Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 (1)

Numero della legge: 3
Data: 27 febbraio 2004
Numero BUR: 7 S.O. 5
Data BUR: 10/02/2004

L.R. 27 Febbraio 2004, n. 3
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 (1)


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2004 è approvato in euro 22.473.365.961,55 in termini di competenza ed in euro 23.595.894.288,36 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2004, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”) Entrata.


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2004 è approvato in euro 22.473.365.961,55 in termini di competenza ed in euro 23.595.894.288,36 in termini di cassa.

2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2004, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione della spesa riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”) Spesa. Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004.


Art. 3

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2004-2006.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'UPB numeri T21, T22, T23, T24;
b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della Regione);
d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2004 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di euro 2.155.377.654,31 ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 25/2001.

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro 2.155.377.654,31 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a Statuto ordinario) e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui alla lettera e). comma 1 dell'articolo 4

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione neI proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l'anno 2004 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari, comprese quelle previste dall’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 (Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione delle spese sanitarie), alle quali tutte si estendono le garanzie e gli strumenti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

7. E' confermato il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 5, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1999) e successive modifiche, concernente la non applicabilità delle norme relative alla tesoreria unica per i prestiti obbligazionari di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e successive modifiche.

8. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.

9. In caso di ricorso all’estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

10. Per le operazioni di cui al comma 9 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata.

11. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l’uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo.

12. La Giunta regionale può avvalersi delle risorse derivanti dalle ristrutturazioni di cui al comma 11 esclusivamente per il finanziamento di interventi finalizzati agli investimenti.

13. Al fine di garantire l’ottimizzazione dei risultati ottenibili dall’utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell’Assessore competente, il direttore del dipartimento economico e occupazionale o per sua delega il direttore della direzione bilancio e tributi compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell’operazione di ristrutturazione, con l’obbligo di sottoporre tempestivamente alla Giunta regionale le condizioni definitive dell’operazione finanziaria conclusa affinché prenda atto di tutti gli atti sottoscritti.

Art. 6

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 2003, n.29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2003".

2. Il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 29/2003 è soppresso.


Art. 7

1. Sono confermate, per l'anno 2004, le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1994) e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1995, articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Sono confermate per l'anno 2004 e per il bilancio 2004-2006 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 (Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali e disposizioni finanziarie di programmazione per l’esercizio finanziario 1985) e successive modifiche, nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.


Art. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2002 e 2003 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2004, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2003, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37, della legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della Regione), costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia.

2. I residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale sono gestiti dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale.

Art. 9

1. Ove nel corso dell'esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale del disavanzo del Servizio sanitario Regionale (SSR) riferiti all'anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione bilancio e contabilità della Regione) ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse unità previsionali di base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono volte a conseguire le medesime finalità di copertura dei disavanzi del SSR perseguite nell'esercizio 2003, nel corso del quale si è provveduto alla copertura del disavanzo 2002 del SSR a diretto carico della Regione per euro 125.000.000,00 attraverso apposito stanziamento disposto con la legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003) nonché per la quota restante attraverso l'utilizzazione delle residue disponibilità di capitoli di spesa corrente non a destinazione vincolata.

Art. 10

1. Le comunità montane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora ottemperato all'obbligo di cui al comma 4, dell'articolo 28, della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1996) sono tenute a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di enti locali la relazione economico-finanziaria prevista dal medesimo comma in ordine all'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione nel triennio 1979/1981, ai sensi della legge regionale 1° ottobre 1979, n. 82 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1979), entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di trasmissione della relazione ai sensi del comma 1, qualora risultino delle somme inutilizzate, le comunità montane interessate approvano e trasmettono alla suddetta struttura regionale una proposta complessiva e definitiva di nuova programmazione per l'utilizzo delle somme stesse, in coerenza con gli atti programmatori previsti dalla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche e con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi. Le eventuali economie relative ad interventi realizzati nell'ambito di tale programmazione possono essere utilizzate per altri interventi, ricompresi nella stessa programmazione, che necessitano di una variante con aumento di spesa, ovvero per interventi inseriti nei programmi annuali operativi di cui all'articolo 33 della l.r. 9/1999.

3. La Regione considera revocati i relativi finanziamenti e recupera, mediante compensazione sui fondi regionali di cui alla lettera d), del comma 2, dell'articolo 58, della l r. 9/1999:
a) le somme già oggetto di ridestinazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 16/1996, non rendicontate secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo;
b) le somme il cui utilizzo non sia stato riprogrammato ai sensi del comma 2 del presente articolo;
c) le somme non utilizzate nei termini previsti dalla programmazione di cui al comma 2 del presente articolo e le economie non utilizzate secondo quanto disposto dal medesimo comma.

Art. 11

1. Nell'ambito dell’UPB H41 la somma di euro 25.882,84 viene finalizzata per le spese di completamento del progetto relativo al Programma tunisino-italiano di sviluppo umano a livello locale (PDHL), approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 1999, n. 5241.


Art. 12

1. Lo stanziamento del capitolo C12503 (Fondo regionale per la progettazione) per un importo di euro 6.683.850,00 è destinato al finanziamento delle domande presentate dagli enti abilitati alla scadenza del 9 giugno 2003, a valere sull’esercizio finanziario 2003, in ragione di euro 2.506.444,00 per gli studi di fattibilità e di euro 4.177.406,00 per progettazioni di opere dal costo compreso tra euro 260.000,00 ed euro 1.599.000.000,00.

2. Lo stanziamento del capitolo C12503 (Fondo regionale per la progettazione) per un importo di euro 228.042,58 è destinato alla copertura degli oneri relativi alle domande ammesse a finanziamento nell’esercizio finanziario 2002 per le quali gli enti beneficiari hanno presentato la documentazione richiesta nei termini previsti.

3. Lo stanziamento del capitolo C12515 per un importo di euro 375.000,00 è destinato alla copertura della “quota a carico dell’ente” delle domande presentate dagli enti abilitati alla scadenza del 9 giugno 2003 a valere sul fondo regionale per la progettazione, esercizio finanziario 2003, per progettazioni di opere dal costo compreso tra euro 260.000,00 ed euro 1.599.000.000,00.


Art. 13

1. La riserva prevista dal comma 2, dell'articolo 14, della legge regionale. 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003), (capitolo C12109) è incrementata di euro 1.350.000,00, da destinarsi al protocollo d'intesa con il comune di Viterbo.

Art. 14

1. La Regione, al fine dell’acquisizione di entrate regionali conseguenti al recupero dei crediti, qualora i soggetti beneficiari del credito non restituiscano la somma concessa a qualsiasi titolo, è autorizzata a operare compensazioni sugli importi dovuti, a qualsiasi titolo, ai beneficiari medesimi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabilite le modalità e le procedure per il recupero dei crediti.

Art. 15

1. Nell'ambito delle risorse di cui al capitolo C22510 la somma di euro 4.000.000,00 è destinata alle attività formative per il personale delle aziende pubbliche del sistema sanitario regionale soggetto all’obbligo formativo, pari nel 2004 a 30 punti ECM, svolte dalla società consortile Asclepion al cui capitale sociale partecipano l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio Sviluppo Lazio Spa e le aziende sanitarie.
2. Nel programma di attività dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio Spa, di cui al comma 8 dell’articolo 24, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1996) è incluso il programma dettagliato delle iniziative da svolgere da parte di Asclepion.

3. Per le attività formative del personale delle aziende pubbliche del sistema sanitario regionale ammissibili al FSE, la Regione stipula apposita convenzione con l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo Sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio Spa e la società Asclepion.

