Legge di stabilità regionale 2020

Numero della legge: 28
Data: 27 dicembre 2019
Numero BUR: 105 s.o. n. 1
Data BUR: 31/12/2019

SOMMARIO

Art. 1 Leggi regionali di spesa
Art. 2 Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP
Art. 3 Disposizioni finanziarie in materia sanitaria
Art. 4 Misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti
Art. 5 Programma regionale per l’attrazione degli investimenti
Art. 6 Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9,relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari e successive modifiche
Art. 7 Disposizioni varie

  • comma 1  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche
  • comma 2  Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale.  Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie)
  • commi da 3 a 9  Misure per il sostegno alle attività economiche vittime di azioni della criminalità
  • commi da 10 a 13  Istituzione dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro [abrogati]
  • comma 14  Modifiche all’articolo 67 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo all’utilizzazione del ramo d’azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.
  • commi da 15 a 19  Disposizioni varie in materia finanziaria
  • comma 20  Autorizzazione di spesa per realizzazione del progetto “Ossigeno”
  • comma 21  Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo ad ulteriori riduzioni della spesa
  • commi 22 e 23  Modifiche allarticolo 3 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi e all’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo all’esclusione dall’erogazione del vitalizio
  • commi da 24 a 26  Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183). Disposizioni per l’aggiornamento dei piani di classifica dei consorzi di bonifica [comma 26 abrogato]
  • comma 27  Modifica all’articolo 44 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche
  • comma 28  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna)
  • comma 29  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale
  • comma 30  Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio)
  • commi da 31 a 35  Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
  • commi da 36 a 38  Reddito di residenza attiva [abrogati]
  • comma 39  Zona di tutela biologica antistante il Comune di Tarquinia
  • comma 40  Modifica all’articolo 1, comma 78 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni
  • commi da 41 a 44  Fondo per il sostegno dei pazienti affetti da sindrome di Batten
  • commi da 45 a 49  Fondo per il sostegno dei pazienti affetti da malattia rara ad alta intensità di cura
  • commi da 50 a 53  Interventi per ridurre le emissioni di gas climalteranti e per migliorare la qualità dell’aria e l’efficienza energetica
  • comma 54  Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche
  • commi da 55 a 59  Adozione in via sperimentale dell’Ecorendiconto e dell’Ecobilancio
  • commi 60 e 61  Immobili da destinare alle strutture per contrastare la violenza alle donne
  • commi da 62 a 65  Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio
  • commi da 66 a 68  Contributi per la promozione e il sostegno della Street Art [abrogati]
  • commi da 69 a 71  Contributi ai comuni per l’acquisto di giochi inclusivi
  • comma 72  Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio) e successive modifiche
  • commi da 73 e 74  Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica). Disposizioni sull’adeguamento del regolamento regionale 2/2000
  • commi 75 e 76  Modifica alla legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) e successive modifiche
  • commi da 77 a 81 Contributi alle donne sottoposte a terapia oncologica per l’acquisto della parrucca. Istituzione della banca della parrucca
  • comma 82  Contributo al Comune di Rocca di Papa per i danni derivanti da eventi di natura entropica
  • comma 83  Concorso della Regione per il contrasto alla povertà educativa minorile
  • commi da 84 a 87  Contributi regionali per l’acquisto di dispositivi di allarme per prevenire l’abbandono nei veicoli di bambini di età inferiore ai quattro anni
  • comma 88  Contributi per i Centri di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette o a rischio di contagio da virus HIV
  • commi 89 e 90 Diffusione dei dati relativi ai costi medi di produzione del latte crudo
  • comma 91 Interventi di salvaguardia idraulica del potenziale agricolo produttivo
  • commi da 92 a 94 Contributi per i comuni colpiti da eventi calamitosi di origine antropica
  • comma 95 Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
  • commi 96 e 97 Contributi per l’acquisto della prima casa da parte delle famiglie in attesa di un figlio
  • commi 98 e 99 Contributi per l’acquisto di sollevatori per l’immersione in acqua di persone con disabilità
  • commi da 100 a 104 Disposizioni sul divieto di utilizzo di materiali in plastica monouso
  • comma 105  Promozione degli interventi previsti nel piano operativo di LazioCrea
  • commi 106 e 107  Disposizioni per l’adeguamento delle aree naturali protette e la nomina del relativo Direttore
  • commi 108 e 109  Contributo per la manutenzione straordinaria delle aree demaniali marittime
  • commi 110 e 111  Disposizioni relative alla nomina del Direttore delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 46/1977
  • comma 112  Contributo per fronteggiare l’emergenza dovuta alla concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all’uso umano
  • comma 113  Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)
  • commi 113bis e 113ter Contributi per le aziende zootecniche laziali colpite dal sisma del 2016
  • comma 113quater Contributo per l'attuazione del Piano di tutela delle acque regionali (PTAR)
  • commi 113 quinquies e 113 sexies Contributi ai comuni per manifestazioni artistiche, ludiche e sportive
  • comma 113 septies Modifiche all'articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico

Art. 8 Entrata in vigore


Art. 1

(Leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e nel rispetto del paragrafo n. 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011), alla presente legge sono allegati:
a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi e titoli di spesa, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 (Allegato A);
b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B).

Art. 2
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento ai due periodi d'imposta successivi (01) a quello in corso al 31 dicembre 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche non trova applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C).
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la maggiorazione dell'aliquota dell’IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 è rideterminata in misura pari allo 0,30 per cento per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato D).
3. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese femminili costituite nel territorio regionale negli anni 2020 e 2021 (02). Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna;
b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;
c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.
4. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 3 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00.
5. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti:
a) esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato E) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato F);
b) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato G).
6. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese costituite negli anni 2020 e 2021 (03) da parte di soggetti di età non inferiore a cinquanta anni che, al momento della costituzione della nuova impresa, risultano disoccupati. Per le finalità di cui al presente comma, accedono alla misura agevolativa le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) le imprese individuali il cui titolare sia un soggetto disoccupato di età non inferiore a cinquanta anni;
b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni;
c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni.
7. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 6 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00.
8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari ad euro 20.035.000,00, a valere sull’annualità 2020, si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

9. Al fine di valutare l'impatto finanziario, economico ed occupazionale di ulteriori proposte di politica fiscale in materia di IRAP, è istituito presso la Giunta regionale un apposito tavolo tecnico che opera in raccordo con la commissione consiliare competente in materia di bilancio.

10. Agli oneri derivanti dalle ulteriori proposte di politica fiscale di cui al comma 9, pari ad euro 2.000.000,00, a valere sull’annualità 2021, si provvede mediante l’accantonamento nell’ambito del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, di cui al programma 03 della missione 01, titolo 1 e la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, a garanzia dell’equilibrio economico annuale del Servizio sanitario regionale è destinato annualmente un gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”) e successive modifiche, pari ad euro 91.091.000,00, come valutato dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA) nella riunione congiunta del 26 luglio 2018. Il predetto importo è iscritto nel bilancio regionale, per ciascuna annualità a decorrere dal 2020 e fino alla conclusione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 66 (Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della Legge 311/2004) e 6 marzo 2007, n. 149 (Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di rientro”)” (03.1), nel programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”.

2.  (04)

3.  (05)

4. A tutti gli assistiti residenti o domiciliati nella Regione, entro il 30 giugno 2020, si applica la gestione informatizzata di tutte le erogazioni dei prodotti senza glutine incluse nel Registro nazionale, permettendo agli stessi di gestire il credito disponibile di spesa tramite la presentazione della tessera sanitaria, da associare ad apposito Pin Celiachia, sia presso i negozi della piccola e grande distribuzione che presso le farmacie convenzionate con le aziende sanitarie della Regione.

Art. 4
(Misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti)

1. Al fine di potenziare lo sviluppo economico, l’occupazione e l’attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto conto delle iniziative di interesse nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per l’insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca, la diffusione di modelli di produzione circolari e ambientalmente sostenibili, anche riqualificando i siti industriali dismessi, la realizzazione di investimenti finalizzati al superamento di crisi aziendali, l’accrescimento delle specializzazioni territoriali delle imprese in sintonia con la strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy) definita dalla Regione in conformità agli indirizzi della Commissione europea, ovvero eccellenze tecnologiche in processi di adattamento e trasformazione, con adozione di soluzioni innovative (processi, beni e servizi) in grado di migliorare la qualità della vita di cittadini e istituzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione svolge la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale, per gli investimenti finalizzati all’insediamento, ampliamento o miglioramento di impianti o stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l’amministrazione regionale, gli enti locali interessati e i soggetti proponenti nuove iniziative economiche, che si assumano l’impegno di creare nuova occupazione o riqualificare la forza lavoro impiegata, fermi restando gli obblighi discendenti dal principio di stabilità delle operazioni per l’insediamento produttivo beneficiario di risorse provenienti da misure di sostegno agli investimenti. (09)

3. Per facilitare la realizzazione e l’insediamento di nuovi siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca e la diffusione di modelli di produzione ambientalmente sostenibili, la Regione, al fine di consentire ai giovani imprenditori la formazione utile alla scelta e alla pianificazione imprenditoriale, organizza specifici “open day” territoriali e corsi di formazione attraverso i quali apprendere le modalità del fare impresa in forma sostenibile. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce il modello standard per la stipula degli accordi di cui al comma 2, nonché predispone una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alla valutazione delle imprese ai fini dell’insediamento. Il modello di cui al periodo precedente è pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente.

5. I progetti di insediamento produttivo oggetto degli accordi di cui al comma 2, di importo pari o superiore a euro 2.000.000,00, sono valutati, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, attraverso una conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che si conclude con determinazione motivata, che sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso per la realizzazione e l’esercizio del progetto. (010)

6. Sulla base delle valutazioni della direzione regionale individuata, per ciascun procedimento, quale amministrazione procedente in relazione al principio di prevalenza, e relativamente alla complessità degli interventi proposti, i progetti di cui al comma 5 sono esaminati, prima dell’indizione della conferenza di servizi decisoria, nell’ambito di una conferenza preliminare indetta dalla Regione, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della l. 241/1990. (011)

7. Il provvedimento conclusivo della conferenza di cui al comma 5 sostituisce anche ogni autorizzazione ambientale di competenza regionale o subregionale, fermo restando quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché di valutazioni e autorizzazioni ambientali ricomprese nella competenza statale. (012)

8. Il provvedimento autorizzatorio concernente i progetti di insediamento produttivo oggetto di accordi di cui al comma 2 programma in modo coordinato le eventuali modalità delle attività ispettive che le autorità pubbliche eserciteranno nell’arco temporale di vigenza dell’autorizzazione. Resta fermo il potere di svolgere ispezioni non programmate allo scopo di evitare rischi per la salute, l’ambiente o altri interessi pubblici tutelati.

9. Allo scopo di coniugare gli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente con la promozione dell’iniziativa economica, nell’ambito delle conferenze di servizi preliminari e decisorie di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, della l. 241/1990 e successive modifiche, aventi per oggetto progetti di nuovi insediamenti produttivi nonché di modifica di insediamenti già esistenti, ferme restando le competenze delle diverse amministrazioni coinvolte, le aziende sanitarie locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) intervengono rilasciando, nell’ambito delle rispettive competenze, il proprio parere sugli aspetti progettuali connessi ai rischi sanitari e ambientali negli ambienti di vita, alla sicurezza negli ambienti di lavoro, all’igiene degli alimenti e alla sanità veterinaria nonché alla qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo e alle emissioni di rumore. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 14 bis, comma 4, della l. 241/1990 e successive modifiche, il mancato rilascio del parere entro il termine previsto equivale all’espressione dell’assenso senza condizioni. (013)

10. Le autorità statali interessate dai procedimenti autorizzatori di cui al presente articolo possono aderire all’accordo di insediamento e sviluppo delle imprese con riferimento a specifici progetti di insediamento produttivo.

11. Allo scopo di coniugare il processo di bonifica con i programmi di sviluppo e riconversione industriale, anche dei siti industriali dismessi, gli interventi di investimento di qualsiasi dimensione economica ricadenti nel perimetro territoriale del sito di interesse nazionale della Valle del Sacco sono valutati, su richiesta del soggetto proponente, secondo le modalità procedimentali di cui ai commi 5 e 6.

12. Il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi di cui al comma 5, indetta dalla Regione per valutare progetti di investimento che intervengono in porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modifiche, assolve anche l’eventuale funzione di revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali del sito portuale oggetto di investimento, fermi restando il mantenimento nella categoria e classe di appartenenza e gli adempimenti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche. (014)

13. Le misure di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinati dagli articoli 25, 26 e 28 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).


Art. 5
(Programma regionale per l’attrazione degli investimenti)

1. Al fine di promuovere gli investimenti di cui all’articolo 4, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è adottato il Programma regionale per l’attrazione degli investimenti, di seguito denominato programma, alla cui realizzazione si provvede mediante le risorse di cui al comma 4.

2. Le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, a titolo di contributo a fondo perduto per la copertura, anche parziale, degli oneri di natura fiscale e contributiva, nonché delle spese per investimenti materiali e immateriali concernenti la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, l’ampliamento, lo sviluppo, il contrasto alla crisi, il posizionamento su nuovi mercati, la riqualificazione e riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti gli accordi di cui all’articolo 4, comma 2. Una quota delle risorse non inferiori al 10 per cento è destinata alla promozione di misure semplificative delle procedure di realizzazione di impianti produttivi o start up innovative da parte di giovani imprenditori di età inferiore ad anni trentanove e undici mesi che intendono investire sul territorio regionale. Per la gestione delle risorse di cui al comma 4, la Regione può avvalersi dei propri enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, ivi compreso il Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all’articolo 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale).

3. Il programma definisce le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e della disponibilità delle risorse stanziate. Inoltre, verrà riservata una premialità alle proposte di riqualificazione e riconversione di impianti o stabilimenti produttivi che garantiscano un abbattimento delle emissioni inquinanti pari ad almeno il 50 per cento. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo a carico dei beneficiari derivanti dall’utilizzo dei fondi europei.

4. Al finanziamento del programma si provvede nel limite di euro 20.000.000,00 per l’anno 2020, a valere sulle disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei POR-FESR 2014-2020, di cui all’Asse prioritario 3 – Competitività, Obiettivo tematico 3 – “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, iscritte nel programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per le finalità di cui al precedente periodo, la Giunta regionale è autorizzata alla riprogrammazione, con propria deliberazione, delle risorse ivi indicate, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche.

5. La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti e istituti nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.

Art. 6
(Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9,
relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari e successive modifiche)

1. All’articolo 64 della l.r. 9/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole: “la rateizzazione è concessa” sono inserite le seguenti: “, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza,”;
b) al comma 10 ter, dopo le parole: “nonché le aziende ed istituti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 118/2011,” sono inserite le seguenti: “i consorzi di bonifica e i consorzi industriali di cui, rispettivamente, alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche e alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche”;
c) al comma 10 quater, dopo le parole “dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “A dimostrazione del recupero dell’equilibrio il soggetto produce una relazione economico-patrimoniale approvata dall’organo di controllo o dall’assemblea e relativa al periodo di riferimento, nonché un prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità.”;
d) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti:
“10 sexies. I comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti concernenti il pagamento del servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 8, 9 e 10 quater, primo periodo. I relativi interessi di legge già maturati sono ridotti a un terzo ai fini della determinazione del debito da rateizzare. In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, la Regione provvede al recupero delle somme dovute. A tal fine, gli interessi di cui al secondo periodo sono dovuti integralmente.
10 septies. I piani di rateizzazione concernenti i debiti relativi al pagamento del servizio di adduzione idrica già vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali i comuni abbiano provveduto ad almeno una parte dei pagamenti dovuti, possono essere rideterminati, su istanza del comune interessato, riducendo di un terzo l’ammontare dovuto per gli interessi di legge già maturati.
10 octies. Le entrate derivanti dal piano di rateizzazione di cui ai commi 10 sexies e 10 septies sono destinate alla realizzazione di interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni. A tal fine sono istituite, rispettivamente, la voce di entrata denominata: “Entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018”, all’interno della tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e la voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018 destinate ad interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni”, all’interno del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.”.
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, lettera d), valutate in euro 500.000,00 a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione, rispettivamente, della voce di entrata di cui alla tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
3. L’ammontare dei debiti rateizzati ai sensi dell’articolo 64, comma 10 sexies, della l.r. 9/2005, come introdotto dal presente articolo, è computato ai fini del calcolo dell’importo minimo previsto dall’articolo 3, comma 53, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo ad atti transattivi per la rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari.

Art. 7
(Disposizioni varie)

1. All’articolo 6 della regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento”;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro all’amministrazione regionale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera, da trasmettere all’amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1.1. Le somme rimborsate al beneficiario, di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si intendono al netto del ribasso d’asta e delle eventuali economie maturate prima della consegna dei lavori, devono essere conguagliate all’atto del pagamento del secondo acconto di cui al comma 1, lettera b), e sono corrisposte dall’amministrazione regionale a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, aggiuntiva a quella già indicata al comma 1, e della verifica della conformità della spesa effettuata rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.
1.2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:

a) le modalità di rendicontazione della spesa;

b) le procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile trasmessa dal beneficiario;

c) i termini e le modalità per l’invio all’amministrazione regionale della documentazione richiesta;

d) i criteri e i termini di conservazione della documentazione originale da parte del beneficiario.”;

c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
“1 bis 1. Ai fini dell’ammissione a finanziamento, per gli interventi di importo complessivo uguale o superiore ad euro 100.000,00, le richieste di finanziamento devono essere dotate almeno del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, o dello studio di fattibilità di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), comprensivo del cronoprogramma delle attività e del quadro tecnico economico preliminare.”.
2. Alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell’ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b bis) opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche, al fine di favorirne il riutilizzo e la fruizione sociale nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio, di accoglienza e di supporto per le vittime di reato;”;

2) alla lettera c) le parole: “ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche,” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiti al patrimonio indisponibile degli enti locali ai sensi del d.lgs. 159/2011 e successive modifiche,”;

3) dopo la lettera c quater) è aggiunta la seguente:

“c quinquies) formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati.”;

b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“b bis) università pubbliche o private, che sottoscrivono convenzioni, accordi o intese comunque denominate con la Regione, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c quinquies). Alle finalità di cui alla presente lettera si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia”, nell’ambito del programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, e derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti””;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le risorse di cui alla presente legge sono, altresì, utilizzate per opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis).”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), c bis), c ter) e c quater), può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale, realizzati anche per il tramite dell’Osservatorio di cui all’articolo 8.”;

c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8, si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, relativo all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, si provvede mediante la voce di spesa iscritta nel programma 02 della missione 03, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.

3. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto, contrasta ogni forma di criminalità organizzata persistente nel tessuto sociale, economico e finanziario del territorio regionale e sostiene, attraverso contributi economici, le attività economiche e di interesse generale senza scopo di lucro vittime di azioni della criminalità sul territorio regionale. (3)
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione concede contributi economici a favore dei:
a) titolari o gestori di un’attività economica e di un’attività di interesse generale senza scopo di lucro, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano subito una comprovata interruzione o compromissione dell’attività economica in conseguenza di eventi delittuosi violenti denunciati all’autorità giudiziaria; (4)
b) proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi di cui alla lettera a).
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi, in funzione della gravità del danno accertato, per:
a) la copertura dei danni subiti in conseguenza dell’evento delittuoso, limitatamente alla quota non coperta da polizze assicurative o da altre entrate finanziarie comunque percepite a tale riguardo dal soggetto danneggiato;
b) il sostegno al riavvio dell’attività, nel medesimo sito ovvero in prossimità del luogo dove si è verificato l’evento delittuoso.
6. In caso di cessione dell’attività a soggetti terzi, i contributi relativi alla finalità di cui al comma 5, lettera b), possono essere concessi anche ai soggetti subentranti nell’attività che siano in possesso dei requisiti definiti con la deliberazione di cui al comma 7. In caso di morte del beneficiario, i contributi di cui ai commi da 3 a 8 sono devoluti agli eredi legittimi.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi da 3 a 8.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano con riferimento alle fattispecie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019 e non si applicano alle fattispecie del racket e dell’usura, per le quali si applicano le rispettive disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per il sostegno alle attività economiche vittime della criminalità”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020 e 350.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
10. (5)

11. (5)

12. (5)

13. (5)

14. All’articolo 67 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazionee lo sviluppo regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Utilizzazione del ramo d’azienda della società Capitale Lavoro S.p.A. e successione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Aumenti di capitale nelle società regionali”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di completare, nell’ambito del quadro normativo di cui all’articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e successive modifiche, il percorso di transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la società LAZIOCrea S.p.A è, altresì, autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad acquistare il ramo d’azienda di cui al comma 1 e, conseguentemente, a succedere nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di Capitale Lavoro S.p.A utilizzato sulla base del medesimo comma 1, in conformità ai principi e alle disposizioni di cui alla suddetta legge.”;

c) al comma 3 le parole: “presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” della voce di spesa denominata: “Spese relative all'acquisizione del ramo di azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 6.000.000,00, a decorrere dall’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.
15. Al comma 14 dell’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo al definanziamento per mancato avvio di opere pubbliche, le parole da: “ascrivibile” fino a: “finanziamento” sono sostituite dalle seguenti: “, non imputabile ad inerzia amministrativa del destinatario del finanziamento, ascrivibile al mancato o tardivo rilascio di autorizzazione regionale o di pareri o altri atti di assenso di competenza di altre amministrazioni o ad un contenzioso giudiziario pendente.”.
16. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 77 bis, secondo periodo, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, introdotte dall’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, si applicano anche ai contributi concessi dalla Regione nell’esercizio finanziario 2018. Ai fini del recupero delle risorse erogate, i comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata delle somme dovute, ai sensi dell’articolo 64, comma 10bis, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione di crediti tributari ed extratributari.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è istituita nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” la voce di entrata denominata: “Recupero delle somme erogate a valere sul fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (art. 1, c. 77-bis, l.r. n. 12/2011)”.
18. Al fine di garantire l’attuazione del principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio, nell’ambito del processo di definizione del rendiconto generale della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, è disposta l’eliminazione dal conto del patrimonio delle partite debitorie iscritte in corrispondenza dei residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, per le quali, anche in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2946 del codice civile, siano venute meno le ragioni giuridiche per la loro sussistenza.
19. Per le finalità di cui al comma 18, nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, di cui all’articolo 19 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità), entrambi iscritti nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, è accantonata una quota pari al 10 per cento dell’importo corrispondente all’ammontare delle partite debitorie eliminate, stimata, per l’anno 2020, in euro 1.900.726,42 per la parte corrente ed in euro 9.895.574,30 per la parte in conto capitale, per l’anno 2021, in euro 913.166,88 per la parte corrente ed in euro 8.134.048,94 per la parte in conto capitale e, per l’anno 2022, in euro 958.859,94 per la parte corrente ed in euro 9.247.361,63 per la parte in conto capitale.
20. Per la realizzazione del progetto “Ossigeno”, quale azione finalizzata alla sostenibilità ambientale attraverso la cura del territorio, il ridimensionamento del riscaldamento globale e la lotta all’inquinamento, è disposta nel programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, un’autorizzazione di spesa pari ad euro 4.000.000,00 per ciascuna annualità 2020-2022.
21. All’articolo 19 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione di costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5:

1) le parole: “spesa annua” sono sostituite dalle seguenti: “determinazione della spesa annua”;

2) le parole: “non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità” sono sostituite dalle seguenti: “viene effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 20, del medesimo decreto-legge”;

b) i commi 5 bis e 5 ter sono abrogati.

22. Al comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 9 (Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi) dopo le parole: “non sia già inferiore a tale soglia.” sono aggiunte le seguenti: “Tale previsione è da considerarsi moltiplicata per tre volte unicamente per i percettori dell’assegno con disabilità al 100 per cento e con diritto all’accompagno ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)”.
23. All’articolo 9 della l.r. 4/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole: “del vitalizio” sono aggiunte le seguenti: “e del trattamento previdenziale”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente.

“2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari del trattamento previdenziale disciplinato dall’articolo 2. L’esclusione dell’erogazione dell’assegno cessa nel caso in cui la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici si estingua ai sensi dell’articolo 178 del codice penale e comunque non prima dell’estinzione della pena.”.
24. All’articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole: “ai sensi dell’articolo 27 della l. 36/1994” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche,”;

c) al comma 3 le parole: “Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2,” sono soppresse.

