Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. (1)

Numero della legge: 17
Data: 6 dicembre 2004
Numero BUR: 35 S.O. 6
Data BUR: 20/12/2004

L.R. 06 Dicembre 2004, n. 17
Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. (1)


SOMMARIO



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Obiettivi prioritari
Art. 3 - Classificazione dei materiali di cava e torbiera
Art. 4 - Materiali rari
Art. 5 - Definizioni


CAPO II - VALORIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE

ORGANISMO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO

Art. 6 - Promozione di iniziative e realizzazione di interventi connessi all’attività estrattiva
Art. 7 - Regolamenti
Art. 8 - Commissione regionale consultiva per le attività estrattive. Conferenza di servizi
Art. 9 - Piano regionale delle attività estrattive
Art. 10 - Adeguamento dei piani territoriali provinciali generali


CAPO III - AUTORIZZAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA DI MATERIALI DI CAVA E TORBIERA E DI COLTIVAZIONE DI CAVA E TORBIERA

Art. 11 - Autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera
Art. 12 - Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione
Art. 13 - Contenuto dell’autorizzazione
Art. 14 - Convenzione
Art. 15 - Contributo per il recupero ambientale
Art. 16 - Verifica dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale
Art. 17 - Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua
Art. 18 - Cessione dell’autorizzazione
Art. 19 - Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse
Art. 20 - Recupero ambientale delle cave dismesse
Art. 21 - Ricorsi amministrativi


CAPO IV - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza
Art. 23 - Vigilanza del comune
Art. 24 - Sospensione dell’attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione
Art. 25 - Cessazione dell'attività estrattiva
Art. 26 - Vigilanza della Regione
Art. 27 - Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza
Art. 28 - Sanzioni pecuniarie


CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 29 - Piani stralcio del PRAE
Art. 30 - Apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti
Art. 31 - Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove cave
e torbiere e per il relativo ampliamento
Art. 32 - Attività estrattiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale
Art. 33 - Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata
Art. 34 - Proroga e rinnovi delle autorizzazioni in scadenza
Art. 35 - Attività estrattive non comprese tra quelle disciplinate
dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30
Art. 36 - Prima costituzione della CRC
Art. 37 - Applicazione transitoria del regolamento regionale
Art. 38 - Incentivi al riutilizzo dei materiali
Art. 39- Abrogazione
Art. 40 - Disposizioni finanziarie
Art. 41 - Modifiche agli articoli 61 e 63 della l.r. 14/1999 e successive modifiche



Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, disciplina l'attività estrattiva di materiali di cava e torbiera nonché la programmazione dell'attività stessa per il soddisfacimento del fabbisogno regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione socio – economica, ambientale, paesaggistica e territoriale regionale.
2. La presente legge persegue la finalità di:
a) privilegiare, in confronto all’apertura di nuove cave e torbiere, l’ampliamento delle attività estrattive in corso, con criteri di razionalizzazione dello sfruttamento del giacimento, evitando sprechi e sottoutilizzo di risorse minerarie, per contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili;
b) favorire il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse, per salvaguardare la morfologia del territorio e della vegetazione e per attenuare la visibilità paesaggistica dell’attività estrattiva;
c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di materiali alternativi nonché il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, privilegiando i siti estrattivi che svolgono anche attività di riutilizzo dei suddetti materiali anche attraverso il posizionamento dei connessi impianti.

Art. 2
(Obiettivi prioritari)

1. Costituiscono obiettivi prioritari della presente legge:
a) la tutela e la sicurezza del lavoro;
b) lo sviluppo dell’occupazione, nel rispetto delle attività economiche preesistenti;
c) la qualificazione produttiva e l’innovazione tecnologica del settore e delle imprese;
d) la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.




Art. 3
(Classificazione dei materiali di cava e torbiera)

1. I materiali di cava e torbiera sono classificati, in base alla loro destinazione d’uso, nei seguenti gruppi:
a) materiali da costruzione edile;
b) materiali destinati ad attività industriali;
c) materiali ornamentali.


Art. 4
(Materiali rari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati rari i materiali di cava e torbiera, classificati ai sensi dell’articolo 3, litoidi o sciolti, che presentano scarsa disponibilità in affioramento, difficoltà nell’estrazione ed alto valore merceologico.
2. Precisamente, sono considerati materiali rari:
a) calcari ornamentali, da taglio e da calce;
b) arenarie da taglio;
c) gesso;
d) lave per pietrisco;
e) lave e materiali vulcanici ornamentali;
f) farina fossile;
g) travertini ed alabastri calcarei;
h) pomici lapillo;
i) sabbie silicee con contenuto in SiO2>60 per cento.
3. Per mutate esigenze di mercato, ambientali o vincolistiche, la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, aggiorna l’elenco di cui al comma 2, previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive, ambiente ed urbanistica.
4. L’elenco di cui al comma 2 è, comunque, aggiornato ogni cinque anni, con la procedura prevista al comma 3.


Art. 5
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “attività di ricerca di materiali di cava e torbiera” il complesso dei lavori necessari per l’individuazione del giacimento e delle sue caratteristiche fisico-merceologiche, in particolare, attraverso:
1) campionature superficiali;
2) piccole trincee;
3) rilievi geofisici;
4) sondaggi geognostici;
5) prove industriali su campioni di minerale;
b) “attività di coltivazione di cava e torbiera” l’attività di escavazione dei materiali di cava e torbiera finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto o trasformato;
c) “attività estrattive” le attività di cui alle lettere a) e b);
d) “ampliamento” l’estensione dell’attività di cui alla lettera b) a profondità maggiore rispetto a quella autorizzata ovvero su aree adiacenti o finitime non rientranti nel piano di coltivazione autorizzato, che non implichi una soluzione di continuità giacimentologica, pur in presenza di soluzione di continuità topografica, dei lavori di escavazione;
e) “piano di ricerca” il piano per l’individuazione di un giacimento su un’area che prevede, in particolare:
1) il complesso estrattivo;
2) il tipo e la quantità di materiali estraibili;
3) le discariche dei materiali di risulta;
4) le eventuali strade di servizio;
5) gli interventi di recupero ambientale;
f) “piano di coltivazione e di recupero ambientale” il piano di sfruttamento estrattivo di un’area che prevede, in particolare, oltre a quanto indicato alla lettera e):
1) gli impianti di prima lavorazione, le opere connesse e le volumetrie di servizio, in quanto precari e temporanei, ubicati nel perimetro della cava o torbiera o esterni allo stesso, purché di proprietà del titolare dell’autorizzazione e asserviti, quali pertinenze minerarie, solo alle esigenze della cava o torbiera stessa; (1a)
2) gli impianti di seconda lavorazione o trasformazione, limitatamente alla durata dell'autorizzazione e in quanto compatibili con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, ubicati nel perimetro della cava o torbiera.


CAPO II
VALORIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DISCIPLINA
REGOLAMENTARE DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE.
Organismo Tecnico – amministrativo di supporto

Art. 6 (1b)
(Promozione di iniziative e realizzazione di interventi connessi all’attività estrattiva)

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, la Regione, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lettera c),della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, promuove:
a) iniziative dirette alla diffusione ed alla valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e, in particolare, delle pietre ornamentali;
b) iniziative dirette alla diffusione e alla valorizzazione dei materiali alternativi nonché al riutilizzo dei materiali da costruzione provenienti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi;
c) iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a qualificare e potenziare le imprese del settore.
2. Le iniziative di cui al comma 1 si esplicano, tra l’altro, nell'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione professionale, nel finanziamento di studi, rilevazioni, ricerche e pubblicazioni, nonché nell'adesione o nella partecipazione ad analoghe iniziative, anche all'estero, organizzate da altri soggetti pubblici e privati.
3. I comuni, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, realizzano gli interventi per la valorizzazione delle risorse di cave e torbiere e per il potenziamento delle strutture produttive indicati dal piano regionale delle attività estrattive di cui all’articolo 9, secondo i criteri determinati dal piano stesso.

Art. 7
(Regolamenti)


1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene adottato un regolamento regionale di attuazione della legge stessa. (1.1)
2. Il regolamento regionale, in particolare, disciplina:
a) la documentazione da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, della proroga o del rinnovo previsti, rispettivamente, agli articoli 11, 12, 30, 31, 34 e 35 contenente tra l’altro:
1) il piano di ricerca della cava o della torbiera;
2) il piano di coltivazione e di recupero ambientale dell’area interessata;
3) il progetto relativo al rispetto delle norme di sicurezza;
4) lo studio di verifica di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale;
5) la relazione sui contenuti tecnici ed economici dell’intervento estrattivo;
6) il titolo comprovante la disponibilità dell’area interessata;

6bis) l’autorizzazione paesaggistica ovvero l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche per gli interventi ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico; (1.1.1)

b) le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua prevista all’articolo 17, ai fini della concessione dei finanziamenti per il recupero ambientale delle cave dismesse di cui all’articolo 20, nonché le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti stessi;
c) le procedure di funzionamento della commissione regionale consultiva per le attività estrattive di cui all’articolo 8.

2bis. Può presentare domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’ampliamento e la proroga dell’attività di coltivazione di cava e torbiera di cui agli articoli 12, 31, 34 e 35,  anche l’interessato che non abbia inoltrato la domanda di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 (Disciplina dell’attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale), purché lo stesso sia in possesso di autorizzazione paesaggistica o dell’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui rispettivamente agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004. (1.1.2)
3. I comuni, con propri regolamenti, disciplinano le modalità per la presentazione della domanda ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera, nonché per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12.

3-bis. L’assolvimento del pagamento degli oneri di concessione e del contributo ambientale è condizione per il rilascio delle autorizzazioni di ampliamento, proroga o rinnovo. (1.1.3)


Art. 8
(Commissione regionale consultiva per le attività estrattive. Conferenza di servizi)

