Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie

Numero della legge: 19
Data: 23 novembre 2022
Numero BUR: 97
Data BUR: 24/11/2022

SOMMARIO

Art. 1         (Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenza climatica in agricoltura)  

Art. 2         (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

Art. 3        (Rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell’Aquila)  

Art. 4       (Modifiche alle leggi regionali 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv”, 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 settembre 2002, n. 32 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2002”, e successive modifiche)

Art. 5        (Reddito energetico regionale) abrogato

Art. 6        (Incentivazione all’elettrificazione delle utenze domestiche) abrogato

Art. 7        (Modifiche all’articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)

Art. 8    (Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” e successive modifiche)

Art. 9          (Disposizioni varie)

commi 1-3   Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA” e successive modifiche e all’articolo 21 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici. Rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 45/1998

commi 4 e 5  Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi

comma 6   Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 “Istituzione dell’albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici” e successive modifiche

commi 7-9  Localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilate

comma 10  Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 “Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo”

commi da 11 a 15 Sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa

commi da 16 a 18 Fondo per compensare l’aumento dei costi energetici per gli enti del Terzo settore

commi 19 e 20  Processi di orientamento professionale negli ambiti del Terzo settore e dell’associazionismo per il Giubileo 2025

commi da 21 a 23 Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche. Disposizioni finanziarie

comma 24 Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” e successive modifiche

comma 25  Modifica alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” e successive modifiche

commi 26 e 27 Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche

commi 28 e 29 Disposizioni a favore dei farmacisti rurali

comma 30   Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e successive modifiche

commi 31 e 32  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria, e successive modifiche. Disposizioni finanziarie

commi da 33 a 35  Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche. Disposizione transitoria relativa ai procedimenti di cui agli articoli 31 e 42 della l.r. 13/2007

comma 36  Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche

comma 37  Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 “Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico” e successive modifiche

commi da 38 a 41  Contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale

commi da 42 a 45   Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 26 ottobre 1993, n. 58 “Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21”, 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e 15 novembre 2019, n. 23 “Disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente” e all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche

commi 46 e 47  Concorso per potenziare la rete di assistenza sanitaria regionale

commi da 48 a 52 Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona – ASP” e successive modifiche

comma 53   Modifica alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 “Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie” e successive modifiche

comma 54  Modifica all’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio, e successive modifiche

comma 55  Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”

commi 56 e 57 Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativi a disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo e dei beni immobili regionali, e successive modifiche

comma 58  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo a disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A

comma 59  Modifica all’articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 “Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica” e successive modifiche

comma 60  Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche

commi da 61 a 68      Conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti

comma 69  Disposizioni in materia di pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico

comma 70   Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche

comma 71  Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” e successive modifiche

commi da 72 a 74 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a disposizioni per le misure a sostegno delle imprese operanti nel settore dell’edilizia abitativa

comma 75 Modifica all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo a disposizioni per il fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata

comma 76  Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche

comma 77 Modifiche all’articolo 48 bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio

commi 78 e 79 Programma di alienazione degli alloggi delle ATER assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine

commi 80 e 80 bis  Disposizione relativa ai contenziosi per i trasferimenti patrimoniali dello IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune di Roma e della Provincia di Roma

comma 81  Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione” e successive modifiche

commi da 82 a 84 Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche. Recupero dei crediti

commi da 85 a 87  Fondo per compensare l’aumento dei costi di riscaldamento degli alloggi ATER

comma 88  Modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 “Istituzione dell’Azienda sanitaria Lazio.0”

comma 89  Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 “Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo”

comma 90  Modifiche alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie”

comma 91  Modifica alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico - GAP” e successive modifiche

comma 92  Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2022, n. 15 “Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale”

commi 93 e 94 Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a disposizioni per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione

commi da 95 a 97   Incremento dei fondi speciali. Disposizioni finanziarie varie

comma 98 Disposizioni relative alle procedure sulla procreazione medicalmente assistita (PMA)

commi 99 e 100 Medicina di genere

commi 101 e 102  Promozione per la prevenzione della fibromialgia

commi da 103 a 106   Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico

commi da 107 a 110     Palestre della salute

commi da 111 a 113    Centri interculturali

commi 114 e 115 Modifica alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale”. Disposizione finanziaria

comma 116 Modifica all’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, relativo alla delega ai comuni delle funzioni in materia di porti di competenza regionale

comma 117   Modifica alla legge regionale 5 marzo 2010, n. 2 “Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole Pontine denominata Laziomar S.p.A.”

commi 118 e 119  Personale per la direzione regionale competente in materia di rifiuti

comma 120  Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche

comma 121  Modifica alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e successive modifiche

commi da 122 a 124 Disposizioni relative al Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”

comma 125  Disposizioni per favorire il recupero ambientale dei siti oggetto di attività estrattiva superficiale o sotterranea

comma 126 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 “Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” e successive modifiche

comma 127 Modifica alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) e successive modifiche

commi da 128 a 133 Disposizioni relative alla Lazio youth card e al programma di interventi Lazio Sound

comma 134  Modifiche alla legge regionale 3 ottobre 2019, n. 19 “Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici”

commi 135 e 136 Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche. Approvazione di una legge di riforma organica in materia

comma 137    Modifica all’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni per la dispersione e l’affidamento delle ceneri

comma 138   Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche

comma 139  Modifica alla legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 concernente disposizioni per l'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative e successive modifiche

commi da 140 a 142 Iniziative per migliorare la qualità dell’aria nelle aule delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

commi da 143 a 145 Contributi per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive svolte fuori del territorio regionale

commi 146 e 147 Programmi di screening sulla popolazione a rischio di sviluppo di neoplasie polmonari

comma 148 Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 “Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo” e successive modifiche

comma 149  Concessione alla Fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio” di un bene del patrimonio disponibile della Regione

comma 150  Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a disposizioni per incarichi dei dipendenti regionali

comma 151   Incremento di spesa per la realizzazione di festival, rassegne e altre manifestazioni nelle arene

comma 152 Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19, relativo alla durata dei comandi e distacchi disposti ai sensi della normativa regionale in materia di personale

commi 153 e 154  Modifica all’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo ai percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari, e successive modifiche

comma 155 Disposizioni relative alla vigilanza, sospensione e revoca dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie durante il periodo dell’emergenza COVID 19

commi 156 e 157 Disposizioni per deflazionare il contenzioso giurisdizionale e ridurre il rischio di passività

comma 158  Limite per la contrazione di mutui o di altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti

comma 159  Disposizioni relative alla funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale

commi 160 e 161  Concorso finanziario per i servizi di trasporto pubblico locale

comma 162  Modifica alla legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2 “Disposizione per la promozione della formazione, dell’occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue Economy”

commi da 163 a 165  Istituzione del Fondo regionale per l’aumento dei prezzi dell’energia

commi 166 e 167  Promozione per l’istituzione del Parco archeologico della Grotta Guattari e della Villa di Domiziano

commi da 168 a 173 Promozione per la costituzione della Fondazione di partecipazione “Alta Formazione della Regione Lazio” abrogati

comma 174  Modifica all’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, relativo al Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni

comma 175   Modifica all’articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo al Fondo regionale per l’adeguamento dei prezzi

comma 176   Entrata in vigore

(1)


Art. 1

(Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenza climatica in agricoltura)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche e dai relativi piani di intervento, la Regione, al fine della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi europei e regionali di sviluppo agricolo, approva il Piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenza climatica in agricoltura, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano, predisposto dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura in collaborazione con i consorzi di bonifica territorialmente interessati, è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed individua gli interventi da realizzare, in particolare, per:

a) l’attuazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo (quale civile, irriguo, idroelettrico, industriale, per la laminazione delle piene, ricreativo);

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio;

d) l’ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche per sanare le perdite della rete di adduzione ormai datata;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante digitalizzazione dei processi gestionali, per l’ottimizzazione e l’efficientamento dell’uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della sua distribuzione;

g) il contrasto della risalita del cuneo salino e del depauperamento delle falde.

3. Il Piano individua, altresì, gli interventi da realizzare con priorità con particolare riferimento a quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, i criteri e le modalità per la realizzazione degli stessi e le relative risorse.

4. Gli interventi previsti nel Piano sono realizzati, ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, dai consorzi di bonifica per l’ambito territoriale di competenza. I consorzi trasmettono alla direzione regionale competente in materia di agricoltura i relativi progetti, corredati della documentazione necessaria, inclusi gli studi elaborati e le valutazioni espresse nell’ambito dei Contratti di fiume di cui all’articolo 3, commi da 95 a 97, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, all’interno del programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per il piano regionale straordinario di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all’emergenza climatica in agricoltura”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2023 al 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni dal 2025 al 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge regionale di bilancio di previsione finanziario.


Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9, le parole: “dall’art. 20 del r.d. 1126/1926” sono sostituite dalle seguenti: “dal medesimo regio decreto e dagli articoli 20 e 21 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l’applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani)”;

b) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10, le parole: “dall’art. 20 del r.d. 1126/1926” sono sostituite dalle seguenti: “dal r.d. 3267/1923 e dagli articoli 20 e 21 del r.d. 1126/1926”.


Art. 3

(Rimborso delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i moduli abitativi provvisori del Comune dell’Aquila)

1. La Regione, nell’ambito degli interventi per il sostegno abitativo nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, concede un contributo al Comune dell’Aquila per la copertura delle spese per le utenze domestiche sostenute dai cittadini residenti nei territori della Regione Lazio che hanno usufruito dei moduli abitativi provvisori messi a disposizione dal medesimo comune a seguito della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016 e successive proroghe.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Rimborso delle spese per utenze domestiche sostenute dai cittadini laziali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 alloggiati presso i MAP del Comune dell’Aquila”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.


Art. 4

(Modifiche alle leggi regionali 10 maggio 1990, n. 42 “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv”, 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 18 settembre 2002, n. 32 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2002”, e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 bis della l.r. 42/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), come sostituita dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della l.r. 32/2002, è sostituita dalla seguente:

“a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 30.000 volt e la cui lunghezza non sia superiore a 5000 metri;”;

b) la lettera b), come sostituita dall’articolo 14, comma 1, lettera c), della l.r. 32/2002, è sostituita dalla seguente:

“b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee e impianti elettrici la cui tensione nominale sia superiore a 1.000 volt ma inferiore o uguale a 30.000 volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;”.

2. All’articolo 198 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2, 2 bis e 3”;

b) il comma 2 bis, come introdotto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2002, è sostituito dal seguente:

“2 bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 2, della l.r. 42/1990 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli impianti aventi tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 30.000 volt compresi, attribuisce la facoltà all'istante, senza ulteriori richieste di autorizzazioni, di realizzare nuovi impianti, rifacimenti e modeste varianti con tensione inferiore o pari a 1.000 volt che si diramino da un impianto autorizzato, entro un raggio di 2.000 metri, fermo restando le prescrizioni di cui all’articolo 6.”.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14, della l.r. 32/2002 dopo le parole: “articolo 2 bis” sono inserite le seguenti: “della l.r. 42/1990 e successive modifiche”.


Art. 5 (1a)

(Reddito energetico regionale)

[1. Al fine di contrastare la povertà energetica e favorire la conversione energetica degli edifici e l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito il reddito energetico regionale finalizzato a finanziare l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali di nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a euro 35.000,00.

2. Il reddito energetico regionale copre le spese concernenti l’acquisto, l’installazione, la connessione, la manutenzione, l’esercizio e l’assicurazione degli impianti di cui al comma 1, ivi incluse le spese per le relative pratiche amministrative, e non è cumulabile con altre eventuali agevolazioni europee, statali o regionali in materia di energia. Sono escluse dal reddito energetico le spese per l’eventuale disinstallazione degli impianti. È fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l’impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell’impianto alla rete di distribuzione.

3. Alla fornitura e all’installazione degli impianti di cui al comma 1 provvedono gli operatori economici iscritti nell’elenco degli operatori abilitati disciplinato dalla deliberazione di cui al comma 5, che si impegnano ad attivare, tramite idonee convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., il servizio di scambio sul posto ovvero l’attivazione dei nuovi meccanismi di incentivo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)).

4. Gli utenti beneficiari del reddito energetico hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti. I crediti maturati nei confronti del GSE per la quota di produzione di energia elettrica non autoconsumata sono versate all’entrata della Regione nella tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e destinati al finanziamento della presente misura.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del reddito energetico regionale nonché le modalità per la costituzione dell’elenco degli operatori economici abilitati di cui al comma 3.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per il reddito energetico regionale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 2.000.000,00 per l’anno 2023 e a euro 5.000.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

7. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP2 - Un’Europa più verde.]


Art. 6 (1a)

(Incentivazione all’elettrificazione delle utenze domestiche)

[1. Al fine di favorire la transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili attraverso l’elettrificazione delle utenze domestiche, la Regione incentiva l’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per la produzione di acqua calda sanitaria e a uso di riscaldamento e dei piani di cottura ad induzione.

2. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce l’entità dell’incentivo di cui al comma 1, le caratteristiche tecniche dei beni incentivabili e i requisiti reddituali dei beneficiari della misura.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per l’elettrificazione delle utenze domestiche”, la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 400.000,00, per l’anno 2022, euro 600.000,00 per l’anno 2023 ed euro 1.200.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione:

a) per euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio -ARPA) e all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo agli interventi in conto capitale dell'ARPA, di cui al programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2;

b) per euro 200.000,00, per l’anno 2023 e per euro 800.000,00, per l’anno 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.]


Art. 7

(Modifiche all’articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili)

1. All’articolo 74 della l.r. 14/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “e del recepimento della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” sono soppresse;

b) al comma 2 le parole: “dalla normativa europea e statale vigenti” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)”;

c) al comma 3 le parole: “, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico,” sono soppresse;

d) al comma 4 le parole da: “Ai fini” fino a “priorità:” sono sostituite dalle seguenti: “L’assegnazione del sostegno finanziario di cui al comma 3 avviene, previa pubblicazione, a cura della direzione regionale competente, di apposito avviso pubblico dettante modalità e termini per la concessione dello stesso e sulla base dei seguenti criteri di priorità:”;

e) il comma 7 è abrogato.

Art. 8

(Modifica alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 36/2001, è inserito il seguente:

Art. 9 bis

(Semplificazione amministrativa per le aree produttive ecologicamente attrezzate)

1. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione dei servizi ivi presenti ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). Spetta ai soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni richiedere le suddette autorizzazioni.”.

Art. 9

(Disposizioni varie)

1.      Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA) e successive modifiche, è aggiunta la seguente:

“n bis) attività di ispezione delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli attestati di prestazione energetica, su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di nuova costruzione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).”.

2.      All’articolo 21 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico nonché di impianti aeraulici, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 4 è abrogato;

b)  il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I proventi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, lettera f), e di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), versati all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie”, sono destinati, per un importo non superiore a euro 150.000,00 annuali, al finanziamento di APE Lazio e della relativa interconnessione con il registro di cui alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modifiche e con il registro di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) e successive modifiche.”.

3.      Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l’integrazione, per euro 620.000,00, per l’anno 2022 ed euro 1.230.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 45/1998, concernente le spese di funzionamento dell’ARPA, di cui al programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 1 “Spese correnti”, a valere sulle risorse di pari importo, concernenti i proventi derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6, lettera f), della l.r. 7/2018 e di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), versate all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie”. A decorrere dall’anno 2025, fermo restando il possibile concorso dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 45/1998 disposta ai sensi della legge di stabilità regionale annuale.

4.      Al fine di sostenere la ripresa del tessuto economico sociale dei comuni del Lazio rientranti nell’area del cratere sismico, come individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel periodo da maggio 2022 a giugno 2023 (1b), la Regione concede contributi agli stessi secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.      Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente:

a)  della voce di spesa denominata: “Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b)  della voce di spesa denominata: “Misure a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.500.000,00 per l’anno 2022, euro 500.000,00, per l’anno 2023 ed euro 3.000.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

6.      Alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 le parole: “da parte degli enti gestori dei diritti civici” sono sostituite dalle seguenti: “da parte della Regione”;

b)   al comma 1 dell’articolo 9 dopo la parola: “valutazioni” sono inserite le seguenti: “storico-giuridiche,”;

c)    dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9 bis

(Affidamenti di incarichi per operazioni di riordino)

 

1.  La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente permanente, individua gli ambiti territoriali sui quali avviare le operazioni di verifica demaniale per il riordino degli usi civici di cui all’articolo 9.

2.  La direzione regionale competente in materia di usi civici provvede ad affidare gli incarichi per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1 ai professionisti iscritti nella sezione prima o nella sezione seconda dell’albo regionale, tenuto conto della specificità delle operazioni da eseguire.”.

7.      La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e successive modifiche, nonché nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz) e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modifiche, individua i seguenti criteri generali per la localizzazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile e le tecnologie assimilate:

a)    sono di preferenza da considerare aree e/o edifici da destinare alla localizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica:

1)   le aree, gli immobili o gli impianti di proprietà della pubblica amministrazione;

2)   le aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio delle postazioni;

3)   le infrastrutture per la mobilità;

4)   le infrastrutture tecnologiche;

5)   i tessuti prevalentemente per attività;

6)   i servizi pubblici di livello urbano, quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, aree per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

7)   il verde pubblico e i servizi pubblici di livello locale, ad esclusione di quelli di cui alla lettera b), numero 2);

b)   sono da considerate aree e/o edifici controindicati alla localizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica:

1) le aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, e a vincoli forestali, idrogeologici, ambientali e naturalistici individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), come Paesaggio naturale, Paesaggio naturale agrario, Paesaggio agrario di rilevante valore e Paesaggio agrario di valore, e sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all’articolo 10 del medesimo decreto;

2) gli immobili adibiti all’istruzione scolastica di ogni ordine e grado, gli asili, nonché le strutture di accoglienza socio-assistenziale, gli ospedali, le carceri, gli oratori, i parchi gioco, le case di cura, le residenze per anziani, gli orfanotrofi e le strutture similari, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 5 W;

c)    occorre rispettare, se tecnicamente possibile e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, le seguenti indicazioni:

1) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (co-siting), preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;

2) alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti, quali, a titolo esemplificativo, pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici;

3) localizzazione degli impianti su edifici che risultino essere i più alti tra quelli contigui;

4) utilizzo della migliore tecnologia disponibile al momento della richiesta di installazione, al fine di ridurre al più basso livello possibile l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l’impatto visivo;

5) rispetto dei principi di armonizzazione e integrazione paesaggistica, da perseguire attraverso azioni idonee a ridurre l’impatto visivo degli impianti e l’adozione di accorgimenti architettonici ottimali, anche relativamente agli impianti esistenti sui quali è consentito effettuare interventi di restyling;

6) adozione di accorgimenti necessari al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, quali basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi previsti dai progetti tecnici;

7) adozione di accorgimenti e di sistemi atti a mitigare l’impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l’utilizzo della vegetazione arborea e arbustiva;

8) adozione di opportuni mascheramenti e integrazioni architettoniche;

d)   ai fini della corretta individuazione dei siti sensibili, si deve tener conto dei seguenti criteri generali:

1) specificità del sito sensibile: il vincolo deve essere apposto in maniera dettagliata, puntuale e specifica e deve essere noto e conoscibile;

2) rigorosa individuazione dell’area tutelata: il perimetro dell’area gravata dal vincolo distanziale va tracciato in maniera netta, conoscibile, accessibile e verificabile;

3) calcolo dell’estensione dell’area sottoposta a vincolo: l’area da tutelare va misurata dal baricentro dell’immobile individuato quale sito sensibile e non dalle pertinenze;

4) visione d’insieme dei siti da tutelare: occorre effettuare una valutazione del quadro complessivo dei siti da tutelare, evitando divieti generalizzati di localizzazione nelle aree del territorio;

5) garanzia della copertura del segnale radioelettrico: nella individuazione dei siti sensibili occorre garantire un’idonea alternativa, allo scopo di assicurare la copertura del segnale radioelettrico.

8.      Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri di cui al comma 7, i comuni, singolarmente o in forma associata, individuano, con proprio regolamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della l. 36/2001, i siti maggiormente idonei per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, nonché i siti sensibili al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando o integrando gli strumenti di programmazione urbanistica.

9.      Il regolamento di cui al comma 8 è adottato mediante procedure tese ad assicurare:

a)    la trasparenza, l’informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti, pubblici e privati, interessati;

b)   la consultazione con i comuni confinanti, al fine di favorire l’installazione su strutture di supporto comuni o all’interno di siti comuni, qualora l’impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale.

10.  Alla legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 (Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 4:

1)   la lettera a) del comma 1 è abrogata;

2)   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis.  I contributi di cui al comma 1 sono concessi previo avviso pubblico adottato annualmente dall’ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario ai sensi della l.r. 11/2016.”;

b)   dopo il comma 1 dell’articolo 5 è inserito il seguente:

“1 bis.  Il contributo di cui al comma 1, lettera a), è concesso previo avviso pubblico adottato annualmente dall’ente capofila di ciascun distretto socio-sanitario ai sensi della l.r. 11/2016.”;

c)    al comma 1 dell’articolo 7:

1)   la lettera d) è abrogata;

2)   dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) i criteri e le modalità per la ripartizione tra i distretti socio-sanitari delle risorse di cui all’articolo 10, ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 1 e dell’articolo 5, comma 1, lettera a).”.

11.    La Regione, in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, è autorizzata a stipulare un apposito protocollo d’intesa con la Caritas di Roma e con gli altri enti territoriali interessati finalizzato a sostenere le persone in condizioni di maggiore fragilità economica e lavorativa mediante l’adozione di misure di sostegno economico volte alla realizzazione di iniziative di orientamento, accompagnamento e riqualificazione professionale.

12.  Lo schema del protocollo d’intesa di cui al comma 11, recante, in particolare, l’indicazione delle misure e delle iniziative programmate, è approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre 2022.

13.  Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese relative al protocollo d’intesa per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

14.  Per le finalità di cui al comma 11 la Regione concede, altresì, contributi agli enti del Terzo settore, previo avviso pubblico da adottare sulla base di criteri e modalità stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15.  Per le finalità di cui al comma 14 si provvede mediante l’istituzione nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi agli enti del Terzo settore per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1

16.  Al fine di limitare gli effetti negativi sulle attività svolte dagli enti del Terzo settore derivanti dall’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia è istituito nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, il “Fondo per compensare l’aumento dei costi energetici per gli enti del Terzo settore”.

17.  La dotazione del fondo di cui al comma 16 è pari a euro 500.000,00 per l’anno 2022 e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

18.  La Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 16.

19.  La Regione, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025, sviluppa processi di orientamento professionale negli ambiti del Terzo settore e dell’associazionismo in materia di cultura e creatività con la realizzazione di progetti che mirino alla tutela di inclusività, fragilità e disabilità.

20.  Per le finalità di cui al comma 19 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per il sostegno alle persone in condizioni di fragilità economica e lavorativa per il Giubileo 2025”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

21.  Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12 bis

(Assistenza psicologica sperimentale)

 

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attiva, con deliberazione della Giunta regionale, protocolli sperimentali, per un periodo di diciotto mesi consecutivi, che prevedono la presenza della figura professionale dello psicologo presso il punto unico di accesso (PUA) alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie con continuità assistenziale di cui all’articolo 52 nonché nell’ambito dei servizi di assistenza a soggetti in condizione di disagio sociale e a rischio di esclusione erogati dalle Aziende di servizi alla persona ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP).

2. Gli psicologi di cui al comma 1 operano in stretta collaborazione con l’assistente sociale, il medico di distretto del PUA e le associazioni di volontariato che operano nell’area dell’intervento psicosociale, in un’ottica preventiva, con particolare riguardo alla promozione del benessere psicologico e al contrasto del disagio psichico lieve e svolgono attività di diagnosi, analisi della domanda e interventi brevi di primo livello, inviando i casi che necessitano di un intervento specialistico ai servizi di secondo livello.

3. Gli psicologi di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)  laurea in psicologia;

b)  iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi del Lazio;

c)  assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del servizio sanitario nazionale e regionale.”;

b)   il comma 8 dell’articolo 26 è sostituito dai seguenti:

“8. Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della l. 104/1992 e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili). La Regione ne riconosce il valore sociale ed economico, quale componente della rete di assistenza del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, e ne favorisce la partecipazione alla programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria. Nell'ambito del nucleo familiare convivente con la persona bisognosa di assistenza può essere riconosciuto un solo caregiver familiare ed è distinto dai professionisti preposti all’accudimento e alla cura della persona bisognosa di assistenza, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

8 bis.   La Regione, nell’ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, prevede azioni dirette e forme di sostegno a supporto dei caregiver familiari e, in particolare, promuove la realizzazione di:

a)   politiche attive mirate all’inserimento e al reinserimento lavorativo dei caregiver familiari, riconoscendo e valorizzando le competenze e l’esperienza globalmente maturate nell’esercizio dell’attività assistenziale;

b)   intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, ovviare ad eventuali difficoltà di realizzazione in ambito lavorativo o abbandono dell’attività lavorativa, mediante forme di maggiore flessibilità dell’orario lavorativo, che tengano conto dei maggiori oneri che gravano ulteriormente sulla gestione della vita quotidiana e sull’impegno lavorativo dei caregiver familiari;

c)   misure per la tutela dei diritti e interventi economici per il sostegno dei bisogni dei caregiver familiari;

d)   programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione dovuta con gli stessi, in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;

e)   un sistema di tutela assicurativa per i caregiver familiari.”.

22.  Agli oneri derivanti dal comma 21, lettera a), pari a euro 2.290.000,00, per l’anno 2022, euro 1.644.000,00, per l’anno 2023, euro 1.644.000,00, per l’anno 2024 ed euro 822.000,00, per l’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo FSE+ 2021-2027, Priorità 3 “Inclusione sociale”, Obiettivo specifico k), iscritte nel programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e già destinate alle medesime finalità.

