Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo

Numero della legge: 5
Data: 2 luglio 2020
Numero BUR: 85
Data BUR: 07/07/2020

SOMMARIO

Art.   1         (Principi e oggetto)

Art.   2         (Obiettivi)

Art.   3         (Definizioni)

Art.   4         (Funzioni della Regione)

Art.   5         (Funzioni della Città metropolitana di Roma capitale e delle province)

Art.   6         (Funzioni di Roma capitale e dei comuni)

Art.   7         (Fondazione Film Commission e Fondazione Cinema per Roma)

Art.   8         (Tipologie di interventi)

Art.   9         (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche)

Art. 10         (Documento programmatico triennale)

Art. 11         (Piano annuale degli interventi)

Art. 12         (Autorizzazione unica)

Art. 13         (Procedure di erogazione delle misure di sostegno)

Art. 14         (Clausola valutativa)

Art. 15         (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 16         (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 17         (Abrogazioni)

Art. 18         (Disposizioni finanziarie)

Art. 19         (Entrata in vigore)


Art. 1

(Principi e oggetto)

 

1.  La Regione riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali, quali forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio, in armonia con i principi stabiliti in materia dalle norme internazionali ed europee, dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, nonché dagli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto.

2.  La presente legge, nell’ambito delle attribuzioni normative ed amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche, disciplina il concorso della Regione alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, alla valorizzazione delle sale ed arene cinematografiche, allo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva, per la promozione culturale, economica e sociale del territorio.

3.  La presente legge detta, infine, disposizioni in merito all’allocazione delle funzioni amministrative in materia di cinema ed audiovisivo.

 

Art. 2

(Obiettivi)

 

1.  In armonia con i principi descritti all’articolo 1, comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi di promozione e sostegno:

a)    dello sviluppo dell’attività cinematografica e audiovisiva, di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;

b)    dello sviluppo, anche in ambito nazionale e internazionale, dell’imprenditoria del settore;

c)    dell’occupazione nel settore, in particolare quella giovanile, la qualità del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonché l’integrazione tra formazione e lavoro;

d)    della presenza razionale, diversificata, equilibrata e diffusa delle attività di esercizio cinematografico sul territorio, salvaguardandone la presenza anche nei centri storici, nelle zone periferiche, nelle zone classificate montane, nelle isole, nonché nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;

e)    della realizzazione, della programmazione e della circuitazione di opere cinematografiche di qualità, di particolare interesse culturale e sociale, di opere prime o seconde e di film difficili, nonché di opere di interesse regionale;

f)    della realizzazione di progetti di promozione del cinema e dell’audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, enti del terzo settore che operano nel settore del cinema, dell’audiovisivo e dell’editoria, cineteche o mediateche;

g)    della realizzazione di iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere per favorire la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio paesaggistico, culturale, ambientale, enogastronomico e sociale del territorio regionale;

h)    del cineturismo, finalizzato a favorire lo sviluppo delle attività turistiche in relazione all’attività cinematografica e audiovisiva legata al territorio;

i)     della formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;

l)     della tutela delle attività professionali degli addetti del settore cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro e alla parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini;

m)   di una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi;

n)    della realizzazione di interventi finalizzati alla sottotitolatura o sovrascrittura ed altre forme di fruibilità delle opere cinematografiche e audiovisive offerte dalla tecnologia per il superamento delle barriere sensoriali;

o)    della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, digitalizzazione, valorizzazione e fruizione, anche telematica, della produzione e documentazione cinematografica e audiovisiva realizzata nel territorio regionale;

p)    del monitoraggio sullo sviluppo e sull’evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale;

q)    della diffusione del cinema di qualità, della cultura cinematografica ed audiovisiva e della formazione del pubblico, in particolare tra i giovani e gli studenti di scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni, le università, i centri di ricerca e di formazione presenti nel Lazio e le imprese interessate;

r)     del contrasto al fenomeno della pirateria audiovisiva e informatica e la salvaguardia del diritto d’autore;

s)    dell’impiego di tecnologie innovative per la produzione, post produzione e fruizione di opere cinematografiche e audiovisive;

t)     della valorizzazione delle sale cinematografiche e d’essai dichiarate di particolare interesse culturale;

u)    dell’utilizzo multidisciplinare delle sale cinematografiche per nuove finalità di sviluppo e integrazione sociale e culturale territoriale;

v)    dell’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali e del miglioramento delle condizioni di sicurezza delle sale cinematografiche;

z)    della dotazione da parte delle sale cinematografiche di ausili audiovisivi o interpreti della lingua italiana dei segni (LIS) o altri strumenti idonei a consentire l’accesso e la fruizione anche da parte di persone con limitazioni delle capacità sensoriali;

aa)  dello sviluppo e dell’impiego, nelle riprese cinematografiche, dei teatri di prosa;

bb)  del restauro e digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o su altri supporti non digitali, dichiarate di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche o comunque di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale in quanto idonee a valorizzarne il patrimonio artistico, storico e identitario;

cc)  della promozione degli autori e della produzione cinematografica e audiovisiva laziale con particolare attenzione ai giovani;

dd) della cultura cinematografica e audiovisiva, anche attraverso festival, rassegne e altre manifestazioni;

ee)  dell’alfabetizzazione del pubblico, in particolare di quello giovane, attraverso azioni innovative, ivi comprese quelle multimediali, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche;

ff)   di interventi coordinati e multisettoriali, al fine di realizzare sinergie con le politiche regionali di sostegno alle imprese, alla cultura e alla istruzione e alla formazione;

gg)  dello sviluppo e della diffusione di progetti e di attività cinematografiche e audiovisive attraverso collaborazioni con lo Stato, le altre Regioni, l’Unione europea, le università e il sistema economico produttivo e finanziario.

 

Art. 3

(Definizioni)

 

1.  Ai sensi dell’articolo 2 della l. 220/2016 s’intende per:

a)    «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b)    «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche rispondente ai parametri ed ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c)    «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della l. 220/2016;

d)    «documentario»: l’opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della l. 220/2016;

e)    «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

f)    «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

g)    «opera di animazione»: l’opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

h)    «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l’opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all’articolo 5 della l. 220/2016;

i)     «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall’articolo 5, comma 2, della l. 220/2016;

l)     «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all’aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;

m)   «sala d’essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d’essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d’essai;

n)    «impresa cinematografica o audiovisiva»: l’impresa che opera nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all’estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell’editoria audiovisiva, dell’esercizio cinematografico;

o)    «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l’impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l’impresa con sede e nazionalità di un altro Stato membro dell’Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;

p)    «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l’impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un’impresa con sede legale in uno Stato non facente parte dell’Unione europea;

q)    «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l’impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all’articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche e relativi decreti di attuazione;

r)     «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del d. lgs. 177/2005 e successive modifiche;

s)    «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica, diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del d.lgs. 177/2005;

t)     «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell’informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

u)    «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

v)    «Film Commission»: l’istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo nel territorio di riferimento.

2.  Ai fini della presente legge, s’intende per:

a)    «attività cinematografiche e audiovisive»: le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato;

b)    «esercizio cinematografico»: l’attività d’impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex o arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili;

c)    «proiezione cinematografica ambulante»: la proiezione realizzata in spazi chiusi o aperti attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili;

d)    «cineturismo»: l’attività turistica collegata alla visita dei siti ove sono avvenute riprese di film o altre opere audiovisive;

e)    «opera di rilevante utilità sociale»: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca a diffondere valori educativi di solidarietà, equità e giustizia sociale;

f)    «opera a basso impatto ambientale»: il film o l’opera che, nel rispetto della cultura di eco sostenibilità ambientale, applichi a tutti i processi della filiera il controllo dei consumi energetici, la razionalizzazione dei rifiuti e dei materiali di consumo sul trasporto delle persone e delle merci, la riduzione nell’utilizzo di materiali chimici e inquinanti, l’adozione di modelli distributivi a basso impatto ambientale, la compensazione con attività alternative a favore dell’ambiente;

g)    «fiction televisiva»: il macrogenere televisivo che comprende sottogeneri più circoscritti quali la lunga serie, il tv movie, la sitcom, la serie, la mini serie, aventi in comune la caratteristica di essere basati sull’invenzione narrativa. La “fiction televisiva”, relativamente al sistema degli interventi di cui alla presente legge, è equiparata ad un’opera audiovisiva;

h)    «opera cinematografica a basso costo»: il film realizzato con un budget non superiore a 800.000,00 euro;

i)     «opera a base di archivi»: il film o l’opera audiovisiva realizzata in prevalenza con materiale d’archivio;

l)     «film per ragazzi»: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;

m)   «opera prima e seconda della casa di produzione»: il film di lungometraggio la cui produzione è realizzata da una casa di produzione che abbia realizzato al massimo due opere dalla sua costituzione;

n)    «opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma»: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;

o)    «film difficile»: le opere di lungometraggio prime e seconde, i film a contenuto documentaristico, i cortometraggi e i film culturali, con gravi difficoltà di accesso al finanziamento e a un vasto pubblico secondo la normativa vigente in materia;

p)    «opera cinematografica o audiovisiva di animazione»: il film o l’opera audiovisiva realizzati con immagini grafiche ed animate che possono essere diffusi con qualunque mezzo;

q)    «opera di interesse regionale»: l’opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine e del territorio della Regione stessa;

r)     «cinema-teatro»: la sala cinematografica destinata anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;

s)    «multisala»: l’insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 3;

t)     «multiplex»: l’insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 3;

u)    «arena»: il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale, allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;

v)    «cine-circolo» e «cine-studio»: uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza;

z)    «mediateca»: uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell’archivio cinematografico e audiovisivo e per la produzione audiovisiva digitale, in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti ed ogni altra documentazione legata al fenomeno dei mass-media e all’ambito dell’editoria elettronica e multimediale;

aa)  «centri multimediali», spazi destinati alla fruizione di materiali multimediali di pregio, volti alla conservazione, catalogazione e divulgazione del materiale raccolto anche in occasione di eventi, seminari, letture e proiezioni;

bb)  «location»: il luogo utilizzato per le riprese, in ambienti sia interni che esterni;

cc)  «teatro di posa»: il luogo utilizzato per le riprese in ambienti interni, predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un’opera cinematografica o audiovisiva, conforme alle normative per la sicurezza;

dd) «piccolo esercizio cinematografico»: le monosale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici.

3.  Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della l. 220/2016 e negli avvisi pubblici di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), tenuto anche conto dell’evoluzione tecnologica del settore.


Art. 4

(Funzioni della Regione)

 

1.  La Regione esercita le seguenti funzioni:

a)    partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali ed europei;

b)    approva il documento programmatico triennale e il programma operativo annuale di cui agli articoli 10 e 11;

c)    stabilisce, con riferimento alle sale ed alle arene cinematografiche, i requisiti tecnici minimi necessari per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 anche nel rispetto dei principi e delle prescrizioni in materia sanitaria disposti dalla normativa statale;

d)    promuove, attiva e sostiene, anche in collaborazione con gli enti di cui all’articolo 7, le società strumentali regionali, gli enti pubblici statali, regionali o locali e gli altri enti privati partecipati, interventi diretti al perseguimento degli obiettivi descritti all’articolo 2;

e)    istituisce o gestisce, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, anche tramite mediateche e cineteche, servizi non commerciali dedicati alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e diffusione del patrimonio filmico e audiovisivo di interesse regionale;

f)    esprime il parere di competenza ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12;

g)    favorisce, con un’adeguata opera di informazione, l’accesso a risorse dell’Unione europea, anche attraverso forme dirette di partecipazione;

g bis) svolge la funzione di raccordo nella realizzazione di interventi in materia di cinema e audiovisivo per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, attraverso l’istituzione, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, di un’apposita struttura di coordinamento nell’ambito del sistema organizzativo regionale di cui al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche. La struttura regionale di coordinamento di cui alla presente lettera, promuove, in particolare, strategie unitarie nella realizzazione di campagne di comunicazione e di manifestazioni, anche a carattere nazionale e internazionale, volte al consolidamento del settore regionale del cinema e dell’audiovisivo. (1)

 

Art. 5

(Funzioni della Città metropolitana di Roma capitale e delle province)

 

1.  La Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al riordino delle funzioni e dei compiti di Roma capitale, della Città metropolitana di Roma capitale e dei comuni, e successive modifiche, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di attività culturali inerenti il settore del cinema e dell’audiovisivo necessarie per la promozione e lo sviluppo economico e sociale dell’ambito metropolitano, nonché le funzioni di cui all’articolo 1, comma 44, lettere c) e f), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche, relative:

a)    alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi culturali pubblici, anche al fine di realizzare una interrelazione con le offerte turistiche, e alla organizzazione dei servizi culturali pubblici inerenti il settore del cinema e dell’audiovisivo di ambito metropolitano, per i quali, d’intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

b)    alla promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione concernenti le attività culturali inerenti il settore del cinema e dell’audiovisivo in ambito metropolitano.

2.  Ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e 85, lettera d), della l. 56/2014, la Città metropolitana di Roma capitale e le province esercitano le funzioni di raccolta e di elaborazione dati, nonché di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali, anche su richiesta della Regione, inerenti il settore del cinema e dell’audiovisivo.

3.  Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

Art. 6

(Funzioni di Roma capitale e dei comuni)

 

1.  Ferme restando le funzioni amministrative conferite a Roma capitale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e dei successivi decreti attuativi, in materia di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel territorio di competenza, Roma capitale e i comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:

a)    provvedono all’istituzione e alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali dedicati al settore del cinema e dell’audiovisivo, per i quali adottano i relativi regolamenti e piani di intervento;

b)    promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo;

c)    effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali operanti nel settore dell’audiovisivo, alle strutture e all’utenza;

d)    intervengono, nell’ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci e nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, per concorrere alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nella presente legge, con particolare riguardo alla promozione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse locale tra i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

e)    rilasciano l’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 per le sale e arene cinematografiche. 

2.  Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 7

(Fondazione Film Commission e Fondazione Cinema per Roma)

 

1.  La Regione, in attuazione dell’articolo 4, commi 3 e 4, della l. 220/2016 e del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 gennaio 2018 (Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome), favorisce la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell’industria cinematografica e audiovisiva attraverso il riconoscimento e la partecipazione alla “Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”, di seguito denominata Film Commission.

2.  Ai sensi del comma 1, Film Commission persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo e ha quale finalità statutaria il supporto e l’assistenza, sul territorio regionale, alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo. Per il perseguimento delle citate finalità Film Commission svolge, in particolare, le seguenti attività:

a)    sostegno allo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva nel territorio della Regione;

b)    assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;

c)    sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche e audiovisive;

d)    sostegno alla formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio della Regione;

e)    sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in raccordo con i ministeri competenti;

f)    promozione di attività dirette a rafforzare l’attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell’audiovisivo;

g)    collaborazione con la Regione nell’ambito delle iniziative promosse al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;

h)    collaborazione con la Regione nell’ambito di iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;

i)     assistenza alla Regione nell’ambito delle iniziative promosse da tali enti al fine di sostenere l’imprenditoria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l’accesso al credito a tasso agevolato;

l)     promozione del territorio regionale e valorizzazione dell’identità culturale e linguistica attraverso il cinema e l’audiovisivo.

m)   realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;

n)    promuovere attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;

o)    partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio, nel rispetto degli indirizzi della Regione e in coordinamento con la struttura regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g bis); (2)

p)    realizzare database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;

q)    fornire assistenza e consulenza alle società di produzione, anche preventivamente rispetto alle riprese, per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all’utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico, con attenzione alla preservazione e al ripristino dello stato dei luoghi, ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;

r)     instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell’ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l’attività delle società di produzione;

s)    elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio;

t)     collaborare e fornire assistenza alla Regione nello svolgimento delle funzioni previste all’articolo 4.

3. La partecipazione della Regione alla Film Commission è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a)    che il consiglio di amministrazione sia composto nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla ricognizione e riordino degli enti nonché alla riduzione del numero dei componenti degli organi, da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;

b)    che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

4.  Al fine di garantire l’unitarietà dell’intervento regionale ed il coordinamento delle attività di cui al comma 2 con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, Film Commission può prevedere l’istituzione di sedi decentrate presso i capoluoghi di provincia del territorio regionale, provvedendo, d’intesa con le province interessate, all’utilizzo delle strutture e dei servizi culturali istituiti dalle medesime in conformità alle previsioni dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale).

5.  La Regione, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo nel territorio regionale, partecipa, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile ed ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto, alla “Fondazione Cinema per Roma”, di seguito denominata Fondazione Cinema.