Art. 16

1. Per i finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 18 giugno 1980, n. 72 concernente la viabilità, 26 giugno 1980, n. 88 concernente opere e lavori pubblici (per gli interventi nelle sedi comunali), 16 febbraio 1981, n.12 concernente l’edilizia scolastica, 22 novembre 1982, n. 51 concernente interventi di recupero su immobili di enti pubblici nei centri storici, 4 dicembre 1989, n. 74 concernente l’eliminazione delle barriere architettoniche, 9 marzo 1990, n. 27 concernente gli edifici di culto a carico degli esercizi finanziari dal 1999 al 2002, per i quali non sia ancora intervenuto un provvedimento di revoca e per i quali gli enti beneficiari dovevano inviare la comunicazione di perfezionamento dell’obbligazione di spesa entro la data del 15 ottobre 2003 ovvero detta data non sia stata ancora determinata, il termine di cui al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1996) e successive modifiche, è fissato improrogabilmente al 15 ottobre 2004. Analogo termine del 15 ottobre 2004 è fissato per gli adempimenti relativi al finanziamento concesso con deliberazione della Giunta regionale n. 1403 del 2001 per la costruzione del tronco stradale di collegamento tra la SS. Nettunense e via Colle Cocchino.

2. Al comma 1 dell’articolo 20 (Termine per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa) della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 (Assestamento di bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001), le parole: “omissis" sono sostituite dalle seguenti: "omissis".

3. Lo stanziamento del capitolo R42508 è destinato alla costruzione della nuova sede comunale del comune di S. Marinella.

4. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 59/1996le parole: “Economia e Finanza, e per conoscenza a quello” sono soppresse.


Art. 17

1. E' stanziato un contributo straordinario di euro 155.000,00 a favore del comune di Calcata destinato alla copertura delle spese necessarie per la stipula degli atti di trasferimento del titolo di proprietà delle aree assegnate ai residenti nel comune ai sensi dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908 n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria).

2. L'onere finanziario grava sullo stanziamento dell'UPB E51 mediante l'istituzione di un apposito capitolo.

3. Il comune di Calcata provvede alle spese di ogni singolo atto di trasferimento, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con notaio di fiducia.

Art. 18

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999), le parole: “lire 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti:"euro 100.000,00".

2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo F16401


Art. 19


1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell'anno 2003, o nelle precedenti annualità, per i quali l'obbligazione non è venuta a scadenza entro l'anno, sono stanziati i seguenti importi nell'ambito dei sottoindicati capitoli:
a) capitolo G21505 euro 401.418,40
b) capitolo G22503 euro 200.000,00
c) capitolo G23506 euro 262.244,62

2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1 sono assegnati con determinazione dipartimentale.


Art. 20

1. Al fine di consentire il pagamento di somme dovute a saldo dalla Regione ad amministrazioni comunali che hanno beneficiato di contributi per interventi su strutture culturali ai sensi della legge regionale 18 maggio 1984, n.21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio) e successive modifiche e della legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 (Contributi a favore del comune di Carpineto Romano per iniziative in occasione del centenario dell’enciclica “Rerum Novarum” del 1891 e attività culturali e di studio sulla figura di Papa Leone XIII), sono assegnate a valere sulle disponibilità del capitolo G24502 le seguenti somme alle sottoindicate amministrazioni:

a) Comune di Terracina euro 116.202,80
b) Comune di Posta euro 23.240,56
c) Comune di Tolfa euro 86.380,08
d) Comune di Carpineto Romano euro 132.802,71


Art. 21

1. Per l'annualità 2003 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40 (Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio) e successive modifiche, in fase di prima attuazione, il termine di scadenza delle obbligazioni relative agli impegni finanziari assunti sul capitolo G24522 per l'esercizio finanziario 2003 è prorogato dal 31 dicembre 2003 al 30 aprile 2004.

2 II termine di cui al punto 1.5.3.1. del "Piano settoriale regionale 2002-2004 l.r. 42/1997, articolo 7” in materia di beni e servizi culturali, è prorogato al 31 marzo 2004.

3. Per l’annualità 2003 del bando regionale riservato alle associazioni culturali con fondi della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche il termine di scadenza delle obbligazioni relative agli impegni finanziari assunti sul capitolo G11507 per l’esercizio finanziario 2003, è prorogato al 31 marzo 2004.


