Bilancio di previsione della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002 (1)

Numero della legge: 9
Data: 16 aprile 2002
Numero BUR: 11 S.O.9
Data BUR: 20/04/2002

L.R. 16 Aprile 2002, n. 9
Bilancio di previsione della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002 (1)


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2002 è approvato in euro 23.233.829.814,54 in termini di competenza ed in euro 27.046.996.763,98 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore l’accertamento, e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2002, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).

Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2002 è approvato in euro 23.233.829.814,54 in termini di competenza ed in euro 27.046.996.763,98 in termini di cassa.

2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2002, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla tabella “B”, di cui al comma 2 sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente esercizio finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.

4. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002.


Art. 3

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2002-2004.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’UPB numeri T21, T22, T23, T24;
b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n.25;
d) l’elenco n. 4 concernente i fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
e) l’elenco n.5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 2002 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati agli investimenti per l’importo di euro 1.155.575.325,60 ai sensi dell’articolo 45 della l.r. 25/2001.

2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro 1.155.575.325,60 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell’ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.
5. E’ altresì iscritto nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale apposito capitolo con lo stanziamento di euro 729.163.404,56 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L’autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale, a seguito dell’accertamento dell’effettiva consistenza del predetto saldo.


Art. 5

1. L’aministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a Statuto ordinario) e dall’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.

4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alla previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating.

6. Sono confermate per l’anno 2002 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari.

7. E’ confermato il disposto di cui all’articolo 5, comma 6 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 e successive modifiche.



Art. 6

1. Sono confermate le disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994 n. 17 e quelle contenute nell’articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995 n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, mediante le aperture di credito da parte dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. E’ consentita l’emissione di ordini di accreditamento in favore dell’ufficio autonomo di collegamento con l’Unione Europea con sede a Bruxelles, nonché di funzionari di categoria D dell’area E – servizio I del dipartimento interventi socio-sanitari educativi per la qualità della vita, dell’ufficio affari generali e gestione delle risorse – servizi 1, 2 e 3 del dipartimento ambiente e protezione civile e dell’ufficio ausiliario affari finanziari e contratti del dipartimento mobilità e trasporti. E’ altresì consentita l’emissione di ordini di accreditamento in favore del dirigente e dei funzionari di categoria D in servizio presso l’ufficio ausiliario provveditorato e gestione risorse per i capitoli gestiti dal dipartimento affari strategici istituzionali e della Presidenza.

3. Sono confermate per l’anno 2002 e per il bilancio 2002-2004 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.



Art. 7

1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l’anno finanziario 2001 a carico degli esercizi 1999 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l’emissione entro lo stesso termine, è consentita l’immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell’esercizio 2002. Agli adempimenti contabili occorrenti per l’erogazione di tali ultime spese provvede direttamente l’area ragioneria dell’assessorato competente in materia di bilancio.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’ufficio di Presidenza.



Art. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2000 e 2001 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2002, per le quali non si è aggiunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della l.r. 25/2001, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 4 dell’articolo 40 della l.r. 25/2001, di concerto con le strutture competenti per materia


Art. 9

1. E’ autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l’esercizio provvisorio.

2. Gli enti, le aziende e gli organismi per i quali il bilancio di previsione per l’anno 2002 è stato approvato dal competente organo e pervenuto alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 57 comma 2 della l.r. 25/2001, sono autorizzati a gestire il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

3. Gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire, in via provvisoria, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio approvato.



Art. 10

1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2001, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:

a) Istituto Montecelio;
b) ADISU Roma tre;
c) ADISU La Sapienza;
d) Riserva naturale Nazzano – Tevere Farfa;
e) Ente regionale Parco dei monti Aurunci;
f) Ente regionale Parco Vejo.


2. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.



Art. 11

1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2002, deliberati dai sotto elencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo della Regione:

a) Ente regionale Parco dell’Appia Antica;
b) Ente regionale Parco Naturale dei Simbruini;
c) Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio-ARPA
d) Ente regionale Roma Natura;
e) Ente regionale parco naturale dei monti Lucretili;
f) Ente regionale Parco di Bracciano Martignano;
g) Ente regionale parco dei Monti Aurunci;
h) Agenzia di Sanità Pubblica A.S.P.;
i) Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;
l) Ente regionale Parco Vejo;
m) Ente regionale Parco dei Castelli Romani;
n) Ente regionale A.R.P.

2. E’ approvato il bilancio dell’ARSIAL per l’anno finanziario 2002.

3. E’ allegata la scheda riepilogativa del bilancio di previsione dell’anno 2002.

4. Sono allegate le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1.



Art. 12

1. Al comma 3 dell’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n.6 dopo le parole: “omissis” sono aggiunte le seguenti: ”omissis”.



Art. 13

1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 1996, n.59 dopo le parole: “omissis” sono aggiunte le seguenti: “omissis”.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alla fattispecie di cui all’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2.

3. La proroga di cui ai commi 1 e 2 si applica anche ai finanziamento per i quali il termine di scadenza sia intervenuto nel corso dell’anno 2001 purchè non sia intervenuto un provvedimento di presa d’atto della revoca. I dipartimenti competenti, per questa fattispecie, possono prescindere dalla richiesta di cui al comma 1.



Art. 14

(1a)


Art. 15

1. Al fine di procedere alla concessione dei contributi previsti dal comma 4 dell’articolo 251 della l.r.10/2001 è istituito nel bilancio 2002 apposito capitolo con lo stanziamento di euro 50 mila a valere sull’UPB B11.

2. I contributi possono essere concessi ai consorzi di difesa ed altri organismi associativi autorizzati che forniscono servizi di rilevazione agro-metereologica in favore dei produttori agricoli associati, la cui attività sia svolta da almeno due anni e sia tale da coprire almeno il 30 per cento del territorio della provincia interessata.

3. Sino al 50 per cento dello stanziamento è destinato alla copertura degli oneri per investimenti sostenuti nell’anno 2001 dal consorzio di difesa della provincia di Frosinone.



Art. 16

1. Sono confermate, a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004 e per gli importi stabili, le finalizzazioni previste:
a) dai seguenti articoli della l.r. 10/ 2001:

1) Articolo 77 Contributo all’Università degli studi della Tuscia per lo svolgimento del Master per curatore di parchi, giardini ed orti botanici.
2) Articolo 108 Progetto “Musica….mente dell’Associazione “Ladri di carrozzelle”” capitolo H41504.
3) Articolo 109 Progetto “Mobilità handicap”, cooperativa sociale SOLCO Roma capitolo H41504
4) Articolo 119 Contributo alla provincia di Viterbo per i danni causati da tromba d’aria
5) Articolo 147 Risanamento grotte e cavità al di sotto del centro storico del Comune di Montecompatri capitolo E52505.
6) Articolo 148 Centro anziani Comune S. Donato Val Comino capitolo E52516
7) Articolo 189 Rifinanziamento l.r. n. 36/91 – Contributi al comune di Carpineto Romano Centenario Enciclica Rerum Novarum capitolo G14502 (2)
8) Articolo 192 Impianti sportivi Comune S. Donato Val Comino capitolo G32501
9) Articolo 218 Progetto SPORT-INCONTRO capitolo G31503
10) Articolo 272 Contributo alla cooperativa Taxitalia per l’acquisto di una vettura per trasporto disabili capitolo B24503
11) Articolo 276 Area per gli insediamenti produttivi di Genzano capitolo D22501
12) Articolo 281 Contributo aree provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni

b) dal seguente articolo della legge regionale del 6 settembre 2001, n.24:

1) Articolo 62 Contributo finanziario alla società sportiva SURFCASTING di Civitavecchia capitolo G31503

c) dagli articoli 26 e 35 della legge regionale del 12 gennaio 2001, n. 2;
d) dall’articolo 73 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 1

2. Ai fini della concessione al comune di Monteporzio Catone del contributo previsto dall’articolo 187 della l.r.10/2001, per il recupero del Barco Borghese è istituito nel bilancio 2002 apposito capitolo con lo stanziamento di euro 500 mila. L’onere grava sull’UPB G24.

3. La Regione concede un contributo pari a euro 152 mila alla fondazione Villa Maraini (Ente ausiliario) per lo svolgimento di un progetto articolato nei seguenti distinti interventi:
a) attività consultoriale per soggetti sieropositivi;
b) attività consultoriale per soggetti tossicodipendenti ex detenuti con problemi giudiziari;
c) attività di accoglienza notturna per i soggetti sopraindicati.
Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’UPB H22.

4. Il contributo al comune di Broccostella previsto dall’articolo 265 della l.r. 10/2001, è concesso a valere sullo stanziamento dell’UPB B12 attraverso l’istituzione di apposito capitolo.



Art. 17

1. Al “Fondo globale per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro” istituito con l’articolo 69 della l.r. 12/2000, è destinata per l’anno 2002 la somma di euro 150 milioni a valere sullo stanziamento dell’UPB H11, capitolo H11550.



Art. 18

1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo G13502 un importo pari ad euro 9 mila 500 è destinato all’associazione Malacologia italiana quale contributo spettante all’associazione medesima per l’anno 2001 ai sensi della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42.




Art. 19

1. La Regione promuove la valorizzazione del museo dell’aeronautica di Vigna di Valle nel comune di Bracciano, realizzando, ove necessario le opportune intese con il Ministero della difesa.

2. A tal fine è stanziata la somma di euro 200 mila, a valere sugli stanziamenti dell’UPB G11, mediante l’istituzione di apposito capitolo.



Art. 20

1. I fondi attualmente stanziati per il finanziamento delle leggi regionali gestite convenzionalmente da artigiancredito del Lazio, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 7/1998 sono assoggettati, per quanto compatibili, alla disciplina prevista per i fondi speciali di cui all’articolo 24 della l.r. 6/1999 e successive modifiche.

2. Lo stanziamento del capitolo B23511 è destinato alla copertura degli oneri connessi alle attività disciplinate convenzionalmente, nonché alla conseguente attività di liquidazione e pagamento.



Art. 21
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiciale della Regione Lazio.




Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 20 aprile 2002 n. 11 S. O. n. 9

(1a) Articolo abrogato dall'articolo 107, comma 1, lettera l), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22

(2) Numero abrogato dal numero 18) dell'allegato M alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.