Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024

Numero della legge: 21
Data: 30 dicembre 2021
Numero BUR: 124
Data BUR: 31/12/2021

S O M M A R I O

Art. 1  (Stato di previsione dell’entrata)

Art. 2  (Stato di previsione della spesa)

Art. 3  (Bilancio di previsione finanziario. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per gli anni 2022-2024)

Art. 4  (Fondi e accantonamenti)

Art. 5  (Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)

Art. 6  (Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti)

Art. 7  (Entrata in vigore)


Art. 1

(Stato di previsione dell’entrata)

 

1.    L’ammontare delle entrate previste per il triennio 2022-2024, in termini di competenza, e per l’anno 2022, in termini di cassa, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge (Allegato 2).

2.    Sono approvati, rispettivamente, in euro 33.478.651.697,62, in euro 31.440.985.173,27 e in euro 31.001.436.428,85, per il triennio 2022-2024 in termini di competenza, nonché in euro 32.719.127.073,94, per l’esercizio finanziario 2022 in termini di cassa, i totali generali dell’entrata della Regione.

 

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

 

1.    Sono autorizzati l’impegno delle spese della Regione, per il triennio 2022-2024, e il pagamento delle spese della Regione, per l’anno 2022, in conformità all’annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge (Allegato 3).

2.    Sono approvati, rispettivamente, in euro 33.478.651.697,62, in euro 31.440.985.173,27 e in euro 31.001.436.428,85, per il triennio 2022-2024 in termini di competenza, nonché in euro 32.719.127.073,94, per l’esercizio finanziario 2022 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.


Art. 3

(Bilancio di previsione finanziario. Documento tecnico di accompagnamento

e bilancio finanziario gestionale per gli anni 2022-2024)

 

1.    Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e in conformità agli schemi di cui all’allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, alla presente legge, sono allegati:

a)    la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 5, del d.lgs. 118/2011 comprensiva del quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all’articolo 7 della l.r. 11/2020 (Allegato 1);

b)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2022-2024 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (Allegato 2);

c)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2022-2024 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (Allegato 3);

d)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2022-2024, recante il riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (Allegato 4);

e)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2022-2024, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (Allegato 5);

f)    il prospetto relativo al bilancio di previsione 2022-2024, recante il riepilogo generale delle spese redatto per missioni (Allegato 6);

g)    il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato 7);

h)    il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);

i)     il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (Allegato 9);

l)     il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato 10);

m)   il prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 11);

n)    il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 12);

o)      l’elenco concernente le spese obbligatorie (Allegato 13);

p)    l’elenco concernente le spese impreviste (Allegato 14);

q)    l’elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l’esercizio finanziario 2022 (Allegato 15);

r)     l’elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito e quota del ripiano annuale del disavanzo di parte corrente oltre il 2024 (Allegato 16);

s)    l’elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi (Allegato 17);

t)     l’elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera d), della l.r. 11/2020 (Allegato 18);

u)    la nota informativa relativa agli oneri ed agli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e), della l.r. 11/2020 (Allegato 19);

v)    la relazione del Collegio dei revisori dei conti (Allegato 20).

2.    Ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. 11/2020, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a)    nella prima seduta successiva all’approvazione della legge di bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

b)    contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, il “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli per le spese. Il “Bilancio finanziario gestionale” provvede, altresì, all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

 

 

Art. 4

(Fondi e accantonamenti)

 

1.    Ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 23, della l.r. 11/2020, nei programmi 01 “Fondo di riserva” e 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono iscritti:

a)    il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 37.040.549,13, euro 29.821.194,27 ed euro 28.782.907,35;

b)    il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 4.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 1.000.000,00;

c)    il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari a euro 752.947.252,00 per l’anno 2022;

d)    il fondo speciale per le spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 9.534.080,00, euro 10.577.220,00 ed euro 12.803.140,00;

e)    il fondo speciale per le spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 8.640.000,00, euro 8.500.000,00 ed euro 19.400.000,00.

2.    Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 11/2020, nel programma 01, della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a)    il fondo per il pagamento dei residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, pari a euro 20.000.000,00;

b)    il fondo per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 pari a euro 15.000.000,00.

3.    Ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 11/2020, al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a)    il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 42.000.000,00, euro 44.000.000,00 ed euro 74.600.000,00;

b)    il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 10.000.000,00, euro 10.000.000,00 ed euro 45.000.000,00.

4.    Ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 11/2020, nel programma 03 della missione 20, titolo 1, è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 40.000.000,00, euro 45.000.000,00 ed euro 40.000.000,00.

5.    Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del d.lgs. 118/2011, nel programma 02 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” della missione 20, titolo 1, è iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità, con uno stanziamento, in termini di competenza, per gli anni dal 2022 al 2024, rispettivamente, pari a euro 37.170.349,75, euro 18.545.102,49 ed euro 18.543.967,69.

6.    Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 11/2020, nel programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a)    il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 3.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 3.000.000,00;

b)    il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per ciascuna annualità 2023 e 2024, rispettivamente, pari a euro 19.000.000,00, euro 20.000.000,00 ed euro 20.000.000,00.

 

 

Art. 5

(Disposizioni in materia di assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari)

 

1.    Ai sensi dell’articolo 27 della l.r. 11/2020, è autorizzato il ricorso al mercato finanziario, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l’esclusione del disavanzo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modifiche, nel limite massimo di:

a)    euro 709.909.724,54 per l’anno 2022, di cui euro 350.000.000,00 per la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a investimenti ed euro 359.909.724,54 per la copertura, ai sensi dell’articolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011, del debito da contrarre, per fare fronte ad esigenze effettive di cassa, per spese di investimento concernenti il pagamento dei residui perenti in conto capitale a carico della Regione;

b)    euro 300.000.000,00 per l’anno 2023;

c)    euro 250.000.000,00 per l’anno 2024.

2.    Per il pagamento delle annualità di ammortamento, la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.

3.    Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, valutati nel limite complessivo di euro 27.555.720,19 per l’anno 2023 e di euro 37.876.375,62 per l’anno 2024, si provvede nell’ambito delle risorse appositamente iscritte, a valere sulle medesime annualità, nei programmi 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” e 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titoli 1 “Spese correnti” e 4 “Rimborso prestiti”.

4.    In conformità a quanto previsto dall’articolo 62, comma 2, del d.lgs. 118/2011 e dall’articolo 27 della l.r. 11/2020, l’autorizzazione di cui al comma 1 è sospesa fino all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2020.

5.    Al fine di garantire il conseguimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011, fino al termine di cui al comma 4, è sospesa l’autorizzazione delle spese indicate nell’allegato A alla nota integrativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge, recante l’elenco delle spese di investimento finanziate con il ricorso al debito.

 

 

Art. 6

(Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti)

 

1.    Ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 11/2020, sono approvati i bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti della Regione:

a)    Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);

b)    Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

c)    Ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

d)    Ente Parco naturale regionale di Veio;

e)    Ente Parco regionale dell’Appia Antica;

f)    Ente Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

g)    Ente Parco regionale dei Castelli Romani;

h)    Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

i)     Ente Parco naturale regionale del complesso lacuale di Bracciano-Martignano;

l)     Ente regionale Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico;

m)   Ente regionale Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia;

n)    Ente Parco naturale regionale Monti Aurunci;

o)    Ente Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

p)    Ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

q)    Ente regionale Roma Natura;

r)     Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL);

s)    Istituto regionale per le Ville Tuscolane (IRViT).

2.    Fermo restando quando stabilito dall’articolo 49, comma 3, della l.r. 11/2020, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge.

3.    I contributi per le spese di funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono erogati dalla Regione in due semestralità.

4.    Ai sensi dell’articolo 49, comma 5, della l.r. 11/2020, l’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti di cui al comma 1, derivante dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell’anno precedente, può concorrere, previa valutazione da parte della direzione regionale competente per materia, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio, alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento fermo restando le priorità riguardanti la copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all’articolo 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011.

5.    Le somme non utilizzate per effetto dei commi da 2 a 4 costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.

6.    Sono allegati alla presente legge gli schemi riassuntivi dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024 degli enti di cui al comma 1 (Allegato 21).

 


Art. 7

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Note:

(1) Gli allegati sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione del 31 dicembre 2021, n. 124

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.