Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche

Numero della legge: 2
Data: 13 febbraio 2018
Numero BUR: 13 s.o. 2
Data BUR: 13/02/2018


Art. 1

(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24

“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo

paesistico” e successive modifiche)

 

1. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“4. Fino all’approvazione del PTPR la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale.”.


Art. 2

(Modifica all’articolo 21 della l.r. 24/1998 e successive modifiche. Aggiornamento

base cartografica del Piano territoriale paesistico regionale - PTPR)


1. All’articolo 21 comma 1 della l.r. 24/1998 le parole: “Entro il 14 febbraio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2019”.

2. Ai fini dell’adeguamento dell’attuale rappresentazione dello stato del territorio regionale, necessaria alla modifica del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e nelle more dell’approvazione del medesimo Piano, la Regione procede tramite le proprie strutture competenti previa intesa con il ministero competente in materia di beni e di attività culturali, all’aggiornamento della base cartografica del PTPR adottato, con riferimento alla Carta dell’uso del suolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953 come aggiornata dal volo 2014 e pubblicata sul portale cartografico della Regione. L’aggiornamento della base cartografica del PTPR determina la modifica d’ufficio, da parte della direzione regionale competente, della serie delle Tavole A e B del medesimo PTPR. (1)


Art. 3

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, ha efficacia dalla data del 14 febbraio 2018.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.