Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11.4.1986, n. 17) (1).

Numero della legge: 16
Data: 20 maggio 1996
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1996

L.R. 20 Maggio 1996, n. 16
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11.4.1986, n. 17) (1)


Art. 1

1. Relativamente all'anno finanziario 1996 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

Art. 2
(Omissis) (2).

Art. 3
1. Per l'attuazione degli interventi previsti nei documenti unici di programmazione Lazio di cui all'obiettivo 2 1994/1996 ed all'obiettivo 5b 1994/1999 del regolamento CEE n. 2052/88 modificato con regolamento CEE 2081/93, i progetti inseriti nella graduatoria degli ammissibili per l'annualità 1994/1995 ma non finanziati per limiti di stanziamento annuale nella specifica misura, vengono inseriti d'ufficio nella graduatoria relativa all'annualità 1996.

Art. 4
1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'acquisizione dei beni e servizi è riservata, fino alla concorrenza massima del 5 per cento e comunque non inferiore al 4 per cento a valere sugli stanziamenti relativi del bilancio di previsione 1996 a cooperative integrate con portatori di handicap di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9.

Art. 5
1. Limitatamente al'anno 1996 è consentita - con imputazione al capitolo n. 21213 del bilancio regionale - l'erogazione di contributi per la manutenzione straordinaria delle opere civili infrastrutturali di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, anche nelle more della consegna ai comuni delle opere di bonifica.

Art. 6
1. Le cooperative artigiane di garanzia che associano almeno 500 imprese possono svolgere ogni attività tesa a favorire l'accesso al credito degli associati, ivi compresa la prestazione di garanzia dei finanziamenti richiesti nei limiti di 50 milioni per associato.
2. Alla cooperativa di cui al comma 1, nei limiti del relativo stanziamento, viene concesso un contributo annuo destinato alla prestazione di garanzie, determinato in base ai seguenti parametri:
a) numero dei soci effettivi al 31 dicembre dell'anno per il quale si richiede il contributo, moltiplicato per il coefficiente diecimila;
b) l'ammontare dei finanziamenti concessi nello stesso periodo per il quale si richiede il contributo diviso per il coefficiente settantacinque.
3. La domanda per la concessione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa di garanzia, dovrà essere inoltrata alla Regione Lazio entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello per il quale il contributo viene richiesto, contestualmente dovrà essere prodotto il bilancio dell'esercizio decorso e la dichiarazione sottoscritta dal Presidente della cooperativa e dal Presidente del collegio sindacale, dalla quale risultino il numero dei soci effettivi al 31 dicembre e l'ammontare dei finanziamenti concessi dalla cooperativa alla stessa data (3).
4. Le cooperative sono tenute altresì ad adeguare i propri statuti alle norme contenute nella presente legge.
5. In caso di fusione, al nuovo soggetto giuridico, viene riconosciuto un contributo una tantum di lire 10 milioni per le spese sostenute.
6. Per le cooperative con meno di 500 soci continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 settembre 1987 n. 51 fino alla data del 31 dicembre 1977, termine entro il quale le stesse devono raggiungere anche mediante fusione il limite predetto.
7. Le norme di cui sopra vanno ad integrare le disposizioni di cui al titolo VI della legge regionale 30 settembre 1987, n. 51 - forme associative per la prestazione di garanzie - che devono intendersi abrogate per quanto con esse in contrasto.

Art. 7
1. La Regione - in applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 45 - interviene a sostegno del finanziamento dei progetti socialmente utili, ad integrazione e/o in aggiunta alle provvidenze recate dal D.L. 4 dicembre 1995, n. 515, attribuendo priorità a progetti suscettibili di dar luogo ad occupazione stabile.
2. Una quota delle risorse regionali può essere utilizzata per le attività di progettazione e gestione svolte dalla Società di cui alla legge regionale 7 giugno 1990, n. 75, per un importo non superiore al 3 per cento della spesa ammissibile per ciascun progetto.

Art. 8
1. Per il cofinanziamento a carico di fondi regionali di progetti presentati, per l'approvazione, alla Unione Europea a valere sui P.I.C. - programmi di iniziativa comunitaria - e sugli altri programmi connessi a fondi strutturali, è stanziata la somma di lire 1 miliardo per l'anno 1996, lire 2 miliardi per l'anno 1997 e lire 3 miliardi per l'anno 1998 che viene iscritta al capitolo 28910 con la denominazione: "Cofinanziamento regionale di progetti approvati dalla Unione Europea". Alla iscrizione delle quote di finanziamento dello Stato e della Unione Europea si provvederà con atti del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.
2. L'utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo è subordinata, oltre all'approvazione dei progetti, all'accertamento dell'entrata statale e comunitaria.
3. In applicazione del punto e) della delibera della Giunta regionale n. 390 del 10 febbraio 1995, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 1208 del 1 marzo 1995 e delle relative convenzioni applicative, per gli oneri connessi all'espletamento da parte della FI.LA.S. delle attività svolte o da svolgere per il supporto tecnico-amministrativo alla cabina di regia ed alle strutture regionali eventualmente non eleggibili in tutto o in parte al concorso finanziario comunitario di cui ai documenti obiettivi 5b e 2 si farà ricorso alle risorse di cui al fondo speciale disposto con la legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, nei limiti della dotazione attuale del fondo stesso e dei successivi rifinanziamenti.

Art. 9
1. Tra le opere da finanziare ai sensi della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, sono aggiunti i seguenti due interventi:
a) realizzazione interventi di razionalizzazione del nodo Squarciarelli in comune di Grottaferrata;
b) progettazione esecutiva variante pedemontana alla S.S. n. 7 in comune di Formia.
2. Le seguenti autorizzazioni di spesa disposte con la legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, sono integrate per gli importi appresso indicati:
a) realizzazione del collegamento viario tra la S.S. n. 6 "Casilina", il casello autostradale di Frosinone e la S.S. n. 156 "Monti Lepini" lire 800.000.000;
b) realizzazione di un collegamento tra la S.S. 156 dir. e la S.S. n. 637, in località Passo del Cardinale, Ceccano lire 465.100.000.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettere c) ed l), della medesima legge n. 67 del 1993, provvede l'amministrazione provinciale di Frosinone con le procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge dell'11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazione ed integrazioni, sulla base di progettazioni esecutive rispettivamente fornite dal comune di Frosinone e dal comune di Ceccano.