23.  Agli oneri derivanti dal comma 21, lettera b), si provvede mediante l’integrazione per euro 100.000,00, per l’anno 2022, dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 concernente il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali - interventi per la disabilità, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

24.  Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo il comma 1 dell’articolo 33 è inserito il seguente:

“1 bis.  In relazione a specifiche esigenze locali, il comune, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), può autorizzare il funzionamento di sezioni che accolgono fino a ventotto bambine e bambini ove la metratura dei locali lo consenta, fatto salvo il rispetto nella specifica sezione del parametro di un educatore ogni sette bambini.”;

b)   al comma 3 dell’articolo 34 le parole: “da realizzare” sono sostituite dalla seguente: “collocati”;

c)    al comma 1 dell’articolo 35 le parole: “degli iscritti” sono sostituite dalle seguenti: “dei posti autorizzati”;

d)   all’articolo 56:

1)   al comma 1 le parole: “ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione rimane valida salva diversa valutazione del comune competente, e comunque per un periodo non superiore a” sono sostituite dalle seguenti: “l’autorizzazione rimane valida per un periodo di”;

2)   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1 bis.  Per i servizi educativi già autorizzati, i comuni possono prevedere deroghe di carattere generale alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio.

1 ter.    In caso di trasformazione di un nido già autorizzato, tramite la realizzazione nei medesimi spazi di un Polo dell’infanzia, i comuni possono derogare alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio.”.

25.  Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) le parole: “portatori di patologia mentale e tossicodipendenti.” sono sostituite dalle seguenti: “tossicodipendenti e soggetti affetti da problematiche di salute mentale, garantendo a questi ultimi la predisposizione, entro novanta giorni dal loro ingresso nell’istituto penitenziario, di percorsi terapeutici riabilitativi individualizzati.”.

26.  Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo a interventi finalizzati alla deospedalizzazione delle persone affette da patologie oncoematologiche, sono inseriti i seguenti:

“2 bis. La Regione promuove, altresì, l’informazione e la conoscenza delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale e a tal fine istituisce l’elenco delle “case ospitalità” curandone la pubblicazione sul sito istituzionale.

2 ter.   Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione può concedere alle forme di associazionismo e volontariato familiare di cui al comma 1 immobili del proprio patrimonio ovvero di proprietà degli enti regionali e, in particolare, delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

27.  L’attuazione delle disposizioni di cui al comma 26 non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

28.  L’indennità di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 58 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) è incrementata fino ad un importo massimo di euro 1.500,00 secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

29.  Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 28 si provvede con l’istituzione, nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Sostegno alle farmacie rurali”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2022, 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

30.  Alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 4:

1)   al comma 2 dopo le parole: “professioni sanitarie,” sono inserite le seguenti: “anche organizzati in forma associata o di società tra professionisti,”;

2)   al comma 2 bis dopo le parole: “professionale medica” è inserita la seguente: “, odontoiatrica” e le parole: “anche organizzati in forma associata o condivisa tra medici” sono sostituite dalle seguenti: “anche organizzati in società di professionisti o in forma associata o condivisa tra medici, odontoiatri”;

b)   ai commi 1 ter e 1 quinquies dell’articolo 6 le parole: “Per tutte le strutture di cui all’articolo 4, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “Per le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c)”;

c)    all’articolo 10:

1)   il comma 1 bis è abrogato;

2)   al comma 2 dopo le parole: “La Regione” sono inserite le seguenti: “, anche tramite le aziende sanitarie locali territorialmente competenti,”;

d)   dopo il comma 1 dell’articolo 16 è inserito il seguente:

“1 bis. I soggetti accreditati inviano alla Regione con cadenza annuale, e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno, un report riguardante il personale utilizzato nelle singole strutture accreditate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il report, distinto tra personale dipendente e personale con contratti atipici, deve riportare i dati anagrafici del personale, l’inquadramento professionale, la tipologia di contratto applicata e le ore settimanali medie di impiego nella struttura.”;

e)    all’articolo 17 bis:

1)   al comma 1 le parole: “salvaguardare i livelli occupazionali del settore” sono sostituite dalle seguenti: “promuovere l’occupazione, salvaguardare i livelli occupazionali del settore, la qualità del lavoro, la sicurezza e la regolarità del lavoro, nonché il sostegno alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche al fine di ridurre il dumping contrattuale”;

2)   al comma 2 le parole: “e l’aggiornamento” sono sostituite dalle seguenti: “, l’aggiornamento e la riqualificazione”;

3)   al comma 3 dopo le parole: “le parti” sono aggiunte, infine, le seguenti: “e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

31.  Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    dopo le parole: “per gli anni 2020, 2021 e 2022” sono inserite le seguenti: “, ad euro 10.000.000,00, per gli anni 2023, 2024 e 2025”;

b)   le parole: “a decorrere dall’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2026”.

32.  Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2019, le somme pari a euro 45.000.000,00 per l’anno 2022, iscritte nel programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, di cui al paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 ed accantonate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 della l.r. 28/2019, sono rese disponibili sul bilancio regionale 2022-2024, nell’ambito del medesimo programma 02, della missione 10, titolo 1.

33.  Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dai seguenti:

“2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per progettare prodotti turistici integrati, raggiungere nuovi segmenti di mercato, implementare politiche di turismo sostenibile, supportare lo sviluppo di imprese innovative, attrarre investitori internazionali e coordinare i progetti di sviluppo degli Ambiti turistici di destinazione di cui all'articolo 11, la Regione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del presente articolo, promuove la costituzione, in qualità di fondatore, della fondazione di partecipazione denominata Destination Management Organization (DMO).

2 bis.   Lo statuto della DMO prevede adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l’istituzione di categorie di partecipanti diversi dai fondatori ovvero attraverso iniziative di co-progettazione, il cui contributo appaia coerente e funzionale rispetto alle finalità di cui ai commi 1 e 2.

2 ter.    Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla DMO in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto della stessa DMO.

2 quater. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio della DMO sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.”;

b)   dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

Art. 19 bis

(Politiche di sostegno al settore termale)

1.  Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione attua specifiche politiche di sostegno e promozione del settore termale prevedendo specifiche linee di finanziamento da destinare alle realtà termali tramite gli atti di programmazione regionale.

2.  Le politiche di cui al comma 1 sono attuate avendo come riferimento le realtà termali individuate dai criteri previsti dalla legge regionale 16 settembre 1983, n. 61 (Agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attività termali ed idropiniche, nonché per iniziative di promozione e commercializzazione delle attività turistico-termali) e successive modifiche.”;

c)    al comma 4 bis dell’articolo 23 la parola: “quarantamila” è sostituita dalla seguente: “sessantamila”;

d)   al comma 5 bis dell’articolo 31 la parola: “3000” è sostituita dalla seguente: “5000”;

e)    il comma 5 dell’articolo 32 è sostituito dal seguente:

“5. Le agenzie di viaggi e turismo che svolgono l’attività interamente on line possono mantenere la destinazione ad uso residenziale dei locali a condizione che non ricevano clienti nei medesimi locali.”;

f)    la lettera f) del comma 2 dell’articolo 34 è sostituita dalla seguente:

“f)   la sede operativa dell’agenzia, l’ubicazione dei locali ad uso ufficio o commerciale;”;

g)   dopo il comma 1 dell’articolo 62 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 8 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa:

a)    in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla DMO, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 07, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla DMO”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023 e a euro 4.000.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, si provvede mediante l’incremento della voce di spesa relativa all’acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b)   in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della DMO, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 07, denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della DMO”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00, per l’anno 2023 e ad euro 3.000.000,00, per l’anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.”.

34.  I procedimenti relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 31 e 42 della l.r. 13/2007, già accertate e contestate ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2022, n. 8 concernente modifiche alla l.r. 13/2007 sull’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, sono trasmessi alle amministrazioni comunali territorialmente competenti per l’emissione e la notificazione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 della suddetta l. 689/1981.

35.  Il numero 10) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 8/2022 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 8/2022. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999.

36.  Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)      dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 è inserita la seguente:

“e bis)  approva l’inserimento di nuovi cammini, dopo la verifica dei requisiti tecnici da parte della direzione competente in materia di turismo;”;

b)      all’articolo 8:

1)   la lettera f) è abrogata;

2)   dopo la lettera f) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

“f bis) un rappresentante di Anci Lazio;

f ter) un rappresentante delle associazioni riconosciute che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla presente legge;”;

c)    l’articolo 9 è abrogato;

d)   all’articolo 10:

1)   al comma 2 le parole: “anche sulla base delle indicazioni formulate dal Forum” sono soppresse;

2)   il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il soggetto proponente è tenuto a fornire la documentazione relativa alla proprietà dei percorsi di cui si richiede l’iscrizione nella RCL, trasmettendola al Coordinamento della RCL per l’elaborazione del Catasto ai sensi del comma 2.”;

3)   al comma 5 le parole: “anche sulla base delle indicazioni formulate dal Forum” sono soppresse;

e)    la lettera h) del comma 1 dell’articolo 15 è abrogata;

f)    all’articolo16:

1)   la rubrica è sostituita dalla seguente: “Riconoscimento dei cammini”;

2)   al comma 1 prima delle parole: “Ai sensi dell’articolo 2” sono premesse le seguenti: “Fermi restando gli itinerari culturali europei oggetto di riconoscimento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a),”;

3)   al comma 2 le parole: “su proposta del Forum” sono soppresse.

37.  Alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 2 bis dell’articolo 29 è abrogato;

b)  dopo l’articolo 29 è inserito il seguente:

Art. 29 bis

(Competenze relative alle sanzioni amministrative pecuniarie)

 

1.  Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 e 29 sono irrogate dai comuni competenti per territorio quali autorità amministrative competenti all’adozione dei provvedimenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, nonché all’introito dei relativi importi, con vincolo di destinazione allo svolgimento delle funzioni conferite in materia di turismo.

2.  Gli atti relativi ai procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27 e 29, già accertate e contestate ai sensi dell’articolo 14 della l. 689/1981 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono trasmessi alle amministrazioni comunali quali autorità amministrative territorialmente competenti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 18 della citata l. 689/1981.”.

38.  La Regione, al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva e di contribuire alla valorizzazione sociale, turistica ed economica del proprio territorio, promuove lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale, anche di rilevanza internazionale.

39.  Per le finalità di cui al comma 38, la Regione concede un contributo:

a)    pari a euro 500.000,00 per l’anno 2022 e a euro 100.000,00 per l’anno 2023, alla Federazione italiana golf, per le attività propedeutiche allo svolgimento della Ryder Cup 2023 individuate nell’ambito del Tavolo permanente interistituzionale per la promozione della Ryder Cup 2023 e pari a euro 140.000,00 nei confronti di Astral S.p.A., per lo svolgimento del servizio di trasporto su gomma degli spettatori della Ryder Cup (2);

b)   pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2023 e a euro 500.000,00, per l’anno 2024, alla Federazione italiana di atletica leggera, per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024; (3)

c)    pari a euro 50.000,00 per l’anno 2022 e a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024, alla Federazione italiana triathlon, per la realizzazione di manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica del triathlon;

d)   pari a euro 50.000,00, per l’anno 2022 e a euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, alla Federazione italiana tennis, per la realizzazione di iniziative e manifestazioni volte a favorire la conoscenza e la pratica del tennis;

e)    pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025, all’Automobile club d’Italia (ACI), per la promozione del Rally di Roma Capitale;

bis) pari a euro 50.000,00, per l’anno 2023, alla Federazione italiana pallavolo per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di pallavolo 2023; (4)

e ter) pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024 e a euro 250.000,00, per l’anno 2025, per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma; (8)

e quater) pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, alla Federazione Italiana Vela, per la realizzazione delle attività inclusive sportive e per la promozione delle tradizioni del territorio attraverso le imbarcazioni veliche storiche, nella zona costiera compresa nella Riviera d’Ulisse. (8a)

40.  Con deliberazione adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 39.

41.  Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 39 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, delle seguenti voci di spesa:

a)    “Spese per le attività propedeutiche alla Ryder Cup 2023”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 500.000,00 per l’anno 2022 e ad euro 100.000,00 per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione, rispettivamente, per l’anno 2022, dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche di cui al programma 01 della missione 06, titolo 1, e, per l’anno 2023, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 e “Spese per lo svolgimento del servizio di trasporto su gomma degli spettatori della Ryder Cup”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 140.000,00, per l’anno 2023, è derivante dall’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale; (5)

b)   “Spese per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera 2024”, la cui autorizzazione di spesa in conto capitale, pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 e la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 500.000,00, per l’anno 2023, è derivante dall’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 3/2010 (6);

c)    “Spese per la realizzazione di manifestazioni per la conoscenza e la pratica del triathlon”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 50.000,00 per l’anno 2022 e 100.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

d)   “Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la pratica del tennis – parte corrente” e “Spese per la realizzazione di iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la pratica del tennis – parte in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2022, per la parte corrente e ad euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2;

e)    “Spese per la promozione del Rally di Roma Capitale”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l’anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

bis)  “Spese per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di pallavolo 2023”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 50.000,00, per l’anno 2023, è derivante dall’utilizzazione delle risorse versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 3/2010; (7)

e ter) “Spese per la promozione e la realizzazione della Maratona di Roma”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 350.000,00, per l’anno 2024 e a euro 250.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”; (9)

e quater) “Spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. (9a)

42.  Il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“3.   L’esame consiste in una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla e preordinata, tratti da un elenco predisposto dalle province. L’elenco, contenente almeno cento quesiti per ogni materia d’esame, è aggiornato almeno ogni due anni.”.

43.  Alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 16:

1)   al comma 2 le parole: “previa intesa con le province e il Comune di Roma” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti gli enti locali interessati”;

2)   il comma 3 è abrogato;

b)   dopo il comma 3 dell’articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Costituiscono infrazioni relative all’esercizio di servizi di linea commerciali, di gran turismo e speciali:

a)   il mancato rispetto dell’obbligo di attivare il servizio autorizzato entro il termine previsto;

b)   l’espletamento del servizio in un periodo di sospensione dell’autorizzazione;

c)   il mancato rispetto di eventuali prescrizioni contenute nell’autorizzazione;

d)   il mancato rispetto e la mancata tutela dei diritti dell’utenza e dei consumatori;

e)   l’impedimento, senza un giustificato motivo, allo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione;

f)    la sospensione o l’interruzione in modo temporaneo e/o definitivo del servizio, in violazione dell’obbligo di comunicazione e in assenza della preventiva autorizzazione;

g)   il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione all’amministrazione autorizzante del piano tariffario e degli eventuali adeguamenti applicati, in relazione all’erogazione del servizio autorizzato;

h)   il ritardo, alla partenza dal capolinea, di almeno venti minuti, per almeno tre volte al mese, del servizio autorizzato, salvo che dipenda da cause non imputabili all’esercente;

i)    il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per l’esercizio della professione di trasportatore su strada di viaggiatori; 

l)    il mancato possesso o la perdita dei requisiti della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000, nella versione vigente rilasciata da organismi accreditati;

m) la mancata applicazione, anche in via temporanea, nei confronti del personale impiegato, delle norme di diritto comune e del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

n)   il mancato rispetto, anche in via temporanea, delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in materia di separazione contabile, nell’ipotesi in cui l’impresa autorizzata gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

3 ter. Le violazioni di cui al comma 3 bis sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.600,00, in relazione all’entità della violazione.

3 quater. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 ter si provvede ai sensi della normativa vigente in materia. L’autorità che procede all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo comma, nonché delle sanzioni previste dal d.lgs. 285/1992, deve darne notizia, entro trenta giorni dalla contestazione effettuata, all’amministrazione che ha rilasciato l’autorizzazione, anche ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.”.

44.  Alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 23 (Disciplina dell’attività di trasporto di persone mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato;

b)   dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente:

“e bis)  non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda, nella revoca di un titolo per l’esercizio dei servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus.”;

c)    al comma 2 dell’articolo 7 dopo le parole: “su strada” sono inserite le seguenti: “e all’iscrizione al REN,”;

d)   il comma 4 dell’articolo 8 è abrogato;

e)    l’articolo 10 è abrogato;

f)    la lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 è abrogata;

g)   all’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1)   il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1.  Le autorizzazioni e le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dal titolo abilitativo di cui all’articolo 7.”;

2)   al comma 2 dopo la parola: “licenze” sono inserite le seguenti “e delle autorizzazioni”;

3)   al comma 3 dopo la parola: “licenze” sono inserite le seguenti “e le autorizzazioni”.

45.  Ai commi 32, 33 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e successive modifiche, le parole: “1° luglio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2024”.

46.  La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione degli investimenti diretti a potenziare la rete di assistenza sanitaria regionale, anche attraverso l’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), può trasferire in proprietà alle aziende sanitarie locali beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.

47.  Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 46 è disposto a titolo gratuito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

48.  Dopo il comma 8 dell’articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB - e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP) è inserito il seguente:

“8 bis.  Al fine di ripianare l’eventuale disavanzo finanziario o la perdita di gestione dell’esercizio in corso o di quelli precedenti, il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, previa adozione di un apposito piano di dismissione ed acquisito il parere vincolante della conferenza di servizi di cui al comma 9, può ricorrere all’alienazione di beni appartenenti al proprio patrimonio disponibile non indispensabili per i fini dell’ente, disponendo contestualmente la costituzione di una riserva finalizzata alla ricostituzione del fondo di dotazione di cui all’allegato B.2. al regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona - ASP) in misura pari almeno al dieci per cento in ragione d’anno, a far data dal primo esercizio successivo a quello in cui è stata concessa l’autorizzazione.”.

49.  Ai fini dell’articolo 16, comma 11, della l.r. 2/2019 non si computano le perdite nella gestione maturate nel corso dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19.

50.  All’articolo 17 della l.r. 2/2019 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera b) del comma 3 le parole: “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “commi 7 e 8 bis”;

b)  alla lettera c) del comma 4 dopo le parole: “finanziari derivati” sono aggiunte le seguenti: “, ovvero il disavanzo finanziario o la perdita di gestione cui si intende fornire copertura ai sensi dell’articolo 16, comma 8 bis”.

51.  Dopo il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 2/2019 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis.  Al fine di garantire la continuità dei servizi socio-assistenziali destinati ai soggetti a rischio di esclusione sociale gestiti dalle ASP la Regione concede un contributo straordinario alle ASP che, nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, abbiano registrato perdite nella gestione derivanti dalle passività pregresse delle IPAB oggetto delle procedure di trasformazione di cui alla presente legge o dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposta dal Governo per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

3 ter. Con regolamento da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale definisce le modalità di erogazione nonché i criteri di ripartizione del contributo di cui al comma 3 bis.”.

52.  All’articolo 25 della l.r. 2/2019 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 4 bis, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi alle ASP per la costituzione o la partecipazione in enti privati che svolgano attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2023, e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l’anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”;

b)   dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

“1 ter.  Agli oneri derivanti dall’articolo 23, comma 3 bis, si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributi straordinari alle ASP per la continuità dei servizi socio-assistenziali in favore dei soggetti a rischio di esclusione sociale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2023, e ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per l’anno 2025, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

53.  Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie) e successive modifiche, dopo le parole: “gli enti locali” sono inserite le seguenti: “e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”.

54.  Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio e successive modifiche, è inserito il seguente:

“5.1. Le aziende sanitarie locali e gli altri enti del servizio sanitario regionale, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, patrimoniale e organizzativa, possono concedere in comodato d’uso gratuito i beni mobili e immobili di loro proprietà d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, nonché attivare sui medesimi beni forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati nei limiti di quanto previsto nei commi 4 e 5.”.

55.  Alla legge regionale 11 agosto 2022, n. 16 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie) sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 4:

1)  dopo la lettera p) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“p bis) Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);”;

2)  al comma 2 le parole: “Allegato 11” sono sostituite dalle seguenti: “Allegati 11 e 11 bis”;

b)  dopo l’allegato 11 è aggiunto l’allegato 11 bis di cui all’allegato A alla presente legge.

56.  Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al secondo periodo della lettera a) le parole: “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “il termine del 31 dicembre 2022”;

b)   alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “nonché il subentro nei contratti di affitto di giovani agricoltori in qualità di titolari e rappresentanti d’azienda, appartenenti all’impresa familiare coltivatrice, purché già svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali”.

57.  Al comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 12/2016, relativo a disposizioni in materia di beni immobili regionali, le parole: “a condizione che sussistano idonei titoli abilitativi. Le opere o le costruzioni così realizzate possono essere alienate” sono sostituite dalle seguenti: “applicando gli istituti previsti dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 4/2006. Le opere o le costruzioni così realizzate possono essere alienate congiuntamente ai lotti di terreno sui quali sono state edificate le predette opere o costruzioni.”.

58.  Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo a disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A., dopo le parole: “al rilancio dei servizi svolti” sono aggiunte le seguenti: “, anche attraverso processi di fusione o di integrazione”.

59.  Al comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche, le parole da: “redatti in armonia” sino alla fine del periodo sono soppresse.

60.  Alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 4 dell’articolo 3 sono aggiunte, infine, le parole: “, nonché alle attività degli enti gestori dei poli culturali stabili di proprietà regionale per lo spettacolo dal vivo”;

b)  dopo il comma 3 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“3 bis.  La Regione, nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 3, comma 4, sostiene e promuove la realizzazione dello spettacolo dal vivo presso il polo culturale multidisciplinare per l’esercizio stabile dello spettacolo dal vivo della Regione denominato Spazio Rossellini.”;

c)  all’articolo 7:

1)  dopo la lettera d ter) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“d quater)   Associazione “Cento Città in Musica (ACCM)”, quale ente associativo costituito tra enti territoriali della Regione Lazio, per lo sviluppo e il potenziamento di spettacoli musicali dal vivo nella Regione, la promozione di iniziative concernenti l’organizzazione di manifestazioni di grande interesse culturale, la promozione ed organizzazione di un circuito regionale dello spettacolo musicale dal vivo, nonché la promozione presso gli enti locali del territorio regionale di un’iniziativa di spettacolo musicale dal vivo stabile, qualificata, continua e diffusa, anche nell'ambito di circuiti regionali costituiti ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 (Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ).”;

2)  al comma 2 dopo le parole: “e dell’associazione Musico Culturale AULOS” sono inserite le seguenti: ", nonché di socio dell’associazione “Cento Città in Musica (ACCM)”;

d) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7 bis

(Centro della musica popolare del Lazio)

1.  Per la finalità di valorizzare il patrimonio etnomusicale regionale di cui agli articoli 9 e 10, comma 2, lettera c), la Regione istituisce, con deliberazione della Giunta regionale, il Centro della musica popolare del Lazio.

2.  Il Centro di cui al comma 1:

a)  realizza un archivio sonoro composto da materiali sonori e audiovisivi storici, provenienti da raccolte pubbliche e private e da registrazioni originali con i nuovi interpreti del repertorio della musica popolare del Lazio;

b)  promuove la musica popolare regionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, attraverso la diffusione dei risultati della propria attività di ricerca, la realizzazione di iniziative editoriali ovvero la produzione di eventi.”;

e)  dopo l’articolo 12 bis sono inseriti i seguenti:

Art. 12 ter

(Valorizzazione delle Scuole d’arte del Lazio e relativo elenco regionale)

 

1.  La Regione, al fine di incentivare il processo di qualificazione e di valorizzazione delle attività delle Scuole d’arte del Lazio, tra le quali, in particolare, teatro, cinema, danza, fumetto, animazione, videogioco, fotografia, costume e moda, design, mosaico, oreficeria, arti applicate, riconosce e sostiene le scuole e gli organismi specializzati nella organizzazione e gestione dell’attività di didattica e pratica di tali discipline nel territorio regionale.

2.  Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, l’elenco regionale delle Scuole d’arte del Lazio, al quale possono essere iscritti i soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, riconosciuti dalla Regione secondo le modalità e i criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 3.

3.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a)  le modalità di funzionamento e gestione dell’elenco regionale delle Scuole d’arte del Lazio;

b)  le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento al fine dell’iscrizione nell’elenco regionale delle Scuole d’arte del Lazio;

c)  i criteri e i requisiti necessari per l’ottenimento del riconoscimento regionale, con particolare riguardo:

1)  all’organizzazione interna, ai requisiti professionali e all’esperienza didattica e artistica del corpo docente;

2)  alle caratteristiche dei corsi ed alle modalità di svolgimento delle lezioni, che devono essere attivati in modalità ricorrente al fine di assicurare continuità didattica ed un rapporto continuativo e costante con gli allievi, con esclusione di lezioni private occasionali di singoli docenti;

3)  alla dotazione strumentale da mettere a disposizione degli allievi;

4)  all’idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative ed al rispetto della normativa in materia.


Art. 12 quater

(Promozione delle libere espressioni artistiche di strada)

 

1. La Regione promuove l’ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di strada di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esibite su suolo pubblico.

2. Le attività di libera espressione artistica di strada vengono svolte dagli artisti e dalle artiste, limitatamente al luogo e alla durata dell’esibizione, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento:

a)    alle norme relative all’inquinamento acustico e ambientale;

b)   alle norme sulla circolazione stradale e pedonale;

c)    alle norme sull’esercizio del commercio ambulante;

d)   al rispetto dell’accesso agli esercizi commerciali limitrofi e alle proprietà private;

e)    al mantenimento della pulizia e alla conservazione dello stato dei luoghi;

f)    al mantenimento della distanza di sicurezza dai monumenti e dai luoghi di culto.

3. I comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, approvano o adeguano, qualora già in vigore, favorendo forme di partecipazione e consultazione con le rappresentanze delle artiste e degli artisti di strada, un regolamento per lo svolgimento delle libere espressioni artistiche di strada, garantendo l’utilizzo delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione concede contributi ad amministrazioni pubbliche e ai soggetti giuridici privati operanti nel settore della cultura e dello spettacolo dal vivo finalizzati a sostenere iniziative e attività di formazione, realizzazione di sportelli informativi, valorizzazione, promozione di manifestazioni, sostegno alla creazione, rassegne e festival che promuovono la diffusione delle libere espressioni artistiche di strada, l’incontro e lo scambio tra artiste e artisti.”;

f)  al comma 1 dell’articolo 23 dopo le parole: “di cui agli articoli 3, 4, 5,” sono inserite le seguenti: “commi da 1 a 3,”;

g)  all’articolo 26:

1)  al comma 1 dopo le parole: “di cui agli articoli 3, 4, 5,” sono inserite le seguenti: “commi da 1 a 3,”;

2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, comma 3 bis, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo l “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione dello spettacolo dal vivo presso il polo culturale multidisciplinare Spazio Rossellini”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022- 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione:

a)  per l’anno 2022, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo all’attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale – LAZIOcrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1;

b)  per gli anni 2023 e 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”;

3)  al comma 4 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Agli oneri derivanti dalla partecipazione all’Associazione “Cento Città in Musica (ACCM)”, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo l “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese relative all’Associazione “Cento Città in Musica (ACCM)””, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”;

4)  dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:

“6 ter. Agli oneri derivanti dall’articolo 12 quater, comma 4, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la promozione delle espressioni artistiche di strada”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.”.

