S O M M A R I O
Titolo I Disposizioni Comuni Capo I Principi e criteri generali Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Principi generali e criteri organizzativi) Art. 3 (Fonti) Art. 4 (Indirizzo politico amministrativo – Distinzione delle funzioni) Art. 5 (Accesso all’impiego regionale) Art. 6 (Responsabilità e doveri dei dipendenti) Art. 7 (Potere di organizzazione e partecipazione sindacale) Art. 7 bis (Mobilità tra pubblico e privato) Art. 8 (Applicazione agli enti dipendenti e coordinamento delle relative politiche organizzative e del personale) Titolo II Organizzazione della Giunta regionale Capo I Disposizioni Generali Art. 9 (Principi generali) Art. 10 (Funzione di coordinamento) Capo II Struttura organizzativa. Dirigenza Art. 10 bis (Istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione. Avvocatura) Art. 11 (Direzione generale, strutture organizzative e posizioni dirigenziali individuali) Art. 11 bis (Avvocatura regionale) Art. 12 (Strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo) Art. 13 (Dotazioni organiche e profili professionali) Art. 14 (Sistema di controllo interno) Art. 15 (Ruolo della dirigenza) Art. 16 (Accesso alla qualifica dirigenziale unica) Art. 16 bis (Segretariato generale della Giunta regionale) [abrogato] Art. 17 (Direzione dei dipartimenti) Art. 18 (Direzioni regionali ed altre strutture a responsabilità dirigenziale) Art. 19 (Funzioni vicarie ed incarichi ad interim) Art. 20 (Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico) Art. 21 (Funzioni vicarie) Art. 22 (Definitività degli atti e responsabilità dei dirigenti) Art. 23 (Controllo sostitutivo e annullamento d’ufficio) Art. 24 (Valutazione dei dirigenti) Art. 25 (Comitato dei garanti) Capo III Disposizioni in materia di ordinamento del personale Art. 26 (Codice di comportamento) Art. 27 (Formazione ed aggiornamento del personale. Istituzione dell’agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche - ASAP) [abrogato] Art. 28 (Albi professionali) Art. 29 (Nomine e designazioni di competenza regionale non riservate al consiglio) Capo IV Regolamento di organizzazione Art. 30 (Adozione e contenuti) Titolo III Organizzazione del Consiglio regionale Capo I Principi generali e sistema organizzativo Art. 31 (Principi generali e criteri organizzativi) Art. 32 (Ruolo del personale del consiglio) Art. 33 (Sistema organizzativo del consiglio) Art. 34 (Segretario generale del consiglio) Art. 35 (Servizi e aree) Art. 36 (Strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia) Art. 37 (Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico) Art. 38 (Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico) Art. 39 (Regolamento di organizzazione del consiglio) Titolo IV Disposizioni finali, transitorie ed abrogative Capo I Disposizioni finali e transitorie Art. 40 (Disposizioni previgenti sulle competenze degli organi di governo) Art. 41 (Differimento dell’efficacia) Art. 42 (Disposizioni transitorie) Capo II Disposizioni abrogative Art. 43 (Abrogazioni) Art. 44 (Entrata in vigore)
Titolo I Disposizioni Comuni
Capo I Principi e criteri generali
Art. 1 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi contenuti nell’articolo 97 della Costituzione ed in armonia con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale dipendente. 2. Ai sensi della presente legge si intende per “decreto legislativo” il decreto legislativo n. 165/2001, per “giunta” la giunta regionale, per “consiglio” il consiglio regionale, per “organi di governo” il Presidente della giunta, la giunta regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio regionale.
Art. 2 (Principi generali e criteri organizzativi)
1. La Regione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, tempestività e buon andamento dell’amministrazione, dello snellimento delle procedure e della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra organi di governo e dirigenza. 2. Il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio devono assicurare la responsabilità del conseguimento dei risultati nell’interesse dei cittadini e della comunità regionale e sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri: a) funzionalità dell’azione amministrativa nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; b) flessibilità nell’organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane; c) collegamento delle attività nelle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; c bis) trasparenza totale sia per quanto riguarda l'attività rivolta all'utenza e ai soggetti esterni all’amministrazione, sia per quanto riguarda l’attività dell’organizzazione regionale; (2) d) attribuzione, per ciascun procedimento, ad un’unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso; e) previsione di un sistema di controllo interno e di un sistema di garanzia per la trasparenza e la valutazione del rendimento dell'amministrazione regionale e dei suoi dipendenti. (3) 3. Nell’ordinamento del proprio personale la Regione garantisce: a) il rispetto dei principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne; b) la migliore utilizzazione delle risorse umane, favorendo la formazione, l’aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale, e limitando il ricorso ad esperti esterni solo in caso di effettive carenze di specifiche professionalità nelle proprie dotazioni organiche; b bis) la trasparenza riguardo le informazioni utili a rappresentare i tassi di produttività del personale regionale, tra le quali gli obiettivi gestionali assegnati dagli organi di governo, le retribuzioni del personale dirigenziale con particolare riferimento alle componenti variabili connesse al grado di raggiungimento dei risultati e alla complessità dell'incarico ricoperto e le valutazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; (4) c) la pubblicità delle selezioni e l’imparzialità, oggettività, trasparenza e celerità delle procedure di reclutamento e di conferimento degli incarichi; c bis) la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera; (5) c ter) la selettività nell’attribuzione degli incentivi economici; (5) d) la priorità nell’impiego flessibile del personale a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio fisico, sociale e familiare e di quelli impegnati in attività di volontariato; e) le forme di partecipazione previste dai contratti collettivi di lavoro. 3 bis. Le disposizioni della presente legge disciplinano la dirigenza regionale al fine di: 1) conseguire una migliore organizzazione del lavoro; 2) assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato; 3) realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico; 4) favorire il riconoscimento di meriti e demeriti; 5) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell’indirizzo politico in ambito amministrativo; 6) assicurare che il personale dirigente operi al fine di contrastare il fenomeno della corruzione. (6)
Art. 3 (Fonti)
1. Nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli statutari, le competenze degli organi di governo e della dirigenza nell’esercizio dell’attività amministrativa regionale ed i reciproci rapporti sono determinati dalla legge regionale e dal regolamento di organizzazione per quanto ad esso demandato dalla presente legge. Le specifiche competenze dei singoli dirigenti sono indicate, in conformità alla legge regionale ed al regolamento, dai contratti individuali. 2. Il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio sono definiti mediante atti di organizzazione adottati dagli organi di governo e dai dirigenti secondo le rispettive competenze nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. 3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative dettate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo. 4. I rapporti individuali di lavoro sono regolati secondo le disposizioni dei contratti collettivi. Le disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia riservata al personale regionale, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario. 5. Le disposizioni di legge e regolamento o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.
Art. 4 (Indirizzo politico amministrativo – Distinzione delle funzioni)
1. Le attività amministrative sono distribuite fra organi di governo e dirigenti regionali distinguendo tra attività attinenti all’indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione. 2. Nell’ambito delle funzioni regionali gli organi di governo esercitano l’attività di alta amministrazione, con particolare riguardo alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché alla verifica dei risultati. Ad essi spettano, tra l’altro: a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti d’indirizzo, nonché l’adozione degli strumenti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale di propria competenza; b) l’adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali ai sensi della normativa vigente; c) l’adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l’esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti degli enti dipendenti; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di oneri finanziari a carico di terzi di propria competenza; e) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri di interesse generale al consiglio di stato e alle autorità amministrative indipendenti nazionali; g) il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture apicali; h) la definizione di piani, di programmi e di direttive per l’azione amministrativa e per la gestione, con l’individuazione degli obiettivi e dei progetti da assegnare alla dirigenza con le relative priorità, nonché la ripartizione delle necessarie risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie; (7) h bis) l’adozione degli atti finalizzati al miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e dell’integrità, ai sensi della normativa vigente in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali; (8) i) la valutazione dei dirigenti apicali, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati previsto dalla normativa vigente in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali; (9) l) gli altri atti previsti dalla presente legge. 3. Ai dirigenti spetta la competenza in ordine all’attività amministrativa e di gestione, ivi compresi gli atti che impegnano l’amministrazione regionale verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa secondo le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 34 e 35. 4. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia, di ritardo, di grave inosservanza delle direttive o di motivi di illegittimità degli atti dei dirigenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23. 5. La giunta, tramite l’assessore competente in materia di organizzazione, e l’ufficio di presidenza riferiscono annualmente al consiglio sull’andamento dell’organizzazione amministrativa presentando uno specifico rapporto.
Art. 5 (Accesso all’impiego regionale)
1. L’accesso all’impiego regionale avviene, sulla base della programmazione del fabbisogno, nel rispetto dei principi indicati all’articolo 2, mediante: a) procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno e che tengano conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 91, comma 3 della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) con riferimento a particolari profili e figure professionali;
a bis) l’utilizzo, nei limiti di legge, di graduatorie definitive regolarmente pubblicate ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; (9c) b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità; c) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento formate dalle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 2. La disciplina per l’accesso alle qualifiche non dirigenziali, ivi comprese le procedure concorsuali, è dettata nel regolamento di organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e della normativa vigente. Nelle procedure concorsuali di accesso alle qualifiche non dirigenziali sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo del personale non dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale del Lazio, con almeno cinque anni di anzianità nella categoria precedente a quella prevista dal bando di concorso. (9b) 2 bis. La Regione può utilizzare in posizione di comando o di distacco, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di cui al comma 1: a) personale dipendente a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); b) [personale dipendente a tempo indeterminato delle società a controllo pubblico, con partecipazione non inferiore al 50,01 per cento, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche;](9a) c) personale dipendente a tempo indeterminato di enti pubblici economici. (10)
Art. 6 (Responsabilità e doveri dei dipendenti)
1. I dipendenti sono responsabili sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare secondo la normativa vigente. 2. In armonia con la legislazione vigente ed in attuazione a quanto disposto dal comma 1, sono stabiliti con il regolamento di organizzazione: a) la disciplina della responsabilità del procedimento amministrativo; b) gli ambiti di svolgimento delle mansioni ordinarie del personale regionale e l’eventuale svolgimento di quelle superiori; c) le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari; d) l’istituzione del collegio arbitrale e relativa disciplina.
Art. 7 (Potere di organizzazione e partecipazione sindacale)
1. Gli organi di governo e i dirigenti adottano gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale. 2. Nell’ambito delle leggi e degli atti di organizzazione, i dirigenti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure, non riservate agli organi di governo, inerenti alla organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.
Art. 7 bis (11) (Mobilità tra pubblico e privato)
1. In materia di mobilità tra pubblico e privato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche.
Art. 8 (12) (Applicazione agli enti dipendenti e coordinamento delle relative politiche organizzative e del personale)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti pubblici dipendenti dalla Regione anche in deroga alle speciali disposizioni di legge regionale che li disciplinano. A tal fine gli enti stessi provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica, da un lato, e gestione, dall’altro, e alle altre disposizioni contenute nella presente legge con formali provvedimenti dei competenti organi di amministrazione. (13) 2. Per garantire il concorso della Regione al conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica, la Giunta detta specifici indirizzi in materia di politica organizzativa e del personale degli enti pubblici dipendenti. Ai fini della verifica del rispetto di tali indirizzi, gli enti stessi sono tenuti a trasmettere preventivamente alla struttura regionale competente in materia di personale tutti gli atti di carattere generale riguardanti l’organizzazione degli uffici, la dotazione organica ed il personale. Non pervenendo rilievi nei sessanta giorni successivi, tali atti devono considerarsi conformi agli indirizzi. Qualora venga accertato il mancato rispetto degli indirizzi di cui al presente comma, la Giunta, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi previsti dalle leggi regionali che disciplinano i singoli enti pubblici dipendenti.