1. E’ istituita presso l’assessorato regionale competente in materia, la commissione regionale consultiva per le attività estrattive, di seguito denominata CRC, quale organismo tecnico-amministrativo di supporto alla Regione ed agli enti locali per l’esercizio delle rispettive funzioni. (1.1.4)
2. In particolare la CRC:
a) rappresenta, sotto il profilo tecnico-amministrativo, gli interessi regionali nelle conferenze di servizi convocate ai sensi del comma 10;
b) presta assistenza tecnica ai comuni per gli adempimenti di loro competenza, ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 14/1999 e successive modifiche;
c) esprime parere sul piano regionale delle attività estrattive e sui relativi aggiornamenti previsti dall’articolo 9, nonché sull’autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua di cui all’articolo 17.
3. La CRC è composta da:
a) il direttore regionale competente in materia, che la presiede, o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;(1.1.4)
b) il dirigente regionale della struttura competente in materia di attività estrattive o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;
c) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di territorio ed urbanistica o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;
d) un dirigente regionale appartenente alla struttura competente in materia di ambiente o altro dirigente delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;
e) il dirigente regionale dell’Avvocatura o altro avvocato appartenente alla stessa struttura delegato ad esprimerne definitivamente la volontà;
f) tre esperti, esterni all’amministrazione regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza, rispettivamente, in ingegneria mineraria, in geologia ed in scienze agronomiche e forestali;
g) un rappresentante di ogni provincia.
4. I dirigenti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono designati dai rispettivi assessori di riferimento; gli esperti di cui al comma 3, lettera f) sono designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due; il rappresentante di cui al comma 3, lettera g) è designato dall’organo provinciale competente.
5. Il Presidente della Regione costituisce la CRC e determina per gli esperti di cui al comma 3, lettera f) il compenso onnicomprensivo previsto all’articolo 387, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche .
6. La CRC dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della nuova Giunta regionale ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).
7. Le funzioni di segretario della CRC sono svolte da un dipendente regionale, appartenente alla categoria D, in servizio presso la struttura competente in materia di attività estrattive, designato dal direttore regionale competente in materia. (1.1.4)
8. Le sedute della CRC sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. Le procedure di funzionamento della CRC ed i termini per il rilascio dei relativi pareri e osservazioni sono disciplinati dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
10. I comuni competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 11 e 12 convocano apposite conferenze di servizi, anche presso la sede della CRC. Qualora i comuni competenti abbiano una popolazione inferiore a quindicimila abitanti ovvero la cava o torbiera insista nel territorio di più comuni, la conferenza di servizi può essere convocata dalle province, previa intesa con i comuni interessati. Alle conferenze di servizi sono invitati a partecipare i soggetti comunque coinvolti ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente .


Art. 9
(Piano regionale delle attività estrattive)

1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è l’atto di programmazione settoriale che stabilisce, nell’ambito della programmazione socio-economica e territoriale regionale, gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, nonché per il recupero ambientale delle aree interessate.
2. Il PRAE, ai fini del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell’ambiente e del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in particolare, contiene:
a) il quadro tecnico ed economico del settore;
b) le previsioni della produzione complessiva dei materiali estrattivi riferite al periodo di vigenza del PRAE;
c) la stima del fabbisogno complessivo dei vari tipi di materiali estrattivi secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l’utilizzazione delle aree interessate;
d) la stima del fabbisogno relativa ai materiali sostituibili attraverso il riutilizzo dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, che comunque deve essere pari ad almeno il 10 per cento nel primo anno di vigenza del PRAE e tendere al perseguimento dell’obiettivo del 50 per cento nei successivi anni;
e) il censimento delle cave e torbiere in esercizio con la quantificazione dei materiali residui autorizzati e non ancora estratti ;
f) il censimento delle cave e torbiere dismesse;
g) la individuazione degli ambiti territoriali gravati da vincoli ostativi all’attività estrattiva di natura ambientale, paesaggistica, culturale o relativi alla difesa del suolo, previsti dalla legislazione vigente, con l’indicazione di criteri e scale di compatibilità;
h) la rappresentazione di quanto indicato alle lettere e), f) e g) sulla base della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 72 (Quadro regionale di riferimento territoriale e carta tecnica regionale) e successive modifiche;
i) i criteri di definizione ed individuazione dei poli estrattivi di rilevante interesse per l’economia, tenendo conto delle aree già interessate da attività estrattive, nonché i criteri per la delimitazione degli stessi in poli estrattivi di interesse regionale, delimitati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e poli estrattivi di interesse della Città metropolitana o provinciale, delimitati dagli enti di area vasta con proprio provvedimento; (1c)
l) le disposizioni tecniche per la progettazione e la coltivazione delle cave e torbiere e per il recupero ambientale delle aree interessate, con l’indicazione di linee guida per la localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattiva;
m) i criteri di definizione delle distanze minime di rispetto per la coltivazione di cave e torbiere in prossimità dei centri abitati, in relazione alla tipologia dei materiali da estrarre.
3. Il PRAE può essere aggiornato ogni cinque anni.
4. Il PRAE, che assume efficacia giuridica di piano di settore ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, ed i relativi aggiornamenti sono approvati, previo parere della CRC, secondo le procedure previste dalla legge regionale 11 aprile 1986, n.17 (Norme sulle procedure della programmazione), in quanto compatibili.


Art. 10
(Adeguamento dei piani territoriali provinciali generali)

1. Entro un anno dalla data di approvazione del PRAE o dei relativi aggiornamenti, le province adeguano il piano territoriale provinciale generale (PTPG) di cui alla l.r. 38/1999 e successive modifiche, sulla base dei criteri contenuti nel PRAE stesso.
2. Ove la provincia non provveda all’adeguamento del PTPG entro il termine indicato al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni ed a seguito dell’inutile decorso del termine prefissato, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta.


CAPO III
AUTORIZZAZIONI PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA DI MATERTIALI DI
CAVA E TORBIERA E DI COLTIVAZIONE DI CAVA E TORBIERA



Art. 11
(Autorizzazione per l’attività di ricerca di materiali di cava e torbiera)

1. L’attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è preventivamente autorizzata, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, per un periodo non superiore a due anni, dal comune nel cui territorio si intende svolgerla, in conformità ai contenuti del PRAE e alle direttive emanate dalla Giunta regionale a norma dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 14/1999 e successive modifiche e previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, della presente legge per l’ acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.
2. Le modalità per la presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
3. E’ vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto. L’inosservanza del divieto comporta la revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3.
4. Il comune trasmette copia dell’autorizzazione e del relativo piano di ricerca alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.


Art. 12
(Autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento. Proroga della durata dell’autorizzazione)

1. L’attività di coltivazione di cava e torbiera ed il relativo ampliamento sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, dal comune nel cui territorio si intende svolgerli, in conformità ai contenuti del PRAE e previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, della presente legge per l’acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.
2. Le modalità per la presentazione della domanda e la relativa documentazione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, sono disciplinate, rispettivamente, dai regolamenti comunali e dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
3. Il comune, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, verificata la compatibilità urbanistica del progetto, inoltra la domanda stessa e la relativa documentazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, che la invia alla CRC per gli adempimenti di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a).
4. L’autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava e torbiera è rilasciata dal comune, entro i termini fissati dal regolamento comunale, per un periodo non superiore a venti anni. La durata dell’autorizzazione deve essere proporzionata al piano di coltivazione e di recupero ambientale.
5. Il comune, a domanda dell'interessato, da presentare entro i termini perentori fissati dal regolamento comunale, può prorogare la durata dell’autorizzazione per l’attività di coltivazione, per un periodo non superiore a dieci anni e per ulteriori due volte, solo al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. (2)
6. L’autorizzazione per l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera è rilasciata dal comune, per un periodo non superiore a cinque anni, prorogabile due volte, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale e comunque nel rispetto delle condizioni previste nell’autorizzazione e nella convenzione di cui all’articolo 14. (3)
6 bis. Il comune può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di cinque anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano specifiche esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali nonché il preminente interesse socio-economico sovra comunale indicati nell’apposita domanda presentata dal soggetto interessato, secondo le modalità previste nel regolamento regionale di cui all’articolo 7. (4)
6ter. Nel caso di regolare presentazione della domanda di proroga di cui ai commi 5 e 6, i titolari dell’autorizzazione possono, in attesa dell’atto di proroga, proseguire l’attività estrattiva fino alla definizione del procedimento da parte del comune e comunque non oltre centottanta giorni. (4a)
7. Il comune autorizza, altresì, le varianti al piano iniziale di coltivazione e di recupero ambientale, previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10.
8. Ove il comune non provveda in merito alla domanda di autorizzazione per l’attività di coltivazione di cava e torbiera nei termini previsti dal regolamento comunale o non adotti gli altri atti obbligatori nell’ambito delle funzioni delegate in materia di attività estrattive, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 19 della l.r. 14/1999 e successive modifiche.
9. Qualora l’autorizzazione venga rilasciata per successivi lotti o fasi di coltivazione, il recupero ambientale deve avvenire contestualmente alla coltivazione, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale.



Art. 13
(Contenuto dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione ha per oggetto il piano di ricerca, di coltivazione e di recupero ambientale.
2. L’autorizzazione contiene, comunque, le prescrizioni da osservarsi nell’attività estrattiva e negli interventi di recupero ambientale, la durata in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili, nonché, per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, anche l’obbligo del versamento del contributo per il recupero ambientale di cui all’articolo 15.


Art. 14
(Convenzione)

1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto gli obblighi e gli oneri finanziari a carico del titolare stesso e, in particolare:
a) la garanzia fideiussoria, relativa alle opere di recupero ambientale previste dal piano di ricerca e dal piano di coltivazione e di recupero ambientale;
b) il contributo per il recupero ambientale di cui all’articolo 15, esclusivamente per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento;
c) la realizzazione delle opere connesse all'attività estrattiva;
d) la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per il recupero ambientale dell'area interessata;
e) la realizzazione delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.
2. La garanzia fideiussoria è determinata sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici ed è aggiornata almeno ogni tre anni.


Art. 15
(Contributo per il recupero ambientale)

1. Il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 12 e 17 è tenuto a versare al comune un contributo per il recupero ambientale, rapportato alla tipologia e alla quantità dei materiali estratti.
2. La Giunta regionale, verificata l’incidenza del contributo sul prezzo e sulle condizioni di mercato e della concorrenza tra le imprese, stabilisce gli importi unitari del contributo per il recupero ambientale nel limite massimo del 10 per cento del valore medio di mercato della relativa tipologia di materiali ed indica il termine perentorio entro il quale il titolare dell’autorizzazione deve versare al comune l’importo annuale del contributo di cui al comma 4. Gli importi unitari devono essere aggiornati almeno ogni tre anni. (4.1)
3. Il titolare dell’autorizzazione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata, che, sulla base di un apposito rilievo, attesta lo stato di avanzamento del piano di coltivazione di cava o torbiera con l’esatto quantitativo del materiale utile estratto in relazione alle diverse tipologie.
4. Il comune, tenendo conto degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale, della perizia giurata e previo accertamento diretto, determina l’importo annuale del contributo per il recupero ambientale dovuto dal titolare dell’autorizzazione.
5. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo per il recupero ambientale sono:
a) per l’80 per cento, utilizzate dal comune, per la realizzazione di opere ed interventi infrastrutturali di tutela ambientale, previa idonea pubblicazione, anche su quotidiani, di appositi progetti, nonché per l’esercizio delle funzioni di propria competenza derivanti dall'attuazione della presente legge;
b) per il 20 per cento, versate dal comune all’entrata del bilancio regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza della Regione, derivanti dall'attuazione della presente legge, finalizzate, in particolare, al recupero ambientale di cui all’articolo 20.


Art. 16
(Verifica dei lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale)

1. I lavori di coltivazione di cava e torbiera e di recupero ambientale sono sottoposti a verifica:
a) parziale, ogni tre anni, se l’autorizzazione ha durata superiore a sei anni;
b) finale, alla scadenza dell’autorizzazione e, in ogni caso, se l’autorizzazione ha durata inferiore o pari a sei anni.
2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione comunica al comune ed alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive lo stato di avanzamento o l’avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale.
3. La verifica viene effettuata da un funzionario comunale alla presenza del titolare dell’autorizzazione, del direttore dei lavori, di un funzionario della struttura regionale competente in materia di attività estrattive e di un funzionario della struttura regionale competente in materia di ambiente. Gli esiti della verifica risultano da apposito verbale da redigersi entro trenta giorni dalla data del sopralluogo. (4b)
4. Nel caso di verifica parziale il comune:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità rilevante delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, dispone la sospensione dell’attività estrattiva ai sensi dell'articolo 24 ed intima al titolare dell’autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d’ufficio facendo fronte alle spese con la quota parte della somma oggetto della garanzia fideiussoria corrispondente alle opere eseguite;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, dispone la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 ed incamera la residua somma oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d’ufficio all’esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull’obbligato.
5. Nel caso di verifica finale il comune:
a) ove risulti la conformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, svincola la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
b) ove risulti la mancata esecuzione o la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle previste in convenzione, intima al titolare dell'autorizzazione di adempiere ai relativi obblighi entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio facendo fronte alle spese con la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria;
c) ove risulti che dalla mancata esecuzione delle opere previste nella convenzione derivi un grave danno ambientale, incamera la somma, residua o totale, oggetto della garanzia fideiussoria, provvedendo d'ufficio all'esecuzione delle opere stesse con rivalsa per le eventuali maggiori spese sull'obbligato.
6. Le spese delle operazioni di verifica sono a carico del titolare dell’autorizzazione.


Art. 17
(Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua)

1. La coltivazione dei materiali di cui all’articolo 3 nei corsi d’acqua è autorizzata dalla Regione, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera d), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, previo parere della CRC, ai soli fini strettamente connessi alla regimazione delle acque, in conformità alla vigente legislazione in materia e a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
2. Le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.

Art. 18
(Cessione dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 è personale e non può essere ceduta a terzi senza il preventivo assenso dell’amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio. Il cessionario subentra negli obblighi assunti e nelle garanzie prestate dal cedente.
2. Il cessionario presenta apposita richiesta di subentro all’amministrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento tra vivi o entro centoventi giorni dall’apertura della successione, a pena di decadenza dell’autorizzazione.




Art. 19
(Revoca dell’autorizzazione per pubblico interesse)

1. Il comune e la Regione possono revocare, nell'ambito delle rispettive competenze, l’autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 per esigenze di un pubblico interesse sopravvenuto, dandone immediata comunicazione al titolare.
2. Nel caso di revoca ai sensi del comma 1, il titolare dell’autorizzazione, che ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione, ha diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati e determinato dalla Giunta regionale.


Art. 20
(Recupero ambientale delle cave dismesse)

1. La Regione promuove il recupero ambientale delle cave dismesse mediante la concessione di finanziamenti ai comuni nel cui territorio non insistono cave attive e che non percepiscono il contributo previsto all’articolo 15, in conformità ad un programma di recupero ambientale, dopo il censimento dei siti di cave abbandonate e non recuperate. La localizzazione degli interventi di recupero ambientale è effettuata sentita la struttura regionale competente in materia di territorio ed urbanistica preposta alla tutela del paesaggio.
2. Ai fini della concessione dei finanziamenti il comune presenta apposita domanda ed i relativi progetti ed elaborati tecnici con le modalità disciplinate dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
3. I finanziamenti sono concessi ed erogati con le modalità disciplinate dal regolamento regionale di cui all’articolo 7, privilegiando le cave dismesse insistenti su aree protette o di particolare interesse paesaggistico, nonché quelle limitrofe ai centri abitati.


Art. 21
(Ricorsi amministrativi)

1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell’autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 è ammesso ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, lettera f), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
2. La Giunta regionale decide, sulla base di una relazione redatta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dando, entro i successivi dieci giorni, comunicazione della decisione al ricorrente ed al comune interessato.

CAPO IV
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione ai fini della vigilanza)

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17 ha l'obbligo di consentire al personale di vigilanza del comune o della Regione, nonché degli altri enti aventi comunque titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, di accedere all'area interessata dall'attività estrattiva e di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza.

Art. 23
(Vigilanza del comune)

1. La vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione è esercitata dal comune nel cui territorio è svolta l'attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), della l.r. 14/1999 e successive modifiche.
2. Nell'esercizio della vigilanza il comune può effettuare, anche su segnalazione della Regione e di altri enti, sopralluoghi nelle aree interessate dall'attività estrattiva.

Art. 24
(Sospensione dell’attività estrattiva e revoca dell'autorizzazione)

1. Il comune, nel caso di inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 13, comma 2 e degli obblighi oggetto della convenzione di cui all'articolo 14, comma 1, ivi compresa l'ipotesi prevista all’articolo 16, comma 4, lettera b), dispone la sospensione dell'attività estrattiva, dandone immediata comunicazione al titolare dell'autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed all’autorità giudiziaria.
2. Il provvedimento di sospensione indica il termine entro il quale il titolare dell'autorizzazione deve conformarsi alle norme di legge o alle prescrizioni ed adempiere agli obblighi ai fini della ripresa dell'attività estrattiva.
3. Il comune, in caso di gravi o reiterate inosservanze delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e degli obblighi oggetto della convenzione, ivi compresa l'ipotesi prevista all'articolo 16, comma 4, lettera c), nonché nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2 del presente articolo, dispone la revoca dell'autorizzazione stessa, dandone comunicazione, entro dieci giorni, al titolare dell’autorizzazione, alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed all’autorità giudiziaria.


Art. 25 (5)
(Cessazione dell’attività estrattiva)

1. In caso di attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera in assenza di autorizzazione, il comune dispone la cessazione dell’attività estrattiva ed ordina al trasgressore il recupero e la sistemazione dell’area interessata.
2. Se il trasgressore non adempie entro sessanta giorni dall’intimazione a quanto prescritto al comma 1, il comune provvede con rivalsa delle spese a suo carico. Il proprietario dell’area in cui è stata svolta l’attività estrattiva è responsabile in solido con il trasgressore, ove non provi che l’attività stessa è avvenuta contro la sua volontà.
3. Il comune segnala all’autorità giudiziaria l’avvenuta attività di ricerca o di coltivazione di cava o torbiera in assenza di autorizzazione.


Art. 26
(Vigilanza della Regione)

1. La Regione esercita la vigilanza limitatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione per la coltivazione nei corsi d’acqua di cui all’articolo 17 disponendo:
a) la sospensione dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità previsti nei commi 1 e 2 dell'articolo 24, in quanto compatibili;
b) la revoca dell'autorizzazione negli stessi casi e con le stesse modalità previsti al comma 3 dell'articolo 24, in quanto compatibili.
2. La Regione esercita, altresì, la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché la vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia delle acque, limitatamente alla coltivazione nei corsi d’acqua di cui all’articolo 17, rispettivamente ai sensi degli articoli 61, comma 1, lettera e) e 184, comma 2, lettera c), della l.r. 14/1999 e successive modifiche. Qualora nel corso del sopralluogo gli ispettori regionali di polizia mineraria accertino lo svolgimento dell’attività estrattiva in assenza di autorizzazione, ne danno comunicazione al comune, che dispone la cessazione immediata dell’attività.
3. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, per le sole incombenze di ordine igienico-sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio ai sensi della normativa vigente.
4. La Regione, qualora vengano accertate dagli ispettori regionali di polizia mineraria inosservanze delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, può, inoltre, procedere direttamente alla sospensione dell’attività estrattiva, autorizzata ai sensi degli articoli 11, 12 e 17, indicando contestualmente il termine per l'adempimento, nonché alla revoca dell'autorizzazione se tali inosservanze sono gravi o reiterate o sia decorso inutilmente il termine indicato nel provvedimento di sospensione. La sospensione e la revoca sono comunicate, entro dieci giorni, al titolare dell'autorizzazione e al comune competente.
5. La Regione, in relazione alla attività di vigilanza di cui al comma 1, comunica all’autorità giudiziaria ogni inosservanza delle norme della presente legge, delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’articolo 17 nonché delle norme di polizia delle miniere e delle cave e di polizia delle acque.


Art. 27
(Ordinanze concernenti interventi di messa in sicurezza)

1. Quando dalla coltivazione di cava e torbiera derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera g bis), della l.r. 14/1999 e successive modifiche, emana ordinanze contenenti prescrizioni per gli interventi di messa in sicurezza a carico del titolare dell'autorizzazione di cui agli articoli 11, 12 e 17.
2. Le ordinanze fissano un termine per provvedere agli interventi di messa in sicurezza.
3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la Regione dispone la revoca dell'autorizzazione, trasmettendo tutti gli atti all’autorità giudiziaria.

Art. 28
(Sanzioni pecuniarie)

1. Fermi restando i provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, a coloro che svolgono attività di ricerca di materiali di cava e torbiera e di coltivazione di cava e torbiera si applicano le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Chiunque svolga l'attività di ricerca di cui all'articolo 11 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione ovvero non rispetti il divieto di cui al comma 3 dello stesso articolo è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro.
3. Chiunque intraprenda l'attività di coltivazione di cui agli articoli 12 e 17 senza autorizzazione o la prosegua dopo la sospensione dell'attività o dopo la revoca o la scadenza dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma non inferiore a 35.000 euro e non superiore a 350.000 euro, da determinarsi tenendo conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché della gravità del danno ambientale causato.
4. I titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 12 e 17 che contravvengono all'obbligo stabilito dall'articolo 22 sono soggetti al pagamento di una somma non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
5. Il mancato versamento del contributo di cui all’articolo 15 comporta l’aumento dello stesso in misura pari al:
a) 10 per cento, qualora il versamento sia effettuato entro centoventi giorni dalla scadenza del termine indicato all’articolo 15, comma 2;
b) 30 per cento, qualora, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) 50 per cento, qualora si superi il ritardo di cui alla lettera b).
6. Le misure di cui al comma 5 non sono cumulabili tra loro.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera c), il comune provvede alla riscossione del contributo ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
8. Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo si applicano secondo le procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche e dagli articoli 182 e 208 della l.r. 14/1999 e successive modifiche.


CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 29
(Piani stralcio del PRAE)

1. Nelle more dell’approvazione del PRAE, possono essere approvati dal Consiglio regionale, previo parere della CRC, con le procedure previste dalla l.r. 17/1986, in quanto compatibili, piani stralcio per bacini e tema estrattivo. Le province ed i comuni singoli o associati possono, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, predisporre ed inoltrare alla Giunta regionale schemi di piano stralcio del PRAE.
2. I piani stralcio approvati dal Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge sono integralmente recepiti nel PRAE; gli schemi di piani stralcio predisposti dai comuni singoli o associati alla data di entrata in vigore della presente legge vengono valutati e recepiti nel PRAE in sede di approvazione dello stesso con le procedure previste dalla l.r. 17/1986, in quanto compatibili.

