Norme in materia di gestione delle risorse forestali (1)

Numero della legge: 39
Data: 28 ottobre 2002
Numero BUR: 32 S.O. 7
Data BUR: 20/11/2002

L.R. 28 Ottobre 2002, n. 39
Norme in materia di gestione delle risorse forestali (1)

SOMMARIO

Titolo I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1(Principi)
Art. 2 (Finalità)
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Definizione di bosco e delle aree assimilate)
Art. 5 (Funzioni e compiti amministrativi)
Art. 6 (Disposizioni comuni)

Titolo II - Programmazione e Pianificazione Forestale

Capo I - Strumenti per la programmazione
Art. 7 (Piano forestale regionale)
Art. 8 (Sezione del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente)

Capo II - Conoscenza, monitoraggio e innovazione delle risorse forestali
Art. 9 (Servizi informativi di interesse forestale)
Art. 10 (Cartografia e inventario forestale del Lazio)
Art. 11 (Conoscenza ed innovazione nel settore forestale)

Capo III – Pianificazione forestale e delle aree pascolive
Art. 12 (Ruolo della pianificazione)
Art. 13 (Piani di gestione ed assestamento forestale)
Art. 14 (Piano poliennale di taglio)
Art. 15 (Pianificazione dei pascoli)
Art. 16 (Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva)

Capo IV- Pianificazione forestale per le diverse tipologie di proprietà
Art. 17 (Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva)
Art. 18 (Pianificazione della gestione di proprietà forestali private)

Capo V - Amministrazione e gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo
Art. 19 (Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo)
Art. 20 (Patrimonio forestale della Regione)
Art. 21 (Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo)
Art. 22 (Concessioni d’uso)

Capo VI- Forme associative di gestione ed affidamento di beni
Art. 23 (Forme associative di gestione)
Art. 24 (Affidamento di beni)

Titolo III - Tutela del paesaggio, della cultura e degli ecosistemi forestali

Capo I - Tutela del paesaggio e degli ecosistemi
Art. 25 (Tutela del paesaggio e della cultura dei boschi)
Art. 26 (Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma)
Art. 27 (Tutela dei boschi produttivi per fini naturalistici)
Art. 28 (Tutela di particolari ecosistemi)
Art. 29 (Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti)
Art. 30 (Tutela della flora spontanea)

Capo II - Tutela degli alberi monumentali
Art. 31 (Tutela degli alberi monumentali)
Art. 32 (Elenco degli alberi monumentali)
Art. 33 (Valorizzazione degli alberi monumentali)
Art. 34 (Boschi monumentali)

Art. 34bis (Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse)

Titolo IV - Norme per l’esercizio sostenibile delle attività forestali

Capo I – Generalità
Art. 35 (Finalità delle attività forestali)
Art. 36 (Regolamento forestale)
Art. 37 (Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura
Art. 38 (Conversione del bosco e sostituzione della specie)
Art. 39 (Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione)
Art. 40 (Rimboschimento compensativo)
Art. 41 (Viabilità forestale)
Art. 42 (Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti)
Art. 43 (Attività ricreative e sportive)

Capo II – Fauna selvatica nelle aree boschive
Art. 44 (Presenza di fauna selvatica nelle aree boschive e danni al patrimonio forestale)

Capo III - Gestione colturale dei soprassuoli forestali
Art. 45 (Disciplina delle utilizzazioni forestali)
Art. 46 (Rinnovazione dei boschi)
Art. 47 (Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva)
Art. 48 (Manutenzione delle strutture ed infrastrutture nelle aree boscate)
Art. 49 (Cantiere forestale)
Art. 50 (Epoca delle utilizzazioni)

Titolo V- Gestione dei castagneti
Art. 51 (Ruolo dei castagneti)
Art. 52 (Gestione dei castagneti)
Art. 53 (Conversione dei castagneti)
Art. 54 (Interventi di prevenzione e lotta fitosanitaria nel castagno)

Titolo VI - Uso dei pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico

Capo I – Uso delle aree pascolive
Art. 55 (Gestione dei pascoli)
Art. 56 (Esercizio del pascolo nel bosco)

Capo II –Trasformazione dei terreni saldi
Art. 57 (Trasformazione dei terreni in altre qualità di coltura)

Titolo VII – VIVAISTICA FORESTALE

Art. 58 (Attività vivaistica forestale)
Art. 59 (Materiale di propagazione)
Art. 60 (Rinnovazione artificiale)
Art. 61 (Libro regionale dei boschi da seme)
Art. 62 (Certificazione e controllo del materiale forestale di propagazione
Art. 63 (Alberi di Natale)

Titolo VIII - PREVENZIONE E LOTTA AI PROCESSI DI DEGRADO DEI BOSCHI

Capo I – Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Art. 64 (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

Art. 64 bis (Applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto)
Art. 65 ( Disposizione transitoria per i periodi a rischio di incendi boschivi e di allerta)
Art. 66 (Attività di prevenzione degli incendi)
Art. 67 (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

Art. 67bis (Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio)
Art. 68 (Vincoli, divieti, prescrizioni e sanzioni)
Art. 69 (Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate)
Art. 70 (Obblighi degli enti locali)
Art. 71 (Volontariato)
Art. 72 (Addestramento e aggiornamento del personale)

Capo II - Norme per la difesa dei boschi da fitopatologie

Art. 73 ( Finalità)
Art. 74 (Disposizioni per la prevenzione e lotta ai parassiti)
Art. 75 (Parassiti sottoposti a lotta in ambito regionale) abrogato

Capo III – Norme per il recupero dei boschi degradati
Art. 76 (Recupero dei boschi degradati)

Titolo IX – Interventi pubblici in ambito forestale

Art. 77 (Ambito degli interventi)
Art. 78 ( Attuazione degli interventi mediante affidamento a terzi)
Art. 79 (Formazione professionale)

TITOLO X - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

Art. 80 (Misure a favore del sistema forestale)

Titolo XI - Norme finanziarie, finali e transitorie

Capo I – Disposizioni finanziarie
Art. 81 (Fondo regionale forestale
Art. 82 ( Copertura finanziaria)

Capo II – Vigilanza e Sanzioni
Art. 83 (Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni)
Art. 84 (Sanzioni)
Art. 85 (Lavori di ripristino)

Capo III - Disposizioni transitorie

Art. 86 ( Pianificazione forestale vigente)
Art. 87 (Disposizione transitoria per l’utilizzazione boschive nelle proprietà pubbliche e collettive)
Art. 88 (Indennizzi per i mancati redditi)

Capo IV - Modifiche ed abrogazioni

Art. 89 (Modifica della legge 6 luglio 1998 n. 24)
Art. 90 (Modifica della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)
Art. 91 (Modifica della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)
Art. 92 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)
Art. 93 (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4)
Art. 94 (Abrogazioni)

TITOLO I
Disposizioni generali


Art. 1
(Principi)


1. La Regione riconosce il bosco come bene di rilevante interesse per la collettività.

2. La Regione, in armonia con i principi della gestione sostenibile delle risorse naturali e delle necessità della collettività, ed in linea con gli orientamenti previsti dalla strategia forestale e dalle politiche ambientali dell’Unione Europea e con gli indirizzi di politica forestale internazionale, promuove lo sviluppo del sistema forestale nonché la multifunzionalità del sistema forestale stesso e la sua valorizzazione con particolare riguardo agli obiettivi:

a)di tutela idrogeologica dei territori montani ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
b)di difesa del suolo, ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53;
c)di tutela del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24;
d)di tutela della biodiversità ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992);
e)di sviluppo delle aree montane ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9;
f)di tutela delle aree di rilevante valore ambientale ai sensi della legge 6 dicembre, 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29;
g)di promozione dell’economia forestale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge. 5 marzo 2001, n. 57);
h)di tutela degli ecosistemi dagli incendi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).

3. La gestione sostenibile delle risorse forestali, concorrendo al benessere della collettività ed allo sviluppo rurale, è perseguita secondo principi di equità intergenerazionale ed intertemporale.

4. La Regione, per i fini di cui al comma 2, si avvale anche della collaborazione di altri enti ed organismi pubblici e privati, dell’università, delle federazioni e/o degli ordini professionalmente competenti in materia, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali, nonché del corpo forestale dello Stato e delle associazioni ambientaliste riconosciute a norma dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale).

5. I rapporti con il corpo forestale dello Stato sono regolati da una apposita convenzione tra il ministero competente e la Regione.


Art. 2
(Finalità)



1. La presente legge, al fine di garantirne la tutela e promuoverne la valorizzazione, disciplina l’uso delle risorse forestali, del territorio boscato e delle aree correlate, tenendo conto delle peculiarità proprie di ogni ecosistema.

2. Con la presente legge si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:
a)pianificazione, ampliamento e riqualificazione del patrimonio forestale regionale;
b)promozione della multifunzionalità degli ecosistemi forestali e dello sviluppo rurale;
c)miglioramento strutturale, infrastrutturale e disciplina delle modalità d’uso delle risorse forestali;
d)accrescimento della disponibilità della massa legnosa;
e)sviluppo coordinato delle attività all’interno degli ecosistemi forestali con le altre attività praticate nel territorio regionale;
f)riordino amministrativo in materia;
g)conoscenza sistematica dell’assetto forestale e delle attività connesse tramite inventariazione, monitoraggio e ricerche;
h) formazione ed aggiornamento degli operatori del settore e promozione della cultura forestale.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti in forma coordinata sul territorio regionale e in conformità con i principi generali dell’ordinamento comunitario e statale in materia di boschi e terreni montani, di promozione dell’economia forestale e delle sue filiere, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio, di sviluppo delle aree protette, di salvaguardia dagli incendi e di conservazione della biodiversità e degli ambienti selvatici.

Art. 3
(Oggetto)



1. Ferme restando le estensioni territoriali vigenti del vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. 3267/1923 e di quello paesistico, ai sensi del d.lgs. 490/1999, la Regione con la presente legge provvede al riordino della normativa in materia forestale adottando una disciplina unitaria e coordinata per:
a)i boschi e le strutture boscate assimilate, come definiti all’articolo 4, ed i territori che li ospitano;
b)le pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, nonché i filari, le alberature stradali, le fasce arborate e le piante sparse, anche se di origine artificiale e di specie diverse da quelle di cui agli allegati A1 ed A2, che assolvono funzioni di pubblico interesse come frangivento, schermatura igienico-sanitaria e/o sonora, ovvero abbiano un riconosciuto valore storico, purché esterni ai centri edificati di cui all’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;
c)i terreni, interni alle aree boscate e quelli esterni ma compresi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati permanentemente alla produzione foraggera per pascolo;
d) le aree ospitanti siepi, costituite da specie di cui all’allegato A3 esterne ai centri edificati di cui all’articolo 18 della l. 865/1971 e non appartenenti a giardini, salvo che questi ultimi siano assoggettati a vincolo ai sensi del d.lgs.490/1999.

2. Non sono oggetto di disciplina a norma della presente legge:
a)le piante sparse, i filari e le fasce alberate, non incluse tra quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);
b)i vivai localizzati all’esterno delle aree boscate di cui all’articolo 4, che allevano specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3, ivi compresi gli alberi di natale, tranne che per gli aspetti fitosanitari e la disciplina dell’attività vivaistica;
c)le aree ospitanti impianti per la produzione legnosa specializzata, finalizzate alla produzione di legno e biomasse, anche se realizzate con contributi pubblici nonché costituite da specie di cui agli allegati A1 ed A2 e comunque non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera b), comma 3, articolo 4. A fine ciclo colturale tali impianti possono essere completamente dimessi, anche attraverso tagli a raso e deceppatura, ed il terreno può avere diversa destinazione d’uso;
d)le aree a verde urbano e le aree ospitanti popolamenti arborei dei giardini ricadenti all’interno, oppure all’esterno dei centri edificati di cui all’articolo 18 della l. 865/1971 salvo che siano considerati come alberi monumentali ai sensi dell’articolo 31 della presente legge.

3. Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono considerati tra loro sinonimi.

4. Le specie arboree costituenti il patrimonio forestale regionale sono elencate negli allegati A1 ed A2 , rispettivamente distinte <> e <>. <> sono riportate nell’allegato A3.


Art. 4
(Definizione di bosco e delle aree assimilate)


1. Ai fini della presente legge costituiscono bosco:
a) qualsiasi area coperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2, avente estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza, mediamente maggiore di venti metri, e copertura non inferiore al 20 per cento in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
b) le aree riparali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3, di qualsiasi estensione;
c) le aree ricoperte da vegetazione arbustiva, denominati arbusteti, di specie di cui all’allegato A3, associate ad esemplari di specie di cui agli allegati A1 ed A2;
d) i castagneti da frutto e le sugherete aventi le dimensioni di cui alla lettera a);
e) le aree già boscate nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al 20 per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio;
f) i vivai forestali interni ai boschi.

2. Per la determinazione dell’estensione e della larghezza minime di cui al comma 1 non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture di larghezza inferiore a dieci metri.

3. Sono assimilate ai boschi e soggiacciono alle relative disposizioni:
a) gli appezzamenti coperti da vegetazione di cui agli allegati A1 ed A2, ivi compresi i castagneti da frutto e le sughere, aventi estensione non superiore a 5 mila metri quadrati e non inferiore a 2 mila metri quadrati, e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento, in qualsiasi stadio di sviluppo, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti; (2)
b) le aree ricoperte da vegetazioni arbustiva, denominate arbusteti, quando:
1) sono nuclei isolati e di specie di cui all’allegato A3, di estensione non inferiore a 5 mila metri quadrati e di larghezza mediamente maggiore di venti metri e copertura non inferiore al 50 per cento;
2) sono nuclei isolati, di qualsiasi estensione, di specie di cui all’allegato A3, ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30 per cento ed assolvono funzione di stabilità idrogeologica dei territori e le aree su cui insistono non sono sottoposte a coltura agraria da almeno dieci anni;
c) i fondi imboschiti e rimboschiti con specie di cui agli allegati A1 ed A2, per le finalità di difesa del suolo, di tutela idrogeologica del territorio, di salvaguardia della qualità dell’aria, del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale nonché le aree sottoposte al rimboschimento compensativo di cui all’articolo 40. Per tutte le tipologie considerate, i limiti delle estensioni sono quelli indicati al comma 1, lettera a) e al comma 3, lettera a);
d) le radure di ampiezza inferiore a 5 mila metri quadrati, salvo quelle già sottoposte in forma continuativa a coltura agraria.

4. In accordo con la valenza multifunzionale dei boschi, fatte salve altre disposizioni vigenti, le aree individuate come boschi e/o assimilati tali ai sensi dei commi 1, 2 e 3 , possono continuare a conservare la loro attualità di coltura, oltre che forestale, anche di natura agricola e/o zootecnica. Queste aree possono concorrere al sostegno delle attività aziendali, anche a carattere non forestale, nonché all’acquisizione di contributi pubblici previsti per l’agricoltura, la zootecnica, le foreste ed eventuali altre attività comunque realizzabili in bosco. Tutte le attività realizzate all’interno delle aree boscate devono, comunque, svilupparsi in conformità ai canoni della buona pratica colturale ed alle disposizioni legislative vigenti.

5. Fatte salve le pianificazioni e le programmazioni vigenti, la definizione di bosco di cui ai commi 1, 2 e 3 deve essere adottata negli strumenti di pianificazione e programmazione del territorio regionale adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nei casi di errata e/o incerta perimetrazione nonché in presenza di diversità tra le aree individuate a bosco e quelle individuate su base cartografica adottate dalla Regione, dagli enti strumentali e dagli enti locali, fatti salvi i casi di cui al comma 5, il comune in collaborazione con la Regione, individua l’effettiva destinazione dell’area con riferimento alla definizione di bosco di cui al presente articolo.

7. Il regolamento forestale specifica le modalità di determinazione dell’estensione dei boschi nonché i criteri e le modalità per la loro gestione.


Art. 5
(Funzioni e compiti amministrativi)


1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le materie oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti locali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. La decorrenza dell’effettivo esercizio di tali funzioni e compiti è disciplinata ai sensi dell’articolo 191 della stessa l. r. 14/1999.

2. Gli enti locali, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno inviano all’assessorato regionale competente in materia ambientale, secondo le modalità indicate nel regolamento forestale, di cui all’articolo 36, il quadro statistico relativo alle attività forestali praticate nel corso della stagione silvana.

3. I comuni, per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti i provvedimenti riguardanti il vincolo per scopi idrogeologici previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923 e relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari, delegate ai comuni stessi ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 53/1998, possono avvalersi delle province mediante le forme associative previste dalla Parte I, Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

4. Gli interventi e le opere indicati all’articolo 10, commi 7 e 8 della l.r. 24/1998, salvo il caso in cui siano previsti all’interno degli strumenti pianificatori di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono soggetti a specifica autorizzazione paesistica.

5. Gli interventi e le opere, siano essi in regime di autorizzazione oppure di comunicazione nonché i piani di cui agli articoli 13, 14, e 15 e gli eventuali altri piani proposti ai fini della gestione delle aree di cui all’articolo 4, che interessano superfici interne alle aree protette, precedentemente all’avvio dei lavori nel caso della comunicazione, oppure del rilascio dell’autorizzazione, oppure ancora dell’approvazione del piano, devono ricevere specifico nullaosta da parte dell’ente gestore ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 29/1997.

Art. 6
(Disposizioni comuni)


1. Le aree di cui all’articolo 4 costituiscono il patrimonio forestale regionale complessivo ed hanno destinazione d’uso del suolo forestale irreversibile, fatte salve le autorizzazioni alla trasformazione di cui all’articolo 37.

2. Sono oggetto di autorizzazione tutti quegli interventi per i quali il rilascio è esplicitamente previsto dalla presente legge e dal regolamento forestale,di cui all’articolo 36 da svolgere comunque in conformità alle disposizioni previste dalla pianificazione territoriale esistente, compreso il piano forestale regionale se vigente. Il provvedimento autorizzativo può dettare ulteriori disposizioni e prescrizioni in merito alle attività autorizzate.

3. Sono oggetto di sola comunicazione gli interventi eseguiti in conformità alla presente legge ed al regolamento forestale, di cui all’articolo 36 ed alla pianificazione territoriale esistente, compreso il piano forestale regionale se vigente, salvo che sia diversamente previsto dalla presente legge o dal regolamento forestale. L’ente locale competente ai sensi dell’articolo 5 vieta l’esecuzione dell’intervento qualora ravvisi incongruità nel contenuto della comunicazione rispetto alla presente legge, al regolamento forestale, alla pianificazione territoriale vigente o a quella forestale regolarmente approvata.

4. Gli enti locali competenti in materia di utilizzazione, conservazione e ricomposizione del patrimonio boschivo regionale provvedono, ogni anno, ad una verifica per campionamento di almeno il 15 per cento degli interventi eseguiti in regime di comunicazione per ciascuna tipologia dei medesimi.


TITOLO II
Programmazione e Pianificazione Forestale


Capo I
Strumenti per la programmazione


Art. 7
(Piano forestale regionale)



1. La Regione definisce le linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale del Lazio attraverso il piano forestale regionale, di seguito denominato PFR, di durata non inferiore ad un quinquennio.


2. Il PFR provvede a:
a)analizzare lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale e all’economia della regione;
b)analizzare la situazione ed indicare le linee di sviluppo relative ai settori della vivaistica forestale e degli impianti di produzione legnosa specializzata;
c)stabilire gli obiettivi strategici;
d)indicare gli indirizzi di intervento, le azioni da attuarsi e le relative priorità, i criteri generali di realizzazione e le previsioni di spesa;
e)indicare i criteri e le modalità per la promozione della tutela delle peculiarità vegetazionali;
f)specificare le risorse finanziarie attivabili in via generale ed annualmente nonché i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra i soggetti attuatori degli interventi;
g)programmare la realizzazione e l’aggiornamento della cartografia e dell’inventario forestale;
h)indicare i criteri e le modalità per il monitoraggio sull’attuazione del PFR stesso.

3. Il PFR è attuato per piani stralcio annuali, approvati dalla Giunta regionale in conformità con il principio della continuità operativa, che specificano gli interventi da realizzare nell’anno tra quelli previsti dal PFR e le modalità per la loro realizzazione nonché le risorse finanziarie attivabili per la promozione degli interventi di cui all’articolo 80, comma 1.

4. La proposta di PFR è predisposta a cura dell’assessorato regionale competente in materia di ambiente, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale, di concerto con gli altri assessorati per gli aspetti di competenza ed è adottato dalla Giunta regionale, previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8 e sentita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della l.r. 14/1999. La Giunta regionale sottopone la proposta di PFR al Consiglio regionale per l’approvazione.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene predisposto e approvato il PFR.



Art. 8
(Sezione del Comitato tecnico-scientifico per l’ambiente)




(2a)

Capo II
Conoscenza, monitoraggio e innovazione delle risorse forestali


Art. 9
(Servizi informativi di interesse forestale)



1. Al fine di monitorare le attività connesse al settore forestale e di rendere accessibili al pubblico le relative informazioni, il servizio informativo regionale ambientale, denominato SIRA, istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di ambiente, svolge anche compiti relativi a:
a)l’archiviazione di cartografie tematiche di interesse forestale e quelle relative alle aree boscate percorse dal fuoco;
b)la gestione delle relative basi di dati, comprese quelle della carta dei tipi forestali e dell’inventario forestale regionale;
c)l’analisi e l’archiviazione di informazioni statistiche forestali di origine non regionale;
d)la divulgazione delle informazioni archiviate;
e)ogni ulteriore attività necessaria per l’esercizio delle attività informative.

2. La Regione cura l’inserimento e l’aggiornamento dei dati relativi al mercato del legno regionale nell’ambito del sistema informativo automatizzato delle amministrazioni regionale e locali di cui all’articolo 32 della l.r.14/1999, anche in collaborazione con le organizzazioni professionali di categoria.


Art. 10

(Cartografia e inventario forestale del Lazio)



1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali, la Regione provvede, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale, alla realizzazione della carta dei tipi forestali sulla base della cartografia tecnica regionale ed alla redazione dell’inventario forestale, a carattere permanente, basato su standard procedurali compatibili con quelli della carta dei tipi forestali.

2. La Giunta regionale, sentito l’organo consultivo di cui all’articolo 8, definisce le modalità e gli standard per la redazione della carta dei tipi forestali e dell’inventario forestale, tenendo conto anche dei criteri e standard generali forniti a livello nazionale e comunitario.

3. La Regione può prevedere l’istituzione del catasto dei boschi per l’archiviazione e conservazione delle informazioni connesse con la gestione delle risorse forestali.


Art. 11

(Conoscenza ed innovazione nel settore forestale)



1. La Regione può affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti di ricerca e ad altri organismi ed istituti di sperimentazione, l’esecuzione di studi finalizzati alla conoscenza ed all’innovazione nel settore forestale, nell’esercizio delle attività forestali, nella filiera foresta-legno e nel settore degli impianti di produzioni legnose specializzate.

2. La Regione promuove la divulgazione dei risultati di cui al comma 1 anche attraverso l’Agenzia regionale per lo sviluppo innovazione in agricoltura del Lazio, le università, gli ordini professionali, le associazioni di categoria e gli altri centri di ricerca e formazione.

3. La Regione costituisce una rete permanente di monitoraggio delle risorse forestali, anche per fini sperimentali, individuando specifiche stazioni all’interno delle proprietà forestali di cui all’articolo 20.

4. la Regione per favorire l’innovazione nel settore forestale può promuovere la costituzione di una società per azioni alla quale partecipino oltre alla Regione, imprese qualificate nel settore forestale con priorità per quelle aventi finalità mutualistiche.

Capo III
Pianificazione forestale e delle aree pascolive


Art. 12
(Ruolo della pianificazione)


1. La Regione riconosce la pianificazione quale strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo di cui all’articolo 4 e la promuove ai sensi dell’articolo 80.

2. La pianificazione del patrimonio boschivo e pascolivo si attua tramite l’elaborazione e l’applicazione dei piani di gestione di proprietà pubbliche o private, singole o associate, previsti negli articoli 13, 14 e 15.

3. I piani di cui al comma 2 devono essere redatti in conformità ai principi previsti dalla presente legge in materia di utilizzazione boschiva e pascoliva e nel rispetto degli indirizzi del PFR e della pianificazione territoriale.

4. La Regione, nell’ambito delle politiche di sviluppo delle aree rurali che coinvolgano aree forestali, privilegia quelle dotate di strumenti di pianificazione.

Art. 13
(Piani di gestione ed assestamento forestale)



1. I piani che interessano le aree boscate sono denominati piani di gestione ed assestamento forestale ed hanno una durata non superiore a quindici anni.

2. Il piano di gestione ed assestamento forestale deve contenere almeno i seguenti elementi:
a)obiettivi del piano;
b)delimitazione e zonizzazione del patrimonio;
c)documentazione cartografica;
d)analisi della vegetazione;
e)descrizione delle particelle forestali;
f)determinazione della provvigione e della ripresa legnosa;
g)piano degli interventi selvicolturali;
h)modalità e tecniche di esercizio dell’attività di utilizzazione forestale;
i)disciplina dell’esercizio di attività inerenti le produzioni forestali non legnose;
l)piano della viabilità forestale di cui all’articolo 41, comma 5, e misure per il miglioramento della rete viaria forestale e per la salvaguardia del sistema idrografico esistente all’interno del patrimonio boschivo;
m) modalità di conservazione, salvaguardia e criteri specifici per l’utilizzazione forestale di biotopi di particolare interesse naturalistico ufficialmente individuati e di aree con particolare destinazione d’uso e di alberi monumentali.

3. Qualora le aree boschive siano utilizzate per il pascolo del bestiame ai sensi dell’articolo 56, il piano di gestione ed assestamento forestale può contenere una specifica pianificazione dell’esercizio delle attività zootecniche. In tal caso, il piano di gestione ed assestamento forestale può interessare aree anche esterne a quelle definite dall’articolo 4 e non boscate, ma ad esse contigue, e deve contenere anche i seguenti elementi:
a)individuazione delle aree vocate all’esercizio dell’attività zootecnica;
b)valutazione della presenza di fauna selvatica e domestica e delle loro interazioni;
c)valutazione della possibilità foraggera per gli animali di interesse zootecnico;
d)determinazione del carico zootecnico sostenibile e calendario di pascolamento;
e)modalità di esercizio dell’attività zootecnica;
f)strutture a supporto dell’attività zootecnica.

4. Qualora le aree boschive siano utilizzate per attività ricreative ai sensi dell’articolo 43, il piano di gestione ed assestamento forestale può contenere anche i seguenti elementi:
a)individuazione delle aree destinate all’esercizio delle attività ricreative;
b)valutazione delle presenze e flussi di traffico;
c)tipi di attività e modalità di fruizione delle aree;
d)strutture a supporto della funzione ricreativa interne ed esterne alle aree ricreative individuate;
e)strutture per l’accesso e l’esercizio di attività ricreative per persone disabili ed anziane.

5. Per gli aspetti non specificatamente indicati dai piani di gestione ed assestamento forestale di cui al comma 1, valgono le disposizioni indicate dal regolamento forestale, di cui all’articolo 36.

6. I piani di gestione ed assestamento forestale, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell’ambito di aree naturali protette, devono essere redatti tenendo conto dei criteri dettati dall’ente gestore dell’area protetta ai sensi dell’articolo 33 della l.r. 29/1997.


Art. 14
(Piano poliennale di taglio)



1. La pianificazione dei boschi di proprietà privata può attuarsi, in alternativa ai piani di cui all’articolo 13, attraverso piani poliennali di taglio aventi durata minima di cinque anni e massima di dieci anni. Il piano poliennale di taglio deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) relazione ed obiettivi del piano;
b) analisi delle caratteristiche idrogeologiche e vegetazionali dell’area;
c) dati tecnici dell’utilizzazione;
d) modalità di esecuzione dell’utilizzazione;
e) forma di governo e trattamento che si prevede di adottare in prospettiva;
f) conformità alla pianificazione territoriale vigente;
g) cartografia catastale, tecnica, oppure topografica, dell’area.

2. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, indica le modalità ed i criteri per la redazione dei piani di cui al comma 1.

3. I piani poliennali di taglio non possono derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, di cui all’articolo 36, salvo che quest’ultimo preveda diversamente. Ai piani poliennali di taglio si applica quanto previsto dall’articolo 13, commi 5 e 6.


Art. 15
(Pianificazione dei pascoli)


1. La gestione del patrimonio pascolivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), di superficie complessiva superiore a trenta ettari, e di proprietà pubblica, è effettuata sulla base di piani di assestamento e di utilizzazione dei pascoli.

2. I piani di cui al comma 1 devono conformarsi alla pianificazione territoriale vigente ed hanno una durata non superiore a quindici anni. Essi devono contenere almeno gli elementi indicati all’articolo 13, comma 3. Qualora riguardino aree sottoposte ad uso civico, i piani devono contenere la regolamentazione degli usi civici, prevedendo gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, conservazione e valorizzazione delle risorse.

3. Gli enti titolari o gestori di pascoli di superficie complessiva superiore a trenta ettari, devono adottare i piani di cui al comma 1 entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli enti titolari o gestori di pascoli di superficie complessiva inferiore a trenta ettari possono gestire tali pascoli sulla base di piani sommari di gestione aventi durata minima di tre anni e massima di dieci. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, indica le modalità ed i criteri per la loro redazione.

5. In assenza dei piani di cui ai commi 1 e 4, l’esercizio del pascolo deve conformarsi alle disposizioni del regolamento forestale, di cui all’articolo 36.

6. I piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell’ambito di aree naturali protette, devono essere redatti tenendo conto delle previsioni del piano e del regolamento dell’area naturale protetta di cui alla l.r. 29/1997.


Art. 16
(Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva)



1. I piani di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento.

2. Prima della loro approvazione, i piani di cui al comma 1 riguardanti territori ricadenti in tutto o in parte nell’ambito di un’area naturale protetta devono essere trasmessi all’ente gestore dell’area stessa per il rilascio del nullaosta ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 29/1997. In tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta, ovvero dalla scadenza dei termini previsti dall’articolo 28 della l.r.29/1997.

3. Ai fini dell’approvazione del piano, i soggetti interessati inviano le proposte di piano di cui agli articoli 13 e 14 all’assessorato regionale competente in materia ambientale. I piani di cui all’articolo 15 sono inviati all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

4. In fase istruttoria possono essere richiesti, una sola volta, chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata.

5. Qualora la Regione ritenga che debbano essere apportate delle modifiche al piano in istruttoria, quest’ultimo deve essere restituito al soggetto interessato per la rielaborazione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il termine di cui al comma 1 è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della nuova presentazione.
7. Nel caso in cui i piani vengano elaborati con contributo pubblico ai sensi dell’articolo 80, essi devono essere presentati per l’approvazione entro diciotto mesi dall’erogazione del contributo, a pena di revoca dello stesso, salvo giustificata proroga.

8. La variazione totale o parziale dei piani di cui comma 1 è consentita prima della loro scadenza, quando siano sopravvenuti cambiamenti sostanziali nella gestione delle attività pianificate o nell’ambiente, ovvero a seguito di eventi straordinari. Tali variazioni devono essere approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. La Regione, entro trenta giorni dall’approvazione dei piani di cui al comma 1, trasmette alle province ed alle comunità montane, competenti per il territorio, copia dei piani approvati. Qualora i piani riguardino interventi di utilizzazione boschiva per superfici fino a tre ettari, copia del piano è inviata, altresì, ai comuni competenti del territorio ai sensi dall’articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r.53/1998.


Capo IV
Pianificazione forestale per le diverse tipologie di proprietà


Art. 17
(Pianificazione della proprietà forestale pubblica e collettiva)



1. La gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica o collettiva, nonché degli enti morali, deve essere effettuata sulla base di piani di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i boschi di proprietà pubblica e collettiva devono essere dotati del piano di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 87.

3. Il piano di gestione ed assestamento forestale di cui al comma 1 deve contenere la pianificazione zootecnica e quella ricreativa di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, nei casi in cui il patrimonio boschivo abbia una superficie maggiore di settecentocinquanta ettari, ovvero in caso delle particolari finalità di conservazione di cui all’articolo 26.

