Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio (1).

Numero della legge: 90
Data: 26 giugno 1980
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1980

L.R. 26 Giugno 1980, n. 90
Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio (1).


Art. 1

La presente legge, nell' ambito delle norme previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, definisce, disciplina e regola la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali esistenti nel territorio della Regione Lazio. Tali beni fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione Lazio a norma dell' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.


Art. 2
(Permesso di ricerca)

La ricerca delle acque minerali e termali e' consentita solo a chi e' munito di permesso.
Il permesso di ricerca e' rilasciato dalla Giunta regionale a coloro che ne facciano richiesta purche' abbiano le necessarie e comprovate capacita' tecniche ed economiche.
Gli enti territoriali e loro consorzi, i proprietari e possessori dei fondi compresi nel perimetro di ricerca, che abbiano comprovate capacita' tecniche ed economiche, hanno, nel' ordine, diritto di precedenza nel rilascio del permesso.
Il permesso di ricerca e' rilasciato per un' area non eccedente di massima trecento ettari e per ogni area non e' possibile rilasciare piu' di un permesso.


Art. 3

L' istanza per il permesso di ricerca delle acque minerali e termali deve indicare:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita e titoli professionali del richiedente. Qualora la richiesta provenga da una societa' alla domanda dovra' essere allegata copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto nonche' un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare;
b) l' area richiesta con l' individuazione catastale;
c) i fini cui si tende con l' indicazione degli elementi tecnico - scientifici e storici sui quali e' basata la previsione di rinvenimento;
d) il programma di ricerca e le attrezzature ed i sistemi che si intendono adottare;
e) le generalita' complete ed i titoli professionali dei tecnici da impiegare nella ricerca;
f) le previsioni di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento.
Alla istanza devono essere acclusi:
a) una tavoletta topografica in scala 1/ 25.000 edita dall' Istituto geografico militare - IGM, con su riportati i limiti dell' area richiesta;
b) le mappe catastali e l' elenco dei proprietari e dei possessori dei fondi interessati;
c) breve relazione idrogeologica sulle possibilita' di reperimento dell' acqua minerale e termale;
d) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.


Art. 4

Il permesso di ricerca di acqua minerale e termale e' rilasciato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria, previo parere della commissione di cui all' articolo 40 della presente legge.
Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma di cui alla lettera d) del primo comma dell' articolo 3 della presente legge.
Ogni variante al programma dovra' essere autorizzata dalla Giunta regionale. Il permesso di ricerca deve essere notificato ai proprietari ed, ai fini dell' accesso, ai possessori dei terreni interessati almeno trenta giorni prima dell' inizio dei lavori.
Tutte le spese occorrenti per l'istruttoria dell'istanza di permesso sono a carico del richiedente.


Art. 5
(Durata, cessione del permesso e diritto proporzionale)

Il permesso di ricerca non puo' avere validita' superiore ai tre anni.
Il permesso puo' essere prorogato per una sola volta e per un periodo non eccedente la durata di un anno, previa domanda di proroga presentata alla Giunta regionale almeno trenta giorni prima della scadenza.
Il permesso di ricerca non puo' essere trasferito per atto tra vivi senza l' autorizzazione della Giunta regionale.
Il nuovo ricercatore subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso e' stato rilasciato.
Il ricercatore deve corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo di lire 50 mila per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso. (2) (2a)


Art. 6
(Lavori di ricerca)

I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi ai lavori di ricerca.
E' fatto obbligo al ricercatore, prima di iniziare qualsiasi opera di perforazione, di comunicare alla Regione l' ubicazione e le caratteristiche tecniche dei sondaggi nonche' il nome del direttore dei lavori.
E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.
I proprietari o i possessori dei terreni possono richiedere l' imposizione di una adeguata cauzione per la liquidazione di eventuali danni a colture o cose.
L' ammontare di tale cauzione, in caso di mancato accordo tra le parti, viene fissato dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria.
L' avvenuto deposito della somma presso la tesoreria regionale abilita il ricercatore ai lavori di ricerca.
Ogni ulteriore contestazione tra proprietario o possessore del terreno e ricercatore e' di competenza dell' autorita' giudiziaria.


Art. 7
(Rinvenimenti)

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta entro quindici giorni alla Giunta regionale dell' avvenuto rinvenimento.
E' vietata l' utilizzazione commerciale anche momentanea di qualsiasi reperto e fino all' emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge.


Art. 8
(Decadenza e revoca del permesso)

La Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria, dichiara la decadenza del permesso di ricerca quando:
a) senza giustificato motivo non si e' dato inizio ai lavori entro novanta giorni dal rilascio del permesso o quando questi sono rimasti sospesi per egual periodo di tempo;
b) si siano utilizzati i reperti a scopo commerciale prima del decreto di concessione;
c) siano venuti meno i requisiti di capacita' tecnico - economica;
d) il permesso di ricerca sia stato trasferito a terzi senza l' autorizzazione di cui all' articolo 5 della presente legge.
Il permesso di ricerca puo' essere revocato con provvedimento della Giunta regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico nel qual caso il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
Salvo il caso previsto dal comma precedente, il ricercatore non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennita' per i casi di decadenza.


Art. 9 (3)
(Coltivazione delle acque minerali e termali)

La coltivazione delle acque minerali o terminali puo' essere effettuata soltanto da soggetti di comprovata capacita' tecnico-economica ed e' subordinata al rilascio della concessione di cui all'articolo 12.
Hanno, nell'ordine, il diritto di precedenza per le concessioni:
a) gli entio territoriali o i loro consorzi;
b) il ricercatore;
c) i proprietari dei fondi oggetto della concessione;
d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi oggetto della concessione.
A parita' di condizione, la data di presentazione della domanda costituisce titolodi preferenza.
Il ricercatore, qualoro non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un'indennita' rapportata al lavoro di ricerca effettuato, al capitale impiegato e ad un premio di scoperta


Art. 10
(Zone di protezione)

Costituiscono zone di protezione igienico - sanitaria le estensione territoriali che sono necessarie per la salvaguardia dei requisiti geologici e igienico - sanitari delle sorgenti.
Costituiscono zone di protezione ambientale le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia, la conservazione e la qualificazione delle sorgenti.
Le delimitazioni di tali aree nelle more della redazione e adozione del piano di cui all' articolo 36, risulteranno in ogni caso nel provvedimento di concessione.
Le delimitazioni cosi' effettuate costituiranno agli effetti dell' articolo 38 stralcio di piano e i comuni interessati dovranno adeguarvisi con le procedure ivi previste entro quattro mesi dalla deliberazione della Giunta regionale del provvedimento di concessione.


Art. 11
(Domanda di concessione)

La domanda di concessione e' rivolta alla Giunta regionale e deve contenere:
a) generalita', domicilio e titoli professionali del richiedente;
b) ubicazione e denominazione delle sorgenti;
c) tavoletta topografica in scala 1/ 25.000 edita dall' Istituto geografico militare - IGM - con su riportati i limiti dell' area richiesta;
d) le mappe catastali con l' elenco dei proprietari o possessori dei fondi interessati;
e) relazione idrogeologica dettagliata contenente tutti gli elementi utili per una conoscenza completa anche ai fini dell' individuazione delle zone di protezione di cui all' articolo 10 della presente legge, sia dei terreni che del bacino idrico di alimentazione;
f) analisi chimico - fisica e batteriologica da cui risultino tutte le caratteristiche dell' acqua, eseguite presso un laboratorio autorizzato;
g) programma dei lavori di coltivazione del giacimento con tutti gli elaborati grafici e una relazione tecnico - finanziaria da cui risultino gli importi di spesa e i mezzi di finanziamento nonche' i tempi per l' attuazione del programma stesso;
h) documentazione attestante le capacita' tecniche ed economiche del richiedente;
i) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario.
Qualora la concessione sia richiesta da una societa', all' istanza devono essere allegate copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto nonche' un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l' assenza di procedimenti fallimentari in corso. Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare.


Art. 12(4)
(Provvedimento di concessione)

Il provvedimento di concessione e' rilasciato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 40.
Il provvedimento di concessione contiene:
a) le generalita' del concessionario e l'indicazione del suo domicilio, da eleggersi, in un comune della Regione Lazio;
b) la denominazione della concessione e l'indicazione della sua durata;
c) l'indicazione della localita' dove e' ubicata la sorgente;
d) la delimitazione, l'estensione e la natura della concessione;
e) la delimitazione delle zone di protezione ai sensi dell'articolo 10;
f) il programma generale di coltivazione;
g) l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilita' elettrica alla sorgente o in prossimita' dell'impianto di utilizzazione nonche' di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la metereologia della zona di concessione;
h) l'indicazione degli obblighi e delle condizioni cui e' subordinata la concessione in relazione alla sua utilizzazione;
i) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
l) la determinazione delle indennita' eventualmente dovute al ricercatore ai sensi dellarticolo 9;
m) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi alla presenza di un funzionario dell'ufficio acque minerali e termali, la misurazione della portata delle singole sorgenti o pozzi;
n) l'ammontare del diritto annuo anticipato da corrispondere alla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 23.
Al provvedimento di concessione devono essere allegati il verbale di delimitazione della concessione, la relativa planimetria, l'elenco dei proprietari dei fondi compresi nell'area della concessione e nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi.
Il provvedimento e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trascritto, anche nei confronti dei proprietari dei fondio di cui al terzo comma presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del concessionario


Art. 13
(Riconoscimento)

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare alle autorita' competenti ai sensi dell' articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istanza per il riconoscimento dell' acqua minerale e termale e per la approvazione dell' etichetta nel caso di imbottigliamento.
Dell' avvenuto adempimento deve esserne data comunicazione alla Giunta regionale.


Art. 14
(Pertinenze)

Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali e termali. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.


Art. 15
(Utilizzazione)

L' utilizzazione delle acque minerali e termali per scopi igienico - sanitari e terapeutici puo' avvenire sulla base delle vigenti norme igienico - sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in stabilimenti termali o in stabilimenti di imbottigliamento ivi comprese le bibite in acqua minerale.


Art. 16

L' autorizzazione all' apertura e all' esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.


Art. 17
(Istanza per l' autorizzazione)

Il concessionario che intenda imbottigliare acqua minerale e/ o aprire uno stabilimento termale deve presentare la domanda al Presidente della Giunta regionale allegandovi tutta la documentazione di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti.
Inoltre, a complemento, alla domanda dovra' allegare:
a) il riconoscimento di cui all' articolo 13 della presente legge;
b) gli esemplari dell' etichetta conformi a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 giugno 1978;
c) la dichiarazione dell' uso al quale sono destinati gli stabilimenti termali, le cure termali da praticare e il periodo di apertura al pubblico;
d) la descrizione dei recipienti, conforme alle norme nazionali, che verranno usati per la messa in vendita dell' acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico - sanitaria ivi comprese le direttive comunitarie;
e) ogni altro documento che si rendesse necessario.
Per gli stabilimenti in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prodotti entro sei mesi da tale data, copie conformi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanita'.
L' autorizzazione di cui al presente articolo e' condizionata all' ottenimento della concessione edilizia del comune.


Art. 18
(Decreto di autorizzazione)

Il decreto di autorizzazione rilasciato dal Presidente della Giunta regionale fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti. Inoltre il provvedimento deve indicare:
1) per gli stabilimenti termali:
a) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento;
b) localita', comune e provincia dove e' ubicato lo stabilimento;
c) l' uso terapeutico al quale l' acqua e' destinata;
d) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l' autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione;
e) l' obbligo di ripetere ogni tre anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta l' anno;
f) il riconoscimento di cui all' articolo 13 della presente legge.
2) per l' imbottigliamento:
a) il nome dell' acqua minerale;
b) i tipi di recipienti con i quali l' acqua verra' messa in vendita;
c) l' uso al quale l' acqua e' destinata;
d) gli esercenti cui eventualmente e' riservata la vendita;
e) quanto prescritto dai punti a), b), d), e), f), del presente articolo.


Art. 19
(Violazione delle norme igienico - sanitarie)

Ferma restando l' applicazione dell' articolo 26 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in materia igienico - sanitaria, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto procede alla sospensione dell' autorizzazione e in casi piu' gravi alla pronuncia di decadenza del concessionario della concessione.


Art. 20

L' acqua minerale non puo' essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all' articolo 18, n. 2 lettera b) della presente legge.


Art. 21
(Erogazioni di mescita)

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito nell' articolo 15 della presente legge, puo' disporre la collocazione di appositi erogatori di mescita dell' acqua minerale fuori dello stabilimento esclusivamente per l' uso personale degli abitanti del comune ove e' collocata la sorgente.
Il Consiglio regionale emanera' norme per l' uso di tali erogazioni.


Art. 22
(Esercizio e sospensione)

Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita dalla Giunta regionale la sospensione dell' attivita' per grave e giustificato motivo.
La sospensione dell' attivita' termale o di imbottigliamento limitatamente ai periodi di fermo stagionale indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all' articolo 18 della presente legge, non costituiscono interruzione dell' attivita' di cui al precedente comma. Solo gli enti locali possono subconcedere a norma della legge 3 aprile 1961, n. 283 ed il relativo contratto deve essere approvato dalla Giunta regionale.
Ogni trasferimento per atto tra vivi della concessione e' nullo se non e' preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.


Art. 23 (5)
(Diritti)

Il diritto proporzionale annuo anricipato dovuto dai titolari di concessioni di acque minerali e termali e' di L. 120 mila per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie comŠpresi nell'area della concessione. Il diritto proporzionale annuo anticipato non puo' essere comunque inferiore a L. 5 milioni (5a) (5b)
Gli importi dovuti debbono essere corrisposti anticipatamente da ciascun concessionario alla rispettiva scadenza annua


Art. 24
(Ampliamenti)

Per le utilizzazioni di nuove captazioni di un' acqua gia' riconosciuta, previa analisi chimica e batteriologica, e' necessaria l' autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale con procedura di urgenza.


Art. 25
(Tariffe e prezzi)

Le tariffe delle singole cure termali nonche' i prezzi di vendita dell' acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate annualmente alla Regione Lazio prima della loro applicazione.


Art. 26
(Durata della concessione)

La concessione di cui all' articolo 12 della presente legge non puo' avere durata superiore ad anni trenta.


Art. 27
(Scadenza del termine)

Alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di cui all'articolo 12, la concessione puo' essere rinnovata sempreche' il concessionario abbia curato con diligenza la valorizzazione del bene e ne abbia fatto richiesta almeno un anno prima.
Il rinnovo e' concesso con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione di cui all'articolo 40. (6) In caso di mancato rinnovo il concessionario deve procedere alla consegna del bene oggetto della concessione ivi comprese le pertinenze di cui all' articolo 14 della presente legge.
La Giunta regionale disporra' per la custodia del bene per la consegna al nuovo concessionario.


Art. 28
(Rinuncia)

Il concessionario puo' rinunciare alla concessione mediante dichiarazione scritta rivolta alla Giunta regionale senza apporvi condizione alcuna. Sulla domanda di rinuncia provvede la Giunta regionale.


Art. 29
(Decadenza e revoca)

La Giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, nonostante diffida:
a) abbia violato quanto disposto all' articolo 13, all' articolo 20 e cio' abbia implicato violazione di norme igienico - sanitarie, all' articolo 22, all' articolo 23, primo comma;
b) senza giustificato motivo non abbia dato inizio ai lavori di coltivazione nei tempi e nei modi previsti dal programma;
c) abbia violato, oltre i casi previsti nell' articolo 19, in modo grave le norme di polizia mineraria.
La concessione puo' essere revocata con provvedimento della Giunta regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico nel qual caso il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
In nessun caso, escluso quello previsto dal comma precedente, il concessionario ha diritto a rimborsi, compensi o indennita' dalla Regione Lazio.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti di conservazione e di tutela del patrimonio indisponibile.


Art. 30
(Controlli, vigilanza, indagini)

La Giunta regionale provvede alla vigilanza e al controllo sulle acque minerali e termali nonche' sugli stabilimenti termali e di imbottigliamento oggetto di concessione e di autorizzazione.
La Giunta regionale, nei controlli e nella vigilanza, si avvale dell' opera dell' istituto superiore di sanita', delle province, dei comuni e delle strutture sanitarie previste dalla riforma sanitaria.
Per particolari studi ed indagini la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione dell' istituto superiore di sanita' e degli istituti universitari.


Art. 31
(Sanzioni)

Chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza la prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.
Chiunque comunque utilizzi le acque termali e/ o minerali o apra stabilimenti termali e/ o di imbottigliamento senza le relative concessioni e/ o autorizzazioni e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Il ricercatore o il concessionario che comunque contravvenga a quanto stabilito nell' articolo 4, nell' articolo 7, nell' articolo 18, nell' articolo 25 e nell' articolo 27, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni.
Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonche' per la destinazione dei relativi introiti si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6. (7)


Art. 32
(Le spese per l' istruttoria delle istanze di autorizzazione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente)

Le spese occorrenti per l' esercizio di vigilanza sulle attivita' estrattive minerali e termali della presente legge e sulla attuazione dei programmi di lavorazione sono a carico dell' esercente. E' facolta' dell' Amministrazione regionale determinare le modalita' per il versamento anticipato, anche in forma forfettaria, delle spese indicate nei precedenti due commi del presente articolo.


Art. 33
(Concessioni vigenti)

Le concessioni e le subconcessioni di cui alla legge 3 aprile 1961 n. 283 vigenti all' atto di entrata in vigore della presente legge sono confermate purche' siano in esercizio e comunque non ricadano nei casi previsti dall' articolo 29 della presente legge.


Art. 34
(Direzione unica)

Al fine di disciplinare e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse naturali, qualora piu' concessioni derivino da un unico bacino e la mancanza di unitarieta' del sistema di coltivazione comprometta la possibilita' di una conveniente utilizzazione, i singoli concessionari potranno essere assoggettati, con decreto del Presidente della Giunta, ad un disciplinare degli emungimenti. Il decreto di cui al comma precedente sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 35
(Archivio dati)

E' istituito un archivio dati delle acque minerali e delle terme della Regione Lazio.
La formazione ed il funzionamento di tale archivio sono regolamentati dal Consiglio regionale.
I concessionari, pena la revoca della concessione stessa, sono tenuti a fornire i dati che saranno richiesti dal regolamento di cui al comma precedente.


Art. 36
(Piano regionale per le attivita' concernenti le acque minerali e termali)

Nel quadro piu' generale del piano di sviluppo economico della Regione Lazio e di un' organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonche' nell' interesse pubblico generale, entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con la collaborazione delle province, comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle istituzioni universitarie, redige un piano regionale del settore delle acque minerali e termali.
Tale piano deve in particolare:
a) individuare le aree suscettibili di attivita' concernenti le acque minerali e termali in rapporto alle loro consistenze estrattive;
b) delimitare cartograficamente le zone territoriali da destinare ad attivita' di acque minerali e termali e le zone da salvaguardare tenendo conto dello sviluppo turistico e industriale nonche' dei fabbisogni medico - termali in rapporto anche alla programmazione sanitaria regionale secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare l' utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;
c) definire i criteri per la localizzazione delle singole concessioni all' interno delle aree delimitate;
d) indicare le principali specializzazioni curative e individuare i centri termali con validita' curativa e turistica con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e riabilitazione nel quadro della piu' ampia diffusione della pratica del termalismo sociale;
e) proporre forme di incentivazione delle attivita' termali e idrominerali ritenute valide;
f) predisporre la razionalizzazione del flusso dei curandi e lo scambio delle prestazioni a livello regionale e interregionale;
g) (8)


Art. 37
(Redazione e adozione del piano)

Il piano regionale per le attivita' minerali e termali sara' redatto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la redazione del piano regionale saranno consultate le forze imprenditoriali, i sindacati, le formazioni sociali e le organizzazioni culturali e professionali comunque interessate.
La Giunta regionale adotta il piano regionale o gli stralci dello stesso e li trasmette al Consiglio regionale che li approva con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il piano regionale e/ o gli stralci dello stesso potranno essere variati seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale.


Art. 38

Nella redazione del piano regionale potranno essere effettuati stralci in relazione all' urgenza e al rilievo socio - economico dei problemi connessi all' attivita' stessa.


Art. 39

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del piano regionale delle attivita' termali e minerali e/ o stralci dello stesso, i comuni adegueranno ad esso i propri strumenti urbanistici. Il piano comunale delle attivita' minerali e termali e/ o stralci dello stesso e' adottato con deliberazione del consiglio comunale. Per i comuni sprovvisti di detti strumenti urbanistici sia la delimitazione delle aree sia le norme relative dovranno risultare da apposito piano delle attivita' estrattive da adottarsi dal consiglio comunale secondo le procedure previste nel presente articolo entro quattro mesi dalla pubblicazione del PRAT - piano regionale delle acque minerali e termali - e/ o stralci dello sesso.


Art. 40 (9)
(Commissione consultiva)

Entro sessnta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente, nomina la commissione regionale consultiva per le acque minerali, composta da:
a) il Direttore regionale competente in materia, con funzioni di presidente, che puo', di volta in volta, farsi rappresentare da un suo delegato; (9a)
b) tre dirigenti regionali e tre esperti esterni particolarmente qualificati in materioa di acque minerali e termali e relativa tutela igienico - sanitaria, o di assetto del territorio e tutela ambientale o di turismo termale, designati dalla Giunta regionale.
La commissione, inoltre, deve, di volta in volta, essere integrata con un rappresentante dell'ente locale e dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.



Art. 41

Il presidente della commissione potra' far intervenire di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti nei problemi trattati nelle commissioni stesse.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura competente in materia di acque minerali e termali. (10)



Art. 42 (11)
(Compiti della commissione)

La commissione di cui all'articolo 40 deve:
a) esprimere parere consultivo sul piano regionale e sui suoi eventuali aggiornamenti;
b) esprimere parere consultivo sulle singole richieste di permesso e concessione di cui alla presente legge;
c) esprimere parere sulle richieste di rinnovo di concessioni, di cui all'articolo 27;
d) proporre le modalita' per la formazione e la qualificazione del personale e dei tecnici operanti nel settore;
e) proporre indirizzi per l'attivita' promozionale nel settore;
f) proporre modalita' idonee a rendere effettivamente operante quanto stabilito nella materia dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'attivita' termale.
g) esprime pareri su indirizzi e modalità in ordine alla tutela e salvaguardia degli stabilimenti termali INPS di Viterbo nel campo operativo, di ricerca e dell’attività promozionale del settore per effetto della entrata in vigore della legge 24 ottobre 2000 n. 323 (Riordino del settore termale).(11a)



Art. 42 bis (12)
(Parere della commissione)

Il parere della commissione regionale consultiva deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine puo' essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte della commissione regionale consultiva. Ove nel termine di cui al primo comma la commissione regionale non si esprima, si prescinde dal parere


Art. 43 (13)

Per i componenti la commissione regionale si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 44 (14)
(Disposizioni finanziarie)


I proventi di cui al primo comma dell' articolo 23 della presente legge che saranno introitati dalla Regione e che si presumono in annue L. 20.000.000 saranno imputati al capitolo n. 32119 che si istituisce nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale annuale 1979 e nel bilancio pluriennale con la seguente denominazione: << Diritti proporzionali versati alla Regione dagli esercenti di sorgenti di acque minerali e termali nel territorio del Lazio >> e con lo stanziamento, di L. 20.000.000 annue.
La quota dei proventi di cui al precedente comma, di competenza regionale, determinata in L. 10.000.000, viene iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in aumento dello stanziamento del capitolo numero 528016; la quota da ripartire tra i comuni, ai sensi del quarto comma dell' art. 23 della presente legge viene iscritta al capitolo n. 990054 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 con la denominazione: << Somma da versare ai comuni a titolo di quote delle somme versate alla Regione dagli esercenti di sorgenti minerali e termali >> e con lo stanziamento di L. 10.000.000.
Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, relativamente alla redazione del piano regionale per le attivita' termali e minerali di cui al precedente art. 36, nonche' alle spese per il funzionamento della commissione di cui all' articolo 43 della legge stessa, che si presumono in L. 250.000.000 per l' anno 1979, L. 80.000.000 per l' anno 1980 e L. 70.000.000 per l' anno 1981, si fara' fronte mediante utilizzazione dei fondi gia' iscritti in bilancio al capitolo n. 528016, il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilita'.
In relazione all' esercizio della vigilanza di cui allo articolo 32 della presente legge, il cui onere annuo e' previsto in L. 15.000.000, nel bilancio regionale 1979 e nel bilancio pluriennale vengono apportate le seguenti variazioni: Entrata: capitolo n. 43330 << Rimborsi e recuperi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte passiva del bilancio >> + L. 15.000.000; Spesa: capitolo n. 528017 << Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni >> + L. 15.000.000. Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 luglio 1980, n. 21

(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31 e poi modificato dall'articolo 85, comma 1 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24

(2a) Comma modificato dall'articolo 78, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(3) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(4) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(5) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(5a) Comma modificato dall'articolo 85, comma 2 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24

(5b) Comma modificato dall'articolo 78, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(6) Comma sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(7) Il presente comma sostituisce i commi 4 e 5 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(8) Lettera soppressa dall'articolo 57 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11

(9) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(9a) Lettera modificata dall'articolo 41, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(10) Comma sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(11) Articolo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(11a) Lettera aggiunta dall'articolo 270 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10

(12) Articolo aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(13) Articolo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 31

(14) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B21900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

il Direttore regionale competente in materia”.