Norme in materia di aree naturali protette regionali

Numero della legge: 29
Data: 6 ottobre 1997
Numero BUR: 31 s.o. 2
Data BUR: 10/11/1997

Capo I
Norme generali e procedure di individuazione e di istituzione delle aree naturali protette, dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria. (1)


Art. 1(2)
(Principi generali)



1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La Regione persegue la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali, che costituiscono il sistema delle aree naturali protette, nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria.

3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilità.



Art. 2 (3)
(Finalità)



1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Comunità Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio nonché dei monumenti naturali e dei siti di importanza comunitaria, al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione degli stessi nonché il recupero ed il restauro ambientale di quelli degradati.

2. In conformità all'articolo 22 della l. 394/1991 e successive modifiche, le province, le comunità montane ed i comuni partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette regionali.

Art. 3 (4)
(Obiettivi)



1. La Regione, attraverso la creazione di un sistema di aree naturali protette nonché mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza comunitaria, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione;

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e ad esse connesse e compatibili; (5)
d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette;
g) la promozione del turismo rurale sostenibile e delle attività ad esso connesse. (6)

2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione, ivi comprese le attività connesse alle fattorie sociali e didattiche. A tal fine si incentiva la più ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunità lavorative compatibili. (7)



Art.4

(Sezione aree naturali protette)



(8)

Art. 5 (9)
(Sistema delle aree naturali protette del Lazio - Classificazione.
Istituzione delle aree naturali protette interregionali e nazionali)



1. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, tenendo conto delle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:
a) parco naturale;
b) riserva naturale.

2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che configurano un sistema omogeneo caratterizzato dagli aspetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

4. Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta è definito il livello di interesse regionale o provinciale, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.

5. L'elenco delle aree naturali protette istituite dalla Regione viene trasmesso all’organismo statale competente ai fini dell'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della l. 394/1991 e dell'inserimento nel programma triennale previsto dall'articolo 4 della stessa legge.6. Il sistema delle aree naturali protette costituisce un insieme integrato gestito in forme coordinate secondo i principi della presente legge.

7. La Regione, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della l. 394/1991, promuove altresì le necessarie intese con altre regioni per l'istituzione, mediante specifiche leggi regionali, di aree naturali protette interregionali.

8. La Regione considera prioritaria, per l'attuazione di quanto stabilito al comma 7, l'istituzione delle seguenti aree naturali protette interregionali:
a) Parco interregionale Monte Rufeno e Selva di Meana;
b) Parco interregionale del Tevere;
c) Parco interregionale della via Appia Antica;
d) Parco interregionale del Garigliano.

9. Ai fini dell'istituzione delle aree naturali protette nazionali, il parere previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 della l. 394/1991 è reso dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

9bis. I limiti alla proprietà derivanti dall’istituzione delle aree di cui al presente articolo non danno luogo ad indennizzo.(10)


Art. 6 (11)
(Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria)


1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 2 e per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell’articolo 5, i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, successioni ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.(12)

3. I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente. Il decreto, che individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento, è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su richiesta del Presidente della Regione. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale. (12a)

3bis. I limiti alla proprietà derivanti dall’istituzione dei monumenti naturali non danno luogo ad indennizzo. (13)


4. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti dall’ articolo 27. Ai monumenti naturali si applicano comunque le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall’articolo 27, commi 2, 3 e 4. Ai monumenti naturali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 28 e 31, comma 1. (14)

5. Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27. (15)

5 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche, la gestione dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia. (16)


Art. 7

(Piano regionale e piani provinciali delle aree naturali protette)


1. La Regione individua le aree naturali protette in tutte quelle parti del proprio territorio dove siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che abbiano rilevante valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata utilizzando:
a) i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e enti pubblici, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della l. 394/1991;
b) le aree individuate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche, le zone umide di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), le zone di protezione speciale di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio );(17)
c) le previsioni del piano territoriale paesistico vigente riguardo alle aree ed ai beni oggetto di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
d) le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali in data non anteriore ai dodici mesi precedenti alla adozione dello schema di piano di cui al comma 4;
e) gli studi e le indicazioni dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche, di istituti universitari, di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione;
f) gli studi effettuati dall'Agenzia regionale per i parchi, istituita dall'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, la Regione approva un piano regionale delle aree naturali protette, a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi. Il piano medesimo è coordinato con il piano faunistico venatorio regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dagli articoli 10, comma 7, e 11, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

4. La Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, adotta uno schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000, il quale indichi:
a) i territori che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, con la delimitazione dei confini provvisori delle aree da proteggere e la loro eventuale suddivisione nelle seguenti zone provvisorie a tutela differenziata:
1) zona A di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;
2) zona B di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da maggior grado di antropizzazione;
b) l'eventuale regime transitorio di salvaguardia specifico per le singole aree, anche a modifica e/o integrazione delle norme dell'articolo 8;
c) l'interesse regionale o provinciale delle aree da proteggere e la classificazione delle aree stesse ai sensi dell'articolo 5;
c bis) la rete ecologica regionale e le relative misure di tutela ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 357/1997;(18)
d) le risorse cui possono riferirsi i programmi di sviluppo aventi i fini della presente legge.

5. Lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 5, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni effettuate a norma della l.r. 17/1986, delibera la proposta definitiva di piano da sottoporre al Consiglio regionale, unitamente ad una motivata relazione, contenente una descrizione dei luoghi e dei perimetri delle aree naturali protette individuate.

7. La proposta definitiva di piano deliberata ai sensi del comma 6 decade decorsi ventiquattro mesi dall'invio della stessa al Consiglio regionale, senza che sia intervenuta la definitiva approvazione di cui al comma 8.

8. Il piano è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Il piano regionale delle aree naturali protette costituisce allegato al quadro di riferimento territoriale regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e si configura come parte integrante dello stesso.

10. Le aree naturali protette individuate nel piano regionale sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 1497/1939.

11. Le province sono tenute a rispettare nel piano provinciale delle aree naturali protette le indicazioni del piano regionale approvato ai sensi dei commi precedenti. Il piano provinciale delle aree naturali protette è approvato a norma dell'articolo 16 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e costituisce allegato al piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, configurandosi come parte integrante dello stesso.



Art. 8 (19)
(Misure di salvaguardia)


1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, può sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l. 394/1991 e dell'articolo 10 della l.r. 74/1991.

2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal Consiglio regionale in conformità a quanto stabilito dall'articolo 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non più di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall'articolo 7, comma 4, lettera b).

3. All'interno delle zone A previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati:
a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola aziendali, di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali; (20)
b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole aziendali, di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006; (21)
c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;
d) l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attività legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all'articolo 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione) e successive modifiche. La Regione, entro un anno dalla predetta data, procede ad un monitoraggio delle cave ricadenti all'interno delle aree indicate dal piano regionale e può disporre motivate variazioni o prescrizioni ai fini di un adeguato recupero e sistemazione ambientale per la compatibilità con gli interessi di tutela del territorio;
e) l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
g) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per i mezzi di cui all’articolo 31, comma 1bis, lettera d), nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti; (22)
h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;
i) lo svolgimento di attività sportive a motore;
l) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso, di monitoraggio ambientale nonché di esercizio della pesca autorizzata; (23)
m) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
n) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
o) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco;
p) la realizzazione di nuove opere di mobilità, quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali;
q) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono comunque consentiti:
1) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge;
2) interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), purché non siano in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991; (24)
3) ampliamenti previsti dall’articolo 15, comma 4, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modifiche ed adeguamenti a fini agrituristici; (25)
4) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;
4 bis) interventi strutturali e attività di cui al comma 4, lettera d); (26)
r) qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 380/2001, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all’articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991. (27)

4. All'interno delle zone A, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite:
a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;
b) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrità dell'ambiente e per la pubblica incolumità, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interramento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale redatto secondo direttive da approvare da parte della Giunta regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e che tengano conto delle direttive già contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340;
c) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi;
d) le attività agricole di cui all'articolo 31, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991; (28)
d bis) (29)

d ter) la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo, quali pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici, che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a sei mesi consecutivi nell’arco dell’anno solare e sono immediatamente rimosse al termine dell’uso preposto. Il termine di sei mesi può essere superato previa intesa tra il proponente e l’ente gestore per un massimo di ulteriori tre mesi, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991 e successive modifiche (30)

5. All'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate.

5 bis. Nelle zone umide, ovvero paludi, acquitrini, torbiere, bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, e più in generale le aree che costituiscono significativi habitat per gli uccelli acquatici, è vietato il sorvolo di velivoli civili e aeromobili a pilotaggio remoto di qualsiasi tipologia, salvo nei casi di sicurezza pubblica o dietro autorizzazione degli enti gestori, da concedere esclusivamente per scopi scientifici o di pubblica utilità. Ogni violazione è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38. (30b)

6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E) ed F) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

7. Gli interventi e le opere previsti al comma 3, lettera q), al comma 4 e al comma 5 sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6.

