Legge finanziaria regionale per l' esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n.25) (1)

Numero della legge: 27
Data: 28 dicembre 2006
Numero BUR: 36 S.O. 5
Data BUR: 30/12/2006
L.R. 28 Dicembre 2006, n. 27
Legge finanziaria regionale per l' esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n.25) (1)


SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1 Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario
Art. 2 Rifinanziamento di leggi regionali
Art. 3 Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1992”
Art. 4 Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno
Art. 5 Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata
Art. 6 Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1997” e successive modifiche
TITOLO II DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO
Art. 7 Codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa
CAPO I DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Art. 8 Attuazione del patto nazionale sulla salute
Art. 9 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria
Art. 10 Nuovo patto di solidarietà per la salute
Art. 11 Disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario
Art. 12 Abbattimento delle liste di attesa nella sanità pubblica regionale
Art. 13 Sistema di pagamento dei beni e servizi del servizio sanitario regionale
Art. 14 Promozione dell’acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili
Art. 15 Centralizzazione dei rimborsi
Art. 16 Valorizzazione del patrimonio della “GEPRA comunione delle ASL del Lazio”
Art. 17 Applicazione del sistema tariffario
Art. 18 Pubblicità degli atti del servizio sanitario regionale
Art. 19 Attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e attività di ricerca
Art. 20 Verifica dei livelli di qualità ed idoneità delle prestazioni
Art. 21 Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale
Art. 22 Attività di farmacovigilanza
Art. 23 Interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche
Art. 24 Anticipazione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie
CAPO II DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Art. 25 Limiti agli impegni di spesa
Art. 26 Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale
Art. 27 Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”
Art. 28 Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie
Art. 29 Norme per la partecipazione dei cittadini
Art. 30 Modifica del comma 73 dell’articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relativo alla composizione della commissione speciale per la raccolta di analisi e predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario regionale. Disposizione relativa all’insediamento della commissione.
Art. 31 Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie
Art. 32 Interventi straordinari di contenimento della spesa
Art. 33 Reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti
CAPO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DECISIONE DI BILANCIO
Art. 34 Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche [abrogato]
Art. 35 Disposizioni concernenti la gestione contabile e patrimoniale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre1996, n. 45 “Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE EQUITÀ
CAPO I INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE RISORSE UMANE, DELL’OCCUPABILITÀ E DELLA COESIONE SOCIALE
Art. 36 Programmazione dei fondi comunitari e dei fondi per le aree sottosviluppate 2007 – 2013
Art. 37 Utilizzazione dei fondi comunitari FSE 2007 – 2013
Art. 38 Utilizzazione dei fondi comunitari FESR e dei Fondi FAS 2007 – 2013
Art. 39 Obiettivi delle politiche sociali regionali
Art. 40 Misure a sostegno del terzo settore
Art. 41 Misure a sostegno dei giovani
Art. 42 Interventi concernenti l’occupabilità
CAPO II STRUMENTI PER FAVORIRE L’EQUITÀ
Art. 43 Bilancio e politiche di genere
Art. 44 Bilancio sociale
Art. 45 Integrazione fondo microcredito
Art. 46 Contributi ai comuni per l’emergenza abitativa
Art. 47 Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche
CAPO III EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 48

Art. 48bis

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa

Piani di cessione per alloggi di elevato pregio

Art. 49

Art. 49bis

Gestione e reimpiego dei proventi

Alloggi in amministrazione condominiale

Art. 50 Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 51 Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazionedegli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
Art. 52 Disposizioni transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche
Art. 53 (Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)
Art. 54 Finanziamento dell’edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica-ATER
TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
Art. 55 Istituzione di un capitolo per l’attuazione di un progetto unitario integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana
Art. 56 Interventi per i Campionati mondiali di nuoto
Art. 57 Criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese
Art. 58 Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”
Art. 59 Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio
Art. 60 Centri storici del Lazio
Art. 61 Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente “Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie” e successive modifiche
Art. 62 Responsabilità sociale delle imprese
Art. 63 Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura
Art. 64 Innovazione ed economia della conoscenza
Art. 65 Accessibilità
Art. 66 Anticipazione della programmazione dei fondi comunitari
Art. 67 Fondo rotativo per le PMI
Art. 68 Fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive
Art. 69 Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE
Art. 70 Obbligo formativo e percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale
Art. 71 Iniziative volte a favorire la memoria storica sulla tragedia Olocausto
Art. 72 Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza
Art. 73 Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione
Art. 74 Entrata in vigore


TITOLO I

Disposizioni finanziarie


Art. 1

Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2007 in termini di competenza e cassa nell'importo di 3.921.630.427,79 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2007.

2. Il livello di ricorso al mercato di cui al comma 1 si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

Art. 2

Rifinanziamento di leggi regionali

1. Relativamente all'anno finanziario 2007 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

 

Art. 3
Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992"

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della L.R. n. 36/1992 relativi, rispettivamente, all'iscrizione dei trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali, alla disciplina della documentazione ed autocertificazione delle pratiche del settore agricoltura ed alla attuazione del programma operativo per lo sviluppo delle zone rurali del Lazio.

 

Art. 4

Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno


1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nel patto di stabilità interno per l'anno 2007, la direzione regionale bilancio e tributi, su conforme indicazione dell'assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare entro la data del 30 giugno 2007 una verifica straordinaria degli impegni assunti nell'esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell'operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto di stabilità medesimo.

2. L'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione economico-finanziaria e partecipazione.

 

Art. 5

Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata


1. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

 

Art. 6

Conferma di disposizioni contenute nella legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2007 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della L.R. n. 11/1997, relativo alle attività finanziate agli enti locali.

 

TITOLO II

Disposizioni per il risanamento


Art. 7
Codice etico, trasparenza e correttezza amministrativa


1. La Regione intraprende azioni e iniziative per contrastare i fenomeni di corruzione, evitare sprechi, favorire un uso austero delle risorse.

2. In particolare il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 marzo 2007:

a) approva un codice etico per l'azione amministrativa regionale;

b) adotta procedure standardizzate finalizzate alla tracciabilità dei flussi di spesa della Regione;

c) prevede modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con fondi pubblici regionali, statali e comunitari anche attraverso l'inserimento di clausole valutative nei provvedimenti legislativi di carattere regionale.

3. Il codice etico di cui al comma 2, lettera a) deve essere recepito da tutti gli enti dipendenti dalla Regione.

 

Capo I

Disposizioni per il risanamento e per il miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale

 

Art. 8
Attuazione del patto nazionale sulla salute


1. In sintonia con le regole stabilite nel patto nazionale per la salute, la Regione consegue entro il 2009 l'equilibrio del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, al netto delle entrate derivanti dalle maggiorazioni dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione si impegna a:

a) sottoscrivere l'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche relativo alla ricognizione da parte della Regione delle cause d'inefficienza;

b) realizzare una spesa per il fondo sanitario regionale per il 2009 corrispondente ai ricavi e stimata in 9 miliardi e 795 milioni di euro, e comunque entro i limiti definiti dalla quota di fondo sanitario nazionale più le entrate proprie delle aziende unità sanitarie locali;

c) utilizzare la quota del fondo transitorio per gli anni 2007-2009 per il conseguimento dell'equilibrio finanziario a partire dall'anno 2007;

d) mantenere, nel periodo 2007-2009, ai livelli massimi l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatti salvi, per quest'ultima, i regimi speciali e le esenzioni previsti dalla legislazione vigente, al fine di coprire eventuali disavanzi e prevedendone la riduzione a partire dal 2010, rispetto ai livelli massimi stabiliti per il 2007;

e) concorrere alla copertura a carattere pluriennale con entrata destinata pari a 250 milioni di euro indicata nel bilancio regionale nell'ambito delle entrate del titolo I;

f) definire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 2007, i budget annuali del sistema di tutti gli erogatori di servizi accreditati anche secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45 (Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), al fine del raggiungimento degli obiettivi di bilancio previsti dal presente articolo, procedendo anche alla verifica trimestrale degli stessi, tenendo conto delle capacità delle singole strutture di erogare prestazioni sanitarie, nel rispetto di specifici criteri di qualità, sulla base di esigenze territoriali e di criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

g) provvedere entro il 31 agosto 2007, come previsto dal patto nazionale per la salute, agli accreditamenti definitivi. I criteri e modalità degli accreditamenti definitivi sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità;

h) garantire piena attuazione in materia di appropriatezza prescrittiva dei farmaci, ivi compreso quanto stabilito dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale (A.C.N.) del 23 marzo 2005 relativo al rapporto di lavoro dei medici di medicina generale. La Giunta regionale individua per i medici di medicina generale i profili di qualità dell'assistenza che tengano conto dei parametri derivanti dai sistemi informativi attualmente in essere. Le politiche di incentivazione dei suddetti medici si basano sull'analisi degli indicatori di qualità determinati dall'elaborazione dei dati disponibili;

i) adottare disposizioni finalizzate alla riduzione delle unità operative complesse, da parte dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, del 20 per cento e comunque non inferiore al 10 per cento ed un'adeguata riduzione delle consulenze, da realizzare con l'approvazione dei nuovi atti aziendali.

3. Entro il 31 dicembre 2009 sono completate le procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari, atipici e derivanti da esternalizzazioni di servizi, in base a quanto previsto dall'articolo 139 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo al personale precario del servizio sanitario regionale, e dai successivi accordi con le organizzazioni sindacali.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate ulteriori esternalizzazioni di servizi sanitari in difformità da quanto previsto dal comma 3. Eventuali deroghe a tale divieto sono concesse dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sanità.

 

Art. 9

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria"


1. Dopo l'articolo 4 della L.R. n. 16/2001 è inserito il seguente:

"Art. 4bis

Istituzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

1. Il direttore generale, nell'ambito dell'atto aziendale, prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie, dei policlinici universitari pubblici e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, da individuarsi all'interno della struttura aziendale ovvero da reperire tra i dirigenti della Regione.

2. Gli atti e le comunicazioni contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1 sono accompagnate da apposita dichiarazione scritta del dirigente preposto al fine di attestarne la veridicità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1, predispone adeguate procedure attuative delle disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e finanziario.

4. Al dirigente preposto sono conferiti dal direttore generale adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Il direttore generale e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1 attestano con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3, nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

6. La responsabilità del direttore generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari si estende anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie e degli enti di cui al comma 1, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione.

7. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 4 del presente articolo non consente l'erogazione ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere di qualsiasi eventuale trattamento economico aggiuntivo.

8. In sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2007, la Giunta regionale presenta una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo al Comitato regionale di controllo contabile".

 

Art. 10
Nuovo patto di solidarietà per la salute


1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre il 31 marzo 2007, la proposta del nuovo piano sanitario regionale denominato "Nuovo patto di solidarietà per la salute" e lo inoltra al Consiglio regionale per la sua definitiva approvazione.

2. Il documento di cui al comma 1 prevede in particolare:

a) la rimodulazione del sistema di remunerazione con una riduzione della spesa per le strutture private accreditate pari a 143 milioni di euro;

b) la riforma del sistema sanitario regionale, finalizzata alla razionalizzazione del sistema di gestione ed alla riduzione dei costi nonché di verifica del numero e della definizione degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali;

c) l'adozione di modalità di acquisto centralizzato, sul modello CONSIP, di orientamenti uniformi nella gestione del personale, nell'ambito di accordi-quadro regionali, di un sistema centralizzato di controllo della spesa;

d) la definizione di modalità di gestione partecipata e di meccanismi di confronto, dialogo e concertazione con gli enti locali, le associazioni di categoria e le associazioni dei pazienti sulla nuova programmazione sanitaria, al fine di renderla il più possibile partecipata nonché l'adozione del "bilancio sociale".

 

Art. 11

Disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario

1. In considerazione del valore complessivo degli aggregati economici e finanziari delle aziende sanitarie regionali, così come definiti al 31 dicembre 2005 dall'analisi conoscitiva predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro, alla data del 18 dicembre 2006, tenuto conto del divieto costituzionale all'indebitamento se non per spese di investimento, che ha precluso la possibilità di acquisire finanziamenti a copertura dei disavanzi sanitari a decorrere dall'anno 2001, nonché del pronunciamento Eurostat del 4 settembre 2006 che ha riclassificato quale debito gli accordi già stipulati con i fornitori delle aziende del servizio sanitario regionale volti a regolare il pagamento dei debiti commerciali in un arco temporale non di breve termine, fermo restando l'obbligo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari pubblici nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, di procedere entro il 30 giugno 2007 all'accertamento dell'eventuale insussistenza di debiti non transatti e di eventuali crediti inesigibili riferiti al periodo ricompresso fino al 31 dicembre 2005, le cui risultanze sono raccolte in una relazione sottoscritta dai direttori della direzione bilancio e direzione sanità e trasmessa agli assessori regionali competenti ed al Consiglio regionale, la Regione intende garantire che il pagamento delle rate dei debiti oggetto di transazioni già realizzate abbia la medesima cadenza temporale delle entrate proprie in libera disponibilità poste a copertura dei disavanzi pregressi.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le più idonee iniziative volte ad assicurare la corrispondenza in termini di cassa dei flussi di risorse derivanti dalle entrate di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), con le scadenze delle rate di pagamento dei debiti fino al 31 dicembre 2005 oggetto di transazioni con i fornitori del servizio sanitario regionale e/o loro cessionari, già incluse nel debito pubblico nazionale a seguito del pronunciamento Eurostat del 4 settembre 2006. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a verificare, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 8, in via prioritaria, la possibilità di attivare una linea di credito con la cassa depositi e prestiti sostitutiva del debito già esistente, da utilizzare per il pagamento delle rate alle diverse scadenze e da rimborsare attraverso le entrate previste dal presente articolo, riferite all'articolo 8, comma 1, lettera e).

