Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 (1)

Numero della legge: 7
Data: 7 giugno 1999
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1999

L.R. 07 Giugno 1999, n. 7
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999 (1)


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 1999 è approvato in lire 33 mila 568 miliardi 73 milioni 526 mila 057 in termini di competenza ed in lire 39 mila 527 miliardi 475 milioni 820 mila 594 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 1999, sulla base dello stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge (tabella "A").


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 1999 è approvato in lire 33 mila 568 miliardi 73 milioni 526 mila 57 in termini di competenza ed in lire 39 mila 527 miliardi 475 milioni 820 mila 594 in termini di cassa.

2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l’anno finanziario 1999, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato nella tabella "B". Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla predetta tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente anno finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.

4. .L’utilizzazione della somma iscritta al capitolo 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nel corrispondente capitolo.

5. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1999.


Art. 3

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 1999/2001.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l’elenco n.1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli numeri 16310, 16313, 16316, 16319;
b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) l’elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 1999 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l’importo di lire 1.121 miliardi 769 milioni 183 mila 60. In applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n.37, è altresì autorizzata l’assunzione dei mutui indicati nell’elenco 5/bis concernenti interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l’ammontare di lire 370 miliardi 850 milioni 37 mila 956.

2. I mutui di cui alla lettera e), del comma 1, per il complessivo ammontare di lire 1.492 miliardi 619 milioni 221 mila 016, sono stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 6 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti; tale onere è valutato in annue lire 174 miliardi 299 milioni 919 mila 673 (capitoli numeri 15417 e 15427 della spesa) a partire dall’esercizio finanziario 1999.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui di cui alla lettera e) del comma 1, con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Nel caso in cui, in sede di contrazione di mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse, in tutto od in parte, debbano essere dilazionate nel tempo o avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all’entità degli stanziamenti annuali alla diversa decorrenza e durata nel tempo sono annualmente regolati con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n.335.

6. Non si può procedere prima del 1° luglio 1999 alla stipulazione dei mutui di cui alla lettera e) del comma 1.

7. E’ altresì iscritto nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale il capitolo 04130 con lo stanziamento di lire 1.042 miliardi 635 milioni 799 mila 287 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L’autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale a seguito dell’accertamento dell’effettiva consistenza del predetto saldo.


Art. 5

1. L’Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 10 della legge 10 maggio 1970, n. 281 e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating, in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità nel caso di mutamento degli attuali advisors, la Giunta si determina sentita la competente commissione consiliare permanente.

6. I prestiti obbligazionari non sono soggetti alle disposizioni della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni.

7. Per tutte le iniziative collegate all’ottenimento del rating ed emissione dei prestiti la Giunta regionale può avvalersi del supporto della FILAS S.p.A.

8. L’onere per l’attuazione del presente articolo, quantificato in annuali lire 700 milioni, grava sullo stanziamento del capitolo 15426 del bilancio di previsione annuale e pluriennale 1999/2001.

9. La disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 4 non trova applicazione relativamente a quanto previsto nel presente articolo.


Art. 6

1. Sono confermate le disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 e quelle contenute nell’articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, corrispondente ai capitoli dal 11101 al 11114, mediante le aperture di credito da parte dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. E’ consentita l’emissione di ordini di accreditamento in favore dei dirigenti dell’ufficio cerimoniale, dell’ufficio autonomo di collegamento con l’Unione Europea con sede a Bruxelles, nonché di funzionari di 8^ qualifica funzionale degli uffici 7° e 3° rispettivamente dei settori 19° e 49°. E’ altresì consentita l’emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari di 8^ qualifica funzionale in servizio presso l’ufficio provveditorato e contabilità e l’ufficio stampa del settore 2° della Giunta, anche al fine dello svolgimento della funzione economale per le strutture della presidenza della Giunta.

3. Sono confermate per l’anno 1999 e per il bilancio 1999/2001 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n.33, nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n.88 e successive modificazioni.


Art. 7

1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l’anno finanziario 1998 a carico degli esercizi 1996 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l’emissione entro lo stesso termine, è consentita l’immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell’esercizio 1999. Agli adempimenti contabili occorrenti per l’erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il settore 11°, ragioneria dell’assessorato competente in materia di economia e finanza regionale.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’ufficio di presidenza.


Art. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 1997 e 1998 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 1999, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 1998, ai sensi del comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n.15, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla predetta richiamata disposizione, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. n.15/1977, di concerto con le strutture competenti per materia.

2. Per l’anno 1999 è sospesa l’applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. n.15/1977.


Art. 9 (2)




Art. 10

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 è aggiunta la seguente lettera: (Omissis).

2. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. n. 42/1998 è abrogato.

3. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. n. 42/1998 è sostituito dal seguente: (Omissis)



Art. 11 (2a)
(Rinuncia alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali.
Limite di rimborsabilità degli stessi)

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative tributarie o interessi legali, maturati alla data di entrata in vigore delle presente legge e maturandi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e per ciascun periodo tributario, non superi l’importo di euro 16,53.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative tributarie o interessi legali, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
4. Non si procede al rimborso dovuto per i tributi regionali di ogni specie ed oneri connessi, di importo non superiore ad euro 16,53.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all’addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.



Art. 12 (2a.1)

1. L’articolo 31 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 14 è sostituito dal seguente: (Omissis).


Art. 13

1. Il capitolo 11206 confluisce nel capitolo 11204 la cui denominazione è così modificata: "Spese per assicurare lo svolgimento delle attività, il funzionamento e l’operatività delle strutture della presidenza e della vice presidenza della Giunta regionale".

2. I capitoli 11218 e 11220 confluiscono nel capitolo 11216 la cui denominazione è così modificata: "Spese per la stampa e i servizi dell’informazione, diffusione di notizie e documentazione regionale".

3. Il capitolo 11325 confluisce nel capitolo 11212 la cui denominazione è così modificata: "Spese e contributi per manifestazioni, celebrazioni, mostre, convegni e seminari di interesse regionale e nazionale realizzati dalla Regione e da enti pubblici e privati".


Art. 14

1. Una quota pari a lire 6 miliardi 49 milioni 200 mila dello stanziamento del capitolo 52152 è vincolata al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305 relativi alle "Aree urbane". Tale importo grava per lire 3 miliardi 49 milioni 200 mila sul bilancio dell’esercizio finanziario 1999 e per lire 3 miliardi sul bilancio dell’esercizio finanziario 2000.


Art. 15

1. Alla spesa relativa all’assistenza e alla manutenzione del programma relativo alle relazioni previsionali e programmatiche, realizzato dalla Regione in favore degli enti locali per le necessità derivanti dall’articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, previsto dal comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, si fa fronte per l’anno 1999 con gli stanziamenti del capitolo 11464 del bilancio regionale.


Art. 16

1. Il riferimento alla soprattassa ed alla pena pecuniaria, contenuto nelle leggi regionali vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione amministrativa.

2. Il riferimento all’avviso di accertamento ed all’avviso premonitorio contenuto nelle leggi regionali vigenti è sostituito rispettivamente con atto di constatazione e con atto di contestazione.

3. A decorrere dal 1° aprile 1998 le sanzioni tributarie non penali, in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste dalle leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, e successive modificazioni, sono sostituite con le sanzioni amministrative previste dai citati decreti legislativi.


Art. 17

1. La durata del comitato tecnico istituito con l’articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14 è prorogata di anni uno.

2. Il capitolo 43132 denominato: "Iniziative della Regione in materia di educazione e sicurezza stradale" è inserito nell’elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento .


Art. 18

1. Dopo il comma 8 dell’art. 34 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 sono aggiunti i seguenti: (Omissis)


Art. 19

1. Le disposizioni dettate dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 55 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di edilizia scolastica previsti dalle leggi regionali 16 febbraio 1981, nn.12 e 13; i limiti di spesa per gli interventi previsti nel presente articolo restano fissati in € 200.000,00 (2b)

2. Sono abrogati gli articoli 28 e 29 della l.r. n.12/1981.

3. Lo stanziamento del capitolo 32105 è riservato alle spese per l’attuazione del presente articolo.


Art. 20

1. Il contributo previsto dal comma 2 dell’articolo 1, della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 66, come rifinanziata dalla presente legge, è destinato al finanziamento delle spese necessarie per consentire al comune di S. Cesareo di allocare la sua sede municipale presso il Casale Rospigliosi "La Villetta" attualmente adibito a scuola media.

2. A tale scopo, la somma complessiva di lire 5 miliardi stanziata nel bilancio pluriennale dell’esercizio in corso al capitolo 13116 è destinata per lire 3 miliardi 500 milioni alla costruzione di un edificio da adibire a scuola media e per lire 1 miliardo 500 milioni alla ristrutturazione del Casale Rospigliosi per adibirlo a sede municipale.


Art. 21

1. Il comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11 è sostituito dal seguente:(Omissis).

2. Il comma 2 dell’articolo 53 della l.r. n.11/1997 è sostituito dal seguente:(Omissis)

3. Il comma 6 dell’articolo 53 della l.r. n.11/1997 è sostituito dal seguente: (Omissis).


Art. 22

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 35, sottoposta ad interpretazione autentica dall’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59 le parole: "pubbliche e private" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi tipo".

2. All’articolo 3 della l.r. 35/1990 e successive modificazioni dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:(Omissis)

3. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r 35/1990 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:(Omissis)

4. L’articolo 5 della l.r. 35/1990 è sostituito dal seguente: (Omissis).


Art. 23

1. Per gli oneri conseguenti alla stipula di fidejussioni bancarie a favore dei liquidatori della FI.LA.S. S.p.A. a fronte di incarichi disposti da leggi regionali o programmi comunitari, è istituito il capitolo 15432 deonominato "Oneri conseguenti alla stipula di fidejussioni bancarie a favore dei liquidatori della FILAS S.p.A." (Spesa obbligatoria). Il relativo onere per gli anni 1999 e seguenti è quantificato in lire 50 milioni annui.


Art. 24

1.Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 11421 una quota pari a lire 50 milioni è destinata al pagamento dei compensi ai componenti del comitato tecnico per l’esame delle problematiche relative alla trasformazione della FILAS S.p.A. di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 1998, n. 4104 ed al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 1999, n. 125.


Art. 25

1. Al fine di completare la sperimentazione sul recupero degli immobili di proprietà degli enti pubblici nei centri storici avviata con la legge regionale 22 novembre 1982, n.51, il secondo comma dell’articolo 1 della stessa legge è sostituito dal seguente:
"La Regione concorre alla realizzazione degli interventi previsti al 1° comma, partecipando alla spesa fino al massimo del 70 per cento dell’intero costo dell’opera. Gli enti interessati acquisiscono le risorse finanziarie necessarie attraverso l’accensione di un mutuo ventennale presso la cassa depositi e prestiti, il cui costo è sostenuto dalla Regione entro la medesima percentuale.".

2. L’articolo 2 della l.r. 51/1982 è sostituito dal seguente: (Omissis).

3. Le domande per accedere ai finanziamenti previsti al secondo comma dell’articolo 1 della l.r. 51/1982, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che attesti l’immediata attuabilità dell’intervento da realizzare e la finalità alla quale si intende destinare l’immobile una volta recuperato, nonché da copia conforme dell’atto con il quale l’organo competente ha disposto il finanziamento della quota a proprio carico. La Giunta regionale, con il provvedimento con il quale approva il piano annuale ai sensi dell’articolo 2 della l.r. n. 51/1982, detta disposizioni per il rispetto del principio posto nell’articolo 71, comma 3, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modificazioni.

4. Gli enti interessati possono richiedere, nel contesto della domanda di finanziamento, che alla progettazione e direzione lavori provvedano direttamente i competenti uffici della Regione. In tal caso ai professionisti dipendenti spettano i compensi previsti dalla normativa vigente in materia. I relativi oneri rientrano nel finanziamento concesso e i compensi sono corrisposti dagli enti per il tramite della struttura regionale competente per il trattamento economico dei dipendenti regionali.

5.Per le finalità della presente legge è istituito il capitolo 32470 denominato: "Concorso della Regione nelle spese per gli interventi sperimentali destinati al recupero di immobili di proprietà pubblica di interesse storico-artistico-ambientale" con uno stanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 1999, lire 3 miliardi per l’anno 2000 e lire 3 miliardi per l’anno 2001.

6. Alla copertura per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. Il capitolo 32443 è mantenuto per la gestione dei residui e delle autorizzazioni di spesa deliberate a carico degli stanziamenti del bilancio pluriennale 1998-2000.


Art. 26

1 In vista del grande Giubileo dell’anno 2000, l’intervento della Regione Lazio in materia di recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed architettonico previsto dall’articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1990, n.27 assume nel 1999 valenza di straordinarietà. A tal fine l’articolo 8 della stessa legge è sostituito dal seguente:
"omissis".

2. Le domande per accedere ai finanziamenti disposti dall’articolo 8 della l.r. 27/1990, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate, oltre che dalla documentazione richiesta dall’articolo 9 della l.r. n.27/1990, da una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente che attesti l’immediata attuabilità dell’intervento da realizzare e la finalità alla quale si intende destinare l’immobile una volta recuperato, se diversa dai fini di culto, nonché da copia conforme dell’atto con il quale l’organo competente ha disposto il finanziamento della quota a proprio carico.

3. La Giunta regionale concede i finanziamenti con un provvedimento con il quale detta disposizioni per il rispetto del principio posto al comma 3 dell’articolo 71, della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e successive modificazioni.

4. Gli enti interessati possono richiedere, con la domanda di finanziamento, che alla progettazione ed alla direzione lavori provvedano direttamente i competenti uffici della Regione; in tal caso ai professionisti dipendenti spettano i compensi previsti dalla normativa vigente in materia. I relativi oneri rientrano nel finanziamento concesso e i compensi sono corrisposti dagli enti per il tramite della struttura regionale competente per il trattamento economico dei dipendenti regionali.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito il capitolo 32472 denominato "Concorso della Regione nelle spese per il recupero degli edifici di culto aventi valore artistico, storico ed archeologico" con uno stanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 1999, lire 3 miliardi per l’anno 2000 e lire 3 miliardi per l’anno 2001.

6. Alla copertura per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. Il capitolo 32447 è mantenuto per la gestione dei residui e delle autorizzazioni di spesa deliberate a carico degli stanziamenti del bilancio pluriennale 1998-2000.


Art. 27

1. Ai fini della partecipazione della Regione Lazio alle spese di funzionamento degli uffici temporanei comuni metropolitani che sono costituiti in base all’atto di indirizzo sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della provincia di Roma e dal sindaco di Roma in data 24 luglio 1998, per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito il capitolo 11461 con la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio alle spese di funzionamento degli uffici temporanei comuni metropolitani".


Art. 28

1. Al fine di rendere aderente alla normativa nazionale la contrattazione collettiva decentrata nell’ambito dei capitoli 14150, 14151, 14152, 14153 e 14154, con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad effettuare le opportune variazioni compensative in relazione alla destinazione dei fondi stabilita con la contrattazione decentrata. (2c)

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 1998, n.6 è abrogato.


Art. 29

1. Al fine di dare concreta attuazione agli interventi previsti dalla legge regionale 7 agosto 1998, n.38 ed in attesa del trasferimento da parte dello Stato delle risorse di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 nel bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 è istituito il capitolo 24153 denominato: "Spese connesse alla prima attuazione della l.r. 7 agosto 1998, n. 38" con lo stanziamento di lire 1 miliardo 200 milioni in termini di competenza e di cassa.


Art. 30

1.Nell’ambito degli stanziamenti dei capitoli 24129 e 24130, le somme destinate al trattamento economico ed all’assicurazione all’INAIL degli addetti ai lavori socialmente utili reclutati per la realizzazione delle iniziative dirette, promosse e gestite dalla Regione ai sensi della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 possono essere impegnate ed erogate dalle strutture dell’assessorato competente in materia di risorse e sistemi.


Art. 31

1.Allo scopo di uniformare il controllo della Giunta regionale sugli atti che l’ARSIAL adotta in applicazione dell’articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 con il quale si attribuiscono alla stessa ARSIAL tutti i compiti, gli strumenti operativi e le dotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali già previsti per l’Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET-Lazio), con quello esercitato sugli atti che la medesima ARSIAL adotta in applicazione della legge regionale 10 gennaio 1995, n.2, che la istituisce, modificata dal comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 22 maggio 1997, 11 sono abrogati i commi 7 e 8 dell’articolo 13 della legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 istitutiva della citata ARPET-Lazio.

2. Al comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 27/1997 sono soppresse le parole: "o dell’assessorato allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale".

3. Per l’ammortamento dei mutui contratti dall’ARSIAL a seguito di autorizzazione disposta con leggi regionali e con onere, per tutta la durata dell’ammortamento, a carico della Regione Lazio e per la copertura degli altri oneri accertati derivanti da interventi già autorizzati dalla Regione Lazio, l’ARSIAL è autorizzata per l’anno 1999 ad utilizzare le quote trasferite dalla Regione per le predette finalità ed accantonate, per le rate finali di ammortamento dei mutui stessi, a seguito della ritardata stipulazione dei relativi contratti.


Art. 32

1. I finanziamenti del capitolo 42120 sono destinati, sino alla concorrenza massima di lire un miliardo, alle cooperative che abbiano il trenta per cento dei soci detenuti o ex detenuti occupati, per contribuire all’inserimento lavorativo degli stessi.

2. Ai fini dell’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, sono confermate le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 31 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.


Art. 33

1. Un importo non superiore a lire 800 milioni può essere utilizzato sul capitolo 42120 del bilancio regionale per attività di sperimentazione e ricerca connesse al primo piano socio assistenziale regionale di cui all’articolo 37 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.


Art. 34

1. Nelle more dell’approvazione del primo piano socio assistenziale regionale di cui al comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, sostituito dall’articolo 37 della legge regionale 18 maggio 1998, n.14, i fondi stanziati sul capitolo 42120 per gli interventi ed i servizi socio assistenziali sono utilizzati, ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 della l.r. 38/1996, tenendo a base gli importi iscritti nei capitoli dell’esercizio finanziario 1996 che, per effetto del comma 2 dell’articolo 60 della l.r. 38/1996, sono confluiti nel predetto capitolo 42120.

2. Nelle more dell’approvazione del primo piano socio assistenziale regionale di cui all’articolo 37 della l.r. 14/1998, i fondi stanziati sul capitolo 42125 sono attribuiti ai comuni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 64 della l.r. 38/1996 e con i criteri fissati dalla deliberazione del Consiglio regionale 13 luglio 1994, n. 1021.


Art. 35

1. Per l’erogazione dei contributi di gestione relativi al progetto "Interventi per l’accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate. Incentivi all’iniziativa privata - Codice A 06 - 01", inserito nel piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, è istituito il capitolo 28142 denominato: "Finanziamento costi di gestione progetto Codice A 06 - 01 concernente interventi per l’accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate. Incentivi all’iniziativa privata", con lo stanziamento di lire 1 miliardo 359 milioni 388 mila.


Art. 36

1. Lo stanziamento del capitolo 42317 è destinato al comune di Cori (LT) per il completamento del centro di accoglienza e servizi "Maestre Pie Venerini", opera già autorizzata con deliberazioni della Giunta regionale 21 dicembre 1992, n. 12369 e 25 giugno 1993, n. 4752.


Art. 37

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 24221 una quota parti a lire 400 milioni è destinata alla formazione ed aggiornamento del personale sanitario operante nei dipartimenti di prevenzione delle aziende USL in materia di sicurezza nel lavoro, igiene degli alimenti ed igiene della nutrizione.


Art. 38

1. Per le spese di completamento della costruzione di asili-nido già ammessi a finanziamento dalla Regione nell’ambito dei piani di asili-nido di cui alle leggi regionali 5 marzo 1973, n.5 e 16 giugno 1980, n. 59 è istituito il capitolo 32310 denominato: "Contributo per le spese di completamento della costruzione di asili-nido di cui alle leggi regionali 5 marzo 1973, n. 5 e 16 giugno 1980, n.59", con lo stanziamento di lire 700 milioni. Il predetto stanziamento è destinato ai comuni di Patrica (FR), Caprarola (VT), Velletri (RM), Alvito (FR), Ciampino (RM) e Trevignano (RM).


Art. 39

1. Nei limiti della disponibilità di bilancio, la Regione può destinare una percentuale non superiore al due per cento del capitolo 42131 a progetti intercomunali finalizzati al miglioramento della qualità degli asili-nido pubblici, secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale.


Art. 40 (2d)

1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’adesione della Regione Lazio all’associazione di regioni denominata "ITACA", ivi comprese le iniziative regionali finalizzate a promuovere e garantire la trasparenza negli appalti pubblici, è istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio 1999-2001 il capitolo 11468 denominato: "Oneri derivanti dall’adesione della Regione Lazio all’associazione di regioni denominata "ITACA", con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 100 milioni per ciascun anno dal 1999 al 2001.

2. La materia disciplinata dal presente articolo è affidata all’assessore competente in materia di opere e reti di servizi e mobilità.


Art. 41

1. Per il conferimento di borse di studio, ricerche e dottorati per tematiche connesse a temi di interesse regionale, con particolare riferimento all’Unione Europea e all’utilizzo dei fondi comunitari, è istituito il capitolo 11248 denominato: "Conferimento di borse di studio, ricerche e dottorati per tematiche connesse a temi di interesse regionale con particolare riferimento all’Unione Europea e all’utilizzo dei fondi comunitari" con lo stanziamento per l’anno 1999 di lire 250 milioni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta e sentita la competente commissione consiliare, sono determinati i criteri e le modalità per il conferimento delle borse di studio di cui al comma 1.


Art. 42

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 44251 una quota pari a lire 480 milioni per l’anno 1999 e lire 320 milioni per l’anno 2000 è destinata al comune di Frosinone per il completamento del Museo Archeologico Comunale.


Art. 43 (2.1)

1. Per le attività promozionali dell’assessorato competente in materia di politiche per la qualità della vita, relative alla campagna per l’applicazione della convenzione ONU per l’infanzia ed alle iniziative connesse alla proclamazione nel 1999 dell’Anno Internazionale dell’Anziano, è istituito il capitolo 42129 denominato: "Attività promozionali dell’assessorato alle politiche per la qualità della vita" con lo stanziamento per l’anno 1999 di lire 200 milioni.


Art. 44

1. Al fine di consentire il pagamento di obbligazioni a carico della Regione relative al periodo di vigenza della legge regionale 7 settembre 1987, n.51 è istituito il capitolo 22260 denominato: "Spese per l’assolvimento di obbligazioni a carico della Regione relative al periodo di vigenza della legge regionale 7 settembre 1987, n.51" con lo stanziamento di lire 12 milioni.


Art. 45 (2d1)

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività informative sui programmi per la cooperazione, lo sviluppo rurale e le risorse umane, la Regione Lazio finanzia attraverso il centro di informazione comunitaria "Carrefour Lazio" iniziative rivolte a favorire la diffusione delle conoscenze relative alla partecipazione di enti territoriali regionali, associazioni, scuole, singoli cittadini etc. ai programmi comunitari banditi nell’ambito dell’Unione, al fine di individuare nuove forme di attività che favoriscano lo sviluppo socio-economico regionale.

2. E’ istituita la borsa di studio annuale "Claudio Locchi" a favore di giovani laureati, finalizzata alle materie oggetto delle finalità del Carrefour.

3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul capitolo di nuova istituzione 21406 denominato: "Spese per il finanziamento delle attività informative del centro "Carrefour Lazio" sui programmi relativi alle iniziative comunitarie che finanziano interventi mirati allo sviluppo delle aree rurali, alla cooperazione ed alle risorse umane. Istituzione della borsa di studio annuale "Claudio Locchi", con lo stanziamento di lire 300 milioni per l’esercizio 1999, 300 milioni per l’esercizio 2000 e 300 milioni per l’esercizio 2001.

4. La gestione operativa del predetto capitolo è affidata alla struttura competente, già responsabile per conto della Regione Lazio, delle attività del Centro di informazione comunitaria "Carrefour Lazio".


Art. 46 (2d2)

1. La Regione concede alle associazioni provinciali allevatori ed alla associazione regionale degli allevatori del Lazio un contributo straordinario, a carico dei fondi regionali, a copertura delle maggiori spese sostenute dalle Associazioni stesse rispetto a quelle determinate con il nuovo metodo di finanziamento delle attività di tenuta dei libri e registri genealogici e di effettuazione dei relativi controlli funzionali introdotto con la Circolare n. 3 Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del 13 febbraio 1994. Tale contributo è riconosciuto una tantum nel limite massimo dell’ottanta per cento delle spese eccedenti finanziamenti percepiti negli anni ricompresi tra il 1994 ed il 1998.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per l’ammissione al contributo di cui al comma 1.

3. E’ istituito il nuovo capitolo di spesa n. 21138 denominato: "Contributi per il miglioramento genetico, i controlli funzionali, la tenuta dei libri genealogici (articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69, come modificato dalla legge regionale 11 maggio 1984, n. 17). Fondi regionali", con la dotazione finanziaria di lire 1 miliardo 110 milioni a carico del bilancio regionale 1999, di cui 750 milioni a copertura finanziaria delle spese derivanti dall’erogazione dei contributi di cui al comma 1 e 350 milioni a copertura finanziaria delle spese relative all’attività che l’Associazione regionale degli allevatori del Lazio svolge ai sensi dell’art. 6 della l.r. 69/1979 come modificato dalla l.r. 17/1984.

4. Con provvedimento da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina il passaggio delle competenze per la tenuta dei libri genealogici e per l’attuazione dei controlli funzionali del bestiame dalle associazioni provinciali allevatori all’associazione regionale allevatori del Lazio.

5. Al fine di consentire l’attuazione del progetto sperimentale IDEA, relativo all’identificazione elettronica del bestiame, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1997, n. 390, il cofinanziamento del 10 per cento posto da tale deliberazione a carico dell’Associazione regionale degli allevatori del Lazio è assunto dalla Regione nell’ambito del capitolo di spesa 21146 istituito dal comma 2 dell’art. 19 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12.


Art. 47

1. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali, il capitolo 28910 denominato: "Cofinanziamento regionale di progetti approvati dall’Unione Europea" assume la seguente denominazione: "Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali".

2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con decreto del Presidente della Giunta regionale può essere disposta l’istituzione di specifici capitoli di spesa per il cofinanziamento di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali.

3. Con il medesimo atto si provvede al prelievo dal capitolo 28910 degli importi da trasferire ai predetti capitoli di nuova istituzione.


Art. 48

1. Una quota pari a lire 850 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 12107 è riservata alle spese di personale.


Art. 49

1. Gli stanziamenti dei capitoli di spesa istituiti ai sensi della legge regionale 7 agosto 1998, n. 34 possono anche essere destinati al finanziamento di domande presentate nell’anno 1998 nei termini previsti dalla medesima legge.


Art. 50

1. Alla denominazione del capitolo di bilancio 11464, istituito con legge regionale 24 novembre 1990, n. 84, dopo le parole "spesa per l’attività" sono aggiunte le seguenti parole: "di funzionamento e ricerca".

2. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 84/1990, è sostituita dalla seguente: (Omissis).


Art. 51

1. Il comma 1 dell’articolo 76 della legge regionale 18 maggio 1998, n.15 è sostituito dal seguente: (Omissis).

2. Il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:(Omissis).

3. Il comma 3 dell’articolo 76 della l.r. 15/1998 è sostituito dal seguente:(Omissis).


Art. 52

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 21205 una quota pari a lire 6 miliardi 600 milioni per l’anno 1999 e a lire 1 miliardo 400 milioni per l’anno 2000 è riservata al consorzio di bonifica della Maremma Etrusca per provvedere alla realizzazione delle opere di completamento dell’impianto di irrigazione della piana di Tarquinia, VI lotto, nonché alla risoluzione delle vertenze sorte in corso d’opera, come definite con parere favorevole del comitato tecnico consultivo regionale, sezione 2^, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n.43.


Art. 53

1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1997, n.12 è sostituito dal seguente:(Omissis).

2. Dopo il comma 2 dell’art. 20 della l.r. 12/1997, come sostituito dal comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: (Omissis).


Art. 54

1. Nell’ambito delle finalità previste dalla legge regionale 9 luglio 1998, n.27 concernente: "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" è istituito il capitolo di spesa n. 52130 denominato: "Contributi in capitale a favore dei comuni o consorzi di comuni per la costruzione di nuovi impianti da adibire allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché per la costruzione dei centri di raccolta (l.r. n.27/1998)" con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l’anno 1999 e di lire 4 miliardi per l’anno 2000.

2. Al fine di dare concreta attuazione all’accordo di programma concluso tra la Regione Lazio, il comune di Roma e la provincia di Roma in data 28 aprile 1997, per gli anni 1999 e 2000 il predetto contributo è destinato all’Azienda Municipalizzata Ambiente AMA del comune di Roma a cui è erogato direttamente.


Art. 55

1. Ai fini di integrare le risorse previste per la realizzazione del Sottoprogramma n. 3 dell’Obiettivo 5b 1994-1999 vengono stanziati sul capitolo 18996 del bilancio di previsione 1999 gli importi di lire 2 miliardi per la misura II.3.1. e di lire 2 miliardi per la misura II.3.2. (2e)

2. I finanziamenti aggiuntivi di cui al comma 1 sono destinati alla formazione di graduatorie riservate ai progetti ammessi, ma non finanziati nell’annualità 1998, ed ai progetti non ammessi nella stessa annualità esclusivamente per il motivo di aver erroneamente presentato la domanda in una sede regionale diversa da quella specificatamente indicata nell’avviso pubblico. Restano esclusi, invece, i progetti per i quali si sono rilevate altre cause di non ammissibilità ai sensi dell’avviso pubblico.

3. Per la formazione delle graduatorie di cui al comma 2 si applicano le procedure e le disposizioni dell’Obiettivo 5b, come previste negli avvisi pubblici delle misure II.3.1 e II.3.2.


Art. 56

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 11214 un importo pari a lire 50 milioni è destinato al pagamento delle spese per l’adesione della Regione Lazio, quale socio fondatore, alla "Fondazione Orchestra del Lazio".


Art. 57 (2f)

[1. Nell’ambito dello stanziamento previsto su capitolo di spesa n. 23216 denominato: "Contributo al comune di Fiuggi (FR) per la realizzazione di un Centro Congressi ed Esposizioni - legge regionale 18 aprile 1994, n. 10", l’importo di lire 1 miliardo 800 milioni relativo al primo stralcio funzionale è destinato, previa rendicontazione, al pagamento delle spese sostenute dall’amministrazione comunale di Fiuggi per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e dello studio di fattibilità economico-finanziario.]


Art. 58

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 23303 una quota pari a lire 5 miliardi è destinata alla realizzazione del complesso termale ed alberghiero nel comune di Civitavecchia.

Art. 59

1. Al fine di dare attuazione agli interventi programmati nel 1998 ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 e per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell’ambito dei sottoindicati capitoli:
Capitolo 44250 L. 109 milioni 300 mila
Capitolo 44251 L. 602 milioni 900 mila
Capitolo 44252 L. 198 milioni 100 mila
Capitolo 44253 L. 4 milioni.

2. Gli importi vengono assegnati dalla Giunta regionale in coerenza con i contenuti del "Piano 1998" relativo alla l.r. 42/1997 e con le procedure di erogazione ivi previste.


Art. 60

1. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 66 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, in assenza della attestazione da parte del Ministero dell’Industria Commercio e Artigianato di cui al comma 3 della l.r. 15/1998, possono essere ammessi a contributo sulla base della autocertificazione dei beneficiari circa l’ammissibilità ai benefici della legge 11 marzo 1988, n. 67 e della presentazione della documentazione concernente i contratti di mutuo con gli istituti di credito e le spese sostenute.


Art. 61

1. Al fine di concorrere agli oneri per l’adeguamento normativo dell’impianto elettrico e antincendio della Biblioteca Lancisiana è istituito il capitolo numero 44213 denominato: "Concorso finanziario della Regione alla realizzazione dell’impianto elettrico e antincendio della Biblioteca Lancisiana" con la dotazione di lire 100 milioni.

2. Il contributo è concesso alla ASL Roma E con deliberazione della Giunta regionale a seguito di presentazione del progetto esecutivo e di impegno della stessa ASL a realizzare l’intervento integrando con proprie risorse l’importo necessario.


Art. 62

1.L’abitato del vecchio borgo del comune di Bassano in Teverina (VT), già dichiarato da trasferire a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445, è ammesso a consolidamento limitatamente alle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentito il comitato tecnico regionale - 2^ sezione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla realizzazione delle opere di consolidamento di cui al comma 1 provvede il comune di Bassano in Teverina ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, con le modalità di cui all’articolo 6 della legge medesima.

3. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul capitolo 32410 del bilancio 1999.


Art. 63

1. L’abitato del vecchio borgo del comune di Celleno (VT), già dichiarato da trasferire a norma della legge 9 luglio 1908, n. 445, è ammesso a consolidamento limitatamente alle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentito il comitato tecnico regionale - 2^ sezione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, dichiarate di pubblica utilità, provvede il comune di Celleno ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. n. 53/1998.

3. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare le opere previste dal presente articolo con imputazione a carico del capitolo numero 32410 del bilancio regionale.


Art. 64

1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo 13111 sono attribuite ai comuni sottoindicati le seguenti quote massime di spese ammissibili:
a) RIANO (RM) 400 milioni (2g)
b) SAN VITTORE (FR) 750 milioni
c) CIVITELLA SAN PAOLO (RM) 400 milioni (2g)
d) ANZIO VILLA SARSENA (RM) 3 miliardi.
a) Monteflavio (Roma) L. 90.000.000(3)
b) Comuni Provincia di Latina L. 1.256.000.000(3)
c) Coreno Ausonio L 800.000.000(3)


Art. 65

1 Al fine di far fronte alle spese per l’esecuzione degli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua per i quali, ai sensi del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, deve essere organizzato un servizio pubblico di manutenzione, è istituito il capitolo n. 51347 denominato: "Spese per l’esecuzione di interventi relativi al servizio pubblico di manutenzione dei corsi d’acqua ( l.r. 53/1998)", con uno stanziamento di lire 500 milioni per l’anno 1999, lire 4 miliardi 500 milioni per l’anno 2000 e lire 5 miliardi per l’anno 2001.


Art. 66

1. La Regione, al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture e opere di urbanizzazione, di salvaguardia e riqualificazione dell’ambiente compromesso dall’abusivismo, integra il fondo di garanzia istituito dai comuni a norma del comma 48 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662 per il sostegno delle urbanizzazioni a scomputo, disciplinate dal comma 9 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Per il finanziamento della spesa prevista al comma 1 è istituito il capitolo n. 32475, con la seguente denominazione: "Integrazione dei fondi di garanzia previsti al comma 48 dell’articolo 2 della l. 662/1996", con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l’esercizio finanziario 1999.

3. Nel 1999 la norma del presente articolo ha valenza sperimentale e si applica al solo comune di Aprilia (RM).


Art. 67 (3a)

1. Al fine di favorire le iniziative di recupero e reinserimento della popolazione detenuta, la Regione sostiene per l’anno 1999 interventi sperimentali nell’Istituto di pena "Rebibbia penale" in Roma, via Bartolo Longo, attraverso la concessione di contributi così determinati:
al circolo Arci Albatros: 50 milioni
al circolo ACLI: 30 milioni
alla Caritas: 10 milioni
al circolo detenuti stranieri: 10 milioni.

2. Per il finanziamento della spesa prevista al comma 1 è istituito il capitolo 42185 con la seguente denominazione: "Contributi regionali a favore di iniziative di recupero e reinserimento della popolazione detenuta".


Art. 68

1. Sul capitolo 42120 del bilancio regionale 1999 può essere utilizzato, in via sperimentale, un importo non superiore a lire 150 milioni, quale contributo a progetti presentati dal comune di Roma ed a lire 150 milioni quale contributo a progetti presentati dalle province di Frosinone e Latina per la realizzazione di tirocini di lavoro presso aziende private, finalizzati all’inserimento lavorativo di portatori di handicap e/o disagiati pschici assistiti nei dipartimenti di salute mentale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono relativi al finanziamento di borse-lavoro nella misura massima di lire 10 milioni per tirocinante.


Art. 69

1. Per l’anno 1999, nell’ambito dello stanziamento del capitolo 42125, una somma di lire 150 milioni è riservata al comune di Canepina (VT) per l’adattamento di una struttura, originariamente destinata ad asilo nido, da utilizzare per servizi sociali.


Art. 70

1. Lo stanziamento del capitolo 41351 è destinato al pagamento delle spese sostenute nell’anno 1997 per il servizio di elisoccorso effettuato ai sensi della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il Ministero per gli affari interni.

Art. 71

1. L’erogazione delle somme di cui al capitolo 22247 è disciplinata a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con l’INAIL e l’INPS. Con la medesima sono altresì disciplinate le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli istituti, nonché le modalità di erogazione delle quote trasferibili, previo versamento del saldo da parte dello Stato.


Art. 72

1. Al fine di concorrere con proprie risorse alla realizzazione di interventi di cui alla legge regionale 5 ottobre 1998, n. 44 a favore di esercizi commerciali operanti nel territorio regionale sono istituiti i seguenti capitoli di spesa:
a) Capitolo 23237 denominato: "Contributo regionale in conto capitale per interventi di riqualificazione delle strutture commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione del Giubileo del 2000 (l.r. 44/1998)" con lo stanziamento di lire 1 miliardo 500 milioni.
b) Capitolo 23238 denominato: "Contributo regionale in conto interessi per interventi di riqualificazione delle strutture commerciali e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione del Giubileo del 2000 (l.r. 44/1998)" con lo stanziamento di lire 500 milioni.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati con le procedure e le modalità previste dalla l.r. 44/1998.


Art. 73

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 22101 le somme di lire 3 miliardi per l’anno 1999 e di lire 2 miliardi 623 milioni per l’anno 2000 sono destinate agli interventi nel comune di Montalto di Castro (VT).


Art. 74

1. Una quota sino a lire 70 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 22107 è destinata ai maggiori oneri sostenuti nel 1998 per lo svolgimento della conferenza regionale sulla cooperazione. La liquidazione è effettuata dall’assessorato competente in materia di sviluppo economico ed attività produttive su presentazione di idonea documentazione di spesa.


Art. 75

1. Al fine di consentire alla Regione di partecipare al progetto per la redazione della Carta tecnica nazionale digitalizzata, è istituito apposito capitolo 11466 denominato: "Spese relative all’aggiornamento della Carta tecnica regionale (C.T.R.)", dotato di lire 1 miliardo per l’esercizio 1999 e di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 2000 e 2001.

2. La denominazione del capitolo 11448 è sostituita dalla seguente: "Spese relative all’aggiornamento del Quadro di riferimento territoriale (Q.R.T.)". Tale capitolo è dotato di lire 354 milioni per l’esercizio 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 2000 e 2001.


Art. 76

1. Al fine di diversificare ed ampliare le fonti e le modalità tecnico-finanziarie di acquisizione di risorse da destinare alla copertura dei disavanzi di gestione delle aziende sanitarie, l’assessorato competente in materia di salvaguardia e cura della salute, di concerto con l’assessorato competente in materia di economia e finanza regionale, avvalendosi di operatori finanziari particolarmente qualificati, verifica la fattibilità tecnico-economica e predispone gli atti necessari per il ricorso al mercato finanziario, che sarà disciplinato, ove necessario, con successivo provvedimento legislativo. Gli oneri derivanti dalle predette iniziative, con particolare riferimento alle spese legali, gravano sul capitolo 15426.


Art. 77

1. La quota del cinque per cento del capitolo 42132 denominato: "Utilizzazione dell’assegnazione relativa al fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza" è riservata alla realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

2. Nell’ambito della quota di cui al comma 1, una somma non superiore a lire 200 milioni è riservata alle attività di formazione degli operatori impegnati sulla prevenzione e l’assistenza nei casi di abusi, violenze e maltrattamenti sui minori, da realizzare in collaborazione con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù e le associazioni che gestiscono in convenzione con la provincia di Roma ed il comune di Roma centri di accoglienza ed assistenza per i bambini e le donne vittime di abusi e violenze.


Art. 78

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 41407 un importo pari a lire 500 milioni è destinato alle spese relative alla elaborazione, redazione e distribuzione del piano sanitario regionale.


Art. 79

1. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 è istituito il capitolo 12503 denominato: "Finanziamento regionale per l’esercizio delle funzioni assegnate all’agenzia regionale per la difesa del suolo, ARDIS istituita con l’articolo 19 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53" con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500 milioni. I fondi sono messi a disposizione dell’agenzia con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di opere e reti di servizi e mobilità, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di assunzione in servizio del direttore generale dell’agenzia.

2. Fino al concreto trasferimento dei fondi, il trattamento economico del direttore generale dell’agenzia e l’indennità spettante ai membri del collegio dei revisori sono corrisposti a cura dell’assessorato competente in materia di risorse e sistemi, con imputazione al capitolo di cui al comma 1 quale anticipazione del finanziamento dovuto.


Art. 80

1. Gli oneri connessi al concorso regionale alle spese per il completamento, anche per lotti funzionali, del centro di rottamazione del comune di Civitavecchia gravano sullo stanziamento del capitolo 52152 del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001.


Art. 81

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 44101 un importo pari a lire 13 milioni 100 mila è destinato al pagamento di obbligazioni relative al piano degli interventi integrativi per l’anno scolastico 1994/1995 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1994, n.10664 e un importo pari a lire 201 milioni 750 mila è destinato all’attuazione degli interventi previsti dal piano annuale per il diritto allo studio 1997/1998 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1997, n. 8208 ed alla successiva alla deliberazione della Giunta regionale 2 giugno 1998, n. 2009 per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro il termine del 31 dicembre 1998.


Art. 82

1. Lo stanziamento del capitolo 42166 è incrementato dalle entrate provenienti dai versamenti volontari a favore dei profughi del Kosovo effettuati su specifici conti correnti bancario e postale che affluiscono sul capitolo di entrata 02425 denominato "Versamenti volontari a favore dei profughi del Kosovo-Progetto Arcobaleno-Lazio" istituito "per memoria".

2. Agli adeguamenti dello stanziamento del capitolo 42166 si provvede periodicamente con decreto del Presidente della Giunta regionale in rapporto alle entrate che affluiscono al predetto capitolo 02425.


Art. 83

1. Le proposte di deliberazione che dispongono il riparto delle risorse finanziarie afferenti i capitoli dell’assistenza pubblica devono contenere una dettagliata relazione che indichi gli obiettivi quantitativi e qualitativi conseguibili, evidenziando l’eventuale incremento dei servizi rispetto alla condizione precedente, il grado di eventuale compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari, le modalità di gestione dei servizi erogati.


Art. 84

1. La Regione è autorizzata a contrarre mutui per provvedere alla copertura dei disavanzi di esercizio 1994/1996 del settore trasporti pubblici, per i quali è previsto, all’articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n.194, un contributo quindicennale da parte dello Stato.


Art. 85

1. Al fine di assicurare la copertura delle spese di costituzione e di primo avviamento della comunione fra le aziende sanitarie locali, prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 24 della legge regionale 12 giugno 1994, n. 18, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1998, n. 37, la Regione provvede alla anticipazione finanziaria di lire 700 milioni che è rimborsata dalla comunione con i proventi dell’attività di gestione del patrimonio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo 41182 denominato: "Anticipazione finanziaria della Regione per le spese di costituzione e di primo avviamento della comunione fra le aziende sanitarie locali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 24 della l.r. 18/1994 e l.r. 37/1998" con lo stanziamento di lire 700 milioni.


Art. 86

1. Al fine di utilizzare le riserve resesi disponibili a seguito della rendicontazione nell’ambito del programma Obiettivo 5b Lazio 1991/1993 di interventi concernenti infrastrutture energetiche di aree attrezzate e di insediamenti produttivi realizzati direttamente dall’ENEL come progetti alternativi riconducibili per localizzazione e tipologia degli interventi a misure specifiche del predetto programma Obiettivo, viene istituito il capitolo 21910 denominato "Attribuzione all’ENEL delle risorse disponibili del P.O.5b Lazio 1991/1993 (Fondi FESR) per l’attuazione di interventi in materia di energia" con lo stanziamento di lire 6 miliardi 242 milioni 871 mila 387.

2. L’utilizzazione del capitolo di cui al comma 1 è vincolata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione Lazio e l’ENEL concernente la realizzazione di nuovi interventi tipologicamente assimilabili a quelli previsti dal P.O.5b Lazio 1991/1993 e ricadenti nelle aree eleggibili allo stesso programma Obiettivo.


Art. 87

1. Una quota pari a lire 400 milioni dello stanziamento del capitolo 23122 è destinata al pagamento di contributi per iniziative di promozione turistica realizzate nell’anno 1998.


Art. 88

1. Agli eventuali maggiori oneri connessi al concorso finanziario della Regione per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali di cui alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 41, non coperti dallo stanziamento del capitolo 42172, si provvede attraverso l’utilizzazione delle risorse che residuano sui capitoli 42110 e 42120 in conseguenza dell’applicazione delle norme sul contenimento e sul controllo della spesa di cui all’articolo 3 della legge finanziaria regionale per l’esercizio 1999.


Art. 89

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e di cui all’articolo 1 del regolamento regionale 2 luglio 1997, n. 2, la spesa per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti il collegio preposto al servizio di controllo interno grava per gli effetti del comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1996, n. 27 sul capitolo 11421 e seguenti.

2. La somma di lire 52 milioni 500 mila dovuta dalla Regione ai componenti il collegio preposto al servizio di controllo interno per l’attività svolta nel periodo 1° ottobre 1998 – 31 dicembre 1998 è corrisposta a sanatoria nell’esercizio finanziario 1999 con il provvedimento di impegno e liquidazione della relativa somma.


Art. 90

1. Al fine di impedire la chiusura della storica libreria Tombolini, e in attesa di emanare una apposita legge per la salvaguardia e valorizzazione dei locali storici a Roma e nel Lazio, è istituito il capitolo 44227 denominato: "Sostegno finanziario della Regione a favore della storica libreria Tombolini" con lo stanziamento di lire 30 milioni. Il contributo è concesso al titolare della licenza della libreria P. Tombolini di Carla Tombolini e Vincenzo Orieti e C., situata in Roma Via Quattro Novembre ed è finalizzato al pagamento di parte del canone annuale riferito al 1999.

2. La Regione interviene per le stesse finalità di cui al comma 1 a favore del Teatro Stabile di interesse pubblico "Vittoria" di Roma, gestito dalla cooperativa Attori e Tecnici per un importo pari a lire 30 milioni. Alla copertura degli oneri si provvede mediante l’istituzione del capitolo 44230 denominato: "Intervento finanziario della Regione a favore Teatro Stabile di interesse pubblico Vittoria di Roma" con uno stanziamento di pari importo.


Art. 91

1. Lo stanziamento di cui al capitolo 42116 è finalizzato esclusivamente agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 45 per adeguare le strutture alle vigenti norme di sicurezza da parte delle persone giuridiche private di cui all’articolo 1 della l.r. regionale 45/93.


Art. 92

1. Una quota pari a lire 300 milioni dello stanziamento del capitolo 22150 è destinato, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, alla copertura delle maggiori spese di istruttoria e di attuazione degli interventi di cui DOCUP Ob. 5b 1994/1999 Misura I.2.4..


Art. 93

(Omissis)



Art. 94

1. Al comma 1 dell’articolo 82 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15, le parole "gli scavi archeologici" sono sostituite dalle parole "per gli interventi di valorizzazione dei siti archeologici".


Art. 95

1..Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 15107, una somma pari a lire 3 miliardi 500 milioni è destinata alla nuova costruzione del centro regionale di formazione professionale CRFP, di Frosinone rispettivamente nell’importo di lire 500 milioni per l’anno 1999, 1 miliardo per l’anno 2000 e 2 miliardi per l’anno 2001.


Art. 96

1. Una quota pari a lire 10 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo 15107 del bilancio pluriennale 1999-2001 è riservata al progetto di ristrutturazione del complesso "Le Fraschette" di Alatri (FR), in ragione di lire 5 miliardi per l’anno 1999, di lire 2 miliardi 500 milioni per l’anno 2000 e di lire 2 miliardi 500 milioni per l’anno 2001.


Art. 97 (4)

Un importo pari a lire 1 miliardo 500 milioni dello stanziamento del capitolo 21225, afferente contributi per viabilità, acquedotti ed elettrificazione nelle zone rurali, è destinato alle Amministrazioni provinciali di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo


Art. 98

1. Al fine di incentivare la promozione e lo sviluppo di cooperative agricole che favoriscono l’inserimento lavorativo di persone disabili, nell’ambito dello stanziamento del capitolo 21229 una somma sino ad 1 miliardo di lire è finalizzata al finanziamento di progetti presentati dalle cooperative agricole in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9 e successive modificazioni, nell’ambito delle attività previste alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2.


Art. 99

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo 32137 denominato: "Sviluppo delle strutture permanenti di promozione culturale" una quota pari a lire 200 milioni è destinata all’associazione culturale "Metropoli Europa" di Roma per la ristrutturazione dei locali siti in Roma, Via di Pietralata n. 159/a, da destinare a centro culturale permanente per attività di danza, musica e prosa, denominato "Centro Pietralata". Il contributo è erogato sulla base delle modalità stabilite dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21.


Art. 100 (5)

1. Lo stanziamento del capitolo 32137 è incrementato di lire 700 milioni per il completamento del progetto "PORTAROMA".


Art. 101

1. Quota parte dello stanziamento del capitolo 32447, pari a lire 500 milioni, è destinata all’amministrazione provinciale di Latina per il recupero e la conservazione del monumento al Cristo Redentore e del Santuario San Michele Arcangelo, in occasione del centenario del Redentore.


Art. 102

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 32449, una quota pari a lire 1 miliardo per l’anno 1999 ed a lire 1 miliardo per l’anno 2000 è destinata al recupero dell’Abbazia di San Salvatore Maggiore in Concerviano (RI).


Art. 103

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 42166, la somma di lire 100 milioni è destinata quale contributo per aiuti umanitari al Fronte Polisario.


Art. 104

1. Il finanziamento regionale al comune di Frosinone per il completamento del Conservatorio previsto al capitolo n. 44127 è incrementato di lire 2 miliardi 800 milioni per la realizzazione del lotto 2 nella progettazione autorizzata dalla Regione.


Art. 105

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo 44350, l’importo di lire 60 milioni è destinato, previa rendicontazione, al Conservatorio di musica di Frosinone "L. Refice", per il ripiano delle spese sostenute per l’attuazione del programma di attività già realizzato ai sensi della legge regionale 23 settembre 1991, n. 48.


Art. 106

1. Il capitolo 44350 è incrementato di lire 200 milioni destinati al finanziamento della mostra delle opere del pittore Andrea Sacchi, organizzata dalla sovrintendenza Bas di Roma e dal comune di Nettuno in occasione del quarto centenario della nascita del pittore nettunense.


Art. 107

1. La somma di lire 100 milioni del maggior importo iscritto al capitolo 44371, è destinata, previa rendicontazione, alle associazioni di cui alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 49 che hanno realizzato, nel 1998, gli interventi previsti dall’articolo 2 della suddetta l.r. 49/1998 e presentato la domanda di contributo alla struttura competente nei termini fissati dall’articolo 8 della medesima legge.


Art. 108

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo 52110 a valere sulla legge regionale 18 giugno 1991, n. 21, un importo pari a lire 1 miliardo 500 milioni è destinato al comune di Tarquinia, ed un importo pari a lire 1 miliardo 500 milioni è destinato al comune di Viterbo per la realizzazione di opere igienico-sanitarie a completamento dell’acquedotto cittadino.


Art. 109

1. Al fine di garantire la partecipazione della Regione al mercato ittico di Fiumicino (RM) è istituito il capitolo 22325 denominato: "Contributo regionale al comune di Fiumicino per l’istituzione del mercato ittico" con lo stanziamento di lire 400 milioni.


Art. 110

1. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione ambientale della foce del Tevere in località "Il Faro", Fiumara - Isola Sacra del comune di Fiumicino (RM) e di agevolare la predisposizione di idonee postazioni pubbliche di alaggio, è istituito il capitolo n. 51520 denominato: "Contributo straordinario al comune di Fiumicino per il recupero e la riqualificazione ambientale della località "Il Faro", Fiumara - Isola Sacra" con lo stanziamento di lire 400 milioni.


Art. 111

1. La Regione, tenuto conto dell’alto valore culturale storico del Foro Emiliano di Terracina (LT), partecipa alla conservazione, restauro e valorizzazione della Piazza del medesimo. Il contributo è finalizzato al restauro del lastricato e pavimentazione della piazza che risale a venti secoli fa.

2. La Regione interviene per le finalità di cui al comma 1 con uno stanziamento di lire 300 milioni. L’importo viene iscritto sul capitolo 44242 denominato: "Contributo al comune di Terracina per la conservazione, restauro, valorizzazione del lastricato della piazza del Foro Emiliano", di nuova istituzione.


Art. 112

1. Allo scopo di far fronte alla richiesta avanzata dal consorzio di bonifica dell’Agro Pontino in merito a pendenze finanziarie per gli esercizi irrigui degli anni 1992 e 1994 connesse alla legge regionale del 20 maggio 1985, n. 75, la Giunta regionale è autorizza ad erogare, a saldo, al medesimo consorzio la somma di lire 700 milioni.

2. La medesima somma fa carico sul capitolo 21221 denominato: "Contributo a saldo al consorzio di bonifica dell’Agro Pontino per pendenze anni 1992 e 1994 connesse alla l.r. 75/1985", di nuova istituzione.

3. La legge regionale 20 maggio 1985, n. 75 è abrogata.


Art. 113

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo n. 44350, un importo pari a lire 300 milioni è destinato alla copertura delle spese di gestione e di sviluppo dell’istituto per gli studi musicali di Latina.


Art. 114

1. Al fine di concorrere alla realizzazione da parte del comune di Frosinone del rifacimento della rete idrico-fognaria e della pavimentazione del centro storico, è stanziata la somma di lire 7 miliardi, di cui lire 700 milioni per l’anno 1999, lire 3 miliardi 500 milioni per l’anno 2000 e lire 2 miliardi 800 milioni per l’anno 2001. E’ istituito nel bilancio di previsione per l’anno 1999 e per quello pluriennale 1999/2001 il capitolo 51450 denominato: "Concorso finanziario della Regione alla realizzazione della rete idrico-fognaria e della pavimentazione del centro storico del comune di Frosinone".


Art. 115

1. Alle spese occorrenti per la gestione delle fasce frangivento già affidate all’ARSIAL e delle strutture ex ENAOLI conferite alla medesima agenzia, l’ARSIAL provvede con i fondi ad essa attribuiti annualmente nell’ambito del capitolo 21227.


Art. 116

1. Per concorrere con risorse regionali ai benefici previsti dai commi 2, 3 e 3bis dell’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, il fondo speciale di cui al capitolo 23232 è integrato di lire 10 miliardi mediante l’erogazione di lire 1 miliardo l’anno.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il capitolo 23240 denominato: "Integrazione del fondo speciale costituito presso la FILAS per contributi a soggetti privati per incentivi finalizzati allo sviluppo di attività ricettive in occasione del Giubileo 2000".

3. L’integrazione del fondo speciale stanziata con il capitolo n. 23240 è utilizzata a favore degli enti e dei soggetti privati indicati alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/1997, che, pur essendo stati inseriti nella graduatoria approvata ai sensi dell’articolo 7 della legge stessa, non hanno beneficiato dei contributi per insufficienza del fondo speciale di cui al capitolo 23232. Per tali enti e soggetti, in deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3 e 3bis dell’articolo 4 della l.r. 20/1997, la misura dei contributi in conto capitale e gli abbattimenti dei tassi di interesse sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 117

1. Al comma 3-bis, dell’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, le parole: "il tasso di interesse a carico dei beneficiari conseguente agli abbattimenti stessi non può in ogni caso scendere al di sotto di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "il tasso di interesse a carico dei beneficiari conseguente agli abbattimenti stessi non può, in ogni caso, scendere al di sotto di 1,8 punti percentuali".


Art. 118

1. Al fine di promuovere e sostenere le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e le pari opportunità, è istituito uno specifico fondo di lire 150 milioni, iscritto al capitolo 24155 che assume la seguente denominazione "Fondo di promozione e sostegno per le azioni positive di cui alla legge 125/1991".


Art. 119

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo 22211 un importo pari a lire 100 milioni è destinato al comune di Gerano (RM) per il potenziamento e lo sviluppo della Fiera di S. Anatolia.


Art. 120

1. La Regione concorre al progetto di riqualificazione del borgo S. Anatolia in comune di Gerano (RM), attraverso un contributo di lire 300 milioni a favore del Comune di Gerano, da destinare all’acquisto ed alla ristrutturazione di fabbricati per spazi musicali e ricezione turistico-religiosa. E’ istituito il capitolo 32150 denominato: "Contributo al comune di Gerano (RM) per l’acquisizione e ristrutturazione di fabbricati per spazi musicali e ricezione turistico-religiosa".(6)


Art. 121

1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo 44350, l’importo di lire 60 milioni è destinato al comune di Viterbo per la realizzazione del "Festival internazionale del mimo e del teatro di danza", edizione 1999.


Art. 122

1. La dotazione del capitolo 42124 denominato: "Contributo regionale favore delle associazioni regionali di cui la legge regionale 24 maggio 1990, n. 58", è incrementato di lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni destinati all’Unione italiana ciechi.


Art. 123
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.




Tabelle "A" e "B" ed elenchi: (Omissis)



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 15 giugno 1999, n. 16 (S.O. n. 7).

(2) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 14, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2

(2a) Articolo sostituito dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e da ultimo dall'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22


(2a.1) Articolo abrogato dal numero 23) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(2b) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 3 e da ultimo dall'articolo 11, comma 18 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27

(2c) Comma abrogato dall'articolo 26, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14

(2d) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa E51900

(2.1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H41900

(2d1) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B15900

(2d2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B11900

(2e) Comma modificato dall'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37

(2f) Articolo abrogato dal numero 45) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(2g) L'importo di cui alla presente lettera è stato elevato di L. 200.000.000 dall'articolo 30, della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1999, n.37

(3a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa H41900

(4) Articolo sostituito dall'articolo 61 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14.

(5) Articolo così sostituito dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

(6) L'autorizzazione di cui al presente articolo è stata incrementata dell'ulteriore importo di lire 50 milioni dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.