Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali

Numero della legge: 6
Data: 20 giugno 2017
Numero BUR: 50
Data BUR: 22/06/2017

Art. 1
(Intervento annuale di semplificazione normativa)

  1. In armonia con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e la legge 25 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e successive modifiche, la presente legge detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale e dispone l’abrogazione espressa di disposizioni legislative e di leggi regionali.
  2. La Giunta regionale procede, entro il 31 maggio di ogni anno, in relazione alle diverse materie di competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, alla ricognizione delle disposizioni di leggi regionali delle quali è necessaria l’abrogazione espressa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1. identificazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
    2. identificazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
    3. esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali o violazione di disposizioni statutarie, statali o europee;
    4. coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
    5. esclusione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;
    6. esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza regionale.
  3. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell’attività di ricognizione di cui al comma 2, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un’apposita proposta di legge recante l’elenco delle disposizioni di legge regionale da abrogare.
  4. Nello svolgimento dell’attività di ricognizione di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto delle eventuali risultanze dell’attività svolta dal Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, istituito dalla legge regionale 8 giugno 2016, n. 7.
  5. Nel corso dell’approvazione della legge di cui al comma 3, il Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali esprime parere alla competente commissione consiliare permanente.

 

Art. 2
(Riordino e semplificazione delle leggi regionali mediante testi unici)

  1. Ai sensi dell’articolo 36, comma 3, secondo periodo, dello Statuto, al fine di organizzare per settori di materie omogenee le disposizioni di legge regionale in vigore, la Giunta regionale, ferma restando la facoltà di redigere testi unici meramente compilativi, presenta al Consiglio regionale una o più proposte di testi unici, sotto forma di proposte di legge, volti alla disciplina di ciascun settore sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1. riduzione degli oneri regolatori e identificazione delle disposizioni indispensabili, anche utilizzando procedure di analisi, misurazione e verifica di impatto della regolamentazione, nonché semplificazione del contenuto delle disposizioni;
    2. coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa ed eliminazione di antinomie e discrasie;
    3. semplificazione del linguaggio normativo;
    4. semplificazione dei procedimenti amministrativi, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modifiche;
    5. adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
    6. indicazione esplicita delle disposizioni abrogate;
    7. indicazione esplicita delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.
  2. La commissione consiliare competente per materia può, con apposita risoluzione adottata ai sensi dell’articolo 33, comma 4, dello Statuto, formulare indirizzi alla Giunta regionale per la predisposizione di una proposta di legge di testo unico, indicando anche l’oggetto, le fonti legislative e regolamentari della materia.
  3. Ai sensi dell’articolo 36, comma 4, dello Statuto, i testi unici di cui al comma 1 non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l’inserimento della nuova disposizione nel testo unico.

 

Art. 3
(Semplificazione procedimentale)

  1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, adotta regolamenti volti a semplificare i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dei principi di cui all’articolo 20, commi 4 e 8, della l. 59/1997 e successive modifiche.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono, in particolare, ai seguenti principi:
    1. semplificazione e riduzione dei passaggi e delle fasi procedimentali con eliminazione di quelli non necessari;
    2. individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo nonché del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 9bis, della l. 241/1990 e successive modifiche;
    3. pubblicità del procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di protezione dei dati personali;
    4. soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico regionale, nazionale o europeo;
    5. riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
    6. regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
    7. riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
    8. semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
    9. aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
  3. I regolamenti di cui al comma 1 sono autorizzati da apposite leggi regionali che determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono, ove necessario, l’abrogazione delle norme vigenti con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

 

Art. 3 bis (1)

(Lazio Semplice)

 

1.  Al fine di acquisire proposte concrete, secondo una logica trasparente e partecipata, per semplificare e favorire la partecipazione dei cittadini alla semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi, nonché per assicurare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi e rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa tendendo alla diminuzione dei costi, al miglioramento dei servizi erogati, al monitoraggio dei procedimenti in corso, alla maggiore omogeneità nell’azione delle diverse strutture amministrative, nell’ambito dei siti internet istituzionali della Regione, della Giunta e del Consiglio, è istituita una specifica sezione denominata “Lazio Semplice” suddivisa per aree tematiche.

2.  I privati, le imprese, le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, gli enti ecclesiastici, le associazioni, gli enti locali, anche tramite le proprie associazioni rappresentative, le unioni dei comuni e le altre forme associative presentano, tramite il sito internet istituzionale, le proposte di semplificazione, incluse quelle concernenti la modifica di atti normativi regionali, volte ad individuare i settori di materie da riorganizzare ai sensi dell’articolo 2 ovvero i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell’articolo 3, e verificano lo stato dei procedimenti in corso. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, sono definite le modalità per la presentazione delle predette proposte.

3.  Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, sulla base delle proposte avanzate ai sensi del comma 2, approva il programma annuale dell’attività di semplificazione regionale, individuando le misure di semplificazione da adottare ai sensi degli articoli 2 e 3 ed, eventualmente, i relativi tempi.

4.  Per garantire la misurazione e l’armonizzazione degli oneri in maniera uniforme su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzata a predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, appositi protocolli di intesa con gli enti locali per la standardizzazione degli oneri amministrativi.


Art. 3 ter (1)

(Semplificazione digitale. Piattaforma digitale regionale dati e iniziative connesse)

  1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 50 ter del d.lgs. 82/2005, relativo alla Piattaforma digitale nazionale dati, promuove l’implementazione e lo sviluppo della piattaforma istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse), denominata Piattaforma digitale regionale dati, per favorire e condividere la conoscenza e l’utilizzo del proprio patrimonio informativo, al fine di realizzare nuovi servizi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.
  2. La Piattaforma digitale regionale dati persegue, in particolare, l’obiettivo di migliorare e semplificare l’interoperabilità e lo scambio dei dati pubblici tra pubbliche amministrazioni, standardizzare e promuovere la diffusione degli open data e delle informazioni verso cittadini e imprese, amplificare il valore del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni regionali e delle società pubbliche regionali mediante la predisposizione e l’uso di strumenti di analisi, minimizzare i costi transattivi per l’accesso e l’utilizzo dei dati, migliorare la conoscenza dei fenomeni descritti dai dati e sviluppare un’architettura condivisa delle interfacce e strumenti di cooperazione applicativa, anche basati su sistemi di intelligenza artificiale, nonché condurre iniziative utili a promuovere attività di ricerca scientifica su tematiche applicative di interesse per la pubblica amministrazione.
  3. La Piattaforma digitale regionale dati è finalizzata alla pubblicazione di dati detenuti dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti, dalle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e dagli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione.
  4. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, adotta politiche tese ad incentivare la condivisione, la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo degli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite intese. La Regione promuove, altresì, la stipula di intese con altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 3, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.
  5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sentita la commissione consiliare competente in materia, un regolamento che disciplina in particolare:

a)  i dati che possono essere oggetto di immediato riutilizzo tramite la Piattaforma digitale regionale dati;

b)  i dati che possono essere rilasciati a pagamento;

c)  le modalità per individuare ulteriori dati che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;

d) le modalità di pubblicazione dei dati e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;

e)  le licenze standard per il riutilizzo dei dati di cui l'amministrazione regionale è titolare;

f)  l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;

g)  l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;

h)  le modalità per:

1) la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati, ove necessaria per l'accesso;

2) la presentazione della richiesta relativa ai dati non ancora presenti sulla Piattaforma digitale regionale dati;

i)   le modalità e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui al comma 6, lettera d);

l)   la programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, di cui al comma 6, lettera e) e dei servizi di formazione e assistenza tecnica di cui al comma 6, lettera f);

m) la programmazione degli interventi di cui al comma 6, lettera g), mediante l'utilizzo dei fondi di garanzia e la concessione di finanziamenti e/o contributi, legati al riutilizzo dei dati e all'innovazione tecnologica, nonché le modalità per l'indizione annuale di concorsi di idee.

6.  Il regolamento di cui al comma 5 si attiene, in particolare, alle seguenti norme generali:

a)  accessibilità gratuita, nonché riutilizzo, anche per finalità commerciali, dei dati di cui sono titolari i soggetti indicati al comma 3 nonché i soggetti indicati al comma 4, laddove ricorrano le condizioni ivi previste;

b) accesso, mediante la Piattaforma digitale regionale dati, a cataloghi di dati e applicazioni in base a modalità che garantiscano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;

c)  adozione di un piano per il riutilizzo da parte dei soggetti di cui al comma 3, contenente per ciascun insieme di dati l'indicazione temporale della messa a disposizione, da rendere pubblico secondo modalità digitali;

d) concessione in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, dei programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppati per conto e a spese della Regione stessa, ad altre pubbliche amministrazioni o a soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, nei limiti stabiliti dalla normativa statale;

e)  attività di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale, finalizzate alla conoscenza digitale e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

f)  promozione di azioni di formazione e qualificazione professionale, nonché servizi di formazione e assistenza tecnica in materia di riutilizzo dei dati, basati su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico indistinto;

g) attività di sostegno dell'iniziativa economica legata al riutilizzo, finalizzata alla crescita imprenditoriale e alla competitività dell'industria regionale sui mercati nazionale e internazionale, nonché promozione di concorsi di idee per giovani.

7.  Entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui al comma 5, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, con verifica al 1° marzo di ogni anno, il progetto di implementazione e sviluppo della Piattaforma digitale regionale dati.

8. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli da 1 a 14 della 1.r. 7/2012.


Art. 4
(Abrogazioni)

  1.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato A «Attività istituzionali».
  2.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato B «Agricoltura, Caccia e Pesca».
  3. Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato C «Ambiente e Rifiuti».
  4.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato D «Infrastrutture, Enti locali e Politiche abitative».
  5.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato E «Politiche del territorio e Mobilità».
  6.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato F «Sviluppo economico e Attività produttive».
  7.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato G «Lavoro, Pari opportunità e Personale».
  8.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato H «Politiche sociali e Sicurezza».
  9.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato I «Salute».
  10.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato L «Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo».
  11.  Sono o restano abrogate le disposizioni di cui all’Allegato M «Cultura e Politiche giovanili».
  12.  Le disposizioni legislative e le leggi regionali abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati