Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) (1)

Numero della legge: 2
Data: 29 aprile 2013
Numero BUR: 35 S.O. 1
Data BUR: 30/04/2013
L.R. 29 Aprile 2013, n. 2
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) (1)

SOMMARIO
Art. 1 Ricorso al mercato finanziario
Art. 2 Pagamento dei debiti della Regione
Art. 3 Quadro A
Art. 4 Patto di stabilità interno
Art. 5 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili – IRESA. Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili
Art. 6 Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Abrogazioni dell’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e dell’articolo 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all’imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime
Art. 7 Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”e successive modifiche
Art. 8 Disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica. Abrogazione della legge regionale 19 novembre 1983, n.70 “Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti” e della legge regionale 3 ottobre 1984, n.68 concernente modifiche alla l.r. 70/1983
Art. 9 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
Art. 10 Contrasto all’evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie
Art. 11 Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 “Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”. Disposizione transitoria
Art. 12 Entrata in vigore



Art. 1
(Ricorso al mercato finanziario)
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per gli interventi di cui all’articolo 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti, è stabilito, per l’esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, in 6.610.583.311,97 euro.

Art. 2
(Pagamento dei debiti della Regione)
1. La Regione è autorizzata ad accedere all’utilizzazione del fondo e delle anticipazioni di liquidità previsti dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) con le modalità stabilite dal medesimo decreto. Alla copertura dei relativi oneri per il rimborso dell’anticipazione e degli interessi si provvede, per l’anno 2014 e a decorrere dall’anno 2015, mediante l’applicazione delle misure previste, rispettivamente per i predetti anni, dall’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche.
1 bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 concorrono le eventuali risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. (01)
2. La richiesta è tempestivamente sottoposta alla commissione consiliare “bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico–finanziaria”.


Art. 3
(Quadro A)
1. E’ approvato il “Quadro A” per l’esercizio finanziario 2013, concernente le leggi regionali di spesa suddivise, a seconda delle rispettive finalità, per missioni e programmi, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).
2. I capitoli concernenti le leggi di spesa di cui al comma 1 sono individuati nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 3, comma 4, della legge di bilancio.
3. Nei quindici giorni antecedenti l’approvazione in Consiglio regionale dell’assestamento di bilancio e della legge di bilancio di ogni anno l’assessore competente per materia riferisce, nella commissione consiliare “bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico–finanziaria”, lo stanziamento previsto su ogni singola legge contenuta nell’elenco del “Quadro A”.

Art. 4

(Patto di stabilità interno)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, su conforme indicazione dell’Assessore competente in materia di bilancio, la direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio è autorizzata a rendere non operanti, per quanto necessario, le disponibilità correnti dei capitoli di spesa e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti. L’Assessore competente in materia di bilancio deve comunicare alla Giunta e al Consiglio regionale le operazioni di cui al precedente periodo.
2. La Regione, qualora ricorrano le condizioni, adotta per gli enti locali del proprio territorio il patto di stabilità regionalizzato. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali. (1.1)

Art. 5
(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili – IRESA. Abrogazione dell’articolo 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili)
1. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° maggio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è istituita quale tributo proprio regionale.
2. Il presupposto dell’IRESA è costituito dalle emissioni sonore prodotte dagli aeromobili civili sia in fase di decollo sia in fase di atterraggio.
3. L'IRESA è dovuta per ogni singolo decollo ed ogni singolo atterraggio negli aeroporti situati nel territorio regionale:
a) dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o altre attività di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) o gestiti direttamente dall’ENAC, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” emanato dall’ENAC il 21 ottobre 2003 e successive modifiche;
b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 4,5 tonnellate;
c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 2,5 tonnellate.
4. Sono esenti dall'IRESA:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all’articolo 789 del Codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività.
5. La misura dell’IRESA è determinata in riferimento:
a) al peso massimo dell’aeromobile al decollo;
b) al livello di emissioni sonore dell’aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International civil aviation organization), dal paese in cui risulta immatricolato l’aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell’annesso 16, volume I, alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato annesso.
6. Ai sensi del comma 5, l’IRESA si applica nelle seguenti misure:
a) per gli aeromobili con propulsione ad elica, tariffa forfettaria di 0,42 euro, per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, con la sola eccezione degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo IV dell’annesso per i quali si applica la tariffa di cui alla lettera c), numero 3); (1a)
b) (1b);
c) per gli aeromobili con propulsione a getto, la tariffa è differenziata a seconda delle tre classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 5, lettera b): (1c)
1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell’annesso: 0,48 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo; (1d)
2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell’annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo; (1e)
3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell’annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo; (1f)
d) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o non rispondano ai parametri fissati nei capitoli II, III e IV dell’annesso, tariffa forfetaria di 0,50 euro (1g) per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.
7. Ai fini dell’accertamento, liquidazione, riscossione e versamento dell’IRESA la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti apposite convenzioni, i cui contenuti minimi disciplinano le modalità di riversamento bimestrale delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell’imposta.(1.2) Nelle more dell’adozione della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7 ed in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), i termini per il versamento dell’imposta e per ogni altro adempimento in relazione a somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del bimestre cui si riferiscono.
9. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta secondo le modalità previste dal d.p.r. 1085/1982, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata, oltre agli interessi moratori.
10. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2013 , a 55 milioni per l’anno 2014 e a 13,5 milioni per ciascuna annualità del triennio 2015-2017, sono iscritte nella Tipologia 10102 "Tributi indiretti" nell'ambito del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" e sono destinate in misura pari al 10 per cento al trasferimento in conto capitale e /o spesa corrente ai comuni che ricadono nelle zone A e B, come indennizzo alle popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale, al fine di limitare l’inquinamento acustico e ambientale, zone definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 novembre 1997, n. 267. (1h)
11. L’articolo 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all’imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili, è abrogato.


Art. 6
(Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Abrogazioni dell’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e dell’articolo 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all’imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)

1. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale.
2. L’imposta è dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.
3. La misura dell’imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2. Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le Capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi di cui al comma 2 gli importi dovuti di rispettiva competenza. (1i)
4. I soggetti passivi di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento dell’imposta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. Per le somme corrisposte a titolo di indennizzo il pagamento è effettuato entro e non oltre sessanta giorni dall’accertamento dell’abuso. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro i termini previsti dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta, oltre agli interessi moratori. (1l)
5. In assenza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell’imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell’anno precedente, salvo conguaglio.
6. La Regione provvede all’accertamento e alla riscossione dell’imposta, nonché al contenzioso tributario e all’eventuale rappresentanza in giudizio. Al fine di garantire la corretta gestione dell’imposta, la Regione può altresì accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni.
7. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55 (Provvedimenti in materia di tributi regionali), è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell’apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell’avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
8. In alternativa al rimborso e nei medesimi termini di cui al comma 7, i soggetti aventi diritto possono chiedere la compensazione delle somme indebitamente pagate, mediante trasferimento agli anni successivi dell’importo eccedente l’imposta dovuta e per la stessa voce tariffaria.
9 Qualora la Regione vanti un credito nei confronti dei soggetti che hanno presentato richiesta di rimborso o sono ricorsi alla compensazione ai sensi dei commi precedenti, è prevista la compensazione d’ufficio, previa comunicazione ai soggetti interessati.
10. L’articolo 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e l’articolo 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all’imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime sono abrogati e, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.
11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102, “Tributi indiretti”, nell’ambito del Titolo 1, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.

Art. 7
(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”e successive modifiche)

1. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le tasse sulle concessioni regionali (TCR), di cui all’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario), sono istituite quale tributo proprio regionale.
2. Le TCR si applicano agli atti e ai provvedimenti indicati nella tabella A allegata alla presente legge, alla cui adozione provvede la Regione nell’esercizio delle proprie funzioni o gli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Nella medesima tabella sono riportate, per ciascuno degli atti e provvedimenti, le misure delle TCR.
3. La tassa di rilascio è dovuta al momento dell'emanazione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2 e il versamento costituisce presupposto essenziale per la concessione e l’efficacia degli stessi.
4. La tassa di rinnovo è corrisposta ogni qual volta un atto o un provvedimento venuto a scadenza venga nuovamente posto in essere.
5. Nei casi indicati nella tabella A, gli atti la cui validità sia pluriennale sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nei termini previsti nella tabella A medesima, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.
6. Per le TCR la cui misura è determinata in relazione alla dimensione demografica dei comuni, si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale la tassa è dovuta, desunta dai dati ISTAT.
7. I soggetti passivi sono tenuti al pagamento delle TCR tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle TCR entro il termine indicato dalla tabella A, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo non versato, oltre agli interessi moratori.
8. La Regione provvede all’accertamento e alla riscossione delle TCR, alla constatazione ed accertamento delle violazioni tributarie, nonché al contenzioso tributario e all’eventuale rappresentanza in giudizio. La Regione, altresì, al fine di garantire il corretto adempimento fiscale, può accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni per le quali sono dovute le TCR.
9. Qualora un’attività soggetta a TCR venga esercitata senza il relativo atto di concessione o senza aver provveduto al versamento della tassa di rilascio, si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 100 e il 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore all’importo di 100,00 euro. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a TCR prima dell’avvenuto versamento è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 100,00 euro e 500,00 euro ed è tenuto al pagamento delle tasse dovute salvo, per queste, il regresso verso il debitore. (2)
9bis. Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, soggetti a TCR, sono tenuti, entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi o della relativa variazione, a trasmetterne copia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tributi. Tali provvedimenti devono contenere, espressamente, tra l'altro, la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di rilascio. (3)
9ter. Nel caso di violazione dell’obbligo di trasmissione di cui al comma 9 bis, gli enti competenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra 1.000,00 euro e 2.000,00 euro per ogni atto non trasmesso. (3)
10. L’accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, decorso il quale l'atto privo della necessaria corresponsione non è efficace sino al relativo avvenimento. In tal caso, non sono dovute sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. Il contribuente può chiedere alla struttura regionale competente la restituzione delle TCR erroneamente pagate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del pagamento o, in caso di diniego dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del diniego stesso.
11. È ammesso il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.
12. (3a)
13. Le TCR di cui all’articolo 3 della l. 281/1970 non espressamente indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono soppresse.
14. Sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);
b) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 76 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30);
c) la legge regionale 4 luglio 1994, n. 29 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30, recante: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»);
d) l’articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

Art. 8
(Disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell’uso dell’acqua pubblica. Abrogazione della legge regionale 19 novembre 1983, n.70 “Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti” e della legge regionale 3 ottobre 1984, n.68 concernente modifiche alla l.r. 70/1983)

1. In attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche, i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica sono regolati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal presente articolo.
2. I canoni di cui al comma 1 sono dovuti dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica. Sono altresì dovuti da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 17 del r.d. 1775/1933.
3.[ L’articolo 3 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell’addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche)] è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Modalità di pagamento dell’addizionale)
1. L’addizionale regionale di cui alla presente legge è dovuta dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonché da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell’articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.
2. L’addizionale è dovuta contestualmente al pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere stabilite modalità di pagamento diverse da quella di cui al comma 1.”.] (3a1)
4. Il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è determinato per ciascuna tipologia d’uso sulla base di quanto stabilito nella tabella B (3b) allegata alla presente legge, tenendo conto delle seguenti specificazioni:
a) per consumo umano si intende quello finalizzato al consumo per il fabbisogno idrico delle persone secondo quanto previsto dalla normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano;
b) per uso irriguo si intende quello finalizzato all’irrigazione fondiaria e all’irrigazione di coltivazioni all’interno di serre;
c) per uso idroelettrico si intende quello finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
d) per uso industriale si intende quello finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l’uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
e) per uso verde pubblico, attrezzature sportive, pescicoltura si intende quello finalizzato all’inaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive e all’allevamento ittico;
f) per uso igienico e similari si intende quello finalizzato ai servizi igienici, anche all’interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;
g) per usi diversi si intendono usi non riconducibili alle tipologie individuate dalle lettere precedenti, purché non in contrasto con la normativa vigente e con il pubblico interesse, tenuto conto delle sue concrete modalità di esercizio.
5. Per gli usi di cui al comma 4, lettere a), b), d) e), f) e g), il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è determinato sulla base della portata costante o media annua nominale di concessione. L’unità di misura per la determinazione del canone è il modulo, corrispondente ad una portata pari a 100 l/s. Per l’uso di cui al comma 4, lettera c), il canone è calcolato in relazione alla potenza nominale media annua espressa in Kw. Nel caso di derivazioni a bocca libera per gli usi di cui al comma 4, lettera b), la determinazione del canone è fatta in relazione all'estensione dei terreni irrigati espressa in ettari.
6. Con determinazione dirigenziale, la struttura regionale competente provvede annualmente ad aggiornare la misura del canone di cui alla tabella B in relazione al tasso di inflazione programmato.
7. Il canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15, lettera d), gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo.
9. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto limitatamente ai mesi di validità della concessione nell’anno di scadenza o rilascio, in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo del canone annuo, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui al presente comma, la frazione di mese deve intendersi per intera.
10. Il pagamento del canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica è effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.
11. L’omesso, ritardato o parziale pagamento comporta una sanzione pari al 30 per cento del canone non versato, oltre agli interessi moratori.
12. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per tre annualità consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all’uso dell’acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dalla scadenza della terza annualità. L’accertamento di tale decadenza è comunicato dall’autorità concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere di derivazione ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione .
13. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall’articolo 17 e dall’articolo 55 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, nel caso di ricerche sotterranee o scavo di pozzi senza i prescritti atti di assenso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro.
14. E’ istituito, presso la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed informatizzati, con relativo codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d'atto ed i riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per provincia.
15. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.59) e successive modifiche e dall’articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari, uno o più regolamenti autorizzati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, al fine di disciplinare in modo organico:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e per la ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
b) la costituzione del catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica di cui al comma 14;
c) l’eventuale rideterminazione delle diverse tipologie d’uso dell’acqua pubblica e dei relativi canoni;
d) l’eventuale applicazione e determinazione di riduzioni del canone in caso di riuso delle acque o di restituzione delle acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;
e) la specificazione, nei limiti di quanto previsto dal comma 13, delle fattispecie di illecito amministrativo e la graduazione delle relative sanzioni pecuniarie;
f) la determinazione delle spese di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti concessori.
16. I regolamenti di cui al comma 15 sono adottati nel rispetto dei principi di cui al r.d. 1775/1933 e successive modifiche, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) e successive modifiche, nonché dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e non discriminazione, di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni delegate.
17. Resta ferma la delega di funzioni alle province di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183) e successive modifiche.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 15 sono abrogate:
a) la legge regionale 19 novembre 1983, n. 70 (Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti);
b) la legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n.70, concernente “Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti”).
19. E’ differita al 31 dicembre 2016 (3c) la durata delle concessioni delle utenze dell’acqua pubblica che siano scadute e non siano state rinnovate, per le quali sia stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, non respinta dall’amministrazione, e purché non sia intervenuta una dichiarazione di decadenza da diritto di derivare acqua pubblica.
20. E’ prorogata al 31 dicembre 2016 (3c) la durata delle concessioni delle utenze di acqua pubblica con scadenza entro la fine del medesimo anno.
21. I titolari delle utenze di cui ai commi 19 e 20, a pena di decadenza dalla concessione, devono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2016 (3c), domanda di rinnovo della concessione all’amministrazione regionale o provinciale competente.
22. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 30100, “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”, nell’ambito del Titolo 3, “Entrate extratributarie”.
Art. 9
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale)

1. Non costituiscono titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (PRA). (3d)
2. Ai fini dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all’avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA. (3d)
2 bis. Ai fini dell'interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti a variare la destinazione d’uso dei veicoli, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio. (3d) (4)

2 ter. Per effetto dell’avvenuta trascrizione di cui al comma 2, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. (4b)

2 quater. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell’articolo 5 del d.l. 953/1982. (4b)

3. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.
4. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, alla scadenza del termine utile sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica, in solido con il proprietario, coloro che, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione, per i rimanenti veicoli ed autoscafi, risultano essere usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
5. Al comma 12 dell’articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, relativo alla tassa automobilistica regionale, le parole: “le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per dieci o più veicoli”.
6. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano soggetti passivi di imposta negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. (4a)
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2013 e 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102, “Tributi indiretti”, nell’ambito del Titolo 1, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”.


Art. 10
(Contrasto all’evasione relativa alla compartecipazione
dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie)

1. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare “bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico–finanziaria” da adottare entro quindici giorni dalla data di trasmissione da parte della Giunta regionale, decorsi i quali il provvedimento può comunque essere adottato, è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari ai fini del contrasto all’evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie relative agli anni 2009 e 2010. (5)
2. In coerenza con quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a verificare la veridicità delle attestazioni rilasciate dai soggetti al fine di fruire dell’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale, a procedere al recupero, anche forzoso, delle somme dovute e non pagate per le prestazioni erogate e ad attivare le procedure necessarie ai fini dell’applicazione delle sanzioni, amministrative e penali, previste dalla normativa vigente.
2 bis. In osservanza del recupero forzoso delle somme dovute, è prevista per i casi con importi superiori a euro 500,00 la possibilità di rateizzazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di rateizzazione. (6)
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga alla vigente normativa regionale in materia.
4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l’anno 2013, sono iscritte nella Tipologia 30500, “Rimborsi e altre entrate correnti”, nell’ambito del Titolo 3 “Entrate extratributarie”.
Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30
“Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”. Disposizione transitoria)
1. Alla l.r. 30/1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2
(Delega)

1. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 1 sono delegate, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
2. I comuni di cui al comma 1, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l’organo competente all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.
3. In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alle province nel cui territorio sono commesse le violazioni. Esse, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l’organo competente all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 della l. 689/1981 e successive modifiche.
4. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali) e 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla l.r. 2 aprile 1973, n. 12, nonché alla l.r. 11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche.”
b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3
(Violazione di norme da parte di enti locali)

1. Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative.
2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano in capo alla struttura regionale competente.”.
c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5
(Obbligo di trasmissione)

1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all’articolo 1 trasmettono, anche per via telematica, copia del verbale alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 1.
2. Alla stessa struttura regionale deve essere trasmesso, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia del provvedimento ingiuntivo adottato, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l’avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell’articolo 7, comma 2.
3. I documenti trasmessi con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a norma dell’articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.”.
d) al comma 1 dell’articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto disposto all’articolo 10, comma 2.”;
e) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8
(Banca dati regionale)
1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti e inseriti nella banca dati regionale, curata e aggiornata dalla struttura competente in materia di sanzioni amministrative.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessati nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidività.”.
f) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:


Art. 9
(Vigilanza e direzione)

1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida.”.
g) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10
(Titolarità dei proventi)

1. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 e successive modifiche, i proventi sono introitati direttamente dall’amministrazione regionale ed iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: “Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale”.
2. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 18 della l. 689/1981 e successive modifiche, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall’autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo.
3. Una quota pari al 50 per cento dei proventi è attribuita all’autorità amministrativa di cui al comma 2; la quota restante viene riversata annualmente alla Regione, contestualmente alla trasmissione di una dettagliata relazione riepilogativa dell'attività svolta.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e i termini entro i quali deve essere effettuato il riversamento, le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo riversamento, nonché gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione.”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, della l.r. 30/1994, così come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, si applicano a tutti i processi verbali di accertamento notificati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per tutti i processi verbali di accertamento notificati antecedentemente a tale data si applica la normativa regionale previgente.

Art. 12
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
Omissis (7)


Note:
(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 aprile 2013, n. 35, s. o. n. 1
(01) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19
(1.1) Vedi deliberazione della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 98 “Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014: adozione dell'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2014 e approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi all'esercizio finanziario 2014 degli enti locali del Lazio in materia di patto di stabilità interno” (BUR 13  marzo 2014, n. 21, s.o. n. 1), deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2015, n. 152 “Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2015 - Adozione dell'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato 2015 e approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi all'esercizio finanziario 2015 degli enti locali del Lazio in materia di patto di stabilità interno” (BUR 10 aprile 2015, n. 33) e deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2015, n. 400 "Patto di stabilità regionale verticale incentivato 2015 - Attribuzione di ulteriori spazi finanziari alle Province della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 481 a 486, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), così come modificati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78" (BUR 11 agosto 2015, n. 64, s.o. n. 3)
(1a) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; la modifica decorre dal 22 febbraio 2014 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2.
(1b) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; la modifica decorre dal 22 febbraio 2014 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2.
(1c) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; la modifica decorre dal 22 febbraio 2014 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2.
(1d) Numero sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; la modifica decorre dal 22 febbraio 2014 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2.
(1e) Numero sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; la modifica decorre dal 22 febbraio 2014 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2.
(1f) Numero sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; la modifica decorre dal 22 febbraio 2014 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2.
(1g) Importo modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; la modifica decorre dal 22 febbraio 2014 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2.
(1.2) Vedi deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2013, n. 467 “Approvazione dello schema di convenzione con la Società’ Aeroporti di Roma S.p.A. per la gestione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) ai sensi dell’articolo 5, comma 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2.” (BUR 7 gennaio 2014, n. 2 ) e deliberazione della Giunta regionale 5 luglio 2017, n. 389 “Approvazione dello schema di convenzione con la società Aeroporti di Roma S.p.A. per la gestione dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11).” (BUR 18 luglio 2017, n. 57, s.o. n. 2)
(1h) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11; la modifica decorre dal 22 febbraio 2014 ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 2.
(1i) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17
(1l) Comma modificato dall'articolo 2, comma 19, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17
(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 138, lettera a della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(3) Comma inserito dall'articolo 2, comma 138, lettera b) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
(3a) Comma abrogato dall'articolo 35, comma 2, lettera e), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(3a1) Comma abrogato dal numero 14) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(3b) In riferimento alla tabella vedi anche l'articolo 8, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 e l'articolo 9, comma 24 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17
(3c) Termine sostituito dall'articolo 9, comma 39, della legge regionale 17 dicembre 2015, n. 17
(3d) Comma modificato dall'articolo 7, comma 29, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 e successivamente dall'articolo 2, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(4) Comma inserito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11 e poi modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(4a) Comma modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8
(4b) Comma inserito dall'articolo 7, comma 29, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28
(5) Vedi deliberazione 14 aprile 2015, n. 157 “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, in materia di contrasto all’evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie” (BUR 28 aprile 2015, n. 34)
(6) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17
(7) L' allegato relativo al "Quadro A" - Rifinanziamento di leggi regionali - (articolo 3), la tabella A, relativa alle tasse sulle concessioni regionali (articolo 7) e la tabella B, relativa al canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica (articolo 8), sono riportati nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.