Legge di stabilità regionale 2019

Numero della legge: 13
Data: 28 dicembre 2018
Numero BUR: 105 s. o. n. 1
Data BUR: 29/12/2018

S O M M A R I O

Art. 1 - (Leggi regionali di spesa)

Art. 2 - (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF- e di imposta regionale sulle attività produttive -IRAP)

Art. 3 - (Disposizioni per favorire l’interscambio del personale del servizio sanitario regionale)

Art. 4 - (Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali ed ulteriori disposizioni di spesa)

Art. 5 - (Disposizioni in materia di enti locali)

Art. 6 - (Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa)

Art. 7 - (Allocazione delle risorse finanziarie in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”)

Art. 8 - (Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio)

Art. 9 - (Disposizioni di salvaguardia dell’occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario)

Art. 10 - (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

Art. 11 - (Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)

Art. 12 - (Assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente non dirigente)

Art. 13 - (Valorizzazione del dottorato di ricerca nelle procedure di reclutamento del personale in ambito regionale)

Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

Art. 15 - (Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy)

Art. 16 - (Semplificazione per la procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

Art. 17 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo a contributi alle organizzazioni di volontariato della protezione civile)

Art. 18 - (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

Art. 19 - (Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche)

Art. 20 - (Modifica all’articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi a sostegno del comprensorio sciistico Monte Terminillo)

Art. 21 - (Disposizioni varie)

comma 1 Disposizioni in materia di personale dell’Avvocatura regionale [abrogato]

commi 2-3 Disposizioni per la dismissione di Lazio ambiente S.p.A.

comma 4 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a misure per la nascita di nuove comunità professionali

commi 5-7 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche

commi 8 [abrogato]-9 Disposizioni in materia di enti locali

commi 10-11 Disposizioni relative alla formazione del personale di polizia locale per l’esercizio delle funzioni all’interno delle aree naturali protette

comma 12 Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale)

comma 13 Disposizioni transitorie per l’esercizio del servizio pubblico di taxi e di noleggio di autovettura con conducente del bacino comprensoriale degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino

comma 14 Disposizioni relative ai contributi ai comuni per il trasporto pubblico urbano

comma 15 Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti)

comma 16 Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco)

comma 17 Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 (Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)

comma 18 Disposizioni per l’acquisto di trattori ibridi

comma 19 Modifica alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio)

comma 20 Modifica alla legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati)

comma 21 Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo)

comma 22 Disposizioni relative alle risorse per interventi di qualificazione e riqualificazione professionale nell’ambito di percorsi di politica attiva per il lavoro

Art. 22 - (Entrata in vigore)

Art. 1

(Leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e nel rispetto del paragrafo n. 7 dell’allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011, relativo al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, alla presente legge sono allegati:

a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché del corrispondente titolo di spesa (Allegato A);

b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B).


Art. 2

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche-IRPEF- e di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. All’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le parole: “per gli anni d’imposta 2017 e 2018”, ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni d’imposta 2017-2021”.

2. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la maggiorazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2005”) e successive modifiche non trova applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato C).

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la maggiorazione dell’IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 è rideterminata in misura pari allo 0,30 per cento per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti nelle categorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato D).

4. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione per le nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2019. Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna;

b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;

c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.

5. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 4 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00.

6. Le medesime disposizioni di cui al comma 2 trovano, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 operanti:

a) esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato E) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato F);

b) nella categoria della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 “59.14 – Attività di proiezione cinematografica”.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 operano in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione),

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, fermo restando la destinazione della quota ulteriore di gettito derivante dalle maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 alle finalità indicate dal medesimo articolo 2, comma 80.

8. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione finanziaria è determinata, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche e nel rispetto di quanto ivi previsto, in euro 343.953.746,00 per l’anno 2019 ed in euro 323.918.746,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021.


Art. 3

(Disposizioni per favorire l’interscambio del personale del servizio sanitario regionale)

1. Allo scopo di promuovere l’efficacia delle politiche della salute attraverso l’integrazione del loro ciclo, nonché al fine di realizzare specifici programmi ed interventi ovvero programmi di rilevanza regionale, sono promossi gli istituti e le misure di mobilità e trasferimento di personale tra le strutture della Giunta regionale e degli enti del servizio sanitario regionale e, in particolare, nel rispetto delle prerogative del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario:

a) è consentito il trasferimento, anche temporaneo, delle risorse umane tra gli enti del servizio sanitario regionale e le strutture regionali funzionalmente competenti in materia di politiche sanitarie e dell’integrazione sociosanitaria;

b) gli incarichi dirigenziali conferiti, nel numero massimo di dieci, presso strutture della Giunta regionale preposte agli obiettivi di tutela della salute, comprese le funzioni della programmazione sanitaria, quelle di supporto ai sistemi gestionali e tecnici delle aziende sanitarie, non sono computati ai fini del calcolo della quota di cui all’articolo 19, comma 5bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), hanno efficacia a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.


Art. 4

(Aggiornamento delle disposizioni finanziarie di leggi regionali ed ulteriori disposizioni di spesa)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12, della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale), le parole: “agli interventi di cui all’articolo 8, lettera d)”, sono sostituite dalle seguenti: “ai contributi di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b)”.

2. L’articolo 16 della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali), è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Disposizione finanziaria)

       1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il “Fondo per le cooperative sociali”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

3. (1.4)

4. L’articolo 17 della legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Disposizione finanziaria)

         1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Casa circondariale e altri servizi” della missione 02 “Giustizia” di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b) “Fondo per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio - parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

5. All’articolo 26 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “Agli oneri” sono inserite le seguenti: “in conto capitale”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1bis. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede nell’ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2019 e 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

6. Il comma 4 dell’articolo 71 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004), è sostituito dal seguente:

“4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Spese per i progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non governative “ONG” e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, da istituirsi nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è aggiunto il seguente:

“2bis. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione concede contributi alle associazioni del terzo settore aventi i requisiti di cui al comma 2, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di pari opportunità, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi in favore delle associazioni senza scopo di lucro che operano nella conservazione e nella promozione della storia e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere”, da istituirsi nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

8. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), è aggiunto il seguente:

“3bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, comma 7ter, si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributi alle associazioni animaliste di volontariato per interventi in materia di controllo del randagismo”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

9. All’articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 36 (Intervento straordinario per la valorizzazione e la promozione del territorio del comune di Canale Monterano ed in particolare dell’antico abitato di Monterano), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “Per le finalità” sono inserite le seguenti: “in conto capitale”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3bis. Per le finalità di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributo al Comune di Canale Monterano per il programma generale di interventi per la valorizzazione e la promozione del territorio – parte corrente”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

10. L’articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 (Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente), è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Disposizione finanziaria)

       1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente”, da istituirsi nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

11. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55, è aggiunto il seguente:

“1bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, è istituito, nell’ambito del programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, un apposito fondo regionale denominato “Fondo per l’autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Altri fondi e accantonamenti”.”.

12. Al fine di prevedere un intervento di tipo socio-assistenziale per i soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, ivi compresi i destinatari dei contributi economici ai sensi della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), è disposta l’autorizzazione di spesa per euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20. (7)

13. La Regione sostiene la realizzazione di un impianto di trattamento e trasformazione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) al fine di:

a) ridurre l’impatto ambientale e i problemi derivanti dall’abbandono dei RAEE, caratterizzati dalla presenza di sostanze considerate altamente tossiche e, di

conseguenza, prevenire l’inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua e le ripercussioni negative sull’ambiente e sulla salute umana;

b) valorizzare tutti i componenti di cui sono composti i RAEE quali, in particolare, rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio, evitando così uno spreco di risorse che possono essere riutilizzate per costruire nuove apparecchiature;

c) coniugare impiego di manodopera e nuove tecnologie anche al fine di creare nuova occupazione e ricadute economiche positive sul territorio.

14. Per le finalità di cui al comma 13 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Realizzazione impianto trattamento e trasformazione RAEE” nell’ambito del programma 03 missione 09 con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2019 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche.

15. La Regione attribuisce un valore centrale e prioritario alle iniziative che possano contribuire a garantire sul territorio regionale maggiori livelli di sicurezza nella circolazione stradale. A tal fine con riferimento all’esercizio di servizi pubblici su strada che implicano il trasporto di persone promuove e sostiene, anche mediante incentivi agli enti locali, lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura effettuati in impianti specializzati da parte del personale preposto alla conduzione del veicolo. Per personale preposto alla conduzione del veicolo si intende sia il dipendente dell’amministrazione pubblica sia il dipendente della ditta appaltatrice del servizio pubblico, anche se lavoratore autonomo o volontario che conduce un mezzo adibito al trasporto pubblico locale (TPL) nonché un mezzo adibito ad altri servizi pubblici quali, in particolare, servizi di Scuola Bus, di pronto intervento sanitario, dei servizi sociali, ecologici e ambientali, di polizia locale, di protezione civile e operatori del soccorso ed emergenza. Altresì ai fini dell’innalzamento della sicurezza stradale rientrano tra il personale preposto alla conduzione del veicolo anche gli utenti privati che sono necessitati ad usare il mezzo proprio. Lo svolgimento di corsi di formazione alla guida sicura costituisce criterio premiante nelle procedure di selezione per la scelta dei soggetti a cui affidare il servizio pubblico sia di trasporto di persone sia degli altri servizi pubblici sopra elencati. Al fine dell’ottenimento del criterio premiante si deve tenere conto del fatto che il corso rispetti criteri tecnici e organizzativi adottati a livello europeo quali, in particolare, la durata del corso di almeno 8 ore di cui almeno il 70 per cento costituito da prove pratiche in impianti specializzati. Sono impianti specializzati quelli costruiti appositamente per tali fini e che riproducano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo causale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, careggiate urbane e segnaletica stradale. (1.3)

16. Per le finalità di cui al comma 15 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Corsi di formazione alla guida sicura” nell’ambito del programma 02 della missione 15 con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019 e 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

17. La Regione, al fine di sostenere la ripresa economica e produttiva del settore dell’olivicoltura e castanicoltura, colpito dalla depressione produttiva ed economica, concede contributi per il triennio 2018-2020 in favore delle aziende e soggetti agricoli interessati.

18. La concessione del contributo di cui al comma 17 è finalizzata a compensare il mancato reddito derivante dagli impianti colpiti da eccezionali eventi e fitopatie conosciute ed emergenti, al cambio varietale per favorire l’immunoresistenza, alla propagazione con cultivar di interesse scientifico ed alimentare, allo smaltimento degli impianti danneggiati e del materiale di risulta, all’utilizzo di metodologie produttive innovative e all’attuazione di interventi conservativi.

19. Possono presentare istanza di concessione di contributi i coltivatori diretti (CD), così come definiti dall’articolo 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli e associati, così come definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).

20. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con deliberazione (8), le tipologie di intervento finanziabili finalizzate al ripristino della competitività aziendale, l’entità dei contributi per tipologia di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i sistemi di verifica delle istanze e le modalità di concessione del contributo di cui al comma 17.

21. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 17 a 20 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Sostegno al reddito nel settore dell’olivicoltura e della castanicoltura” nell’ambito del programma 01 della missione 16 con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020 alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

22. Al fine di consentire agli enti pubblici la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani (RSU) l’adeguamento ed il miglioramento tecnologico ed il sostegno alla nascita di nuova impiantistica per il recupero di materia, è istituito il fondo regionale denominato “Fondo per il sostegno all’impiantistica pubblica”, nell’ambito del Programma 03 “Rifiuti” – Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente”. (1.6)

23. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente in materia di rifiuti, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il riparto del fondo, per la concessione dei contributi, previo avviso pubblico, e per la compartecipazione dei comuni agli interventi di recupero di cui al comma 22. (1.7)

24. All’autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 22, pari ad euro 4.000.000,00 per l’anno 2019 e 5.000.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui all’articolo 40, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).

25. [Al fine di migliorare ed ottimizzare i servizi di assistenza sanitaria nei confronti della popolazione, con particolare riguardo alla situazione emergenziale che insiste nell’area del Comune di Anagni, è disposta l’autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro per l’anno 2019 e a 200.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, nell’ambito della voce di spesa denominata “Spese per la realizzazione di hub per la gestione di situazioni di emergenza sanitaria”, da iscriversi nel Programma 05 “Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari” della Missione 13 “Tutela della salute”, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al Programma 03 della Missione 20. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) e successive modifiche e con le funzioni attribuite al commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.] (1.5)

26. Per l’anno 2019 è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 100.000,00 euro, nell’ambito del programma 07 della missione 13 per la realizzazione di attività di interpretariato Lingua italiana dei segni (LIS) presso gli ospedali pubblici, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

27. Per il miglioramento della qualità dei servizi per l’utenza e il potenziamento della rete di distribuzione nel servizio idrico integrato dell’APS (Acqua pubblica sabina) è disposta un’autorizzazione di spesa pari ad euro 450.000,00 per l’anno 2019 e ad euro 200.000,00 per l’anno 2020, nell’ambito del programma 04 della missione 09, relativamente agli interventi in conto capitale previsti dalla legge regionale 10 maggio 1990, n. 48 (Primi interventi a tutela delle risorse idropotabili D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236), ed un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2019, nell’ambito del programma 04 della missione 09, relativamente agli interventi di parte corrente previsti dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modifiche. Alle relative coperture si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20 e del fondo speciale in conto capitale iscritto nel programma 03 della missione 20.

28. Al fine di offrire un sostegno psicologico qualificato e gratuito ai genitori che hanno subito la perdita di un figlio a causa di eventi sismici o di altre calamità naturali è disposta un’autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019 nell’ambito del programma 05 della missione 12 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

29. Al fine di evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera, nelle more dell’approvazione del Piano di risanamento qualità dell’aria in corso di aggiornamento, la Regione, attraverso l’azione di coordinamento dell’ARPA Lazio, continua a verificare l’adozione, anche congiunta, di provvedimenti di carattere emergenziale da parte dei comuni ricadenti nelle classi con più elevato grado d’inquinamento atmosferico determinato dal superamento dei limiti di legge, così come definiti nella nuova zonizzazione del territorio regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2016, n. 536 (Aggiornamento dell'Allegato 4 della Delib.G.R. 18 maggio 2012, n. 217 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art.8, del D. Lgs. n. 155/2010").

30. La Regione continua a coadiuvare i comuni di cui al comma 29 ai fini dell’adozione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei Piani d’intervento operativi (PIO) comunali, per la progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all’aggravarsi delle condizioni di inquinamento.

31. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e degli interventi previsti dall’accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 459 (Approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio), si provvede mediante l’istituzione di una voce di spesa denominata “Misure urgenti per il miglioramento della qualità dell’aria” nell’ambito del Programma 08 “Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento” della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, con un’autorizzazione di spesa pari a 500.000,00 euro per l’anno 2019, alla cui copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di parte corrente iscritto nel Programma 03 “Altri fondi” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

32. Al fine di promuovere uno studio epidemiologico sulla salute degli agenti delle polizie locali del Lazio, è disposta un’autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per l’anno 2019 nell’ambito del programma 07 della missione 13 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

33. La Regione, nel quadro della sempre maggiore riduzione delle emissioni inquinanti e di gas derivanti dal traffico veicolare, favorisce l’uso di veicoli elettrici e sostiene la realizzazione delle infrastrutture di ricarica per i predetti veicoli.

34. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 33 si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata “Riduzione delle emissioni inquinanti e di gas derivanti dal traffico veicolare” nell’ambito del programma 04 della missione 10 con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2019 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

35. Al fine dell’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi e ragazze ospitati nelle strutture a ciclo residenziale per minori, è istituita, nell’ambito del programma 02 della missione 15, una apposita voce di spesa denominata “Inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi e ragazze ospitati nelle strutture a ciclo residenziale per minori”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

36. Al fine di provvedere al funzionamento del Laboratorio Smart City Lazio, istituito dall’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 25.000,00 per l’anno 2019, nell’ambito del Programma 03 della Missione 14, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.

37. Per l’istituzione della giornata della “Gioventù per i diritti umani”, è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 25.000,00 per gli anni 2019, 2020 e 2021, nell’ambito del Programma 02 della Missione 06, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.

38. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) è aggiunto il seguente:

“1bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione di un’apposita voce di spesa denominata “Istituzione della fiera agroalimentare a Roma” pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019, nell’ambito del Programma 01 della Missione 16, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.”.

[39. Al fine di favorire la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche e gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, è istituito, nell’ambito del programma 08 della missione 12, un apposito fondo regionale denominato “Fondo per la partecipazione delle persone anziane ad iniziative di utilità sociale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.] (1.8)

40. Al fine di consentire i diritti di prelazione per l’affitto o l’acquisto di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, sequestro e confisca da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) o in situazione di crisi certificata dall’avvio della procedura di composizione negoziata, ai sensi del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 e successive modifiche da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, oppure per il rilancio o la riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa della scelta della proprietà di delocalizzare o chiudere definitivamente l’attività economica, è istituito un apposito fondo rotativo regionale denominato “Fondo rotativo regionale per il recupero di aziende in crisi”. (1.2)

41. Il fondo di cui al comma 40 è istituito nell’ambito del programma 01 della missione 14, titolo III del piano dei conti finanziario. Alla relativa autorizzazione di spesa, pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante l’istituzione di un’apposita voce in entrata, iscritta nel titolo V, tipologia 200, del piano dei conti finanziario.

42. L’accesso al fondo di cui al comma 40 è subordinato alla costituzione di società cooperative ai sensi dell’articolo 2511 del codice civile e alla presentazione di un apposito piano industriale dal quale risultano prospettive concrete di recupero della produttività,innovazione del prodotto o del processo o apertura di nuovi mercati nonché alla presentazione di idonee forme di garanzia. La domanda può essere presentata anche prima della costituzione della società al periodo precedente.

43. Con deliberazione della Giunta regionale (9), da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti le modalità, i criteri e le garanzie richiesti per l’accesso al fondo di cui al comma 40 per l’individuazione del soggetto gestore.

44. L’Assessore regionale competente riferisce annualmente, con apposita relazione, alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente.

45. Al fine di provvedere agli oneri relativi alla manutenzione ordinaria degli incubatori ittici gestiti dalla Regione è istituito un apposito fondo regionale denominato “Fondo regionale per la manutenzione ordinaria degli incubatori ittici”, iscritto nell’ambito del programma 02 della missione 16, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.

46. (1.1)

47. La Regione assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologie oncologiche ed ai pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo attraverso sussidi concessi per il tramite delle aziende sanitarie locali (ASL), sulla base di specifica certificazione medica e previa presentazione della documentazione richiesta.

48. Per le finalità di cui al comma 47 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i:

a) pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;

b) pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.

49. Hanno priorità di accesso al fondo di cui al comma 48 i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al medesimo comma che non hanno alcun reddito o hanno perso il proprio posto di lavoro o, in ultimo, hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.

50. Con deliberazione della Giunta regionale (10), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

a) la presentazione delle richieste di accesso al fondo di cui al comma 48;

b) le modalità di erogazione del contributo;

c) eventuali ulteriori requisiti nonché i criteri prioritari di accesso al fondo di cui al comma 48, fermo restando quanto previsto al comma 49;

d) le cause di esclusione e di decadenza dal contributo.

51. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dalle ASL della Regione, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente:

a) il numero delle richieste non ammesse a contributo e le motivazioni dell’esclusione;

b) il numero delle richieste ammesse a contributo;

c) l’andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali.

52. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 47 a 50 si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 della missione 12, di un apposito fondo denominato “Fondo per i malati oncologici”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 100.000,00 per l’anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e acc

c) l’andamento dei flussi migratori verso strutture sanitarie extraregionali.

52. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 47 a 50 si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 della missione 12, di un apposito fondo denominato “Fondo per i malati oncologici”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 100.000,00 per l’anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”

[53. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, concede contributi ai comuni per sostenere e valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle associazioni e dei comitati di quartiere presenti sul territorio, volte alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo.

54. I comuni, mediante patti di collaborazione con i soggetti di cui al comma 53, disciplinati sulla base dei propri atti o regolamenti, definiscono, tenuto conto di quanto previsto al comma 55, l’ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, volti alla protezione, conservazione e manutenzione degli stessi al fine di garantirne e migliorarne la fruibilità.

55. La Regione, annualmente, con avviso pubblico individua le tipologie di iniziative rispetto alle quali i comuni possono presentare le domande di contributo, corredate di apposito progetto. Le tipologie di iniziative possono riguardare i seguenti beni comuni urbani:

a) materiali, quali in particolare, strade, piazze, portici, aiuole, parchi, aree scolastiche, edifici abbandonati;

b) immateriali, quali in particolare, interventi di inclusione e coesione sociale, educazione, formazione, cultura, sensibilizzazione civica, sostenibilità ambientale, riuso e condivisione;

c) digitali, quali in particolare, siti, applicazioni, social, alfabetizzazione informatica.

56. I contributi sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti di cui al comma 53, attuatori delle iniziative, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

57. Agli oneri derivanti dai commi da 53 a 56 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali” di due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva” – interventi di parte corrente, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2019 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”;

b) “Fondo per la valorizzazione delle iniziative di cittadinanza attiva” – interventi in conto capitale, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 70.000,00 per l’anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.] (1a)

58. Dopo il comma 7 dell’articolo 56 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche è aggiunto il seguente:

“7bis. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituita, nell’ambito del programma 01 della missione 05, un’apposita voce di spesa denominata “Valorizzazione e promozione del territorio tramite i beni culturali”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per l’anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20.”.

59. Al fine di promuovere la salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi connessi all’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, alla distruzione degli ecosistemi, all’estinzione di piante e specie animali ed all’esaurimento delle risorse non rinnovabili, la Regione promuove campagne di sensibilizzazione a carattere regionale e nazionale.

60. Agli oneri di cui al comma 59 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 02 della missione 09, di una apposita voce di spesa denominata “Campagne per la tutela ambientale” alla cui autorizzazione, pari ad euro 25.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

61. Al fine di promuovere la tutela della salute delle donne, del diritto alla maternità ed alla genitorialità è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2019, nell’ambito del Programma 01 della Missione 12, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al Programma 03 della Missione 20.

62. Al fine di contenere gli attacchi dei lupi e canidi al bestiame, la Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l’impiego di cani da guardia di razza maremmana-abruzzese, con pedigree e di alta genealogia, e la stipula di polizze assicurative per la copertura degli oneri derivanti dallo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi di bestiame uccisi dal lupo.

63. Agli oneri di cui al comma 62 si provvede mediante l’istituzione di una apposita voce di spesa denominata “Contenimento degli attacchi dei lupi e canidi al bestiame” nell’ambito del programma 01 della missione 16, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

64. La Regione stipula appositi protocolli di intesa con le istituzioni giudiziarie competenti, al fine di favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei soggetti autori di reati nonché la contestuale tutela delle vittime degli stessi.

65. Agli oneri di cui al comma 64 si provvede mediante l’istituzione di una apposita voce di spesa denominata “Recupero e reinserimento sociale dei soggetti autori di reati” nell’ambito del programma 05 della missione 12, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma 03 della missione 20.

66. Al fine di sostenere le strutture aziendali agricole per i danni causati dall’evento calamitoso relativo alla tromba d’aria del 6 novembre 2016, è disposta l’autorizzazione di spesa pari a 300.000,00 euro per l’anno 2019 nell’ambito del programma 02 della missione 11 quale contributo regionale integrativo, concesso secondo le modalità di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20. (2)

67. La Regione stipula accordi con l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per l’individuazione, nell’ambito delle aree portuali, di spazi da destinare alla fruibilità pubblica ai fini della valorizzazione turistica e dello sviluppo delle attività ricreative e sociali.

68. Per le finalità di cui al comma 67, la Regione concede appositi contributi all’Autorità per favorire la riqualificazione degli spazi individuati nelle aree portuali secondo le modalità di cui al medesimo comma.

69. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 67 e 68, è disposta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2019, mediante l’istituzione di apposita voce di spesa denominata “Spese per interventi finalizzati alla fruibilità pubblica di spazi nelle aree portuali” nell’ambito del programma 03 della missione 10, alla cui copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.

70. La Regione promuove la realizzazione di interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere al fine di restituirle alla fruibilità pubblica, assicurandone altresì la sicurezza e la salubrità ambientale. A tal fine è istituito apposito fondo nel programma 01 della missione 09 con uno stanziamento pari a euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2019, 2020 e 2021, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.


Art. 5

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. All’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 126, relativo alla trasformazione delle comunità montane, le parole: “Sono escluse dall’applicazione della presente legge le unioni di comuni esistenti a far data dal 1° gennaio 2017” sono soppresse;

b) dopo il comma 138 è inserito il seguente:

“138 bis. Nelle more del completamento del processo di trasformazione delle comunità montane in unioni di comuni montani fino all’estinzione delle comunità montane stesse secondo il procedimento di cui ai commi 126 e seguenti, il fondo di cui al comma 135, lettera a), può essere altresì utilizzato per le spese di personale e di gestione documentate dalle comunità montane e dalle Comunità di arcipelago delle Isole ponziane, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

c) al comma 153, relativo alla quota di compartecipazione dei comuni agli investimenti in conto capitale, dopo le parole: “5.000 abitanti” sono inserite le seguenti: “e per i comuni in stato di dissesto finanziario, dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del d.lgs. 267/2000,” e alla lettera a), le parole: “200.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “450.000,00”.

2. Il processo di trasformazione delle comunità montane di cui all’articolo 3, commi da 126 a 138, della l.r. 17/2016 deve concludersi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 (Disposizioni per favorire la mobilità nuova) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell’articolo 5, le parole: “, la Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni,” sono sostituite dalle seguenti: “e i soggetti attuatori,”;

b) al comma 1 dell’articolo 8, le parole: “e gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali,” sono sostituite dalle seguenti: “, gli enti strumentali regionali, inclusi gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, le società controllate dalla Regione,”.

4. All’articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, concernente il fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica ed al comma 1, le parole: “relative a calamità” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: “conseguenti a calamità,” sono soppresse;

c) al comma 3, la parola: “calamitoso” è soppressa.

5. Dopo il comma 13 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni, è aggiunto il seguente:

“13bis. Con la medesima deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 13 sono definiti, altresì, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni per gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale da sostenersi a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata: “Contributi ai piccoli comuni per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale”, da istituirsi nel programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l’anno 2019, 1.200.000,00 per l’anno 2020 e 400.000,00 per l’anno 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”.

6. (1)


Art. 6

(Modifiche alle leggi regionali 21 gennaio 1984, n. 4, 7 ottobre 1994, n. 50 e 10 agosto 2016, n. 12, in materia di consorzi di bonifica e all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale e successive modifiche. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/2006 relativo a disposizioni per la semplificazione amministrativa)

1. All’articolo 2 della l.r. 4/1984 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “Lazio Nord” sono sostituite dalle seguenti: “Etruria meridionale e Sabina”;

b) alla lettera a) del comma 2 le parole: “Lazio Nord” sono sostituite dalle seguenti: “Etruria meridionale e Sabina”.

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 50/1994 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica, se già istituito.”.

3. Al comma 3bis dell’articolo 3 della l.r. 17/2015, dopo le parole: “organismi strumentali” sono inserite le seguenti: “ed ai consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale”.

4. Alla l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 4bis, dell’articolo 3, le parole da: “per la gestione delle procedure di gara” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “, per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta,”;

b) all’articolo 11:

1) all’alinea del comma 2, le parole: “dei progetti” sono sostituite dalle seguenti: “del rispettivo progetto”;

2) alla lettera a) del comma 2 le parole: “Lazio Nord” sono sostituite dalle seguenti: “Etruria meridionale e Sabina”;

3) al comma 4, dopo le parole: “relativi ai comuni di” sono inserite le seguenti: “Stimigliano, Forano, Selci, Cantalupo in Sabina, Poggio Mirteto, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Salisano, Montopoli di Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina,” e le parole: “Lazio Nord” sono sostituite dalle seguenti: “Etruria meridionale e Sabina”;

4) al numero 3) della lettera b) del comma 8, alle parole: “il progetto di fusione” sono premesse le seguenti: “tenendo conto della perimetrazione dei comprensori dei costituendi consorzi di bonifica di cui all’allegato A alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 (Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica) e successive modifiche,”;

5) al comma 12:

a) le parole: “vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti alla data di indizione delle elezioni,”;

b) dopo le parole: “fasce di contribuenza.” sono inserite le seguenti: “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 23, comma 6, della l.r. 4/1984 e successive modifiche, la contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti, rispettivamente, dagli importi dei ruoli emessi alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto del consorzio.”;

6) al comma 14, dopo le parole: “entrano in vigore” sono inserite le seguenti: “per ciascun comprensorio,” e le parole: “dei progetti” sono sostituite dalle seguenti: “del rispettivo progetto”.

5. L’allegato C alla l.r. 12/2016 è sostituito dall’allegato G alla presente legge.

6. Nei casi in cui la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili ovvero nei casi di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di agricoltura, delibera la messa in liquidazione del consorzio, secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di cui alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche, determinando lo scioglimento del consorzio medesimo e dei suoi organi. Il personale in servizio presso il consorzio è trasferito presso altro consorzio di bonifica, individuato prioritariamente all’interno del medesimo ambito provinciale. Al personale continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all’atto del trasferimento, conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l’anzianità maturata. Gli eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla rispettiva scadenza.

7. Il Presidente della Regione con proprio decreto nomina il commissario liquidatore del consorzio. Il commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all’estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio alienabile sulla base della normativa vigente. Il commissario liquidatore nell’esecuzione delle funzioni attribuite pone in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio del consorzio e si avvale del personale del consorzio medesimo.

8. In applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, come richiamata dal comma 6, con il medesimo decreto di cui al comma 7 è nominato il comitato di sorveglianza previsto dall’articolo 198 del r.d. 267/1942.

9. L’ammontare del compenso spettante al commissario liquidatore ed ai componenti del comitato di sorveglianza, conformemente alle determinazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016 concernente la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, onnicomprensivo di qualsiasi ulteriore spesa sostenuta, è a carico del consorzio.

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 si applicano, per ciascun consorzio, fino alla data di adozione della deliberazione di approvazione del rispettivo progetto di fusione ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della l.r. 12/2016.


Art. 7

(Allocazione delle risorse finanziarie in favore del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”)

1. A decorrere dall’istituzione del Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest”, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, le risorse finanziarie erogate dalla Regione in favore del suddetto Consorzio sono allocate, nell’ambito dei comprensori di bonifica corrispondenti agli estinti Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino”, in proporzione al numero e all’estensione delle opere e degli impianti di bonifica, delle opere idrauliche nonché dei corsi d’acqua, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183).

2. Al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel Consorzio “Lazio Sud Ovest” sono istituite due aree geografiche funzionali distinte:

a) Area Latina – Agro Pontino;

b) Area Fondi – Sud Pontino.

3. Il progetto di fusione di cui all’articolo 11, comma 8, della l.r. 12/2016 e lo statuto del Consorzio “Lazio Sud Ovest” tengono conto di quanto disposto al comma 2, con riferimento alle aree-geografiche funzionali.


Art. 8

(Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio)

1. All’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: “fatta eccezione per i fondi rustici” sono soppresse;

b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nell’ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione dei beni immobili della Regione, l’alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le disposizioni di cui all’articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e successive modifiche ed all’articolo 3, comma 18, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modifiche si applicano ai processi di dismissione degli immobili di cui al comma 1.”;

c) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

"2 ter. La classificazione alla categoria del patrimonio disponibile degli immobili da alienare ai sensi del comma 2 è disposta dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 519, 520 e 521 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche e produce gli stessi effetti dell’inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 2 bis. La classificazione di cui al presente comma è trasmessa alla commissione consiliare competente in materia di patrimonio.".

2. Il comma 34 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio) è sostituito dal seguente: “34. Le superfici boschive e le aree destinate a verde o a servizi pubblici possono essere concesse in uso o date in permuta esclusivamente agli enti pubblici territoriali per la successiva valorizzazione.".

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo ad interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, è inserita la seguente: “b bis) garantire, con le modalità di cui al presente articolo, il diritto al rinnovo dei contratti di affitto dei fondi rustici provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382) nonché dei fondi rustici comunque acquisiti al patrimonio regionale;”.

4. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, per favorire la realizzazione di un progetto di gestione che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione nonché la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, previo avviso pubblico, i beni mobili ed immobili regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e delle aziende della Regione d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico in comodato d’uso gratuito allo Stato e agli enti pubblici territoriali nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed a enti del terzo settore. La concessione ha una durata massima non eccedente i cinquanta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, previa autorizzazione dell’ente proprietario dell’immobile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei beni.

5. Per consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata e la gestione dei beni di cui al comma 4, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di attività culturali, è autorizzata ad attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati. L'individuazione del partner privato avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche.

5.1. Le aziende sanitarie locali e gli altri enti del servizio sanitario regionale, nell’ambito della propria autonomia amministrativa, patrimoniale e organizzativa, possono concedere in comodato d’uso gratuito i beni mobili e immobili di loro proprietà d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, nonché attivare sui medesimi beni forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati nei limiti di quanto previsto nei commi 4 e 5. (1a.1)

5 bis. Per consentire l’accesso ai fondi di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e successive modifiche, da destinare agli interventi di recupero e restauro dei beni di cui al comma 4, i luoghi di culto e le loro pertinenze funzionali, utilizzati, da più di 50 anni, dalle diocesi o dalle parrocchie civilmente riconosciute, per lo svolgimento delle funzioni religiose, previa richiesta, possono essere trasferiti, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione, alle medesime parrocchie o diocesi. I beni mobili di proprietà regionale ivi contenuti, previa catalogazione e inventariazione, sono ceduti in custodia alle stesse parrocchie o diocesi, che ne curano la conservazione, la manutenzione ed il restauro. Il trasferimento di proprietà avviene a cura e spese del beneficiario, previa deliberazione della Giunta regionale d’individuazione dei cespiti oggetto di cessione e previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 55 e seguenti del d.lgs. 42/2004. (1b)

6. Per favorire gli interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modifiche, l’avvio dei servizi autorizzati per effetto dell’articolo 17, comma 63, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), avviene previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). I locali in cui si svolgono tali attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile l968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica e catastale.


Art. 9

(Disposizioni di salvaguardia dell’occupazione nelle strutture che erogano attività sanitarie e socio sanitarie. Definizione agevolata in materia di controlli esterni in ambito sanitario)

1. [A tutela della qualità delle prestazioni erogate e del corretto rapporto tra costo del lavoro e quantificazione delle tariffe, il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, dovrà avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario.(1e)

2. [Allo scopo di agevolare la definizione del contenzioso pendente in materia di controlli esterni in ambito sanitario di cui all’articolo 8 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, per prestazioni rese nel periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto del Commissario ad acta 8 giugno 2017, n. 218, ovvero per prevenirne l’attivazione e consentire la stabilizzazione degli effetti economici, la struttura sanitaria interessata può richiedere all’amministrazione regionale di essere ammessa al pagamento della sanzione amministrativa in misura pari a un terzo, fermo il pagamento integrale della differente remunerazione sul singolo ricovero. La richiesta è formulata nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione per i controlli la cui valorizzazione è stata già comunicata, ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione della valorizzazione degli stessi.]  (1c)

3. La misura è accordata dall’amministrazione esclusivamente in caso di compresenza delle seguenti condizioni:

a) riconducibilità delle sanzioni agli abbattimenti applicati per i controlli non concordati, anche in parte;

b) effettuazione del pagamento integrale del debito nei termini previsti al comma 4;

c) rinuncia da parte della struttura al procedimento amministrativo di risoluzione delle discordanze e all’azione giudiziaria pendente o futura.

4. La struttura deve provvedere al pagamento integrale del debito entro i sessanta giorni successivi all’accoglimento dell’istanza, ovvero entro il termine massimo di venti mesi in caso di richiesta di rateizzazione, con corresponsione degli interessi legali, pena la decadenza dal beneficio.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 10

(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 1 bis è abrogato;

b) dopo il comma 2 dell’articolo 12 è inserito il seguente:

“2bis. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle strutture di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitato dalle aziende sanitarie locali in raccordo con i medici di medicina generale.”.


Art. 11

(Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)

1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 12/1999 dopo la parola: “figli” sono inserite le seguenti: “, dei parenti di secondo grado,”.


Art. 12

(Assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente non dirigente)

1. Le società a controllo pubblico della Regione possono assicurare forme di assistenza sanitaria integrativa al personale dipendente non dirigente, come previste dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), quali iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio, tramite apposita convenzione con enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali e i requisiti previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il piano di assistenza sanitaria integrativa approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2017, n. 849 (Attuazione L.R. 14 agosto 2017, n. 9, art. 11 recante "Iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale". Approvazione "Piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale della Regione Lazio") viene esteso anche al personale delle società a controllo pubblico della Regione.

3. Agli oneri di cui al presente articolo le società di cui al comma 1 provvedono a valere sulle risorse stanziate nei rispettivi bilanci, nel rispetto dei vincoli ordinamentali e di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia dì società a partecipazione pubblica) e successive modifiche.


Art. 13

(Valorizzazione del dottorato di ricerca nelle procedure di reclutamento del personale in ambito regionale)

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lettera e ter), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, in occasione di procedure di reclutamento di personale indette dalla Regione, dagli enti pubblici dipendenti e strumentali, ove pertinente rispetto al profilo richiesto, deve essere adeguatamente valutato ai fini del punteggio il possesso del titolo di dottore di ricerca.


Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e successive modifiche)

1. All’articolo 11 della l.r. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: “e manifestazioni tradizionali”;

b) al comma 1 dopo le parole: “di rievocazione storiche” sono inserite le seguenti: “e di manifestazioni tradizionali” e dopo le parole: “delle manifestazioni storiche” sono aggiunte le seguenti. “e delle manifestazioni tradizionali”;

c) al comma 2 dopo le parole: “rievocazioni storiche” sono inserite le seguenti: “e delle manifestazioni tradizionali”.


Art. 15  (1d)

(Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy)

1.  Al fine di promuovere una politica unitaria in materia di Blue economy, mediante uno strumento idoneo a governare la complessità e il carattere intersettoriale delle decisioni da assumere in tale materia a livello regionale, presso la Presidenza della Regione è istituita la Cabina di regia per lo sviluppo sostenibile della Blue economy, di seguito denominata Cabina di regia, composta:

a)  dal Presidente della Regione, o suo delegato, che la presiede;

b) dagli Assessori competenti in materia di sviluppo economico e attività produttive, lavoro e formazione, ambiente ed energia, difesa del suolo e della costa, concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, pesca e acquacoltura, pianificazione paesistica e territoriale, turismo, trasporto marittimo, viabilità e reti infrastrutturali, o loro delegati.

2.  La Cabina di regia è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico, ha una durata pari a quella della legislatura e la partecipazione alle relative sedute è a titolo gratuito.

3.  Alle sedute della Cabina di regia sono invitati a partecipare, anche mediante delega, i presidenti delle province e i sindaci interessati in relazione ai temi trattati. Al fine di garantire l’adeguata partecipazione di tutti i portatori di interesse, alle sedute della Cabina di regia possono partecipare, altresì, in relazione ai temi trattati, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché anche altri enti e organismi interessati.

4.  La Cabina di regia svolge funzioni di coordinamento, di consultazione, di semplificazione delle procedure, di integrazione delle diverse politiche di Blue economy, settoriali, territoriali e delle coste, ivi compresa la pianificazione dello spazio marittimo.

5.  La Cabina di regia si riunisce periodicamente e comunque con cadenza almeno semestrale, sulla base dell’ordine del giorno stabilito dal Presidente e con l’assistenza tecnica di una segreteria appositamente individuata. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sono stabilite le modalità operative per il funzionamento della Cabina di regia.

6.  Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-operativo alla Cabina di regia, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico organizza, in relazione ai temi di volta in volta trattati, appositi Tavoli tecnici con le direzioni regionali competenti nelle materie di cui al comma l, lettera b), ai quali sono invitati a partecipare anche i rappresentanti dei ministeri interessati, dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, della Direzione marittima competente, dell’Agenzia del demanio e dell’Agenzia delle dogane.


Art. 16

(Semplificazione per la procedura relativa al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Al fine di accelerare il rilascio dei provvedimenti di competenza relativi alle autorizzazioni integrate ambientali e alle valutazioni di impatto ambientale (VIA), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, prevedendo l’istituzione, all’interno della direzione regionale competente in materia, di una struttura dedicata alle istruttorie di cui all’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale.


Art. 17

(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13,
relativo a contributi alle organizzazioni di volontariato della protezione civile)

1. Dopo il comma 13 dell’articolo 5 della l.r. 13/2013 è inserito il seguente:

“13bis. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 13 nell’anno precedente, che intendono presentare domanda di contributo per le medesime finalità nell’esercizio in corso, possono richiedere, a titolo di acconto, il rimborso degli oneri di natura fiscale sostenuti per i mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.”.


Art. 18

(Modifica all’articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53
“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione
della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche)

1. Dopo il numero 2 bis) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 53/1998 è inserito il seguente:

“2ter) i proventi derivanti dagli oneri concessori relativi al demanio lacuale sono assegnati ai comuni, per una percentuale non inferiore al 20 per cento, con criteri e modalità definiti con apposito regolamento;”.


Art. 19 

(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, relativo agli interventi di ampliamento degli edifici e successive modifiche)

[1. La deroga di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 21/2009 e successive modifiche, si interpreta nel senso che gli interventi di ampliamento previsti dal medesimo articolo 3, comma 1, sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).] (2b)


Art. 20

(Modifica all’articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, relativo ad interventi a sostegno del comprensorio sciistico Monte Terminillo)

1. La rubrica dell’articolo 39 della l.r. 31/2008 è sostituita dalla seguente: “Ristrutturazione e ampliamento dei comprensori sciistici Monte Terminillo e Monte Livata”.



Art. 21

(Disposizioni varie)

1. (3)

2. La Giunta regionale è autorizzata all’espletamento di una procedura di dismissione della totalità delle azioni di Lazio Ambiente S.p.A. da concludersi entro il 31 dicembre 2022 sulla base della tempistica definita con deliberazione della Giunta regionale. Nelle more della procedura di alienazione delle partecipazioni, la Giunta regionale è, altresì, autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la messa in liquidazione di Lazio Ambiente S.p.A. e per la cessione del ramo di azienda relativo alla gestione della discarica di Colle Fagiolara ad un nuovo gestore individuato dal Comune di Colleferro. (3a)

3. (3b)

4. All’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a misure per la nascita di nuove comunità professionali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39 le parole: “di Laziodisu per l’individuazione di residenze universitarie” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo) e delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER)”;

b) al comma 41 le parole: “esercizi 2017-2019” sono sostituite dalle seguenti: “esercizi 2019-2021”.

5. All’articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: “decentramento amministrativo)” sono inserite le seguenti: “e nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale)” e dopo le parole: “delle sanzioni” sono inserite le seguenti: “accertate dal personale di sorveglianza di cui all’articolo 25”;

b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente:

“3 ter. Ai fini dell’individuazione dell’autorità amministrativa competente ad introitare direttamente ed integralmente i proventi si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis.”.

6. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano ai verbali di illeciti amministrativi già accertati e notificati dal personale di sorveglianza di cui all’articolo 25 della l.r. 29/1997 e successive modifiche alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, stimate in euro 50.000,00 l’anno a decorrere dal 2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2019-2021, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”.

8. (4)

9. Dopo il comma 7 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al riordino delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province e successive modifiche, è inserito il seguente:

“7bis. La convenzione stipulata con le province definisce gli obiettivi e le risorse umane e strumentali necessarie per la gestione delle strutture e dei servizi di cui al comma 7, nell’ambito dello stanziamento relativo di cui al comma 20. Al fine di potenziare, ampliare o valorizzare la fruizione pubblica di tali strutture e servizi, la Giunta regionale può, altresì, avvalersi dei propri enti strumentali o società controllate.”.

10. La Regione assicura la formazione del personale di cui all’articolo 25 della l.r. 29/1997 impiegato nell’esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia locale all’interno delle aree naturali protette ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera fbis), della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materie di polizia locale) e successive modifiche.

11. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale regionale.

12. Alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 5 le parole: “del diploma di laurea o della laurea magistrale” sono sostituite dalle seguenti: “della laurea”;

b) all’alinea del comma 2 dell’articolo 85 le parole: “30 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “30 dicembre 2019”.

13. In attesa della regolazione del servizio pubblico di taxi e di noleggio di autovettura con conducente del bacino comprensoriale di cui all’articolo 5 bis, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, per evitare l’interruzione del servizio pubblico e scongiurare la perdita di posti di lavoro, Aeroporti di Roma S.p.A. continua a garantire, negli aeroporti di Ciampino e di Fiumicino, ai soggetti di cui all’articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), titolari di licenze di taxi e di autorizzazioni di noleggio con conducente (NCC) del bacino comprensoriale, l’uso delle infrastrutture già destinate al servizio pubblico di taxi e NCC, ivi compresi le aree per la salita e discesa dei passeggeri nelle zone prospicenti gli imbarchi e gli sbarchi, le aree di sosta temporanee, gli uffici, individuando, ove necessario, anche ulteriori uffici, stalli e aree da destinare agli autoservizi pubblici del bacino comprensoriale in via provvisoria.

14. Gli importi relativi ai contributi concessi ai comuni per il trasporto pubblico urbano ai sensi della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, per le annualità 2019-2020-2021 possono essere rimodulati in conseguenza dell’approvazione e pubblicazione da parte della Regione dei nuovi servizi minimi di trasporto. L’atto di rimodulazione è approvato previo parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e trasporti.

15. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“Art. 6bis

(Stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso e trattamento dei rifiuti metallici)

1. Al fine di garantire la stabilizzazione della filiera dei veicoli fuori uso ed evitare l’interruzione delle attività di trattamento dei veicoli fuori uso e/o di trattamento dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, trova applicazione l’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) per gli impianti che abbiano operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dai soggetti attuatori previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 febbraio 1999 (Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile) e dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 settembre 2005, n. 3473 (Interventi urgenti per la delocalizzazione di tutti i centri di autodemolizione e rottamazione del comune di Roma) e per i loro aventi causa e subentranti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 209/2003 nonché per gli impianti la cui localizzazione è conforme, gli enti delegati ai sensi degli articoli 5 e 6 autorizzano la prosecuzione dell’attività secondo quanto stabilito dalle norme tecniche e dai requisiti dell’allegato 1 del medesimo decreto, indicando la tempistica di delocalizzazione e le specifiche prescrizioni nell’ambito dei singoli procedimenti, e comunque l’individuazione della delocalizzazione dovrà essere effettuata entro sei mesi e attuata entro un periodo massimo di ventiquattro mesi.

3. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, gli enti competenti ai sensi della presente legge, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a trasmettere alla Regione un quadro complessivo degli impianti esistenti, delle autorizzazioni rilasciate, delle attività di controllo degli impianti attuate e programmate nonché l’elenco delle attività da delocalizzare e delle aree di destinazione individuate. Inoltre, dovranno essere segnalate eventuali attività esistenti e non rientranti in quelle di cui al comma 1 per le quali dovrà essere indicato un programma di ripristino delle aree.”.

16. Alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 4 le parole: “iscritte al registro regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modiche” sono soppresse;

b) al comma 2 dell’articolo 8 le parole: “iscritte al registro regionale” sono soppresse;

c) al comma 3 dell’articolo 13 le parole: “iscritte al registro regionale” sono soppresse;

d) al comma 1 dell’articolo 14 le parole: “iscritte al registro regionale da oltre ventiquattro mesi” sono soppresse.

17. Alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 (Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole: “I comuni” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche,”;

b) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 dopo le parole: “comune capoluogo di provincia” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000,”;

c) al comma 3 dell’articolo 2 dopo le parole: “capoluoghi di provincia” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000,”;

d) al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole: “fornite dai comuni” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000,”;

e) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole: “ai comuni” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le rispettive forme di decentramento amministrativo di cui all’articolo 17 del d.lgs. 267/2000,”.

18. Al fine di ridurre i consumi e le emissioni dei trattori agricoli, la Regione incentiva l’acquisto di trattori ibridi, per le lavorazioni in serra.

19. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di favorire la vita indipendente delle persone in condizioni di disabilità permanente, fragilità e grave limitazione dell’autonomia personale con interventi di sostegno per lo svolgimento delle attività di base e/o strumentali della vita quotidiana, possono essere predisposti programmi di aiuto alla persona attuati da personale scelto direttamente dagli assistiti e dalle famiglie attraverso l’instaurazione di un rapporto di lavoro a norma di legge, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Il servizio sociale professionale, di cui all’articolo 24, in sede di valutazione multidisciplinare dei bisogni della persona, in presenza di bisogni complessi può prevedere nel piano assistenziale individuale l’impiego di operatori qualificati.”.

20. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell’esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati), dopo le parole: “e successive modifiche” sono aggiunte le seguenti:

“e dei beneficiari delle altre forme di protezione vulnerabili o con esigenze particolari, come individuati dall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale) e successive modifiche o in condizioni di fragilità sociale”.

21. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti:

“7 ter. La Regione concede, altresì, contributi alle associazioni animaliste di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore a carattere animalistico operanti attraverso l’apporto volontario degli associati per specifici progetti realizzati dalle stesse anche in collaborazione con i comuni e/o con le scuole e/o con le ASL competenti. (5)

7 quater. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e i modelli per la concessione dei contributi di cui al comma 7 ter.”.

22. Al fine di favorire l’occupazione e accrescere l’occupabilità delle persone, quota parte delle risorse di cofinanziamento regionale al POR FSE 2014/2020 per l’annualità 2019, pari a 2,7 milioni di euro, iscritte nella missione 15, programma 4 è destinata anche ad interventi di qualificazione e riqualificazione professionale nell’ambito di percorsi di politica attiva per il lavoro con il riconoscimento dei servizi erogati dagli operatori subordinatamente al raggiungimento di un risultato occupazionale.


Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

                                                                                  

ALLEGATI

(6)

Note:

(1) Comma abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 aprile 2019, n. 5

(1.1) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 27

(1.2) Comma modificato dall'articolo 22, comma 51, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successivamente dall'articolo 23, comma 29, della legge regionale 23 dicembre 2023, n. 23

(1.3) Comma sostituito dall'articolo 22, comma 153, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1.4) Comma abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5

(1.5) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 20 ottobre 2020, n. 217

(1.6) Comma modificato dall'articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(1.7) Comma modificato dall'articolo 94, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(1.8) Comma abrogato dall'articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2021, n. 16

(1a) Commi abrogati dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 giugno 2019, n. 10

(1a.1) Comma inserito dall'articolo 9, comma 54, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(1b) Comma inserito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1

(1c) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 20 ottobre 2020, n. 217

(1d) Articolo sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2022, n. 2

(1e) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 6 aprile 2022, n. 113

(2) Comma modificato dall'articolo 16, comma 18, lettera a), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(2b) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 20 ottobre 2020, n. 217

(3) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 18, lettera b), numero 1), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(3a) Comma modificato dall'articolo 113, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e successivamente dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2023, n. 18

(3b) Comma abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2023, n. 18

(4) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 18, lettera b), numero 2), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(5) Comma modificato dall'articolo 16, comma 18, lettera b), numero 3), della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8

(6) Gli allegati alla presente legge, come pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio sono riportati nella sezione "Testo storico" della banca dati delle leggi regionali

(7) Vedi deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2019, n. 305 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 6 giugno 2019, n. 46, s.o. n. 1

(8) Vedi deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2019, n. 850 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 28 novembre 2019, n. 96, s.o. n. 2

(9) Vedi deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2019, n. 666 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 8 ottobre 2019, n. 81, s.o. n. 1

(10) Vedi deliberazione della Giunta regionale 23 maggio 2019, n. 305 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 6 giugno 2019, n. 46, s.o. n. 1

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.