2 bis. Gli enti pubblici economici aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica, da un lato, e gestione, dall’altro, e stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo e successive modifiche. (13a)
Titolo II Organizzazione della Giunta regionale
Capo I Disposizioni Generali
Art. 9 (Principi generali)
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il sistema organizzativo della giunta, nel rispetto dei principi e dei criteri dettati nel titolo I nonché dei principi di sussidiarietà, del decentramento amministrativo e della più ampia partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, e del criterio di armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea. Le strutture regionali sono organizzate in modo tale da assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio, tramite la valorizzazione dei risultati e la misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali. (14)
Art. 10 (15) (Funzione di coordinamento)
1. È istituita presso la presidenza della giunta la conferenza di coordinamento quale strumento di raccordo tra gli organi di governo e le strutture amministrativo-gestionali. La conferenza è presieduta dal Presidente della Regione e ne fanno parte i componenti della Giunta regionale e il Direttore generale. (16) 2. (17)
Capo II Strutture organizzativa. Dirigenza (18)
Art. 10 bis (19) (Istituzione del ruolo professionale degli avvocati della Regione. Avvocatura)
1. Per lo svolgimento delle specifiche funzioni inerenti all’attività forense, è istituito, nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale, il ruolo professionale degli avvocati della Regione, nel rispetto dei principi della legge e dell’ordinamento professionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli avvocati della Regione sono inseriti organicamente nella struttura denominata “Avvocatura regionale”, alla quale si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi della normativa vigente in materia di accesso all’impiego pubblico e di esercizio della professione forense presso le amministrazioni pubbliche. Nelle more della costituzione del ruolo e fino alla conclusione del concorso, il personale interno, in servizio a tempo indeterminato presso la Regione e in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, può accedere all’Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, previo superamento di apposita selezione, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con conseguente acquisizione del relativo profilo come disciplinato dal regolamento medesimo per l’assegnazione alla predetta struttura e mantenendo la categoria economica in possesso al momento della selezione. (19a)
Art. 11 (Direzione generale, strutture organizzative e posizioni dirigenziali individuali) (19b)
1. Per l’esercizio delle attività amministrative e gestionali, il sistema organizzativo della Giunta è costituito dalla direzione generale, da direzioni regionali di differente complessità organizzativa e responsabilità nonché, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale. Il regolamento di organizzazione può prevedere altre strutture a responsabilità dirigenziale individuate come articolazione delle strutture organizzative di base particolarmente complesse nonché strutture di staff a responsabilità dirigenziale per l’espletamento di funzioni di supporto al Direttore generale, all’Avvocato coordinatore e ai direttori regionali, oltre quelle di cui al comma 8. (15) (20) 1 bis. (21)
1 ter. Alla direzione generale di cui al comma 1 è preposto il Direttore generale. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartiti dal Presidente della Regione, svolge la funzione di coordinamento complessivo delle attività delle direzioni regionali in ordine al corretto svolgimento dell’azione amministrativa e al raggiungimento dei risultati. (21b) 2. [Ai [ndr dipartimenti] di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività delle strutture sottordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata delle direzioni regionali relative a materie omogenee.] (15) (21a) 3. Alle direzioni regionali di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle strutture organizzative di base sottordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee. 4. Alle strutture organizzative di base di cui al comma 1 sono preposti dirigenti che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali articolazioni organizzative interne a responsabilità anche non dirigenziale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica di una materia omogenea. 5. Nel regolamento di organizzazione sono individuate le competenze della direzione generale e delle direzioni regionali, tenuto conto delle relative funzioni. (15) (22) 5 bis. (23) 6. Con il regolamento di organizzazione sono istituite apposite strutture per lo svolgimento delle attività di informazione, comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), per le relazioni con il pubblico e per la gestione del contenzioso del lavoro, di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo. Dette strutture possono essere istituite in collaborazione con il consiglio e con gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione previa stipula di una o più convenzioni. In tale caso, l’istituzione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dalla convenzione stessa. 7. Nell’ambito del sistema organizzativo possono, tra l’altro, essere individuate posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di staff, di direzione di programmi e progetti, ovvero di studio e ricerca, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi. Il regolamento di organizzazione può istituire posizioni dirigenziali individuali per l’attuazione di programmi o progetti specifici e per attività di consulenza tecnico-giuridica, anche su materie trasversali che coinvolgono diverse direzioni, il cui trattamento economico accessorio è commisurato al livello di responsabilità e di complessità dell’incarico. (23a) 8. Con il regolamento di organizzazione sono individuate le strutture organizzative della Giunta presenti sul territorio regionale, o all’esterno di esso, garantendo, ove possibile, unicità di direzione pur in presenza di attività eterogenee e pluridisciplinari. (24) 9. La giunta procede alla revisione delle proprie strutture organizzative periodicamente, almeno a cadenza triennale, nonché ogni qualvolta si renda necessario per effetto di disposizioni legislative che prevedano conferimenti di funzioni dallo stato alle regioni o dalla regione agli enti locali. Eventuali modifiche all’assetto organizzativo conseguenti alla revisione delle strutture sono attuate con le medesime modalità previste per l’istituzione delle strutture stesse.
Art. 11 bis (25) (Avvocatura regionale)
1. L’Avvocatura regionale rappresenta e difende la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado e svolge, altresì, attività di consulenza giuridico-legale a favore della Regione. 1 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, l’Avvocatura regionale, qualora non sussistano conflitti di interessi neppure potenziali, garantisce il coordinamento delle avvocature e degli incarichi di rappresentanza e difesa legale delle agenzie, degli enti pubblici regionali di cui agli articoli 54 e 55 dello Statuto, degli enti di cui all’articolo 56 dello Statuto e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. (26) 2. L’ Avvocatura regionale, nell’espletamento delle attività di cui al comma 1, è autonoma. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale esercitano le mansioni proprie della professione forense con piena autonomia e rispondono dell’espletamento del mandato professionale unicamente al Presidente della Regione, fermo restando il rispetto degli obblighi giuridici derivanti dalla natura del rapporto di pubblico impiego. 3. Ai fini di un razionale svolgimento delle specifiche funzioni professionali, all’Avvocatura regionale è preposto l’avvocato coordinatore. L’incarico di avvocato coordinatore è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, ad avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale e abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, ad avvocati dello Stato ovvero ad avvocati esterni abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal regolamento di organizzazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni.(27) 3 bis Gli onorari corrisposti dalle società partecipate o controllate dalla Regione, per le prestazioni professionali svolte da avvocati o studi legali esterni all’Avvocatura regionale ed inerenti a procedimenti giudiziari, non possono superare, per ogni fase del procedimento, un importo pari al valore medio di liquidazione ridotto nella misura massima consentita, previsto dalla Tabella A, del decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). (28) 4. All’avvocato coordinatore si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla normativa regionale vigente per i dirigenti delle strutture di vertice dell’amministrazione. 5. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l’Avvocatura dello Stato, da parte della Regione è consentito in caso di incompatibilità degli avvocati regionali rispetto all’oggetto dell’affare da trattare, in caso di motivata opportunità o in caso di verificata impossibilità di farvi fronte con le risorse professionali disponibili. (29) 6. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinati in particolare: a) l’articolazione e le modalità di costituzione e tenuta del ruolo professionale; b) l’organizzazione, il funzionamento e le specifiche competenze dell’Avvocatura regionale, le modalità di espletamento del mandato conferito agli avvocati regionali, nonché il contingente complessivo del personale amministrativo con funzioni di supporto all’Avvocatura regionale e i compiti dell’Avvocato Coordinatore; (29a) c) il trattamento economico e giuridico degli avvocati regionali, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
Art. 12 (Strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo) (30)
1. La giunta ed il suo Presidente nonché gli assessori si avvalgono, per l’esercizio dell’attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati, di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto e di raccordo con l’amministrazione, nonché di strutture con compiti di segreteria. Tali strutture, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all’articolo 11. (30a)
1 bis. Gli incarichi di Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente e di Segretario della Giunta sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. L’incarico di vice Capo dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente è conferito con decreto del Presidente, su proposta del Capo dell’Ufficio di Gabinetto. Tali incarichi sono conferiti ai sensi dell’articolo 53, comma 2, dello Statuto, sulla base di un rapporto fiduciario, a dipendenti regionali, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo i relativi ordinamenti, a soggetti esterni all’amministrazione regionale, che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di organizzazione. La durata e il trattamento giuridico ed economico degli stessi sono definiti dai rispettivi provvedimenti di conferimento dell’incarico. (30b) 2. (31) 3. Con il regolamento di organizzazione, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche, sono disciplinati:(32) a) le competenze e l’organizzazione dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta, della Segreteria della Giunta nonchè dell'autoparco regionale; (33) b) l’organizzazione delle segreterie del Presidente, del vice presidente e degli assessori; c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al comma 1, tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando o altro analogo provvedimento secondo i relativi ordinamenti, esterni all’amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, ovvero esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; (33a) d) le procedure per l’assegnazione del personale alle strutture di cui al comma 1; e) il trattamento economico da corrispondere mensilmente ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale; (33b) f) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla particolare qualificazione professionale, così come previsto dall’articolo 29; g) il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione commisurato alle competenze professionali richieste. 4. (34) 5. I dipendenti regionali a cui vengono affidati incarichi, con contratto a tempo determinato di diritto privato, di responsabilità delle segreterie del presidente, del vice presidente e degli assessori sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. 6. Gli incarichi di responsabilità delle strutture di diretta collaborazione e delle strutture con compiti di segreteria possono essere conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza. (34a) 7. Entro novanta giorni dalla proclamazione del Presidente della giunta e dall’insediamento degli assessori gli incarichi dei responsabili e le assegnazioni del personale delle rispettive strutture di diretta collaborazione, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Decorso tale termine gli incarichi e le assegnazioni per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza, che non può comunque superare quella della legislatura. Le relative procedure vengono stabilite con il regolamento di organizzazione.
Art. 13 (Dotazioni organiche e profili professionali)
1. Le dotazioni organiche del personale regionale sono determinate, nell’ambito del ruolo professionale dell’Avvocatura regionale, del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale della giunta, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, previa verifica degli effettivi fabbisogni in relazione ai diversi profili professionali. (35) 2. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche è determinata con il regolamento di organizzazione. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive e la relativa assegnazione del personale tra le strutture è effettuata dalla giunta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera h). La Giunta provvede, altresì, all’assegnazione del personale agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione, in relazione ai singoli contingenti di personale definiti dai consigli direttivi degli enti stessi, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 30. (36) 3. La Regione procede alla ricognizione delle dotazioni organiche complessive periodicamente, almeno a cadenza triennale, nonché ogni qualvolta si renda necessario per effetto di disposizioni legislative che prevedano conferimenti di funzioni dello stato alle regioni o dalla regione agli enti locali. (37) 4. A seguito della ricognizione di cui al comma 3, la giunta effettua, con propria deliberazione, su proposta dei dirigenti apicali, la programmazione del fabbisogno di personale in conformità alle disposizioni dell’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e sono apportate le eventuali modifiche alle dotazioni organiche complessive secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Qualora le modifiche alle dotazioni organiche comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge. (38) 5. Nel rispetto del sistema di classificazione previsto dai contratti collettivi, la giunta istituisce, con apposita deliberazione, su proposta dei dirigenti apicali, i profili professionali necessari nell’ambito del ruolo del personale non dirigenziale della giunta per far fronte alle esigenze operative dell’amministrazione regionale. (39)
Art. 14 (Sistema di controllo interno)
1. La Giunta, nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli interni, costituisce ed organizza un proprio sistema di controllo, finalizzato a garantire il raggiungimento delle finalità della presente legge. (40) 2. Il sistema di controllo, operante anche ai fini del rilevamento di eventuali responsabilità, consta: a) del controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità e la correttezza procedurale dell’azione amministrativa; b) della valutazione e del controllo strategico concernente l’adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati conseguiti in sede di attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo; c) del controllo di gestione, concernente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa; d) del controllo sostitutivo nei confronti dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti. 3. La disciplina organizzativa e di funzionamento del sistema di controllo avviene con il regolamento di organizzazione emanato, anche sulla base delle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione, nonché in relazione all’attività di valutazione e controllo strategico, ivi compresa la valutazione dei dirigenti ai sensi dell’articolo 24. La struttura preposta alla valutazione ed al controllo strategico di cui al comma 1, risponde direttamente al Presidente della giunta. (41)
Art. 15 (Ruolo della dirigenza)
1. E’ istituito, presso la struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, il ruolo del personale dirigente della giunta nel quale sono iscritti tutti i dipendenti regionali della qualifica dirigenziale unica in servizio presso le strutture organizzative della giunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (42) 2. (43) 3. Non sono inseriti nel ruolo i dirigenti esterni all’amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato, ovvero i soggetti in posizione di comando o fuori ruolo. 4. Le modalità di costituzione e di tenuta del ruolo sono definite dal regolamento di organizzazione, in modo da garantire l’articolazione dello stesso sulla base delle specificità tecnico-professionali dei dirigenti iscritti e un ordine di iscrizione dei dirigenti nelle singole articolazioni correlato ai punteggi conseguiti annualmente a seguito della valutazione dei risultati raggiunti. (44) 5. La struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale cura una banca dati informatica contenente i dati dei curricula, compresi quelli professionali, dei singoli dirigenti regionali, al fine di promuovere la mobilità e l’interscambio degli stessi tra le amministrazioni pubbliche. Il ruolo della dirigenza, i curricula vitae, le retribuzioni e le valutazioni di risultato dei dirigenti sono pubblicati sul sito web della Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. (45) 6. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell’incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore. 7. I dirigenti appartenenti al ruolo, ai quali non sia conferito un incarico di direzione di strutture organizzative ovvero che non ricoprano posizioni individuali, sono posti a disposizione della struttura organizzativa competente in materia di personale ai fini dello svolgimento di attività di studio, ispettive, di consulenza e ricerca o di altri incarichi specifici su richiesta delle strutture regionali che vi abbiano interesse, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in caso di eccedenza del personale con qualifica dirigenziale.
Art. 16
(Accesso alla qualifica dirigenziale unica) (46)
1. L'accesso alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza avviene sulla base della programmazione del fabbisogno di cui all'articolo 11, e nel rispetto dei princìpi indicati all'articolo 2, a seguito di concorso per esami o titoli ed esami. Nei concorsi indetti dalla Giunta regionale, una percentuale non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale dipendente della Giunta regionale. La medesima percentuale di riserva si applica anche al personale dipendente del Consiglio regionale nei concorsi indetti dallo stesso. (47)
1 bis. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia), una quota non superiore al 30 per cento dei posti di qualifica dirigenziale disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, rispettivamente, dalla Giunta e dal Consiglio regionale, al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione regionale in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative che tengono conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che abbia ricoperto o ricopra l’incarico di livello dirigenziale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo e successive modifiche presso l’amministrazione che bandisce il concorso. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. (47a)
2. Per l'ammissione è richiesto in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea, attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di servizio effettivo, maturato in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea, nell'amministrazione regionale o in altre amministrazioni pubbliche ovvero l'aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in altre strutture, pubbliche o private, per almeno cinque anni, ovvero un diploma di specializzazione universitaria attinente al posto messo a concorso od altri titoli universitari indicati nel regolamento di organizzazione. (48)
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e della normativa vigente, la disciplina per l'accesso alla qualifica dirigenziale unica del ruolo della dirigenza, ivi comprese le procedure concorsuali, è dettata con il regolamento di organizzazione. Nelle procedure concorsuali di accesso alla qualifica dirigenziale di cui al comma 1 sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, dipendenti di ruolo del personale non dirigenziale della Giunta e del Consiglio regionale con almeno cinque anni di anzianità nonché i dirigenti a tempo determinato delle medesime amministrazioni, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, assunti a seguito di procedura ad evidenza pubblica, che negli ultimi quindici anni abbiano maturato, anche non continuativamente, almeno cinque anni di anzianità in strutture amministrative della Giunta e del Consiglio regionale diverse da quelle di diretta collaborazione politica.(49)
Art. 16 bis (Segretariato generale della Giunta regionale)
(50)
Art. 17 (51) (Direzione dei dipartimenti)
Art. 18 (Direzioni regionali ed altre strutture a responsabilità dirigenziale)
1. I direttori delle direzioni regionali, nell’ambito delle proprie competenze individuate dal regolamento di organizzazione, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro, esercitano tra l’altro, i seguenti compiti: a) si raccordano con l’assessorato di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo; b) (52) b bis) concorrono all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti, anche al fine dell’elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali di cui all’articolo 13; (53) c) curano le attività di competenza delle rispettive direzioni regionali, adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; d) adottano gli atti relativi all’organizzazione delle strutture di base interne alle rispettive direzioni regionali, su direttiva del Direttore generale; (54) e) (52) f) dirigono, controllano e coordinano l’attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; g) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. 2. I compiti dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base ed alle loro eventuali articolazioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dai contratti individuali, ovvero, sono attribuiti dai direttori delle direzioni regionali. 3. I dirigenti che ricoprono posizioni individuali svolgono funzioni di staff od assolvono i compiti di direzione di programmi e progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi attribuiti nonché gli altri compiti ad essi delegati. 4. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze delle singole direzioni regionali. 4 bis. Nel caso in cui siano individuate con il Regolamento di organizzazione, in attuazione dell’articolo 11, comma 8, strutture organizzative con unicità di direzione a livello provinciale per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai dirigenti responsabili delle suddette strutture possono essere attribuite anche funzioni di rappresentanza della Regione sul territorio provinciale. Nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza della Regione i dirigenti curano, in particolare:(55) a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Regione ed enti locali presenti sul territorio provinciale, al fine di garantire la rispondenza dell’azione amministrativa all’interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con le istituzioni locali; b) la verifica dell’interscambio di dati ed informazioni rilevanti sull’attività regionale e degli enti locali di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni regionali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le amministrazioni locali; d) la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall’istituto nazionale di statistica e dalle strutture regionali competenti in materia; e) ogni altra attività di rapporto, collaborazione, assistenza e consulenza agli enti locali prevista dalle leggi regionali od attribuita agli organi di governo. (56)
Art. 19 (57) (Funzioni vicarie ed incarichi ad interim)
1. L’assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim in caso di assenza o impedimento temporanei del Direttore generale, dei direttori delle direzioni regionali e dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base sono disciplinati dal regolamento di organizzazione. Il soggetto assegnatario delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim deve possedere gli stessi requisiti richiesti, rispettivamente, per il Direttore generale, il direttore della direzione regionale o il dirigente temporaneamente sostituito. (58)
Art. 20 (Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico)
1. (59) 2. (59) 2 bis. (60) 2 ter. (60)
2 quater. L’incarico di Direttore generale è conferito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 5, ovvero a soggetti appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 9, ovvero con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8 e nel rispetto dei limiti di età di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e successive modifiche.(60a)
2 quinquies. Il conferimento o il rinnovo dell’incarico di cui al comma 2 quater è effettuato entro novanta giorni dalla data d’insediamento del Presidente della Regione. Fino a tale conferimento o rinnovo s’intende prorogato l’incarico precedentemente conferito. (60a)
3. L’incarico di direttore della direzione regionale è conferito dalla giunta a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 5, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione. 4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore della direzione regionale competente in materia di personale secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione. (61) 4 bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il primo comma dell’articolo 2103 del codice civile concernente l’equivalenza delle mansioni. (62) 5. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a soggetti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale del ruolo di cui all’articolo 15, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure applicabili nelle ipotesi di valutazione negativa ai sensi dell’articolo 24 e siano dotati di professionalità, capacità e attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nel rispetto dei limiti previsti dai commi 7 e 8. (63) 6. Gli incarichi di cui ai commi 2 quater, 3 e 4 (65a) sono conferiti con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile. Con il contratto individuale sono definite le specifiche competenze ai sensi dell’articolo 18, la durata dell’incarico ed il relativo trattamento economico. (64) 7. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2 quater, 3 e 4 (65a) possono essere conferiti con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure entro il limite percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/ 2001 e successive modifiche. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 16, comma 2. Per la durata dell’incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. (65) 8. Per gli incarichi di cui ai commi 2quater e 3 (65a) è stabilito con contratto individuale il trattamento economico fondamentale, che assume come parametro di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione. Per gli incarichi di cui al comma 4 il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Per gli incarichi a persone esterne di cui al comma 7 il trattamento economico è stabilito nei contratti individuali in analogia a quello definito dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti interni, integrato, ove ritenuto necessario per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa se riferita ad incarichi di staff, di direzione di strutture organizzative di base o loro eventuali articolazioni. (66) 9. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a dirigenti di pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o analogo provvedimento secondo l’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza, entro il limite percentuale previsto dal comma 5 bis dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. (67) 10. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo, il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base alla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi comunque conferito dall’amministrazione regionale o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza così come i compensi spettanti in base a norme speciali. 11. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati: a) nei casi previsti dall’articolo 24; b) in caso di riorganizzazione delle strutture che preveda una modifica o la soppressione della struttura cui è preposto il dirigente interessato. (68) 12. I provvedimenti di conferimento e di revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.
Art. 21 (69) (Funzioni vicarie)
Art. 22 (Definitività degli atti e responsabilità dei dirigenti)
1. Gli atti emanati dal Direttore generale e dai direttori delle direzioni regionali sono definitivi. (70) 2. (71) 3. I dirigenti sono responsabili dei risultati della attività amministrativa e gestionale e della realizzazione degli obiettivi e dei progetti assegnati, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, secondo le direttive degli organi di governo, ferma restando la responsabilità sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare prevista dalla normativa vigente.
