Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997 (1)

Numero della legge: 12
Data: 22 maggio 1997
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1997

L.R. 22 Maggio 1997, n. 12
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997 (1)


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1997 è approvato in lire 30.228.716.969.177 in termini di competenza e di lire 33.462.436.897.494 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge [Tabella "A": omissis].


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1997 è approvato in lire 30.228.716.969.177 in termini di competenza ed in lire 33.462.436.897.494 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1997 in conformità dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione [Tabella "B": omissis]. L'erogazione delle spese comprese nel settore "Partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti nella predetta Tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente anno finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.

4. L'utilizzazione della somma iscritta ai capitoli nn. 32204 e 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nei corrispondenti capitoli.

5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997.


Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1997/1999.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli nn. 16310, 16313, 16316 e 16319;
b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (2) e quelle contenute
nell'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, corrispondente ai capitoli, dall'11101 all'11114, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (3). E' altresì consentita, l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari di 8° livello in servizio presso l'ufficio 2^ del settore 2^, nonché in favore del dirigente dell'ufficio 1^ del settore 41 (4);
c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) l'elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 1997 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di lire 842.865.763.361 in applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/bis concernenti interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di lire 408.465.633.389.

2. I predetti mutui, per il complessivo ammontare di lire 1.251.331.396.750 sono stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 14 per cento annuo, oneri fiscali esclusi,e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

3. Il pagamento della annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti; tale onere è valutato in annue lire 146.781.886.138 (capitoli nn. 15417 e 15427 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1997.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Nel caso in cui, in sede di contrazione di mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse in tutto od in parte, debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all'entità degli stanziamenti annuali alla diversa decorrenza e durata nel tempo, sono annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

6. Alla stipulazione dei predetti mutui non si può procedere anteriormente al 1° luglio 1997.

7. E' altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo 04130 con lo stanziamento di lire 550.171.732.776 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.


Art. 5

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre, in alternativa totale o parziale dei mutui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), prestiti obbligazionari.


2. In relazione a quanto sopra disposto, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.


3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.


4. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.

6. Per tutte le iniziative collegate all'ottenimento del rating e all'emissione del prestito la Giunta regionale può avvalersi del supporto della FILAS S.p.A..

7. L'onere per l'attuazione del presente articolo quantificato in lire 700.000.000 grava sullo stanziamento del capitolo n. 15426 che viene istituito nel bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 con la seguente denominazione: "Spese connesse all'emissione di prestiti obbligazionari".


Art. 6

1. Sono confermate per l'anno 1997 e per il bilancio 1997/1999 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33, nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni.


Art. 7

1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1996 a carico degli esercizi 1994 e precedenti ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1997. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il settore 11 ragioneria dell'Assessorato economia e finanza regionale.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo, vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di Presidenza.


Art. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 1995 e 1996, iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 1996 ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui in conformità alla predetta richiamata disposizione si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale n. 15 del 1977, di concerto con le strutture competenti per materia.

2. Per l'anno 1997 è sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui all'articolo 30, comma 3 della legge regionale n. 15 del 1977.


Art. 9
Omissis (5)

Art. 10

1. Le autorizzazioni all'istituzione ed allo svolgimento dei corsi disposte con deliberazione per i trienni 1989/1992 - 1990/1993 - 1993/1995 in favore dell'Istituto S. Giovanni di Dio devono intendersi anche come autorizzazione al sovvenzionamento secondo i parametri indicati nei piani per la formazione degli operatori sociali approvati dal Consiglio regionale.

2. L'Istituto può inoltrare domanda entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il capitolo 24228 con uno stanziamento di lire 230.000.000 così denominato: "Spesa per il finanziamento dei corsi per la formazione di educatori professionali autorizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, relativi ai piani annuali per la formazione professionale degli operatori sociali e parzialmente sovvenzionati".



Art. 11

1. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per sopperire alle necessità concernenti il funzionamento del settore 41 - ufficio ^ in Bruxelles viene istituito il capitolo di spesa n. 11340 denominato: "Spesa per garantire l'attività, il funzionamento e l'operatività - ivi compresa l'acquisizione di servizi - della Regione Lazio - settore 41 ufficio 1^ in Bruxelles".

2. Il dirigente del settore 41 è autorizzato ad esercitare i poteri di spesa previsti dall'articolo 23 punto g) della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35 nei limiti di quanto annualmente fissato dalla legge regionale di bilancio.

3. Per l'anno 1997 lo stanziamento è determinato in lire 200.000.000.


Art. 12

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, seconda parte della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in adempimento a quanto ivi previsto, è stanziata la somma di lire 90.000.000.000 sul capitolo 43104, che assume la seguente denominazione: "Contributo straordinario per l'esercizio del trasporto pubblico locale extraurbano su gomma per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (5a).


Art. 13

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione:
A.DI.S.U. - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - dell'Università "La Sapienza" di Roma, nelle risultanze di cui alla delibera commissariale n. 408 del 17 ottobre 1996;
A.DI.S.U. - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - dell'Università "Tor Vergata" di Roma, nelle risultanze di cui alla delibera commissariale n. 91 del 26 settembre 1996;
A.DI.S.U. - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - Roma Tre della Terza Università degli Studi di Roma, nelle risultanze di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 24 ottobre 1996;
A.DI.S.U. - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - dell'Università di Viterbo, nelle risultanze contenute nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 168 del 25 settembre 1996;
A.DI.S.U. - Azienda per il Diritto allo Studio Universitario - dell'Università degli Studi di "Cassino", nelle risultanze contenute nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 13 novembre 1996.


Art. 14

1. Ai sensi della legge [ndr regionale] 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1997, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:
1) E.P.T. - Ente Provinciale del Turismo di Roma;
2) E.P.T. - Ente Provinciale del Turismo di Frosinone;
3) E.P.T. - Ente Provinciale del Turismo di Rieti;
4) E.P.T. - Ente Provinciale del Turismo di Latina;
5) E.P.T. - Ente Provinciale del Turismo di Viterbo;
6) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Velletri;
7) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Formia;
8) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dei Laghi e Castelli Romani;
9) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Tivoli;
10) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Viterbo;
11) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Anzio;
12) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo dell'Etruria Meridionale;
13) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Gaeta;
14) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Lago di Bracciano;
15) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Rieti-Terminillo;
16) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di S. Marinella;
17) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Fiuggi;
18) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo della Valle di Comino;
19) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Tuscolo;
20) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Terracina;
21) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Civitavecchia;
22) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Scauri-Minturno;
23) A.A.S.T. - Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Subiaco;
24) Istituto Montecelio - Ente Regionale per la Comunicazione;
25) A.R.S.I.A.L. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio;
26) I.R.S.P.E.L. - Istituto Regionale di Studi e Ricerche per la Programmazione Economica;
27) Parco regionale dell'Appia Antica.

2. L'approvazione dei bilanci dell'anno 1997 degli enti turistici indicati al comma 1, contrassegnati con i numeri da 1 a 23 sono approvati previa rideterminazione dei bilanci medesimi, compatibilmente con le risorse finanziarie riscontrabili sui capitoli 12205 e 23105 del Bilancio regionale 1997.

3. Sono allegate al bilancio regionale dell'esercizio 1997 le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.


Art. 15

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1^ luglio 1996, n. 25, per sopperire alle necessità concernenti il funzionamento dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale viene istituito il capitolo di spesa n. 11209 denominato: "Spese per garantire l'attività, il funzionamento e l'operatività dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta".


2. Il capo dell'ufficio di gabinetto è autorizzato ad esercitare i poteri di spesa previsti dall'articolo 23 punto g) della legge regionale n. 35 del 1992 nei limiti di quanto annualmente fissato dalla legge regionale di bilancio.

3. Per l'anno 1997 lo stanziamento è determinato in lire 70.000.000.

Art. 16

1. L'articolo 26 della legge regionale n. 25 del 1996, e' cosi' modificato:
(Omissis)

Art. 17

1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per l'attivazione ed il funzionamento del sistema statistico regionale è prevista per l'anno 1997 una spesa pari a L. 740.000.000, che grava sugli stanziamenti dei seguenti capitoli di bilancio regionale 1997:
Capitolo n. 11216 "Spese per i servizi dell'informazione", previste in L. 30.000.000;
Capitolo n. 1423 "Compensi, onorari e rimborsi per le consulenze prestate da enti o privati", spese previste in L. 50.000.000;
Capitolo n. 11453 "Spese per incarichi di studio e ricerche all'I.R.S.P.E.L., ad enti, istituti ed organismi privati", previste in L. 250.000.000;
Capitolo n. 15214 "Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni", spese previste in L. 10.000.000;
Capitolo n. 15303 "Spese per l'acquisizione di attrezzature, prodotti e servizi relativi alla introduzione di processi di informatizzazione e di automazione degli uffici regionali", previste in L. 400.000.000.

Art. 18

1. Al fine di sanare le situazioni residue relative ai programmi di viabilità e acquedotti rurali, in favore delle province dei comuni e delle comunità montane finanziati dalla Regione Lazio a tutto il 1993 ai sensi delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52, 7 giugno 1975, n. 43 e 21 giugno 1990, n. 81, possono essere liquidate le spese riguardanti i lavori riferiti ai progetti di massima a suo tempo approvati dalla Regione per i quali i comuni e le comunità montane hanno formalizzato le procedure per l'appalto dei lavori entro il 30 giugno 1996 e gli stessi lavori sono conclusi entro il 30 settembre 1997 (7).

2. La documentazione necessaria per la liquidazione del contributo regionale, completa in ogni sua parte, dovrà pervenire all'Assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, settore 64^, ufficio 3^, improrogabilmente entro il 31 ottobre 1997 (8).

