Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche

Numero della legge: 8
Data: 24 maggio 2022
Numero BUR: 45
Data BUR: 26/05/2022

SOMMARIO

Art. 1       (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”)

Art. 2       (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 3       (Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 13/2007 e delle successive modifiche)

Art. 4       (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 5       (Modifica all’articolo 7 della l.r. 13/2007)

Art. 6       (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 13/2007)

Art. 7       (Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 13/2007)

Art. 8       (Abrogazione degli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2007)

Art. 9       (Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 13/2007)

Art. 10     (Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 13/2007 e delle successive modifiche. Direzione regionale competente in materia di turismo)

Art. 11     (Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 13/2007)

Art. 12     (Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 13     (Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 13/2007)

Art. 14     (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 15     (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 13/2007)

Art. 16     (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 17     (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 13/2007)

Art. 18     (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 19     (Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 13/2007)

Art. 20     (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 21     (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 22     (Modifica all’articolo 25 bis della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 23     (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 13/2007)

Art. 24     (Modifiche all’articolo 27 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 25     (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 26     (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 13/2007)

Art. 27     (Modifiche all’articolo 31 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 28     (Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 29     (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 30     (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 13/2007)

Art. 31     (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 13/2007)

Art. 32     (Sostituzione dell’articolo 35 bis della l.r. 13/2007)

Art. 33     (Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 13/2007)

Art. 34     (Abrogazione dell’articolo 37 della l.r. 13/2007)

Art. 35     (Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 13/2007)

Art. 36     (Abrogazione dell’articolo 40 della l.r. 13/2007)

Art. 37     (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 13/2007)

Art. 38     (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 39     (Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 13/2007)

Art. 40     (Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 13/2007)

Art. 41     (Modifiche all’articolo 45 della l.r. 13/2007)

Art. 42     (Modifica all’articolo 52 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

Art. 43     (Inserimento dell’articolo 57 bis nella l.r. 13/2007)

Art. 44     (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

Art. 45     (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 46     (Disposizioni finanziarie)

Art. 47     (Entrata in vigore)



Art. 1

(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”)

 

1.  Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera b) le parole: “e di ciascuna delle sue parti” sono sostituite dalle seguenti: “in tutti i suoi segmenti”;

b) alla lettera d) dopo le parole: “sostenibile di tutto il territorio regionale” sono aggiunte le seguenti: “, favorendo la crescita occupazionale”;

c)  la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e)  favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica e della sua qualità anche attraverso la qualificazione e formazione degli operatori, dei servizi e delle strutture;”;

d) alla lettera g) le parole: “storico, monumentale,” sono soppresse e le parole: “e culturale” sono sostituite dalle seguenti: “, culturale ed enogastronomico”;

e)  alla lettera h le parole: “una politica di gestione unitaria della costa” sono sostituite dalle seguenti: “politiche di gestione e di salvaguardia unitarie della costa”;

f)  la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i)   promuovere il turismo montano e lacuale, valorizzando l’immagine e l’economia della montagna e dei laghi;”;

g) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

“m)   promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare riferimento alle persone con ridotte o impedite capacità motorie, cognitive e sensoriali, ai giovani e alla terza età anche attraverso iniziative che favoriscono l’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati;”;

h) alla lettera n) dopo le parole: “stabilizzazione del mercato del lavoro,” sono inserite le seguenti: “nonché la lotta al precariato,”;

i)  dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:

“o bis) riconoscere il ruolo strategico del turismo all’aperto per lo sviluppo economico, sociale, occupazionale della Regione e sostenere il ruolo delle imprese operanti in tale settore con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese;

o ter) adeguare l’offerta turistica ai mutamenti della domanda.”.

 

Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti, studi e programmi di interesse regionale a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato;”;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e)  il coordinamento e l’indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione, fatta salva l’autonomia degli enti locali;”;

c)  la lettera e bis) è abrogata;

d) la lettera f) è abrogata;

e)  la lettera i) è sostituita dalla seguente:

“i)   la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali;”;

f)  la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“n)  la tenuta e l’aggiornamento di un elenco on line, nonché la vigilanza sulle associazioni e sugli altri enti senza scopo di lucro con finalità turistico-ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali con sede legale od operativa, succursale o filiale nel territorio regionale;”;

g) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

“o)  la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di partenariato pubblico-privato, nonché il sostegno ai relativi progetti di sviluppo;”;

h) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

“r)  lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo con le università e i centri di formazione professionale del Lazio, gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore anche nell’ambito delle attività svolte dall’Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all’interno della Consulta dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) di cui alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione), di seguito Consulta DiSCo;”;

i)  la lettera s) è abrogata;

l)  la lettera t) è sostituita dalla seguente:

“t)   la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale della Regione dell’elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo in regola con tutti i requisiti di legge;”;

m) alla lettera t bis) le parole: “i servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT)” sono sostituite dalle seguenti: “servizi di informazione e accoglienza turistica”;

n) alla lettera t quater) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, le rievocazioni storiche, ivi incluse quelle di cui all’articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche e le manifestazioni fieristiche legate al turismo anche tramite il coinvolgimento delle strade di cui alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, riconosciute dalla Regione”;

o) alla lettera t quinquies) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “anche mediante la promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia”;

p) dopo la lettera t sexies) sono aggiunte le seguenti:

“t septies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

t octies) l’individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti, suddivise in Ambiti turistici di destinazione, e dei cluster previsti nel piano di cui all’articolo 17;

t nonies) la valorizzazione delle forme associative e delle reti d’impresa tra privati nel settore turistico;

t decies) le professioni turistiche ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi l’abilitazione all’esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività in ottemperanza alla normativa statale per l’esercizio della professione di guida e accompagnatore turistico;

t undecies) la raccolta e l’elaborazione dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive, anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale;

t duodecies) l’elaborazione di un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione.”.

 

 

Art. 3

(Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 13/2007 e delle successive modifiche)

 

1.  Sono abrogati:

a)  l’articolo 4 della l.r. 13/2007, relativo alle funzioni delle province;

b) il comma 48 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2007;

c)  l’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2013, n. 8, relativo a modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2007;

d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativa a modifiche all’articolo 4 della l.r. 13/2007.


