Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 (1)

Numero della legge: 15
Data: 18 maggio 1998
Numero BUR: 14
Data BUR: 25/05/1998

L.R. 18 Maggio 1998, n. 15
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 (1)


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1998 è approvato in lire 31.612.253.058.223 in termini di competenza ed in lire 35.436.585.072.945 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1998, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella "A").


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1998 è approvato in lire 31.612.253.058.223 in termini di competenza ed in lire 35.436.585.072.945 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1998 in conformità dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione di cui alla tabella "B". L'erogazione delle spese comprese nel settore "Partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti nella predetta tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente anno finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.

4. L'utilizzazione della somma iscritta al capitolo 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nel corrispondente capitolo.

5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998.


Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1998/2000.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazioni di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli nn. 16310, 16313, 16316 e 16319;
b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) l'elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 1998 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di lire 985.313.573.499. In applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/bis concernenti interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di lire 326.642.335.473.

2. I mutui di cui al comma 1 lettera e), per il complessivo
ammontare di lire 1.311.955.908.972 sono stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 10 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

3. Il pagamento della annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti; tale onere è valutato in annue lire 139.320.103.313 (capitoli nn. 15417 e 15427 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1998.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui di cui al comma 1 lettera e) con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Nel caso in cui, in sede di contrazione di mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse in tutto od in parte, debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all'entità degli stanziamenti annuali alla diversa decorrenza e durata nel tempo, sono annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

6. Alla stipulazione dei mutui di cui al comma 1 lettera e) non si può procedere anteriormente al 1 luglio 1998.

7. E' altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo 04130 con lo stanziamento di lire 760.873.361.391 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.


Art. 5

1. L'amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre, in alternativa totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), prestiti obbligazionari.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

4. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità nel caso di mutamento degli attuali advisors la Giunta si determina sentita la competente Commissione consiliare permanente.

6. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 4 comma 6.

7. I prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni della Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

8. Per tutte le iniziative collegate all'ottenimento del rating e emissione dei prestiti la Giunta regionale può avvalersi del supporto della Filas S.p.A..

9. L'onere per l'attuazione del presente articolo quantificato in annuali lire 700.000.000 grava sullo stanziamento del capitolo 15426 del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1998/2000.


Art. 6

1. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, corrispondente ai capitoli dal 11101 al 11114, mediante le aperture di credito da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. E' altresì consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari di 8° livello in servizio presso l'ufficio II del settore 2, l'ufficio VII del settore 19, l'ufficio III del settore 49, nonché in favore del dirigente dell'ufficio autonomo di collegamento con la Unione Europea con sede in Bruxelles.


Art. 7

1. Sono confermate per l'anno 1998 e per il bilancio 1998/2000 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33, nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni.


Art. 8

1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1997 a carico degli esercizi 1995 e precedenti ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1998. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il settore 11, Ragioneria dell'Assessorato all'economia e finanza regionali.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo, vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.


Art. 9

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 1996 e 1997 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 1998, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 1997 ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui in conformità alla predetta richiamata disposizione si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 15/1977, di concerto con le strutture competenti per materia.

2. Per l'anno 1998 è sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui all'articolo 30, comma 3 della legge regionale 15/1977.


Art. 10

1. Ai sensi della legge [ndr regionale] 30 aprile 1991, n. 19 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1997, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
a) A.DI.S.U. Azienda per il diritto allo studio Universitario
"La Sapienza" di Roma;
b) A.DI.S.U. Azienda per il diritto allo studio universitario "Tor Vergata" di Roma;
c) A.DI.S.U. Azienda per il diritto allo studio universitario di Viterbo;
d) A.DI.S.U Azienda per il diritto allo studio universitario di Cassino.

2. Sono allegate al bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1998 le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.


Art. 11

1. Ai sensi della legge [ndr regionale] 30 aprile 1991, n. 19 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1998, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
a) Istituto Montecelio Ente regionale per la comunicazione;
b) Irspel Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica;
c) Azienda consorziale Parco dell'Appia Antica;
d) A.DI S.U. Azienda per il diritto allo studio universitario "Roma Tre";
e) Irfod Istituto regionale di formazione dei dipendenti. Una quota pari a lire 500.000.000 del contributo ordinario della Regione all'Irfod è riservata alle spese per il personale dell'Istituto assegnato dalla Regione;
f) A.DI.S.U. Azienda per il diritto allo studio universitario di Viterbo.

2. Sono allegate al bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1998 le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.


Art. 12

1. Agli effetti degli adempimenti di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, l'ARSIAL è tenuta a riformulare il bilancio di previsione e l'annesso programma per l'esercizio finanziario 1998, con il riaccertamento dei residui attivi e passivi formatisi nelle gestioni precedenti.

2. L'elaborazione derivante dalla riformulazione del bilancio di previsione ai sensi del comma 1, deve essere svolta dall'ARSIAL. L'Assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, delegato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, ne esercita il controllo e la vigilanza.

3.Il bilancio, rielaborato ai sensi dei precedenti commi e adottato dal competente organo dell'ARSIAL, deve pervenire alla Giunta regionale entro il 30 giugno del corrente anno, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 19/1991.

4. Nel rispetto delle predette prescrizioni, è approvato il bilancio di previsione dell'ARSIAL per l'esercizio finanziario 1998.


Art. 13

1. Per l'anno 1998 il contributo straordinario da concedere all'Azienda consorziale del Parco regionale dell'Appia Antica, ai sensi della legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, è stabilito in lire 500 milioni.


Art. 14

1.In relazione alle risorse da acquisire da parte della Regione, a proprio carico o a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende unità sanitarie locali (USL) e le aziende ospedaliere sono autorizzate, per far fronte alle situazioni di emergenza finanziaria, ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri ovvero da altri operatori finanziari secondo la normativa vigente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e risorse comunitarie, stabilisce i limiti quantitativi ed il tasso massimo di interesse da applicare alle anticipazioni (1a)

1 bis La Regione può concorrere con proprie risorse agli oneri connessi alle anticipazioni di cui al comma 1 nonché prestare idonee garanzie.(1b)

1 ter Ove risultasse economicamente più conveniente, le risorse finanziarie potranno essere acquisite direttamente dalla Regione attraverso il proprio tesoriere, per importi, durata e condizioni stabilite con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e risorse comunitarie.(1b)

1 quater Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 1 bis ed 1 ter si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale del capitolo numero 15478 denominato “Interessi e spese sulle anticipazioni delle risorse finanziarie per la copertura dei disavanzi sanitari” con lo stanziamento per l’anno 2001 di lire 25 miliardi.(1b)

2. Le risorse assegnate alle ASL e aziende ospedaliere per il ripianamento dei disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di transazione predisponendo un programma di estinzione delle passività.

3. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo di estinzione delle passività e fornire alle ASL e aziende ospedaliere il necessario supporto tecnico-finanziario e legale, l'Assessorato alla salvaguardia e cura della salute, di concerto con l'Assessorato economia e finanza, definisce i criteri selettivi per l'estinzione delle passività e ne organizza e coordina l'applicazione con particolare riferimento agli atti transattivi.

4. Agli oneri conseguenti all'attivazione del supporto tecnico-finanziario legale, quantificati per l'esercizio finanziario 1998 in lire 600 milioni si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 1998 del capitolo 11480 denominato "Oneri connessi al supporto tecnico-finanziario alle ASL e aziende ospedaliere per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa obbligatoria)", con lo stanziamento di lire 600 milioni.


Art. 15

Omissis (1c)


Art. 16

1. In attuazione dell'accordo di programma intervenuto ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la Regione, il comune di Roma e le cinque province del Lazio, finalizzato al sostegno del servizio del trasporto pubblico locale, gestito dal Cotral, per il 1998 viene iscritta sul capitolo 43105 del bilancio regionale la somma di lire 118.000.000.000, con la seguente denominazione: "Contributo straordinario 1998 per il sostegno al servizio automobilistico gestito dal Cotral nella Regione Lazio".

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, la Regione concorre al contenimento del disavanzo di gestione del COTRAL, stimato per l'anno 1998 nella cifra massima di 160.000.000.000:
a) per 100.000.000.000 quale quota dei 137.000.000.000 che i soggetti aderenti all'accordo di programma hanno assunto in tale sede a proprio carico;
b) per ulteriori 18.000.000.000 per la quota parte del disavanzo che eccedesse di 137.000.000.000 di cui alla lettera a), previa verifica dell'andamento effettivo dei costi di esercizio.


Art. 17

1. Per contribuire al pagamento degli oneri a carico delle province di Rieti e Viterbo necessari al ripiano del disavanzo dell'esercizio 1997 del consorzio Cotral, è disposto un contributo straordinario pari a lire 2 miliardi da ripartire in parti uguali tra le due province.

2. All'onere previsto dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione nel bilancio della Regione Lazio 43108 denominato: "Contributo straordinario alle provincie di Rieti e Viterbo per il ripiano del disavanzo del Cotral dell'esercizio 1997".


Art. 18

1. Al fine di dare concreta attuazione all'articolo 28 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 i sottoindicati capitoli di spesa così denominati: 44250 spese per l'acquisizione di fondi librari e documentari di pregio, di fondi archivistici e per l'incremento di colle zioni museali, l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio librario, archivistico e museale, l'esercizio delle funzioni di tutela dei beni librari; le attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione; le iniziative atte a favorire la conoscenza, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico;
44251 contributi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali, nonché per impianti, attrezzature e allestimenti ad esse relativi;
44252 contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali, per la conservazione dei patrimoni per l'organizzazione di iniziative culturali e scientifiche presso di essi, nonché per l'organizzazione da parte delle provincie di attività alternative o integrative di servizio di lettura;
44253 contributi per gli impianti, le attrezzature gli allestimenti, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei musei di interesse locale;
44254 spese di funzionamento della Soprintendenza dei beni librari del Lazio;
44255 contributi per la formazione e l'aggiornamento, degli addetti alle biblioteche e ai musei degli enti locali e di interesse locale, nonché della gestione o all'ordinamento degli archivi storici degli enti locali;
44256 spese per la realizzazione di progetti da attuarsi con le Università del Lazio e di interventi relativi alle strutture scientifiche;
44257 contributi per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei sistemi di servizi culturali;
44258 contributi per interventi regionali a sostegno del funzionamento e dell'attività degli istituti culturali e loro iniziative collegate;
44259 contributi per lavori di recupero e ristrutturazione di immobili sede di istituti culturali e per l'acquisizione di beni e attrezzature.

2. I capitoli 44250 e 44254 previsti dal comma 1 sono inseriti nell'elenco 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento.

3. Ai capitoli di nuova istituzione di cui al comma 1 afflui
scono gli stanziamenti dei capitoli 32130, 32135, 32141, 44201, 44207, 44209, 44211, 44214, 44216, 44218, 44220, 44224, 44229 e 44336 soppressi ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 42/1997 con i criteri e per gli importi di seguito indicati:
- dai capitoli 44209 e 44220 al capitolo 44250 per l'importo di lire 393.750.000;
- dai capitoli 32130, 32135 e 44224 al capitolo 44251 per l'importo di lire 2.167.103.489;
- dai capitoli 44201, 44207 e 44216 al capitolo 44252 per l'importo di lire 900.000.000;
- dai capitoli 44211 e 44218 al capitolo 44253 per l'importo di lire 200.000.000;
- dal capitolo 44214 al 44254 per l'importo di lire 10.000.000;
- dai capitoli 44209 e 44220 al capitolo 44255 per l'importo di lire 50.000.000;
- dal capitolo 44336 al capitolo 44258 per l'importo di lire 500.000.000;
- dal capitolo 32141 al capitolo 44259 per l'importo di lire 500.000.000 (2).

4. I capitoli 32130, 32135, 32141, 44201, 44207, 44209, 44211, 44214, 44216, 44218, 44220, 44224 e 44336 restano iscritti per la sola gestione dei residui. Lo stanziamento di competenza del capitolo 44229, pari a L. 146.008.000, è vincolato all'attuazione di impegni programmatici dell'anno precedente (3).

5. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 42/1997 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 29, comma 5, della stessa legge, per l'anno 1998 si applicano le norme di programmazione di cui ai successivi commi.

6. I piani annuali in materia di archivi storici, biblioteche e musei sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

7. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 42/1997, la conferenza degli istituti culturali regionali è tenuta, dopo il rinnovo dell'albo, in funzione della formulazione del primo piano settoriale regionale. Pertanto nel 1998 il piano degli istituti culturali regionali viene formulato sulla base dei criteri definiti nell'ultimo piano triennale approvato.


Art. 19

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46 le parole: "presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "precedente articolo 4".


Art. 20

1. Per l'attuazione del progetto interregionale relativo al controllo direzionale e nell'ambito delle finalità indicate all'articolo 5 del regolamento regionale del 2 luglio 1997, n. 2 è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 200.000.000 che si iscrive al capitolo 11488 denominato: "Spese per l'attuazione del progetto interregionale per il controllo direzionale".


Art. 21

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 22101 le somme di lire 3.000.000.000 per l'anno 1998 e lire 2.623.000.000 per l'anno 1999 sono destinate agli interventi nel comune di Montalto di Castro.


Art. 22

1. Una quota sino a lire 1.000.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 15107 è riservata all'acquisizione ed alla progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso "Le Fraschette" di Alatri, ad esclusione della parte riservata alla costruzione di un ostello.


Art. 23

1. Per gli interventi previsti dall'art. 3 della legge regionale 11 giugno 1996, n. 20 concernenti le consulenze specialistiche in materia di diagnostica fitopatologica viene istituito nel bilancio della Regione Lazio il capitolo 11459 denominato: "Consulenze specialistiche per diagnostica fitopatologica (art. 3 legge regionale 11 giugno 1996, n. 20)" con lo stanziamento di lire 100.000.000.


Art. 24 (3a)

1. Per la partecipazione della Regione alle costituende fondazioni dell'Accademia di Santa Cecilia e del Teatro dell'Opera, in virtù di quanto disposto dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 concernente: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", è istituito il capitolo 44366 con la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio alle fondazioni dell'Accademia di Santa Cecilia e del Teatro dell'Opera".


Art. 25

(3b)


Art. 26

(4)


Art. 27

1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 44350 l'importo di lire 60.000.000 è destinato, previa rendicontazione, al comune di Veroli (FR) per il ripiano delle spese sostenute nel 1996 relative alla manifestazione "Festival Mondiale del Teatro", mentre l'importo di lire 60.000.000, è destinato, previa rendicontazione, al Liceo Ginnasio Statale "Tulliano" di Arpino (FR) per il ripiano delle spese sostenute nel 1997 relative alla manifestazione "Certamen Ciceronianum Arpinas".

2. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 44350, per le manifestazioni realizzate nell'anno 1997:
a) l'importo di lire 60.000.000 è destinato, come contributo e previa rendicontazione, al comune di Frosinone per la realizzazione del festival "Comicittà";
b) l'importo di lire 60.000.000 è destinato come contributo e previa rendicontazione, al comune di Viterbo per la realizzazione del festival internazionale del mimo e del teatro di danza.


Art. 28

1. Al fine di procedere alla gara pubblica per la realizzazione del sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali, è istituito nel bilancio di previsione 1998 e nel bilancio pluriennale 1998-2000 il capitolo 44265 denominato: "Sistema informativo regionale dei beni culturali e ambientali".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziato l'importo di lire 200.000.000 per l'anno 1998.


Art. 29

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 32501 del bilancio 1998 la somma di lire 200.000.000 è destinata al pagamento di obbligazioni relative all'anno 1997.


Art. 30

1. Al fine di dare concreta attuazione per l'anno 1998 alla norma finanziaria di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 10 gli stanziamenti dei capitoli 23101, 23102, 23109 e 42138 sono trasferiti al capitolo 23122 e gli stanziamenti dei capitoli 12205 e 23105 al capitolo 23120.


Art. 31

1. Al fine di promuovere e sostenere un progetto di illuminazione artistica di Villa Adriana nel comune di Tivoli, in collaborazione con l'ACEA e con la Soprintendenza archeologica per il Lazio, è istituito nel bilancio di previsione 1998 il capitolo 44270 denominato "Illuminazione di Villa Adriana".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziato l'importo di lire 1.500.000.000 sul bilancio di previsione 1998.


Art. 32

1. Al fine di promuovere e sostenere un progetto di illuminazione artistica dell'area archeologica degli scavi di Ostia Antica, attivando per questa finalità la necessaria collaborazione con l'ACEA e con la competente Soprintendenza archeologica, è istituito nel bilancio di previsione 1998 il capitolo 44271 denominato "Illuminazione di Ostia Antica".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziato l'importo di lire 500.000.000 sul bilancio di previsione 1998. Il capitolo 16310 subisce una riduzione di pari importo.


Art. 33

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per l'attivazione ed il funzionamento del sistema statistico regionale è prevista per l'anno 1998 una spesa pari a lire 800.000.000 che grava sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di bilancio regionale 1998:

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Capitolo ¦ Obiettivo ¦ Previsioni ¦
+------------------------------------+-------------------------------------------------+-----------------------¦
¦ 11216 ¦Pubblicazione di riviste di ¦ 30.000.000 ¦
¦ ¦informazione statistica ¦ ¦
+-------------------------+----------------------------------------------------------+-------------------------¦
¦ 11423 ¦Studi di settore in particolare ana- ¦ 50.000.000 ¦
¦ ¦lisi efficacia/efficienza attività ¦ ¦
¦ ¦regionali ¦ ¦
+------------------------+--------------------------------------------------------- +------------------------¦
¦ 11453 ¦Ricerche ed approfondimenti tecnici ¦ 260.000.000 ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+------------------------¦
¦ 15214 ¦Abbonamenti ISTAT e SISTAN ed ¦ 10.000.000 ¦
¦ ¦altre pubblicazioni specializzate ¦ ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+------------------------¦
¦ 15303 ¦Messa in rete ed acquisto di ¦ 450.000.000 ¦
¦ ¦attrezzature Hw e Sw ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ totale 800.000.000 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


Art. 34

1. Lo stanziamento del capitolo 11451 del bilancio 1998 è destinato al pagamento di obbligazioni relative all'anno 1997.


Art. 35

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 24104, la somma di lire 276.000.000 (IVA inclusa) è destinata all'indennizzo alla Bic Lazio S.p.A. per l'attività di supporto resa alla Regione nel 1994 per la predisposizione del Docup Obiettivo 5B Lazio
1994/1999.
2. In deroga alla procedura di cui alla legge regionale 3 aprile 1990, n. 35 i provvedimenti di impegno e liquidazione sono assunti su proposta del settore 41 ed il beneficiario è direttamente la Bic Lazio S.p.A..


Art. 36

1. Le integrazioni delle autorizzazioni di spesa e delle relative assunzioni di impegno conseguenti alle variazioni in aumento del cambio per pagamenti effettuati in valuta estera sono disposte con decisione dei dirigenti delle strutture competenti per materia.


Art. 37

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 28104 le somme di lire 1 miliardo per l'anno 1998 e lire 600 milioni per l'anno 1999 sono riservate ai comuni beneficiari degli interventi di cui all'articolo 47 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 per i progetti presentati entro i termini ivi indicati.


Art. 38

1. La denominazione del capitolo 28104 è integrata con l'indicazione della legge regionale n. 19/1992 ed art. 14 legge regionale 30/1988.

2. Al medesimo capitolo 28104 è trasferito lo stanziamento del capitolo 28103 che resta iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.


Art. 39

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 142/1990, a partire dall'anno 1998, gli enti locali del Lazio sono tenuti ad inviare anche alla Giunta regionale copia della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.

2. La Regione provvede a predisporre ed inviare agli enti locali un supporto informatico per permettere la gestione informatizzata delle procedure relative alla predisposizione, raccolta, elaborazione e consultazione delle informazioni contenute nelle relazioni previsionali e programmatiche degli enti locali stessi.

3. All'onere derivante dall'applicazione delle suddette procedure previsto per il 1998 in lire 20.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 11464.


Art. 40

Omissis (5).


Art. 41

1. Il programma degli interventi da finanziare ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 12/1997, comprende anche le acquisizioni da parte della Regione delle aree per la realizzazione delle opere. A tal fine alla denominazione del capitolo 43202 sono aggiunte le seguenti parole: "e per l'acquisizione da parte della Regione delle aree per la realizzazione delle opere.".


Art. 42

1. A favore dei comuni che esercitano direttamente o tramite aziende concessionarie il servizio di trasporto pubblico urbano sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze intese ad ottenere i contributi relativi all'anno 1998 previsti dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni. Le istanze relative devono pervenire all' Assessorato regionale opere e reti di servizi e mobilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La spesa presunta pari a lire 900.000.000 grava sul capitolo 43101 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

2. Sino alla stipula dei contratti di servizio previsti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, l'ammontare del contributo spettante alle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale ai sensi della legge regionale 22 settembre 1982, n.42 risultate aggiudicatarie a seguito di procedure concorsuali poste in essere dall'ente concedente non può essere superiore all'importo aggiudicato.

