Disciplina delle attivita' di formazione professionale degli operatori socio - sanitari non laureati (1).

Numero della legge: 87
Data: 24 giugno 1980
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1980

L.R. 24 Giugno 1980, n. 87
Disciplina delle attivita' di formazione professionale degli operatori socio - sanitari non laureati (1).


CAPO I
FINALITA' E OGGETTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE


Art. 1
(Finalità)

La Regione, nell' ambito della propria competenza istituzionale, nel rispetto dell' articolo 33 della Costituzione e tenendo conto delle esigenze e degli obiettivi individuati dalla programmazione socio - sanitaria regionale, promuove e disciplina, con la presente legge, la formazione professionale degli operatori socio - sanitari, esclusa la formazione diretta al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore, universitario o post - universitario.


Art. 2
(Oggetto della formazione)

La formazione professionale degli operatori socio - sanitari e' finalizzata:
a) al conseguimento delle qualifiche e delle abilitazioni professionali previste dalle leggi vigenti;
b) alla specializzazione e al perfezionamento degli operatori gia' qualificati ed abilitati per lo svolgimento di compiti specifici nell' ambito delle rispettive qualifiche professionali;
c) alla riqualificazione di operatori interessati da processi di trasformazione e riconversione delle strutture sociali e sanitarie in cui sono inseriti;
d) alla formazione di operatori dei servizi sociali nelle qualifiche consentite dalla normativa vigente;
e) all' aggiornamento permanente di tutti gli operatori dei servizi sociali e sanitari.
f) alla formazione in via sperimentale di operatori dei servizi sociali e sanitari.(2)


Art. 3
(Formazione professionale e programmazione)

La Regione provvedera' altresi' a promuovere, sentiti la consulta di cui al successivo articolo 29 e l' istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio( IRSPEL), studi, ricerche, sperimentazioni per rendere le iniziative di formazione professionale degli operatori socio - sanitari, da essa promosse, coerenti con le prospettive occupazionali conseguenti alle ipotesi di sviluppo formulate dal Consiglio regionale, nonche' alle esigenze e agli obiettivi individuati dalla programmazione socio - sanitaria regionale.


Art. 4
(Diritto alla formazione professionale)

La Regione predispone un calendario e un orario di funzionamento delle sedi formative in modo da rendere agevole la frequenza alle attivita' formative, tenendo conto delle esigenze degli operatori occupati, con particolare riguardo agli operatori femminili e predispone altresi', in relazione a quanto previsto dai singoli piani annuali, gli interventi atti a rendere effettivo il diritto dei cittadini alla formazione professionale e in particolare a garantire agli utenti, nei limiti degli stanziamenti disponibili:
1. - la fornitura dei libri di testo, dispense, materiale tecnico - didattico, di cancelleria utile alla sperimentazione didattica;
2. - servizi di trasporto;
3. - servizi di mensa, nei casi in cui essi siano ritenuti necessari.


CAPO II
RAPPORTI TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA


Art. 5
(Formazione professionale e scuola)

Le iniziative di formazione professionale degli operatori socio - sanitari saranno promosse dalla Regione in collegamento con la scuola secondaria superiore, con l' universita' e con gli istituti di ricerca.


Art. 6
(Utilizzazione delle strutture scolastiche e formative)

Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale degli operatori socio - sanitari, verranno utilizzati, per quanto possibile, i locali e le attrezzature delle scuole secondarie, con le modalita' di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le strutture dei centri e delle scuole di formazione professionale dipendenti da enti pubblici regionali.


Art. 7
(Partecipazione democratica)

La Regione promuove le necessarie proposte al Ministero della pubblica istruzione affinche' i centri di formazione siano rappresentati negli organi collegiali della scuola ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974.


CAPO III
GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE


Art. 8
(Centri per la formazione permanente)

Nel quadro della riorganizzazione ed integrazione dei servizi sociali e sanitari di cui alla legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, e in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove la costituzione di centri comprensoriali o intercomprensoriali per la formazione permanente del personale socio - sanitario, con il compito di organizzare e attuare le attivita' formative indicate al precedente articolo 2.
Detti centri svolgono, in particolare, le seguenti attivita':
a) organizzano corsi di formazione e aggiornamento di cui all' articolo 2;
b) organizzano corsi per l' aggiornamento permanente di tutti gli operatori socio - sanitari;
c) organizzano corsi speciali per gli operatori che intendono assumere volontariamente l' impegno sociale di contribuire alla tutela della salute della comunita';
d) assumono iniziative di educazione sanitaria e di promozione sociale nei confronti della popolazione.
Il numero dei centri e il relativo ambito territoriale sono determinati dal Consiglio regionale nel quadro degli indirizzi della programmazione regionale.
La sede operativa del centro deve essere collocata preferibilmente presso il comune, la provincia o il presidio socio - sanitario, ospedaliero o extraospedaliero che offra, nel territorio di competenza del centro, le maggiori possibilita' di assicurare il migliore funzionamento delle attivita' formative del centro stesso, in relazione alla effettiva disponibilita' di strutture didattiche e alle attivita' di formazione esistenti o in corso di avviamento.


Art. 9
(Istituzione dei centri)

L' istituzione dei centri e' autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' assessore alla cultura d' intesa con quello alla sanita', sentite le competenti commissioni consiliari, in conformita' alle indicazioni formulate dal Consiglio regionale a norma del precedente articolo.
A tal fine le unita' sanitarie locali (USL) devono produrre apposita istanza all' assessorato regionale alla cultura alla quale devono essere allegate:
a) deliberazione delle unita' sanitarie locali con la quale si manifesta la volonta' di istituire il centro;
b) proposta di statuto.


Art. 10
(Organizzazione e funzionamento dei centri)

Lo statuto dei centri conforme allo statuto tipo di cui all' articolo 30 disciplina le modalita' di organizzazione e di funzionamento dei medesimi, definendo i limiti della loro autonomia funzionale ed amministrativa. Sono organi di gestione del centro il comitato di gestione, il suo presidente e la segreteria.
Lo statuto dei centri deve altresi' prevedere una consulta per le attivita' formative, composta da esperti nei campi della pedagogia, della formazione e dell' intervento sociale nonche' rappresentanti dei docenti, degli allievi dei singoli corsi professionali, delle organizzazioni sindacali e delle categorie professionali interessate.
La consulta formula proposte ed esprime pareri agli organi del centro in ordine a tutte le attivita' di formazione permanente del personale socio - sanitario ed alle iniziative di educazione sanitaria e di promozione sociale gestite dal centro. Per la direzione dei corsi e per la segreteria il centro si avvale di personale a tempo pieno appartenente ai ruoli della unita' sanitaria locale o delle unita' sanitarie locali concorrenti alla istituzione del centro nel rispetto della normativa statale disciplinante i requisiti per la direzione didattica delle scuole e dei corsi.
I componenti la segreteria del centro sono nominati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, in cui il centro medesimo svolge la sua attivita', tra il personale che ha svolto per almeno cinque anni attivita' programmativa e/ o didattica nei centri.
Il corpo docente e' formato da operatori a tempo pieno e a tempo parziale, scelti preferibilmente tra il personale di ruolo dei servizi socio - sanitari e culturali degli enti locali. Per lo svolgimento delle attivita' di gruppo, di ricerca e di tirocinio pratico deve essere garantito personale di ruolo infermieristico, tecnico o di assistenza sociale nella proporzione di almeno uno ogni trenta allievi.
L' utilizzazione del personale di cui al presente articolo per le esigenze didattiche del centro e' effettuata mediante comando o distacco anche a tempo parziale.


Art. 11
(Piani annuali delle attivita' formative)

I centri per la formazione permanente di cui al precedente articolo 8 provvedono, annualmente, a predisporre il piano delle attivita' di propria competenza relativo all' anno scolastico successivo, sulla base delle indicazioni programmatiche della Regione.
Il piano delle attivita' indica i singoli corsi e le specifiche iniziative di formazione permanente che si intendono svolgere, ivi compresi quelli di educazione sanitaria o di promozione sociale nei confronti della popolazione.
Per ogni singola iniziativa il piano elenca:
a) il numero degli allievi o partecipanti;
b) gli ordinamenti didattici dei corsi, disciplinanti i requisiti di ammissione, la durata, i programmi e le materie di insegnamento, le modalita' per la didattica e quelle per il rilascio dei diplomi o degli attestati nel rispetto della vigente legislazione;
c) l' indicazione dei servizi e delle strutture socio - sanitarie presso le quali verranno effettuati i tirocini e le esercitazioni pratiche;
d) l' entita' o la dotazione numerica del personale necessario per le esigenze didattiche e organizzative;
e) i locali e le attrezzature da destinare allo svolgimento delle attivita' didattiche, dei quali deve essere documentata la disponibilita';
f) i mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione dei singoli corsi. I predetti piani sono trasmessi alla Regione entro il mese di febbraio.


Art. 12 (3)
(Attivita' formative al di fuori dei centri soggette ad autorizzazione preventiva)

La Regione, tenuto conto delle esigenze della programmazione socio - sanitaria nazionale e regionale e nel rispetto dell' articolo 33 della Costituzione autorizza la istituzione ed il funzionamento di scuole e corsi per operatori sociali e sanitari, di cui al precedente articolo 2, presso enti pubblici e privati nonche' presso associazioni di cui all' articolo 36 del codice civile, che gestiscono servizi socio - sanitari o che operano nel campo della didattica o dell' intervento sociale.
L' autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo e' concessa nel rispetto della normativa nazionale esistente e sempre che l' eventuale tirocinio pratico abbia luogo presso presidi sociali e sanitari convenzionati con il servizio sanitario nazionale o comunque ritenuti idonei dalla Regione.
L' autorizzazione di cui ai precedenti commi e' disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione professionale e sentita la competente Commissione consiliare permanente.
A tal fine gli enti e le associazioni interessate devono produrre apposita istanza all' Assessorato regionale all' istruzione professionale corredata dalla seguente documentazione:
a) deliberazione dell' organo competente con la quale viene espressa la volonta' di istituire la scuola od il corso;
b) statuto della scuola ed ordinamenti didattici dei singoli corsi che si intendono svolgere in conformita', quando abbiano carattere ricorrente e non siano di natura sperimentale, a schemi approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all' articolo 17 della presente legge;
c) programma dettagliato dei corsi;
d) indicazione sulla disponibilita' dei locali e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell' attivita' didattica nel rispetto delle norme vigenti in materia;
e) elenco numerico del personale docente e non docente con l' indicazione delle relative qualifiche e del trattamento economico e normativo previsto;
f) indicazione dei mezzi finanziari disponibili per l' impianto ed il funzionamento della scuola e dei corsi;
g) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti svolgeranno il tirocinio pratico;
h) proposta relativa al numero massimo di studenti da ammettere ai singoli corsi;
i) atto costitutivo e statuto dell' ente od associazione


Art. 13 (4)
(Finanziamento attivita' formative svolte al di fuori dei centri)

La Regione puo' concedere sovvenzioni agli enti pubblici ed alle associazioni, di cui al primo comma dell' articolo 12 della presente legge, autorizzati ad istituire e far funzionare scuole e corsi per operatori sociali e sanitari, a condizione che non abbiano fine di lucro e che l' attivita' formativa sia conforme agli obiettivi della programmazione regionale. Le sovvenzioni sono concesse in via prioritaria agli enti locali territoriali ed agli enti operanti nel campo socio - sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze della programmazione socio - sanitaria


Art. 14 (5)
(Controllo sul funzionamento)

Il controllo sulle attivita' di formazione professionale delle scuole e dei corsi sovvenzionati e' esercitato dalla Regione almeno una volta all' anno durante lo svolgimento del corso, limitatamente ai corsi di durata almeno annuale. Entro sessanta giorni dalla conclusione di ogni corso gli enti gestori di corsi sovvenzionati presentano alla Regione il rendiconto economico - finanziario relativo al corso stesso, nonche' una relazione contenente la valutazione generale dell' attivita' formativa svolta e l' esame degli eventuali elementi di sperimentazione o di innovazione.


Art. 15
(Aggiornamento professionale)

Gli enti ed istituzioni pubblici e privati che gestiscono servizi sociali e sanitari sono tenuti ad assicurare l' aggiornamento permanente del proprio personale mediante l' organizzazione, anche d' intesa tra loro, di corsi di aggiornamento per i dipendenti gia' in possesso di un titolo di qualificazione professionale ovvero attraverso ogni altra iniziativa utile ai suddetti fini.
Deve essere, in ogni caso, garantita la partecipazione di ciascun operatore ad almeno un corso di aggiornamento ogni cinque anni e per una durata minima di cinquanta ore.


Art. 16
(Aggiornamento dei docenti)

La Regione promuove l' aggiornamento dei docenti dei centri, delle scuole e dei corsi disciplinati dalla presente legge. A tal fine la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con universita' ed altri organismi pubblici per l' organizzazione di corsi ed altre attivita' formative.
La frequenza di tali corsi ed attivita' costituisce titolo preferenziale per la nomina a docente. Resta riservato allo Stato l' aggiornamento del personale docente statale.


CAPO IV
ORDINAMENTO DEI CORSI


Art. 17
(Ordinamenti didattici)

L' organizzazione interna dei corsi e delle altre attivita' formative per operatori socio - sanitari e' disciplinata da appositi ordinamenti didattici, definiti dalla Giunta regionale sentite le Commissioni consiliari competenti, la consulta regionale di cui all' art. 29 della presente legge, le organizzazioni sindacali, le forze sociali, nel rispetto della competenza statale in materia di cui alla lettera q) dell' art. 6 della legge n. 833 del 1978 e nell' ambito delle direttive della Comunita' economica europea.
Gli ordinamenti didattici prevedono in particolare:
a) la definizione dei profili professionali, dei livelli formativi e della capacita' professionale da raggiugere al termine dei corsi;
b) il programma analitico delle materie di insegnamento mediante la ripartizione dell' orario per le singole materie, nonche' il programma e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio e delle esercitazioni pratiche;
c) la nomina dei docenti e dei direttori e coordinatori didattici;
d) l' iscrizione o l' ammissione degli studenti;
e) il controllo delle frequenze;
f) la valutazione dell' apprendimento da parte degli studenti;
g) il passaggio da un anno di corso al successivo in casi di corsi di durata pluriennale;
h) l' organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni del comitato didattico;
i) le norme per l' ingiunzione delle sanzioni disciplinari agli studenti per la inosservanza dei propri doveri;
l) la composizione delle commissioni di esame e le modalita' di svolgimento dell' esame finale;
m) le modalita' per il rilascio del diploma o del certificato di abilitazione e le caratteristiche del modello adottato per lo stesso.
L' elaborazione e l' aggiornamento degli ordinamenti didattici, dei programmi e degli indirizzi tecnico - didattici, devono tener conto dei risultati della sperimentazione, assicurando la partecipazione dei docenti, degli allievi, delle organizzazioni sindacali e delle forze sociali e devono garantire la polivalenza, la continuita' e l' organicita' degli interventi formativi.


Art. 18
(Determinazione del numero degli studenti)

La Giunta regionale, in conformita' alle indicazioni dei piani di cui al successivo articolo 28, puo' limitare annualmente, sentito il parere della commissione consiliare competente, il numero massimo degli studenti da ammettere a ciascuno dei corsi autorizzati a norma della presente legge.


Art. 19
(Comitato di gestione)

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presso ciascun centro viene costituito un comitato di gestione di cui fanno parte:
1) due rappresentanti di ognuna delle unita' sanitarie locali competenti per territorio;
2) due rappresentanti del personale docente del centro;
3) due rappresentanti eletti nell' assemblea degli studenti;
4) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative nella Regione;
5) un rappresentante dei lavoratori che svolgono la loro attivita' presso i presidi socio - sanitari che il centro utilizza per la sua attivita';
6) un rappresentante dei consigli scolastici distrettuali competenti per territorio;
7) un rappresentante della Regione, designato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla cultura;
8) il responsabile della segreteria del centro.
Il comitato di gestione dura in carica tre anni. Il comitato elegge tra i rappresentanti delle unita' sanitarie locali il presidente; delibera a maggioranza dei presenti, purche' non inferiori alla meta' dei componenti e gli atti vengono resi pubblici mediante affissione in copia ad un apposito albo.
In presenza di gravi e persistenti irregolarita' o di mancato funzionamento, la Giunta regionale promuove gli adempimenti necessari per lo scioglimento del comitato di gestione e per la sua ricostituzione.


Art. 20
(Compiti e funzioni del comitato di gestione)

Il comitato di gestione provvede ai seguenti compiti:
a) delibera annualmente:
1) il piano delle attivita' didattiche, determinando il numero degli studenti da ammettere ai singoli corsi in conformita' agli indirizzi dei piani regionali e fissando i criteri e gli orientamenti generali per lo svolgimento dei singoli corsi;
2) il preventivo di spesa ed il consuntivo del centro conformi ai modelli indicati dalla Regione;
3) i regolamenti delle singole scuole e/ o corsi proponendoli all' approvazione dell' ente per il successivo inoltro agli organi regionali competenti per l' approvazione;
b) nomina i direttori ed i responsabili didattici delle scuole e/ o dei vari corsi e delle sezioni distaccate dei medesimi;
c) provvede alla scelta ed alla nomina del personale didattico al quale affidare lo svolgimento dei programmi di studio e dei tirocini dei singoli corsi, con preferenza per il personale in servizio presso l' ente a tempo pieno;
d) utilizza i mezzi finanziari messi a disposizione per lo svolgimento delle attivita' del centro, nonche' gli eventuali contributi assegnati al centro dalla Regione o da altri enti;
e) esamina ed approva le proposte di iniziative didattiche presentate da enti interessati alle attivita' del centro;
f) adotta i provvedimenti disciplinari proposti dai comitati didattici comportanti sospensioni ed espulsioni dai corsi.
La segreteria del centro, alle dipendenze del consiglio di gestione, svolge tutti i compiti amministrativi derivanti dalle decisioni del consiglio di gestione, cura la raccolta degli atti e provvede al coordinamento delle attivita' del centro dal punto di vista amministrativo.


Art. 21
(Comitato didattico di corso)

Al fine di garantire la gestione democratica e la partecipazione degli insegnanti e degli studenti all' organizzazione allo svolgimento dell' attivita' didattica, per ogni corso e' costituito un comitato didattico del quale fanno parte almeno tre rappresentanti degli insegnanti, tre rappresentanti degli studenti nonche' un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali del personale dei servizi presso i quali viene effettuato il tirocinio.
La composizione e le modalita' di funzionamento del comitato didattico sono disciplinate dall' ordinamento didattico del corso, di cui al precedente articolo 17.
Il comitato didattico, sulla base degli orientamenti e dei criteri fissati dal consiglio di gestione, provvede:
a) a determinare i programmi, i termini per lo svolgimento delle lezioni teoriche e dei tirocini pratici, gli orari, i testi di studio e quanto altro occorra per lo svolgimento del corso;
b) a vigilare sul rispetto delle disposizioni che regolano lo svolgimento del tirocinio pratico;
c) a decidere in materia di provvedimenti disciplinari salvo ratifica da parte del comitato di gestione per i provvedimenti di espulsione e di sospensione dal corso;
d) a predisporre piani di ricerca, sperimentazione ed effettuazione di indagini e rilevazioni statistiche;
e) ad esercitare ogni altra funzione prevista dall' ordinamento didattico del corso.


Art. 22
(Modalita' del tirocinio)

Il tirocinio deve garantire la formazione globale degli operatori socio - sanitari attraverso una gradualita' e molteplicita' di esperienze da effettuarsi presso piu' servizi e strutture sociali e sanitarie.
Il tirocinio, inoltre, deve essere guidato da personale didattico e deve assicurare il minimo delle ore previste dai programmi di insegnamento, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
Gli allievi non possono essere impiegati in attivita' che non rientrino nelle finalita' didattiche del corso al quale partecipano: piu' in particolare non possono svolgere il loro tirocinio pratico in reparti, servizi e strutture sociali e sanitarie presso i quali l' ente titolare non assicura il rispetto degli standards di personale infermieristico previsti dalla legislazione vigente.


Art. 23
(Diritti e doveri degli studenti)

Nel rispetto dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione, dallo statuto della Regione Lazio e dallo statuto dei diritti dei lavoratori, gli utenti dei corsi di formazione professionale hanno diritto a:
1) riunirsi in assemblea durante l' orario riservato alle attivita' didattiche nel limite massimo di cinque ore mensili, avvalendosi anche dell' apporto di persone che operano nei campi culturale, politico e sindacale, esterno al centro;
2) organizzare collettivi di studio e di lavoro su temi culturali, sociali, politici e sindacali per un massimo di altre cinque ore mensili di attivita' didattica avvalendosi dell' apporto di persone esterne al centro come previsto al punto precedente;
3) diffondere nel centro le pubblicazioni che ritengono utili alla propria formazione civile, culturale, politica e sindacale; 4) essere rappresentanti negli organi di gestione dei centri e delle scuole;
5) avanzare proposte riguardo lo svolgimento dei programmi e la organizzazione di nuove forme di vita interna nei centri e nelle scuole;
6) proporre l' inserimento, nel programma di studio e di lavoro dei corsi, di attivita' integrative di cui non sia previsto l' insegnamento.
La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Gli studenti sono tenuti a collaborare nello svolgimento delle attivita' formative, a tenere un comportamento corretto verso i docenti, il personale e i colleghi e a rispettare i beni e le attrezzature collettive e individuali.
Per l' inosservanza dei predetti doveri possono essere irrogate sanzioni disciplinari secondo la gravita' delle mancanze e con l' osservanza delle norme contenute negli ordinamenti didattici dei corsi, sentiti gli interessati.


Art. 24
(Libretto personale)

All' atto della prima ammissione ad un corso di formazione professionale per operatori socio - sanitari non laureati, ogni studente viene munito di un libretto personale nel quale viene registrato il suo << curriculum >> formativo ed in particolare:
a) natura del corso, durata e materia di insegnamento;
b) caratteristiche del tirocinio e delle esercitazioni pratiche;
c) risultati delle prove di esame.
Nel predetto libretto personale vengono riportati i dati relativi ai corsi ed iniziative di formazione frequentati successivamente dallo studente.
Il modello del libretto personale e' unico per tutta la Regione ed e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alla cultura.


Art. 25
(Agevolazioni di frequenza)

I centri per la formazione permanente nonche' gli enti e le istituzioni autorizzati allo svolgimento di corsi per operatori socio - sanitari a norma della presente legge, in conformita' ai piani regionali di cui al successivo articolo 28 e d' intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, possono prevedere, a favore degli studenti, particolari agevolazioni al fine di facilitare la frequenza dei medesimi alle varie attivita' formative nonche' l' erogazione di un' adeguata indennita', sempreche' gli studenti stessi non godano di retribuzione derivante da un rapporto di lavoro a carattere continuativo o di altre agevolazioni di garattere economico.
Agli studenti che ne siano privi vanno garantite adeguate forme di assistenza sanitaria e di assicurazione contro i rischi derivanti dagli infortuni.


