Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio (1).

Numero della legge: 87
Data: 7 dicembre 1990
Numero BUR: 34
Data BUR: 15/12/1990

L.R. 07 Dicembre 1990, n. 87
Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio (1).


Titolo I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Lazio, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite a norma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione e delle attività ad essa connesse, secondo i principi di tutela, conservazione ed incremento del patrimonio ittico nonchè di protezione e di razionale gestione degli ambienti acquatici al fine di garantire anche lo sviluppo delle attività ittiche e di acquacoltura e la valorizzazione dei relativi prodotti.

2. La sfera di applicazione della presente legge comprende le acque interne del Lazio, come definite dal successivo art. 7, primo comma.


Art. 2
(Pesca ed acquacoltura)


1. Ai fini e per gli effetti della presente legge e della normativa regionale vigente in materia, costituiscono prodotti della pesca e dell'acquacoltura: i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri organismi abitualmente viventi nell'ambiente acquatico.

2. Per esercizio della pesca si intende ogni forma di raccolta e di cattura di pesci, crostacei e molluschi.

3. Per acquacoltura si intende ogni forma di allevamento degli organismi viventi di cui al precedente primo comma.


Art. 3
(Funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative regionali in materia di tutela ed incremento della pesca nelle acque interne sono delegate alle amministrazioni provinciali, a tempo indeterminato in conformità con l'art. 9, lettera e) della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, devono conformarsi alle norme della presente legge ed alle direttive di carattere generale che la Giunta regionale detterà alla luce degli indirizzi emanati dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

3. Restano alla competenza regionale la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore, le concessioni a scopo di piscicoltura di cui al terzo comma, dell'art. 100, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione degli interventi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, in conformità con le procedure definite con la legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, nonchè la funzione di indirizzo e di coordinamento e le funzioni attinenti ai rapporti con le altre regioni, con lo Stato e con la Comunità economica europea.

4. Lo stabilimento ittiogenico di Roma, trasferito alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, costituisce la struttura tecnico-scientifica di supporto per la Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, in particolare per quanto riguarda gli studi, la ricerca e la sperimentazione nel settore ittico e della tutela dell'ambiente in funzione della vita dell'ittiofauna sia nelle acque interne, sia nelle acque marine e salmastre. (1a)

5. Le amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, si avvalgono della consulenza tecnico-scientifica dello stabilimento ittiogenico di Roma e, per l'ittiopatologia, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.

6. In deroga a quanto disposto dalla lettera g) dell'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68 con la presente legge non viene indicato il contingente del personale regionale da comandare presso gli enti delegatari che dispongono già di strutture operative per la trattazione della materia, in virtù della situazione istituzionale esistente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 4
(Commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne)

1. E' istituita la commissione consultiva regionale per la pesca nella acque interne, composta da:
1) l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca o suo delegato, che la presiede;
2) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;
3) il dirigente del settore competente in materia dell'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato;
5) un rappresentante delle comunità montane, designato dalla delegazione regionale dell'UNICEM;
6) il direttore dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana o suo delegato;
7) un dirigente dell'Assessorato regionale all'ambiente o suo delegato (2);
8) il coordinatore regionale del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;
9) tre rappresentanti regionali dei pescatori di mestiere, designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
10) un rappresentante regionale degli allevatori ittici designato dalle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale;
11) quattro rappresentanti regionali dei pescatori dilettanti
e sportivi, dei quali due designati dalla FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) e due designati dalle altre associazioni operanti a livello regionale;
12) un rappresentante designato dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
13) un rappresentante designato dall'unione regionale delle bonifiche;
14) un rappresentante designato dalla federazione unitaria sindacale regionale;
15) un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella Regione;
16) un esperto in ittiologia dell'università di Roma;
17) un esperto di acquacoltura dell'università della Tuscia di Viterbo;
18) un rappresentante dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo per il Lazio).

2. La commissione consultiva regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca e dura in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

3. La commissione consultiva ha sede presso l'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; essa è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per formulare pareri sull'attività della Regione in materia di pesca.

4. Può essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le sedute della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri ed in seconda convocazione con l'intervento di un terzo più uno dei membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Svolge le funzioni di segretario della commissione il dirigente dell'ufficio pesca regionale.

7. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal presidente.

8. La commissione è convocata mediante avviso inviato a ciascuno dei membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9. La commissione consultiva regionale esprime pareri in ordine ai provvedimenti regionali in materia di pesca e di allevamento ittico nelle acque interne, avanza proposte e suggerimenti per i programmi regionali di ripopolamento ittico, di programmi produttivi, di studi ed indagini sulle acque e sull'ittiofauna e sulla razionale gestione dei corpi idrici ai fini della conservazione delle specie acquatiche e del potenziamento del patrimonio ittico, nonchè sulle modalità del coordinamento previsto dall'art. 9, lettera d), della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, da parte della Giunta regionale, delle attività svolte dalle amministrazioni provinciali nell'ambito delle deleghe ricevute.

10. La commissione, inoltre, propone direttive di carattere generale sulle concessioni di acquacoltura e piscicoltura nonchè per la difesa dell'integrità e della qualità delle acque ai fini della conservazione del patrimonio ittico.


Art. 5
(Commissioni consultive provinciali)

1. Presso ogni provincia viene istituita una commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne della quale si avvale l'amministrazione provinciale, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o ad essa delegate in materia di pesca, in sostituzione della commissione provinciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, n. 797, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1960, n. 1349.

2. La commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne è nominata con provvedimento del presidente della giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge ed è composta da:
1) il presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede;
2) un esperto dell'ufficio pesca dell'amministrazione provinciale;
3) il dirigente del settore decentrato provinciale agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lazio o suo delegato (3);
4) il dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma, o suo delegato (3);
5) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
6) tre rappresentanti dei pescatori di mestiere operanti nella provincia designati dalle associazioni regionali riconosciute dalle cooperative;
7) due rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (FIPS) e due rappresentanti delle altre associazioni riconosciute operanti a livello regionale;
8) il coordinatore provinciale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;
9) il dirigente del settore provinciale opere e lavori pubblici della Regione Lazio, o suo delegato (3);
10) un rappresentante designato dalla federazione sindacale unitaria provinciale;
11) un rappresentante designato dalle comunità montane;
12) un rappresentante dei produttori del settore dell'acquacoltura, ove esistano.

3. Funge da segretario un funzionario provinciale nominato dalla commissione nella prima riunione su proposta del presidente della giunta provinciale.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

5. Per le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme di cui al precedente articolo.

6. La commissione consultiva provinciale formula suggerimenti e pareri su tutte le iniziative dell'amministrazione provinciale volte a incrementare e favorire la pesca, i ripopolamenti, la piscicoltura, l'acquacoltura, la tutela dell'ittiofauna e la valorizzazione degli ambienti naturali, esprime pareri sui provvedimenti delle province riguardanti le limitazioni e i divieti temporanei; propone e coordina gli studi e le ricerche sulla consistenza dell'ittiofauna nelle acque pubbliche e private, formula proposte di programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore.


Art. 6
(Programmi)

1. Sulla base degli indirizzi di carattere generale emanati dal Consiglio regionale in ossequio al dettato dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 68, e sulla base delle proposte ed i suggerimenti della commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 4, la Giunta regionale predispone, in conformità con le norme sulle procedure della programmazione di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 di intesa con le amministrazioni provinciali, programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo conto altresì delle iniziative proposte da comunità montane e comuni nonchè da altri operatori pubblici e privati.

2. Entro due anni dalla data di entrata i vigore della presente legge la Giunta regionale, tenendo conto delle proposte e delle iniziative delle amministrazioni provinciali predisporrà la carta ittica regionale ed un piano di settore per la pesca e l'acquacoltura.

3. La carta ittica ha carattere vincolante per quanto attiene alla scelta delle specie da immettere nelle acque interne regionali e per la localizzazione delle attività programmate dalla Regione o attuate dagli enti locali a norma della presente legge.

3bis. La carta ittica esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale al fine di una corretta gestione dell’esercizio della pesca e dell’ittiofauna con particolare riferimento alla tutela degli habitat e delle specie comprese nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed in particolare:
a) indica la composizione quali-quantitativa delle popolazioni ittiche presenti e le loro tendenze evolutive;
b) fornisce indicazioni tecnico-scientifiche e proposte finalizzate alla razionale gestione e allo sviluppo dell’ittiofauna, alla tutela delle specie in particolare nei tratti di frega e riproduzione, alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio ecologico, al corretto svolgimento delle attività di pesca in relazione, in particolare, a divieti, limitazioni e periodi di pesca, alle più idonee modalità di immissione di materiale ittico, alle limitazioni e ai divieti generali di captazione e derivazione delle acque, nonché alle prescrizioni per impedire o contenere i danni all’ecosistema acquatico provocabili dagli interventi in alveo, nei corsi d’acqua e nei bacini di preminente interesse faunistico, compresi i tratti dichiarati letti di frega;
c) contiene una classificazione di qualità dei corsi d’acqua o invasi, sulla base di criteri biologici ed ittiologici, nonché l’indicazione delle zone di ripopolamento, cattura e protezione e dei tratti o invasi destinabili ad attività di riserva turistica, a campo di gara o di allenamento e le zone a regolamentazione particolare di pesca. (3a)

3ter. La carta ittica costituisce il riferimento tecnico per l’adozione dei programmi e dei regolamenti provinciali di settore e delle azioni previste dal piano di settore. (3a)
4. La Regione e le province, nell'esercizio delle funzioni di propria competenza in materia di pesca, possono avvalersi della collaborazione di istituti ed enti pubblici e privati che svolgono la propria attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura prescelti con motivato provvedimento per la particolare competenza in materia, semprechè non sia possibile provvedere in via prioritaria a mezzo dello stabilimento ittiogenico e/o dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana.


