Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003 (1)

Numero della legge: 3
Data: 6 febbraio 2003
Numero BUR: 4 S.O. 7
Data BUR: 10/02/2003

L.R. 06 Febbraio 2003, n. 3
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003 (1)


Art. 1


1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2003 è approvato in euro 23.499.948.648,94 in termini di competenza e in euro
23.816.865.854,05 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella
cassa della Regione delle somme dei
proventi dovuti, per l’anno finanziario 2003 sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”) Entrata.

Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2003 è approvato in euro 23.499.948.648,94 in termini di competenza ed in euro
23.816.865.854,05 in termini di cassa.

2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2003, in conformità ai
dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”) Spesa. Riguardo alla gestione dei
flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita
nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla tabella “B”, Spesa di cui al comma 2 sono comprensivi delle somme destinate
alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente esercizio finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il
termine dell’attuale esercizio.

4. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003.

Art. 3

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2003-2005.

Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa :
a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale
integrazioni di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C, in conformità alla denominazione dell’UPB numeri T21, T22, T23, T24;
b) l’elenco n. 2 concernenti i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione);
d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione è autorizzata per l’anno 2003 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati agli investimenti per l’importo di euro 1.281.601.588,24, ai sensi dell’articolo 45 della l.r. 25/2001.

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro 1.281.601.588,24 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

5. E’ altresì iscritto nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale apposito capitolo con lo stanziamento di euro 976.306.811,88 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L’autorizzazione all’ eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale, a seguito dell’accertamento dell’effettiva consistenza del predetto saldo.

Art. 5

1. L'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
.
4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l'anno 2003 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari, comprese quelle previste dall’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001 n. 16 alle quali tutte si estendono le garanzie e gli strumenti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

7. E' confermato il disposto di cui all'articolo 5, comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e successive modifiche, concernente la non applicabilità delle norme relative alla tesoreria unica per i prestiti obbligazionari di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche.

8. La Giunta Regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo alI’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio regionale.

9 In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

10. Per le operazioni di cui al comma 9 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l' estinzione anticipata.

11. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso I 'uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo.

12. Al fine di garantire l'ottimizzazione dei risultati ottenibili dall'utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono un’ immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell'Assessore competente, il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale o per sua delega il Direttore della Direzione Bilancio e Tributi compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell'operazione di ristrutturazione, con l'obbligo di sottoporre tempestivamente alla Giunta Regionale le condizioni definitive dell' operazione finanziaria conclusa affinché prenda atto di tutti gli atti sottoscritti.

Art. 6

1. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994 n. 17, concernente gli ordini di accreditamento per l’anno finanziario 1994 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995 n. 25concernente la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. (2)

3. Sono confermate per l'anno 2003 e per il bilancio 2003-2005 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 concernente disposizioni finanziarie per l’anno 1985 nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

Art. 7


1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 2002 a carico degli esercizi 2000 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell’esercizio 2003. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l'area ragioneria dell'assessorato competente in materia di bilancio.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'ufficio di Presidenza.


Art. 8


1. Le somme iscritte in conto residui afferente gli esercizi 2001 e 2002 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2003, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui all’articolo 40, comma 4, della l.r. 25/2001 di concerto con le strutture competenti per materia.


Art. 9


1. E’ autorizzato l’esercizio provvisorio per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l'anno 2003 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della l.r. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

3. Gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire, in via provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato.


Art. 10


1. Ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 25/2001, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2003, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:

1) Ente regionale parco dell'Appia Antica;
2) Riserva Naturale Regionale Mazzano Tevere Farfa;
3) I.R.FO.D. Istituto Regionale Formazione Dipendenti;
4) A.R.P. -Agenzia Regionale Parchi;
5) Ente regionale parco naturale dei Monti Lucretili;
6) Ente regionale parco di Bracciano Martignano;
7) Ente regionale parco dei Monti Aurunci;
8) Ente regionale parco Vejo;
9) Ente regionale riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
10) Roma Natura;
11) Ente regionale parco dei Castelli Romani;
12) ARSIAL;
13) Ente regionale parco dei Monti Simbruini;
14) A.R.P.A. LAZIO;
15) A.R.DI.S.;
16) Azienda Provinciale del Turismo del Comune di Roma;
17) Azienda Provinciale del Turismo della Provincia di Latina;
18) Azienda Provinciale del Turismo della Provincia di Viterbo;
19) Azienda Provinciale del Turismo della Provincia di Rieti;
20) Azienda Provinciale del Turismo della Provincia di Roma;
21) Azienda Provinciale del Turismo della Provincia di Frosinone.

