Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 (artt. 150-298) (1)

Numero della legge: 10
Data: 10 maggio 2001
Numero BUR: 14
Data BUR: 19/05/2001
L.R. 10 Maggio 2001, n. 10
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001 (artt. 150-298) (1)


S O M M A R I O



Art. 1
Autorizzazione finanziamento di leggi

Art. 2
Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio
finanziario 1992"

Art. 3
Disposizioni per il contenimento della spesa

Art. 4
Conferma disposizioni dell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 1997"

Art. 5
Riduzione delle tasse di concessione regionale

Art. 6
Conferma disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 2
"Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000"

Art. 7
Contributo finanziario per l'area di produzione Frascati doc

Art. 8
Contributo finanziario per copertura situazioni debitorie

Art. 9
Estensione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane al territorio del comune
di Guidonia

Art. 10
Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente fondo per i patti
territoriali

Art. 11
Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del
vulcano laziale

Art. 12
Costituzione di una società ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468
"Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno
1997, n. 196"

Art. 13
Disposizioni relative al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali

Art. 14
Misure a sostegno delle pari opportunità

Art. 15
Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari per il recupero dei tossicodipendenti

Art. 16
Contributi ai comuni per edifici destinati a proprie sedi

Art. 17
Misure a sostegno dell'occupazione

Art. 18
Programmi per l'innovazione nell'area romana

Art. 19
Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23
"Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio"
e successive modifiche

Art. 20
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2
"Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare
stato di crisi" e successive modifiche

Art. 21
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19
"Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà
internazionale"

Art. 22
Contributo per la realizzazione dell’aeroporto civile di Viterbo

Art. 23
Promozione del turismo montano

Art. 24
Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell’occupazione nella provincia
di Frosinone

Art. 25
Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
concernente il fondo regionale per la progettazione e successive modifiche

Art. 26
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19
"Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi
sottoposti a controllo e vigilanza della Regione" e successive modifiche

Art. 27
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15
"Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 e successive modifiche

Art. 28
Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 1997" e successive modifiche

Art. 29
Tasse automobilistiche

Art. 30
Concorso finanziario della Regione alla realizzazione del centro fieristico di Viterbo

Art. 31
Interventi della Regione per favorire la riqualificazione del personale del settore bancario

Art. 32
Convenzioni con le Università per studi e ricerche di rilevante interesse regionale

Art. 33
Estensione dell'applicazione del sostegno ai patti territoriali di cui all'articolo 47 della legge regionale
18 maggio 1998, n. 14
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio
finanziario 1998" e successive modifiche

Art. 34
Partecipazione azionaria della Regione al capitale della Banca Etica

Art. 35
Finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19
"Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale
del lago di Bolsena" e successive modifiche

Art. 36
Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18
"Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario"
e successive modifiche

Art. 37
Contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell'anno 2000

Art. 38
Contributo per la partecipazione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001"

Art. 39
Contributo per il gruppo "Storici sbandieratori di Cori"

Art. 40
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14:
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo e successive modifiche

Art. 41
Vigile di quartiere

Art. 42
Istituzione di un osservatorio permanente presso la Presidenza della Giunta regionale

Art. 43
Contributi al Consorzio Imprese dei Castelli Romani per la valorizzazione dell'area tuscolana

Art. 44
Contributo alla Società Veloclub Primavera ciclistica

Art. 45
Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 1999" e successive modifiche. Disposizioni transitorie

Art. 46
Accesso ai servizi delle agenzie di stampa

Art. 47
Contributo ai gruppi consiliari della Regione per l'acquisizione di strumenti d'informazione

Art. 48
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19
"Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali" e successive modifiche

Art. 49
Contributo per la realizzazione di corsi di formazione informatica per gli sfollati del Kossovo

Art. 50
Contributo per la realizzazione di servizi sanitari materno-infantili nel Kurdistan turco

Art. 51
Iniziative per la collocazione in quiescenza del personale di categoria D

Art. 52
Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 Norme sulla
dirigenza e sull’organizzazione regionale

Art. 53
Promozione ed organizzazione di percorsi formativi di livello manageriale

Art. 54
Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e
sull'organizzazione regionale" e successive modifiche

Art. 55
Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1990, n. 31
"Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la
copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando" e successive modifiche

Art. 56
Intese tra Regione, Prefetture e comuni capoluogo in materia di concessione dei trattamenti
di invalidità civile

Art. 57
Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

Art. 58
Corsi-concorso per il personale con contratto a tempo determinato

Art. 59
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18
"Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario"
e successive modifiche

Art. 60
Assunzione alle dirette dipendenze della Regione di dieci soci-lavoratori dipendenti della
cooperativa Best Service

Art. 61
Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, concernente disposizioni in materia di tutela
ambientale e successive modifiche

Art. 62
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"

Art. 63
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"

Art. 64
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
"Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche

Art. 65
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
"Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche

Art. 66
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"
e successive modifiche

Art. 67
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45
"Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)"
e successive modifiche

Art. 68
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4
"Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge
30 dicembre 1923, n. 3267.
Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale
5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche

Art. 69
Contributo al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino

Art. 70
Contributo alla comunità montana dei monti Lepini per completamento piano di assestamento
silvo-pastorale

Art. 71
Contributo al comune di Gerano per l'acquisizione di terreni per la riqualificazione ambientale

Art. 72
Contributo al comune di Ponza per la realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale

Art. 73
Contributo all'ente parco nazionale d'Abruzzo

Art. 74
Contributo all'ente regionale "Roma Natura"

Art. 75
Contributo al Consorzio GAIA

Art. 76
Contributo per interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione

Art. 77
Contributo all'Università degli studi della Tuscia per lo svolgimento del master per
curatore di parchi, giardini ed orti botanici

Art. 78
Istituzione di una commissione di esperti per contribuire all'elaborazione del programma pluriennale
di promozione economica e sociale di cui alla legge regionale sulle aree naturali protette

Art. 79
Interventi per la salvaguardia del patrimonio architettonico nel parco regionale dell'Appia Antica

Art. 80
Autorizzazioni in materia socio-assistenziale

Art. 81
Riserva nell’ambito del fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

Art. 82
Contributo al comune di Gallinaro per il centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale

Art. 83
Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente interventi per il
superamento delle barriere architettoniche [abrogato]

Art. 84
Modifica all’articolo 25 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche
"Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna" e relativa disposizione attuativa

Art. 85
Contributi per attività di studio e di rilevazione sui flussi migratori

Art. 86
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
"Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche

Art. 87
Interpretazione autentica di disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 della legge regionale
1° settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio"

Art. 88
Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22
"Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio" e successive modifiche

Art. 89
Attività promozionali dell'assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali

Art. 90
Contributi al comune di Castelliri ed al comune di Pomezia

Art. 91
Contributo al comune di Cassino per un centro polivalente finalizzato alle attività
sociali per handicappati

Art. 92
Cofinanziamento ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie

Art. 93
Cofinanziamento per gli interventi di sostegno alle persone con handicap grave

Art. 94
Servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare

Art. 95
Contributo al comune di Cori per il centro di accoglienza e servizi "Maestre Pie Venerini"

Art. 96
Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap

Art. 97
Contributo finanziario a favore di bambini rumeni sieropositivi

Art. 98
Concorso finanziario regionale alla realizzazione del progetto di un centro diurno per
anziani affetti dal morbo di Alzheimer

Art. 99
Contributo al comune di Minturno per l'istituzione di un centro estivo per bambini disabili

Art. 100
Contributo al comune di Latina per il completamento del progetto per la tutela dei minori emarginati

Art. 101
Contributo all'ANPVI ONLUS per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità

Art. 102
Contributi per il servizio "Telefono Rosso" e campagna informativa per la tutela della maternità

Art. 103
Contributo al comune di Roma per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia del Divino Amore"

Art. 104
Primi adempimenti relativi all'applicazione della legge 8 novembre 2000,
n. 328 in materia di interventi e servizi sociali

Art. 105
Contributo al comune di Roma per la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento
lavorativo di portatori di handicap

Art. 106
Finanziamento di progetti di sperimentazione concernenti il coordinamento dell'integrazione
delle prestazioni sociali e sanitarie

Art. 107
Contributo al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso

Art. 108
Contributo per la realizzazione di un laboratorio musicale per disabili

Art. 109
Contributo al Consorzio della cooperazione sociale SolCo Roma

Art. 110
Contributo al comune di Cave per la ludoteca

Art. 111
Contributo al comune di Frosinone per l'istituzione di un centro polivalente

Art. 112
Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 concernente contributo
ad aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale

Art. 113
Contributo per le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti

Art. 114
Cofinanziamento per lo studio di fattibilità relativo al collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra

Art. 115

Contributo al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano

Art. 116
Contributo per l'aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido

Art. 117
Contributo per opere pubbliche di bonifica ed irrigazione

Art. 118
Contributo per interventi da realizzare nel territorio del comune di Roma

Art. 119
Contributo alla provincia di Viterbo per i danni causati da tromba d'aria

Art. 120
Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica

Art. 121
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 concernente il diritto,
per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche

Art. 122
Contributi ai comuni per interventi di salvaguardia e consolidamento delle antiche cinte murarie

Art. 123
Contributo per il pagamento di spese relative ad interventi di recupero

Art. 124
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27
"Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto.
Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica e archeologica"
e successive modifiche

Art. 125
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
"Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183"
e successive modifiche

Art. 126
Contributo al comune di Ceccano per la bretella statale Morolenze-Gaeta

Art. 127
Contributo al consorzio di bonifica Conca di Sora per i lavori della rete irrigua destra del fiume Liri

Art. 128
Contributo al comune di S. Angelo Romano

Art. 129
Contributo al comune di Cave

Art. 130
Contributo al consorzio di bonifica n. 6

Art. 131
Contributo al comune di Cerveteri

Art. 132
Contributo al comune di Anzio per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare

Art. 133
Contributo al comune di Latina per la realizzazione del progetto di un'oasi ecologica urbana

Art. 134
Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67
"Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985,
n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22" da ultimo modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000,
n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000"

Art. 135
Contributi al comune di Sperlonga

Art. 136
Iniziative in materia di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale

Art. 137
Contributo ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno

Art. 138
Contributo per il santuario SS. Trinità di Vallepietra

Art. 139
Contributo alla provincia di Latina per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza
della strada Maranola monumento al Cristo Redentore

Art. 140
Contributi ad istituti professionali della provincia di Latina

Art. 141
Contributo al comune di Petrella Salto

Art. 142
Contratti di quartiere

Art. 143
Classificazione di strade comunali

Art. 144
Fondo per la conservazione ed il risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene

Art. 145
Contributo al comune di Zagarolo per la ristrutturazione del Palazzo Rospigliosi

Art. 146
Contributo al comune di Fiumicino per il completamento dell'arredo della sede comunale

Art. 147
Interventi per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del
comune di Montecompatri

Art. 148
Contributo al comune di S. Donato Val Comino

Art. 149
Contributo al comune di San Gregorio da Sassola

Art. 150
Concorso finanziario della Regione per la realizzazione della tangenziale di collegamento
tra la strada provinciale Tiberina, la strada provinciale Fiano/Capena e la strada
provinciale Fiano/Civitella

Art. 151
Concorso finanziario della Regione per interventi sulla viabilità nel comune di Paliano a sostegno dello
sviluppo turistico ed economico dell'area

Art. 152
Contributo alle Diocesi di Viterbo

Art. 153
Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese

Art. 154
Contributo alla provincia di Viterbo

Art. 155
Contributo al comune di Gallinaro

Art. 156
Contributo al comune di Sora per la realizzazione del centro polifunzionale e congressuale

Art. 157
Contributo al comune di Broccostella per la realizzazione del collegamento finale
della strada Broccostella-Villa Carrara

Art. 158
Finanziamento delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b)
della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali

Art. 159
Contributo al comune di Viterbo per la mostra "Carri da guerra e principi etruschi"

Art. 160
Contributo alla "Fondazione orchestra del Lazio" [abrogato]

Art. 161
Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000

Art. 162
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 39 concernente contributo
per la realizzazione di un museo delle bambole

Art. 163
Stanziamento fondi per interventi programmati nell’anno 2000

Art. 164
Modifica all’articolo 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente
l'estinzione delle obbligazioni di restituzione di contributi regionali

Art. 165
Contributo all'Istituto regionale per le Ville Tuscolane

Art. 166
Contributo al comune di Viterbo per la manifestazione "Viterbo Festival"

Art. 167
Contributo per il premio letterario "Feronia - Città di Fiano"

Art. 168
Contributo al comune di Rieti per l'ampliamento della pinacoteca del museo civico

Art. 169
Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 concernente l'iscrizione
all'albo degli istituti culturali e successive modifiche [abrogato]

Art. 170
Contributo per la tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana per la XV Giornata Mondiale
della Gioventù

Art. 171
Contributo al comune di Fondi per il teatro comunale

Art. 172
Contributi per le iniziative previste dalla legge regionale 17 agosto 1993, n. 36
"Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero"

Art. 173
Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21
"Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali del Lazio" e successive modifiche

Art. 174
Contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale

Art. 175
Contributo al comune di Viterbo per l'orchestra giovanile

Art. 176
Iniziative per la valorizzazione dell'area archeologica di Pratica di Mare

Art. 177
Iniziative per promuovere la cultura dello sport per persone portatrici di handicap

Art. 178
Contributo al comune di Nettuno per la tappa conclusiva del Giro d'Italia

Art. 179
Contributo per l'archivio museo storico di Fiume con sede in Roma

Art. 180
Contributo al comune di Viterbo per lo svolgimento del IV Certamen della Tuscia

Art. 181
Contributo alla Provincia di Viterbo per la realizzazione di un premio letterario

Art. 182
Contributo al comune di S. Marinella per l'allestimento del museo archeologico nazionale
e del museo didattico comunale

Art. 183
Iniziative per promuovere la cultura dello sport

Art. 184
Contributo alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma per la ristrutturazione del teatro parrocchiale

Art. 185
Contributo straordinario Special Olimpycs Italia per l'organizzazione dei XVIII giochi nazionali
per disabili

Art. 186
Contributo per la realizzazione del Festival del teatro italiano

Art. 187
Contributo al comune di Monteporzio Catone per il recupero del Parco Borghese

Art. 188
Contributo al comune di Campagnano di Roma per la costruzione di una piscina

Art. 189
Rifinanziamento della legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 concernente contributi
al comune di Carpineto Romano nel centenario dell'enciclica Rerum novarum [abrogato]

Art. 190
Contributi al comune di S. Donato Val Comino ed alla Fondazione Mastroianni per attività culturali

Art. 191
Contributi ai comuni di Contigliano e di Poggio Mirteto per sale cinematografiche

Art. 192
Contributo al comune di S. Donato Val Comino per la migliore funzionalità degli impianti sportivi

Art. 193
Contributi ai comuni di Atina e di Anagni per lavori di adeguamento dei rispettivi musei comunali

Art. 194
Contributo al comune di Piglio per la realizzazione della "Sagra del Cesanese di Piglio"

Art. 195
Insonorizzazione dei locali di ascolto di musica dal vivo

Art. 196
Contributo per il recupero della ex casa circondariale di Montefiascone da adibire a centro culturale

Art. 197
Interventi per la conservazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Colonna nel comune di Genazzano

Art. 198
Progetto "Le chiavi segrete della musica"

Art. 199
Contributo straordinario all'Associazione amici degli istituti chimici

Art. 200
Contributi per attività musicali

Art. 201
Contributo all'Accademia poetica ciceroniana arpinate

Art. 202
Contributo all'Associazione culturale Papillon - Rebibbia

Art. 203
Contributo al comune di Grottaferrata per la celebrazione del millenario
della fondazione dell'Abbazia di San Nilo

Art. 204
Contributo al comune di Poggio Moiano per sale cinematografiche

Art. 205
Contributo al comune di Arcinazzo per lavori di restauro della villa dell'Imperatore Traiano

Art. 206
Contributo al comune di Riofreddo per la definitiva acquisizione della Villa Garibaldi

Art. 207
Contributo al comune di Ienne per il completamento dell'ostello

Art. 208
Contributo al comune di Cervara di Roma per il completamento dell'Ostello Prataglia

Art. 209
Contributo al comune di Sora per il centenario della nascita di Vittorio De Sica

Art. 210
Contributo alla Scuola di artigianato del mobile di Sora

Art. 211
Contributo al comune di Tivoli per l'attività svolta dal museo didattico del libro antico

Art. 212
Compartecipazione con il comune di Fiumicino per la realizzazione del museo dell’agricoltura

Art. 213
Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio"

Art. 214
Contributo al comune di Mentana per favorire la partecipazione alla Fondazione
del lascito documentario di Federico Zeri

Art. 215
Contributo al comune di Isola del Liri per la realizzazione della biblioteca pubblica

Art. 216
Contributo al comune di Fontechiari per la realizzazione di un parco giochi

Art. 217
Contributo al comune di Arcinazzo Romano per l'organizzazione di un premio culturale

Art. 218
Contributo per la realizzazione del progetto “Sport-Incontro"

Art. 219
Contributo al comune di Ciampino per le attività del Centro documentazione video

Art. 220
Contributo al comune di Ciampino per l'organizzazione del "Ciampino Jazz Festival"

Art. 221
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
"Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro"
e successive modifiche

Art. 222
Adempimenti derivanti dalla applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
"Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" e della legge 5 marzo 1990, n. 46
"Norme per la sicurezza degli impianti"

Art. 223
Contributo al centro regionale di Amatrice

Art. 224
Contributo per realizzare ed attivare un incubatore d'impresa nell'area romana

Art. 225
Finanziamento attività formative

Art. 226
Contributo per corsi già autorizzati nell'anno 2000

Art. 227
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21
"Interventi straordinari per la ripresa e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina"

Art. 228
Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali"
e successive modifiche

Art. 229
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili

Art. 230
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 e successive modifiche concernente
contributi alle Università di Roma "La Sapienza", "Roma Tre", libera Università
"Maria SS. Assunta" e all'Università di Cassino, per corsi di diploma universitari,
nonché alle scuole per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali [abrogato]

Art. 231
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno
all'occupazione" e successive modifiche

Art. 232
Contributo per l'istituzione di laboratori per disabili

Art. 233
Contributo per la reindustrializzazione della ex Good Year di Cisterna

Art. 234
Interventi diretti della Regione nel settore dell'immigrazione

Art. 235
Contributo alla provincia di Frosinone per la ristrutturazione dell'Istituto professionale
di Stato per l'agricoltura e ambiente di Cassino

Art. 236
Contributo all'Associazione "Peter Pan"

Art. 237
Contributo per corsi di specializzazione in medicina

Art. 238
Contributo alla società Farmacap

Art. 239
Disposizioni semplificative in materia sanitaria

Art. 240
Promozione di modelli innovativi per l'ospedalizzazione domiciliare

Art. 241
Progetto pilota per l'assistenza domiciliare continuativa agli anziani

Art. 242
Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario di infermiere

Art. 243
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
"Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" e successive modifiche

Art. 244
Contributo a favore della Società italiana di andrologia

Art. 245
Contributo per la realizzazione del progetto pilota "Pronto cuore"

Art. 246
Contributi in materia socio-assistenziale

Art. 247
Fondo per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Art. 248
Contributi per l'espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro

Art. 249
Realizzazione eliporto ospedale di Sora

Art. 250
Destinazione di una quota del FSR alla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 251
Contributi a consorzi di difesa, cooperative agricole, singoli produttori ed altri organismi associativi.
Abrogazione articolo 54 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'esercizio finanziario 2000"

Art. 252
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69
"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia"
e successive modifiche

Art. 253
Contributo per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune

Art. 254
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente
lo sviluppo della pesca e dell'occupazione

Art. 255
Istituzione capitoli di spesa in materia di pesca e acquacoltura

Art. 256
Aiuti integrativi consentiti nell'ambito della legge 9 marzo 2001, n. 49 in materia di
encefalopatie spongiformi bovine

Art. 257
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52
"Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il
consolidamento delle passività onerose" e successive modifiche

Art. 258
Contributo per imbottigliamento olio di oliva della Sabina

Art. 259
Contributo al comune di Amaseno per ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri

Art. 260
Contributo per la definitiva realizzazione della centralina ortofrutticola nel comune di Velletri

Art. 261
Contributo all'Università della Tuscia per un piano di ricerca contro l'epidemia "moria del nocciolo"

Art. 262
Contributi ai nocciolicoltori per terreni colpiti dalla "moria del nocciolo"

Art. 263
Contributo alla cooperativa Melissa S.r.l. per organizzazione mostra mercato "Apilazio 2001"

Art. 264
Cofinanziamento regionale dello strumento operativo pesca

Art. 265
Contributo al comune di Broccostella per l'Associazione sportiva ed ambientale
Macrostigma del Fibreno

Art. 266
Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32
"Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente"
e successive modifiche

Art. 267
Contributo al comune di Gerano per lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia

Art. 268
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7
"Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche

Art. 269
Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46
"Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi
di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane,
operanti nel territorio della Regione" e successive modifiche

Art. 270
Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 "Norme per la ricerca,
coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio" e successive modifiche

Art. 271
Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17
"Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali
e della commissione regionale per l'artigianato"

Art. 272
Contributo alla cooperativa Taxitalia per l'acquisto di una vettura per trasporto disabili

Art. 273
Contributi alle imprese artigiane per la diffusione delle normative sulla sicurezza

Art. 274
Contributo per la valorizzazione dell'artigianato locale e degli antichi mestieri

Art. 275
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71
"Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio"
e successive modifiche

Art. 276
Contributo al comune di Genzano per l'area destinata ad insediamenti produttivi

Art. 277
Contributo al comune di Villa S. Stefano per il "Primo corso della scuola di ceramica"

Art. 278
Contributo al comune di Alatri per la fiera dell'artigianato di qualità

Art. 279
Contributo al consorzio imprese castelli romani per la manifestazione "L'oro dei Castelli"

Art. 280
Contributo al comune di Ladispoli per la realizzazione di una struttura destinata ad attività
formative di soggetti disabili

Art. 281
Contributo aree provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni

Art. 282
Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota del costo di costruzione
di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche

Art. 283
Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35
"Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10
per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie"
e successive modifiche. Disposizioni transitorie

Art. 284
Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.
Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo
modificata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche

Art. 285
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio"
e successive modifiche

Art. 286
Modifica all'articolo 66 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
"Norme sul governo del territorio" e successive modifiche. Disposizioni attuative

Art. 287
Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12
"Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica"
e successive modifiche

Art. 288
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"
e successive modifiche

Art. 289
Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"
e successive modifiche

Art. 290
Modifica all'articolo 36 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"
e successive modifiche

Art. 291
Definizione dei procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie
ai sensi della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche

Art. 292
Contributo al comune di Colleferro per il risanamento ambientale del quartiere "Colleferro-Scalo"

Art. 293
Contributo al comune di Civitavecchia per il recupero urbanistico ed edilizio
della "Città giardino Aurelia"

Art. 294
Contributi ai comuni per il recupero dei centri storici

Art. 295
Contributo al comune di Vicovaro per interventi straordinari nel centro storico

Art. 296
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 "Pianificazione paesistica
e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche

Art. 297
Accertamento del reddito nelle procedure per l'acquisto degli alloggi IACP

Art. 298
Dichiarazione d'urgenza


Art. 150
(Concorso finanziario della Regione per la realizzazione
della tangenziale di collegamento tra la strada provinciale Tiberina,
la strada provinciale Fiano/Capena e la strada provinciale Fiano/Civitella)

1.Al fine di consentire la realizzazione della tangenziale tra le strade provinciali Tiberina, Fiano/Capena e Fiano/Civitella è destinato al comune di Fiano Romano un contributo di lire 1 miliardo 500 milioni.

2.Alla copertura si provvede nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 31225.



Art. 151
(Concorso finanziario della Regione per interventi
sulla viabilità nel comune di Paliano a sostegno dello
sviluppo turistico ed economico dell'area)

1.Al fine di concorrere all’adeguamento delle infrastrutture viarie per facilitare la fruibilità ed il collegamento degli insediamenti turistici, agricoli e produttivi la Regione concede un finanziamento al comune di Paliano di lire 2 miliardi 500 milioni per l’adeguamento della strada di “Poggio Romano” ed il suo collegamento con la viabilità provinciale.

2.Per il fine di cui al comma 1 il capitolo numero 31225 viene incrementato di lire 2 miliardi 500 milioni da destinare al comune di Paliano.


Art. 152
(Contributo alle Diocesi di Viterbo)

1.Al fine di favorire il recupero dei locali danneggiati da un incendio nel mese di dicembre 2000 presso il Monastero di S. Paolo delle Clarisse a Tuscania, è stanziata la somma di lire 300 milioni.

2.L’importo di cui al comma 1 è erogato alla Diocesi di Viterbo mediante l’istituzione nel bilancio regionale per l’anno 2001 del capitolo numero 32442 denominato <

Art. 153
(Progetti di valorizzazione turistico-ambientale
delle forre del viterbese)

1.La Regione promuove l’attuazione di progetti di iniziativa intercomunale denominati <>.

2.Per consentire il recupero ambientale del sistema delle forre del viterbese, è attribuito un contributo in conto capitale ai progetti elaborati dai comuni o dai loro consorzi al fine di:
a)procedere all’esecuzione di interventi urgenti di recupero idrogeologico;
b)procedere all’esecuzione di interventi urgenti di bonifica igienico-sanitaria ed ambientale;
c)procedere alla redazione di studi e progettazioni per il recupero ambientale e paesistico del sistema delle forre e la loro valorizzazione a fini turistici e produttivi.

3.Per le finalità di cui al presente articolo la spesa grava sul capitolo numero 51547 <> di nuova istituzione.

4.Sul capitolo di cui al comma 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi, dei quali 1 miliardo sull’esercizio 2001 e 1 miliardo sull’esercizio 2002.


Art. 154
(Contributo alla provincia di Viterbo)

1.Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 300 milioni all’amministrazione provinciale di Viterbo per la manutenzione straordinaria e l’eliminazione dei pericoli al transito della strada provinciale Umiltà, nel territorio del comune di Nepi.

2.Nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 31240 denominato <> con lo stanziamento di lire 300 milioni.



Art. 155
(Contributo al comune di Gallinaro)

1.Per consentire una concreta organizzazione del comune di Gallinaro ai fini della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi per la ospitabilità, onde rispondere adeguatamente alle necessità delle migliaia di pellegrini che quotidianamente raggiungono questo centro in quanto sede del <>, è istituito un nuovo capitolo di bilancio con numero 31242.

2.A tal fine è concesso un contributo straordinario di lire 400 milioni per l’anno 2001.



Art. 156
(Contributo al comune di Sora per la
realizzazione del centro polifunzionale e congressuale)

1. Il centro polifunzionale e congressuale nel comune di Sora di cui all’articolo 69, comma 1, della l.r. 14/2000, è realizzato nel palazzo ex capitol, di proprietà del comune di Sora e resta di proprietà dello stesso ente.

2. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l’indicazione delle funzioni a cui s’intende dedicare il centro.

3. La spesa di lire 2 miliardi grava sul capitolo numero 32149 del bilancio pluriennale del 2001, quanto a lire 1 miliardo 200 milioni sull’annualità 2001, lire 800 milioni sull’annualità 2002.



Art. 157
(Contributo al comune di Broccostella per la realizzazione
del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara)

1. Al fine della realizzazione del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara viene erogato al comune di Broccostella il contributo di lire 500 milioni con l’utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 31225.



Art. 158
(Finanziamento delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 1,
lettere a) e b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21
concernente lo sviluppo delle strutture culturali)

1. Lo stanziamento del capitolo numero 32139 del bilancio per l’esercizio 2001 è utilizzabile anche per le istanze presentate ai sensi dell’articolo 1, lettera a) e b) della l.r. 21/1984, per il piano per l’anno 2000.



Art. 159
(Contributo al comune di Viterbo per la mostra
"Carri da guerra e principi etruschi")

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 la somma di lire 78 milioni è riservata al comune di Viterbo, quale saldo del 30 per cento del contributo assegnato dalla Regione a sostegno della mostra “Carri da guerra e principi etruschi” realizzata nel Palazzo dei Papi nell’anno 1997.



Art. 160
(Contributo alla "Fondazione orchestra del Lazio")

(1b)




Art. 161
(Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000)

1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell’anno 2000, per i quali l’obbligazione di spesa non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell’ambito dei sottoelencati capitoli:
a) capitolo numero 32137 lire 230 milioni;
b) capitolo numero 44357 lire 93 milioni 939 mila 870;
c) capitolo numero 44355 lire 3 miliardi 900 milioni.

2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste.



Art. 162
(Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 39
concernente contributo per la realizzazione di un museo delle bambole)

1. Il titolo della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente: << Omissis >>.

2. L’articolo 1 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
<>.

3. L’articolo 2 della l.r. 39/1997 è abrogato.

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 39/1997 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.



Art. 163
(Stanziamento fondi per interventi programmati nell’anno 2000)

1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell’anno 2000, per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell’ambito dei sotto indicati capitoli:
a) capitolo numero 44226 lire 510 milioni;
b) capitolo numero 44250 lire 196 milioni 388 mila 120;
c) capitolo numero 44251 lire 463 milioni 432 mila 763;
d) capitolo numero 44257 lire 240 milioni;
e) capitolo numero 44265 lire 1 miliardo 350 milioni;
f) capitolo numero 44267 lire 155 milioni 401 mila 630;
g) capitolo numero 44270 lire 127 milioni 500 mila.

2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste.



Art. 164
(Modifica all’articolo 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
concernente l'estinzione delle obbligazioni di restituzione di contributi regionali)


1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 11/1997, la parola <> è sostituita dalla seguente: <>.




Art. 165
(Contributo all'Istituto regionale per le Ville Tuscolane)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 32425 un importo sino a lire 85 milioni è destinato alla copertura delle spese di funzionamento sostenute dall’Istituto regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) nell’anno 2000.



Art. 166
(Contributo al comune di Viterbo per la
manifestazione "Viterbo Festival")

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 un importo sino a lire 50 milioni è destinato al comune di Viterbo per la manifestazione “Viterbo Festival”.


Art. 167
(Contributo per il premio letterario "Feronia - Città di Fiano")

1. Nell’ambito della disponibilità del capitolo numero 44350 la somma di lire 100 milioni è riservata alla realizzazione della decima edizione del premio letterario “Feronia – Città di Fiano”.



Art. 168
(Contributo al comune di Rieti per l'ampliamento
della pinacoteca del museo civico)

1. Al fine di consentire l’ampliamento della sede della pinacoteca del museo civico di Rieti è stanziata, a favore del comune di Rieti, la somma di lire 500 milioni sul capitolo numero 44251.



Art. 169
(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42
concernente l'iscrizione all'albo degli istituti culturali e successive modifiche)

(1a)


Art. 170
(Contributo per la tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana
per la XV Giornata Mondiale della Gioventù)

1. Lo stanziamento del capitolo numero 23132 è destinato alla copertura delle spese di smontaggio e rimessaggio della tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana in occasione della XV Giornata Mondiale della Gioventù, svoltasi a Roma nel mese di agosto dell’anno 2000.


Art. 171
(Contributo al comune di Fondi per il teatro comunale)

1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32139 è attribuita al comune di Fondi la quota massima di spesa ammissibile di lire 3 miliardi per la realizzazione del primo stralcio del teatro comunale.



Art. 172
(Contributi per le iniziative previste dalla legge regionale 17 agosto 1993, n. 36
"Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero")

1. Al fine di concedere contributi per le iniziative previste dall’articolo 4 della l.r. 36/1993, viene istituito, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, il capitolo numero 46125 denominato “Contributi per le attività del tempo libero (art. 4 l.r. 36/1993)" al quale è attribuito lo stanziamento di lire 500 milioni.



Art. 173 (2)
(Finanziamento degli interventi previsti dalla legge
regionale 18 maggio 1984, n. 21 "Interventi per lo sviluppo
delle strutture culturali del Lazio" e successive modifiche)

1.Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo numero 32139, fino ad un massimo di lire 1 miliardo è destinato agli interventi per i quali è stata avanzata domanda di finanziamento ai fini del piano 2000 della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21.


Art. 174
(Contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico
per iniziative di interesse regionale)

(2a)


Art. 175
(Contributo al comune di Viterbo per l'orchestra giovanile)

1 Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350, la somma di lire 150 milioni è riservata al comune di Viterbo per il sostegno delle iniziative culturali del 2001 dell’orchestra giovanile di Viterbo.



Art. 176
(Iniziative per la valorizzazione dell'area
archeologica di Pratica di Mare)

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione, dei siti archeologici del comune di Pomezia, al fine di salvaguardare le vestigia e le origini romane della città.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede all’amministrazione comunale di Pomezia un contributo straordinario per realizzare:
a) studi, piani e programmi relativi all’attuazione di quanto previsto al comma 1, estesi anche alla realizzazione di un parco archeologico;
b) progetti di recupero e di salvaguardia;
c) mostre, pubblicazioni, convegni, seminari ed altre iniziative, anche di educazione ambientale e primi interventi di recupero.

3. Nel bilancio di previsione della Regione è istituito il capitolo numero 44387 denominato <>, con lo stanziamento di lire 700 milioni per l’anno 2001 e 1 miliardo per l'anno 2002.



Art. 177
(Iniziative per promuovere la cultura dello sport
per persone portatrici di handicap)

1. Per la promozione della manifestazione a carattere internazionale denominata <>, che si svolgerà a Roma dal 22 luglio al 1° agosto 2001, è stanziata la somma di lire 200 milioni a favore della Federazione Italiana Sport Silenziosi.

2. Il contributo di cui al comma 1, grava sul capitolo numero 46106 denominato “Contributi alle società, associazioni e federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di handicap (legge regionale 28 ottobre 1991, n. 70)”.


Art. 178
(Contributo al comune di Nettuno per la tappa
conclusiva del Giro d'Italia)

1. Al fine di contribuire alle spese per ospitare la tappa conclusiva del Giro d’Italia 2001 è stanziata, a favore del comune di Nettuno, la somma di lire 300 milioni.

2. Detto importo grava sul capitolo numero 23137 di nuova istituzione denominato: “Contributo al comune di Nettuno, in occasione della tappa conclusiva del Giro d’Italia”.


Art. 179
(Contributo per l'archivio museo storico di
Fiume con sede in Roma)

1. Al fine di sostenere la benemerita attività culturale svolta dalla comunità di esuli fiumani, istriani e dalmati, stabilitasi nel Lazio, nell’ambito del capitolo numero 44350 è riservata, a favore della società studi fiumani, per il miglioramento dei servizi dell’archivio museo storico di Fiume con sede in Roma, la somma di lire 100 milioni per l’esercizio finanziario 2001 e di lire 100 milioni per l’esercizio finanziario 2002.


Art. 180
(Contributo al comune di Viterbo per lo svolgimento
del IV Certamen della Tuscia)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 la somma di lire 100 milioni è destinata al comune di Viterbo per lo svolgimento del IV Certamen della Tuscia.


Art. 181
(Contributo alla Provincia di Viterbo per la
realizzazione di un premio letterario)

1. L’importo di lire 100 milioni, a gravare sul capitolo numero 44350, è assegnato all’amministrazione provinciale di Viterbo per la realizzazione del premio letterario “Vincenzo Cardarelli”, da tenersi in Tarquinia in occasione del 53° anniversario dell’assegnazione allo scrittore del Premio Strega.



Art. 182 (3)
(Contributo al Comune di Santa Marinella per lavori edilizi, allestimento, attrezzatura e guardiania nel complesso del Castello di Santa Severa).

1. Al fine di concorrere agli oneri relativi ai lavori di spostamento della cabina elettrica di distribuzione dell’Enel situata all’interno dell’edificio destinato a sede del museo archeologico nazionale e ai lavori di ristrutturazione nonché agli oneri relativi all’allestimento e all’attrezzatura del museo didattico comunale, musei siti nel complesso del Castello di Santa Severa, è stanziata la somma di euro 723 mila 040,00 comprensiva del finanziamento come contributo per il servizio di guardiania nel complesso del castello di Santa Severa.

2. Il relativo capitolo di spesa G 21504 assume la denominazione “Concorso regionale al Comune di Santa Marinella per lavori edilizi, allestimento, attrezzatura e guardiania nel complesso del Castello di Santa Severa

Art. 183
(Iniziative per promuovere la cultura dello sport)

1. La Regione promuove iniziative atte alla conoscenza e alla diffusione della cultura dello sport, con la realizzazione di un mostra itinerante sulla storia del calcio nella prima metà del novecento ed una serie di convegni aventi come oggetto il problema della violenza negli stadi.

2. La Regione concorre alla copertura degli oneri con la somma di lire 50 milioni da stanziare sul capitolo numero 44350.


Art. 184
(Contributo alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma
per la ristrutturazione del teatro parrocchiale)

1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32139 è attribuita alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma la quota massima di lire 300 milioni, come contributo regionale, per la ristrutturazione del teatro parrocchiale.


Art. 185
(Contributo straordinario Special Olimpycs Italia per
l'organizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili)

1. Al fine di consentire la realizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili organizzata dalla Special Olimpycs Italia previsti dal 1° all’8 luglio nel comune di Fiuggi, la Regione interviene con un contributo straordinario di lire 200 milioni.

2. Per il finanziamento di quanto previsto dal comma 1, è istituito un nuovo capitolo di bilancio numero 46127 denominato “Contributo finanziario alla Special Olimpycs Italia per la organizzazione di XVIII giochi nazionali per disabili”.


Art. 186
(Contributo per la realizzazione del Festival
del teatro italiano)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350, la somma di lire 200 milioni è destinata alla realizzazione del Festival del teatro italiano per garantire l’attività dello stesso Festival riconosciuto di interesse nazionale ed internazionale.


Art. 187
(Contributo al comune di Monteporzio Catone
per il recupero del “Parco Borghese”)

1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento di cui al capitolo numero 32139, è attribuita al comune di Monteporzio Catone la quota massima di spesa ammissibile di lire 1 miliardo per il recupero del “Parco Borghese” al fine di garantirne la sicurezza e la praticabilità in vista della sua apertura al pubblico.



Art. 188
(Contributo al comune di Campagnano di Roma
per la costruzione di una piscina)

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 32501 un importo pari a lire 1 miliardo è destinato al comune di Campagnano di Roma per il finanziamento della costruzione di una piscina nel territorio comunale.



Art. 189 (4)
(Rifinanziamento della legge regionale 9 agosto 1991, n. 36
concernente contributi al comune di Carpineto Romano
nel centenario dell'enciclica “Rerum novarum”)

1. E’ rifinanziata la l.r. 36/1991 con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto al capitolo numero 44355



Art. 190
(Contributi al comune di S. Donato Val Comino
ed alla Fondazione Mastroianni per attività culturali)

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 44350 una somma pari a lire 100 milioni è attribuita al comune di San Donato Val Comino per l’organizzazione e lo svolgimento della rassegna “Teatro Estate” dei comuni della Val Comino.

2. Nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 44350 una somma fino a lire 200 milioni, è riservata alla “Fondazione Umberto Mastroianni“ per le attività culturali proprie che la Fondazione svolge nel comune di Arpino.



Art. 191
(Contributi ai comuni di Contigliano
e di Poggio Mirteto per sale cinematografiche)

1. Sul capitolo numero 44357 denominato: "Contributo per sale e multisale cinematografiche” una somma pari a lire 600 milioni viene riservata al comune di Contigliano ed una somma pari a lire 250 milioni al comune di Poggio Mirteto.



Art. 192
(Contributo al comune di S. Donato Val Comino
per la migliore funzionalità degli impianti sportivi)

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 32501 un importo pari a lire 250 milioni è destinato al comune di S. Donato Val Comino per la realizzazione del campo di volo libero e l'adeguamento delle aree di decollo e atterraggio.


Art. 193
(Contributi ai comuni di Atina e di Anagni per lavori
di adeguamento dei rispettivi musei comunali)

1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 44251 "Contributi per la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali", è destinato, quanto a lire 50 milioni, al comune di Atina per lavori di adeguamento strutturale dei locali adibiti a museo e biblioteca e quanto a lire 300 milioni al comune di Anagni per lavori di adeguamento strutturale del museo comunale.



Art. 194
(Contributo al comune di Piglio per la
realizzazione della "Sagra del Cesanese di Piglio")

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 23122 l’importo di lire 60 milioni è destinato al co-finanziamento della “Sagra del Cesanese di Piglio”.

2. Il suddetto importo è assegnato al comune di Piglio titolare organizzativo della manifestazione.



Art. 195
(Insonorizzazione dei locali di ascolto di musica dal vivo)

1. La Regione, nell’ambito dei provvedimenti tesi alla riduzione dell’inquinamento acustico e contemporaneamente al sostegno di importanti attività economiche, sociali e culturali rappresentate dai locali di ascolto di musica dal vivo ubicati nel territorio del comune di Roma, con esclusione delle discoteche e dei disco pubs, concede contributi per la realizzazione di impianti di insonorizzazione dei locali medesimi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, cultura, sport, spettacolo e tempo libero, sentita la commissione consiliare permanente, sono determinate, entro il 31 maggio 2001:
a) l'individuazione dei soggetti beneficiari;
b) le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a sostegno;
c) la tipologia delle spese ammesse.

3. L’intervento della Regione si sostanzia nella concessione di un contributo in conto capitale per un ammontare non superiore al 65 per cento dell’importo della spesa ammissibile.

4. Per gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 è istituto il capitolo numero 44277 denominato “Contributi per le spese di insonorizzazione dei locali di intrattenimento musicale” con lo stanziamento di lire 1 miliardo.



Art. 196
(Contributo per il recupero della ex casa circondariale
di Montefiascone da adibire a centro culturale)

1. La Regione, considerato il grande interesse storico della ex casa circondariale di Montefiascone, partecipa al recupero della struttura.

2. La Regione interviene per le finalità di cui al comma 1 con uno stanziamento di lire 300 milioni. L’importo viene iscritto sul capitolo numero 44234 denominato: “Contributo al comune di Montefiascone per il recupero della ex casa circondariale da adibire a centro culturale”.


Art. 197
(Interventi per la conservazione, restauro e valorizzazione
di Palazzo Colonna nel comune di Genazzano)

1. Al fine di partecipare alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del complesso di “Palazzo Colonna” nel comune di Genazzano, la Regione concede un contributo di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

2. L'importo di cui al comma 1 rientra nello stanziamento del capitolo numero 44356.



Art. 198
(Progetto "Le chiavi segrete della musica")

1. La Regione sostiene le iniziative dei comuni dell’area dei Castelli Romani, Albano, Ariccia, Ciampino, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Marino, Palestrina, Velletri e Zagarolo, che aderiscono al progetto “Le chiavi segrete della musica” teso all’utilizzo della musica come supporto didattico nelle scuole di istruzione secondaria superiore per lo studio delle discipline tradizionali attraverso proiezioni multimediali, esibizioni musicali dal vivo di artisti noti e recitazione di testi letterari.

2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 44373 denominato: «Contributi ai comuni dei Castelli Romani per la realizzazione di iniziative nell’ambito del progetto “Le chiavi segrete della musica”» con lo stanziamento di lire 300 milioni.


Art. 199
(Contributo straordinario all'Associazione
amici degli istituti chimici)

1. Per consentire l’istituzione di un “Certamen della Chimica” da realizzarsi a cura dell’associazione amici degli istituti chimici (A.I.C.A.) ad Arpino, è istituito un nuovo capitolo di bilancio con numero 44215.

2. A tal fine è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni per l’anno 2001.



Art. 200
(Contributi per attività musicali)

1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 20 milioni all’Accademia musicale isolana di Isola del Liri (FR) per le attività e le iniziative programmate.

2. Per l'anno 2001 è corrisposto un contributo straordinario di lire 150 milioni per la realizzazione del progetto "Woodstock - Musica" proposto dall'associazione culturale "Eventes" nel comune di Arpino.

3. Ai relativi oneri si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.



Art. 201
(Contributo all'Accademia poetica ciceroniana arpinate)

1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 15 milioni alla Accademia poetica ciceroniana arpinate di Arpino per l’organizzazione del premio nazionale di poesia 2001.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.



Art. 202
(Contributo all'Associazione culturale Papillon - Rebibbia)

1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 50 milioni alla “Associazione culturale Papillon – Rebibbia”, destinato:
a) alla gestione ed al potenziamento della biblioteca interna al carcere di Rebibbia – Nuovo complesso;
b) al sostegno delle iniziative culturali programmate per questo anno dall’associazione;
c) alla costituzione di un “Osservatorio sulla condizione degli ex detenuti”, finalizzato alla realizzazione di interventi per favorire il reinserimento sociale e la ricollocazione lavorativa.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.



Art. 203
(Contributo al comune di Grottaferrata per la celebrazione del
millenario della fondazione dell'Abbazia di San Nilo)

1. E’ concesso al comune di Grottaferrata un contributo straordinario di lire 200 milioni per le attività da realizzare per celebrare il “Millennario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo”.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.



Art. 204
(Contributo al comune di Poggio Moiano per sale cinematografiche)

1. Sul capitolo numero 44357 denominato: "Contributo per sale e multisale cinematografiche” un importo pari a lire 200 milioni è destinato al comune di Poggio Moiano.


Art. 205
(Contributo al comune di Arcinazzo per lavori di
restauro della villa dell'Imperatore Traiano)

1. Nel contesto dei lavori di scavo e restauro in corso, da parte della Soprintendenza archeologica del Lazio, della villa dell’Imperatore Traiano in Altipiani di Arcinazzo, la Regione concede al comune di Arcinazzo Romano un contributo straordinario di lire 300 milioni per la copertura del complesso monumentale del ninfeo dei due triclini della villa stessa.

2. Nel bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo numero 44217 denominato: “Contributo straordinario al comune di Arcinazzo Romano per la copertura del complesso monumentale del ninfeo e dei due triclini della villa dell’Imperatore Traiano".


Art. 206
(Contributo al comune di Riofreddo per la definitiva
acquisizione della Villa Garibaldi)

1. E’ autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 450 milioni al comune di Riofreddo per l’acquisto della parte di villa Garibaldi tuttora di proprietà privata. Tale acquisto permetterà al comune di perfezionare le iniziative già realizzate nella parte di immobile di sua proprietà, cioè l’allestimento del museo della cultura “Villa Garibaldi”.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, imputata al capitolo numero 44210 di nuova istituzione, denominato: “Contributo straordinario al comune di Riofreddo per l’acquisto di Villa Garibaldi”.



Art. 207
(Contributo al comune di Ienne per il
completamento dell'ostello)

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 23245, un importo fino a lire 300 milioni è assegnato al comune di Ienne per il completamento dell’ostello, situato nel territorio comunale compreso nell’ente parco regionale dei monti Simbruini.



Art. 208
(Contributo al comune di Cervara di Roma per il
completamento dell'Ostello Prataglia)

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 23245, un importo fino a lire 150 milioni è assegnato al comune di Cervara di Roma per il completamento dell’Ostello Prataglia, situato nel territorio comunale compreso nell’ente parco regionale dei monti Simbruini.


Art. 209
(Contributo al comune di Sora per il centenario
della nascita di Vittorio De Sica)

1. Per la realizzazione di manifestazioni celebrative in occasione del centenario della nascita di Vittorio De Sica è erogato al comune di Sora il contributo di lire 50 milioni con l’utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 44350.


Art. 210
(Contributo alla Scuola di artigianato del mobile di Sora)

1. E’ istituito il finanziamento di lire 50 milioni a sostegno dell’attività svolta dalla Scuola di artigianato del mobile, istituita dal centro E.D.A. nel territorio comunale di Sora in collaborazione con il comune di Sora, con l'Istituto d’arte “Valente”, con il Consorzio mobilieri Sora, con le organizzazioni di categoria dell’artigianato, e con gli artigiani locali.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.



Art. 211
(Contributo al comune di Tivoli per l'attività
svolta dal museo didattico del libro antico)

1. Per il finanziamento delle attività del “Museo didattico del libro antico” presso la Villa d’Este nel comune di Tivoli e nel museo della civiltà romana all’Eur, è concesso al comune di Tivoli un contributo di lire 100 milioni per l'anno 2001.

2. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento del capitolo numero 44350.



Art. 212
(Compartecipazione con il comune di Fiumicino
per la realizzazione del museo dell’agricoltura)

1. E' istituito un nuovo capitolo numero 44266 denominato “Compartecipazione con il comune di Fiumicino per l’acquisizione e la realizzazione del museo dell’agricoltura” con lo stanziamento di lire 400 milioni.



Art. 213
(Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione
del palazzo della cultura "Cesare Baronio")

1. Al fine di provvedere alla ristrutturazione del palazzo della cultura “Cesare Baronio” viene concesso al comune di Sora un contributo di lire 400 milioni che viene iscritto al capitolo di nuova istituzione numero 44211 denominato «Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio"».



Art. 214 (5)
(Contributo per il patrimonio della Fondazione Federico Zeri)


1. Al fine di favorire la salvaguardia, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione del prezioso patrimonio della Fondazione Federico Zeri, si stanzia la cifra di euro 250 mila sul capitolo G21505. Il finanziamento è legato alla permanenza dell’ingente patrimonio presso la sede della villa di Zeri nel Comune di Mentana.


Art. 215
(Contributo al comune di Isola del Liri per
la realizzazione della biblioteca pubblica)

1. Per la realizzazione della biblioteca pubblica viene erogato al comune di Isola del Liri il contributo di lire 250 milioni con l’utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 44251.



Art. 216
(Contributo al comune di Fontechiari per la
realizzazione di un parco giochi)

1. Al fine della realizzazione di un parco giochi nell’area di verde pubblico attrezzato viene erogato al comune di Fontechiari il contributo di lire 300 milioni che viene iscritto al capitolo di nuova istituzione numero 32489.



Art. 217
(Contributo al comune di Arcinazzo Romano per
l'organizzazione di un premio culturale)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 44350 un importo di lire 50 milioni è destinato al comune di Arcinazzo Romano per il “Premio Nazionale di Cultura Altipiani di Arcinazzo”.



Art. 218
(Contributo per la realizzazione del progetto “Sport-Incontro")

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 46103, l’importo di lire 300 milioni è destinato alla realizzazione del progetto “Sport-Incontro: lo sport anima le periferie di Roma e le aree di degrado delle province del Lazio”, promosso dall’Associazione nazionale di promozione sportiva “Polisportive giovanili salesiane”.



Art. 219
(Contributo al comune di Ciampino per
le attività del Centro documentazione video)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 44350, un importo fino a lire 100 milioni è destinato al comune di Ciampino per le attività del Centro documentazione video.



Art. 220
(Contributo al comune di Ciampino per
l'organizzazione del "Ciampino Jazz Festival")

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 44350, una somma fino a lire 50 milioni è destinato al comune di Ciampino quale cofinanziamento della sesta edizione del “Ciampino Jazz Festival”.



Art. 221
(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
"Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia
di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche dopo le parole: << Omissis >> sono aggiunte le seguenti:
<< Omissis.>>.

3. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
<< Omissis >>

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti:
<< Omissis >>

4. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 38/1998 e successive modifiche, dopo le parole "legge regionale 12 aprile 1977, n. 15." sono aggiunte le seguenti:
<< Omissis >>


Art. 222
(Adempimenti derivanti dalla applicazione del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 "Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" e
della legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti")

1. Per adeguare le sedi e gli impianti dei centri regionali di formazione alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e per la sicurezza degli impianti di cui alla l. 46/1990 è autorizzato per l’anno 2001 un incremento dello stanziamento dei capitoli numeri 24202 e 24203, rispettivamente di lire 2 miliardi ciascuno, per la suddetta finalità. Agli stanziamenti necessari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.



Art. 223
(Contributo al centro regionale di Amatrice)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 24201 la somma di lire 250 milioni è destinata a far fronte alle spese del centro regionale di Amatrice riferite all’anno 2000.



Art. 224
(Contributo per realizzare ed attivare un incubatore
d'impresa nell'area romana)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 24104 la somma di lire 2 miliardi 500 milioni è riservata alla realizzazione ed attivazione di un incubatore d’impresa nell’area romana.



Art. 225
(Finanziamento attività formative)

1. Al fine di provvedere al finanziamento di attività formative svolte da soggetti già esclusi dai finanziamenti previsti nell’ambito dell’Obiettivo 3 del Fondo sociale europeo e successivamente considerati ammissibili a seguito di contestazioni risultate valide o di ricorsi accolti favorevolmente dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel bilancio della Regione Lazio per l’anno 2001 è istituito il capitolo numero 24988 denominato “Finanziamento attività formative, progetti da ammettere nell’ambito dell’Obiettivo 3 in esecuzione dell’avviso pubblico di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 4212/98, 4462/98, 3572/98 e 8048/98 per progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo o gravanti interamente sui fondi regionali” con lo stanziamento di lire 1 miliardo 411 milioni 488 mila.



Art. 226
(Contributo per corsi già autorizzati nell'anno 2000)

1. Lo stanziamento del capitolo numero 24228 è destinato alla copertura delle spese necessarie al completamento dei corsi già autorizzati nell’anno 2000.


Art. 227
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21
"Interventi straordinari per la ripresa e lo sviluppo
dell'occupazione nella provincia di Latina")

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21/1995, è aggiunto il seguente:
<< Omissis >>.


Art. 228
(Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24
"Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche)

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 24/1996 e successive modifiche, è inserito il seguente:
<< Omissis >>


Art. 229 (5a)
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)


Art. 230 (5b)
(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 e successive
modifiche concernente contributi alle Università di Roma "La Sapienza",
"Roma Tre", libera Università "Maria SS. Assunta" e all'Università di Cassino,
per corsi di diploma universitari, nonché alle scuole per assistenti
sociali, educatori di comunità, educatori professionali)

1. Alla l.r. 59/1987 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al titolo sono aggiunte le parole << Omissis >>
b) al comma 1 dell’articolo 1 sono aggiunte le parole << Omissis >>
c) al comma 2 dell’articolo 1, le parole << Omissis >> sono sostituite dalle seguenti: << Omissis >>”;
d) al comma 2 dell’articolo 2 le parole << Omissis >>sono sostituite dalle seguenti:
<< Omissis >>.
e) al comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunte le parole “Omissis”.



Art. 231
(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni
regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/1996 e successive modifiche dopo la parola “Omissis” sono inserite le seguenti: << Omissis >>

3. Al comma 1 dell’articolo 7 dopo le parole << Omissis.>> sono aggiunte le seguenti:
<< Omissis >>.


Art. 232
(Contributo per l'istituzione di
laboratori per disabili)

1. Al fine di fornire un ambiente lavorativo protetto a disabili con handicap mentale mediograve, che abbiano già svolto attività di formazione professionale, la Regione finanzia centri di formazione già autorizzati per l’istituzione di laboratori sociali, cui partecipano al massimo 20 allievi.

2. Per la finalità di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 24229 denominato “Contributi per l’istituzione di laboratori per disabili”, con lo stanziamento della somma di lire 200 milioni.



Art. 233
(Contributo per la reindustrializzazione della
ex Good Year di Cisterna)

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 24131 la somma di lire 1 miliardo è destinata alla reindustrializzazione della ex Good Year di Cisterna.


Art. 234
(Interventi diretti della Regione nel settore dell'immigrazione)

0missis (6)


Art. 235
(Contributo alla provincia di Frosinone per la ristrutturazione
dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura
e ambiente di Cassino)

1. Viene stanziata per l'anno 2001, con l'istituzione di un nuovo capitolo numero 32122 denominato: "Adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche. Finanziamento alla provincia di Frosinone per l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e ambiente di Cassino, per le spese di ristrutturazione dell'Istituto stesso", la somma di lire 100 milioni.



Art. 236
(Contributo all'Associazione "Peter Pan")

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42115 la somma di lire 25 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003 è destinata all’Associazione “Peter Pan” per il progetto di assistenza ai bambini affetti da patologie tumorali.



Art. 237
(Contributo per corsi di specializzazione in medicina)

1. Per consentire l’inserimento nella programmazione nazionale di corsi di specializzazione in medicina per figure carenti nel Servizio sanitario nazionale, la Regione concorre con proprie risorse per un importo annuo di lire 150 milioni sino ad un massimo di sei anni. A tal fine è istituito nel bilancio 2001 e seguenti il capitolo numero 41169 denominato “Concorso finanziario aggiuntivo a carico della Regione per corsi di specializzazione in medicina”.



Art. 238
(Contributo alla società Farmacap)

1. Allo scopo di concorrere agli oneri connessi al proseguimento nell’anno 2001 dell’attività del Servizio Integratore dei Centri Unificati di prenotazione (SICUP), nelle more della sua estensione ad altre aziende USL della città di Roma, la Regione concede alla società Farmacap, affidataria del servizio, un contributo straordinario di lire 800 milioni per l'anno 2001.

2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 41175, denominato "Contributo straordinario alla Farmacap per il SICUP".


Art. 239
(Disposizioni semplificative in materia sanitaria)

1. Qualora in strutture sanitarie private soggette a provvedimenti autorizzatori ai sensi di disposizioni normative, con particolare riguardo a quelle contenute nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 (Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private) e successive modifiche e nella legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 (Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali), intervengano variazioni di soggetti a qualunque titolo responsabili della gestione amministrativa, tecnica e sanitaria, dette variazioni devono essere solo comunicate dalle strutture interessate, contestualmente, alla Regione ed alla azienda unità sanitaria locale (USL) competente ed hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione stessa.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegati i titoli ovvero le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalle citate disposizioni normative, rilasciate dai soggetti cui si riferiscono le variazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Il direttore del dipartimento regionale competente in materia sanitaria, preso atto della completezza della comunicazione e dell’allegata documentazione di cui al comma 2, apporta al provvedimento autorizzatorio le conseguenti modificazioni; in caso di incompletezza, richiede alla struttura sanitaria interessata di procedere alla necessaria integrazione e, ove ciò non sia possibile, dispone, con provvedimento motivato da notificare alla struttura stessa, la rimozione degli effetti prodotti a norma del comma 1.

4. Resta comunque fermo l’obbligo delle aziende USL di procedere ai controlli disciplinati dagli articoli 71 e 72 del d.p.r. 445/2000, il cui esito deve essere portato a conoscenza della Regione per gli eventuali provvedimenti di competenza.


Art. 240
(Promozione di modelli innovativi
per l'ospedalizzazione domiciliare)

1. La Regione promuove la sperimentazione di modelli innovativi finalizzati al mantenimento delle persone nel proprio ambiente familiare e relazionale, al fine di garantire una migliore qualità della vita e di conseguire parallelamente obiettivi di efficienza ed efficacia nonché di contenimento della spesa ospedaliera.

2. La realizzazione e la verifica di un modello organizzativo gestionale di ospedalizzazione domiciliare può realizzarsi tramite convenzioni stipulate dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere operanti nel territorio della Regione, anche con soggetti privati che siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tale attività.



Art. 241
(Progetto pilota per l'assistenza domiciliare
continuativa agli anziani)

1. Per la programmazione di un piano di assistenza domiciliare continuativa (home care) all’anziano nel territorio della azienda unità sanitaria locale (USL) RM A, teso a migliorare lo stato di salute e la qualità della vita dei soggetti assistiti, ridurre le ospedalizzazioni per la durata della degenza ottimizzando la spesa assistenziale, è istituito un progetto pilota affidato al Policlinico Umberto I ed è per tale finalità stanziata la somma di lire 300 milioni.

2. La somma di cui al comma 1 è iscritta sul capitolo numero 41178 di nuova istituzione denominato “Home Care, piano di assistenza domiciliare continuativa all’anziano, nel territorio dell’Azienda USL RM A”.



Art. 242
(Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario di infermiere)

1. La Regione istituisce sin dall’anno scolastico 2000-2001 borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma universitario di infermiere (DUI) al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi stessi, agevolarne la frequenza e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente:
a) i requisiti per l’assegnazione delle borse di studio;
b) le cause di incompatibilità;
c) l’importo delle borse di studio;
d) le procedure di assegnazione e di erogazione.

3. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è istituito il capitolo numero 41155 denominato “Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi DUI” con la dotazione di lire 800 milioni.



Art. 243
(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
"Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere" e successive modifiche)

1. Il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 18/1994 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
<< Omissis >>.


Art. 244
(Contributo a favore della Società italiana di andrologia)

1. Per la promozione di attività di informazione per la prevenzione delle disfunzioni andrologiche nella fascia giovanile (16-25 anni), come possibili conseguenze dell’abuso di sostanze nocive alla salute (droghe, alcool, tabagismo) è stanziata la somma di lire 100 milioni a favore della Società italiana di Andrologia (sezione interregionale Lazio, Abruzzo, Molise).

2. La somma di cui al comma 1 è iscritta sul capitolo numero 41320 di nuova istituzione denominato “Promozione di attività di informazione per la prevenzione delle disfunzioni andrologiche nella fascia giovanile”.



Art. 245
(Contributo per la realizzazione
del progetto pilota "Pronto cuore")

1. Per la realizzazione di un progetto pilota di prevenzione delle malattie cardiovascolari da organizzare nel territorio della Regione, denominato “Pronto cuore”, è istituito il capitolo di bilancio numero 41321 denominato "Progetto pilota pronto cuore". La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i criteri e le modalità per l’effettuazione del servizio. Per l’esercizio 2001 lo stanziamento è di lire 200 milioni. Per la quantificazione e la copertura degli interventi finanziari relativi agli anni successivi al 2001 si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi.



Art. 246
(Contributi in materia socio-assistenziale)

1. La Regione finanzia l’attività del “Centro di riferimento e consulenza per la Regione e le aziende sanitarie in merito alle iniziative di formazione per gli operatori sui temi della salute degli immigrati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1358 del 1998 ed a favore del Servizio di medicina preventiva delle migrazioni del turismo e di dermatologia tropicale dell’Istituto San Gallicano di Roma per la realizzazione delle prestazioni socio-sanitarie a persone e nuclei senza fissa dimora della popolazione residente e immigrata del territorio regionale. A tal fine il capitolo numero 42320 è incrementato di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.



Art. 247
(Fondo per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)

1. In considerazione delle nuove funzioni delegate alle regioni nel settore della sanità e per quanto attiene l’applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) si costituisce un fondo per l’anno 2001 di lire 1 miliardo 500 milioni, da imputare sul capitolo numero 41177 denominato “Fondo per l. 210/1972 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).".

2. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, con delibera di Giunta, sentita la competente commissione consiliare, sono emanate apposite direttive per la gestione del fondo da impartire alle aziende unità sanitarie locali (USL) del Lazio.(6a)

3. La Giunta regionale si impegna a dare la massima pubblicità all'istituzione del fondo di cui ai commi 1 e 2.



Art. 248
(Contributi per l'espletamento di corsi
per la sicurezza sul lavoro)

1. E’ istituito il capitolo numero 41355 denominato “Contributo ai Comitati Paritetici Territoriali (CTP) nei cantieri edili delle province del Lazio per l’espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro rivolti principalmente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" con lo stanziamento di lire 1 miliardo.



Art. 249
(Realizzazione eliporto ospedale di Sora)

1. L’eliporto dell’ospedale di Sora di cui all’articolo 67 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) è realizzato dalla azienda unità sanitaria locale (USL) di Frosinone. La domanda di finanziamento deve pervenire entro il 30 giugno 2001 o, comunque, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se posteriore a tale data. La spesa di lire 1 miliardo 500 milioni grava sul capitolo numero 32215 del bilancio pluriennale del 2001 quanto a:
a) lire 150 milioni sull’annualità 2001;
b) lire 1 miliardo 200 milioni sull’annualità 2002;
c) lire 150 milioni sull’annualità 2003.


Art. 250
(Destinazione di una quota del FSR alla prevenzione
degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. Nell’ambito dei fondi destinati alla prevenzione, fissati per il 2001 nel 5 per cento del FSR, il 3 per cento del fondo è destinato alla prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro.



Art. 251
(Contributi a consorzi di difesa, cooperative agricole, singoli
produttori ed altri organismi associativi. Abrogazione articolo 54
della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della
Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000")

1. Agli effetti degli adempimenti di cui all’articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 (Regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sull'assicurazione agricola agevolata) nonché in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2000/C28/02, la Regione può concedere a
favore dei consorzi di difesa, delle cooperative agricole e dei loro consorzi nonché dei singoli produttori un contributo integrativo fino al 50 per cento della spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi della l. 185/1992 e successive modifiche, qualora il parametro contributivo determinato annualmente dallo Stato risulti inferiore alla soglia massima del 50 per cento.

2. L’erogazione del contributo integrativo regionale viene effettuato a seguito della notifica da parte del Ministero delle politiche agricole del decreto relativo al pagamento del premio assicurativo parametrato. In conformità all’articolo 127, comma 2 e comma 7, lettera a) della l. 388/2000, viene abrogata la disposizione di cui all’articolo 54 della l.r. 12/2000, in quanto incompatibile con il presente articolo.

3. L’onere finanziario, pari a lire 1 miliardo, derivante dall’istituzione del contributo integrativo regionale di cui al comma 1 è imputato nel bilancio di previsione della Regione al capitolo di nuova istituzione numero 21150 denominato “Contributo integrativo per il pagamento delle polizze stipulate ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche a favore dei singoli e degli associati”; tale contributo viene ripartito in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

4. (6a1)

5. (6a1)

6. Il sostegno economico di cui al presente articolo è concesso a condizione che sia autorizzato dalla Commissione Europea a seguito di notifica del medesimo ed a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’avviso relativo all’autorizzazione.


Art. 252
(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69
"Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28:
Interventi per la zootecnia" e successive modifiche)

1. I commi 5 e 6 dell’articolo 6 della l.r. 69/1979, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) sono sostituiti dai seguenti:
«Omissis ».


Art. 253 (6a2)
(Contributo per la gestione degli aiuti e degli interventi
derivanti dalla politica agricola comune)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e per assicurare la partecipazione della Regione agli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, previsti anche dai fondi strutturali europei, è istituito nel bilancio di previsione per l’anno 2001 il capitolo numero 21151, denominato “Spese per le attività tecnico-amministrative e di studio a supporto della gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune“ con uno stanziamento di lire 300 milioni.



Art. 254
(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43
concernente lo sviluppo della pesca e dell'occupazione)


(6a3)


255
(Istituzione capitoli di spesa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di consentire l’utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione nel quadro delle nuove competenze in materia di pesca e acquacoltura in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alla regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), sono istituiti i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni e le somme a fianco di ciascuno specificate in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2001 nonché le somme per gli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale:
a) capitolo numero 21955 "Interventi regionali nell’ambito dell’integrazione al V Piano nazionale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Legge 164/1998 e deliberazione CIPE 45/1999” lire 166 milioni in competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2001;
b) capitolo numero 21956 "Interventi regionali nell’ambito del VI Piano nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura 2000-2002. Legge 41/1982 e deliberazione CIPE 50/2000” lire 1 miliardo 420 milioni in competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2001 e lire 710 milioni per l’anno 2002 sul bilancio pluriennale;
c) capitolo numero 21957 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota U.E.” lire 912 milioni in competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2001 e lire 912 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale;
d) capitolo numero 21958 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota Stato” lire 968 milioni in competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2001 e lire 968 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale;
e) capitolo numero 21959 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota Regione” lire 415 milioni in competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2001 e lire 415 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le disposizioni operative per l’applicazione di quanto previsto al comma 1, tenendo conto, oltre che della normativa comunitaria e nazionale in materia, anche della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche.(6b)



Art. 256 (7)
(Aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie e per lo smaltimento dei capi morti in azienda) (8)


1. La Regione nell’ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione, concede aiuti agli allevatori a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie ed inclusi i costi relativi allo smaltimento, previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda. (9)

2. L’onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti dell’UPB B12.

Art. 257
(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994,
n. 52 "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle
aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose"
e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 52/1994 e successive modifiche, le parole
<< Omissis>>, sono sostituite dalle seguenti:
<< Omissis >>.

2. (10)

3. (10)

4. (10)


Art. 258
(Contributo per imbottigliamento
olio di oliva della Sabina)


1. Per l’imbottigliamento dell’olio di oliva della Sabina è stanziata la somma di lire 300 milioni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. Gli aiuti di cui al presente articolo sono efficaci solo dopo il visto di conformità della Commissione Europea.

3. La relativa spesa grava sul capitolo numero 21158 di nuova istituzione denominato “Contributo regionale per l’imbottigliamento dell’olio di oliva”.


Art. 259
(Contributo al comune di Amaseno per ristrutturazione
e recupero del Castello Rocca Castri)


1. Per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri nel comune di Amaseno, da adibire a sede di un centro di ricerche genetiche di zootecnia bufalina e relativo museo dell’Alta Valle dell’Amaseno, è stanziata la somma complessiva di lire 2 miliardi, di cui lire 200 milioni per l’anno 2001, lire 1 miliardo 200 milioni per l’anno 2002 e lire 600 milioni per l’anno 2003. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l’anno 2001 e in quello pluriennale 2001–2003 il capitolo numero 32457 denominato “Concorso finanziario della Regione alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri sito nel comune di Amaseno".

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati al comune di Amaseno ed utilizzati con le procedure e le modalità previste dalle leggi regionali 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche e 22 novembre 1982, n. 51 (Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici) e successive modifiche.


Art. 260
(Contributo per la definitiva realizzazione della
centralina ortofrutticola nel comune di Velletri)


1. Al fine della definitiva realizzazione della centralina ortofrutticola nel comune di Velletri, nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 21353 denominato "Contributo al comune di Velletri per la realizzazione della centralina ortofrutticola" con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.



Art. 261
(Contributo all'Università della Tuscia per un
piano di ricerca contro l'epidemia "moria del nocciolo")


1. Al fine di contrastare l’epidemia “moria del nocciolo” che nel viterbese ha distrutto finora circa 400 ettari di noccioleti, la Regione stanzia un contributo di lire 400 milioni a favore dell’Università degli studi della Tuscia, dipartimento di protezione delle piante della facoltà di scienze agrarie, che grava sul capitolo numero 21140 di nuova istituzione denominato «Contributo “una tantum” all’Università degli studi della Tuscia per un piano di ricerca contro l’epidemia “moria del nocciolo”».


Art. 262
(Contributi ai nocciolicoltori per terreni
colpiti dalla "moria del nocciolo")


1. La Regione intende sostenere i nocciolicoltori che hanno visto colpiti i propri terreni dalla Pseudomanas Avellanae, meglio nota come “moria del nocciolo”. A tal fine è istituito il capitolo 21105 con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.

2. I fondi inseriti nel capitolo di cui al comma 1 sono utilizzati per:
a) il risarcimento per le piante estirpate con una quota fissa indipendentemente dall’età dei noccioli;
b) contributi a copertura del mancato reddito, modulato sulla produzione degli anni precedenti, opportunamente certificata.


Art. 263
(Contributo alla cooperativa Melissa S.r.l. per
organizzazione mostra mercato "Apilazio 2001")


1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 21349, per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 100 milioni alla cooperativa Melissa S.r.l. di Castelliri per l’organizzazione della mostra mercato dell’apicultura, dell’enologia e dei prodotti tipici <>.


Art. 264
(Cofinanziamento regionale dello
strumento operativo pesca)


1. É istituito il capitolo numero 21960 denominato: <> con lo stanziamento di lire 200 milioni.


Art. 265
(Contributo al comune di Broccostella per l'Associazione
sportiva ed ambientale Macrostigma del Fibreno)


1. Al fine di conciliare lo sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale, valorizzando risorse ed azioni locali, con priorità per i territori ricadenti nei comuni montani, la Regione promuove azioni di ricerca e sperimentazione in materia di acquacoltura, tendenti a diversificare le specie allevate e ad innovare e perfezionare le tecnologie di allevamento; promuove, altresì campagne di educazione al consumo dei prodotti ittici.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede un contributo al comune di Broccostella per finanziare le attività dell'Associazione sportiva ed ambientale <> (Broccostella).

3. Al finanziamento degli oneri del presente articolo si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento di lire 150 milioni, da erogare al comune di Broccostella, da imputare sul capitolo numero 21159 del bilancio regionale.



Art. 266
(Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 "Interventi
a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio
con conducente" e successive modifiche)


1. Alla l.r. 32/1997 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole << Omissis >> e << Omissis >> sono sostituite rispettivamente, da: << Omissis >> e << Omissis >>.
b) il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
<< Omissis >>.”;
c) all’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
<< Omissis >>

2. Alle domande che gravano sull’esercizio finanziario 2001 si applicano le disposizioni della presente legge, ove più favorevoli per il richiedente.


Art. 267
(Contributo al comune di Gerano per lo
sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia)


1. Per il potenziamento e lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia nel comune di Gerano è stanziato l’importo di lire 100 milioni. Il relativo onere viene iscritto nel capitolo di nuova istituzione numero 22318 denominato “Contributo al comune di Gerano per il potenziamento e lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia".



Art. 268
(Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito
ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche)


1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/1998 è sostituita dalla seguente:
<>.


Art. 269 (10a)
(Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46
"Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi
consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie
imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio
della Regione" e successive modifiche)


1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 46/1993 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:
<>.

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 46/1993 e successive modifiche è abrogata.



Art. 270
(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90
"Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali
e termali nella Regione Lazio" e successive modifiche)


1. Dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 42 della l.r. 90/1980 e successive modifiche è aggiunta la seguente:
<>.


Art. 271
(Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 "Norme
per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle
commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato")


1. (11)

Art. 272
(Contributo alla cooperativa Taxitalia per l'acquisto
di una vettura per trasporto disabili)


1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 22226 la somma di lire 100 milioni è destinata alla cooperativa Taxitalia per l’acquisto di una vetturataxi, per la realizzazione del “Taxi senza barriere”, per trasporti dei disabili.



Art. 273
(Contributi alle imprese artigiane per la diffusione
delle normative sulla sicurezza)


1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 22235 un importo sino a lire 200 milioni è destinato alle imprese artigiane per supporti multimediali per la diffusione e distribuzione delle normative sulla sicurezza e di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.



Art. 274
(Contributo per la valorizzazione
dell'artigianato locale e degli antichi mestieri)


1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 22233 un importo sino a lire 200 milioni è destinato ad iniziative volte alla valorizzazione della cultura e delle potenzialità dell’artigianato locale e degli antichi mestieri della Regione.



Art. 275
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71
"Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e
l'occupazione dell'Alto Lazio" e successive modifiche)


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 71/1990, da ultimo modificato dall'articolo 51 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998), è aggiunto il seguente:
<>.


Art. 276
(Contributo al comune di Genzano per l'area
destinata ad insediamenti produttivi)


1. Lo stanziamento di cui al capitolo numero 22102 denominato <>, è destinato, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al comune di Genzano per lo sviluppo e l’adeguamento strutturale dell’area comunale destinata ad insediamenti produttivi.



Art. 277
(Contributo al comune di Villa S. Stefano per il
"Primo corso della scuola di ceramica")


1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 22233, per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 10 milioni al comune di Villa S. Stefano per la promozione delle tradizioni artigianali e per l’organizzazione del “Primo corso della scuola di ceramica” nonché per le attività collaterali ad esso collegate.



Art. 278
(Contributo al comune di Alatri
per la fiera dell'artigianato di qualità)


1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22206 denominato "Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell’artigianato" è destinato, fino alla concorrenza di lire 100 milioni, al comune di Alatri per la realizzazione della fiera dell’artigianato di qualità.



Art. 279
(Contributo al consorzio imprese castelli romani
per la manifestazione "L'oro dei Castelli")


1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22206 denominato "Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell’artigianato" è destinato, fino alla concorrenza di lire 300 milioni, al consorzio imprese castelli romani per il finanziamento della manifestazione “L’Oro dei Castelli”.



Art. 280
(Contributo al comune di Ladispoli per la realizzazione di
una struttura destinata ad attività formative di soggetti disabili)


1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22244 denominato "Contributo in conto capitale per investimenti in aree attrezzate" è destinato, fino alla concorrenza di lire 250 milioni, al comune di Ladispoli per la realizzazione di una struttura destinata ad attività formativa di soggetti disabili, allo scopo di facilitarne l’inserimento in attività artigianali, ubicata su un’area di circa 3.200 metri quadri di proprietà comunale nell’ambito della zona artigianale Piane di Vaccina.



Art. 281
(Contributo aree provincia di Viterbo interessate
da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni)


1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo numero 28165 la somma di lire 1 miliardo è vincolata per le aree della provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni al fine di mantenere i livelli occupazionali ed i processi produttivi.

2. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale di concertazione per il lavoro di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e di intesa con le amministrazioni locali interessate, stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, finalizzati alla creazione di un polo telematico provinciale quale strumento per la reindustrializzazione ed il rilancio economico ed occupazionale del territorio.



Art. 282
(Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota
del costo di costruzione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4,
della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche)


1. In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e adotti i conseguenti provvedimenti, il costo di costruzione è costituito dal 50% dei costi massimi per l’edilizia agevolata, come definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione e aggiornati in ragione della variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Gli importi così determinati sono ulteriormente incrementati del 15%. (12)

2. Fino ad una nuova determinazione da parte della Regione della quota del costo di costruzione di cui all’articolo 16, comma 9, del d.p.r. 380/2001, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 1977, n. 270 e successive modifiche. (13)


Art. 283
(Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 "Tabelle
parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche. Disposizioni transitorie)


1. All'articolo 22 della l.r. 35/1977 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola < è sostituita dalla seguente: <>;
b) al secondo comma le parole: <>.

2. All'articolo 23 della l.r. 35/1977 e successive modifiche, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
<>.

3. I comuni che non abbiano ottemperato agli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 23 della l.r. 35/1977 e successive modifiche, in presenza delle condizioni ivi previste, sono tenuti a provvedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine la Regione attiva nei confronti dei comuni inadempienti, le procedure per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al terzo comma dell'articolo 23 della l.r. 35/1977 e successive modifiche, inserito dalla presente legge.


Art. 284
(Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche
della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata
dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche)


1. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è interpretato autenticamente nel senso che i redditi da determinare con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 33/1987 e successive modifiche sono sia quelli annui complessivi, che quelli lordi annui imponibili complessivi indicati nel comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dello stesso articolo 39.

2. Le somme risultate pagate in eccesso dagli assegnatari degli alloggi a seguito dell'adeguamento dei canoni di locazione a quanto previsto dal comma 1, sono recuperate attraverso conguagli da effettuarsi sugli importi dei canoni stessi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, prima delle parole: <>, sono inserite le seguenti: <>.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è inserito il seguente:
<>.

5. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, le parole: <>.

6. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/1999 e successive modifiche le parole: <>.

7. Dal 1° luglio 2001 fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla l.r. 33/1987, da ultimo modificata dal presente articolo, commi 3 e 4. L'interpretazione autentica di cui al comma 1 ha efficacia fino al 30 giugno 2001.

TABELLA A


Fascia
REDDITO IMPONIBILE
Aliquota
b1-4.285.7154,200
b24.285.71610.000.0004,246
b310.000.00115.000.0004,306
b415.000.00118.466.5004,382
c118.466.50120.000.0004,416
c220.000.00125.000.0004,594
c325.000.00130.000.0004,820
c430.000.00135.000.0005,210
c535.000.00137.500.0005,448
d137.000.00140.000.0005,712
d240.000.00145.000.0006,412
d345.000.00149.875.0007,210
e249.875.00150.000.0007,230
e250.000.00155.000.0008,190
e355.000.00160.000.0009,152
e460.000.00165.000.00010,098
e565.000.00165.625.00010,189
f165.625.00170.000.00010,992
f270.000.00175.000.00011,796
f375.000.00180.000.00012,308
f480.000.00185.000.00012,652
f585.000.00190.000.00012,820
f690.000.00195.000.00012,934
f795.000.00199.437.50013,000
GMaggiore di 99.437.50113,000

Art. 285
(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
"Norme sul governo del territorio" e successive modifiche)

1.Dopo l'articolo 20 della l.r. 38/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:
<


Art. 286
(Modifica all'articolo 66 della legge regionale
22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio"
e successive modifiche. Disposizioni attuative)


1.Al comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 e successive modifiche le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti:
<>.

2.Il comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 e successive modifiche,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche a quei comuni
che abbiano adottato gli strumenti ivi previsti nel periodo intercorrente tra il 15 gennaio 2001
e la data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 287
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12
"Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in
materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)


1.Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 12/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
<>.


Art. 288
(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)


1.All'articolo 17 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 1 dopo le parole: <> sono inserite le seguenti:
<> e dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>;
b)al comma 2 dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>.



Art. 289
(Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti
a vincolo paesistico" e successive modifiche)



1.Il comma 1 dell'articolo 27 bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
<>.


Art. 290
(Modifica all'articolo 36 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti
a vincolo paesistico" e successive modifiche)


1.Al comma 1 dell'articolo 36 bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche le parole:
"e trasmessi alla Regione" sono soppresse.


Art. 291
(Definizione dei procedimenti per il rilascio di
concessioni edilizie ai sensi della legge regionale
3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche)


1.Ai fini dell'applicazione delle procedure edilizie previste dall'articolo 14 della l.r. 20/1997
e successive modifiche, il termine ultimo del 30 aprile 2000 va riferito all'espressione
del parere della commissione edilizia comunale in merito alla domanda di concessione
edilizia presentata dagli interessati.



Art. 292
(Contributo al comune di Colleferro per il risanamento
ambientale del quartiere "Colleferro-Scalo")


1.La Regione concede un contributo al comune di Colleferro di lire 500 milioni per
il risanamento ambientale del quartiere “Colleferro-Scalo”

2.Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo numero 45143, denominato
“Contributo al comune di Colleferro per il risanamento ambientale del quartiere Colleferro-Scalo”
con la dotazione di lire 500 milioni.



Art. 293
(Contributo al comune di Civitavecchia per il recupero
urbanistico ed edilizio della "Città giardino Aurelia")


1.Per consentire il recupero urbanistico ed edilizio della “Città giardino Aurelia”
nel comune di Civitavecchia, dichiarata di notevole interesse pubblico con deliberazione
della Giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 218, è concesso ai proprietari di unità immobiliari
un contributo in conto capitale al fine di:
a)procedere all’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione delle unità residenziali da parte
dei proprietari di prima casa;
b)procedere all’esecuzione di opere di adeguamento degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza
e/o riferite al risparmio energetico;
c)procedere all’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione alle parti comuni
degli immobili plurifamiliari.

2.Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo si applicano le norme vigenti
per l’edilizia pubblica agevolata.

3.Per la concessione di contributi finanziari da parte della Regione è stanziata la somma
di lire 2 miliardi, sul capitolo numero 45147, dei quali 1 miliardo sull’esercizio 2001 ed 1 miliardo
sull’esercizio 2002.



Art. 294
(Contributi ai comuni per il recupero dei centri storici)


1.Il capitolo numero 32402 “Fondo per il recupero dei centro storici”
è incrementato di lire 2 miliardi 600 milioni per l'anno 2002 e lire 17 miliardi 400 milioni
per l'anno 2003 a favore delle amministrazioni comunali inserite utilmente nella graduatoria,
approvata con d.g.r. 1403/2000, del concorso indetto con d.g.r. 5257/1999.

2.La somma di lire 18 miliardi è riservata per la realizzazione dei programmi collocati
nelle prime dicianove posizioni della graduatoria generale. (14)

3.La somma di lire 2 miliardi per contribuire, nella misura del 90 per cento a favore dei comuni
con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e nella misura del 70 per cento
a favore dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, alle spese
di progettazione dei programmi che nella graduatoria di valutazione dei risultati
attesi (Sezione B) abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a sette.

4.Il programma di finanziamento, concertato con le amministrazioni comunali beneficiarie
dei contributi, è approvato con delibera di Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare.



Art. 295
(Contributo al comune di Vicovaro per
interventi straordinari nel centro storico)


1.Al fine di provvedere agli interventi di recupero del centro storico del comune di Vicovaro,
nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 32407 denominato
"Contributo al comune di Vicovaro per interventi straordinari nel centro storico" con lo stanziamento
di lire 400 milioni.


Art. 296
(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24
"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)


1. (15)
Art. 297
(Accertamento del reddito nelle procedure per
l'acquisto degli alloggi IACP)


1.Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa
che hanno in corso di definizione, alla data di entrata in vigore della presente legge,
le procedure per l’acquisto degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari (IACP)
possono presentare la documentazione necessaria per l’accertamento del reddito
ai fini del versamento dell’importo degli eventuali canoni arretrati e di quanto altro dovuto.



Art. 298
(Dichiarazione d'urgenza)


1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31
dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).



Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 19 maggio 2001, n. 14 S. O. n. 8
Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R21900

(1a) Articolo abrogato dall'articolo 35, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24

(1b) Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 5, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(2) Articolo sostituito dall’articolo 48 della legge regionale 6 settembre 2001, n.24

(2a) Articolo abrogato dall'articolo 22, comma 1, lettera m) della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15

(3) Articolo sostituito dall’articolo 58 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(4) Articolo abrogato dal numero 16) dell'allegato M alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(5) Articolo sostituito dall’articolo 66, comma 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(5a) Articolo abrogato dall'articolo 12 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 19

(5b) Articolo abrogato dal numero 25) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(6) Articolo abrogato dall’articolo 33 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24

(6a) Comma modificato dall'articolo 20, comma 4, lettera a) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(6a1) Comma abrogato dall'articolo 46 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(6a2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B15900

(6a3) Articolo abrogato dall'articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4

(6b) Comma modificato dall'articolo 20, comma 4, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(7) Articolo sostituito dall’articolo 76 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8

(8) Rubrica modificata dall'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(9) Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(10) Comma abrogato dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(10a) Articolo abrogato dal numero 72) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6


(11) Articolo abrogato dall'articolo 86, comma 1, lettera m) della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10

(12) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 41, lettera a), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(13) Comma modificato dall'articolo 1, comma 41, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3

(14) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29

(15) Articolo abrogato dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 18

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.