L.R. 09 Settembre 1988, n. 56 |
Istituzione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia nel territorio dei comuni di Marcetelli, Varco Sabino e Collegiove Sabino (1) |
Art. 1 (Istituzione) 1. E' istituita con la presente legge la riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 2. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' compresa nel sistema dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Art. 2 (Perimetrazione) 1. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 25.000, allegato << A >>, e descritti nell' elenco, allegato << B >>, che costituiscono parte integrante della presente legge.(2) 2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4, od in caso inadempienza da parte dello stesso la Giunta regionale provvede all' apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso alla riserva naturale, recanti la dicitura << Regione Lazio - Comuni di Marcetelli, Varco Sabino e Collegiove Sabino - sistema dei parchi e delle riserve naturali - riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia >> ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico della riserva stessa concordato con le competenti strutture della Giunta regionale. La perimentazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, nonche' la zonizzazione di cui al successivo articolo 10, potranno essere modificati per motivi funzionali al migliore assetto strumentale del territorio, sulla base delle indicazioni degli strumenti di attuazione e dopo aver sentito il parere dei relativi consigli comunali interessati, con deliberazione del Consiglio regionale. Art. 3 (Finalita' e classificazione) 1. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' destinata alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversita' genetica delle specie animali e vegetali presenti al fine di garantire lo sviluppo economico e sociale delle comunita' locali interessate e la corretta utilizzazione dell' ambiente naturale da parte di tutta la popolazione attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione secondo le direttive degli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 9. 2. In particolare la riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' destinata alla tutela dell' ecosistema forestale montano in tutte le sue componenti, biotiche ed abiotiche, e del paesaggio montano. 3. La riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' classificata riserva naturale parziale, a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Art. 4 (Gestione) 1. La gestione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' affidata ad un consorzio tra i comuni di Marcetelli, Varco Sabino e Collegiove Sabino che la esercita sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale. Sono organi del consorzio: a) l' assemblea, costituita dal sindaco, o da un suo delegato, e da tre rappresentanti, di cui uno per le minoranze, designati da ciascun consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) il comitato di gestione eletto dall' assemblea al suo interno e formato da non piu' di tre membri oltre il presidente; c) il presidente eletto dall' assemblea al suo interno; d) il collegio dei revisori, composto da due membri designati dall' assemblea del consorzio, di cui uno per le minoranze, e da un membro designato dalla Giunta regionale che svolge le funzioni di presidente. 2. Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente ogni cinque anni, in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso. 3. Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi. 4. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l' assessore competente in materia di parchi e riserve naturali, convoca l' assemblea del consorzio onde procedere alla elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti. 5. Il consorzio adotta il proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale per la definitiva approvazione entro sessanta giorni dalla elezione degli organi di cui al termine precedente. 6. In caso di mancata costituzione del consorzio, ovvero in caso di scioglimento dello stesso o di costante inadempienza alle norme contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione della riserva, la gestione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sara' curata, in via provvisoria, dalla Giunta regionale. 1. L' ente gestore della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia si avvarra' della consulenza di un comitato tecnico - scientifico composto, oltre a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da: a) un esperto in pianificazione territoriale; b) un agronomo; c) un esperto in materia di gestione di parchi e riserve naturali designato dalla Giunta regionale. 2. Il comitato tecnico - scientifico e' presieduto dal presidente del consorzio di gestione della riserva naturale e si riunisce almeno ogni semestre. 3. Il comitato tecnico - scientifico esprime pareri consultivi sugli strumenti di pianificazione, sui programmi annuali, sulle attivita' di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall' ente gestore. Art. 6 (Personale del consorzio) 1. Allo scopo di assicurare la tutela del territorio incluso nella riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia l' ente gestore costituira' un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa della riserva stessa. 