Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse (1)

Numero della legge: 7
Data: 18 giugno 2012
Numero BUR: 24
Data BUR: 28/06/2012

L.R. 18 Giugno 2012, n. 7
Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse (1)


Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa statale e dell’Unione europea vigente in materia, al fine di agevolare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese nonché lo scambio di dati e informazioni tra gli enti locali, promuove la trasparenza, l’efficienza, l’economicità, l’imparzialità e la semplificazione dell’attività amministrativa e, in particolare, favorisce:
a) il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di accessibilità telematica delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’azione amministrativa, nonché di tutti i dati pubblici generati, prodotti e raccolti, per garantire una qualificata partecipazione dei cittadini e delle imprese all’attività istituzionale nonché la cooperazione e la interoperabilità con i sistemi delle altre amministrazioni;
b) il riutilizzo del maggior numero di informazioni e dati pubblici, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, nonché delle procedure e dei programmi informatici a supporto dei flussi di informazioni e dati in entrata e uscita;
c) la sensibilizzazione del territorio regionale nonché lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in ambito regionale ai fini del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita nonché delle iniziative volte a favorire l’alfabetizzazione informatica del pubblico indistinto con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione;
d) lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, secondo modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;
e) lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;
f) le politiche di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale finalizzate all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC).


Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica:
a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti;
b) alle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e agli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione.
2. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni nonché di promuovere un coordinamento normativo e funzionale nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 1, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con le biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale. A tal fine, la Regione può individuare strumenti di premialità nei confronti dei soggetti indicati al presente comma, ivi inclusa l’erogazione di finanziamenti e/o di contributi.



Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
b) titolari dei dati: i soggetti di cui all’articolo 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad un altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
c) formato di dati di tipo aperto: un formato per la rappresentazione elettronica di dati liberamente utilizzabile reso pubblico e documentato esaustivamente e per il quale non siano presenti restrizioni di alcun tipo all’uso di tale formato di dati;
d) riutilizzo dei dati pubblici: l’uso delle informazioni e dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti indicati all’articolo 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale i documenti che li rappresentano sono stati prodotti nell’ambito dei fini istituzionali;
e) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici.


Art. 4
(Riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici)

1. La Regione, operando per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena accessibilità e assicurando la parità di trattamento di tutti gli utilizzatori:
a) deve rendere disponibili e accessibili gratuitamente, nonché riutilizzabili le informazioni e i dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, mediante una piattaforma telematica aperta e liberamente accessibile a fini di cooperazione e interoperabilità tra i soggetti di cui all’articolo 2 e a fini di interscambio con il pubblico indistinto. Tale piattaforma deve consentire l’accesso a cataloghi di dati e applicazioni tramite rete internet in base a modalità che garantiscano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;
b) promuovere la disponibilità, l’accessibilità e la riutilizzabilità delle informazioni e dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto ivi previsto, mediante la piattaforma di cui alla lettera a).
2. Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto di accedere e riutilizzare, anche per finalità commerciali, i dati pubblici con i limiti di cui al presente articolo. Le persone fisiche e giuridiche possono altresì richiedere la pubblicazione di dati pubblici non ancora presenti sulla piattaforma tecnologica di cui al comma 1; tali richieste devono essere inoltrate con le modalità di cui al comma 4, lettera e).
3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 2 individuano gli insiemi di dati pubblici di cui sono titolari e, entro novanta giorni dall’adozione del regolamento di cui all’articolo 12, si dotano di un piano per il riutilizzo degli stessi. Il piano per il riutilizzo deve contenere per ciascun insieme di dati pubblici l’indicazione temporale della messa a disposizione ed è reso pubblico secondo modalità digitali. I soggetti di cui all’articolo 2 devono altresì garantire l’aggiornamento degli insiemi di dati.
4. Le condizioni di riutilizzo, da pubblicarsi in modalità digitale con l’indicazione dei mezzi di impugnazione, sono individuate dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), che definisce in conformità agli standard europei e internazionali:
a) i formati delle informazioni e dei dati pubblici. Tali formati devono essere leggibili con procedure automatizzate insieme ai rispettivi metadati;
b) le licenze per il riutilizzo, standard e alternative, nonché i rispettivi casi di utilizzo. In ogni caso le condizioni per il riutilizzo non devono ridurre indebitamente le possibilità di riutilizzo né costituire ostacolo alla concorrenza;
c) i casi in cui per il riutilizzo di dati pubblici venga applicata una tariffa, l’ammontare della stessa, nonché le modalità di versamento. In ogni caso l’ammontare deve essere limitato ai costi marginali sostenuti per la riproduzione e diffusione, fatta eccezione per i casi in cui i titolari dei dati generino una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale sempre che la richiesta di una tariffa di importo superiore ai costi marginali sia nell’interesse pubblico e siano rispettati criteri oggettivi, trasparenti e verificabili per la determinazione;
d) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, e l’accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;
e) le modalità di richiesta di riutilizzo, ove necessaria per l’accesso al dato pubblico ovvero relativa a dati pubblici non ancora presenti sulla piattaforma telematica di cui al comma 1 del presente articolo, assicurando che le richieste siano evase entro trenta giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe fino ad un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta ovvero comunicazione motivata, da effettuarsi entro il suddetto termine, in caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico. Il diniego di pubblicazione o il decorso del termine in assenza di comunicazioni legittima i richiedenti alla proposizione di reclamo con le modalità e nelle forme di cui alla lettera f);
f) le modalità di reclamo e segnalazione, assicurando che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili anche ai dati assoggettati a diritti di proprietà intellettuale dei soggetti di cui all’articolo 2, dei quali sia consentito il riutilizzo.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6, i soggetti di cui all’articolo 2 possono inserire, nei contratti con terzi finalizzati all’acquisizione di documenti, clausole che garantiscano il diritto di disporre di informazioni e dati pubblici ivi rappresentati ai fini del riutilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche.