Art. 10
1 Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione, a parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1994, n. 48, in attesa della predisposizione dei piani si possono individuare le opere prioritarie necessarie per realizzare gli obiettivi della legge regionale n. 48 del 1994 sulla base delle indicazioni formulate dai comuni territorialmente interessati.
2. In fase di prima attuazione della legge le opere da finanziare vengono individuate con deliberazione di Giunta regionale sulla base delle indicazioni dei comuni territorialmente interessati e previo parere degli assessorati competenti per settore d'intervento.
3. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 2, i comuni devono procedere all'approvazione delle progettazioni esecutive con apposito provvedimento deliberativo (4). I suddetti provvedimenti deliberativi devono espressamente riportare la durata dei lavori, la dichiarazione che i progetti hanno già acquisito tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e che non esistono impedimenti al regolare inizio dei lavori, nonché che tali progetti sono previsti dai piani territoriali paesistici (PTP) numeri 2, 3 e 4 adottati dalla Regione. Nel corso dei lavori non possono essere ammesse perizie di variante con o senza aumento di spesa o proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori. Gli eventuali ribassi d'asta o economie devono essere finalizzati al finanziamento di altri interventi nell'ambito della stessa legge n. 48 del 1994. In caso di mancato rispetto di tali termini, la Giunta regionale deve disporre la revoca dei finanziamenti relativi alle opere non rispondenti a quanto previsto dal presente comma. Il finanziamento della Regione per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 è fisso ed invariabile, ogni maggiore onere connesso alla realizzazione dell'opera è a totale carico dei comuni, che provvedono alla copertura con propri mezzi finanziari.
4. Le modalità di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere sono quelle stabilite dall'articolo 22 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 26.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, ripartita in ragione di lire 1 miliardo per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 48 del 1994 iscritti sul capitolo 51506 del bilancio regionale, di lire 2 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 48 del 1994 iscritti sul capitolo 32151 del bilancio regionale e di lire 2 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 1994 iscritti sul capitolo 51509 del bilancio regionale.
6. In relazione ai tempi attuativi delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la rimodulazione annuale degli stanziamenti nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 11
1. L'erogazione della somma iscritta al capitolo n. 42110 del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti modalità e criteri:
a) una prima erogazione è pari all'ammontare dei finanziamenti ai comuni nell'anno 1995 per gli effetti della statuizione di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 22;
b) una seconda erogazione ad esaurimento totale del fondo, è ripartita sulla base di programmi che riguardino il rifinanziamento di servizi già esistenti, l'istituzione di nuovi servizi, la riconversione e/o la trasformazione degli interventi socio-assistenziali nei confronti dei soggetti istituzionali.
2. Per quanto riguarda i minori, devono essere prioritariamente finanziati i programmi riferiti all'applicazione della normativa statale vigente relativamente all'istituto dell'affidamento familiare, nonché progetti che scaturiscano dall'attività di sperimentazione.
3. In casi eccezionali è consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nell'impossibilità di trasformazione degli interventi socio-assistenziali a favore di tali soggetti.
4. L'erogazione di cui al comma 1, lettera b), è disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale che li formula tenute presenti le complessive esigenze finanziarie necessarie ad assicurare ai comuni la continuità dei servizi già avviati e la realizzazione di taluni nuovi, prendendo a base minima, per ciascun comune, la somma globale corrisposta con il piano dell'anno precedente, tenuto anche conto delle eventuali proposte delle amministrazioni provinciali in ordine alla realizzazione di programmi di interesse provinciale, promossi e coordinati in collaborazione con i comuni nel settore dei servizi sociali.

Art. 12
1. Un'aliquota non superiore al 6 per cento dei finanziamenti previsti al capitolo 42112 del bilancio regionale, destinati ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, è riservata alla predisposizione del piano socio-assistenziale ed alla rilevazione di dati finalizzati alla redazione di progetti obiettivo.
2. Dello stanziamento del predetto capitolo n. 42112, una quota non inferiore a 1.000 milioni è finalizzata ai consultori familiari ed agli interventi di prevenzione, formazione ed aggiornamento nell'area dell'assistenza alla donna, al bambino ed alla famiglia.

Art. 13
1. La Regione concorre in via straordinaria e limitatamente all'anno 1996 alla copertura del disavanzo delle aziende di trasporto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 204 del 1995.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata per l'anno 1996 sul capitolo 43102 la somma di lire 90 miliardi che vengono ripartiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14
1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma Regione Lazio/F.S./TAV è stanziata sul capitolo 43202 la somma di lire 37 miliardi.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione al riparto della somma di cui al comma 1 per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'accordo.

Art. 15
1. Nelle more della scelta del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione provinciale di Frosinone per la gestione manutentiva e conservativa dell'impianto di depurazione del polo di Anagni realizzato dalla Regione nell'ambito del risanamento della Valle del fiume Sacco, si fa fronte per un periodo non superiore al triennio 1996/1998 con lo stanziamento di lire 200 milioni per ciascun anno sul capitolo di nuova istituzione n. 51410 denominato "Rimborso all'amministrazione provinciale di Frosinone delle spese sostenute per la gestione manutentiva e conservativa dell'impianto di depurazione del polo di Anagni".

Art. 16
1. In conformità alla nuova disciplina finanziaria prevista dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ed alla relativa applicazione nel bilancio regionale del 1996, nonché alla normativa statale e regionale in materia ambientale e sanitaria, la legge regionale 28 settembre 1982, n. 48, è abrogata.
2. Lo stanziamento iscritto al capitolo 52301 è finalizzato alla liquidazione delle pratiche pregresse relative all'attuazione della predetta legge n. 48 del 1982 ed assume, di conseguenza, la seguente denominazione: "Fondo per l'assolvimento delle obbligazioni a carico della Regione relative al periodo di vigenza della legge regionale 1 dicembre 1992, n. 48".

Art. 17
(Omissis) (5).

Art. 18
1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti al punto 10 dell'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, la Giunta regionale ha facoltà di avvalersi, per la rendicontazione di cui alla medesima norma, di società di revisione, con imputazione del relativo onere a carico del capitolo 11453 del bilancio regionale.

Art. 19
1. (Omissis) (6).

Art. 20
1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per i progetti eseguiti con cofinanziamento comunitario è obbligatoria l'esposizione del logo appositamente fornito dalla Regione Lazio.
2. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi finanziari.

Art. 21
1. Nell'ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 44350 l'importo di lire 200 milioni è destinato, previa rendicontazione, al Centro Culturale Feronia, che ha svolto l'attività culturale relativa all'anno 1994, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46.
2. Nell'ambito del medesimo stanziamento l'importo di lire 600 milioni è destinato al finanziamento dell'orchestra regionale del Lazio con modalità di erogazione previste dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1992, n. 52.

Art. 22
1. Lo stanziamento del capitolo 42122 è destinato, per lire 100 milioni, ai contributi da corrispondere ai soggetti, che hanno presentato la relativa domanda, nel 1995, entro i termini di legge.

Art. 23
1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64, è eliminata la frase "per una quota non superiore al 60 per cento".
2. Gli stanziamenti di cui ai capitoli 22130 e 22131 sono riservati ad integrare i fondi di garanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 solo a fronte di nuovi affidamenti concessi alle imprese dagli istituti bancari.

Art. 24
1. Ai fini della programmazione e del razionale e coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie all'interno di ambiti territoriali sovracomunali, la Regione promuove e favorisce la redazione e l'attuazione dei patti territoriali di cui alla delibera CIPE 10 maggio 1995.
2. L'Assessorato economia e finanza - Settore programmazione, nell'ambito della programmazione dei quadri di sviluppo regionale e territoriale approvati dalla Regione, coordina l'insieme delle iniziative necessarie, cura i rapporti con i soggetti pubblici e privati locali e nazionali interessati, attiva la collaborazione con gli altri assessorati competenti, propone e coordina l'attivazione degli organismi regionali (IRSPEL e FILAS) per le iniziative di ricerca, progettazione e supporto tecnico nelle fasi di redazione e di attuazione dei patti territoriali (7).

Art. 25 (7a)
[ 1. L'intervento previsto dalla legge regionale 18 aprile 1994, n. 10, concernente la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni nel comune di Fiuggi, è sospeso ed il relativo capitolo di spesa n. 23216 è conservato per la sola gestione dei residui.
2. L'Assessorato alle politiche per la promozione della cultura, spettacolo e turismo provvede a disciplinare gli effetti giuridici ed economici eventualmente conseguenti alle erogazioni già disposte per le finalità della richiamata legge regionale n. 10 del 1994.]

Art. 26
1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della FI.LA.S. S.p.A. nel rispetto del mantenimento della sua composizione percentuale, fino alla concorrenza di lire 7.000 milioni, di cui 3.000 milioni per l'esercizio 1996 e 4.000 milioni per l'esercizio 1997.
2. Il predetto onere fa carico al capitolo 22160 del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996/1998.


