Partecipazione della Regione alla Fondazione cinema per Roma (1) (2)

Numero della legge: 8
Data: 19 giugno 2008
Numero BUR: 24
Data BUR: 28/06/2008

L.R. 19 Giugno 2008, n. 8
Partecipazione della Regione alla Fondazione cinema per Roma (1) (2)


  [ Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo nel territorio regionale, partecipa, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, alla fondazione “Cinema per Roma”, di seguito denominata fondazione.


Art. 2
(Condizioni per la partecipazione della Regione alla fondazione)

1. La partecipazione della Regione alla fondazione, in qualità di socio fondatore, è subordinata alla condizione che:
a) l’atto costitutivo e lo statuto della fondazione, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui all’articolo 1, prevedano:
1) la realizzazione e la promozione della Festa del Cinema di Roma;
2) la promozione del settore cinematografico in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell’area metropolitana di Roma, del Lazio e dell’intero paese;
3) la creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica, nonché la promozione della ricerca nel settore e l’incentivazione, anche mediante la realizzazione di eventi specifici, di nuove forme artistiche che accedono con difficoltà alla distribuzione.
b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto) nonché, in quanto compatibile, della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616);
c) la fondazione recepisca, in quanto compatibile, il codice etico per l’azione amministrativa regionale, di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007).


Art. 3
(Adempimenti inerenti alla partecipazione della Regione alla fondazione)

1. Il Presidente della Regione, ovvero l’assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato, adotta tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione ovvero dall’assessore regionale competente in materia di cultura, da lui delegato.

3. Alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione provvede il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto.

4. I rappresentati della Regione negli organi della fondazione sono vincolati, nell’esercizio del proprio mandato, all’osservanza degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.


Art. 4
(Disposizioni finanziarie)


1. La Regione provvede:
a) per gli oneri derivanti dalla partecipazione alla fondazione, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G12, di uno specifico capitolo, denominato “Partecipazione della Regione Lazio alla fondazione ‘Cinema per Roma’”, con uno stanziamento di 100 mila euro per l’esercizio finanziario 2008, e la riduzione di pari importo del capitolo T22501;

b) per gli oneri derivanti dalle spese per le attività della fondazione, mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, di uno specifico capitolo, denominato “Spese per le attività della fondazione ‘Cinema per Roma’” con una dotazione di 1 milione 500 mila euro, alla cui copertura si provvede con una riduzione di 1 milione 200 mila euro dello stanziamento del capitolo G11503 e una riduzione di 300 mila euro dello stanziamento del capitolo G11533.]



Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 28 giugno 2006, n. 24

(2) Legge abrogata dall'articolo 17, comma 1, lettera g), della legge regionale 2 luglio 2020, n. 5


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.