Art. 5
(Riuso dei programmi informatici)

1. La Regione, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche, al fine di agevolare l’interoperabilità dei sistemi della pubblica amministrazione, lo sviluppo della conoscenza e della trasparenza della stessa, nonché diffondere soluzioni innovative attivando processi di replicabilità, concede in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppate per conto e a spese della Regione stessa. La Regione promuove altresì la sostituzione di programmi informatici proprietari con programmi informatici liberi, prevedendo interventi volti allo sviluppo di un sistema di comunicazione e condivisione di dati e informazioni fra pubbliche amministrazioni nonché di piattaforme tecnologiche per la democrazia elettronica e per una qualificata partecipazione dei cittadini all’attività istituzionale, anche mediante il recupero di soluzioni innovative già sviluppate da altre pubbliche amministrazioni.
2. Nel regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), sono individuate le modalità e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui al comma 1.


Art. 6
(Norme di salvaguardia)

1. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge:
a) i documenti detenuti per finalità che esulano dall’ambito dei compiti istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 2;
b) i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale o industriale, ovvero che ricadano nell’applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche;
c) i documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
d) i documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;
e) i documenti comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e successive modifiche;
f) i documenti esclusi dall’accesso ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, ovvero per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell’Istituto nazionale, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e successive modifiche.


Art. 7
(Formazione del personale regionale)

1. La Giunta e il Consiglio regionali programmano corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale finalizzati alla conoscenza digitale e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine individuano, nell’ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attività di individuazione dei dati pubblici da rendere disponibili per il riutilizzo e la digitalizzazione, secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.


Art. 8
(Servizi di formazione e assistenza)

1. Al fine di diffondere la conoscenza digitale in ambito regionale e agevolare il riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, la Regione promuove azioni di formazione e qualificazione professionale, nonché servizi di formazione e assistenza tecnica in materia di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, basati su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico indistinto quali, tra gli altri:
a) corsi di formazione e assistenza tecnica continua rivolti al personale di enti pubblici e privati;
b) corsi finalizzati all’inserimento e alla qualificazione professionale giovanile e femminile;
c) corsi di formazione e assistenza nel settore tecnologico, con particolare riguardo alla conoscenza della comunicazione web e dei nuovi dispositivi informativi, inclusi i dispositivi portabili;
d) corsi finalizzati all’assistenza delle categorie sociali in condizioni di disagio o minoranza.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione predispone interventi a carattere conoscitivo, di diffusione e sensibilizzazione, destinati a soggetti istituzionali e sociali del territorio, con il coinvolgimento di enti locali, associazioni di categoria e di consumatori.
3. Dei servizi di cui al comma 1 possono usufruire gratuitamente e secondo modalità agevolate i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che abbiano stipulato con la Regione le intese ivi previste.


