Istituzione delle strade dei vini delle zone del Cesanese (1) (2)

Numero della legge: 44
Data: 28 luglio 1988
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1988

L.R. 28 Luglio 1988, n. 44
Istituzione delle strade dei vini delle zone del Cesanese (1) (2)


(2)

[ Art. 1

1. La Regione, al fine di valorizzare i prodotti dell' agricoltura e dell' artigianato, di far conoscere la gastronomia tipica locale e di rendere fruibile il patrimonio artistico e quello culturale delle tradizioni popolari, istituisce le << Strade dei vini delle zone del Cesanese >>, comprendenti i comuni consorziati i cui territori sono anche parzialmente compresi nelle zone delimitate dalle leggi regionali che istituiscono i vini a denominazione di origine controllata Cesanese del Piglio, Cesanese di Olevano Romano e Cesanese di Affile.


Art. 2

1. Alle rispettive amministrazioni provinciali di Roma e Frosinone sono delegate le funzioni di coordinamento e verifica, nei confronti dei comuni consorziati di cui al precedente articolo e della X e XII comunita' montana, dell' elaborazione dei progetti specifici annuali di intervento da parte dei consorzi medesimi nel quadro del programma triennale di cui al succesivo articolo 4.


Art. 3

1. I progetti specifici di cui al precedente articolo 2 devono contenere: i percorsi storici, turistici, gastronomici ed artigianali, individuando le aziende agricole singole ed associate produttrici di vini tipici, le trattorie con cucina caratteristica con le produzioni locali, i negozi ed i laboratori artigianali con oggetti di produzione locale, le manifestazioni folkloristiche piu' significative.

2. I progetti devono inoltre prevedere un' adeguata azione promozionale per la conoscenza e la divulgazione della strada dei vini in Italia ed all' estero allo scopo di convogliare nella zona un consistente flusso di correnti turistiche. A tale scopo si provvedera' alla stampa ed alla diffusione di carte tematiche in cui siano riportati percorsi enogastronomici, i monumenti storici ed artistici, le bellezze naturali, le aziende produttrici di vino ed altri prodotti tipici, le ricettivita' agro - turistiche, le localita' turistiche della zona e del territorio circostante; nonche' alla predisposizione del << marchio tipico >> dei vini della zona e di altre produzioni tipiche agricole, zootecniche, artigianali, organizzando i relativi punti vendita.

3. Il << marchio tipico >> sara' registrato anche in campo internazionale.

4. Per i fini di cui al presente articolo il consorzio puo' stipulare convenzioni con comuni limitrofi di particolare interesse storico - monumentale e turistico.


Art. 4

1. Le amministrazioni provinciali di Roma e Frosinone elaborano un programma triennale, con articolazione annuale, sentiti i consorzi e le comunita' montane interessate.

2. Il programma triennale e' approvato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

3. La gestione delle << Strade dei vini delle zone del Cesanese >> e' delegata ai consorzi di cui al precedente articolo 2.


Art. 5

1. Per una disciplina della delega di funzioni si applica la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.


Art. 6

1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalita' previste dalla presente legge, la Regione assegna al consorzio dei comuni compresi nella provincia di Roma la somma di L. 100 milioni per l' anno 1988 ed a quello dei comuni compresi nella provincia di Frosinone, L. 100 milioni per l' anno 1988.

2. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1988
viene istituito il capitolo n. 01208 denominato: << Contributo regionale per la realizzazione del consorzio tra i comuni della provincia di Roma e di Frosinone compresi nel territorio della strada dei vini della zona del Cesanese >>, con lo stanziamento di competenza di L. 200 milioni alla copertura del quale si fa' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto dal capitolo n. 29821, elenco n. 4, lettera e), del bilancio stesso.

3. La Regione puo' finanziare, con ulteriori contributi, specifici progetti ritenuti di particolare valore e corrispondenti alle finalita' della presente legge.

4. Alla copertura degli interventi finanziari per gli anni successivi al 1988, non inferiori a L. 200 milioni in ragione di anno, si provvedera' con la legge di approvazione di bilancio dei rispettivi esercizi. ]




Note:


(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 agosto 1988, n. 22

(2) Legge abrogata dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 della stessa l. r. 21/2001.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.