3. La spesa di L. 3.690.200.000 è iscritta in competenza al capitolo 21223 che si istituisce con la seguente denominazione: "Pagamento a saldo di contributi alle provincie, comunità montane e ai comuni per progetti di viabilità e acquedotti rurali approvati dalla Regione entro il 1993, ai termini delle LL.RR. 52/74, 43/75, 81/90, e conclusi entro il 30 settembre 1997".

Art. 19

1. Per consentire l'attuazione del regolamento CE n. 2132/96 concernente il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva è istituito il capitolo di spesa n. 21128 con la somma di L. 1.100.000.000 quale anticipazione del finanziamento di pari importo, già assegnato alla Regione Lazio e a totale carico della Commissione europea, che affluisce al capitolo di entrata n. 01522. I capitoli suddetti sono istituiti con la seguente denominazione: "Programma per il miglioramento della qualità dell'olio d'oliva (Reg. CE n. 2132/96)".


2. Per consentire la realizzazione del progetto sperimentale IDEA concernente l'identificazione elettronica del bestiame, in cofinanziamento con la Commissione europea, è istituito il capitolo di spesa n. 21146 con la seguente denominazione: "Cofinanziamento del progetto IDEA per l'identificazione elettronica del bestiame. Quota regionale" e la dotazione finanziaria di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi 1997-1998-1999, nonché il capitolo di spesa n. 21147 con la seguente denominazione: "Cofinanziamento del progetto IDEA per l'identificazione elettronica del bestiame. Quota comunitaria" e la dotazione finanziaria di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi 1997-1998-1999. La quota comunitaria affluisce al capitolo d'entrata n. 01524 che si istituisce con la stessa precedente denominazione.

3. Per consentire di portare a conclusione le iniziative previste nei programmi elaborati dai comuni di Trevignano Romano, Ronciglione, Montefiascone e S. Lorenzo Nuovo, già approvati dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni in attuazione delle leggi regionali 5 marzo 1990, n. 22 e 28 ottobre 1991, n. 69, tenuto conto delle varianti adottative proposte entro la spesa ammessa con le stesse deliberazioni è iscritta in competenza la somma di L. 1.350.000.000 al capitolo n. 21224 che si istituisce con la seguente denominazione: "Interventi conclusivi di infrastrutture agricole e forestali nei comuni di Trevignano Romano, Ronciglione, Montefiascone e S. Lorenzo Nuovo, già ammessi a finanziamento della Giunta regionale ai termini delle LL.RR. 22/90 e 69/91".

4. Per consentire il pagamento a saldo di contributi dovuti a beneficiari già ammessi a finanziamento a valere sulle leggi regionali n. 47 del 1980, n. 44 del 1986, n. 51 del 1989, n. 52 del 1974 e 43 del 1975 è iscritta in competenza e cassa la somma di L. 468.000.000 al capitolo n. 21370 che si istituisce con la seguente denominazione: "Contributi pregressi a saldo già dovuti a valere sulle LL.RR. 47/80, 44/86, 51/89, 52/74 e 43/75".


Art. 20 (8a)


Art. 21

1. Limitatamente all'anno 1997 e nelle more dell'approvazione del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 concernente norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica, la Giunta regionale definisce con singoli provvedimenti i programmi di intervento di cui ai capitoli di spesa nn. 21203, 21204, 21205, 21209 e 21219.

2. La Giunta regionale approva il piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1984 entro il termine perentorio di novanta giorni.


Art. 22

1. Al fine di liquidare il debito di L. 19.303.432.000 maturato nei confronti dei consorzi di bonifica alla data del 31 dicembre 1996, per la manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale a totale carico della Regione Lazio, i consorzi di bonifica sono autorizzati alla contrazione di mutui decennali di importo pari al debito.


2. I predetti mutui, per il complessivo ammontare di Lire 19.303.432.000, sono stipulati per la durata di ammortamento di dieci anni, con quote semestrali costanti.

3. Le annualità di ammortamento dei mutui sono garantite dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti all'effettuazione dei rimborsi ai consorzi. Tale onere è valutato in annue L. 3.000.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1998.

4. Al rimborso delle quote annuali di ammortamento si provvede mediante imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 21208 del bilancio 1997 e successivi, con la seguente denominazione: "Rimborso delle quote di ammortamento dei mutui contratti dai consorzi di bonifica per la manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale. Debito pregresso al 31 dicembre 1996".

5. La Giunta regionale provvede ad autorizzare la contrazione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti dei singoli debiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, stabilendo altresì il tasso massimo applicabile ai mutui da porre a carico della Regione.


Art. 23

1. L'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale, ai fini della ripresa e dello sviluppo delle produzioni agrozootecniche laziali, è autorizzato per il triennio 1997/1999 a promuovere la commercializzazione in Italia ed all'estero, nel rispetto delle norme statali, dei prodotti agricoli e zootecnici compresi quelli derivanti dalla conservazione e trasformazione del prodotto. La spesa grava sul capitolo di bilancio relativo alla "promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli", n. 21349, di cui alle leggi regionali nn. 46 del 1974, 37 e 47 del 1980, 12 del 1983, 69 del 1979, 90 del 1985, 21, 44, 62 e 67 del 1988, 39 del 1995.



Art. 24

1. A partire dagli stanziamenti dell'esercizio finanziario 1999, i fondi regionali di cui alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 sono ripartiti tra i consorzi di garanzia fidi secondo i criteri stabiliti dagli articoli 6 e 7 della citata legge e sono destinati a garantire i nuovi affidamenti, compresi i rinnovi, deliberati dal 1 gennaio 1999. I fondi stanziati nell'esercizio finanziario 1997, impegnati e non ancora erogati, sono destinati ad integrare il "fondo rischi" dei confidi secondo le norme di cui alla legge regionale 46/1993 (9).

2. Una quota non superiore a L. 600.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 22130 del bilancio di previsione 1997 è destinata ad incentivare il recupero di operatività dei consorzi di garanzia fidi esistenti interessati a processi di riorganizzazione interna.


Art. 25

1. Lo stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 46110 di L. 500.000.000 è destinato, previa rendicontazione delle spese sostenute, alle società bocciofile, iscritte negli elenchi della deliberazione di Giunta regionale n. 10070 del 28 dicembre 1994 che hanno realizzato le opere ritenute ammissibili in base alle disposizioni della legge regionale n. 51 del 1979 e per le quali hanno chiesto un contributo ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1992, n. 51, anche se eseguite prima dell'approvazione della suddetta legge. Il contributo è concesso, previo sopralluogo di un funzionario dell'ufficio impiantistica sportiva che accerti l'avvenuta realizzazione delle opere, nella misura prevista dalla legge regionale n. 51 del 1992.



Art. 26

1. Al fine di determinare le condizioni necessarie per consentire alle ADISU di fare riferimento a fatti amministrativi contabili certi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale in materia di diritto allo studio, può disporre la revisione dei bilanci consuntivi afferenti le gestioni IDISU anche attraverso il ricorso a società di revisione, da individuarsi con procedure di evidenza pubblica, con spesa a valere sugli stanziamenti iscritti al capitolo 44117. La revisione deve essere portata a termine entro sei mesi dall'affidamento dell'incarico.


Art. 27

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il rimborso agli EE.LL. fino al 50 per cento delle maggiori spese sostenute a seguito degli aumenti dell'indennità giornaliera disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989 ai disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro negli anni 1991-1992-1993.


2. L'onere di L. 71.605.950 dei rimborsi di cui al comma 1 grava sullo stanziamento iscritto sul capitolo 24138 del bilancio 1997 denominato "Contributi per il finanziamento di progetti per l'apertura di cantieri scuola e lavoro".


Art. 28

1. Per l'acquisto di scuolabus è autorizzata la concessione ai comuni che intendono provvedervi mediante assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di contributi costanti decennali nella misura occorrente a coprire il totale ammortamento del mutuo compreso l'onere per interessi.

2. La concessione dei contributi in annualità, la cui spesa è autorizzata per L. 700.000.000 a partire dall'esercizio 1997, è disposta dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 29 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'articolo 23 della predetta legge.


3. Il contributo è corrisposto ai comuni e per essi direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa Depositi e Prestiti a partire dalla data di scadenza della prima quota di ammortamento del mutuo. A tal fine il comune deve inviare alla Regione copia del piano di ammortamento del mutuo.


4. La somma di L. 700.000.000 viene iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 44105 che si istituisce nel bilancio regionale 1997 con la seguente denominazione: "Contributi annuali ai comuni per l'acquisto di scuolabus per il trasporto scolastico, nuovo limite di impegno (legge regionale n. 29 del 1992)". Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 44106 del medesimo bilancio regionale 1997.


Art. 29 (9a)
1. La Regione, a seguito della cessazione da parte dello Stato del finanziamento in sede di fondo comune delle somme occorrenti al pagamento del trattamento economico a favore del personale assunto con legge 1^ giugno 1977, n. 285, pone a proprio carico la spesa relativa limitatamente al personale in servizio presso gli enti di cui all'articolo 2.


2. Tenuto conto delle possibilità di approvvigionamento degli enti medesimi, la Regione, considerati i finanziamenti corrisposti nell'anno 1996 agli enti stessi, eroga per il triennio 1997/1999 la somma di equivalente importo alle università agrarie, mentre agli I.A.C.P. ed al consorzio di bonifica di Fondi i suddetti finanziamenti vengono erogati con riduzione al 50 per cento nel 1997, al 40 per cento nel 1998, ed al 30 per cento nel 1999.


3. L'onere previsto per l'attuazione della presente legge è valutato in L. 1.675.625.000 per il 1997, L. 1.422.429.000 per il 1998 e in L. 1.171.663.000 per il 1999.


4. Tale onere grava sul bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sul capitolo 13104 che assume la denominazione: "Interventi a sostegno degli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 7 della legge n. 138 del 1984 destinatari del personale assunto ex lege n. 285 del 1977 loro assegnato dalla Regione Lazio".

5. Per i due anni successivi l'onere relativo trova copertura nella proiezione finanziaria del medesimo 13104.


Art. 30

1. Un importo non superiore a L. 450.000.000 sul capitolo 42120 del bilancio regionale, destinato ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, può essere utilizzato per la predisposizione del piano socio-assistenziale e per la rilevazione di dati ed elementi finalizzati alla redazione di progetti obiettivo ed alla incentivazione per sperimentazioni di nuovi interventi.



Art. 31

1. I finanziamenti del capitolo 42120, sino alla concorrenza massima di L. 1.000 milioni sono destinati alle cooperative che abbiano almeno il 40 per cento dei soci detenuti o ex detenuti occupati per contribuire all'inserimento lavorativo degli stessi.

2. I fondi vengono erogati alle cooperative in possesso dei requisiti, nella misura massima di L. 15.000.000 per ogni detenuto o ex detenuto, occupati da almeno dieci mesi precedenti la data di scadenza di presentazione della domanda.

3. Le domande per accedere al contributo devono essere presentate entro il 31 maggio con allegata la seguente documentazione:
a) copia dello statuto e del libro dei soci;
b) certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio;
c) certificato attestante lo stato di detenzione o dichiarazione autentica attestante lo stato di ex detenuto;
d) copia del libro paga e del libro matricola;
e) copia della documentazione attestante i versamenti previdenziali degli ultimi dieci mesi.

4. Il contributo deve essere rendicontato entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene erogato.



Art. 32

1. Nelle more dell'approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale, i fondi stanziati sul capitolo 42120 per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali, sono utilizzati ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale n. 38 del 1996 e ripartiti in modo proporzionale, tenendo a base gli importi iscritti nei capitoli dell'esercizio finanziario 1996, che per effetto dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale n. 38 del 1996 e dell'articolo 17 della legge regionale di assestamento di bilancio 1996 (leggasi: "legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59"), sono confluiti nel predetto capitolo 42120.


Art. 33

1. Nelle more della approvazione del primo piano socio-assistenziale regionale, i fondi stanziati sul capitolo 42125 sono attribuiti ai comuni ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge regionale n. 38 del 1996 e con i criteri fissati dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 1021 del 13 luglio 1994.

2. Nell'ambito dello stanziamento al capitolo di spesa 42120 l'importo di L. 250.000.000 è destinato agli interventi di cui alle leggi regionali n. 19 del 1984 e n. 69 del 1989.



Art. 34

1. In applicazione dell'articolo 16, comma 7 e dell'articolo 18, commi 2 e 2 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalla legge 2 novembre 1995, n. 216, è istituito nello stato di previsione della spesa regionale il capitolo 11446 denominato: "Spese per progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, studi, ricerche, indagini ed altre rilevazioni, nonché per l'acquisto dei materiali e degli strumenti necessari per l'espletamento di tali attività". (9b)

2. Per l'anno 1997 sul suddetto capitolo viene stanziata la somma di L. 1.000.000.000.


3. Le somme occorrenti per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1 legge 109/1994 e successive modificazioni, pari all'1 per cento del costo preventivato dell'opera o di un lavoro, sono prelevate dagli stanziamenti del capitolo di cui al comma 1, ovvero dallo stanziamento previsto sul capitolo di bilancio corrispondente all'opera o al lavoro finanziato, fermo restando l'obbligo di comprendere la somma utilizzata tra le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro stesso (10).


4. Nei casi in cui i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di un'opera sono redatti dagli uffici tecnici dell'Amministrazione regionale, le spese per studi, ricerche e indagini ed altre rilevazioni non possono superare il 3 per cento del costo preventivato per l'opera, mentre le spese per l'acquisto dei materiali e degli strumenti necessari per l'espletamento di tali attività, non possono superare il 2 per cento del costo previsto per l'opera stessa.

5. In attesa del regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994 così come modificata dalla legge n. 216 del 1995, il coordinatore unico di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge stessa, è identificato nel dirigente del dipartimento, oppure nel dirigente dell'area o del settore nel cui ambito viene svolto il procedimento dell'opera pubblica, qualora il dirigente del dipartimento non sia ancora stato designato.

6. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione dell'articolo 18, comma 1 della legge n. 109 del 1994 modificata dalla legge n. 216 del 1995 ed individua per ogni singolo intervento il responsabile unico del procedimento nonché, nei casi in cui le attività di progettazione o esecuzione dei lavori siano svolte direttamente dall'Amministrazione regionale, il personale dell'ufficio tecnico preposto.