61.  Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, Roma Capitale, ferme restando le funzioni ad essa già conferite dalla normativa statale e regionale, provvede all’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche, le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche, secondo le disposizioni di cui ai commi 62 e 63.

62.  Le varianti di cui al comma 61 sono adottate dall’Assemblea capitolina, previa consultazione degli enti pubblici e delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, garantendo, comunque, idonei processi di partecipazione e informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l’Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull’albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

63.  Le varianti adottate ai sensi del comma 62 sono trasmesse alla Regione entro dieci giorni dal loro deposito presso la segreteria comunale. Qualora, entro i successivi venti giorni, la Regione accerti che le varianti adottate, per la loro portata generale, determinano la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, ne dà comunicazione a Roma Capitale che provvede secondo le disposizioni di cui all’articolo 66 bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche.

64.  Per le finalità di cui al comma 61, Roma Capitale provvede, altresì, all’approvazione:

a)  dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 e successive modifiche prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione;

b)  delle deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017, prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987;

c)  della variazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, prescindendo dall’assenso della Regione;

d) dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all’articolo 50 bis della l.r. 38/1999;

e)  dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’articolo 71 della l.r. 38/1999, fermo restando il rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 70 della l.r. 38/1999, prescindendo dalla verifica di compatibilità prevista dall’articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

f)  del programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);

g)  delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

65.  Le deliberazioni di cui ai commi 62 e 64 sono trasmesse alla Regione a fini conoscitivi entro dieci giorni dalla loro approvazione.

66.  Le disposizioni relative al conferimento di funzioni per l’approvazione delle varianti di cui ai commi da 61 a 65 si applicano, altresì, ai comuni capoluogo di provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti.

67.  L’esercizio delle funzioni di cui ai commi da 61 a 65 decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione tra i comuni interessati e la Regione concernente le modalità, anche organizzative, di esercizio delle stesse.

68.  Sono attribuite a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la valutazione ambientale strategica di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull'ambiente. Roma Capitale, nell’ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d.lgs. 152/2006, garantendo, in particolare:

a)  separazione di funzioni rispetto all'autorità procedente;

b)  adeguato grado di autonomia;

c)  competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

69.  Le disposizioni del Capo II della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, cessano di avere efficacia per le aree disciplinate dal Piano territoriale paesaggistico regionale.

70.  Alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 5 le parole: “parti esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “superfici preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale”;

b)  il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“2. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1 sono consentiti i cambi di destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche”;

c)    al comma 1 dell’articolo 8:

1)   le parole: “devono prevedere la cessione all’amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968” sono sostituite dalle seguenti: “tale da esigere il reperimento di ulteriori standard urbanistici secondo i parametri minimi previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, devono prevedere la cessione di queste ultime all’amministrazione comunale”;

2)   dopo le parole: “possono essere monetizzati” sono inserite le seguenti: “previa valutazione del comune eseguita secondo le disposizioni del proprio ordinamento”;

3)   dopo le parole: “inferiore a 500 mq” sono inserite le seguenti: “, previa valutazione del comune,”.

71.  All’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 4 ter dopo le parole: “nuove volumetrie” sono inserite le seguenti: “, sia residenziali che non residenziali,”;

b)  dopo il comma 4 quater è aggiunto il seguente:

“4 quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli interventi realizzati da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e successive modifiche, ferma restando nei confronti degli stessi la possibilità di realizzare gli interventi di cui all’articolo 10, comma 7 ter, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”.

72.  Al comma 133 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, le parole: “delle imprese operanti nel” sono sostituite dalle seguenti: “degli operatori economici del”.

73.  Al comma 134 bis dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 le parole: “diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 133,” sono soppresse.

74.  Il comma 134 quinquies dell’articolo 2 della l.r. 7/2014 è sostituito dal seguente:

“134 quinquies. Le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti nei programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente in materia conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2023, compatibilmente con la persistenza della copertura finanziaria, la permanenza dell’interesse generale alla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito del programma di costruzione e la sussistenza dei requisiti dei soggetti attuatori. Dalla medesima data decorre il termine di tredici mesi previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche per l’inizio dei lavori relativi agli interventi ammessi a finanziamento. Decorso il suddetto termine in mancanza di avvio dei lavori, le graduatorie decadono e si provvede alla revoca dei relativi finanziamenti. Le somme derivanti dai finanziamenti revocati ai sensi del presente comma sono destinate a nuovi programmi di edilizia residenziale agevolata da avviare mediante bandi pubblici. Tali bandi possono prevedere criteri premiali in favore dei soggetti ammessi a finanziamento nell’ambito di graduatorie dichiarate decadute, ai sensi del presente articolo, per cause ad essi non imputabili.”.

75.  Al comma 171 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo al fondo di rotazione per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Per gli interventi di cui al presente comma previsti nei bandi di cui all’articolo 82 della l.r. 8/2002, ivi compresi gli interventi realizzati ai sensi del comma 167, finalizzati alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a termine della durata di non meno di otto anni, è consentita la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati, nel rispetto della normativa vigente e dell’articolo 2, commi 134 bis, 134 ter e 134 quater, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie).”.

76.  Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo il comma 1 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge si intendono gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) anche ai fini dell’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).”;

b)  all’articolo 7 quater:

1)  al comma 1:

1.1. le parole: “, senza nuovi oneri per la Regione,” sono soppresse;

1.2. le parole: “Il comitato, in particolare,” sono sostituite dalle seguenti: “Il comitato esercita le funzioni amministrative di vigilanza previste al titolo VII, capo II, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) e agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655 (Norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari) e successive modifiche, come disposto dall’articolo 94, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo a ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica, e dall’articolo 4, comma primo, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) e, in particolare,”;

2)  al comma 2 dopo le parole: “su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche per la casa,” sono inserite le seguenti: “resta in carica cinque anni”;

3)  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Ai componenti del comitato di cui al comma 2, lettere c) ed e), esterni all’amministrazione regionale, sono corrisposti compensi determinati ai sensi dell’articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

3 ter. Il comitato, nell’esecuzione dei sopralluoghi, anche in corso d’opera, da svolgere nell’esercizio dei propri compiti e, in particolare, per le verifiche della rispondenza degli interventi costruttivi degli alloggi e del rispetto delle norme in materia di edilizia residenziale agevolata-convenzionata può avvalersi del supporto della direzione regionale competente in materia di urbanistica e/o dell’ente gestore competente territorialmente.

3 quater.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per il Comitato regionale per la vigilanza sulle cooperative edilizie di abitazione”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, a decorrere dall’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”;

c)  all’articolo 11:

1)  alla lettera a) del comma 1 le parole: “o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo” sono sostituite dalle seguenti: “o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo”;

2)  al comma 3 sono aggiunte, infine, le parole: “Ai fini dell’assegnazione, fermo restando quanto disposto al comma 2, i requisiti previsti al comma 1 possono essere comprovati da parte del richiedente in sede di eventuale integrazione della domanda di partecipazione al bando di concorso.”;

3)  al comma 5 le parole: “alla data di pubblicazione del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di presentazione della domanda al bando di concorso”;

d) all’articolo 12:

1)  al comma 5 dopo le parole: “di cui al comma 4.” sono inserite le seguenti: “L’ampliamento del nucleo familiare può essere, inoltre, accertato d’ufficio dall’ente gestore, in ogni momento, ove risulti dalla consultazione dei dati forniti in sede di censimenti anagrafici e reddituali effettuati dall’ente medesimo.”;

2)  al comma 5 bis dopo la parola: “conclusi” sono aggiunte, infine, le seguenti: “o per i quali, alla medesima data, sia stata presentata apposita istanza di ampliamento, anche ai fini del successivo procedimento di subentro”;

e)  al comma 3 dell’articolo 15 sono aggiunte, infine, le parole: “La preclusione dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di contributi a sostegno dell’accesso alle abitazioni in locazione di cui al comma 3 ha durata di cinque anni dal rilascio dell’immobile.”;

f)  all’articolo 16:

1)  alla lettera a) del comma 1 le parole: “o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento e esercitante una regolare attività di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo” sono sostituite dalle seguenti: “o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo”;

2)  alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: “. In caso di non corrispondenza tra la residenza anagrafica e la residenza effettiva ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, accertata da personale autorizzato di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e successive modifiche, si tiene conto, ai fini di cui al presente articolo, della residenza effettiva”;

3)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2.  I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma, anche da parte del coniuge non legalmente separato e dagli altri componenti il nucleo familiare:

a)  in caso di alloggi destinati alla proprietà, alla data di sottoscrizione:

1)  dell’atto preliminare di acquisto o, ove non sottoscritto, dell’atto di compravendita, per gli acquirenti da impresa realizzatrice di alloggio di edilizia agevolata;

2)  della delibera con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa assegna l’alloggio per gli assegnatari di cooperativa edilizia;

b)  in caso di alloggi destinati alla locazione alla data:

1)  di sottoscrizione da entrambe le parti del preliminare del contratto di locazione ovvero, in mancanza, dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione per gli alloggi locati da impresa;

2)  del verbale con cui il consiglio di amministrazione della cooperativa edilizia assegna l’alloggio in locazione o in godimento.”;

4)  il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3.  Ai fini del presente articolo, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dal solo acquirente o assegnatario dell’alloggio, ovvero dall’acquirente o assegnatario dell’alloggio nonché dal coniuge non separato legalmente, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi con loro conviventi, e dalle parti delle unioni civili o dai conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche. Qualora l’acquirente o l’assegnatario conviva con i genitori al momento della presentazione della richiesta d’alloggio, sia maggiorenne e manifesti l’intenzione di costituire un proprio nucleo familiare, al fine dell’accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo, non si considerano facenti parti del nucleo familiare i genitori, purché entro sei mesi dall’acquisto o dalla locazione da impresa ovvero da assegnazione in locazione o in proprietà, decorrenti dalle date di cui al comma 2, abbia trasferito la propria residenza anagrafica presso l’alloggio di edilizia agevolata.”.

77.  All’articolo 48 bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 la parola: “aggiornato” è sostituita dalle seguenti: “riferito al secondo semestre 2015”;

b)  al comma 1 bis.02. la parola: “aggiornato” è sostituita dalla seguente: “minimo”;

c)  dopo il comma 1 bis.03. è inserito il seguente:

“1 bis.04. I nuclei assegnatari che non intendano procedere all’acquisto dell’immobile ai sensi del comma 1 bis.0. possono aderire a procedure di alienazione con patto di futura vendita ovvero permanere nell’alloggio assegnato purché regolarizzino eventuali morosità, ivi comprese quelle relative al pagamento di quote condominiali nei condomini misti. Nelle gestioni condominiali miste gli enti gestori verificano la sussistenza di morosità da parte degli assegnatari non acquirenti al fine di monitorare il mantenimento degli equilibri economici nelle suddette gestioni. Qualora, ad eccezione dei casi documentati di morosità incolpevole, si verifichino casi di morosità tali da non consentire il mantenimento dell’equilibrio economico delle suddette gestioni condominiali miste, ferme restando le ipotesi per le quali ai sensi della normativa vigente sia prevista la decadenza dall’assegnazione del nucleo familiare, gli enti gestori avviano procedure di mobilità verso immobili in locazione permanente nei confronti degli assegnatari morosi, previo recupero delle suddette morosità.”;

d) il comma 1 quinquies è sostituito dal seguente:

“1 quinquies. Gli enti gestori adottano appositi piani di cessione per gli immobili di elevato valore immobiliare classificabili come A/1, A/7, A/8, A/9, A/10. Per l’alienazione degli immobili inclusi in tali piani si applicano abbattimenti pari all’1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell’immobile fino ad un massimo del 30 per cento nonché abbattimenti comunque non superiori ad un ulteriore 20 per cento in caso di lavori documentabili sostenuti dal conduttore all'interno dell’alloggio.”.

78.  Le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 24 febbraio 2015 (Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) e dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, relativo a misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 in attuazione dell’articolo 3, comma 1 ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

79.  Il programma di alienazione di cui al comma 78, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, deve applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

80.  Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi relativi ai trasferimenti patrimoniali dello IACP della provincia di Roma all’ATER del Comune di Roma e all’ATER della Provincia di Roma, le stesse provvedono a definire entro il 31 gennaio 2023, con apposito accordo, il trasferimento di proprietà, a valore di inventario, del cespite relativo all’immobile sito in Roma, in Via Ruggero di Lauria, n. 28.

80 bis. Per le finalità di cui al comma 80, la Regione concede un contributo straordinario all’ATER della Provincia di Roma, mediante l'istituzione, nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributo all’ATER della Provincia di Roma per acquisto sede dall’ATER del Comune di Roma”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 470.000,00, per l'anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale".(10)

81.  All’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 110 dopo le parole: “deliberati fino al 31 dicembre 2015” sono inserite le seguenti: “ e per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dagli enti di area vasta che non può essere ricollocato ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione alla data del 31 dicembre 2014,”;

b)  dopo la lettera b) del comma 136 è aggiunta la seguente:

“b bis) le ATER possono alienare unità immobiliari residenziali appartenenti al proprio patrimonio direttamente alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero ai comuni nel cui territorio si trovano le stesse. Il prezzo di vendita è determinato previa attestazione dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 64, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, e l’alienazione è vincolata al perseguimento di una delle seguenti finalità:

1)   assegnazione ai soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3, comma 4, del d.l. 351/2001 e successive modifiche;

2)   realizzazione di interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi della legge 2 giugno 2016 n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave) e successive modifiche.”;

c)  al comma 150 sono aggiunte, infine, le parole: “Conclusa l’istruttoria, gli enti gestori adottano il relativo provvedimento finale.”.

82.  Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) è aggiunto il seguente:

“2 bis. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse umane, le aziende favoriscono le procedure di mobilità del personale, qualora vi sia capienza nella pianta organica, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 1 e 2.”.

83.  Al comma 6 bis dell’articolo 17 della l.r. 30/2002 le parole: “le aziende” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti gestori”.

84.  Le modalità di recupero in via transattiva dei crediti di cui all’articolo 17, comma 6 bis, della l.r. 30/2002 si applicano, inoltre, alle morosità relative ai procedimenti di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 22, comma 140, della l.r. 1/2020, della legge regionale 4 aprile 2000, n. 18 (Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea) e successive modifiche, nonché dell’articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla regolarizzazione delle occupazioni senza titolo da parte di soggetti aventi diritto, e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

85.  Al fine di mitigare l’incremento dei costi di riscaldamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa gestiti dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), è istituito, all’interno del programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, un apposito fondo denominato “Fondo per compensare l’aumento dei costi di riscaldamento degli alloggi ATER”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 10.000.000,00 per l’anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

86. Le risorse del fondo di cui al comma 85 sono ripartite tra le ATER della Regione in misura proporzionale al numero di alloggi con riscaldamento gestito da ciascuna Azienda.

87.  Le ATER prevedono misure volte a favorire l’efficientamento energetico e la riduzione dei costi di gestione degli impianti termici degli immobili da esse gestiti, provvedendo, in particolare, all’adozione di sistemi di rendicontazione trasparente dei consumi e alla realizzazione di idonei interventi di riqualificazione energetica.

88.  Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell’Azienda sanitaria Lazio.0) le parole: “, ai sensi dell’articolo 11 ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ente strumentale controllato della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “un ente del servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”.

89.  Alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione dell’invecchiamento attivo) sono apportate le seguenti modifiche:

a)    al comma 4 dell’articolo 4:

1)   la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) potenziare la conoscenza delle norme e delle regole di condotta utili ai fini di una maggiore sicurezza nell’ambito della circolazione stradale e della vita domestica;”;

2)   alla lettera f) le parole: “e contrasto” sono soppresse;

b)   al comma 2 dell’articolo 7:

1)   alla lettera d) dopo la parola: “mense” sono aggiunte, infine, le seguenti: “con carattere ausiliario e in collaborazione con le istituzioni scolastiche in prossimità delle scuole, ad esempio, durante il movimento degli studenti, negli attraversamenti, nel tragitto scuola-casa e viceversa”;

2)   alla lettera e) dopo la parola: “giovanili” sono aggiunte, infine, le seguenti: “animazione, custodia e vigilanza di parchi, musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali sportivi, ricreativi e culturali, con carattere ausiliario e di supporto rispetto alle attività rese dai soggetti istituzionalmente competenti”;

3)   la lettera f) è abrogata.

90.  Alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie)” e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)   all’articolo 13 le parole: “, nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 105 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo al fondo di solidarietà per le famiglie dei lavoratori vittime di incidenti mortali sul lavoro,” sono soppresse;

b)      dopo il comma 5 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente:

“5 bis.   Agli oneri derivanti dall’articolo 13 concernente il contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 della missione 15, titolo 1, della voce di spesa denominata “Contributo ai minori orfani di caduti sul lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 20.000,00, per l’anno 2022, e ad euro 50.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.”.

91. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 (Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico - GAP) e successive modifiche, le parole: “non meno” sono sostituite dalle seguenti: “non più”.

92. Alla legge regionale 26 luglio 2022, n. 15 (Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella rete oncologica regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a)    alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, le parole: “dello psico-oncologo” sono sostituite dalle seguenti: “di un esperto in psico-oncologia”;

b)   al comma 1 dell’articolo 3, le parole: “agli psico-oncologi” sono soppresse.

93. All’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a disposizioni per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 114:

1)   all’alinea le parole: “, anche contabile,” sono soppresse;

2)   la lettera i) è abrogata;

b)   il comma 120 è sostituito dal seguente:

“120. Fermo restando l’obbligo di assolvere al pagamento dell’imposta di bollo quando dovuta ai sensi della normativa vigente in materia, la pubblicazione degli atti sul BUR non comporta oneri a carico dei richiedenti.”.

94.  Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 93, stimate in euro 700,00, per l’anno 2022 e in euro 4.000,00, a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

95.  Gli stanziamenti dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, approvati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024), sono incrementati:

a)  per euro 46.500.000,00, per l’anno 2022, euro 5.500.000,00, per l’anno 2023, ed euro 20.000.000,00, per l’anno 2024, per la parte corrente, mediante:

1)  la corrispondente riduzione per euro 3.000.000,00, per l’anno 2022, ed euro 20.000.000,00, per l’anno 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della l.r. 21/2021;

2)  l’utilizzazione delle risorse pari ad euro 43.500.000,00, per l’anno 2022, ed euro 5.500.000,00, per l’anno 2023, versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale;

b)  per euro 15.000.000,00, per l’anno 2022, ed euro 7.000.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, per la parte in conto capitale, mediante:

1)  la corrispondente riduzione per euro 15.000.000,00, per l’anno 2022, euro 5.000.000,00, per l’anno 2023, ed euro 7.000.000,00, per l’anno 2024, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettera b), della l.r. 21/2021;

2)  l’utilizzazione delle risorse pari ad euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, versate all’entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell’articolo 7 della l. r. 3/2010, relativo a disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale.

96.  All’Allegato A dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 e successive modifiche, concernente i finanziamenti straordinari in materia di opere pubbliche, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 6.000.000,00, per l’anno 2022, euro 6.000.000,00, per l’anno 2023, euro 11.000.000,00, per l’anno 2024, ed euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2025 al 2033, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2, iscritte, rispettivamente, per gli anni dal 2022 al 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni dal 2025 al 2033, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b)  l’autorizzazione di spesa relativa al comma 123 dell’articolo 22 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successive modifiche, concernente le spese di parte corrente per gli interventi complementari alle attività del Commissario straordinario per il recupero dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del Comune di Ventotene, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

c)  l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni) di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata, per l’anno 2022, rispettivamente, per euro 180.000,00, per gli interventi di parte corrente e per euro 120.000,00, per gli interventi in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2;

d) l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - ARPA) e all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo agli interventi in conto capitale dell'ARPA, di cui al programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 2.000.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2;

e)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 74 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, concernente il “Fondo per il sostegno ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità di energia rinnovabile - parte corrente”, di cui al programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 350.000,00, per l’anno 2023, ed euro 400.000,00, per l’anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

f)  dopo l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 59 della l.r. 14/2021, concernente il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture portuali del Lazio, è inserita l’autorizzazione di spesa relativa agli interventi di parte corrente derivanti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 21 concernente la partecipazione della Regione Lazio al Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia, ora Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ai sensi del d.lgs. 169/2016, di cui al programma 03 “Trasporto per vie d’acqua” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari ad euro 2.500.000,00, per l’anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

g)  l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive modifiche, di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 89.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) e successive modifiche, di cui al programma 02 “Giovani” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1;

h)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale - LAZIOcrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 6.750.000,00, per l’anno 2022, euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, ed euro 1.000.000,00, per l’anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

i)   l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 22, commi da 94 a 98, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativi alla Fondazione Vulci - Funzionamento e attività, di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 250.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

l)   l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche, concernente le spese di personale e di funzionamento dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (Disco), di cui al programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

m)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 104 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo alle spese di rafforzamento della programmazione e della gestione degli investimenti pubblici degli enti locali, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 200.000,00, per ciascuna annualità dal 2023 al 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni 2025 e 2026, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

n)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 13 bis della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, concernente i contributi per i piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale e successive modifiche, di cui al programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, è incrementata per euro 300.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2;

o)  l’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, concernente le spese per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo - interventi a carattere generale e successive modifiche, di cui al programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

p)  l’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 2, commi 129 e 130, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, concernente le spese per la valorizzazione del patrimonio culturale dei Castelli Romani attraverso il sostegno al Consorzio per il sistema bibliotecario dei Castelli Romani, di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, è incrementata per euro 100.000,00, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

q)  l’autorizzazione di spesa relativa alle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 43 e 6 giugno 1984, n. 22 e all’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, relativi alle spese per i salari del personale ex legge 1 giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile) e successive modifiche, in forza alle Università agrarie di Tolfa e Allumiere, di cui al programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, è incrementata per euro 200.000,00, per l’anno 2022, ed euro 100.000,00, per l’anno 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

97. Con riferimento alla partecipazione alla Fondazione Vulci di cui all’articolo 22, commi da 94 a 98, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione) è fatta salva la possibilità per la Regione di finanziare, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente, specifiche progettualità presentate dalla Fondazione medesima.

98. La Regione, al fine di uniformarsi all’orientamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 4 settembre 2014 in merito alle procedure di procreazione medicalmente assistita (PMA), recepisce gli indirizzi operativi contenuti nel “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014”. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l’accesso alle tecniche di PMA a carico del servizio sanitario regionale, in particolare, tenendo conto che per l’accesso a:

a)  la fecondazione assistita omologa l’età massima della donna è fissata in 43 anni di età;

b)  la fecondazione assistita eterologa da donazione dei gameti maschili l’età massima della donna è fissata in 43 anni di età;

c)  la fecondazione assistita eterologa da donazione dei gameti femminili l’età massima della donna è fissata in 46 anni di età.

99.  La Regione, in coerenza con le previsioni del Piano per l’applicazione e la diffusione della medicina di genere di cui al decreto del Ministro della Salute del 13 giugno 2019, al fine di garantire parità di trattamento e di accesso alle cure sanitarie nonché la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate, favorisce la divulgazione di pratiche sanitarie che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione tengano conto del diverso impatto dei determinanti di genere sulla salute, con particolare attenzione alle specifiche esigenze delle donne con disabilità. L’adozione dell’approccio di genere in ambito sanitario e la creazione di reti specialistiche multidisciplinari costituiscono indicatori di qualità nella formulazione dei budget sanitari, nella selezione dei progetti per il miglioramento dei servizi all’utenza e nell’attribuzione della produttività. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere e sulle patologie specifiche, sulle relative differenze nella prevenzione e nel trattamento nonché per la formazione professionale permanente del personale medico e sanitario.

100. Agli oneri relativi alle campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche di salute e sulle differenze di genere di cui al comma 99 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l’attività informativa relativa alla medicina di genere”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

101. La Regione promuove la prevenzione della fibromialgia e garantisce un’adeguata tutela sanitaria ai soggetti che ne sono affetti, favorendone, altresì, la conoscenza attraverso l’avvio e la conduzione di studi clinici, aspetti epidemiologici, diagnosi, cura, impatto sociale e lavorativo.

102.  Agli oneri derivanti dal comma 101 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente: 

a)    della voce di spesa denominata “Spese per lo studio finalizzato a cure e prevenzione della fibromialgia - parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b)  della voce di spesa denominata “Spese per lo studio finalizzato a cure e prevenzione della fibromialgia - parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

103.  È istituita la Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico, da celebrare il 13 ottobre di ogni anno.

104.  In occasione della Giornata di cui al comma 103 la Regione, le aziende, gli enti e gli istituti del servizio sanitario regionale promuovono e organizzano apposite iniziative e eventi rivolti a uomini e donne, anche in coordinamento con gli enti del Terzo settore e gli organismi interessati.

105.  La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative, gli eventi e le modalità di svolgimento della Giornata di cui al comma 103.

106.  Agli oneri derivanti dai commi da 103 a 105 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per la giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.

107. La Regione, al fine di sostenere lo sport quale strumento a supporto della medicina preventiva e riabilitativa, promuove l’offerta di programmi di esercizio fisico, strutturato e adattato, rivolti, in base a specifica prescrizione medica, in favore di persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili o a rischio di patologie, per le quali è clinicamente attestato il beneficio prodotto dalla pratica dell’esercizio fisico.

108.  I programmi di cui al comma 107 sono svolti nell’ambito di strutture, pubbliche o private, che assumono la denominazione di Palestre della salute a seguito di procedura di riconoscimento e iscrizione nell’apposito elenco regionale delle Palestre della salute ai sensi dei commi 109 e 110. I programmi di esercizio fisico offerti dalle Palestre della salute sono somministrati esclusivamente da operatori in possesso di laurea di secondo livello, specialistica o magistrale in attività motorie preventive e adattate, o di diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato o di altro titolo di studio equipollente, anche conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente in materia.

