Norme per l'agricoltura biologica.

Numero della legge: 51
Data: 27 luglio 1989
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1989

L.R. 27 Luglio 1989, n. 51
Norme per l'agricoltura biologica.




Abrogata dall'art. 16 della legge regionale 30 giugno
1998, n. 21, ad eccezione dei numeri 9, 10, 11 e 12 della
Tabella A, che si riportano comunque in allegato.




Tabella A


Parametri agronomici e zootecnici di classificazione delle aziende agricole.


(Omissis)

9) Tecniche di allevamento e di stabulazione

Gli allevamenti devono aver luogo in ambienti idonei, spaziosi ed areati, integrando con pascoli e alpeggi stagionali.
Gli animali devono potersi muovere liberamente, anche se all'interno dei box; per l'avicoltura è proibito l'allevamento in gabbie, consentito solo per i conigli, ma in gabbie igienicamente idonee ed in locali spaziosi ed areati.
Per l'apicoltura sono ammessi solo alveari e telaini mobili, è consentito il nomadismo, la consistenza di un apiario non deve superare le 50 unità, elevabili a 100 nel periodo invernale e a 200 per i nuclei di fecondazione e gli sciami fino a 5 telaini.
La consistenza dell'allevamento deve essere proporzionale alle dimensioni delle aziende ed alle capacità produttive delle colture foraggere e dei pascoli. Per gli allevamenti bovini viene indicato come valore massimo da non superare quello di 12 quintali ad ettaro di peso vivo, valore che viene dimezzato per i suini, anche tenendo conto del carico delle deiezioni.
Aziende in conversione: viene ammesso un carico di bestiame superiore del 20 per cento a quello sopra indicato.


10) Alimentazione del bestiame

Foraggi, mangimi e pascoli aziendali o di altre aziende biologiche.
Sono ammessi quali integratori soltanto prodotti naturali, quali sale marino o di roccia, lieviti, calce di alghe, misture di verdure e preparati biologici.
L'allattamento deve essere effettuato esclusivamente con latte naturale.
L'acquisto di alimenti al di fuori dell'azienda deve rappresentare solo un'integrazione per casi particolari e deve essere autorizzato dal settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca.
Aziende in conversione: quando sia difficoltoso reperire alimenti da fonti biologiche, l'ufficio può autorizzare l'acquisto di parte del cibo da aziende tradizionali. Non è comunque ammesso l'uso di additivi di sintesi e di farmaci nei mangimi.


11) Medicina veterinaria

Si fa normalmente uso di rimedi omeopatici e di fitoterapia.
In caso di emergenza è possibile l'uso di antibiotico e di altri farmaci, solo per brevi periodi e dandone comunicazione al settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca competente per territorio.
Aziende in conversione: come sopra.


12) Selezione e riproduzione del bestiame

Vanno utilizzate specie e razze adatte all'ambiente.
La selezione viene fatta a livello aziendale o interaziendale usando come fondamentali criteri: l'utilizzo alimentare massimo delle sostanze grezze, lo stato di salute con particolare riguardo alla longevità ed alla fertilità, la produzione.
La riproduzione viene fatta fra capi di aziende biologiche.
Aziende in conversione: la riproduzione può avvenire, qualora manchino allevamenti biologici e su autorizzazione del settore decentrato agricoltura, foreste, caccia e pesca competente per territorio, anche utilizzando capi allevati o provenienti da aziende tradizionali.


(Omissis).


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.