3. Per i debiti verso i fornitori di beni e servizi relativi alle forniture degli anni 2006 e seguenti, le aziende del servizio sanitario regionale sono autorizzate, in accordo con la Regione, a definire con i fornitori eventuali accordi anche a carattere rotativo che prevedano dilazioni di pagamento in coerenza con gli orientamenti delle competenti autorità.

4. La commissione speciale di cui all'articolo 1, comma 70 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2006) è presieduta da un consigliere regionale espressione delle minoranze.

 

Art. 12

Abbattimento delle liste di attesa nella sanità pubblica regionale


1. Nell'ambito delle politiche regionali per l'abbattimento delle liste e dei tempi d'attesa, in base agli impegni previsti nel piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il 2006-2008 di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nell'erogazione dei servizi sanitari richiesti dai cittadini, la Regione intende aumentare la capacità di erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie, sia di diagnosi per immagini ad alta tecnologia, quali tomografia assiale computerizzata (TAC), ecografia, ecolordoppler, mammografia, sia per particolari patologie in cui la rapidità dell'accertamento è di fondamentale importanza, con particolare riferimento alle prestazioni erogabili dalle strutture pubbliche ed equiparate al pubblico, con l'obiettivo di abbattere ulteriormente, entro il 31 dicembre 2007, i tempi delle liste di attesa attraverso il pieno utilizzo delle attrezzature e delle risorse disponibili nelle strutture sanitarie pubbliche ed equiparate al pubblico.

2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le strutture equiparate al pubblico devono presentare alla Regione, entro il 28 febbraio 2007, progetti specifici con l'obiettivo di garantire le ulteriori prestazioni per specialità di cui al comma 1, che presentino maggiori criticità, ampliando l'orario di apertura al pubblico ed aumentando l'utilizzo delle attrezzature e del personale disponibile nonché adeguando gli assetti organizzativi per conseguire maggiore produttività dei processi erogativi.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate, oltre alle risorse destinate, risorse aggiuntive ai budget concordati nell'ambito del fondo sanitario regionale. Il pagamento delle somme impegnate per una quota del 40 per cento, resta subordinato alla verifica del conseguimento dell'effettivo incremento dell'efficienza produttiva concordata, per un importo di 3 milioni di euro.

4. I progetti di cui al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale, ivi compresi i tempi di realizzazione e verifica.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, presenta un piano complessivo di incremento del tasso di produttività e del livello di efficienza delle dotazioni diagnostiche e strumentali nelle strutture pubbliche.

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 148 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al progetto sperimentale per l'abbattimento delle liste di attesa, sono abrogati.



Art. 13
Sistema di pagamento dei beni e servizi del servizio sanitario regionale


1. Al fine di favorire certezza e puntualità nei pagamenti ed agevolare il processo di certificazione, a partire dal 1° gennaio 2007 il sistema di verifica e controllo dei pagamenti del servizio sanitario regionale è gestito in modo unificato e centralizzato a cura dell'assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione in collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di sanità.

2. La Regione realizza il sistema informativo necessario per la gestione del sistema di cui al comma 1. Entro l'anno 2007 sono altresì uniformati i sistemi informativi e di contabilità analitica di tutti gli enti del servizio sanitario regionale.

3. Le informazioni desumibili dal sistema informativo dei pagamenti sono messe a disposizione, fatta salva la tutela della riservatezza, della cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 131 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) e successive modifiche, per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

 

Art. 14

Promozione dell'acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili


1. Al fine di contribuire al raggiungimento delle finalità previste dal D.M. 8 maggio 2003, n. 203 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, e al rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto, ogni azienda unità sanitaria locale e ogni azienda ospedaliera promuove, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, l'acquisto di beni e servizi non sanitari rispondenti a standard di qualità ambientale come definiti dalla normativa comunitaria, l'utilizzo di prodotti agroalimentari biologici, l'utilizzo di materiali e tecnologie finalizzate al risparmio e all'efficienza energetica nonchè l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. Nell'ambito dell'acquisto di beni e servizi relativi al soddisfacimento dei fabbisogni energetici, ogni azienda unità sanitaria locale ed ogni azienda ospedaliera consegue l'obiettivo minimo di un risparmio dei consumi pari al 20 per cento nel triennio 2007-2009 rispetto ai consumi accertati nell'anno 2006.

3. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute a presentare ogni anno, insieme ai rispettivi bilanci, una relazione sull'acquisto di beni e servizi non sanitari ecosostenibili, in cui indicano gli obiettivi ed i risultati raggiunti.

 

Art. 15

Centralizzazione dei rimborsi

1. Al fine di garantire puntualità e certezza dei pagamenti, la Regione provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle somme previste dal sistema sanitario regionale in favore di malati e/o loro familiari e portatori di handicap, anche attraverso stipula di apposita convenzione con enti previdenziali.

 

Art. 16

Valorizzazione del patrimonio della "GEPRA comunione delle ASL del Lazio" (2)

 

Art. 17
Applicazione del sistema tariffario


1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il concordamento dei bilanci preventivi delle aziende ospedaliere pubbliche, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, dei policlinici universitari pubblici è basato sull'applicazione del sistema tariffario alle previsioni del volume di prestazioni erogate.

2. È istituito un apposito fondo denominato "Fondo integrativo di finanziamento" finalizzato al sostegno dei maggiori oneri delle strutture di cui al comma 1, calcolato in quota percentuale sull'importo di cui al comma 1, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza.

3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, previo parere delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, definisce gli indicatori ed i parametri di riferimento per il calcolo e la ripartizione tra le strutture delle risorse del Fondo integrativo nonché l'entità del Fondo integrativo stesso.

 

Art. 18
Pubblicità degli atti del servizio sanitario regionale

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, sono tenuti a trasmettere al portale della Regione tutti gli atti esecutivi adottati nell'esercizio delle proprie funzioni, classificati per oggetto, per l'acquisizione di personale a tempo determinato ed indeterminato, tutte le deliberazioni per le convenzioni sanitarie e non, tutte le deliberazioni e determinazioni delle gare d'appalto per l'acquisizione di beni e servizi, tutti i provvedimenti di aggiudicazione delle gare d'appalto per l'acquisizione di beni e servizi e tutti i provvedimenti che instaurano rapporti in regime di convenzione.

2. Tutti gli atti trasmessi sono inseriti, in maniera ordinata, sul portale della Regione, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento degli stessi.

 

Art. 19
Attrezzature e strumentazioni sanitarie ed informatiche e attività di ricerca


1. La Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione di un programma straordinario triennale di ammodernamento tecnologico del patrimonio delle aziende sanitarie e ospedaliere, di interventi in conto capitale e di sviluppo delle attività di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (3).

2. Gli investimenti possono riguardare:

a) l'acquisto di attrezzature ad alta tecnologia, di apparecchiature elettromedicali, di attrezzature informatiche e del relativo software;

b) l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici necessari alla installazione delle attrezzature;

c) la manutenzione programmata delle attrezzature, definita all'atto dell'acquisto;

c-bis) gli interventi in conto capitale (4).

3. Le attività di ricerca riguardano prioritariamente le attività chimico-farmaceutiche con particolare riferimento alle tipologie di farmaci oggetto di acquisto diretto da parte degli enti del servizio sanitario regionale e le attività oncologiche possono essere realizzate anche attraverso forme di partnership con centri di ricerca, università e imprese del Lazio.

4. Sulla base di un budget indicativo inviato dalla Regione, le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici presentano alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente il programma di investimenti di cui al presente articolo, indicando le priorità ed i tempi previsti per la realizzazione. Per l'anno 2007 le aziende sanitarie presentano il programma entro il 30 aprile 2007.

5. Per l'annualità 2007, il finanziamento regionale è destinato anche agli interventi già realizzati dalle aziende nell'anno 2006.

6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, approva con deliberazione, entro il 30 giugno, per l'anno 2007 e, a decorrere dall'anno 2008, entro il 31 marzo di ciascun anno, il programma annuale di investimenti per ciascuna azienda sanitaria e per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Il programma prevede criteri di ripartizione delle risorse che tengono conto di un'equa distribuzione delle stesse su base territoriale e della capacità realizzativa delle stesse aziende.

7. Il finanziamento regionale può riguardare anche interventi da realizzare attraverso il ricorso alla locazione finanziaria. In tal caso le erogazioni avvengono secondo la prevista articolazione temporale.

8. Le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici provvedono alla realizzazione degli interventi anche sulla base di criteri e modalità uniformi individuati dalla Regione.

9. Per il triennio 2007-2009 le aziende sanitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici non possono effettuare, a valere sulle risorse proprie, acquisti o contratti di locazione finanziaria per le tipologie di investimento di cui al presente articolo, se non in casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Regione.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, nell'ambito dell'UPB H22, apposito capitolo denominato "Programma straordinario di ammodernamento tecnologico del patrimonio e di interventi in conto capitale delle aziende sanitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici" con lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2007, 25 milioni di euro per l'anno 2008 e 25 milioni di euro per l'anno 2009 (5). Per i canoni di locazione finanziaria l'impegno di spesa è assunto per intero nel primo anno ed erogato secondo la rispettiva cadenza temporale. Lo stanziamento di cui al presente comma può configurarsi, ove ne ricorrano le condizioni, quale anticipazione regionale delle risorse comunitarie 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e/o delle risorse del Fondo delle aree sottosviluppate (FAS) di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e successive modifiche concernente interventi nelle aree depresse ed in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999.


Art. 20
Verifica dei livelli di qualità ed idoneità delle prestazioni


1. La Regione persegue la promozione della qualità ed idoneità delle prestazioni come obiettivo prioritario della politica sanitaria regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, sentite le rappresentanze delle categorie professionali, delle aziende sanitarie ed ospedaliere e delle altre strutture di offerta, coerentemente alle indicazioni formulate in materia dal Ministero della Salute, di concerto con le altre regioni, procede all'elaborazione di un sistema di indicatori per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese dal sistema degli erogatori dei servizi accreditati.

3. Il sistema di indicatori di cui al comma 2 è utilizzato come strumento di verifica della qualità ed idoneità del servizio.


Art. 21

Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale

1. Le dotazioni organiche delle aziende sanitarie pubbliche, dei policlinici universitari pubblici nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici sono rideterminate, in raccordo con l'assessorato regionale competente in materia di sanità entro il 30 giugno 2007, sulla base del volume delle prestazioni previste ed in conformità alle linee-guida adottate in materia dalla Giunta regionale.

2. A seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nel caso di eccedenze di personale, trovano applicazione le procedure di mobilità interaziendale ivi compresa la mobilità con gli altri enti pubblici dipendenti e con la Regione.

3. Fino alla data di cui al comma 1 è fatto divieto di assumere personale, salvo eventuali deroghe adottate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità nonché quanto previsto dall'articolo 8, comma 3.


Art. 22

Attività di farmacovigilanza

1. La Regione sostiene le attività di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle reazioni avverse ai farmaci, nonché campagne di educazione sanitaria rivolte alla popolazione.

2. La Regione anticipa la somma di 2 milioni 311 mila 144,63 euro da recuperare sull'assegnazione da parte del Ministero della salute, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie attribuite ad ogni Regione e provincia autonoma sulla base di un apposito piano di riparto, secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 relativo a iniziative di farmacovigilanza e informazione degli operatori circa gli effetti dei medicinali.

3. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito, nell'ambito dell'UPB H13, uno specifico capitolo di bilancio denominato "Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui alla legge n. 449/1997 in materia di attività di farmacovigilanza".


Art. 23

Interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche

1. La Regione, allo scopo di promuovere la deospedalizzazione e il ricorso alla modalità del day hospital da parte delle persone affette da patologie oncoematologiche, in particolare di quelle di minore età, e di garantire altresì il mantenimento delle relazioni affettive con le relative famiglie, sostiene lo sviluppo delle forme di associazionismo e volontariato familiare aventi tali specifiche finalità, prevedendo contributi per la gestione e il funzionamento di apposite strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, collocate in prossimità degli ospedali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di politiche sociali e previa intesa con l'assessore regionale competente in materia di sanità, definisce i requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto a quelli previsti dall'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), differenziati per tipologia d'utenza, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla medesima legge regionale.

2 bis.   La Regione promuove, altresì, l’informazione e la conoscenza delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale e a tal fine istituisce l’elenco delle “case ospitalità” curandone la pubblicazione sul sito istituzionale. (5a)

2 ter.    Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione può concedere alle forme di associazionismo e volontariato familiare di cui al comma 1 immobili del proprio patrimonio ovvero di proprietà degli enti regionali e, in particolare, delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (5a)

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito dell'UPB H13 è destinata una somma pari a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

Art. 24

Anticipazione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

1. La Regione promuove e organizza le attività di sorveglianza e di promozione della salute nonché di elaborazione di progetti per il superamento delle emergenze di salute pubblica.