Art. 30

(Apertura di nuove cave e torbiere ed ampliamenti)



1. Non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l’apertura di nuove cave e torbiere fino all’adeguamento del PTPG al PRAE, ai sensi dell’articolo 10, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, l’apertura di nuove cave e torbiere, in assenza dei PTPG, adeguati ai sensi dell’articolo 10, può essere autorizzata dal direttore della direzione regionale competente in materia, solo nei casi di preminente interesse socio-economico sovracomunale e di salvaguardia dei livelli occupazionali, previo parere della CRC e sulla base delle risultanze di apposita conferenza di servizi indetta ai sensi della normativa vigente. Ove sia ritenuto sussistente l’interesse sovracomunale, l’attività estrattiva può essere esercitata in zona compatibile in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.(6)
3. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, comma 4 bis, l’autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a dieci anni, salvo rinnovo, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo. La procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. (7)
5. In caso di esaurimento di cave e torbiere autorizzate nel periodo antecedente l’approvazione dei PTPG, adeguati ai sensi dell’articolo 10, l’ampliamento dell’attività di coltivazione è autorizzato dai comuni competenti per territorio, previo parere della CRC, per un massimo di cinque anni. (8)
5bis. La Regione può autorizzare un secondo ampliamento delle attività estrattive in corso per un massimo di cinque anni, previa indizione della conferenza di servizi di cui all’articolo 8, comma 10, dopo aver acquisito il parere della CRC, nel caso in cui sussistano esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché il preminente interesse socio-economico sovracomunale. (9)
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.


Art. 31
(Procedimenti istruttori avviati per l’apertura di nuove cave e torbiere e per il relativo ampliamento)

1. L’apertura di nuove cave e torbiere, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dal direttore della direzione regionale competente nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 30, comma 2. (10)
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha durata non superiore a dieci anni.
3. L’ampliamento delle attività estrattive in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, è già stata presentata la relativa domanda e non si è ancora concluso il procedimento istruttorio, è autorizzata dai comuni competenti per territorio, previo parere della CRC per un massimo di cinque anni.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della eventuale documentazione integrativa ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.


Art. 32
(Attività estrattiva nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale)

1. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 della l.r. 24/1998 e successive modifiche.


Art. 33
(Attività estrattiva in corso regolarmente autorizzata)

1. L’attività estrattiva regolarmente autorizzata, ai sensi della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere della Regione Lazio) e successive modifiche, prosegue fino alla data di scadenza fissata nella relativa autorizzazione, in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Ai fini del versamento del contributo per il recupero ambientale di cui all’articolo 15, il titolare dell’autorizzazione trasmette, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al comune competente ed alla Regione un rilievo topografico plano–altimetrico relativo all’area interessata dall’attività estrattiva, corredato di una perizia giurata, che attesti lo stato di avanzamento dei lavori, il volume e la tipologia del materiale estratto nell’ultimo anno. Vanno riassorbiti nel contributo per il recupero ambientale di cui all’articolo 15 i contributi previsti a carico di operatori nell’ambito di piani stralcio vigenti o di convenzioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, il comune aggiorna le garanzie fideiussorie relative alle opere di recupero ambientale per le cave e torbiere in esercizio sulla base del prezzario regionale per le opere ed i lavori pubblici vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Copia della garanzia fideiussoria aggiornata viene trasmessa alla struttura regionale competente in materia. Ove il comune non provveda all’aggiornamento della garanzia fideiussoria entro il termine indicato, la Regione, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo previsto dall’articolo 19 della l.r. 14/1999 e successive modifiche. (10a)
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.


Art. 34 (11)
(Proroga e rinnovi delle autorizzazioni in scadenza) (11a)



1. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente proroga, per un periodo di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni, l’autorizzazione per l’attività di coltivazione in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell’articolo 10. (12)
2. Al solo fine di completare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, il comune competente proroga, per un periodo di cinque anni, prorogabile, nel rispetto delle medesime procedure previste dal presente articolo, di ulteriori cinque anni, l’autorizzazione per l’ampliamento dell’attività di coltivazione di cava e torbiera in scadenza in data antecedente alla data di approvazione dei PTPG adeguati ai sensi dell’articolo 10. (13)
3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 sono richieste dal titolare dell’autorizzazione almeno tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione stessa, presentando la documentazione appositamente disciplinata dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. Nel caso di regolare presentazione delle suddette richieste i titolari dell’autorizzazione possono, in attesa dell’atto di proroga, proseguire l’attività estrattiva fino alla definizione del procedimento da parte del comune. (14)
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.

4 bis. Le autorizzazioni di cave e torbiere rilasciate nel periodo antecedente all’approvazione del PTPG, adeguato ai sensi dell’articolo 10, possono essere rinnovate, per motivate esigenze produttive, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale. La procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all’articolo 7. (15)

5. L’ulteriore proroga di cui al comma 1 dopo il primo quinquennio e la proroga di cui al comma 2 non devono comportare variazioni ed aggravamenti delle condizioni idrogeologiche delle aree circostanti il sito estrattivo ricadenti, in ogni caso, nell’ambito comunale. A tal fine l’amministrazione comunale deve commissionare ad università o ad altri enti abilitati alla valutazione del rischio idrogeologico uno studio per la determinazione degli effetti e dei pericoli connessi a tali variazioni o aggravamenti di cui tenere conto in sede di autorizzazione alle suddette proroghe.



Art. 35
(Attività estrattive non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30)

1. Le attività estrattive in atto in regime transitorio di cui all’articolo 39 della l.r. 27/1993 e successive modifiche, non comprese tra quelle disciplinate dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 30 (Disciplina dell’attività estrattiva iniziata legittimamente ai sensi della vigente normativa regionale in materia di coltivazione di cave e torbiere, in conformità alle leggi statali e regionali di tutela paesistica ed ambientale), per l’esercizio delle quali la CRC ha espresso parere favorevole e non è intervenuto un provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione, proseguono in conformità a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercente presenta al comune competente apposita domanda di autorizzazione. Le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione sono appositamente disciplinate dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.
3. Con l’autorizzazione di cui al comma 1, l’esercente è obbligato anche al recupero delle aree coltivate nel periodo di vigenza delle norme transitorie.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si osservano le disposizioni dei precedenti capi, in quanto compatibili.


Art. 36
(Prima costituzione della CRC)

1.In fase di prima applicazione della presente legge, la CRC è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine, entro il suddetto termine, il Consiglio regionale designa gli esperti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera f), con le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo.


Art. 37
(Applicazione transitoria del regolamento regionale)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), fino all’adozione dei regolamenti comunali di cui all’articolo 7, comma 3, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera , per l’attività di coltivazione di cava e torbiera e per il relativo ampliamento, previste, rispettivamente, agli articoli 11 e 12 si applicano, in quanto compatibili, le modalità per la presentazione delle domande previste dal regolamento regionale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b).


Art. 38
(Incentivi al riutilizzo dei materiali)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un avviso pubblico per la concessione di incentivi ad imprenditori interessati alla ricerca, alla sperimentazione e alla produzione di materiali alternativi ovvero al recupero ed alla lavorazione dei materiali derivanti da demolizioni, restauri, ristrutturazioni, sbancamenti e drenaggi, al fine del loro riutilizzo in sostituzione o in complementarietà ai materiali di cava.

Art. 39
(Abrogazione)

1. E’ abrogata la legge regionale 5 maggio 1993, n. 27 (Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Lazio) e successive modifiche, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 7, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni della l.r. 27/1993 e successive modifiche continuano ad applicarsi ai procedimenti disciplinati dalla l.r. 30/2001 eventualmente in corso alla data di cui al comma 1.



Art. 40 (16)
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri relativi alle spese in conto capitale derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti del capitolo B22512, che assume la seguente denominazione: “Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cava, il recupero ambientale delle cave dismesse, le incentivazioni per la ricerca dei materiali alternativi, il riutilizzo dei materiali derivanti da costruzione e demolizione di manufatti”.

2. Gli oneri derivanti dalle spese correnti della presente legge gravano sul capitolo B21507, che assume la seguente denominazione: “Finanziamento delle iniziative in materia di sicurezza dei lavoratori del settore delle attività estrattive, potenziamento ed esercizio della struttura Ispettorato regionale di polizia mineraria (corsi specifici, aggiornamento del personale, acquisto di beni strumentali, partecipazioni a convegni, fiere e mostre anche all’estero) ed ogni altra iniziativa prevista dall’articolo 6 della l.r. 17/2004”.

3. L’80 per cento delle entrate derivanti dal pagamento del contributo ambientale di cui all’articolo 15 della presente legge è imputato sul capitolo B22512 di cui al comma l. Il 20 per cento delle entrate derivanti dal pagamento del suddetto contributo è imputato sul capitolo B21507 di cui al comma 2.”.



Art. 41
(Modifiche agli articoli 61 e 63 della l.r. 14/1999 e successive modifiche)


1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è aggiunta la seguente:
omissis
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è aggiunta la seguente:
omissis



Note:


(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2004, n. 35, s.o. n. 6

(1a) Numero modificato dall'articolo 2, comma 61, lettera a) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(1b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B21900

(1.1) Vedi regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 e successive modifiche (BUR 29 settembre 2015, n. 78) e regolamento regionale 20 febbraio 2018 n. 7 (Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche”) (BUR 22 febbraio 2018, n. 16)

(01)

(1.1.1) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 13, lettera a), numero 1), punti 1.1, 1.2 e 1.3, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1.1.2) Comma inserito dall'articolo 9, comma 13, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1.1.3) Comma inserito dall'articolo 9, comma 13, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1.1.4) Comma modificato dall'articolo 9, comma 13, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

  (1c) Lettera modificata dall'articolo 3, comma 82 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 luglio 2011, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 135, lettera a), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(3) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 luglio 2011, n. 7  e successivamente dall'articolo 9, comma 135, lettera a), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 luglio 2011, n. 7

(4.1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 13, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(4a) Comma inserito dall'articolo 2, comma 61, lettera b) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7


(4b) Comma modificato dall'articolo 31, comma 6, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 18 luglio 2011, n. 7

(6) Comma modificato dall'articolo 2, comma 61, lettera c), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi dall'articolo 9, comma 13, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(7) Comma modificato dall'articolo 2, comma 61, lettera c), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e successivamente dall'articolo 9, comma 135, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(8) Comma modificato dall'articolo 2, comma 61, lettera c), numeri 3) e 4) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(9) Comma inserito dall'articolo 2, comma 61, lettera c), numero 5) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(10) Comma modificato dall'articolo 2, comma 61, lettera d) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(10a) Comma modificato dall'articolo 9, comma 13, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(11) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2011, n. 7

(11a) Rubrica sostituita dall'articolo 9, comma 135, lettera c), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(12) Comma modificato dall'articolo 2, comma 61, lettera e), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(13) Comma modificato dall'articolo 2, comma 61, lettera e), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(14) Comma modificato dall'articolo 2, comma 61, lettera e), numero 3) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(15) Comma inserito dall'articolo 9, comma 135, lettera c), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(16) Articolo sostitutito dall'articolo 107 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B21900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.