4. Il piano di gestione ed assestamento forestale delle proprietà pubbliche deve prevedere le aree da concedere in uso ai sensi dell’articolo 22.


5. Qualora i soggetti pubblici proprietari di boschi non abbiano presentato il piano di gestione ed assestamento forestale entro il termine di cui al comma 2, la Regione attiva le procedure sostitutive secondo le modalità previste dalla normativa vigente.


Art. 18
(Pianificazione della gestione di proprietà forestali private)



1. La gestione della proprietà forestale privata può essere effettuata sulla base dei piani di cui agli articoli 13 e 14.

2. In assenza della pianificazione di cui al comma 1 l’esercizio delle attività forestali, zootecniche e ricreative all’interno del patrimonio forestale privato deve attuarsi in conformità al regolamento forestale.


Capo V
Amministrazione e gestione del patrimonio forestale
pubblico e collettivo


Art. 19
(Proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo)



1. Il patrimonio forestale pubblico si compone delle proprietà di beni forestali demaniali e patrimoniali, acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti dallo Stato alla Regione, alle province, alle comunità montane ed ai comuni, nonché agli enti morali.

2. Il patrimonio forestale collettivo si compone di boschi posseduti da comuni o frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate su cui si esercitano usi civici.

Art. 20
(Patrimonio forestale della Regione)



1. Il patrimonio forestale della Regione è costituito dalle foreste trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) nonché da quelle provenienti da lasciti, donazioni, acquisizioni o da altri enti pubblici disciolti. (2.1)

2. (2.2)

3. Il patrimonio forestale della Regione può essere ampliato mediante trasferimento a titolo gratuito da parte di enti pubblici e privati oppure mediante acquisti, espropri o donazioni.

4. La Regione al fine di garantire una organica e razionale gestione del demanio regionale forestale può procedere all’acquisto e/o affitto di terreni contermini al patrimonio suddetto o da questo interclusi.(2.3)


Art. 21
(Amministrazione del patrimonio forestale pubblico e collettivo)



1. Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio forestale.

2. Gli enti di cui al comma 1 destinano almeno il 10 per cento dei ricavi di tutte le attività connesse con la gestione dei beni forestali di proprietà, ivi compresi gli introiti derivanti dalle attività forestali, zootecniche, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi. Tali somme devono essere iscritte nel bilancio di previsione dell’ente proprietario, in apposito capitolo di spesa vincolato. L’ente proprietario deve procedere all’accantonamento anche se la gestione è svolta da soggetti diversi dallo stesso. Per le foreste di proprietà della Regione, l’ente gestore procede all’accantonamento. (2.4)

3. Nel caso di attività realizzate in assenza del piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, e/o dei piani di cui all’articolo 15, l’ente proprietario deve accantonare almeno il 20 percento dei ricavi della gestione dei beni forestali di proprietà, secondo le modalità indicate al comma 2, per finanziare prioritariamente la redazione dei piani stessi.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’area forestale, di proprietà degli enti di cui al comma 1, interessata dal taglio in assenza del piano di gestione ed assestamento forestale, non può essere oggetto di nuova utilizzazione di fine turno, oppure taglio a sterzo o di curazione, in assenza del piano medesimo.

5. La cessione dei beni agro-silvo-pastorali alienabili degli enti pubblici deve avvenire in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

6. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, specifica quali sono gli interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei boschi a cui possono essere destinati i fondi di cui al comma 2.

Art. 22
(Concessioni d’uso)



1. Gli enti titolari del patrimonio forestale possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, l’uso temporaneo dei beni del patrimonio stesso a soggetti privati, con priorità per quelli senza fini di lucro o aventi finalità mutualistiche se provvisti del piano stesso, oppure, in sua assenza, il provvedimento di concessione deve prevedere l’obbligo di redazione del piano entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena decadenza della stessa . Nel caso in cui le concessioni riguardino beni ricadenti all’interno di aree naturali protette, il rilascio delle concessioni è subordinato al nullaosta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare:
a) la durata;
b) la motivazione della concessione ed utilizzazione specifica concessa;
c) l’ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario;
d) gli indirizzi generali per la conservazione del patrimonio forestale e l’uso futuro del bene;
e) gli oneri e gli obblighi a cui deve attenersi il concessionario nella gestione del patrimonio.

Capo VI
Forme associative di gestione ed affidamento di beni



Art. 23
(Forme associative di gestione)



1. La Regione promuove la formazione di consorzi ed altre forme associative di gestione allo scopo di gestire in modo programmato, integrato e coordinato, il patrimonio silvo-pastorale di proprietari diversi.

2. Per la gestione del patrimonio forestale ricadente nelle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 9.

3. I consorzi e le altre forme associative di gestione delle aree boscate ricadenti all’interno del territorio delle aree naturali protette regionali possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree stesse, per avvalersi dei loro uffici tecnici, amministrativi e degli altri mezzi strumentali per la gestione dell’area boscata.

4 .Gli enti pubblici e collettivi, per l’amministrazione dei beni soggetti ad uso civico, possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi sulla base di convenzioni, in cui siano specificati tra l’altro, le forme ed i modi dell’esercizio di uso civico nella nuova modalità di gestione.


Art. 24
(Affidamento di beni)



1. I proprietari pubblici e privati possono affidare, attraverso apposita convenzione, agli enti locali ed agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero ad altri soggetti pubblici e privati, la gestione del proprio patrimonio boschivo.

2. La gestione del patrimonio forestale pubblico e collettivo di cui all’articolo 19, può essere affidato agli enti gestori delle aree naturali protette, ovvero ad altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore forestale con priorità per quelli senza fine di lucro o con finalità mutualistiche qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico od ambientale e previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8.

3. Qualora l’affidamento della gestione riguardi il patrimonio forestale regionale di cui all’articolo 20, la gestione avviene in conformità agli indirizzi ed i criteri di gestione ed utilizzazione definiti dalla Regione ai sensi dell’articolo 100 della l.r. 14/1999. (2.5)

4. L’affidamento può essere richiesto sulla base di una proposta progettuale di gestione delle risorse forestali. La gestione deve conformarsi al piano di gestione ed assestamento forestale se vigente, oppure in sua assenza, la convenzione deve prevedere l’obbligo di redazione del piano entro diciotto mesi dall’affidamento, pena la decadenza della stessa.

5. Nella convenzione di affidamento ad altri soggetti del patrimonio forestale pubblico e collettivo di cui all’articolo 19, oltre all’obbligo di cui al comma 4, devono indicarsi almeno la durata e gli indirizzi generali per la conservazione e l’uso futuro del bene, nonché gli oneri e gli obblighi delle parti.


TITOLO III
Tutela del paesaggio, della cultura e degli ecosistemi forestali

Capo I
Tutela del paesaggio e degli ecosistemi



Art. 25
(Tutela del paesaggio e della cultura dei boschi)



1. La Regione, per i fini di cui all’articolo 1, comma 2, e ad integrazione della normativa per la tutela delle aree boscate prevista dalla l.r. 24/1998, assicura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale e promuove la cultura dei boschi attraverso:
a) la tutela della biodiversità e del germoplasma forestale e delle altre peculiarità vegetali;
b) l’incentivazione all’adozione di strumenti pianificatori delle attività forestali ai sensi dell’articolo 12;
c) la divulgazione del valore ecologico, paesaggistico e culturale del patrimonio forestale regionale.


Art. 26
(Boschi con finalità di conservazione della biodiversità e del germoplasma)



1. Nel territorio del Lazio almeno il 10 per cento del patrimonio forestale è destinato alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale.

2. Per i fini di cui al comma 1, le province o le comunità montane, ovvero gli enti gestori delle aree naturali protette per i territori ricadenti all’interno di esse, adottano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani per l’individuazione dei boschi da destinare alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in relazione alle disponibilità finanziarie da utilizzare per gli indennizzi.

3. L’adozione del piano di cui al comma 2 è notificata entro sessanta giorni ai proprietari dei boschi interessati dal piano stesso unitamente agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo. A tal fine la Giunta regionale con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni, stabilisce i criteri per la determinazione degli indennizzi.

4. Entro sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 3, il proprietario può comunicare il proprio consenso alla destinazione del bosco per le finalità conservative di cui al comma 1. Qualora vi sia il consenso, oppure in caso di mancata comunicazione del dissenso, gli enti di cui al comma 2 adottano il provvedimento di delimitazione dell’area boscata. Tali formazioni boscate devono essere rilevate, descritte e cartografate nonchè delimitate con apposite tabelle e/o dispositivi di divieto d’accesso.

5. Nelle aree di cui al comma 4 è vietata:
a) la manomissione e l’alterazione delle bellezze naturali;
b) la raccolta delle specie vegetali di cui agli allegati A1, A2 ed A3;
c) l’esecuzione di tagli in assenza del piano di gestione ed assestamento forestale;
d) l’apertura di cave e torbiere;
e) i movimenti di terreno, dissodamenti e gli scavi;
f) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
g) la realizzazione di strutture ed infrastrutture per la sosta e l’esercizio di attività ricreative.

6. Le aree boscate sottoposte a tutela ai sensi della l.r. 43/1974 rientrano tra i boschi tutelati ai fini della conservazione della biodiversità e del germoplasma e sono suscettibili di indennizzo per i mancati tagli.

7. Ai fini della realizzazione di reti ecologiche, la Regione può sottoporre a tutela aree boscate, ai sensi del presente articolo con le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4.


Art. 27
(Tutela dei boschi produttivi per fini naturalistici)


1. Al fine di valorizzare la funzione naturalistica, ambientale e paesitica dei boschi produttivi, annualmente le province o le comunità montane indicano la superficie dei boschi economicamente produttivi da destinare alla conservazione integrale. Tali aree, distribuite in appezzamenti di superficie compresa tra un minimo di settecento metri quadrati e un massimo di 5mila metri quadrati, possono interessare una o più frazioni, per una superficie complessiva non superiore al 7 per cento del bosco di proprietà.

2. I proprietari dei boschi, pubblici o privati, possono richiedere alle province o alle comunità montane di essere inclusi nel regime di tutela di cui al comma 1, indicando su apposita cartografia l’area da destinare a conservazione integrale ai sensi dello stesso comma 1.

3. Le province o le comunità montane adottano, previa verifica della capacità produttiva del bosco individuato dal proprietario del bosco ai sensi del comma 2, il provvedimento di delimitazione dell’area stessa.

4. Per la destinazione a conservazione integrale dei boschi produttivi sono corrisposti gli indennizzi di cui all’articolo 26, comma 3.

5. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, disciplina le modalità per la gestione delle aree sottratte all’attività produttiva ai sensi del presente articolo.

6. I boschi tutelati ai sensi del comma 1 hanno priorità nell’acquisizione di contributi pubblici.


Art. 28
(Tutela di particolari ecosistemi)



1. La Regione tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all’articolo 36, le alberature e/o gli individui arborei camporili nonché le siepi del sistema dei campi chiusi, composti da specie anche non incluse nell’allegato A1, aventi rilevante funzione di habitat conservativo.

2. Le province o le comunità montane procedono alla rilevazione e descrizione delle formazioni di cui al comma 1. Queste devono essere riportate in apposita cartografia da trasmettere alla Regione per il loro inserimento nella carta dei tipi forestali di cui all’articolo 10.

3. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, indica le modalità per la gestione della vegetazione ripariale, ivi compresi i filari ripariali e/o golenali, presenti nelle fasce di rispetto di cui all’articolo 7, comma 9, della l.r. 24/1998 e successive modificazioni.


Art. 29
(Tutela dei filari, delle alberature e degli arbusti)



1. Le piante costituenti i filari e le alberature stradali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), nell’eventualità di morte o abbattimento, devono essere sostituite, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale, di cui all’articolo 36, impiegando piante, eventualmente anche di specie diversa, che siano idonee per l’assolvimento della loro funzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, per le specie ricomprese nell’allegato A3, il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, stabilisce le modalità per la gestione delle formazioni di arbusti nelle aree di cui all’articolo 4 e nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.


Art. 30
(Tutela della flora spontanea)



1. La flora spontanea ricompresa nell’allegato B presente nelle aree boscate di cui all’articolo 4 ed in quelle non boscate tutelate dal vincolo per scopi idrogeologici, è tutelata ai sensi del presente articolo, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61. La Giunta regionale con proprio atto provvede ad aggiornare l’elenco delle specie di cui all’allegato B.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è vietato introdurre specie, razze e popolazioni estranee alla flora di cui all’allegato B, allo scopo di preservarne l’integrità e la variabilità genetica. Sono, altresì, vietati il taglio e l'estirpazione delle specie di cui all’allegato B, salvo che questi interventi siano effettuati ai fini dell’ampliamento e rinfoltimento della superficie boscata ai sensi dell’articolo 46, comma 1.

3. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, stabilisce le modalità per la raccolta di parti delle piante di cui all’allegato B, nonché per la raccolta dell'intera pianta, oppure della parte sotterranea, delle piante dichiarate officinali ai sensi della normativa vigente. In particolare, il regolamento forestale stabilisce le quantità massime consentite per la raccolta di ciascuna specie.

4. I comuni possono dettare disposizioni particolari per la tutela di specie della flora spontanea presenti nel proprio ambito territoriale, ancorché non inserite negli appositi elenchi, purché di rilevante importanza ecologica locale.


Capo II
Tutela degli alberi monumentali


Art. 31
(Tutela degli alberi monumentali)


1. La Regione detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 vengono considerati alberi monumentali, anche se non iscritti nell’elenco delle specie forestali di cui agli allegati A1, A2 ed A3:
a) alberi isolati anche all’interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità;
b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.

3. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, come definiti al comma 1, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo di inedificabilità.

4. L’abbattimento degli alberi monumentali può avvenire per esigenze di pubblica incolumità, per motivi fitosanitari. L’abbattimento è autorizzato dal comune solamente dopo aver accertato l’impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della soprintendenza ai beni monumentali ed ambientali e quello dell’organo consultivo di cui all’articolo 8, anche nel caso in cui l’intervento sia previsto dai piani di cui agli articoli 13 e 14.

5. Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, deve procedersi alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, indica le modalità per la manutenzione e gestione degli alberi monumentali.


Art. 32
(Elenco degli alberi monumentali)



1. E’ istituito l’elenco regionale degli alberi monumentali. L’elenco è tenuto presso l’assessorato regionale competente in materia di ambiente.

2. L’inserimento degli alberi nell’elenco di cui al comma 1 avviene su richiesta all’assessorato regionale competente in materia di ambiente da parte di un ente locale o ente gestore di area naturale protetta, oppure su segnalazione di singoli cittadini o associazioni. L’assessorato provvede previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8.

3. All’atto del loro inserimento nell’elenco, gli alberi devono essere rilevati, descritti e cartografati in specifica documentazione.

4. Il regolamento forestale, di cui all’articolo 36, definisce le modalità per la presentazione delle proposte di inserimento nell’elenco.


Art. 33
(Valorizzazione degli alberi monumentali)



1. Gli alberi inseriti nell’elenco regionale degli alberi monumentali devono essere segnalati in loco riportando almeno la dicitura:“albero monumentale“ ed il riferimento alla presente legge.

2. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell’elenco di cui al comma 1 al fine di divulgarne la conoscenza nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.


Art. 34
(Boschi monumentali)



1. Sono riconosciuti come boschi monumentali le aree boscate di cui all’articolo 4 dove almeno il 10 per cento degli alberi presenti per ettaro è inserito nell’elenco di cui all’articolo 32. Tali formazioni boscate devono essere rilevate, descritte e cartografate in specifica documentazione e devono essere riportate sulla carta dei tipi forestali di cui all’articolo 10.

2. Gli interventi selvicolturali all’interno dei boschi monumentali devono essere eseguiti sulla base di un piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, oppure di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47, entrambi redatti tenendo conto delle specifiche funzioni assolte dai boschi.

Art. 34 bis (2b)

(Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse)

1. Ai fini della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale regionale, la Regione tutela le formazioni forestali definite foreste vetuste e faggete depresse.

2. Ai fini del comma 1 si definiscono foreste vetuste gli ecosistemi forestali governati a fustaia che abbiano superato una volta e mezza il turno minimo di cui all'articolo 32 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”) e successive modifiche, e caratterizzati da mortalità naturale di alberi dominanti, accumulo di necromassa, rinnovazione naturale di nuove generazioni di alberi. Si definiscono faggete depresse gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio (Fagus sylvatica L.) che ricadono sotto la quota degli 800 metri sul livello del mare [dei 300 m s.l.m.]. (2b1)

3. Per le foreste vetuste ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette regionali o nazionali è fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi forma di utilizzazione. Sono fatti salvi i tagli divenuti urgenti e indifferibili per motivi di pubblica incolumità. Per le faggete depresse di cui al comma 2 sono vietate le utilizzazioni per finalità produttive fatto salvo i tagli necessari per la conservazione della faggeta o per motivi di pubblica incolumità.

4. I piani di assestamento forestale tengono conto di quanto previsto al comma 3. I progetti attuativi di taglio che riguardano le formazioni forestali di cui al comma 2 devono essere sottoposti al parere preventivo degli uffici regionali competenti in materia forestale.

5. È istituito l’elenco delle foreste vetuste. L’elenco è tenuto presso la direzione regionale competente in materia forestale. L’inserimento nell’elenco può avvenire d’ufficio oppure su segnalazione di enti locali, di enti di gestione delle are naturali protette, di università, di associazioni o di comitati, previa verifica, da parte dell’ufficio responsabile della tenuta dell’elenco, dell’esistenza delle condizioni di cui al comma 2.

5 bis. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori delle aree naturali protette e le associazioni ambientaliste possono promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione delle foreste incluse nell’elenco di cui al comma 5, al fine di favorirne la relativa conoscenza nonché per migliorare il contesto ambientale e territoriale circostante. (2b2)

TITOLO IV
Norme per l’esercizio sostenibile delle attività forestali

Capo I
Generalità

Art. 35
(Finalità delle attività forestali)



1. La Regione riconosce le attività in bosco quale strumento fondamentale per il recupero dei soprassuoli forestali, per la tutela degli ecosistemi e degli aspetti paesistico-ambientali, per la salvaguardia idrogeologica del territorio, per la prevenzione di processi di degrado e per lo sviluppo dell’economia forestale e montana.

2. Si considerano attività forestali, ai fini della presente legge, l’insieme delle attività praticate all’interno delle aree boscate di cui all’articolo 4 e nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici che coinvolgono, in modo diretto o indiretto, il bosco e le sue componenti di origine biotica ed abiotica.

3. Nelle aree boscate di cui all’articolo 4 ed in quelle non boscate sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici le attività devono essere praticate in conformità al principio dell’uso sostenibile delle risorse.

Art. 36
(Regolamento forestale)



1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione emana anche ai sensi dell’articolo 19 del r.d.l. 1126/1926, il regolamento , di seguito denominato regolamento forestale, recante la disciplina di attuazione della presente legge. (3)

2. Il regolamento forestale detta, in armonia con i principi d’uso sostenibile delle risorse, anche norme tecniche in materia di esercizio delle attività all’interno delle aree boscate di cui all’articolo 3, considerando contemporaneamente l’insieme delle funzioni dirette e indirette da esso assolte a favore delle popolazioni locali, della collettività generale e delle comunità biotiche presenti negli ecosistemi.



Art. 37
(Trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura)



1. La trasformazione dei boschi e degli arbusteti come definiti dall’articolo 4, è vietata fatte salve le autorizzazioni rilasciate in conformità all’articolo 151 del d.lgs. 490/1999, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa delle valanghe e della caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l’azione frangivento ed igiene ambientale.

2. Costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione presente finalizzata all’utilizzazione del terreno con forme d’uso diverse da quella forestale.

3. La trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura deve essere attuata in conformità alle diverse norme e pianificazioni territoriali vigenti.

4. Il regolamento forestale, indica le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.



Art. 38
(Conversione del bosco e sostituzione della specie)



1. Nelle aree boscate di cui all’articolo 4, la conversione dei boschi e degli arbusteti e le sostituzioni della specie devono essere autorizzate dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per superficie inferiore a tre ettari, previo parere dell’organo consultivo di cui all’articolo 8, sulla base di comprovati motivi di ordine fitosanitario, idrogeologico e di tutela ambientale.

2. Per i fini di cui al comma 1 è considerata conversione del bosco la variazione della forma di governo:
a) di boschi di alto fusto e di soprassuoli transitori provenienti dall’avviamento all’alto fusto dei cedui in boschi cedui;
b) dei boschi cedui di età maggiore a quanto disposto dal regolamento forestale in cedui;
c) dei cedui composti in cedui semplici.

3. Per i fini di cui al comma 1 sono considerati sostituzioni delle specie gli interventi artificiali finalizzati all’introduzione di specie forestali estranee all’area di intervento, nonché, diverse da quelle preesistenti, pur ricomprese nell’allegato A1.

4. Per i fini di cui all’articolo 6, comma 1 non è ammessa la sostituzione di specie di cui all’allegato A1 con altre specie non comprese nell’allegato A2, tranne che a seguito di specifica autorizzazione della Regione e sentito l’organo consultivo di cui all’articolo 8.

5. Per le conversioni dei castagneti e per le relative sostituzioni si applicano altresì le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 54 e 74.

Art. 39
(Trasformazioni e conversioni non soggette ad autorizzazione)



1. Il regolamento forestale individua, nell’ambito delle opere e dei lavori che per la loro natura ed entità non comportano la trasformazione permanente dei boschi, i casi in cui l’autorizzazione medesima può essere sostituita dalla comunicazione di inizio lavori.

2. Sono, altresì, soggetti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla trasformazione:
a) di piantagioni in boschi;
b) di terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e non boscati, in boschi, rimboschimenti, imboschimenti ed impianti per la produzione legnosa specializzata;
c) degli arbusteti transitori in boschi, purché realizzata favorendo la rinnovazione naturale delle specie.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), qualora per la trasformazione si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, l’intervento deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Regione.

4. Sono sottoposti a preventiva comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per superfici inferiori a tre ettari, gli interventi finalizzati alla conversione di cedui semplici in cedui composti, di cedui semplici a fustaia, di cedui composti in fustaia.

5. Il regolamento forestale definisce, per i casi previsti nel presente articolo, le modalità ed i termini per la presentazione della comunicazione prima dell’avvio dei lavori nonchè la documentazione da allegare e le norme tecniche relative all’esecuzione dei lavori stessi.

Art. 40
(Rimboschimento compensativo)



1. Qualora la trasformazione del bosco in altre qualità di coltura comporti l’eliminazione, anche per interventi successivi e di soggetti diversi, di una superficie continua superiore a 5mila metri quadrati di area boscata di cui all’articolo 4, la trasformazione medesima deve essere compensata da rimboschimenti di terreni nudi di pari superficie, realizzati con specie di cui all’allegato A1, preferibilmente di provenienza locale.

2. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva.

3. Con l’autorizzazione di cui all’articolo 37, comma 1, sono prescritte le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo, sono individuate le aree dove il rimboschimento deve essere effettuato ed è specificato l’importo della fidejussione bancaria, pari al costo per la sua realizzazione, da depositare a favore delle province, o comunità montane, ovvero comuni per superfici inferiori a tre ettari. Lo svincolo della somma può avvenire solo ad esito positivo del rimboschimento e non prima di cinque anni dalla sua realizzazione.

4. Le aree di realizzazione del rimboschimento compensativo sono individuate sentito il proprietario dell’area stessa e devono ricadere, ove possibile, all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione. Tali aree sono assimilate ai boschi ai sensi dell’articolo 4 e su di esse grava il vincolo di cui all’articolo 6, comma 1.

5. Gli enti pubblici che eseguono opere pubbliche comportanti l’eliminazione di una area boscata di superficie pari a quella di cui al comma 1, devono provvedere al rimboschimento compensativo.

6. In caso d’inerzia del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva, le province, le comunità montane ovvero i comuni per superfici inferiori a tre ettari, provvedono a realizzare il rimboschimento compensativo ponendo i relativi oneri a carico del destinatario dell’autorizzazione stessa.

7. Il rimboschimento compensativo comporta il permanente cambiamento di coltura ed il vincolo forestale per almeno novantanove anni con il divieto di successiva trasformazione.

Art. 41
(Viabilità forestale)


1. Per rete viabile forestale si intende il complesso di strade forestali e di piste forestali principali, a carattere permanente, nonché di piste forestali secondarie, a carattere temporaneo, che interessano e/o attraversano le aree boscate di cui all’articolo 4 e che consentono anche l’esercizio delle attività forestali, la sorveglianza, la prevenzione ed estinzione di processi di degrado e degli incendi boschivi. Non sono considerate forestali le strade carrozzabili pubbliche e private individuate ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della l.r. 29/1987 eccetto quelle specificatamente classificate come strade forestali o rurali.

2. Il regolamento forestale stabilisce i criteri per la individuazione delle strade forestali e delle piste forestali di cui al comma 1.

3. La circolazione nella rete viabile forestale è disciplinata dalla l.r. 29/1987. Limitatamente alla circolazione fuoristrada su strade e/o piste forestali, oltre che nei casi indicati dall’articolo 2, primo comma della l.r. 29/1987, la circolazione è consentita anche per:
a) trasporto materiale per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;
b) realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale;
c) attività di ricerca, sperimentazione e studio.
4. Sulla rete viabile forestale l’attività sportiva, agonistica e non agonistica, è svolta secondo quanto stabilito nella l.r. 29/1987.

5. La realizzazione di strade forestali e/o di piste forestali principali deve essere oggetto di un piano della viabilità, compatibile con l’assetto idrogeologico, paesistico ed ambientale, a servizio del territorio forestale che deve essere parte del piano di gestione ed assestamento forestale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera l).

6. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi o nei regolamenti delle aree stesse.



Art. 42
(Raccolta dei prodotti forestali non legnosi e di quelli legnosi già abbattuti)



1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti eduli del sottobosco nonché quella dei tartufi sono regolate, rispettivamente, dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 e dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82.

2. I fiori e le fronde di piante erbacee ed arbustive possono essere raccolti purché appartenenti a specie non incluse nell’allegato B.

3. Nelle aree soggette ad uso civico, la raccolta dei prodotti legnosi già abbattuti e di quelli non legnosi non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1 è disciplinata dalle normative vigenti in materia.

4. La raccolta dei prodotti forestali non legnosi, non ricompresi tra i prodotti di cui al comma 1, è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto sono esclusi i proprietari del fondo e gli altri aventi diritto.

5. Il regolamento forestale stabilisce le modalità per la raccolta dei prodotti forestali di cui al comma 2 e di quelli legnosi già abbattuti.

6. Le biomasse vegetali di risulta, ovvero i sottoprodotti di lavorazione delle utilizzazioni forestali e della manutenzione delle aree boscate, sono esclusi dal campo di applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti; 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche in quanto non rientranti nella definizione di rifiuto. Altresì il materiale legnoso di risulta ed i sottoprodotti dei processi di trasformazione del legno, purché non trattato con principi chimici di sintesi, avente le caratteristiche definite dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e destinato in modo oggettivo ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo, è sottoposto al regime delle materie prime.

7. Nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Art. 43
(Attività ricreative e sportive)



1. L’accesso al pubblico nelle aree boscate di cui all’articolo 3 è consentito quando esse sono sprovviste di recinzione o di specifica segnaletica di divieto di accesso e transito.

2. Per limitare i danni all’ecosistema forestale il regolamento forestale indica le attività ricreative e sportive vietate e quelle consentite.

3. La rete di piste forestali di cui all’articolo 41 può essere sempre utilizzata per attività sportive e ricreative senza l’uso di mezzi a motore e/o velocipedi.

4. All’interno dei cantieri forestali di cui all’articolo 49, è vietato l’esercizio di attività sportive e ricreative fino al momento in cui tutta la massa legnosa ottenuta dalle operazioni selvicolturali è stata interamente allontanata.

5. La sosta e l’esercizio di attività ricreative è possibile nelle aree all’uopo destinate ed appositamente segnalate. Esse possono ospitare attrezzature idonee alla ricreazione all’aperto.

6. Il gestore deve provvedere alla messa in sicurezza delle aree di cui al comma 5 ed apporre in prossimità dei punti di accesso apposita segnaletica sui rischi esistenti. La manutenzione e le modalità di arredo di queste aree sono disciplinate dal regolamento forestale.

7. La flora protetta di cui all’allegato B, presente nelle aree ad uso ricreativo, deve essere oggetto di specifici interventi di tutela, secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale ai sensi del comma 6.

8. Le attività agonistiche con mezzi non motorizzati e senza velocipedi nonchè altre manifestazioni pubbliche nelle aree boscate di cui all’articolo 4 ed in quelle non boscate sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, sono soggette ad autorizzazione del comune territorialmente competente, sentito il proprietario del bosco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Capo II
Fauna selvatica nelle aree boschive



Art. 44
(Presenza di fauna selvatica nelle aree boschive
e danni al patrimonio forestale)



1. Le aree boscate di cui all’articolo 3 costituiscono l’habitat fondamentale per la fauna selvatica presente sul territorio regionale.

2. Il patrimonio faunistico presente nelle aree boschive è sottoposto, ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ad azione di monitoraggio e controllo da parte della province territorialmente competenti al fine di salvaguardare l’ambiente forestale, le sue risorse e per garantire idonee condizioni alla fauna selvatica in armonia con le specifiche esigenze biologiche.

3. L’immissione e l’allevamento di fauna selvatica in aree boschive ed il risarcimento dei danni da essa prodotti nelle medesime aree sono disciplinati dalla l.r. 17/1995.

Capo III
Gestione colturale dei soprassuoli forestali

Art. 45
(Disciplina delle utilizzazioni forestali)



1. Gli interventi di utilizzazione forestale prescritti da piani di cui agli articoli 13 e 14, regolarmente approvati, non devono essere sottoposti ad ulteriore autorizzazione. In tal caso è obbligatoria la comunicazione di inizio lavori da inviarsi alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.

2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza dei piani di cui al comma 1, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, a meno che esplicitamente previsto.

3. Il regolamento forestale specifica, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, gli interventi soggetti a sola comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, ed i casi in cui gli interventi comunicati devono essere effettuati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2.

4. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle province o dalle comunità montane, ovvero dai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e può contenere prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.

5. Nel caso in cui tutta o parte della superficie interessata ricada in un’area naturale protetta, copia della domanda di autorizzazione e del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2 devono essere trasmessi all’ente gestore delle aree naturali protette per il rilascio del nullaosta ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 29/1997. In tal caso il termine di cui al comma 4 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di comunicazione del nullaosta, ovvero dalla scadenza dei termini previsti dall’articolo 28 della l.r. 29/1997.

6. Qualora i piani di cui al comma 1 siano stati già presentati all’assessorato regionale competente in materia di ambiente per l’approvazione, al progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2 deve essere allegata una dichiarazione di conformità dell’intervento con le previsioni del piano stesso.

7. Nelle more del completamento della normativa comunitaria, in conformità agli obiettivi di cui alla presente legge, nelle aree dichiarate siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE e zone a protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, gli interventi di utilizzazione forestale possono eseguirsi mediante il progetto di cui al comma 2. Quest’ultimo deve contenere l’analisi della compatibilità dell’intervento con gli obiettivi di tutela dei siti stessi e proporre gli eventuali provvedimenti per la mitigazione dell’impatto. La valutazione dell’analisi di compatibilità avviene nell’ambito dell’istruttoria prevista per il progetto di utilizzazione forestale. Il regolamento forestale indica i criteri per la redazione dell’analisi di compatibilità.

8. Per gli interventi eseguiti in attuazione dei piani di cui agli articoli 13 e 14, e per quelli autorizzati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 6 della l.r. 24/1998, come modificata dalla presente legge.

9. Il regolamento forestale disciplina le utilizzazioni boschive in relazione alla loro localizzazione, specie legnosa, forma di governo, età del soprassuolo, tipologia, pendenza dell’area ed estensione dell’intervento. Esso detta, altresì, le modalità per la presentazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2.

Art. 46
(Rinnovazione dei boschi)



1. La rinnovazione dei boschi, nonché l’ampliamento ed il rinfoltimento della superficie boscata di cui all’articolo 3, deve avvenire, dove possibile, per via naturale. Ove si faccia ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, tale operazione deve essere specificata nei piani di cui agli articoli 13 e 14 nonché nel progetto di utilizzazione forestale di cui all’articolo 45, comma 2. In assenza di pianificazione, il ricorso ad idoneo materiale di propagazione raccolto nelle immediate adiacenze, o comunque affine, deve essere comunicato alle province o alle comunità montane competenti per territorio entro i termini stabiliti dal regolamento forestale precedenti l’avvio dei lavori.

2. Ove si faccia ricorso alla rinnovazione artificiale, inclusa la semina diretta, deve impiegarsi materiale vivaistico, selezionato da strutture di cui all’articolo 59, comma 2, della medesima zona in cui deve eseguirsi la sua messa a dimora, oppure da provenienze il più possibile affini.

3. Con le eventuali prescrizioni integrative di cui all’articolo 6, comma 2, le province o le comunità montane, ovvero i comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, possono dettare specifiche disposizioni per assicurare la rinnovazione del bosco a seguito di interventi di utilizzazione. A tal fine il regolamento forestale può prevedere idonee garanzie atte ad assicurare l’affermazione della rinnovazione naturale, oppure in caso di suo fallimento, per l’esecuzione dei rimboschimenti.

Art. 47
(Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva)



1. I proprietari o possessori di boschi pubblici e/o privati che intendono costituire, recuperare, migliorare, ricostituire o sottoporre a conversione gli stessi boschi usufruendo di contributi pubblici, devono predisporre un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

2. Il progetto di cui al comma 1 è predisposto in conformità a quanto indicato dal regolamento forestale ed è approvato dalle province o dalle comunità montane. Per l’approvazione del progetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16, commi 4, 5, e 6. Il regolamento forestale può specificare ulteriori casi in cui è necessaria la redazione di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

3. Successivamente alla scadenza del progetto di cui comma 1, il bosco deve essere gestito in conformità ad un piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, oppure, se di proprietà privata, anche ad un piano poliennale di taglio di cui all’articolo 14.

Art. 48
(Manutenzione delle strutture ed infrastrutture nelle aree boscate)


1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 30 della l.r. 53/1998, il regolamento forestale disciplina le modalità per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle infrastrutture viarie ed idrauliche all’interno delle aree boscate di cui all’articolo 3.



Art. 49
(Cantiere forestale)



1. Si definisce cantiere forestale qualunque luogo in cui si effettuano i seguenti lavori forestali:
a) operazioni di rimboschimento e/o imboschimento;
b) potature e decespugliamento;
c) utilizzazioni forestali e prime trasformazioni della massa legnosa;
d) interventi di sistemazione idraulico-forestale;
e) lavori edili e/o di genio civile di interesse forestale;
f) manutenzione ed adeguamento della rete viabile forestale.

2. Per lo svolgimento dell’attività nei cantieri forestali si applica quanto previsto dal regolamento forestale nonché la normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

3. Per l’accesso dei mezzi a motore nel cantiere forestale si applica quanto previsto dall’articolo 41.
4. Il materiale legnoso ottenuto da qualsiasi operazione selvicolturale deve essere allontanato dall’area boscata, limitatamente alle aree a rischio di incendio boschivo, precedentemente al periodo di rischio stabilito dagli articoli 64 e 65.

5. E’ vietata la realizzazione di condotte, o canali temporanei, scavati nel terreno per l’avvallamento o il trascinamento del legname.

6. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1 è permessa la realizzazione o il ripristino di piste forestali secondarie di cui all’articolo 41 e di altri servizi accessori, quali:
a) piste temporanee d’esbosco, oggetto di ripristino al termine dei lavori;
b) imposti e/o piazzali oggetto di ripristino alla conclusione dei lavori;
c) nuovi sentieri e/o mulattiere, anche per un uso permanente.

7. Il regolamento forestale indica i criteri e le modalità di costruzione, manutenzione, ripristino ed utilizzazione.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.

Art. 50
(Epoca delle utilizzazioni)



1. Il regolamento forestale indica il periodo di esecuzione degli interventi forestali in relazione all’ambito territoriale, alla specie, forma di governo e trattamento, alle condizioni stazionali e fitosanitarie, al tipo di intervento ed ai periodi riproduttivi della fauna.

TITOLO V
Gestione dei castagneti

Art. 51
(Ruolo dei castagneti)



1. La Regione riconosce ai castagneti un ruolo fondamentale per la stabilità idrogeologica del territorio, per il valore naturalistico degli ecosistemi, per le qualità del paesaggio, per l’economia rurale e forestale.

2. I castagneti possono essere governati a:
a) ceduo;
b) fustaia;
c) castagneti da frutto.

3. La Regione contribuisce, secondo le modalità stabilite all’articolo 80, alla valorizzazione delle produzioni sul mercato ed alle iniziative finalizzate all’ecocertificazione dei cicli produttivi e delle produzioni del castagno.

4. La Regione, gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette promuovono, ove possibile, l’impiego del legno di castagno nell’ambito dei regolamenti e/o progetti che contemplano l’uso del materiale legnoso.

Art. 52
(Gestione dei castagneti)



1. Il regolamento forestale disciplina l’esercizio delle attività di gestione dei castagneti secondo il principio della gestione ecosostenibile.

1bis. La Regione promuove le attività e gli interventi di valorizzazione del patrimonio e delle filiere castanicole da legno.(3.1)

1ter. La Regione favorisce, altresì, la costituzione e le attività di forme di gestione associata, che assicurino la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici castanicole da legno e l’avvio delle procedure di certificazione FSC del patrimonio castanicolo da legno.(3.1)

2. Il recupero dei castagneti abbandonati avviene secondo progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47. Qualora i castagneti abbandonati siano oggetto di gravi processi di degrado, ad essi possono applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 76.

3. Limitatamente ai castagneti da frutto è consentita l’asportazione di vegetazione arborea o arbustiva anche di specie di cui agli allegati A1, A2 ed A3.

4. Gli interventi eseguiti per motivi fitosanitari possono essere ammessi anche al di fuori del periodo di riposo vegetativo indicato dal regolamento forestale.

Art. 53
(Conversione dei castagneti)



1. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è realizzata sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47, approvato dalla Regione, che consideri gli aspetti fitopatologici, la pianificazione territoriale vigente nell’area, il periodo transitorio di gestione e preveda la conversione graduale per superfici di limitate dimensioni e con tecniche a basso impatto paesistico.

2. E’ sempre possibile la conversione del ceduo matricinato in fustaia, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 38.

3. Il regolamento forestale indica i tipi e le modalità degli interventi per la conversione ed il recupero dei castagneti.



Art. 54
(Interventi di prevenzione e lotta fitosanitaria nel castagno)



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 74, la Regione, sentito il servizio fitosanitario regionale, ai fini della prevenzione dai parassiti nel castagno e della lotta contro gli stessi, può disporre: (3a)
a) per il mal d’inchiostro da Phytophthora spp:
1) il taglio delle piante ammalate e la devitalizzazione delle relative ceppaie, in qualsiasi numero ed in qualsiasi stagione;
2) la corretta regimazione delle acque, quando queste possono essere causa di ristagni idrici o di evidente trasporto di inoculo del fungo;
3) il divieto di reimpianto di Castanea, e Juglans , per almeno dieci anni, in aree liberate da castagneti gravemente ammalati;
b) per il cancro corticale da Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.:
1) la salvaguardia dei cancri cicatrizzanti, in grado di diffondere ceppi ipovirulenti del patogeno, e la rimonda delle piante da cancri palesemente letali, fonti di inoculo dei ceppi virulenti;
2) l'uso di mastici anticancro negli innesti;
c) per il balanino (Curculio elephas (Gyll.), Coleoptera, Curculionidae) e le cidie (Cydia spp. Lepidoptera, Tortricidae):
1) l’allontanamento dal bosco e smaltimento in conformità alla normativa vigente in materia, compreso l’abbruciamento dei frutti di risulta infestati ottenuti dalle operazioni di selezione sia in bosco sia negli stabilimenti di lavorazione.

2. Nel caso di ampliamento, rinfoltimento o sostituzione di piante di castagno con esemplari della medesima specie, oppure di Juglans, il materiale di propagazione deve essere certificato a norma dell’articolo 62.

Titolo VI
Uso dei pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico



Capo I
Uso delle aree pascolive



Art. 55
(Gestione dei pascoli)


1. La Regione persegue la tutela e valorizzazione dei pascoli di cui all’articolo 3 in quanto costituenti una realtà territoriale complementare con le formazioni boschive e fondamentale per l’assetto, il paesaggio e l’economia delle aree rurali.

2. Gli enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli gestiscono le aree destinate a pascolo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento forestale ed eseguono gli interventi necessari al fine di prevenirne il degrado.

3. Gli enti di cui al comma 2 possono autorizzare l’utilizzazione delle aree a pascolo in conformità con le indicazioni espresse nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli di cui all’articolo 15. Essi, ove ricorrano le necessità di conservazione, recupero e/o tutela, devono limitare, oppure interdire, l’uso dell’area al pascolo.

4. Gli enti di cui al comma 2 registrano gli animali immessi annualmente al pascolo per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.

5. I proprietari di bestiame caricato su pascoli montani di enti pubblici proprietari ovvero gestori di pascoli, devono assicurare la sorveglianza e la tutela del bestiame.

6. L’esercizio del pascolo deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi.

7. Il regolamento forestale disciplina le modalità di esercizio del pascolo, con particolare riferimento ai rimboschimenti, alle aree interessate dalle utilizzazioni ed allo stato dei boschi.

8. La Regione incentiva, con le modalità di cui all’articolo 80, il recupero dei pascoli abbandonati.



Art. 56
(Esercizio del pascolo nel bosco)



1. Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, sia come ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, sia per il sostegno all’economia rurale, le aree boschive possono essere utilizzate per il pascolo del bestiame secondo i principi dell’uso sostenibile delle risorse.

2. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi, in conformità con le indicazioni dei piani di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13, autorizzano annualmente l’utilizzazione a pascolo delle aree boscate di cui all’articolo 3.

3. In assenza del piano di cui all’articolo 13, l’utilizzo a pascolo delle aree boschive è autorizzato fino al 50 per cento della capacità media potenziale del carico sostenibile determinato anche con riferimento a pascoli affini per stato, composizione floristica, fertilità e orografia. I proventi derivanti da questa attività devono essere utilizzati in via prioritaria per la redazione del piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13.

4. Gli enti pubblici proprietari e/o gestori dei boschi devono registrare gli animali immessi annualmente al pascolo nelle aree boscate per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento ed area interessata.

5. Il pascolo nel bosco con finalità di prevenzione degli incendi boschivi deve essere previsto dal piano di gestione ed assestamento forestale di cui all’articolo 13.

6. Il pascolo in bosco deve essere esercitato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di idenficabilità dei capi.

7. Nei boschi possono essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie e/o zootecniche in conformità a quanto stabilito dall’articolo 44.

8. Il regolamento forestale indica le modalità di esercizio del pascolo nelle aree boscate per categorie di animali ed in relazione al tipo, alla fase evolutiva ed allo stato generale del soprassuolo. Il regolamento forestale disciplina altresì le modalità ed i criteri specifici per l’esercizio del pascolo ai sensi del comma 5.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, nelle aree naturali protette è fatta salva la normativa specifica prevista nelle leggi istitutive o nei regolamenti delle aree stesse.


Capo II
Trasformazione dei terreni saldi




Art. 57
(Trasformazione dei terreni in altre qualità di coltura)


1. Nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e la realizzazione di opere e movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque deve essere effettuata in conformità alla l.r. 53/1998.

TITOLO VII
Vivaistica forestale

Art. 58
(Attività vivaistica forestale)



1. E’ considerata attività vivaistica forestale la produzione di piante e di altro materiale di propagazione, comprese le sementi nonché il prelievo nelle aree boscate di piante o di materiali di moltiplicazione raccolti in natura o provenienti da espianti autorizzati ai sensi delle vigenti norme in materia, se effettuati a scopo di cessione a terzi a qualsiasi titolo, purché relativi a specie di cui agli allegati A1 ed A2. Essa può essere esercitata anche unitamente ad attività vivaistiche di settori affini.

2. L’esercizio dell’attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell’autorizzazione ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi) e del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 rilasciata dalle province o dalle comunità montane competenti per territorio che provvedono contestualmente a comunicarla al servizio fitosanitario regionale per gli adempimenti di competenza.

3. Il ciclo produttivo del materiale di propagazione è sottoposto a controllo e monitoraggio da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio e, ai sensi della normativa vigente, da parte del servizio fitosanitario regionale. (3b)



Art. 59
(Materiale di propagazione)



1. Il materiale di propagazione forestale di specie di cui agli allegati A1 ed A2 è prodotto e commercializzato, o comunque ceduto, in conformità alla direttiva 66/604/CEE e successive modifiche ed alla legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento).

2. Il materiale di propagazione forestale deve provenire da:
a) strutture per la riproduzione sessuale di materiale di propagazione come:
1) boschi da seme inscritti nel libro regionale dei boschi di cui all’articolo 66;
2) piante da seme destinate alla produzione di seme;
3) arboreti da seme anche di origine artificiale.
b) strutture per la produzione di materiale di propagazione vegetativa come popolamenti forestali di cloni oppure miscugli di cloni.

3. I vivai che producono materiale di propagazione forestale sono tenuti a comunicare alle province o alle comunità montane, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del materiale detenuto. Essi, inoltre, devono registrare i movimenti del materiale di propagazione sul registro di carico e scarico.

4. E’ istituito l’elenco regionale delle imprese addette alla raccolta e commercializzazione del materiale di propagazione. Con propria deliberazione, la Giunta regionale determina le modalità per la costituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco.

5. La Regione, anche in collaborazione con istituti scientifici, enti, associazioni ed altre regioni promuove:
a) iniziative di studi nel settore genetico, floristico, vegetazionale, pedologico e climatico atti all’individuazione di popolamenti vegetali, naturali ed artificiali, in grado di fornire semi, talee e meristemi delle specie arboree ed arbustive più idonee ai vari contesti regionali. Essa sostiene altresì, studi nel settore dell’allevamento del materiale di propagazione e del suo impiego in campo;
b) la costituzione di arboreti per la produzione di materiali da propagazione;
c) la realizzazione di vivai forestali per la produzione di materiale vivaistico di provenienza locale certificata.



Art. 60
(Rinnovazione artificiale)



1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46, comma 1, è obbligatorio l’impiego di materiale di propagazione forestale di cui all’articolo 59, certificato ai sensi dell’articolo 62, per l’esecuzione di:
a) interventi artificiali di imboschimento, rimboschimento, ivi compresi quelli compensativi di cui all’articolo 40;
b) interventi artificiali per l’esecuzione, la rinnovazione di filari, alberature stradali e fasce alberate di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini privati e pubblici.



Art. 61
(Libro regionale dei boschi da seme)



1. E’ istituito ai sensi dell’articolo 69, primo comma del d.p.r. 616/1977, il libro regionale dei boschi da seme, in cui sono iscritti i boschi e gli arboreti da seme per la produzione di materiale di propagazione forestale.

2. L’iscrizione dei boschi e degli arboreti da seme nel libro di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei requisiti indicati nell’allegato B alla l.269/1973. L’accertamento di tali requisiti è effettuato dall’assessorato regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l’assessorato regionale competente in materia di ambiente, avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione, sentito l’organo consultivo di cui all’articolo 8.

3. A conclusione dell’accertamento di cui al comma 2, vengono redatti a cura dell’assessorato regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l’assessorato regionale all’ambiente, una apposita scheda descrittiva ed un disciplinare di gestione del bosco, che sono notificati al proprietario del bosco unitamente alla proposta di iscrizione nel libro dei boschi da seme di cui al comma 1.

4. Il proprietario che intende accettare la proposta di iscrizione deve comunicare agli assessorati regionali di cui al comma 3, entro trenta giorni dall’avvenuta notifica, il proprio consenso impegnandosi a redigere un piano di gestione ed assestamento forestale in conformità al disciplinare di gestione appositamente predisposto, da approvarsi ai sensi dell’articolo 16.

5. Il bosco da seme è iscritto nel libro, a seguito dell’approvazione del piano di gestione ed assestamento forestale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Trascorso il periodo di cinque anni dall’iscrizione, questa si considera rinnovata per uguale tempo, salvo domanda di revoca dell’iscrizione o di modifica del disciplinare o del piano di gestione ed assestamento forestale, presentata dal proprietario all’assessorato di cui al comma 3 non oltre i novanta giorni precedenti la scadenza del quinquennio.

Art. 63
(Alberi di Natale)



1. La produzione e la commercializzazione degli abeti o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti dai vivai, sono regolamentate dalle norme vigenti in materia.

2. Il trasporto e la commercializzazione di cimali e altre parti di abete o di altre conifere destinati ad essere utilizzati come alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte delle province o delle comunità montane competenti per territorio, di un attestato di provenienza da conservarsi nei punti vendita, oppure da contrassegni rilasciati dalle province o dalle comunità montane allo scopo di rendere certa la provenienza da tagli e sfolli legittimi.

3. E' vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale non provenienti da vivai.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta lo schema di attestato di provenienza e dei contrassegni di cui al comma 2 e stabilisce le procedure per il loro rilascio.

5. Gli alberi di Natale possono essere reimpiegati per l’arredo di aree urbane a verde pubblico.

Titolo VIII
Prevenzione e lotta ai processi di degrado dei boschi

Capo I
Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Art. 64
(Piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi)



1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia ambientale e sentita la competente commissione consiliare, adotta, ai sensi degli articoli 3 e 8 della l. 353/2000, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato piano, sulla base delle linee guida e delle direttive statali di cui all’ articolo 3 della citata legge ed in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in materia di protezione civile di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 e successive modifiche.

2. Il piano individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio e la sua propagazione;
b) le aree percorse dal fuoco l’anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendi boschivi rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione dei gradi di rischio e delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendi boschivi, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti ed i periodi di allerta;
e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f) le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendi boschivi di cui alle lettere c) e d);
g) gli interventi di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione e degli enti locali, nonché il loro coordinamento;
h) la dotazione e la localizzazione, rappresentata con apposita cartografia, dei mezzi, delle strutture, delle attrezzature e del personale impiegati nella previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in relazione alle aree a rischio individuate nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi stessi;
i) la consistenza e la localizzazione, rappresentata con apposita cartografia, delle infrastrutture viarie e delle altre vie di accesso, nonché dei tracciati spartifuoco e delle potenziali fonti di approvvigionamento idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco;
m) le attività di organizzazione del volontariato;
n) le attività di formazione del volontariato e del personale preposto alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché le iniziative di studio e di ricerca finalizzate all’individuazione di sistemi di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;
o) le azioni di informazione per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione di rischio ed il relativo coordinamento;
p) le risorse economico-finanziarie destinate alle attività previste nel piano, nonché i criteri di riparto delle stesse agli enti di cui all’articolo 70, tenendo conto delle indicazioni dell'articolo 12, comma 2 della l. 353/2000.

3. Ai fini della predisposizione del piano, la Regione richiede agli enti locali, nonché alle strutture del corpo forestale dello Stato e del corpo nazionale dei vigili del fuoco che operano nel territorio regionale, la documentazione relativa alle strutture, alle attrezzature, agli strumenti ed al personale a loro disposizione.

4. Le cartografie di cui al comma 2, lettere b), c), h), ed i) sono predisposte dal SIRA e sono aggiornate, in sede di revisione del piano, anche sulla base delle planimetrie trasmesse dai comuni o dalle comunità montane ai sensi dell’articolo 69, comma 3.

5. Il piano ha validità triennale ed è sottoposto annualmente a monitoraggio, verifica ed eventuale revisione con le modalità di cui al comma 1.

Art. 64 bis  (3d)

(Applicazione e pianificazione ai fini della prevenzione incendi del fuoco prescritto)

1. La Regione, al fine di garantire la protezione e l’integrità del proprio patrimonio ambientale nonché implementare le azioni finalizzate alla prevenzione degli incendi, favorisce l’applicazione pianificata del fuoco prescritto per la gestione e la conservazione di diversi ecosistemi.

2. Si definisce fuoco prescritto l’applicazione pianificata del fuoco in specifiche condizioni ambientali, per conseguire definiti obiettivi di tutela e gestione del territorio. Il fuoco prescritto, quale misura di lotta attiva contro gli incendi boschivi, si basa su un uso consapevole ed esperto del fuoco su superfici pianificate secondo precise prescrizioni e procedure operative ed è utilizzato per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale adotta apposito regolamento, predisposto dalla struttura o agenzia competente in materia di protezione civile che si occupa della redazione del piano antincendio regionale, per definire modalità e criteri per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Le attività di fuoco prescritto devono essere codificate nell’ambito di una progettazione da sottoporre ad autorizzazione da parte degli enti di cui all’articolo 7 del r.r. 7/2005, previa acquisizione dei pareri e nulla osta previsti dalla normativa di riferimento, compreso il parere da parte della competente struttura regionale in materia forestale. Le attività di fuoco prescritto non possono essere applicate nei boschi e nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 4.


Art. 65
(Disposizione transitoria per i periodi a rischio di incendi boschivi e di allerta)



1. In attesa dell’adozione del piano di cui all’articolo 64, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio a fine ottobre.

Art. 66
(Attività di prevenzione degli incendi)


1. La Regione ritiene prioritari gli interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, ai quali è riconosciuta priorità nell’attribuzione dei contributi previsti dall’articolo 80, purché ricadano nei territori per cui si sia provveduto all’invio dell’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco ai sensi dell’articolo 69.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi è ammesso l'esercizio del pascolo in bosco, in conformità a quanto indicato nell'articolo 55.

3. La Regione e gli enti locali, almeno trenta giorni prima dell’inizio del periodo a rischio di incendi boschivi, promuovono campagne di informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l’innesco di incendio e la sua propagazione nonché le norme comportamentali da rispettare in situazione di pericolo, avvalendosi di ogni forma di comunicazione, in conformità alla normativa vigente ed alle previsioni del piano di cui all'articolo 64.

Art. 67
(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)


1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali in materia, nell’esercizio delle funzioni concernenti la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si avvale, ai sensi dell'articolo 7 della l. 353/2000, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra:
a) di risorse, mezzi e personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del corpo forestale dello Stato, sulla base di appositi accordi di programma;
b) degli enti locali;
c) dei volontari impiegati ai sensi dell’articolo 71;
d) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’autorità competente che ne può disporre l’utilizzo in base alle proprie esigenze;
e) di mezzi aerei di altre regioni, sulla base di appositi accordi di programma.

2. Al fine del coordinamento operativo di tutti gli enti e di tutte le risorse umane e strumentali di cui al comma 1, sono costituite, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l. 353/2000, apposite sale operative su base provinciale.

Art. 67 bis (3c)

(Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio)

 

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000 e successive modifiche, ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all’esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi quindici mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di cui al primo periodo che non prevedono l’impiego di risorse finanziarie pubbliche possono essere realizzati senza l’autorizzazione di cui all’articolo 45, previa comunicazione. Per i soprassuoli compresi all’interno delle aree naturali protette regionali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 3, della l.r. 29/1997.
Art. 68
(Vincoli, divieti, prescrizioni e sanzioni)



1. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previsti dall'articolo 10 della l. 353/2000 e dai commi successivi. Ai fini dell'individuazione del periodo di validità dei vincoli previsti dal citato articolo 10, comma 1 per le aree interessate da incendi ripetuti il periodo decorre a partire dall’ultimo evento e per il vincolo di destinazione d'uso si intende per situazione preesistente quella antecedente al passaggio del primo evento.

2. Il regolamento forestale, nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni stabiliti dall’articolo 10 della l. 353/2000 e dal presente articolo, indica le attività vietate e le modalità di esercizio delle attività consentite nel periodo a rischio di incendi boschivi.

3. Lo spegnimento degli incendi deve essere mirato a contenere la superficie boscata percorsa da incendio e deve svolgersi, ove possibile, direttamente in bosco.
4. Successivamente all’incendio il proprietario può eseguire gli interventi selvicolturali sulle piante e ceppaie compromesse dal fuoco necessari per favorire la rigenerazione, previo invio di comunicazione alle province o alle comunità montane, entro i termini stabiliti dal regolamento forestale.

5. E’ consentito l’uso del fuoco ai fini degli interventi di prevenzione e di formazione del personale antincendio.


Art. 69
(Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate)



1. Ai fini dell'individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, i comuni, singoli o associati, entro novanta giorni dalla data di adozione del piano di cui all'articolo 64, costituiscono il catasto degli incendi boschivi, di seguito denominato catasto, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 3 della l. 353/2000.

2. Il catasto è costituito sulla base di standard procedurali definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Per i rilievi, il censimento e le cartografie delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, i comuni, singoli o associati, possono avvalersi della collaborazione del corpo Forestale dello Stato.

3. Il catasto è aggiornato con cadenza annuale ed entro il 30 dicembre di ogni anno i comuni, singoli o associati, inviano il relativo aggiornamento alla Regione.

4. Entro sessanta giorni dalla costituzione del catasto, i comuni, singoli o associati, inviano alla Regione la cartografia definitiva delle aree percorse dal fuoco.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, qualora il catasto non sia stato realizzato, si provvede in via sostitutiva ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali.

Art. 70
(Obblighi degli enti locali)



1. Gli enti locali, in caso d’incendio, sono tenuti a provvedere all’immediata mobilitazione delle proprie squadre.

2. I comuni provvedono, inoltre, ad assicurare i servizi logistici necessari per le squadre antincendi boschivi comunque operanti nel proprio territorio.

3. Gli enti locali assicurano la disponibilità degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell’ambito territoriale di competenza ed idonei all’impiego nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del Sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E (Legge sul contenzioso amministrativo).



Art. 71
(Volontariato)



1. Nella prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi boschivi la Regione e gli enti di cui all’articolo 70 possono impiegare, con apposite convenzioni, organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche, e nell’albo regionale delle associazioni di volontariato di cui alla l.r. 37/1985 e successive modifiche nonché associazioni di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22.

2. I comuni possono partecipare all’attività di spegnimento degli incendi boschivi, oltre che con le proprie squadre tecniche, anche attraverso i gruppi di volontariato comunale organizzati ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera c) della l.r. 37/1985 e successive modifiche.



Art. 72
(Addestramento ed aggiornamento del personale)



1. Al fine di migliorare i sistemi d’allertamento e d’intervento nella lotta agli incendi boschivi la Regione, ai sensi dell'articolo 5 della l. 353/2000, promuove l’addestramento ed il periodico aggiornamento del personale che opera per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

2. Per la gestione e l’organizzazione delle attività d’addestramento ed aggiornamento del personale possono essere utilizzati beni del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

Capo II
Norme per la difesa dei boschi da fitopatologie

Art. 73
(Finalità)



1. Nell’ambito del territorio regionale la difesa fitosanitaria rappresenta il principale strumento per la salvaguardia degli ecosistemi forestali e del loro equilibrio biologico.

2. Nel presente capo si dettano, nel rispetto della normativa statale in materia, norme per la prevenzione fitosanitaria e per la lotta alle fitopatie nelle aree boscate di cui all’articolo 4 ed anche nelle singole piante presenti nel territorio regionale.



Art. 74
(Disposizioni per la prevenzione e lotta ai parassiti)


1. Il controllo ed il monitoraggio sullo stato fitosanitario dei boschi e sulla corretta esecuzione delle forme di lotta ai parassiti è esercitato dalla Regione attraverso il servizio fitosanitario regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche. (4)

2. I proprietari o i possessori di boschi hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione al servizio di cui al comma 1 della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente ovvero dei danni fitosanitari d'altra origine.

3. Nei boschi interessati da infestazioni di insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica il servizio fitosanitario regionale, previo accertamento delle cause, dell’entità e della gravità del fenomeno, può disporre con carattere d’urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 214/2005. (5)

4. In conformità a quanto indicato al comma 3, su disposizione del servizio fitosanitario regionale, i proprietari o possessori di boschi colpiti da parassiti o altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese gli interventi fitosanitari. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può concorrere al sostegno delle spese.

5. Il servizio fitosanitario regionale, su richiesta della competente direzione regionale, può fornire pareri tecnici non vincolanti in merito alla gestione, al controllo ed al contenimento delle avversità di natura fitosanitaria endemiche e non soggette a vigilanza e controllo ai sensi della normativa europea o statale. (5b)


6. Il materiale legnoso ed i prodotti non legnosi scartati perché infestati, devono essere allontanati dal bosco e smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia o devono essere sottoposti ad abbruciamento nel più breve tempo possibile nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento forestale. All’occorrenza il servizio fitosanitario regionale può indicare ulteriori modalità di smaltimento del materiale infestato.

7. Qualora a seguito di attacco di insetti o funghi o altri agenti avversi si verifichi la distruzione totale o parziale di un bosco, ovvero qualora dopo i tagli colturali rimangano spazi vuoti dove il bosco non si rinnova spontaneamente entro il terzo anno, il proprietario o possessore del bosco, previo parere del servizio fitosanitario regionale, è tenuto a ricostituirlo sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47, o, in mancanza, secondo quanto previsto dal regolamento forestale. (5c)

8. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito regionale, la Regione, concorda con le altre Regioni interessate un idoneo piano di intervento nel rispetto degli standard definiti dallo European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) e previo parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all’articolo 52 del d.lgs. 214/2005. (5d)

8 bis. In caso di trattamento dei boschi con prodotti fitosanitari, i comuni e le province attuano programmi di informazione e sensibilizzazione sui rischi e potenziali effetti per la salute umana e per l’ambiente mediante:

a)    una campagna informativa;

b)    una informazione preventiva, sostenendo i comuni e le province per la realizzazione di apposita cartellonistica digitale o di codici QR.  (5d.1)


Art. 75
(Parassiti sottoposti a lotta in ambito regionale)


(5e)



Capo III
Norme per il recupero dei boschi degradati



Art. 76
(Recupero dei boschi degradati)



1. Le province o le comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da gravi processi di degrado che diffondendosi possono arrecare pregiudizio al restante patrimonio forestale regionale. A tal fine, essi possono predisporre, sentito l’organo consultivo di cui all’articolo 8, un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all’articolo 47 e procedere all’affidamento dei lavori previsti previa comunicazione al proprietario.

2. La comunicazione al proprietario di cui al comma 1 deve farsi entro il termine stabilito dal regolamento forestale. Nel caso in cui il proprietario presenti entro tale termine un proprio progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, non può essere esercitata la sostituzione di cui al comma 1.

3. In caso di mancata individuazione del proprietario, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere sostituita con l’affissione del provvedimento all’albo pretorio per la durata specificata al comma 2.

4. Il proprietario può riprendere l’ordinaria gestione del bosco al termine dei lavori di cui al comma 1, rifondendo la provincia o la comunità montana delle spese sostenute e rispettando le indicazioni contenute nel progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.



TITOLO IX
Interventi pubblici in ambito forestale



Art. 77
(Ambito degli interventi)


1. Gli interventi pubblici forestali sono diretti alla realizzazione di opere e servizi volti a tutelare, valorizzare ed ampliare i boschi del Lazio ed a garantirne la funzione sociale.

2. Sono interventi pubblici forestali:
a) le opere di sistemazione idraulico-forestale comportanti:
1) interventi di inerbimento, cespugliamento e rimboschimento;
2) interventi di bioingegneria naturalistica volti al consolidamento dei versanti ed alla difesa del suolo dall’erosione e dal dilavamento provocato dalle acque di scorrimento;
b) le opere di miglioramento, di avviamento ad alto fusto, le cure colturali o di manutenzione dei boschi;
c) le opere per la costituzione di vivai forestali permanenti o provvisori;
d) le opere forestali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
e) le opere per la realizzazione di piste forestali, ad esclusivo servizio dell’esecuzione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b), c), e d).

3. L’approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

4. Per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle opere di cui al comma 2, si applicano le norme previste dalla l.r. 53/1998 e dalla normativa nazionale e regionale sulle opere pubbliche. Per la realizzazione delle opere nelle zone boscate di cui all’articolo 4 si applica quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 2, della l. 97/1994.

5. Ai fini dell’attuazione del comma 4, ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs.227/2001, la Regione istituisce l’albo delle imprese per l’esecuzione dei lavori, articolato per sezioni e province, a cui può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, anche ai sensi dell’articolo 17 della l.97/1994. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono indicati i requisiti, i criteri e le modalità di iscrizione nonché l’istituzione deputata alla gestione.

6. Nelle more dell’istituzione dell’albo di cui al comma 5, con la presente legge è istituita la sezione delle ditte di utilizzazione boschiva abilitate per gli interventi di utilizzazione su proprietà pubblica, articolato per province. L’elenco è temporaneamente conservato presso i coordinamenti provinciali del corpo forestale dello Stato ed è gestito in conformità alle disposizioni vigenti. Alle rispettive sezioni provinciali sono iscritte d’ufficio le ditte boschive abilitate di cui all’elenco conservato presso i coordinamenti provinciali del corpo forestale dello Stato.
7. Nelle zone boscate di cui all’articolo 4, le comunità montane ed i comuni, per la realizzazione di opere e l’esecuzione di interventi ed attività, possono applicare quanto previsto dall’articolo 17, comma 2 della l.97/1994 e dall’articolo 39, comma 4 della l.r. 9/1999.


Art. 78
(Attuazione degli interventi mediante affidamento a terzi)



1. Qualora gli interventi di cui all’articolo 77 siano attuati mediante affidamento a terzi, essi devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche .

Art. 79
(Formazione professionale)



1. La Regione prevede, nell’ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale, di cui alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, e successive modifiche, specifiche iniziative formative degli operatori del settore forestale.

2. Le attività formative perseguono anche lo scopo di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo del lavoro nonché di sostenere l’occupazione.

Titolo X
Interventi per la promozione della selvicoltura



Art. 80
(Misure a favore del sistema forestale)



1. La Regione con le modalità opportune ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, anche attraverso la concessione di contributi, favorisce gli interventi finalizzati a:
a) migliorare, tutelare, pianificare e recuperare il sistema forestale ed i pascoli;
b) prevedere, prevenire e lottare contro gli incendi boschivi;

b bis)   recuperare le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, della l. 353/2000;(5f)

c) prevenire e monitorare i processi di degrado fitopatologico;
d) valorizzare i prodotti ed i servizi forestali attraverso la certificazione della gestione forestale sostenibile e della catena di custodia in conformità agli schemi specifici riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale;
e) valorizzare, conservare e recuperare il valore storico-culturale dei boschi, in particolare quelli che siano stati oggetto di eventi di particolare rilevanza per la storia nazionale e delle comunità locali;
f) gestire i boschi in forma associata ai sensi dell’ articolo 23.

2. Al fine di promuovere gli interventi di cui al comma 1 il PFR di cui all’articolo 7 prevede la concessione di contributi in conto capitale o in conto interesse.

3. La Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione del piano stralcio di cui all’articolo 7, comma 3, definisce i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione da allegare e fissa altresì le modalità per la selezione delle domande stesse e per la rendicontazione dei contributi concessi.

4. Gli stralci di attuazione di cui all’articolo 7, comma 3, ripartiscono le risorse finanziarie attivabili annualmente sulla base delle priorità e dei criteri previsti nel PFR ai sensi dello stesso articolo 7, comma 2.

5. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 gestori di boschi, pubblici e privati, in forma singola e/o associata. La Regione riconosce priorità nella concessione dei contributi, ai consorzi ed alle altre forme associative, privilegiando quelli in cui partecipano soggetti senza fine di lucro o con finalità mutualistiche.

Titolo XI
Norme finanziarie, finali e transitorie


Capo I
Disposizioni finanziarie



Art. 81
(Fondo regionale forestale)


1. E' istituito il fondo regionale forestale finalizzato alla copertura delle spese relative alla redazione del PFR e dell'inventario forestale regionale, agli interventi di cui all'articolo 80 ed agli altri interventi previsti dalla presente legge.



Art. 82 (5a)
(Copertura finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, nel bilancio regionale per l’esercizio 2002 è istituito, apposito capitolo, nell’ambito dell’unità previsionale di base E23, denominato “ Fondo regionale forestale”.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla determinazione delle residue disponibilità dei capitoli E33502,E23504,E23510 ed al loro trasferimento al capitolo di cui al comma 1.

3. I capitoli di cui al comma 2 restano iscritti in bilancio per la sola gestione degli impegni già assunti.

Capo II
Vigilanza e Sanzioni



Art. 83
(Vigilanza ed irrogazione delle sanzioni)



1. Le funzioni concernenti la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni nella materia di cui alla presente legge sono esercitate dalla Regione secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche. (6)

2. Per la ripartizione degli importi delle sanzioni tra la Regione e le province o le comunità montane, si applica quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, della l.r. 14/1999.

Art. 84
(Sanzioni)


1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni amministrative previste da leggi statali, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 2.582,28 e massima di euro 25.822,84 per:


1) l’abbattimento di alberi monumentali in assenza di autorizzazione, in questo caso si applica il divieto di edificabilità per i successivi venti anni sull’area basimetrica già soggetta a vincolo. La sanzione si applica per ogni singolo albero monumentale abbattuto;
2) la produzione e/o vendita di materiale di propagazione forestale in assenza di licenza;
3) l’impiego di materiale di propagazione forestale con certificazione non riconosciuta dalla Regione per gli interventi di cui all’articolo 60;
4) l’esercizio dell’attività silvana in difformità a quanto indicato dall’articolo 49 in materia di sicurezza dei lavoratori, dei luoghi di lavoro, uso di macchine ed attrezzature. Gli organi incaricati alla vigilanza devono dare l’immediata informativa all’autorità di competenza per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia;

b) pagamento di una somma minima di euro 1.032,91 e massima di euro 5.164,57 per:
1) l’esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell’autorizzazione prevista;
2) l’esecuzione di lavori o di attività senza l’invio della comunicazione prevista, oppure prima del termine previsto per il loro inizio;
3) l’abbattimento degli alberi camporili;
4) la trasformazione e cambiamento di destinazione d’uso non autorizzato di aree boscate;
5) l’immissione al pascolo di animali in eccesso rispetto al carico stabilito, ovvero l’esercizio del pascolo senza sorveglianza ed in difformità alle disposizioni specifiche per l’esercizio dell’attività zootecnica. Gli animali interessati sono oggetto di sequestro amministrativo;
6) la mancata comunicazione della consistenza del materiale di propagazione forestale detenuto;
7) l’errata registrazione dei movimenti del materiale forestale di propagazione sul registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di euro 258,23 e massima di euro 2.582,28 per:
1) la mancata sostituzione di alberi del patrimonio forestale minore;
2) il danneggiamento della flora spontanea protetta, degli alberi camporili e monumentali;
3) la conversione o la sostituzione di specie forestali in assenza di autorizzazione;
4) la produzione di materiale di propagazione in vivaio, proveniente da strutture diverse da quelle indicate di cui all’articolo 59, comma 2;
5) l’immissione di capi al pascolo non identificabili ed in difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati della vigilanza devono dare comunicazione informativa al servizio sanitario competente per gli adempimenti previsti della normativa vigente in materia;
6) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto antecedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi;
7) l’esecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per l’avvallamento o trascinamento del legname;

d) pagamento di una somma minima di euro 25,82 e massima di euro 258,23 per:
1) l’immissione di capi al pascolo non identificabili ed in difformità alle norme di polizia veterinaria. Gli organi incaricati alla vigilanza devono dare comunicazione informativa al servizio sanitario competente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
2) il mancato allontanamento di materiale legnoso abbattuto antecedentemente al periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi;
3) l’esecuzione di condotte, o canali temporanei scavati per l’avvallamento o trascinamento del legname.

2. Per le violazioni delle disposizioni del regolamento forestale, non previste dal comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 103,29 e massima di euro 516,46. Il regolamento forestale specifica le singole fattispecie sanzionatorie commisurandone l’importo della sanzione tra il minimo ed il massimo indicati nel presente comma.

3. Per le violazioni delle norme che regolano la raccolta dei prodotti forestali non legnosi di cui all’articolo 42, comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 16 della l.r. 32/1998.

4. Per le violazioni delle norme concernenti l’uso della viabilità forestale per attività non autorizzate si applicano le sanzioni previste dall’articolo 9 della l.r. 29/1987.

5. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, siano causati danni al bosco o nei casi in cui le violazioni riguardino i castagneti, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate dal doppio al sestuplo in relazione al valore delle piante tagliate o del danno commesso. Il regolamento forestale definisce le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso.

6. Per l’abbandono di rifiuti nei boschi si applicano le sanzioni previste dall’articolo 14 del d.lgs.22/1997.

7. In caso di recidiva le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.

8. (7)

9. Il corpo forestale dello Stato nonché i servizi di polizia locale previsti ai sensi dell’articolo 184 della l.r. 14/1999, assolvono alle funzioni di controllo e sorveglianza dell’applicazione della presente legge e del regolamento forestale nonché alla contestazione degli illeciti.

Art. 85
(Lavori di ripristino)



1. In caso di violazione alle disposizioni della presente legge, la Regione, oltre ad irrogare le sanzioni di cui all’articolo 84, può prescrivere a carico del trasgressore i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostruire il bosco o di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Nei casi di cui al comma 1 la Regione indica le modalità ed i tempi per l’attuazione degli interventi necessari.

3. Qualora il trasgressore non provveda all’esecuzione nei termini disposti, la Regione esegue i lavori di ripristino in danno del trasgressore medesimo.

Capo III
Disposizioni transitorie



Art. 86
(Pianificazione forestale vigente)


1. I piani di assestamento e gli altri piani concernenti l’utilizzazione boschiva vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.

2. I piani di assestamento e gli altri piani concernenti l’utilizzazione boschiva, in istruttoria presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati, secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente alla data di presentazione dei piani stessi, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della loro approvazione possono applicarsi le disposizioni indicate all’articolo 16, commi 4 e 5; in tal caso il termine di un anno è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della nuova presentazione.

Art. 87
(Disposizione transitoria per l’utilizzazione boschiva nelle
proprietà pubbliche e collettive)


1. In assenza dei piani di gestione ed assestamento forestale, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di gestione del patrimonio forestale di proprietà pubblica e collettiva sono esercitate in conformità al regolamento forestale. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio forestale devono essere utilizzati in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, comma 3.

Art. 88
(Indennizzi per i mancati redditi)



1. Per la corresponsione degli indennizzi per i mancati redditi di cui all’articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure previste dalla stessa l.r. 43/1974.




Art. 88 bis (8)
(Disposizione transitoria per la sezione specializzata del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente)


1. Nelle more dell'istituzione della sezione specializzata nella materia forestale del Comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 8, i relativi compiti sono svolti dalla struttura regionale competente in materia ambientale.




Capo IV
Modifiche ed abrogazioni



Art. 89
(Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998 n. 24)



1. Al comma 3, lettera b) dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 dopo la parola “frutto” sono inserite le seguenti:“, di superficie non inferiore a 5mila metri quadrati, di origine naturale o artificiale, costituente a maturità un soprassuolo continuo con grado di copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento.”.

2. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 è sostituita dalla seguente:
"a) interventi previsti nei piani di gestione e assestamento forestale, nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva, nei piani poliennali di taglio, nei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, nei piani sommari di gestione dei pascoli nonché nei progetti di utilizzazione forestale;”.

3. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 24/1998 le parole “di due volte e mezzo” sono soppresse.

Art. 90
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto1999, n.14)


1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 della l.r. 14/1999 le parole: "di assestamento boschivo", sono sostituite dalle seguenti: "di gestione e assestamento forestale, dei piani poliennali di taglio, dei piani di assestamento ed utilizzazione dei pascoli, dei piani sommari di gestione dei pascoli e dei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva;".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 100 della l.r. 14/1999 è inserita la seguente:
“ b bis) l’elenco degli alberi monumentali;”.

3. Al comma 3 dell'articolo 101 della l.r. 14/1999 dopo le parole: "comma 1, lettera b)", sono inserite le seguenti: "nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale,".

4. Dopo l’articolo 101 della l.r. 14/1999 è inserito il seguente:


Art. 101 bis
(Funzioni e compiti dei comuni)


1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto stabilito nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti:
a) gli alberi monumentali, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 100, comma 1, lettera b) bis;
b) la tutela della flora spontanea”.

5. Al comma 1 dell'articolo 102 della l.r. 14/1999 dopo le parole: “comma 1, lettera b)”, sono inserite le seguenti: “nonché l'approvazione dei progetti di utilizzazione forestale,”.

Art. 91
(Modifica della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53)



1. All’articolo 5, comma 3, della l.r. 53/1998 le parole da: “o direttamente” a: “privati interessati.” sono sostituite dalle seguenti: “secondo la normativa vigente in materia di opere pubbliche, o attraverso apposita convenzione da stipularsi con i privati interessati. Per le comunità montane si applica, altresì, quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.”.



Art. 92
(Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29)



1. Al comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 29/1997, le parole: “e del coordinamento regionale del corpo forestale dello Stato,” sono abrogate.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 33 della l. r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:
a) “le modalità ed i criteri, di gestione, utilizzazione e trasformazione del governo dei boschi;”




Art. 93
(Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4)



1. All’allegato A alla l.r. 4/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma dell’articolo 36, dopo la lettera e) inserire la seguente:
omissis"
b) dopo il quinto comma dell’articolo 36 inserire il seguente :
omissis

Art. 94
(Abrogazioni)



1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge. Sono, in particolare, abrogate:
a) la legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5 ed il regolamento regionale 27 marzo 1975, n. 2;
b) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43;
c) la legge regionale 17 settembre 1974, n. 50;
d) la legge regionale 9 agosto 1976, n. 40;
e) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 44;
f) la legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 ed il relativo allegato A, a decorrere dalla data di esecutività del regolamento forestale.





A1 – Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio.*

*I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d’Italia (Pignatti, 1982)

Abies alba Miller (Abete bianco) RR
Acer platanoides L. (Acer riccio) R
Acer lobelii Ten. (Acero di Lobel) ?
Acer campestre L. (Acero oppio) CC
Acer pseudoplatanus L. (Acero di monte) C
Acer obtusatum Willd. subsp. obtusatum (Acero d’Ungheria) CC
Acer obtusatum Willd. subsp. neapolitanum (Ten.) Pax (Acero napoletano) C
Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum (Acero minore) CC
Alnus glutinosa (L.) Gaertner (Ontano comune) C
Alnus cordata (Loidel.) Desf. (Ontano cordato) ?

Betula pendula Roth (Betulla verrucosa) RR

Carpinus betulus L. (Carpino bianco) CC
Castanea sativa Miller (Castagno) CC
Celtis australis L. (Bagolaro) CC
Ceratonia siliqua L. (Carrubo) R
Cercis siliquastrum L. (Albero di Giuda) C
Corylus avellana L. (Nocciolo) CC
Fagus sylvatica L. (Faggio) CC
Fraxinus ornus L. (Orniello) CC
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco et Rocha Alfonso (incl. F. oxyphylla Bieb.) (Frassino meridionale) CC
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior (Frassino comune) R

Ilex aquifolium L. (Agrifoglio) C

Laurus nobilis L. (Alloro) C

Olea europaea L. subsp. oleaster (Hoffmanns. Et Link) Negodi (= O. europea subsp. sylvestris (Miller) Hegi) (Oleastro) C
Ostrya carpinifolia Scop. (Carpino nero) CC

Pinus halepensis Mill. (Pino d’Aleppo) RR
Populus alba L. (Pioppo bianco) CC
Populus canescens (Aiton) Sm. (Pioppo canescente) PC
Populus tremula L. (Pioppo tremulo) C
Populus nigra L. (Pioppo nero) CC
Prunus avium L. (Ciliegio) Spont.
Prunus cerasus L. (Marena) Spont.


Quercus ilex L. (Leccio) CC
Quercus suber L. (Sughera) C
Quercus cerris L. (Cerro) CC
Quercus crenata Lam. (= Q. pseudosuber Santi) R
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (Rovere) R
Quercus robur L. subsp. robur (Farnia) CC
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens (Roverella) CC
Quercus virgiliana (Ten.) Ten. (Quercia virgiliana, Roverella)?
Quercus amplifolia Guss. (Roverella) ?
Quercus frainetto Ten. (= Q. farnetto Ten.) (Farnetto) C
Rhamnus alaternus L. (Ranno lanterno) CC

Salix fragilis L. RR
Salix alba L. subsp. alba (Salice comune) CC
Salix alba L. subsp. caerulea (Sm.) Rech.f. RR
Salix caprea L. (Salice delle capre) PC

Sorbus domestica L. (= Pyrus domestica Ehrh.) (Sorbo comune) CC
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia (Sorbo degli uccellatori) C
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria (= Pyrus aria Erhr.) (Sorbo montano) CC
Sorbus graeca (Spach) Kotschy (Sorbo meridionale) ?

Taxus baccata L. (Tasso) R
Tilia platyphyllos Scop. (Tiglio nostrano) C
Tilia x vulgaris Heyne (Tiglio ibrido) R ?
Tilia cordata Miller (Tiglio selvatico) C

Ulmus glabra Hudson (= U. montana With) (Olmo di montagna) C
Ulmus minor Miller (= U. campestris Auct. non L.) (Olmo comune) CC
Humus laevis Pallas (Olmo bianco) RR


Abbreviazioni

CC = molto comune o comunissima nella maggior parte del territorio regionale
C = abbastanza comune nel territorio regionale
PC = poco comune, ma non rara
R = Rara o sporadica, sebbene talora localmente abbondante
RR = molto rara o rarissima, di norma nota per una sola o pochissime località

? = indicazione dubbia, o relativamente alla presenza nel Lazio, o alla esatta identità della pianta


Letteratura di riferimento

ANZALONE Bruno, 1984 – Prodromo della Flora Romana. Elenco delle piante vascolari spontanee del Lazio. Quaderno Lazio Natura n. 5. Regione Lazio-Società Botanica Italiana, sezione laziale.
ANZALONE Bruno, 1994 - Prodromo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio) (aggiornamento). Parte prima: Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae Dicotyledones. Annali di Botanica, Studi sul Territorio vol. LII, suppl. 11.
ANZALONE Bruno, 1996 - Prodromo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio) (aggiornamento). Parte seconda: Angiospermae Monocotyledones. Annali di Botanica vol. LIV.
PIGNATTI Sandro, 1982 – Flora d’Italia. 3 volumi, Edagricole.


ALLEGATO A2 – Specie naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale *

* I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d’Italia (Pignatti, 1982).

Abies alba miller (Abete bianco)**
Ailanthus altissima (= A. glandulosa Desf) (Ailanto) Nat, CC

Cedrus deodara (D.Don) G. Don (Cedro dell’Himalaya) R
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière (Cedro dell’Atlante) R.
Cupressus sempervirens L. (Cipresso comune) Spont RR
Cupressus arizonica Green (Cipresso dell’Arizone) PC

Eucalyptus Globulus Labill. (Eucalipto) CC
Eucalyptus camaldulensis Dehn. (Eucalipto) C
Eucalyptus rudis. Endl. (Eucalipto) PC
Eucalyptus robustus Sm. (Eucalipto) PC

Picea excelsa (Lam.) Link. (Abete rosso) RR
Popolus canadensis L. Spont (Pioppo canadese) CC
Popolus deltoides Marshall Spont (Pioppo canadese) R
Platanus orientalis L. Spont RR
Platanus hybrida Brot. (= P. Acerifolia (Aiton) Willd.) Spont C
Pinus pinaster Aiton (Pino marittimo o Pinastro) PC
Pinus radiata Don (Pino radiato) R
Pinus nigra Arnold (Pino nero d’Austria) PC
Pinus halepensis Miller (Pino d’Aleppo) ** PC
Pinus pinea L. (Pino da pinoli o domestico) Nat
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco (=P. Douglasii (Lindley) Carrière: Douglasia) RR
Robinia pseudoacacia L. (Robinia Acacia) Nat, CC

Abbreviazioni

CC = molto comune o comunissima nella maggior parte del territorio regionale
C = abbastanza comune nel territorio regionale
PC = poco comune, ma non rara
R = Rara o sporadica, sebbene talora localmente abbondante
RR = molto rara o rarissima, di norma nota per pochissime località
Spont = anche spontaneizzata, cioè tende a diffondersi al di fuori dei soprassuoli artificiali coltivazioni
Nat = naturalizzata (si è ormai inserita in alcune forme di vegetazione naturale)
** = rarissimo anche in popolazioni autoctone

Letteratura di riferimento

PIGNATTI Sandro, 1982 – Flora d’Italia. 3 volumi, Edagricole.


ALLEGATO B

Specie di ecosistemi forestali e ad essi marginali a rischio del Lazio

Abies alba Miller
Acerl lobelii Ten.
Acer platanoides L.
Adenocarpus complicatus (L.) Gay
Agrostis canina L. subsp. canina
Agrostis canina L. subsp. montelucci Selvi
Allium flavum L.
Alnus cordata (Loisel.) Desf.
Amelanchier ovalis Medicus subsp. cretica (Willd.) Pignatti
Anagyris foetida
Arabis brassica (Leers) R.Rauschert
Argylolobium zanonii (Turra) P.W. Ball
Arisarum proboscideum (L.) Savi
Berberis vulgaris L.
Betula pendula Roth
Biarum tenuifolium (L.) Schott in Schott et Endl.
Bupleurum gracile (M.Bieb.) DC. var. rollii Montelucci
Buxus sempervirens L.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Campanula bononiensis L.
Cardamine graeca L.
Cardamine parviflora L.
Carex grioletii Roem.
Cerastium siculum Guss.
Cerastium sylvaticum Waldst. et Kit.
Cerastium tenoreanum Ser.
Ceratonia siliqua L.
Convallaria majalis L.
Corallorhiza trifida Chatel
Corydalis pumila (Host) Rchb.
Corydalis solida (L.) Sw.
Cotinus coggygria Scop.
Clematis recta L.
Cotoneaster integerrimus Medicus
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.Koch
Gastridium scabrum C. Presl.
Genista pilosa L.
Genista germanica L.
Genista radiata (L.) Scop.
Genista thyrrena Valsecchi
Genista sagittalis L. Rhamnus alpina L. subsp. alpina
Rhamnus alpina L. subsp. fallax (Boiss.) Maire et Petitmengin
Rhamnus pumila Turra
Ribes uva-crispa L.
Ribes alpinum L.
Ribes petraeum Wulfen
Salix pentandra L.
Salix fragilis L. Salix alba L. subsp. caerulea (Sm.) Rech.f.
Salix herbacea L.
Salix retusa L.
Salix apennina Skortsov
Salix elaeagnos Scop. subsp. elaeagnos
Salix amplexicaulis Bory
Salix daphnoides Vill.
Salix x rubens Schrank.
Tamarix africana Poir.
Tamarix gallica L.
Tamarix dalmatica Baum
Ulmus glabra Hudson
Ulmus laevis
Vaccinium uliginosum L. subsp. microphyllum (Lange) Tolm.
Vaccinium myrtillus L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Vicia barbazitae Ten. Et Guss.
Vicia pisiformis L.


Elenco tratto da:

ANZALONE Bruno, 1994 - Prodromo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte prima: Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae Dicotyledones. Annali di Botanica, Studi sul Territorio vol. LII, suppl. 11.
ANZALONE Bruno, 1996 - Prodromo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio)(aggiornamento). Parte seconda: Angiospermae Monocotyledones. Annali di Botanica vol. LIV.
CONTI Fabio, MANZI Aurelio, PEDROTTI Franco, 1997 - Liste Rosse regionali delle piante d’Italia. World Wildlife Fund (Ass. Italiana), Società Botanica Italiana, Camerino.
NEPI C., 1996 – Le segnalazioni floristiche italianadal 1978 al 1995: indici e commenti. Informatore Botanico Italiano, vol. 28, num. 2.
PIGNATTI Sandro, 1982 – Flora d’Italia. 3 volumi, Edagricole.
REGIONE LAZIO – Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della Flora erbacea ed arbustiva spontanea).


ALLEGATO A3 - Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale nel Lazio*

*I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d'Italia (Pignatti, 1982)

Adenocarpus complicatus (L.) Gay (Ginestra ghiandolosa) PC
Amelanchier ovalis Medicus subsp. ovalis (Pero corvino) PC
Amelanchier ovalis Medicus subsp. cretica (Willd.) Pignatti RR ?
Arbutus unedo L. (Corbezzolo) CC

Buxus sempervirens L. (Bosso) C

Calicotome villosa (Poiret) Link (Sparzio villoso) PC
Carpinus orientalis Miller (Carpino orientale, Carpinella) C
Cytisophy!lum sessilifolium (L.) O.F. Lang (= Cytisus sessilifolius L.) (Citiso a foglie sessili) CC
Cytisus vi!losus Pourret (= Cytisus triflorus L'Her) (Citiso trifloro) CC
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius (Ginestra dei carbonai) CC
Colutea arborescens L. (Vesicaria) C
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea (Corniolo sanguinello) CC
Cornus mas L. (Corniolo maschio) CC
Cotinus coggygria Scop. (= Rhus cotinus L.) (Sommacco selvatico) RR Cotoneaster integerrimus Medicus (Cotognastro minore) R
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch (= C. tomentosus Lindley) (Cotognastro bianco) R
Crataegus laevigata (Poiret) DC. subsp.laevigata (= C.oxyacantha Auct.) (Biancospino selvatico) CC
Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna (Biancospino comune) CC
Daphne gnidium L. (Dafne gnidio) CC
Erica arborea L. (Erica arborea) CC
Erica scoparia L. subsp. scoparia (Erica da scope) PC
Euonymus europaeus L. (Fusaria comune) CC
Euonymus latifolius Millewr (Fusaria maggiore) PC
Euonymus verrucosus Scop. (Fusaria rugosa) RR
Frangula alnus Miller subsp. alnus (= Rhamnus frangula L.(Frangola comune) R
Hyppocrepis emerus (L.) Lassen (= Coronilla emerus L.) subsp. emerus (Cornetta dondolina) CC
Hyppocrepis emerus (L.) Lassen (= C. emerus L.) subsp. emeroides (Boiss. Et Spruner) Lassen C
Juniperus communis L. subsp. communis (Ginepro comune) cc
Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak (=.J nana Willd.) (Ginepro nano) C
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus (Ginepro ossicedro) C
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sm.) Ball (Ginepro coccolone) C Juniperus phoenicea L. (Ginepro fenicio) C
Juniperus sabina L.(Ginepro sabino) RR
Laburnum anagyroides Medicus (= Cytisus laburnum. L.) (Maggiociondolo comune) C
Laburnum alpinum (Miller) Berchtoild et Presl. (= Cytisus alpinus Miller) (Maggiociondolo di montagna) ?
Ligustrum vulgare L. (Ligustro) CC
Malus florentina (Zaccagni) C.K. Schneider (Melo ibrido) RR
Malus sylvestris Miller (= Pyrus m. var. Sylv. Auct.) (Melo selvatico) CC Mespilus germanica L. (Nespolo volgare) CC
Myrtus communis L. subsp. communis (Mirto) CC
Paliurus spina-christi Miller (Marruca) C
Phillyrea angustifolia L. (Ilatro sottile) C
Phillyrea latifolia L. (= P. media L.) (Ilatro comune) CC
Pistacia lentiscus L. (Lentisco) CC
Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus (Terebinto) CC
Pyracantha coccinea M.Y. Roemer (= Cotoneaster pyracantha Lindley) (Agazzino) C
Pyrus pyraster Burgsd. (= P.communis L. var. ahras Wallr.) (Pero selvatico) CC Pyrus amygdaliformis Vill. (Pero mandorlino) C
Prunus mahaleb L. (Ciliegio canino) C
Prunus spinosa L. (Pruno selvatico) CC
Rhamnus alaternus L. (Ranno lanterno) CC
Rhamnus cathartica L. (Spinocervino) C
Rhamnus alpina L. subsp. alpina (Ranno alpino) R
Rhamnus alpina L. subsp.fallax (Boiss.) Maire et Petitmengin R Rhus coriaria L. (Sornmacco siciliano) PC
Ruscus aculeatus (pungitopo)
Salix pentandra L. RR
Salix triandra L. subsp. discolor (Koch) Arcang. (Salice da ceste) C
Salix apennina Skortsov R
Salix cinerea L. (Salice cinereo) C
Salix elaeagnos Scop. subsp. elaeagnos (Salice ripaiolo) R
Salix purpurea L. subsp.lambertiana (Sm.) Neumann ex Rech.f. (Salice rosso) C
Salix amplexicaulis Bory RR
Salix daphnoides VilI. RR
Salix x rubens Schrank. RR
Sambucus nigra L. (Sambuco comune) CC
Sorbus domestica L. (=Pyrus domestica Ehrh.) (Sorbo comune) CC
Sorbus torminalis (L.) Crantz (= Pyrus torminalis Ehrh.) (Sorbo torminale) C Spartiumjunceum L. (Ginestra comune) CC
Staphylea pinnata L. (Bossolo) PC
Styrax officinalis L. (Storace) PC
Tamarix africana Poir. (Tamerice maggiore) C
Tamarix gallica L. (Tamerice comune) R
Tamarix dalmatica Baum (Tamerice comune) RR
Ulex europaeus L. subsp. europaeus (Ginestrone) RR
Viburnum lantana L. (Viburno lantana) R
Viburnum tinus L. subsp. tinus (Viburno-tino) CC
Viburnum opulus L. (Oppio) RR

CC = molto comune o comunissima nella maggior parte del territorio regionale C = abbastanza comune nel territorio regionale
PC = poco comune, ma non rara
R = Rara o sporadica, sebbene talora localmente abbondante
RR = molto rara o rarissima, di norma nota per una sola o pochissime località
? = indicazione dubbia, o relativamente alla presenza nel Lazio, o alla esatta identità della pianta

Letteratura di riferimento
ANZALONE Bruno, 1984 -Prodromo della Flora Romana. Elenco delle piante vascolari spontanee del Lazio. Quaderno Lazio Natura n. 5. Regione Lazio-Società Botanica Italiana, sezione laziale.
ANZALONE Bruno, 1994 -Prodromo della Flora Romana ( elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio) (aggiornamento). Parte prima: Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae Dicotyledones. Annali di Botanica, Studi sul Territorio voI. LII, suppl. 11.
ANZALONE Bruno, 1996 -Prodromo della Flora Romana (elenco preliminare delle piante vascolari spontanee del Lazio) (aggiornamento). Parte seconda: Angiospermae Monocotyledones. Annali di Botanica voI. LIV .
PIGNATTI Sandro, 1982- Flora d'ltalia. 3 volumi, Edagricole."



Note:

(1) Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 novembre 2002, n. 32, s.o. n. 7

(2) Lettera modificata dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(2.1) Comma sostituito ddall'articolo 9, comma 9, lettera a), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2.2) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 9, lettera a), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2.3) Comma modificato dall'articolo 9, comma 9, lettera a), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2.4) Comma modificato dall'articolo 9, comma 9, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2.5) Comma modificato dall'articolo 9, comma 9, lettera c), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(2a) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 32, lettera d) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7

(2b) Articolo inserito dall'articolo 17, comma 30 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9

(2b1) Comma modificato nella parte relativa alla quota (da 800 a 300 m slm) dall'articolo 9, comma 9, lettera d), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, dichiarato successivamente costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 12 maggio 2021, n. 141. Successivamente, a seguito della sentenza, il comma è stato modificato nella parte relativa alla predetta quota dall'articolo 84, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2b2) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 9, lettera d), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(3) Comma modificato dall'articolo 20, comma 12 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2

(3.1) Comma inserito dall'articolo 9, comma 9, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1


(3a) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(3b) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(3c) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(3d) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 121, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4) Comma modificato dall'articolo 27, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e poi sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5) Comma modificato dall'articolo 27, comma 2, lettera b) della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 e poi sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(6) Comma modificato dall'articolo 27, comma 3 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(5a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i capitoli di spesa E23900 e E23901

(5b) Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 3), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5c) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 4), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5d) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 5), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5d1) Comma aggiunto dall'articolo 84, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5e) Articolo abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(5f) Lettera inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7

(7) Comma abrogato dall'articolo 27, comma 4 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

(8) Articolo inserito dall'articolo 27, comma 5 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.