7bis. È consentita, limitatamente alle aree contraddistinte dal “paesaggio degli insediamenti urbani” così come identificati dal PTPR e nel rispetto delle disposizioni del PTPR, la realizzazione di strutture amovibili ad uso temporaneo che non comportano trasformazione permanente del territorio, al fine di migliorare l’offerta di spazi per lo spettacolo sportivo, nonché per le attività connesse al settore audiovisivo e cinematografico. Tali strutture possono essere installate per un periodo non superiore a trentasei mesi consecutivi non prorogabile e sono rimosse entro trenta giorni dal termine dell’uso preposto. (30a)

8. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti al nulla osta reso, in sede di comitato regionale per il territorio, istituito con la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, dall'Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2. Il comitato regionale per il territorio è integrato dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.

9. In caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente articolo, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.


Art. 9
(Istituzione delle aree naturali protette)


1. Le aree naturali protette sono istituite con legge regionale nel rispetto dei principi generali enunciati dalla presente legge. (30c)

2. La partecipazione delle province, della città metropolitana, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta è acquisita, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991, mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull'analisi territoriale dell'area da sottoporre a tutela.

3. La legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta definisce tra l'altro:
a) le finalità e gli obiettivi per cui l'area naturale protetta è istituita nonchè il livello di interesse regionale o provinciale (31);
b) la perimetrazione provvisoria su cartografia almeno in scala 1:10.000 con relazione descrittiva e le misure di salvaguardia specifiche, eventualmente differenziate per zone, da applicarsi fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27;
c) la forma di gestione dell'area naturale protetta, la quota di partecipazione di cui all'art. 16, comma 1 nonché i principi cui deve attenersi l'ente al quale è affidata la gestione dell'area medesima nel determinare l'ordinamento degli uffici, la dotazione organica, come previsto dall'articolo 22 (32);
d) i criteri per la disciplina del piano e del regolamento dell'area naturale protetta di cui agli articoli 26 e 27 e i criteri per la redazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 30;
e) le eventuali sanzioni da applicare alle singole fattispecie di violazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38;
f) le figure professionali cui affidare la redazione del piano previsto dall'articolo 26.

4. La Regione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l. 394/1991 e successive modifiche, comunica, attraverso canali di stampa ufficiali digitali, un apposito avviso concernente la pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli atti relativi all’istituzione dell’area naturale protetta ai fini della consultazione degli stessi da parte della collettività. I comuni nei cui confini ricade il perimetro dell’area naturale protetta favoriscono la diffusione e la consultazione dei relativi atti nelle rispettive comunità cittadine. (32a)

5. Per le aree naturali protette interregionali si procede a norma di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della l. 394/1991.


Art. 10
(Aree contigue)


1. Qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori di un'area naturale protetta, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonché le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata. (32b)
2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia (ATC) su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

3. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, è affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il territorio di un'azienda faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nell'area contigua si svolge nella forma della caccia controllata, secondo la disciplina di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) della l.r. 17/1995, e nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della citata legge. In tali casi i piani di assestamento e di prelievo previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera a) della l.r. 17/1995 sono approvati dalla provincia d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.(33)


5. Nel caso di aree contigue interregionali la Regione provvede a norma dell'articolo 32, comma 5, della l. 394/1991.



Art. 11
(Riserve marine)


1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l. 394/1991, può proporre al Comitato per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 3 della citata legge, l'istituzione di riserve marine in aree di particolare interesse naturalistico, ricadenti nel tratto di mare prospiciente la costa della Regione.


Art. 11 bis (34)
(Documento strategico sulla biodiversità)


1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente adotta un documento strategico sulla biodiversità contenente, in particolare, le linee di indirizzo per l’attuazione, nei limiti di competenza della Regione, della convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dai documenti di indirizzo statali e internazionale, nonché in raccordo con il piano regionale delle aree naturali protette di cui all’articolo 7 e con ogni altro strumento di pianificazione e programmazione regionale che possa incidere sulla conservazione della diversità biologica nell’ambito del territorio regionale.

2. Gli studi, le analisi e l’assistenza tecnica necessari per la predisposizione del documento sono effettuati dall’ Agenzia regionale per i parchi.


Capo II
Organizzazione e gestione delle aree naturali protette



Art. 12
(Modalità di gestione)


1. La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4:
a) ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, da istituirsi, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto regionale, con la legge regionale prevista dall'articolo 9, qualora si tratti di aree naturali protette di interesse regionale;
b) alle province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c) della l. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale (35).

2. Le aree naturali protette possono essere gestite, in relazione alla dimensione delle aree stesse, o singolarmente o nell'ambito di un sistema di aree naturali protette a gestione unitaria.

3. Per la gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, gli organismi di gestione possono convenzionarsi con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione, o con istituti universitari.


Sezione I
Aree naturali protette di interesse regionale



Art. 13
(Organi dell'ente di gestione)


1. Sono organi dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, di seguito denominato ente di gestione:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il revisore dei conti unico; (36)
d) la comunità.


Art. 14 (37)
(Consiglio direttivo e presidente)



1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti nel rispetto dell’equilibrio tra i generi ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne, previo avviso pubblico, tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum, nominati dal Presidente della Regione e così designati: (38)
a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente; (39)
b) due dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell'articolo 16, anche tra non consiglieri; (40)
c) due dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste; (41)
d) (42)
e) (43)

1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può designare un componente del consiglio direttivo dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica”. In tal caso la comunità designa un solo componente. (44)

2. Spetta al consiglio direttivo:
a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;
b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;
c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;
d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.

3. Il presidente del consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva. Il presidente del consiglio direttivo svolge, altresì, le funzioni di presidente dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza legale. (45)

4. Il consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina un vice-presidente, su proposta del presidente.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità previste da norme statali, l'incarico di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la posizione di: (46)
a) membro del Consiglio e della Giunta regionali e provinciali;
b) membro della Giunta comunale;
c) presidente o assessore di comunità montana;
d) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
e) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti.

6. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento. Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo. (47)

7. Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

8. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.

9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del consiglio direttivo.

9 bis. Fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dagli ordinamenti degli enti di appartenenza, i dipendenti pubblici, componenti del consiglio direttivo, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario alla partecipazione alle sedute del consiglio stesso. (48)



Art. 15 (49)
(Revisore dei conti unico)


1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.
2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il decreto di nomina di cui al comma 3 fissa l’importo del compenso riconosciuto al revisore dei conti unico, che in prima attuazione non può essere superiore a quello del presidente del precedente collegio.
5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento è corrisposto il relativo compenso.
6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. Il revisore dei conti unico presenta annualmente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia una relazione sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il revisore dei conti unico, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti in materia ed è tenuto a fornire, su istanza delle medesime, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.



Art. 16 (50)
(Comunità)


1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane o loro delegati nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell’intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte. Fanno parte della comunità, altresì, quattro rappresentanti nominati dal Presidente della Regione, di cui due designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e altri due designati dalle associazioni ambientaliste a livello regionale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modifiche, o iscritte nell’albo regionale del volontariato. Ai rappresentanti delle associazioni è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno. (51)

2. La comunità designa, con voto limitato a non più di un candidato, con adeguato curriculum, i componenti del consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b). (52)

3. La comunità è organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
a) sul regolamento dell'area naturale protetta;
b) sul piano dell'area naturale protetta;
c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione.

4. La comunità esprime i pareri di cui al comma 3 entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, l'ente di gestione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

5. La comunità del parco elabora e trasmette per l'adozione al consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30.

6. In caso di contrasto tra comunità ed altri organi dell'ente di gestione, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

7. La comunità nella prima seduta utile elegge a maggioranza assoluta dei componenti, al suo interno, il presidente ed il vice-presidente. Essa adotta, altresì, il proprio regolamento.

8. La comunità è convocata dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. La convocazione per l'insediamento della comunità è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato.

9. Alle riunioni della comunità partecipano di diritto il presidente ed il direttore dell'ente di gestione. (53)

10. Alla segreteria della comunità provvede l'ente di gestione.



Art. 17
(Statuto)


1. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, il consiglio direttivo dell'ente di gestione redige ed adotta lo statuto dell'ente stesso, in cui sono indicate, oltre alla sede unica, le competenze e le modalità di funzionamento di ciascun organo nonché le norme di organizzazione interna e di gestione dell'area naturale protetta o del sistema di aree naturali protette

2. Lo statuto è approvato, sentita la sezione aree naturali protette, con deliberazione della Giunta regionale che può apportare modifiche, sentito il consiglio direttivo, il quale deve a sua volta esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione dello statuto, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i parchi.


Art. 18
(54)
(Vigilanza e controllo sull'attività)



1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ente di gestione spettano alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale in particolare:
a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale, nel rispetto delle diverse specificità territoriali;
b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal consiglio direttivo, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a) e b) e lettera d) limitatamente alle deliberazioni relative alla definizione del contingente di personale ed alla struttura organizzativa e su quelli di competenza del consiglio direttivo adottati dal presidente con procedura d'urgenza. (55)
3. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:
a) nei casi in cui è prevista l'approvazione della Regione, a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 17, comma 2, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 26, comma 5, dell'articolo 27, comma 6 e dell'articolo 30, comma 3;
b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

4. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, esercita, d'ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo.


Art. 19
(Vigilanza e controllo sugli organi)


1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'ente di gestione la Giunta regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'ente stesso.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento del consiglio direttivo dell'ente.

3. Contestualmente allo scioglimento del consiglio direttivo il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo, ovvero affida, in alternativa, fino alla stessa data, la gestione dell'area naturale protetta alla Agenzia regionale per i parchi.


Art. 20
(Bilanci, entrate e patrimonio)


1. L'esercizio finanziario dell'ente di gestione coincide con l'anno solare.

2. L'ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale, che vengono formulati, controllati ed approvati con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, definisce, con propria deliberazione, gli obiettivi e gli indirizzi di intervento nelle singole aree naturali protette, tenendo conto della programmazione generale e settoriale della Regione, delle direttive e dei programmi dell'Unione Europea e dello Stato e delle relative disponibilità finanziarie.

4. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attività e gli investimenti che gli enti intendono realizzare nell'anno successivo nel quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 26 e 30 nonché degli obiettivi e degli indirizzi di cui al comma 3.

5. Costituiscono entrate degli enti di gestione, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e di altri enti pubblici;
b) i contributi ed i finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3, della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
d) gli eventuali redditi patrimoniali;
e) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti d'ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente di gestione;
f) i proventi di attività commerciali e promozionali;
g) i proventi delle sanzioni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei piani e nei regolamenti, nonché dei provvedimenti emanati dall'ente di gestione;
h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente di gestione.

6. Gli enti di gestione possono anche usufruire di stanziamenti provenienti dallo Stato o da programmi dell'Unione Europea nei modi previsti dai relativi provvedimenti regionali.

7. Gli enti di cui al presente capo che subentrano agli enti di gestione soppressi ovvero alle amministrazioni comunali alle quali era affidata la gestione dell'area naturale protetta divengono titolari della proprietà, del patrimonio mobiliare ed immobiliare, dei contratti e di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo relativo all'attività gestionale dell'area stessa.

8. I bilanci degli enti subentranti sono formati con la parte attiva e passiva, con gli stanziamenti destinati alla gestione, con gli avanzi finanziari iscritti nei bilanci delle amministrazioni sostituite o soppresse.



Art. 21

(Criteri generali di coordinamento)


1. La Regione per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli enti delle aree naturali protette provvede a:
a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici;
b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli enti di gestione delle aree naturali protette e per i relativi contingenti di personale; (56)
c) assicurare la mobilità del personale prioritariamente tra gli enti gestori delle aree naturali protette e tra questi e la Regione nonché gli altri enti pubblici regionali e gli enti locali, su loro consenso;
d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente degli enti di gestione anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalità;
e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestori delle aree naturali protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali.

Art. 22 (57)
(Strutture organizzative e dotazioni organiche)


1. Le strutture organizzative degli enti di gestione delle aree naturali protette e il relativo contingente di personale, con l'indicazione delle specifiche professionalità, sono definiti, nell’ambito della dotazione organica della Giunta regionale, dal consiglio direttivo di ciascun ente sulla base dei criteri stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e dei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. La definizione delle strutture organizzative e il contingente del personale sono soggette al controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18. (58)

2. Gli enti di gestione delle aree naturali procedono periodicamente, almeno a cadenza triennale, alla revisione delle strutture organizzative e dei contingenti di personale, con le modalità previste dal comma 1. A tal fine, la Giunta regionale, ove necessario, procede alla modifica della deliberazione di cui al comma 1. (59)


Art. 23 (60)
(Personale)


1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di personale appartenente ai ruoli del personale della Giunta regionale di cui alla legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e al regolamento di organizzazione di cui all’articolo 30 della l.r. 6/2002, secondo modalità definite nel medesimo regolamento.


Art. 24
(Direttore dell'ente di gestione)


1. Il direttore dell'ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all’articolo 9, comma 11 della l. 394/1991, così come modificato dall’articolo 2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), di cui uno designato su proposta del Presidente del consiglio direttivo e due designati su proposta del consiglio direttivo medesimo. (61)

1 bis. Il presidente del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto a tempo determinato, nell' ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, per la durata massima di cinque anni. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell’incarico il Presidente della Regione provvede alla nuova nomina o al rinnovo della precedente. Fino a tale data, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 44, è prorogato l’incarico del direttore precedentemente conferito.(62)

2. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione o di enti pubblici regionali, nominati direttori degli enti di gestione con contratto di diritto privato, il rapporto di lavoro presso le amministrazioni di appartenenza resta sospeso per la durata dell'incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.

3. Il direttore assiste alle sedute del consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso e delle determinazioni del presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, adotta il provvedimento finale del procedimento relativo al nulla osta di cui all'articolo 28, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione. (63)

4. Il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. All’elenco di cui al comma 1 possono iscriversi, previo avviso pubblico per titoli indetto con la cadenza stabilita dalla deliberazione di cui al comma 1, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143 (Regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426). L’elenco, comprensivo delle successive integrazioni, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. (64)

5 bis. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato, secondo le modalità indicate dalla deliberazione di cui al medesimo comma 1, verificando, inoltre, la permanenza dei requisiti, previsti al comma 5, dei soggetti iscritti. (65)




Art. 25
(Personale di sorveglianza)


1. Al personale addetto alla sorveglianza, denominato guardiaparco, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze e del servizio cui è destinato, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti, e nei limiti territoriali delle aree naturali protette, dei siti della Rete Natura 2000 e dei monumenti naturali della Regione. (66)

2. Al guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dal piano dell'area naturale protetta, dal regolamento di gestione dell'area stessa e da ogni altra disposizione impartita dagli organi di gestione.


Art. 25 bis (67)
(Attività di monitoraggio sugli habitat e
sulle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria)


1. Fatte salve eventuali competenze di altri enti previste dalla normativa vigente, il personale delle aree naturali protette di interesse regionale e delle strutture della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette effettua attività ispettiva di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), sia all’interno delle aree naturali protette regionali, sia nei siti della rete Natura 2000, sia negli ambiti del territorio regionale ove tali habitat e specie sono comunque presenti. (68)



Art. 26

(Piano dell'area naturale protetta)


1. Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell'area stessa, prevede:
a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
c) i diversi gradi e tipi di accessibilità veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attività agrituristiche, aree gioco, aree e percorsi fitness e ciclo pedonali;(68a)
e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso:
1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
2) zona di riserva generale, nella quale è vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonché gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalità agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;
3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica. Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della l. 457/1978, salvo l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso;
4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.
f bis) la delimitazione delle aree contigue di cui all’articolo 10. (69)

1 bis. Nelle zone di cui al comma 1, lettera f), ad esclusione delle zone di riserva integrale, sono consentiti:
a) gli interventi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera q), numeri 1), 2), 3), 4) e 4bis); (70)
b) le attività e gli interventi di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d). (71)
b bis) previo nulla osta dell’ente di gestione di cui all’articolo 28, la realizzazione di strutture amovibili (pergolati, gazebi, chioschi, tettoie, pergotende e palloni pressostatici) che non comportano trasformazione permanente del territorio. Tali strutture sono da ricollegarsi ad uso temporaneo, e comunque non superiore a 6 mesi consecutivi nell’arco dell’anno solare, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione. (72)
2. Il piano dell'area naturale protetta è redatto a cura dell'ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i parchi, ed è adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i Parchi, che debbono provvedere nel termine di un anno.

4. L’ente di gestione pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e su canali di stampa ufficiali digitali un apposito avviso con il quale comunica il deposito del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche per sessanta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione; durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte all’ente di gestione. L’autorità competente per la valutazione ambientale strategica, ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 152/2006, esprime il proprio parere motivato nei successivi novanta giorni. L’ente di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere motivato, esprime il proprio parere in merito alle osservazioni al piano entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Trascorsi tre mesi dall’assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato. (73)

5. Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. (74)

5 bis. Il piano dell'area naturale protetta è aggiornato almeno ogni dieci anni. Agli aggiornamenti ed alle variazioni del piano si provvede secondo le procedure previste dal presente articolo per la sua adozione ed approvazione.(75)

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse per gli interventi in esso previsti. (76)

6-bis. Omissis (77)

Art. 27
(Regolamento dell'area naturale protetta)


1. Il regolamento dell'area naturale protetta, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità per cui è istituita l'area stessa, disciplina l'esercizio delle attività consentite e, in particolare:
a) gli interventi sulle acque;
b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;
e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;
f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
g) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
i) lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
j) l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei per disabili, portatori di handicap ed anziani.
jbis) le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi di cui all’articolo 34, comma 1, con le modalità previste dal programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale)”, a tal fine redatto d’intesa con la direzione regionale competente in materia di aree naturali protette. (78)
2. Sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare è vietato quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991.

3. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette, il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell' area naturale protetta, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'ente stesso. Per i prelievi e gli abbattimenti di cui al presente comma, l’ente gestore dell’area naturale protetta può anche avvalersi di imprenditori agricoli proprietari, affittuari o conduttori di fondi agricoli siti all’interno dell’area protetta medesima o da loro dipendenti appositamente delegati, preventivamente formati e autorizzati dall’ente stesso. (79)

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, una specifica direttiva cui devono conformarsi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi condotti nelle aree naturali protette in assenza dei rispettivi regolamenti.

5. Nel territorio delle aree naturali protette sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'organismo di gestione.

6. Il regolamento dell'area naturale protetta è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del piano di cui all'articolo 26, e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed è inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L'ente di gestione deve motivare l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al regolamento, alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni. (80)

7. Per il regolamento valgono i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 3.

8. Il regolamento produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle previsioni del regolamento dell'area naturale protetta i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine, i comuni sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni del regolamento dell'area naturale protetta, che prevalgono su quelle dei regolamenti comunali.


Art. 28 (81)
(Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione)


1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della l. 241/1990 e successive modifiche e dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa) e successive modifiche.
1 bis. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6 del d.p.r. 380/2001 è presentata allo sportello unico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto. Per tali fattispecie, il nulla osta di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell’ente gestore della richiesta, decorsi inutilmente i quali il titolo abilitativo si intende reso. (82)

2. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33.

3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il direttore dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della l. 394/1991. (83)

4. L'ente di gestione dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.

4 bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia dell’ente di gestione dell’area naturale protetta o del comune nell’adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l’opera abusiva e l’area prevista dal comma 3 dell’articolo 31 del d.p.r. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell’ opera ai sensi della normativa vigente. (84)
4 ter. Non sono soggette a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, commi 1, 2 e 4 della l. 394/1991, le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole, che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare:

a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;

b) l’impianto o l’espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate. (85)

Sezione II
Aree naturali protette di interesse provinciale



Art. 29
(Criteri e modalità per la gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale - Piani e regolamenti. )


1. Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) entro i termini fissati dalle relative leggi istitutive. A tal fine le province possono avvalersi provvisoriamente dell'Agenzia regionale per i parchi.

2. Le province devono assicurare, nella gestione delle aree naturali protette di loro competenza, l'utilizzazione di esperti qualificati in materia di tutela ambientale e la partecipazione delle associazioni ambientaliste di rilevanza provinciale.

3. Qualora per la gestione delle aree naturali protette provinciali venga istituita un'apposita azienda, le province si attengono ai criteri organizzativi di cui al capo II, sezione I, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nell'articolo 23 della l. 142/1990 e successive modificazioni e nei rispettivi statuti.

4. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale predispongono ed adottano i relativi piani secondo le modalità previste dall'articolo 26, in quanto compatibili e li trasmettono alle province entro il termine di cui al comma 2 del citato articolo, per la relativa verifica di compatibilità che avviene nei modi e nei termini previsti dall'articolo 26, comma 4, in quanto compatibili. Fino all'emanazione della legge regionale di riordino del governo del territorio, la verifica di compatibilità è effettuata dalla Regione. I poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 3, sono esercitati dalla provincia interessata. Gli organismi di gestione predispongono altresì i regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 27 e li trasmettono alle province interessate per la relativa approvazione.

5. Per le aree naturali protette di interesse provinciale, il nulla osta ed i poteri di intervento di cui all'articolo 28 spettano ai rispettivi organismi di gestione.

6. Le province, ai fini della gestione di cui ai commi precedenti, possono istituire propri organi di consulenza oppure possono avvalersi della sezione aree naturali protette di cui all'articolo 4.



Capo III
Promozione economico-sociale - Interventi finanziari



Art. 30 (86)
(Programma pluriennale di promozione economica e sociale)



1. Nel rispetto delle finalità dell'area naturale protetta e della disciplina stabilita dai relativi piano e regolamento, l'organismo di gestione promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno dell'area stessa e dei territori adiacenti, anche mediante la realizzazione di specifici progetti di sviluppo sostenibile.

2. Per i fini di cui al comma 1, la comunità dell'ente di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, entro novanta giorni dalla loro costituzione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i Parchi, elaborano il programma pluriennale di promozione economica e sociale, in cui sono indicati interventi coordinati con quelli dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati, per lo sviluppo di attività compatibili e sono individuati i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi stessi.

3. I programmi di cui al comma 2, adottati dagli enti di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e dagli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale, sono trasmessi rispettivamente alla Regione ed alle province interessate per la relativa approvazione. La Regione lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Qualora le autorità di cui al comma 2 non provvedano all'elaborazione del programma, la Giunta regionale e la provincia, ciascuna secondo le rispettive competenze, si sostituiscono ad esse. Parimenti, qualora gli organismi di gestione di cui al comma 3 non adottino il programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 o dalla ricezione del programma elaborato dalla Giunta regionale o dalla provincia, queste ultime si sostituiscono agli organismi di gestione per l'adozione del programma secondo le rispettive competenze.

5. Il programma prevede da parte dell'organismo di gestione:
a) la concessione di sovvenzioni a privati o enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie;
b) la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di specifiche convenzioni;
c) l'agevolazione o la promozione di forme di associazionismo cooperativo tra i residenti nell'ambito dell'area naturale protetta per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, di restauro, di servizi sociali e di biblioteche e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.
c bis) l’incentivazione di attività dirette alla fornitura di servizi sociali, comprese le attività terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’ articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57) mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola. (87)

6. Il programma deve prevedere, inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di formazione professionale, al termine dei quali è rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell’area naturale protetta. (88)

7. Al finanziamento del programma concorrono lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati, ciascuno per la propria competenza.