2. L' ufficio sara' composto da un massimo di dodici addetti. 3. Il personale del consorzio verra' assunto mediante pubblici concorsi i cui termini verranno stabiliti di concerto con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale e di parchi e riserve naturali. 4. In attesa dell' espletamento dei concorsi di cui al comma precedente l' ente gestore e' autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine, nei limiti consentiti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 ed in conformita' con le direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. 5. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a tempo determinato non potra' comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente dagli enti locali. 6. Ai fini della stipula dei contratti a termine di cui al precedente quarto comma, costituira' titolo preferenziale il possesso di attestati di qualificazione professionale per operatori dei parchi e delle riserve naturali regionali. 7. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento della riserva naturale, l' ente gestore potra' avvalersi di personale dipendente dagli enti locali facenti parte del consorzio, nonche' di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale. 8. Il personale dipendente dall' ente gestore della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia svolgera' nel territorio della riserva compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, floristico, forestale e culturale, per l' osservanza delle disposizioni statali, regionali e locali in materia, nonche' per garantire il rispetto e l' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e per assicurare l' incolumita' personale dei visitatori della riserva. Art. 7 (Direzione tecnica della riserva naturale) 1. In attesa della definizione del sistema di riserve naturali relativo al territorio della Comunita' montana VII zona, Salto Cicolano ed al territorio della Comunita' montana VIII zona, la direzione tecnica della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sara' curata dall' ente gestore della riserva stessa. 2. A tal fine l' ente gestore si avvarra' di personale regionale appositamente distaccato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ovvero della consulenza di liberi professionisti mediante apposite convenzioni. 3. In caso di futura istituzione di parchi e riserve naturali nei territori delle Comunita' montane in cui ricade la riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, verranno contestualmente definiti i criteri ed i metodi per coordinare la direzione tecnica dei vari territori interessati aventi caratteristiche omogenee. 4. Nel caso non intervengano provvedimenti per l' istituzione di parchi e riserve naturali nel territorio delle Comunita' montane suddette nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' autorizzato ad assumere, con le modalita' stabilite nel precedente articolo 6, un direttore tecnico. 5. In tal caso il limite massimo di addetti alla gestione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' elevato a tredici. Art. 8 (Convenzioni) 1. L' ente gestore e' autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, sentita la Giunta regionale, per la gestione dei servizi necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinari e straordinari della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia. Art. 9 (Strumenti di attuazione) 1. Entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione dello statuto del consorzio, l' ente gestore redige un piano di utilizzazione del territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, con il relativo programma di attuazione. 2. Contestualmente alla redazione del piano di utilizzazione, l' ente gestore predispone il regolamento di attuazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia. 3. Il piano di utilizzazione del territorio ed il relativo programma di attuazione, nonche' il regolamento di attuazione vengono affissi per trenta giorni, a cura del presidente del consorzio, nell' albo dei comuni consorziati, dando notizia dell' affissione sul foglio degli annunci legali della provincia di Rieti. 4. Nei trenta giorni successivi all' ultimo giorno della pubblicazione possono essere presentati da chiunque osservazioni al piano. 5. Entro i successivi sessanta giorni l' assemblea del consorzio formula, sulle osservazioni presentate, le proprie controdeduzioni ed adotta definitivamente gli strumenti suddetti. 6. Il piano di utilizzazione del territorio ed il relativo programma di attuazione, nonche' il regolamento di attuazione vengono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla trasmissione degli atti alla Regione Lazio. 7. Il piano di utilizzazione del territorio ed il regolamento di attuazione debbono contenere le indicazioni necessarie per assicurare la tutela degli ecosistemi e delle specie e per promuovere la tutela degli ecosistemi e delle specie e per promuovere la razionale utilizzazione delle riserve naturali. 8. In particolare il piano di utilizzazione deve contenere le indicazioni relative a: a) le zone in cui incentivare le produzioni agricole, zootecniche e forestali, nel rispetto delle finalita' della presente legge; b) le eventuali zone di riserva integrale e le relative modalita' di utilizzazione; c) le eventuali zone di riserva orientata e gli interventi in esse attuabili; d) le eventuali zone di riserva genetica; e) gli eventuali monumenti naturali e gli interventi per la loro tutela e valorizzazione; f) le eventuali zone di interesse paesaggistico e le relative norme di tutela ai sensi della legge n. 1497 del 1939; g) le zone da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, scientifici e gli interventi da realizzare per consentire la loro fruizione; h) il sistema della viabilita' all' interno della riserva naturale; i) le aree nelle quali saranno effettuati interventi diretti da parte dell' ente gestore; l) i territori non compresi nella perimetrazione di cui all' articolo 2 della presente legge che presentino caratteristiche ambientali omogenee od abbiano rapporti di continuita' funzionale ed ecologica con il territorio della riserva stessa. 9. Il regolamento di attuazione disciplinera' lo svolgimento di tutte le attivita' consentire all' interno della riserva naturale, ed in particolare indichera': a) le modalita' di utilizzazione del patrimonio forestale di proprieta' pubblica e privata al fine di assicurare la salvaguardia delle associazioni vegetali naturali, delle specie faunistiche in esse presenti, l' aspetto paesaggistico, la funzione di difesa del suolo nonche' la produzione legnosa a fini economici, nelle zone all' uopo destinate, attraverso un idoneo piano di assestamento ed utilizzazione dei boschi; b) le modalita' per l' assistenza tecnica ai privati per il miglioramento dei boschi di loro proprieta', nonche' le norme per l' incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri consigliati dall' ente gestore; c) gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei castagneti da frutto e della loro produzione; d) le norme e le modalita' per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei e dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco; e) gli interventi per il miglioramento dei prati pascoli e per la salvaguardia e l' incentivazione delle attivita' zootecniche; f) la proposta di interventi, ed i relativi criteri di attuazione, per i recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico nel territorio della riserva naturale; g) gli interventi per promuovere la utilizzazione turistica del territorio della riserva naturale e le norme per la fruizione delle eventuali strutture turistiche ed escursionistiche; h) le modalita' di transito per i mezzi il cui uso non sia connesso all' esercizio delle attivita' agricole, all' interno del sistema di viabilita' della riserva naturale; i) le modalita' e gli interventi per la tutela e la ricostituzione del patrimonio faunistico originario. 10. Entro il termine di dodici mesi dalla data di approvazione degli strumenti di attuazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, gli enti locali interessati privi di strumento urbanistico vigente redigono, ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 32, il piano regolatore generale che recepira' al suo interno le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti attuativi concernenti il territorio di loro pertinenza. 11. Entro lo stesso termine gli enti locali con strumento urbanistico in vigore od adottato provvederanno ad adeguare tale strumento ai contenuti degli strumenti attuativi della riserva naturale. 12. Al fine di concorrere alla migliore attuazione delle finalita' istitutive della presente legge, gli enti locali interessati, in fase di redazione e di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, provvederanno ad inserire previsioni e normative, ovvero ad adeguare quelle vigenti, ai criteri ed ai contenuti degli strumenti attuativi della riserva anche per le porzioni di territorio di loro pertinenza non incluse nella perimetrazione di cui al precedente articolo 2 ma indicate negli strumenti attuativi per la loro continuita' funzionale e correlazione ecologica e territoriale con il territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia. 13. Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma l' ente gestore non abbia adottato gli strumenti di attuazione previsti dalla presente legge, la Giunta regionale in via sostitutiva, e secondo le modalita' stabilite ai commi precedenti, previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi sociali operanti sul territorio, presenta la proposta degli strumenti di attuazione della riserva naturale al Consiglio regionale che l' approva come previsto dal presente articolo. 1. Il territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' suddiviso in due zone, denominate con le lettere A e B ed indicate con appositi simboli grafici nella cartografia, allegato << C >>, che costituisce parte integrante della presente legge. 2. Tale suddivisione di zona potra' essere oggetto di revisione in fase di predisposizione degli strumenti attuativi sulla base delle indicazioni che emergeranno dagli studi propedeutici alla redazione degli strumenti stessi ed al fine di concorrere alla migliore utilizzazione del territorio secondo le finalita' istitutive della riserva naturale. 3. Fino all' approvazione degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9, le norme urbanistiche da osservare nel territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, ai sensi dell' articolo 6, lettera f), della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sono le seguenti: zona A: sono consentiti la manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' il restauro conservativo degli edifici rurali sparsi e dei centri ed immobili di interesse storico, culturale ed architettonico, nel rispetto delle normative vigenti. E' altresi' consentita la manutenzione delle piste, delle mulattiere e dei sentieri esistenti purche' cio' non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni - tipo delle infrastrutture suddette; zona B: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' di restauro conservativo e risanamento igienico degli edifici esistenti, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tradizionali e delle destinazioni d' uso originarie. Sono ammessi aumenti di cubatura per esigenze connesse al risanamento igienico - sanitario, secondo progetti da concordare con l' ente gestore. L' edificazione di nuove strutture nei terreni di proprieta' privata e per utilizzazioni connesse alla conduzione agricola dei fondi e' consentita nel limiti di 0.001 metri cubi per metro quadro su lotti minimi di 50.000 metri quadrati, limitatamente alle aree prive di copertura boschiva, ferme restando eventuali prescrizioni piu' restrittive derivanti da normative vigenti. E' consentita manutenzione e la sistemazione delle piste esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse ed in particolare con una ampiezza massima delle sezioni di tre metri piu' un metro per eventuali cunette. 4. Gli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9 forniranno agli enti locali interessati le indicazioni per le modifiche da apportare alle normative urbanistiche vigenti od adottate, per la concreta attuazione del piano di utilizzazione del territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia. 5. Le concessioni od autorizzazioni relative a manufatti, opere od attivita' ricadenti nel territorio della riserva saranno rilasciate dagli enti locali competenti per territorio previo nulla - osta dell' ente gestore che dovra' esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine senza che sia intervenuto un parere in merito da parte dell' ente gestore, il nulla - osta dovra' intendersi rilasciato. 6. In attesa dell' approvazione degli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 9 nel territorio della riserva e' consentita la realizzazione delle seguenti opere, in attuazione di programmi predisposti dagli enti locali gia' approvati dalla Regione ed in fase di attuazione: a) realizzazione di un rifugio per attivita' zootecniche e turistiche in localita' Colle Ciccia del comune di Marcetelli; b) realizzazione di un rifugio per attivita' zootecniche e turistiche in localita' Le Forche del comune di Varco Sabino; c) completamento e sistemazione della pista Varco - Le Forche in comune di Varco Sabino; d) sistemazione e depolverizzazione con manto bituminoso della strada provinciale Collegiove Sabino - Marcetelli nei territori di Collegiove Sabino e di Marcetelli; e) sistemazione e completamento strada Collegiove Sabino - Paganico nel territorio di Collegiove Sabino; f) sistemazione e completamento risanamento igienico sorgente << Sambuci >> nel territorio di Collegiove Sabino; g) sistemazione e completamento acquedotto << ariaserra >> nel territorio di Collegiove Sabino. 7. Le opere suddette dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni impartite dagli organi regionali in fase di approvazione dei progetti e/ o dei programmi. 8. Nelle more dell' approvazione degli strumenti di attuazione della riserva naturale sono altresi' vietati: a) l' apertura di nuove strade e piste carrabili, nonche' la trasformazione di quelle esistenti, ad eccezione di quanto previsto al precedente sesto comma; b) l' esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilita' di interesse dello Stato, delle opere consentite dalla presente legge per l' esercizio delle attivita' agricole e delle opere di cui al precedente sesto comma, lettera a) e b); c) l' esecuzione di qualsiasi taglio nei boschi di alto fusto o nei boschi cedui di proprieta' pubblica, fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali verranno rilasciate apposite autorizzazioni da parte dell' ente gestore od in caso di mancata costituzione dello stesso, da parte della Giunta regionale; 1. Nel territorio della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sono comunque vietati: a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali; b) l' apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse; c) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio della riserva, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto, per