CAPO V
PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE


Art. 26
(Piani pluriennali)

La Regione esercita le proprie funzioni di indirizzo, orientamento e coordinamento in materia di formazione professionale degli operatori socio - sanitari attraverso la formulazione di piani pluriennali volti a garantire un organico collegamento delle attivita' di formazione professionale con gli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo e dal piano socio - sanitario nonche' con le dinamiche occupazionali e professionali cui dovranno far riferimento i piani di intervento annuale.


Art. 27
(Compiti del piano pluriennale)

In relazione agli obiettivi indicati, il piano programmatico pluriennale dovra' contenere la previsione:
1) della spesa, della tipologia e della localizzazione delle attivita' formative;
2) del personale e delle strutture da impegnare ai fini della realizzazione del piano.
Il piano pluriennale e' predisposto dalla Giunta regionale, sentita l' apposita consulta regionale per la formazione professionale di cui al successivo articolo 29, ed approvato dal Consiglio regionale.


Art. 28
(Piano annuale degli interventi per le attivita' formative)

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio regionale delibera, sulla base dei piani annuali delle attivita' formative di cui all' articolo 11 formulati dai centri per la formazione permanente e delle richieste di autorizzazione o di finanziamento per specifiche iniziative formative avanzate dagli enti o istituzioni pubbliche o private, di cui all' articolo 13 della presente legge, il piano per la formzione permanente degli operatori socio - sanitari e per le iniziative di promozione sociale e di educazione sanitaria della popolazione, per il periodo dal 1ø settembre al 31 agosto successivi.
Il piano indica i centri, le scuole o le istituzioni ai quali e' affidata la realizzazione di ogni corso o iniziativa formativa. Il piano prevede la partecipazione massima per ogni corso e il tipo e la misra degli interventi finanziari.
L' inclusione nel piano regionale costituisce autorizzazione specifica allo svolgimento dei corsi abilitanti all' esercizio delle arti e professioni sanitarie ausiliarie soggetti a norma di legge ad autorizzazione preventiva.


Art. 29
(Consulta regionale)

E' costituita presso l' assessorato alla cultura la consulta regionale per la formazione professionale degli operatori socio - sanitari.
Essa collabora con il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare fornendo parere su:
a) il piano pluriennale ed i piani annuali delle attivita' formative;
b) ogni gestione connessa con la programmazione delle attivita' formative;
c) gli obiettivi dei programmi didattici;
d) la definizione degli ordinamenti didattici.
La composizione e l' organizzazione della consulta regionale sara' determinata con deliberazione del Consigio regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.


CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 30
(Statuti e regolamenti)

Entro l' anno formativo successivo all' entrata in vigore della presente legge, i centri, le scuole ed i corsi sono tenuti ad uniformare i propri statuti e ordinamenti didattici alle norme della stessa, nonche' agli schemi di statuto e di ordinamento didattico che saranno deliberati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo 17, trasmettendone copia all' assessorato regionale alla cultura per l' approvazione da parte della Giunta regionale.


Art. 31

Tutte le autorizzazioni all' istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio - sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, e che ricadano nell' ambito di applicabilita' della presente legge, sono revocate entro un anno dalla sua entrata in vigore, qualora non si adeguino alle prescrizioni della legge stessa. Esse sono prorogate eccezionalmente dalla Giunta regionale, fino alla conclusione del corso di formazione.


Art. 32 (6)

Le somme necessarie per l' attuazione delle attivita' di cui alla presente legge sono indicate nei piani pluriennale ed annuale e fanno carico agli appositi capitoli n. 06735, n. 13010 e n. 13013 del bilancio regionale la cui competenza e' costituita rispettivamente dai fondi regionali liberi da vincoli di destinazione e dal fondo sanitario regionale


Note:

(1) Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 luglio 1980, n. 21

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 9.

(3) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 9.

(4) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 9.

(5) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 9.

(6) Articolo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 9.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.