2. La Regione anticipa la somma di 542 mila 543 euro da recuperare sulla assegnazione da parte dello Stato, in corso di perfezionamento, delle risorse finanziarie provenienti dal fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

3. A tal fine è istituito, nell'ambito dell'UPB H13, uno specifico capitolo denominato: "Anticipazione da parte della Regione delle risorse statali di cui al fondo annuale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie".

4. La Giunta regionale, con successivo provvedimento da adottare entro il 30 marzo 2007, definisce le modalità di utilizzazione della somma di cui al comma 2.

 

Capo II

Disposizioni per il contenimento della spesa

 

Art. 25

Limiti agli impegni di spesa

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la facoltà di impegnare per il 2007 spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi e alle competenze accessorie del personale, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti sub-regionali, alle spese per l'attuazione di programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, alle spese inderogabili concernenti interventi sul trasporto pubblico compresi nell'UPB D41, alle spese inderogabili di carattere socio-assistenziale afferenti l'UPB H41, alle annualità relative ai limiti d'impegno, alle rate di ammortamento dei mutui ed alle spese finalizzate da apposita norma legislativa.

2. Con decreto del Presidente della Regione si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 1, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.

3. Per le restanti spese, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del 75 per cento dello stanziamento annuo.

4. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 3, su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.


Art. 26

Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio regionale

1. Al fine di razionalizzare e valorizzare il patrimonio regionale esistente e migliorare la funzionalità delle strutture istituzionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo 2007 un piano di riorganizzazione del patrimonio adibito a sede istituzionale.

2. Il piano di cui al comma 1 deve contenere uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di valorizzare l'Ospedale Forlanini di Roma come sede delle strutture istituzionali e del Consiglio regionale del Lazio.

3. Sono stanziati a favore dell'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini 20 milioni di euro per opere di ristrutturazione finalizzate al trasferimento presso l'Ospedale San Camillo delle strutture sanitarie operanti nell'Ospedale Forlanini.

4. Sono stanziati a favore del Comune di Roma 20 milioni di euro per le opere di mobilità e infrastrutturali finalizzate al miglioramento dell'accessibilità dell'area interessata.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, di concerto con il Consiglio regionale, una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto interessato contestualmente all'acquisto e alla valorizzazione della sede di via della Pisana e di altre sedi istituzionali, assumendosi l'onere dei lavori di ristrutturazione della struttura che attualmente ospita l'Ospedale Forlanini.

6. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede mediante gli stanziamenti di cui all'UPB H22.

7. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante istituzione, nell'ambito dell'UPB H22, di apposito capitolo denominato "Finanziamento all'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini per opere di ristrutturazione" con lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 15 milioni di euro per l'anno 2008.


Art. 27

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali".

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della L.R. n. 4/2003 è soppressa.

2. Alla L.R. n. 4/2003, articolo 4, comma 2, dopo le parole "assistenza domiciliare" aggiungere le seguenti: ", gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche".


Art. 28

Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie

1. Al fine di rendere effettivo il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private entro il termine del 31 agosto 2007, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adempimento di cui all'articolo 13 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali).


Art. 29

Norme per la partecipazione dei cittadini

1. In ogni azienda sanitaria è istituita la Consulta sanitaria ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità e sentita la commissione consiliare sanità, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, emana le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta di cui al comma 1.


Art. 30

Modifica del comma 73 dell'articolo 1 della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relativo alla composizione della commissione speciale per la raccolta di analisi e predisposizione di proposte per la riforma del sistema sanitario regionale. Disposizione relativa all'insediamento della commissione

1. Il comma 73 dell'articolo 1 della L.R. n. 10/2006 è così modificato:

"La commissione di cui al comma 70 è costituita da sette membri eletti dal Consiglio regionale. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a quattro nominativi. La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un Presidente espressione delle minoranze.".

2. La commissione istituita dall'articolo 1, comma 70, della L.R. n. 10/2006, come modificata dal presente articolo, è insediata dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 31

Trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie

1. Nel perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema degli enti pubblici non economici regionali, nonché al fine del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, alla data del 29 febbraio 2008 sono trasformati in agenzie regionali ed assumono la configurazione prevista dall'articolo 54 dello Statuto, salvo diversa disposizione legislativa, i seguenti enti (6):

a) agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (Arsial);

b) enti di gestione delle aree naturali protette regionali;

c) [agenzia regionale per i parchi (ARP)] (7);

d) agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA);

e) [agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS)] (8);

f) agenzia regionale per lo sport (Agensport);

g) istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo";

h) ente regionale per la comunicazione "Istituto Montecelio";

i) agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio (Laziodisu);

l) agenzia Lazio lavoro;

m) istituto regionale per le ville tuscolane (IRVIT);

n) Laziosanità-Agenzia di sanità pubblica (ASP);

o) agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse del Lazio (9);

p) agenzia regionale per la mobilità (AREMOL) (10);

q) Consorzio polifunzionale Pegaso.

2. La Giunta regionale adotta le proposte di legge relative a quanto previsto dal comma 1 entro il 31 marzo 2007.

3. Gli organi degli enti di cui al comma 1 decadono alla data della trasformazione in agenzie.

4. Il patrimonio degli enti di cui al comma 1 è trasferito alla Regione ed affidato in gestione alle istituite agenzie.

5. Nelle more del riordino degli enti di cui al comma 1, la facoltà di impegnare sui capitoli concernenti i trasferimenti regionali agli enti stessi è consentita nel limite del 90 per cento e comunque la possibilità di impegno di spesa degli enti a valere sul proprio bilancio 2007 non può essere superiore al 90 per cento delle spese previste.

6. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste al comma 5, su motivata proposta dell'assessore regionale competente per materia di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.


Art. 32

Interventi straordinari di contenimento della spesa

1. Gli interventi straordinari di contenimento della spesa di cui al presente articolo si intendono di durata temporanea sino al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio della Regione e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

2. Le spese di funzionamento dei comitati e degli osservatori regionali e degli altri organismi consultivi a qualsiasi titolo, comprese quelle relative ai gettoni di presenza e ai rimborsi spese, sono ridotte del 50 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. [Le indennità di funzione di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali) sono ridotte del 10 per cento] (11).

4. [Le missioni all'estero effettuate nel 2007 nell'ambito delle attività istituzionali svolte dai membri della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli organi degli enti regionali non sono rimborsate ad esclusione di quelle effettuate nell'ambito dei rapporti con l'Unione europea. Il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio regionale possono concedere, con proprio decreto, specifiche deroghe alle presenti disposizioni] (12).

5. Fino alla data di approvazione da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale di propri provvedimenti con cui si definiscono programmi organici, non possono essere affidati incarichi, diretti o in convenzione, di studio e di ricerca a vario titolo.

6. Il numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici economici regionali è ridotto a tre, a partire dal rinnovo dei rispettivi organi.

7. Le indennità dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici economici e non economici sono ridotte del 10 per cento.

8. Lo stanziamento per la copertura dell'indennità di risultato dei dirigenti regionali è ridotto del 10 per cento.

9. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro il 30 giugno 2007, salvo diversa disposizione di legge, vengano dismesse tutte le partecipazioni della Regione, dirette e indirette, in società che non siano state istituite con legge regionale ovvero destinatarie di fondi speciali istituiti con legge regionale. Le società istituite con legge regionale o destinatarie di fondi speciali istituiti con legge regionale sono oggetto di una proposta di legge di riordino che la Giunta presenta entro il 31 marzo 2007 (13).

10. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché sia conseguita la riduzione del 10 per cento delle indennità e/o emolumenti spettanti ai Presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori delegati delle società della Regione o a cui la Regione partecipa direttamente o indirettamente in quota maggioritaria.

11. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale prevede un numero di commissioni complessivo non superiore a dodici.


Art. 33

Reclutamento del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti

1. Al fine di assicurare il concorso della Regione e degli enti da essa dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti dipendenti dalla Regione limitatamente ai profili professionali coincidenti con quelli regionali sono tenuti, prima di ricorrere a procedure concorsuali, con esclusione delle progressioni verticali previste dai contratti collettivi di lavoro, a reclutare il proprio personale mediante l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 36, supplementi ordinari n. 4, 5 e 6, del 30 dicembre 2003.

1-bis. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il Consiglio regionale, previo accordo con la Giunta regionale e su richiesta dei soggetti interessati, può procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici di cui al comma 1 espletati dalla Giunta regionale, già appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, nell'ambito del numero di assumendi definito dalla competente struttura della Giunta regionale e nel rispetto dell'ordine di graduatoria (14).

 

Capo III

Disposizioni relative alla decisione di bilancio

 

Art. 34

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche.


(15)


Art. 35

Disposizioni concernenti la gestione contabile e patrimoniale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1996, n. 45 "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 45/1996 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In sede di elaborazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) di cui all'articolo 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, la Giunta regionale definisce la stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale.".

2. Il comma 1 dell'articolo 21 della L.R. n. 45/1996 è sostituito dal seguente:

"1. Il bilancio economico di previsione annuale è trasmesso alla Giunta regionale entro i tre mesi precedenti l'inizio dell'esercizio, ed è formulato sulla base dell'accordo tra Regione e azienda relativamente alle risorse regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali, conformemente a quanto indicato nel DPEFR.".

3. Al comma 4 dell'articolo 21 della L.R. n. 45/1996 le parole: "45 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della L.R. n. 45/1996 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Entro il 30 ottobre la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, approva il bilancio economico di previsione annuale consolidato del servizio sanitario regionale indicando, in particolare, lo stanziamento complessivo delle risorse regionali attribuito alle aziende ed agli enti nonché le relative modalità di copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione.

4-ter. Entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti in materia di sanità e bilancio, approva il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale.

4-quater. Il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale è redatto, secondo le modalità e le procedure definite con apposito atto dalla Giunta regionale, sulla base dei bilanci di esercizio deliberati dalle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere nonché da ogni altro ente compreso nel servizio sanitario regionale.

4-quinquies. Il bilancio di esercizio consolidato di cui al comma 4-ter è corredato:

a) da una relazione sulle motivazioni dell'eventuale scostamento dai bilanci preventivi e dell'eventuale risultato di esercizio negativo;

b) da una proposta concernente le modalità di copertura della eventuale perdita.".


TITOLO III

Disposizioni finalizzate al conseguimento di una maggiore equità


Capo I

Interventi per il rafforzamento delle risorse umane, dell'occupabilità e della coesione sociale

 

Art. 36

Programmazione dei fondi comunitari e dei fondi per le aree sottosviluppate 2007-2013

1. Le risorse comunitarie di cofinanziamento nazionale e regionale destinate al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo aree sottosviluppate (FAS) ammontano a 2 miliardi 151 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

2. Le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale di cui al comma 1 per un importo complessivo pari a 1 miliardo 459 milioni di euro, sono ripartite al 50 per cento tra FSE e FESR.

3. I programmi operativi del FESR e del FSE sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.


Art. 37

Utilizzazione dei fondi comunitari FSE 2007-2013.

1. Le risorse comunitarie relative alla programmazione del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013 definita dal programma operativo adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di scuola, diritto allo studio e formazione professionale di concerto con gli assessori competenti per assi di intervento e misure e sentite le parti sociali, ed approvato dal Consiglio regionale, sono utilizzate, nell'ambito delle priorità tematiche - risorse umane, occupabilità e coesione sociale - previste dall'Unione europea, privilegiando la concentrazione delle risorse e l'integrazione delle politiche per l'attuazione di interventi di grande impatto strategico per lo sviluppo regionale.

 

Art. 38
Utilizzazione dei fondi comunitari FESR e dei Fondi FAS 2007-2013

1. Le risorse comunitarie relative alla programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013, definita dal programma operativo adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione e approvato dal Consiglio regionale, sono utilizzate, nell'ambito delle priorità tematiche previste dall'Unione europea - innovazione, ambiente, accessibilità - privilegiando la concentrazione delle risorse e l'integrazione delle politiche per l'attuazione di interventi di grande impatto strategico per lo sviluppo regionale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, integra il programma operativo di cui al comma 1 con un programma complessivo di utilizzo delle risorse Fondo aree sottosviluppate 2007-2013 di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, concernente interventi a favore delle aree depresse. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.


Art. 39

Obiettivi delle politiche sociali regionali

1. La Regione, attraverso politiche di rafforzamento del welfare, persegue l'obiettivo primario della universalità dei diritti economici, culturali e sociali. Le politiche sociali regionali si ispirano a principi di universalità, equità e efficacia.