8. Nelle more dell'adozione del programma pluriennale di promozione economica e sociale, gli organismi di gestione dell'area naturale protetta, anche provvisori, promuovono e realizzano le iniziative di cui al presente articolo, nel quadro delle scelte programmatiche della Regione e nel rispetto della specifica normativa di tutela dell'area stessa.



Art. 31

(Sviluppo delle attività agricole )


1. Per consentire la qualificazione e la valorizzazione del territorio agricolo, nell'ambito delle finalità istitutive dell'area naturale protetta, gli organismi di gestione, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area stessa e con il ruolo di tutela attiva delle imprese agricole, nelle zone di cui all’articolo 26, comma 1, lettera f) e nei monumenti naturali di cui all’articolo 6, favoriscono: (89)
a) le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e quelle integrate e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e alla l.r. 14/2006; (90)
b) la razionale gestione ed il miglioramento ai fini produttivi dei pascoli e dei boschi;(91)
c) la realizzazione, il mantenimento e il miglioramento della rete stradale interpoderale, della rete di approvvigionamento idrico, di smaltimento reflui e dei parcheggi pertinenziali a servizio delle attività di cui alle lettere a) e b); (92)
d) gli interventi e le attività previste dall’articolo 8, comma 3, lettera q) e comma 4, lettera d). (93)

d bis) il controllo della fauna selvatica, ai fini del contenimento dei danni, con le modalità previste dalla l.r. 4/2015 e dalla normativa statale vigente; (94)

d ter) gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi. (95)

[1 bis. Sono consentiti e non rientrano negli obblighi di cui all’articolo 28 le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio ed in particolare:

a) la manutenzione ordinaria del sistema idraulico agrario e del sistema infrastrutturale aziendale esistenti;

b) l’impianto o l’espianto delle colture arboree e le relative tecniche utilizzate;

c) l’utilizzo delle serre stagionali non stabilmente infisse al suolo;

d) il transito e la sosta di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private per i mezzi collegati all’esercizio delle attività agricole di cui al presente articolo;

e) l’ordinamento produttivo ed i relativi piani colturali promossi e gestiti dall’impresa agricola;

f) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea derivanti dall’esercizio delle attività aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006.] (96)

2. Al fine di cui al comma 1, nel programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all’articolo 30, devono essere previsti indirizzi, obiettivi ed interventi volti allo sviluppo del ruolo di tutela attiva esercitato dalle attività di cui al presente articolo. (97)
2bis. Per favorire lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i soggetti di cui all’articolo 57 e 57bis della l.r. 38/1999 possono presentare il PUA, redatto secondo le modalità ivi previste, nel rispetto delle forme di tutela di cui alla presente legge. [Il PUA redatto secondo le modalità della l.r. 38/1999, previa indicazione dei risultati che si intendono perseguire, può prevedere la necessità di derogare alle previsioni del piano dell’area naturale protetta redatto ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera f) ad esclusione delle normative definite per le zone di riserva integrale.] (98)
2ter. Nella conferenza dei servizi ai fini dell’approvazione del PUA, l’amministrazione procedente acquisisce il nulla osta dell’Ente di gestione del parco che si esprime in merito alla conformità della proposta, nel rispetto delle finalità di tutela di cui alla presente legge e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 3, della legge 394/1991. (99)
2quater. Nel caso il PUA comprenda un insieme di aree ricadenti sia all’interno che all’esterno dell’area naturale protetta, non è consentito localizzare all’interno del parco le volumetrie derivanti dagli indici fondiari esterni al perimetro dell’area naturale protetta.(100)




Art. 32

(Incentivazioni)


1. Ai comuni, alle province ed alle comunità montane il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini delle aree naturali protette istituite ai sensi della presente legge o della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ovvero previste dal piano regionale delle aree naturali protette e alle quali si applicano le misure di salvaguardia indicate nell'articolo 8, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, per sostenere, entro i confini dell'area naturale protetta e delle aree contigue di cui all'articolo 10, i seguenti interventi:
a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
e) sviluppo delle attività agricole e forestali;
f) attività culturali nei campi di interesse del parco;
g) attività di agriturismo;
h) attività sportive compatibili;
i) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché iniziative volte a favorire l'uso di energie rinnovabili;
j) lotta e prevenzione degli incendi boschivi;
j-bis) valorizzazione e sviluppo delle attività artigianali tipiche e commerciali (101);
j-ter) realizzazione di strutture e attività ricettive, ricreative e turistiche (102).

2. La priorità di cui al comma 1 è concessa ai comuni il cui territorio è compreso in parte nell'area protetta per le opere, gli interventi e le attività di cui allo stesso comma 1 connessi funzionalmente alla gestione dell'area protetta, anche se realizzate fuori dei confini di quest'ultima e delle aree contigue.

3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorità di cui al comma 1 è attribuita a cittadini singoli o associati o enti privati, rispettivamente residenti o aventi sede legale nei comuni ricadenti, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, che intendano valorizzare attività tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili nell'ambito delle aree stesse o anche al di fuori di queste, purchè finalizzate alla promozione, valorizzazione e migliore fruibilità delle aree naturali protette (103).



Art. 32bis (104)
(Promozione di marchi concessi nell’ambito del sistema delle aree naturali protette regionali)


1. Gli organismi di gestione, al fine di promuovere la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati per contribuire alla diffusione di marchi concessi nell’ambito del sistema delle aree naturali protette regionali, nonché di favorire una maggiore integrazione dei sistemi produttivi con le iniziative di valorizzazione e fruizione del territorio in un’ottica di sostenibilità del sistema, promuovono l’attivazione di un ufficio informazioni almeno per ogni provincia.



Art. 33

(Gestione del patrimonio forestale)


1. L'organismo di gestione, entro due anni dalla istituzione dell'area naturale protetta, determina i criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale, nel rispetto delle finalità della legge regionale istitutiva e della disciplina contenuta nel piano e nel regolamento dell'area stessa.

2. I criteri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, e devono indicare (105):
a) le modalità ed i criteri, di gestione, utilizzazione e trasformazione del governo dei boschi;(106)
b) le modalità di esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente, secondo le consuetudini locali;
c) le modalità e gli interventi per la tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi.

3. Qualsiasi intervento sul patrimonio forestale all'interno dell'area naturale protetta deve essere comunque sottoposto al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione ai sensi dell'articolo 28.

3 bis.  [All’interno delle aree naturali protette, dei siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e delle zone di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, lo sgombero dei prodotti legnosi dal letto di caduta delle piante al punto di concentramento deve essere effettuato mediante muli e il materiale trasportato a soma qualora vi sia il rischio che le ruote dei mezzi meccanici o le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al sottobosco]   (106a).  

4. La Regione e gli organismi di gestione promuovono l'individuazione e la conservazione dei boschi e dei popolamenti arborei in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione e promuovono la realizzazione di vivai per la produzione di materiale autoctono e la conservazione delle specie di particolare interesse, rare o minacciate.


Art. 34

(Indennizzi e risarcimento per i danni economici)


1. L’organismo di gestione è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni e può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi, con le modalità previste dal programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 4/2015. Il regolamento di cui all’articolo 27 disciplina, in armonia con il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 della l.r. 4/2015, le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno. (107)

2. I vincoli imposti dal piano dell'area naturale protetta o dalle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli relativi ad attività già ritenute compatibili possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività dell'area naturale protetta. La Giunta regionale con apposita deliberazione, emana direttive per l'attuazione del presente comma, in coerenza con le disposizioni emanate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l. 394/1991.

3. I compensi e gli indennizzi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri corrisposti in attuazione di normative comunitarie, statali e regionali che prevedono particolari regimi d'aiuto alle attività agro-silvo-pastorali.