7. Qualora i progetti siano redatti direttamente dall'Amministrazione regionale, gli oneri per le coperture assicurative previste dall'articolo 30, comma 5 della legge n. 109 del 1994 modificata dalla legge n. 216 del 1995, sono a carico del bilancio regionale e le relative spese sono imputate sul capitolo di cui al precedente comma 1.

8. Il capitolo di spesa 11446 istituito ai sensi del comma 1 è compreso nell'elenco dei capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche gli atti di pianificazione nei limiti e con le modalità indicati al comma 1 dell' art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonchè alla stesura ed al coordinamento dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nei limiti e con le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale. Per le relative spese si applicano le disposizioni di cui al comma 3 (10a).

8-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere ed interventi finanziati con fondi che pervengono alla Regione con vincolo di destinazione; per essi le spese per progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, studi, ricerche, indagini ed altre rilevazioni, nonchè per l'acquisto dei materiali e degli strumenti necessari per l'espletamento di tali attività connesse con l'applicazione dell'articolo 16, comma 7, e dell'articolo 18, comma 2 e 2 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 novembre 1995, n. 216, fanno parte integrante delle spese necessarie per la realizzazione delle opere o interventi ai quali si riferiscono e gravano sul capitolo di bilancio che le finanzia (10a).


Art. 35


1. Sono delegate ai comuni in cui hanno sede le seguenti funzioni relative ai porti di competenza regionale:
a) la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici portuali e pulizia delle banchine, delle opere praticabili e degli specchi acquei portuali;
b) il pagamento dei consumi d'energia elettrica per i servizi portuali;
c) la escavazione ordinaria per il mantenimento dei fondali dei bacini portuali.


1 bis. Restano di interesse comunale i porti già classificati di classe IV, nonché le darsene, le aste fluviali appartenenti al demanio marittimo e le specifiche aree portuali residuali senza classificazione. (10b)

2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate la Giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle somme occorrenti ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e provvede alla relativa erogazione.

2 bis. In caso di inerzia dell’ente delegato, la Regione, previo invito a provvedere entro un congruo termine, nomina un Commissario ad acta ai sensi della normativa vigente. (10c)

3. Le convenzioni in essere tra comuni e Regione relative alle funzioni ed attività di cui ai commi precedenti si intendono superate a decorrere dall'esercizio finanziario 1998.


Art. 36

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13, concernente interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico, è istituito nello stato di previsione della spesa il capitolo 31220 avente la seguente denominazione: "Partecipazione finanziaria della Regione Lazio alla realizzazione di piste ciclabili; L.R. 13/1990". La partecipazione finanziaria della Regione Lazio può coprire fino al 100 per cento del costo della realizzazione (11).

2. Alla realizzazione di interventi in aree di particolare interesse archeologico, artistico, ambientale, culturale e turistico può provvedere direttamente la Regione Lazio assumendone l'onere finanziario (12).

3. Alla individuazione, all'approvazione ed al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo provvede la Giunta regionale con proprio atto deliberativo.

4. Gli interventi finanziati ai sensi della legge 28 giugno 1991, n. 208, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario con legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono ricomprese nella normativa della presente legge per le finalità previste dalla legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13 (13).


Art. 37

1. Con l'entrata in vigore della legge n. 84 del 1995, che ha modificato la natura giuridica dei consorzi portuali e delle compagnie portuali, restano ferme le disposizioni delle leggi regionali nn. 1 del 1992, 21 del 1975, 84 del 1989, a favore delle corrispondenti istituzioni portuali.

2. La denominazione del capitolo 31313 viene modificata nella seguente: "Contributi all'autorità portuale nel porto di Civitavecchia".

3. A modifica dell'articolo 3, comma 2, della citata legge regionale n. 1 del 1992 l'erogazione del finanziamento regionale avviene con le seguenti modalità:
a) la somma disposta annualmente con la legge di bilancio viene trasferita in unica soluzione entro un mese dalla data di approvazione della stessa legge di bilancio regionale;
b) l'erogazione del finanziamento è condizionata all'approvazione da parte della competente commissione consiliare di apposita relazione, con parere favorevole, resa dai rappresentanti regionali in seno al comitato dell'autorità portuale di Civitavecchia;
c) entro il 31 dicembre di ogni anno il presidente dell'autorità portuale invia una relazione, con allegato rendiconto, sullo stato di attuazione delle iniziative finanziarie (rectius: "finanziate"; n.d.r.) con la presente legge.


Art. 38

1. Lo stanziamento di lire 2.300 milioni sul capitolo 51409, oltre a far fronte agli oneri connessi con la gestione diretta da parte della Regione dell'impianto di depurazione del polo n. 5 realizzato nell'ambito del risanamento della Valle del Sacco, è destinato a far fronte, quale anticipazione, agli oneri a carico del consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone al quale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 40 del 1986, saranno consegnate le opere e gli impianti realizzati ai fini della successiva gestione, fino all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento della gestione delle opere stesse.

2. Le somme erogate al consorzio per le finalità di cui al comma 1, sono restituite alla Regione dopo l'introito da parte dell'A.S.I. di Frosinone delle somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione, così come previsto dall'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 20.


Art. 39

1. I contributi regionali previsti al capitolo 43202 per gli interventi di potenziamento dei nodi di scambio e per la realizzazione di sistemi ettometrici per il raccordo tra nodi di scambio, parcheggi e centri generatori, sono erogati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi, previa approvazione da parte della Giunta regionale, del programma delle opere da realizzare nonché, per ogni intervento, del progetto definitivo e del relativo piano finanziario (14).


Art. 40

1. Per l'anno 1997 il contributo straordinario da concedere all'Azienda consorziale del parco regionale dell'Appia Antica, ai sensi della legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, è stabilito in L. 500.000.000.


Art. 41

1. La denominazione del capitolo 28104 è integrata con l'indicazione delle leggi regionali n. 2 del 1992, n. 54 del 1993 e n. 48 del 1994, così come modificate dalla legge regionale n. 7 del 1994.

2. Al medesimo capitolo 28104 sono trasferiti gli stanziamenti di competenza dei capitoli 23115, 32151, 32150, 44221, 51506, 51509, 51510 che vengono soppressi.


Art. 42

1. Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche, viene istituito il capitolo 11424 così denominato: "Compensi per incarichi temporanei e occasionali conferiti dall'Amministrazione regionale" con uno stanziamento di L. 50.000.000= per l'anno 1997.


Art. 43

(14)


Art. 44

1. Per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interessi, ai sensi della legge regionale 51/1979, la Giunta regionale è autorizzata ad attribuire all'Istituto del Credito Sportivo (I.C.S.) un fondo per il concorso negli interessi sui mutui agevolati per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della predetta legge regionale n. 51/1979. Per l'utilizzazione del fondo l'I.C.S., provvede nelle forme indicate in apposita convenzione (15).

2. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, si provvede a disciplinare l'entità del contributo su conto interessi a carico della Regione nonché criteri e modalità per la concessione dei contributi. L'onere che grava sul capitolo 32503 di nuova istituzione con la seguente denominazione: "Fondo regionale per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo (L.R. n. 51/1979, art. 3, lettere a) e b)" (16),(16a).


Art. 45

1. Una quota pari a L. 200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 23105 del bilancio 1997 è riservato ad iniziative promozionali, culturali e folcloristiche delle associazioni pro-loco di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1990, n. 78.

2. Il fondo è ripartito tra gli enti destinatari in proporzione al numero di associazioni pro-loco esistenti sul territorio e iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.

3. Entro un mese dall'approvazione della presente legge l'agenzia provinciale del turismo delibera sulla concessione di finanziamenti.

4. Scaduto tale termine, in assenza della delibera di cui al comma 3, i fondi vengono ripartiti tra le altre agenzie provinciali.

5. Sono abrogati gli articoli 3 e 4, ed il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 78 del 1990.



Art. 46

1. Una quota dello stanziamento di cui al capitolo 15107 per gli anni 1997/1999 è riservato alla manutenzione straordinaria di tutto il complesso "Le Fraschette" sito nel comune di Alatri provincia di Frosinone di proprietà della Regione Lazio, ad esclusione della parte riservata alla costruzione di un ostello.

2. I lavori di manutenzione straordinaria avranno inizio a seguito dell'approvazione del progetto da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente relativamente al progetto concernente l'utilizzo del complesso suindicato, con priorità di realizzazione di un comprensorio multifunzionale polivalente volto a finalità socio-sanitarie assistenziali e di recupero della popolazione in condizioni di disagio, devianza e dipendenza in un sistema integrato di servizi della provincia di Frosinone.


Art. 47
(14)

Art. 48

1. Una quota sino a L. 250.000.000 sullo stanziamento del capitolo 13111 è riservata al completamento della sede comunale di Frosinone.


Art. 49

Omissis (17).


Art. 50

1. Una quota sino a L. 30.000.000 dello stanziamento del capitolo 13111 è riservata alla ristrutturazione della sede del comune di Castel S. Angelo.


Art. 51

Omissis (18).


Art. 52 (19)


1. Al fine di favorire l'adeguamento delle attrezzature e strutture del porto di Civitavecchia per elevare la potenzialità dei servizi, l'autorità portuale è autorizzata alla contrazione di mutui della durata minima di dieci anni con quote di ammortamento semestrali.

2. La Regione Lazio concorre agli oneri di ammortamento, per capitale e interessi, per l'intera durata dei mutui, per una quota non superiore ai due terzi dei suddetti oneri di rimborso.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 e pluriennale 1997/1999 è istituito il capitolo 31310 con la denominazione: "Concorso della Regione agli oneri di ammortamento dei mutui contratti dall'autorità portuale di Civitavecchia per l'adeguamento delle attrezzature e strutture portuali" con lo stanziamento di L. 800.000.000 annui.

4. La Giunta regionale provvede ad autorizzare la contrazione dei mutui, contestualmente all'approvazione del programma presentato dall'autorità portuale.





Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 maggio 1997, n. 15 (S.O. n. 2).

(2) Disposizioni confermate dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.
Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare il testo dell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 cui la presente diposizione di conferma riconduce:
"5. 1. E' approvato l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Oltre che nei casi previsti dalla lettera i), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento anche a favore di dirigenti della prima qualifica dirigenziale preposti agli uffici tecnico-strumentali, dell'ufficio (rectius: "all'ufficio"; n.d.r.) 2° del settore 2° e degli uffici (rectius: "agli uffici"; n.d.r.) del settore 16°, dei funzionari amministrativi contabili delle strutture di cui all'art. 24, lettera b), ruolo della formazione professionale, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, i funzionari (rectius: "dei funzionari"; n.d.r.) preposti alla sezione economato e contabilità dell'ufficio ATS dell'Assessorato urbanistica, nonchè dei dirigenti preposti ad uffici pienamente autonomi rispetto alle strutture presso cui operano, semprechè a queste ultime non competano per le medesimne gestioni gli adempimenti previsti dalla lettera l), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992.
2. Nei casi di coincidenza del funzionario delegato di cui all'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con il dirigente cui, ai sensi dell'art. 9, competa la gestione del capitolo a carico del quale sia tratto il correlato ordine di accreditamento, i conseguenti adempimenti previsti dal comma 3 e successivi dell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992, saranno provvisoriamente attribuiti a settori diversi individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in attesa dell'adozione della legge regionale di ristrutturazione dell'Amministrazione."

(3) Disposizione confermata dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.
Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare il testo del citato art. 17 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 25:
"17. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato, nell'ambito della autonomia contabile, ai sensi della legge 28 (rectius: "6"; n.d.r.) dicembre 1973, n. 853, a gestire i capitoli di spesa del proprio bilancio corrispondenti ai capitoli dal n. 11101 al n. 11114 del bilancio regionale, anche attraverso aperture di credito a favore di funzionari all'uopo delegati, con le procedure previste dagli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 15 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi i dirigenti dell'Ufficio II, Settore IV per i capitoli corrispondenti ai capitoli n. 11101 e 11103 e dell'Ufficio II, Settore V per i capitoli corrispondenti ai nn. 11102, 11105, 11106 del bilancio regionale."

(4) Vedi anche l'art. 6, comma 1, secondo alinea, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.

(5) Articolo abrogato a decorrere dalla data del 1 ottobre 2002 per il personale regionale in servizio presso la Giunta regionale e dalla data del 15 marzo 2003 per il personale regionale in servizio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6

(5a) Articolo così sostituito dall'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.

(6) Modifica l'art. 26 della legge regionale 1^ luglio 1996, n. 25.

(7) Termine prorogato al 30 settembre 1998 dall'art. 42, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(8) Termine prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 42, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.

(8a) Articolo abrogato dall'articolo 37 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3

(9) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.

(9a) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa F31900

(9b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa E51900

(10) Comma così sostituito dall'art. 40 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.

(10a) Commi aggiunti dall'art. 18, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(10b) Comma inserito dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(10c) Comma inserito dall'articolo 9, comma 116, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(11) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.

(12) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.

(13) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.

(14) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 41 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, relativo alla presente disposizione:
"41. 1. Il programma degli interventi da finanziare ai sensi dell'art. 39 della l.r. 12/1997, comprende anche le acquisizioni da parte della Regione delle aree per la realizzazione delle opere. A tal fine alla denominazione del cap. 43202 sono aggiunte le seguenti parole: "e per l'acquisizione da parte della Regione delle aree per la realizzazione delle opere.".".

(14a) Articolo abrogato dall'articolo 191, comma 1, lettera iiii) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(15) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.

(16) La denominazione del capitolo n. 32503 del presente comma è stato così modificato dal comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.

(16a) Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art.32 , comma 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6:
32. 1. I contributi previsti dall'art. 44 della l.r. 12/1997, riguardanti mutui agevolati da concedere secondo le modalità previste nella convenzione sottoscritta con l'Istituto del Credito Sportivo sono destinati:
a) ai comuni e loro associazioni e agli enti pubblici;
b) alle federazioni sportive nazionali;
c) alle società ed associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuta dal CONI;
d) alle società ed associazioni sportive, affiliate agli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica senza fine di lucro.

(17) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46.

(18) Integra il comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, come già sostituito dal comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.

(19) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa D21900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.