Interventi per la viabilit… e gli acquedotto rurali e lo sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale (1)(2).

Numero della legge: 43
Data: 7 giugno 1975
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1975

L.R. 7 Giugno 1975, n. 43
Interventi per la viabilit… e gli acquedotto rurali e lo sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale (1)(2).


Art. 1


La Regione Lazio dispone lo stanziamento di L. 6 miliardi sul bilancio di previsione per l'anno 1975 per il finanziamento della legge regionale n. 52 del 17 settembre 1974 concernente la realizzazione di piani di viabilità rurale e di sviluppo e potenziamento dell'elettrificazione rurale.


Art. 2


La Regione promuove e assiste la realizzazione di acquedotti rurali concedendo ai comuni e alle comunità montane contributi fino al 60% della spesa necessaria, elevabili al 75% per opere ricadenti nei territori classificati montani e nelle zone depresse classificate con la legge regionale n. 6 del 5 febbraio 1974.
Per la esecuzione da parte dei comuni, o consorzi di bonifica, o enti di sviluppo, di opere di cui al precedente comma quando siano stati ammessi al contributo del FEOGA, possono essere concessi contributi regionali aggiuntivi in conto capitale, in misura tale da ridurre l'onere a carico del beneficiario al 25% della spesa, o al 15% per opere ricadenti in territori montani o zone depresse (3).


Art. 3


Le richieste di intervento di cui alla presente legge, debbono essere presentate all'Assessorato all'Agricoltura e foreste, con una relazione di massima contenente gli elementi conoscitivi essenziali, sociali, tecnici, economici, dell'opera.
Il Consiglio regionale delibera il programma ed assegna i fondi ai singoli beneficiari.
I comuni, le comunità montane e le province sono delegati all'espletamento di tutte le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione dell'opera finanziata ai sensi della presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale dell'agricoltura, da lui delegato, avuta comunicazione dal sindaco o dal presidente dell'ente locale delegato, dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto dell'opera, rimette all'ente le somme deliberate dal Consiglio regionale (4).


Art. 4


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 6.000 milioni si farà fronte mediante accensione di uno o più mutui al tasso annuo non superiore al 15%, da estinguersi in 40 semestralità costanti anticipate, a decorrere dal secondo semestre 1975 nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli
di bilancio regionale per quanti saranno gli anni di ammortamento del mutuo, distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.
Alla spesa di L. 400.000.000 derivante dall'ammortamento dei mutui predetti per l'anno 1975 si provvede mediante prelievo dal cap. 1963 del bilancio di previsione del medesimo anno.
Per gli anni 1976 e successivi, si farà fronte alla maggiore spesa di L. 400.000.000 utilizzando la disponibilità derivante dalla cessazione dell'onere previsto dalla legge regionale 23 settembre 1974, n. 64 (5).


Art. 5


Il netto ricavo dei mutui di cui al precedente art. 4 sarà introitato al cap. 501 dello stato di previsione per l'entrata nel bilancio di previsione 1975 e verrà correlativamente iscritto ai seguenti capitoli di spesa:
cap. 2762 - "Contributi per la viabilità rurale" L. 3.000.000.000
cap. 2763 - "Contributi per l'elettrificazione
rurale ......................................... L. 2.000.000.000
cap. 2780 - "Contributi per gli acquedotti
rurali ......................................... L. 1.000.000.000
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare su proposta dell'Assessore al bilancio le occorrenti variazioni di bilancio.



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 20 giugno 1975, n. 17.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 19 settembre 1975, n. 251.

(2) A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 la presente legge è abrogata ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 21 giugno 1990, n. 81.

(3) Per le finalità di cui al presente articolo, vedi il rifinanziamento per l'anno 1976 di L. 500.000.000 disposto con l'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 36.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1976, n. 39.

(5) Per la determinazione della spesa delle rate annuali di ammortamento vedi l'art. 4 della legge regionale 14 luglio 1976, n. 33.













Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.