Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo (1) (2)

Numero della legge: 2
Data: 13 aprile 2012
Numero BUR: 16
Data BUR: 28/04/2012
L.R. 13 Aprile 2012, n. 2
Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo (1) (2)


SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Finalità ed obiettivi)
Art. 3 (Definizioni)
Art. 4 (Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)

CAPO II - ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Art. 5 (Promozione dello sviluppo di sale ed arene cinematografiche)
Art. 6 (Autorizzazione unica)

CAPO III - PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI

Art. 7 (Documento programmatico triennale)
Art. 8 (Programma operativo annuale)
Art. 9 (Tipologia degli interventi)
Art. 10 (Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva)

CAPO IV - CENTRO regionale per il cinema e l’audiovisivo

Art. 11 (Istituzione del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo)
Art. 12 (Organi)
Art. 13 (Presidente)
Art. 14 (Consiglio di amministrazione)
Art. 15 (Collegio dei revisori contabili)
Art. 16 (Incompatibilità)
Art. 17 (Statuto e regolamenti)
Art. 18 (Direttore generale)
Art. 19 (Personale)
Art. 20 (Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale)
Art. 21 (Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)
Art. 22 (Società per la gestione dei servizi)
Art. 23 (Consulta regionale del cinema e dell’audiovisivo)

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 (Soppressione del Centro audiovisivo della Regione Lazio)

Art. 24bis (Partecipazione della Regione alla Fondazione Lazio Film Commission di Roma e del Lazio)
Art. 25 (Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione)
Art. 26 (Norme transitorie)
Art. 27 (Abrogazioni)
Art. 28 (Disposizione finanziaria)
Art. 29 (Entrata in vigore)

(2)

[ CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione, nonché agli articoli 7 e 9 dello Statuto, riconosce, promuove e valorizza nel proprio territorio le attività cinematografiche ed audiovisive, quali strumento di libera espressione artistica, di formazione culturale, di aggregazione, di integrazione e comunicazione sociale, di valorizzazione dell’identità regionale, anche con riferimento allo sviluppo dei linguaggi multimediali e all’innovazione tecnologica, di sviluppo socio-economico.
2. La presente legge, in attuazione dell’articolo 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e di quanto previsto dalla legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche, disciplina il settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento:
a) alla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale e i comuni, ivi compresi quelli afferenti alla programmazione degli interventi;
b) all’individuazione delle tipologie di intervento per la promozione e lo sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive.



Art. 2
(Finalità e obiettivi)

1. Il sistema di interventi di cui all’articolo 9, diretto a promuovere e sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive, è diretto al conseguimento delle seguenti finalità:
a) favorire l’attività cinematografica e audiovisiva in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;
b) favorire la crescita sostenibile dell’imprenditoria, l’occupazione, in particolare quella giovanile, la qualità del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonché l’integrazione tra formazione e lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo;
c) favorire e sostenere le attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese, delle opere cinematografiche e audiovisive, del patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale;
d) favorire una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività di produzione ed esercizio cinematografico sul territorio;
e) promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde e di film difficili, di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale;
f) sostenere progetti di promozione del cinema e dell’audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, aziende che operano nel settore del cinema, dell’audiovisivo e dell’editoria, cineteche o mediateche.
2. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) sostenere le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento all’attività di produzione e di distribuzione, garantendo in particolare un’equa e proporzionata ripartizione delle risorse finanziarie a tal fine erogate, anche in ragione del loro rilevante ruolo di valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali regionali;
b) promuovere iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;
c) promuovere iniziative dirette a favorire il cineturismo;
d) favorire azioni mirate alla formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;
e) promuovere e sostenere azioni dirette a favorire una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, anche attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia rivolte ai disabili;
f) promuovere la ricerca, la raccolta, la catalogazione, la conservazione, la valorizzazione e l’utilizzo della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale;
g) promuovere il monitoraggio sullo sviluppo e sull’evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale;
h) promuovere lo sviluppo e la diffusione del linguaggio del cinema e dell’audiovisivo, dell’associazionismo impegnato nel settore anche in collaborazione con le associazioni e le imprese interessate, in relazione con le scuole di ogni ordine e grado, con le università, i centri di ricerca e di formazione presenti nel Lazio.
hbis) promuovere azioni positive volte al contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva e informatica e alla salvaguardia del diritto d’autore;
hter) incentivare l’impiego di tecnologie innovative per la produzione e post produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate a basso costo;
hquater) sostenere lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e incentivare la modernizzazione del settore, quale rilevante strumento sia per lo sviluppo socio-economico e la crescita della competitività del settore sia per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi linguaggi di espressione artistica, culturale e di comunicazione sociale;
hquinquies) promuovere azioni formative e di apprendistato per i nuovi mestieri digitali del cinema previsti dalla normativa vigente.



Art. 3
(Definizioni)

1. Coerentemente alle finalità di cui all’articolo 2 e al sistema di interventi di cui all’articolo 9 ai fini della presente legge si intende per:
a) “attività cinematografiche e audiovisive”: le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato;
b) “esercizio cinematografico”: l’attività d’impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex o arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili;
c) “proiezione cinematografica ambulante”: la proiezione realizzata in spazi chiusi o aperti attraverso l’impiego di mezzi e apparecchiature mobili;
cbis) “cineturismo”: l’attività che pone l’attenzione su quanto la produzione cinematografica e audiovisiva possa incidere sulla promozione turistica, industriale e culturale oltre a favorire la crescita economica del territorio regionale; (6)
d) “opera cinematografica o film”: il film di nazionalità italiana o di nazionalità diversa da quella italiana, ai sensi della normativa vigente, realizzato su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore, destinato prioritariamente alla visione al pubblico nelle sale cinematografiche;
e)
f) “lungometraggio”: il film di durata superiore a 75 minuti;
g) “cortometraggio”: il film di durata inferiore a 75 minuti;
h)
hbis) “documentario di creazione per il cinema e la televisione a basso costo”: il documentario realizzato con un budget non superiore a 100 mila euro;
i) “opera di rilevante utilità sociale”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca a diffondere valori educativi di solidarietà, equità e giustizia sociale;
ibis) “opera a basso impatto ambientale”: il film o l’opera che, nel rispetto della cultura di eco sostenibilità ambientale, applichi a tutti i processi della filiera il controllo dei consumi energetici, la razionalizzazione dei rifiuti e dei materiali di consumo sul trasporto delle persone e delle merci, la riduzione nell’utilizzo di materiali chimici e inquinanti, l’adozione di modelli distributivi a basso impatto ambientale, la compensazione con attività alternative a favore dell’ambiente;
j) “fiction televisiva”: il macrogenere televisivo che comprende sottogeneri più circoscritti quali la lunga serie, il tv movie, la sitcom, la serie, la mini serie, aventi in comune la caratteristica di essere basati sull’invenzione narrativa. La “fiction televisiva”, relativamente al sistema degli interventi di cui alla presente legge, è equiparata ad un’opera audiovisiva;
k) “opera cinematografica a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 800 mila euro;
l) “opera a base di archivi”: il film o l’opera audiovisiva realizzata in prevalenza con materiale d’archivio;
m) “film per ragazzi”: il film o l’opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;
n) 
nbis) “opera prima e seconda della casa di produzione”: il film di lungometraggio la cui produzione è realizzata da una casa di produzione che abbia realizzato al massimo due opere dalla sua costituzione;
o) “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma”: il film o l’opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l’utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;
obis) “film difficile”: le opere di lungometraggio prime e seconde, i film a contenuto documentaristico, i cortometraggi e i film culturali, con gravi difficoltà di accesso al finanziamento e a un vasto pubblico secondo la normativa vigente in materia; il sostegno ai film difficili, nei limiti delle disponibilità finanziarie, non può comunque essere prevalente rispetto al complesso degli interventi regionali destinati alle produzioni audiovisive;
p) “opera cinematografica o audiovisiva di animazione”: il film o l’opera audiovisiva realizzati con immagini grafiche ed animate che possono essere diffusi con qualunque mezzo;
q) “opera di interesse regionale”: l’opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell’immagine della Regione stessa;
r) “sala cinematografica”: lo spazio chiuso dotato di uno schermo adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
rbis) (7)
rter) “film d’essai”: il film italiano o straniero espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali;
s) “cinema-teatro”: lo spazio di cui alla lettera n), destinato anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
t) “multisala”: l’insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 6;
u) “multiplex”: l’insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 6;
v) “arena”: il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale, allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
w) “cine-circolo” e “cine-studio”: uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza;
x) “mediateca”: uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell’archivio cinematografico e audiovisivo e per la produzione audiovisiva digitale, in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti ed ogni altra documentazione legata al fenomeno dei mass-media e all'ambito dell'editoria elettronica e multimediale;
y) “location”: il luogo utilizzato per le riprese, in ambienti sia interni che esterni;
z) “teatro di posa”: il luogo utilizzato per le riprese in ambienti interni, predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un’opera cinematografica o audiovisiva, conforme alle normative per la sicurezza;
aa) “produttori indipendenti”: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva, che non siano controllati o collegati ad emittenti, anche analogiche, e che non cedano in perpetuo tutti i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o audiovisiva ovvero non concedano in licenza i medesimi per un periodo superiore a quindici anni ad emittenti tv che trasmettano anche tramite segnale analogico;
bb) “piccolo esercizio cinematografico”: le monosale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici, a gestione prevalentemente familiare, anche a carattere non continuativo;
cc) 
dd) micro, piccola e media impresa”: l’impresa che rispetti le soglie previste nell’Allegato I del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
ee)
eebis) “lungometraggio in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale”: opera prodotta in compartecipazione tra diversi paesi dove l’Italia ha una quota minoritaria di partecipazione e che presenti almeno uno dei seguenti requisiti:
a) almeno quattordici giorni effettivi di riprese nel territorio regionale;
b) la post produzione realizzata su territorio regionale con l’impiego di imprese e/o laboratori aventi sede legale nella regione Lazio;
c) una quota, non inferiore al 30 per cento, della troupe composta da professionisti residenti nella regione Lazio;
eeter) “associazione culturale”: le associazioni di cultura cinematografica, senza finalità di lucro, che operano prevalentemente nel campo della promozione e formazione del pubblico e nella produzione a basso costo di audiovisivi aventi finalità didattiche, educative e culturali.
2. Per ogni altra definizione non espressamente prevista dal comma 1, si rinvia, in particolare, alle definizioni di cui all’articolo 2 della legge 220/2016 e successive modifiche.



Art. 4
(Funzioni e compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)


1. La Regione, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 173 della l.r. 14/1999, in materia di attività cinematografiche e audiovisive, esercita i seguenti compiti e funzioni amministrative:
a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;
b) approva il documento programmatico triennale di cui all’articolo 7;
c) approva il programma operativo annuale di cui all’articolo 8;
d)
e) stabilisce, con riferimento alle sale ed alle arene cinematografiche, i requisiti strutturali specifici di cui all’articolo 6; 

e bis) rilascia l’autorizzazione unica di cui all’articolo 6 per le sale ed arene cinematografiche con una superficie utile lorda superiore a 2500 mq;
f) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo e all’impiego nelle riprese cinematografiche dei teatri di posa, riconoscendone la loro importanza sia sotto il profilo storico che economico.

1bis. La Regione anche in collaborazione con Film Commission esercita, altresì, le seguenti funzioni:
a) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo;
b) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno, in particolare:
1) di rassegne, mostre e festival del cinema e dell’audiovisivo, in quanto forme di espressione artistica e culturale educative;
2) di opere dell’ingegno, quali la scrittura di sceneggiature, con riferimento alla fase di sviluppo di prodotti cinematografici e audiovisivi di interesse regionale e commissionati per la produzione;
3) della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione e del materiale cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l’istituzione di una apposita mediateca regionale, con eventuali articolazioni territoriali e promuovendo la messa in rete di tutte le teche regionali pubbliche e private per un utilizzo territoriale;
4) dell’attività dei produttori indipendenti;
c) promuove e sostiene, in concorso con la Città metropolitana di Roma capitale, Roma capitale, i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta didattica, finalizzati, tra l’altro, alla conoscenza della storia e del linguaggio del cinema, dell’audiovisivo e dei nuovi media, alla sensibilizzazione, alla formazione e allo sviluppo di una capacità critica dello spettatore, in particolare di quello giovane.

