Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 concernente: "Interventi per la salvaguardia igienico- sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Svilup- po di attivit… agricole compatibili nei territori prospicienti ai laghi" (1) (2)

Numero della legge: 69
Data: 28 ottobre 1991
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1991

L.R. 28 Ottobre 1991, n. 69
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 concernente: "Interventi per la salvaguardia igienico- sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Svilup- po di attivit… agricole compatibili nei territori prospicienti ai laghi" (1) (2)


[ Art. 1

1. (Omissis) (2).


Art. 2

1. (Omissis) (3).


Art. 3

1. (Omissis) (4).


Art. 4

1. (Omissis) (5).


Art. 5

1. Le denominazioni dei capitoli di spesa n. 01017 e n. 01018 del bilancio di spesa per l'anno 1991 e seguenti sono, rispettivamente, così sostituiti:
capitolo n. 01017: "Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, nonchè di opere di miglioramento fondiario ai comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Roma, Trevignano Romano, Caprarola e Ronciglione ed altri imprenditori agricoli, singoli e/o associati e università agrarie che esercitano la loro attività nei territori interessati degli stessi comuni";
capitolo n. 01018: "Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti nonchè opere di mi-glioramento fondiario ai comuni di S. Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Marta, Capodimonte, Valentano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro ed agli imprenditori agricoli, singoli e/o associati e università agrarie che esercitano la loro attività negli stesso comuni”.]




Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1991, n. 33

(2) Legge abrogata dal numero 62) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.