Art. 9
(Interventi a sostegno dell’iniziativa economica legata al riutilizzo e concorsi di idee)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici nonché allo sviluppo della piattaforma di cui all’articolo 4, comma 1, la Regione sostiene e promuove, nel rispetto delle regole della concorrenza, la crescita imprenditoriale e la competitività dell’industria regionale sui mercati nazionali e internazionali, attuando in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
a) utilizzo di fondi di garanzia a sostegno di investimenti per l’ammodernamento tecnologico ovvero per singoli progetti di ricerca e sviluppo legati al riutilizzo, elaborazione e interscambio delle informazioni e dei dati pubblici, nonché allo sviluppo di applicazioni;
b) concessione di finanziamenti e/o contributi per la realizzazione di programmi e procedure informatici anche per dispositivi mobili, legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;
c) concessione di finanziamenti e/o contributi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o commerciali, anche giovanili e femminili, legate all’uso delle tecnologie e al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;
d) creazione di uno spazio web accessibile anche in via mobile per la promozione in qualsiasi forma, nazionale e internazionale, dei prodotti tecnologici innovativi legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici.
2. La Regione indice annualmente un concorso di idee di cui all’articolo 108 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) rivolto a giovani al di sotto dei trentacinque anni su specifici temi legati all’uso di tecnologie digitali innovative basate sul riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici. Per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, la Regione può selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee.



Art. 10
(Altri servizi in rete)

1. La Regione e i gestori di servizi pubblici di cui la stessa si avvale, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005 e successive modifiche, progettano e realizzano i propri servizi in modalità digitale, in base a criteri di valutazione di efficacia, trasparenza, economicità ed utilità, garantendo l’eguaglianza e la non discriminazione degli utenti.
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, che abbiano stipulato con la Regione le intese ivi previste, collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di persone fisiche e giuridiche e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.


Art. 11
(Responsabilità dei dirigenti)

1. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 della legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Il mancato rispetto del piano per il riutilizzo di cui all’articolo 4, comma 3, è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.


Art. 12
(Provvedimenti attuativi)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento autorizzato, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, che disciplina:
a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4;
b) le modalità delle regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui all’articolo 5.
2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1, e sentita la competente commissione consiliare in materia di innovazione tecnologica, con regolamento di attuazione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, disciplina:
a) le tipologie e i requisiti di partecipazione e i soggetti beneficiari degli interventi di cui all’articolo 9;
b) le modalità di erogazione dei servizi di cui all’articolo 10.
3. Nelle more della costituzione del Comitato di garanzia statutaria di cui all’articolo 68 dello Statuto, il regolamento di cui al comma 1 è adottato sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di innovazione e ricerca.
4. La gestione dei processi volti all’esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8, 9 e 10 è affidata in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2)



Art. 13
(Regolamenti di organizzazione)

1. La Giunta e il Consiglio regionali, entro sessanta giorni dalla adozione del regolamenti di cui all’articolo 12, adeguano i rispettivi regolamenti di organizzazione alle disposizioni previste dalla presente legge.


Art. 14
(Monitoraggio e riesame)

1. L’Assessore competente in materia di innovazione tecnologica riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge sulla base dei dati e delle valutazioni contenute in uno specifico rapporto sulla portata del riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici nel territorio della Regione nonché sulle condizioni alle quali è reso disponibile. Tale rapporto è reso pubblico in modalità digitale sul sito istituzionale della Regione ed è sottoposto a consultazione pubblica.
2. La Giunta e il Consiglio regionali, nell’ambito delle rispettive competenze, procedono al riesame dell’applicazione della presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e ne pubblicano in modalità digitale i risultati, comprensivi di eventuali proposte di modifica. A tal fine si avvalgono di consultazioni pubbliche.


Art. 15
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o in conto capitale, si provvede mediante le disponibilità, esercizio finanziario 2012, del capitolo C31501, del capitolo C32501 e dei capitoli ricompresi nell’UPB A38 concernente il POR 2007-2013 FESR.


Art. 16
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 28 giugno 2012, n. 24

(2) Vedi deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2012, n. 373 ("Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse". Art. 12, comma 4. Affidamento alla Fi.La.S. S.p.A. della gestione dei processi volti all'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8, 9 e 10) BUR del 21 agosto 2012, n. 39

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.