25. Ai fini di cui al comma 24, i consorzi di bonifica aggiornano i propri piani di classifica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall’approvazione dei piani di classifica di cui al periodo precedente, la Giunta regionale approva la nuova convenzione-tipo ai sensi dell’articolo 40 della l.r. 53/1998 ed entro e non oltre i successivi trenta giorni gli enti di governo d’ambito del servizio idrico integrato e i consorzi di bonifica sottoscrivono, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della l.r. 53/1998, le nuove convenzioni di cui al medesimo articolo 36, comma 3. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della l.r. 53/1998.
26. [Il contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche, a cui sono tenuti i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, è riscosso a mezzo della tariffa degli enti di governo d’ambito del servizio idrico integrato. Gli importi fatturati dai soggetti gestori del servizio idrico integrato riportano esplicitamente la componente di costo relativa ai suddetti contributi di bonifica. La convenzione-tipo di cui al comma 25 precisa, altresì, le modalità e le tempistiche con le quali i soggetti gestori del servizio idrico integrato corrispondono i predetti importi ai consorzi di bonifica.] (1.1)
27. Al comma 11 dell’articolo 44 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, la parola: “2019” è sostituita dalla seguente: “2024”.
28. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) è inserita la seguente:
“h bis) promuove incentivi alle aziende per favorire il telelavoro e lo smart working di lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 12.”.
29. All’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1, 2 e 2-bis la parola “sospensione”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “interruzione”;
b) dopo il comma 2 bis, sono inseriti i seguenti:
“2 ter. Per effetto dell’avvenuta trascrizione di cui al comma 2, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5 e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi.
2 quater. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell’articolo 5 del d.l. 953/1982.”.
30. Alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 è abrogata;
b) all’articolo 35:
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 5 le parole: “nonché al comma 4” sono soppresse;
c) al comma 2 dell’articolo 71, le parole “e all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell’attività dei medesimi” sono soppresse;
d) al comma 2 dell’articolo 85 la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
“c) il titolare del titolo abilitativo, qualora occupi abusivamente uno spazio pubblico;
c bis) il titolare del titolo abilitativo qualora, essendo titolare di provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico ai fini del servizio di somministrazione su superficie aperta di cui all’articolo 74, comma 1, lettere a) e g), occupi uno spazio maggiore consentito dalla concessione medesima.”;
e) dopo il comma 5 dell’articolo 85 è inserito il seguente:
“5 bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera c bis), qualora vi sia reiterazione della violazione per uno spazio superiore al 50 per cento di quello consentito dalla concessione, è disposta la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo compreso tra cinque e quindici giorni.”;
f) il comma 7 dell’articolo 85 è abrogato;
g) dopo la lettera a) del comma 8 dell’articolo 99 è inserita la seguente:
“a bis) l’apertura di medie strutture di vendita collocate all’interno di fabbricati esistenti, a destinazione commerciale, già in precedenza autorizzati all’esercizio della medesima attività;”.
31. Al fine di garantire l’uniforme utilizzo delle risorse regionali relative allo svolgimento dei servizi minimi, assicurare l’esercizio unitario delle funzioni sul territorio regionale e conseguire adeguati livelli di efficienza, in riferimento ai servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale, la Regione individua:

a) le unità di rete idonee al conseguimento del più alto livello di economicità, efficienza e produttività, che costituiscono la dimensione ottimale dei contratti di servizio. Le unità di rete non includono i comuni capoluogo di provincia della Regione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 33, lettera a); (1.2)

b) i servizi minimi di cui all’articolo 17 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche;

c) le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. 30/1998, per ciascuna unità di rete, destinate a finanziare i servizi minimi di cui alla lettera b);

c bis) le tariffe dei servizi di cui all’alinea. (1.3)

32. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 31, la Regione provvede con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori del settore del trasporto pubblico, prevedendo l’entrata in vigore delle unità di rete di cui al comma 31, lettera a), entro la data del 1° gennaio 2025 (1.4). Con specifico riguardo all’individuazione dei servizi minimi e delle risorse di cui al comma 31, lettere b) e c), la deliberazione della Giunta regionale definisce i criteri di gradualità e le modalità attuative necessari per conseguire, entro la medesima data (1.4), la piena efficacia dei nuovi criteri di assegnazione delle risorse.
33. Entro la data del 1° gennaio 2025 (1.4) per i servizi di trasporto di cui al comma 31:

a) le funzioni di stipula e gestione dei nuovi contratti di servizio sono attribuite ad ASTRAL S.p.A.; è fatta salva la facoltà di ASTRAL S.p.A., previa intesa con la struttura regionale competente, di concludere convenzioni con i comuni capoluogo ovvero con forme associative comunali già costituite, per l’esercizio congiunto delle predette funzioni;

b) le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della l.r. 30/1998, come individuate al comma 31, sono trasferite ad ASTRAL S.p.A., per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera a);

c) ASTRAL S.p.A. definisce, d’intesa con la struttura regionale competente e con i comuni ricompresi in ogni unità di rete, la progettazione della rete e dei servizi. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa con i comuni entro sessanta giorni dall’avvio del procedimento da parte di ASTRAL S.p.A., la società potrà definire la progettazione di rete.

34. Fino alla data indicata al comma 33, gli enti locali continuano ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto di cui al comma 31, in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) nonché all’articolo 19, comma 2ter, della l.r. 30/1998 e successive modifiche.

35. ASTRAL S.p.A. esercita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni relative all’affidamento dei contratti di servizio che saranno stipulati entro la data del 1° gennaio 2025 (1.4).
[36. Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei comuni laziali con meno di 2.000 abitanti e agevolare la loro rigenerazione urbana, è istituito il reddito di residenza attiva, consistente in un contributo economico pari a euro 24.000,00, suddiviso in tre annualità, per i soggetti che intendono trasferire la propria residenza in uno dei comuni laziali con meno di 2.000 abitanti e che, nel medesimo comune, intendono avviare un’attività imprenditoriale o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico culturale.
37. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente in materia di enti locali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione, tramite avviso pubblico, del reddito di residenza attiva.
38. Agli oneri di cui al comma 36 si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, di un apposito fondo regionale denominato “Fondo per la concessione del Reddito di residenza attiva”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 550.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 300.000,00 per l’anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Altri fondi e accantonamenti”]. (1)
39. Al fine di incentivare le attività di studio e ricerca volte ad un approfondimento sulla possibilità di istituire una zona di tutela biologica nell’ambiente marino antistante il Comune di Tarquinia, è istituita una apposita voce di spesa nell’ambito del programma 01 della missione 07, titolo 1, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
40. Alla lettera a) del comma 78 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, dopo la parola: “bilancio” sono aggiunte le seguenti: “e si considera anche l’anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
41. La Regione sostiene i cittadini affetti dalla patologia ceroidolipofuscinosi, conosciuta come “sindrome di Batten”, sulla base di specifica certificazione medica.
42. Per le finalità di cui al comma 41 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 41 e di eventuali varianti cliniche.
43. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 42 tenendo conto della gravità della variante e della sottovariante di cui i singoli pazienti sono affetti.
44. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 41 a 43 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, titolo 1, di un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da patologia ceroidolipofuscinosi”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 50.000,00 per l'anno 2020, ed euro 75.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
45. La Regione assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologia denominata e classificata come “Malattia rara ad alta intensità di cura” attraverso sussidi concessi, sulla base di specifica certificazione medica della diagnosi, anche se in fase di accertamento.
46. Per le finalità di cui al comma 45 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 45 e di eventuali varianti cliniche.
47. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 46, tenendo conto della gravità e della variabilità dell’intensità delle cure previste.
48. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dall’Azienda sanitaria locale, dalla Regione, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione dalla quale emergono il numero delle richieste e il monitoraggio del decorso delle malattie per la valutazione della gravità di cui i singoli pazienti sono affetti al fine di rimodulare la somma da erogare.
49. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 45 a 48 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, titolo 1, di un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da malattia rara ad alta intensità di cura”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
50. La Regione, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e l’efficienza energetica, nel quadro degli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia e per dare continuità alle misure già adottate a livello comunitario, statale e regionale, introduce azioni e misure volte a:
a) sostenere la mobilità a basse emissioni, in particolare, nei comuni più esposti alle problematiche connesse alla qualità dell’aria;
b) promuovere la progressiva transizione ecologica dei veicoli, sostenendo il rinnovo del parco veicoli privato, commerciale con veicoli a basse emissioni;
c) accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale di ricarica ad uso pubblico, diffusa, accessibile, veloce ed interoperabile, in attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) e sostenere, anche attraverso la concessione di contributi, la realizzazione di punti di ricarica privati;
d) sostenere la realizzazione di una stazione di fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, in linea con gli standard tecnici già adottati a livello internazionale, al fine di raggiungere l’obiettivo europeo di garantire la disponibilità di punti di rifornimento per l’idrogeno, accessibili al pubblico, entro il 31 dicembre 2025, previsto dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
e) promuovere la riqualificazione dei mezzi del trasporto pubblico locale anche attraverso il vincolo dell’utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica e a gas naturale stabiliti in un percentuale minima nel totale dei mezzi impiegati per il servizio, secondo le previsioni di cui all’articolo 18 del d.lgs. 257/2016;
f) promuovere una trasformazione profonda dei modelli di trasporto collettivo con misure volte a sperimentare ed incentivare soluzioni di sharing mobility e la loro integrazione con il trasporto pubblico.
51. Per le finalità di cui al comma 50, la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina, con propria deliberazione, la stima del fabbisogno di colonnine pubbliche e private calcolata anche, per quanto riguarda l’elettrico, sulla base dei parametri previsti dal Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) di cui all’articolo 17septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le modalità per l’accesso ai contributi alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi.
52. Per le finalità di cui ai commi 50 e 51 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Fonti energetiche”, missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del “Fondo per la Mobilità Green” la cui autorizzazione di spesa è rispettivamente pari a euro 300.000,00 per il 2020, euro 200.000,00 per il 2021 e euro 100.000,00 per 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
53. Agli oneri di cui ai commi da 50 a 52 concorrono anche i fondi di cui all’accordo di programma in attuazione del PNire ai sensi dell’articolo 17 septies, comma 5, del d.l. 83/2012 e successive modifiche, e in linea con l’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014) nonché gli ulteriori fondi destinati alla Regione Lazio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2019, n. 1360 (Piano strategico della mobilità sostenibile) nonché eventuali ulteriori risorse nazionali e comunitarie.
54. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:
“3.1 Agli oneri derivanti dall’articolo 8, comma 1, si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2, “Spese in conto capitale” alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’annualità 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
3.2 Per gli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, compresi gli oneri derivanti dagli interventi di cui dall’articolo 8, comma 7 bis, è disposta nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1, un’autorizzazione di spesa complessiva pari a euro 600.000,00, per l’anno 2020 ed euro 600.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.
55. La Regione, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, adotta, in via sperimentale, l’Ecorendiconto, quale allegato al rendiconto generale, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativo a elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio e successive modifiche.
56. L’Ecorendiconto illustra le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
57. La Regione adotta, inoltre, in via sperimentale, l’Ecobilancio, quale documento contabile, allegato al bilancio di previsione finanziario, che espone le spese per attività o azioni finalizzate alla protezione dell'ambiente o all’uso e gestione delle risorse naturali.
58. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di Contabilità) alle disposizioni di cui ai commi da 55 a 59.
59. Dall’attuazione dei commi da 55 a 58 non derivano nuovi o maggiori oneri.
60. Al fine di consolidare e promuovere le misure di contrasto alla violenza contro le donne, nonché di garantire la continuità dei servizi di presa in carico delle vittime di violenza, la Regione realizza interventi per il recupero, la trasformazione o l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna).
61. Agli oneri derivanti dal comma 60, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 della missione 12, titolo 2, della voce di spesa denominata “Spese in conto capitale per il recupero, la trasformazione o l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della l.r. 4/2014”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
62. Al fine di favorire il consolidamento degli obiettivi finanziari dei comuni nonché di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a rimuovere gli squilibri economici e sociali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, sono istituiti nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente, il “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente” ed il “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte conto capitale”.
63. Le risorse dei fondi di cui al comma 62 sono concesse in favore dei comuni sulla base dei seguenti criteri:
a) numero di abitanti;
b) dimensione geografica;
c) capacità fiscale, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze intercomunali di reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per abitante, rispetto al reddito medio per abitante.
64. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui ai commi 62 e 63, le modalità per la concessione delle risorse dei fondi di cui al comma 62.
65. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 62 a 64, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 per gli interventi di parte corrente e ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante la corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.
66. [Al fine di favorire la fruizione collettiva degli spazi urbani, quali espressione del patrimonio sociale, civico e culturale, la Regione promuove e sostiene, tramite la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, la Street Art quale forma di arte urbana in grado di contribuire, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, a rigenerare, a riqualificare e a valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
67. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, riconoscendo priorità agli interventi realizzati da giovani artisti di età inferiore ai quaranta anni, che si distinguono per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, la longevità conservativa dell’opera e la capacità di riqualificare spazi urbani marginali per la riqualificazione collettiva.
68. Per le finalità di cui ai commi 66 e 67 è istituita nel programma 02 della missione 05, titolo 1, la voce di spesa denominata “Spese per la promozione e sostegno della Street Art” la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 100.000,00 per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.] (05)
69. Al fine di favorire l’inclusione dei minori con disabilità nelle attività ludiche, la Regione eroga contributi ai comuni per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali a valere sulla voce di spesa denominata “Contributi ai comuni per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali”, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2.
70. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la revoca degli stessi.
71. Alla dotazione finanziaria della voce di spesa di cui al comma 69, pari ad euro 380.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
72. Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16 (Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente:
“d bis) le librerie indipendenti.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c), la Regione concede contributi alle librerie indipendenti di cui all’articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata “Spese per attività, iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del libro e della lettura nelle librerie indipendenti del Lazio”, di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

73. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

Art. 12 bis
(Convivenza solidale)

1. Al fine di porre rimedio al sottoutilizzo delle unità abitative in assegnazione, gli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica promuovono forme di convivenza solidale, con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, dirette a fronteggiare:
a) comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza;
b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a rischio di isolamento sociale.
2. L’autorizzazione alla condivisione dell’alloggio è concessa dall’ente gestore su richiesta dell’assegnatario, previa verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e fermo restando il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio da parte di componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ai sensi dell’articolo 12, nonché il rispetto degli standard dimensionali stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento di cui all’articolo 17.
3. Per la verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e del rispetto degli ulteriori criteri di cui al comma 2, gli enti gestori sono coadiuvati:
a) dalle aziende sanitarie locali;
b) dai servizi sociali locali;
c) dagli enti ed associazioni di volontariato, a titolo gratuito, riconosciute ed autorizzate ovvero dotate di documentata e comprovata esperienza nel campo del sostegno all’abitare.
4. Al fine di agevolare l’accertamento previsto dal comma 3, l’interessato dichiara, in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione alla condivisione dell’alloggio se sia già in carico ad uno dei soggetti di cui al comma 3, lettere a) o b) o se risulti assistito gratuitamente da uno dei soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma.
5. In caso di decesso o di decadenza dell’assegnatario dall’assegnazione nel corso della convivenza solidale, la persona o le persone con lui conviventi da almeno due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, possono subentrare al medesimo se, entro trenta giorni dal decesso o dalla decadenza, presentano richiesta di autorizzazione ad una nuova convivenza solidale ai sensi del presente articolo, in mancanza della quale l’ente gestore competente avvia le procedure per il rilascio dell’alloggio.
6. Le richieste di condivisione solidale degli alloggi di cui al presente articolo sono presentate agli enti gestori competenti, i quali sono tenuti, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, ad adottare un provvedimento espresso di autorizzazione o diniego.”.
74. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini dell’omogeneo esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure volte all’instaurazione e alla gestione delle convivenze solidali presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, provvede alla modifica del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12) e successive modifiche.
75. L’articolo 18 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati) e successive modifiche è sostituito dal seguente:


Art. 18
(Accoglienza e accompagnamento all’autonomia dei richiedenti asilo,
rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto di asilo sostenendo interventi specifici per l'accoglienza, la consulenza legale, il sostegno psicologico, l’insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, l’avviamento e l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, in particolare se vulnerabili o con esigenze particolari, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e successive modifiche, o in condizioni di fragilità sociale.
2. A tal fine la Regione concede contributi a favore degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che prestano servizi nell’ambito degli interventi di cui al comma 1. I contributi sono destinati prioritariamente al supporto degli interventi posti in essere dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 1, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi nonché le modalità per la loro rendicontazione.”.
76. Agli oneri derivanti dal comma 75, quantificati in euro 700.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate per le medesime finalità nell’ambito programma 04 della missione 12, titolo 1, in riferimento all’autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 10/2008.
77. Al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica, la Regione concede contributi alle donne e agli uomini per l’acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima. (07)
78. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con deliberazione (6) da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell’importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE;
b) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo;
c) i criteri di costituzione della banca della parrucca;
d) i requisiti per l’accesso alla banca della parrucca, tenendo conto del reddito ISEE;
e) le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici.
79. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 78, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente, in particolare, il numero delle domande di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse a contributo, lo stato di attuazione della banca della parrucca.
80. All’istituzione della banca della parrucca si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
81. Agli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi di cui al comma 77 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020 e 150.000,00 per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. (08)
82. Al fine di sostenere il Comune di Rocca di Papa, a fronte dei gravi ed ingenti danni derivanti dagli eventi eccezionali di natura entropica del 10 giugno 2019, le risorse complessive pari ad euro 260.805,38 per l’anno 2019 assegnate al medesimo comune, ai sensi dell’articolo 1, commi da 76 a 79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e successive modifiche, relativi al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, e successive modifiche, a valere sui fondi di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, concorrono al rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.
83. Al fine di sviluppare azioni di contrasto alla povertà educativa minorile, la Regione sostiene la realizzazione di interventi da attuarsi mediante co-programmazione con il soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, è istituito nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie”, titolo 1, la voce di spesa denominata “Concorso della Regione agli interventi per il contrasto della povertà educativa minorile (art. 1, comma 392, l. n. 208/2015)”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
84. Al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore a quattro anni nei veicoli indicati all’articolo 172, comma 1bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche, la Regione prevede, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, contributi una tantum.
85. I contributi di cui al comma 84 consistono, per l’annualità 2020, nel riconoscimento in favore di soggetti residenti nel territorio regionale con minore capacità contributiva, di un contributo diretto, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 87, della somma di euro 30,00 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.
86. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua con apposita deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 84.
87. Agli oneri derivanti dai commi da 84 a 86, si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 della missione 12, titolo 1 della voce di spesa denominata “Incentivi per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono (l. n. 117/2018)”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
88. Al fine di rendere operativi i centri di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette o a rischio di contagio da virus HIV, secondo il modello dei presidi denominati “Check Point” la cui realizzazione sia stata deliberata dalla Regione, nell’ambito del programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1, è istituita la voce di spesa denominata “Spese per lo svolgimento delle attività di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette da HIV”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
89. Al fine di contribuire alla piena applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 nonché di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e successive modifiche, relative all’attuazione dei principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni nei contratti aventi ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare all’elaborazione dei costi medi di produzione del latte crudo, la Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, agevola la diffusione dei dati relativi ai costi medi di produzione del latte crudo prodotto nel territorio regionale elaborati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), rendendoli disponibili alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione del settore lattiero-caseario, anche con riferimento alla distribuzione commerciale, con le modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura.
90. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, monitora altresì l’osservanza dei contratti e dei criteri di calcolo del prezzo minimo stabiliti all’articolo 2, comma 2, del d.l. 51/2015.
91. Al fine di completare gli interventi di salvaguardia idraulica del potenziale agricolo produttivo nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, misura 5.1.1, il programma 03 “Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2, è incrementato per euro 2.500.000,00, per l’anno 2020, mediante la corrispondente riduzione del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2.
92. Al fine di sostenere i comuni colpiti da eventi calamitosi di origine antropica, la Regione concede contributi per la messa in sicurezza dei luoghi.
93. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 92.
94. Agli oneri di cui al comma 92, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 11, titolo 2, del “Fondo per eventi calamitosi di origine antropica”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00, per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
95. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità negli edifici privati, la Regione concede contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per le finalità del presente comma, è disposta nel programma 02 della missione 12, titolo 2, un’autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l’anno 2020, euro 100.000,00 per l’anno 2021 ed euro 50.000,00 per l’anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
96. Al fine di agevolare la formazione di nuove famiglie, favorire l’acquisto della prima casa da parte delle famiglie in attesa di un figlio, finanziare l’apertura di sportelli per la famiglia nei comuni, finanziare percorsi di formazione per la gestione della conflittualità familiare e di consapevolezza al rispetto dell’ambiente in ambito familiare, nel programma 05 della missione 12, titolo 1, è istituita la voce di spesa denominata “Spesa per l’acquisto della prima casa da parte di famiglie in attesa di un figlio”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
97. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 96.
98. Al fine di sostenere l’acquisto di sollevatori per l’immersione in acqua di persone con disabilità nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche, da destinare alle dotazioni degli impianti sportivi o altre strutture dotate di piscine site nel territorio regionale, nel programma 02 della missione 12, titolo 2, è istituita la voce di spesa denominata “Contributi per l’acquisto di sollevatori per l’immersione in acqua di persone disabili”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
99. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 98.
100. Nell’ambito di manifestazioni fieristiche e di comunicazione nonché di sagre e fiere mercato, organizzate e finanziate, anche in parte, dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, è fatto divieto di utilizzare materiali in plastica monouso.
101. Nelle aree naturali protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è fatto divieto di utilizzare materiali in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande. Ai fini dell’applicazione di tale divieto, i comuni adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.
102. L’inosservanza del divieto di cui al comma 101 è punita:
a) nelle aree naturali protette, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00;
b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.
103. La concessione dei contributi regionali agli enti locali per le attività di cui al comma 100 è subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 100 e 104.
104. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 102:
a) il divieto di cui al comma 100 si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il divieto di cui al comma 101 si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 30 giugno 2020.
105. Al fine di potenziare e integrare gli interventi previsti nel piano operativo di LazioCrea S.p.A., relativamente ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale nonché di valorizzazione del patrimonio regionale, è istituita un’apposita voce di spesa nell’ambito del programma 03 della missione 01, titolo 1, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 5.515.000,00 per l’anno 2020 e a euro 500.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
106. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una proposta di legge relativa alle aree naturali protette di cui all’articolo 39, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, al fine di adeguare l’ordinamento di almeno il 40 per cento di tali aree.
107. Con la medesima proposta di legge di cui al comma 106, nelle more dell’adeguamento delle aree naturali protette non riformate, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale una modifica della l.r. 29/1997, finalizzata a dotare dette aree della figura del Direttore.
108. Ai concessionari delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che, in forma singola o associata, provvedono ad opere di ripascimento morbido dell’area in concessione a propria cura e spesa, secondo quanto previsto dal programma generale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2019, n. 74, è riconosciuto dalla Regione un contributo per la manutenzione straordinaria, a tutela della integrità del bene demaniale. I comuni attestano la congruità dell’intervento effettuato. La Giunta regionale stabilisce con apposito provvedimento l’entità del contributo, le modalità attuative nonché di controllo e verifica.
109. Per le finalità di cui al comma 108 si fa riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alle leggi regionali 11 dicembre 1998, n. 53 e 28 dicembre 2007, n. 26 (articolo 39, comma 1) concernente: difesa del suolo – difesa e tutela della costa laziale, di cui al programma 01 della missione 09, titolo 2.
110. Nelle more di quanto previsto all’articolo 39, comma 6, della l.r. 29/1997, la Giunta regionale delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (Costituzione di un sistema di parchi regionali e delle riserve naturali) e non adeguate alla stessa l.r. 29/1997, per le quali si rende opportuna la nomina di un Direttore, nella misura non superiore al 60 per cento di esse. Per queste ultime, si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 24 della medesima l.r. 29/1997 relativo alla nomina del direttore, fatto salvo che, per quest’ultimo, la designazione è effettuata dagli organismi preposti alla gestione della medesima area naturale protetta.
111. Agli oneri derivanti dal comma 110 si provvede mediante l’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a decorrere dall’anno 2020, nel programma 05 della missione 09, titolo 1, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
112. Al fine di fronteggiare l’emergenza determinata dalla concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all'uso umano e consentire l’approvvigionamento di fonti idropotabili non contaminate, è disposta nel programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2020 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
113. Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, è inserito il seguente:
“5 bis. I contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi del comma 5 che abbiano ad oggetto un rapporto di collaborazione e consulenza professionale non saltuaria, sono finanziati con i fondi erogati per le spese di personale di cui al comma 4 bis, nel rispetto dei contingenti e dei vincoli finanziari e normativi previsti a legislazione vigente.”.

113 bis. Al fine di potenziare gli investimenti nelle aziende zootecniche laziali dei territori colpiti dal sisma del 2016 di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, migliorando ed incrementando la produzione e la qualità delle carni suine e le condizioni economiche dei predetti territori, la Regione concede contributi agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli e associati, che allevano specie e razze suine di interesse zootecnico. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nel rispetto delle disposizioni di cui regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. (1)

113 ter. Per le finalità di cui al comma 113 bis, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. (1)

113 quater. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del vigente “Piano di tutela delle acque regionali (PTAR)”, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. (1)

113 quinquies. Al fine di garantire alle cittadine e ai cittadini la possibilità di assistere gratuitamente a manifestazioni di carattere artistico, ludico e sportivo, la Regione concede dei contributi in favore dei comuni finalizzati all’organizzazione ed allo svolgimento nelle piazze del proprio territorio di manifestazioni artistiche, ludiche e sportive. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo. (1)

113 sexies. Per le finalità di cui al comma 113 quinquies, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2020, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”. (1)

113 septies. All'articolo 74 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo agli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, e successive modifiche le parole: “in età evolutiva prescolare”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “fino al dodicesimo anno di età”. Per le finalità di cui al presente comma si provvede nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 74 della l.r. 7/2018 di cui all’Allegato B alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), iscritta nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”. (2)


Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Allegati

Gli allegati alla presente legge, come pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, sono riportati nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali


Note:

(01) Termine modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(02) Termine modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(03) Termine modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c),  della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(03.1) Termine modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 e successivamente sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(04) Comma modificato dall'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, dall'articolo 9, comma 31 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 e da ultimo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(05) Comma modificato dall'articolo 2, comma 11, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 e da ultimo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19

(06) Commi abrogati dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22

(07) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(08) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(09) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7 e poi sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(010) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(011) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(012) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(013) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7

(014) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17

(1) Commi abrogati dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 7 agosto 2020, n. 9

(1.1) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

(1.2) Lettera modificata dall'articolo 12, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(1.3) Lettera aggiunta dall'articolo 12, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(1.4) Termini modificati dall'articolo 12, comma 6, lettera a), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, dall'articolo 9, comma 45, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 e da ultimo dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 31 luglio 2023, n. 8

(2) Comma aggiunto dall'articolo 19, comma 12, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3) Comma modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(4) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2020, n. 16

(5) Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10; al riguardo vedi, anche, il comma 4 del medesimo articolo 7 della l.r. 10/2023 secondo il quale l’efficacia della presente abrogazione decorre dalla data del conferimento dell’incarico di Direttore della direzione regionale competente in materia di politiche per l’occupazione.

(6) Vedi deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2020, n. 493 come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2021, n. 761

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.