i mezzi necessari alla conduzione delle attivita' agricole e forestali per i quali verra' rilasciato dall' ente gestore, a titolo gratuito, un apposito contrassegno; d) l' abbandono di rifiuti di ogni tipo; e) il campeggio, i bivacchi, l' accensione di fuochi al di fuori delle aree a tali scopi destinate, ad eccezione dei fuochi controllati per la ripulitura dei castagneti; f) l' apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione dei cartelli della riserva stessa; g) l' esercizio della caccia e dell' uccellagione, con qualunque mezzo esercitate. Eventuali catture di animali, in modo incruento ed a solo fine di ricerca scientifica, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti potranno essere autorizzati dall' ente gestore previo parere delle competenti strutture regionali, secondo le normative regionali e statali vigenti; h) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici. Eventuali attivita' di ricerca potranno essere autorizzate dall' ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti, secondo le normative regionali e statali vigenti; i) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di attuazione. Nelle more dell' approvazione del suddetto regolamento e' consentita esclusivamente la raccolta dei funghi secondo le normative vigenti in materia. Art. 12 (Norme particolari) 1. Per gli indennizzi dei mancati redditi derivanti ad enti pubblici ed a privati dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia sara' utilizzata parte dei fondi destinati alla gestione della riserva stessa, in attesa dell' approvazione degli strumenti di attuazione di cui all' articolo 9 della presente legge. 2. L' ente gestore, sulla base dei piani di assestamento ed utilizzazione del patrimonio forestale contenuti negli strumenti suddetti, indichera' annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi che verranno erogati dall' ente gestore secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43. 3. Nelle more della costituzione del consorzio di cui all' articolo 4 della presente legge, all' erogazione degli indennizzi provvedera' la Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge. 4. L' ente gestore potra' procedere, sulla base delle previsioni degli strumenti attuativi e per le necessita' di particolare tutela o comunque connesse con le finalita' istitutive della riserva stessa, all' acquisizione di aree ed immobili secondo le procedure vigenti in materia e sentito il parere delle competenti strutture regionali. Art. 13 (Sanzioni) 1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. 2. La sanzione amministrativa minima e' fissata in L. 100.000, quella massima in L. 1 milioni. 3. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'. 4. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all' articolo 10 della presente legge, e' stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 20 milioni. 5. Le violazioni sono accertate oltre che dal personale dipendente della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. 6. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti. Art. 14 (Norme finanziarie) 1. Per la realizzazione ed il primo avviamento della riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia e' autorizzata la spesa di L. 200 milioni di cui: a) L. 100 milioni graveranno sullo stanziamento del capitolo 21050, del bilancio di previsione per l' esercizio 1988, denominato << Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale n. 46 del 1977 >>, il quale offre la necessaria disponibilita'; b) L. 100 milioni graveranno sullo stanziamento del capitolo n. 21501, del medesimo bilancio, denominato << Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale n. 46 del 1977 per interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' socioeconomiche compatibili nei rispettivi territori >>, la cui dotazione viene aumentata di pari importo mediante riduzione di L. 100 milioni dello stanziamento del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera g), allegato al bilancio. 2. All' erogazione dei finanziamenti necessari per i successivi esercizi la Regione provvede con la dotazione ordinaria del capitolo corrispondente al capitolo n. 21050 del 1988 sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 3. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attivita' svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonche' delle attivita' da svolgere nell' anno successivo. 4. Possono essere accettati dall' ente gestore finanziamenti concernenti i singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalita' istitutive ed al funzionamento del parco stesso. Art. 15 (Norme finali) 1. Il disposto di cui all' articolo 6, ultimo comma, della presente legge e' esteso, per quanto applicabile, al personale degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in servizio od in via di assunzione. Note: (1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio del 26 settembre 1988, n.26, S.O. n. 2 (2) La perimetrazione della riserva è stato modificata dall'articolo 41 della legge regionale 6 ottobre 1997. n. 29 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |