Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie

Numero della legge: 12
Data: 12 luglio 2022
Numero BUR: 58 s.o. n. 2
Data BUR: 12/07/2022


Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa)

 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, per il valore complessivo di euro 1.503.862,94, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in complessivi euro 1.503.862,94, per l’anno 2022, si provvede mediante l’integrazione, rispettivamente, per euro 912.742,39 del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e per euro 591.120,55 del programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73 del d.lgs. 118/2011, ed ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge [ndr regionale] 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.


Art. 3

(Disposizioni in materia di mantenimento della partecipazione regionale nel CAR S.c.p.A. e nel MOF S.c.p.A.)

 

1.  La partecipazione della Regione al capitale sociale del Centro agroalimentare Roma (CAR) S.c.p.A. e del Mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF) S.c.p.A., è dichiarata strategica rispetto alle finalità istituzionali perseguite dalla Regione nel settore agro-alimentare regionale.

2.  La Giunta regionale è autorizzata a deliberare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il mantenimento della partecipazione nelle società di cui al comma 1 e a promuovere azioni volte all’ampliamento e al rilancio dei servizi svolti, anche attraverso processi di fusione o di integrazione. (1)

3. Previo confronto con gli altri enti pubblici che detengono partecipazioni nel CAR S.c.p.A., ai fini dell’esercizio di un controllo pubblico congiunto, la Regione promuove gli adeguamenti statutari e/o la sottoscrizione di patti parasociali necessari affinché per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. (2)

4. (2b)

5. La Regione non procede alla sottoscrizione di nuovi aumenti di capitale a favore del MOF S.c.p.A. e, ai fini dell’investimento connesso al nuovo progetto di ampliamento del CAR S.c.p.A., si intendono destinate le risorse relative alla sottoscrizione dell’aumento di capitale già autorizzato con deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2011, n. 339 (Aumento di capitale sociale del Centro Agroalimentare Roma (C.A.R.) S.c.p.A.. Esercizio diritto di opzione per la sottoscrizione di n. 5.900.000 azioni), nonché le ulteriori risorse, fino a un massimo di euro 1.950.000,00, per l’anno 2024, derivanti dalla sottoscrizione di un nuovo aumento di capitale deliberato dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche. (2c)

5 bis. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante l’integrazione per euro 1.950.000,00, per l’anno 2024, della voce di spesa di cui al programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, relativa alla partecipazione azionaria da parte della Regione al CAR S.c.p.A. e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 "Spese correnti". (2d)

 

Art. 4

(Fondazione di partecipazione “Rome Technopole”)

1.  La Regione, nel rispetto dell’articolo 56 dello Statuto e delle disposizioni del codice civile vigenti in materia, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a partecipare in qualità di fondatore promotore alla costituzione della fondazione di partecipazione “Rome Technopole”, di seguito denominata Fondazione, con lo scopo di promuovere un polo multi-tecnologico e transdisciplinare per la didattica, la ricerca e il trasferimento tecnologico nei settori di specializzazione relativi a:

a)  transizione energetica e sostenibilità;

b) trasformazione digitale;

c)  bio-farmaceutico e salute.

2.  La Fondazione ha come scopo la realizzazione e la successiva implementazione dell’ecosistema dell’innovazione della Regione, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico del Ministero dell’università e ricerca 30 dicembre 2021, n. 3277 (Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” - Ecosistemi dell’Innovazione - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all’impresa - Investimento 1.5., finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU).

3.  Lo statuto della Fondazione prevede adeguate forme di partecipazione e di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati, anche mediante l’istituzione di categorie di partecipanti diversi dai fondatori promotori e fondatori partecipanti ovvero attraverso iniziative di co-progettazione, il cui contributo appaia coerente e funzionale rispetto allo scopo della Fondazione.

4.  Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione in qualità di fondatore promotore nonché, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina del rappresentante regionale nell’ambito del consiglio di amministrazione della Fondazione secondo quanto previsto dallo statuto del medesimo ente. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e dal decreto attuativo del Ministro dell’università e della ricerca, ivi previsto, non si applica l’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla riduzione del numero dei componenti degli organi. (2a)

5.  I diritti della Regione inerenti alla qualità di fondatore promotore sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale competente in materia da lui delegato.

6.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nel programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 3 “Spese per incremento di attività finanziarie”, delle seguenti voci di spesa:

a)  in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 03 della missione 14, denominata: “Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla fondazione Rome Technopole”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 10.000,00, per l’anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 03 della missione 14, denominata: “Spese relative al funzionamento ed alle attività della fondazione Rome Technopole”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 40.000,00, per l’anno 2022, e a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1, iscritte, rispettivamente, per gli anni dal 2022 al 2024, nel bilancio regionale 2022-2024, e per gli anni 2025 e 2026, a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

7.  Lazio Innova S.p.A. è autorizzata a partecipare alla Fondazione in qualità di fondatore partecipante e a corrispondere, per un periodo di cinque anni dal riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione, un contributo annuo pari a euro 5.000,00 a valere sulle risorse del bilancio della medesima società.

 

Art. 5

(Fondo regionale per l’adeguamento dei prezzi)

1. Al fine di fare fronte all’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, dei prodotti petroliferi ed energetici e dei carburanti, verificatosi a seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19 e da ultimo aggravato dal conflitto russo ucraino e di limitarne gli effetti negativi per le imprese operanti nel settore degli appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011, è istituito nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, il “Fondo regionale per l’adeguamento dei prezzi”.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono dirette al finanziamento e alla prosecuzione in condizioni di equilibrio finanziario degli interventi regionali riferibili ad appalti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sono aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione a valere sui fondi di cui, rispettivamente, all’articolo 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all’articolo 1 septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina).

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2022, e a euro 2.000.000,00, per l’anno 2023, e alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2. (3)

 

Art. 6

(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 9, comma 58, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(2) Comma modificato dall'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23

(2a) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4

(2b) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6

(2c) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6

(2d) Comma aggiunto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6

(3) Comma sostituito dall'articolo 9, comma 175, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati