Istituzione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano (1) (2)

Numero della legge: 37
Data: 19 dicembre 2001
Numero BUR: 36
Data BUR: 29/12/2001

L.R. 19 Dicembre 2001, n. 37
Istituzione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano (1) (2)


  [ Art. 1
(Finalità)

1.La Regione, nell’ambito delle attività di promozione educativa e culturale, sostiene e promuove, in collaborazione con il comune di Fontana Liri, l’istituzione del “Premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano”, finalizzato a valorizzare i giovani attori italiani.

Art. 2
(Organizzazione)


1. All’organizzazione della manifestazione per il conferimento del premio e delle eventuali iniziative collaterali, da realizzare sotto il patrocinio della Regione, provvede il comune di Fontana Liri mediante la costituzione di un comitato scientifico, composto da nomi di prestigio a livello nazionale, incaricato di:
a) selezionare i film partecipanti al concorso;
b) nominare la giuria che attribuisce i premi inerenti la manifestazione;
c) curare le eventuali iniziative collaterali alla manifestazione.

2. Entro il termine ed agli effetti stabiliti dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, il comune di Fontana Liri presenta all’assessorato regionale competente in materia di cultura un progetto relativo all’attività da svolgere nell’anno successivo nonché un dettagliato preventivo economico.




Art. 3
(Disposizione transitoria)


1. In fase di prima attuazione, il progetto ed il preventivo economico di cui all’articolo 2, comma 2 sono presentati, a valere per gli esercizi finanziari 2001-2002, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




Art. 4
(Disposizione finanziaria)


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è istituito nel bilancio di previsione della Regione il capitolo di spesa numero 44303 denominato "Contributo al comune di Fontana Liri per l’organizzazione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema Italiano", con lo stanziamento per l’anno 2001 di lire 100 milioni.

2. Allo stanziamento di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo di spesa numero 16310, che presenta la necessaria disponibilità.]



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 29 dicembre 2001, n. 36, S.O. n. 7

(2) Legge abrogata dall'articolo 17, comma 1, lettera l), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.