Art. 22


1. Nell'ambito degli interventi attivabili con lo stanziamento del capitolo G22503 sono assegnati i contributi di seguito indicati:
a) euro 300.000,00 al comune di Rieti per la realizzazione del Museo dei Sabini a Rieti, del quale è in corso di redazione il progetto esecutivo finanziato con i fondi della precedente annualità, da collocare negli ambienti adiacenti al Museo civico archeologico;
b) euro 150.000,00 al comune di Pastena finalizzato al completamento dell’allestimento del Museo delle Grotte;
c) euro 61.624,00 al comune di Villa Latina quale concorso regionale alle spese sostenute per la conclusione della realizzazione del Museo della Zampogna.

2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1 sono assegnati con determinazione dipartimentale.


Art. 23 (1a)

1. All'articolo 58 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"omissis"


Art. 24

1. Nell’ambito dello stanziamento della UPB G11 un contributo pari ad euro 175.000,00 è destinato all’attività ordinaria della Fondazione Istituto di studi storici europei, di cui la Regione Lazio è partecipante istituzionale.


Art. 25

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo B11530 una quota pari a euro 250.000,00 è destinata ai Consorzi di difesa della Regione allo scopo di valutare i rischi derivanti da calamità naturali all'agricoltura e per determinare gli opportuni e necessari interventi regionali attraverso la stipula di apposite convenzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere una indagine relativa agli eventi calamitosi ed ai danni da essi causati negli ultimi cinque anni al comparto agricolo regionale, una analisi dei costi in relazione all'ipotesi di una assicurazione dai rischi derivanti da calamità atmosferiche e da epizoozie o fitopatie, stipulata in base ai criteri fissati negli orientamenti comunitari, da parte di tutte le aziende agricole della Regione, nonché uno studio di fattibilità, determinandone anche i relativi costi per una difesa attiva delle produzioni dai rischi derivanti da calamità naturali

3. Le convenzioni di cui al comma 1 devono indicare i tempi e le modalità per lo svolgimento e gli importi previsti a favore di ogni consorzio. Gli importi sono determinati sulla base del numero delle aziende agricole, dalla estensione territoriale e dalla produzione lorda vendibile dell'area in cui insiste il Consorzio di difesa.


Art. 26

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B15507 l'importo di euro 3.000.000,00 è destinato a far fronte agli oneri straordinari derivanti da obblighi assunti in esercizi pregressi.


Art. 27

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo D41511 la somma di euro 5 500.000,00 è destinata all’implementazione dei livelli retributivi dei lavoratori del Trasporto pubblico locale del Lazio ai sensi del protocollo d'intesa del 23 gennaio 2004 tra la Regione e le organizzazioni sindacali.


Art. 28

1. La Regione concorre:
a) alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all'allegata Tabella A, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C12520;
b) alla promozione ed al sostegno delle iniziative di carattere sociale e sanitario, di peculiare interesse per la Regione, di cui all'allegata Tabella B, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo H41530;
c) alla promozione ed al sostegno delle iniziative culturali e sportive di carattere locale non previste nei programmi già definiti ai sensi della vigente normativa, di cui all'allegata Tabella C, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo G11518.

Art. 29

1. In applicazione della normativa di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) ed al fine di realizzare un efficace coordinamento con il bilancio regionale, il bilancio del Consiglio regionale si articola in unità previsionale di base distinte tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. Nell'ambito delle unità previsionali di base di spesa corrente per le spese di natura obbligatoria è prevista una specifica unità previsionale di base.

3. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale possono essere disposte variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla stessa unità previsionale di base con esclusione dei capitoli di spesa obbligatoria.


Art. 30

1. Per l'anno 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla redazione del piano previsto dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali nel Lazio) e successive modifiche secondo le priorità previste dalla programmazione regionale in materia di strutture culturali permanenti.

2. A tal fine i termini per la presentazione delle relative domande sono prorogati fino a dieci giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 31

1. Al fine di dare attuazione ad interventi già programmati nell'anno 2003 e precedenti, la cui obbligazione giuridica non è venuta a scadenza nei termini prescritti, sono stanziati nell'esercizio 2004 i seguenti importi nell'ambito dei sottoelencati capitoli per gli interventi a fianco di ciascuno indicati:

a) Capitolo C12520

1) Comune di Velletri -Completamento palazzo dello sport e piscine coperte euro 1.250.000,00
2) Comune di Coreno Ausonio -Completamento campo di calcio ed annessi servizi euro 450.000,00
3) Comune di Fiumicino -Realizzazione Polo museale ad Isola Sacra
euro 500.000,00


b) Capitolo G32501

1) Comune di Velletri -Pavimentazione ed impianto elettrico palestra scuola " A. Mariani" euro 6.197,00

2) Comune di Lubriano -Completamento palestra comunale
euro 30.987,00
3) Comune di Campagnano di Roma -Costruzione piscina
euro 516.456,00


Art. 32

1. II dipartimento territorio è autorizzato ad utilizzare i fondi stanziati sul capitolo E46506 fino ad un massimo di euro 5.500.000,00 per gli interventi di somma urgenza, richiesti nell'anno 2003 dai comuni interessati, riconosciuti strettamente necessari per scongiurare pericoli alla pubblica incolumità ed attivati ai sensi della normativa vigente (decreto legislativo 12 aprile 1948 n.1010) concernente lavori di carattere urgente e inderogabile, articolo 8 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 55 concernente le procedure per le opere pubbliche in economia e articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente l’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici).

2. Gli interventi riferiti al 2004 possono essere autorizzati con provvedimento del direttore della direzione regionale infrastrutture, nel limite delle residue disponibilità di bilancio.


Art. 33 (2)

1. E' confermata per l'esercizio 2004, a valere sugli stanziamenti previsti sul capitolo F16501, la finalizzazione prevista dal comma 6 dell'articolo 6, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003). (6)

2. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo F17503 un importo sino ad euro 516.000,00 è destinato alla concessione dei contributi previsti dai piani annuali 2002 e 2003.

3. Nell’ambito dell’UPB S23 è istituito apposito capitolo per la partecipazione ad iniziative di interesse dell’assessorato competente in materia di personale, demanio, patrimonio ed informatica.

4. Lo stanziamento del capitolo H11503 è destinato al pagamento di obbligazioni derivanti dall’effettuazione di concorsi per sedi farmaceutiche svoltisi nell'anno 2003.

5. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo R31513 un importo sino ad euro 120.000,00 è destinato all’acquisto di materiale informatico da devolvere agli oratori dislocati nel territorio della Regione.

6. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo S22501 una somma pari ad euro 750.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2004, ed euro 750.000,00, a valere sull’esercizio finanziario 2005 è destinata alla ristrutturazione e messa a norma dello stadio di Viterbo, di proprietà regionale.

7. Una quota pari ad euro 200.000,00 dello stanziamento del capitolo C11501 è destinata al finanziamento del progetto “BLUE TONGUE – BIOCONTROL” realizzato dall’ENEA – Università di Roma “La Sapienza” – Università di Sassari – Istituto Zooprofilattico Regione Lazio.


Art. 34

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 13 giugno 2001 n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) è iscritta in bilancio per l'esercizio finanziario 2004 la somma di euro 1.800.000,00 destinata al finanziamento delle domande regolarmente presentate entro il 30 giugno 2003 ed inserite nella graduatoria redatta sulla base di quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale 9 gennaio 2004 n. 17.

2. Al finanziamento delle domande inserite nella graduatoria di cui al comma 1 che non possono essere soddisfatte con le risorse di cui al comma stesso si provvede con le risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2005.


Art. 35

1. La Regione concede contributi per il risarcimento dei danni causati alle aziende agricole da calamità naturali, verificatesi a partire dall'anno 2001, accertate dalla Regione e non finanziate, ovvero parzialmente finanziate, dal fondo di solidarietà nazionale.

2. L'importo dei contributi ed il tipo di intervento, tra quelli previsti dal fondo di solidarietà nazionale, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente norma gravano sull’UPB B17 mediante istituzione di apposito capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo regionale al fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali" con lo stanziamento di euro 500.000,00.


Art. 36

1. Nell'ambito delle risorse stanziate nel capitolo di spesa C22510 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2004 una quota è destinata alla costituzione di uno o più consorzi nei settori della moda, della innovazione tecnologica e della comunicazione, nonché alla partecipazione agli stessi, anche in quota maggioritaria, da parte della Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio spa., istituita ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999.

2. La partecipazione ai consorzi di cui al comma 1 avviene in coerenza con il programma triennale e con i piani annuali di attività dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – sviluppo Lazio spa, previsti dal comma 8, dell'articolo 24, della l.r. 6/1999.

3. Le attività dei consorzi di cui al comma 1, nell'ambito delle azioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione e dell'occupabilità, sono finalizzate, in particolare:
a) all'individuazione ed allo sviluppo di processi e di standard formativi;
b) all'individuazione ed allo sviluppo di modelli e ruoli professionali;
c) alla ottimizzazione delle risorse;
d) al supporto nei processi di riorganizzazione aziendale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), stabilisce, in particolare:
a) i criteri, le modalità e le condizioni per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1;
b) le modalità di individuazione, secondo procedura ad evidenza pubblica, dei partner regionali nei consorzi di cui al comma 1 ;
c) le modalità di impiego delle risorse, anche comunitarie, da parte dei consorzi di cui al comma 1, per il conseguimento delle finalità previste al comma 3.

Art. 37

1. L'articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997) e successive modifiche è abrogato.


Art. 38

1. Le risorse di cui al capitolo di nuova istituzione E43506 sono destinate al concorso della Regione ai maggiori oneri sostenuti nell'anno 2003 dai consorzi di bonifica per assicurare livelli idrici sufficienti all'irrigazione agricola in occasione della straordinaria siccità del periodo estivo.

Art. 39

1. Gli interventi riferiti all'anno 2004 a carico degli stanziamenti dei capitoli E44505 ed E46510 possono essere autorizzati esclusivamente nel limite delle disponibilità dei capitoli stessi, secondo modalità e procedure definite dal Dipartimento Territorio

Art. 40

1. La Regione concede ai Comuni di Cerveteri e Ladispoli un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per ciascun comune per gli oneri conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre e ottobre 2003.

2. Gli oneri gravano sull'UPB E46 mediante istituzione di apposito capitolo.


Art. 41

1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell’anno 2003, sono confermate, a valere sugli stanziamenti previsti nel capitolo G24533 del bilancio 2004, le finalizzazioni previste dall’articolo 58 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003) e dal comma 6, dell’articolo 15, della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003):

a) euro 1.250.000,00 al Comune di Nettuno;
b) euro 200.000,00 al Comune di Velletri;
c) euro 130.000,00 al Comune di Morlupo;
d) euro 3.250.000,00 al Comune di Fondi


Art. 42

1. (3)

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 3 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003) così come modificato dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 2003 n. 29, è abrogato.


Art. 43

1. E' confermata per l'esercizio 2004, a valere sugli stanziamenti previsti al capitolo R33509 e nell'importo di euro 400.000,00, la finalizzazione prevista dall'articolo 10 della legge regionale 6 febbraio 2003 n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003).


Art. 44

1. La Regione Lazio si avvale della Filas Spa, quale società della propria rete di soggetti specializzati, di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999:
a) per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ivi compresa, specificamente, la gestione di fondi speciali di natura pubblica istituiti con leggi regionali o programmi comunitari, espletabili anche, ai sensi dell'articolo 113 del citato decreto legislativo in via prevalente, non nei confronti del pubblico;
b) per la prestazione di servizi rientranti nello Statuto della medesima Filas Spa, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni;
c) per l'affidamento di altre attività previste da specifiche leggi regionali.



Art. 45

1. Un importo di euro 500.000,00 è destinato all'Istituto Pontificio "Cor Unum" per il villaggio "Nyumbani" The children of God Relief Institute of Nairobi (Kenya) per spese di mantenimento, viveri, medicinali e assistenza a favore dei bambini kenioti affetti da AIDS.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB R33.


Art. 46 (3)

1. Per le attività svolte dalla commissione d’indagine istituita dall’articolo 57 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001) nel 2004 è stanziata la somma di euro 200.000,00.

2. Il relativo onere grava sull’UPB R11 mediante istituzione di apposito capitolo.



Art. 47(4)

1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'UPB B23 una somma di euro 200.000,00 è riservata ai Comuni di Albano, Anzio e S. Marinella per la prosecuzione dell'attività degli sportelli "Fare Impresa".


Art. 48

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di nuova istituzione rientrante nell'UPB G24 denominato "Contributo per sedi di istituzioni e strutture culturali" è concesso all'Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL) un contributo di euro 1.000.000,00 per l'acquisizione e ristrutturazione di una struttura da adibire a sede istituzionale e centro culturale polivalente.

Art. 49

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo di nuova istituzione rientrante nell'UPB G24 denominato "Contributi per sedi di istituzioni e strutture culturali" è concesso alla Fondazione "Alcide De Gasperi" un contributo di euro 500.000,00 per l'acquisto di un immobile da destinare a sede della Fondazione e della Biblioteca.


Art. 50

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale del 20 novembre 2001, n.25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2004, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
1) Ente regionale parco dell'Appia Antica;
2) Ente regionale Riserva naturale Nazzano Tevere-Farfa;
3) Agenzia Regionale Parchi -A.R.P;
4) Ente regionale parco naturale dei Monti Lucretili;
5) Ente regionale parco di Bracciano Martignano;
6) Ente regionale parco dei Monti Aurunci;
7) Ente regionale parco di Vejo;
8) Ente regionale riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
9) Ente Regionale Aree Naturali Protette-Roma Natura;
10) Ente Regionale Parco dei Monti Simbruini;
11) Ente regionale parco dei Castelli Romani;
12) Agenzia Regionale per lo sviluppo agricolo del Lazio –ARSIAL;
13) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale A.R.P.A. LAZIO;
14) Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo A.R.DI.S.;
15) Azienda di Promozione Turistica del Comune di Roma;
16) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Latina;
17) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Viterbo;
18) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Rieti;
19) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Roma;
20) Azienda di Promozione Turistica della provincia di Frosinone;
21) Istituto Arturo Carlo Jemolo;
22) Agenzia di Sanità Pubblica A.S.P.

2. Il bilancio dell’ASP è approvato, per la quota a destinazione indistinta, nei limiti dello stanziamento regionale pari alle risorse assegnate nel 2003. L’ASP provvede al conseguente adeguamento di bilancio .

3. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare le eventuali variazioni al bilancio in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale 2004 e 2004-2006.


4. Ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 25/2001 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno 2001 e 2002, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
1) A.DI.S.U. di Cassino.

5. Ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 25/2001 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno 2003, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
1) A.DI.S.U. Roma TRE;
2) A.DI.S.U. Tor Vergata.

6. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui ai commi 1, 4 e 5.

Art. 51

1. Per l'attuazione dell'intervento finanziato a norma dell'articolo 67 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000), e dall'articolo 249 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001), concernente la realizzazione dell’eliporto presso l’Ospedale di Sora, il termine di cui al comma 1, delI'articolo 18, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996) e successive modifiche, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002), è fissato al 15 ottobre 2004.

2. I fondi disponibili sul bilancio pluriennale 2003-2005 sul capitolo H22501 per complessivi euro 697.216,81 vengono ripartiti quanto ad euro 387.342,67 sull'annualità 2004 e quanto ad euro 309.874,17 sull'annualità 2005.


Art. 52 (5)
(Corsi per la sicurezza sul lavoro per lavoratori stranieri)

1. La Regione, al fine di promuovere la cultura e l’informazione sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro dei lavoratori stranieri, incentiva la realizzazione di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante il capitolo F21518 che assume la seguente nuova denominazione: “Spese per il finanziamento di corsi per la sicurezza sul lavoro anche in lingua madre, rivolti ai lavoratori stranieri.

Art. 53


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 marzo 2004, n. 7, s.o. n. 5

(1a) Articolo abrogato dal numero 19) dell'allegato M alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(2)
(3) Comma abrogato dall'articolo 56, comma 3, lettera e), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11

(4) Articolo abrogato dal numero 78) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(5) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F21901

(6) Nel Bollettino ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con il n. 39.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.