Art. 4

(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 5 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b)  le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate dalle strutture ricettive, dalle agenzie di viaggi e turismo e la relativa vigilanza;”;

b) la lettera b bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b bis) la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’articolo 31, commi 7 e 8;”;

c)  dopo la lettera b bis) del comma 1 sono inserite le seguenti:

 “b ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive ai sensi dell’articolo 25, comma 2, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 56;

b quater)  la classificazione, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 56 e la relativa verifica;

b quinquies) il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative e la relativa vigilanza, nonché la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 46 bis;”;

d) alla lettera c) del comma 1 le parole: “provincia competente per territorio” sono sostituite dalla seguente: “Regione”;

e)  il comma 2 è abrogato;

f)  la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

“a) collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive e sulla capacità delle strutture ricettive;”;

g) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

 “3 bis. Ferme restando le funzioni di cui ai commi 1 e 3, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse, nonché lo sviluppo, l’organizzazione e la valorizzazione della destinazione turistica di Roma Capitale anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);

b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);

c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);

d) l’organizzazione, d’intesa con la Regione, dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t bis);

e) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera t ter).”;

h) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:  

“3 ter. Ai fini della salvaguardia ambientale e paesaggistica e del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, nonché della sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica, della mobilità e della vivibilità necessaria alla fruizione dei luoghi da parte della collettività, Roma Capitale può individuare criteri specifici in riferimento a determinati ambiti territoriali per lo svolgimento di attività di natura non imprenditoriale di locazione di immobili ad uso residenziale per fini turistici, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione.”.

 

 

Art. 5

(Modifica all’articolo 7 della l.r. 13/2007)

 

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantire l’effettivo ed omogeneo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti ai comuni e a Roma Capitale ai sensi dell’articolo 5, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro centottanta giorni, adotta atti di indirizzo e coordinamento nonché atti di direttiva ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, della l.r. 14/1999, sentite le associazioni regionali degli enti locali.”.

 

Art. 6

(Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 8 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 8

(Organizzazione turistica regionale)

 

1.  La Regione, al fine di assicurare l’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni nonché di favorirne lo sviluppo complessivo e omogeneo, sovrintende all’organizzazione turistica regionale, coinvolgendo gli enti locali e le loro forme associative, gli altri soggetti pubblici interessati, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore.

2.  Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nonché per progettare prodotti turistici integrati, raggiungere nuovi segmenti di mercato, implementare politiche di turismo sostenibile, supportare lo sviluppo di imprese innovative, attrarre investitori internazionali e coordinare i progetti di sviluppo degli Ambiti turistici di destinazione di cui all’articolo 11, la Regione promuove, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto e della disciplina da adottarsi con apposita legge regionale, la costituzione di una fondazione di partecipazione denominata Destination Management Organization (DMO).”.

 

 

Art. 7

(Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 13/2007)

 

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

 

Art. 8 bis

(Promozione della mobilità intermodale)

 

1.  La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del comparto turistico, in raccordo con i soggetti aderenti all’organizzazione turistica regionale di cui all’articolo 8, promuove, altresì, la realizzazione di progetti volti a favorire la mobilità intermodale, attraverso l’integrazione di servizi di trasporto pubblico locale esistenti con servizi e strutture, anche temporanei o mobili, volti ad incrementare, in particolare, l’utilizzo della mobilità ciclistica.”.


Art. 8

(Abrogazione degli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2007)

 

1.  Gli articoli 9 e 10 della l.r. 13/2007 sono abrogati.

 

 

Art. 9

(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 11 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 11

(Ambiti turistici di destinazione)

 

1.  La Regione, al fine di qualificare e valorizzare la propria offerta turistica complessiva, assicurando l’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni, promuove, nell’ambito dell’organizzazione turistica regionale, nel rispetto della normativa europea e statale vigente e in coerenza con la programmazione turistica regionale, la costituzione dei seguenti Ambiti turistici di destinazione (ATD), individuati nell’allegato A alla presente legge:

a) Tuscia e Maremma Laziale;

b) Litorale del Lazio;

c) Valle del Tevere;

d) Sabina e Monti Reatini;

e) Valle dell’Aniene e Monti Simbruini;

f)  Castelli Romani;

g) Monti Lepini e Agro Pontino;

h) Ciociaria;

i)  Roma Città Metropolitana.

2.  Gli ATD sono coordinati da organismi operanti nella filiera del turismo ai sensi dell’articolo 8, ai quali possono partecipare soggetti pubblici e privati. Gli enti locali, ricadenti nel medesimo ambito, devono organizzarsi per gestire in forma associata l’informazione e l’accoglienza turistica e per definire insieme iniziative coordinate di gestione, promozione e commercializzazione dell’offerta e dei servizi, con specializzazioni per mercati, segmenti e periodi di fruizione.

3.  Gli ATD sono organizzati in coerenza con le previsioni del piano triennale per lo sviluppo del turismo di cui all’articolo 17, secondo i differenti cluster e segmenti di domanda turistica individuati dal piano stesso. 

4.  Gli ATD e i relativi progetti di sviluppo sono rivolti a migliorare l’accoglienza, la qualità della ricettività, i servizi turistici, l’accessibilità, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, anche attraverso il ricorso agli strumenti dell’innovazione tecnologica, favorendo la destagionalizzazione del turismo nonché la cooperazione per tipologia di prodotto turistico, inteso quale insieme coordinato di beni e servizi di un ambito territoriale, in grado di soddisfare specifici segmenti della domanda.

5.  La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri, i requisiti, gli standard minimi di qualità e le modalità di funzionamento degli ATD.”.


Art. 10

(Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 13/2007 e delle successive modifiche. Direzione regionale competente in materia di turismo)

 

1.  Sono abrogati:

a)  l’articolo 12 della l.r. 13/2007, relativo all’Agenzia regionale del turismo;

b) il comma 11 dell’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a modifiche all’articolo 12 della l.r. 13/2007;

c)  il comma 51 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo a modifiche all’articolo 12 della l.r. 13/2007;

d) l’articolo 4 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, relativo a modifiche all’articolo 12 della l.r. 13/2007;

e)  la lettera c) del comma 95 dell’articolo 17 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a modifiche all’articolo 12 della l.r. 13/2007;

f)  la lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a modifiche all’articolo 12 della l.r. 13/2007.

2.  L’Agenzia regionale del Turismo è soppressa e, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, è istituita una direzione regionale preposta al coordinamento e alla gestione delle attività amministrative e tecniche di competenza regionale in materia di turismo, in attuazione dell’articolo 3 e delle finalità di cui alla l.r. 13/2007 e successive modifiche.

  

Art. 11

(Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 14 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 14

(Servizi di informazione e accoglienza turistica)

 

1.  La Regione, anche in collaborazione con i comuni e Roma Capitale, organizza sul territorio di propria competenza servizi di informazione e accoglienza turistica, sulla base di un piano organico che tenga conto della qualità ed entità delle correnti di traffico turistico, della consistenza e qualità delle strutture ricettive e turistico-sportive, della consistenza e omogeneità delle risorse turistiche e dei servizi pubblici esistenti, della presenza di parchi archeologici, di aree naturali protette, di siti di rilevanza turistica, storico-artistica e religiosa, nonché di eventuali servizi di informazione e accoglienza turistica già presenti sul territorio.

2.  Il piano di cui al comma 1 è adottato, in conformità agli indirizzi programmatici della Regione e tenuto conto delle eventuali proposte presentate dai comuni interessati, con deliberazione della Giunta regionale.

3.  Per la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica la Regione può stipulare convenzioni con i comuni competenti per territorio e con altri enti e associazioni di settore operanti sul territorio, anche ricorrendo a forme di partenariato pubblico-privato. I servizi di informazione e accoglienza turistica possono essere affidati anche alle agenzie di viaggi e turismo, previo avviso pubblico.

4.  I servizi di informazione e di accoglienza turistica, svolti secondo criteri di imparzialità e trasparenza, assicurano l'informazione sull’offerta turistica del territorio regionale e di riferimento nonché forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, sui servizi di ristorazione e sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione nel territorio.

5.  La Regione con i regolamenti di cui all’articolo 56 disciplina:

a) le caratteristiche e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza turistica;

b) i segni distintivi dei servizi di informazione e accoglienza turistica;

c) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro diffusione;

d) i requisiti e gli obblighi riguardanti eventuali soggetti terzi ai quali la Regione e gli enti locali possono affidare i servizi di cui al presente articolo;

e) le modalità di interazione con la piattaforma informatica regionale di promozione turistica;

f)  l’oggetto del servizio d’informazione e accoglienza turistica.”.

 

 

Art. 12

(Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  L’articolo 15 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 15

(Associazioni pro-loco)

 

1.  Le associazioni pro-loco sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari dirette a favorire la conoscenza, la valorizzazione, la promozione e la tutela delle tradizioni locali, dei prodotti e delle bellezze del territorio.

2.  Le associazioni pro-loco, d’intesa con gli enti locali interessati e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in particolare:

a) promuovono iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative delle località;

b) svolgono attività ricreative e di propaganda per la promozione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali storiche, religiose e popolari, nonché attività dirette a migliorare, in generale, la qualità dell’esperienza di cittadini e visitatori;

c) garantiscono migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con la Regione, i comuni e Roma Capitale ai sensi dell’articolo 14, comma 3;

d) intraprendono iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipativi, il raggiungimento degli obiettivi delle politiche del turismo degli enti locali e della Regione ferma restando la preclusione allo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle agenzie di viaggi e turismo, degli accompagnatori e di ogni altra attività turistica sottoposta a titoli abilitativi e vincoli di legge.

3.  La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell’Unione nazionale delle pro-loco d’Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni territoriali, come associazione rappresentativa delle pro-loco attive in ambito regionale e locale.

4.  Presso la Regione è istituito l’albo regionale delle associazioni pro-loco. Per l’iscrizione all’albo devono ricorrere le seguenti condizioni che:

a) nello stesso comune non esista altra associazione già iscritta all’albo, a meno che nel comune stesso siano presenti più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, storico e culturale; in tal caso l’iscrizione all’albo di ulteriori associazioni pro-loco può essere consentita sentite l’UNPLI e l’amministrazione locale di riferimento;

b) l’associazione sia costituita con scrittura privata registrata;

c) nello statuto dell’associazione sia garantito il metodo democratico di accesso ai cittadini, il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari, la devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, ad altra associazione di utilità sociale.

5.  Nell’ambito della programmazione turistica regionale, la Regione concede finanziamenti alle associazioni pro-loco, sotto forma di patrocinio oneroso, di cui all’articolo 31, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alla promozione regionale a fini turistici delle manifestazioni tradizionali e successive modifiche, per le finalità di cui al comma 2. L’iscrizione all’albo di cui al comma 4 costituisce condizione per accedere ai suddetti finanziamenti regionali.

6.  Le associazioni pro-loco presentano domanda di iscrizione all’albo alla Regione, corredata dalla copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto e dal parere positivo del comune, il quale esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, si prescinde dall’acquisizione del parere del comune.

7.  La denominazione “pro loco” è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all’albo.

8.  La cancellazione dall’albo è disposta dalla Regione qualora vengano meno i requisiti previsti, sia comprovata un’inattività di almeno un anno o lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui al comma 2 e su motivata richiesta dell’amministrazione locale di riferimento.”.

 

Art. 13

(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 16 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 16

(Finalità della programmazione turistica)

 

1.  La Regione riconosce il turismo quale attività fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e definisce le strategie di sviluppo turistico della destinazione Lazio attraverso lo strumento della programmazione turistica.

2.  La Regione, attraverso la programmazione turistica realizzata con il coinvolgimento degli stakeholder del territorio:

a) sostiene uno sviluppo turistico competitivo e sostenibile della destinazione Lazio;

b) individua le direttrici di intervento per incrementare la visibilità e la competitività della destinazione Lazio e per favorire uno sviluppo armonico ed equilibrato delle diverse offerte territoriali esistenti nella regione;

c) riconosce e valorizza gli elementi di identità delle diverse aree territoriali del Lazio al fine di favorire uno sviluppo diffuso del turismo sul territorio regionale incluse le aree turisticamente marginali;

d) favorisce la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi turistici e l’incremento della permanenza media dei turisti sull’intero territorio regionale;

e) definisce interventi per favorire un incremento dell’occupazione e un miglioramento della qualità del lavoro nel settore, per promuovere lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per rendere l’industria del turismo laziale più attrattiva nei confronti di potenziali investitori;

f)  promuove il miglioramento del livello qualitativo dell’offerta turistica, dei singoli prodotti e del sistema territoriale nel suo complesso, quale strumento per innalzare il livello di soddisfazione di turisti e residenti;

g) individua i criteri per un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche disponibili e le modalità di coinvolgimento delle risorse private per l’attuazione di progetti strategici.”.

 

Art. 14

(Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  L’articolo 17 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 17

(Piano triennale per lo sviluppo del turismo)

 

1.  La Regione, in conformità agli obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale europea, statale e regionale, adotta un piano triennale per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale, di seguito denominato piano regionale del turismo. All’interno del piano sono definiti, in particolare:

a) l’analisi del mercato del turismo nel Lazio eseguita anche attraverso la raccolta dei dati sul movimento dei turisti, sulla capacità ricettiva, sui flussi nei principali hub (aeroporti, porti, stazioni, autostrade), sulle recensioni dei turisti, sulle ricerche eseguite sulla destinazione sui principali motori di ricerca e sulle prenotazioni effettuate attraverso le principali On line travel agency (OTA);

b) gli obiettivi strategici per il rafforzamento e per la promozione dell’offerta turistica regionale da perseguire anche mediante i progetti d’intervento da realizzare nei vari cluster e segmenti di domanda turistica degli ATD;

c) gli indirizzi per lo sviluppo della competitività del sistema di offerta turistica della Regione e per la promozione in ambito locale, nazionale e internazionale delle destinazioni e dei prodotti turistici del territorio regionale, attraverso campagne promozionali, marketing e azioni di comunicazione coordinate, di tipo tradizionale e innovativo, basate anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e comunicazione, al fine di stimolare e potenziare i flussi turistici e aumentare la permanenza dei turisti sul territorio;

d) gli interventi la cui realizzazione è riservata all’amministrazione regionale e alla DMO;

e) le indicazioni e l’orientamento, in conformità alla vigente normativa europea sugli aiuti di Stato, delle misure di sostegno economico, per il raggiungimento di elevati standard qualitativi nonché per la realizzazione di sistemi di eccellenza, di nuovi prodotti turistici e per il potenziamento di un’offerta turistica che generi sviluppo sostenibile e diffuso in tutto il proprio sistema territoriale;

f)  gli indirizzi per favorire la valorizzazione, la fruizione e la promozione delle nuove destinazioni turistiche e della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) di cui alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 e successive modifiche, in coerenza con gli atti di indirizzo e programmazione previsti nella medesima legge regionale;

g) le misure integrate per la formazione, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti;

h) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;

i)  le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.”.

Art. 15

(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 13/2007)

 

1.  Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la parola: “giugno” è sostituita dalla seguente: “settembre”;

b) le parole da: “con le associazioni” fino a: “parti economiche e sociali” sono sostituite dalle seguenti: “con gli enti locali e le loro forme associative, con gli altri soggetti pubblici interessati nonché con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore”.

 

 

Art. 16

(Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  L’articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 20

(Osservatorio regionale del turismo)

 

1.  È istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di turismo l’Osservatorio regionale del turismo, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:

a) raccolta di dati e informazioni finalizzati a monitorare lo sviluppo e l’innovazione del settore, al fine di definire gli interventi e le iniziative per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge tra cui, in particolare, l’acquisizione, la gestione, l’analisi e la diffusione delle informazioni e dei dati statistici relativi al flusso tra domanda e offerta turistica regionale, nonché quelli relativi alla promozione dell’offerta turistica regionale e ai flussi turistici nei principali hub della Regione (aeroporti, porti, stazioni, autostrade), la modernizzazione e l’evoluzione della domanda e dell’offerta nell’industria del turismo;

b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli interventi e delle iniziative adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge;

c) realizzazione di indagini, studi e ricerche specifiche di approfondimento su tematiche e segmenti turistici di particolare rilevanza per il contesto regionale e mirate a monitorare l’andamento e le dinamiche dell’industria del turismo nella Regione al fine di valutare tendenze e fabbisogni del settore; 

d) elaborazione di report annuali di analisi del settore al fine di adottare iniziative a sostegno degli operatori e delle imprese che operano direttamente o indirettamente nell’industria del turismo.

2.  Le modalità di funzionamento e composizione dell’Osservatorio sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di turismo.

3.  L’Osservatorio, di durata triennale e rinnovabile, è costituito con decreto dal Presidente della Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

4.  L’Osservatorio trasmette ogni anno alla direzione regionale competente per materia una relazione sugli esiti derivanti dall’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.”.

 

 

Art. 17

(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 13/2007)

 

1.  Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  le parole: “dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 4 dell’allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)”;

b) le parole “facenti parte dei STL” sono soppresse.

 

 

Art. 18

(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 23 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla rubrica la parola “Individuazione” è sostituita dalla seguente: “Tipologie”;

b) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

“4 bis. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico situate nei centri storici nei comuni con popolazione fino a un massimo di quarantamila abitanti, a gestione unitaria, anche compresi in un programma di itinerario, che forniscono alloggio pure in stabili separati purché distanti non oltre 300 metri dall’edificio principale in cui sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali compreso l’eventuale servizio di ristorazione. Le caratteristiche e le tipologie di strutture di cui al presente comma e i relativi requisiti territoriali e demografici di localizzazione sono determinati dalla Giunta regionale con apposito regolamento da approvarsi entro novanta giorni e comunque nel rispetto del piano regolatore e delle relative destinazioni d’uso.”;

c)  dopo il comma 4 bis sono inseriti i seguenti:

“4 ter. Sono condhotel, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

4 quater.  Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133).

4 quinquies. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni promuovono a favore di imprese private e di associazioni o enti senza scopo di lucro la realizzazione di apposite aree per la ricettività all’aperto in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale nonché nelle vicinanze dei principali assi viari, tenuto conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e strutture ricreative.”;

d) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Le strutture ricettive alberghiere con attività continuativa superiore a cinquanta anni possono ottenere il riconoscimento di “albergo storico”. È istituito il registro regionale degli alberghi storici della Regione Lazio le cui modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 56.”;

e)  al comma 6, le parole: “a favorire la presenza di almeno un ostello per la gioventù in ogni capoluogo di provincia e a favorire anche il turismo giovanile per i disabili ed istituendo un numero verde con il fine di creare una sinergia tra gli operatori e le categorie del settore nonché un centro di prenotazione unica per il turismo giovanile” sono sostituite dalle seguenti: “a favorire anche il turismo giovanile per i disabili attraverso opportune forme di informazione e pubblicizzazione”.

 

 

Art. 19

(Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 13/2007)

 

1.  Dopo l’articolo 23 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

 

Art. 23 bis

(Codice identificativo delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico)

 

1.  Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitorare i flussi turistici, è istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, una apposita banca dati nella quale sono inserite le strutture ricettive di cui all’articolo 23 e ai relativi regolamenti regionali, e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. La banca dati è messa a disposizione dell’utenza nonché delle autorità preposte ai diversi controlli.

2.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità per la gestione della banca dati e per l’utilizzo del codice identificativo da parte delle strutture e degli alloggi di cui al comma 1, che sono coordinate con le modalità utilizzate per la raccolta dei dati statistici e con i flussi di dati derivanti da procedimenti amministrativi in materia turistica gestiti dalla Regione, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

3.  Il codice identificativo di cui al comma 1 sostituisce gli eventuali codici precedentemente attribuiti alle strutture ricettive e agli alloggi per uso turistico.”.

 

 

Art. 20

(Modifiche all’articolo 24 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 13/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo le parole: “purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto,” sono inserite le seguenti: “e di requisiti di solidità aziendale che ne garantiscano la stabilità economica e finanziaria, fermo restando l’esclusione di soggetti imprenditoriali condannati in via definitiva per il mancato rispetto delle norme che regolano i rapporti di lavoro”;

b) la parola: “contrattuali” è sostituita dalle seguenti: “dei contratti di riferimento del settore turismo, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.


Art. 21

(Modifiche all’articolo 25 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  le parole: “la provincia” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “il comune”;

b) le parole da: “procede,” fino a: “classificazione” sono sostituite dalle seguenti: “procede ad una nuova classificazione come da normativa”.

 

 

Art. 22

(Modifica all’articolo 25 bis della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  Al comma 9 dell’articolo 25 bis della l.r. 13/2007, la parola: “temporanea” è sostituita dalla seguente: “camper”.

 

 

Art. 23

(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 13/2007)

 

1.  All’articolo 26 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 le parole: “, che ne trasmette copia alla provincia” sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. La SCIA abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti degli alloggiati, la vendita di giornali, riviste, strumenti informatici, cartoline e francobolli, beni di prima necessità per la cura della persona, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità.”.

 

 

Art. 24

(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 27 della l.r. 13/2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla lettera d) del comma 2 le parole da: “prezzi praticati,” fino a: “esposti” sono sostituite dalle seguenti: “prezzi massimi praticati, nonché dell’obbligo di applicazione di prezzi conformi a quelli esposti”;

b) al comma 4 le parole: “contestualmente alla provincia e” sono soppresse.

 

 

Art. 25

(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  All'articolo 28 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla rubrica dopo la parola: “statistici” sono aggiunte le seguenti: “e di monitoraggio e di analisi dell’offerta ricettiva”;

b) al comma 1:

1) dopo le parole: “esercizio ricettivo” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 23, nonché i soggetti che offrono ospitalità in alloggi per uso turistico,”;

2) le parole: “e all’amministrazione provinciale competente per territorio” sono soppresse;

3) dopo la parola: “regionale” sono aggiunte le seguenti: “e del monitoraggio dell’impatto dell’offerta ricettiva entro e non oltre il mese successivo dall’arrivo del cliente”;

c)  dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

“1 ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente e dal comma 1, i soggetti che intendono offrire ospitalità in alloggi per uso turistico provvedono a darne preventiva comunicazione al comune territorialmente competente.”.

 

 

Art. 26

(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 13/2007)

 

1.  All’articolo 30 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 le parole: “e dalle province nell’ambito delle rispettive competenze” sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 31, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente.”;

c)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2.  I comuni comunicano alla struttura regionale competente in materia di turismo eventuali informazioni, ove richieste, circa le funzioni svolte in attuazione del presente capo.”.

 

 

Art. 27

(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 31 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 le parole: “10.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “20.000,00 euro”;

b) al comma 5 bis la parola: “extralberghiere” è sostituita dalle seguenti: “e degli alloggi per uso turistico”;

c) al comma 11 dopo le parole: “strutture ricettive” sono inserite le seguenti: “e degli alloggi per uso turistico”;

d) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11 bis. La mancata comunicazione ai comuni, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.”;

e)  il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. La reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, comporta il raddoppio delle relative sanzioni pecuniarie. Nei soli casi dei commi 5, 9, 12 è prevista anche la sospensione delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA ai sensi dell’articolo 26.”;

f)  il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai comuni competenti per territorio e i relativi importi sono introitati dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.”;

g) il comma 15 è abrogato.

Art. 28

(Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  L’articolo 32 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 32

(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)

1.  Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese turistiche che esercitano, anche esclusivamente sul web, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche.

2.  Sono, altresì, considerate agenzie di viaggi e turismo e, in quanto tali, soggette agli obblighi di cui al presente capo, le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

3.  Le agenzie di viaggi e turismo di cui al presente articolo e le rispettive filiali sono iscritte in apposito elenco istituito presso il comune competente per territorio, che provvede alla sua tenuta e aggiornamento. In tale elenco sono riportati la denominazione dell’agenzia, il tipo di attività oggetto di SCIA, il nome del titolare o la denominazione dell’ente in caso di persona giuridica o la ragione o denominazione sociale in caso di società, il nome del direttore tecnico, il numero della polizza per la responsabilità civile, il numero della polizza o del certificato del fondo di garanzia a tutela del consumatore in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, nonché i provvedimenti relativi a ciascuna agenzia assunti dal comune.

4.  Le imprese turistiche che intendano effettuare esclusivamente on line le attività di cui al presente articolo sono soggette al rispetto di quanto previsto nel presente capo, nonché al rispetto della normativa vigente europea e statale relativa alla vendita del servizio turistico, ivi compresi la responsabilità e gli obblighi verso il consumatore nonché l’obbligo di indicare, sul proprio sito, la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento da parte del comune competente ai sensi dell’articolo 34 e la polizza assicurativa di cui all’articolo 33 nonché il numero di partita IVA, il numero di iscrizione al registro delle imprese e la sede legale e operativa dell’impresa.

5.  Alle agenzie di viaggi e turismo che svolgono l’attività interamente on line non è richiesta la destinazione d’uso commerciale dei locali a condizione che non ricevano clienti nei medesimi locali.

6.  Con i regolamenti di cui all’articolo 56 sono definite le attività delle agenzie di viaggi e turismo prevedendo:

a) i criteri e le modalità per l’apertura delle filiali da parte delle agenzie di viaggi e turismo, anche situate in altre Regioni;

b) i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo.

7.  I comuni competenti per territorio trasmettono alla Regione gli elenchi di cui al comma 3, con cadenza mensile, e provvedono ad aggiornare il sito www.infotrav.it.”.



Art. 29

(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 33 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla rubrica, le parole: “e deposito cauzionale” sono soppresse;

b) al comma 1, le parole: “alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “al comune”;

c)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a garantire, inoltre, che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie nei casi di insolvenza o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore, ai sensi dell'articolo 47 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche, al fine di garantire senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro o, in alternativa, la continuazione del pacchetto ai sensi degli articoli 40 e 42 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e successive modifiche. La garanzia di cui al periodo precedente è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore.”.

 

 

Art. 30

(Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 34 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 34

(Apertura ed esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo)

 

1.  L’apertura e l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo sono soggette alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della l. 241/1990, al SUAP del comune competente per territorio. L’attività può essere avviata dalla data di invio della segnalazione medesima al comune.

2.  Nella SCIA sono indicati:

a) la denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo;

b) il nome del titolare, persona fisica o giuridica e, relativamente alle società, la denominazione, la ragione sociale ed il legale rappresentante;

c) le generalità, la cittadinanza e la residenza del direttore tecnico;

d) gli estremi dell’abilitazione professionale del direttore tecnico;

e) gli estremi di identificazione dell’impresa;

f)  la sede operativa dell’agenzia e l’ubicazione dei locali per i quali non possono essere individuate unità immobiliari ad uso residenziale;

g) l’attività svolta ai sensi dell’articolo 32, commi 1 e 2.

3.  Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici temporanei in occasione di fiere o manifestazioni nell’area di svolgimento della fiera o manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa comunicazione al comune.

4.  Le agenzie di viaggi e turismo espongono la SCIA con la relativa ricevuta di ricevimento del comune territorialmente competente nei locali ad essa preposti nonché la copertura assicurativa dell’attività esercitata, rendendole visibili e consultabili dal pubblico nei relativi siti on line, anche in caso di vendita di prodotti e-commerce.

5.  Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la denominazione dichiarata nella SCIA, assicurandosi che la denominazione scelta non sia coincidente con quella di altre agenzie di viaggi e turismo. In caso di utilizzo da parte delle agenzie di marchi o loghi diversi dalla loro denominazione per la promozione e la commercializzazione dei loro prodotti, deve comunque risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell’agenzia che propone o vende il prodotto turistico.

6.  Ai fini della SCIA di cui al presente articolo, il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o Regioni italiane.

7.  La chiusura delle agenzie di viaggi e turismo è comunicata tempestivamente al comune competente al fine dell’aggiornamento dell’elenco ai sensi dell’articolo 32.

8.  Non è consentita la chiusura dell’agenzia di viaggi e turismo per un periodo superiore a dieci mesi consecutivi. La chiusura temporanea dell’agenzia di viaggi e turismo per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi è previamente comunicata al SUAP competente per territorio. In ogni caso l’agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.

9.  Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggi e turismo è consentito lo svolgimento di attività complementari nell’osservanza delle rispettive normative di settore e purché l’attività di agenzia di viaggi e turismo sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti, del fatturato e della superficie commerciale dei locali.

10.  Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggi e turismo:

a) l’informazione e l’assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) la prenotazione di servizi di ristoro, di strutture ricettive e di agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

c) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati dal comune o dalla Regione con l’utilizzazione di segni distintivi diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale o regionale;

d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.”.

 

 

Art. 31

(Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 35 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 35

(Mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo comportanti presentazione di nuova SCIA)

 

1.  Sono ammesse modifiche e variazioni nell’organizzazione dell’agenzia dovuti a subentri nell’impresa già esistente a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per tale attività.

2.  Le modifiche e le variazioni relative alla modifica della titolarità dell’agenzia di viaggi e turismo comportano la presentazione di nuova SCIA. Sono ammessi, altresì, a seguito di presentazione di nuova SCIA, i mutamenti nell’organizzazione dell’agenzia di viaggi e turismo relativi agli ulteriori elementi indicati nella SCIA di cui all’articolo 34, comma 2.

3.  Per la presentazione della SCIA da parte di persone fisiche o persone giuridiche non appartenenti a Stati membri dell’Unione europea sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).”.

 

 

Art. 32

(Sostituzione dell’articolo 35 bis della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 35 bis della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 35 bis

(Direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo)

 

1.  Ai fini della SCIA di cui all'articolo 34, il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 nonché, con riferimento al direttore tecnico, dell’abilitazione all’esercizio di cui ai commi 2 e 3.

2.  L’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al presente articolo è condizionata al possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale rilasciata dalla Regione previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) di seguito denominato decreto ministeriale.

3.  Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso dell’abilitazione all’esercizio rilasciata dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale.

4.  È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, che provvede alla sua tenuta, pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e aggiornamento, l’elenco regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, al quale sono iscritti i direttori abilitati all’esercizio ai sensi del presente articolo.”.

 

 

Art. 33

(Sostituzione dell’articolo 36 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 36 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 36

(Divieto di prosecuzione dell’attività e sanzioni)

1.  L’attività di agenzia di viaggi e turismo si intende vietata e il comune competente adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività medesima sia in sede di presentazione della SCIA sia successivamente, nel corso dell’esercizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990:

a) in caso di carenza dei requisiti e presupposti previsti per l’esercizio dell’attività ai sensi degli articoli 34 e 35 nonché qualora venga accertato che l’attività dell’agenzia risulti pregiudizievole per l’immagine dell’offerta turistica regionale, previa concessione di un termine non inferiore a trenta giorni per provvedere a sanare le relative carenze, scaduto il quale l’attività si intende vietata ai sensi del presente articolo;

b) in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni nella presentazione della SCIA o di cause di annullamento d’ufficio ai sensi degli articoli 21 e 21 nonies della l. 241/1990 e successive modifiche e nel caso di condanna passata in giudicato per reati connessi all’esercizio delle attività di agenzia di viaggi e turismo;

c) in caso di mancata stipula delle garanzie assicurative obbligatorie ai sensi dell’articolo 33;

d) qualora il titolare dell’agenzia di viaggi e turismo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti indicati nella SCIA di cui all’articolo 34.

2.  Il comune comunica alla Regione ogni provvedimento adottato ai sensi del presente articolo.”.

 

Art. 34

(Abrogazione dell’articolo 37 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 37 della l.r. 13/2007 è abrogato.

 

 

Art. 35

(Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 39 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 39

(Associazioni e altri enti senza scopo di lucro. Elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro)

 

1.  Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati e che operano in modo continuativo nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali possono organizzare viaggi esclusivamente per i propri associati da almeno due mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. Superato il limite dei due viaggi annuali, le associazioni di cui al presente comma possono organizzare viaggi per i loro soci e per i nuovi associati rivolgendosi esclusivamente ad agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

2.  Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, politiche, culturali, religiose, sportive, assistenziali e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri associati avvalendosi per l’organizzazione di agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

3.  È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di turismo, l’elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro di cui al comma 1, con sede legale, succursale o filiale nel territorio regionale, che dimostrino di operare nella Regione Lazio da almeno due anni e di aver svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa.

4.  Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma 3 sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 56.

5.  Le associazioni e gli altri enti di cui al comma 1, stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all’attività svolta per il risarcimento dei danni di cui all’articolo 19 dell’allegato 1 al d.lgs. 79/2011.

6.  Gli enti locali e le istituzioni pubbliche devono avvalersi per l’organizzazione di viaggi, anche con finalità istituzionali, di agenzie di viaggi e turismo abilitate a seguito della presentazione della SCIA.

7.  Le associazioni e gli altri enti di cui al comma 1, nonché gli enti locali e le istituzioni pubbliche di cui al comma 6, per lo svolgimento di iniziative riservate alle attività professionali turistiche, come quelle delle guide, delle attività di accoglienza, degli accompagnatori e di ogni altra attività turistica sottoposta ad autorizzazioni e vincoli di legge, si avvalgono dei soggetti in possesso della relativa abilitazione secondo la normativa vigente.”.

