Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996 (1).

Numero della legge: 17
Data: 20 maggio 1996
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1996

L.R. 20 Maggio 1996, n. 17
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996 (1).

Art. 1
1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1996 è approvato in lire 29.132.249.335.179, in termini di competenza ed in lire 30.936.742.163.970, in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 1996, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella "A").


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 1996 è approvato in lire 29.132.249.335.179, in termini di competenza ed in lire 30.936.742.163.970, in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1996 in conformità dei dati di competenza e cassa di cui all'annesso stato di previsione (Tabella "B"). L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti nella predetta tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente anno finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.

4. L'utilizzazione delle somme iscritte ai capitoli 32204 e 22101 dello stato di previsione della spesa è subordinata al formale accertamento della relativa entrata nei corrispondenti capitoli (2).

5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996.


Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1996/1998.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dei capitoli n. 16310, n. 16313, n. 16316 e n. 16319;
b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 (3), e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, corrispondente ai capitoli dall'11101 all'11114, mediante le aperture di credito da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (4);
c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) l'elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 1996 a contrarre mutui o prestiti obbligazioni per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di lire 787.151.988.549 (5). In applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione dei mutui indicati nell'elenco 5/bis concernenti interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di lire 316.282.931.633.

2. I predetti mutui, per il complessivo ammontare di lire 1.103.434.920.182 sono stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 14 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.

3. Il pagamento della annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, tale onere è valutato in annue lire 145.000.000.000 (capitoli n. 15417 e n. 15427 della spesa) a partire dall'esercizio finanziario 1996.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Nel caso in cui, in sede di contrazione di mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, agli adeguamenti relativi all'entità degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

6. Alla stipulazione dei predetti mutui non si potrà procedere anteriormente al 1 luglio 1996.

7. E' altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale il capitolo 04130 con lo stanziamento di lire 214.686.204.573 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo potrà essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.


Art. 5

1. Sono confermate per l'anno 1996 e per il bilancio 1996/1998 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33, nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, come modificate dall'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.


Art. 6

1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1995, a carico degli esercizi 1993 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1996. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvederà direttamente il settore 11 ragioneria dell'assessorato regionale all'Economia e finanza regionale.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo, vengono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza.


Art. 7

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 1994 e 1995, iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 1995 ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui in conformità alla predetta richiamata disposizione si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 15 del 1977, di concerto con le strutture competenti per materia.

2. Per l'anno 1996 è sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui all'articolo 30, comma 3 della legge regionale 15 del 1977.


Art. 8

1. Al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'andamento della spesa sanitaria ed agli effetti delle misure finalizzate al suo contenimento, i bilanci ed i consuntivi delle Aziende U.S.L. ed ospedaliere devono essere acquisiti anche dall'Assessorato economia e finanza.


Art. 9

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, è interpretato nel senso che le spese relative alla convenzione Regione Lazio-FI.LA.S. S.p.A. per la gestione del fondo speciale e quelle relative alla progettazione degli interventi, alla loro realizzazione, tutoraggio e assistenza sono a carico del fondo stesso e che gli interventi per i lavori socialmente utili sono effettuati in deroga alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 45 ed a totale carico degli stanziamenti previsti.



Art. 10

(6)



Art. 11

1. In attesa dell'adozione di apposita legge organica, per l'attuazione o il completamento di interventi localizzati, finalizzati al consolidamento ed alla riqualificazione di centri abitati o parte di essi, disposti da leggi regionali aventi natura di provvedimento, viene istituito nel bilancio regionale il capitolo n. 32410 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione o il completamento degli interventi per il consolidamento o la riqualificazione di centri abitati o parte di essi disposti con le leggi regionali n. 31 del 1985, n. 76 del 1988, n. 76 del 1990, n. 2 del 1993, nn. 20, 33 e 34 del 1995" e con lo stanziamento di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

2. I predetti stanziamenti potranno essere utilizzati per il pagamento delle obbligazioni effettivamente vengono in scadenza entro il termine dai medesimi esercizi e nei limiti delle autorizzazioni di spesa contenute nelle richiamate leggi provvedimento.

3. I residui esistenti al 31 dicembre 1995 per i capitoli 32415, 32418, 32419, 32421 e 32422 che vengono soppressi, sono trasferiti al predetto capitolo 32410, di nuova istituzione.


Art. 12

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la quota del 10 per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, da trasferire alle province, è determinata, per l'anno 1996, in lire 9 miliardi ed iscritta al capitolo n. 52150 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, con la denominazione: "Trasferimento alle province della quota di loro pertinenza del tributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". Al trasferimento del predetto fondo alle province si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

2. La quota del 20 per cento del medesimo tributo, al netto della quota di cui al comma 1, è determinata, per il 1996, in lire 16.200.000.000 ed iscritta al capitolo 52152 del bilancio regionale, con la denominazione: "Fondo regionale per l'ambiente (articolo 3 comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)". Con le modalità e nell'ambito delle finalità indicate nel richiamato comma 27, articolo 3 della legge n. 549 del 1995, l'utilizzazione del predetto fondo è destinata, in via prioritaria, al cofinanziamento delle iniziative comprese nel programma triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dai competenti organi dello Stato.

3. Alla iscrizione del bilancio regionale delle attribuzioni dello Stato per le medesime finalità previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, si provvede sulla base della relativa documentazione, con le modalità previste al comma 5, lettera a) dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

4. In relazione all'accertamento del gettito per l'anno 1996 del tributo di cui al richiamato articolo 3, comma 27 della legge n. 549 del 1995 si provvede, in sede di formulazione del bilancio per l'esercizio 1977, ad effettuare il conguaglio da apportare in aumento o in diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 52152 (7)



Art. 13

1. Gli importi in vigore al 31 dicembre 1996 delle tasse sulle concessioni regionali relative alla tassa annuale di ispezione e al contributo annuo a favore delle farmacie rurali, previste dai commi 9 e 10 della nota al numero d'ordine 1 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotte al 50 per cento con effetto dal 1 gennaio 1997.


Art. 14

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 1996, deliberati dai sottoelencati enti, aziende ed organismi sottoposti al controllo e vigilanza della Regione:
a) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Velletri;
b) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Santa Marinella;
c) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Laghi e Castelli Romani;
d) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Minturno-Scauri;
e) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Formia;
f) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Viterbo;
g) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Civitavecchia;
h) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Anzio;
i) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo dell'Etruria Meridionale;
l) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Gaeta;
m) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Rieti Terminillo;
n) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cassino;
o) A.A.S.T. - Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Tivoli;
si approvano altresì le risultanze contenute nella deliberazione n. 34 del 20 ottobre 1994 del Consiglio di amministrazione relativamente all'esercizio finanziario 1995.

2. E' altresì approvato il bilancio preventivo 1996 dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica (IRSPEL). Ad integrazione della legge regionale 22 maggio 1995, n. 30, relativamente alle indennità spettanti all'Amministratore straordinario e da gli organi dell'Istituto, previsti dalla medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 commi 10 e 11 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65. La medesima indennità è, altresì, riconosciuta al Commissario straordinario dell'IRSPEL di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, limitatamente all'effettiva durata dell'incarico.

3. Agli effetti degli adempimenti di cui alla legge regionale 30 aprile 1991 n. 19, l'ARSIAL è tenuta a riformulare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, con l'eliminazione dei residui attivi presunti relativi ai rapporti di credito nei confronti della Regione Lazio derivanti dall'articolo 3 punto 5 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10.

4. Alla copertura del disavanzo conseguente alla eliminazione delle predette partite contabili si provvederà:
a) quanto a lire 16 miliardi attraverso la contrazione di un mutuo decennale con quote di ammortamento a carico della Regione, con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 21228 del bilancio 1996 e successivi, con la seguente denominazione: "Interventi in annualità a favore dell'ARSIAL per il concorso alla copertura del disavanzo al 31 dicembre 1995";
b) per la restante parte attraverso le risorse derivanti dall'attuazione di un piano di dismissioni del patrimonio immobiliare della stessa ARSIAL. A tale procedura si deve far ricorso per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti da analogo titolo.

5. Nel rispetto delle predette prescrizioni, è approvato il bilancio di previsione dell'ARSIAL per l'esercizio finanziario 1996.


Tabelle "A" e "B" ed elenchi
: Omissis.



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 30 maggio 1996, n. 15 (S. O. n. 1).
Riprodotta sulla G. U. della Repubblica 19 ottobre 1996 n. 41 (S.S. n. 3).

(2) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 1996, n. 50.

(3) Disposizioni confermate dall'art. 4, comma 1, lettera b), 22 maggio 1997, n. 12 e dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.
Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il testo dell'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, cui la disposizione di conferma della presente legge e quelle sopra citate riconducono:
"5. 1. E' approvato l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. Oltre che nei casi previsti dalla lettera i), comma 2, dell'art. 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento anche a favore di dirigenti della prima qualifica funzionale preposti agli uffici tecnico-strumentali, dell'ufficio (rectius: "all'ufficio"; n.d.r.) 2^ del settore 2^ e degli uffici (rectius: "agli uffici"; n.d.r.) del settore 16^, dei funzionari amministrativi contabili delle strutture di cui all'art. 24, lettera b), ruolo della formazione professionale, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, i funzionari (rectius: "dei funzionari"; n.d.r.) preposti alla sezione economato e contabilità dell'ufficio A.T.S. dell'Assessorato urbanistica, nonchè dei dirigenti preposti ad uffici pienamente autonomi rispetto alle strutture presso cui operano, semprechè a queste ultime non competano per le medesime gestioni gli adempimneti previsti dalla lettera l), comma 2, dell'art. 23 dela legge regionale n. 35 del 1992.

2. Nei casi di coincidenza del funzionario delegato di cui all'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 con il dirigente cui, ai sensi dell'art. 9, competa la gestione del capitolo a carico del quale sia tratto il correlato ordine di accreditamento, i conseguenti adempimenti previsti dal comma 3 e successivi dell'art. 23 della legge regionale n. 35 del 1992, saranno provvisoriamente attribuiti a settori diversi individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, in attesa dell'adozione della legge regionale di ristrutturazione dell'Amministarzione.

3. Sono confermati, per l'anno 1993, i limiti di ammontare degli ordini di accreditamento recepiti con il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37."

(4) Disposizioni confermate dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 e dall'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15.
Per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare il testo del citato art. 17 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 25:
"17. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato nell'ambito dell'autonomia contabile, ai sensi della legge 28 (rectius: "6"; n.d.r.) dicembre 1973, n. 853, a gestire i capitoli di spesa del proprio bilancio corrispondenti ai capitoli dal n. 11101 al n. 11114 del bilancio regionale, anche attraverso aperture di credito a favore di funzionari all'uopo delegati, con le procedure previste dagli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 15 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi i dirigenti dell'Ufficio II, Settore IV per i capitoli corrispondenti ai capitoli n. 11101 e 11103 e dell'Ufficio II, Settore V per i capitoli corrispondenti ai nn. 11102, 11105, 11106 del bilancio regionale."

(5) Autorizzazione ridotta dell'importo di L. 13.409.988.192 dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59.

(6) Articolo abrogato dall'articolo 191, comma 1, lettera dddd) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4

(7) Comma così modificato dal comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 10 settembre 1998, n. 42.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.