2. A tal fine, nonostante l'incremento delle risorse nazionali per le politiche sociali nel 2006 rispetto al 2005, la Regione conferma per il 2007 le risorse destinate ai servizi erogati nel 2006 e attua le seguenti iniziative aggiuntive:

a) realizzazione di una rete di servizi di prevenzione in materia di abusi all'infanzia e di sostegno all'attività di protezione e di reinserimento di minori vittime di abuso e violenza;

b) completamento della realizzazione, su tutto il territorio regionale, di una rete di centri antiviolenza per donne maltrattate;

c) sostegno alla realizzazione e gestione degli asili nido nella Regione;

d) sostegno alle politiche per l'adozione;

e) superamento dello strumento "Carta Senior" con la realizzazione del "Piano d'azione di lotta alla povertà e di contrasto all'esclusione sociale" per uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro nel 2007, 5 milioni di euro nel 2008 e 5 milioni di euro nel 2009, attraverso uno specifico accantonamento nell'elenco 4;

f) promozione di azioni e misure rivolte a immigrati donne e minori ridotti in schiavitù sessuale - tratta degli esseri umani - al fine di favorirne l'accoglienza, percorsi di rientro assistiti, percorsi formativi e di integrazione sociale, affrancamento dal circuito criminale e dall'illegalità;

g) fruizione gratuita dei servizi di trasporto pubblico locale, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a misure di sostegno al reddito, da parte dei soggetti che percepiscono gli assegni sociali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) o le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e successive modifiche, nonché le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni);

h) miglioramento della qualità dei servizi e riduzione delle tariffe delle residenze sanitarie assistenziali al fine in particolare di tutelare le fasce di reddito più basse.

3. In materia di risorse umane, si prevedono i seguenti interventi:

a) realizzazione del sistema integrato per l'educazione permanente degli adulti;

b) istituzione di un comitato inter-assessorile finalizzato alla integrazione scolastica e formativa dei disabili;

c) attivazione di qualificate iniziative di formazione continua per l'aggiornamento, la riconversione, lo sviluppo delle competenze dei lavoratori, a partire dai settori produttivi investiti dai processi di innovazione e di cambiamento.


Art. 40

Misure a sostegno del terzo settore

1. La Regione, in armonia con i principi di cui all'articolo 1, comma 4, ed all'articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche promuove interventi per il sostegno e la qualificazione dell'attività del terzo settore all'interno del territorio regionale.

2. Ai fini del presente articolo, costituiscono il terzo settore gli organismi non lucrativi di utilità sociale riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nell'ambito dell'UPB C11 un apposito capitolo denominato "Fondo per il sostegno al terzo settore", con uno stanziamento di 500 mila euro per l'esercizio finanziario 2007 destinato a:

a) garantire l'accesso al credito agli organismi di cui al comma 2 che gestiscono servizi in convenzione con gli enti locali;

b) contribuire alla formazione professionale ed alla stabilizzazione dei lavoratori all'interno degli organismi di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria.


Art. 41

Misure a sostegno dei giovani


1. La Regione, al fine di promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, garantendo pari diritti e opportunità nell'accesso all'istruzione, al lavoro e alla mobilità, nonché alla fruizione della cultura, dello sport e dello spettacolo, con particolare riguardo al territorio regionale, stabilisce:

a) l'istituzione in ciascun ambito provinciale, presso istituti scolastici anche dismessi o altri immobili di proprietà pubblica già destinati ad attività socio-educative-culturali, di appositi centri di iniziativa giovanile e studentesca che, al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e promuovere una maggiore integrazione fra mondo della scuola, dell'università e del lavoro assicurino:

1) supporto logistico ed operativo alle consulte studentesche provinciali, alle comunità giovanili di cui all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche nonché alle consulte o forum provinciali dei giovani e alle associazioni iscritte nel registro regionale;

2) punti informagiovani sulle opportunità previste a livello locale, regionale e nazionale in materia di percorsi formativi, inserimento lavorativo, autoimprenditorialità e microimpresa;

3) iniziative di informazione specifica nei luoghi di socialità dei giovani, anche attraverso l'utilizzo delle strutture competenti delle aziende unità sanitarie locali del Lazio, al fine di giungere ad una effettiva riduzione del danno determinato dall'uso di droghe;

4) attività di tutoraggio e sostegno scolastico, anche autogestite dagli studenti o dalle loro associazioni;

5) attività di orientamento universitario e iniziative sperimentali mirate all'inserimento lavorativo;

6) iniziative mirate alla promozione del volontariato;

7) partecipazione ai programmi comunitari riservati agli studenti;

8) costituzione di un sistema regionale di anagrafe degli studenti integrato tra i sistemi dell'istruzione e della formazione, a sostegno di una adeguata programmazione dell'offerta formativa sul territorio per promuovere il raggiungimento del successo formativo e per prevenire e combattere la dispersione scolastica;

b) l'attivazione in via sperimentale di una carta giovani, destinata alle persone da quattordici a venticinque anni residenti o domiciliati nel territorio regionale, che preveda:

1) l'uso gratuito dei mezzi pubblici regionali nell'area extraurbana nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo nonché uno sconto pari al 10 per cento sugli abbonamenti mensili e annuali inerenti il servizio di trasporto pubblico regionale (16);

2) l'accesso a tariffe ridotte nei musei di interesse regionale e locale, nonché alle iniziative e manifestazioni culturali, musicali e sportive promosse o finanziate dalla Regione direttamente o mediante il trasferimento di fondi regionali agli enti locali;

3) convenzioni con alberghi e ostelli della gioventù per favorire la permanenza nei luoghi ove i giovani intendono recarsi durante il fine settimana;

4) altre agevolazioni finalizzate a sostenere il processo di crescita, formazione e inserimento lavorativo dei giovani, con particolare riguardo agli scambi internazionali, l'accesso alle opportunità offerte dai programmi comunitari, l'apprendimento di una seconda lingua.

2. Le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono poste a carico dei capitoli di bilancio di rispettiva competenza.


Art. 42

Interventi concernenti l'occupabilità


1. Nell'ambito della realizzazione di un piano delle politiche attive e preventive del lavoro, così come previsto dal programma operativo del FSE OB. 2, Asse 2, la Regione adotta iniziative di contrasto al lavoro precario e per l'emersione del lavoro nero e irregolare.

2. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 in corso di definizione, è istituito un capitolo nell'UPB C22 denominato "Anticipazione delle risorse dei fondi strutturali destinata al cofinanziamento degli interventi per l'occupabilità" con uno stanziamento annuale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. Al recupero delle risorse comunitarie per un importo complessivo di 60 milioni di euro si provvede all'atto della formale assegnazione di tali risorse.

 

Capo II

Strumenti per favorire l'equità

 

Art. 43

Bilancio e politiche di genere

1. La Regione promuove l'attuazione del bilancio di genere come strumento di valutazione e programmazione per fare emergere le politiche pubbliche di genere ed evidenziarne l'impatto nei diversi settori, al fine di favorire le pari opportunità tra uomini e donne.

2. L'adozione di una valutazione di genere, da perseguire attraverso la riorganizzazione delle procedure di bilancio, intende promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle donne, il monitoraggio delle politiche pubbliche da una prospettiva di genere, un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse.

3. Per l'anno 2007, sono previsti i seguenti interventi:

a) ricognizione dei bandi regionali sotto il profilo di genere;

b) modificazione della composizione delle commissioni e degli organismi collegiali della Regione e degli enti dipendenti, garantendo l'attuazione della norma antidiscriminatoria che prevede che un genere non possa essere rappresentato al di sotto del 40 per cento.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono coordinati dall'ufficio di genere istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione.


Art. 44
Bilancio sociale

1. La Regione si propone di costruire entro il 2007 uno schema di bilancio sociale, come forma di rendiconto utile, per consentire ai cittadini la verifica della coerenza tra gli obiettivi e le modalità attuate per realizzarli.

2. Lo schema contiene i criteri di individuazione e di selezione delle iniziative da finanziare e prevede un insieme di rendiconti e di relazioni che illustrino con efficacia la missione, i programmi di sviluppo dell'attività sociale della Regione, nonché gli obiettivi relazionali perseguiti.

3. Lo schema di bilancio sociale di cui al comma 2 è realizzato dall'assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione con il supporto dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. ed è sottoposto al processo di partecipazione unitamente ai documenti di cui all'articolo 3-bis della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.


Art. 45

Integrazione fondo microcredito

1. Per perseguire le finalità di contrasto dell'esclusione e dell'emarginazione sociale, il fondo per il microcredito, in attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10 relativo al fondo per il microcredito è integrato con 3 milioni di euro per l'annualità 2007, derivanti dalla emissione obbligazionaria della Regione del 19 aprile 2006.

Art. 46

Contributi ai comuni per l'emergenza abitativa

1. Al fine di far fronte all'attuale situazione di "emergenza casa" presente sul territorio della Regione, nell'ambito dell'UPB E62 è istituito un apposito capitolo denominato "Contributi per l'emergenza abitativa a favore di comuni del Lazio ad alta tensione abitativa con popolazione inferiore a 150.000 abitanti" con lo stanziamento per l'anno 2007 di 40 milioni di euro.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, individua gli interventi da realizzare e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti.


Art. 47

Ulteriori interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche.

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche), la Regione concede un contributo a fondo perduto di 10 mila euro in favore dei soggetti partecipanti all'avviso pubblico di cui alla Delib.G.R. 12 novembre 2004, n. 1045 (legge regionale n. 10/2004. Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) che sono stati ricompresi negli elenchi 3 e 5 allegati alla Delib.G.R. 16 maggio 2006, n. 284 (legge regionale n. 10/2004. Definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi straordinari a favore dei soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche. Graduatoria definitiva di ammissibilità al contributo) e che sono, nel seguente ordine di priorità:

a) soci di cooperative partecipanti al bando denominato "20.000 abitazioni in affitto";

b) soci di cooperative che hanno fruito di contributi pubblici non regionali;

c) soci di cooperative che non hanno usufruito di alcun contributo pubblico.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1, coloro che non hanno partecipato all'avviso pubblico di cui al medesimo comma possono presentare domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il socio può indicare alla Regione una persona del proprio nucleo familiare fino al secondo grado di parentela, a cui concedere in alternativa il contributo regionale, che sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, quale assegnatario dell'alloggio.

4. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie programmate per le finalità della presente legge, secondo l'ordine indicato ai commi precedenti e in subordine con priorità ai richiedenti con il reddito complessivo familiare più basso.

5. Sono in ogni caso escluse le domande di soci di cooperative edilizie le cui condizioni di difficoltà economiche, previste dall'articolo 1 della L.R. n. 10/2004, si sono verificate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210).

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gravano sugli stanziamenti dell'UPB C22 del bilancio regionale a valere sulla programmazione fondi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

 

Capo III

Edilizia residenziale pubblica

 

Art. 48

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa.

1. Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell'esigenza di ripianare, in particolare, il deficit di gestione delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l'intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ed i relativi piani (17).

2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche nonché della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni (18).

3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio complessivo (19). La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l'attuazione delle presenti disposizioni. I comuni e gli altri enti pubblici territoriali, con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima (20).

4. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell'atto di compravendita:

a) gli assegnatari, o su richiesta dell'assegnatario, i componenti il nucleo familiare conviventi con l'assegnatario (21);

b) i figli non conviventi dell'assegnatario, su richiesta dell'assegnatario, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (22). [È fatto salvo il diritto di abitazione dell'assegnatario e dei familiari conviventi anche nei casi di vendita della nuda proprietà] (23);

c) coloro che hanno richiesto la regolarizzazione della propria posizione ai sensi della L.R. 26 giugno 1987, n. 33 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, della L.R. 15 marzo 1990, n. 30 (Modifica della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33), della L.R. 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativi in via provvisoria e/o temporanea) e dell'articolo 98 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio di cui alla L.R. n. 18/2000, a condizione che, per i procedimenti ancora in corso, sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalle citate leggi per la conclusione positiva degli stessi (24).

c-bis) coloro che hanno richiesto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il subentro nella assegnazione ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 12/1999 e successive modifiche, a condizione che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla medesima L.R. n. 12/1999 per l'accoglimento dell'istanza di subentro (25).

4-bis. In caso di acquisto da parte dei componenti il nucleo familiare o dei figli non conviventi, ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dell'assegnatario e degli altri familiari conviventi (26).

5. Il prezzo di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all'adeguamento del prezzo di cessione dei beni intestati all'ente gestore di alloggi di edilizia pubblica, con particolare riferimento agli immobili ubicati in zone di pregio. L'ente proprietario, con motivata deliberazione, nel formulare il piano di cessione di cui al comma 3, determina i criteri di applicazione del moltiplicatore (27).

6. Al prezzo di cessione come determinato ai sensi del comma 5 si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento, incrementato di un ulteriore 5 per cento per coloro che, acquistando l'alloggio condotto con regolare assegnazione, risultino in regola con i pagamenti richiesti (28). Agli stabili individuati come di pregio ai sensi della normativa vigente ed inseriti nei piani di cessione, il limite massimo è ridotto al 10 per cento. Al prezzo di cessione come sopra determinato si applica l'ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di acquisto collettivo contestuale, con atto unico, pari al 100 per cento degli alloggi cedibili compresi in ciascuno stabile posto in vendita (29).

7. Con riferimento all'articolo 1, comma 10-bis, della L. n. 560/1993, come aggiunto dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 136, il prezzo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato dei costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria documentati dall'ente gestore, effettuati dal 30 aprile 1999 in edifici inseriti nei piani di cessione già approvati e, per i nuovi piani, dalla data di approvazione di questi ultimi.

8. I termini previsti al comma 20 dell'art. 1 della L. n. 560/1993 (30) e all'articolo 9 della L.R. n. 42/1991 per l'alienazione degli alloggi acquistati, sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi (31):

a) invalidità superiore al 66 per cento dell'acquirente o di un componente del nucleo familiare convivente con l'acquirente, tale da non consentire la fruizione dell'alloggio, documentata con certificazione rilasciata dalla azienda unità sanitaria locale o da altra struttura pubblica competente (32);

b) successione mortis causa;

c) età dell'acquirente superiore ad anni 65 (33);

c-bis) trasferimento della residenza per motivi di lavoro, da documentare con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività lavorativa e il suo carattere non provvisorio (34).

9. Gli inquilini assegnatari, in caso di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di proprietà delle ATER, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, possono manifestare la volontà all'acquisto entro due mesi dalla data di comunicazione formale da parte dell'ente proprietario (35).

10. Gli alloggi compresi nelle zone omogenee A, come definite dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, occupati senza titolo alla data del 20 novembre 2006 e non regolarizzati con le modalità previste dall'articolo 53, possono essere alienati con procedura ad evidenza pubblica, con diritto di prelazione sul prezzo finale d'asta in favore dell'occupante (36).

10-bis. In caso di vendita successiva al termine previsto dalle disposizioni richiamate al comma 8 o al termine ridotto previsto dallo stesso comma, le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono esercitare il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 28, nono comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche solo nei casi in cui l'acquirente non intenda estinguere il diritto di prelazione versando un importo pari al 10 per cento dell'immobile calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Tale disposizione si applica esclusivamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa finanziati dopo la data di entrata in vigore della l. 513/1977. Per gli alloggi realizzati nei piani di zona ed alienati in diritto di superficie anziché in diritto di proprietà la procedura di estinzione del diritto di prelazione prevede una riduzione pari al 50 per cento dell'importo calcolato sulla base della vigente rendita catastale. Le ATER, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di agevolare ed incentivare tale procedura possono autorizzare formule rateali per il recupero di detto importo (37).


Art. 48 bis
Piani di cessione per alloggi di elevato pregio (38)

1. Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall'ente gestore e approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, per tali alloggi il costo è determinato dal valore OMI minimo riferito al secondo semestre 2015 al quale possono essere applicati abbattimenti in relazione alla effettiva categoria dell'immobile, alle sue condizioni ed ai lavori sostenuti documentati. (39)

1-bis.0. Ai nuclei familiari i cui redditi risultino inferiori al limite fissato per la permanenza e non intendano procedere all’acquisto dell’immobile dovrà essere garantito, limitatamente al titolare e al suo nucleo familiare, in caso di attivazione di procedure di mobilità a seguito del mancato acquisto, un trasferimento, ove possibile, all’interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza, ovvero un alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo. Gli enti gestori attivano tali procedure esclusivamente nella fase finale dei piani di vendita. Le procedure di alienazione in nuda proprietà si applicano in tutti i piani di vendita esclusivamente per i nuclei i cui componenti abbiano un’età uguale o superiore a settanta anni. (40)

1-bis.01. Gli enti gestori, nei casi di difficoltà di accesso da parte degli inquilini al sistema bancario, predispongono procedure di alienazione con patti di futura vendita inserendo gli immobili in un piano di gestione della locazione con patto di futura vendita. (40)

1-bis.02. Il canone di locazione degli alloggi caratterizzati da particolare pregio o ubicati in zone di pregio inseriti nel piano e destinati alla locazione con patto di futura vendita è determinato dall’ente gestore sulla base del valore OMI minimo previsto per la locazione di analoga tipologia di alloggio, anche in considerazione dello stato conservativo dell’alloggio. Ai fini della determinazione del canone di locazione, per tali alloggi l’ente gestore può apportare al valore OMI abbattimenti da un minimo del 20 per cento fino ad un massimo del 35 per cento in ragione delle diverse fasce di reddito e della durata della locazione. La durata dei patti di futura vendita può essere di 15 e 25 anni ed è scelta dagli inquilini. (40) (40a)

1-bis.03. Per tutti i programmi finalizzati all’emergenza abitativa promossi dai Comuni, anche approvati mediante la procedura dell’accordo di programma, è consentito, anche su iniziativa dei soggetti attuatori, e senza che ciò necessiti di una modifica dell’accordo stesso, estendere alle ATER l’acquisto degli alloggi realizzati o da realizzare, ovvero l’utilizzo degli istituti della permuta, della locazione con patto di riscatto, del leasing in costruendo, ferme restando tutte le altre condizioni già previste in sede di approvazione dei programmi. Per tali iniziative, la Regione può concedere appositi contributi, può autorizzare le ATER ad attivare procedure di acquisizione, partenariato, permute, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale. (40)

1 bis.04. I nuclei assegnatari che non intendano procedere all’acquisto dell’immobile ai sensi del comma 1 bis.0. possono aderire a procedure di alienazione con patto di futura vendita ovvero permanere nell’alloggio assegnato purché regolarizzino eventuali morosità, ivi comprese quelle relative al pagamento di quote condominiali nei condomini misti. Nelle gestioni condominiali miste gli enti gestori verificano la sussistenza di morosità da parte degli assegnatari non acquirenti al fine di monitorare il mantenimento degli equilibri economici nelle suddette gestioni. Qualora, ad eccezione dei casi documentati di morosità incolpevole, si verifichino casi di morosità tali da non consentire il mantenimento dell’equilibrio economico delle suddette gestioni condominiali miste, ferme restando le ipotesi per le quali ai sensi della normativa vigente sia prevista la decadenza dall’assegnazione del nucleo familiare, gli enti gestori avviano procedure di mobilità verso immobili in locazione permanente nei confronti degli assegnatari morosi, previo recupero delle suddette morosità. (40b)

1bis. Ai fini dell'applicazione da parte degli enti gestori degli abbattimenti fino al cinquanta per cento del prezzo di cessione ai sensi del comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce i parametri relativi ai criteri di cui al comma 1. (41)

1ter. Gli enti gestori al fine di garantire un'ampia partecipazione alle procedure di alienazione garantiscono la possibilità per gli acquirenti di attivare procedure di acquisto rateali fino ad un massimo di anni trenta con un anticipo del 30 per cento. (42)

1quater. Gli enti gestori durante le procedure preliminari di stesura dei piani di vendita possono verificare lo stato manutentivo degli immobili nel loro complesso ed individuare ulteriori forme di abbattimento. (43)

1 quinquies. Gli enti gestori adottano appositi piani di cessione per gli immobili di elevato valore immobiliare classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10. Per l’alienazione degli immobili inclusi in tali piani si applicano abbattimenti pari all’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile fino ad un massimo del 30 per cento nonché abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento in caso di lavori documentabili sostenuti dal conduttore all'interno dell’alloggio. (44)

1 sexies. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al presente articolo, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e delle indennità prima della stipula dell'atto di compravendita, l’assegnatario o, su richiesta dell'assegnatario, i componenti il nucleo familiare originario o ampliato ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, conviventi con l'assegnatario, nonché i parenti e gli affini dell’assegnatario fino al terzo grado. Nel caso di acquisto da parte dei soggetti diversi dall’assegnatario è riconosciuto, a pena di nullità dell’atto di acquisto, il diritto di abitazione vitalizio per l’assegnatario e per il relativo coniuge. (44a)

Art. 49
Gestione e reimpiego dei proventi

1. I proventi derivanti dall'alienazione degli immobili rimangono nella disponibilità degli enti alienanti e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, in opere di urbanizzazione socialmente rilevanti e interventi di edilizia agevolata o autofinanziata con l'obbligo dell'assegnazione con patto di futura vendita di almeno il 25 per cento degli alloggi, nonché nei limiti del 15 per cento dei proventi stessi per la gestione di contratti di servizio e spese correnti necessarie ad affrontare l'emergenza abitativa, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, e ad iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse e ad agevolare le assegnazioni, ivi comprese le spese legali (45).

2. I proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi e delle unità immobiliari delle ATER, ai fini del risanamento di cui all'articolo 17, comma 5 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), sono impiegati secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) (46). A tal fine le ATER unitamente al piano di cessione trasmettono alla Regione, per l'approvazione, anche il previsto piano per il risanamento economico-finanziario (47).

3. Nella fase di approvazione dei piani di cessione formulati dalle singole ATER, la Regione può determinare la percentuale dei proventi da destinare al risanamento economico finanziario delle ATER medesime.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale, per l'approvazione, i programmi di destinazione ed utilizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni (48).

5. La Regione, nelle more dell'approvazione di un'organica disciplina in materia di bioedilizia e architettura sostenibile:

a) promuove da parte delle ATER l'installazione di impianti fotovoltaici sui lastrici solari e l'adozione di misure di efficienza energetica degli edifici residenziali al fine di incentivare interventi di sostenibilità ambientale nell'edilizia residenziale pubblica e favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I proventi derivanti dalla vendita al gestore nazionale dell'energia prodotta sono destinati alla manutenzione straordinaria e al recupero del patrimonio edilizio esistente;

b) promuove, nell'ambito delle proprie linee di finanziamento, studi di fattibilità tecnico-amministrativa, anche in convenzione con le università, gli ordini professionali, le agenzie pubbliche per il risparmio energetico, gli enti pubblici di ricerca, al fine di incentivare le ATER a predisporre programmi di intervento sul patrimonio edilizio esistente per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) incentiva la formazione e l'aggiornamento dei tecnici degli ATER per l'attività di progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di interventi nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie impiantistiche volte al risparmio e all'efficienza energetica.


Art. 49 bis

Alloggi in amministrazione condominiale (49)

1. Negli immobili i cui alloggi sono ceduti in tutto o in parte in proprietà, l'amministrazione è tenuta in forma condominiale.

2. Fino al momento della costituzione del condominio, l'ente gestore continua a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione. L'ente gestore rendiconta le spese di manutenzione ed emette fatturazione detraibile per le spese di manutenzione straordinaria. In ogni caso resta l'obbligo per gli acquirenti di corrispondere all'ente gestore le quote afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'ente gestore è tenuto a separare la gestione dell'amministrazione ordinaria degli alloggi in locazione da quella degli alloggi ceduti in proprietà.

5. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari in locazione inadempienti o morosi.

Art. 50

Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e limite di reddito per l'accesso e per la decadenza (50)

1. Nelle more della definizione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per la fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i canoni applicati in base alla normativa regionale vigente sono maggiorati del 20 per cento, ad esclusione delle fasce sociali A e B.

2. Limitatamente agli alloggi delle ATER, nel caso in cui siano applicati canoni di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione ordinaria dell'alloggio, nella misura fissata dalla Giunta regionale su proposta delle ATER stesse, sono stipulati contratti di servizio tra la Regione e la singola ATER, nei limiti e secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale medesima, tenuto conto anche della gestione del patrimonio della stessa ATER. (51)

2 bis. Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro. Ai fini del calcolo dei limiti reddituali di cui al presente comma i redditi percepiti dai figli facenti parte del nucleo familiare sono computati in misura pari al 50 per cento. (52)

2 ter. Successive modifiche ai limiti di reddito di cui al comma 2-bis sono effettuate con deliberazione del Consiglio regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della L.R. n. 12/1999. Resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della medesima L.R. n. 12/1999, in merito agli aggiornamenti dei suddetti limiti (53).

2 quater. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata in qualsiasi momento su istanza degli interessati e almeno ogni due anni d'ufficio dagli enti gestori. L'eventuale modifica della situazione reddituale comporta la variazione del canone di locazione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato compiuto l'accertamento d'ufficio e dal 1° gennaio del medesimo anno in cui è pervenuta l'istanza dell'assegnatario. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applica il canone di locazione più alto previsto dalla normativa vigente (54).

2 quinquies. La variazione del canone di locazione ha effetto immediato nei casi in cui la variazione del reddito in diminuzione sia causata da:

a) decesso dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito originario;

b) licenziamento o immissione nelle liste di mobilità e accertato stato di disoccupazione dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito;

c) sospensione dal lavoro e fruizione della cassa integrazione guadagni dell'assegnatario o dei componenti il nucleo familiare concorrenti alla determinazione del reddito (55).

3. Coloro che superano per due anni consecutivi il limite di reddito annuo per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di cui al comma 2-bis, non compresi nei piani di vendita, possono accettare, in luogo della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 12/1999, l'applicazione di un canone determinato, sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia (56).

3 bis. Nelle more della riforma organica della materia e in ogni caso per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2-bis non si applica ai fini del calcolo dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, per i quali restano in vigore i criteri fissati dalla L.R. n. 12/1999 e dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, con le maggiorazioni previste dal comma 1 (57).

3 ter. Per i locali extraresidenziali di proprietà delle ATER in locazione alle associazioni senza fini di lucro, ciascuna ATER applica, in relazione alla peculiare finalità sociale perseguita da ciascuna associazione, di un canone di importo non inferiore al 20 per cento di quello praticato sul mercato per i locali della stessa tipologia (58).

3-quater. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri e le modalità in base ai quali le Ater provvedono ad assegnare alle associazioni senza fini di lucro i locali extraresidenziali non utilizzati (59) (60).

3-quinquies. Nell'ambito della dismissione del patrimonio residenziale viene data priorità alla dismissione delle unità immobiliari ubicate all'interno di lotti o fabbricati nei quali è stata già formalmente costituita l'amministrazione condominiale autonoma, oppure sia attiva la gestione condominiale da parte degli enti gestori. Al fine di semplificare le dismissioni degli alloggi in oggetto la procedura di alienazione è sempre consentita per tutti gli immobili su richiesta del conduttore o degli aventi causa. Gli enti gestori procedono con la vendita applicando la disciplina di alienazione vigente al momento della richiesta. Gli enti gestori possono disporre per le unità immobiliari vuote procedure di vendita diretta attraverso asta pubblica oppure avviare la gestione della locazione ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie). (61)


Art. 51
Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"

1. Le somme provenienti dalla cessione degli alloggi e delle unità non residenziali autorizzate dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, ai sensi della L. n. 560/1993 e successive modifiche, contabilizzate dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), possono essere versate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di esercizio su uno speciale conto corrente denominato "Fondo legge 24 dicembre 1993, n. 560" presso l'istituto bancario che svolge il servizio di cassa e sono utilizzate dalle ATER tramite specifici provvedimenti autorizzativi regionali (62). Le ATER possono trasferire inoltre sul suindicato speciale conto corrente tutti i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale ai sensi della L. n. 560/1993, attualmente giacenti presso la tesoreria provinciale dello Stato (63).

1-bis. Le operazioni di cui al comma 1 sono decise dalle ATER sulla base del criterio della maggiore convenienza finanziaria (64).

 

Art. 52

Disposizioni finali transitorie (65). Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 "Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche

1. Sono fatti salvi i contratti di compravendita stipulati anche in difformità delle disposizioni contenute nell'articolo 48, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono, altresì, considerati conclusi ai fini del comma 1 i contratti di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore venga effettivamente a conoscenza dell'accettazione, da parte dell'assegnatario, della proposta e del relativo prezzo di cessione dell'alloggio (66). In tal caso il prezzo di cessione dovuto dall'acquirente è incrementato della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla data di comunicazione del predetto prezzo e comunque non anteriormente all'anno 2002, fino ad accettazione del prezzo (67) (68).

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 48, ad eccezione di quelle indicate al comma 4 dello stesso articolo, non si applicano ai contratti di compravendita non conclusi per cause non imputabili agli aventi diritto, in riferimento ai piani di vendita già approvati (69). In tali casi, il prezzo degli alloggi è calcolato secondo la normativa dell'anno di approvazione del piano di vendita, fatta salva la rendita catastale determinata ai sensi della normativa statale vigente all'atto della stipula del contratto di compravendita, maggiorato della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla data di comunicazione del predetto prezzo e comunque non anteriormente all'anno 2002, fino ad accettazione del prezzo (70).

3-bis. Sono fatti salvi i piani di cessione di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa deliberati dagli enti proprietari anteriormente al 30 dicembre 2006 e non approvati dalla Regione, limitatamente al numero di alloggi indicati nei piani stessi, comunque nei limiti della percentuale massima di cui all'articolo 48, comma 3 (71).

3-ter. Sono fatte salve le disposizioni di leggi statali e regionali non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 48, 49 e 50 (72).

4. Alla L.R. n. 30/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 10 le parole: "a livello regionale" sono sostituite dalle seguenti: "a livello locale";

a-bis) all'alinea del comma 5 dell'articolo 17, come modificata dalla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" (73).

b) al comma 6-bis dell'articolo 17, come aggiunto dall'articolo 76, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, le parole: "non superiore a sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a centoventi".


Art. 53

Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e alla legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 concernente la regolarizzazione di occupazioni di alloggi effettuate senza titolo (74)

1. In deroga all'articolo 15 della L.R. n. 12/1999, nei confronti di coloro che alla data del 20 novembre 2006 occupano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone, in presenza delle condizioni richieste per l'assegnazione, la regolarizzazione dell'alloggio (75).

2. L'assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al momento dell'assegnazione. La data di inizio dell'occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite certificazione anagrafica o verbale di accertamento della Polizia municipale o autodenuncia dell'occupante in data anteriore al 20 novembre 2006 (76);

b) al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. n. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché alla lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio, il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui articolo 50, comma 2-bis (77);

c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario che non sia ancora entrato in possesso dell'alloggio o ad un soggetto che, essendosi assentato, abbia segnalato con atto avente data certa l'avvenuta occupazione oppure ad un soggetto in attesa di voltura (78).

3. Per il periodo dell'occupazione dell'alloggio è dovuta l'indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 12/1999, e le spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione e fino alla data della presentazione della domanda, anche in forma dilazionata, in un numero massimo di 120 rate mensili, con un anticipo pari al 5 per cento della somma dovuta.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della L.R. n. 12/1999, gli occupanti senza titolo per i quali non trova applicazione l'assegnazione in regolarizzazione ai sensi del presente articolo, per carenza del requisito del reddito di cui al comma 2, lettera b), sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione, per il periodo di permanenza, determinata sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con riferimento, tenendo anche conto del reddito del nucleo familiare, agli accordi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 3, della L. n. 431/1998 e successive modifiche, depositati presso i comuni ove sono ubicati gli alloggi o, in caso di assenza, presso i comuni limitrofi o presso altri comuni della provincia (79).

3-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, gli occupanti devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, che è oggetto di verifica da parte dell'ente gestore degli alloggi (80).

4. La regolarizzazione deve essere richiesta presentando domanda di assegnazione e regolarizzazione al comune redatta su apposito modello predisposto dalla Regione, in distribuzione presso i comuni e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER). Il modello è approvato con delibera della Giunta regionale che stabilisce anche i termini e le modalità di presentazione (81).

5. Nei casi di cessione volontaria, di accertata compravendita, di omessa denuncia di occupazione da parte di terzi dell'alloggio assegnato, di mancata riconsegna dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica all'ente gestore e comunque in tutti i casi di illegittima cessione dell'alloggio, l'assegnatario decade dal diritto e l'occupante non ha titolo all'acquisto dell'immobile e alla regolarizzazione della posizione amministrativa. È fatto obbligo ai comuni ed agli enti gestori di comunicare all'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15 della L.R. n. 12/1999 i nomi degli assegnatari che hanno ceduto illegittimamente gli alloggi loro assegnati (82).

5-bis. L'ente competente alle assegnazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della L.R. n. 12/1999 provvede, previo accordo con l'ente gestore per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ricadenti nel proprio territorio, all'attuazione delle procedure necessarie per il rilascio immediato degli immobili da parte degli occupanti senza titolo, in qualunque modo accertato (83).

6. All'articolo 15 della L.R. n. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "da lire 25 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 45 mila euro" e le parole: "a lire 30 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a 65 mila euro";

a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente

"3-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso (84);

b) il comma 4 è abrogato.

6-bis. Al comma 7 dell'articolo 1 della L.R. n. 18/2000 le parole: "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 agosto 2008" (85).


Art. 54

Finanziamento dell'edilizia sovvenzionata delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica - ATER.

1. Al fine di sostenere il completamento e la costruzione di edilizia sovvenzionata delle ATER del Lazio, la Regione stanzia nell'ambito dell'UPB E62 mediante l'istituzione di un apposito capitolo un finanziamento di complessivi 100 milioni di euro per il triennio 2007-2009 di cui 40 milioni di euro nel 2007, 40 milioni di euro nel 2008 e 20 milioni di euro nel 2009.

 

TITOLO IV

Disposizioni per lo sviluppo

 

Art. 55
Istituzione di un capitolo per l'attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana

1. È istituito nell'ambito dell'UPB D44 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie destinate all'accordo programma-quadro (APQ) rete ferroviaria regionale" per l'attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana di cui al protocollo d'intesa siglato in data 14 febbraio 2006 dal Presidente della Regione con i Presidenti delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo, dal Sindaco del Comune di Roma e da Ferrovie dello Stato S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

2. Lo stanziamento di una quota pari a 7 milioni di euro suddivisi per ogni annualità nel settennio 2007-2013, è destinato quale contributo della Regione al cofinanziamento regionale per la realizzazione degli obiettivi di cui all'accordo programma-quadro (APQ) rete ferroviaria regionale.

3. A recupero delle risorse FAS e comunitarie per un importo complessivo di 49 milioni di euro si provvede all'atto della formale assegnazione di tali risorse.


Art. 56
Interventi per i Campionati mondiali di nuoto

1. La Regione promuove la realizzazione e la ristrutturazione, nell'ambito dei territori delle province coprendone nella misura più ampia possibile il territorio con esclusione della città di Roma, di impianti sportivi natatori comunali da utilizzare per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto del 2009. A tal fine, nell'ambito del capitolo G32501 sono destinati i seguenti stanziamenti:

a) 2 milioni di euro per l'anno 2007;

b) 4 milioni di euro per l'anno 2008;

c) 4 milioni di euro per l'anno 2009.

2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione degli interventi e per l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 alle amministrazioni comunali sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, previo accordo con la commissione generale di indirizzo di cui al comma 3 dell'O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3489.

3. Nell'ambito delle disponibilità del capitolo G31502, la somma di 2 milioni 500 mila euro è assegnata, per l'anno 2007, al Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto per l'attività di promozione dell'evento nel territorio regionale e per la promozione della Regione negli eventi sportivi internazionali di Melbourne (Mondiali di nuoto) e Valencia (America's Cup) nonché per le spese di organizzazione sostenute in funzione della preparazione dei Campionati mondiali di nuoto 2009 e per interventi di sostegno dell'associazionismo sportivo legato al mondo del nuoto e del mare e degli enti di promozione sportiva (86). Si procede con apposita convenzione con la Regione, sentita la competente commissione consiliare (87).

4. Nell'ambito del medesimo capitolo G31502, le somme di 2 milioni 500 mila euro e 5 milioni di euro sono assegnate, rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, al Comitato organizzatore dei mondiali di nuoto per la preparazione e realizzazione di eventi culturali e sportivi, compresa l'ospitalità delle squadre partecipanti nei comuni della Regione identificati e localizzati in accordo con il Comitato organizzatore.


Art. 57
Criteri per la concessione delle agevolazioni alle imprese (88)

1. La Regione subordina la concessione alle imprese di agevolazioni previste dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale all'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore nonché al rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contributiva, assicurativa e di diritto al lavoro dei disabili. La Regione, con apposito provvedimento, individua un sistema premiante per le imprese che privilegino i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o portino a termine percorsi di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato o di tipo precario (89).


Art. 58
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21"

1. L'articolo 5 della L.R. n. 58/1993, come modificato dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7 concernente modifiche alle disposizioni in materia di trasporto pubblico non di linea, è sostituito dal seguente:


"Art. 5

Servizio di noleggio con conducente


1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il servizio è effettuato per qualunque destinazione. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.".


Art. 59
Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo socio-economico del territorio del Lazio

1. Al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, la Regione promuove interventi straordinari minori per la viabilità, il recupero dei centri storici, degli edifici di pregio e di culto, l'acquisto, la realizzazione e manutenzione di centri socio-culturali, sportivi e di edilizia scolastica nonché le opere di recupero ambientale e l'acquisto e la gestione di strumenti tecnici finalizzati all'informazione e comunicazione di pubblica utilità, di cui alla tabella A parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C12520.

2. I soggetti beneficiari dei contributi previsti nella tabella A di cui al presente articolo, devono presentare agli uffici regionali competenti, entro il 30 giugno 2007, pena la decadenza del contributo, la documentazione necessaria per l'identificazione dettagliata del progetto così come richiesto dalla normativa vigente ed in particolare dalla disposizione di cui all'articolo 93, comma 3, della L.R. n. 6/1999.


Art. 60
Centri storici del Lazio.

1. Nell'ambito dell'UPB E62 è istituito un nuovo capitolo denominato "Contributi per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio", con uno stanziamento di 35 milioni di euro nel 2007, 40 milioni di euro nel 2008 e 41 milioni di euro nel 2009.


Art. 61
Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche

1. Al primo comma dell'articolo 20 della L.R. n. 35/1977, dopo le parole: "singole zone." sono aggiunte le seguenti: "Con la medesima deliberazione i comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti possono ulteriormente aumentare, in misura non superiore al 20 per cento, i suddetti costi base di urbanizzazione in relazione all'incidenza degli oneri concernenti le infrastrutture per la mobilità e per la sosta.".


Art. 62
Responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione, nel perseguire gli obiettivi di sviluppo, crescita e competitività, di coesione territoriale e sinergia tra soggetti pubblici e privati, riconosce, al contempo, la difesa dei diritti umani, economici e sociali e promuove il contrasto alla povertà e allo sfruttamento del lavoro minorile, la valorizzazione del capitale umano delle aziende, la riduzione della produzione dei rifiuti e del consumo energetico, il rafforzamento dell'inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche, in linea con la politica europea e nazionale di responsabilità sociale d'impresa (90).

1bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (91).

2. In esecuzione di quanto previsto al comma 1 la Regione promuove interventi di:

a) tracciabilità sociale, intesa come la possibilità di verificare l'osservanza dei diritti nelle fasi di produzione e distribuzione di un prodotto o di un servizio, anche come obiettivo da perseguire per la valorizzazione, l'innovazione e la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico regionale;

b) attuazione e diffusione delle pratiche e della cultura di responsabilità sociale nelle organizzazioni, nelle imprese e nei consumatori;

c) iniziative di informazione, comunicazione, promozione e partecipazione che assicurano la diffusione tra i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni degli strumenti che favoriscono una maggiore conoscenza e sensibilità rispetto alle tematiche relative alla responsabilità sociale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro e di propri enti dipendenti dalla Regione, può attivare bandi, concorsi di idee, accordi e protocolli d'intesa e promuovere percorsi di formazione rivolti a consumatori, imprenditori, lavoratori, amministratori pubblici e consulenti, seminari, convegni, produzione di campagne pubblicitarie e altre iniziative volte a promuovere la cultura e gli strumenti della responsabilità sociale.

