Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994.

Numero della legge: 17
Data: 3 giugno 1994
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1994

L.R. 3 Giugno 1994, n. 17 (1)
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994.


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1994 è approvato in L. 28.172.600.766.551 in termini di competenza ed in L. 30.652.583.933.678 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1994, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella "A").


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1994 è approvato in L. 28.172.600.766.551 in termini di competenza ed in L. 30.652.583.933.678 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1994 in conformità dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione (Tabella "B"). L'erogazione delle spese comprese nel settore "Partite di giro" è costituita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. L'utilizzazione delle somme iscritte ai capitoli n. 32204, 32207, n. 41202, n. 41209, n. 41312. n. 42135, n. 42136, n. 43123 e n. 43130 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nei corrispettivi capitoli. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nelle leggi regionali di spesa che prevedono in deroga alla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, la riattribuzione all'esercizio successivo delle somme non impegnate, fatti salvi gli stanziamenti correlati ad entrate formalmente accertate.

4. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994.


Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1994/1996


Art. 4

1. E' approvato l'elenco n. 1, concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli n. 16310, n. 16313, n. 16316 e n. 16319.


Art. 5

1. E' approvato l'elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, come integrato con l'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69 (2). E' altresì consentita l'emissione di ordini di accreditamento a favore del dirigente della I qualifica funzionale preposto all'ufficio 2° del Settore 4° del Consiglio regionale (3).


Art. 6

1. E' approvato l'elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 7

1. E' approvato l'elenco n. 4, concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti ai seguenti capitoli:
Cap. n. 19002.......................L. 2.000.000.000
Cap. n. 29001...................... " 3.100.000.000
Cap. n. 29002...................... " 112.279.881.203
Cap. n. 39002...................... " 59.400.000.000
Cap. n. 49001...................... " 300.000.000
Cap. n. 49002...................... " 4.200.000.000
Cap. n. 59001...................... " 150.000.000
Cap. n. 59002...................... " 8.250.000.000


Art. 8

1. E' approvato l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 1994 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per i
nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di L. 1.042.077.710.203. In applicazione della facoltà prevista dal comma 6° dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/b concernenti interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di L. 1.015.726.840.380.

2. I predetti mutui, per il complessivo ammontare di L. 2.057.804.550.583 saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 16 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, tale onere è valutato in annue L. 268.000.000.000 (capitoli n. 15417 e n. 15427 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1994.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, agli adeguamenti relativi all'entità degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.


Art. 9

1. Sono confermate per l'anno 1994 e per il bilancio pluriennale 1994/1996 le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 (4).


Art. 10

1. Gli enti, aziende ed organizzazioni soggetti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, il cui bilancio è alimentato da risorse regionali, sono tenuti ad apportare ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1994 le variazioni necessarie ad adeguare le previsioni di entrata ai finanziamenti iscritti nel bilancio preventivo della Regione per il medesimo esercizio.


Tabelle "A" e "B" ed elenchi: Omissis.


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1994, n. 16 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. n. 3).

(2) L'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 così dispone:
"5. 1. E' approvato l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Oltre che nei casi previsti dalla lettera i), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento anche a favore di dirigenti della prima qualifica funzionale preposti agli uffici tecnico-strumentali, dell'ufficio (rectius: "all'ufficio"; n.d.r.) 2^ del settore 2^ e degli uffici (rectius: "agli uffici"; n.d.r.) del settore 16^, dei funzionari (rectius: "ai funzionari"; n.d.r.) amministrativi contabili delle strutture di cui all'art. 24, lettera b), ruolo della formazione professionale, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, i funzionari (rectius: "ai funzionari"; n.d.r.) preposti alla sezione economato e contabilità dell'ufficio A.T.S. dell'Assessorato urbanistica, nonchè dei dirigenti (rectius: "ai dirigenti"; n.d.r.) preposti ad uffici pienamente autonomi rispetto alle strutture presso cui operano, semprechè a queste ultime non competano per le medesime gestioni gli adempimenti previsti dalla lettera l), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992.
2. Nei casi di coincidenza del funzionario delegato di cui all'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 con il dirigente cui, ai sensi dell'art. 9, competa la gestione del capitolo a carico del quale sia tratto il correlato ordine di accreditamento, i conseguenti adempimenti previsti dal comma 3 e successivi dell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992, saranno provvisoriamente attribuiti a settori diversi individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in attesa dell'adozione della legge regionale di ristrutturazione dell'Amministrazione.
3. Sono confermati, per l'anno 1993, i limiti di ammontare degli ordini di accreditamento recepiti con il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37.

(3) Disposizioni confermate dall'art. 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 maggio 1995, n. 26, dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17, dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 e dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(4) L'art. citato conferma le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 37 del 1992, che a sua volta conferma le norme degli artt. 40, 41, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33, cui si fa rinvio.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.