Art. 23 (Controllo sostitutivo e annullamento d’ufficio)
1. Nel rispetto dell’articolo 4, comma 4, gli organi di governo esercitano il controllo sostitutivo nei confronti del Direttore generale, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato, ed a seguito dell’inutile decorso del termine, attraverso la nomina di un commissario ad acta scelto tra i direttori regionali. (15) (72)
1 bis. Nei confronti dei direttori delle direzioni regionali il controllo sostitutivo è esercitato direttamente dal Direttore generale, fermo restando l’annullamento d’ufficio ai sensi del comma 6. (72a) 2. (15) (73) 3. Nei confronti degli altri dirigenti il controllo sostitutivo è esercitato direttamente dal direttore della direzione regionale, fermo restando l’annullamento d’ufficio ai sensi del comma 6. 4. Nei confronti dei responsabili dei procedimenti il controllo sostitutivo è esercitato dal dirigente che ha proceduto all’attribuzione della responsabilità del procedimento stesso. 5. A seguito dell’esercizio del controllo sostitutivo si procede all’accertamento delle relative responsabilità, anche al fine della valutazione di cui all’articolo 24. 6. La giunta esercita il potere di annullamento degli atti del Direttore generale e dei direttori regionali esclusivamente per motivi di legittimità, tali da determinare grave pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida a provvedere, ed a seguito dell’inutile decorso del termine. (15) (74)
Art. 24 (Valutazione e responsabilità dei dirigenti) (75)
1. Il Direttore generale e i dirigenti di cui all'articolo 18, sono valutati, di norma, con periodicità annuale in relazione alle rispettive competenze, sulla base delle risultanze della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali, ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. (15) (76) 2. L’atto di valutazione del Direttore generale e dei direttori regionali di cui all’articolo 18 è adottato, in unica istanza, dalla giunta, su proposta del Presidente, sulla base di apposita istruttoria della struttura competente per la valutazione ed il controllo strategico. (15) (77) 3. L’atto di valutazione dei dirigenti di cui all’articolo 18 è adottato, in prima istanza, dal dirigente immediatamente sovraordinato e, in seconda istanza, dal dirigente sovraordinato al valutatore di prima istanza. La valutazione di seconda istanza del direttore della direzione regionale è effettuata dalla giunta. 4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui ai capi II, III e IV della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo di cui all’articolo 15 della presente legge ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. (78) 5. Al di fuori dei casi di cui al comma 4, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento.(79) 6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le procedure della valutazione ed è garantito ai dirigenti interessati il diritto di partecipazione al procedimento di valutazione, anche attraverso la presentazione di memorie, documenti ed altri elementi utili per la valutazione, nonché la comunicazione dell’inizio del procedimento stesso al fine di prendere visione degli atti del procedimento. 7. I provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti di cui all’articolo 25. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. (80)
Art. 25 (81) (Comitato dei garanti)
1. E’ istituito il Comitato dei garanti, di seguito denominato Comitato, che esprime il parere di cui all’articolo 24, comma 7. 2. Il Comitato è costituito, nel rispetto del principio di genere, con decreto del Presidente della Regione ed è composto da: a) un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente del Comitato; b) due componenti, di cui uno scelto fra esperti in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e l’altro tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa; c) un dirigente di struttura dirigenziale di livello generale del ruolo della Giunta regionale; d) un componente dell’Organismo indipendente di valutazione. 3. Il Comitato resta in carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese. 4. Le agenzie di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) possono avvalersi del Comitato, previa stipula di apposita convenzione. 5. Con il regolamento di organizzazione sono disciplinate le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e di funzionamento del Comitato stesso. (81a)
Capo III Disposizioni in materia di ordinamento del personale Art. 26 (Codice di comportamento)
1. Al fine di assicurare la correttezza, l’indipendenza e l’imparzialità dei comportamenti e disciplinare i conflitti di interesse, la giunta adotta un codice di comportamento dei dipendenti regionali, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale e sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti. Tale codice è sottoposto, prima della sua adozione, alla valutazione della commissione consiliare competente in materia di personale.
Art. 27 (82) (Formazione ed aggiornamento del personale. Istituzione dell’agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche - ASAP)
[1. la Regione, in attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) ed ai sensi dell’articolo 194, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove la costituzione di una associazione denominata “Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche” (ASAP), quale strumento di innovazione organizzativa, formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale dipendente della Regione e degli enti locali. 2. L’ASAP è costituita nella forma di associazione riconosciuta e acquista personalità giuridica di diritto privato. 3. Possono far parte dell’ASAP gli enti locali ed altri enti pubblici, nonché le associazioni di enti locali, istituti e centri di formazione pubblici. Le relative modalità di partecipazione sono stabilite nello statuto. 4. Per la realizzazione di quanto stabilito al comma 1, l’ASAP persegue le seguenti finalità: a) gestisce e sperimenta nuove modalità formative e promuove l’innovazione amministrativa e la modernizzazione delle amministrazioni anche sul versante dell’informazione e della comunicazione; b) valuta le offerte di ricerca, formazione e consulenza presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai fabbisogni effettivi; c) assiste le amministrazioni regionale e locali nelle attività da esse svolte per la innovazione delle strutture organizzative, ed, in particolare, per la promozione culturale ed educativa, per l’informazione e la comunicazione interna ed esterna e per la predisposizione di studi sul piano giuridico ed amministrativo di particolare rilevanza; d) svolge ogni altra attività, coerente con le finalità di cui al presente comma, ad essa devoluta mediante convenzione dalla Regione o da altri associati o soggetti esterni. 5. L’ASAP, per il perseguimento delle finalità istituzionali, promuove o partecipa ad associazioni, società o consorzi, nonché stipula accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, università e soggetti pubblici e privati. 6. Lo statuto dell’ASAP deve, tra l’altro, prevedere: a) che possano partecipare all’associazione: enti locali della regione, enti pubblici e società a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti fuori dal territorio regionale, la cui finalità istituzionale o il cui oggetto sociale sia affine, strumentale o complementare a quello dell’ASAP; b) che l’oggetto sociale sia coerente con le finalità delle attività di cui ai commi 4 e 5; c) la composizione ed i compiti degli organi tra i quali un comitato tecnico scientifico composto da esperti in discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata; d) che la nomina del presidente sia effettuata su designazione della Regione, ai sensi dei commi 8 e 9. 7. In aggiunta alle attività istituzionali previste dallo statuto, l’ASAP può svolgere, con contabilità separata e con vincolo dell’equilibrio della relativa gestione, attività formative e di consulenza per conto terzi. 8. La giunta è autorizzata a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all’ASAP e, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo e a sottoscrivere gli eventuali accordi tra gli associati relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri. 9. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’ASAP dal Presidente della giunta, ovvero dall’assessore competente in materia di personale da lui delegato. La Regione si riserva di designare il presidente dell’ASAP come stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’ASAP stessa. Tale nomina è effettuata dal Presidente della giunta, su designazione della stessa, entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi organi. Trascorso inutilmente tale termine si provvede in via sostitutiva a norma dell’articolo 2, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12. 9 bis. A decorrere dalla data di costituzione dell’ASAP, l’istituto regionale di formazione dei dipendenti (IRFOD) istituito con legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1, è sciolto. Le risorse finanziarie e strumentali, nonché il personale che opera presso l’IRFOD con contratto di lavoro a tempo determinato confluiscono nell’ASAP, la quale subentra in tutti i rapporti giuridici discendenti dalla gestione dell’istituto stesso. Il personale che risulta inquadrato nei ruoli dell’IRFOD alla data di costituzione dell’ASAP continua ad operare presso l’ASAP, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita nell’ente di provenienza e con gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale, per un periodo di dodici mesi, entro i quali ciascun dipendente può chiedere di essere assunto dall’ASAP ovvero di essere inquadrato nel ruolo del personale regionale.]
Art. 28 (Albi professionali)
1. Con il regolamento di organizzazione sono definiti i criteri e le relative modalità di iscrizione in appositi albi professionali del ruolo regionale del personale che svolge qualificate attività professionali.
Art. 29 (Nomine e designazioni di competenza regionale non riservate al consiglio)
1. Il regolamento di organizzazione disciplina le procedure e gli eventuali compensi di natura economica relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza dell’amministrazione regionale, non riservate al consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaudatori e componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonché le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione. Sono altresì disciplinate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ai dipendenti regionali per l’espletamento di incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati. Il regolamento di organizzazione può prevedere anche l’istituzione di appositi albi per l’iscrizione degli esperti.
Capo IV Regolamento di organizzazione
Art. 30 (Adozione e contenuti)
1. In armonia con i principi di cui al decreto legislativo e in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con regolamento regionale di organizzazione sono disciplinati: (84) a) l’organizzazione delle competenze del Direttore generale, delle direzioni regionali, delle strutture organizzative di base e delle posizioni dirigenziali individuali di cui all’articolo 11, comma 4, delle strutture organizzative di cui al medesimo articolo 11, comma 8 e delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo di cui all’articolo 12; (15) (85) a bis) l’organizzazione, il funzionamento, le specifiche competenze ed il contingente complessivo del personale amministrativo di supporto all’Avvocatura regionale di cui all’articolo 11 bis nonché l’articolazione e le modalità di costituzione e tenuta del ruolo professionale di cui all’articolo 10 bis; (86) b) le dotazioni organiche di cui all’articolo 13; c) il sistema dei controlli; (87) c bis) la trasparenza totale, sia per quanto riguarda l’attività rivolta all’utenza e ai soggetti esterni all’amministrazione, sia per quanto riguarda l’attività dell’organizzazione e la semplificazione delle procedure; (88) d) le modalità d’accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza di cui all’articolo 16; e) le modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza di cui all’articolo 15; f) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 20; g) le procedure di valutazione dei dirigenti di cui all’articolo 24; h) il funzionamento del comitato dei garanti di cui all’articolo 25; i) l’accesso all’impiego regionale di cui all’articolo 5 e le relative modalità e procedure concorsuali; i bis) le modalità di adozione e i contenuti specifici del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; (89) l) le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti disciplinari, nonché l’istituzione del collegio arbitrale di cui all’articolo 6; m) i criteri e le modalità di iscrizione agli albi professionali di cui all’articolo 28; n) le procedure per le nomine di competenza regionale non riservate al consiglio di cui all’articolo 29; n bis) la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l’accesso ai documenti amministrativi, in attuazione ai principi fondamentali stabiliti dalla l. 241/1990 e successive modifiche, nonché le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; (90) n ter) le modalità di assegnazione del personale regionale agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione; (91) o) (92) p) ogni altro aspetto in riferimento al decreto legislativo ovvero inerente al sistema organizzativo della giunta ed al rapporto di lavoro del personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse necessario regolamentare per dare completezza alla disciplina gestionale dell’attività regionale. 2. (93)
Titolo III Organizzazione del Consiglio regionale
Capo I Principi generali e sistema organizzativo
Art. 31 (Principi generali e criteri organizzativi)
1. Il sistema organizzativo del consiglio si ispira a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari ed è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo, nonché dal regolamento di organizzazione del consiglio previsto dall’articolo 39 e dagli altri atti di organizzazione adottati dall’ufficio di presidenza e dai dirigenti, secondo le rispettive competenze. 2. Il sistema organizzativo del consiglio, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione ed in armonia con quelli del decreto legislativo, assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislativa, di indirizzo politico e di controllo proprie del consiglio, e garantisce, in particolare: a) il miglioramento della produzione normativa, con riferimento alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle leggi; b) il controllo sull’efficacia delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio; c) la trasparenza e la semplificazione delle procedure; d) la capacità di acquisire, trattare dati ed informazioni e di istituire collegamenti stabili con altre assemblee legislative europee, nazionali e regionali, al fine di garantire qualità, aggiornamento e fattibilità tecnica in ordine alle proposte di innovazione legislativa del consiglio; e) un’ampia, tempestiva e completa comunicazione istituzionale sull'attività del consiglio, anche attraverso l'impiego di adeguate tecnologie telematiche; f) la realizzazione di banche dati legislative aperte alla consultazione pubblica; f bis) elevati standard qualitativi ed economici del servizio, tramite la valorizzazione dei risultati e la misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali; (94) g) la flessibilità organizzativa nella gestione delle risorse umane, anche attraverso l’armonizzazione degli orari di servizio del personale con lo svolgimento dei lavori degli organi consiliari.
Art. 32 (Ruolo del personale del consiglio)
1. È istituito il ruolo del personale del consiglio, nonché il ruolo della dirigenza, distinti da quelli della Giunta. 2. Le dotazioni organiche del personale dei ruoli di cui al comma 1 sono determinate, su proposta del segretario generale, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, che procede alla ricognizione delle stesse, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, commi 3 e 4, e provvede all’istituzione, nell’ambito del ruolo del personale non dirigenziale, dei profili professionali necessari allo svolgimento delle attività proprie del consiglio. 3. Al personale inquadrato nei ruoli del Consiglio compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi nazionali per il personale regionale. La contrattazione integrativa è distinta per il personale della Giunta e del Consiglio. A tal fine la Giunta e l'Ufficio di presidenza definiscono, ciascuno per il proprio ambito, la composizione della parte pubblica abilitata alle trattative per il personale appartenente, rispettivamente, al ruolo della Giunta e del Consiglio. (95) 4. Il ruolo della dirigenza del consiglio è disciplinato dalle disposizioni contenute all’articolo 15, in quanto compatibili. 5. Il reclutamento del personale per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 è disposto dall’ufficio di presidenza, nel rispetto dei requisiti e mediante l’attivazione delle procedure di accesso dettate dagli articoli 5 e 16, sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione del consiglio. 5 bis. Il personale in posizione di comando proveniente da pubbliche amministrazioni, di categoria professionale non dirigenziale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture istituzionali del Consiglio regionale, qualora sussistano condizioni di necessità ed urgenza connesse alla specificità della prestazione lavorativa, può essere assunto nel ruolo del personale regionale attingendo dalle graduatorie definitive, pubblicate e aggiornate secondo legge, degli idonei di concorsi per la qualifica superiore a quella di appartenenza, espletati da pubbliche amministrazioni dello stesso comparto per l'area non dirigenziale. Tale assunzione va effettuata nell'ambito dei posti vacanti nella dotazione organica. (96) 6. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione ai rispettivi fabbisogni è attuata la mobilità del personale tra le strutture del consiglio e della giunta. La ricognizione annuale dei posti vacanti e le necessità di personale sono effettuate ed individuate d’intesa tra il consiglio e la giunta. I provvedimenti di trasferimento sono disposti con atto dirigenziale, assunto di concerto tra i responsabili della gestione del personale del consiglio e della giunta. 7. Con provvedimento del segretario generale, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del consiglio è inquadrato, con la stessa decorrenza, nei relativi ruoli. 8. Per il codice di comportamento, le responsabilità ed i doveri, e per la formazione e l’aggiornamento del personale del consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale della giunta.
Art. 33 (Sistema organizzativo del consiglio)
1. Il sistema organizzativo del consiglio è costituito da un’unica struttura dipartimentale denominata segreteria generale del consiglio regionale, da direzioni regionali denominate servizi, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale denominate aree e da strutture a responsabilità dirigenziale di supporto agli organismi di cui all’articolo 36, comma 2. Il regolamento di organizzazione può prevedere altre strutture a responsabilità dirigenziale individuate come articolazione delle strutture organizzative di base particolarmente complesse. (97) 2. Alla segreteria generale è preposto il segretario generale del consiglio che dirige e coordina le attività delle strutture organizzative consiliari e risponde al Presidente del consiglio ed all’ufficio di presidenza. 3. Ai servizi di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica degli uffici sottordinati, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee. 4. Alle aree di cui al comma 1 sono preposti dirigenti che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali articolazioni interne a responsabilità non dirigenziale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica di una materia omogenea. (98) 5. L’ufficio di presidenza provvede, con il regolamento di organizzazione previsto dall’articolo 39, all’organizzazione delle competenze della segreteria generale del consiglio e dei servizi e adotta direttive al segretario del consiglio per l’istituzione delle aree, ed ai direttori dei servizi per l’istituzione delle eventuali articolazioni organizzative interne. (99) 6. Nell’ambito del sistema organizzativo di cui al comma 1 e sulla base dei criteri di cui all’articolo 39, comma 1, lettera e), il segretario generale del consiglio, può individuare posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di direzione di programmi e progetti, di studio e ricerca, ovvero con funzioni di staff, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi. 7. L’ufficio di presidenza individua apposite strutture per lo svolgimento delle attività di informazione, comunicazione e gestione del contenzioso del lavoro previste dalla l. 150/2000 e dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo; tali strutture possono essere istituite anche ai sensi dell’articolo 11, comma 6. 8. L’ufficio di presidenza, con il regolamento di organizzazione, procede alla revisione delle strutture organizzative periodicamente, almeno a cadenza triennale. Eventuali modifiche all’assetto organizzativo conseguenti alla revisione delle strutture sono attuate con le medesime procedure di cui al presente articolo. 9. L’ufficio di presidenza e i dirigenti adottano gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale.
Art. 34 (Segretario generale del consiglio)
1. Il segretario generale del consiglio, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del consiglio e dall’ufficio di presidenza, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del consiglio ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. In particolare: a) cura la preparazione dei lavori consiliari ed assiste il Presidente durante le sedute del consiglio; b) assiste l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni; c) assiste la conferenza dei presidenti di gruppo; d) svolge, avvalendosi delle strutture consiliari competenti, il controllo sulla qualità tecnica della produzione normativa; e) coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi delle attività del consiglio; f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel regolamento di organizzazione, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti; f bis) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività delle strutture del Consiglio, anche al fine dell’elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali di cui all’articolo 32, comma 2; (100) g) istituisce, sulla base delle direttive deliberate dall’ufficio di presidenza, le aree, individuandone le relative competenze, nonché le posizioni dirigenziali individuali di cui all’articolo 33, comma 6, conferendo i relativi incarichi; (101) h) attribuisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi e le relative responsabilità di specifici progetti e gestioni; i) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, assegnando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie; l) provvede, su proposta dei direttori dei servizi, alla individuazione delle articolazioni organizzative a responsabilità dirigenziale interne alle aree ed al conferimento dei relativi incarichi; (102) m) dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti preposti ai servizi, e, in caso di loro inerzia, esercita il potere sostitutivo, nonché propone, nei loro confronti, nei casi di risultati negativi dell’attività amministrativa o del mancato raggiungimento degli obiettivi, l’adozione delle misure di cui all’articolo 24; n) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati; o) quale responsabile della gestione del personale del consiglio, assicura alle strutture le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni loro attribuite e cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; p) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sottordinati; q) formula proposte ed esprime pareri agli organi di indirizzo politico, nelle materie di sua competenza; r) predispone annualmente per l'ufficio di presidenza una relazione sullo stato dell'amministrazione; s) assolve gli altri compiti attribuiti da leggi e regolamenti. 2. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal segretario generale del consiglio sono definitivi e non sono suscettibili di ricorso gerarchico. l’ufficio di presidenza può esercitare il potere di annullamento degli stessi esclusivamente per motivi di legittimità tali da determinare grave pregiudizio per l’interesse pubblico previa diffida a provvedere ed a seguito dell’inutile decorso del termine. 3. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze del segretario generale del consiglio.
Art. 35 (Servizi e aree) (103)
1. I direttori dei servizi, nell’ambito delle proprie competenze individuate dal regolamento di organizzazione, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dai contratti individuali di lavoro, esercitano, tra l’altro, i seguenti compiti: a) curano le attività di competenza del servizio adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; a bis) concorrono alla individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento delle attività di competenza del servizio, anche al fine dell’elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali di cui all’articolo 32, comma 2;(104) b) dirigono, controllano e coordinano l’attività dei dirigenti delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; c) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate; d) adottano gli atti relativi all’organizzazione delle aree interne al servizio; (105) e) istituiscono, sentito il dirigente dell’area, eventuali articolazioni organizzative, a responsabilità non dirigenziale, interne all'area medesima; (106) f) conferiscono, con le modalità previste dai contratti collettivi, gli incarichi di responsabile dell’unità organizzativa di cui alla lettera e); g) formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale per la definizione degli atti di competenza dello stesso; h) svolgono tutti gli altri compiti ad essi assegnati o delegati dal segretario generale. 2. Il regolamento di organizzazione individua le specifiche competenze dei singoli servizi. 3. I compiti dei dirigenti di area sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, dai provvedimenti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera g), da quelli di conferimento degli incarichi, nonché dai contratti individuali e sono attribuiti dal direttore del servizio. (107) 3 bis. I dirigenti possono delegare l’emanazione di atti di propria competenza con le modalità ed ai sensi dell’articolo 19. (108) 4. Gli atti adottati dai direttori dei servizi e dai dirigenti di area non sono definitivi, salvo che la legge non disponga diversamente o siano emanati dai direttori dei servizi su delega del segretario generale ai sensi dell’articolo 19. (109)
Art. 36 (Strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia)
1. L’ufficio di presidenza con apposita deliberazione provvede all’istituzione ed all’organizzazione delle strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia che, per la natura delle funzioni che svolgono, sono dotati di particolare autonomia. 2. Sono strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia quelle preposte a: a) il Comitato regionale di controllo contabile; (110) b) il difensore civico; c) il comitato regionale per le comunicazioni; d) altri organismi previsti da leggi regionali. 3. Con la deliberazione di cui al comma 1 l’ufficio di presidenza individua, tra le tipologie previste dall’articolo 33, quella alla quale la struttura di supporto è equiparata, tenuto conto delle caratteristiche dell’attività che la stessa svolge. 4. L’incarico di dirigente delle strutture di cui al comma 1 è conferito dal Presidente del consiglio, previa deliberazione dell’ufficio di presidenza. Il personale è assegnato alle strutture dal segretario generale, su proposta del dirigente delle stesse.
Art. 37 (Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico)
1. Il Presidente del Consiglio, i componenti dell’Ufficio di presidenza e della Conferenza dei Presidenti, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) si avvalgono, per l’esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale. Il Presidente del Consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico. (111) 2. Alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile. Per quanto concerne le strutture dei componenti della Conferenza dei Presidenti, possono avvalersi del responsabile di cui al presente comma solo i Presidenti dei gruppi composti da almeno cinque consiglieri e lo stesso è scelto tra il personale di cui al comma 4, lettera c). (112) 3. (113) 4. Con il regolamento di organizzazione l’ufficio di presidenza disciplina: a) l’organizzazione dell’ufficio di gabinetto del Presidente del consiglio; b) le competenze delle strutture di cui al presente articolo; b bis) le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al comma 2;(114) c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al presente articolo scelti tra: 1) dipendenti regionali; 2) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, secondo i relativi ordinamenti; 3) esterni all’amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; (115) 4) esperti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; c bis) fermo restando quanto stabilito per i gruppi consiliari dai commi 4 bis e 5, la presenza all’interno delle strutture di diretta collaborazione a supporto dei componenti della Conferenza dei Presidenti di tre collaboratori scelti anche tra esterni all’amministrazione nella misura massima di due unità nonché a supporto dei Presidenti di gruppi consiliari composti da almeno cinque consiglieri, di ulteriori due collaboratori, scelti tra il personale di cui al numero 1 della lettera c) e, nella misura massima di una unità, tra il personale di cui al numero 2 della medesima lettera c);(116) d) le procedure per l’assegnazione del personale alle strutture di cui al presente articolo; e) il trattamento economico accessorio, in assenza di specifica disciplina dettata dai contratti collettivi nazionali e decentrati, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, al personale cui si applicano i contratti, consistente in un unico emolumento sostitutivo anche dei compensi per lavoro straordinario; f) il trattamento economico degli esterni all’amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe; tale trattamento può essere integrato con una indennità, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali; g) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla specifica qualificazione professionale. 4 bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (116.1) quantifica l’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell’ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) vigente alla data del 31 dicembre 2015, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale.(117) (117a)
4 ter. L’ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, quantificate ai sensi del comma 4 bis, è ridotto del 5 per cento per l’anno 2022 e del 10 per cento per gli anni successivi. (117b) 5. Fermo restando il rispetto del parametro di cui al comma 4 bis, i gruppi consiliari, per lo svolgimento delle proprie funzioni:
a) si avvalgono del supporto di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria il cui personale è assegnato alla struttura su indicazione del Presidente del gruppo consiliare secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale;
b) stipulano direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l’attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo è erogata una somma annuale quantificata dall’Ufficio di presidenza ai sensi del comma 4 bis. Nel caso in cui il gruppo consiliare si avvalga anche della struttura di diretta collaborazione di cui alla lettera a), la somma erogata dall’Ufficio di presidenza ai sensi del precedente periodo è ridotta dell’importo corrispondente all’ammontare della spesa sostenuta per l’assunzione del personale di cui alla lettera a). Con regolamento di organizzazione del Consiglio regionale sono definite le relative disposizioni attuative. (118)
5 bis. I contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi del comma 5 che abbiano ad oggetto un rapporto di collaborazione e consulenza professionale non saltuaria, sono finanziati con i fondi erogati per le spese di personale di cui al comma 4 bis, nel rispetto dei contingenti e dei vincoli finanziari e normativi previsti a legislazione vigente. (118a) 6. Gli incarichi del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo non possono superare la data di scadenza della legislatura. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, dei componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei presidenti di commissione, nel corso della legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo politico. Decorso tale termine, in assenza di provvedimenti, gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le relative procedure sono disciplinate dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. (119) 7. Le strutture di cui al presente articolo non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all’articolo 33.
Art. 38 (Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico)
1. L’incarico di segretario generale del consiglio è conferito dal Presidente del consiglio previa deliberazione dell’ufficio di presidenza, per la durata massima di cinque anni e comunque non oltre l’elezione dell’ufficio di presidenza conseguente al rinnovo del consiglio a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione. (120) 2. Il conferimento od il rinnovo dell’incarico di cui al comma 1 viene effettuato entro novanta giorni dall’elezione dell’ufficio di presidenza di cui al comma 1. Fino a tale conferimento o rinnovo s’intende prorogato l’incarico precedentemente conferito. 3. L’incarico di direttore del servizio è conferito dal Presidente del consiglio previa deliberazione dell’ufficio di presidenza, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio o della Giunta regionale in servizio presso il Consiglio, dotati di professionalità, capacità, ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione. L’Ufficio di presidenza può attribuire a un Direttore di servizio la funzione di Vicesegretario generale con il compito di coadiuvare il Segretario generale nell’esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento; di tale ulteriore livello di responsabilità si tiene conto ai fini del comma 8. (121) 4. L’incarico di dirigente di area è conferito dal segretario generale del Consiglio a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio, tenendo in considerazione le competenze tecniche specifiche possedute dal dirigente in relazione ai compiti da svolgere, i risultati del sistema di valutazione delle prestazioni con particolare riferimento alle attitudini e capacità gestionali e ai risultati conseguiti, le esperienze precedenti. (122) 4 bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il primo comma dell’articolo 2103 del codice civile concernente l’equivalenza delle mansioni. (123) 5. Gli incarichi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono conferiti con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile. Con il contratto individuale sono definite le specifiche competenze, la durata dell’incarico ed il relativo trattamento economico. (124) 5 bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabile alle Regioni, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni di cui al comma 4, a dipendenti della categoria D appartenenti al ruolo in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. (125) 6. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite percentuale stabilito per le Regioni dalla normativa statale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti al ruolo della dirigenza del Consiglio, ai soggetti indicati dal presente comma. Gli incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione regionale, nella posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 16, comma 2. Per la durata dell’incarico i dipendenti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione regionale sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. (126) 6 bis. Incarichi dirigenziali possono essere conferiti per specifiche esigenze dell’amministrazione e su iniziativa della stessa entro i limiti percentuali previsti per i dirigenti appartenenti alla seconda fascia previsti dall’articolo 19, comma 5bis del d. lgs. 165/2001 e successive modifiche a dirigenti non appartenenti al ruolo del Consiglio, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. (127) 7. (128) 8. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 è stabilito con contratto individuale il trattamento economico fondamentale, che assume come parametro di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione. Per gli incarichi di cui al comma 4 il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Per gli incarichi a persone esterne di cui al comma 6 il trattamento economico è stabilito nei contratti individuali in analogia a quello definito dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti interni, integrato, ove ritenuto necessario per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa se riferita ad incarichi di staff, di direzione di strutture organizzative di base o loro eventuali articolazioni. 9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza. 10. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo, il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base alla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi comunque conferito dall’amministrazione regionale o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza così come i compensi spettanti in base a norme speciali. 11. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati: 1) nei casi previsti dall’articolo 24; 2) in caso di riorganizzazione delle strutture che preveda una modifica o la soppressione della struttura cui è preposto il dirigente interessato. (129) 12. I provvedimenti di conferimento e di revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.
Art. 39 (Regolamento di organizzazione del consiglio)
1. L’ufficio di presidenza delibera, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il regolamento di organizzazione delle strutture del consiglio. Il regolamento determina e disciplina: a) l’organizzazione delle strutture del consiglio, ai sensi dell’articolo 33; b) le dotazioni organiche dei ruoli del personale e della dirigenza del consiglio rispettivamente articolati per profili professionali od in modo da garantire la specificità tecnica; b bis) la trasparenza totale, sia per quanto riguarda l’attività rivolta all’utenza e ai soggetti esterni all’amministrazione, sia per quanto riguarda l’attività dell’organizzazione e la semplificazione delle procedure; (130) c) l’accesso ai ruoli del personale e della dirigenza del consiglio e le relative modalità e procedure concorsuali; d) le modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza del consiglio in analogia a quanto previsto dall’articolo 15; (131) e) i criteri per l’individuazione delle posizioni dirigenziali individuali ovvero con funzioni di staff, nonché per le eventuali articolazioni organizzative interne agli uffici a responsabilità non dirigenziale di cui all’articolo 33, comma 4 f) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali nonché l’assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim; (132) g) il sistema dei controlli interni; g bis) le modalità di adozione e i contenuti specifici del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; (133) h) le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti disciplinari, nonché l’istituzione del collegio arbitrale; i) ove non si pervenga alla stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11, comma 6 e 25, comma 4, l’istituzione, l’organizzazione, le modalità di esercizio dell’attività delle strutture di cui all’articolo 11, comma 6 e del comitato di cui all’articolo 25; l) le strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, nonché quelle di cui all’articolo 37; l bis) la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l’accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei principi fondamentali stabiliti dalla l. 241/1990 e successive modifiche, nonché le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445; (134) m) (135); n) ogni altro aspetto in riferimento al decreto legislativo ovvero inerente al sistema organizzativo del consiglio ed al rapporto di lavoro del personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse necessario regolamentare per dare completezza alla disciplina gestionale dell’attività regionale. 2. (136)
Titolo IV Disposizioni finali, transitorie ed abrogative
Capo I Disposizioni finali e transitorie
Art. 40 (Disposizioni previgenti sulle competenze degli organi di governo)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 3, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
Art. 41 (Differimento dell’efficacia)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati i regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39. (137) 2. L’efficacia delle disposizioni della presente legge relative alle strutture e al personale della giunta e del consiglio che necessitano dei regolamenti di cui agli articoli 30 e 39, è differita alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Fino a tale data si continuano ad applicare le disposizioni vigenti in ogni singola materia. 3. I regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 sono modificati con le stesse procedure con le quali sono stati adottati quando le disposizioni modificate non riguardano materie oggetto di contrattazione collettiva. (138)
Art. 42 (Disposizioni transitorie)
1. Agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall’articolo 20, commi 5 e 7. Parimenti agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall’articolo 38, comma 6. (139) 2. Nella fase di prima attuazione della presente legge non si applica il limite di cui all’articolo 38, comma 3, relativamente al numero dei dirigenti di seconda fascia che possono ricoprire incarichi di direttore di servizio. 2 bis. Nella fase di prima attuazione della presente legge ai dirigenti iscritti al ruolo che abbiano ricoperto l'incarico di direttore di servizio e ai quali non sia stato riattribuito l'incarico in precedenza svolto, può essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente può essere attribuito un incarico di studio con il mantenimento del precedente trattamento economico. Tali posizioni dirigenziali sono attribuite per un periodo transitorio massimo corrispondente alla durata della legislatura in corso e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Le posizioni dirigenziali attribuite ai sensi del presente comma sono in soprannumero rispetto alla dotazione organica del personale dirigente. (140) 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti regionali istituiti ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modifiche, presso la giunta ed il consiglio assumono rispettivamente la denominazione di “direzione regionale” e di “servizio”, mantenendo le competenze loro attribuite fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39. Le strutture equiparate agli attuali dipartimenti, istituite ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 25/1996 rimangono confermate fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39.
Capo II Disposizioni abrogative
Art. 43 (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39, sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quelle della presente legge. Sono o restano abrogate le seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime: a) 5 maggio 1972, n. 3 Personale in servizio alla Regione per la prima costituzione degli uffici; b) 29 maggio 1973, n. 20 Ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio; c) 29 maggio 1973, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio; d) 16 luglio 1973, n. 28 Modifiche agli articoli 102, 103 e 104 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, concernenti requisiti di ammissione ai concorsi pubblici previsti in tali articoli; e) 31 luglio 1973, n. 29 Concessione di un acconto mensile sul trattamento economico di cui alle leggi regionali nn. 20 e 21 del 29 maggio 1973 al personale in servizio presso la Regione Lazio; f) 10 agosto 1973, n. 30 Interpretazione autentica dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, modificata con legge regionale 29 maggio 1973, n. 21; g) 18 marzo 1974, n. 19 Regolarizzazione della posizione del personale STEFER e Società Romana Ferrovia del Nord; h) 22 luglio 1974, n. 35 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Lazio; i) 17 agosto 1974, n. 42 Acconto sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa; l) 23 settembre 1974, n. 65 Inquadramento nei ruoli regionali del personale assunto nell'anno scolastico 1973/1974 presso i centri di addestramento professionale nonché di altre categorie di personale già in servizio presso la Regione ed integrazione della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni; m) 23 settembre 1974, n. 66 Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 18 marzo 1974; n) 3 giugno 1975, n. 41 Inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi; o) 9 giugno 1975, n. 46 Regolamentazione dell'esercizio delle funzioni e mansioni di carattere tecnico e professionale; p) 11 settembre 1976, n. 47 Specificazione nell'ambito della qualifica funzionale di assistente di particolari mansioni e determinazione dei contingenti numerici del personale da adibire a dette mansioni; q) 23 dicembre 1976, n. 65 Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale del soppresso ente Gioventù italiana trasferito ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764 nonché del personale già dipendente dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica trasferito ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 58 e degli insegnanti elementari di ruolo che abbiano presentato l'istanza di cui all'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77; r) 25 marzo 1977, n. 14 Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali; s) 20 maggio 1977, n. 16 Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio; t) 31 ottobre 1977, n. 41 Norme di perequazione e di revisione dell'inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20; u) 24 gennaio 1979, n. 5 Interventi per lo svolgimento di attività socio-ricreative ed assistenziali a favore del personale regionale; v) 5 febbraio 1979, n. 11 Ordinamento delle strutture regionali. Organico e profili professionali. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20; z) 9 febbraio 1979, n. 14 Istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali; aa) 8 maggio 1979, n. 40 Miglioramenti economici previsti dall'accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali; bb) 3 settembre 1979, n. 59 Norme di integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, a favore del personale degli ex enti pubblici ENALC - INIASA trasferiti alla Regione Lazio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; cc) 3 settembre 1979, n. 61 Norme per l’inquadramento del personale dei disciolti enti comunali di assistenza, patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici; dd) 3 settembre 1979, n. 64 Norme per l’inquadramento nei ruoli del personale della soppressa Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia – O.N.M.I. – e conseguente modifica della dotazione organica di cui all’articolo 14 della L.R. n. 11 del 5 febbraio 1979; ee) 4 settembre 1979, n. 67 Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale; ff) 14 novembre 1979, n. 85 Concessione al personale regionale di una somma “una tantum”; gg) 17 novembre 1979, n. 86 Istituzione del ruolo del personale della formazione professionale della Regione Lazio; hh) 19 gennaio 1980, n. 2 Disciplina del lavoro straordinario; ii) 19 gennaio 1980, n. 4 Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41 Norme di perequazione e di revisione dell'inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20; ll) 19 gennaio 1980, n. 5 Trattamento economico di missione; mm) 24 marzo 1980, n. 18 Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario; nn) 20 maggio 1980, n. 36 Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo; oo) 6 giugno 1980, n. 54 Interpretazione autentica dell'articolo 81- bis della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e della allegata tabella “B”, quale introdotti con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41; pp) 14 giugno 1980, n. 56 Acconti al personale regionale sul trattamento economico derivante dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 1979/81; qq) 17 giugno 1980, n. 66 Norme per la determinazione dell'anzianità pregressa del personale proveniente dai centri di assistenza tecnico-agricola trasferito alla Regione con decreto CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 15 marzo 1973, nonché del personale del disciolto Istituto nazionale case impiegati dello Stato – INCIS; rr) 19 luglio 1980, n. 68 Disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo; ss) 17 gennaio 1981, n. 3 Norme per il recepimento del secondo accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario; tt) 17 gennaio 1981, n. 6 Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 e della tabella “A” della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18; uu) 21 dicembre 1981, n. 33 Integrazione alle leggi regionali 21 ottobre 1977, n. 40, 31 ottobre 1977, n. 41 e 19 gennaio 1980, n. 5. Norme di inquadramento del personale contemplato dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, di quello vincitore dei concorsi interni di cui agli articoli 87 e 88 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, nonché di quello vincitore di concorsi pubblici; vv) 29 aprile 1982, n. 17 Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 e al personale messo a disposizione ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641; zz) 8 maggio 1982, n. 19 Modifica della legge regionale approvata nella seduta del 7 aprile 1982 concernente: "Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n.349, 23 dicembre 1978, n. 833, ed al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641"; aaa) 15 gennaio 1983, n. 2 Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi delle leggi 17 aprile 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; bbb) 7 marzo 1983, n. 13 Inquadramento del personale in servizio presso l'istituto di osservazione maschile “Casal del Marmo”; ccc) 13 giugno 1983, n. 36 Nuovi criteri per la determinazione dell'equo indennizzo; ddd) 31 agosto 1983, n. 56 Determinazione e liquidazione acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti; eee) 28 gennaio 1984, n. 7 Contratto di lavoro 1983/1985 dei dipendenti regionali. Secondo acconto; fff) 11 gennaio 1985, n. 6 Modifiche dell’ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione ai sensi dell’articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 “Legge quadro sul pubblico impiego” della disciplina contenuta nell’accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti; ggg) 17 marzo 1986, n. 12 Riapertura dei termini previsti dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 concernente “Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale”; hhh) 23 agosto 1986, n. 26 Tutela della maternità; iii) 23 agosto 1986, n. 27 Istituzione del profilo professionale di messo motorizzato; lll) 6 luglio 1987, n. 39 Modalità per il completamento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell’accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni; mmm) 22 febbraio 1988, n. 10 Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2 concernente “Disciplina del lavoro straordinario”; nnn) 25 marzo 1988, n. 15 Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983; ooo) 21 aprile 1988, n. 24 Approvazione della disciplina contenuta nell’accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti relativo al triennio 1.1.1985 – 31.12.1987; ppp) 16 novembre 1988, n. 73 Personale messo a disposizione della Regione Lazio ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1978; qqq) 10 aprile 1989, n. 21 Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29; rrr) 9 giugno 1989, n. 36 Reinquadramento del personale regionale proveniente da enti ospedalieri disciolti di cui alla legge regionale 20 agosto 1979, n. 57; sss) 16 novembre 1989, n. 65 Interpretazione dell'articolo 14, lettera i) della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, avente per oggetto norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario; ttt) 13 gennaio 1990, n. 4 Recepimento delle norme contenute nell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395; uuu) 5 marzo 1990, n. 23 Disciplina provvisoria del rapporto di lavoro dei dipendenti della ex Cassa per il Mezzogiorno trasferiti alla Regione Lazio con decreto ministeriale 4 agosto 1983, n. 13293; vvv) 15 marzo 1990, n. 31 Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando; zzz) 23 marzo 1990, n. 33 Definizione delle situazioni determinate dall'art. 51 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20; aaaa) 5 maggio 1990, n. 41 Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonchè dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale; bbbb) 2 aprile 1991, n. 13 Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali; cccc) 19 aprile 1991, n. 18 Disciplina transitoria per la copertura dei posti di VIII qualifica funzionale; dddd) 22 luglio 1991, n. 29 Modificazioni alle dotazioni organiche della III, IV e V qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali; eeee) 17 gennaio 1992, n. 4 Disposizioni in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482; ffff) 17 febbraio 1992, n. 9 Deroga alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 40, concernente: "Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali"; gggg) 17 febbraio 1992, n. 12 Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale; hhhh) 19 febbraio 1992, n. 16 Modificazioni alle dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali; iiii) 22 febbraio 1992, n. 20 Trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo della Regione Lazio e degli enti da essa dipendenti; llll) 28 marzo 1992, n. 28 Estensione ai dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali delle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, articolo 1, comma quarto-quinquies; mmmm) 9 febbraio 1993, n. 15 Adeguamento dell'organico regionale per l'applicazione dei regolamenti CEE; nnnn) 9 settembre 1993, n. 43 Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21, concernente: "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dello articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29."; oooo) (141); pppp) 5 aprile 1994, n. 5 Disposizioni per l'attuazione dell'art. 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41; qqqq) 30 dicembre 1994, n. 68 Istituzione del profilo di assistente sociale nell'ambito della VII qualifica funzionale; rrrr) 3 gennaio 1996, n. 1 Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985 n. 6 e dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39; ssss) 3 gennaio 1996, n. 2 Integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, concernente: "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a Statuto ordinario", così come sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24"; tttt) 25 giugno 1996, n. 23 Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti consorzi di bonifica di cui all'articolo 15 legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4; uuuu) 1 luglio 1996, n. 25 Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale; vvvv) 25 luglio 1996, n. 27 Norme per le nomine e le designazioni di competenza della giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati; zzzz) 13 dicembre 1996, n. 53 Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218; aaaaa) 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997” limitatamente agli articoli 12, 65 e 66; bbbbb) 22 maggio 1997, n. 12 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1997” limitatamente all’articolo 9; ccccc) 20 ottobre 1997, n. 33 Modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21: "Valutazioni dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29."; ddddd) 12 gennaio 1998, n. 1 Norme sul comando e inquadramento del personale comandato; eeeee) 11 febbraio 1998, n. 6 Misure straordinarie in materia di personale regionale e modifica alla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25; fffff) 18 maggio 1998, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1998” limitatamente agli articoli 15 e 53; ggggg) 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999” limitatamente all’articolo 15; hhhhh) 9 dicembre 1999, n. 37 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999” limitamente agli articoli 14 e 33; iiiii) 4 settembre 2000, n. 29 Disposizioni in materia di gruppi consiliari di modifica alle leggi regionali 23 luglio 1983, n. 55, 2 maggio 1995, n. 19, 18 marzo 1996, n. 10, 1 luglio 1996, n. 25 limitatamente agli articoli 2, 3 e 4; lllll) 12 gennaio 2001, n. 2 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000” limitatamente agli articoli 10 e 18; mmmmm) 21 febbraio 2001, n. 6 Modifiche ed integrazioni all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25; nnnnn) 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001” limitatamente agli articoli 52, 54, 55 e 59; ooooo) 6 settembre 2001, n. 24 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001” limitatamente agli articoli 25 e 26. 2. Con effetto dalla data di costituzione dell’ASAP di cui all’articolo 27, è abrogata la legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1. (142)
Art. 44 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 9 marzo 2002 n. 7 S. O. n. 9 (2) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (3) Lettera modificata dall'articolo 23, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (4) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (5) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (6) Comma aggiunto dall'articolo 23, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (7) Lettera modificata dall’articolo 4, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (8) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 2, lettera a) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (9) Lettera sostituita dall'articolo 23, comma 2, lettera b) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, della medesima legge regionale
(9c) Lettera inserita dall'articolo 100, comma 7, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(9a) Lettera modificata dall'articolo 8 della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 e poi abrogata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 19
(9b) Comma modificato dall'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(10) Comma aggiunto dall'articolo 23, comma 3 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (11) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 (12) Articolo sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (13) Comma modificato dall'articolo 2, comma 18, lettera b), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e poi dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(13a) Comma aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (14) Comma modificato dall'articolo 23, comma 4 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (15) A decorrere dal 1° ottobre 2013 sono soppresse le strutture e gli uffici di staff appartenenti al dipartimento e al direttore del dipartimento vedi articolo 14, comma 1 della legge 28 giugno 2013, n. 4 (16) Comma modificato dall’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 e da ultimo dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (17) Comma sostituito dall’articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 (18) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (19) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 14 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22
(19a) Articolo modificato dall'articolo 16, comma 7, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 e da ultimo dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20
(19b) Rubrica sostituita dall'articolo 3, comma 3, lettera c), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (20) Comma modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 (vedi pure la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo), dall’articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10, dall'articolo 3, comma 3, lettera c), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 e da ultimo dall'articolo 10, comma 4, lettera a), della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 (21) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 3, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10
(21a) Comma abrogato dall’articolo 3, comma 70, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17
(21b) Comma inserito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (22) Comma modificato dall'articolo 20, comma 8, lettera a), numero 1) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, sostituito dall’articolo 4, comma 3, lettera c) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 e da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, lettera c), numero 4), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (23) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 3, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4) , della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10
(23a) Comma modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 (24) Comma modificato dall'articolo 20, comma 8, lettera a), numero 2) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (25) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (26) Comma inserito dall'articolo 14, comma 3, lettera a) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (27) Comma modificato dall'articolo 8, comma 42, della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, dall'articolo 14, comma 3, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e da ultimo dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (28) Comma inserito dall'articolo 14, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (29) Comma modificato dall'articolo 14, comma 3, lettera d) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4
(29a) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (30) Rubrica modificata dall’articolo 4, comma 4, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12
(30a) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 1), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10
(30b) Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 2), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (31) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27, poi modificato dall'articolo 11, comma 33, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27; da ultimo abrogato dall’articolo 4, comma 4, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (32) Alinea modificata dall'articolo 20, comma 8, lettera b) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e successivamente dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 3), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (33) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 33, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, dall’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 3, comma 22 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 e da ultimo dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(33a) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 4), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10
(33b) Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (34) Comma modificato dall’articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successivamente abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10
(34a) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 7), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (35) Comma modificato dall'articolo 1, comma 17 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (36) Comma modificato dall'articolo 20, comma 8, lettera c), numero 1) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e poi dall'articolo 2, comma 157 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (37 Comma modificato dall'articolo 20, comma 8, lettera c), numero 2) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (38) Comma modificato dall'articolo 20, comma 8, lettera c), numero 3) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e poi dall'articolo 23, comma 5, lettera a) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (39) Comma modificato dall'articolo 23, comma 5, lettera b) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (40) Comma sostituito dall'articolo 23, comma 6 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (41) Comma modificato dall'articolo 20, comma 8, lettera d) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (42) Comma modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera a), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (43) Comma modificato dall'articolo 23, comma 7, lettera a) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale; poi abrogato dall’articolo 2, comma 48, lettera a), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (44) Comma sostituito dall'articolo 23, comma 7, lettera b) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (45) Comma modificato dall'articolo 23, comma 7, lettera c) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (46) Rubrica sostituita dall'articolo 2, comma 48, lettera b), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (47) Comma modificato dall'articolo 2, comma 48, lettera b), numero 2), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, dall'articolo 3, comma 3, lettera e), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 e da ultimo dall'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2022, n. 16
(47a) Comma inserito dall'articolo 100, comma 7, lettera b), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e poi modificato dall'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20
(48) Lettera modificata dall'articolo 3, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 (49) Comma modificato dall'articolo 2, comma 48, lettera b), numero 3), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dall'articolo 3, comma 3, lettera e), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 e da ultimo dall'articolo 100, comma 7, lettera b), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (50) Articolo inserito dall’articolo 4, comma 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi sostituito dall'articolo 22, comma 28, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10
(50a) Comma modificato dall’articolo 3, comma 70, lettera b) della legge 31 dicembre 2016, n. 17 (51) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 48, lettera c) della legge regionale 14 luglio 2014, n.7 (52) Lettera abrogata dall’articolo 2, comma 48, lettera d) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (53) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 9 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (54) Lettera modificata dall’articolo 4, comma 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 e da ultimo dall'articolo 3, comma 3, lettera f), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (55) Alinea modificata dall'articolo 20, comma 8, lettera e) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (56) Comma aggiunto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 (57) Articolo sostituito dall’articolo 2, comma 48, lettera e) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (58) Comma modificato dall’articolo 4, comma 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 e da ultimo dall'articolo 3, comma 3, lettera g), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (59) Comma abrogato dall’articolo 2, comma 48, lettera f), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (60) Comma inserito dall’articolo 4, comma 8, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 1), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10
(60a) Comma inserito dall'articolo 3, comma 3, lettera h), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (61) Comma sostituito dall'articolo 23, comma 10, lettera a) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, della medesima legge regionale), poi modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera f), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e da ultimo dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 14 agosto 2023, n. 10 (62) Comma inserito dall'articolo 23, comma 10, lettera b) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale e (63) Comma sostituito dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 e poi modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera f), numero 3) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (64) Comma modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera f), numero 4) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dall’articolo 4, comma 8, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 (65) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27, dall'articolo 1, comma 101, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, dall’articolo 2, comma 48, lettera f), numero 5) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, dall’articolo 4, comma 8, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 2), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10
(65a) Termine modificato dall'articolo 3, comma 3, lettera h), numeri 2) e 3), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (66) Comma modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera f), numero 6) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, dall’articolo 4, comma 8, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 (67) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 24 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e poi modificato dall'articolo 1, comma 101, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (68) Comma sostituito dall'articolo 23, comma 10, lettera c) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (69) Articolo abrogato dall’articolo 2, comma 48, lettera g) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (70) Comma modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera h), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, sostituito dall’articolo 4, comma 9, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 e da ultimo dall'articolo 3, comma 3, lettera i), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (71) Comma abrogato dall’articolo 4, comma 9, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (72) Comma modificato dall’articolo 4, comma 10, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 1), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 e da ultimo dall'articolo 3, comma 3, lettera l), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25
(72a) Comma inserito dall'articolo 3, comma 3, lettera l), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (73) Comma modificato dall’articolo 4, comma 10, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 2), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 (74) Comma modificato dall’articolo 4, comma 10, lettere c) e d), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, dall'articolo 2, comma 1, lettera l), numero 3), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10 e da ultimo dall'articolo 3, comma 3, lettera l), numero 3), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (75) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 89, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (76) Comma modificato dall'articolo 23, comma 11 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale), dall’articolo 4, comma 11, lettera a) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e da ultimo dall'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 1), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10; successivamente l'articolo 3, comma 3, lettera m), numero 1) della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 ha inserito, con una modifica, il riferimento anche al Direttore generale (77) Comma modificato dall’articolo 4, comma 11, lettera b) della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'articolo 2, comma 1, lettera m), numero 2), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10; successivamente l'articolo 3, comma 3, lettera m), numero 2) della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 ha inserito, con una modifica, il riferimento anche al Direttore generale (78) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 89, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (79) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 e poi sostituito dall'articolo 1, comma 89, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (80) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 90 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (81) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 89, lettera d) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
(81a) Vedi articoli da 184 a 186 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) (82) Articolo abrogato, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 128 concernente il subentro di Lazio Crea nelle attività di ASAP (83) (84) Alinea modificata dall'articolo 20, comma 8, lettera f), numero 1 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (85) Lettera modificata dall’articolo 4, comma 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e poi dall'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 10. Successivamente l'articolo 3, comma 3, lettera n) della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 ha inserito, con una modifica, il riferimento anche al Direttore generale (86) Lettera inserita dall'articolo 1, comma 18 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (87) Lettera modificata dall'articolo 23, comma 12, lettera a) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (88) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 12, lettera b), della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (89) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 12, lettera c), della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (90) Lettera inserita dall'articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22 (91) Lettera inserita dall'articolo 2, comma 158 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (92) Lettera abrogata dall'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (93) Comma abrogato dall'articolo 20, comma 8, lettera f), numero 2 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (94) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 13 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (95) Comma sostituito dall'articolo 75, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (96) Comma inserito dall'articolo 27, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 e poi modificato dall'articolo 110, comma 7, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (97) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 e poi dall'articolo 44, comma 1, lettera a), numero 1) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (98) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera a), numero 2) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (99) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera a), numero 3) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (100) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 14 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (101) Lettera modificata dall'articolo 44, comma 1, lettera b), numero 1) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (102) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 e poi dall'articolo 44, comma 1, lettera b), numero 2) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (103) Rubrica sostituita dall'articolo 44, comma 1, lettera c), numero 1) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (104) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 15 della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (105) Lettera modificata dall'articolo 44, comma 1, lettera c), numero 2) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (106) Lettera modificata dall'articolo 44, comma 1, lettera c), numero 3) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (107) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera c), numero 4) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (108) Comma inserito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 (109) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera c), numero 5) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (110) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 23 novembre 2006, n. 16 (111) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 e dall'articolo 14, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e poi modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (112) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, poi sostituito dall'articolo 14, comma 4, lettera c) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, dall'articolo 100, comma 7, lettera d), numero 1), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 e da utlimo dall'artciolo 1, comma 21, della legge regionale 12 giugno 2023, n. 6 (113) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 e poi abrogato dall'articolo 14, comma 4, lettera d) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (114) Lettera inserita dall'articolo 14, comma 4, lettera e) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (115) Numero soppresso dall'art. 31, comma 5, della legge regioanale 27 febbraio 2004, n. 2, con effetto dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 31. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 277 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 31, della l.r. 2/2004.
(116) Lettera inserita dall'articolo 14, comma 4, lettera f) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e poi modificata dall’articolo 2, comma 48, lettera i) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e dall'articolo 22, comma 30, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1
(116.1) Vedi, anche, deliberazione Ufficio di presidenza 24 settembre 2013, n. 66 "Adempimenti legge regionale 28 giugno 2013, n. 4. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale"
(117) Comma inserito dall'articolo 14, comma 4, lettera g) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4
(117a) Comma modificato dall’articolo 3, comma 70, lettera c) della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17
(117b) Comma inserito dall'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 15 (118) Comma sostituito dall'articolo 14, comma 4, lettera h) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, modificato dall’articolo 3, comma 73 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, dall'articolo 17, comma 96 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, dall'articolo 48, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e da ultimo sostituito dall'articolo 100, comma 7, lettera d), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14
(118a) Comma inserito dall'articolo 7, comma 113, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (119) Comma sostituito dall'articolo 14, comma 4, lettera i) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e poi modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera d), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (120) Per gli incarichi conferiti nel corso della VIII legislatura vedi la disposizione di cui all'articolo 186, comma 4 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4. Comma modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera l), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (121) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27, dall’articolo 2, comma 48, lettera l), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e da ultimo dall'articolo 23, comma 47, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (122) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27, dall'articolo 44, comma 1, lettera d), numero 1) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e poi sostituito dall'articolo 23, comma 16, lettera a) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale e da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera l), numero 3) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (123) Comma inserito dall'articolo 23, comma 16, lettera b) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (124) Comma modificato dall'articolo 2, comma 48, lettera l), numero 4) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (125) Comma inserito dall'articolo 14, comma 5, lettera a) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (126) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27, dall'articolo 186, comma 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e dall'articolo 1, comma 101, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2011, n.12, dall’articolo 2, comma 48, lettera l), numero 5) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e da ultimo dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (127) Comma inserito dall'articolo 14, comma 5, lettera b) della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e poi modificato dall’articolo 2, comma 48, lettera l), numero 6) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (128) Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera d), numero 2) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 e poi abrogato dall’articolo 2, comma 48, lettera l), numero 7) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (129) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera d) della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 e poi dall'articolo 23, comma 16, lettera c) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (130) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 17, lettera a) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (131) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 48, lettera m), numero 1) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (132) Lettera modificata dall’articolo 2, comma 48, lettera m), numero 2) della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (133) Lettera inserita dall'articolo 23, comma 17, lettera b) della legge regionale 16 marzo 2011, n. 1, vedi al riguardo quanto previsto all'articolo 21, comma 1 della medesima legge regionale (134) Lettera inserita dall'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 22 (135) Lettera abrogata dall'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (136) Comma abrogato dall'articolo 44, comma 1, lettera e) della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (137) Comma modificato dall'articolo 20, comma 8, lettera g) della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (138) Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 (139) Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2002, n. 27 (140) Comma inserito dall'articolo 28, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (141) Lettera abrogata dall'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8; questa abrogazione comporta la reviviscenza della l.r. 57/1993. (142) Comma modificato dall'articolo 28, comma 2 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2
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