3. La somma di lire 7.687.669.000 compresa nello stanziamento di cui al capitolo 43115, è destinata a concorrere alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1994 e 1995 dei comuni, delle aziende pubbliche, ad eccezione dell'ATAC di Roma, e delle aziende concessionarie che svolgono il servizio di trasporto pubblico urbano derivante dalla mancata corresponsione, per difetto di stanziamento, delle competenze spettanti ai sensi della legge regionale 42/1982.

4. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 43101, per l'anno 1998 il contributo spettante, ai sensi della legge regionale 42/1982, ai soggetti pubblici e privati che esercitano il servizio di trasporto pubblico urbano, è dato dal prodotto dei costi chilometrici standardizzati per le percorrenze chilometriche dell'anno di riferimento, al netto dei ricavi presunti da traffico, detratto il 25 per cento. Per il servizio urbano di Roma tale detrazione non si applica.

5. Gli oneri figurativi relativi a soci e familiari operanti nelle aziende di pubblico trasporto di persone di cui all'articolo 37, comma 4 della legge regionale 11/1997 sono riconosciuti esclusivamente a favore delle società di persone e delle ditte individuali, nel limite non inferiore al diciottesimo né superiore al sessantacinquesimo anno di età.


Art. 43

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 52205 la somma di lire 250.000.000 è finalizzata all'attuazione della convenzione già stipulata con il C.N.R. per lo sviluppo del piano del parco dei Monti della Tolfa.


Art. 44

1. Nelle more dell'approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale, i fondi stanziati sul capitolo 42120 per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali, sono utilizzati ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, tenendo a base gli importi iscritti nei capitoli dell'esercizio finanziario 1996 che, per effetto dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 38/1996 sono confluiti nel predetto capitolo 42120.


Art. 45

1. Nelle more dell'approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale, i fondi stanziati sul capitolo 42125 sono attribuiti ai comuni ai sensi dell'articolo 64, comma 2 della legge regionale 38/1996 e con i criteri fissati dalla deliberazione del Consiglio regionale 13 luglio 1994, n. 1021.



Art. 46

1. Un importo non superiore a lire 550.000.000 sul capitolo 42120 del bilancio regionale può essere utilizzato per l'attuazione del piano socio-assistenziale di cui all'articolo 44 della presente legge, ed in particolare, per la predisposizione ed attuazione di studi e ricerche nel territorio finalizzate alla redazione di progetti obiettivo.


Art. 47

1. I finanziamenti del capitolo 42120, sino alla concorrenza massima di lire un miliardo, sono destinati alle cooperative che abbiano il 40 per cento dei soci detenuti, o ex detenuti, occupati per contribuire all'inserimento lavorativo degli stessi.

2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.


Art. 48

1. Parte dello stanziamento iscritto al capitolo 42125 del bilancio 1998 è destinato al comune di Veroli per il finanziamento integrale dell'acquisizione del convento dei padri redentisti di Scifelli da destinare al progetto "Biocentro". Ogni ulteriore spesa fa carico al comune di Veroli.


Art. 49
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 7 e 10 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 e successive modificazioni, relativamente agli anni 1998, 1999 la promozione dell'offerta turistica è attuata dall'Agenzia regionale per la promozione turistica S.p.A., attraverso un programma di impegni approvato dalla Giunta regionale e finanziato con risorse di cui al capitolo 23122 del bilancio annuale regionale 1998.


Art. 50

1. Al fine di eliminare i danni provocati a seguito di atti vandalici e rendere definitivamente agibile l'Auditorium di Sezze, valorizzando l'intervento realizzato dall'Azienda di promozione turistica della provincia di Latina con i fondi della legge 64/1986, fermo restando l'accertamento delle responsabilità civili in seguito ai suddetti danni e alla eventuale adozione dei conseguenti atti di rivalsa, è concesso all'Azienda di promozione turistica della provincia di Latina un contributo in conto capitale per il completamento dell'auditorium di Sezze di lire 320.000.000.

2. La spesa di cui al comma 1 grava sul capitolo 32137.


Art. 51

1. Gli stanziamenti iscritti ogni anno nel bilancio regionale per le attività in materia di caccia e pesca le cui funzioni amministrative sono state conferite alle province vengono impegnati e ripartiti tra le province stesse sulla base dei piani economici di gestione (P.E.G.) adottati e trasmessi alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di competenza, nonché sulla base di parametri oggettivi riferiti alla situazione territoriale ed alla consistenza delle attività.

2. L'erogazione delle somme impegnate e ripartite avviene nella misura del 50 per cento, quale anticipazione, senza ulteriori adempimenti; quanto al saldo, sulla base dei consuntivi che le province invieranno entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.


Art. 52

1. Al fine del concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali di cui alla legge regionale 41/1993, è istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio 1998-2000 il capitolo 42172 denominato: "Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (legge regionale 41/1993)" con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 per l'anno 1998.


Art. 53

Omissis (6)

Art. 54

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 24221, una quota pari a lire 300.000.000 è destinata alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario operante nei dipartimenti di prevenzione delle aziende ASL in materia di sicurezza nel lavoro (D.lgs. 626/1994) e igiene degli alimenti e della nutrizione (D.lgs. 123/1993 e D.lgs. 155/1997).


Art. 55

1. Al fine di attivare il piano regionale per la protezione dai pericoli derivanti dal processo "Individuazione allo smaltimento dell'amianto" di cui all'articolo 10 della legge 257/1992, e in connessione con il progetto del ministero dell'ambiente finalizzato al censimento, per l'anno 1998 viene stanziata la somma di lire 250.000.000 da iscrivere sul capitolo 41354 che si istituisce nel bilancio di previsione del medesimo esercizio con la seguente denominazione: "Spesa per l'attivazione del piano di cui all'articolo 10 della legge 257/1992".

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante utilizzazione di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 11427.


Art. 56

1. Una quota del capitolo 23120 "Contributo per spese di funzionamento e per interventi operativi delle A.P.T, quota pari a lire 200.000.000 viene riservata ad iniziative promozionali, culturali e folcloristiche delle associazioni pro loco di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1990, n. 78.


Art. 57

1. Lo stanziamento del capitolo 13102 è destinato al pagamento degli oneri maturati a carico della Regione e sostenuti fino al 31 dicembre 1997 dalla comunità montana XVI a valere sulle leggi regionali 8/1977, 65/1979 e 4/1984.

2. L'onere a carico della Regione è quantificato in lire 400.000.000 per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002.


Art. 58

1. Per la realizzazione di iniziative promozionali elaborate e poste in essere congiuntamente da comparti economici del turismo, cultura, agricoltura, industria, commercio, artigianato, immigrazione e servizi sociali, rappresentati nell'apposito gruppo di lavoro interassessorile istituito con delibera della Giunta regionale n. 3453 del 3 maggio 1996, sono utilizzabili i fondi di cui al capitolo 11210 denominato: "Interventi promozionali in Italia e all'estero finalizzati ad una maggiore conoscenza della Regione Lazio (l.r. 58/1988 art. 17) (7).


Art. 59

Omissis (7a)


Art. 60


1. In riferimento alla Direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, recepita con Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 92 e in riferimento alle competenze trasferite alla Regione con la legge finanziaria per il 1994 è istituito nel bilancio della Regione Lazio il capitolo 21136 denominato: "Spese per l'organizzazione e la gestione delle attività in materia di organismi geneticamente modificati" con lo stanziamento di lire 100.000.000.


Art. 61


1. I finanziamenti di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 62, per 400.000.000 nell'anno finanziario 1998 e 400 milioni nell'anno 1999, sono finalizzati al solo completamento di opere o stralci funzionali delle stesse, cantierate nel 1998 da amministrazioni locali che non beneficiano di finanziamento comunitari di cui agli obiettivi 2B e 5B.


Art. 62


1. Una quota non superiore a lire 500.000.000 dello stanziamento del capitolo 42121 (legge regionale 29/1993 Organizzazioni di volontariato) è riservata, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 29/1993, a specifiche e documentate attività o a progetti presentati dalle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute e iscritte nell'albo regionale che abbiano finalità di assistenza ai bambini affetti da sindromi tumorali, in cura presso le strutture ospedaliere regionali, e alle loro famiglie.


Art. 63


1. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 è prevista la spesa di lire 300 milioni che si iscrive in termini di competenza e di cassa al capitolo 21163 che viene ripristinato nel bilancio 1998 mantenendo la preesistente denominazione: "Contributi in conto capitale a favore degli esercenti l'attività di apicoltore (legge regionale 75/1988)" (8).


Art. 64


1. Nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo 21232 per il nuovo limite di impegno per il concorso regionale nelle quote di ammortamento dei mutui contratti, ai sensi della l.r. 44/1989, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice e per la ricomposizione fondiaria, sono ammissibili al beneficio anche le operazioni previste in domande istruite con esito positivo dai settori decentrati dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca dopo il 31 dicembre 1994 e non finanziate per mancanza di stanziamento sul bilancio regionale, a condizione che le domande siano reiterate entro il 31 ottobre 1998.

2. Nel caso in cui per le operazioni previste nelle predette domande sia già stato stipulato il contratto di acquisto con la corresponsione del prezzo, la domanda reiterata può essere ammessa purché la stipula sia temporalmente compatibile con la domanda iniziale secondo i criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1994, n. 5787. In quest'ultimo caso il beneficio regionale non si estende alle quote di ammortamento per mutui contratti già corrisposte dal beneficiario alla data di reiterazione della domanda ovvero la durata dei mutui non ancora contratti, agevolati con il concorso regionale, è diminuita delle semestralità trascorse dalla data di stipula dal contratto di acquisto.


Art. 65


1. Il termine previsto dall'articolo 67, comma 3 della legge regionale 25 maggio 1997, n. 11 (9), come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46, è prorogato al 31 maggio 1998.


Art. 66


1. Alle imprese alberghiere che abbiano presentato istanza al Ministero dell'industria e commercio di finanziamento agevolato e di contributo in conto capitale per i programmi di investimento previsto dall'articolo 15, comma 40, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed abbiano acceso mutui con istituti bancari per i quali sia venuto a mancare il contributo a carico dello Stato, è concesso un contributo in conto capitale sino al 30 per cento dell'importo del mutuo stipulato ed erogato dagli istituti di credito ai sensi della legge 67/1988.

2. Il contributo in conto capitale è cumulabile con le provvidenze statali ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda al settore 52 dell'Assessorato alle politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge pena l'esclusione dai benefici. Il contributo è disposto a seguito di formale attestazione da parte del Ministero dell'industria e commercio di conferma del diritto degli interessati al finanziamento così come previsto dalla legge 67/1988 e dell'avvenuta approvazione della spesa occorsa per la realizzazione delle opere. Il contributo è erogato in due annualità.

4. La spesa per il 1998 e 1999 grava sul capitolo 23208 denominato: "Spese per la concessione di contributo in conto capitale alle imprese alberghiere, di cui alla legge 67/1988, articolo 15, comma 40".

5. Qualora per la concessione del contributo alle imprese aventi diritto si superi l'importo degli stanziamenti, la percentuale del 30 per cento viene ridotta in proporzione.


Art. 67


1. Lo stanziamento del capitolo 15310 è destinato ad adeguare la meccanizzazione dei servizi di bilancio e contabilità previsti dall'articolo 47 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 alle nuove esigenze informatiche determinate dalle innovazioni in materia di struttura dei bilanci regionali, di fiscalità e previdenza dalla prossima introduzione dell'Euro, e dall'adeguamento alla data 2000 nonché dall'entrata in vigore delle norme in materia di documento informatico e firma elettronica.

2. Nell'ambito del sistema informativo regionale, l'Assessorato risorse e sistemi pone in essere tutte le iniziative ritenute necessarie per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, anche stabilendo le eventuali forme di autonomia gestionale ritenute più opportune.

3. Nel bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000 è istituito il capitolo 15310 che assume la seguente denominazione: "Realizzazione e/o adeguamento del sistema informativo del sottosistema bilancio e ragioneria".


Art. 68


1. Lo stanziamento del capitolo 46116 è finalizzato nell'anno 1998 alla realizzazione di strutture volte a garantire condizioni di maggiore efficienza per gli aeroclub del Lazio già sede di campionati mondiali di volo a vela.


Art. 69


1. Nella legge regionale 71/1990, all'articolo 6 la parola: "convegni" è sostituita dalle seguenti: "di ricezione".


Art. 70


1. Una quota pari a lire 70.000.000 dello stanziamento del capitolo 11212 è riservata al sostegno delle iniziative della fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro.


Art. 71


1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 24129, l'impegno delle somme superiori a lire 15.000.000.000 e sino alla concorrenza di lire 20.000.000.0000 è condizionato al formale accertamento da parte della Giunta regionale della eventuale non ammissibilità di parte dei progetti di lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità ai finanziamenti comunitari FSE.


Art. 72


1. Quota parte dello stanziamento del capitolo 31207 fino a 500.000.000 nell'esercizio 1998 e fino a lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1999 è destinata all'amministrazione provinciale di Roma per la progettazione, ammodernamento e messa a norma della strada provinciale Empolitana II.


Art. 73


1. Lo stanziamento del capitolo 32410 è destinato per L. 100.000.000 nell'esercizio 1998 e per L. 900.000.000 nell'esercizio 1999 ad un intervento di recupero delle scalinate nel centro storico di Palestrina. A tale scopo, viene diminuito lo stanziamento dello stesso capitolo di L. 400.000.000 per l'esercizio 1998 e aumentato di L. 400.000.000 per l'esercizio 1999 (10).


Art. 74


1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 38/1995, una quota dello stanziamento di cui al capitolo 52115, pari a lire 2.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1998 e lire 3.000.000.000 a valere sull'esercizio finanziario 1999, è finalizzata all'attuazione del progetto di bonifica della ex discarica di Via dei Castelli Romani elaborato dal comune di Pomezia.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante una riduzione di pari importo del capitolo 16313.


Art. 75


1. Al comune di Frosinone è riservata una quota pari a lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 32443 per il completamento dei lavori di restauro della Chiesa SS. Annunziata e del sottostante teatro parrocchiale comunale, entrambi ubicati in un immobile di proprietà comunale parzialmente distrutto a seguito degli eventi sismici del 1984.


Art. 76


1. Al fine di concorrere alla realizzazione da parte del comune di Frosinone del progetto integrato denominato "Sistema quartiere" finalizzato alla qualificazione dell'ambiente urbano e sociale del quartiere "Casermone", è stanziata la somma di lire 1 miliardo (10a).

2. Il comune di Frosinone presenta all'assessorato competente in materia di economia e finanza regionale il programma delle iniziative, con la previsione di costi, tempi e modalità attuative (10b).

3. All'interno del programma di cui al comma 2 devono essere indicate le iniziative poste a carico del comune e l'opera o le opere per le quali si richiede il contributo della Regione. Per quest'ultimo aspetto il comune deve presentare anche i relativi progetti, che sono ammessi a finanziamento con le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 e successive modificazioni (10c).

4. Nel bilancio di previsione 1998 è istituito il capitolo 28118 con la seguente denominazione: "Concorso regionale alla realizzazione del programma integrato "sistema quartiere" da parte del comune di Frosinone" con lo stanziamento di lire 1.000.000.000.