Art. 27
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, è devoluta all’Ente regionale per i diritti allo studio e alla conoscenza (DiSCo).(9)
2. Il gettito della tassa è finalizzato all'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel rispetto del principio di solidarietà tra le famiglie a reddito più elevato e quelle a reddito basso.
3. In conformità con quanto previsto dall’articolo 3, comma 20, della l. 549/1995, la tassa regionale di cui al comma 1 è dovuta dagli studenti per l’iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale. (10)
4. La misura della tassa regionale di cui al comma 1 è definita con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 21, della l. 549/1995. Qualora la deliberazione di cui al primo periodo non sia adottata entro il termine del 30 giugno di ciascun anno la tassa è dovuta nella misura di 140 euro. (11)
5. [Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario, con sede legale nella Regione Lazio, che rilasciano titoli di studi avente valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della predetta tassa per il diritto allo studio universitario.] (8)
6. La tassa regionale è versata dagli studenti, contestualmente alla tassa universitaria, direttamente a favore di DiSCo secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell’Ente. (12)
7. [Qualora l'università o istituto superiore riscuota le proprie tasse a mezzo conto corrente postale, la tassa regionale deve essere corrisposta dagli studenti con versamento sull'apposito conto corrente postale regionale intestato a: Regione Lazio - Servizio di tesoreria.] (8)
8. Le università e gli istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa di cui al comma 1. (13)
9. All'accertamento e alla liquidazione della tassa di cui al comma 1, nonché alla verifica di violazioni, ai rimborsi ed ai ricorsi amministrativi, provvede Di.S.Co. secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione dell’Ente. (14)
10. [Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali]. (8)
11. Con la deliberazione di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 22, secondo periodo, della l. 549/1995, sono definiti i criteri per la concessione dell’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa di cui al comma 1 agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. (15)
12. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultanti idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
13. Nel caso di violazione dell’obbligo di verifica di cui al comma 8, gli enti competenti sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa tra 1.000,00 euro e 2.000,00 euro per ogni inadempimento riscontrato. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale). (16)
14. [Entro novanta giorni dal termine ultimo per l'iscrizione all'Università o istituto superiore, la competente struttura regionale per il diritto allo studio universitario predispone, nei limiti dell'ammontare della tassa versata, per ciascun anno accademico, sul capitolo d'entrata n. 00105, i provvedimenti per l'erogazione dei fondi da devolvere per le finalità di cui al comma 2 mediante prelevamento dal capitolo di spesa n. 44120 "trasferimento gettito tassa universitaria del bilancio regionale"]. (8)
15. Gli importi delle tasse versate indebitamente sono rimborsati, a richiesta, mediante prelevamento dal capitolo di spesa di cui al comma 14. (8)

Art. 28
1. L'individuazione delle opere realizzate dalle comunità montane con i fondi di cui alla legge regionale 1 ottobre 1979, n. 82 ivi compresi gli eventuali interessi bancari maturati, resta confermata nell'ambito degli interventi approvati con apposite deliberazioni delle stesse comunità montane.
2. I predetti fondi, assegnati alle comunità montane nel triennio 1979 - 1980 - 1981 e non ancora utilizzati, entro il termine perentorio di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere oggetto di proposta complessiva e definitiva di ridestinazione. La proposta approvata con deliberazione della comunità montana viene trasmessa all'Assessorato economia e finanza regionale, che entro sessanta giorni dall'invio, può richiedere chiarimenti o elementi integrativi. Trascorso infruttuosamente tale termine, la proposta diviene operativa a tutti gli effetti. In caso di inosservanza del predetto termine di dieci mesi, le comunità montane sono tenute alla immediata restituzione alla Regione Lazio delle medesime somme non utilizzate.
3. Tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2 debbono rientrare nei settori di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale in data 21 dicembre 1979 - 20 febbraio 1981 - 7 agosto 1981 - 24 febbraio 1982, od in quelli di cui agli indirizzi e criteri programmatici della deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre 1988, n. 772.
4. E' fatto obbligo alle comunità montane di trasmettere all'Assessorato economia e finanza regionale la deliberazione di approvazione di una dettagliata relazione economico-finanziaria delle spese sostenute per gli interventi, di cui ai commi 1 e 2, entro il termine di sessanta giorni dalla utilizzazione delle somme stesse e per quelli già effettuati, entro lo stesso termine decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29
1. Al fine di predisporre il programma pluriennale di sviluppo dell'agricoltura laziale per il quinquennio 1996/2000 la Giunta regionale si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'istituto nazionale di economia agraria (INEA) attraverso la stipula di apposita convenzione.
2. L'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale provvede per la predisposizione dello schema della convenzione di cui al comma 1 nel quale, previe intese con l'INEA, sono indicati tempi, modalità e contenuti per la realizzazione del programma.
3. La spesa prevista in lire 250 milioni fa carico al capitolo 11443 che si istituisce con la seguente denominazione: "Spese per la predisposizione del programma pluriennale di sviluppo dell'agricoltura laziale nel quinquennio 1996-2000".

Art. 30
1. La somma di lire 50 milioni compresa nello stanziamento del capitolo 11453 è destinata all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Lazio.
2. La Regione concorre in via straordinaria e limitatamente all'anno 1996, per un importo di lire 120 milioni, alle spese per l'ospitalità a Roma della Commissione di valutazione del Comitato Internazionale Olimpico, sostenute dall'Associazione Roma 2004 (17).
3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il capitolo n. 46135, con la seguente denominazione: "Contributo economico da assegnare all'Associazione Roma 2004 a concorso delle spese sostenute in occasione della visita della Commissione di valutazione del C.I.O. per la designazione di Roma ad ospitare le Olimpiadi dell'anno 2004" (17).
4. L'Associazione Roma 2004 è tenuta a presentare al Settore 51, competente in materia di sport, tutta la documentazione che viene richiesta, necessaria per l'erogazione del contributo (17).

Art. 31

1. Le provvidenze di cui al capitolo 23111 sono prioritariamente destinate al finanziamento di progetti presentati da imprenditori in forma associata che intendano realizzare strutture per il tempo libero e impianti sportivi che concorrano al miglioramento strutturale di aree con forte antropizzazione.

2. Il contributo previsto dall'articolo 4, lettera b) della legge regionale 6 novembre 1993, n. 59, nella misura massima del 50 per cento è concesso nel limite massimo del 30 per cento.


Allegato "A" : Omissis.




Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 maggio 1996, n. 15 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 ottobre 1996, n. 41 (S.S. n. 3).

(2) Articolo abrogato dall'art. 19, comma 7, lettera b) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6.

(3) Si ritiene opportuno riportare di seguito anche il testo dell'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59:
"13. 1. Nei confronti delle cooperative artigiane di garanzia in possesso, al 31 maggio 1996, dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 6 della legge (regionale; n.d.r.) 20 maggio 1996, n. 16, il termine posto dal comma 3 dello stesso articolo è protratto alla data di entrata in vigore della presente legge (24.12 1996)".

(4) Parole aggiunte dall'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.

(6) Sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, integra con un comma l'art. 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

(7) Per opportuno ed utile coordinamento si riporta integralmente il testo dell'art. 8 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11:
"8. 1. La disciplina di cui all'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16 si applica anche agli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico dell'Amministrazione regionale, regolati sulla base di accordi definiti dal comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
(7a) Articolo abrogato dal numero 44) dell'allegato L e dal numero 14) dell'allegato M alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(8) Comma abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6
(9) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6
(10) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6


(11) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6

(12) Comma modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6

(13) Comma modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6

(14) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6

(15) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6

(16) Comma sostituito dall'articolo 26, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6

(17) Sostituisce l'originario comma 2 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.