L.R. 13 Febbraio 1987, n. 15 |
Istituzione del parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri (1) |
Art. 1 (Istituzione) E' istituito con la presente legge il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri e' compreso nel sistema dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Art. 2 (Classificazione) Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri e' destinato alla conservazione e razionale utilizzazione del territorio, delle sue caratteristiche naturali, del patrimonio storico ed archeologico secondo le norme contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione di cui ai successivi articoli. In particolare, il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri e' destinato alla conservazione dell' ecosistema costiero in tutte le sue componenti, biotiche ed abiotiche, ed alla sua corretta fruizione, mediante apposita regolamentazione dell' affluenza turistica, nell' interesse della collettivita' regionale. Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri e' classificato << Suburbano >>, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Art. 3 (Perimetrazione) Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri e' delimitato dai confini riportati nella cartografia, in scala 1: 5.000, che costituisce parte integrante della presente legge. Art. 4 (Gestione) La gestione del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri e' delegata ad un consorzio tra i comuni di Formia e Minturno, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale. Sono organi del consorzio: a) l' assemblea, costituita dai sindaci dei comuni interessati, o da loro delegati, quali membri di diritto, e da tre consiglieri, di cui uno per le minoranze, eletti da ciascun consiglio comunale con il sistema del voto limitato; b) il comitato di gestione, costituito da tre membri, oltre il presidente, eletti dall' assemblea al suo interno; c) il presidente, eletto dall' b al suo interno; d) il collegio dei revisori dei conti, composto da membri nominati dall' assemblea del consorzio, di cui uno eletto dalle minoranze ed uno designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente. Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso. Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi del consorzio. L' ente gestore del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri si avvarra' della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto, in deroga a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da: a) un esperto in pianificazione territoriale (architetto o ingegnere) destinato dall' ordine professionale competente; b) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche e culturali operanti nel territorio del parco; c) un esperto di problemi del turismo designato dall' ente provinciale per il turismo di Latina; d) un esperto designato dalla sovrintendenza archeologica; e) un esperto in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali designato dalla Giunta regionale; f) un botanico, un geologo ed uno zoologo designati dalla Giunta regionale. I membri del comitato vengono nominati dall' assemblea del consorzio su designazione degli enti o associazioni o albi professionali di appartenenza. Il comitato tecnico scientifico e' presieduto dal presidente del consorzio di gestione del parco e si riunisce almeno ogni semestre. Il comitato tecnico scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali per la gestione del parco, sulle attivita' di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall' ente gestore. Art. 6 (Personale del consorzio) Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio incluso nel parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, l' ente gestore costituira' un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del parco stesso il cui onere gravera' sul bilancio regionale. L' ufficio sara' dotato di un direttore tecnico, responsabile, oltre al personale tecnico ed amministrativo necessario, in ragione di un massimo di sette addetti. Il personale del consorzio verra' assunto mediante pubblici concorsi le cui modalita' verranno stabilite di concerto con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale e di parchi e riserve naturali. Il direttore tecnico verra' assunto mediante concorso per titoli ed esami che accertino la professionalita' e l' esperienza acquisita in materia di pianificazione del territorio e di gestione di parchi e riserve naturali. In attesa dell' espletamento dei concorsi di cui ai comma precedenti l' ente gestore e' autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine, nei limiti consentiti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 ed in conformita' con le direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a termine non potra' comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente dagli enti locali. Ai fini della stipula dei contratti a termine di cui ai comma precedenti, costituira' titolo preferenziale il possesso di attestati di qualificazione professionale per operatori dei parchi e delle riserve naturali regionali. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, l' ente gestore potra' avvalersi di personale dipendente dagli enti locali consorziati nonche' di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. Il personale dipendente dall' ente gestore del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri svolgera' nel territorio del parco compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, vegetazionale, storico e culturale, per l' osservanza delle norme statali, regionali e locali in materia, nonche' per garantire il rispetto e l' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco e per assicurare l' incolumita' personale dei visitatori del parco. Il personale di vigilanza dipendente dall' ente gestore svolge funzioni di polizia amministrativa ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Art. 7 (Convenzioni) L' ente gestore e' autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con organismi a base associativa, previo parere favorevole della Giunta regionale, per la gestione dei servizi necessari alla conduzione ed al funzionamento del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri. Art. 8 (Zonizzazione e norme di utilizzazione) Il territorio del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri e' suddiviso nelle zone riportate con appositi simboli grafici nella cartografia in scala 1: 5.000, che costituisce parte integrante della presente legge. Tali zone sono individuate e regolamentate come segue: 1) Zona A, di riserva orientata. Nella Zona A sono consentiti esclusivamente interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonche' il solo restauro conservativo delle strutture esistenti di interesse storico culturale. La fruizione della Zona A e' consentita esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, per scopo di studio, per scopi didattici lungo appositi percorsi segnalati, secondo le norme del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 9. Sono vietate le opere di urbanizzazione e le opere edilizie di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto previsto nel presente punto 1). 2) Zona B, archeologica e naturalistica. Nella Zona B sono consentiti esclusivamente interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonche' del patrimonio storico archeologico, d' intesa con i competenti organi dello Stato. La fruizione della Zona B e' consentita esclusivamente per motivi di ricerca scientifica e di studio, per scopi didattici lungo percorsi appositamente segnalati, secondo le norme del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 9. Sono vietate le opere di urbanizzazione e gli interventi edilizi, ad eccezione di quanto previsto nel presente punto 2). 3) Zona C, di turismo naturalistico. Nella Zona C sono consentiti gli interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonche' il restauro conservativo degli edifici esistenti. Sono consentiti inoltre interventi volti a favorire la corretta fruizione turistica da parte del pubblico mediante strutture di servizio che non comportino edificazione di nuove volumetrie. Non sono consentite le opere di urbanizzazione ne' le opere edilizie, ad eccezione di quanto previsto al presente punto 3). 4) Zona D, servizi. Nella zona D sono consentiti interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonche' interventi di restauro e riqualificazione del paesaggio. Sono consentiti altresi' interventi per il restauro e l' adeguamento funzionale delle strutture esistenti, nonche' la ristrutturazione e la sistemazione della viabilita' esistente. Nella Zona D, in aggiunta alla cubatura esistente e' consentito un indice territoriale pari a 0,01 mc / mq per la realizzazione delle sole attrezzature di servizio pubblico. Nella zona D sono localizzati i servizi pubblici e di interesse pubblico necessari alla corretta fruizione turistica del parco. La Zona D viene attuata mediante piano particolareggiato che i comuni interessati, ciascuno per la parte di territorio di propria competenza, dovranno adottare, ai sensi della vigente normativa urbanistica, entro dodici mesi dalla approvazione e dello Statuto. 5) Zona E, agricola. La Zona E e' destinata all' esercizio delle attivita' agricole. L' ente gestore predispone idonei piani di tutela, sviluppo e valorizzazione delle attivita' e delle produzioni agricole, contenenti anche gli incentivi per la conduzione dei fondi secondo le indicazioni contenute nei piani stessi. L' ente gestore promuove ed incentiva altresi' l' uso di fertilizzanti e fitofarmaci non inquinanti e le tecniche di lotta biologica antiparassitaria. L' edificazione di nuove strutture, da parte di imprese familiari dirette - coltivatrici, connesse alla conduzione di fondi agricoli e' consentita nei limiti di 0,01 mc / mq su lotto minimo di 30.000 mq. Nell' ambito della Zona E la destinazione d' uso di ogni fabbricato, o parte di esso, deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge. L' utilizzazione dell' indice massimo di fabbricabilita' esclude ogni richiesta successiva di altra concessione di costruzione sulla superficie stessa, indipendentemente da successivi frazionamenti o passaggi di proprieta'. E' consentita la sistemazione della viabilita' esistente, nonche' l' esecuzione di opere di urbanizzazione necessarie alla ristrutturazione urbanistica e risanamento igienico del territorio. Art. 9 (Regolamento di attuazione) Entro il termine di dodici mesi dall' approvazione dello Statuto del consorzio l' ente gestore adotta il regolamento di attuazione del parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri. Il regolamento disciplina l' utilizzazione del territorio del parco e le attivita' in esso consentite, in particolare l' accesso del pubblico nelle zone A e B e le modalita' di fruizione delle strutture delle zone C e D. Il regolamento di attuazione e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente. Art. 10 (Norme transitorie) Fino all' entrata in vigore del piano particolareggiato del regolamento di attuazione di cui ai precedenti articoli, nel territorio del parco sono consentite esclusivamente opere necessarie per l' adeguamento igienico e sanitario delle strutture esistenti, secondo le normative statali e regionali vigenti. Sono consentiti inoltre interventi diretti dell' ente gestore previsti per le zone A, B e C di cui al precedente articolo 8. Art. 11 (Norme generali) Nel territorio del parco sono comunque vietati: a) la manomissione e l' alterazione dell' ambiente naturale; b) l' apertura di cave e l' esercizio di qualunque tipo di attivita' estrattiva; c) l' apertura di nuove strade nelle zone A, B e c; d) la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alle attivita' agricole, allo svolgimento dei compiti d' istituto da parte di enti ed organismi pubblici territorialmente competente; e) l' accensione di fuochi al di fuori degli spazi appositamente predisposti; f) il campeggio ed il bivacco al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo; g) la caccia e l' uccellagione, con qualunque mezzo esercitate. Sono fatte salve eventuali catture di animali a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano approvato dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa vigente; h) la raccolta e la distruzione di uova, nidi, specie vegetali spontanee, reperti paletnologici, paleontologici, archeologici. E' vietata altresi', la raccolta di rocce e di minerali. Eventuali deroghe possono essere consentite a soli fini di studio e di ricerca scientifica da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici e privati; i) l' abbandono di rifiuti di qualunque genere; l) l' apposizione di cartelloni pubblicitari di qualunque genere, fatta eccezione per la tabellazione di servizio e la segnaletica turistica del parco; m) l' esecuzione di tagli boschivi nelle zone A, B e C, fatti salvi gli interventi funzionali al recupero e ripristino degli ecosistemi naturali di cui al precedente articolo 8 e le pratiche tradizionali di decorticazione delle quercie da sughero. Per l' indennizzo dei mancati redditi derivanti a privati dalle norme sulle utilizzazioni boschive, l' ente gestore provvedera' direttamente, secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, utilizzando parte dei fondi di cui all' articolo 14 della presente legge. Art.12 (Norme particolari) Entro il termine perentorio di mesi sei dall' approvazione dello Statuto di cui al precedente articolo 4, l' ente gestore provvede ad effettuare il rivelamento dei manufatti esistenti all' interno del perimetro del parco nonche' ad accertarne la legittimita' ai sensi delle vigenti normative urbanistiche. L' ente gestore, in caso di accertate irregolarita', e' tenuto alla riduzione in ripristino dei luoghi a spese dei contravventori. Per il raggiungimento delle finalita' istitutive del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, l' ente gestore e' altresi' autorizzato, con la presente legge, ad acquisire beni ed immobili compresi nel perimetro del parco, secondo le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente. Art. 13 (Sanzioni) Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, si applica quanto previsto dallo articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. La sanzione amministrativa minima e' stabilita in L. 100.000, quella massima in L. 1 milione. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all' articolo 8 della presente legge, e' stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di lire 20 milioni. Le violazioni sono accertate oltre che dal personale dipendente dall' ente gestore anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti. Art. 14 (Norme finanziarie) Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco suburbano regionale di Gianola e del Monte di Scauri e' autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni. Per l' attuazione di quanto previsto nell' articolo 12, ultimo comma, della presente legge e' inoltre autorizzata, per l' anno finanziario 1987, la spesa di L. 400 milioni. L' onere di cui al primo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21050 del bilancio 987 denominato << Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 >> che offre la necessaria disponibilita'. L' onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto in apposito capitolo del bilancio 1987 denominato << Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 per interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' socio - economiche compatibili nei rispettivi territori >>. Alla copertura finanziaria dell' onere di cui ai precedenti secondo e quarto comma, si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio di previsione per lo anno finanziario 1987. Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attivita' svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonche' delle attivita' da svolgere nell' anno successivo. Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalita' istitutive ed al funzionamento del parco stesso. Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 marzo 1987, n. 8 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |