Legge di Stabilità regionale 2015

Numero della legge: 17
Data: 30 dicembre 2014
Numero BUR: 104 S.O. n.4
Data BUR: 30/12/2014

SOMMARIO

Art. 1 Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale

Art. 2 Disposizioni varie
Art. 2, commi 1-3 Disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF
Art. 2, commi 4-7 Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative
Art. 2, commi 8-9 Modifiche alla Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). Esenzione della tassa annua d’ispezione dovuta dai possessori di apparecchi radiologici
Art. 2, commi 10-18 Definanziamento per mancato avvio di opere pubbliche
Art. 2, comma 19 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo
Art. 2, commi 20-23 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
Art. 2, commi 24-26 Disposizioni per la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria
Art. 2, comma 27 Agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico
Art. 2, comma 28 Revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria
Art. 2, comma 29 Riduzione del contingente del personale delle strutture di diretta collaborazione
Art. 2, commi 30-33 Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione. Opportune misure

Art. 3 Entrata in vigore

Art. 1
(Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)

  1. Alla presente legge è allegato l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni, programmi e capitoli di spesa, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.
  2. Conformemente con quanto previsto dal decreto legge 6 settembre 2002, n. 194 (Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, l’autorizzazione di spesa stabilita da specifiche leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi vari si intende come limite massimo di spesa.
  3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’individuazione dei limiti massimi di spesa si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017.

Art. 2
(Disposizioni varie)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”), per gli anni d’imposta 2015 e 2016 (1), resta confermata la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, nelle seguenti misure: Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF
    Aliquota fino a 15.000 euro
    nessuna maggiorazione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
    1,60 % oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro
    1,60 % oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro
    1,60 % oltre 75.000 euro
    1,60 %
  2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014), la dotazione del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, è determinata per l’anno 2015, nel rispetto di quanto ivi previsto, in 202.802.613,00 euro e per l’anno 2016 in 216.778.053 euro. (2) 
  3. Per gli anni di imposta 2015 e 2016 non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti: (3)
    a) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000,00 euro;
    b) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
    b.bis) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro.(4)
  4. Al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche è istituito un fondo, denominato “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”.
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, a titolo di contributo a fondo perduto, per la copertura, anche parziale, degli oneri di natura fiscale sostenuti nei primi ventiquattro mesi di attività dalle imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del d.l. 179/2012 e successive modifiche.
  6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di attività produttive congiuntamente alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio, patrimonio e programmazione economico-finanziaria, sono definiti modalità e criteri per la concessione delle risorse di cui al comma 4. (5)
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2015-2017, si provvede nell’ambito delle residue disponibilità del Fondo regionale per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 68, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche.
  8. La lettera b) del numero d’ordine 4 del titolo I “Igiene e Sanità” della tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali” (TCR), allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013- art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) è sostituita dalla seguente:
    “b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, articolo 1, comma 2, lettera e)). Sono esenti dal pagamento della tassa di concessione gli ambulatori del servizio sanitario nazionale, nonché gli enti pubblici di assistenza. Sono, altresì, esenti dal pagamento della tassa le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modifiche. Sono tenute al pagamento delle TCR le strutture sanitarie private accreditate. Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono.”.
  9. Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 8, valutate in 50.000,00 euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2015-2017, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.
  10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche, e successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definanziate le opere pubbliche, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee, non avviate entro il termine di tre anni dalla data di concessione del finanziamento.
  11. Ai fini di cui ai commi da 10 a 18, per avvio dell’opera si intende la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della stessa o, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione di un bando, l’avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.
  12. Il termine di cui al comma 10 decorre dalla data dell’adozione dell’atto regionale di concessione del finanziamento contenente l’individuazione dei destinatari, ovvero dalla data della relativa comunicazione ai destinatari, ove prevista.
  13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15, il definanziamento comporta la contestuale indisponibilità delle risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio regionale finalizzati alla progettazione o alla realizzazione dell’opera, ovvero la revoca delle risorse eventualmente già trasferite alle amministrazioni aggiudicatrici o alle stazioni appaltanti. Ai fini del recupero delle risorse eventualmente già trasferite, gli uffici regionali applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo ad incasso di crediti vantati dalla Regione.
  14. Gli uffici regionali competenti avviano la procedura di definanziamento e ne danno comunicazione, entro dieci giorni dall’avvio del procedimento, ai destinatari del finanziamento. Questi ultimi, al fine di interrompere la procedura di definanziamento, possono produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, idonea documentazione attestante l’avvenuto avvio dell’opera entro il termine di cui al comma 10, ovvero il mancato avvio, non imputabile ad inerzia amministrativa del destinatario del finanziamento, ascrivibile al mancato o tardivo rilascio dell'autorizzazione regionale o di pareri o altri atti di assenso di competenza di altre amministrazioni od ad un contenzioso giudiziario pendente. Decorso il suddetto termine di trenta giorni, l’opera si intende definanziata ed i competenti uffici regionali adottano gli atti consequenziali. (6)
    14 bis. Qualora il mancato avvio dell’opera ascrivibile ad un contenzioso giudiziario, ai sensi del comma 14, si protragga per oltre tre anni dal termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, l’opera si intende comunque definanziata. La Regione è tenuta a rifinanziare l’opera, nel limite delle risorse finanziarie disponibili nell’esercizio in corso, qualora venga meno il contenzioso giudiziario che ne ha determinato il definanziamento ai sensi del primo periodo. Il termine massimo di tre anni di cui al primo periodo si computa, per i contenziosi giudiziari in corso non imputabili ad inerzia amministrativa, dalla data di pubblicazione della presente disposizione. (7) 
  15. Entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i beneficiari del finanziamento possono richiedere comunque il rimborso delle spese di progettazione e delle eventuali altre spese sostenute, propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara o all’avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica, purché analiticamente documentate.
  16. Le opere pubbliche oggetto del definanziamento sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione entro trenta giorni dalla data del provvedimento di definanziamento di cui al comma 14.
  17. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 18 si applicano anche ai finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni atto regionale di concessione di un finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee fa espressa menzione del termine annuale entro il quale l’opera deve essere avviata.
  19. All’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 3, le parole: “Entro il 30 maggio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 luglio di ogni anno”;
    b) al comma 4, le parole: “entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno”.
  20. Al comma 12 dell’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, dopo le parole: “(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)” sono inserite le seguenti: “, nonché agli istituti di pagamento, iscritti all’albo di cui all'articolo 114-septies del citato decreto”.
  21. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), e in coerenza con l’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la Regione può affidare a terzi, mediante procedura di evidenza pubblica, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche o, in alternativa,  avvalersi di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, tramite convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi). (8)
  22. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le iniziative atte a favorire il recupero dei crediti iscritti a ruolo fino alla data del 31 dicembre 2014 e non ancora riscossi dall’agente della riscossione incaricato. Al fine di favorire il rispetto degli equilibri del bilancio regionale, la Giunta regionale è altresì autorizzata, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, a porre in essere operazioni di fattorizzazione dei crediti di cui al periodo precedente, ad eccezione dei crediti derivanti dagli accertamenti di cui all’articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, in materia di esenzione alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie, ovvero operazioni di finanziamento assimilabili, con espressa esclusione, in ogni caso, delle cartolarizzazioni, restando, comunque, inteso che i cessionari dei crediti dovranno essere individuati tramite procedure ad evidenza pubblica, con l’applicazione della normativa vigente. (9)
  23. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, sono individuate le iniziative di cui al comma 22. (10)
  24. (11)
  25. La Regione presenta quadrimestralmente alla commissione consiliare competente in materia di politiche sociali e salute e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria una relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione della rete sanitaria, con particolare attenzione all’analisi del contenzioso in materia sanitaria e alle relative modalità di definizione dello stesso, al fine di favorire la riduzione del contenzioso in essere e il contenimento di quello futuro.
  26. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e monitoraggio della spesa, la centrale di committenza regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 455 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”) e successive modifiche, procede all’analisi e revisione dei contratti dei servizi di trasporto per la rete di emergenza sanitaria, ivi compreso il servizio di elisoccorso, secondo i seguenti principi:
    a) ottimizzazione della rete tempodipendente;
    b) omogeneità della copertura territoriale;
    c) centralizzazione delle funzioni di liquidazione dei pagamenti.
  27. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, opera una revisione delle agevolazioni tariffarie concesse dalle società di trasporto pubblico, secondo i seguenti criteri:
    a) razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni da mantenere in vigore, secondo criteri di effettiva significatività e di equità;
    b) semplificazione delle modalità e delle procedure di riconoscimento della titolarità del diritto all'agevolazione tariffaria;
    c) utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) quale parametro di capacità reddituale di riferimento;
    d) aumento delle fasce di esenzione in base all’ISEE ad invarianza di gettito. (12)
  28. Al fine di sostenere le fasce sociali economicamente più deboli, la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla revisione complessiva del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria, tenendo conto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente sugli indicatori ISEE, nel rispetto delle prerogative e dei poteri del Commissario ad acta e previa valutazione del tavolo di verifica sull'invarianza del gettito. Il provvedimento è comunicato alle commissioni consiliari competenti. (13)
  29. Il contingente di personale necessario per lo svolgimento delle attività delle strutture di diretta collaborazione previsto dall’articolo 9, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, è ridotto del 10 per cento.
  30. I contributi previsti dalla legge di stabilità regionale 2015 e dalla legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017 sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 31 e 32.
  31. I contributi di cui al comma 30, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 142 del 14 maggio 1998, e successive modifiche.
  32. I contributi di cui al comma 30, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 83 del 27 marzo 1999, e successive modifiche, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
  33. I regimi di aiuto di Stato esistenti a favore del capitale di rischio nonché quelli relativi al settore agricolo e forestale sono concessi, tenuto conto delle relative decisioni di autorizzazione, rispettivamente in conformità:
    a) alla comunicazione 2014/C19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014, relativa agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 gennaio 2014, n. C 19 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui al punto 177 e seguenti;
    b) alla comunicazione 2014/C204/01 della Commissione, del 1° luglio 2014, relativa agli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. C 204 secondo le specifiche norme di opportune misure di cui al punto 735 e seguenti.

Art. 3
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.



    Allegati (14)



    Note:

    (1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17
    (2) Importo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11 e comma successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17
    (3) Alinea sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17
    (4) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; a tale riguardo vedi anche i commi 2 e 3 del medesimo articolo 1.
    (5) Vedi, anche, deliberazione Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 200 concernente: “Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 –art. 2, commi 4 -7. Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start–up innovative. Approvazione delle modalità e criteri per la concessione delle risorse” e deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 115 “Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 – art. 2, commi 4 - 7 “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”. Adeguamento alla Legge regionale n. 17/2016, mediante rimodulazione delle risorse prenotate con DGR n. 200/2016 – Esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.”(BUR 28 marzo 2017, n. 25)
    (6)
    Comma modificato dall'articolo 87, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e successivamente dall'articolo 7, comma 15, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28
    (7)
    Comma inserito dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7
    (8) Comma sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
    (9)
    Comma modificato dall'articolo 3, comma 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17. Vedi, anche, deliberazione della Giunta regionale 14 giugno, n. 324 "Procedure per l'ottimizzazione dei processi di recupero delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 22 della l.r. 17/2014, come modificato dall'articolo 3, comma 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17" (BUR 21 giugno 2016, n. 49)
    (10)
    Vedi, anche, deliberazione 29 settembre 2015, n. 515 “Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio ed Equitalia S.p.A finalizzato all'ottimizzazione dei processi di recupero delle somme iscritte a ruolo” (BUR 8  ottobre 2015, n. 81) e deliberazione 14 giugno 2016, n. 324 “Procedure per l’ottimizzazione dei processi di recupero delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’articolo 2, comma 22 della L.R. 17/2014, come modificato dall’articolo 3, comma 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17” (BUR 21 giugno 2016, n. 49)
    (11)Comma abrogato dall'articolo 6, comma 4, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17
    (12) Vedi deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2015, n. 103 “Attuazione comma 27 dell'art. 2 della L.R. n.17 del 30.12.2014 "Legge di Stabilità regionale 2015". Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale.” (BUR 26 marzo 2015, n. 25), deliberazione della Giunta regionale  23 febbraio 2016, n. 48 “Comma 27 dell'art. 2 della L.R. n. 17 del 30 dicembre 2014 "Legge di Stabilità regionale 2015". Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale. Anno 2016.” (BUR 3 marzo 2016, n. 18); deliberazione della Giunta regionale 4 ottobre 2016, n. 559 “Agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24/08/2016 nella Regione Lazio - Deroga alla D.G.R. n. 48 del 23 febbraio 2016 - Estensione al 100% delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale a tutti i cittadini residenti nei Comuni di Amatrice, Accumoli e Cittareale - Anno 2016. (BUR 13 ottobre 2016, n. 82); deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 311 “Comma 27 dell’art. 2 della L.R. n. 17 del 30.12.2014 “Legge di Stabilità regionale 2015”. Revisione delle agevolazioni tariffarie concesse sui servizi di trasporto pubblico locale. Anno 2017 (BUR 29 giugno 2017, n. 52); deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 872 "Agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nella Regione Lazio per l’annualità 2019" (BUR del 22 gennaio 2019, n. 7, s.o. n. 2)
    (13)
    Vedi anche decreto del Commissario ad Acta (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013) n. U00356 del 11 novembre 2016 DCA 17 novembre 2008, n. U0042 "Adozione di misure di partecipazione da parte del cittadino alla spesa sanitaria relativa a prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR, ai sensi dell'art. 6, c. 21 della legge n. 133 del 6.8.2008 di convers. con modif. del D.L. 25.6.2008 n. 112".
    (14)
    Gli allegati alla presente legge sono riportati e consultabili nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.