Istituzione del Parco regionale dell' Appia Antica (1) (2)

Numero della legge: 66
Data: 10 novembre 1988
Numero BUR: 32
Data BUR: 21/11/1988

L.R. 10 Novembre 1988, n. 66
Istituzione del Parco regionale dell' Appia Antica (1) (2)



Titolo I
ISTITUZIONE



Art. 1

1. E' istituito il << Parco regionale suburbano dell' Appia Antica >>.

2. Ne fanno parte le aree comprese nella planimetria allegata (2), nei territori dei comuni di Roma, Marino e Ciampino.


Titolo II
FINALITA' DI REALIZZAZIONE E DI GESTIONE DEL COMPRENSORIO
DEL PARCO DELL' APPIA ANTICA



Art. 2

1. Il comprensorio del << Parco regionale dell' Appia Antica >> dovra' essere realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalita':
a) tutelare i monumenti ed i complessi archeologici, artistici e storici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza;
b) preservarne e ricostituire l' ambiente naturale e valorizzare le risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici;
c) apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco.



Art. 3

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dovra' entrare in funzione l' azienda consorziale a cui e' affidata la realizzazione e la gestione del << Parco regionale dell' Appia Antica >> secondo le norme della presente legge.



Art. 4


1. Per la realizzazione e la gestione del << Parco regionale dell' Appia Antica >> e' concesso all' azienda consorziale un contributo straordinario di L. 10.000 milioni da erogarsi in dieci annualita' di uguale importo, a partire dall' esercizio finanziario 1988.


2. Ad essa potranno affluire, oltre ai contributi degli enti componenti l' azienda consorziale, anche i finanziamenti previsti da leggi vigenti e future per la conservazione e ristrutturazione di beni archeologici, storici e artistici e di complessi di valore paesistico o naturalistico compresi nel perimetro del parco.




Titolo III
COSTITUZIONE DELL' AZIENDA CONSORZIALE
PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL
<< PARCO REGIONALE DELL' APPIA ANTICA >>.


Art. 5

1. Per la realizzazione e la gestione del << Parco regionale dell' Appia Antica >> e' costituita tra il comune di Roma, la Regione Lazio, la provincia di Roma, il comune di Marino ed il comune di Ciampino, un' azienda consorziale con gestione autonoma ai sensi dell' articolo 54 dello statuto della Regione Lazio e secondo le prescrizioni della presente legge. (3)



Art. 6

1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 l' azienda consorziale di cui al precedente articolo 5 predispone il piano di assetto entro dodici mesi dalla sua costituzione.


2. Predispone, altresi', il regolamento di attuazione entro i tempi previsti dall' articolo 9 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977.




Art. 7

1. Sono membri del consiglio di amministrazione dell' azienda consorziale:
a) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
b) due rappresentanti del comune di Roma;
c) un rappresentante per ognuna delle circoscrizioni interessate (I - IX - X - XI - XII) nominati dal consiglio comunale di Roma su designazione delle circoscrizioni stesse;
d) due rappresentanti della provincia di Roma e due ciascuno del comune di Marino e di quello di Ciampino;
e) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali in rappresentanza rispettivamente della soprintendenza ai monumenti di Roma e del Lazio e della soprintendenza archeologica del Lazio;
f) un rappresentante del Ministero dell' ambiente.

2. Il consiglio di amministrazione dell' azienda consorziale entrare' in funzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dai rispettivi organi competenti.

4. Le nomine di cui ai precedente i commi debbono avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comitato e' validamente costituito quando risulta composto della meta' piu' uno dei componenti previsti. 6. In caso di inadempienza la Regione nomina un commissario ad acta entro sessanta giorni dalla rilevazione della inadempienza.




Art. 8

1. Per la gestione del << Parco regionale dell' Appia Antica >>, l' azienda consorziale si avvale di un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive, che dovra' essere nominato con deliberazione del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comitato tecnico scientifico sara' composto da:
a) un architetto esperto in urbanistica e beni culturali;
b) un esperto in turismo sociale;
c) un operatore in materie giuridiche, esperto nei settori di cui all' articolo 2 della presente legge;
d) un esperto in discipline ambientali e gestione delle riserve naturali designati dal CNR - Centro nazionale delle ricerche;
e) un botanico, un geologo, uno zoologo, designati dall' universita' degli studi << La Sapienza >> di Roma;
f) un esperto in problemi di silvicoltura e ecologia forestale designato dalla direzione generale delle foreste del Ministero dell' agricoltura;
g) cinque rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni Italia nostra, Lega ambiente, WWF (worla wildlife found), LIPU (lega italiana protezione degli uccelli) e Amici della terra.

3. Il comitato tecnico scientifico si riunisce di norma almeno due volte l' anno, ogni volta che se ne ravvisi la necessita', o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

4. Il comitato tecnico scientifico e' tenuto ad esprimere il proprio parere consultivo, entro trenta giorni dalla richiesta, sugli strumenti di attuazione del parco, sui programmi di sviluppo, sulle attivita' di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione.

5. Le sedute del comitato sono da ritenersi valide quando sono presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti.



Art. 9

1. Il presidente dell' azienda consorziale e' nominato dal Consiglio regionale tra persone di chiara fama scientifica e di provata esperienza nei settori di cui all' articolo 2 della presente legge.

2. Il presidente dell' azienda presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico scientifico.




Art. 10

1. Entro sei mesi dal suo insediamento il consiglio di amministrazione dell' azienda consorziale proporra' al Consiglio regionale, per l' approvazione entro i successivi tre mesi;
a) lo statuto dell' azienda consorziale;
b) il programma di spesa relativo ai primi investimenti del contributo annuo;
c) i programmi di sviluppo dell' attivita' dell' azienda, su base triennale.

2. I programmi triennali di sviluppo dovranno essere formulati in conformita' alle finalita' del precedente articolo 2 e dovranno, fra l' altro, indicare:
a) gli edifici destinati a demolizione, perche' incompatibili con le finalita' del parco;
b) la localizzazione e le caratteristiche degli impianti di interesse collettivo da realizzare.





Art. 11

1. Lo statuto dell' azienda consorziale, fermo restando quanto stabilito nell' articolo 6 della presente legge, definisce:
a) organi amministrativi dell' azienda; modalita' di scelta dei loro componenti e durata in carica; funzioni, poteri e responsabilita' nei confronti del consiglio di amministrazione;
b) organico tecnico e del personale esecutivo dell' azienda e relativi compiti;
c) modalita' di partecipazione alla gestione del parco di altri enti pubblici, con previsione della partecipazione al consiglio di amministrazione dell' azienda di un rappresentante di ciascun comune, il cui territorio rientri nell' eventuale ampliamento del comprensorio del parco;
d) rapporti almeno semestrali del consiglio di amministrazione con i rappresentanti dei comitati di quartiere e delle scuole di ogni ordine dei quartieri interessati e di associazioni culturali e sportive, al fine anche di illustrare i programmi attuativi unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi annui;
e) procedure per la formazione dei programmi attuativi biennali;
f) formazione del bilancio annuo;
g) determinazione, sulla base del bilancio preventivo annuale, dei contributi obbligatori degli enti locali che partecipano al consiglio di amministrazione dell' azienda consorziale e eventuali forme di autofinanziamento.




Art. 12

1. Il programma di spesa definisce:
a) i comparti da espropriare in via prioritaria;
b) le somme da destinare alle spese generali d' impianto dell' azienda in misura non superiore al 10 per cento della possibilita' finanziaria dell' anno in cui l' azienda entra in funzione;
c) le somme da destinare a prime opere di attrezzatura del parco in misura non superiore al 15 per cento di detta disponibilita' finanziaria;
d) le somme da destinare al personale dell' azienda in misura non superiore al 10 per cento di detta disponibilita' finanziaria.




Art. 13

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma puo' mettere a disposizione dell' azienda per la gestione, i beni gia' acquisiti a tale data e fornire i dati relativi alle espropriazioni gia' avvenute, del programma di spesa e dei programmi biennali, per le espropriazioni ancora da attuare.



Art. 14

1. Entro un anno dall' entrata in funzione dell' azienda consorziale il consiglio di amministrazione provvedera', su proposta formulata dal comitato tecnico scientifico, ad emanare il regolamento d' uso dei beni e delle attrezzature del parco ed il regolamento del personale.




Art. 15

1. Il regolamento d' uso di cui al precedente articolo 14 dovra' essere formulato in conformita' alle finalita' di cui al precedente articolo 2 e dovra', tra l' altro, indicare:
a) la rete stradale del parco, regolando la viabilita' in modo da assicurare la fruibilita' pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nel parco, nel rispetto dell' ambiente naturale e dei valori storico - artistici;
b) gli spazi ed i monumenti visitabili dal pubblico solo con particolare autorizzazione del competente organo dell' azienda;
c) i criteri da rispettare nelle trasformazioni, demolizioni e utilizzazioni degli edifici da adibirsi a servizio del parco.

2. Il regolamento dovra' altresi', contenere direttive di carattere generale concernenti l' uso delle attrezzature sociali, culturali e ricreative del parco, nonche' lo svolgimento, mediante concessioni, di attivita' compatibili con le finalita' del parco.





Titolo IV
VINCOLISTICA


Art. 16

1. Entro i confini del comprensorio del parco e' vietato:
a) fino all'approvazione del piano d'assetto, di cui all'articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria nei limiti della lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di manutenzione straordinaria limitati alla sola tutela dell'integrita' statica ed architettonica degli edifici (coperture, strutture ed elementi decorativi degradati) e che non comportino modifiche di destinazione d'uso e che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previo parere dell'azienda consorziale e di altri enti ed uffici competenti. E', altresi', vietato eseguire manufatti di qualsiasi genere, opere di recinzione ed aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del comune di Roma e l'interramento del Grande Raccordo Anulare (4);
b) aprire e coltivare cave e miniere;
c) esercitare la caccia e la pesca, catturare o molestare gli animali, introdursi con armi e attrezzature di qualsiasi genere per la caccia e per la pesca;
d) raccogliere o danneggiare specie vegetali ed eseguire tagli di piante, salvo per le zone mantenute a destinazione agricola ed entro i limiti di tale destinazione;
e) accendere fuochi all' aperto, salvo autorizzazione;
f) abbandonare sul terreno o nelle acque oggetti o rifiuti di qualsiasi genere;
g) svolgere qualsiasi attivita' pubblicitaria non immediatamente afferente ad attivita' consentite ed entro i limiti autorizzati;
h) svolgere gare sportive al di fuori delle localita' appositamente destinate o concesse.



Art. 17

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di sviluppo del parco e nel suo regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima e' stabilita in L. 200.000, la massima in L. 2 milioni. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'.

3. La sanzione amministrativa per la violazione delle norme di cui al precedente articolo 16, lettera a) e lettera b) della presente legge e' stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 20 milioni.

4. Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell' ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

5. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e le norme della vigente legislazione statale e regionale.




Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI




Art. 18

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma, d' intesa con l' azienda consorziale, provvedera' a:
a) regolare, mediante convenzione con l' ENEL - Ente nazionale elettricita', la soppressione o l' interramento graduale delle linee elettriche che attraversano il comprensorio del parco;
b) a regolare, mediante singole convenzioni, l' uso dei beni dello Stato e di altri enti pubblici esistenti nel comprensorio del parco e aventi finalita' particolari;
c) a regolare la rete viaria generale e di adduzione al parco coordinandola con la rete interna stabilita dall' azienda, anche mediante convenzione con l' ANAS - Azienda nazionale autonoma strade.

1bis. Fino all'approvazione del piano di assetto e' consentita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria e parere dell'azienda consorziale, la realizzazione di opere di pubblico interesse idonee a salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale del comprensorio del parco, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, alla illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico sanitarie, alla soppressione ed interramento di linee elettriche, purche' la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilita' ambientale nonche' l'urgenza e la necessita' delle opere stesse. (5)





Art. 19

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge e' autorizzata, per l' anno 1988, la spesa di L. 1.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio, di nuova istituzione, n. 21505 cosi' denominato: << Contributo straordinario all' azienda consorziale del Parco regionale dell' Appia Antica >>.

2. Alla copertura finanziaria relativa al finanziamento del precedente comma si provvede con prelievo di pari importo dal fondo globale accantonato al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera r) del bilancio 1988.

3. Per gli esercizi 1989 e 1990 la copertura finanziaria e' garantita dal bilancio pluriennale 1988/ 1990.




Allegato

omissis




Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 21 novembre 1988, n. 32, s. o. n. 4

(2) Per le modifiche del perimetro del parco vedi l'articolo 42, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, l'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, l'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6, l'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e, da ultimo, l'articolo 9, comma 17, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3) Vedi ora l'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 29

(4) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1994, n. 37

(5) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1994, n. 37

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.