6.  La partecipazione della Regione alla Fondazione Cinema è subordinata alla condizione che:

a)    l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 5, prevedano:

1)  la realizzazione e la promozione della Festa del Cinema di Roma;

2)  la promozione del settore cinematografico in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell’area metropolitana di Roma, del Lazio e dell’intero paese;

3)  la creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica, nonché la promozione della ricerca nel settore e l’incentivazione, anche mediante la realizzazione di eventi specifici, di nuove forme artistiche che accedono con difficoltà alla distribuzione;

b) la Fondazione Cinema consegua il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto) nonché, in quanto compatibile, della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

7.  Il Presidente della Regione ovvero l’Assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alle Fondazioni di cui al presente articolo ed all’esercizio dei diritti inerenti la partecipazione medesima.

8.  Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi delle Fondazioni ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto.

 

Art. 8

(Tipologie di interventi)

 

1.  Per la realizzazione degli obiettivi indicati all’articolo 2 la Regione interviene, anche avvalendosi della collaborazione degli enti indicati all’articolo 7 e di società strumentali regionali, sulla base degli indirizzi stabiliti nel documento programmatico triennale e nel piano annuale degli interventi previsti agli articoli 10 e 11, mediante:

a)    interventi promossi o attuati direttamente dalla Regione;

b)    concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utilità, anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

2.  Alla realizzazione degli obiettivi indicati all’articolo 2 relativi al sostegno all’esercizio cinematografico concorrono anche i benefici di cui all’articolo 13.

3.  Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici di cui al comma 1, lettera b), rivolti alla produzione di opere cinematografiche o audiovisive, è riconosciuta priorità nel sostegno alla produzione di opere:

a)    di interesse regionale;

b)    per i ragazzi;

c)    prime e seconde;

d)    film difficili;

e)    di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali e i multipiattaforma;

f)    documentaristiche;

g)    di rilevante utilità sociale;

h)    a basso impatto ambientale;

i)     fruibili anche da disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia;

l)     di animazione;

m)   prodotte da imprese indipendenti;

n)    di produzione internazionale;

o)    prodotte in teatri di posa localizzati nella Regione;

p)    prima e seconda della casa di produzione.

4.  L’accesso alle forme di sostegno regionale è subordinato alla insussistenza, in capo al beneficiario, di situazioni ostative, ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

5.  Ferme restando le specifiche disposizioni vigenti in materia di fondi strutturali e di investimento europei, gli avvisi pubblici indicati al comma 1, lettera b), per gli interventi di cui al comma 3, subordinano l’erogazione del sostegno anche alla presentazione di apposita dichiarazione, rilasciata da un revisore legale, attestante la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario in conformità alle disposizioni stabilite dall’avviso ed alle disposizioni, anche di natura fiscale, vigenti in materia.

 

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 “Testo unico del commercio” e successive modifiche)

 

1.  Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 7/2017 è sostituito dal seguente:

 “4. All’interno degli edifici destinati a teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali, ivi inclusi gli edifici riattivati o rifunzionalizzati ai sensi del comma 3, è consentito l’esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi, fino ad un massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché tali attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio).”.

2.  Alla l.r. 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a)    la lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“g) ai teatri, alle sale cinematografiche e ai centri culturali polifunzionali anche a seguito di riattivazione o rifunzionalizzazione di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), per lo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e di servizi, all’interno degli edifici all’uopo destinati, nel limite massimo del 30 per cento della superficie complessiva, purché gli spazi ricavati dove svolgere le suddette attività commerciali, artigianali o di servizi, anche in condivisione di sede, non superino le dimensioni massime previste per un esercizio di vicinato e le attività siano svolte unitamente all’attività prevalente, come definita dall’articolo 78, comma 1, lettera a);”;

b)    alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 78, le parole: “ovvero nei medesimi spazi in cui si svolge detta attività” sono sostituite dalle seguenti: “, anche se avente accesso dalla via pubblica e con orari di apertura e chiusura non coincidenti con detta attività” e sono aggiunte, in fine, le seguenti: “Per le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali l’attività si considera prevalente se è svolta per almeno duecentocinquanta giorni all’anno con riferimento al territorio di Roma capitale, o per almeno cento giorni all’anno con riferimento al territorio degli altri comuni della Regione, e se la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno il 70 per cento della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi”.

 

 

Art. 10

(Documento programmatico triennale)

 

1.  Il Consiglio regionale, in coerenza con il documento strategico di programmazione (DSP) e con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento di Contabilità regionale), approva con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, il documento programmatico triennale, di seguito denominato documento programmatico.

2.  Il documento programmatico definisce, in particolare, per il triennio di validità:

a)    gli obiettivi da perseguire nell’ambito del triennio di riferimento ai sensi dell’articolo 2 ed i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;

b)    i criteri per l’individuazione, nel piano annuale di cui all’articolo 11, delle iniziative sostenute dalla Regione, ovvero promosse o attuate direttamente dalla Regione ai sensi dell’articolo 8;

c)    la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e tipologie di intervento;

d)    gli indirizzi in merito ai criteri ed alle modalità di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno.

 Art. 11

(Piano annuale degli interventi)

 

1.  La Giunta regionale, in conformità al documento programmatico, sulla base delle disponibilità di bilancio, approva con propria deliberazione, entro il mese di giugno di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, che provvede alla preventiva audizione dei rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo, il piano annuale degli interventi, con il quale sono definiti:

a)    gli interventi sostenuti ovvero promossi o attuati direttamente dalla Regione ai sensi dell’articolo 8;

b)    le tipologie di beneficiari;

c)    le priorità e i tempi di realizzazione;

d)    le modalità ed i criteri di concessione e riparto, erogazione e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse in forma automatica o selettiva;

e)    le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

2. (3)

Art. 12

(Autorizzazione unica)

 

1.  Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione, la rigenerazione o l’ampliamento di sale e arene esistenti, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal comune territorialmente competente, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).

2.  L’autorizzazione unica è rilasciata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

3.  La Giunta regionale, con regolamento regionale di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, su proposta dell’Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia e di concerto con quello competente in materia di cultura, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente, definisce, in armonia con i principi di libertà dell’iniziativa economica privata, i requisiti tecnici minimi delle sale e arene cinematografiche necessari al rilascio dell’autorizzazione unica.

4.  Per le medie e grandi strutture di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge) e successive modifiche, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere espresso dal rappresentante della Regione nell’ambito della conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 25 e 26 della l.r. 22/2019 e successive modifiche.

 

Art. 13

(Procedure di erogazione delle misure di sostegno)

 

1.  Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati, dell’eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente. Costituisce titolo di preferenza la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

2.  In caso di concessione di contributi o altre agevolazioni per investimenti, il documento programmatico definisce i criteri per la fissazione di specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d’uso dei beni oggetto dell’intervento, nonché le conseguenze, di revoca totale o parziale del beneficio concesso, derivanti dalla violazione dei medesimi vincoli, tenendo in considerazione:

a)    l’entità del contributo concesso, anche in relazione ai costi complessivi dell’intervento;

b)    la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario;

c)    le specificità dell’intervento.

3.  I vincoli di cui al comma 2 non possono comunque risultare inferiori a dieci anni per gli interventi edilizi e a tre anni per l’acquisto di attrezzature o di altri beni mobili.

Art. 14

(Clausola valutativa)

 

1.  Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nella promozione, valorizzazione e sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo. A tal fine, entro tre mesi dalla scadenza di ogni documento programmatico, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a)    gli interventi realizzati, descrivendone le modalità attuative, la diffusione sul territorio, i soggetti pubblici e privati coinvolti, i risultati ottenuti, con particolare riguardo:

1)  al sostegno alle attività legate alla produzione delle opere cinematografiche e audiovisive;

2)  alla diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive, alla promozione del cinema di qualità, della cultura cinematografica e audiovisiva e alla formazione del pubblico;

3)  alle iniziative per attrarre nel territorio regionale le produzioni cinematografiche e audiovisive;

4)  alla promozione delle attività di esercizio cinematografico;

5)  alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale e al potenziamento delle competenze;

b)    le risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie di interventi, con indicazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari;

c)    le eventuali criticità emerse, anche segnalate dagli operatori del settore, le misure adottate per farvi fronte e i punti di forza riscontrati nel corso dell’attuazione degli interventi.

 

Art. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Le disposizioni di cui all’articolo 10, relative alla approvazione del documento programmatico triennale, trovano applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2023, con riferimento alla programmazione triennale 2023-2025. (4)

1 bis. Qualora, decorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale, non sia ancora stato approvato il documento programmatico triennale di cui all’articolo 10, la Giunta regionale può comunque approvare il piano annuale di cui all’articolo 11, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 8 che necessitano di essere attuati tempestivamente. (5)

2.  I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o di altre misure di sostegno previste dalla l.r. 2/2012 e successive modifiche o dalle norme abrogate con la presente legge restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

3.  Le disposizioni contenute nell’articolo 12 si applicano anche ai procedimenti avviati per il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’articolo 6 della l.r. 2/2012 e successive modifiche e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.  Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 12, comma 3, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica si applicano, quali requisiti tecnici minimi, quelli stabiliti all’articolo 6 del regolamento regionale 17 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25” e successive modifiche relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico).

5.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, Film Commission e Fondazione Cinema adeguano, ove necessario, il proprio statuto alle finalità descritte all’articolo 7.

 

 

Art. 16

(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato)

 

1.  I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2.  I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3.  I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

 

 

Art. 17

(Abrogazioni)

 

1.  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)    la legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo);

b)    l’articolo 43 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a modifiche alla l.r. 2/2012;

c)    il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a modifiche alla l.r. 2/2012;

d)    il comma 132 dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo a modifiche alla l.r. 2/2012;

e)    la legge regionale 15 novembre 2013, n. 7, relativa a modifiche alla l.r. 2/2012;

f) la lettera a) del comma 19 dell’articolo 8 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, relativa a modifiche alla l.r. 2/2012;

g) la legge regionale 19 giugno 2008, n. 8 (Partecipazione della Regione alla Fondazione cinema per Roma);

h) il comma 25 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, relativo a modifiche alla l.r. 18/2003;

i) la legge regionale 14 luglio 2003, n. 18 (Teatro e cinema senza barriere ed in sicurezza) e successive modifiche;

l) la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 37 (Istituzione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano).

 

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 15, agli oneri derivanti dalla presente legge relativi all’annualità 2020 si provvede:

a)    in riferimento agli interventi di parte corrente in materia di cultura cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 2, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo), iscritte nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, pari a complessivi euro 1.641.000,00;

b)    in riferimento agli interventi di cui all’articolo 7, commi da 1 a 4, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla “Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento dell’articolo 24 bis della l.r. 2/2012, iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 459.000,00;

c)    in riferimento agli interventi di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla “Fondazione Cinema per Roma”, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della legge regionale 19 giugno 2008, n. 8 (Partecipazione della Regione alla Fondazione Cinema per Roma), iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 793.000,00;

d)    in riferimento agli interventi in conto capitale di cui all’articolo 8, relativi al sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della l.r. 2/2012, iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 2 “Spese in conto capitale”, pari ad euro 9.000.000,00.

2.  Agli oneri relativi alle annualità 2021 e 2022, derivanti dall’approvazione del documento programmatico triennale 2021-2023 e del piano annuale 2021 di cui agli articoli 10 e 11, si provvede, rispettivamente:

a)    in riferimento agli interventi di parte corrente di cui all’articolo 2, mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 05, titolo 1, del “Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.300.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, rispettivamente, per euro 1.150.000,00 dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/2012, di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1 e per euro 150.000,00 del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b)    in riferimento agli interventi di cui all’articolo 7, commi da 1 a 4, mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 05, titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 800.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, per l’anno 2021, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/2012 di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1 e, per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

c)    in riferimento agli interventi di cui all’articolo 7, commi 5 e 6, mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 05, titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione Cinema per Roma”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 793.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/2012 di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1;

d)    in riferimento agli interventi in conto capitale di cui all’articolo 8, mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 05, titolo 2, del “Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, dell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/2012, di cui al programma 02 della missione 05, titolo 2.

3.  Agli oneri relativi all’annualità 2023, derivanti dall’approvazione del documento programmatico triennale 2021-2023 di cui all’articolo 10, si provvede a valere sulle risorse iscritte nei fondi e nelle voci di spesa di cui al comma 2, autorizzate ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell’ambito del bilancio regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

4.  Al finanziamento degli interventi in conto capitale di cui all’articolo 8, con particolare riguardo a quelli relativi al sostegno alle coproduzioni internazionali, concorrono le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all’Asse 3 “Competitività”, Azione – POR FESR Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 03 “Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali” della missione 05, titolo 2, pari a complessivi euro 26.879.535,27 per l’anno 2020.

Art. 19

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 148, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(2) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 148, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(3) Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

(5) Comma inserito dall'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.