Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo. (artt. 1-90) (1) (1a) (1b)

Numero della legge: 14
Data: 6 agosto 1999
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/1999
L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/a
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo. (artt. 1-90) (1) (1a) (1b)


Indice

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I
FINALITÀ E DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA

Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizione della disciplina

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 3 Ruolo della Regione
Art. 4 Ruolo della provincia
Art. 5 Ruolo del comune
Art. 6 Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani
Art. 7 Ruolo della comunità montana

CAPO II
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 8 Ripartizione delle funzioni
Art. 9 Criteri

CAPO III
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI. INTERVENTI PER PROMUOVERE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA

Art. 10 Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni
Art. 11 Area metropolitana
Art. 12 Incentivi per promuovere forme di gestione associata

CAPO IV
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Art. 13 Personale
Art. 14 Patrimonio
Art. 15 Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 16 Finanziamento degli investimenti degli enti locali

CAPO V
INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DIRETTIVA. SERVIZIO GENERALE DI MONITORAGGIO. POTERI SOSTITUTIVI

Art. 17 Indirizzo e coordinamento, direttiva
Art. 18 Servizio generale di monitoraggio
Art. 19 Poteri sostitutivi

CAPO VI
STRUMENTI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI COOPERAZIONE E DI CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 20 Conferenza permanente Regione-autonomie locali
Art. 21 Conferenza metropolitana
Art. 22 Comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni economicosociali [abrogato]
Art. 23 Cooperazione e contrattazione programmata
Art, 23bis Altri strumenti della programmazione negoziata
Art. 23ter Accordo quadro di sviluppo territoriale, programma integrato di sviluppo locale, contratto di recupero produttivo e patto locale per il turismo e per l'artigianato
Art. 24 Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo

CAPO VII
RUOLO DELLE AUTONOMIE FUNZIONALI, DELLE COOPERATIVE, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 25 Ruolo delle autonomie funzionali
Art. 26 Ruolo delle cooperative
Art. 27 Ruolo delle organizzazioni di volontariato
Art. 28 Ruolo delle associazioni

CAPO VIII
SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA. FORMAZIONE. SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO

Art. 29 Consulenza
Art. 30 Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa
Art. 31 Formazione
Art. 32 Sistema informativo automatizzato

TITOLO III
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 33 Oggetto

CAPO II
AGRICOLTURA

Art. 34 Oggetto
Art. 35 Funzioni e compiti della Regione
Art. 36 Funzioni e compiti delle province
Art. 37 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 38 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 39 Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali

CAPO III
ARTIGIANATO

Art. 40 Oggetto
Art. 41 Funzioni e compiti della Regione
Art. 42 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 43 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

CAPO IV
INDUSTRIA

Art. 44 Oggetto
Art. 45 Funzioni e compiti della Regione
Art. 46 Funzioni e compiti delle province
Art. 47 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 48 Funzioni e compiti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

CAPO V
ENERGIA

Art. 49 Oggetto
Art. 50 Funzioni e compiti della Regione
Art. 51 Funzioni e compiti delle province
Art. 52 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VI
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 53 Oggetto
Art. 54 Funzioni e compiti della Regione
Art. 55 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VII
ACQUE MINERALI E TERMALI

Art. 56 Oggetto
Art. 57 Funzioni e compiti della Regione
Art. 58 Funzioni e compiti delle province
Art. 59 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VIII
CAVE E TORBIERE

Art. 60 Oggetto
Art. 61 Funzioni e compiti della Regione
Art. 62 Funzioni e compiti delle province
Art. 63 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO IX
FIERE E MERCATI COMMERCIO

Sezione I
Ambito di applicazione

Art. 64 Oggetto

Sezione II
Fiere e mercati

Art. 65 Funzioni e compiti della Regione
Art. 66 Funzioni e compiti delle province [abrogato]
Art. 67 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 68 Funzioni e compiti delle comunità montane

Sezione III
Commercio

Art. 69 Funzioni e compiti della Regione
Art. 70 Funzioni e compiti delle province [abrogato]
Art. 71 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 72 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti

CAPO X
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 73 Oggetto
Art. 74 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti
Art. 75 Funzioni e compiti della Regione
Art. 76 Funzioni e compiti delle province
Art. 77 Funzioni e compiti dei comuni e di Roma Capitale

CAPO XI
DISPOSIZIONI COMUNI

Sezione I
Relazioni con il sistema camerale

Art. 78 Ruolo delle CCIAA
Art. 79 Collaborazioni funzionali con le CCIAA
Art. 80 Funzioni e compiti delle CCIAA
Art. 81 Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività
Art. 82 Invio relazione allo Stato

Sezione II
Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese

Art. 83 Sportello unico per le attività produttive
Art. 84 Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese

Sezione III
Interventi per il sostegno alle imprese

Art. 85 Disciplina degli interventi
Art. 86 Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive
Art. 87 Convenzioni

Sezione IV
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi

Art. 88 Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese
Art. 89 Agevolazioni di credito
Art. 90 Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi

TITOLO IV
TERRITORIO, AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 91 Oggetto

CAPO II
TERRITORIO, URBANISTICA E BELLEZZE NATURALI

Art. 92 Oggetto
Art. 93 Funzioni e compiti della Regione
Art. 94 Funzioni e compiti delle province
Art. 95 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO III
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 96 Oggetto
Art. 97 Funzioni e compiti della Regione
Art. 98 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO IV
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE, TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I
Ambito del conferimento

Art. 99 Oggetto

Sezione II
Protezione della natura e dell'ambiente

Art. 100 Funzioni e compiti della Regione
Art. 101 Funzioni e compiti delle province
Art. 102 Funzioni e compiti delle comunità montane
Art. 103 Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attività a rischio di incidente rilevante

Sezione III
Aree naturali protette

Art. 104 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali

Sezione IV
Inquinamento delle acque

Art. 105 Funzioni e compiti della Regione
Art. 106 Funzioni e compiti delle province
Art. 107 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione V
Inquinamento acustico

Art. 108 Funzioni e compiti della Regione
Art. 109 Funzioni e compiti delle province
Art. 110 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione VI
Inquinamento atmosferico

Art. 111 Funzioni e compiti della Regione
Art. 112 Funzioni e compiti delle province

Sezione VII
Inquinamento elettromagnetico

Art. 113 Funzioni e compiti della Regione
Art. 114 Funzioni e compiti delle province
Art. 115 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione VIII
Gestione dei rifiuti

Art. 116 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali

CAPO V
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 117 Oggetto
Art. 118 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali

CAPO VI
LAVORI PUBBLICI

Art. 119 Oggetto
Art. 120 Funzioni e compiti della Regione
Art. 121 Funzioni e compiti delle province
Art. 122 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VII
VIABILITÀ

Art. 123 Oggetto
Art. 124 Funzioni e compiti della Regione
Art. 125 Funzioni e compiti delle province
Art. 126 Accordi di programma
Art. 127 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VIII
TRASPORTI

Sezione I
Ambito del conferimento

Art. 128 Oggetto
Art. 129 Funzioni e compiti della Regione
Art. 130 Funzioni e compiti delle province
Art. 131 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 132 Funzioni delle CCIAA

CAPO IX
PROTEZIONE CIVILE

Art. 133 Oggetto
Art. 134 Funzioni e compiti della Regione
Art. 135 Funzioni e compiti delle province
Art. 136 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 137 Funzioni e compiti delle comunità montane

TITOLO V
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 138 Oggetto

CAPO II
TUTELA DELLA SALUTE

Sezione I
Ambito di applicazione

Art. 139 Oggetto
Art. 140 Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti

Sezione II
Salute umana

Art. 141 Funzioni e compiti della Regione
Art. 142 Funzioni e compiti delle province
Art. 143 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione III
Sanità veterinaria

Art. 144 Funzioni e compiti della Regione
Art. 145 Funzioni e compiti delle province
Art. 146 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 147 Funzioni e compiti delle comunità montane

CAPO III
SERVIZI SOCIALI

Art. 148 Oggetto
Art. 149 Funzioni e compiti della Regione
Art. 150 Funzioni e compiti delle province
Art. 151 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO IV
ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 152 Oggetto
Art. 153 Funzioni e compiti della Regione
Art. 154 Funzioni e compiti delle province
Art. 155 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 156 Funzioni e compiti delle comunità montane

CAPO V
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 157 Oggetto
Art. 158 Funzioni e compiti della Regione
Art. 159 Funzioni e compiti delle province

CAPO VI
LAVORO

Art. 160 Oggetto
Art. 161 Funzioni e compiti della Regione
Art. 162 Funzioni e compiti delle province
Art. 163 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VII
BENI CULTURALI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI SPETTACOLO

Sezione I
Ambito di applicazione

Art. 164 Oggetto

Sezione II
Beni culturali

Art. 165 Funzioni e compiti della Regione
Art. 166 Funzioni e compiti delle province
Art. 167 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione III
Promozione delle attività culturali

Art. 168 Funzioni e compiti della Regione
Art. 169 Funzioni e compiti delle province
Art. 170 Funzioni e compiti dei comuni

Sezione IV
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività culturali

Art. 171 Commissione regionale per i beni e le attività culturali
Art. 172 Funzioni e compiti della commissione

Sezione V
Spettacolo

Art. 173 Funzioni e compiti della Regione
Art. 174 Funzioni e compiti delle province
Art. 175 Funzioni e compiti dei comuni

CAPO VIII
SPORT

Art. 176 Oggetto
Art. 177 Funzioni e compiti della Regione
Art. 178 Funzioni e compiti delle province
Art. 179 Funzioni e compiti dei comuni

TITOLO VI
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO. POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 180 Oggetto

CAPO II
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO

Art. 181 Oggetto
Art. 182 Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali

CAPO III
POLIZIA AMMINISTRATIVA E RELATIVO REGIME AUTORIZZATORIO

Art. 183 Oggetto
Art. 184 Funzioni e compiti della Regione
Art. 185 Funzioni e compiti delle province
Art. 186 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 187 Funzioni e compiti delle comunità montane

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
TERMINI PER L'EMANAZIONE DI NORME INTEGRATIVE DEI TITOLI III, IV, V E VI

Art. 188 Norme integrative in materia di agricoltura ed attività a rischio di incidente rilevante
Art. 189 Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanità
Art. 190 Conferimento di ulteriori funzioni

CAPO II
DECORRENZA DELL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI CONFERITI

Art. 191 Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 192 Assegnazione delle risorse umane
Art. 193 Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie

CAPO III
SCADENZE TEMPORALI PER L'EMANAZIONE, L'ADEGUAMENTO, LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SETTORE

Art. 194 Legislazione regionale di settore
Art. 195 Riordino di organismi collegiali
Art. 196 Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo

CAPO IV
ABROGAZIONI E MODIFICAZIONI DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 197 Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37
Art. 198 Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42
Art. 199 Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74
Art. 200 Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
Art. 201 Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 [abrogato]
Art. 202 Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 [abrogato]
Art. 203 Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
Art. 204 Applicazione transitoria della normativa vigente
Art. 205 Area metropolitana e funzioni a livello metropolitano
Art. 206 Individuazione della rete viaria regionale
Art. 207 Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali
Art. 208 Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative
Art. 209 Abrogazioni




Titolo I
Disposizioni preliminari


Capo I
Finalità e definizione della disciplina


Art.1
(Finalità)


1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.

2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.


Art. 2
(Definizione della disciplina)


1. Per la finalità di cui all'articolo 1 la presente legge:
a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e locale, determinando:
1) il ruolo della Regione e degli enti locali;
2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo;
3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti;
4) le modalità di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
5) le modalità di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali nonché di attivazione di un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio stesso;
6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata nei singoli settori organici di materie e per assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle funzionali nonché delle organizzazioni di rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e programmatorie della Regione ed ai procedimenti attuativi delle riforme;
7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni;
8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle rispettive funzioni, nonché di un sistema informativo e di rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo;
b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie:
1) sviluppo economico e attività produttive;
2) territorio, ambiente ed infrastrutture;
3) servizi alla persona ed alla comunità;
4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio;
c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il processo di decentramento amministrativo, prevedendo:
1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti agli enti locali;
2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie;
3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento;
4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione:
a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati alla Regione perché provveda al successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e locale;
b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.


Titolo II
Disposizioni generali


Capo I
Ruolo della Regione e degli enti locali


Art.3
(Ruolo della Regione)


1. La Regione esercita essenzialmente la funzione legislativa e regolamentare nonché le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, direttiva e controllo relativamente alle materie complessivamente conferite dallo Stato, provvedendo a:
a) emanare la disciplina normativa delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggiquadro nazionali e del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, ovvero norme di organizzazione, ivi compresa la subdelega, e di spesa e, ove previsto, norme di attuazione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati;
b) promuovere e realizzare il riordino territoriale secondo le procedure previste dalle leggi regionali 5 novembre 1991, n. 73, e 30 luglio 1996, n. 30 e l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali negli ambiti territoriali ottimali, individuati ai sensi dell'articolo 10;
c) determinare, con il concorso degli enti locali, gli obiettivi generali della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonché gli obiettivi settoriali, laddove previsto dalla legge statale o regionale, ed a verificare la compatibilità con tali obiettivi degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale e metropolitana, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore;
d) elaborare ed a coordinare l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del d.lgs. 112/1998;
e) adottare atti di indirizzo e coordinamento delle attività degli enti locali al fine di assicurare un omogeneo sviluppo economico, sociale e territoriale della Regione nonché atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni e compiti amministrativi con le modalità di cui all'articolo 17;
f) ripartire fra gli enti locali le risorse umane, patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti;
g) effettuare il controllo di legittimità ed il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali secondo le procedure ed i limiti previsti dall'apposita legge regionale di disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo, in attuazione della l. 142/1990 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché la sostituzione nei casi di cui all'articolo 19.

2. La Regione, altresì, esercita esclusivamente le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, ad essa espressamente riservati dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

3. Tra le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al comma 2 rientrano quelli delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), concernenti le persone giuridiche di cui all'articolo 12 del codice civile.

4. La Regione provvede, inoltre, ad attuare gli interventi di rilevanza regionale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.


Art.4
(Ruolo della provincia)

1. La provincia esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione provvedendo, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modifiche e dalle specifiche leggi regionali di settore a:
a) promuovere e coordinare le proposte degli enti locali ai fini della determinazione degli obiettivi generali della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, nonché degli eventuali obiettivi settoriali;
b) adottare, in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera a), ove esistenti, il piano territoriale di coordinamento e propri programmi economico-sociali generali e settoriali;
c) verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il piano territoriale di coordinamento, nonché degli strumenti di programmazione economicosociale comunali con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti;
d) approvare il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico delle comunità montane, previa verifica di compatibilità con il piano territoriale di coordinamento nonché con i propri programmi economico-sociali generali e settoriali, ove esistenti.

2. La provincia esercita, altresì, le funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, di norma nelle seguenti materie indicate nell'articolo 14, comma 1, della l. 142/1990:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, d'igiene e profilassi pubblica;
i) compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica;
l) raccolta ed elaborazione di dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

3. La provincia provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza provinciale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.


Art.5
(Ruolo del comune)

1. Il comune esercita la generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, ad eccezione di quelli che la presente legge e le relative norme integrative espressamente riservano alla Regione o conferiscono ad altri enti locali ed alle autonomie funzionali, nel rispetto dei criteri di cui al capo II.

2. Il comune esercita, altresì, in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi di cui al comma 1, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza, funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, propri strumenti di programmazione e pianificazione rapportati alle esigenze della collettività e del territorio comunale.

3. Il comune provvede ad attuare gli specifici interventi di rilevanza comunale previsti nei programmi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

4. I comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 nelle singole materie disciplinate nei titoli III, IV, V e VI in forma singola o in forma associata, entro ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'articolo 10.


Art.6
(Ruolo della città metropolitana e dei comuni metropolitani)

1. La Città metropolitana di Roma, dal momento della sua istituzione, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi provinciali di cui all'articolo 4 nonché le funzioni e i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, comma 1, che saranno ad essa conferiti, nel rispetto dei criteri di cui al capo II, dalla legge regionale da emanarsi ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, in quanto abbiano precipuo carattere sovracomunale o debbano, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolti in forma coordinata nell'area metropolitana, nelle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. I comuni metropolitani esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi comunali di cui all'articolo 5, salvo quelli che saranno conferiti alla città metropolitana a norma del comma 1 del presente articolo.


Art.7
(Ruolo della comunità montana)

1. La comunità montana esercita, oltre alla funzione organizzativa e regolamentare di sua competenza nell'ambito delle materie ad essa conferite, le funzioni di programmazione concorrendo, secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale e dalle specifiche leggi regionali di settore, alla determinazione degli obiettivi della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale e provinciale ed adottando, in coerenza con tali obiettivi, il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico.

2. La comunità montana esercita, altresì:
a) le specifiche funzioni e i compiti amministrativi ad essa espressamente conferiti dalla presente legge e dalle relative norme integrative, nel rispetto dei criteri di cui al capo II e delle disposizioni dettate dalla legge regionale sulla montagna, e la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa e dalla programmazione comunitaria, statale e regionale;
b) le funzioni e i compiti amministrativi dei comuni di cui all'articolo 5 che essi sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, con particolare riguardo ai settori indicati nell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
c) le altre funzioni e i compiti amministrativi eventualmente delegati dalla provincia e dai singoli comuni.


Capo II
Criteri per la ripartizione delle funzioni


Art.8
(Ripartizione delle funzioni)

1. Ai fini dell'organizzazione prevista dall'articolo 1 si provvede a:
a) ripartire tra la Regione e gli enti locali le funzioni e i compiti amministrativi conferiti dallo Stato con il d.lgs. 112/1998 e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della l. 59/1997, inerenti alle materie comprese nei settori organici "sviluppo economico ed attività produttive", "territorio, ambiente ed infrastrutture", "servizi alla persona ed alla comunità", "vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio";
b) confermare od adeguare, nell'ambito dei citati settori organici di materie, le ripartizioni di funzioni e compiti amministrativi già disposte dalla legislazione vigente.


Art.9
(Criteri)


1. La ripartizione di cui all'articolo 8 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) indicazione tassativa delle funzioni e dei compiti amministrativi da riservare alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;
b) conferimento ai diversi livelli di governo locale di tutte le altre funzioni e compiti amministrativi procedendo mediante:
1) attribuzione, in base ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza, nel caso di funzioni e compiti amministrativi di interesse esclusivamente locale in rapporto al ruolo che gli enti istituzionali sono tenuti rispettivamente a svolgere a norma del capo I;
2) delega e subdelega, nel caso di funzioni e compiti amministrativi che, pur non essendo d'interesse esclusivamente locale, richiedono, in base al principio di omogeneità, di essere esercitati allo stesso livello di governo delle funzioni e dei compiti attribuiti;
3) conferimento ad un unico ente istituzionale delle funzioni e dei compiti amministrativi connessi, strumentali e complementari alle funzioni e compiti attribuiti, delegati o subdelegati, in base al principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
4) attribuzione comunque al comune, in base al principio di completezza, della generalità delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti espressamente agli altri enti locali, salvo espresse deroghe stabilite dalla legislazione statale.

2. Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al comma 1, lettera b), è effettuato, nell'ambito di ciascuna materia, a tutti gli enti di pari livello istituzionale, salvo espressa deroga prevista dalle leggi statali vigenti.

3. In attesa della istituzione della Città metropolitana di Roma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti singole aree urbane e metropolitane è conferito, qualora sia espressamente previsto da leggi statali o regionali vigenti, al Comune di Roma, in relazione al territorio comunale, ed alla Provincia di Roma, in relazione al restante territorio provinciale.


Capo III
Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti. Interventi per promuovere forme di gestione associata.


Art.10
(Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni)

1. Fermo restando il conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai diversi livelli di governo locale operato in sede di ripartizione ai sensi dell'articolo 9, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti stessi da parte dei comuni di minore dimensione e di norma quelli con meno di diecimila abitanti è affidato, per specifiche materie, alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
2. A tale fine il Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, individua, per le varie materie comprese nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI, ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, previamente concordati in sede di conferenza Regione - autonomie locali sulla base di un modello di coerenza territoriale definito dal Sistema Statistico regionale (SI.STA.R.) tenendo conto dei seguenti elementi: (2)

a) dimensione demografica dei comuni coinvolti, così che i servizi resi in forma associata interessino una popolazione complessiva non inferiore, di norma, a diecimila abitanti;
b) caratteristiche geografiche, ambientali e storicoculturali, dei territori dei comuni coinvolti;
c) tipologia ed articolazione delle attività produttive, commerciali o turistiche presenti nei comuni coinvolti;
d) peculiarità delle popolazioni interessate;
e) contiguità territoriale fra i comuni coinvolti;
f)coincidenza, di norma, nelle zone montane, dell'ambito territoriale ottimale con la comunità montana; (3)

g) altri ambiti già individuati da leggi o provvedimenti regionali vigenti.

3. (4)
4. I comuni interessati, entro il termine fissato dalla deliberazione di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, organizzano l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, scegliendo autonomamente la forma associativa nell'ambito di quelle previste dalla legge  n. 142/1990, ferma restando la Comunità montana, laddove coincidente con l'ambito territoriale ottimale, ai sensi del comma 2, lettera f). Al fine di favorire l'intesa sulla
forma associativa e sulle relative modalità attuative, il Presidente della provincia nel cui territorio rientra l'ambito territoriale ottimale provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito stesso.(5)

5. Decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, esercita i poteri sostitutivi ai fini della costituzione delle forme associative.