 

 

Art. 36

(Abrogazione dell’articolo 40 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 40 della l.r. 13/2007 è abrogato.

 

 

Art. 37

(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 13/2007)

 

1.  All’articolo 41 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1 le parole: “dalla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dal comune” e dopo le parole: “quanto previsto” sono inserite le seguenti: “al comma 1 bis e”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ivi incluso l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 42, i corpi di polizia locale possono stipulare apposite convenzioni con i corpi di polizia provinciale e della Città metropolitana di Roma Capitale competenti territorialmente.”.

 

 

Art. 38

(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 42 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fatta salva l’applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività delle agenzie di viaggi e turismo in mancanza di SCIA ai sensi degli articoli 34 e 35 è soggetto al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate, e all’immediata chiusura dell’attività.”;

b) al comma 2 le parole: “, tenuto conto delle attività che l’agenzia è autorizzata a svolgere” sono soppresse;

c)  al comma 3 la parola: “autorizzata” è sostituita dalle seguenti: “indicata nella SCIA”;

d) al comma 4 le parole: “dell’autorizzazione di cui all’articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “o la mancata pubblicazione sui relativi siti web della SCIA di cui all’articolo 34 e della relativa ricevuta da parte del comune competente territorialmente”;

e)  il comma 5 è abrogato;

f)  il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6.  Le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che esercitano le proprie attività in contrasto con le previsioni dell'articolo 39 o senza essere iscritti nell’elenco regionale di cui al comma 3 del medesimo articolo sono soggetti al pagamento di una somma da 5.000,00 a 20.000,00 euro.”;

g) al comma 7 le parole: “agli articoli 39 e 40” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 39”;

h) il comma 8 è abrogato;

i)  il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Le sanzioni sono irrogate dai comuni competenti per territorio, i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati esclusivamente allo svolgimento delle funzioni conferite in materia di turismo.”;

l)  dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e l’ente competente può disporre il divieto di prosecuzione dell’attività per trenta giorni.”.

 

 

Art. 39

(Sostituzione dell’articolo 43 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 43 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 43

(Sviluppo e consolidamento del brand e dell’immagine del sistema turistico regionale)

 

1.  La Regione promuove e valorizza sul mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine complessiva del sistema turistico laziale, delle sue aree territoriali di destinazione e dei suoi prodotti turistici, consolidati ed emergenti, al fine della rappresentazione unitaria dei caratteri identitari regionali, in grado di fornire un’immagine unica dell’offerta regionale che valorizzi, altresì, le eccellenze, le attrattive e le peculiarità dei singoli territori.

2.  La Regione promuove e coordina l’attuazione di strategie mirate di promozione e marketing territoriale, finalizzate a consolidare e rafforzare sul mercato nazionale e internazionale il brand e l’immagine del sistema turistico del Lazio e definite nella programmazione turistica regionale anche attraverso il confronto con i soggetti pubblici e privati coinvolti, anche in collaborazione con il Convention Bureau di Roma e del Lazio S.c.r.l. e alla cui realizzazione si procede ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo al sostegno del settore turistico regionale.

3.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, presso tutti i soggetti pubblici e gli operatori turistici coinvolti, l’utilizzo di un brand unitario e incisivo di comunicazione turistica, basato su un’immagine coordinata utilizzabile nell’ambito dei vari strumenti di promozione, tradizionali e innovativi.

4.  Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede, altresì, alla promozione di marchi collettivi regionali istituiti ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia.”.

 

 

Art. 40

(Sostituzione dell’articolo 44 della l.r. 13/2007)

 

1.  L’articolo 44 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

 

Art. 44

(Sviluppo della formazione in materia turistica)

 

1.  Al fine di favorire la continua crescita professionale e manageriale degli operatori del comparto turistico regionale, nonché lo sviluppo di una cultura diffusa dell’accoglienza presso le comunità locali, la Regione promuove e sostiene forme di raccordo anche con le università e i centri di formazione professionale del Lazio, gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore anche nell’ambito delle attività svolte dall’Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all’interno della Consulta Disco, rivolte ad offrire corsi di approfondimento e aggiornamento, anche di breve durata, in aree e tematiche specifiche, e ad integrare i percorsi scolastici e professionali previsti dalla vigente normativa di settore.”.

 

 

Art. 41

(Modifiche all’articolo 45 della l.r. 13/2007)

 

1.  All’articolo 45 della l.r. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1.  La Regione sostiene le attività per la tutela e la valorizzazione della qualità dell’offerta turistica e il rispetto dei diritti del turista e delle comunità locali ospitanti.”;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: “organizzazioni di categoria” sono inserite le seguenti: “maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore”;

2) le parole: “e ne promuove la distribuzione” sono sostituite dalle seguenti: “provvedendo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale regionale e promuovendone la sua diffusione”;

3) le parole “gli IAT,” sono soppresse;

4) dopo le parole “viaggi e turismo” sono inserite le seguenti: “, le quali provvedono alla pubblicazione nei propri siti web della carta del turista,”.

 

 

Art. 42

(Modifica all’articolo 52 della l.r. 13/2007 e successive modifiche)

 

1.  Al comma 4 dell’articolo 52 della l.r. 13/2007 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti: “Il comune”.


Art. 43

(Inserimento dell’articolo 57 bis nella l.r. 13/2007)

 

1.  Dopo l’articolo 57 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

 

Art. 57 bis

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.”.

 

 

Art. 44

(Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

 

1.  All’articolo 75 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 1:

1)    all’alinea, dopo le parole: “commi 1 e 4” sono inserite le seguenti: “nonché all’articolo 77, comma 3 bis”;

2)    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) l’adozione del Piano triennale per lo sviluppo del turismo;”;

3)    la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

“a bis) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal Piano triennale per lo sviluppo del turismo, nonché la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, a valenza turistica, lo sviluppo e la valorizzazione di destinazioni turistiche da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione, agenzie regionali e forme di partenariato pubblico-privato;”;

4)    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) il coordinamento e l’indirizzo in relazione alle attività e alle iniziative per la promozione del prodotto turistico, con particolare riferimento alle azioni promosse dagli Ambiti turistici di destinazione (ATD), fatta salva l’autonomia degli enti locali;”;

5)    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) la promozione e la valorizzazione, sul mercato locale, nazionale ed estero, dell’immagine unitaria del sistema turistico laziale e delle sue destinazioni anche mediante l’utilizzo di piattaforme digitali;”;

6)    la lettera e bis) è abrogata;

7)    la lettera e quater) è abrogata;

8)    la lettera g) è abrogata;

9)    alla lettera h) le parole da: “ricreative” fino a: “vigilanza” sono sostituite dalle seguenti: “turistico-ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, con sede legale od operativa, succursale o filiale nel territorio regionale, ivi compresi la tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco on line, nonché la vigilanza”;

10) (1)

11)  la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“n) l’individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;”;

12)  alla lettera n ter) le parole: “il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il finanziamento dei” sono sostituite dalle seguenti: “la promozione e il riconoscimento di sistemi e forme di aggregazione territoriale tra soggetti pubblici e privati, nonché il sostegno ai”;

13)  la lettera n quinquies) è sostituita dalla seguente:

“n quinquies) lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza diffusa sul territorio regionale, la formazione e la qualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso forme di raccordo con le università e i centri di formazione professionale del Lazio gli istituti tecnici e professionali superiori di secondo grado, gli istituti tecnici superiori di alta formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di settore, anche nell’ambito delle attività svolte dall’Ente bilaterale del turismo, i rappresentanti delle consulte provinciali degli studenti delle scuole superiori, le associazioni degli studenti universitari rappresentate all’interno della Consulta dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) di cui alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione);”;

14)  alla lettera n sexies) le parole: “i servizi di informazione e di accoglienza turistica (IAT)” sono sostituite dalle seguenti: “servizi di informazione e accoglienza turistica”;

15)  alla lettera n octies) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, le rievocazioni storiche e le manifestazioni fieristiche legate al turismo”;

16)  dopo la lettera n nonies) sono aggiunte le seguenti:

“n decies) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all’articolo 77, comma 1, lettera a);

n undecies) la promozione dell’attività imprenditoriale e la valorizzazione delle forme associative e delle reti d’impresa tra privati nel settore turistico;

n duodecies) le professioni turistiche ai sensi della legge regionale 9 aprile 1985, n. 50 (Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico) e successive modifiche, ivi compresi l’abilitazione all’esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività;

n terdecies) la raccolta e l’elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacità anche con la collaborazione dei comuni e di Roma Capitale;

n quaterdecies) l’elaborazione di un sistema di gestione unico di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli adempimenti amministrativi degli operatori e delle imprese di settore da realizzarsi anche mediante società in house providing partecipate dalla Regione.”;

b) il comma 3 è abrogato.

2.  All’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a)  le lettere a), b), c), c quater) e c quinquies) del comma 1 sono abrogate;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

3.  All’articolo 77 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a)  alla rubrica sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e di Roma Capitale”;

b) al comma 1:

1) alla lettera c) dopo le parole: “strutture ricettive” sono inserite le seguenti: “e dalle agenzie di viaggi e turismo”;

2) la lettera c bis) è sostituita dalla seguente:

“c bis)   la verifica dell’avvenuta esposizione dei prezzi massimi presso la reception o la hall delle strutture ricettive e l’applicazione della relativa sanzione;”;

3) dopo la lettera c bis) sono aggiunte le seguenti:

“c ter) la verifica della classificazione segnalata dalle strutture ricettive, sulla base dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera b);

c quater) la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei criteri e dei requisiti minimi strutturali e funzionali stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera b) e la relativa verifica;

c quinquies)    il rilascio delle concessioni relative alle aree del demanio marittimo, comprese quelle immediatamente prospicienti, per finalità turistiche e ricreative e la relativa vigilanza, nonché la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica, sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia;

c sexies) la formulazione di proposte alla Regione per l’attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico.”;

c)  il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3.  I comuni, inoltre:

a)  collaborano con la Regione per la raccolta dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive e sulla relativa capacità;

b) assicurano all’Osservatorio regionale del turismo e al sistema statistico regionale la necessaria collaborazione.”;

e)  dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi del presente articolo, a Roma Capitale sono conferiti inoltre le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a)  la definizione e l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a bis);

b) i rapporti con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela del proprio patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini turistici di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a quater);

c)  l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche mediante apposite convenzioni con istituti di credito di cui all’articolo 75, comma 1, lettera c);

d) l’organizzazione, d’intesa con la Regione, dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 75, comma 1, lettera n sexies);

e)  la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore di cui all’articolo 75, comma 1, lettera n septies).”.

4.  Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 15/2014 e successive modifiche le parole: “, presso l’Agenzia regionale del turismo, un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali” sono sostituite dalle seguenti: “un albo regionale delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni tradizionali tenuto dalla direzione regionale competente in materia di turismo”.


Art. 45

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad adeguare il titolo III del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, con riferimento all’individuazione delle competenze e delle articolazioni della direzione regionale competente in materia di turismo istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 2.

2.  In fase di prima applicazione della presente legge, le strutture dell’Agenzia regionale del turismo e il relativo personale dirigenziale e non dirigenziale transitano nella direzione regionale istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 2. La Regione provvede all’adozione dei conseguenti atti di organizzazione della suddetta direzione ai sensi della normativa vigente.

3.  Le disposizioni di cui all’articolo 10 e al comma 2 del presente articolo trovano applicazione alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale di cui al comma 1. Fino a tale data l’Agenzia regionale del turismo svolge le funzioni di propria competenza ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della l.r. 13/2007.

4.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle strutture ricettive alberghiere) e successive modifiche, disciplinando le modalità per l’avvio e l’esercizio dell’attività dei condhotel di cui all’articolo 23, commi 4 ter e 4 quater, della l.r. 13/2007, come modificato dall’articolo 18 della presente legge.

5.  I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono già servizi di ospitalità in alloggi per uso turistico provvedono ad inviare al comune competente territorialmente la comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1 ter della l.r. 13/2007, come modificato dall’articolo 25 della presente legge, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 46

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  All’attuazione della presente legge si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale per il triennio 2022-2024, all’interno del programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” e del programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” della missione 07 “Turismo”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, già destinate alle medesime finalità.

2.  All’attuazione della presente legge possono concorrere:

a)  le risorse di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nel Lazio) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo l, alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari e artigianali tipici) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1, alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova), iscritte nel programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2, e alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 21 (Disciplina del sistema fieristico regionale) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 della missione 14, titoli 1 e 2, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale;

b) le risorse derivanti da specifiche assegnazioni statali in materia di turismo, nonché le risorse concernenti i nuovi programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative, in particolare, ai Programmi operativi FESR, OP 2 – Un’Europa più verde, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva e OP5 – Un’Europa più vicina ai cittadini e FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva.

  

Art. 47

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Numero abrogato dall'articolo 9, comma 35, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa l.r. 8/2022. A decorrere da tale data, ai sensi del medesimo articolo 9, vige nuovamente la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati