Legge sulla montagna(1)(1a)

Numero della legge: 9
Data: 22 giugno 1999
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1999

L.R. 22 Giugno 1999, n. 9
Legge sulla montagna(1)(1a)


CAPO I
COSTITUZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE


Art. 1
(Oggetto e finalita')

1. La Regione, in applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni, di seguito denominata l.142/1990, e nel rispetto delle disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), di seguito denominata l. 97/1994, con la presente legge disciplina le comunità montane, promuove la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, la valorizzazione delle risorse umane e culturali e delle attivita' economiche, la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano speleologico ed interventi atti ad assicurare la prevenzione degli infortuni e l'efficienza del soccorso alpino, in armonia con l'articolo 44, secondo comma della Costituzione e con le vigenti disposizioni comunitarie.(2)


Art. 2 (2a)(3)
(Costituzione e revisione delle comunità montane)

1. Ai fini della costituzione delle comunità montane, il Consiglio regionale, con propria deliberazione adottata sulla base del modello di coerenza del territorio montano di cui all’articolo 5, individua le zone omogenee, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali, previamente concordate in sede di conferenza della montagna di cui all’articolo 10, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione del territorio dei comuni:
1) interamente montani;
2) parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano superiore al 15 per cento della popolazione complessiva del comune;
b) possibilità di inclusione del territorio dei comuni:
1) parzialmente montani, con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva del comune, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità montana;
2) confinanti con i comuni di cui alla lettera a) ed al numero 1), con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti, i quali siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità montana;
c) possibilità di individuazione di zone omogenee interprovinciali;
d) esclusione del territorio dei comuni:
1) capoluogo di provincia;
2) aventi popolazione complessiva superiore ai 40 mila abitanti.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 1, provvede alla costituzione delle comunità montane tra i comuni i cui territori ricadono nelle zone omogenee individuate nella deliberazione stessa.

3. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, alla ridelimitazione delle zone omogenee ed alla conseguente revisione delle comunità montane con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui la ridelimitazione delle zone omogenee non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le comunità montane, il decreto del Presidente della Giunta regionale riguarda comunque, anche se solo a fini confermativi, l’intero assetto delle comunità montane stesse.

4. A seguito del decreto di costituzione o revisione delle comunità montane, di cui al comma 2, il Presidente della Giunta adotta gli atti necessari alla definizione della successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo alle preesistenti comunità tenendo conto, per quanto attiene al riparto delle risorse, dei criteri previsti dall’articolo 58, comma 5 relativamente al riparto dello stanziamento del fondo nazionale della montagna.

4 bis. I comuni esclusi ai sensi del comma 1, non perdono comunque i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di enti locali.(3a)


Art. 3(3aa)
(Costituzione delle comunita' montane)

1. Le comunita' montane sono costituite tra i comuni il cui territorio ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A.

1 bis. I comuni esclusi ai sensi dell'articolo 28 della l. 142/1990, dalle comunità montane non perdono comunque i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali, ai sensi del comma 5, dell'articolo 28 della l. 142/1990.(3b)


Art. 4
(Fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica)

1. Sono individuate, ai sensi dell'articolo 28 della l. 142/1990, tre fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica:
a) classe 1: fascia ad elevato disagio;
b) classe 2: fascia a medio disagio;
c) classe 3: fascia a basso disagio.

2. I territori montani compresi nelle zone omogenee individuate ai sensi dell’articolo 2 sono ripartiti, su base comunale, nelle classi di cui al comma 1, con apposita deliberazione del Consiglio regionale adottata tenendo conto del modello di coerenza del territorio montano previsto dall’articolo 5. (4)

2 bis. La Regione può provvedere, con cadenza non inferiore al quinquennio, a modifiche nella ripartizione dei territori montani nelle classi di cui al comma 1 con le stesse procedure di cui al comma 2. Nel caso in cui la modifica nella ripartizione non interessi tutti i comuni, la deliberazione di cui al comma 2 deve riguardare comunque, anche se solo a fini confermativi, l’intero assetto delle zone omogenee. (5)


Art. 5
(Modello di coerenza del territorio montano)

1. Il sistema statistico regionale (SISTAR) Lazio, anche con la partecipazione di enti scientifici aventi particolari competenze in materia, determina un modello di coerenza del territorio montano attraverso elaborazioni statistiche, sulla base di indicatori che tengano conto degli aspetti inerenti:
a) alla variabile altimetrica e clivometrica connessa all'elemento climatico;
b) all'integrazione territoriale;
c) alla situazione socio-economica;
d) alla fragilita' ecologica e ai rischi ambientali;
e) alla situazione demografica;
f) all'andamento geomorfologico.

2. (6)


Art. 6
(Variazione delle zone omogenee, modificazioni delle comunita' montane e delle fasce altimetriche)

omissis (7)


Art. 7
(Rapporti con i comuni esclusi dalla comunita' montana)

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni tra la comunita' montana ed i comuni montani e parzialmente montani esclusi dalla comunità montana ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), al fine di:
a) gestire in modo coordinato l'intero territorio montano;
b) assicurare l'unitarieta' degli interventi di tutela e salvaguardia del territorio montano, nonche' garantire l'attuazione degli interventi speciali nella parte classificata montana ricadente nel territorio del comune escluso. (8)

2. Per il fine di cui al comma 1, la convenzione disciplina, tra l'altro, le forme di partecipazione alle scelte programmatorie riguardanti gli interventi.

3. La convenzione di cui al comma 1 puo' avere altresi' come contenuto eventuale:
a) l'affidamento, da parte del comune alla comunita' montana, della gestione degli interventi nel territorio montano;
b) la partecipazione a servizi svolti in forma associata.


CAPO II
RUOLO DELLE COMUNITA' MONTANE



Art. 8
(Finalita', funzioni e compiti della comunita' montana)

1. La comunita' montana promuove ai sensi dell’articolo 28 della l. 142/1990 lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e persegue l'armonico equilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 30, al fine di:
a) garantire, d'intesa con gli altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere sulla qualita' della vita;
b) promuovere lo sviluppo di attivita' economico-produttive presenti sul territorio, la valorizzazione delle risorse endogene e la tutela delle produzioni tipiche della zona omogenea;
c) concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale;
d) tutelare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali e favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane. (8)

2. La comunita' montana esercita ai sensi dell’articolo 29 della l. 142/1990 le funzioni ad essa attribuite dalle leggi nazionali e regionali e quelle ad essa delegate da Regione, provincia, comuni ed in particolare:
a) gestisce ed attua gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali;
b) esercita, secondo le procedure previste dall'articolo 36, le funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
c) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 30 ed esprime il parere sui programmi pluriennali provinciali e metropolitano, nonche' sul piano territoriale di coordinamento provinciale e metropolitano;
d) partecipa all'intesa di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, sui piani ed i programmi relativi alle aree contigue alle aree naturali protette;
e) promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna e della flora da sottoporre agli enti di gestione delle aree naturali protette;
f) esprime pareri di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 97/1994, in materia faunistico-venatoria;
g) adotta il piano intercomunale emergenza di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
h) concorre alla formazione del Sistema informativo della montagna disciplinato dal Ministero per le politiche agricole. (9)

3. omissis (10)


Art. 9
(Funzioni e compiti delegati)

1. Sono delegate alle comunita' montane le funzioni amministrative in materia di:
a) opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento nonche' interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall'erosione e dal dilavamento provocato dalla acque di scorrimento;
b) opere di miglioramento, avviamento ad alto fusto, cure colturali o di manutenzione dei boschi;
c) opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;
d) opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) opere per la realizzazione di piste forestali ad esclusivo servizio della esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) gestione, manutenzione e conservazione delle foreste demaniali regionali, tutela, assistenza tecnica e ricomposizione ambientale del patrimonio boschivo, secondo i criteri stabiliti dalla Regione;
g) promozione dei prodotti del sottobosco;
h) incremento del patrimonio foraggiero e miglioramento dei pascoli e rifugi;
i) tutela e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio montano;
l) promozione delle iniziative e delle attivita' economiche nelle zone montane con particolare riguardo a:
1) attivita' imprenditoriali locali anche giovanili nel campo silvo-pastorale;
2) recupero e sviluppo delle terre incolte e abbandonate;
m) interventi per la promozione del turismo rurale nelle zone montane.

2. Le province possono subdelegare alle comunita' montane le funzioni relative alla bonifica montana.


CAPO III
STRUMENTI DI COOPERAZIONE E CONCERTAZIONE.
RUOLO DEL CLUB ALPINO ITALIANO



Art. 10
(Conferenza della montagna)

1. E' istituita la conferenza della montagna, di seguito denominata conferenza, quale strumento di cooperazione e di concertazione, anche ai fini della individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell’articolo 2, nonché della della promozione e del coordinamento delle iniziative delle comunita' montane. (11)

2. La conferenza e' composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'assessore regionale competente in materia di rapporti con gli enti locali;
b) il presidente della commissione consiliare regionale competente in materia di enti locali;
c) i presidenti delle comunita' montane o loro delegati;
d) la giunta esecutiva della delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed Enti della Montagna (UNCEM);
e) i presidenti delle province del Lazio.

3. La conferenza e' presieduta e convocata almeno due volte l'anno dal Presidente della Giunta regionale, o per sua delega, dall'assessore regionale competente in materia di rapporti con gli enti locali.

3 bis. Ai soli fini della concertazione prevista dall’articolo 28, comma 3, della l. 142/1990, per l’individuazione o ridelimitazione delle zone omogenee ai sensi dell’articolo 2, la Conferenza è integrata con i sindaci dei comuni interessati all’inclusione o all’esclusione dalle zone omogenee stesse sulla base della proposta in discussione. (12)


Art. 11
(Consulta della montagna)

omissis (12a)


Art. 12
(Club alpino italiano)

omissis (12a)


CAPO IV
ORDINAMENTO E SERVIZI



Art. 13
(Statuto)

1. La comunità montana delibera il proprio statuto, tenendo conto degli statuti dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità di cui al presente articolo. (13)

2. omissis (14)

3. Lo statuto e le sue modificazioni sono deliberati dall’organo rappresentativo della comunita' montana, con il voto favorevole due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, e lo statuto o le eventuali modifiche sono deliberati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. (15)

3 bis. In caso di revisione o di nuova costituzione, le comunità montane adeguano ove necessario, ovvero deliberano il proprio statuto, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi organi rappresentativi. Decorso inutilmente tale termine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). (16)

4. Lo statuto e' soggetto al controllo di legittimita' del comitato regionale di controllo, e' pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della comunità montana. (17)


Art. 14
(Regolamenti)

omissis (18)


Art. 15
(Organi della comunità montana)

(19)


Art. 16
(Organo rappresentativo)

(20)


Art. 17
(Durata in carica, rinnovo e insediamento del consiglio)

omissis (21)


Art. 18
(Ineleggibilita', incompatibilita', cessazione e sostituzione dei consiglieri)

omissis (22)


Art. 19
(Competenze del consiglio)

omissis (23)


Art. 20
(Organo esecutivo)

(24)



Art. 21
(Decadenza, mozione di sfiducia, revoca e sostituzione dei componenti della giunta)

omissis (25)




Art. 22
(Rimozione e sospensione dei componenti della giunta)

omissis (25)



Art. 23
(Competenze della giunta)

omissis (25)


Art. 24
(Il presidente)

omissis (25)


Art. 25
(Revisore dei conti)

omissis (25)


Art. 26
(Organizzazione degli uffici e del personale)

omissis (25)


Art. 27
(Il segretario della comunita' montana)

omissis (25)


Art. 28
(Disposizioni in materia di responsabilita')

omissis (25)


Art. 29
(Forme di gestione - Aziende speciali - Istituzioni)

omissis (25)



CAPO V
PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO - PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI


Art. 30
(Piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. La comunita' montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29 della l.142/1990, secondo le modalita' previste dalla presente legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Il piano puo' essere modificato ed aggiornato nel corso della sua validita'.(25a)

3. La giunta della comunita' montana adotta lo schema di piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, nonche' tenendo conto delle previsioni dei programmi pluriennali provinciali o metropolitano di sviluppo economico-sociale e del relativo piano territoriale di coordinamento, ove esistenti.

4. Lo schema del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e' pubblicato entro quindici giorni dalla adozione secondo le modalita' fissate dallo statuto delle comunita' montane.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i comuni delle comunita' montane esprimono il parere sullo schema di piano pluriennale di sviluppo socio-economico predisposto dalla giunta. Si prescinde dal parere se questo non e' reso nel termine fissato.

6. Il consiglio della comunita' montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla provincia o alla citta' metropolitana, che lo approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Il piano e' trasmesso altresi' alla Regione.

7. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si considera approvato se nel termine di cui al comma 6 la provincia o la citta' metropolitana non lo respinge o non richiede chiarimenti o modificazioni. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si considera altresi' approvato se la provincia o la citta' metropolitana non lo respinge entro sessanta giorni dal ricevimento dei chiarimenti e delle modificazioni richieste. I chiarimenti possono essere richiesti una sola volta. (26)

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.


Art. 31
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico prevede le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 29, comma 4, della l. 142/1990 e, tra l'altro, le opere e gli interventi concernenti:
a) il riassetto idrogeologico, la sistemazione
idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche nonche' la bonifica montana, qualora le relative funzioni siano subdelegate dalla provincia, secondo quanto previsto nei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni ed alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39;
b) lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse proprie dei territori montani, sotto l'aspetto produttivo ed ambientale, in modo che sia garantito l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprieta' pubblica;
c) la promozione di un adeguato assetto socio-strutturale delle aziende che consenta livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli delle altre zone;
d) la diversificazione delle fonti di reddito, mediante l'incentivazione di attivita' turistiche, artigianali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e lo sviluppo di colture alternative;
e) la realizzazione di interventi per la tutela, la gestione e la conservazione del territorio, dell'edilizia e paesaggio rurale e montano, del patrimonio monumentale e dei centri storici;
f) la tutela della qualita' e tipicita' dei prodotti agro-alimentari di montagna, al fine di una loro conveniente collocazione sul mercato.

3. Il piano pluriennale costituisce l'unitario strumento di programmazione della comunita' montana. Esso individua gli strumenti tecnici e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi in ordine di priorita' secondo l'elencazione di cui al comma 1. La Giunta regionale, ai fini di una omogeneita' di elaborazione e di lettura, predispone appositi schemi di riferimento.

4. Al piano pluriennale si raccordano, o costituiscono motivo di variante dello stesso, gli interventi speciali per la montagna previsti, nell'ambito della sua validita' temporale, dalla normativa della Comunita' europea, dello Stato e della Regione, rientranti nella competenza della comunita' montana.


Art. 32
(Carta di destinazione d'uso del territorio)

1. Al fine di realizzare un quadro conoscitivo complessivo del territorio montano e delle implicazioni derivanti dalle opere e dagli interventi previsti nei vari settori di attivita', la comunita' montana adotta una carta di destinazione d'uso del proprio territorio in cui sono rappresentati, anche in forma grafica, con riferimento al territorio, i contenuti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, nonche' delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti pianificatori e programmatori degli altri enti territoriali. In particolare, la carta indica, evidenziando le terre di proprieta' pubblica, le aree di prevalente interesse agro silvo-pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico, la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale, la copertura e la natura del suolo, la stabilita' dei versanti.

2. Per i fini di cui al comma 1, la carta, per uniformita' di programmazione, puo' estendersi ai territori montani non ricadenti in comunita' montana, previa intesa con i comuni interessati.

3. La carta di destinazione d'uso del territorio, elaborata sulla base cartografica regionale in scala 1:10.000, e' adottata contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, con le modalita' di cui all'articolo 30.


Art. 33
(Programmi annuali operativi di esecuzione)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e' realizzato mediante programmi annuali operativi, articolati in progetti che possono riguardare anche lo sviluppo e l'utilizzo plurimo ed integrato delle terre di proprieta' pubblica.

2. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della comunita' montana e contiene, con riferimento a ciascun progetto:
a) l'individuazione degli interventi in cui il progetto si concretizza, con specificazione delle opere fisiche, dei servizi, degli incentivi e dei contributi finanziari relativi alla sua attuazione;
b) la definizione dell'area territoriale su cui il progetto agisce;
c) la descrizione del procedimento per l'attuazione del progetto, con specificazione delle strutture pubbliche o degli enti incaricati di attuarlo e delle relative forme di affidamento;
d) l'insieme dei dati di carattere economico e sociale relativi al progetto;
e) l'analisi di risorse umane e finanziarie occorrenti nonche' la qualificazione dell'onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l'arco di tempo entro il quale se ne prevede l'attuazione;
f) l'indicazione delle coperture finanziarie con riferimento al bilancio annuale e le modalita' di impiego delle risorse;
g) le procedure per l'eventuale modificazione del progetto durante le fasi di attuazione, per esigenze di carattere finanziario o di altra natura;
h) le modalita' di controllo nelle varie fasi di attuazione del progetto.

3. Il programma annuale operativo e' trasmesso alla Regione, alla provincia o alla citta' metropolitana ed ai comuni, ai fini del relativo finanziamento, a norma dell'articolo 29, comma 6, della l. 142/1990 e degli articoli 57 e 58.


Art. 34
(Progetti speciali integrati)

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti speciali integrati presentati dalla comunita' montana, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e della carta di utilizzazione del territorio, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonche' la tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale.

2. Alla realizzazione dei progetti speciali integrati possono concorrere altri enti, pubblici e privati, interessati alla promozione economico e sociale della comunita' montana.

3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti speciali integrati, qualora concorrano piu' soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposito accordo di programma da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale ove alla spesa concorra la stessa regione.

4. L'ammissibilita' e la priorita' dei progetti speciali integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla Giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito e a cui partecipa un rappresentante delle comunita' montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM, tenendo conto:
a) della localizzazione rispetto alle fasce territoriali di cui all'articolo 4, comma 2;
b) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
c) dei benefici ambientali che ne derivano.

5. Il nucleo di valutazione tecnica, di cui al comma 4, e' nominato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il nucleo di valutazione tecnica puo' disporre l'audizione delle comunita' montane proponenti.


CAPO VI
RAPPORTI ISTITUZIONALI - CONTROLLI



Art. 35
(Rapporti con altri enti)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, o si debbano acquisire intese, concertati nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, puo' essere indetta una conferenza di servizi, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.


Art. 36
(Gestione da parte della comunita' montana di funzioni proprie dei comuni, o ad essi delegate, da esercitare in forma associata)

1. I comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'allegato A della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e delegate e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di comunita' montana, con particolare riguardo ai seguenti settori:
a) gestione dei rifiuti urbani, sempre che, con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, l'ambito territoriale della comunita' montana coincida con un ambito o sottoambito territoriale ottimale individuati ai sensi degli articoli 7 e 11 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27;
b) trasporto locale ed in particolare trasporto scolastico;
c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
d) servizi sociali per gli anziani, nonche' gestione delle attivita' socio assistenziali ai sensi della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio);
e) strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
f) opere pubbliche di interesse collettivo;
g) interventi di ripristino ambientale;
h) controllo e gestione informatica della pianificazione urbanistica, territoriale e paesistica.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, i consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla comunita' montana d'intesa con i comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonche' gli obblighi e le garanzie reciproche tra i comuni e la comunita' montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito della zona omogenea montana, la comunita' montana puo' essere delegata da tutti o parte dei propri comuni a far parte di consorzi tra enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della l.142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli comuni aderenti. In tal caso, il presidente della comunita' montana, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei comuni deleganti alla comunita' montana.