5-bis. In attesa dell'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 2, ai fini dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, previsto dall'articolo 191, la Giunta regionale individua, previo parere favorevole della Conferenza Regione - autonomie locali, ambiti territoriali provvisori per la gestione associata delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei comuni indicati al comma 1, facendo riferimento:

a) alle comunità montane, per le zone montane;

b) ad ambiti già determinati da leggi o provvedimenti regionali vigenti;

c) a gestioni associate di funzioni comunali già esistenti o a sperimentazioni aggregative comunali in atto;

d) a delimitazioni territoriali da sperimentare, determinate tenendo conto dell'elemento di cui al comma 2, lettera a)(6)

5-ter. In relazione a ciascun ambito territoriale provvisorio di cui al comma 5-bis, la Giunta regionale individua altresì, ove necessario, un Comune capofila, il quale esercita le funzioni ed i compiti amministrativi per conto di tutti i comuni compresi nell'ambito stesso, previa convenzione che regoli i reciproci rapporti. In tale caso le risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi sono assegnate ai comuni capofila con la procedura di cui all'articolo 192 .(6)

5-quater. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter cessa dalla data di esecutività degli atti costitutivi delle forme associative adottati ai sensi dei commi 4 e 5. (6)





Art.11
(Area metropolitana)


1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, fino alla istituzione della Città metropolitana di Roma, la Regione, la Provincia di Roma, il Comune di Roma e gli altri enti locali compresi nel territorio provinciale definiscono, in seno alla conferenza metropolitana, le forme di coordinamento o d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei compiti per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o ambito territoriale ottimale, con particolare riguardo a quelli elencati nell'articolo 21, comma 4, lettera b).

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere costituiti uffici comuni sulla base di convenzioni stipulate tra gli enti interessati, anche in deroga agli assetti organizzativi degli enti stessi.




Art.12 (6a)
(Interventi regionali per favorire forme
di gestione associata tra comuni)

1. Nelle more di una disciplina organica tesa a promuovere la riorganizzazione sovracomunale di servizi, funzioni e strutture e ad introdurre gli ambiti ottimali individuati in base all’articolo 10, la Regione concede contributi ai comuni, nei limiti degli appositi stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione, per favorire forme di gestione associata tra i comuni stessi, comprese le comunità montane, con particolare riguardo alla gestione dei servizi catastali ai sensi all’articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
2. La Regione promuove, altresì, processi di fusione tra i comuni al di sotto dei 1.500 abitanti attraverso la concessione di appositi contributi.
3. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con quelli stabiliti dalle disposizioni statali vigenti in materia o concordati nell’ambito della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).
4. Nell’ambito della deliberazione di cui al comma 3, una quota delle risorse stanziate è destinata all’Associazione regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL), per lo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione professionale del personale dei comuni nonché di progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio ai fini dello sviluppo dell’associazionismo intercomunale.



Capo IV
Modalità di assegnazione delle risorse


Art.13
(Personale)


1. Al fine dell'assegnazione delle risorse umane necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione provvede a trasferire agli enti locali il proprio personale che, al momento del conferimento, risulta preposto all'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto del conferimento stesso.

2. La Giunta regionale individua con apposita deliberazione, adottata previa intesa in sede di conferenza Regione-autonomie locali, il personale da trasferire, tenuto conto delle eventuali richieste e nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento. Tale deliberazione deve individuare, in particolare, il contingente di personale da trasferire, distinto per ciascun ente destinatario, mediante elenco nominativo con l'indicazione delle relative qualifiche funzionali e figure professionali.

3. Al personale da trasferire sulla base della deliberazione di cui al comma 2 sono applicate forme di incentivazione definite dalla Regione nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata.

5. La Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale trasferito, ai sensi dell'articolo 26.

6. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in relazione al trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti destinatari, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dai contratti collettivi di riferimento.

7. All'atto del trasferimento i posti del contingente di personale trasferito sono automaticamente soppressi e le somme stanziate per i relativi oneri sono assegnate agli enti destinatari secondo le disposizioni di cui all'articolo 15.

8. A seguito del conferimento, la Regione provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica ed alla ridefinizione delle proprie strutture organizzative, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina dell'ordinamento degli uffici.


Art.14
(Patrimonio)


1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, sono assegnati agli enti locali competenti per territorio e destinatari delle funzioni e dei compiti stessi secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti sono trasferiti agli enti interessati, quelli utilizzati per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati o subdelegati, possono essere assegnati in uso o in comodato agli enti destinatari della delega o subdelega.

3. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, al trasferimento od all'assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario ed approvato dalla Giunta regionale.

4. Il trasferimento agli enti locali dei beni regionali comporta la successione degli enti stessi nei diritti e negli obblighi inerenti alla loro gestione.

5. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territorialmente competenti.


Art.15
(Finanziamento delle funzioni e dei compiti conferiti)


1. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti agli enti locali sono finanziate, previa stima dei relativi oneri, mediante assegnazione agli enti destinatari di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in specifici capitoli del bilancio regionale, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana, e sono ripartite tra gli enti, senza vincolo di destinazione, sulla base di parametri oggettivi che tengano conto della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 4, con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni attribuite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con la legge regionale di bilancio.

2. Le spese relative alle funzioni e ai compiti amministrativi delegati o subdelegati sono finanziati, previa stima dei relativi oneri, con assegnazione agli enti destinatari di delega o subdelega di somme stanziate dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziate in appositi capitoli del bilancio regionale rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane e la città metropolitana e sono ripartite tra gli enti, con vincolo di destinazione, con le modalità di cui al comma 1.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorate di una somma pari alla quota delle spese relative al personale trasferito dalla Regione, che viene eliminato dal bilancio regionale in seguito all'attribuzione, alla delega o alla subdelega delle funzioni e dei compiti amministrativi.

4. A ciascun ente locale spettano nelle materie attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione, i proventi delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei relativi servizi.

5. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni e dei compiti amministrativi è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari, previo parere espresso dalla conferenza Regione-autonomie locali di cui all'articolo 20.


Art.16
(Finanziamento degli investimenti degli enti locali)

1. Al fine di favorire la politica degli investimenti degli enti locali realizzati dagli stessi o da altri soggetti pubblici e privati in partecipazione con gli enti locali, è istituito il fondo rotativo denominato Fondo Investimenti Lazio (FIL), per la progettazione e l'esecuzione degli investimenti nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie.

2. Il FIL è alimentato, oltre che dal recupero dei contributi concessi, da quote di tutte le entrate in conto capitale della Regione, salvo quelle assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione e quelle derivanti da operazioni di finanza straordinaria, nonché dalle maggiori entrate acquisite dalla Regione attraverso maggiorazioni da essa disposte sui tributi propri.

3. Le modalità di gestione del FIL sono determinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.


Capo V
Indirizzo e coordinamento, direttiva. Servizio generale di monitoraggio. Poteri sostitutivi


Art.17
(Indirizzo e coordinamento, direttiva)

1. La Giunta regionale adotta, con apposita deliberazione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, e sentita la competente commissione consiliare permanente, gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), in coerenza con l'indirizzo politico, sociale ed economico determinato dal Consiglio regionale, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione e della pianificazione territoriale regionale.

2. Gli enti locali nello svolgimento delle attività di propria competenza devono attenersi agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale adotta altresì gli atti di direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), limitatamente alle funzioni ed ai compiti amministrativi delegati e subdelegati, al fine di garantire l'effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti stessi da parte degli enti locali. In caso di funzioni o compiti amministrativi subdelegati le direttive adottate dalla Giunta regionale devono conformarsi a quelle eventualmente emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della l. 59/1997.

4. Il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della funzione di direzione conferitagli dall'articolo 121 della Costituzione, comunica tempestivamente agli enti locali destinatari di subdelega le direttive statali nonché le direttive eventualmente adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, impartendo, se necessario, specifiche istruzioni per l'attuazione delle direttive stesse. Provvede, altresì, ad informare periodicamente il Governo e il Consiglio regionale sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, ivi compresi quelli subdelegati agli enti locali.


Art.18
(Servizio generale di monitoraggio)


1. La Regione attiva un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali finalizzato all'esercizio dei poteri regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione e all'integrazione delle funzioni e dei compiti degli enti locali a livello regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, il servizio generale di monitoraggio, tra l'altro, cura la raccolta di tutti gli atti di indirizzo, coordinamento e direttiva e di quelli che costituiscano esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, mettendoli, altresì, a disposizione degli enti locali medesimi unitamente ai dati acquisiti attraverso il monitoraggio.

3. La Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per il servizio di cui al presente articolo secondo le procedure previste dall'apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.

4. Gli osservatori, le strutture e gli altri organismi regionali, comunque denominati, che espletano attività di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali, sono tenuti a fornire alla struttura di cui al comma 3 i dati rilevati nello svolgimento della rispettiva attività.



Art. 19 (7)

(Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta regionale diffida l’ente interessato ad adempiere, assegnando allo stesso un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per l’adozione dell’atto o del provvedimento dovuto o necessario. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l’ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario.

3. L’ente diffidato può comunque provvedere al compimento degli atti necessari sino all’adozione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono proporzionati alle finalità perseguite e si conformano ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

5. Ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione europea, statale e regionale.

6. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

7. Sono fatte salve le diverse forme di potere sostitutivo previste dalla presente legge e dalle disposizioni speciali che disciplinano le singole materie.






Capo VI
Strumenti di raccordo istituzionale, di cooperazione e di concertazione sociale


Art. 20 (7a)
(Conferenza permanente Regione-autonomie locali)

1. È istituita presso la presidenza della Giunta regionale la conferenza Regione-autonomie locali, quale strumento permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali, con compiti propositivi, consultivi e di studio sulle questioni di interesse diretto degli enti locali.

2. La conferenza viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha la stessa durata del Consiglio regionale.

3. La conferenza è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) l'assessore regionale competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;
c) i presidenti delle province del Lazio e il sindaco della città metropolitana;
d) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
e) cinque sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale, di cui tre di comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, uno di comune con popolazione compresa tra i cinquemila e quindicimila abitanti, uno di comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
f) due presidenti di comunità montane designati dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEM Lazio);
g) il presidente regionale dell'Unione Regionale Province del Lazio (URPL);
h) il presidente dell'ANCI Lazio;
i) il presidente regionale della lega delle autonomie locali;
l) il presidente dell'UNCEM Lazio;
m) il presidente ed i due vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali.

4. La conferenza è di volta in volta integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali ed è convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente stesso e allorché ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri, i cinque presidenti delle province oppure i cinque sindaci dei comuni capoluogo del Lazio.

6. La conferenza si avvale di una segreteria tecnica, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da esperti designati dalla Giunta regionale nell'ambito del proprio personale e da esperti designati da ANCI, URPL, UNCEM Lazio e lega delle autonomie locali, con il compito di istruire gli atti oggetto di discussione nelle sedute della conferenza stessa.

7. Alle sedute della conferenza possono essere invitati, su convocazione del Presidente, i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti, che, in ogni caso, forniscono alla conferenza tutto il supporto tecnico e conoscitivo necessario.

8. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la conferenza esprime pareri alla Giunta ed al Consiglio regionale in materia di:
a) proposte degli strumenti regionali di programmazione economicasociale e di pianificazione territoriale;
b) proposte di leggi regionali concernenti modifiche territoriali degli enti locali;
c) proposte di legge o di regolamento regionali relative all'organizzazione e al conferimento di funzioni e compiti amministrativi a livello locale o attinenti a funzioni di controllo nei confronti degli enti locali;
d) proposte di atti di indirizzo e coordinamento;
e) atti comunque attuativi della presente legge e delle relative norme integrative.

9. La conferenza costituisce, altresì, la sede in cui vengono concordati gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 10 nonché la sede di concertazione delle modalità per l'esercizio transitorio in via sostitutiva delle funzioni e dei compiti amministrativi negli stessi ambiti, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e dei criteri per la definizione del programma dei corsi di formazione per gli amministratori ed il personale degli enti locali, di cui all'articolo 31.

10. La Giunta ed il Consiglio regionale possono, inoltre, richiedere pareri alla conferenza in ordine alle proposte di intese tra Regione ed enti locali, nonché in ogni altra ipotesi in cui lo ritengano opportuno.

11. Gli atti della Giunta regionale soggetti al parere della conferenza devono essere inviati alla conferenza stessa prima dell'adozione definitiva.

12. I pareri sono espressi dalla conferenza entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta dall'organo regionale richiedente, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la conferenza abbia espresso il parere, l'organo regionale richiedente procede prescindendo dall'acquisizione dello stesso.

13. La conferenza può, nelle materie di cui ai commi 8, 9 e 10, formulare di propria iniziativa proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale.

14. La conferenza disciplina le modalità del proprio funzionamento ed i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.


Art.21
(Conferenza metropolitana)

1. Al fine di dare sollecita attuazione alle disposizioni del capo VI della l. 142/1990, presso la Provincia di Roma è istituita la conferenza metropolitana, composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia, dai sindaci dei comuni compresi nella provincia e da tre consiglieri regionali designati, con voto limitato a due preferenze, dal Consiglio regionale.

2. La conferenza metropolitana è presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che convoca le sedute e fissa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente della Provincia di Roma e con il Sindaco di Roma.

3. La conferenza metropolitana adotta le proprie deliberazioni in presenza di metà più uno dei componenti, con il voto favorevole di metà più uno dei presenti. Il Comune di Roma esprime un numero di voti pari a quello delle relative circoscrizioni più uno.

4. La conferenza metropolitana:
a) formula proposte per l'elaborazione delle politiche di area vasta e adotta indirizzi per il coordinamento delle politiche dell'area metropolitana;
b) formula proposte per l'attuazione dell'articolo 19 della l. 142/1990 in relazione alle seguenti funzioni e compiti amministrativi:
1) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
2) realizzazione e gestione di reti e servizi di trasporto di interesse metropolitano;
3) coordinamento dei piani-traffico comunali;
4) rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
5) programmazione e gestione di interventi di tutela idrogeologica;
6) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
7) formazione e gestione di un piano metropolitano di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
8) pianificazione commerciale della grande distribuzione;
9) coordinamento e programmazione delle attività culturali;
10) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
11) funzioni dei sindaci di cui all'articolo 36, comma 3, della l. 142/1990;
12) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano;
c) formula proposte per la delimitazione dell'area metropolitana, ai sensi dell'articolo 205;
d) definisce, fino all'istituzione della città metropolitana, le forme di coordinamento o di integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei compiti degli enti componenti la conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

5. La conferenza metropolitana disciplina, con apposito regolamento, il proprio funzionamento, ivi compresa la possibilità da parte dei componenti di delegare la partecipazione a singole sedute, nonché la costituzione di una segreteria tecnica.

6. La conferenza metropolitana ha durata fino alla completa attuazione delle procedure previste dalle disposizioni del capo VI della l. 142/1990.


Art. 22
(Consiglio regionale dell’economia e del lavoro)


(8)


Art. 22 bis (9)
(Coordinamento tra gli organismi di cooperazione e di concertazione)

1. Qualsiasi forma di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, connessa all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nei settori organici di cui ai titoli III, IV, V e VI avviene, di norma nell’ambito degli organismi generali istituiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22. A tal fine, i regolamenti dei suddetti organismi, prevedono, ove necessario, un’articolazione interna in sezioni specializzate nei vari settori di materie. Di tale articolazione viene data tempestiva comunicazione alla competente commissione consiliare permanente.
2. Qualora leggi nazionali o regionali, per la peculiarità di determinate funzioni, prevedano organismi speciali di cooperazione e di concertazione, a livello sia istituzionale che economico sociale, gli atti regionali sottoposti all’esame di tali organismi non devono essere esaminati dagli organismi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. Al fine di garantire il necessario coordinamento tra tutti i predetti organismi, i componenti degli organismi speciali devono coincidere, per quanto possibile, con quelli nominati in seno agli organismi generali.

3. Fino all’istituzione del Consiglio delle autonomie locali previsto dall’articolo 123, quarto comma, della Costituzione, qualora l’esame di uno stesso atto regionale rientri nelle competenze di tutti gli organismi generali di cooperazione e concertazione a livello istituzionale previsti dagli articoli 20 e 21, tali organismi provvedono all’esame in sede unificata.

Art. 23 
(Cooperazione e contrattazione programmata)

1. La Regione favorisce la cooperazione e la concertazione fra lo Stato, la Regione medesima, gli enti locali, le autonomie funzionali, le parti sociali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, allo scopo di garantire una coordinata partecipazione al perseguimento degli obiettivi contenuti nella programmazione statale e regionale, nonché alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea.

2. Per il fine di cui al comma 1 e per il coordinamento e l'attuazione degli interventi che implicano decisioni istituzionali e l'impiego integrato di risorse finanziarie a carico di una pluralità di soggetti pubblici e privati, la Regione promuove, tra l'altro, il ricorso agli accordi di programma e agli strumenti di contrattazione programmata, ivi comprese le programmazioni negoziate, le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro, i patti territoriali, previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). (9a)

3. L'insieme delle iniziative di cui al comma 2 che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico della Regione sono coordinate dalla medesima, la quale, tra l'altro, cura i rapporti con i soggetti interessati, propone e coordina l'attivazione degli enti regionali pubblici e privati per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione ed attuazione della contrattazione programmata.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali.


Art. 23 bis (9b)
(Altri strumenti della programmazione negoziata)

1. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, della Regione e degli enti locali possono essere regolati sulla base dei seguenti ulteriori strumenti della programmazione negoziata regionale:
a) l’accordo quadro di sviluppo territoriale;
b) il programma integrato di sviluppo locale;
c) il contratto di recupero produttivo;
d) il patto locale per il turismo e per l’artigianato.
2. Possono partecipare agli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1, enti locali singoli e associati, amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed aziende pubbliche, forze sociali ed associazioni, imprese ed altri soggetti pubblici e privati interessati dagli interventi previsti.
3. Gli interventi di programmazione negoziata di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale sentite le commissioni consiliari competenti e le forze sociali datoriali e sindacali firmatarie dell’intesa sulla rappresentanza dell’ottobre 2013 con la Regione.
4. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente, disciplina con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, le finalità, le caratteristiche e le modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata di cui al comma 1 e la loro integrazione con gli altri strumenti di programmazione negoziata previsti da norme e programmi regionali, nazionali ed europei, nonché le modalità di contribuzione regionale agli studi di cui al comma 6.
5. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata di cui al comma 1 sottoscritti.
6. La Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all’attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, istituendo borse di studio finalizzate a promuovere tesi di laurea in materia di sviluppo territoriale.
7. Per l’attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti, mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio della Regione, nonché con risorse nazionali, comunitarie e private.
8. L’elenco degli strumenti di programmazione negoziata di cui al comma 1 promuovibili e sottoscrivibili dalla Regione, ad esclusione dei contratti di recupero produttivo, è definito annualmente nell’ambito del documento di economia e finanza regionale approvato dal Consiglio regionale che specifica le risorse ad essi dedicati.
9. Gli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti dalla Regione sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali.



Art. 23ter (9b)

(Accordo quadro di sviluppo territoriale, programma integrato di sviluppo locale, contratto di recupero produttivo e patto locale per il turismo e per l’artigianato)


1. L’accordo quadro di sviluppo territoriale (AQST) è finalizzato a definire un programma condiviso di interventi per l’attuazione delle politiche regionali, mediante:
a) il coordinamento dell’azione pubblica dei diversi livelli istituzionali coinvolti;
b) il raccordo, la razionalizzazione e l’integrazione delle risorse pubbliche;
c) l’impulso agli investimenti pubblici e privati.
2. Il programma integrato di sviluppo locale (PISL) è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati e organismi del terzo settore, che concordano uno o più obiettivi di sviluppo locale di una determinata area omogenea, in coerenza con la programmazione regionale il cui fine è quello di contribuire alla realizzazione di azioni concrete atte a qualificare il sistema istituzionale rispetto alla modalità di attuazione di nuove politiche di sviluppo.
3. Il contratto di recupero produttivo è l’accordo tra Regione, autonomie locali e funzionali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti di recupero produttivo di rilevante impatto sociale ed ambientale nell’ambito regionale. Il contratto di recupero produttivo può essere promosso dalla Regione o dalle amministrazioni comunali interessate, d’intesa con le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, e può essere attivato:
a) nelle aree colpite da eventi di dismissione totale o parziale di unità produttive;
b) per la realizzazione di progetti di investimento che generino nuove iniziative imprenditoriali con immediato effetto di riassorbimento occupazionale;
c) nelle aree ove data la presenza di criticità ambientali siano necessari interventi di riconversione ecologica e sociale delle attività economiche.
4. Agli strumenti di programmazione negoziata regionale di cui all’articolo 23 bis, comma 1 sono invitate a partecipare le forze sociali datoriali e sindacali come individuate per il partenariato economico e sociale del Comitato di sorveglianza dei fondi europei.
5. Il patto locale per il turismo e per l’artigianato è espressione del partenariato istituzionale, economico e sociale fra soggetti pubblici, privati ed altri organismi operanti nel settore turistico e culturale che concordano e condividono programmi di sviluppo locale in una determinata area territoriale, in coerenza con la programmazione regionale, finalizzati ad implementare e migliorare l’offerta turistica e artigianale e l’attrattività dei territori attraverso lo snellimento delle procedure burocratiche, la creazione di nuove strutture ed infrastrutture turistiche e la riqualificazione di quelle esistenti, l’ammodernamento del sistema ricettivo, la realizzazione di attività pubbliche e private finalizzate alla cultura, alla ricreazione ed all’intrattenimento.


Art. 24
(Osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo)

1. È istituito presso la presidenza della Giunta regionale l'osservatorio sull'attuazione del decentramento amministrativo, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale;
b) un rappresentante indicato dalla delegazione regionale dell'ANCI;
c) un rappresentante indicato dall'URPL;
d) un rappresentante indicato dall'UNCEM Lazio;
e) un rappresentante indicato dalla lega delle autonomie locali del Lazio;
f) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale;
g) due rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. L'Osservatorio è di volta in volta integrato dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di esame nella seduta.

4. All'Osservatorio può partecipare, altresì, un rappresentante della presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

5. L'Osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) verifica periodicamente i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite;
b) formula proposte, segnala ritardi ed eventuali difficoltà, in ordine a:
1) l'emanazione delle norme integrative della presente legge, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti;
2) l'emanazione, all'adeguamento, alla semplificazione ed al riordino della legislazione regionale di settore;
3) la semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997;
4) la mobilità relativa ad esuberi, a seguito di processi di riorganizzazione ovvero di situazioni di dissesto finanziario;
5) la formazione ed all'aggiornamento professionale;
6) l'ambiente e all'igiene e sicurezza del lavoro;
7) i servizi sociali;
c) presta attività consultiva ai fini dell'applicazione delle clausole di raffreddamento e per l'interpretazione ed applicazione omogenea del contratto collettivo nazionale di lavoro a favore degli enti del comparto;
d) raccoglie e diffonde i dati relativi alla materia contrattuale.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua od istituisce, con propria deliberazione, la struttura organizzativa e determina le risorse umane e strumentali da destinare al supporto dell'Osservatorio.


Capo VII
Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni


Art.25
(Ruolo delle autonomie funzionali)

1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nel titolo III, capo XI, sezione I, relative alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), la Regione e gli enti locali, mediante apposite convenzioni, possono demandare alle autonomie funzionali l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative in base a criteri di economicità ed efficacia della gestione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere la puntuale indicazione delle funzioni e dei compiti demandati, delle modalità di esercizio degli stessi e delle relative forme di controllo da parte della Regione e degli enti locali.


Art.26
(Ruolo delle cooperative)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne assicura le finalità nelle sue varie forme e nei relativi settori di intervento.

2. La Regione, in particolare, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative:
a) promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione con i mezzi più idonei, anche attraverso il sostegno economico e finanziario;
b) elabora, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), specifici progetti diretti alla promozione ed al finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per quelli diretti all'innovazione tecnologica ed all'incremento dell'occupazione;
c) cura la tenuta dell'albo regionale delle cooperative sociali e provvede agli altri adempimenti di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24.

3. Per i fini di cui al presente articolo, la Regione provvede all'adeguamento ed al riordino della propria normativa in materia di cooperazione, ai sensi dell'articolo 194, comma 4.


Art.27
(Ruolo delle organizzazioni di volontariato)


1. La Regione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), riconosce e favorisce l'attività delle organizzazioni di volontariato come libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui alla presente legge e relative norme integrative.

2. Al tal fine la Regione promuove lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, anche attraverso incentivi di carattere economico-finanziario, cura la tenuta del relativo registro ed esercita le altre funzioni previste dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche.


Art. 28
(Ruolo delle associazioni)

1. La Regione riconosce e promuove il ruolo dell'associazionismo nella pluralità delle sue forme, come espressione di libertà, di crescita umana, di autogoverno della società civile e di impegno sociale.

2. Per il fine di cui al comma 1 sono disciplinati con apposita legge regionale, da emanarsi entro il termine di cui all'articolo 194, comma 3, gli interventi della Regione volti a favorire l'associazionismo con i mezzi più idonei, ivi compresi incentivi di carattere economico-finanziario, anche a sostegno delle iniziative degli enti locali volte a valorizzare le realtà associative presenti sul territorio.


Capo VIII
Servizi di consulenza e assistenza. Formazione. Sistema informativo automatizzato


Art. 29
(Consulenza)

1. La Regione attiva servizi di consulenza agli enti locali per fornire, su richiesta degli enti medesimi, preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti rientranti nella competenza dei rispettivi organi istituzionali.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Regione provvede all'individuazione della struttura organizzativa competente per la consulenza secondo le procedure previste dalla apposita legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici.

3. Ciascun quesito, limitato ad un solo atto o provvedimento, deve essere formulato in forma scritta e corredato di eventuale documentazione utile ai fini della consulenza.

4. Le valutazioni oggetto della consulenza sono espresse in forma di parere scritto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, tenendo conto del quadro legislativo vigente, delle norme statutarie e regolamentari dell'ente richiedente e dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario.

5. Qualora la consulenza non venga fornita entro il termine di cui al comma 4, l'ente richiedente adotta l'atto o il provvedimento prescindendo dal parere. In caso contrario, l'ente deve fare menzione di tale parere nell'atto o nel provvedimento, indicando altresì le motivazioni di eventuali determinazioni difformi.

6. La struttura organizzativa regionale competente per la consulenza cura il repertorio e l'archivio dei pareri resi nonché la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione di quelli più significativi.


Art.30
(Assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa.)


1. La Regione assicura adeguati servizi di assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti, tramite le proprie strutture e gli enti dipendenti specializzati nelle singole materie.


Art.31
(Formazione)

1. La Regione, avvalendosi degli istituti regionali di formazione: I.R.FO.D. Lazio, di cui alla legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, A.C. JEMOLO, di cui alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 e MONTECELIO, di cui alla legge regionale 25 maggio 1989, n. 27, attiva corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per gli amministratori, i dirigenti ed il restante personale degli enti locali.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale determina i criteri per la definizione del programma di attività degli istituti regionali di formazione previa concertazione in sede di conferenza Regione-autonomie locali.

3. La Regione concede contributi agli enti locali per la copertura di una quota delle spese di partecipazione ai corsi, secondo i criteri e le modalità dettati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.


Art.32
(Sistema informativo automatizzato)

1. Ferma restando la disciplina del sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400), e del sistema statistico regionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47, la Regione e gli enti locali assicurano, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, la libera circolazione dei dati e delle informazioni per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 112/1998.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2 comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione promuove l'attivazione del Sistema Informativo Automatizzato delle Amministrazioni Regionale e Locali, denominato SIARL, che sia in grado di integrare e di interconnettere a rete i rispettivi sistemi informativi, anche nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).

3. Il SIARL costituisce il supporto all'erogazione dei servizi territoriali, amministrativi e di consultazione ed è finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici e delle istituzioni locali. In particolare, tale sistema assicura il supporto per il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese di cui all'articolo 84, con riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, nonché le normative applicabili e gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.


4. Per la progettazione, la realizzazione e la gestione del S.I.A.R.L. è istituita l'Agenzia per il sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali, da costituirsi, su iniziativa della Regione, nella forma di società per azioni. All'Agenzia possono partecipare, oltre alla Regione, gli Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Le condizioni di partecipazione della Regione all'Agenzia, ivi compresa la previsione di spesa a carico del bilancio regionale, sono determinate con apposita legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 2001. (10)


5. La Regione, al fine di garantire la verifica dei risultati delle proprie attività, utilizza il proprio sistema informativo-statistico che opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del d.lgs. 322/1989, ed inoltre assicura l'integrazione dei sistemi informativi statistici degli enti locali e delle autonomie funzionali con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).


Titolo III
Sviluppo economico e attività produttive


Capo I
Ambito di applicazione


Art.33
(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "sviluppo economico e attività produttive".

2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "agricoltura", "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "acque minerali e termali", "cave e torbiere", "fiere e mercati e commercio", "turismo e industria alberghiera".


Capo II
Agricoltura


Art.34
(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "agricoltura" attengono alle attività agricole, alle foreste relativamente alla forestazione produttiva, al vivaismo forestale ed alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, alla pesca, all'agriturismo, alla caccia, agli usi civici, allo sviluppo rurale ed all'alimentazione.


Art.35
(Funzioni e compiti della Regione)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) le attività di supporto tecnico di rilevanza regionale per le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie e nazionali;
b) la definizione dei criteri per la realizzazione degli interventi di irrigazione e delle infrastrutture rurali;
c) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
d) l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
e) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, ed in particolare, il riparto tra gli stessi delle disponibilità finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
f) la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi qualificati d'interesse regionale, nonché la determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi a livello locale;
g) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative, le attività di supporto regionale all'assistenza tecnica e le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale, nonché la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi di sviluppo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
h) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza regionale;
i) il servizio fitosanitario, ivi comprese le attività di difesa fitosanitaria, il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) ed il servizio agrometeorologico regionale; (10a)
l) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale);
m) i diritti di uso civico salvo quanto previsto nell'articolo 37, comma 1;
n) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori del settore, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
o) la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il coordinamento di omologhe azioni locali;
p) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;
q) la regolazione dei mercati per l'offerta dei prodotti;
r) le attività di miglioramento genetico delle specie vegetali ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei relativi registri e libri, nonché le autorizzazioni concernenti la riproduzione animale;
s) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti nel settore, fatte salve le competenze di altri enti;
t) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la predisposizione del tesserino venatorio;
u) la tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari, ai sensi della normativa comunitaria e statale.
u-bis) la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marittime; (11)
u ter) in materia di agriturismo:
1) il tavolo regionale dell’agriturismo;
2) la ripartizione tra le province delle risorse finanziarie destinate all'agriturismo;
3) l’adozione delle tabelle per il calcolo del tempo lavoro convenzionale;
4) la concessione di contributi per iniziative a favore dell’agriturismo;
5) la classificazione delle aziende agrituristiche ed il relativo aggiornamento; (11a1)
5 bis) la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo e la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo; (11a2)
5ter) la concessione dei contributi per l’esercizio di attività di agriturismo;(11a2)
5quater) la vigilanza ed il controllo sull’applicazione della normativa vigente;(11a2)
5 quinquies) la tenuta degli elenchi degli immobili sottoposti a vincolo;(11a2)
u quater) in materia di turismo rurale:
1) la concessione di contributi per le attività di turismo rurale;
2) l’adozione della mappa della ruralità regionale. (11a1)


Art.36
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e nell'articolo 39, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 4, le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a) l'espressione del parere per le attività di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale di cui all'articolo 35, comma 1;
b) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco, salvo quanto previsto nell'articolo 38, comma 1, lettera a);
c) la raccolta dei prodotti del sottobosco;
d) il vivaismo forestale, salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera e);
e) la caccia e la pesca nelle acque interne, secondo la vigente normativa, ed in particolare la vigilanza.

2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) i miglioramenti fondiari aziendali ed interaziendali;
b) la dotazione aziendale di scorte vive o morte e di mezzi tecnici di produzione;
c) le compensazioni al reddito previste da normative comunitarie o nazionali;
d) il credito di esercizio a cooperative, ad associazioni dei produttori ed a consorzi, ivi compreso il credito per acconto ai soci conferenti;
e) la concessione di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali sui danni conseguenti alle avversità atmosferiche;
f) (11a3)
f bis) (11a3)
g) gli interventi per l'agricoltura biologica;
h) gli indennizzi per danni da fauna selvatica.


Art.37
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio;
b) in materia di agriturismo, la SCIA e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo nonché la definizione dei periodi di apertura e delle tariffe. (11a4)

2. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 39, è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la certificazione della qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura;
b) la certificazione relativa alla idoneità dei fondi, alla formazione ed alla ricostruzione della proprietà diretto-coltivatrice;
c) il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
d) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso di carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;
e) (11a4.1)


Art.38
(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, e nell'articolo 39, è delegato alle comunità montane, con riferimento al proprio ambito territoriale, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 7, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) la valorizzazione dei prodotti della silvicoltura, del bosco e del sottobosco;
b) la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
c) l'incremento del patrimonio foraggiero ed il miglioramento dei pascoli;
d) la promozione delle iniziative e delle attività economiche nelle zone montane, con particolare riguardo a:
1) le attività imprenditoriali locali, anche giovanili, in campo silvo-pastorale;
2) il recupero e sviluppo delle terre incolte ed abbandonate;
e) il vivaismo forestale.


Art.39
(Conferimento di ulteriori funzioni e compiti agli enti locali)

1. Tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia agricoltura, conferiti dallo Stato alla Regione con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), sono conferiti agli enti locali, ad eccezione di quelli riservati alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 35, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Alla puntuale ripartizione tra province, comuni e comunità montane delle funzioni e dei compiti genericamente conferiti agli enti locali si provvede con le successive norme integrative, da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.

3. Con la ripartizione di cui al comma 2 vengono individuati nella materia dei diritti di uso civico, indicata nell'articolo 35, comma 1, lettera m), specifiche funzioni e compiti da conferire ai comuni.


Capo III
Artigianato


Art.40
(Oggetto)

1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "artigianato", attengono alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, alle imprese artigiane in forma singola o associata, alla tutela, allo sviluppo ed all'incremento delle stesse, ivi compresi le funzioni ed i compiti concernenti l'erogazione di agevolazioni, di contributi, di sovvenzioni, d'incentivi e di benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare riguardo alle imprese artistiche.


Art.41
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;
a bis) la gestione dell’albo delle imprese artigiane; (11a4.2)
b) la promozione dell'associazionismo e di nuove forme di aggregazione tra imprese; (11a4.3)
c) il sostegno allo sviluppo e all'internazionalizzazione delle imprese;
d) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
e) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;
g) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
h) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
i) la definizione di interventi a sostegno dell'artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
l) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
m) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
n) la valorizzazione delle imprese artistiche.


Art.42
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) gli accertamenti e i controlli disposti ai fini della gestione dell’albo delle imprese artigiane; (11a4.4)
b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;
c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonché il recupero di fabbricati produttivi;
d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane e di reti di imprese; (11a4.5)
e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti e servizi artigiani di esclusivo interesse locale.(11a4.6)
e bis) la salvaguardia insediativa delle imprese operanti nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale con particolare riferimento ai centri e ai borghi storici; (11a4.7)
e ter) l’individuazione di spazi da destinare ad attività svolte in modalità condivisa (coworking). (11a4.7)



Art.43
(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Le CCIAA provvedono alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane. (11a4.8)


Capo IV
Industria


Art.44
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "industria" attengono alle attività svolte in forma imprenditoriale, dirette alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, ivi comprese quelle relative all'erogazione ed allo scambio di servizi a sostegno delle suddette attività.


Art.45
(Funzioni e compiti della Regione)

1.Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la determinazione dei criteri per la programmazione, l'individuazione e la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, e per la gestione dei servizi relativi alle aree stesse non demandata ai consorzi industriali;
b) i sistemi informativi e telematici e le banche dati relativi alle attività del settore;
c) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
d) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed all'autorizzazione degli impianti produttivi ed alla realizzazione di aree industriali;
e) il sostegno all'imprenditoria femminile, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente;
f) la definizione di proposte ai fini dell'adozione di criteri differenziati per l'attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito con legge 19 dicembre 1992, n. 488, con particolare riferimento a:
1) la programmazione e vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree depresse nel proprio ambito territoriale;
2) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione di agevolazioni alle attività produttive;
3) la programmazione ed al coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale;
g) la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dei distretti industriali;
h) i consorzi per lo sviluppo industriale.

2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali ed in particolare quelli concernenti:
a) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere all'industria, ivi comprese quelle per:
1) le piccole e medie imprese;
2) le aree rientranti in programmi comunitari;
3) i programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico;
4) lo sviluppo dell'occupazione;
5) lo sviluppo dei servizi reali all'industria;
6) l'accertamento di speciali qualità delle imprese richieste dalla legge;
7) il sostegno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione delle imprese;
8) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
b) la determinazione di interventi per agevolare l'accesso al credito e dei criteri per l'ammissibilità al credito agevolato, nonché i controlli sulla sua effettiva destinazione;
c) la promozione dell'associazionismo;
d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della contrattazione programmata, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, per quanto attiene alle relazioni tra Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidarsi ai soggetti responsabili;
e) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni per le attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.


Art.46
(Funzioni e compiti delle province )

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e successive modifiche ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 (Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

2. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale e in osservanza dei criteri di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a).


Art.47
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;
c) l'istituzione e la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese di cui all'articolo 83.

2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere per la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 46, comma 2, nonché l'individuazione e la realizzazione delle aree stesse.


Art.48
(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Le CCIAA esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 112/1998 concernenti le funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti ed alla tutela della proprietà industriale.


Capo V
Energia


Art.49
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "energia" attengono alle attività finalizzate alla ricerca, alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale.


Art.50
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la promozione di azioni dirette a:
1) la riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica;
2) lo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia o assimilate ed alla loro integrazione con le attività produttive, economiche ed urbane;
3) il miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia;
b) la definizione dei criteri di valutazione nonché delle procedure e delle modalità ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 51, comma 2;
c) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
d) il coordinamento delle fasi della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;
e) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;
f) la concessione di contributi per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione derivanti dalla cogenerazione, nonché per iniziative dirette a migliorare i processi di trasformazione dell'energia, a ridurre i consumi ed a migliorare le condizioni di compatibilità ambientale e le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche;
g) la concessione di contributi in conto capitale:
1) per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi previsti dall'articolo 12 della l. 10/1991, nel rispetto dell'attività di coordinamento e verifica definita in ambito nazionale;
2) per le iniziative in materia di derivazioni di acque ai fini della riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti di cui all'articolo 14 della l. 10/1991;
h) l'assistenza agli enti locali per l'attività di informazione e di orientamento agli utenti finali dell'energia e per l'attività di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.

2. È altresì riservato alla Regione, per delega dello Stato, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato stesso e non conferiti agli enti locali, ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.


Art. 51
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), in relazione ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;
c) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera b); (11a5)

d) per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. 10/1991 e successive modifiche;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

3) il controllo sull’installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modifiche. (11a7)

2. È, altresì, delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della L. 10/1991 per:
1) il sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia;
2) il contenimento dei consumi energetici nei settori industriali, artigianale e terziario;
3) la produzione di fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
b) il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), secondo le modalità e i termini previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo. (11a6)


Art. 52
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, sono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:
a) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella l. 10/1991, in relazione al progetto delle opere;
b) la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla l. 10/1991 e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;
c) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della l. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata legge;
d) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del piano regolatore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della l. 10/1991, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti;

e) per i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti:

1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. 10/1991;

2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013;

3) il controllo sull’installazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma 5, del d.lgs. 102/2014. (11a8)


Capo VI
Miniere e risorse geotermiche



Art. 53
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "miniere e risorse geotermiche" attengono alla ricerca ed alla coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma.


Art. 54
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti l'espressione del parere ai fini della dichiarazione da parte dello Stato di aree indiziate di minerale.

2. È altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato, concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni ai fini della ricerca e delle concessioni per la coltivazione dei materiali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi ella politica nazionale;
b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);
c) la concessione e l'erogazione di ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari di autorizzazione alla ricerca o di concessione per la coltivazione di materiali solidi e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
d) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;
e) la determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, entro i limiti massimi stabiliti dallo Stato;
f) la pronuncia di decadenza della concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori, ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche;
g) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore.

3. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di autorizzazioni e di concessioni.


Art. 55
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.


Capo VII
Acque minerali e termali



Art. 56
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "acque minerali e termali" attengono alla ricerca ed all'utilizzazione delle acque minerali e termali, ed alla vigilanza sulle attività connesse.


Art. 57
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) i permessi di ricerca e la concessione di coltivazione delle acque minerali e termali;
b) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
c) la pronuncia di decadenza dalla concessione in caso di mancata coltivazione o sospensione dei lavori ai sensi degli articoli 40 e 41 del r.d. 1443/1927;
d) la determinazione dei criteri per la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali e delle zone da salvaguardare, nonché per la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate;
e) la determinazione del canone di concessione per acque minerali e termali.

2. La Regione provvede alla trasmissione al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi alle informazioni previste a carico dei titolari di permessi e concessioni.


Art. 58
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali, nonché la localizzazione delle singole concessioni all'interno delle zone delimitate. La delimitazione e la localizzazione di cui al presente articolo sono effettuate nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.


Art. 59
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'autorizzazione alla collocazione di appositi erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori dello stabilimento ove è collocata la sorgente.


Capo VIII
Cave e torbiere



Art. 60
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "cave e torbiere" attengono alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle torbiere, ivi comprese le funzioni ed i compiti relativi all'autorizzazione, all'apertura ed alla coltivazione, all'approvazione dei regolamenti, alla dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave e delle torbiere, nonché alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e ad ogni altra attività ad esse connessa.


Art. 61
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la determinazione dei criteri a cui sono tenuti ad adeguarsi i comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c);
b) il rilascio dei provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del r.d. 1443/1927;
c) le attività promozionali dirette in particolare alla diffusione ed alla valorizzazione delle pietre ornamentali;
d) l'autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua ai sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
e) la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai d.p.r. 547/1955 e 302/1956;
f) la decisione sui ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a);
g) la revoca dei provvedimenti comunali di autorizzazione di cui all'articolo 63, comma 2, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse.
g bis) l’emanazione di ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione per l’attività di ricerca, per la coltivazione di cava e torbiera e nei corsi d’acqua, quando dalla coltivazione stessa derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani. (11a)


Art. 62
(Funzioni e compiti delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti l'individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva. Tale individuazione è effettuata nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale.


Art. 63
(Funzioni e compiti dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2.

2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni per la coltivazione di cave e torbiere e la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e nelle relative convenzioni;
b) l'autorizzazione per le attività di ricerca riguardanti le attività estrattive;
c) la realizzazione degli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e per il potenziamento delle strutture produttive previsti dagli atti di programmazione regionale.
c bis) la realizzazione degli interventi tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore. (11b)


Capo IX
Fiere e mercati commercio



Sezione I
Ambito di applicazione



Art. 64
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "fiere e mercati" attengono a tutte le strutture, servizi ed attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento dei mercati all'ingrosso, nonché di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali e le connesse attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi, nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati.

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "commercio" attengono alle attività di commercio all'ingrosso e commercio al minuto, all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'attività di commercio su aree pubbliche e dei pubblici esercizi, alle forme speciali di vendita, nonché alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, ivi compresa l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese operanti nel settore.


Sezione II
Fiere e mercati



Art. 65
(Funzioni e compiti della Regione)


1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’istituzione, l’ampliamento, la regolamentazione e la gestione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari e dei criteri relativi alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di mercato, all’attività di vigilanza, al servizio igienico-sanitario e ai servizi ausiliari; (11a.1)

a bis) l’approvazione della proposta d’istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari nonché l’autorizzazione all’esercizio delle relative attività; (11a.2)

a ter) la determinazione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione della valenza regionale o provinciale dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari, nonché l’attribuzione della valenza stessa;(11a.2)
b) la realizzazione dei centri merci;
c) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attività di settore;
d) il sostegno allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle attività del settore;
e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;
f) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche d'intesa con le altre regioni;
g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale e la relativa autorizzazione allo svolgimento, nonché la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario;
h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale;
i) l'iscrizione all'albo degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, nonché le modalità di aggiornamento e di tenuta dello stesso;
l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore;
m) l'attività di vigilanza in ordine all'istituzione, all'ordinamento ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.


Art. 66
(Funzioni e compiti delle province)

(11a.3)


Art. 67
(Funzioni e compiti dei comuni)


1.Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti:
a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei centri merci; (11a.4)
b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
c) l'espressione del parere per il coordinamento dei tempi e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera f) e g);
d) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e la concessione dei relativi contributi;
e) la proposta di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari o il rilascio del parere ai fini dell’approvazione della proposta da parte della Regione; (11a.5)

e bis) i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, il subingresso nell'attività, l’ampliamento dei locali di vendita degli esercizi di commercio all’ingrosso e la relativa vigilanza, nonché il rilascio del parere per l’autorizzazione all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari da parte della Regione; (11a.6)
f) l'attività di vigilanza relativa al conforme svolgimento delle manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori di cui alla lettera d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f) e g) e 68, comma 1, lettera b);
g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore.

1 bis. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale), Roma capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 65, comma 1, lettere a), a bis) e m), ad esclusione dei centri agroalimentari. (11a.7)

2. È altresì delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di cui alla l.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni fieristiche di propria competenza.


Art. 68
(Funzioni e compiti delle comunità montane)

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunità montane esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).


Sezione III
Commercio



Art. 69

(Funzioni e compiti della Regione) (12)

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione dei criteri e dei requisiti qualitativi, inclusi quelli urbanistici ed edilizi, nonché dei criteri e degli indirizzi finalizzati all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ai fini della localizzazione e dell’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita;

b) la definizione delle procedure semplificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’apertura o l’ampliamento delle superfici di vendita delle medie e grandi strutture derivanti da concentrazione o accorpamento;

c) la definizione dei criteri regionali di sviluppo ai quali si attengono i comuni per l’adozione degli atti relativi all’esercizio del commercio su aree pubbliche;

d) la determinazione dei requisiti e delle modalità per l’individuazione dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio;

e) la definizione dei criteri e delle modalità per l’individuazione, la valorizzazione e la promozione dei locali storici, delle botteghe d’arte e delle attività tradizionali, nonché la concessione di apposite forme di sostegno;

f) la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche ed il finanziamento dei relativi programmi;

g) l’accreditamento dei Centri di assistenza alle imprese (CAT);

h) la definizione degli indirizzi generali ai quali si attengono i comuni nell’adozione degli atti di sviluppo del settore relativo all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alla salvaguardia e alla qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, alla valorizzazione dei luoghi del commercio;

i) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del settore commerciale.




Art. 70
(Funzioni e compiti delle province) (12a)




Art. 71
(Funzioni e compiti dei comuni) (12b)

1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) l’individuazione, mediante l’adeguamento dei propri strumenti urbanistici, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera a):

1) delle modalità di applicazione dei requisiti qualitativi, urbanistici ed edilizi per gli insediamenti commerciali, compresa la disciplina di destinazione d’uso degli immobili, ai fini della localizzazione di vendita;

2) delle aree in cui limitare l’attività ai fini della tutela dei motivi imperativi di interesse generale;

3) delle modalità di realizzazione delle azioni di recupero, riuso e riconversione delle strutture distributive e la riqualificazione delle aree commerciali inutilizzate o suscettibili di rigenerazione;

b) i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento delle superficie delle medie e grandi strutture di vendita e per il contestuale rilascio del titolo abilitativo edilizio, ove necessario;

c) i procedimenti semplificati per l’apertura, il trasferimento, l’ampliamento di superficie e la modifica del settore merceologico degli esercizi di vicinato;

d) l’individuazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 69, comma 1, lettera c), delle aree da destinare all’istituzione, all’ampliamento, allo spostamento temporaneo o definitivo dei mercati e delle fiere;

e) l’adozione degli atti per l’esercizio del commercio su aree pubbliche concernenti:

1) il numero delle assegnazioni e delle concessioni dei posteggi compresi quelli da destinare ai portatori di handicap, ai produttori agricoli, ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile e alle imprese artigiane e di servizio, i settori merceologici da destinare ai singoli posteggi all’interno dei mercati e delle fiere e nei posteggi fuori mercato nonché l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività;

2) le zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico, ambientale, nonché le zone caratterizzate dalla necessità di particolari forme di rispetto in cui limitare o sottoporre a particolari condizioni l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e adeguatezza e delle norme in materia di tutela dei beni culturali e del codice della strada vigenti;

3) i limiti e le eventuali condizioni a cui sottoporre l’esercizio del commercio in forma itinerante in relazione alla disponibilità di suolo pubblico, nonché le caratteristiche dei mezzi mobili con i quali viene svolto;

f) l’espletamento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

g) l’espletamento dei procedimenti per la costituzione delle reti di imprese tra attività economiche;

h) l’adozione delle misure necessarie ai fini della salvaguardia delle caratteristiche merceologiche dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio;

i) la collaborazione con la Regione per la valorizzazione dei locali e delle botteghe storiche;

l) l’adozione, nel rispetto dell’articolo 69, comma 1, lettera h), degli atti relativi allo sviluppo del settore della somministrazione di alimenti e bevande, nei quali sono definiti i requisiti, anche qualitativi, necessari all’apertura, all’ampliamento o alle modifiche strutturali;

m) i procedimenti semplificati per l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli per l’esercizio temporaneo ed il subingresso nell’attività, nonché i procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione per gli esercizi ricadenti in zone sottoposte a tutela;

n) la vigilanza sull’attività commerciale e la relativa attività sanzionatoria.

2. Nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 61/2012, Roma capitale svolge, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi di cui all’articolo 69, comma 1, lettere c) ed h).




Art. 72
(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. Alla ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "commercio" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 1.


Capo X
Turismo e industria alberghiera



Art. 73
(Oggetto)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i servizi, alle strutture ed alle attività pubbliche e private, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, alle imprese turistiche.



Art. 74
(Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti)

1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "turismo" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.



Art. 75

(Funzioni e compiti della Regione)

 

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4 nonché all’articolo 77, comma 3 bis, sono riservati alla Regione, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti (12c):

a) l’adozione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo; (12.1)

a bis) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal Piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato; (12.2)

a ter) l’elaborazione ed il coordinamento dell’attuazione dei programmi d’intervento previsti dall’Unione europea o da leggi statali; (12d)

a quater) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici; (12d)

b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione degli stabilimenti balneari; (12e)

c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito; (12e)

d) il coordinamento e l’indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione (ATD), fatta salva l’autonomia degli enti locali; (12 f)

e) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali; (12e)

e bis) (12.3)

e ter) l’adozione della carta del turista; (12g)

e quater) (12.4)

e quinquies) la pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR; (12g)

f) la professione di maestro di sci, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attività professionale;

g) (12.5)

h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi per finalità turistico-ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, con sede legale od operativa, succursale o filiale nel territorio regionale, ivi compresi la tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco on line, nonché la vigilanza; (12h)

h bisle associazioni pro-loco; (12h1)

i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore;

l) l'osservatorio del turismo;

m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative nonché l’adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo; (12i)

n) l’individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare; (12.6)

n bis) la concessione di contributi per l’esercizio di attività nel campo del turismo rurale nonché l’adozione della mappa della ruralità regionale. (12l)

n ter) la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di aggregazione territoriale tra soggetti pubblici e privati, nonché il sostegno ai relativi progetti di sviluppo; (12m) (12.7)

n quater) il coordinamento della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni; (12m)

n quinquies) lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo con le università e i centri di formazione professionale del Lazio gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore, anche nell’ambito delle attività svolte dall’Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all’interno della Consulta dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) di cui alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione); (12.8)

n sexies) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica; (12n) (12.9)

n septies) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore; (12n)

n octies) la valorizzazione turistica del sistema turistico regionale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici, ivi comprese le manifestazioni tradizionali, le rievocazioni storiche e le manifestazioni fieristiche legate al turismo; (12n) (12.10)

n nonies) il controllo della qualità dei servizi; (12n)

n decies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all’articolo 77, comma 1, lettera a);

n undecies) la promozione dell’attività imprenditoriale e la valorizzazione delle forme associative e delle reti d’impresa tra privati nel settore turistico; (12.11)

n duodecies) le professioni turistiche ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi l’abilitazione all’esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività; (12.11)

n terdecies) la raccolta e l’elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacità anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale; (12.11)

n quaterdecies) l’elaborazione di un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione. (12.11)

2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

3. (12.12)

 

Art. 76

(Funzioni e compiti delle province)

 

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti:

a) (13.1)

b) (13.1)

c) (13.1)

c bis) la tenuta e l’aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto; (13)

c ter) la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale. (13a)

c quater) (13b) (13.1)

c quinquies) (13b) (13.1)

c sexies) (13b) (13b1)

2. (14)

3. (14)

4. Le province cooperano, altresì, con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

5. (15)

5 bis. Per lo svolgimento dei compiti conferiti in materia di diporto nautico, le province si possono avvalere degli uffici delle capitanerie di porto, previo accordo con gli stessi. (16)

 


Art. 77

(Funzioni e compiti dei comuni e di Roma Capitale) (16a)

 

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:

a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;

b) la vigilanza sull'attività delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f);

c) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive e dalle agenzie di viaggio e turismo e la relativa vigilanza; (17)

c bis) la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l’applicazione della relativa sanzione; (18)

c ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera b); (18a)

c quater) la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera b) e la relativa verifica; (18a)

c quinquies) il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative e la relativa vigilanza, nonché la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia; (18a)

c sexies) la formulazione di proposte alla Regione per l’attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico. (18a)

2. (19)

3. I comuni, inoltre:

a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacità;

b) assicurano all’Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione. (19a)

3 bis. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a bis);

b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a quater);

c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all’articolo 75, comma 1, lettera c);

d) l’organizzazione, d’intesa con la Regione, dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 75, comma 1, lettera n sexies);

e) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all’articolo 75, comma 1, lettera n septies). (19b)

4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.

Capo XI
Disposizioni comuni



Sezione I
Relazioni con il sistema camerale



Art. 78
(Ruolo delle CCIAA)

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.

2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, attivando ed aggregando le componenti socio-economiche del territorio, ai fini della partecipazione delle stesse alla promozione dello sviluppo locale, nonché cooperando con i comuni all'istituzione ed alla gestione degli sportelli unici per le attività produttive di cui all'articolo 83.


Art. 79
(Collaborazioni funzionali con le CCIAA)

1. La Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente titolo.

2. Le modalità e le condizioni delle forme di collaborazione di cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che determinano altresì le funzioni ed i compiti amministrativi demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.


Art. 80
(Funzioni e compiti delle CCIAA)

1. Con le convenzioni di cui all'articolo 79, la Regione e gli enti locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti amministrativi.


Art. 81
(Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attività)

1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998, è riservato alla Regione ed è esercitato dalla Giunta regionale.

2. I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario, determinandone le attribuzioni.

3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi realizzati, corredata dalla documentazione necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, nonché alla valutazione dell'attività svolta in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa demandati.

4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.


Art. 82
(Invio relazione allo Stato)

1. Al fine di consentire l'invio al Parlamento di una relazione generale sulle attività delle CCIAA e delle loro unioni, con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati, la Regione trasmette annualmente al ministero dell'industria, commercio e artigianato una relazione redatta sulla base del parere espresso dall'unione regionale delle camere stesse.


Sezione II
Sportello unico per le attività produttive ed assistenza alle imprese



Art. 83
(Sportello unico per le attività produttive)

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui è affidato l'intero procedimento.

2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresì la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario preposto alla struttura è nominato dal comune ed è responsabile dell'intero procedimento.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4. Presso la struttura di cui al comma 1 è istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attività produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, disponibili a livello regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attività promozionali.

6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.

7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.


Art. 84
(Attività di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1.
a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attività produttive;
b) promuove, anche attraverso le province, le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello sportello unico per le attività produttive;
c) può concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali o di contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità ed i criteri per la concessione;
d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici e delle strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.


Sezione III
Interventi per il sostegno alle imprese



Art. 85
(Disciplina degli interventi)

1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo.

2. La disciplina di cui al comma 1 assicura:
a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con le realtà locali;
b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione europea;
c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della contrattazione programmata;
d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;
e) le modalità, secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997.

3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale è realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse.

4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo 194, comma 2.


Art. 86 (20)
(Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive)

1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del d.lgs. 112/1998, confluiscono i fondi statali relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese a qualunque titolo conferite alle regioni, nonché tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria, artigianato e commercio.

2. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive è gestito dalla Regione attraverso programmi annuali di intervento.


Art. 87
(Convenzioni)

1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in materia di "industria" e di "artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.

2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.

3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalità di organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali.


Sezione IV
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi



Art. 88
(Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese)

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono comunque riservate alla Regione:
a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali;
b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi:
1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);
2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato d.l. 251/1981;
d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri Paesi;
e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione di servizi informativi di assistenza per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali e delle categorie produttive, gli enti fieristici.


Art. 89
(Agevolazioni di credito)

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono altresì riservati alla Regione:
a) gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
b) la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazioni e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.


Art. 90
(Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi)


1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.



Note:

(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 30 agosto 1999, n. 24 ,S.O. n. 2

(1a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i capitoli di spesa R43900 e R41900

(1b) Relativamente al riordino delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province vedi pure quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17

(2) Alinea modificata dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2

(3) Lettera modificata dall'articolo 40, comma 1, lettera a) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(4) Comma abrogato dall'articolo 40, comma 1, lettera b) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(5) Comma modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(6) Articolo aggiunto dall'articolo 40, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(6a) Articolo sostituito dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26; al riguardo vedi pure la disposizione transitoria di cui all'articolo 24, comma 2 della stressa l.r. 26/2007.

(7) Articolo sostituito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(7a) Articolo abrogato dall'articolo 16 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali, istituito dalla medesima legge regionale

(8) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2003, n. 12 e poi abrogato dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13

(9) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2003, n. 12

(9a) Comma modificato dall'articolo 35, comma 1, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(9b) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n.12

(10) Comma modificato dall'articolo 25, comma 5 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2

(10a) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 39 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(11) Lettera aggiunta dall'articolo 40, comma 2 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(11a1) Lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 1 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14

(11a2) Numero aggiunto dall'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(11a3) Lettera abrogata dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(11a4) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 6 e poi sostituito dall'articolo 32, comma 4 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(11a4.1) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 40 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(11a4.2) Lettera inserita dall'articolo 50, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3

(11a4.3) Lettera modificata dall'articolo 50, comma 1, lettera b) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3

(11a4.4) Lettera sostituita dall'articolo 84, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 e poi dall'articolo 50, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3

(11a4.5) Lettera modificata dall'articolo 50, comma 1, lettera d) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3

(11a4.6) Lettera modificata dall'articolo 50, comma 1, lettera e) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3

(11a4.7) Lettera aggiunta dall'articolo 50, comma 1, lettera f) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3

(11a4.8) Comma modificato dall'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3

(11a5) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 18; vedi la disposizione transitoria prevista dall'articolo 2 della medesima legge regionale

(11a6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 23 novembre 2006, n. 18


(11a7) Lettera sostituita dall'articolo 21, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(11a8) Lettera sostituita dall'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(11a) Lettera aggiunta dall'articolo 41, comma 1 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17

(11a.1) Lettera sostituita dall'articolo 106, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(11a.2) Lettera inserita dall'articolo 106, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(11a.3) Articolo abrogato dall'articolo 106, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(11a.4) Lettera modificata dall'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 6 novembre 2019, n, 22

(11a.5) Lettera sostituita dall'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(11a.6) Lettera inserita dall'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 e poi modificata dall'articolo 22, comma 22, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(11a.7) Comma inserito dall'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 4), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(11b) Lettera aggiunta dall'articolo 41, comma 2 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17

(12) Articolo sostituito dall'articolo 106, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(12a) Articolo abrogato dall'articolo 106, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(12b) Articolo sostituito dall'articolo 106, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(12c) Alinea modificata dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12.1) Lettera sostituita dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12.2) Lettera sostituita dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12d) Lettera inserita dall'articolo 58, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13

(12e) Lettera sostituita dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 5), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12f) Lettera sostituita dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 4), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12g) Lettera inserita dall'articolo 58, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13

(12.3) Lettera abrogata dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 6), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12.4) Lettera abrogata dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 7), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12.5) Lettera abrogata dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 8), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12h) Lettera modificata dall'articolo 58, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 e successivamente dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 9), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12h.1) Lettera inserita dall'articolo 29, comma 3, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi abrograta dall’aticolo 44, comma 1, lettera a), numero 10), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8; successivamente l'articolo 9, comma 35, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 ha disposto l'abrogazione del predetto numero 10) con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 8/2022 e, a decorrere dalla medesima data, la reviviscenza della lettera.

 

(12.6) Lettera sostituita dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 11), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12i) Lettera modificata dall'articolo 58, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13

(12l) Lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14

(12m) Lettera aggiunta dall'articolo 58, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13

(12.7) Lettera modificata dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 12), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12.8) Lettera sostituita dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 13), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12n) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 53, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(12.9) Lettera modificata dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 14), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12.10) Lettera modificata dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 15), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12.11) Lettera aggiunta dall’articolo 44, comma 1, lettera a), numero 16), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(12.12) Comma abrogato dall’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(13) Lettera aggiunta dall’articolo 40, comma 3, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

(13.1) Lettera abrogata dall’articolo 44, comma 2, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(13a) Lettera aggiunta dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14

(13b) Lettera aggiunta dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13

(13b1) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 54, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(14) Comma abrogato dall’articolo 44, comma 2, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(15) Comma sostituito dall’articolo 40, comma 3, lettera c), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 e poi abrogato dall'articolo 58, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13

(16) Comma aggiunto dall’articolo 40, comma 3, lettera d), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(16a) Rubrica modificata dall’articolo 44, comma 3, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(17) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e successivamente modificata dall’articolo 44, comma 3, lettera b), numero 1), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(18) Lettera aggiunta dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8 e successivamente sostituita dall’articolo 44, comma 3, lettera b), numero 2), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(18a) Lettera aggiunta dall’articolo 44, comma 3, lettera b), numero 3), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(19) Comma abrogato dall’articolo 44, comma 3, lettera c), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(19a) Comma sostituito dall’articolo 44, comma 3, lettera d), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(19b) Comma inserito dall’articolo 44, comma 3, lettera e), della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8

(20) Articolo sostituito dall’articolo 25, comma 7 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

1.       Il numero 10) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 8/2022 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 8/2022. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999.