.(31)

Capo VIII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 38
(Organizzazione dei servizi di polizia idraulica)


1. Per l'organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di pronto intervento e di piena, la Giunta regionale emana apposite direttive, con la stessa deliberazione di cui all'articolo 31, comma 5, sentite le autorità di bacino.

2. Per il servizio di piena le direttive di cui al comma 1 definiscono, altresì, le modalità di organizzazione e di integrazione con gli analoghi servizi organizzati dalle altre Regioni, nonché con i servizi di protezione civile.



Art. 39
(Integrazione della seconda sezione del CTCR)


1. La composizione della seconda sezione del CTCR di cui all'articolo 5 della l.r. 43/1977, e successive modificazioni, è modificata con l'integrazione di due dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di ambiente.

Art. 39 bis (32)
(Parere per l’impiego di materiali provenienti da fondali marini)


1. In attesa dell’istituzione della commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), il parere previsto dall’articolo 21 della l. 179/2002 è reso dal comitato tecnico scientifico di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche.



Art. 40
(Convenzioni-tipo)


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, approva le convenzioni-tipo di cui agli articoli 30, comma 3, 33, comma 3, 35, comma 2 e 36, comma 3.




Art. 40 bis (33)
(Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni in materia
di difesa del suolo e di risorse idriche)


1. Nelle more dell’emanazione della legge regionale in materia di concessioni e autorizzazioni relative alla difesa del suolo e alle risorse idriche, la Regione, entro il 31 dicembre 2005, emana un regolamento per la disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, del procedimento per il rilascio, il rinnovo, la modificazione e l’estinzione delle concessioni e delle autorizzazioni stesse, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 e nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo.

Art. 41
(Prescrizioni e divieti)

1. Ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904, è vietata la realizzazione di qualsiasi opera nell'alveo dei corsi d'acqua pubblici senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Sono vietate, altresì, le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza regionale e dal relativo demanio idrico, che non siano conseguenti e funzionali ad interventi di sistemazione e regolazione idraulica.



Art. 42
(Riordino del vincolo idrogeologico)


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le autorità di bacino e le province, provvede al riordino del vincolo idrogeologico ed all'aggiornamento del perimetro delle zone vincolate di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 apponendo, ove necessario, il vincolo per i territori comunali nei quali lo stesso non sia stato a tutt'oggi tracciato.

2. La delimitazione del vincolo idrogeologico di cui al comma 1 viene integrata su tutto il territorio regionale dall'individuazione delle seguenti due categorie di aree:
a) aree esondate o soggette ad esondazioni, di seguito denominate aree E);
b) aree a rischio idrogeologico in quanto interessate da processi franosi e/o di dissesto geomorfologico in atto o potenziale, a causa della conformazione geologica dei versanti o della presenza di situazioni di origine naturale o antropica che abbiano incrementato l'instabilità ed elevato il livello di propensione al dissesto, di seguito denominate aree RI).

3. Le aree E) e RI) possono ricadere anche in territorio già soggetto a vincolo idrogeologico e sono soggette oltre che alle prescrizioni relative al vincolo idrogeologico, anche alle norme prescrittive di salvaguardia specifiche da emanarsi con il provvedimento di cui al comma 1.

4. Il tracciamento del vincolo idrogeologico integrato con le nuove delimitazioni relative alle aree E) e RI) viene effettuato sulla carta tecnica regionale alla scala 1:10.000.

5. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. n. 3267/1923.



Art. 43
(Sanzioni )


1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9, comma 1, lettera e) e 41 senza le prescritte autorizzazioni e concessioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,60 euro. (34)

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i comuni ove sono localizzate le opere, le strutture decentrate regionali di difesa del suolo, le province ed i consorzi di bonifica.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.



Art. 44
(Mezzi finanziari e personale)


1. (Omissis) (35).

2. Sono fatti salvi i provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione della l.r. 4/1997 come modificata dalla l.r. 5/1997.

3. Con la deliberazione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 2), è trasferito ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, previo assenso, il personale dei consorzi di bonifica addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione ed al mantenimento delle opere e dei sistemi di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate trasferiti ai comuni stess (36).

4. Il personale di cui al comma 3 viene trasferito nel rispetto della posizione giuridica rivestita presso l'ente di provenienza. Al personale stesso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 26.

5. L'esercizio delle nuove funzioni conferite ai sensi della d.lgs. 112/1998 decorre dalla data di esecutività dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie adottati in attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 comma 1, della legge n. 59/97.



Art. 45
(Norma transitoria)


1. Fino all'adozione del provvedimento per la nuova delimitazione del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 42, nonché per l'individuazione delle aree E) e RI), le zone boscate ed i territori montani dei comuni nei quali non sono state delimitate le zone sottoposte a vincolo idrogeologico, si intendono vincolati a norma r.d.l. 3267/1923.



Art. 46
(Programmi triennali di intervento)


1. I programmi triennali d'intervento di cui all'articolo 16 della l.r. 39/1996 e successive modificazioni, sono attuati mediante l'utilizzazione degli stanziamenti previsti in attuazione della l. 183/1989 nonché mediante l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, regionali e degli enti locali.

1 bis. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e bis) della presente legge sono realizzati mediante l’utilizzazione degli stanziamenti previsti da apposito capitolo di bilancio nonché mediante l’utilizzazione dei finanziamenti comunitari, regionali e degli enti locali. (37)

2. Per la realizzazione delle opere la cui competenza è attribuita agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, la Giunta regionale, ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali, provvede alla erogazione, agli enti locali stessi, dei finanziamenti secondo quanto previsto nei programmi triennali d'intervento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale provvede, altresì, al riparto ed alla assegnazione dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo in coerenza con le priorità definite nei programmi triennali d'intervento di cui al comma 1.

4. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti di cui ai commi precedenti sono trasmessi alla Regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con versamento contestuale delle economie realizzate.



Art. 47
(38)
(Norma finanziaria)


1. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno 1998 viene istituito un apposito capitolo di spesa n. 11467 avente la denominazione "Spese per l'organizzazione del sistema informativo della difesa del suolo e dell'osservatorio regionale dei litorali" con uno stanziamento di lire 20.000.000.

2. La copertura dell'importo di lire 20.000.000 di cui al comma 1 è assicurata mediante l'utilizzazione di pari importo degli stanziamenti, in termini di competenza e cassa, iscritti al capitolo n. 11446 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1998.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono finalizzati ad assicurare la formazione, l'implementazione ed il mantenimento del sistema informativo della difesa del suolo e l'organizzazione delle attività di monitoraggio e di controllo di competenza dell'Osservatorio regionale dei litorali di cui all'articolo 18.


Art. 48
(Abrogazione di norme)


1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 49
(Dichiarazione d'urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Note:
(1) Lettera aggiunta dall'articolo 39, comma1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
(2) Comma modificato dall'articolo 91, comma 1 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39
(3)Articolo inserito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(3a) Comma modificato dall'articolo 7, comma 7, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(4) Lettera così modificata dall'art. 203, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(5) Lettera abrogata dall'articolo 17, comma 27, lettera a) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(6) Lettera inserita dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successivamente abrogata dall'articolo 7, comma 7, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(7) Lettera aggiunta dall'art. 203, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(8) Lettera modificata dall'articolo 37, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(9) Lettera così sostituita dall'art. 203, comma 1, lettera c), numero 1) della legge regionale 6 agosto 1999, n.14.
(10) Lettera aggiunta dall'art. 203, comma 1, lettera c), numero 2) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(11) Seguivano le lettere f), g) ed h) abrogate dall'art. 203, comma 1, lettera c), numero 3) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(12) Comma aggiunto dall'articolo 36, comma1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2; vedi pure l'articolo 37, commi 2 e 3 della legge regionale
(13) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.
(14) Seguiva la lettera f) abrogata dall'art. 203, comma 1, lettera h) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(15) Alinea così sostituito dall'art. 203, comma 1, lettera d) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19.
(16) Lettera così sostituita dall'art. 203, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(17) Numero aggiunto dall'articolo 17, comma 27, lettera b) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(18) Alinea così modificato dall'art. 203, comma 1, lettera f) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(19) Numero così modificato dall'art. 203, comma 1, lettera g) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(20) Comma abrogato dall'art. 203, comma 1, lettera i) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

(20a) Numero inserito dall'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(20b) Numero inserito dall'articolo 7, comma 7, lettera c), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi modificato dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(20c) Lettera inserita dall'articolo 7, comma 7, lettera c), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi modificata dall'articolo 8, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(21) Comma così modificato dall'art. 203, comma 1, lettera l) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(22) Comma così sostituito dall'art.203, comma 1, lettera m) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(23) Comma abrogato a decorrere dalla data di costituzione del Comitato regionale per i lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5, dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della l. r. 5/2002
(24) Comma inserito dall'articolo 17, comma 27, lettera c) della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9
(25) Capo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera h) della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 9 l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 23 aprile 2008, n. 5, pubblicato sul BUR del 7 maggio 2008, n. 17

(25a) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 120, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19
(26) Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(27) Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
(28) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E43900
(29) Comma così sostituito dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e poi abrogato dall'articolo 7, comma 24, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(29a) Comma modificato dall'articolo 7, comma 24, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28
(30) Comma così modificato dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e poi dall'articolo 7, comma 24, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28.
(31) Comma modificato dall'articolo 120, comma 10 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10
(32) Articolo inserito dall'articolo 37, comma 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(33) Articolo inserito dall'articolo 38, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 e poi da ultimo sostituito dall'articolo 37, comma 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9
(34) Comma sostituito dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15
(35) Comma abrogato dall'art. 209, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.
(36 Comma così sostituito dall'art. 14, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.
(37) Comma inserito dall'articolo 39, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
(38) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E41900