4. L'ente di gestione provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti.


Art. 35

(Contributi per il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche)


1. Gli organismi di gestione prevedono nei propri bilanci appositi stanziamenti per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati residenti nell'ambito dell'area naturale protetta, per il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati, ivi compresi il restauro ed il ripristino di fabbricati.

2. I criteri di assegnazione dei contributi, che sono comunque destinati a coprire i maggiori costi connessi alla particolarità dell'intervento, sono stabiliti in apposito regolamento deliberato dagli organismi di gestione.



Art. 36 (108)
(Acquisizione e affitto di beni mobili ed immobili )


1. La Regione promuove iniziative per l'acquisizione e l'affitto di beni mobili ed immobili che siano di particolare interesse per la gestione delle aree naturali protette o per i quali i vincoli imposti dalla presente legge comportino una limitata utilizzazione. La Regione e gli organismi di gestione favoriscono, in particolare, anche attraverso l'espropriazione o l'esercizio del diritto di prelazione secondo la vigente normativa in materia, l'acquisizione al patrimonio regionale o al patrimonio dell'organismo di gestione o al patrimonio dei comuni il cui territorio è compreso anche parzialmente in aree protette regionali istituite, di beni immobili e di aree di elevato interesse biogenetico, con precedenza per i monumenti naturali e per gli habitat prioritari di interesse comunitario, nazionale o regionale.

2. La Giunta regionale concede in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta i beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalità istitutive o alla gestione dell'area naturale protetta.

2 bis. L’ente di gestione può acquisire gli immobili compresi nell’area naturale protetta anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti. (109)

Capo IV
Sorveglianza e sanzioni


Art. 37
(Sorveglianza)


1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, sono incaricati di far rispettare la presente legge tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente nonché gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.



Art. 38 (110)
(Sanzioni)



1. Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 3.000,00 (111). Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1.

3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), all’irrogazione delle sanzioni accertate dal personale di sorveglianza di cui all’articolo 25 provvede il direttore dell’ente di gestione dell’area naturale protetta, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, in quanto compatibile. (112)

3 bis. Qualora la violazione di cui al comma 1 sia commessa all’interno dei siti e delle zone di cui all’articolo 6, comma 5, all’irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l’ente competente alla gestione. (113)

3 ter. Ai fini dell’individuazione dell’autorità amministrativa competente ad introitare direttamente ed integralmente i proventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis. (113a)

4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della l. 349/1986 e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.

4 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l’esecuzione di interventi, opere o attività in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 10.000 euro. (114)

4 ter. Gli enti gestori esercitano le funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti.(115)

4 quater. Agli interventi e alle opere realizzate in difformità a quanto disposto dal piano di gestione e dalle misure di conservazione di cui all’articolo 6, comma 5, o in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza oppure in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 3. (116)



Capo V
Disposizioni finali e transitorie


Art. 39
(Riordino delle aree naturali protette esistenti)


1. Ai sensi dell'articolo 9 sono istituiti:
a) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini", cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8;
b) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili", cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 26 giugno 1989, n. 41;
c) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani", cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del parco istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2;
d) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica", cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio del Parco istituito con legge regionale 10 novembre 1988, n. 66;
d-bis) l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale monte Navegna e Monte Cervia", cui è affidata l'amministrazione e gestione delle attività e del territorio della riserva istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56 (117).
d ter) l’Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale Riviera di Ulisse”, cui è affidata l’amministrazione e la gestione delle attività e del territorio del Parco regionale urbano Monte Orlando, istituito con legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47, del Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri, istituito con legge regionale 13 febbraio 1987, n. 15 e del Monumento naturale Promontorio Villa di Tiberio e Costa Torre Capovento – Punta Cetarola di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 novembre 2002, n. 503.(118)
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio, alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso i consorzi di gestione soppressi continua ad operare presso i corrispondenti enti di gestione istituiti ai sensi del comma 1. I consigli direttivi degli enti di gestione provvedono alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale prevista dal medesimo articolo 22, ovvero dalla data di insediamento dei consigli direttivi stessi. In attesa di tale definizione, restano ferme le strutture organizzative e le dotazioni organiche dei consorzi di gestione soppressi (119).

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato convoca le comunità delle aree naturali protette di cui al comma 1 ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1. Entro i successivi tre mesi il presidente della Giunta regionale nomina ed insedia i consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti degli enti di gestione istituiti dal comma 1.

4. I consorzi di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 1, sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei consigli direttivi dei nuovi enti di gestione istituiti dallo stesso comma.

5. Fino all'approvazione dello statuto dei nuovi enti di gestione istituiti dal comma 1 sono fatte salve le disposizioni degli statuti dei consorzi soppressi che non siano in contrasto con la presente legge.

6. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con tali proposte di legge si provvede anche ad individuare le aree che possono costituire un unico sistema, a definirne il livello d'interesse regionale o provinciale e la relativa tipologia in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5. (120)

7. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del primo piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7, sottopone altresì al Consiglio regionale eventuali proposte di legge di riperimetrazione delle aree naturali protette istituite anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 394/1991, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della l. 157/1992.

8. In attesa dell'adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive di aree naturali protette alle norme previste dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni contenute nella l.r. 46/1977, espressamente richiamate nelle leggi stesse.

8 bis. Alle aree naturali protette istituite ai sensi della l.r. 46/1977, in deroga a quanto previsto dalla relative leggi istitutive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22.(121)

9. Per le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in deroga a quanto previsto dalle relative leggi istitutive, i piani di assetto ed i regolamenti dei parchi e delle riserve di cui alla l.r. 46/1977, qualora non siano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge: (122)
a) sono adottati ed approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 e diventano efficaci secondo quanto previsto dagli articoli 26, comma 5 e 27 comma 8, nel caso in cui non siano stati adottati dagli organismi di gestione alla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 26, comma 3 e 27, comma 7, il termine per l'adozione del piano e del regolamento dell'area naturale protetta è fissato al 31 dicembre1998;
b) sono approvati dalla Regione con le modalità indicate negli articoli 26, comma 4 e 27, comma 6 e diventano efficaci secondo quanto previsto dagli stessi articoli 26, comma 5 e 27, comma 8, nel caso in cui siano stati adottati dagli organismi di gestione alla data di entrata in vigore della presente legge.(123).



Art. 40
(Aree naturali protette nel territorio del comune di Roma)


1. Le aree naturali protette gestite dal comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del comune stesso, costituiscono un sistema per la cui gestione è istituito l'ente regionale Roma Natura al quale si applicano le disposizioni del capo II, sezione I, salvo il disposto del comma 2 (124).

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16, sono organi di gestione dell'ente di cui al comma 1:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il revisore dei conti unico (125)

2.1. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum nominati dal Presidente della Regione, così designati:

a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente;

b) due da Roma capitale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;

c) due dal Consiglio regionale, con voto limitato, previa audizione nella commissione consiliare competente in materia delle organizzazioni agricole ed ambientaliste. (126)

2-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso gli uffici del comune di Roma preposti alla gestione delle aree naturali protette di cui al comma 1, continuano ad operare presso l'ente istituito ai sensi del medesimo comma (127).



Art. 41(128)
(Ampliamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia)


1. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56, come modificata dalla presente legge, è ampliata con l'inserimento delle aree dei comuni di Ascrea, C astel di Tora, Collalto Sabino, Nespolo, Paganico, Rocca Sinibalda, nonchè di un'ulteriore area del comune di Collegiove secondo la perimetrazione di cui all'allegato C.

2. Al territorio individuato al comma 1 si applicano le norme urbanistiche transitorie riferite alla zona A e le norme di salvaguardia di cui, rispettivamente, agli articoli 10, comma 3 e 11 della l.r. 56/1988, come modificata dalla presente legge.


Art. 42
(Ampliamento del parco regionale dell'Appia Antica)


1. Il parco regionale dell'Appia Antica, istituito e disciplinato con l.r. 66/1988, come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1994, n. 37 e da ultimo dalla presente legge, è ampliato secondo la perimetrazione di cui all'allegato D.
2. In attesa dell'approvazione del piano del parco, limitatamente al territorio oggetto dell'ampliamento del perimetro indicato al comma 1 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e dall'articolo 18, comma 1 bis della l.r. 66/1988, come modificata dalla l.r. 37/1994:
a) è consentita la realizzazione di interventi strettamente connessi alla fruibilità del parco nella zona classificata A ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1);
b) si prescinde dal decreto di cui all'articolo 18, comma 1-bis della l.r. 66/1988 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in rete interrata e di verde attrezzato funzionali alle aree esterne al parco ove è consentita l'edificazione, previste dai piani attuativi pubblici o privati del vigente piano regolatore del comune di Roma.


Art. 43

(Stralcio del piano regionale delle aree naturali protette)



1. Con la presente legge è approvato uno stralcio del piano di cui all'articolo 7, relativo allo schema di piano regionale dei parchi e delle riserve adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 46/1977 e dell'articolo 15 della l.r. 17/1986, con deliberazione n. 11746 del 29 dicembre 1993, secondo le perimetrazioni provvisorie riportate su cartografia a scala 1:25.000 e 1:10.000 di cui all'allegato A, con gli obiettivi indicati nel piano stesso con riferimento alle seguenti aree:
a) area naturale protetta del complesso lacuale Bracciano-Martignano;
b) area naturale protetta della Sughereta di Pomezia;
c) area naturale protetta del Lido dei Gigli;
d) sistema delle aree naturali protette del Bosco di Foglino e di Villa Borghese;
e) area naturale protetta di Monte Casoli di Bomarzo.


2. Alle aree naturali protette di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8. Tali norme decadono decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva e sottopone al Consiglio regionale proposte di legge per l'istituzione delle aree naturali protette di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, nella misura in cui l'istituzione medesima non contrasti con l'articolo 11, comma 1 della l.r. 17/1995.



Art. 44

(Aree naturali protette istituite)


1. Sono istituite con le perimetrazioni e le zonizzazioni provvisorie di cui alle planimetrie a scala 1:10.000 contenute nell'allegato B, le seguenti aree protette:
a) parco naturale di Veio;
b) parco naturale dei Monti Aurunci;
c) riserva naturale di Tuscania;
d) riserva naturale del Monte Soratte;
e) riserva naturale di Monte Catillo;
f) riserva naturale di Nomentum;
g) riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco;
h) riserva naturale “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico; (129)
i) riserva naturale del “lago di Canterno; (130)
j) riserva naturale della Valle dei Casali;
k) riserva naturale dell'Insugherata;
l) riserva naturale Valle dell'Aniene, relativa all'area romana localizzata all'interno del Grande Raccordo Anulare;
m) riserva naturale della Marcigliana;
n) riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa;
o) riserva naturale di Decima Malafede;
p) riserva naturale della Tenuta dei Massimi;
q) riserva naturale di Monte Mario;
r) riserva naturale della Tenuta di Acquafredda.

1-bis. Le aree naturali protette di cui al comma 1, lettere a), b), i), j), m), n), o), p), q) e r) sono di interesse regionale; le aree naturali protette di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e g) sono di interesse provinciale (131).

2. Sono istituiti:
a) l'Ente regionale parco di Veio, per la gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera a);
b) l'Ente regionale parco dei Monti Aurunci, di cui al comma 1, lettera b).

3. Agli enti istituiti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nel capo II, sezione I della presente legge.
(Omissis) (132).

5. La gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera c) è affidata alla provincia di Viterbo.

6. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) è affidata alla Città metropolitana di Roma Capitale. (133)

7. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere h) e i) è affidata all’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi” . (134)


7 bis.[La gestione dell’area protetta di cui al comma 1, lettera d), è affidata all’ente regionale di diritto pubblico “Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa]. (135)

8. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere j), k), l), m), n), o), p), q) e r) è affidata ad un unico organismo di cui all'articolo 40.



9. Il Consiglio regionale, sentite le province e i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definirequanto ulteriormente previsto nell'art. 9, comma 3 (136).

10. Le province provvedono alla gestione con le modalità e i criteri previsti dalla presente legge, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa (137).

11. Fino all’adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia ovvero fino all’approvazione dei relativi piani, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (137a), alle aree protette istituite con legge regionale e a quelle istituite nonché ampliate si applicano le norme di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, fatto salvo quanto previsto al comma 12 e, limitatamente al territorio del Comune di Roma capitale, quanto previsto ai commi 13 e 14. Nelle aree naturali protette per le quali nella relativa legge istitutiva non sia stata specificata la distinzione in zona A e in zona B, di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona A, fatte salve le aree urbanizzate individuate nel PTPR ovvero nei Paesaggi degli insediamenti urbani, nei Paesaggi degli insediamenti in evoluzione e nel Paesaggio agrario di continuità nelle quali si applicano le misure di salvaguardia previste per la zona B. (138)

12. Nelle aree protette istituite con la presente legge è vietata la caccia in tutte le sue forme, salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 3.

13. Nelle aree protette di cui al comma 8 e in tutti i territori del comune di Roma ricadenti in aree protette istituite con il presente articolo, sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi del piano regolatore generale adottati o approvati dal comune di Roma o di programmi di intervento oggetto di accordi di programma approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6 e 7. Nell'ambito delle suddette aree, in quelle classificate come B, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), fino all'adozione di una specifica normativa di salvaguardia da parte degli organismi di gestione delle aree naturali protette, è fatto divieto di:
a) introdurre in ambiente naturale specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone;
b) prelevare materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico ad eccezione del prelievo eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;
c) aprire nuove cave e torbiere e riattivare quelle dismesse;
d) aprire nuove discariche per i rifiuti;
e) campeggiare al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
f) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi utilizzati dai conduttori per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. (139)

14. Nelle aree di cui al comma 13, comprese nelle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2, sono consentiti esclusivamente gli impianti sportivi a carattere estensivo purché realizzati secondo tipologie e con materiali tradizionali, nonché i servizi pubblici strettamente connessi alla fruibilità del parco e le aree di verde attrezzato, necessarie per il rispetto degli standard urbanistici relativi a piani e programmi, previsti negli strumenti urbanistici adottati o approvati, che includono aree ricomprese nel perimetro delle aree protette. La potenzialità edificatoria eventualmente stabilita dai suddetti piani e programmi può essere trasferita su suoli interni ai citati piani e programmi ma esterni all'area protetta.



Art. 45
(Tutela del patrimonio forestale)


1. Nell'ambito della politica di conservazione e corretta valorizzazione delle risorse naturali della Regione, in ottemperanza all'articolo 45 dello Statuto ed in attesa di apposite leggi istitutive delle relative aree naturali protette, sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 3, le seguenti aree appartenenti al patrimonio regionale:
a) area forestale Tiburtina;
b) area forestale Valpara;
c) area forestale Mazzamorra;
d) area forestale Carpinetana;
e) area forestale S. Arcangelo;
f) area forestale Campello;
g) area forestale Sala;
h) area forestale Matricetta;
i) area forestale Torricella;
j) area forestale Monte Raschio;
k) area Laghi del Vescovo-Gricilli;
l) porzione dell'area forestale Lago, esterna al parco regionale dei Monti Lucretili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche all'area forestale di Santogna, nel comune di Leonessa.


Art. 46
(Norma transitoria)


1. Salvo quanto previsto nell'articolo 43 lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 46/1977 e dell'articolo 15 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni, con deliberazione n. 11746 del 1993, conserva la sua efficacia di natura programmatoria di indirizzo.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua la deliberazione n. 11746 del 1993 a quanto previsto dall'articolo 7.

2-bis. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, qualora si manifesti l'esigenza di garantire la conservazione e la valorizzazione di determinate aree di particolare rilevanza naturalistica, la Regione può istituire aree naturali protette nel rispetto delle procedure previste dall'art. 9 (140).
2 ter. Fino all’approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. (141)



Art. 47 (142)
(Abrogazioni)



1. Sono abrogati:
a) la l.r. 46/1977;
b) l'articolo 26 della l.r. 17/1995;
c) ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, comma 8.


Art. 48 (143)
(Disposizioni finanziarie)


1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati per l'anno 1997 in L. 500 milioni, per l'anno 1998 in L. 6.000 milioni e per l'anno 1999 in L. 8.000 milioni, rientrano negli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 52152 denominato "Fondo regionale per l'ambiente (articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997/1999, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17.


Allegati: omissis



Note:

(1) Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(2) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(3) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 3 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(4) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(5) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(6) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(7) Comma modificato dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(8) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 32, lettera b) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(9) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(10) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 117, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(11) Articolo modificato dalla legge regionale 10/2003 e poi sostituito dall'articolo 37, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(12) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 22 ottobre 2018, n. 7

(12a) Comma modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(13) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 117, lettera b) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(14) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(15) Comma sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

(16) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(17) Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 8 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(18) Lettera inserita dall'articolo 3, comma 9 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(19) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 6 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(20)Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, numero 1), punto 1.1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(21) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(22) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(23) Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.4, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificata dall'articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(24) Numero sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(25) Numero modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 4), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(26) Numero aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1), punto 1.5, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 5, lettera b), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(27) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 145, lettera d), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 6), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(28) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 19, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 7), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), punto 2.1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(29) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 31 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e poi abrogata dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(30) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), punto 2.2, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificata dall'articolo 9, comma 12, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(30a) Comma inserito dall'articolo 9, comma 12, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(30b) Comma inserito dall'articolo 78, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(30c) Comma modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(31) Lettera così modificata dall'art. 43, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(32) Lettera così modificata dall'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(32a) Comma sostituito dall'articolo 78, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(32b) Comma modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(33) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 10 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(34) Articolo inserito dall'articolo 37, comma 3 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(35) Lettera così modificata dall'art. 43, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(36) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 15, lettera a) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(37) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 11 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(38) Alinea modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 3, comma 117, lettera c) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 22 ottobre 2018, n. 7 e da ultimo dall'articolo 13, comma 32, lettera a), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(39) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n, 12

(40) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n, 12, dall'articolo 78, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e da ultimo dall'articolo 13, comma 32, lettera a), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(41) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 4), della legge regionale 10 agosto 2016, n, 12, dall'articolo 78, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e da ultimo dall'articolo 13, comma 32, lettera a), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20


(42) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(43) Lettera abrogata dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(44) Comma inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 6), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(45) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 7), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(46) Alinea modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 8), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(47) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), numero 9) della legge regionale 10 agosto 2016, n, 12

(48) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(49) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 15, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(50) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 7 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(51) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n.12

(52) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 22 e poi dall'articolo 9, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(53) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e), numero 4), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(54) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 8 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(55) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera d), dell'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(56) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 159 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(57) Articolo sostituito dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(58) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 160, lettera a) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(59) Comma modificato dall'articolo 2, comma 160, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(60) Articolo sostituito dall'articolo 47, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 161 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9; al riguardo vedi pure i commi 162, 163 e 164 del medesimo articolo 2

(61) Il comma era stato sostituito dall'articolo 64, comma 3 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10; successivamente l'articolo 30, comma 1 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 ha abrogato l'articolo 64 succitato; per effetto di tale abrogazione è ripristinata la dizione originaria, ai sensi dell'articolo 64, comma 2 della l.r. 24/2001; poi tale comma è stato sostituito dall'articolo 34, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(62) Comma inserito dall'articolo 3, comma 15 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 e poi modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera f), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(63) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 3, comma 117, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(64) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 16 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7; vedi al riguardo anche disposizione transitoria di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(65) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 16 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7; vedi al riguardo anche disposizione transitoria di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(66) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 3, comma 117, lettera e) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(67) Articolo inserito dall'articolo 37, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(68) Comma modificato dall'articolo 3, comma 117, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(68a) Lettera modificata dall'articolo 78, comma 1, lettera g), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(69) Lettera aggiunta dall'articolo 34, comma 1, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e poi sostituita dall'articolo 78, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(70) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(71) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 14 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10

(72) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(73) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15, dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 e da ultimo dall'articolo 78, comma 1, lettera g), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 

(74) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(75) Comma inserito dall'articolo 3, comma 17 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(76) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2009, n. 5, modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera g), numero 3), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e dall'articolo 78, comma 1, lettera g), numero 4), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(77) Comma aggiunto dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 poi abrogato dall'articolo 65 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(78) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(79) Comma modificato dall'articolo 3, comma 18 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 e poi modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera h), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(80) Comma modificato dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

(81) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 9 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(82) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(83) Comma modificato dall'articolo 3, comma 117, lettera g) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(84) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 6 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(85) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera m), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(86) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(87) Lettera aggiunta dall'articolo 37, comma 7 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(88) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 71 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(89) Comma modificato dall'articolo 3, comma 15 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, dall'articolo 9, comma 1, lettera n), numero 1), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(90) Lettera sostituita dall'articolo 9, comma 1, lettera n), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(91) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(92) Lettera sostituita dall'articolo 9, comma 1, lettera n), numero 3), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(93) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 19, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12 e poi modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera n), numero 4), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(94) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(95) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(96) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera i) numero 5), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 27 dicembre 2019, n. 290

(97) Comma sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 6), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(98) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera n), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 7), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7. Il secondo periodo del comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 27 dicembre 2019, n. 290

(99) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera n), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera i), numero 7), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(100) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera n), numero 5), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi modificato dall'articolo 5, comma 1. lettera i), numero 7), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(101) Lettera aggiunta dall'art. 43, comma 7, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(102) Lettera aggiunta dall'art. 43, comma 7, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(103) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 7, lettera b) della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(104) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 137 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

(105) Comma modificato dall'articolo 92, comma 1 della legge regionale del 28 ottobre 2002, n. 39

(106) Lettera sostituita dall'articolo 92, comma 2 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39

(106a) Comma inserito dall'articolo 78, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e poi abrogato dall'articolo 13, comma 32, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(107) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(108) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 11 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(109) Comma aggiunto dall'articolo 34, comma 1, lettera c) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(110) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 12 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(111) Importi modificati dall'articolo 17, comma 9 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(112) Comma sostituito dall'articolo 37, comma 8 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera l), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e successivamente dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(113) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera l), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(113a) Comma inserito dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

(114) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera l), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera l), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(115) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera l), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(116) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera l), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera l), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(117) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 8, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(118) Lettera aggiunta dall'articolo 37, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(119) Comma così sostituito dall'art.47, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(120) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(121) Comma inserito dall'articolo 64, comma 4 dellla legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(122) Alinea modificata dall'articolo 37, comma 9 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(123) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 8, lettera b), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9

(124) Comma già modificato dall'art. 43, comma 9, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 30, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.


(125) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 19 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 e lettera sostituita dall'articolo 2, comma 15, lettera c), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(126) Comma inserito dall'articolo 3, comma 20 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10 e poi modificato dall'articolo 3, comma 10, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(127) Comma aggiunto dall'articolo 47, comma 5, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(128) Articolo già sostituito dall'art. 43, comma 10, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'articolo 1 della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28.

(129) La lettera, abrogata dall'articolo 2, comma 145, lettera r), numero 1), lettera a) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, vige nuovamente per effetto della reviviscenza disposta dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

(130) La lettera, abrogata dall'articolo 2, comma 145, lettera r), numero 1), lettera b) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, vige nuovamente per effetto della reviviscenza disposta dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15

(131) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 11, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, poi modificato dall'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15, dall'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 5, comma 1, lettera m), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 32, lettera c), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(132) Seguiva un comma abrogato dall'art. 43, comma 11, lettera b), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(133) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera m), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi sostituito dall'articolo 13, comma 32, lettera c), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(134) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 3, lettera b) della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 e poi modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(135) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera m), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi abrogato dall'articolo 13, comma 32, lettera c), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(136) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 11, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(137) Comma così modificato dall'art. 43, comma 11, lettera d), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(137a) Termine modificato dall'articolo 7, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28

(138) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 16 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10, dall'articolo 9, comma 1, lettera q), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 5, comma 1, lettera m), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e da ultimo dall'articolo 9, comma 12, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(139) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera p), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12

(140) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 12, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(141) Comma inserito dall'articolo 1, comma 19, lettera c), della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12

(142) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 13 della legge regionale 2 aprile 2003, n. 10

(143) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa E21900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.