Titolo II
ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 7
(Classificazioni delle acque)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata pesca nelle acque interne quella esercitata nelle acque fluviali e lacuali pubbliche e private comunicanti con quelle pubbliche del territorio della Regione Lazio, poste all'interno della linea congiungente i punti foranei esterni delle foci o degli altri sbocchi in mare.

2. Rientrano nelle acque interne gli stagni e i bacini di acqua salsa o salmastra.

3. Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Lazio sono classificate in acque principali, quelle che per la loro portata e vastità e per le condizioni fisico-chimiche e biologiche consentono l'esercizio della pesca professionale; tutte le altre acque sono classificate secondarie.

4. Le acque secondarie si dividono in categoria "A", comprendente le acque prevalentemente popolate da salmonidi ed in categoria "B", comprendente le acque prevalentemente popolate da ciprinidi.

5. Sono escluse dalla classificazione di cui al precedente quarto comma, le acque appartenenti ai sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, dove l'esercizio della pesca, al fine di salvaguardare la loro destinazione primaria, è soggetto alle particolari norme di cui al successivo titolo IV.

6. Alla classificazione delle acque interne provvede la Giunta regionale, su proposta delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

7. La Regione provvede alla pubblicazione di cartografie illustrative della classificazione stessa ed alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del relativo provvedimento.


Art. 8
(Classificazione della pesca)

1. La pesca nelle acque pubbliche interne e nelle acque private comunicanti con quelle pubbliche si divide nelle seguenti classi: pesca professionale o di mestiere e pesca sportiva o dilettantistica.

2. La pesca professionale è quella che viene esercitata quale attività di lavoro esclusiva o prevalente a scopo di lucro da pescatori di mestiere in forma singola e associata.

3. La pesca sportiva o dilettantistica è quella che viene esercitata da dilettanti nel tempo libero, per diletto, senza scambio dei prodotti catturati e senza lucro.

4. Per esercitare la pesca professionale o sportiva è fatto obbligo di munirsi della relativa licenza di pesca secondo quanto stabilito agli articoli 9 e 9bis ed essere in regola con il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in conformità con le vigenti norme in materia. Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di età inferiore ai 14 anni che esercitano la pesca con l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, purchè accompagnati da persona maggiorenne con licenza di pesca che sarà ritenuta responsabile in solido del comportamento del minore negli atti di pesca (4).

5. I cittadini stranieri ed italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca nelle acque interne della Regione previo il solo versamento dell'importo relativo alle tasse di concessione regionale e alle soprattasse previste dalle norme regionali. Durante l'esercizio della pesca gli interessati devono essere muniti dell'attestazione del citato versamento nonchè del passaporto o altro documento valido per l'accertamento della residenza all'estero. Il versamento suindicato consente l'esercizio della pesca per tre mesi.

6. Coloro i quali intendono esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca e sperimentazione nelle acque interne della Regione, devono ottenere apposita autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato agricoltura e foreste caccia e pesca, previo parere tecnico dello stabilimento ittiogenico. L'autorizzazione regionale è rilasciata a persona nominativamente indicata e deve precisare la motivazione, la durata, le acque e le specie per le quali viene concessa nonchè le modalità di pesca. Tale autorizzazione esonera dall'obbligo della licenza di pesca, ed è esente dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.

7. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, dell'Amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, nell'esercizio delle sue funzioni, è esonerato dall'obbligo di cui ai commi precedenti, purchè munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza.

8. Il personale degli enti di cui al precedente settimo comma non è tenuto, nell'esercizio delle proprie funzioni, a munirsi della licenza di pesca, non è quindi dovuto, in tal caso, il pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali.

9. Gli addetti agli impianti di acquacoltura e ai laghetti artificiali di pesca sportiva, le cui acque sono pubbliche o comunicanti con quelle pubbliche, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli impianti e dei laghetti stessi non sono tenuti a munirsi di licenza di pesca e sono esenti dal pagamento della tassa e soprattassa sulle concessioni regionali. I titolari degli impianti di acquacoltura e dei laghetti sportivi debbono comunicare i nominativi degli addetti, con apposito elenco all'amministrazione provinciale competente per territorio e all'ufficio pesca della Regione Lazio che restituiranno una copia dell'elenco stesso, debitamente vistato. Tali elenchi dovranno essere esibiti in caso di controllo.

Art. 9 (5)

(Licenza di pesca professionale)

1. La pesca professionale di tipo A può essere esercitata da imprenditori ittici e da giovani imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza rilasciata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 9-ter e che abbiano provveduto al versamento della tassa regionale annuale. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dalla data di rilascio della licenza.

2. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, è istituito, presso la Regione, l’elenco dei pescatori professionali suddiviso in sezioni territoriali. (5.1)


Art. 9 bis (6)

(Licenza di pesca sportiva o dilettantistica)

1.  La licenza di pesca sportiva di tipo B consente l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica ed è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente la misura delle tasse sulle concessioni regionali, in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.

2.  La licenza non è richiesta per l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai diciotto anni o superiore ai sessantacinque e ai cittadini diversamente abili, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3.  Chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica deve essere in possesso di apposito tesserino segna catture, disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 9 ter.


Art. 9 ter (6)

(Regolamento)

1.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta un regolamento per la disciplina:

a)  delle modalità di rilascio della licenza di pesca professionale; (6.1)

b)  delle caratteristiche e delle modalità di rilascio del tesserino segna catture per la licenza di pesca sportiva o ricreativa;

c)  dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività professionali o sportive;

d) delle modalità di costituzione e tenuta dell’elenco di cui all’articolo 9, comma 2.

Art. 10
(Registri di pescatori)


(6a)
Art. 11
(Strumenti e mezzi di pesca)


1. L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente con gli attrezzi indicati nell'apposito elenco che il Consiglio regionale, approva con propria deliberazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 4.

2. L'elenco deve contenere la descrizione sommaria degli attrezzi con la relativa denominazione, l'indicazione del periodo ed, eventualmente, della località in cui possono essere adoperati, le eventuali modalità d'uso, precisando, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie e le lunghezze e le altezze massime autorizzate.

3. La maglia delle reti si misura a rete bagnata dividendo per dieci la distanza fra undici nodi consecutivi.

4. Nell'elenco può essere indicato anche il numero massimo dei singoli attrezzi consentiti per ciascun pescatore nonché l'obbligo relativo alla bollatura degli attrezzi stessi; detta bollatura avverrà secondo le modalità e le competenze fissate da ciascuna provincia.

5. La lunghezza e l'altezza massima autorizzata di ciascuna rete non possono essere oltrepassate neppure con l'unione di più reti o parti di esse.

6. Il presidente della provincia dispone, quando se ne ravveda la necessità, opportune indagini per accertare la rispondenza degli attrezzi alle esigenze della pesca tenendo in ogni caso conto della necessità di garantire la riproduzione e le conservazione delle specie ittiche.

7. E' vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo.

8. E' vietato l'uso a scopo sportivo della bilancia di dimensioni superiori a mt. 1,50 per lato.

9. Gli attuali possessori di tali attrezzi non conformi alle misure previste nel precedente comma, dovranno iscriversi in un elenco speciale ad esaurimento tenuto dall'amministrazione provinciale competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9-bis. In deroga al divieto di cui al comma 8, le province, anche ai fini del recupero di tradizioni locali, possono autorizzare i titolari di licenza di pesca all'esercizio, nei rispettivi àmbiti territoriali, della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato, alle seguenti condizioni:

a) la bilancia di dimensioni superiori a m.1,50 per lato:

1) può essere utilizzata nelle sole acque principali;

2) il lato o diametro della rete non deve superare un terzo della larghezza dello specchio d'acqua al momento dell'emersione, misurato a livello medio di bassa marea;

3) deve essere opportunamente distanziata da altri impianti simili nel rispetto delle norme in materia di pesca, ambiente e navigazione e, comunque, collocato a non meno di 500 metri dagli impianti stessi;

b) il lato della rete della bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato non può superare i 5 metri e il lato della maglia della rete non può essere inferiore a 50 millimetri;

c) è consentito al centro un quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella totale con larghezza minima della maglia di 30 millimetri ed un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con larghezza minima della maglia di 25 millimetri;

d) è vietato l'uso di fonte luminosa per attirare il pesce quando la rete è posata e durante le operazioni di pesca, ad esclusione del momento della raccolta del pescato. (6b)

9-ter. Le province stabiliscono, con apposito regolamento, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato ed eventuali ulteriori prescrizioni o limitazioni d'uso. L'autorizzazione ha la durata di cinque anni. (6b)

10. L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna, con la bilancia e con la tirlindana.

11. L'uso di esche naturali ed artificiali può essere vietato o limitato, con provvedimento del presidente della giunta provinciale sentita preventivamente la competente commissione consultiva.

12. Nelle acque secondarie di categoria "A" è vietato utilizzare la larva di mosca carnaria o bigattino (7).

13. E' fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.

14. E' vietata la pesca con il sangue, usato come esca, come pasturazione o come additivo ad altri componenti (8).

Art. 12
(Periodo di divieto limiti alle dimensioni di pesce pescato)

1. Nelle acque pubbliche della Regione e nelle acque private collegate con quelle pubbliche è vietata la pesca delle specie sotto elencate aventi lunghezza inferiore a quella indicata e per periodi di tempo a fianco riportati:

Specie Misura Periodo di divieto
minima cm
-----------------------------------------------------------------
Storione (Arcipenser 60
sturio)

Trota comune (Fario) 20 dalle 19,00 della prima
(Salmo trutta trutta) domenica di ottobre
alle ore 6,00 del-
l'ultima domenica di
febbraio

Trota iridea 20 dalle 19,00 della prima
(Oncorynchu smykiss) domenica di ottobre
alle ore 6,00 del-
l'ultima domenica di
febbraio

Trota pescata in lago 25 dalle 19,00 della prima
domenica di ottobre

alle ore 6,00 del-
l'ultima domenica di
febbraio

Salmerino 20 dalle 19,00 della prima
(Salvelinus fontinalis) domenica di ottobre
alle ore 6,00 del-
l'ultima domenica di
febbraio

Temolo 20 dal 1° febbraio al 31
(Thymallus thymalus) marzo

Coregone 30 dal 15 dicembre al 30
(Coreganus lavaretus) gennaio

Luccio 30 dal 15 febbraio al 30
(Esox lucius) marzo

Tinca 20 dal 15 maggio al 30
(Tinca tinca) giugno

Carpa 25 dal 15 maggio al 30
(Cyprinus carpio) giugno

Carpe erbivore 25

Anguilla (Anguilla 25
anguilla)

Cefali e altre specie 15
di Mugillidi (Mugil
spp.)

Pesce persico 18 dal 15 aprile al 30
(Perca fluviatilis) maggio

Persico trota (Black 20
bass) (Micropterus
salmoides)

Spigola 25
(Dicentrarchus labrax)

Pesce Re 20 dal 15 marzo al 15
(Odontesthes bona- luglio
riensis)

Barbo 18 dal 15 maggio al 30
(Barbus plebejus) giugno

Barbo canino 16 dal 15 maggio al 30
(Barbus meridionalis) giugno

Cavedano 18 dal 15 maggio al 30
(Leuciscus cephalus) giugno (9)

2. Le lunghezze minime totali si misurano dall'apice del muso a bocca chiusa alla estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi (10).

3. Gli esemplari degli animali acquatici di dimensioni inferiori a quelle sopraindicate, eventualmente catturati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza.

4. Per le specie marine oggetto di pesca catturate in acque interne e non menzionate nell'elenco di cui al comma 1 valgono le misure stabilite dalle disposizioni in materia di pesca marittima (11).

5. Durante i periodi di divieto è altresì proibito il commercio delle uova salvo quanto disposto dal successivo art. 13.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 4, possono essere modificati od integrati le misure minime e i periodi di divieto ogni qualvolta ciò sia necessario alla tutela delle specie acquatiche e dell'ambiente.


Art. 13
(Pesca in epoca di divieto)

1. La pesca a scopo di fecondazione artificiale è autorizzata, nei periodi di divieto, dietro domanda di regolare permesso, dall'amministrazione provinciale competente per territorio. La verifica tecnica delle operazioni può essere svolta sia dalle amministrazioni provinciali, nei rispettivi territori, sia dallo stabilimento ittiogenico (12).

2. Nella domanda di permesso devono essere indicati:
a) l'impianto in cui verranno poste in incubazione le uova fecondate e le relative caratteristiche e potenzialità;
b) la specie ittica oggetto della fecondazione artificiale;
c) il corso e lo specchio d'acqua ove si intende esercitare la pesca e gli attrezzi usati per la cattura dei riproduttori;
d) i nominativi delle persone addette all'operazione di fecondazione artificiale.

3. Le persone di cui al punto d) del precedente secondo comma devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale previa prova teorica e pratica di capacità da espletare alla presenza di una apposita commissione tecnica composta da un rappresentante dell'amministrazione provinciale stessa e da un rappresentante dello stabilimento ittiogenico.

4. L'amministrazione provinciale competente per territorio detta le prescrizioni che devono essere osservate perchè l'esercizio della facoltà concessa non sia rivolto ad altro fine (13).

5. La mancata osservanza delle disposizioni prescritte comporta sia la decadenza dell'autorizzazione che il procedimento di recupero, amministrativo o contenzioso di quanto preventivamente realizzato dalla pesca illegittima.

6. Il permesso di cui al presente articolo non è obbligatorio negli impianti di acquacoltura e di bacini di pesca sportiva il cui collegamento con le acque pubbliche, ai fini della pesca, è impedito da grigliati o altri manufatti.

7. Le amministrazioni provinciali emaneranno disposizioni per il controllo del pesce immesso al commercio e pescato in epoca di divieto.

8. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi della qualità e della provenienza sopra indicata non possono formare oggetto di commercio, di trasporto o di smercio nei pubblici esercizi salvo quanto disposto dai commi successivi del presente articolo.

9. Nei periodi di divieto, per il commercio e il trasporto dei prodotti della pesca derivanti da acque private non collegate alle pubbliche ai fini del passaggio della fauna ittica, è necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi rilasciata alla ditta esercente le acque private.

10. I divieti di commercio, trasporto e smercio nei pubblici esercizi, non si applicano ai pesci che siano stati oggetto di fecondazione artificiale purchè accompagnati dal certificato di provenienza dell'incubatoio al quale sono state conferite le uova fecondate.


Art. 14
(Norme generali per l'esercizio della pesca)


1. La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.

1bis. L’amministrazione provinciale, in deroga al divieto di cui al comma 1, può autorizzare la pesca sportiva con la tecnica del “carp fishing”, con l’obbligo della reimmissione del pesce catturato. Le province disciplinano la tecnica del “carp fishing”, determinandone le modalità ed i limiti territoriali e temporali di esercizio. (13a)

2. Nei corpi idrici adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva è consentita senza limitazioni di orario.

3. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.

4. La pesca dei salmonidi è limitata a non più di sei esemplari a giornata per pescatore sportivo.

5. La pesca dei lucci è limitata a non più di cinque esemplari a giornata per pescatore sportivo.

6. La pesca dei barbi, dei cavedani, delle carpe e delle tinche è limitata a non più di dieci esemplari per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo.

7. Per le altre specie il quantitativo giornaliero pescato non può superare cinque chilogrammi per ciascuna specie a giornata per pescatore sportivo.

8. Nessuna limitazione di cattura è posta per i pescatori professionisti, in ordine all'orario e alle quantità.

8 bis. Ai fini della tutela e della valorizzazione della fauna ittica, nei bacini lacuali della Regione, con determinazione dirigenziale adottata con parere vincolante delle commissioni di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto dell’articolo 6, sono definite le modalità di esercizio della pesca che, garantendo allo stesso tempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico e del suo habitat naturale, rispondano alle esigenze del mondo della pesca sportiva e professionale. (13b)

9. Nelle acque pubbliche, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca.

10. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura, è sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca, seguendo i sentieri e passi esistenti o camminando quando necessario lungo i margini dei terreni coltivati, comunque mai attraversando campi in attualità di coltura.

11. I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro, salvo consenso del pescatore primo occupante (14).

12. La distanza tra due apparecchi di pesca collocati in un corso o bacino d'acqua non deve essere inferiore al doppio della lunghezza del più grande di essi. La stessa distanza si applica in caso di bilance.

13. L'impiego di natanti trainati da motori per l'esercizio della pesca sportiva è consentito, anche al fine di salvaguardare tradizioni piscatorie locali, nei soli casi espressamente stabiliti dalle province e comunque i motori dei natanti utilizzati per la pesca sportiva a traino non possono superare i nove cavalli di potenza. L'uso del motore è in ogni caso consentito per recarsi sul posto di pesca. (15)

14. [L'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.] (15e)

15. (15a)


16. E' vietato altresì gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse. (15b)

17.(15a)


18. E' vietata, altresì, la detenzione nelle vicinanze di acque pubbliche e delle acque private comunicanti con quelle pubbliche e sulle relative rive, delle sostanze di cui all'articolo 14bis, comma 1, lettera b). (15c)

19. La pesca con l'ausilio di energia elettrica è consentita esclusivamente all'interno di impianti di acquacoltura, o per scopi scientifici ai sensi del precedente art. 8.

20. E' vietato collocare reti o apparecchi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque interne occupando più di metà dello specchio acqueo esistente al momento della pesca. La misura dello specchio acqueo va presa a riva ad angolo retto.

21. I corsi d'acqua di larghezza inferiore a metri due dovranno essere lasciati liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro.

22. Tale divieto non si applica ai bacini in cui si pratica l'allevamento del pesce.

23. L'esercizio della pesca è altresì, vietato durante la cosiddetta "asciutta" completa o incompleta, anche se essa è dovuta al prosciugamento di bacini o corso d'acqua legalmente effettuato. (15d)

24. E' vietato adoperare o comunque collocare reti od altri attrezzi da pesca, escluse la canna e la lenza a mano, ad una distanza inferiore a quaranta metri, a monte e a valle, da scale di monta per i pesci, da griglie o simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate e da qualsiasi altro tipo di manufatto.

25. Durante il periodo di esercizio venatorio gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno centocinquanta metri dagli appostamenti fissi di caccia.

25-bis. La pesca del Pesce Re è limitata a non più di otto esemplari a giornata per pescatore sportivo. (16)



Art. 14 bis (16a)

(Divieti per contrastare il bracconaggio ittico)

  1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e successive modifiche, nelle acque interne, come definite all’articolo 7, è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 19, o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti ed in particolare dell’articolo 11;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza ai sensi dell’articolo 8, comma 4;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti ed in particolare dall’articolo 11.

2. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della l. 154/2016, sono, altresì, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 1

3. Per le violazioni dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2 si applica quanto previsto dall’articolo 40, commi 4, 6 e 7 della l. 154/2016.




Titolo III
GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE NOVELLAME - RIPOPOLAMENTI ITTICI


Art. 15
(Gestione e tutela delle acque)

1. L'amministrazione provinciale ogni triennio, avvalendosi anche del personale tecnico dello stabilimento ittiogenico, effettua accertamenti sulle località di frega dei pesci. Sulla base di detti accertamenti, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne determina le località di frega dei pesci, dandone comunicazione all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'estrazione o rimozione di ghiaia ed indicando le precauzioni necessarie a salvaguardia della fauna ittica.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne, può vietare o limitare la pesca in bacini o corsi d'acqua che siano stati destinati a sperimentazioni ittiche.

3. Il presidente della giunta provinciale sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne:
a) può vietare l'esercizio della pesca per determinati periodi di tempo, per determinate località e per determinate specie, ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico;
b) può istituire zone di pesca controllata o sperimentale. Su tali zone, che non potranno superare il 25 per cento delle acque pubbliche presenti nel territorio provinciale, può essere autorizzato l'esercizio della pesca in deroga alle norme vigenti;
c) può stabilire restrizioni di luogo e di tempo a tutela della pescosità;
d) può, previ accertamenti tecnici effettuati con la collaborazione dello stabilimento ittiogenico, ridurre la distanza stabilita al ventiquattresimo comma del precedente art. 14 in considerazione delle speciali contingenze dei luoghi, purchè il manufatto non determini un effettivo ostacolo alla risalita del pesce.

4. La Regione, di fronte ad accertate esigenze tecniche di interesse generale, connesse con la tutela del patrimonio ittico vivente nelle acque interne del Lazio, provvede a vietare la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporre con riferimento alla pesca delle specie stesse, limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi da pesca, all'uso di esche, di pasturazioni, ovvero a prescrivere modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi. Qualora l'equilibrio biologico risulti invece turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, la Regione provvede ad emanare norme volte alla limitazione della presenza di dette specie.

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono assunti sentite le province territorialmente interessate, o su proposta di queste.

6. I divieti stabiliti ai sensi del presente articolo debbono essere chiaramente indicati con apposita segnaletica, da installarsi nei luoghi idonei e visibili a cura dell'amministrazione provinciale interessata.


Art. 16
(Pesca del pesce novello)

1. La Regione Lazio, a tutela della montata naturale delle specie euraline dal mare, dove possibile e per garantire la razionale raccolta del novellame per ripopolamento delle acque interne e per allevamento, favorisce, di intesa con il Ministero della marina mercantile, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1981 la istituzione di zone di rispetto esterne alle foci dei fiumi o canali in genere.

2. Promuove con le regioni le cui coste confinano con quelle laziali intese per uniformare la tutela del novellame e le norme che ne regolano la cattura.

3. Si considera novello il pesce avente lunghezza inferiore a cm. 7, estesa a cm. 12 per Mugil spp. e Sparus aurata e al disotto della misura di cui all'art. 12 per i ragani di anguilla.

4. La pesca del pesce novello è consentita esclusivamente allo stato vivo. Il pesce novello pescato deve essere destinato ai ripopolamenti delle acque interne ed agli allevamenti.

5. Presso le amministrazioni provinciali interessate è istituito un apposito registro nel quale, dietro richiesta degli interessati, sono iscritti coloro che intendono esercitare la pesca del pesce novello allo stato vivo.

6. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati:
a) la denominazione della ditta che richiede l'iscrizione;
b) le attrezzature di cui la ditta stessa dispone per la cattura, la conservazione ed il trasporto del pesce allo stato vivo.

7. L'iscrizione al registro di cui al precedente sesto comma è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne, previo accertamento congiunto dell'amministrazione provinciale competente e dello stabilimento ittiogenico che l'interessato sia in possesso delle attrezzature idonee per tale tipo di pesca, per il mantenimento o il trasporto allo stato vivo del pesce pescato. Alla ditta richiedente è rilasciata l'attestazione dell'avvenuta iscrizione.

8. La pesca del pesce novello è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della giunta provinciale competente per territorio a coloro che sono iscritti nel registro previsto dalla presente legge.


9. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente ottavo comma, indirizzata al presidente della giunta provinciale, debbono essere indicati gli estremi della iscrizione nel registro previsto nel quinto comma del presente articolo, il corso o specchio d'acqua in cui si intende effettuare la pesca, il tipo di attrezzatura o le modalità della pesca, le specie di pesce novello che si intendono catturare, le località di deposito, i nominativi dei soggetti incaricati dell'esercizio della pesca.
10. I soggetti incaricati dell'esercizio della pesca debbono essere in possesso della licenza di tipo "A".

11. Ogni variazione in ordine ai soggetti indicati nel precedente decimo comma deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta provinciale.

12. Nell'autorizzazione devono essere precisati:
a) il periodo di validità (non superiore a mesi sei);
b) i nominativi delle persone incaricate dell'esercizio della pesca del pesce novello;
c) i luoghi di pesca e di deposito;
d) i tipi di attrezzi da usarsi per la pesca;
e) le modalità di trasporto e i dati relativi agli automezzi adibiti al trasporto stesso;
f) le registrazioni obbligatorie relative al pesce pescato, all'utilizzazione ed al trasporto dello stesso.

13. Per le esigenze del ripopolamento delle acque interne regionali sono altresì previsti condizioni ed oneri conformemente alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

14. E' istituito presso l'ufficio pesca della Regione Lazio un archivio per la raccolta delle autorizzazioni all'esercizio della pesca del novellame annualmente rilasciate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.


Art. 17
(Commercio e trasporto del novellame raccolto in natura)

1. Di ciascuna compravendita di novellame dovrà essere redatto in duplice copia, su moduli forniti dall'amministrazione provinciale, un verbale composto di due parti di cui una compilata a cura del titolare della prescritta autorizzazione provinciale e l'altra a cura dell'acquirente, concernenti la prima l'atto di vendita e la seconda l'atto di utilizzo del novellame da parte dell'acquirente stesso. La prima parte dovrà essere inviata dal titolare dell'autorizzazione, entro dieci giorni dall'operazione di vendita, all'amministrazione provinciale, la seconda parte dovrà essere inviata dall'acquirente alla stessa amministrazione provinciale entro trenta giorni dall'acquisto. In caso di utilizzazione diretta del novellame da parte del titolare dell'autorizzazione per propri impianti di piscicoltura, il verbale nelle sue due parti, verrà redatto ed inviato all'amministrazione provinciale a cura del titolare stesso.

2. Il novellame, durante il trasporto, deve essere accompagnato da una bolletta da cui risulti la provenienza, la qualità, il quantitativo e la destinazione. Il trasporto deve essere effettuato con recipienti muniti di impianto di erogazione di ossigeno o aria.


Art. 18
(Deroghe all'esercizio della pesca)

1. Il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dello stabilimento ittiogenico di Roma, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali addetto ai servizi di pesca, non è soggetto ai divieti previsti dalla presente legge durante l'esercizio delle proprie funzioni purchè munito di documento di riconoscimento dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne, può consentire deroghe alle norme vigenti in materia di disciplina della pesca per l'esercizio di operazioni scientifiche o esperimenti di pesca, su conforme parere della giunta provinciale competente per territorio.

3. L'esercizio della pesca nei periodi di divieti stabiliti nel precedente art. 12 può essere autorizzato per scopi di studio o di piscicoltura solo agli istituti specializzati in materia.


Art. 19
(Ripopolamenti ittici)

1. Nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di intervento nel settore entro il mese di maggio di ciascun anno le amministrazioni provinciali tenuto conto delle proposte e dei suggerimenti della commissione consultiva provinciale per la pesca in acque interne propongono all'Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca i programmi di ripopolamento ittico per l'anno successivo. Sulla base delle proposte provinciali l'Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca, predispone, sentita la commissione consultiva regionale, il programma regionale di ripopolamento ittico che la Giunta regionale approva con deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente nelle more della istituzione della commissione consultiva regionale per la pesca nelle acque interne.

2. Le associazioni e le organizzazioni dei pescatori possono effettuare opere di ripopolamento nell'ambito del programma approvato previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale competente.

3. Di ciascuna semina è data tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca.

4. Alle operazioni di ripopolamento deve presenziare personale tecnico incaricato dell'amministrazione provinciale competente per territorio.

5. L'immissione di una nuova specie ittica o di altro animale acquatico nelle acque pubbliche e nelle acque private comunicanti con le pubbliche ai fini del passaggio del pesce deve essere espressamente autorizzata dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consultiva regionale e su parere tecnico dello stabilimento ittiogenico.

6. Le eventuali autorizzazioni saranno corredate di indicazioni relative ai periodi di pesca e misure minime consentite.

7. Le province possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sarà fatto divieto di qualsiasi attività di pesca per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre. Tali zone, delimitate a mezzo tabellazione posta a cura della provincia, devono essere in numero ed estensione sufficienti a garantire l'incremento dell'indice di pescosità.


Art. 20
(Strutture idonee alla risalita del pesce lungo i corsi d'acqua)

1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che prevedano l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce, ove sia necessario per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti.


Art. 21
(Concessione di derivazioni di acque pubbliche. Norme e tutela della fauna ittica)

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di mm. 20 allo scopo di impedire il passaggio di pesce.

2. Fanno eccezione le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni dell'ENEL e dei consorzi di irrigazione e bonifica.

3. Gli organi che nel quadro delle competenze regionali rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere dell'immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario.

4. Copia delle concessioni e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.

5. Il presidente della provincia territorialmente competente, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, richiede agli uffici che hanno rilasciato la concessione, la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.



Titolo IV
ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA
Art. 22
(Generalità)

1. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca nelle acque di bonifica è delegato alle province.

2. Nel rispetto delle norme del presente titolo l'esercizio della pesca nelle acque di bonifica è consentito ai pescatori in possesso di licenza di tipo "B" ed è gratuito.


Art. 23
(Elenchi delle acque di bonifica non aperte alla pesca)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione, o comunque di bonifica, d'intesa con l'ente locale delegato, definiscono gli elenchi delle acque dei canali e bacini ricadenti nelle rispettive giurisdizioni idrauliche, dove l'esercizio della pesca può arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica.

2. L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al precedente comma è vietato. In tali acque può essere catturato il materiale ittico esistente, d'intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento od ittiogenici, nell'ambito dei programmi di ripopolamento ittico di cui al precedente art. 19.


Art. 24
(Acque di bonifica riservate alla pesca professionale)

1. Nei comuni territorialmente interessati alle acque di bonifica, a favore dei pescatori di professione iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, può essere riservata parte delle acque non comprese negli elenchi di cui agli artt. 23, secondo comma e 26, sesto comma, della presente legge tenuto conto delle caratteristiche di portata e di pescosità naturale.


Art. 25
(Gestione della pesca)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le province ed i consorzi di bonifica territorialmente interessati, classifica le acque di bonifica ricadenti nel territorio del Lazio ai sensi del precedente art. 7.

2. Per la gestione dei bacini di pesca di cui al precedente comma, le province territorialmente interessate coordinano le proprie attività nell'ambito della programmazione regionale.


Art. 26
(Attrezzi consentiti e loro uso)

1. Nelle acque di bonifica non comprese negli elenchi di cui al precedente art. 23 la pesca è consentita solamente con l'uso dei seguenti attrezzi e secondo le modalità di impiego sotto specificate:
1) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di dieci metri, armate ciascuna con non più di tre ami;
2) una bilancia con lato massimo della rete di mt. 1,50, montata su palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

2. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.

3. E' proibito l'uso della bilancia "guadando" o "ranzando", ovvero appendendola ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua. Ne è altresì proibito l'uso quando la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a tre metri.

4. Nei soli corpi idrici adiacenti al mare, e dove comunque è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentito l'uso del bilancione secondo le norme di cui al precedente art. 11. In tali acque è ammesso che il lato della rete prossimo alla riva cada da questa ad una distanza inferiore ai mt. 5.

5. La pesca da natante è sempre vietata.

6. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano le condizioni di cui al precedente quarto comma.


Art. 27
(Orari e divieti particolari di pesca)

1. Nei corpi idrici
adiacenti al mare e dove, comunque, è prevalente la presenza di specie ittiche marine, la pesca sportiva è consentita senza limitazione di orario.

2. La Regione pubblica gli elenchi delle acque ove si verificano tali condizioni.

3. Il presidente della giunta provinciale, in riferimento a motivate esigenze dell'ente di bonifica di cui al precedente art. 23 ed al regime idraulico che viene attuato nei canali e bacini, può disporre il divieto temporaneo della pesca. Può altresì disporre il divieto di pesca con bilancia.


Art. 28
(Accesso ai canali)

1. Le sommità originali ed i relativi accessi dove è consentito il passaggio, possono essere percorsi dai pescatori solo a piedi, o con biciclette, o con ciclomotori con 50 cc.

2. E' fatta eccezione quando sugli argini, e loro accessi, esistono strade rotabili.

3. E' interdetto ai pescatori l'accesso a tutti gli impianti di sollevamento, botti, sifoni, manufatti di sbarramento e di derivazioni ad uso irriguo ed aree loro pertinenti.

4. Sono vietati atti che possono comunque arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica, e particolarmente al cotico erboso. E' altresì vietato provocare in qualsiasi modo modificazioni del livello delle acque.

5. In corrispondenza degli accessi principali ai canali di bonifica e nei luoghi ritenuti più opportuni, devono essere apposte, a cura delle amministrazioni provinciali competenti, tabelle riportanti la scritta "Regione Lazio - Pesca in acque di bonifica a norma della legge regionale (estremi della presente legge) - artt. 22 e seguenti".

6. Anche in corrispondenza degli accessi alle acque di bonifica ove è vietata la pesca ai sensi del precedente art. 23 e degli impianti di cui al terzo comma del presente articolo, devono essere apposte tabelle recanti la scritta: "Regione Lazio - Divieto permanente di pesca-art. 28 della legge regionale (estremi della presente legge)".


Art. 29
(Variazioni del regime idraulico e salvaguardia del patrimonio ittico.Ripopolamenti ittici)

1. Gli enti di bonifica, per assicurare le preminenti funzioni dello scolo e dell'espansione delle acque, provvederanno alle necessarie variazioni del regime idraulico, nonchè a tutte le operazioni connesse all'esercizio ed alla manutenzione delle opere avendo cura, quando possibile, e d'intesa con la provincia territorialmente competente, di salvaguardare il patrimonio ittico senza peraltro assumersi nessuna responsabilità nella qualità e nella quantità delle acque, salvo gli adempimenti previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e della normativa regionale in materia.

2. Il pesce dei canali che vengono posti in asciutta verrà convogliato in canali idonei alla stabulazione, ove siano individuabili.

3. La provincia provvede a proprio carico alle operazioni di recupero del pesce d'intesa con l'ente di bonifica.

4. La Regione e le province, nell'ambito dei programmi regionali di ripopolamento delle acque interne, promuovono, d'intesa con gli enti di bonifica territorialmente competenti, il ripopolamento ittico e, dove possibile il diserbo biologico dei canali di bonifica mediante immissione di idonee specie di fauna acquatica.



Titolo V
GARE DI PESCA SPORTIVA, LAGHETTI SPORTIVI E PISCICOLTURE ALL'INTERNO DI PROPRIETA' PRIVATA.
Art. 30
(Manifestazione e gare di pesca sportiva)

1. La giunta provinciale sentita la commissione provinciale consultiva per la pesca nelle acque interne, determina, entro il 31 gennaio di ogni
anno, i tratti dei corsi o dei bacini di acqua pubblica non soggetti a diritti esclusivi di pesca, nei quali possono svolgersi manifestazioni e gare di pesca sportiva, indicando gli obblighi cui debbono ottemperare gli organizzatori ed i partecipanti alle gare.

2. Le associazioni che intendono organizzare manifestazioni e gare di pesca sportiva su tratti determinati con le modalità di cui al precedente comma devono presentare al presidente della giunta provinciale apposita domanda almeno trenta giorni prima della data della gara o manifestazione.

3. Il presidente della giunta provinciale rilascia l'autorizzazione indicando gli obblighi ai quali gli organizzatori debbono sottostare ed il tempo di chiusura alla libera pesca che comunque non può essere superiore a giorni tre. L'autorizzazione deve altresì indicare il giorno, i campi di gara, il numero massimo dei pescatori ammissibili ed eventuali obblighi ittiogenici cui sono tenuti gli organizzatori. L'amministrazione provinciale può autorizzare per le gare di pesca deroghe alle limitazioni previste dalla legge in merito al numero delle catture ed all'uso delle esche (17).

4. I campi di gara dovranno essere palinati a cura degli organizzatori.

5. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare nonchè della pulizia dei campi di gara e delle loro immediate adiacenze.

6. E' vietata comunque la reimmissione nel corso d'acqua del pesce morto. (17a)

7. La provincia competente per territorio può programmare campi di gara permanenti che possono essere affidati in gestione, previa regolare convenzione ad associazioni per pescatori sportivi. Nei campi di gara permanenti viene vietata la pesca professionale. I campi di gara affidati in gestione alle associazioni sportive non possono essere preclusi alla libera pesca se non nei giorni delle gare e di quelli immediatamente precedenti. I giorni di chiusura non possono comunque superare il numero tre per settimana (18).


Art. 31
(Esercizio della pesca nei laghetti sportivi e nelle piscicolture)

1. La pesca esercitata nei laghetti sportivi e nelle piscicolture, esistenti all'interno di aree di proprietà privata e le cui acque sono comunicanti con corpi idrici pubblici, iscritti in apposito elenco tenuto presso l'amministrazione provinciale competente per territorio, non è soggetta alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni seguenti:
a) il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca;
b) è vietato l'esercizio della pesca sportiva con natanti trainati da motore, l'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca;
c) è vietato l'uso e la detenzione della dinamite o di altre materie esplodenti e l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto ed indiretto di uccisione o di stordimento dei pesci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14;
d) è vietato gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidare le acque stesse e a stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici;
e) è vietato il commercio degli animali così storditi ed uccisi;
f) il pesce che il titolare dell'esercizio della pesca a pagamento offre alla cattura, non deve essere di misura inferiore a quella minima ammessa dal precedente art. 12.

2. Per l'iscrizione di cui al precedente comma, il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne può imporre prescrizioni dirette ad impedire la possibilità del passaggio del pesce tra le acque pubbliche e quelle dei laghetti e delle piscicolture.

3. Nei laghetti le cui acque non sono comunicanti direttamente con le acque pubbliche l'esercizio della pesca non è soggetto alle norme previste dalla presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al precedente primo comma.


Art. 32
(Commercio e trasporto dei prodotti ittici)

1. Per il trasporto ed il commercio dei prodotti della pesca derivanti dalle acque di cui al precedente art. 31, nei periodi di divieto di cui al precedente art. 11 è necessaria una certificazione indicante la provenienza dei prodotti stessi, rilasciata dalla ditta titolare delle acque in questione, e il certificato di buona salute del prodotto ittico rilasciato dal veterinario (19).



Titolo VI
CONCESSIONI A SCOPO DI PISCICOLTURA

Art. 33
(Generalità)

1. Le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura possono essere rilasciate a soggetti privati in tratti di corsi o piccoli bacini di acque interne secondarie prive o povere di animali acquatici di importanza economica esclusivamente quando hanno per oggetto l'esecuzione di impianti di acquacoltura o di impianti di incubatoi ittiogenici e delle opere connesse per il ripopolamento delle acque e nel limite massimo del 10 per cento delle acque secondarie pubbliche di ogni provincia. La concessione è soggetta alla tassa di rilascio prevista dalle norme regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali.

2. Per le acque principali le concessioni possono essere rilasciate nel limite massimo del 5 per cento delle acque pubbliche principali di ogni provincia, con priorità alle cooperative.

3. Non è sufficiente per ottenere la concessione lo scopo di provvedere ai soli lavori di immissione dei pesci.

4. Le concessioni consentono l'esclusività della pesca, possono avere la durata massima di anni cinque e possono essere rinnovate. Possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico.

5. Le domande per la concessione di cui ai precedenti commi sono presentate all'ufficio pesca della Regione Lazio e all'amministrazione provinciale territorialmente competente.

6. Nella domanda di cui al precedente quinto comma devono essere indicati:
a) la zona dell'acqua pubblica, debitamente delimitata, sulla quale si chiede la concessione;
b) i motivi per i quali si richiede la concessione;
c) la durata, che non potrà, comunque essere superiore a cinque anni;
d) il programma tecnico-finanziario delle opere ittiogeniche e di acquacoltura;
e) la dichiarazione di impegnarsi a prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti.

7. La domanda deve essere corredata:
1) dei tipi e delle illustrazioni grafiche;
2) di ogni documento idoneo a motivare la concessione richiesta, nonchè a dimostrare la possibilità di conseguire gli scopi;
3) di tanti estratti della domanda quanti sono i comuni interessati ai fini della pubblicazione ad opponendum di cui al successivo art. 34.

8. Qualora più domande abbiano per oggetto la medesima concessione è preferita quella che offre maggiori garanzie per una migliore e più sollecita attuazione delle opere di piscicoltura, avuto riguardo ai mezzi finanziari ed alla organizzazione tecnica dell'impresa.

9. Gli esercenti bacini artificiali alimentati da acque pubbliche, sono preferiti nella concessione delle acque stesse a scopo di piscicoltura.

10. Il Consiglio regionale potrà ulteriormente regolamentare la materia delle concessioni di piscicoltura.


Art. 34
(Norme generali per la concessione)

1. Il presidente della giunta provinciale dispone la pubblicazione della domanda mediante affissione dell'estratto della stessa, fornito dal richiedente ed a spese del medesimo, all'albo pretorio dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi.

2. Entro questo termine chiunque abbia interesse può proporre opposizione al presidente della giunta provinciale.

3. Sull'eventuali opposizioni presentate decide il presidente della giunta provinciale, sentita la commissione consultiva per la pesca nelle acque interne entro sessanta giorni.


4. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente primo comma, od alla decisione sulle opposizioni, l'amministrazione provinciale competente provvede all'istruttoria relativa avvalendosi della collaborazione del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca e dello stabilimento ittiogenico.

5. Nel caso in cui la concessione comporti derivazioni di acque o la costruzione di eventuali opere interessanti gli alvei e le sponde, la concessione medesima potrà essere rilasciata previa acquisizione dei relativi provvedimenti autorizzativi emessi dagli organi competenti.


Art. 35
(Disciplinare di concessione)

1. Compiuta l'istruttoria di cui al precedente art. 34, l'amministrazione provinciale provvede a redigere la proposta di disciplinare di concessione sulla quale debbono obbligatoriamente essere riportati:
a) cognome, nome o ragione sociale del richiedente la concessione;
b) codice fiscale o partita IVA dello stesso;
c) il comune o i comuni dove si trova la zona di acqua cui la concessione richiesta si riferisce e ogni altra notizia necessaria per precisare la località ed i confini;
d) lo scopo, la decorrenza e la durata della concessione ed il termine per eseguire le opere ittiogeniche;
e) l'ammontare del canone e della cauzione, le modalità
e le scadenze dei pagamenti;
f) le condizioni alle quali la concessione viene subordinata con riferimento alla piscicoltura, all'esercizio della pesca e alla pulizia delle acque, agli interessi di terzi e ad altri interessi pubblici;
g) la regolamentazione relativa all'ammissione alla pesca con la sola lenza nelle acque costituenti la riserva, fatta eccezione per i tratti adibiti agli allevamenti ittici a mezzo di speciali manufatti;
h) il numero dei segnali, con le indicazioni della località, da apporre, a spese del concessionario lungo i limiti delle acque pubbliche, oggetto della concessione;
i) la devoluzione della cauzione in caso di decadenza o di revoca della concessione;
l) il carattere obbligatorio delle disposizioni previste nel presente titolo sesto.

2. Alla proposta di disciplinare debbono essere allegati i tipi e le illustrazioni grafiche con le indicazioni di cui alla precedente lettera c).


Art. 36
(Provvedimento di concessione)

1. Entro il termine massimo di centoventi giorni dal ricevimento della domanda di concessione, l'amministrazione provinciale trasmette la propria proposta all'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca che provvede alle eventuali verifiche occorrenti, e se del caso, all'acquisizione del parere di cui al terzo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente delibera la concessione ed il relativo disciplinare.

3. La concessione viene rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale.


Art. 37
(Condizioni e limiti della concessione)

1. Il canone della concessione rilasciata fissato con il provvedimento della Giunta regionale deve essere pagato anticipatamente ogni anno a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il concessionario deve prestare cauzione in numerario o in titoli di rendita pubblica, ovvero fornire fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Il relativo importo deve, di regola corrispondere a due annualità del canone.

3. Ogni concessione si intende sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi ed alle seguenti condizioni:
a) la concessione è limitata alla zona acquea, alla durata ed all'uso determinati nel relativo provvedimento;
b) il suo esercizio è soggetto alle norme per la disciplina della pesca, alle disposizioni sulle acque pubbliche e ad ogni altra disposizione eventualmente imposta dalle competenti autorità nell'interesse pubblico;
c) l'esecuzione delle opere interessanti gli alvei e le sponde e gli interventi sugli stessi che possono modificare il flusso delle acque, sono subordinati al parere favorevole del settore opere e lavori pubblici competenti, per territorio;
d) la concessione cessa di pieno diritto alla scadenza del termine stabilito nel relativo provvedimento senza necessità di disdetta; la richiesta di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza stabilita;
e) la concessione non è cedibile nè rinunciabile senza il preventivo consenso scritto dall'autorità concedente;
f) quando il regime di un corso, o di un bacino di acqua pubblica, sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, il concessionario non ha diritto ad alcuna indennità salvo la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuzione o soppressione della utilizzazione dell'acqua;
g) in caso di rinuncia consentita, di revoca o di decadenza il concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo in misura proporzionale per dodicesimi, ai mesi e/o frazioni di mesi di fruizione.


Art. 38
(Decadenza della concessione)

1. Il concessionario decade dalla concessione:
a) per mancato uso per un intero anno o cattivo uso in relazione ai fini della concessione;
b) per mancato pagamento del canone anche per una sola annualità;
c) per inosservanza delle disposizioni legislative o regolamentari in vigore;
d) per inosservanza delle norme del disciplinare.

2. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, sentita l'amministrazione provinciale competente per territorio, previa diffida di due mesi all'interessato.

3. Il relativo provvedimento è notificato al concessionario decaduto.

39. Cessazione delle concessioni di acquacoltura. 1. Le concessioni di acquacoltura in acque pubbliche previste dall'art. 11 del testo unico dell'8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1193 (rectius: "1183"; n.d.r.), cessano alla scadenza.

40. Diritti esclusivi di pesca. 1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio è libero, salvo il caso in cui su dette acque esistano vincoli per altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca.
2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
3. A tal fine, tutti i soggetti, pubblici o privati, che ne siano titolari sono obbligati a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge producendo la documentazione probatoria. L'omessa comunicazione e documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia del medesimo.
4. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca può essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, con l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia.
5. I titolari esclusivi di pesca sono tenuti a presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo.
6. Entro il 31 ottobre successivo l'amministrazione provinciale comunica al titolare la propria decisione in ordine al programma proposto. In caso di mancata comunicazione della decisione il programma si intende approvato.
7. L'amministrazione provinciale provvede per gli opportuni controlli sulla attuazione delle attività di ripopolamento e di pesca.
8. Il titolare del diritto esclusivo di pesca ha l'obbligo di apporre cartelli indicatori ben visibili nella zona di pesca riservata.
9. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca è disciplinato dalle norme di cui al titolo secondo della presente legge.

41. Diritti esclusivi di pesca delle province. 1. Le province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.



Art. 39
(Cessazione delle concessioni di acquacoltura)

1. Le concessioni di acquacoltura in acque pubbliche previste dall'articolo 11 del testo unico dell'8 ottobre 1931, n. 1604, modificato con regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1193, cessano alla scadenza.




Art. 40
(Diritti esclusivi di pesca)

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche del Lazio e' libero, salvo il caso in cui su dette acque esistano vincoli per altri fini ovvero diritti esclusivi di pesca.

2. Le amministrazioni provinciali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

3. A tal fine, tutti i soggetti, pubblici o privati, che ne siano titolari, sono obbligati a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge producendo la documentazione probatoria. L'omessa comunicazione e documentazione del diritto esclusivo vantato equivale a definitiva rinuncia del diritto medesimo.
4. L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca puo' essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, con l'osservanza delle norme nazionali vigenti in materia.

5. I titolari dei diritti esclusivi di pesca sono tenuti a presentare all'amministrazione provinciale competente per territorio entro il mese di agosto di ogni anno il programma della pesca, della vigilanza e dei ripopolamenti da attuare nell'anno successivo.
6. Entro il 31 ottobre successivo l'amministrazione provinciale comunica al titolare la propria decisione in ordine al programma proposto. In caso di mancata comunicazione della decisione, il programma si intende approvato.

7. L'amministrazione provinciale provvede per gli opportuni controlli sull'attuazione delle attivita' di ripopolamento e di pesca.
8. Il titolare del diritto esclusivo di pesca ha l'obbligo di apporre cartelli indicatori ben visibili nella zona di pesca riservata.

9. L'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca e' disciplinato dalle norme di cui al titolo II della presente legge.



Art. 41
(Diritti esclusivi di pesca delle province)

1. Le province possono aprire al libero esercizio della pesca, secondo le norme della presente legge, le acque oggetto di diritti esclusivi trasferiti al demanio provinciale a norma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.



Titolo VII
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 42
(Agenti di vigilanza)


1. La vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici viene esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dagli agenti giurati delle amministrazioni provinciali, da dipendenti regionali espressamente incaricati dal Presidente della Giunta regionale, nonchè dalle guardie giurate di cui ai successivi commi.

2. I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su quelle private.

3. Le guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono conseguire un giudizio di idoneità, rilasciato da un'apposita commissione istituita presso ciascuna amministrazione provinciale.
3 bis. [Fermo restando quanto previsto dall’articolo 138, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, il rilascio e il rinnovo della qualifica di guardia giurata ittica volontaria, non sono preclusi nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per reati puniti con la sola pena pecuniaria, ovvero qualora al soggetto interessato sia stata concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale.]    (19a)

4. La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, è composta:
1) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da assessore provinciale competente che la presiede;
2) da un funzionario dell'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca;
3) da un funzionario dell'amministrazione provinciale, ufficio pesca;

4) dal dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato. Funge da segretario un dipendente dell'amministrazione provinciale (20).

5. Al fine della qualificazione delle aspiranti guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca di cui al comma 2, le amministrazioni provinciali organizzano corsi obbligatori di formazione per aspiranti guardie giurate ittiche e corsi di aggiornamento per le guardie giurate già operanti nel territorio regionale. Per tali corsi le amministrazioni provinciali possono avvalersi delle associazioni di categoria del settore della pesca e delle associazioni piscatorie di cui all’articolo 45. (20a)

Art. 43 (21)
(Sanzioni amministrative)


1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata tabella.

2. L'ammontare della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo la gravità dell'illecito, l'entità del danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente, l'età del trasgressore, nonchè l'eventuale recidiva, secondo il disposto della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

3. Nei casi previsti dagli artt. 9 e 10, l'amministrazione provinciale competente in relazione alla residenza del trasgressore, dispone la sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalità di cui agli stessi articoli.

3 bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 9-bis e 9-ter, la provincia che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio della pesca sportiva con bilancia di dimensioni superiori a m. 1,50 per lato, procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione stessa. (20c)

3 bis. Per le violazioni dei divieti di cui all’articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 40, comma 5, della l. 154/2016, come riportate nella tabella allegata e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi. (20b)

3 ter. Ai sensi dell’articolo 40, commi 6 e 7, della l. 154/2016, relativamente alle violazioni dei divieti di cui all’articolo 14 bis, comma 1, lettere d), e) ed f):

a) gli agenti di vigilanza di cui all’articolo 42 procedono all’immediata confisca del prodotto pescato ai sensi del comma 5 e degli strumenti e attrezzi utilizzati nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini;

b) qualora le violazioni siano reiterate e il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca, le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui al comma 8. (20b)

3 quater. Ai sensi dell’articolo 40, comma 8, della l. 154/2016, per le violazioni di cui all’articolo 14 bis, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative, il trasgressore corrisponde all’ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20,00 euro per ciascun capo pescato in violazione del medesimo articolo, per il ristoro delle spese relative all’adozione delle necessarie misure di ripopolamento delle acque. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita. (20b)


4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge.

5. I prodotti vivi della pesca oggetto della violazione contestata sul luogo ove è avvenuta la cattura, saranno sequestrati e rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. Negli altri casi ed in caso di pesci morti, i prodotti della pesca oggetto della violazione saranno sequestrati e, quando possibile, devoluti in beneficenza, oppure destinati alla distribuzione.

6. Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di vigilanza è soggetto, oltrechè alla sanzione prevista nella tabella allegata al presente art. 14, al ritiro della stessa per un periodo di un anno. In caso di reiterazione dell'infrazione, il periodo di ritiro della licenza è elevato ad anni cinque.

7. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purchè provveda all'esibizione della stessa presso l'amministrazione provinciale competente entro dieci giorni dalla data di richiesta di esibizione.

8. Per le violazioni di disposizioni della presente legge il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista o se più favorevole al doppio del minimo ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1991 (21a)

TABELLA  (21b)

Numero

Infrazione

Sanzione da euro a euro

1

Pesca senza licenza o con licenza scaduta (art. 8, c. 4; 9, c. 7)

  60-600

2

Pesca con un numero di attrezzi superiore, con attrezzi non bollati ove previsto (art. 11, c. 4)

100-600

3

Pesca subacquea, con le mani e pesca a strappo (art. 11, c. 7)

150-900

4

Pesca con l’uso del guadino (art. 11, c. 10)

100-600

5

Uso di esche naturali ed artificiali ove vietato (art. 11, c. 11)

  50-300

6

Pasturazione, uso di larva di mosca carnarie o bigattino e di esche similari, uso di sangue (art. 11, commi 12 e 14)

  50-300

 7

Abbandono di esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze (art. 11, c. 13)

  50-300

8

Pesca in epoca di divieto. Pesca di esemplari di lunghezza inferiore a quella prevista (art. 12, c. 1)

150-900

9

Commercio delle uova in epoca di divieto (art. 12, c. 5)

  30-200

10

Commercio e trasporto dei prodotti della pesca nei periodi di divieto (art. 13, c. 9)

150-900

11

Inosservanza delle norme che vietano la pesca nelle ore notturne e che stabiliscono limitazioni di cattura (art. 14, commi 1, 4-7)

100-600

12

Accesso agli argini attraverso campi in attualità di coltura (art. 14, c. 10)

  30-200

13

Collocare apparecchi da pesca a distanze inferiori al doppio della lunghezza del più grande (art. 14, c. 12)

  50-300

14

Esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motore (art. 14, c. 13)

150-900

15

Gettare ed immettere nelle acque sostanze atte ad intorbidire le acque stesse (art. 14, c. 16)

100-600

16

Detenzione nelle vicinanze delle rive di sostanze venefiche (art. 14, c. 18)

200-1.200

17

Collocare reti o altri apparecchi di pesca che occupano più della metà dello specchio acqueo (art. 14, c. 20)

300-1.500

18

Pesca in epoca di asciutta (art. 14, c. 23)

50-300

19

Collocare reti o altri attrezzi a distanze inferiori a mt. 40 da scale di monta ecc. (art. 14, c. 24)

50-300

20

Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio della crescita, in violazione della normativa vigente (art. 14 bis, c. 1, lett. a)

Vedi articolo 14bis, comma 3

21

Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque (art. 14 bis, c. 1, lett. b)

Vedi articolo 14bis, comma 3

22

Catturare la fauna ittica provocando l’asciutta, anche parziale, dei corpi idrici (art. 14 bis, c. 1, lett. c)

Vedi articolo 14bis, comma 3

23

Utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. d)

1.000-6.000

24

Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della relativa licenza (art. 14 bis, c. 1, lett. e)

1.000-6.000

25

Utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti (artt. 11; 14 bis, c. 1, lett. f)

1.000-6.000

26

Raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma (art. 14 bis, c. 2)

Vedi articolo 14bis, comma 3

27

Estrazione o rimozione di ghiaia e sabbia (art. 15, c. 1)

500-3.000

28

Inosservanza dei provvedimenti adottati dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 15

150-900

29

Pesca commercio e trasporto di pesce novello senza autorizzazione (artt. 16, 17)

150-900

30

Operazioni di ripopolamento non autorizzate dall’amministrazione competente (art. 19, commi 2-4)

250-1.500

31

Immissione abusiva di una nuova specie ittica o altro animale acquatico nelle acque regionali (art. 19, c. 5)

500-3.000

32

Mancata esibizione della licenza di pesca e resistenza ad agenti in servizio di vigilanza (art. 43, c. 6)

150-900

33

Pesca in acque di proprietà privata o soggette a diritti esclusivi di pesca o concesse a scopo di piscicoltura senza il permesso del proprietario, possessore o concessionario

100-600

34

Violazione di ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dalla presente tabella

30-200

Art. 44
(Modifiche della tariffa delle tasse sulle concessioni ed utilizzazione dei proventi regionali)

1. Gli importi delle tasse e delle soprattasse per il rilascio delle licenze di pesca e per i rinnovi annuali sono stabiliti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni (24).

2. Il n. 19 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso.

3. Le entrate derivanti dal gettito delle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca, da canoni per concessioni di piscicoltura e le somme riscosse ai sensi dell'art. 43 sono utilizzate prioritariamente dalla Regione per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

4. La Regione trattiene al massimo il 35 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione o recupero degli ambienti lacuali e fluviali, per il finanziamento dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione nel campo idrobiologico svolta istituzionalmente tramite lo stabilimento ittiogenico e l'istituto zooprofilattico od altri soggetti designati volta per volta a seconda delle esigenze dalla Giunta regionale su proposta della commissione regionale consultiva, per attuare interventi a favore dei pescatori professionali e di sviluppo dell'acquacoltura nonchè per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge. La Regione riserva una quota non
inferiore al 5 per cento delle entrate ad essa spettanti in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali e dei pescatori delle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente presenti ed
operanti nella Regione, sulla base di programmi presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale all'agricoltura, previo parere della commissione consultiva regionale di cui all'art. 4 (25).

5. La Regione Lazio suddivide, tra le amministrazioni provinciali, la restante quota delle entrate di cui al precedente terzo comma, tenendo conto della superficie degli specchi d'acqua, del numero della lunghezza dei corsi d'acqua, del numero dei pescatori di ogni provincia e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza.

6. Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate, per attuare i programmi di ripopolamento, per un'adeguata vigilanza ai fini di una più efficace tutela dell'ittiofauna e, in base al numero delle licenze di categoria "B" rilevato in ogni provincia, una quota comunque non inferiore al 20 per cento da utilizzare per:
a) una più diffusa educazione alieutica nelle scuole medie ed elementari da realizzarsi sulla base di programmi predisposti con la supervisione dell'Assessorato regionale all'ambiente, con la collaborazione dei provveditorati agli studi competenti dei comuni interessati della federazione dei pescatori sportivi e delle associazioni degli stessi;
b) la sistemazione delle sponde di specchi e corsi d'acqua ad elevata pressione piscatoria, nell'ambito provinciale con l'istituzione di apposite zone organizzate anche per l'esercizio della pesca sportiva da parte dei non deambulanti;
c) l'incentivazione e la realizzazione di un programma di manutenzione e pulizia periodiche delle sponde nei luoghi sopra indicati onde consentire una più ampia e migliore vivibilità dell'ambiente fluviale e lacustre che favorisca il pieno inserimento del pescatore sportivo nell'ambiente naturale di esercizio del suo sport (26).

7. Le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ogni anno all'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredate di rendiconto economico-finanziario ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.


Art. 45
(Associazioni piscatorie)

1. Possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge, le associazioni regionali di pescatori dilettanti costituite con atto pubblico che perseguono finalità relative alle attività dei pescatori nelle acque interne della Regione Lazio.

2. Non è consentita l'iscrizione del pescatore a più di due associazioni di pescatori riconosciute. Il riconoscimento viene dato con provvedimento della Giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 4 e su conforme parere della commissione consiliare competente permanente (27).

3. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di:
a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;
c) collaborare con gli enti pubblici interessati alla materia per la realizzazione degli obiettivi di programmazione nel settore.



Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 46
(Esercizio della delega)

1. Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, gli enti delegatari determinano, con atto motivato, la ripartizione delle funzioni delegate fra i propri organi.

2. Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

3. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con la presente legge, possono avvalersi dello stabilimento ittiogenico, dell'istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana nonchè delle strutture dell'amministrazione regionale decentrata.

4. In caso di inerzia degli enti delegatari, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.

5. In caso di persistente inerzia o grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, la Regione può disporre con atto legislativo la revoca delle funzioni delegate nei confronti della singola amministrazione provinciale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

6. Le province, nell'immissione dei loro atti in applicazione della presente legge debbono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatarie.

7. La Regione e le province sono tenute a fornire reciprocamente, informazione, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.


Art. 47
(Licenze anteriori alla legge)

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla scadenza del sesto anno dalla data di rilascio.


Art. 48
(Norme transitorie per gli attrezzi della pesca)

1. Fino a quando non sarà approvato l'elenco degli attrezzi consentiti previsto al precedente art. 11, la pesca può essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti in base alla normativa preesistente alla presente legge.

2. La disposizione transitoria di cui al precedente comma non si applica alla pesca nelle acque di bonifica, disciplinata dalle norme di cui al titolo IV della presente legge.


Art. 49
(Dichiarazione delle derivazioni d'acqua in godimento al 31 dicembre 1988)

1. Gli uffici competenti a decidere sull'utilizzazione delle acque pubbliche sono tenuti a comunicare alle province territorialmente competenti l'elenco delle utenze di derivazione in essere alla data del 31 dicembre 1988 per consentire di verificare l'osservanza delle norme disciplinari di cui al terzo comma del precedente art. 21.


Art. 50 (29)
(Disposizioni finanziarie)

1. Ogni anno, con le leggi di approvazione del bilancio regionale, vengono stabiliti gli stanziamenti destinati agli enti delegatari per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale saranno istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
capitolo n. 02108 (nuova istituzione): Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni in materia di pesca;
capitolo n. 02109 (nuova istituzione): Proventi delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca e dei canoni di concessione di piscicoltura.

3. Le denominazioni dei capitoli n. 22401 e n. 22701 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono modificate come di seguito:
capitolo n. 22401: "Spese e contributi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, per la ricerca, per le attività e per il funzionamento dello stabilimento ittiogenico" (28).
capitolo n. 22701: "Contributi alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca".

4. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, con le leggi di approvazione del bilancio regionale.


Art. 51
(Rinvio alle norme legislative regionali e dello Stato)


1. Gli enti delegatari nell'esercizio delle funzioni delegate debbono attenersi, per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dalle altre leggi regionali riguardanti la materia della pesca e dell'acquacoltura, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti norme dello Stato.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 dicembre 1990, n. 34, s.o. n. 4

(1a) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4

(2) Punto così modificato dall'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(3) Punto così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(3a) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1

(4) Comma così integrato dall'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16 e poi modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5) Articolo sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5.1) Vedi regolamento 16 maggio 2019, n. 7 (Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell’elenco dei pescatori professionali (Legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 20) - pubblicato sul BUR 21 maggio 2019, n. 41 -  modificato dal r.r. 4/2020 pubblicato sul BUR 9 gennaio 2020, n. 3

(6) Articolo inserito dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(6.1) Vedi regolamento 16 maggio 2019, n. 7 (Regolamento per la disciplina delle modalità per il rilascio della licenza di pesca professionale delle modalità per il rilascio del tesserino segna catture e costituzione dell’elenco dei pescatori professionali (Legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, come modificata dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 20) - pubblicato sul BUR 21 maggio 2019, n. 41 - modificato dal r.r. 4/2020 pubblicato sul BUR 9 gennaio 2020, n. 3

(6a) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(6b) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 23

(7) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(8) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(9) Tabella così sostituita dall'art. 7, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16

(10) Comma così modificato dall'art. 8, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(11) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(12) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(13) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(13a) Comma inserito dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1

(13b) Comma inserito dall'articolo 17, comma 8, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(14) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(15) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16 e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 23

(15a) Comma abrogato dall'articolo 20, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(15b) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(15c) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(15d) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera e), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(15e) Comma abrogato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 23

(16) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(16a) Articolo inserito dall'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(17) Comma così integrato dall'art. 11, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(17a) Comma modificato dall'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 23

(18) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(19) Articolo così integrato dall'art. 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(19a) Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 1, lettera g), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, dichiarato successivamente costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 29 luglio 2020, n. 172
(20) Punto così integrato dall'art. 13 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(20a) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2009

(20b) Comma inserito dall'articolo 20, comma 1, lettera h), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(20c) Comma inserito dall'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 23

(21) Articolo sostituito dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.


(21a) Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera h), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(21b) Tabella sostituita dall'articolo 20, comma 1, lettera h), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7


(22) Punto così sostituito dall'art. 14, comma 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(23) Punto aggiunto dall'art. 14, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(24) Comma così sostituito dall’art. 15 della legge regionale 2 maggio 1995, n, 16.

(25) Comma così sostituito dall'art. 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(26) Comma così sostituito dall'art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(27) Frase così sostituita dall'art. 18 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(28) Denominazione così modificata dall'art. 19 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 16.

(29) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa B11900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.