4. La Regione, nella promozione degli interventi regionali per la competitività, l'innovazione e lo sviluppo:

a) favorisce le imprese che adottano volontariamente gli standard internazionali, europei o nazionali, relativi all'introduzione e allo sviluppo di sistemi di rendicontazione e di gestione aziendale certificabili, anche integrati tra loro, nonché di certificazione di prodotto o di servizio che assicurino la trasparenza e la credibilità delle pratiche in materia di responsabilità sociale;

b) prevede, nell'ambito delle politiche e delle azioni a sostegno dei servizi reali alle piccole e medie imprese, misure di agevolazione che spingano le imprese all'adozione di sistemi di gestione integrati certificabili della qualità, ambiente e responsabilità sociale.

5. Sono destinatarie degli interventi di cui al comma 2 le piccole e medie imprese di tutti i settori economici operanti sia singolarmente che attraverso consorzi e società consortili ed associazioni di imprese, in particolare quelle localizzate in distretti industriali, filiere e sistemi produttivi locali.

6. Ai fini del presente articolo, sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

7. Non possono essere destinatari degli interventi di cui al presente articolo le imprese in difficoltà, secondo quanto definito dalla vigente normativa comunitaria in merito agli aiuti di Stato.

8. La Giunta regionale con apposito provvedimento definisce gli indirizzi e destina le risorse, sulla base delle disponibilità di bilancio, per:

a) gli interventi volti a realizzare le azioni di cui al comma 4, lettera a);

b) gli interventi a sostegno dell'adozione di sistemi di gestione certificati di cui al comma 4, lettera b).

9. Per favorire la diffusione, il coordinamento e le azioni previste nel presente articolo è istituita la consulta regionale per la responsabilità sociale delle imprese che si avvale di una segreteria tecnica nell'ambito dell'osservatorio di competenza (92).

10. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di piccola e media impresa e sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento della consulta di cui al comma 9, nelle more dell'approvazione di un organico provvedimento legislativo.


Art. 63
Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura.

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 relativi all'approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) per le materie ambiente e prevenzione dei rischi e cultura, la Regione garantisce le condizioni di sostenibilità ambientale preservando e valorizzando le risorse naturali, culturali e paesaggistiche per aumentare la competitività regionale.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas serra e dei gas lesivi tra il 2008 e il 2013;

b) la crescita del sistema produttivo orientata allo sviluppo sostenibile;

c) la conservazione della biodiversità arrestando la relativa perdita entro il 2010;

d) la protezione del territorio dai rischi idrogeologici e dai fenomeni erosivi delle coste;

e) la limitazione dei fattori di rischio ambientale;

f) la conservazione integrata del paesaggio quale manifestazione visibile dello sviluppo eco-compatibile e quale fattore identitario delle comunità locali;

g) lo sviluppo di una migliore integrazione fra imprenditoria turistica e culturale;

h) la valorizzazione del sistema dei rifiuti.

3. Al fine di attuare l'obiettivo di cui al comma 2, lettera d) la Regione realizza un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine del Lazio, con interventi non compresi tra quelli di competenza degli ambiti territoriali ottimali (ATO), attraverso l'istituzione di un "Fondo speciale per il risanamento idrogeologico".

4. Al fine di attuare l'obiettivo di cui al comma 2, lettera h) la Regione realizza un programma straordinario di interventi sui temi della raccolta differenziata, della riduzione dei consumi e dell'utilizzo dei materiali di recupero. In particolare, al fine di favorire politiche per la riduzione e il recupero dei rifiuti, la Regione, nel rispetto della normativa di settore e di quella sugli aiuti di Stato, promuove la realizzazione di distretti specializzati nel recupero, riparazione e riutilizzo delle merci, nella realizzazione di prodotti a partire esclusivamente da materie derivanti dal ciclo del riciclaggio, nonché provvede all'erogazione di contributi ai comuni finalizzati alla realizzazione di impianti di trasformazione del rifiuto organico in materiale riutilizzabile anche come fertilizzante.

5. Al fine di attuare l'obiettivo di cui al comma 2, lettera g) la Regione realizza un programma straordinario di interventi prioritari in materia di sviluppo delle strutture culturali con particolare riferimento ai teatri comunali ed alle sedi espositive, da localizzare nelle aree territoriali carenti anche recuperando il patrimonio di archeologia industriale.

6. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato con uno stanziamento complessivo di 350 milioni di euro nel settennio 2007-2013. La Regione, nelle more della definizione degli accordi con il Ministero dell'ambiente e della assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse, per il periodo suddetto istituisce nell'ambito dell'UPB D32 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse nazionali e FAS di cui alla L. n. 208/1998 destinati al piano per il risanamento idrogeologico" con lo stanziamento di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013 e un capitolo denominato "Cofinanziamento regionale del piano straordinario di risanamento idrogeologico" con lo stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013. Al recupero delle risorse nazionali per un complessivo importo di 140 milioni di euro e delle risorse FAS per un complessivo importo di 140 milioni di euro di cui all'anticipazione suddetta si provvede all'atto della definizione delle rispettive assegnazioni.

7. Il programma di cui al comma 4 da attuare nel periodo 2007-2013 è finanziato con uno stanziamento complessivo di 175 milioni di euro. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla legge n. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ed al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, è istituito un capitolo nell'UPB E32 denominato "Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate al Programma dei rifiuti" con uno stanziamento annuale di 25 milioni di euro per ciascuna annualità 2007/2013. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 175 milioni di euro si provvede all'atto della formale assegnazione di tali risorse.

8. Il programma di cui al comma 5 è finanziato con uno stanziamento complessivo di 42 milioni di euro. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del Fondo FESR e delle risorse FAS di cui alla L. n. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 e al regolamento (CE) n. 1080/2006, nell'ambito dell'UPB G24 è istituito un capitolo con la denominazione "Anticipazione delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR destinate alla valorizzazione delle risorse culturali per lo sviluppo" con uno stanziamento annuale di 6 milioni di euro per ciascuna annualità. Al recupero delle risorse comunitarie e FAS per un complessivo importo di 42 milioni di euro si provvede all'atto dell'assegnazione formale di dette risorse.


Art. 64
Innovazione ed economia della conoscenza

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 concernenti l'approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) per le materie innovazione ed economia della conoscenza, la Regione promuove il rafforzamento della competitività del sistema produttivo attraverso la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

2. La competitività del sistema produttivo è attuata con strumenti agevolativi selettivi per favorire l'innovazione e promuovere i processi di crescita e la valorizzazione delle esperienze dei distretti tecnologici e dei poli di eccellenza produttiva, caratterizzate da contenuti innovativi e potenzialità sul versante dell'esportazione.

3. L'innovazione e il trasferimento tecnologico sono attuati attraverso il rafforzamento e la messa in rete delle capacità regionali in materia di ricerca e sviluppo.

4. Le azioni per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo sono:

a) accrescere e migliorare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo;

b) promuovere una società dell'informazione inclusiva;

c) facilitare l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

d) migliorare i vantaggi competitivi della base produttiva regionale;

e) promuovere l'impresa innovativa;

f) promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.

5. Ai fini di cui al presente articolo, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 di cui al programma operativo del FESR e delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e al regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, è istituito, nell'ambito dell'UPB C22 il capitolo denominato "Fondo per lo sviluppo economico e la competitività", con uno stanziamento annuale di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un complessivo importo di 280 milioni di euro si provvede all'atto formale di assegnazione delle risorse.

6. Le politiche per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo regionale, in attuazione dei commi 1, 2 e 3, sono attivate in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e, in particolare, perseguono gli obiettivi di:

a) sviluppo e diffusione di tecnologie con forte impatto sull'intero sistema produttivo;

b) sviluppo e consolidamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale e l'innovazione anche attraverso la promozione di forme associative nonché dei distretti rurali agroalimentari;

c) crescita e qualificazione dell'occupazione.

7. Le politiche per lo sviluppo economico e la competitività sono attuate mediante programmi settoriali riferiti a specifiche aree tecnologico-produttive, tra cui il programma straordinario di ammodernamento tecnologico e sviluppo della ricerca nel settore sanitario di cui all'articolo 19, denominati programmi per lo sviluppo economico e la competitività, che si caratterizzano per:

a) il sostegno di progetti di innovazione industriale di imprese o loro aggregazioni, finalizzati al perseguimento di precisi obiettivi di avanzamento tecnologico e sviluppo di aree produttive;

b) la ricaduta industriale in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

c) l'integrazione degli strumenti di aiuto alle imprese, le azioni di contesto collegate e le misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;

d) il coinvolgimento, in forma singola o associata, di grandi imprese, piccole e medie imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato, in conformità agli orientamenti comunitari in materia;

e) l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili nelle aree tecnologiche e produttive individuate come prioritarie;

f) il rilancio dei siti industriali interessati da crisi di settori produttivi;

g) la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese e il sostegno alla cooperazione nei settori innovativi;

h) l'attrazione di investimenti produttivi di origine esterna;

i) la potenzialità di contribuire allo sviluppo agroenergetico;

l) la promozione dei progetti integrati di filiera e territoriali nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale;

m) la diffusione della banda larga negli ambiti territoriali meno sviluppati della Regione.

 

Art. 65
Accessibilità

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 concernenti l'approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) per la materia accessibilità, la Regione promuove una mobilità integrata e sostenibile ed una società della conoscenza inclusiva per una maggiore efficienza del sistema Lazio.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione promuove:

a) lo sviluppo di una mobilità sostenibile integrata;

b) il miglioramento del grado di apertura, della governance e della produttività del settore pubblico;

c) l'ottimizzazione dell'accessibilità al territorio e al suo patrimonio;

d) la promozione dell'eccellenza regionale e la valorizzazione dei fattori di sviluppo.

3. Al fine di realizzare quanto previsto al comma 2, lettera a), è attuato il seguente piano di opere pubbliche che, nella fase di progettazione, prevede processi di informazione e consultazione degli enti locali, delle forze sociali e dei cittadini tutti gli accorgimenti utili per minimizzare eventuali impatti ambientali:

a) interventi prioritari in tema di mobilità sostenibile e accessibilità per il miglioramento delle connessioni tra la capitale e le altre aree del Lazio, tra cui la realizzazione del nuovo sistema di bigliettazione elettronico (SBE) del Lazio, di cui al documento strategico preliminare della Regione;

b) realizzazione della trasversale nord Orte-Civitavecchia, per la quale, al concorso del relativo finanziamento, è stanziato sul bilancio regionale il complessivo importo 100 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009;

c) opere relative all'adeguamento della Salaria, tratto Passo Corese-Rieti per il cui concorso nel bilancio regionale 2007 è stanziato il complessivo importo di 60 milioni di euro;

d) realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24, realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24, al cui concorso nel bilancio regionale 2007 è stanziato l'importo di 40 milioni di euro.

4. Nelle more dell'assegnazione delle risorse FAS di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 in materia di interventi nelle aree depresse sono istituiti nell'ambito dell'UPB D12 i seguenti capitoli di spesa:

a) "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione della trasversale nord Orte-Civitavecchia" con lo stanziamento di 38 milioni di euro per l'anno 2007, 16 milioni di euro per l'anno 2008 e 16 milioni di euro per l'anno 2009;

b) "Concorso regionale alla realizzazione della trasversale nord Orte-Civitavecchia" con lo stanziamento di 16 milioni di euro per l'anno 2007, 7 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009;

c) "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alle opere di adeguamento della Via Salaria, tratto Passo Corese-Rieti" con lo stanziamento di 9 milioni di euro per l'anno 2007, 19 milioni di euro per l'anno 2008 e 14 milioni di euro per l'anno 2009;

d) "Concorso regionale alle opere di adeguamento della Via Salaria, tratto Passo Corese-Rieti" con lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2007, 6 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009;

e) "Anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24" con lo stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 7 milioni di euro per l'anno 2009;

f) "Concorso regionale alla realizzazione del progetto di ampliamento e potenziamento dell'autostrada A24 - Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare alla A24" con lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2007, 6 milioni di euro per l'anno 2008 e 3 milioni di euro per l'anno 2009;

g) anticipazione regionale delle risorse FAS da destinare ad un project financing finalizzato ad integrare la prevista Pedemontana di Formia con un collegamento stradale tra il Mercato Ortofrutticolo di Fondi (MOF) ed il porto di Gaeta con lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per l'anno 2007 (93);

h) concorso regionale ad un project financing finalizzato ad integrare la prevista Pedemontana di Formia con un collegamento stradale tra MOF ed il porto di Gaeta con lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2007 (94).

5. Al recupero delle risorse FAS di cui al comma 4 si provvede all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.

6. Nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007-2013 e delle risorse FAS di cui alla L. n. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e al regolamento (CE) n. 1080/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, è istituito nell'ambito dell'UPB D44 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie destinate all'accordo di programma-quadro regionale in materia di mobilità sostenibile e accessibilità" con uno stanziamento annuale di 40 milioni di euro per ciascuna annualità 2007-2013 e un capitolo denominato "Cofinanziamento regionale dell'accordo di programma-quadro regionale in materia di mobilità sostenibile e accessibilità con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2007-2013. Al conseguente recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un complessivo importo di 280 milioni di euro si provvede all'atto della formale assegnazione delle risorse.

7. Al fine di realizzare quanto previsto al comma 2, lettera b) e di contribuire alla competitività del sistema produttivo, la Regione nell'ambito della "competizione territoriale", alla luce della sua posizione geografica, intende realizzare un programma straordinario di logistica del ciclo produttivo, sostenendo un sistema integrato di infrastrutture ed operatori per servizi logistici, fisici ed immateriali.

8. Il programma straordinario di cui al comma 7 è destinato all'ottimizzazione della logistica delle diverse filiere regionali, comprese quelle agricole, all'integrazione ed al coordinamento territoriale, valutando il territorio come strumento integratore tra imprese, sistemi produttivi e società.

9. Lo stanziamento di risorse per la realizzazione del programma è pari ad un importo complessivo di 35 milioni di euro a valere nel settennio 2007/2013. A tal fine, nelle more dell'assegnazione dei fondi comunitari 2007/2013 di cui al programma operativo del FESR e delle risorse FAS di cui alla L. n. 208/1998 e in conformità alle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1083/2006 e al Reg. (CE) n. 1080/2006, è istituito nell'ambito dell'UPB B22 un capitolo denominato "Anticipazione regionale delle risorse FAS e delle risorse comunitarie FESR in materia di logistica del ciclo produttivo e dell'impresa" con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuna annualità 2007/2013. Al recupero delle risorse comunitarie e del FAS per un importo complessivo di 35 milioni di euro si provvede all'atto della formale assegnazione delle risorse medesime.


Art. 66
Anticipazione della programmazione dei fondi comunitari

1. La Regione, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse comunitarie, definisce, prima della redazione del programma operativo, previsto dagli articoli di cui al presente titolo, nell'ambito degli assi di riferimento previsti dall'Unione europea, programmi di intervento, allocando risorse dei fondi FAS e FESR e cofinanziamenti nazionali e regionali, per complessivi 1512 milioni di euro, di cui 280 milioni di euro per l'asse innovazione ed economia della conoscenza, 567 milioni di euro per l'asse ambiente e prevenzione dei rischi e 565 milioni di euro per l'asse accessibilità.

2. Nei programmi operativi riguardanti l'utilizzo del FESR e del FAS può essere variata la distribuzione delle risorse tra gli assi nel limite del 10 per cento.


Art. 67

Fondo rotativo per le PMI

(95)


Art. 68
Fondo regionale per le piccole e medie imprese (96)

1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nel Lazio, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le piccole e medie imprese". Una quota della dotazione annuale del fondo è destinata al sostegno al credito agli operatori del settore dell'agricoltura (97).

1-bis. Alle risorse del fondo possono accedere i liberi professionisti titolari di partita Iva (98).

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa nonché degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, approva, in coerenza con la programmazione europea in materia di politica di coesione, un piano contenente gli obiettivi prioritari degli interventi, i criteri e le modalità operative per l'utilizzo del Fondo regionale per le piccole e medie imprese, nonché la relativa ripartizione delle risorse.

3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 concorrono le residue disponibilità del Fondo rotativo per le PMI di cui all'articolo 67, nonché le residue disponibilità destinate:

a) al finanziamento degli incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ai sensi dell'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003");

b) al finanziamento del concorso finanziario per l'adeguamento alle norme antifumo di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005) e successive modifiche;

c) al finanziamento dei progetti di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 (Norme per l'incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell'occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento) e successive modifiche;

d) al sostegno al credito alle imprese del Lazio di cui all'articolo 20 della L.R. n. 9/2005 e successive modifiche;

d-bis) ai contributi alle imprese artigiane e al piccolo commercio di cui all'articolo 84 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004) e successive modifiche (99).

4. A decorrere dall'anno 2015 al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.


Art. 69
Ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale

1. La Regione promuove un programma straordinario di costruzione od acquisizione e di manutenzione straordinaria dell'intero patrimonio scolastico del Lazio, con particolare riferimento agli edifici scolastici di competenza dei comuni e delle province (100).

2. Il programma straordinario si articola in un programma triennale 2007-2009, con uno stanziamento complessivo di 200 milioni di euro per il triennio, di cui il 70 per cento per gli interventi dei comuni a valere sul capitolo F16501 (L.R. n. 12/1981 e L.R. n. 13/1981) e il 30 per cento per gli interventi delle province a valere sul capitolo F16503 (L.R. n. 6/1999, art. 52).

3. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire il programma straordinario all'interno del programma di emissione di obbligazioni etiche di cui all'articolo 1, comma 20, della legge regionale 18 settembre 2006, n. 10.

4. La Regione, nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e costruzione od acquisizione di nuovi edifici scolastici previsti dalla legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12 (Norme in materia di edilizia scolastica) e successive modifiche nonché dall'articolo 52 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo all'istituzione di un fondo straordinario per l'edilizia scolastica, promuove la diffusione di interventi di messa in sicurezza, risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili (101).

5. Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul capitolo F16501 e sul capitolo F16503 sono prioritariamente finanziati i progetti presentati da comuni e province aventi le caratteristiche di cui al comma 4.

5-bis. L'eventuale proposta di acquisizione di nuovi edifici scolastici deve essere accompagnata dal parere favorevole del Comitato regionale per i lavori pubblici espresso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e-quater), della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche (102).

 

TITOLO V

Disposizioni varie

 

Art. 70
Obbligo formativo e percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale

1. Nelle more della definizione della normativa statale sull'obbligo di istruzione ed in conformità con quanto previsto dalla legge finanziaria statale 2007 che all'articolo 1, comma 624 dispone la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e la conferma dei finanziamenti statali destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei suddetti percorsi, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, per assicurare la prosecuzione dei predetti percorsi triennali, provvede con uno stanziamento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 pari a 33.717.579,76 euro, di cui 20 milioni di euro derivanti da anticipazione a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo e confluenti in apposito capitolo istituito nell'ambito dell'UPB F 21 denominato "Anticipazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo destinate al cofinanziamento dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale" da ripartirsi tra le province secondo le disposizioni di cui alla Delib.G.R. 20 giugno 2006, n. 347 (Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale. Triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009).


Art. 71
Iniziative volte a favorire la memoria storica sulla tragedia dell'olocausto

1. La Regione si impegna a favorire le iniziative intraprese dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche relative alla valorizzazione della memoria storica sulla tragedia dell'olocausto. La Presidenza della Giunta regionale presenta annualmente un piano di interventi comprendenti, tra l'altro, il finanziamento di visite di studenti di campi di sterminio. Le modalità di applicazione della presente norma vengono regolamentate dalla Giunta regionale sentite le commissioni competenti.

2. Per le finalità previste dal presente articolo nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007 è istituito, nell'ambito dell'UPB G11, un apposito capitolo di spesa denominato "Iniziative volte a favorire la memori storica sulla tragedia dell'olocausto" con uno stanziamento di 150 mila euro.

 

Art. 72
Interventi per la messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpiti da fenomeni di subsidenza.

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Guidonia Montecelio e di Tivoli colpite dai fenomeni di subsidenza ed in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2006, n. 3550 è stanziato il complessivo importo di 20 milioni di euro di cui 15 milioni di euro gravanti sull'esercizio 2007 e 5 milioni di euro sull'esercizio 2008.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale, nell'ambito dell'UPB E46, di un apposito capitolo di spesa denominato "Concorso della Regione alla realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle zone dei Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio colpite dai fenomeni di subsidenza".


Art. 73
Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione.

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CE concernenti gli aiuti di Stato.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE concernente gli aiuti di Stato. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.


Art. 74
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 dicembre 2006, n. 36, S.O. n. 5.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 105, lettera f), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 47, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 47, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14.

(5) Periodo modificato dall'articolo 1, comma 47, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14.

(5a) Comma inserito dall'articolo 9, comma 26, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(6) Alinea modificata dall'articolo 11, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27. La modifica ha riguardato la sostituzione della data di trasformazione in agenzie regionali degli enti qui elencati, prevista in origine al 31 dicembre 2007, con quella attuale del 29 febbraio 2008. L'art. 8, comma 1, L.R. 1° febbraio 2008, n. 1, dispone, in fase di prima applicazione della stessa legge, che la Regione proceda al riordino degli enti di seguito elencati con le modalità di cui ai commi da 2 a 9 del medesimo articolo.

(7) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 3, lettera a), della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15, a decorrere dalla data di cui al comma 2 del suddetto art. 1.

(8) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 3, lettera a), della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15, a decorrere dalla data di cui al comma 2 del suddetto art. 1.

(9) Per l'abrogazione della presente lettera vedi l'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge).

(10) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge regionale 19 luglio 2019, n. 14 dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima l.r. 14/2019

(11) Comma abrogato dall'articolo 36, comma 1, lettera z), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge).

(12) Comma abrogato dall'articolo 36, comma 1, lettera z), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge).

(13) Vedi anche quanto dispone, in attuazione del presente comma, l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(14) Comma aggiunto dall'articolo 79, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26.

(15) Articolo abrogato dall'articolo 56, comma 3, lettera i), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11

(16) Numero modificato dall'articolo 16, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26

(17) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(18) Comma modificato dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(19) Periodo modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(20) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(21) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(22) La prima parte della presente lettera è stata modificata dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(23) Periodo soppresso dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(24) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(25) Lettera aggiunta dall'articolo 67, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(26) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(27) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 8, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(28) Periodo modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(29) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(30) Nel Bollettino ufficiale è erroneamente mancante l'indicazione dell'articolo 1

(31) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(32) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 10, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(33) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 10, lettera c), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(34) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 10, lettera d), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(35) Comma modificato dall'articolo 1, comma 11, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(36) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(37) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11, modificato dall'articolo 67, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, dall'articolo 35, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 ed infine così sostituito dall'articolo 83, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(38) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 123, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(39) Comma modificato prima dall'articolo 2, comma 11, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, dall'articolo 83, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale  22 ottobre 2018, n. 7, dall'articolo 22, comma 139, lettera a), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e da ultimo dall'articolo 9, comma 77, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(40) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 139, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(40a) Comma modificato dall'articolo 9, comma 77, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(40b) Comma inserito dall'articolo 9, comma 77, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(41) Comma aggiunto dall'articolo 17, comma 47, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(42) Comma aggiunto dall'articolo 83, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 22, comma 139, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(43) Comma aggiunto dall'articolo 83, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(43) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11. Periodo così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a), L.R. 19 luglio 2007, n. 11.

(44) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 139, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 e da ultimo dall'articolo 9, comma 77, lettera d), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(44a) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(45) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11.

Periodo così modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a), L.R. 19 luglio 2007, n. 11.

(46) Periodo modificato dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11.

(47) Periodo aggiunto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11.

(48) Comma modificato dall'articolo 2, comma 145, lettera m), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(49) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 124, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(50) Rubrica modificata dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(51) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(52) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 e poi modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(53) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(54) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 52, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(55) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 52, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14

(56) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(57) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(58) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 52, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, poi modificato dall'articolo 67, comma 1, lettera c), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(59) Comma aggiunto dall'articolo 67, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(60) Vedi, al riguardo, la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2009, n. 711

(61) Comma prima aggiunto dall'articolo 67, comma 1, lettera d), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e poi sostituito dall'articolo 83, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(62) Periodo modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(63) Periodo modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(64) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(65) Le originarie parole "Disposizioni transitorie" contenute nel primo periodo della presente rubrica sono state così integrate dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(66) Periodo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11, mediante soppressione di talune parole e la loro sostituzione con il periodo che segue

(67) Periodo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11, in sostituzione di talune parole contenute nel primo periodo

(68) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi la deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2009, n. 42

(69) Periodo modificato dall'articolo 67, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

(70) Periodo modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(71) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(72) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(73) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(74) Il secondo periodo della presente rubrica è stato modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(75) Comma modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(76) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(77) Lettera sostituita dall'articolo 6, comma 3, lettera b), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(78) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(79) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(80) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(81) Periodo aggiunto dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(82) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11 e dall'articolo 3, comma 125, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(83) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11.

(84) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 8, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(85) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 9, della legge regionale 19 luglio 2007, n. 11

(86) Periodo modificato dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(87) Periodo aggiunto dall'articolo 24, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(88) Rubrica modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(89) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.

(90) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(91) Comma aggiunto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(92) Comma modificato dall'articolo 4, comma 8, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

(93) Lettera sostituita dall'articolo 34, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(94) Lettera sostituita dall'articolo 34, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15.

(95) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 7, lettera b), della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10

(96) Articolo sostituito dall'articolo 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10

(97) Comma modificato dall'articolo 2, comma 104, lettera a), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(98) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 104, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(99) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 104, lettera c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(100) Comma modificato dall'articolo 36, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(101) Comma modificato dall'articolo 36, comma 3, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15

(102) Comma aggiunto dall'articolo 36, comma 3, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15