2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.

3. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare le eventuali variazioni al bilancio in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale 2003 e 2003-2005.

4. Il bilancio dell' ASP è approvato, per la quota a destinazione indistinta, nei limiti dello stanziamento regionale pari alle risorse assegnate nel 2002. L'ASP provvede al conseguente adeguamento di bilancio.


Art. 11


1. Per l’attuazione degli interventi finanziati a norma dell’articolo 131 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, concernente l’erogazione di un contributo finanziario al Comune di Cerveteri, il termine di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1996) e successive modifiche, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 9, (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002 è fissato al 15 ottobre 2003.


Art. 12


1. Le risorse finanziarie già attribuite e trasferite all’ARSIAL per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica della rete idrografica del fiume Amaseno (progetto FIO 86 n. 142) residuali rispetto alle effettive spese sostenute per l’intervento medesimo restano nelle disponibilità dell’ARSIAL.

Art. 13


1. I fondi affidati dalla Regione alla Società Unionfidi per le finalità di cui all’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997) possono essere costituiti anche da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 46 della l.r. 25/2001. Le modalità di utilizzo delle garanzie sono disciplinate attraverso l’integrazione della convenzione tra la Regione e la Società Unionfidi di cui all’articolo 52, comma 8 della l.r. 11/1997.



Art. 14


1. E' confermato sul capitolo B26503 il finanziamento di euro 51.645,69 assegnato al Comune di Gerano per il potenziamento e lo sviluppo del sito della Fiera di Sant’Anatolia. Il Comune è autorizzato ad attuare l'intervento già finanziato con l’articolo 267 della l.r. 10/2001, e far salvi gli adempimenti già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' confermato sul capitolo E52502 il finanziamento di euro 165.266,20 assegnato al Comune di Gerano per l'intervento di riqualificazione del Borgo di Sant’Anatolia. Il Comune è autorizzato ad attuare l'intervento già finanziato con l’articolo 120 della l.r. 7/1999 e far salvi gli adempimenti già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. E' confermata, a valere sullo stanziamento previsto nel Bilancio 2003 al capitolo F17506 e per l'importo di euro 5.000,00 per ciascuna delle dieci borse di studio annuali previste, la finalizzazione contenuta nell'articolo 109 della legge regionale 16 aprile 2002 n. 8, concernente l’istituzione di borse di studio nel settore della prevenzione e sicurezza sul lavoro. Sono altresì confermate le disposizioni contenute nel comma 2 del medesimo articolo.

4. E' confermato, a valere sullo stanziamento del capitolo H42503, il contributo al Comune di Ladispoli previsto dall'articolo 280 della l.r. 10/2001, concernente la realizzazione di una struttura destinata ad attività formative di soggetti disabili, per l'importo di euro 125.000,00.

5. E' confermato, a favore dei Comuni di Bassano in Teverina, Bomarzo, Vitorchiano e Graffignano, lo stanziamento disposto dall'articolo 119 della l.r. 10/2001, concernente interventi connessi ai danni causati da tromba d’aria per l'importo complessivo di euro 420.000,00 mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito dell'UPB E46.

6. E' confermato, a valere sullo stanziamento del capitolo H13514 e per l’importo di euro 200.000,00 il contributo previsto dall'articolo 248 della l.r. 10/2001, relativo all’espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro.

7. E' riattribuita al Comune di Monterotondo la quota del contributo - pari ad euro 571.849,57 - concesso a valere sulla legge regionale 7 gennaio 1992, n. 2, concernente interventi urgenti per lo sviluppo nella Provincia di Roma per la realizzazione del Centro servizi alle imprese, al fine di consentire I'indizione di un nuovo appalto. L'onere grava sulla disponibilità del capitolo C12502.

8. E' confermata, a valere sullo stanziamento del capitolo G32510 l’autorizzazione contenuta nell’articolo 118 della l.r. 8/2002, concernente il riconoscimento di un contributo al Comune di Anzio per la realizzazione del palazzotto dello sport.


Art. 15


1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo B24503, l'importo di euro 8.930,70 è destinato al finanziamento delle domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 (Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente) nei termini previsti dalla legge medesima ed erroneamente escluse dall'istruttoria destinata a valutarne l'ammissibilità nonchè alla liquidazione di contributi disposti ai sensi della predetta l.r. 32/1997 cancellati dal conto dei residui per perenzione amministrativa e non ricogniti nei termini previsti dalla vigente normativa contabile.

2. Una quota dello stanziamento del capitolo B26507 può essere utilizzata per il concorso finanziario alle attività realizzate dall'Agenzia della Moda nell'anno 2002.

3. Lo stanziamento del capitolo R42508 è destinato alla copertura degli oneri sostenuti dal Comune di S. Marinella per l’acquisizione del terreno da destinare alla costruzione della sede comunale.

4. (3)

5. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo C22510, l'importo di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 è riservato agli interventi di cui alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22 (Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma).

6. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G24533, l’importo di euro 2.000.000,00 è destinato al completamento del Teatro di Fondi

7. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo E52505, un importo pari a euro 500.000,00 è destinato al completamento degli interventi di recupero delle scalinate nel centro storico di Palestrina.

8. Una quota pari ad euro 37.500,00 dello stanziamento del capitolo R31503, è destinata al pagamento delle quote di adesione, in qualità di socio fondatore, all'IMTES (Istituto mediterraneo per la telemedicina in sanità).

9. Lo stanziamento del capitolo C12507, è destinato per euro 2.000.000,00 ai Comuni di Albano, Castelgandolfo e Marino e per euro 1.000.000,00 ai Comuni di Rocca di Papa, Genzano e Nemi.

10. Nell'ambito dello stanziamento deI capitolo C22505, una quota pari ad euro 760.000,00 è destinato al Consorzio GAIA per il progetto di acquisto e riqualificazione deI sito della Fonte MEO- Gabinia di Gavignano.

11. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo G14502, è concesso al Comune di Carpineto Romano un contributo di euro 100.000,00 per il Centro di studi leoniani, di cui alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 concernente contributi al Comune di Carpineto Romano.


Art. 16


1. Per interventi di ristrutturazione di immobili destinati all’accoglienza di turisti e pellegrini nell’ambito dell’Accordo di Programma multiregionale dell’Appia Antica, la Regione concorre con un importo fino a euro 40.000,00 destinato al consorzio GlobTec.

2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB E54.

Art. 17


1. Nell'ambito del progetto "Diffusamente Museo", la Regione sostiene il progetto "Itinerarte & Castelli Romani" rivolto a valorizzare l'arte contemporanea, le arti applicate e l'artigianato d'arte nell'area dei Castelli Romani.

2. La realizzazione del progetto comporta la realizzazione di un primo screening del territorio, mettere in rete tutte le realtà del territorio, valorizzare le realtà più vive e propositive, definire uno standard minimo per realizzare una mappa del territorio con l'inserimento di artisti e artigiani d'arte che potranno usufruire di un marchio di qualità in un percorso museale diffuso. La gestione del progetto è affidata all'associazione Novaidea che ha sede operativa in Ciampino, via Acqua Acetosa 79b.

3. Per gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è previsto nell’ambito degli stanziamenti dell’UPB G11 l’importo di euro 70.000,00.

Art. 18


1. E’ stanziato un contributo di euro 35.000,00 destinato alla manifestazione “Certamen Ciceronianum Arpinas” città di Arpino.

2. L’onere finanziario grava sul capitolo G11507 per l’esercizio finanziario 2003.

Art. 19


1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G24508, l’importo di euro 245.000,00 è destinato al Comune di Arcinazzo per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’immobile acquisito dal Comune destinato a sede del Museo Archeologico della Villa dell’Imperatore Traiano.

Art. 20


1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo S11503, una somma non superiore a euro 1.730.000,00 è destinata al personale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) e 21 comma 2, lettera b) del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 sulla base di quanto definito in sede di contrattazione decentrata.

Art. 21


1. Per l’esercizio 2003 del Bilancio della Regione è confermata la disposizione dell’articolo 16 della l.r. 9/2002 riferito all’intervento previsto al punto 6 concernente la realizzazione del Centro anziani del Comune di San Donato Val Comino.

2. L’intervento di cui al comma 1 è realizzato attraverso l’assegnazione di un contributo pari a euro 80.000,00 al Comune di San Donato Val Comino da riservare sullo stanziamento previsto all’UPB H42 del Bilancio di previsione 2003.


Art. 22


1. La Regione concede a Special Olimpycs Italia, organismo impegnato nella integrazione delle persone con ritardo mentale e plurihandicap con presenza di disabilità mentale, un contributo per la realizzazione dei Giochi Nazionali 2003 che si svolgeranno a Fiuggi.

2. All’uopo è stanziata la somma di euro 75.000,00 gravante sugli stanziamenti dell’UPB G31.

Art. 23


1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di un programma straordinario di parcheggi urbani, attraverso la concessione ai comuni di contributi in conto capitale.

2. Le opere sono attuate nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 88/1980 e, per quanto in essa non previsto, dalla legge 12 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche.


3. Per l’anno 2003 il programma è riferito con la relativa quantificazione del contributo regionale, ai seguenti comuni:

   
Importo del contributo regionale
(in euro)
     
1 ANAGNI
500.000,00
2 BOVILLE ERNICA
100.000,00
3 PALIANO
400.000,00
4 S. DONATO VAL COMINO
100.000,00
5 SEGNI
300.000,00
6 SUBIACO
250.000,00
7 VILLA S. GIOVANNI IN TUSCIA
100.000,00
8 MAZZANO ROMANO
400.000,00
9 PIGLIO
70.000,00
10 POMEZIA IN SANTA PALOMBA
400.000,00
11 ARCINAZZO ROMANO
250.000,00
12 ALATRI
200.000,00
13 ARNARA
100.000,00
14 PALOMBARA SABINA
100.000,00
15 CANEPINA
100.000,00
16 ORIOLO ROMANO
150.000,00
17 ANTICOLI CORRADO
100.000,00
18 ANZIO
400.000,00
19 NETTUNO
400.000,00
20 POMEZIA
200.000,00
21 MENTANA
300.000,00
22 MORLUPO
500.000,00
23 SUBIACO SANTA SCOLASTICA
400.000,00


4. Lo stanziamento del 2003 include altresì il completamento del nodo di scambio di Monte S. Biagio, per il miglioramento della sicurezza di accesso al parcheggio di pedoni e veicoli, per un importo massimo di euro 1.191.000,00.

5. L’onere degli interventi di cui al presente articolo grava sullo stanziamento dell’UPB D44.


Art. 24


1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo R42501 sono attribuiti ai Comuni:

   
Importo
(in euro)
     
1 STRANGOLAGALLI
34.000,00
2 PALIANO
50.000,00
3 FONDI
1.000.000,00
4 TORRICELLA IN SABINA acquisto e ristrutturazione
450.000,00
5 MONTEROTONDO
300.000,00
6 TESSENNANO
100.000,00
7 FONTENUOVA
500.000,00
8 ROIATE
150.000,00
9 MENTANA
500.000,00
10 SANTA MARINELLA
1.200.000,00


2. L’acquisto della sede comunale di cui al punto 4) è realizzato in deroga alla l.r. 88/1980.


Art. 25


1. La Regione concorre:
a) alla realizzazione delle opere pubbliche di cui all’allegata Tabella A, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo C12520;
b) alla promozione ed al sostegno delle iniziative di carattere sociale e sanitario, di peculiare interesse per la regione, di cui all’allegata Tabella B, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo H41530;
c) alla promozione ed al sostegno delle iniziative culturali e sportive di carattere locale non previste nei programmi già definiti ai sensi della vigente normativa, di cui all’allegata Tabella C, parte integrante della presente legge, secondo gli importi indicati nella stessa relativamente a ciascun beneficiario. I relativi oneri gravano sullo stanziamento del capitolo G11518


Art. 26


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 10 febbraio 2003, n. 4, s.o. n. 7

(2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e poi abrogato dall'articolo 42, comma 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3

(3) Comma abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera o), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.