Rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio. (1)

Numero della legge: 31
Data: 10 luglio 1978
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1978

L.R. 10 Luglio 1978, n. 31
Rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio. (1)


Art. 1


In attuazione delle funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio, a partire dalla stagione venatoria 1978-1979 è disciplinato dalla presente legge.


Art. 2

Obbligo del tesserino per l'esercizio venatorio. Il cacciatore per esercitare la caccia deve munito del tesserino rilasciato gratuitamente dalla Regione e valido in tutto il territorio nazionale.
Il rilascio del tesserino avviene con la procedura indicata dal successivo art. 3.
In caso di deterioramento o smarrimento il titolare per ottenere il duplicato del tesserino deve rivolgersi all'ente autorizzato al rilascio, dimostrando di avere provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza od alla locale stazione dei carabinieri.


Art. 3

Rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio. Il tesserino per l'esercizio venatorio viene rilasciato dalla Regione (2), che nell'operazione di rilascio si avvale dei comuni. Il richiedente ottiene il tesserino, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge regionale sui tributi propri della Regione;
c) attestazione comprovante l'avvenuto pagamento della tassa sulle concessioni regionali;
d) attestazione del versamento della quota assicurativa di cui all'art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Fino all'entrata in vigore delle norme sulle tasse di concessione regionale, di cui all'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il richiedente dovrà presentare unicamente l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia.
Il tesserino viene emesso su esemplari editi dalla Giunta regionale, d'intesa con le altre Regioni ed è valido per l'intera annata venatoria. Oltre alle modalità di esercizio venatorio, sul tesserino devono essere riportati i seguenti dati: numerazione progressiva regionale, cognome e nome del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, professione, numero licenza di caccia ed eventuale numero di codice attributo dalla Regione al titolare stesso.
Sulla parte del bollettino di conto corrente che deve essere trattenuta dal versante verrà apposto il numero del tesserino e la data di emissione comprovante il ritiro del tesserino stesso.
In mancanza di ricevuta per prima concessione di licenza o rinnovo, tale elementi verranno riportati sulla licenza di porto d'armi per uso di caccia.


Art. 4

Norme d'uso del tesserino. Il cacciatore ha l'obbligo di annullare sul tesserino negli spazi a tal fine destinati:
a) la data del giorno di caccia prescelto, immediatamente prima del suo effettivo inizio;
b) i capi di selvaggina stanziale abbattuti, subito dopo l'abbattimento.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore ha l'obbligo di indicare in modo indelebile il numero complessivo dei capi abbattuti.
Le giornate di caccia effettuate in altra Regione sono considerate compiute nel territorio della Regione Lazio. Il titolare del tesserino è tenuto alla restituzione del documento stesso all'ente delegato alla distribuzione, all'atto della richiesta del tesserino relativo alla stagione venatoria successiva.


Art. 5

(3)

Art. 6

(3)

Art. 7


La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 20 luglio 1978, n. 20.

(2) Modifica introdotta dall'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(3) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 3, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.