2. La Città metropolitana di Roma capitale, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 174 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:
a) promuovono la cooperazione tra gli enti locali per la gestione di servizi e di attività di interesse intercomunale;
b) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e i comuni ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta didattica, finalizzati, tra l’altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore e, in particolare, di quello giovane;
c) propongono alla Regione la ricognizione, ai fini della concessione dei contributi, delle attività che si svolgono con ricorrenza sul proprio territorio e l’organizzazione di festival, rassegne, premi e, in generale, di qualunque iniziativa ed evento avente rilievo culturale.
3. Roma capitale e i comuni, nell’ambito delle competenze previste dall’articolo 175 della l.r. 14/1999 e nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri contenuti nella programmazione regionale:
a) promuovono e sostengono, in concorso con la Regione e la Città metropolitana di Roma capitale ed in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché con gli organismi preposti alla formazione che operano nell’ambito del cinema e dell’audiovisivo, interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta didattica, finalizzati, tra l’altro, alla sensibilizzazione e formazione dello spettatore, in particolare, di quello giovane;
b) rilascia l’autorizzazione unica di cui all’articolo 6 per le sale ed arene cinematografiche con una superficie utile lorda inferiore o pari a 2.500 mq. 



CAPO II
ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO



Art. 5
(Promozione dello sviluppo di sale ed arene cinematografiche) 

1. La Regione, al fine di affermare la centralità dello spettatore, promuove una presenza adeguata, una distribuzione razionale, equilibrata e collegata ai bacini di utenza e uno sviluppo qualificato delle attività cinematografiche sul proprio territorio. In particolare persegue, anche attraverso l’erogazione di contributi o altre agevolazioni, le seguenti finalità:
a) sviluppo ed innovazione di una rete di sale cinematografiche efficiente, diversificata, con specifico riferimento alle mono sale e sale d’essai, distribuita in maniera equilibrata sul territorio e tecnologicamente avanzata, favorendo l’introduzione di tecnologie digitali e l’integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale, anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio, con specifica attenzione al piccolo esercizio;
c) accesso al prodotto filmico da parte di tutte le tipologie di esercizio, con particolare riferimento al piccolo esercizio;
d) valorizzazione e potenziamento della funzione sociale dell’esercizio cinematografico, anche attraverso un’offerta culturale più articolata e la compresenza di attività multidisciplinari;
e) valorizzazione delle sale cinematografiche, come centri di aggregazione e di integrazione sociale;
f) salvaguardia dei centri storici e delle zone periferiche, delle zone classificate montane, nonché dei comuni minori e di quelli particolarmente svantaggiati, anche attraverso una adeguata presenza di esercizi cinematografici.


Art. 6

(Autorizzazione unica)

 

1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l’ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 4. L’autorizzazione unica comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia, di igiene e sicurezza, di accesso alle persone disabili, di tutela dell’ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, la Giunta regionale, con regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente definisce, nel rispetto delle citate disposizioni:

a) i requisiti strutturali specifici delle sale ed arene cinematografiche, ragionevoli e proporzionati, finalizzati a garantire la qualità del servizio cinematografico;

b) le modalità e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione unica;

c) le modalità per il controllo del possesso dei requisiti di cui alla lettera a).



CAPO III
PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI




Art. 7
(Documento programmatico triennale)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) di cui all’articolo 9 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, approva, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo, il documento programmatico triennale, di seguito denominato documento programmatico.
2. Il documento programmatico definisce, in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità ed i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
b) i criteri per l’individuazione, nel programma operativo di cui all’articolo 8, delle priorità nell’ambito della tipologia degli interventi previsti dall’articolo 9;
c) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi da perseguire nel triennio di validità.



Art. 8
(Programma operativo annuale)

1. Il programma operativo annuale, di seguito denominato programma, in attuazione del documento programmatico di cui all’articolo 7, individua gli interventi da realizzare, nell’anno di riferimento, da parte della direzione regionale compente per materia ed indica, in particolare:
a) i beneficiari;
b) le priorità e i tempi di realizzazione;
c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti, anche sotto forma di concorso al completamento della copertura finanziaria delle spese, ritenute ammissibili sostenute sul territorio regionale per la produzione di opere cinematografiche ed audiovisive;
d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.
2. Il programma è approvato, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello a cui si riferisce, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di cultura, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo.
3.



Art. 9
(Tipologia degli interventi)

1. Per le finalità e gli obiettivi previsti dall’articolo 2, la Regione promuove, in particolare, la realizzazione dei seguenti interventi, funzionali allo sviluppo e alla qualificazione delle attività cinematografiche e audiovisive:
a) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici, anche in forma di garanzie finanziarie, per le attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). In particolare, è riconosciuto specifico sostegno alla produzione di opere:
1) di interesse regionale;
2) per i ragazzi;
3) prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi;
3bis) film difficili;
4) di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multipiattaforma;
5) documentaristiche di creazione;
6) di genere, in particolare a basso costo;
7) di rilevante utilità sociale;
7bis) a basso impatto ambientale;
8) per disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia;
9) cinematografiche o audiovisive di animazione;
10) audiovisive prodotte da produttori indipendenti;
10bis) web series prodotte da produttori indipendenti;
10ter) lungometraggi in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale;
11) prodotte in teatri di posa localizzati nella Regione;
12) prima e seconda della casa di produzione;
13) prodotte nella Regione da imprese che impiegano stagisti ed apprendisti, ai sensi della normativa vigente in materia;
b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici, finalizzati alla valorizzazione, all’utilizzo e alla messa a sistema, all’interno della filiera produttiva, dei teatri di posa e delle location regionali per le produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;
bbis) concessione di agevolazioni e servizi di assistenza tecnico-amministrativa per la nascita e lo sviluppo di consorzi e reti di piccole e micro imprese impegnate nella produzione, distribuzione ed esercizio;
c) concessione, agli esercenti cinematografici di contributi diretti a favorire la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche, con particolare riferimento alle definizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), hbis), k) e obis), a stimolare il coinvolgimento degli attori e dei registi nella presentazione dei film durante gli eventi della Film Commission e a promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale e di film difficile;
cbis) per le tipologie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), hbis), k) e obis) è altresì favorita la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche;
d) agevolazioni per l’accesso al credito delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, in particolare delle micro e piccole imprese;
e) fornitura di servizi di assistenza tecnico-amministrativa e consulenza, anche fiscale, strumentali alle attività di pre-produzione, produzione e post produzione cinematografica e audiovisiva, anche in concorso e collaborazione, attraverso la stipula di appositi protocolli e convenzioni, con Roma Capitale, la Città metropolitana di Roma capitale ed altri soggetti pubblici e privati;
f) partecipazione e sostegno, anche in termini di concorso al finanziamento e prevedendo altresì meccanismi di partecipazione delle imprese e delle organizzazioni del settore nella fase di programmazione di fondi dell’Unione europea, ad iniziative dell’Unione europea concernenti il settore cinematografico e audiovisivo;
g) concessione di contributi diretti a migliorare le condizioni di accessibilità, di sicurezza e di adeguamento tecnologico-strutturale, degli spazi adibiti a pubblico spettacolo cinematografico;
h) fornitura di servizi di documentazione, informazione e rappresentanza, anche attraverso l’utilizzo delle strutture regionali operanti presso gli organismi dell’Unione europea, diretti a favorire la partecipazione delle imprese cinematografiche e audiovisive e degli operatori del settore ai bandi dell’Unione europea;
i) realizzazione di servizi di internazionalizzazione, marketing e comunicazione relativi all’intera filiera dell’industria cinematografica e audiovisiva regionale, a location per le riprese, alle opere di interesse regionale, al patrimonio cinematografico regionale artistico e professionale e al cineturismo, anche in concorso e collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano nel settore;
l) formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale del personale artistico e tecnico addetto al sistema regionale cinematografico e audiovisivo, coerentemente al repertorio delle professioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247), anche attraverso l’utilizzo dei teatri di posa localizzati nella Regione e il concorso o la collaborazione, mediante la stipula di appositi protocolli e convenzioni, di soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati;
m) sostegno a percorsi di alta formazione, di specializzazione nonché di stages all’estero, anche attraverso la concessione di borse di studio, a favore, in particolare, di giovani avviati alle professioni tecnico-artistiche del settore cinematografico e audiovisivo e di produttori indipendenti che incoraggino l’impiego di processi a basso impatto ambientale nella produzione e distribuzione delle opere; (35)
n) riconoscimento ai sensi della vigente normativa di misure di sostegno, nei periodi di non lavoro, al personale artistico e tecnico addetto al sistema cinematografico e audiovisivo;
o) ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione cinematografica e audiovisiva prodotta nel territorio regionale, nonché dei dati e delle informazioni inerenti al settore, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore, assicurandone la relativa divulgazione;
p) monitoraggio sullo sviluppo e sull’evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale, anche in collaborazione e concorso con soggetti pubblici o privati che operano nel settore.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi, anche di derivazione dell’Unione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità, e con l’eventuale avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell’audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese. Successivamente alla ricezione della comunicazione dell’accoglimento della sovvenzione, è fatto obbligo ai soggetti che risultino beneficiari degli interventi di cui al comma 1 di presentare alla direzione regionale competente in materia di cultura, a pena di esclusione, un’analitica e documentata rendicontazione delle spese corredata da copie conformi agli originali delle fatture quietanziate dai rispettivi mandati o estratti relativi ai bonifici.
2bis. Le richieste di erogazione nonché i provvedimenti di erogazione dei contributi, finanziamenti ed in genere di tutti gli interventi di cui al comma 1 devono essere comunicati con la massima tempestività ed evidenza su una sezione dedicata del sito internet della Regione e accessibile a tutti i cittadini.
2ter. Il richiedente rende autocertificazione di non trovarsi in situazioni ostative, ai sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).





Art. 10
(Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva)


1. La Regione, nell’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), promuove e sostiene tramite, ogni forma di contributo o finanziamento o agevolazione, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, gli interventi da realizzare ed indica, in particolare:


a) i beneficiari
b) le priorità e i tempi di realizzazione;
c) le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti;
d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.
1bis. Non possono beneficiare dei contributi, finanziamenti o agevolazioni di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari e le società di persone o di capitali che svolgano, in maniera prevalente seppure non esclusiva, l’attività di emittente televisiva, anche analogica, su qualsiasi piattaforma di trasmissione indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni.
2. La deliberazione di cui al comma 1 può stabilire, altresì, che gli interventi siano realizzati:
a) in collaborazione con soggetti pubblici e privati del settore, particolarmente qualificati;
b) da soggetti individuati attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, salve le deroghe espressamente previste dalla normativa vigente in materia;
c) con l’avvalimento delle società a partecipazione regionale che si occupano di attività, programmi o progetti riconducibili al settore del cinema e dell’audiovisivo o che operano nel settore del credito alle imprese.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica.





CAPO IV
CENTRO regionale per il cinema e l’audiovisivo


Art. 11
(Istituzione del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo)



Art. 12
(Organi)



Art. 13
(Presidente)




Art. 14
(Consiglio di amministrazione)



Art. 15
(Collegio dei revisori contabili)




Art. 16
(Incompatibilità)




Art. 17
(Statuto e regolamenti)




Art. 18
(Direttore generale)




Art. 19
(Personale)



Art. 20
(Bilancio di previsione e rendiconto generale annuale)




Art. 21
(Potere di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)



Art. 22
(Società per la gestione dei servizi)





Art. 23
(Consulta regionale del cinema e dell’audiovisivo)





CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE



Art. 24
(Soppressione del Centro audiovisivo della Regione Lazio)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, il Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL), istituito dalla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 (Istituzione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio – CARL), è soppresso.




Art. 24bis
(Partecipazione della Regione alla “Fondazione Film Commission di
Roma e del Lazio”)

1. La Regione, nelle more dell’adozione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, in conformità alle norme del codice civile, partecipa alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di seguito denominata Fondazione, concorrendo in particolare, alle seguenti finalità, già previste nello Statuto della Fondazione:
a) incentivare le imprese nazionali e straniere del settore audiovisivo ad investire e produrre a Roma e nel territorio regionale;
b) realizzare azioni volte a stimolare le produzioni cofinanziate con fondi regionali a coinvolgere gli attori e i registi nella promozione dei film;
c) promuovere unitariamente l’immagine di Roma e del Lazio attraverso il cinema e l’audiovisivo, considerati come strumento per la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Fondazione garantisce con la propria presenza nel territorio di Roma e del Lazio la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive e provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;
b) promuovere attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;
c) partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;
d) realizzare database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;
e) fornire assistenza e consulenza alle società di produzione, anche preventivamente rispetto alle riprese, per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all’utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;
f) instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell’ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l’attività delle società di produzione;
g) elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio.
3. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che il consiglio di amministrazione sia composto nel rispetto dell’articolo 22, comma 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;
b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.
4. Il Presidente della Regione provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alla Fondazione ed alla successiva indicazione, in sede di assemblea della Fondazione stessa, dei rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, negli organi esecutivi. Tali rappresentanti sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione stessa.

Art. 25
(Rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.
Clausola di sospensione)

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. Gli aiuti di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativo all’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.
3. Gli aiuti di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 e dell’articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, oppure se sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. Gli aiuti sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.



Art. 25 bis
(Clausola di salvaguardia)




Art. 26
(Norme transitorie)

1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all’articolo 6, comma 2, alle sale di cui all’articolo 1 del regolamento regionale 17 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25” e successive modifiche relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico) si applicano, quali requisiti strutturali specifici, i requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 6 del r.r. 16/2007.
2.
3.
4.





Art. 27
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 27, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:
a) l.r. 35/1996;
b) articolo 12 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 32; comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 17 febbraio 2005, n. 10; comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 27 febbraio 2004, n. 2; comma 3 dell’articolo 52 della l.r. 6 febbraio 2003, n. 2; comma 6 dell’articolo 64 della l.r. 16 aprile 2002, n. 8; recanti modifiche e abrogazioni alla l.r. 35/1996;
c) articoli 59, 60 e 61 della l.r. 4/2006;
d) comma 11 dell’articolo 11 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 27; comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 6 agosto 2007, n. 15; recanti modifiche all’articolo 60 della l.r. 4/2006;
e) articolo 21 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 31, concernente la promozione della costituzione della fondazione “Lazio, per lo Sviluppo dell’audiovisivo” e la partecipazione della Regione.

2. I capitoli di spesa riferiti alle disposizioni normative abrogate di cui al comma 1, rimangono iscritti in bilancio per la sola gestione dei residui.




Art. 28
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per le spese di parte corrente, ivi comprese le spese di funzionamento del Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo nell’ambito dello stanziamento del capitolo G11900, esercizio finanziario 2012 e, per le spese in conto capitale, tramite il capitolo G12515, con uno stanziamento, per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, pari ad euro 15.000.000,00.

1bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 24bis si provvede, per l’esercizio finanziario 2013, mediante le risorse del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” per euro 100 mila e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per euro 300 mila nell’ambito dello stanziamento dello stesso programma della medesima missione, preordinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera c) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e relativa legge di bilancio 2014 e pluriennale 2015-2016.

1ter.

Art. 29
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.]




Note:


(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 28 aprile 2012, n. 16

(2) Legge abrogata dall'articolo 17, comma 1, lettera a),  della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.