109.  Presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di sport è istituito l’elenco regionale delle Palestre della salute, nel quale sono iscritte le Palestre riconosciute ai sensi del comma 108. L’elenco è gestito dalla struttura regionale competente che ne cura, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

110. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali e ulteriori requisiti il cui possesso è richiesto alle strutture per ottenere il riconoscimento di Palestra della salute e la conseguente iscrizione nell’elenco delle Palestre della salute di cui al comma 109, le modalità di iscrizione e di gestione dell’elenco nonché gli indirizzi per la somministrazione dei programmi di esercizio fisico.

111. La Regione, al fine di porre in essere politiche di inclusione, di inserimento sociale e di integrazione, nell’ottica di costruire una convivenza basata sul dialogo, sul confronto, sul rispetto delle diverse culture, sul comune riconoscimento dei diritti dell’infanzia, dei valori fondamentali della persona e dell’ordinamento democratico e in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche e, in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 38 relative ai minori, promuove il riconoscimento, il consolidamento e la realizzazione  di centri interculturali e/o di progetti a loro sostegno. 

112.  I centri interculturali di cui al comma 111 possono avere, in particolare, le seguenti finalità: 

a)   porre in essere spazi di partecipazione e di riflessione comune sui temi legati alla convivenza civile e al confronto tra le culture; 

b)   promuovere processi di integrazione, di inclusione e di sviluppo di relazioni interculturali; 

c)   attuare e promuovere strategie di contatto che valorizzino l’incontro e lo scambio tra cittadini italiani e migranti nell’ottica di favorire l’integrazione culturale e sociale; 

d)  porre in essere un servizio di informazioni e di consulenza rivolta alle persone, alle associazioni, agli enti locali per promuovere programmi basati sulla realizzazione del pieno godimento dei diritti e sull’adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente in materia di stranieri; 

e)  fornire un servizio di mediazione interculturale al fine di favorire l’inserimento, l’integrazione e l’inclusione di minori e adulti stranieri nel tessuto sociale; 

f)  facilitare, in una dimensione di rete, l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari del territorio, l’inserimento lavorativo degli adulti stranieri e, in particolare, scolastico dei minori stranieri; 

g)  attuare e promuovere progetti di educazione sperimentale interculturale per minori basati sulla pedagogia interculturale, su metodologie educative e di apprendimento che valorizzino le molteplici appartenenze delle bambine, dei bambini, delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie, al fine di promuovere, nei contesti educativi, il confronto, il dialogo e la cittadinanza consapevole. 

113. Con successiva deliberazione, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale determina i requisiti, nonché i criteri e le modalità per l’attivazione e il riconoscimento dei centri interculturali di cui al comma 111.

114. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 (Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale) dopo le parole: “Montalto di Castro” sono inserite le seguenti: “Barbarano Romano, Blera, Bassano Romano, Oriolo Romano, Vejano, Villa San Giovanni in Tuscia”.

115.  Il “Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale - parte corrente” e il “Fondo per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale - parte in conto capitale” di cui all’articolo 10, comma 1, della l.r. 18/2022, iscritti nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono incrementati, rispettivamente, per euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, per la parte corrente e per euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, per la parte in conto capitale, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.

116. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, relativo alla delega ai comuni delle funzioni in materia di porti di competenza regionale, e successive modifiche è inserito il seguente:

“2 bis. In caso di inerzia dell’ente delegato, la Regione, previo invito a provvedere entro un congruo termine, nomina un Commissario ad acta ai sensi della normativa vigente.”.

117.  Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 5 marzo 2010, n. 2 (Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale ai fini dei collegamenti marittimi con le isole Pontine denominata Laziomar S.p.A.) dopo le parole: “gestione del servizio” sono inserite le seguenti: “di collegamento marittimo con e tra le isole pontine”.

118. Al fine di potenziare l’attività della direzione regionale competente in materia di rifiuti, la Giunta regionale può avvalersi di personale degli enti dipendenti e delle agenzie regionali attraverso l’istituto del comando nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente.

119.  Agli oneri derivanti dal comma 118 si provvede mediante l’integrazione per euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, della specifica voce di spesa di cui al programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

120.  Dopo l’articolo 31 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

Art. 31 bis

(Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato)

1.  La Regione, con il concorso dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 34 e degli enti locali competenti per territorio, promuove interventi di manutenzione dei corsi d’acqua, finalizzati al ripristino del buon regime idraulico, alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento e alla prevenzione del rischio idraulico.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, ai soggetti interessati è consentito, nel rispetto dei diritti concessori previsti, lo sfalcio e l’asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali, previa presentazione dì una specifica comunicazione al comune competente per territorio nella quale sono indicate la località e la superficie interessata dall’attività; il comune, entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, acquisito il parere dell’autorità idraulica competente e previa intesa con il Corpo dei carabinieri forestali, può vietare l’attività di sfalcio e di asporto per ragioni di tutela ambientale o idraulica; l’attività può essere comunque intrapresa se il comune non comunica un provvedimento di diniego nel predetto termine di trenta giorni.

3.  Ai soggetti interessati è, altresì, consentito, a titolo gratuito e senza preventivo assenso, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali.

4.  L’assenso allo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 comprende anche l’autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attività consentite.

Art. 31 ter

(Prelievo di materiale litoide per uso personale)

1.  L’autorizzazione al prelievo per uso personale di materiale litoide, limi, sabbie, ghiaie e ciottoli del demanio idrico, per usi domestici e senza finalità commerciali, sui corsi d’acqua di qualunque classe, è rilasciata, fatti salvi i diritti dei terzi, dal comune competente per territorio, a favore degli abitanti residenti, per una quantità annuale massima di 30 metri cubi per ciascun nucleo familiare.

2.  Il comune trasmette annualmente copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 agli enti competenti per classe di corso d’acqua.

3.  Il prelievo occasionale per uso personale o didattico di una modesta quantità di ciottoli, comunque non superiore a 10 metri cubi, non è soggetto ad alcuna autorizzazione.”.

121. Dopo l’articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) è inserito il seguente:

Art. 64 bis

(Applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto)

1.  La Regione, al fine di garantire la protezione e l’integrità del proprio patrimonio ambientale nonché implementare le azioni finalizzate alla prevenzione degli incendi, favorisce l’applicazione pianificata del fuoco prescritto per la gestione e la conservazione di diversi ecosistemi.

2.  Si definisce fuoco prescritto l’applicazione pianificata del fuoco in specifiche condizioni ambientali, per conseguire definiti obiettivi di tutela e gestione del territorio. Il fuoco prescritto, quale misura di lotta attiva contro gli incendi boschivi, si basa su un uso consapevole ed esperto del fuoco su superfici pianificate secondo precise prescrizioni e procedure operative ed è utilizzato per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi.

3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale adotta apposito regolamento, predisposto dalla struttura o agenzia competente in materia di protezione civile che si occupa della redazione del piano antincendio regionale, per definire modalità e criteri per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4.  Le attività di fuoco prescritto devono essere codificate nell’ambito di una progettazione da sottoporre ad autorizzazione da parte degli enti di cui all’articolo 7 del r.r. 7/2005, previa acquisizione dei pareri e nulla osta previsti dalla normativa di riferimento, compreso il parere da parte della competente struttura regionale in materia forestale. Le attività di fuoco prescritto non possono essere applicate nei boschi e nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 4.”.

122. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse finanziarie erogate dalla Regione in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche, sono allocate nell’ambito dei comprensori di bonifica corrispondenti agli estinti Consorzi di bonifica “A Sud di Anagni”, “Conca di Sora” e “Valle del Liri”, in proporzione al numero e all’estensione delle opere e degli impianti di bonifica, delle opere idrauliche nonché dei corsi d’acqua, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183).

123. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 122, nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Est” sono istituite due aree geografiche funzionali distinte:

a)  Area Nord - Sud di Anagni e Conca di Sora;

b)  Area Sud - Valle del Liri.

124. Il Consorzio “Lazio Sud Est”, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il progetto di fusione di cui all’articolo 11, comma 8, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) e successive modifiche nonché il proprio statuto a quanto disposto al comma 123 con riferimento alle aree geografiche funzionali.

125. Al fine di favorire il recupero ambientale dei siti oggetto di attività estrattiva superficiale o sotterranea, i sottoprodotti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, derivanti dallo sfruttamento della cava, compresi gli sfridi e i fanghi, nonché quelli derivanti dalla lavorazione di pietre e marmi, possono essere utilizzati per il ripieno dei vuoti e delle volumetrie prodotti dalla suddetta attività, nel rispetto dell’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e della normativa vigente in materia.

126. Alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    il comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano quelle a qualsiasi titolo sottoposte a misure restrittive della libertà personale o interdette ai sensi dell’articolo 414 del codice civile presenti negli istituti penitenziari per adulti, negli istituti penali, nei centri di prima accoglienza e nelle comunità per minori, nei centri di permanenza per i rimpatri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 256 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, nelle camere di sicurezza delle forze di polizia, nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, nelle comunità terapeutiche, nelle residenze socio-assistenziali e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.”;

b)   dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 5 sono aggiunte le seguenti:

“g bis) esprime pareri in ordine alle proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di carattere generale nelle materie di propria competenza;

g ter)   è audito, su richiesta motivata, presso il Consiglio regionale o presso una commissione consiliare, la Giunta regionale o l’Assessore competente per materia;

g quater)  può partecipare, senza diritto di voto, ad eventuali organismi di coordinamento o consultivi istituiti nelle materie di competenza presso la Giunta o il Consiglio regionale;

g quinquies) può accedere, senza necessità di autorizzazione, presso tutti gli uffici della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate che svolgono attività inerenti alle materie di competenza;

g sexies) ha diritto di accesso a tutta la documentazione necessaria all’esercizio delle proprie funzioni in possesso della Regione, degli enti dipendenti e delle società partecipate;

g septies) formula, nell’esercizio delle proprie funzioni, raccomandazioni alle autorità e agli enti competenti.”.

127. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) è sostituito dal seguente:

“3. Il tavolo si riunisce con la partecipazione del garante e dei garanti comunali dei detenuti entro i primi tre mesi dell’anno, al fine di definire ed approvare le linee di intervento in materia di assistenza sanitaria, politiche sociali, politiche attive del lavoro, diritto allo studio universitario, sport e cultura in favore della popolazione in esecuzione penale.”.

128. La Regione riconosce l’importanza della cultura e della formazione in generale, dello sport e del benessere ricreativo quali strumenti attivi per la crescita della consapevolezza critica delle nuove generazioni e ne promuove l’accesso, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia di politiche giovanili, in particolare attraverso l’erogazione di una carta regionale dedicata ai giovani con età tra i 14 e i 30 anni non compiuti, residenti o domiciliati nel territorio regionale, denominata Lazio Youth Card.

129. La Lazio Youth Card, previo accordo con le competenti autorità e con i soggetti pubblici e privati interessati, favorisce l’accesso ai giovani titolari, a condizioni agevolate o gratuite, a prodotti, servizi, progetti, eventi ed attività previste sul territorio regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo in particolare in ambito culturale, sportivo, formativo, turistico, tecnologico, ricreativo, nonché a servizi di trasporto e di mobilità sostenibile.

130.  La Regione riconosce, inoltre, il valore e le potenzialità della creatività giovanile e della sinergia tra tutti gli ambiti di produzione artistica e creativa quali fattori di crescita sociale ed economica regionale e, in raccordo con la normativa regionale in materia di promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo, nonché in materia di promozione e valorizzazione  delle imprese culturali e creative, sostiene i giovani creativi e l’imprenditoria giovanile di tutti gli ambiti creativi ed artistici e nei diversi livelli della filiera del settore creativo, con particolare riguardo alla promozione dell’incontro tra le nuove generazioni e il mercato del settore creativo, allo sviluppo delle competenze professionali ed imprenditoriali dei giovani creativi, alla valorizzazione e promozione dei giovani artisti e creativi sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

131. Per le finalità di cui al comma 130, la Regione realizza, in particolare, in coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia di politiche giovanili, un programma di interventi denominato Lazio Sound, in favore dei giovani con età tra i 14 ed i 35 anni non compiuti, residenti o domiciliati nel territorio regionale, diretti a promuovere:

a)  la creatività ed il talento dei giovani musicisti, compositori e cantautori, di qualsiasi genere musicale;

b)  la professionalizzazione dei giovani artisti di cui alla lettera a) ai fini dell’inserimento lavorativo;

c)  la sinergia tra i giovani talenti e i diversi professionisti del mondo della musica e della creatività.

132. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le caratteristiche e le modalità operative della Lazio Youth Card, nonché i criteri e le modalità di realizzazione del programma di interventi Lazio Sound.

133.  Agli oneri derivanti dai commi da 128 a 132 si provvede mediante l’incremento dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani), di cui al programma 02 “Giovani” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, per euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

134. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 19 (Disposizioni per promuovere le pratiche di compostaggio aerobico di rifiuti organici) sono aggiunte le seguenti:

“e bis) attività formative dei tecnici esperti, per il controllo e l’assistenza sul territorio delle attività di compostaggio disciplinate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e successive modifiche, dall’articolo 214, comma 7 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221) e dalla presente legge in materia di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio di prossimità; 

e ter) istituzione e aggiornamento dell’albo compostatori;

e quater) numero ed esito delle attività di controllo, anche a campione, effettuate in relazione alle attività disciplinate dalla l. 221/2015, dall’articolo 214, comma 7 bis, del d.lgs. 152/2006, dal d.m. 266/2016 e dalla presente legge in materia di autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio di prossimità, compresa l’applicazione di eventuali sanzioni a carico di trasgressori.”.

135.  Alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’articolo 12:

1)   al comma 5 dopo le parole: “superiore a dieci anni” sono inserite le seguenti: “e per ulteriori due volte”;

2)   al comma 6 le parole: “salvo proroga per un massimo di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “prorogabile due volte”;

b)  al comma 4 dell’articolo 30 prima delle parole: “L’autorizzazione di cui al presente articolo” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, comma 4 bis,”;

c)  all’articolo 34:

1)  la rubrica: “Proroga delle autorizzazioni in scadenza” è sostituita dalla seguente: “Proroga e rinnovi delle autorizzazioni in scadenza”; 

2)  dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Le autorizzazioni di cave e torbiere rilasciate nel periodo antecedente all’approvazione del PTPG, adeguato ai sensi dell’articolo 10, possono essere rinnovate, per motivate esigenze produttive, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e recupero ambientale. La procedura per il rinnovo e le modalità per la determinazione della cubatura residua del giacimento sono stabilite dal regolamento regionale di cui all’articolo 7.”.

136.  Entro il 31 dicembre 2023 il Consiglio regionale approva una legge di riforma organica della l.r. 17/2004.

137.  Al comma 5 dell’articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a disposizioni per la dispersione e l’affidamento delle ceneri, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Il comune può custodire le urne cinerarie in edifici e aree collocati al di fuori del perimetro cimiteriale che possono essere date in concessione ad enti o privati, anche con la procedura di finanza di progetto, realizzati secondo le disposizioni in materia urbanistica ed edilizia del comune competente, acquisendo la destinazione di cimitero per le urne cinerarie, con possibilità di realizzare impianti crematori al servizio.”.

138.  Alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    all’articolo 13:

1)      i numeri da 1 a 4 della lettera a) del comma 1 sono sostituiti dai seguenti:

“1) l’avvio delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 381 del 1991 e successive modifiche;

2) l’avvio di processi di innovazione sociale, sostenibilità ambientale e transizione digitale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1;

3) il sostegno a progetti di recupero e sviluppo volti a far fronte a situazioni di emergenze sociali e sanitarie, dichiarate dalle autorità competenti;

4) la realizzazione di attività volte a favorire l’inclusione socio lavorativa di persone svantaggiate presso le cooperative sociali medesime, attraverso contratti di tirocinio, formazione on the job, orientamento al lavoro e/o inserimento lavorativo;

5) la realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e/o alla migliore acquisizione di capacità lavorative di persone svantaggiate che operano in qualità di lavoratori e/o soci lavoratori;

6) la realizzazione di interventi volti a rendere più accessibile e accogliente l’ambiente di lavoro per le persone svantaggiate.”;

2) alla lettera b) del comma 1 le parole da: “sovventori” a: “legge 13 gennaio 1992, n. 59,” sono sostituite dalle seguenti: “cooperatori, ai sensi dell’articolo 11 della l. n. 381 del 1991 e dell’articolo 2, comma 6, della presente legge,”;

b) alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 13 bis dopo le parole: “di cooperazione sociale” sono aggiunte le seguenti: “, con particolare riguardo al perseguimento di obiettivi di promozione delle cooperative sociali e agli interventi per realizzarli”.

139. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 (Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche) e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

140.  La Regione promuove iniziative a sostegno del miglioramento della qualità dell’aria nelle aule delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. A tal fine, la Regione provvede in via sperimentale a sostenere i progetti presentati dalle scuole ubicate nel territorio della Regione di proprietà comunale, nella misura di due per ciascuna provincia/Città metropolitana di Roma Capitale, per l’istallazione di apparecchi di sanificazione e di impianti di ventilazione meccanica e controllata (VMC) con recupero di calore.

141. Per le finalità di cui al comma 140, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l’accesso ai contributi a sostegno delle progettualità.

142. Agli oneri di cui ai commi 140 e 141, si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Edilizia scolastica” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative a sostegno del miglioramento della qualità dell’aria nelle aule delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00, per l’anno 2022, e ad euro 200.000,00, per l’anno 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

143. La Regione, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, lettera i), dello Statuto, sostiene la pratica sportiva mediante la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni e iniziative sportive svolte al di fuori del territorio regionale, in favore di società e di associazioni sportive a carattere dilettantistico affiliate ad organismi sportivi riconosciuti, operanti nel territorio regionale e costituite ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi, professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) e successive modifiche.

144. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 143.

145. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 143 e 144, si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, Sport e Tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per il sostegno delle trasferte in territorio extra regionale a società e associazioni sportive a carattere dilettantistico”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 300.000,00, per l’anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel Fondo Speciale di cui al programma 03 “Altri Fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, “Spese correnti”.

146. Al fine di favorire la ricerca scientifica in materia di prevenzione e cura delle neoplasie polmonari, la Regione promuove la realizzazione di programmi di screening condotti sulla popolazione a rischio di sviluppo di neoplasie polmonari diretti all’acquisizione e all’elaborazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di dati e di evidenze cliniche rilevanti.

147. Agli oneri derivanti dal comma 146 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per i programmi di screening della popolazione a rischio di neoplasie polmonari”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

148.  Alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente:

“g bis) svolge la funzione di raccordo nella realizzazione di interventi in materia di cinema e audiovisivo per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, attraverso l’istituzione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di un’apposita struttura di coordinamento nell’ambito del sistema organizzativo regionale di cui al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. La struttura regionale di coordinamento di cui alla presente lettera, promuove, in particolare, strategie unitarie nella realizzazione di campagne di comunicazione e di manifestazioni, anche a carattere nazionale e internazionale, volte al consolidamento del settore regionale del cinema e dell’audiovisivo.”;

b)  alla lettera o) del comma 2 dell’articolo 7 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nel rispetto degli indirizzi della Regione e in coordinamento con la struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g bis)”.

149. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione “Film Commissione di Roma e del Lazio” di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2020, in comodato d’uso gratuito e per la durata di tre anni, una porzione dell’immobile in propria disponibilità sito in Roma, via di Campo Romano, n. 8, non superiore a 150 metri quadrati, o di altro immobile nell’ambito del proprio patrimonio disponibile, da adibire a sede istituzionale dell’ente.

150. All’articolo 18 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo a disposizioni per gli incarichi dei dipendenti regionali, sono apportate le seguenti modifiche:

a)    alla rubrica la parola: “dipendenti” è sostituita dalla seguente: “dirigenti”;

b)   al comma 1:

1)   la parola: “dipendente” è sostituita dalla seguente: “dirigente”;

2)   le parole: “o del personale non dirigenziale” sono soppresse.

151. Al fine di realizzare festival, rassegne e altre manifestazioni nelle arene di cui all’articolo 3, comma 2, lettera u), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo), l’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale è incrementata per un importo pari a euro 700.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1”.

152. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19, relativo alla durata dei comandi e dei distacchi disposti ai sensi della normativa regionale in materia di personale, è abrogato.

153. Al comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo ai percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari e successive modifiche, le parole: “dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2023”.

154. Agli oneri derivanti dal comma 153 si provvede mediante l’incremento per euro 300.000,00, per l’anno 2023, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 26, commi 3 e 4, della l.r. 7/2018, concernente i percorsi di politica attiva per l’occupazione e l’occupabilità presso gli uffici giudiziari, di cui al programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

155. Le strutture interessate dai provvedimenti di cui all’articolo 16 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modifiche, adottati in costanza del periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e successive modifiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno la facoltà di chiedere alla Regione il ripristino dell’atto oggetto di tali provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Tali istanze si considerano funzionali rispetto al fabbisogno di assistenza, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della citata legge regionale.

156.  Al fine di deflazionare il contenzioso giurisdizionale e ridurre il rischio di passività potenziali per il bilancio regionale, l’Avvocatura regionale provvede ad effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione del contenzioso pendente e pregresso, relativo agli ultimi cinque anni, evidenziando i settori maggiormente interessati e individuando le possibili cause, anche normative, che concorrono a determinare l’eccessiva mole di contenzioso.

157. Sulla base della ricognizione di cui al comma 156, il Presidente della Regione trasmette alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una apposita relazione sull’attività svolta e sulle misure, anche normative, che si intendono adottare al fine di deflazionare il contenzioso giurisdizionale.

158. In riferimento a ciascun esercizio del bilancio di previsione, il limite autorizzato per il ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti, di cui all’articolo 27 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), escluso l’indebitamento a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di cui all’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), non può eccedere la quota capitale ricompresa nelle rate di ammortamento, da rimborsare a valere sugli esercizi medesimi.

159. La funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale è esercitata dall’Azienda Lazio.0 all’esito del completamento delle procedure di cui all’articolo 12, commi 1 e 1 bis, della legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0) e successive modifiche. Fino al completamento degli adempimenti necessari all’avvio delle attività Azienda Lazio.0 la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti continua a essere svolta secondo le modalità vigenti. (11)

160. Il concorso finanziario regionale di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c) della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche per i servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione di Roma Capitale, da destinare ai comuni con popolazione residente pari o superiore a 100 mila abitanti, può essere incrementato nei limiti dei finanziamenti calcolati a seguito dell’aggiornamento degli indicatori di fabbisogno relativi ai servizi minimi di cui all’articolo 7, comma 31, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28.

161.  Agli oneri derivanti dal comma 160 si provvede mediante l’integrazione per euro 1.000.000,00, per l’anno 2022, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 30, comma 2, della l.r. 30/1998, concernente il finanziamento per il TPL comuni, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

162. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2 (Disposizione per la promozione della formazione, dell’occupazione e dello sviluppo nei settori della Blue economy) è inserito il seguente:

Art. 5 bis

(Contributi ai comuni per la realizzazione di progetti pilota per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti raccolti in mare)

1. La Regione sostiene le iniziative dei comuni per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti raccolti in mare e per la promozione dell’economia circolare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede un contributo ai comuni per la realizzazione di un progetto pilota mirato alla realizzazione di isole di trasferenza per la raccolta, caratterizzazione, smistamento e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le operazioni di pesca in mare, a valere sull’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 1, comma 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) e successive modifiche.”

163. Al fine di fare fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia e limitarne gli effetti negativi per le imprese e le famiglie è istituito, nel programma 01 “Industria, PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, il “Fondo regionale per il rincaro energia”.

164. La Giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l’accesso al Fondo di cui al comma 163, su proposta degli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e politiche sociali.

165. La dotazione del Fondo di cui al comma 163 è pari a euro 25.000.000,00, per l’anno 2022, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

166. La Regione, al fine di valorizzare e favorire la fruizione dei siti archeologici della Grotta Guattari, nel comune di San Felice Circeo, e della Villa di Domiziano, nel comune di Sabaudia, promuove, nel rispetto della normativa statale in materia di beni culturali e paesaggistici, l’istituzione del Parco archeologico della Grotta Guattari e della Villa di Domiziano mediante la stipula, ai sensi degli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell’articolo 31 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, di apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche interessate, nella quale definire comuni strategie per la valorizzazione e la fruizione collettiva dei suddetti siti.

167. Agli oneri connessi alla partecipazione alla stipula della convenzione di cui al comma 166, si provvede mediante l’incremento per euro 100.000,00, per l’anno 2022, dell’autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, di cui al programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

168. (12)

169. (12)

170. (12)

171. (12)

172. (12)

173. (12)

174. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, relativo al Fondo per la regolamentazione dei rapporti finanziari e patrimoniali conseguenti a processi di fusione e distacco tra comuni, è sostituito dal seguente:

“3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 400.000,00, per l’anno 2022, ad euro 1.200.000,00, per ciascuna annualità 2023 e 2024, e ad euro 700.000,00, per ciascuna annualità dal 2025 al 2027, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e, per gli anni dal 2025 al 2027, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

175.  Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2022, n. 12, relativo al Fondo regionale per l’adeguamento dei prezzi, è sostituito dal seguente:

“3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2022, e a euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

176. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Le parole "CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI" presenti nel testo originario pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sono state riportate per mero errore materiale, come precisato nell'avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino ufficiale dlla Regione del 29 novembre 2022, n. 98

(1a) Articolo abrogato dall'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(1b) Termine modificato dall'alinea del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(2) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, della legge regionale 29 maggio 2023, n. 5

(3) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, della legge regionale 29 maggio 2023, n. 5

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3, della legge regionale 29 maggio 2023, n. 5

(5) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1, della legge regionale 29 maggio 2023, n. 5

(6) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, della legge regionale 29 maggio 2023, n. 5

(7) Lettera aggiunta dall'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero 3, della legge regionale 29 maggio 2023, n. 5

(8) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 11

(8a) Lettera aggiunta dall'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(9) Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 14

(9a) Lettera aggiunta dall'artciolo 21, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(10) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2023, n. 8

(11) Comma sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 ottobre 2023, n. 13

(12) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.