Art. 77


1. Una quota non superiore a lire 600.000.000 dello stanziamento del capitolo 13111 è destinata alle sedi comunali dei comuni di Ardea e Itri.


Art. 78


1. Una quota pari a lire 200.000.000 dello stanziamento del capitolo 11453 è destinata alla realizzazione della ricerca denominata: "Analisi dei parametri morfologico-ambientali che presiedono alla costituzione della città, ipotesi per la valorizzazione dei quartieri storici e proposte per un nuovo rinascimento dell'architettura tradizionale".


Art. 79


1. Una quota pari a lire 30.000.000 dello stanziamento del capitolo 13111 è destinata alla sede comunale del comune di Civitella San Paolo, anche attraverso l'acquisizione di immobili di pregio storico.


Art. 80


1. Una quota pari a lire 190.000.000 dello stanziamento sul capitolo 42121 è riservata anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 della legge regionale 29 maggio 1998, n. 16:
a) quanto a lire 100.000.000 per il sostegno delle iniziative della casa di accoglienza Padre Pio, operante a Vitinia, a favore delle persone sole ed emarginate;
b) quanto a lire 90.000.000 per l'Associazione "Magliana 80" di Roma come contributo per la realizzazione del progetto "Sportelli d'orientamento e reiserimento per detenuti tossicodipendenti" (11).


Art. 81


1. Quota parte dello stanziamento iscritto al capitolo 15107 fino a lire 1.000.000.000, è riservato alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Regione Lazio, nel comune di Itri, località San Nicola, da destinare ad ostello della gioventù.


Art. 82


1. Al fine di concorrere agli oneri da sostenere da parte dei comuni di Supino e Ceprano per l'effettuazione di scavi archeologici, è istituito nel bilancio di previsione del 1998 il capitolo 44267 con la seguente denominazione: "Concorso finanziario della Regione agli oneri per gli interventi di valorizzazione dei siti archeologici da parte dei comuni di Supino e Ceprano" con la dotazione di lire 400.000.000 (11a).

2. I contributi sono concessi con delibera della Giunta regionale a seguito di presentazione dei progetti corredati delle autorizzazioni prescritte ai sensi della normativa vigente.


Art. 83


1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 44350, la somma di lire 200.000.000 è riservata dall'istituto musicale G. Petrassi di Latina.


Art. 84


1. Lo stanziamento del capitolo 32137 (l.r. 21/1984: "Sviluppo strutture culturali permanenti") è incrementato di lire 300.000.000 quale concorso per la realizzazione del progetto "Portaroma" del comune di Fiano Romano.


Art. 85


1. Una quota pari a lire 300.000.000 dello stanziamento del capitolo 32447 è destinata alla ristrutturazione dell'Istitu
to Pio XII di proprietà del comune di Pontinia.


Art. 86


1. Una quota dello stanziamento del capitolo 32443 sino a lire 200.000.000 è destinata al censimento, catalogazione, indagine sulle proprietà e sulle ipotesi di ristrutturazione e riuso dei Castelli del Lazio.


Art. 87


Omissis (12).


Art. 88


1. Una quota pari a lire 475.645.000 dello stanziamento del capitolo 32410 è riservata a far fronte ai maggiori oneri maturati sulla legge regionale 31/1985 relativa ad interventi urgenti per il consolidamento della Rupe di Orte.


Art. 89


1. Viene istituito apposito articolo aggiuntivo in cui sono riportati i capitoli di spesa con la relativa finalizzazione indicata nelle variazioni apportate alla tabella "B".

Art. 90


1. I riepiloghi e gli altri elenchi allegati al bilancio si intendono aggiornati in conformità alle modificazioni e ai riferimenti introdotti nella proposta di legge iniziale.


Art. 91


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Tabelle:

Omissis.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 25 maggio 1998, n. 14, Supplemento Ordinario n. 5.

(1a) Comma sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

(1b) Comma inserito dall'articolo 27 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(1c) Articolo abrogato a decorrere dalla data del 1 ottobre 2002 per il personale regionale in servizio presso la Giunta regionale e dalla data del 15 marzo 2003 per il personale regionale in servizio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2002 ,n. 6.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 3 agosto 1998, n. 31, al presente comma deve essere eliminato il riferimento al capitolo n. 44229.

(3) Comma così sostituito dall'art.3, comma 2, della legge regionale 3 agosto 1998, n. 31.

(3a) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa G13900

(3b) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 5, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(4) Articolo abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15

(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.

(6) Articolo abrogato a decorrere dalla data del 1 ottobre 2002 per il personale regionale in servizio presso la Giunta regionale e dalla data del 15 marzo 2003 per il personale regionale in servizio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2002 ,n. 6.

(7) Articolo così sotituito dall'art. 14 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 31.

(7a) Articolo abrogato dall'articolo 116, comma 2, lettera b) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(8) Comma così modificato dall'art. 6 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 31.

(9) Si ritiene che sia più esatto il riferimento non al citato art. 67 ma all'art. 13 della stessa legge.

(10) Articolo così modificato dall'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57.

(10a) Comma così sostituito dall'art. 51, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(10b) Comma così sostituito dall'51, comma 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(10c) Comma cos' sostituito dall'art. 51, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57.

(11a) Comma così modificato dall'art. 94, comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(12) Aggiunge la lettera e-bis al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.