4. La comunita' montana non puo' partecipare a consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i comuni che la costituiscono.

5. I comuni possono delegare alle comunita' montane la facolta' di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la cassa depositi e prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalita' del piano di sviluppo socio economico.


Art. 37
(Unione dei comuni)

omissis (27)


Art. 38
(Controlli sugli organi e sugli atti della comunita' montana)

omissis (28)


CAPO VII
PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE



Art. 39
(Gestione del patrimonio agroforestale)

1. Le comunita' montane promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio agroforestale pubblico e privato e di proprieta' demaniale anche in applicazione di disposizioni dell'Unione europea, agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con enti pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della l. 97/1994;
e) cooperazione agroforestale;
f) promozione della costituzione di imprese cooperative per l'utilizzo plurimo ed integrato dei terreni civici, secondo le previsioni di appositi progetti di sviluppo elaborati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, cui partecipano, oltre all'ente titolare della terra, i titolari di eventuali diritti di uso civico nonche' altri enti pubblici e privati.

2. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno mediante previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 30, con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali.

3. Le comunita' montane e gli altri soggetti di cui al comma 1, mediante apposite convenzioni con la Regione, svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio forestale, per favorirne la utilizzazione per fini agricoli, produttivi, turistici e ricreativi ed a tale scopo svolgono le seguenti attivita':
a) manutenzione delle superfici agroforestali abbandonate mediante le operazioni di sfalcio e pascolamento delle erbe, controllo delle erbe e degli arbusti infestati, controllo delle sistemazioni idraulico forestale esistente nelle strade e nei sentieri poderali;
b) manutenzione in efficienza delle infrastrutture e manufatti a utilizzazione collettiva, quali: strade interpoderali, acquedotti rurali, sostegni e consolidamenti;
c) sistemazione e manutenzione del territorio montano, attraverso lavori e forestazione, di ricostruzioni di piste forestali, di arginature e sistemazione idraulica, di riassetto idrogeologico, di sorveglianza e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi ed avversita' atmosferiche.

4. Le comunita' montane possono affidare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 3, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1, della l. 97/1994, ai coltivatori diretti singoli od associati che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani.


Art. 40
(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le comunita' montane nell'ambito delle previsioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 30, anche in applicazione dell'articolo 7 della l. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale e di ripristino del paesaggio rurale concernenti le proprieta' agro-silvo-pastorali.

2. I contributi possono essere concessi ai seguenti soggetti in ordine di preferenza:
a) coltivatori diretti, singoli ed associati, imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative agricole;
b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti a tempo parziale;
c) consorzi di miglioramento fondiario;
d) altri soggetti riconosciuti idonei all'esecuzione dell'intervento.


Art. 41
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)

1. Allo scopo di favorire il riequilibro insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le comunita' montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento per la sede della propria attivita' produttiva, per acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza a dimora abituale, unitamente alla propria attivita' economica, da comuni non montani a comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3. (29)

2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi anche a coloro che, pur gia' residenti in comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attivita' da un comune non montano. (30)

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei comuni con meno di 5.000 abitanti, da individuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, sentite le comunita' montane a norma dell'articolo 19 della l. 97/1994.

4. Le comunita' montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi cosi’ disponibili possono essere utilizzati dalla comunita' montana anche per territori montani limitrofi, ancorche' non ricadenti nella comunita' montana, previa convenzione con i comuni interessati.


Art. 42
(Usi civici)

1. Nel caso di terreni gravati da usi civici ricadenti all'interno di una comunita' montana, l'ambito territoriale di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) coincide con quello della comunita' montana stessa.

2. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura propone l'affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di verifica demaniale, ai sensi dell'articolo 10, comma secondo della l.r. 8/1986, sentite le comunita' montane territorialmente competenti.


Art. 43
(Agevolazioni per l'esercizio della pesca non professionale)

1. Per i residenti nei comuni montani e per quelli residenti nei comuni facenti parte delle comunità montane e per i residenti nei territori montani dei comuni esclusi ai sensi dell'articolo 28 della l. 142/1990, la tassa di concessione di cui al numero d'ordine 18 alla tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni per l'esercizio della pesca di tipo B (sportiva o dilettantistica) e' ridotta del 50 per cento. (31)


Art. 44
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le comunita' montane possono concedere contributi a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta del terreno.

2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita' agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 della l. 97/1994, la Regione e la cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole) accordano la preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilita' finanziarie, per la formazione della proprieta' coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) delle porzioni dei fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della l. 97/1994;
c) cooperative agricole con sedi in territori montani, nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 30 per cento, da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni residenti in comuni montani.


Art. 45
(Vincolo di destinazione agricola)

1. I piani regolatori dei comuni montani non possono destinare ad usi non agricoli i suoli utilizzati per l'esercizio delle attivita' agro-silvo-pastorali, ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto di esse, salvo che manchino possibilita' di localizzazioni alternative e per interventi strettamente necessari alla realizzazione di servizi pubblici, ovvero per altre eccezionali esigenze, da motivarsi in modo circostanziato.


Art. 46
(Turismo rurale in ambiente montano)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialita' produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale e la tutela dello stesso, nonche' assicurare il mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone montane, le comunita' montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale mediante progetti per specifiche aree geografiche previsti dal piano pluriennale di cui all'articolo 30, nell'ambito dell'attivita' di programmazione regionale e provinciale, in particolare in materia di promozione turistica ed agrituristica.

2. Le comunita' montane possono concedere incentivi per l'attuazione di progetti di cui al comma 1 per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico ed architettonico, nonche' per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando le tipologie edilizie tradizionali.


Art. 47
(Prodotti tipici, artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)

1. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i prodotti alimentari e non alimentari tipici delle zone e della montagna laziale, i settori ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna laziale.

2. Le comunita' montane definiscono nel piano pluriennale di cui all'articolo 30 gli interventi e le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione da realizzare per i prodotti di cui al comma 1 e per i prodotti agroalimentari che ai sensi dell'articolo 15 della l.97/1994 sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana", nonche' i soggetti pubblici e privati interessati a tali interventi.


Art. 48
(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali)

1. Ai fini delle concessioni delle agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali di cui all'articolo 16 della l. 97/1994, l'individuazione dei centri abitati con meno di cinquecento abitanti ricompresi in comuni montani con popolazione uguale o superiore a mille abitanti, e' operata dalle comunita' montane.


Art. 49
(Fiere e mercati)

1. Le comunita' montane esercitano, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 41, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale;
b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).


Art. 50
(Trasporti)

1. I comuni montani possono delegare alle comunita' montane le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c) della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).

2. Al finanziamento del servizio di cui al comma 1 si provvede con quote del Fondo regionale trasporti attribuite ai relativi comuni dall'articolo 30 della l.r. 30/1998.


Art. 51
(Valorizzazione della cultura della montagna laziale)

1. La Regione, sentite le comunita' montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana laziale.


Art. 52
(Servizio scolastico)

1. I comuni e le comunita' montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico del territorio, mediante accordi di programma attuati al livello provinciale previa intesa con l'autorita' scolastica provinciale.

2. Agli accordi di programma, di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 27 della l.142/1990.


Art. 53
(Decentramento attivita' e servizi)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive per il decentramento nei comuni montani, di attivita' e servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 97/1994.


Art. 53 bis
(Aiuti alle imprese)

1. Gli aiuti alle imprese previsti dalla presente legge sono concessi, in relazione alle singole misure, nei limiti delle percentuali e per le spese ritenute ammissibili dalle specifiche normative comunitarie.

2. Gli aiuti sono cumulabili con altri regimi di aiuto nei limiti dei massimali di aiuto consentiti, in relazione alle singole misure, dalle specifiche normative comunitarie. (32)


CAPO VIII
SISTEMA INFORMATIVO



ART. 54
(Trasmissione dati)

1. I comuni interessati trasmettono alla competente struttura regionale i dati relativi alla superficie dei territori classificati montani come risultanti dai verbali della commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, ed alla popolazione ivi residente, costituenti oggetto delle pubblicazioni ufficiali dell'UNCEM.


Art. 55
(Informatica e telematica)

1. Per superare le difficolta' che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei comuni montani, la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della l. 97/1994, d'intesa con le comunita' montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati, al fine di realizzare servizi integrati, attraverso il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, nella logica di una rete integrata della pubblica amministrazione.

2. Per garantire agli utenti pubblici e privati l'accesso alle informazioni ed ai servizi delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui al comma 1, la comunita' montana, anche in accordo con i comuni interessati, predispone proposte per l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.

3. Per garantire l'adeguata estensione delle reti telematiche nelle aree montane e favorire altresi' la localizzazione di imprese e lo sviluppo del telelavoro ed al fine di collegare i comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le comunita' montane, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti stesse.


Art. 56
(Coordinamento delle informazioni)

1. I compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dalla presente legge alle comunita' montane sono esercitate in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativi statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni tra le amministrazioni per consentire, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio regionale.

2. Le comunita' montane nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e nella conseguente verifica dei risultati utilizzano sistemi informativi statistici che operano in collegamento con uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema informativo-statistico regionale, come pure e' assicurata l'integrazione con i sistemi regionali automatizzati che collegano le strutture regionali con gli enti locali.

3. Le misure necessarie per l'integrazione con il sistema informativo-statistico regionale sono adottate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con procedure e strumenti definiti dalla giunta regionale con proprie deliberazioni sentita la conferenza sulla montagna e la commissione consiliare competente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

4. Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione, sentite le comunita' montane e la delegazione regionale dell'UNCEM, attiva, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sistema Informativo Regionale della Montagna (SIRM). Il SIRM e' un sistema telematico, di supporto all'erogazione di servizi a rete, finalizzato all'informazione dei cittadini, degli operatori economici, delle istituzioni locali delle zone montane, in grado di assicurare e migliorare l'accessibilita' alle informazioni ed alla documentazione.

5. La progettazione, la realizzazione e la gestione del SIRM segue le metodologie e gli standard fissati dall'Autorita' per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) ed in particolare si integra con la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA) di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

6. La realizzazione del SIRM prevede l'attivazione di servizi riconducibili alle seguenti tipologie funzionali:
a) servizi territoriali;
b) servizi amministrativi;
c) servizi di consultazione.

7. Il SIRM provvede alla creazione ed all'aggiornamento di un catasto informatizzato dei terreni gravati da usi civici. Il catasto informatizzato costituisce la base informativa necessaria per la redazione di piani di gestione e valorizzazione dei terreni gravati da usi civici.

8. Il SIRM realizza forme di coordinamento con il Sistema Informativo della Montagna (SIM) istituito presso il ministero delle politiche agricole in attuazione dell'articolo 24 della l. 97/1994.


CAPO IX
FINANZA E CONTABILITA'



Art. 57
(Autonomia finanziaria)

1. Le comunita' montane hanno autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale, che si applica anche alle comunita' montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alle comunita' montane per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. La finanza delle comunita' montane e' costituita da:
a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
b) quote dei comuni che fanno parte della comunita' montana;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
e) trasferimenti dalla Regione, dalla provincia e dai comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli enti locali;
h) altre entrate.

4. La Giunta regionale puo' concedere, con propria deliberazione, un contributo per le spese di funzionamento delle comunita' montane, commisurato alle specifiche esigenze.


Art. 58 (32a)
(Fondo regionale per la montagna e criteri di riparto)

1. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale per la montagna, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono rappresentate da:
a) assegnazioni annuali derivanti dal fondo nazionale per la montagna di cui alla l. 97/1994;
b) assegnazioni provenienti da altre leggi nazionali a destinazione vincolata;
c) fondi comunitari, nazionali e regionali derivanti dall'attuazione di programmi comunitari;
d) fondi regionali destinati al finanziamento e/o cofinanziamento dei progetti di cui all'articolo 34;
e) dai fondi derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate;
f) eventuali contributi regionali alle spese di gestione, di cui all'articolo 57, comma 4.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), trovano rappresentazione nel bilancio regionale in un apposito settore o rubrica, e all'interno di questi suddivisi in capitoli, a seconda della loro specifica natura.

4. Agli oneri conseguenti agli interventi di cui al comma 2, lettere d) ed f), si provvede mediante l'istituzione, per memoria, nel bilancio della Regione dei seguenti capitoli:
a) capitolo n. 51607 "Finanziamento dei progetti speciali integrati delle comunita' montane";
b) capitolo n. 51609 "Contributo regionale alle spese di funzionamento delle comunita' montane".

5. Lo stanziamento del fondo nazionale della montagna di cui alla l. 97/1994 e' ripartito tra le comunita' montane secondo i seguenti criteri:
a) il 25 per cento in parti uguali tra tutte le comunita' montane;
b) il 25 per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane;
c) il 50 per cento in proporzione alla superficie del territorio montano.

6. I comuni di cui all'articolo 28 della l. 142/1990 esclusi dalle comunita' montane concorrono con le comunita' stesse al riparto del fondo nell'ambito del complessivo 50 per cento di cui al comma 5, lettera c), in proporzione della superficie del territorio classificato montano.

7. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente attribuita alle comunita' montane ai sensi del comma 2, lettere a) e d), puo' essere utilizzata dalle stesse comunita' montane per spese di gestione degli interventi, nonche' per attivita' di cui agli articoli 53, 55 e 56.

8. La Regione assicura i trasferimenti di fondi necessari al pagamento degli oneri per il personale trasferito alle comunita' montane dai disciolti consorzi di bonifica e per quello addetto ai compiti di custodia e vigilanza trasferito alle comunita' montane dalle soppresse aziende speciali silvo-pastorali. Gli stanziamenti di cui al presente comma formano oggetto di apposito capitolo della legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale della Regione.


Art. 59
(Ordinamento finanziario e contabile)

omissis (33)


Art. 60
(Amministrazione del patrimonio - Attivita' contrattuale)

omissis (33)


CAPO X
NORME FINALI E TRANSITORIE



Art. 61
(Poteri della Regione e conferimento di risorse)

1. Spettano alla Regione i poteri di indirizzo e coordinamento, direttiva e sostituzione in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti alle comunita' montane secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo". (34)

2. La Regione conferisce alle comunita' montane le risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti secondo quanto stabilito dalla legge di cui al comma 1.


Art. 62 (34a)
(Soppressione delle comunità montane di cui alla legge regionale
2 maggio 1973, n. 16 - Inizio dell'attività delle nuove comunità montane)

1. Entro il 31 maggio 2000 il Presidente della Giunta regionale convoca, contestualmente, gli organi rappresentativi delle comunità montane costituite dalla presente legge(34b) per l’insediamento, la convalida dei propri componenti e l’elezione dell’organo esecutivo e del Presidente, ai sensi dell’articolo 20, comma 2. La seduta di insediamento di ciascun organo rappresentativo è presieduta dal consigliere più anziano d'età, ed è valida purchè siano presenti almeno sia presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.(34c)

2. Ai fini di cui al comma 1, i consigli dei comuni facenti parte delle comunità montane procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno agli organi rappresentativi e ne danno comunicazione alla Regione Lazio, assessorato rapporti e relazioni istituzionali entro il 15 maggio 2000.

3. Entro la stessa data del 15 maggio 2000, il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, con proprio decreto, alla nomina per ciascuna comunità montana di appositi commissari, scelti tra dipendenti regionali appartenenti almeno alla categoria D esperti in materie giuridiche e contabili, con il compito di predisporre gli atti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché di assicurare l'ordinaria amministrazione delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge dalla data di insediamento dell'organo rappresentativo fino a quella di insediamento dell'organo esecutivo.

4. Qualora non siano stati eletti i rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati o in caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dal comma 1 per la validità della seduta d’insediamento dell’organo rappresentativo, le comunità montane iniziano, comunque, a svolgere la propria attività limitatamente all’ordinaria amministrazione, mediante i commissari di cui al comma 3, a decorrere dalla data fissata per l’insediamento dell’organo rappresentativo stesso. In tali casi il Presidente della Giunta regionale provvede nuovamente a convocare l’organo rappresentativo per la seduta d’insediamento da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per la prima convocazione e, successivamente, con la medesima cadenza, fino al valido insediamento dell’organo rappresentativo stesso. (34d)

5. Le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 e successive modificazioni, nelle zone omogenee delimitate dalla legge stessa, sono soppresse a decorrere dalla data fissata per l'insediamento degli organi rappresentativi delle comunità montane istituite ai sensi della presente legge.

5 bis. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di definire le operazioni di liquidazione delle comunità montane sottoposte a ripartizione o scioglimento con l’entrata in vigore della presente legge, può nominare appositi commissari. (34e)



Art.62 bis (35)
(Prima revisione delle comunità montane)

1. La Regione può provvedere al primo adeguamento delle zone omogenee di cui all’allegato A ed alla conseguente revisione delle comunità montane costituite dalla presente legge, nonché alla modifica della ripartizione dei comuni nelle classi altimetriche di cui all’allegato B, con le procedure previste dagli articoli 2 e 4, anche in deroga al termine fissato dagli stessi articoli rispettivamente nei commi 2 bis e 3, e prescindendo, qualora non ancora determinato, dal modello di coerenza del territorio montano di cui all’articolo 5.

2. L’articolo 3 e gli allegati A, B, C e D sono abrogati con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.



Art. 63
(Gestione commissariale)


Omissis(35a)

Art. 64
(Successione nei rapporti giuridici)

omissis (36)


Art. 65
(Validita' dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti)

1. Nel caso in cui l'assetto delle comunita' montane preesistenti sia stato modificato per effetto del riordino territoriale operato dall'articolo 3, i piani pluriennali di sviluppo socio-economico vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e le relative misure di salvaguardia previste dai piani stessi conservano la loro efficacia sino alla approvazione dei nuovi piani a norma dell'articolo 30.


Art. 66
(Finanziamento dei programmi annuali in assenza di piano pluriennale)

1. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge non risulti vigente il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi fanno riferimento alle quote di finanziamento assegnate in base ai trasferimenti nazionali e regionali destinati agli investimenti e si basano sulle finalita' nonche' sulle funzioni delegate alle comunita' montane dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. La Regione, la provincia o la citta' metropolitana, sulla base dei rendiconti annuali, verificano la corrispondenza degli interventi realizzati rispetto alle finalita' ed alle funzioni assegnate e delegate dalla presente legge alle comunita' montane.


Art. 67
(Statuti)

1. Le comunita' montane istituite dalla presente legge deliberano gli statuti entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei relativi consigli comunitari. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 45, della legge 127/1997. (37)


Art. 68
(Norma transitoria sulla delimitazione delle zone omogenee, sulle modificazioni delle comunita'
montane e delle fasce altimetriche)

omissis(37a)


Art. 69
(Clausola sospensiva dell'efficacia)

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge e' data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilita' da parte della commissione delle comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunita' Europea.


Art. 70
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate la legge regionale 2 maggio 1973, n. 16 (Sviluppo dell'economia montana) e la legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 (Disciplina degli interventi delle comunita' montane) ed ogni altra norma regionale in contrasto con la presente legge.


ALLEGATO A (38)
ZONE MONTANE



Art. 1
(Provincia di Viterbo)

1. In provincia di Viterbo sono istituite la:
a) Zona I: comprendente i comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano;
b) Zona II: comprendente i comuni di Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano.


Art. 2
(Provincia di Roma)

1. In provincia di Roma sono istituite la:
a) Zona III: comprendente i comuni di Allumiere e Tolfa;
b) Zona IX: comprendente i comuni di Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano e San Vito Romano;
c) Zona X: comprendente i comuni di Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro e Vivaro Romano;
d) Zona XI: comprendente i comuni di Cave, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, San Cesareo e Zagarolo;
e) Zona XVIII: comprendente i comuni di Artena, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico e Segni.


Art. 3
(Provincia di Rieti)

1. In provincia di Rieti sono istituite la:
a) Zona IV: comprendente i comuni di Casperia, Configni, Cottanello, Mompeo, Montasola, Montebuono, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Torri in Sabina e Vacone;
b) Zona V: comprendente i comuni di Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone e Rivodutri;
c) Zona VI: comprendente i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Micigliano e Posta;
d) Zona VII: comprendente i comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco Sabino;
e) Zona VIII: comprendente i comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Longone Sabino, Nespolo, Paganico, Rocca Sinibalda, Turania;
f) Zona XX: comprendente i comuni di Casaprota, Monteleone Sabino, Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia, Sabino, Poggio San Lorenzo, Scandriglia e Torricella in Sabina.


Art. 4
(Provincia di Frosinone)

1. In provincia di Frosinone sono istituite la:
a) Zona XII: comprendente i comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Boville Ernica, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Monte San Giovanni Campano, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio;
b) zona XXI: comprendente i comuni di Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Vallecorsa e Villa Santo Stefano;
c) Zona XIV: comprendente i comuni di Acquafondata, Alvito, Atina, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Viticuso;
d) Zona XV: comprendente i comuni di Arce, Arpino, Broccostella, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Fontana Liri, Isola del Liri, Piedimonte San Germano, Rocca d'Arce, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore del Lazio, Sora, Terelle e Villa Santa Lucia;
e) Zona XIX: comprendente i comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Sant'Andrea del Garigliano e Vallemaio;
f) Zona XVI: comprendente i comuni di Falvaterra, Pastena, Pico, Pontecorvo e San Giovanni Incarico.


Art. 5
(Provincia di Latina)

1. In provincia di Latina sono istituite la:
a) Zona XIII: comprendente i comuni di Bassiano, Cori, Maenza, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze e Sonnino;
b) Zona XXII: comprendente i comuni di Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e Terracina;
c) Zona XVII: comprendente i comuni di Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, San Cosma e Damiano e Spigno Saturnia.



ALLEGATO B (38)

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI PER CLASSI ALTIMETRICHE ISTAT, INTEGRATA NELLA CLASSE 1 DAI COMUNI CON IL CENTRO ABITATO O CON PIU' DI UN TERZO DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE AD UNA ALTITUDINE SUPERIORE AI 600 METRI SUL LIVELLO DEL MARE



Art. 1
(Provincia di Viterbo)

1. I comuni montani della zona I sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 2: Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo e Valentano.

2. I comuni montani della zona II sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 2: Canepina, Capranica, Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano;


Art. 2
(Provincia di Roma)

1. I comuni montani della zona III sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 2: Allumiere e Tolfa.

2. I comuni montani della zona IX sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Capranica Prenestina, Casape, Castel San Pietro Romano, Ciciliano, Monteflavio, Rocca di Cave, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano;
b) Classe 2: Castel Madama, Marcellina, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, San Gregorio da Sassola, Sant'Angelo Romano.

3. I comuni montani della zona X sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Sambuci, Saracinesco, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano;
b) Classe 2: Olevano Romano.

4. I comuni montani della zona XI sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Rocca di Papa, Rocca Priora;
b) Classe 2: Cave, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Grottaferrata, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Palestrina, San Cesareo, Zagarolo.

5. I comuni montani della zona XVIII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Segni;
b) Classe 2: Artena.


Art. 3
(Provincia di Rieti)

1. I comuni montani della zona IV sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Cottanello, Montasola;
b) Classe 2: Casperia, Configni, Mompeo, Montebuono, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantina, Salisano, Torri in Sabina, Vacone. (39)

2. I comuni montani della zona V sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Cantalice, Cittaducale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri.

3. I comuni montani della zona VI sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Micigliano, Posta.

4. I comuni montani della zona VII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto, Varco Sabino;

5. I comuni montani della zona VIII sono ripartititi nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Collegiove, Longone Sabino, Nespolo, Paganico, Rocca Sinibalda, Turania.

6. I comuni montani della zona XX sono ripartititi nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia Sabino, Scandriglia, Torricella in Sabina;
b) Classe 2: Casaprota, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo.


Art. 4
(Provincia di Frosinone)

1. I comuni montani della zona XII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Acuto, Alatri, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Piglio, Serrone, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio;
b) Classe 2: Anagni, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano.

2. I comuni montani della zona XXI sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Morolo, Patrica, Sgurgola, Supino, Vallecorsa;
b) Classe 2: Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Villa Santo Stefano.

3. I comuni montani della zona XIV sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Acquafondata, Alvito, Atina, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Villa Latina, Viticuso;
b) Classe 2: Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno, Vicalvi.

4. I comuni montani della zona XV sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Colle San Magno, Santopadre, Sora, Terelle;
b) Classe 2: Arce, Arpino, Broccostella, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Fontana Liri, Isola del Liri, Piedimonte San Germano, Rocca d'Arce, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del Lazio e Villa Santa Lucia.

5. I comuni montani della zona XIX sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Esperia;
b) Classe 2: Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Sant'Andrea del Garigliano, Vallemaio.

6. I comuni montani della zona XVI sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1:
b) Classe 2: Falvaterra, Pastena, Pico, Pontecorvo, San Giovanni Incarico.


Art. 5
(Provincia di Latina)

1. I comuni montani della zona XIII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Bassiano, Maenza, Norma, Roccagorga, Rocca Massima;
b) Classe 2: Cori, Priverno, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze e Sonnino.

2. I comuni montani della zona XXII sono ripartititi nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Campodimele, Lenola;
b) Classe 2: Monte San Biagio;
c) Classe 3: Fondi, Sperlonga e Terracina.

3. I comuni montani della zona XVII sono ripartiti nelle classi altimetriche:
a) Classe 1: Formia, Itri, Spigno Saturnia;
b) Classe 2: Gaeta, Castelforte, S. Cosma e Damiano.


ALLEGATO C (38)

ELENCO DEI COMUNI GIA' CLASSIFICATI PARZIALMENTE
MONTANI E DEI NUOVI COMUNI INSERITI NELLE COMUNITA'
MONTANE PARZIALMENTE MONTANI



Art. 1
(Provincia di Viterbo)


1. Sono comuni parzialmente montani:
a) zona II: Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vitorchiano.


Art. 2
(Provincia di Roma)

1. Sono comuni parzialmente montani:
a) omissis (40)
b) zona IX: Montorio Romano, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Vito Romano;
c) zona X: Agosta, Bellegra, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano;
d) zona XI: Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Montecompatri, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, Zagarolo.


Art. 3
(Provincia di Rieti)

1. E' comune parzialmente montano:
a) zona XX: Scandriglia.


Art. 4
(Provincia di Frosinone)

1. Sono comuni parzialmente montani:
a) zona XII: Anagni, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Serrone;
b) zona XXI: Sgurgola;
c) zona XIV: Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno, Vicalvi;
d) zona XV: Arce, Arpino, Castelliri, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia;
e) zona XIX: Ausonia, Castelnuovo Parano;
f) zona XVI: Falvaterra, Pontecorvo.


Art. 5
(Provincia di Latina)

1. Sono comuni parzialmente montani:
a) zona XIII: Cori, Priverno e Sermoneta;
b) zona XXII: Fondi, Sperlonga e Terracina;
c) zona XVII: Castelforte, Formia e Gaeta.


NUOVI INSERIMENTI



Art. 6
(Provincia di Viterbo)

1. Sono stati inseriti i comuni:
a) zona I: San Lorenzo Nuovo;
b) zona II: Capranica, Vignanello.


Art. 7
(Provincia di Roma)

1. Sono stati inseriti i comuni:
a) zona IX: Moricone, Nerola;
b) zona XI: Cave, Genazzano, San Cesareo;
c) zona XVIII: Artena.


Art. 8
(Provincia di Rieti)

1. E' stato inserito il comune:
a) zona XX: Poggio San Lorenzo.


Art. 9
(Provincia di Frosinone)

1. Sono stati inseriti i comuni:
a) zona XV: Broccostella, Isola del Liri;
b) zona XVI: San Giovanni Incarico.


Art. 10
(Provincia di Latina)

1. E' inserito il comune:
a) zona XVII: Santi Cosma e Damiano.



ALLEGATO D (38)
ELENCO COMUNI MONTANI ESCLUSI DALLE COMUNITA' MONTANE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DELLA L. 142/1990



Art. 1
(Provincia di Viterbo)

1. Nella provincia di Viterbo:
a) Zona II: Viterbo (p).


Art. 2
(Provincia di Roma)

1. Nella provincia di Roma:
a) Zona III: Civitavecchia (p), Santa Marinella (p);
b) Zona IX: Guidonia Montecelio (p), Tivoli (p);
c) Zona XI: Marino (p), Roma (p).


Art. 3
(Provincia di Rieti)


1. Nella provincia di Rieti:
a) Zona V: Rieti (t).


Art. 4
(Provincia di Frosinone)

1. Nella provincia di Frosinone:
a) Zona XII: Ferentino (p);
b) Zona XV: Cassino (p);
c) Zona XXI: Ceccano (p).




Legenda: p = comune parzialmente montano;
t = comune totalmente montano.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Lazio 10 luglio 1999, n. 19, S. O. n. 1.

(1a) Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 ogni riferimento a "consiglio della comunità montana" e "giunta della comunità montana" sono sostituiti rispettivamente da: "organo rappresentativo della comunità montana" e "organo esecutivo della comunità montana".

(2) Articolo così modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(2a) Articolo interpretato autenticamente dall'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4.

(3) Articolo così modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(3a) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4.

(3aa) A norma di quanto disposto dall'articolo 62 bis, comma 2 il presente articolo è abrogato con effetto dalla data di esecutività dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 dello articolo 62 bis.

(3b) Comma aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21.

(4) Comma così modificato dall'articolo 3, comma 1, letteera a) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(6) Comma abrogato dall'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(7) Articolo abrogato dall'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(8) Comma così modificato dall'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(8) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(9) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(10) Comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(11) Comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(12) Comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(12a) Articolo abrogato dall'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4.

(13) Comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(14) Comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(15) Comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(16) Comma inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(17) Comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(18) Articolo abrogato dall'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(19) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20

(20) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20

(21) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(22) Articolo abrogato dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(23) Articolo abrogato dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(24) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma q1, lettera a) della legge regionale 2 dicembre 2008, n. 20

(25) Articolo abrogato dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(25a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il capitolo di spesa R47900

(26) comma così modificato dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(27) Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(28) Articolo abrogato dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(29) Comma così modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(30) Comma così modificato dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(31) Articolo così modificato dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 e da ultimo dall'articolo 17 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 20.

(32) Articolo inserito dall'articolo 23, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(32a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa R47900

(33) Articolo abrogato dall'articolo 24, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(34) Comma così modificato dall'articolo 25, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(34a) Articolo già modificato dall'articolo 26, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 e da ultimo così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21.

(34b) Periodo interpretato autenticamente dall'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4.

(34c) Comma modificato dall'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4.

(34d) Comma sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4.

(34e) Comma aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(35) Articolo inserito dall'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 4.

(35a) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21

(36) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(37) Comma così modificato dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(37a) Articolo abrogato dall'articolo 29 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(38) Gli allegati alla presente legge sono abrogati, con effetto a decorrere dalla data di esecutività della delibera di revisione delle comunità montane, dall'articolo 33, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(39) Lettera così modificata dall'articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

(40) Lettera abrogata dall'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.