Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato (1) (1a)

Numero della legge: 10
Data: 10 luglio 2007
Numero BUR: 20 S.O. 6
Data BUR: 20/07/2007

L.R. 10 Luglio 2007, n. 10
Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l'artigianato (1) (1a)


SOMMARIO

TITOLO I DIPOSIZIONI GENERALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 Finalità
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Funzioni e compiti della Regione
Art. 5 Funzioni e compiti delle province
Art. 6 Funzioni e compiti dei comuni
Art. 7 Funzioni e compiti delle CCIAA


TITOLO II DISCIPLINA GIURIDICA DELL’IMPRESA ARTIGIANA

CAPO I IMPRESA ARTIGIANA

Art. 8 Requisiti dell’impresa artigiana
Art. 9 Esercizio dell’impresa artigiana
Art. 10 Consorzi e società consortili
Art. 11 Limiti dimensionali

CAPO II ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

Art. 12 Finalità
Art. 13 Lavorazioni artistiche e tradizionali
Art. 14 Settori tutelati
Art. 15 Disciplinari di produzione
Art. 16 Contrassegno di origine e qualità

CAPO III ALBO

Art. 17 Istituzione dell’albo
Art. 18 Procedimento di iscrizione
Art. 19 Procedimento di modificazione e cancellazione
Art. 20 Provvedimenti d’ufficio
Art. 21 Aggiornamento dell’albo
Art.22 Riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale
Art. 23 Ricorsi
Art. 24 Sanzioni


TITOLO III ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA
DELL’ARTIGIANATO

CAPO I ORGANI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 25 Commissioni provinciali e commissione regionale
Art. 26 Durata
Art. 27 Vigilanza
Art. 28 Validità delle sedute e delle deliberazioni

CAPO II COMMISSIONI PROVINCIALI

Art. 29 Composizione
Art. 30 Funzioni
Art. 31 Segreteria amministrativa


CAPO III COMMISSIONE REGIONALE

Art. 32 Composizione
Art. 33 Funzioni
Art. 34 Segreteria amministrativa


TITOLO IV PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI

CAPO I PIANO TRIENNALE E PIANO ANNUALE

Art. 35 Obiettivi della programmazione regionale
Art. 36 Piano triennale
Art. 37 Contenuti del piano triennale
Art. 38 Piano annuale

CAPO II OSSERVATORIO

Art. 39 Istituzione dell’Osservatorio
Art. 40 Attività
Art. 41 Strumenti


TITOLO V INTERVENTI REGIONALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42 Tipologia degli interventi
Art. 43 Pacchetti integrati di agevolazioni
Art. 44 Beneficiari
Art. 45 Limiti
Art. 46 Convenzioni
Art. 47 Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’artigianato laziale
Art. 48 Centri servizi per l’artigianato

CAPO II AGEVOLAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO

Art. 49 Accesso al credito
Art. 50 Sostegno e promozione della cooperazione creditizia
Art. 51 Interventi di Artigiancredito
Art. 52 Fondo contributo interessi
Art. 53 Fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture
Art. 54 Fondo di garanzia
Art. 55 Fondo di garanzia gestito da Unionfidi

CAPO III INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE

Art. 56 Interventi a sostegno dell’attività produttiva
Art. 57 Agevolazione per acquisto o leasing di macchinari nuovi di
fabbrica
Art. 58 Interventi per l’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 59 Incentivi automatici per l’acquisizione di beni e servizi
Art. 60 Interventi per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo
Art. 61 Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria
Art. 62 Nuova imprenditorialità
Art. 63 Promozione del commercio elettronico
Art. 64 Contributi per la cessione dell’impresa artigiana
Art. 65 Sostegno all’artigianato dei servizi
Art. 66 Interventi a favore dell’artigianato artistico e tradizionale

CAPO IV SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO ED ALL’OCCUPAZIONE

Art. 67 Incentivi all’associazionismo
Art. 68 Contributi alle imprese per l’assunzione di personale
Art. 69 Ammontare e limite dei contributi

CAPO V FORMAZIONE

Art. 70 Finalità
Art. 71 Corsi di formazione e bottega-scuola
Art. 72 Domande di ammissione ai corsi di formazione
Art. 73 Attività formativa presso la bottega-scuola
Art. 74 Trattamento economico degli allievi

CAPO VI INIZIATIVE PROMOZIONALI

Art. 75 Finalità
Art. 76 Albo regionale degli espositori artigiani
Art. 77 Interventi per l’organizzazione e la partecipazione
a iniziative promozionali
Art. 78 Contributi

CAPO VII INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI

Art. 79 Incentivi per la realizzazione di aree di insediamento artigianale
Art. 80 Sostegno ai comuni per il recupero,la ristrutturazione e
l’adeguamento funzionale di immobili

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 81 Piano di interventi
Art. 82 Convenzioni in essere
Art. 83 Disciplina transitoria della bottega-scuola

CAPO II MODIFICHE ED ABROGAZIONI

Art. 84 Modifica all’articolo 42 della l.r. 14/1999
Art. 85 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 2 aprile
1991, n. 14 concernente le manifestazioni fieristiche
e successive modifiche
Art. 86 Abrogazioni

CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 87 Disposizioni finanziarie

CAPO IV DISPOSIZIONI SUGLI AIUTI DI STATO ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 88 Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Clausola di sospensione degli aiuti
Art. 89 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E
FUNZIONI AMMINISTRATIVE


Art. 1
(Finalità)


1. La Regione, ai sensi dell’articolo 45 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato e le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.

2. La Regione, in armonia con l’articolo 8 dello Statuto, riconosce all’artigianato la funzione di settore trainante dell’economia e di fattore di produzione dell’occupazione, incoraggiando la creatività e la capacità imprenditoriale.


Art. 2
(Oggetto)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 la presente legge detta, ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, in armonia con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, una disciplina organica in materia di artigianato.


Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) “CCIAA”, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) “albo”, l’albo provinciale delle imprese artigiane;
c) “commissione provinciale,” la commissione provinciale per l’artigianato;
d) “commissione regionale”, la commissione regionale per l’artigianato;
e) “Osservatorio”, l’Osservatorio regionale per l’artigianato;
f) “CREL”, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro di cui alla legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro. Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche);
g) “piano triennale”, il piano triennale degli interventi;
h) “piano annuale”, il piano annuale di attuazione degli interventi;
i) “Artingiancassa S.p.A.”, la banca di finanziamento e sviluppo del settore artigiano all’interno del Gruppo BNL;
l) “Sviluppo Lazio S.p.A”, l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999 - art. 28 l.r. 11 aprile 1986, n. 17);
m) “Unionfidi Lazio”, la società regionale di garanzia fidi, istituita ai sensi dell’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997) e successive modifiche;
n) “Artigiancredito”, il consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi artigiani di cui all’articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane) e successive modifiche;
o) “MCC S.p.A.”, il polo di finanza specialistica all’interno del Gruppo CAPITALIA, specializzato nelle attività creditizie più sofisticate.

Art. 4

(Funzioni e compiti della Regione)

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 41, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m) ed n) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti :
a) i sistemi informativi telematici e le banche dati relative alle attività di settore;
b) la promozione dell’associazionismo;
c) il sostegno allo sviluppo e all’internazionalizzazione delle imprese;
d) l’adozione di strumenti finalizzati a favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali;
e) la determinazione di interventi per agevolare l’accesso al credito, i rapporti con gli istituti di credito, nonché la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
f) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell’assistenza alle imprese;
g) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese artigiane nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
h) la definizione di interventi a sostegno dell’artigianato cofinanziati con lo Stato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
i) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese artigiane ed ai relativi consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa;
l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione per gli imprenditori artigiani attraverso la bottega-scuola, in coerenza con le funzioni ed i compiti amministrativi regionali di formazione professionale;
m) la valorizzazione delle imprese artistiche e tradizionali.



Art. 5
(Funzioni e compiti delle province)


1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 4 della l.r. 14/1999, le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di realizzazione di aree di insediamento artigianale, coerentemente alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale.

2. Le province presentano all’assessorato regionale competente in materia di artigianato proprie proposte in occasione della predisposizione del piano triennale previsto dall’articolo 36.

3. Le province, in conformità alle attività previste dai piani di cui agli articoli 36 e 38, concorrono ad attuare gli interventi di rilevanza provinciale previsti nella programmazione regionale.

Art. 6
(Funzioni e compiti dei comuni)


1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 42 della l.r. 14/1999, sono attribuiti ai comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti concernenti:
a) l’istruttoria delle domande ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’albo da parte delle imprese artigiane;
b) l’apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l’insediamento di imprese artigiane;
c) la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese nonché il recupero di fabbricati produttivi;
d) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
e) la promozione nonché la qualificazione dei prodotti artigiani di esclusivo interesse locale.


Art. 7

(Funzioni e compiti delle CCIAA)


1. Ferme restando le competenze attribuite dalla normativa statale vigente, le CCIAA provvedono, ai sensi dell’articolo 43 della l.r. 14/1999, alla tenuta ed alla gestione dell’albo.

2. Le modalità e le condizioni di esercizio dei compiti amministrativi di cui al comma 1 sono disciplinate da apposite convenzioni, stipulate tra la Regione e le CCIAA, le quali contengono, in particolare, la puntuale indicazione dei compiti demandati, gli obiettivi da raggiungere, i relativi oneri di gestione e le forme di controllo da parte della Regione in conformità a quanto previsto dagli articoli 25 e 79 della l.r. 14/1999.

3. Le spese sostenute dalle CCIAA per lo svolgimento dei compiti amministrativi di cui al comma 1 sono finanziate con assegnazione di risorse regionali, alle quali si fa fronte anche attraverso le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all’articolo 24.



TITOLO II
DISCIPLINA GIURIDICA
DELL’IMPRESA ARTIGIANA

CAPO I
IMPRESA ARTIGIANA

Art. 8
(Requisiti dell’ impresa artigiana)


1. E’ artigiana l’impresa che ha:
a) per scopo prevalente l’esercizio di un’attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, o alla prestazione di servizi;
b) il lavoro, complessivamente organizzato, quale fattore di produzione prevalente;
c) i limiti dimensionali previsti all’articolo 11.

2. Sono escluse dall’oggetto dell’impresa artigiana le attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano esclusivamente strumentali o accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana.

3. L’impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo.

4. L’impresa artigiana può essere esercitata, nel rispetto della vigente normativa, in luogo fisso o in forma ambulante, limitatamente a quelle attività che, per loro natura, non necessitano di appositi locali in sede fissa o di posteggio.

5. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali all’esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.



Art. 9
(Esercizio dell’impresa artigiana)


1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale .

2. E’ imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, manualmente e in qualità di titolare, l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione.

3. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

4. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

5. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.

6. L’impresa artigiana può essere esercitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualità di socio artigiano;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro manuale nel processo produttivo .

7. Nell’esercizio delle attività di cui al comma 3 i requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore devono essere posseduti da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro manuale nel processo produttivo.

8. Il socio artigiano non può rivestire tale qualità in altre società artigiane.


Art. 10

(Consorzi e società consortili)


1. Le imprese artigiane possono costituire tra di loro consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa.

2. Ai consorzi ed alle società consortili di cui al comma 1 possono partecipare anche imprese industriali di minori dimensioni, a condizione che le imprese artigiane siano in numero non inferiore a due terzi e rappresentino la maggioranza negli organi deliberanti.



Art. 11
(Limiti dimensionali)


1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:
a) per l’impresa che non lavora in serie:
1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;
b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste;
c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura:
1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendiste.
d) per l’impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili:
1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:
a) gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) e successive modifiche e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, solo per un periodo di due anni;
b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) e successive modifiche sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;
c) i portatori di handicap, fisici psichici o sensoriali;
d) i dipendenti con contratto di formazione e lavoro;
e) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:
a) i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;
b) i soci, tranne uno, che svolgono prevalentemente lavoro personale nell’impresa artigiana;
c) i dipendenti, ivi compresi quelli delle unità locali, qualunque sia la mansione svolta.


CAPO II

ARTIGIANATO ARTITSTICO E TRADIZIONALE


Art. 12
(Finalità)

1. La Regione, al fine di sostenere e valorizzare l’artigianato artistico e tradizionale, in coerenza con le previsioni del piano triennale, persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) qualificazione artistica dei prodotti;
b) sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane;
c) salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e culturale dell’artigianato;
d) promozione di una moderna cultura tecnico-formale attraverso l’approfondimento della ricerca contemporanea sull’oggetto d’arte e sul disegno industriale;
e) sostegno alla formazione e all’aggiornamento tecnico-professionale ed imprenditoriale.

2. Ai fini di cui al comma 1 è promossa la creazione di strutture destinate alla valorizzazione della produzione artistica non di serie, ovvero alla produzione di serie limitata e predeterminata.


Art. 13

(Lavorazioni artistiche e tradizionali)


1. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.

2. Ai fini della presente legge sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello professionale. È, tuttavia, ammesso l’ausilio di apparecchiature e la meccanizzazione di alcune fasi della lavorazione con l’esclusione di processi di lavorazione in serie, salvo particolari lavorazioni individuate dalla commissione regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera e).


Art. 14

(Settori tutelati)


1. I settori tutelati sono:
a) cuoio e tappezzeria;
b) decorazioni;
c) fotografia, riproduzione disegni e pittura;
d) legno ed affini;
e) metalli comuni;
f) metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini;
g) restauro;
h) strumenti musicali;
i) tessitura, ricamo ed affini;
l) vetro, ceramica, pietra ed affini.

2. Ulteriori settori, significativi per l’economia locale, possono essere individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della commissione regionale, in conformità a quanto previsto all’articolo 33, comma 1, lettera f).


Art. 15
(Disciplinari di produzione)


1. Per le lavorazioni dell’artigianato artistico e tradizionale, la commissione regionale predispone ed adotta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, lettera g), appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono, tra l’altro, per ciascun settore di attività, i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento idoneo a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. I disciplinari di produzione di cui al comma 1 individuano, altresì, le modalità per l’apposizione indelebile del contrassegno di origine e qualità previsto all’articolo16.

3. I disciplinari di produzione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.



Art. 16
(Contrassegno di origine e qualità)


1. Il contrassegno di origine e qualità è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla commissione regionale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, lettera h), e riporta, comunque, la dicitura “Regione Lazio” seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o tradizionale, e completata con la eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

2. Le imprese artigiane che hanno ottenuto il riconoscimento previsto all’articolo 22 possono richiedere alle commissioni provinciali di avvalersi del contrassegno di origine e di qualità.

3. Le commissioni provinciali vigilano sul corretto uso del contrassegno di origine e di qualità.

4. E’ vietata l’apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.


CAPO III

ALBO


Art. 17
(Istituzione dell’albo)

1. E’ istituito, in ciascuna provincia, l’albo articolato in due sezioni:
a) nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 ad esclusione di quelle di cui al comma 6, lettera d);
b) nella seconda sono tenute ad iscriversi i consorzi e le società consortili di cui all’articolo 10.

2. L’iscrizione all’albo è condizione per beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge.

3. Ai fini della erogazione delle agevolazioni e degli incentivi di cui al comma 2, gli effetti dell’iscrizione all’albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento o, nell’ipotesi prevista dall’articolo 18, comma 6, dal sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

4. Agli stessi fini di cui al comma 3 gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell’iscrizione e di cancellazione decorrono rispettivamente dalla data del verificarsi dell’evento modificativo, dalla data di cessazione dell’attività o di perdita dei requisiti previsti dagli articoli da 8 a 10.

5. In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore artigiano, l’impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’albo, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minori, a condizione che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado o dal tutore dei figli minori. Per le attività previste all’articolo 9, comma 3, il coniuge, i parenti entro il secondo grado o il tutore dei figli minori possono avvalersi di un responsabile tecnico esterno all’impresa in possesso dei prescritti requisiti.

6. Le imprese non iscritte all’albo non possono adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato.




Art. 18
(Procedimento di iscrizione)

1. Le domande di iscrizione all’albo sono presentate al comune in cui ha sede l’impresa entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività.

2. Il comune, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), effettua l’istruttoria delle domande ai fini dell’iscrizione all’albo dell’impresa in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, diretta, tra l’altro, a certificare:
a) i dati anagrafici e fiscali dell’imprenditore, dei soci e dei collaboratori familiari;
b) la sede dell’impresa;
c) l’attività esercitata;
d) la data di effettivo inizio dell’attività;
e) le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa vigente in relazione all’attività esercitata;
f) la partecipazione professionale e manuale dell’imprenditore o, nel caso di società, del numero dei soci partecipanti;
g) il numero dei dipendenti.

3. Entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione della domanda, il comune la trasmette, corredata dagli atti istruttori, alla commissione provinciale competente per territorio.

4. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all’originale della domanda all’ufficio competente della CCIAA, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese.

5. La commissione provinciale verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 8 e 9 ed adotta i provvedimenti consequenziali.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla commissione provinciale agli interessati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende, comunque, accolta.



Art. 19
(Procedimento di modificazione e cancellazione)

1. Le domande di modificazione dell’iscrizione e di cancellazione dall’albo sono presentate al comune in cui ha sede l’impresa entro trenta giorni dalla data dell’evento modificativo, della cessazione dell’attività o della perdita dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9.

2. Il comune effettua l’istruttoria delle domande ai fini della modificazione dell’iscrizione e della cancellazione dall’albo nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 18, commi 2 e 3, in quanto compatibili.

3. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia conforme all’originale della domanda all’ufficio competente della CCIAA, ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.

4. La commissione provinciale, esperite le opportune verifiche, adotta i provvedimenti consequenziali.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dalla commissione provinciale agli interessati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende, comunque, accolta.


Art. 20

(Provvedimenti d’ufficio)

1. Qualsiasi ente avente titolo ad effettuare attività di vigilanza e controllo che, nell’esercizio delle proprie funzioni ispettive, riscontri l’esistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 nei riguardi delle imprese artigiane, ne dà segnalazione alla commissione provinciale, anche ai fini dell’accertamento delle violazioni e dell’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 24.

2. La commissione provinciale, acquisita la documentazione comunale ed esperite le verifiche di cui agli articoli 18 e 19, adotta, entro sessanta giorni, i relativi provvedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati.

3. In ogni caso, la commissione provinciale può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d’ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste agli articoli 18, comma 5 e 19, comma 4.



Art. 21
(Aggiornamento dell’albo)


1. Allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 in capo alle imprese artigiane iscritte all’albo, le commissioni provinciali provvedono, entro trenta mesi dalla loro costituzione, all’aggiornamento dell’albo.

2. Ai fini di cui al comma 1 ciascuna commissione provinciale predispone un piano di revisione dell’albo, che prevede, tra l’altro, le modalità di espletamento, nonché la quantificazione degli oneri finanziari. Il piano, sentita la commissione regionale, è approvato dalla Giunta regionale.

3. Per il completo raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le commissioni provinciali possono, altresì, stipulare, ai sensi dell’articolo 46, apposite convenzioni con enti o organismi in possesso delle informazioni concernenti la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, nonché avvalersi dell’Osservatorio di cui all’articolo 39.

4. Gli oneri relativi alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 sono a carico della Regione.


Art. 22

(Riconoscimento di impresa operante nel settore
dell’artigianato artistico e tradizionale)

1. Le imprese artigiane iscritte all’albo da almeno cinque anni ed operanti in uno dei settori tutelati individuati nell’articolo 14 possono chiedere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.

2. Ai fini del riconoscimento le imprese artigiane aventi i requisiti di cui al comma 1 presentano la relativa domanda alla commissione provinciale, che, ove accerti che la produzione sia riconducibile, in tutto o in parte, per tipologia, caratteri e qualità, alle caratteristiche previste dai disciplinari di produzione di cui all’articolo 15, provvede al relativo riconoscimento.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene mediante annotazione nell’albo, nella quale è specificata, altresì, la peculiarità della lavorazione svolta.



Art. 23
(Ricorsi)

1. Contro i provvedimenti delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modifica e cancellazione dall’albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 22, è ammesso ricorso amministrativo alla commissione regionale .

2. Il ricorso di cui al comma 1 è proposto dall’interessato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso contro i provvedimenti di cancellazione sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

4. Le commissioni provinciali ottemperano alle decisioni della commissione regionale entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

5. Contro i provvedimenti adottati dalla commissione regionale sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa statale.

6. Le commissioni provinciali e la commissione regionale sono rappresentate e difese in giudizio dall’avvocatura regionale.


Art. 24
(Sanzioni)

1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 sono inflitte le seguenti sanzioni:
a) per omessa presentazione della domanda di iscrizione: da 300 a 3.000 euro;
b) per omessa presentazione della domanda di modificazione dell’iscrizione: da 100 a 1.000 euro;
c) per omessa presentazione della domanda di cancellazione: da 200 a 2.000 euro;
d) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: da 100 a 250 euro. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera a);
e) per presentazione oltre i termini della domanda di modificazione dell’iscrizione: da 25 a 75 euro. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera b);
f) per presentazione oltre i termini della domanda di cancellazione: da 50 a 150 euro. Se il ritardo supera i sessanta giorni si applica la sanzione di cui alla lettera c);
g) per uso non consentito di riferimenti all’artigianato: da 500 a 3.000 euro.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) l’importo della sanzione da irrogare è determinato con riguardo al periodo di tempo intercorso tra la data dell’evento e l’epoca dell’accertamento.

3. La commissione provinciale provvede all’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e alla conseguente irrogazione delle relative sanzioni.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.


TITOLO III

ORGANI DI RAPPRESENTANZA E
DI TUTELA DELL’ARTIGIANATO

CAPO I
ORGANI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 25
(Commissioni provinciali e commissione regionale)

1. Sono organi amministrativi regionali di rappresentanza e di tutela dell’artigianato le commissioni provinciali e la commissione regionale.


Art. 26

(Durata)

1. Le commissioni provinciali e la commissione regionale durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e sono rinnovate entro quarantacinque giorni dalla scadenza, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).


Art. 27

(Vigilanza)

1. La Giunta regionale vigila sul funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale.

2. In caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di artigianato, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario ad acta, che resta in carica fino alla conclusione del procedimento di rinnovo degli organi e all’insediamento dei nuovi.


Art. 28
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il presidente convoca la commissione provinciale o regionale almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, indicando, in particolare, gli argomenti posti all’ordine del giorno e la data della prima e seconda convocazione.

2. Per la validità delle sedute è necessaria:
a) nelle commissioni provinciali, la presenza della maggioranza dei componenti, in prima convocazione, e di cinque componenti, in seconda convocazione. E’ necessaria, in ogni caso, la presenza di almeno un titolare di impresa artigiana, di un esperto e di uno dei componenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 29;
b) nella commissione regionale, la presenza della maggioranza dei componenti, in prima convocazione, e di sei componenti, in seconda convocazione. E’ necessaria, in ogni caso, la presenza del presidente di una commissione provinciale, di due esperti rispettivamente previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 32.

3. Nel caso di assenza del presidente o del vicepresidente, la seduta è presieduta dal commissario più anziano.

4. Per la validità delle deliberazioni della commissione provinciale o regionale è necessario che le stesse siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Le commissioni provinciali o regionali si riuniscono almeno una volta ogni due mesi ed ogniqualvolta lo richiedano, motivandolo, almeno un terzo dei componenti.



CAPO II
COMMISSIONI PROVINCIALI

Art. 29
(Composizione)

1. Le commissioni provinciali sono istituite in ciascuna provincia della Regione ed hanno sede presso le CCIAA competenti per territorio.

2. Le commissioni provinciali sono composte da :
a) sei imprenditori artigiani, iscritti nell’albo da almeno tre anni e designati in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale, dalle organizzazioni imprenditoriali di categoria presenti nel CREL regolarmente costituite ed operanti nella provincia;
b) due esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, dei quali uno designato dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 41, comma 8 dello Statuto ed uno dalla CCIAA competente per territorio;
c) un rappresentante della direzione provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale; (2)
d) un rappresentante della direzione provinciale dell’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; (2)
e) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro. (2)

2 bis. Le designazioni dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono effettuate sulla base di appositi accordi tra le rispettive amministrazioni e la Regione. (3)

3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a) sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di artigianato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce le commissioni provinciali, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità dei relativi componenti.

4. Le commissioni provinciali eleggono, nel proprio seno, il presidente, scelto tra gli imprenditori artigiani, ed il vicepresidente.

5. I componenti delle commissioni provinciali decadono in caso di perdita dei requisiti, delle qualità possedute, ivi compresa la rappresentatività, ovvero in caso di mancata partecipazione, non giustificata, a tre sedute consecutive. Alla sostituzione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b) si provvede con decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità previste nel presente articolo.

6. Ai componenti spetta il compenso omnicomprensivo previsto dal regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

7. Il funzionamento delle commissioni provinciali è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.

Art. 30 (3a)

(Funzioni)

1. Le commissioni provinciali svolgono le seguenti funzioni:
a) deliberano per il rispettivo territorio sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall’albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 22 e dispongono, in via eccezionale, accertamenti d’ufficio;
b) provvedono al rilascio dei certificati e degli atti ed effettuano le visure secondo le risultanze dell’albo;
c) concorrono a promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato collaborando con la commissione regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera c);
d) forniscono contribuiti tecnici alla Regione con riferimento all’attività programmatoria e legislativa di settore;
e) concorrono con la commissione regionale allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane;
f) elaborano una relazione annuale sulla situazione dell’artigianato nel territorio di competenza;
g) vigilano sul corretto uso del contrassegno di origine e qualità ai sensi dell’articolo 16, comma 3;
h) provvedono all’aggiornamento dell’albo ai sensi dell’articolo 21.

2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione finalizzato ad assicurare agli imprenditori e alle imprese artigiane il necessario supporto tecnico ed amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.


Art. 31

(Segreteria amministrativa)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 le commissioni provinciali si avvalgono di una segreteria amministrativa il cui personale, inquadrato nei ruoli della CCIAA, è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni provinciali stesse.

2. La segreteria amministrativa svolge, in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno di cui all’articolo 29, comma 7, i seguenti compiti:
a) istruttoria relativa ai procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo, effettuando, in via eccezionale, sopralluoghi d’ufficio;
b) verbalizzazione, pubblicità ed archiviazione degli atti;
c) rilascio delle certificazioni e riscossione dei diritti di segreteria;
d) ogni altro compito connesso con le funzioni delle commissioni provinciali.


CAPO III

COMMISSIONE REGIONALE

Art. 32
(Composizione)

1. La commissione regionale è istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di artigianato ed è composta da :
a) i presidenti delle commissioni provinciali;
b) tre esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, economia e finanza, normativa fiscale e del lavoro, nominati dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 41, comma 8, dello Statuto, dei quali uno scelto tra cinque nominativi indicati dall’Unione regionale delle CCIAA del Lazio;
c) cinque esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità e competenza in materia di artigianato, economia e finanza, normativa fiscale e del lavoro, designati, in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito regionale, dalle organizzazioni imprenditoriali di categoria presenti nel CREL, regolarmente costituite ed operanti nella Regione.

2. Le designazioni di cui al comma 1, lettera c) sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di artigianato entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede comunque alla nomina e costituisce la commissione regionale, previa verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità dei relativi componenti.

3. La commissione regionale elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

4. I componenti della commissione regionale decadono in caso di perdita dei requisiti o delle qualità possedute, ivi compresa la rappresentatività, ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. Alla sostituzione dei componenti si provvede con decreto del Presidente della Regione, secondo le modalità previste nel presente articolo.

5. Ai componenti spetta il compenso omnicomprensivo previsto dal r.r. 1/2002 e successive modifiche.

6. Il funzionamento della commissione regionale è disciplinato da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa.


Art. 33 (3b)

(Funzioni)


1. La commissione regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) svolge attività di documentazione, di studio e di informazione sulle potenzialità dell’artigianato nel Lazio;
b) collabora, quale organo tecnico-consultivo, con la Regione in merito ai problemi dell’artigianato ed esprime parere sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;
c) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo , valorizzazione e tutela dell’artigianato;
d) coordina l’attività e le iniziative delle commissioni provinciali mediante la fissazione di criteri omogenei per la tenuta dell’albo e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al registro delle imprese, nonché mediante l’emanazione di direttive ed il rilascio di pareri;
e) assume le iniziative utili per la valorizzazione e la tutela delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
f) propone alla Giunta regionale l’individuazione di ulteriori settori tutelati ai sensi dell’articolo 14, comma 2;
g) predispone ed adotta i disciplinari di produzione di cui all’articolo 15;
h) definisce nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche il contrassegno di origine e qualità di cui all’articolo 16;
i) predispone il programma annuale operativo con le previsioni di spesa per l’esercizio delle proprie funzioni, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale;
l) presenta alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione illustrativa sull’attività svolta nell’anno precedente;
m) esprime parere sul piano di revisione dell’albo di cui all’articolo 21;
n) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni delle commissioni provinciali in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui all’articolo 22;
o) esprime parere sull’iscrizione o sul diniego all’iscrizione all’albo regionale degli espositori artigiani ai sensi dell’articolo 76, comma 3.




Art. 34
(Segreteria amministrativa)


1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 33, la commissione regionale si avvale di una segreteria amministrativa, appartenente alla struttura regionale competente in materia di artigianato, il cui personale, inquadrato nei ruoli regionali, è alle dipendenze funzionali del presidente della commissione stessa.

2. La segreteria amministrativa svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) istruttoria dei ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 23;
b) verbalizzazione, pubblicità e conservazione degli atti;
c) esame ed istruttoria dei quesiti formulati dalle commissioni provinciali ;
d) emanazione di direttive finalizzate ad uniformare l’operato delle commissioni provinciali;
e) ogni altro compito connesso con le funzioni della commissione regionale.


TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE REGIONALE
DEGLI INTERVENTI


CAPO I
PIANO TRIENNALE E PAINO ANNUALE

Art. 35
(Obiettivi della programmazione regionale)

1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, persegue, con il metodo della programmazione, i seguenti obiettivi:
a) agevolare l’accesso al credito;
b) promuovere la realizzazione di insediamenti artigiani in aree e locali idonei allo sviluppo di processi produttivi compatibili con la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell’ambiente;
c) favorire la continuità delle imprese artigiane e sostenere l’occupazione nel settore dell’artigianato;
d) sviluppare l’associazionismo economico e la cooperazione aziendale;
e) agevolare la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale sui mercati nazionali, esteri e di cooperazione transnazionale;
f) promuovere la creazione di servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità, del sostegno finanziario alle imprese artigiane;
g) favorire l’accesso al mercato delle tecnologie ed ai risultati della ricerca scientifica e tecnologica;
h) sostenere e valorizzare le produzioni dell’artigianato artistico e tradizionale;
i) favorire la formazione e l’aggiornamento tecnico professionale e imprenditoriale;
l) sostenere iniziative volte a favorire la nascita di imprese artigiane.

2. La programmazione regionale si realizza attraverso:
a) il piano triennale;
b) il piano annuale.




Art. 36
(Piano triennale )

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati e delle informazioni elaborate dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 40, comma 1, lettera f) e delle proposte presentate dalle province ai sensi dell’articolo 5, comma 2, delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

2. Il piano triennale può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al comma 1, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del settore o alle condizioni di realizzabilità.

3. Entro il 30 giugno antecedente la scadenza del triennio di riferimento, la Giunta regionale adotta, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano triennale.

4. Il piano triennale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della stessa.


Art. 37
(Contenuti del piano triennale)

1. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale comunitaria, nazionale e regionale, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali da realizzare nel triennio di validità, nonché i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
b) determina gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche realtà territoriali;
c) individua, sulla base delle peculiari esigenze delle imprese, gli obiettivi specifici per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dell’artigianato laziale, in ambito locale, nazionale ed internazionale;
d) definisce l’entità del fabbisogno finanziario in relazione ai diversi ambiti di intervento;
e) definisce l’ambito di operatività degli enti strumentali regionali sulla base dei rispettivi programmi di attività;
f) individua gli interventi da gestire mediante le convenzioni di cui all’articolo 46.


Art. 38

(Piano annuale )

1. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di artigianato, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale.

2. Il piano annuale, in particolare, individua:
a) i singoli settori di intervento, ivi compresi quelli concernenti l’artigianato artistico e tradizionale, e la relativa copertura finanziaria;
b) le tipologie di investimento ammissibili;
c) l’ammontare delle agevolazioni e degli investimenti;
d) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;
e) la ripartizione del fondo di cui all’articolo 47;
f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull’utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

3. Il piano annuale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della stessa.


CAPO II
OSSERVATORIO


Art. 39 (3c)
(Istituzione dell’Osservatorio)

1. Ai fini della rilevazione, dell’analisi e dello studio delle problematiche del settore artigiano, è istituito l’Osservatorio presso la struttura regionale competente in materia di artigianato, il cui dirigente assume le funzioni di coordinamento, avvalendosi del personale regionale in servizio nella struttura stessa.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi ogni cinque anni, determina la composizione dell’Osservatorio nel numero massimo di nove componenti effettivi e dei rispettivi supplenti, assicurando al suo interno la presenza, oltre che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti esperti nei settori dell'artigianato, del marketing territoriale, del credito e dei sistemi bancari, della statistica, designati dalla Giunta regionale. Il numero massimo di componenti esterni all’amministrazione non può essere superiore a quattro.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono, altresì, previste:
a) eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di specifici compiti;
b) le modalità di realizzazione di una rete informatica e di coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA, anche al fine di un’ottimale gestione dei flussi informativi;
c) le modalità di funzionamento e di svolgimento dell’attività dell’Osservatorio regionale, ivi compreso il compenso onnicomprensivo spettante agli esperti di cui al comma 2 ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

4. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce la costituzione dell’Osservatorio, essendo sufficiente, a tal fine, la presenza del 50 per cento dei componenti stessi.

5. I componenti non possono essere confermati per più di due volte.


Art. 40
(Attività)


1. L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) cura, attraverso la costituzione di una banca dati informatizzata, la raccolta e l’aggiornamento delle principali informazioni sul settore artigiano, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di artigianato sul territorio regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;
c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini periodici e di approfondimento monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore artigiano, destinati alle imprese artigiane laziali nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche;
d) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l’organizzazione di seminari e convegni di studio;
e) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per l’artigianato, anche in termini occupazionali, valutando l’efficacia degli interventi regionali;
f) effettua una valutazione sistematica dei dati e delle informazioni acquisite ai fini della redazione del piano triennale di cui all’articolo 36.



Art. 41
(Strumenti)


1. Per la realizzazione delle attività dell’Osservatorio, la Giunta regionale può avvalersi di enti strumentali regionali, ovvero, stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore competenti in materia di artigianato.


TITOLO V
INTERVENTI REGIONALI


CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42
(Tipologia degli interventi)


1. La Regione, nell’ambito del piano triennale e del piano annuale, interviene a favore delle imprese artigiane con agevolazioni per:
a) l’accesso al credito;
b) il sostegno degli investimenti aziendali destinati all’ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e riconversione delle imprese;
c) la tutela ambientale e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) l’acquisizione di beni e servizi;
e) l’innovazione tecnologica;
f) la formazione imprenditoriale e professionale;
g) la nuova imprenditorialità;
h) la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
i) l’associazionismo e la cooperazione tra imprese;
l) la tutela dell’artigianato artistico e tradizionale.

Art. 43
(Pacchetti integrati di agevolazioni)


1. Al fine di unificare e di semplificare le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, attivate a valere sia sulle risorse regionali, sia sulle risorse statali trasferite alle Regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, la Giunta regionale può individuare pacchetti integrati di agevolazioni, di seguito denominati PIA, definendo, altresì, per ciascuno di essi, i relativi destinatari e i criteri per l’attuazione.

2. Il direttore regionale competente in materia di artigianato, stabilisce, mediante avviso pubblico, le modalità unificate di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni previste nei PIA .

3. La presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2 esclude la presentazione di analoga richiesta per il medesimo intervento a valere sulle singole leggi regionali previste nei PIA, fatta salva la possibilità, a seguito di mancato accoglimento della domanda stessa, di presentare singole domande a valere sulle specifiche leggi.



Art. 44
(Beneficiari)

1. Le imprese artigiane aventi sede nel territorio della Regione e iscritte all’albo possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Le imprese artigiane non ancora iscritte all’albo, ma che ne abbiano fatto richiesta, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 a condizione che la relativa domanda sia presentata in data successiva a quella della richiesta di iscrizione all’albo. In ogni caso, l’iscrizione all’albo deve precedere l’erogazione delle agevolazioni.

3. In caso di trasferimento, trasformazione o fusione dell’impresa artigiana, nonché di successione per causa di morte, le agevolazioni sono erogate all’avente causa a condizione che sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9 e che l’esercizio dell’impresa avvenga senza soluzione di continuità.


Art. 45

(Limiti)


1. La destinazione d’uso degli immobili oggetto delle agevolazioni non può essere modificata nei cinque anni successivi alla concessione delle stesse.

2. La Giunta regionale, per motivate esigenze, può prevedere vincoli di destinazione anche per i beni mobili oggetto delle agevolazioni.


Art. 46

(Convenzioni)

1. Ferma restando alla Regione la concessione delle agevolazioni, per lo svolgimento dell’attività istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni con società o enti strumentali regionali in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, in relazione allo svolgimento delle predette attività.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale e disciplinano, tra l’altro, i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie o di erogazione delle agevolazioni da parte delle società o degli enti strumentali convenzionati, nonché le modalità di verifica da parte della Regione circa l’utilizzo delle risorse.



Art. 47
(Fondo per la tutela, lo sviluppo e
la valorizzazione dell’artigianato laziale)

1. E’ istituito il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale finalizzato ad incentivare la nascita ed il consolidamento delle imprese artigiane.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle disponibilità finanziarie destinate alle funzioni regionali in materia di agevolazioni alle imprese artigiane, ivi compresa la quota parte del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all’articolo 86 della l.r. 14/1999 e successive modifiche destinata all’artigianato, nonché da tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi a favore delle imprese artigiane.

3. Il fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale è ripartito in sede di approvazione del piano annuale ai sensi dell’articolo 38, comma 2, lettera e).

4. Il fondo unico regionale per l’artigianato è gestito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, la quale provvede alla valutazione, al controllo ed al monitoraggio degli interventi realizzati.


Art. 48

(Centri servizi per l’artigianato)


1. Al fine di assistere le imprese artigiane nella fase costitutiva, incoraggiare i processi di ammodernamento e agevolare l’accesso al sistema dei servizi reali, la Regione promuove e sostiene la costituzione dei centri servizi per l’artigianato, di seguito denominati CSA.

2. I CSA sono costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni provinciali e regionali dell’artigianato che dispongono di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall’esistenza di una pluralità di strutture operative.

3. La Regione, sulla base di una delibera di Giunta che specifichi le condizioni di cui al comma 2, autorizza i CSA allo svolgimento delle loro attività entro novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato.

4. I CSA svolgono, in particolare, attività dirette:
a) alla formazione e all’aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa;
b) alla gestione economica e finanziaria di impresa;
c) all’accesso ai finanziamenti, anche comunitari;
d) alla sicurezza e alla tutela dei consumatori;
e) alla tutela dell’ambiente;
f) alla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro;
g) alla certificazione di qualità;
h) alla promozione commerciale a livello locale, nazionale ed internazionale.

5. La Regione concede contributi per la costituzione dei CSA e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.




CAPO II

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

Art. 49
(Accesso al credito)

1. La Regione agevola l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane attraverso:
a) il sostegno e la promozione della cooperazione creditizia;
b) (4)
c) il fondo contributo interessi di cui all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione) e successive modifiche;
d) il fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture) limitatamente alla quota di cui all’articolo 2, comma primo, lettera a) della legge medesima;
e) il fondo di garanzia istituito dall’articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione) e gestito a norma dell’articolo 15, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);
f) il fondo di garanzia gestito da Unionfidi.


Art. 50

(Sostegno e promozione della cooperazione creditizia)


1. La Regione concede contributi destinati ad integrare il fondo rischi dei confidi che rispondono ai requisiti previsti dalla presente legge e dall’articolo 13, commi 12, 13 e 14, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

2. L’accesso ai contributi di cui al comma 1 è consentito a condizione che lo statuto e l’atto costitutivo prevedano:
a) il fine di mutualità, lo scopo non di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;
b) l’obbligo per il socio beneficiario della garanzia di versare al fondo di garanzia consortile una somma proporzionale e comunque non inferiore allo 0,8 per cento di quella garantita;
c) l’obbligo, in caso di scioglimento della società, di destinare l’eventuale avanzo di liquidazione, dedotte le quote rimborsate ai consorziati, al fondo interconsortile, a cui il consorzio fidi o la cooperativa di garanzia aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui all’articolo 13, commi 20 e 21 del d.l. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla l. 326/2003.

3. Lo statuto, l’atto costitutivo e le relative modifiche sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di artigianato, che verifica la rispondenza degli stessi alle condizioni previste al comma 2.

4. La Regione per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 può avvalersi anche di Artigiancredito.




Art. 51
(Interventi di Artigiancredito)

(5)


Art. 52
(Fondo contributo interessi)

1. La Regione, nell’ambito delle risorse finanziarie individuate dal piano triennale e dal relativo piano annuale, effettua conferimenti al fondo contributo interessi previsto all’articolo 49, comma 1, lettera c), al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane, anche attraverso le risorse finanziarie trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche per lo specifico strumento.

2. Gli interventi del fondo di cui al comma 1 sono finalizzati a ridurre il tasso di interesse posto a carico delle imprese artigiane per contratti di credito e di locazione finanziaria agevolata, destinati ad investimenti materiali ed immateriali, anche a contenuto innovativo ovvero al riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.

3. La Regione può, altresì, effettuare conferimenti al fondo di cui al comma 1, da utilizzare in base a specifici indirizzi dettati dalla Giunta regionale nell’ambito del piano triennale o del piano annuale.

4. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, viene individuato, mediante procedura di evidenza pubblica, un soggetto gestore.(6)

5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le condizioni, i criteri e le modalità per la disciplina degli interventi previsti al comma 2. (7)
6. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali di cui al comma 3 sono assoggettate dal soggetto gestore a gestione contabile separata. (8)
6 bis. Le spese di gestione relative alle attività di cui al presente articolo sono a carico della Regione con le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi con il soggetto gestore. (9)



Art. 53
(Fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane
e per il concorso nelle spese per infrastrutture)

1. Il fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture previsto all’articolo 49, comma 1, lettera d) è utilizzato da Sviluppo Lazio S.p.A. per finanziare le imprese artigiane nella realizzazione di:
a) nuovi investimenti per fabbricati industriali;
b) ampliamento o ammodernamento dei locali destinati all’attività;
c) recupero di manufatti in disuso o delocalizzazione a fini economici, occupazionali o di risanamento ambientale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, Sviluppo Lazio S.p.A. può erogare contributi in conto interessi, che possono essere anche configurati come contributi in conto canoni di operazioni di leasing, su finanziamenti a medio termine concessi in convenzione con istituti di credito e società di leasing.

3. Le imprese che necessitano di interventi a valere sul fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane e per il concorso nelle spese per infrastrutture possono utilizzare le garanzie prestate da Unionfidi ovvero dai Confidi operanti ai sensi dell’articolo 13 del d.l. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla l. 326/2003 e successive modifiche.

4. Gli interventi ammessi ai benefici del fondo di cui al comma 1 riguardano iniziative localizzate negli ambiti prioritari di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b).

5. Il fondo di cui al comma 1 è affidato in gestione a Sviluppo Lazio S.p.A. sulla base di apposita convenzione.

6. La convenzione di cui al comma 5 indica, tra l’altro, le modalità di presentazione e selezione delle richieste, le modalità di riconoscimento agli istituti di credito e società di leasing della quota di interessi a carico del fondo di cui al comma 1 e disciplina la procedura operativa con Unionfidi ovvero con i Confidi operanti ai sensi dell’articolo 13 del d.l. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla l. 326/2003 e successive modifiche, in funzione delle eventuali garanzie prestate.


Art. 54

(Fondo di garanzia)

1. Il fondo di garanzia previsto all’articolo 49, comma 1, lettera e), trasferito alla Regione ai sensi del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche, è finalizzato a controgarantire o cogarantire gli interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia e da altri fondi di garanzia.

2. L’attuazione degli interventi a carico del fondo è affidata al comitato tecnico-regionale di cui all’articolo 52, comma 4, nei limiti e con le modalità indicate nel medesimo articolo.

3. La Regione effettua conferimenti al fondo di garanzia regionale, nell’ambito del piano triennale e del piano annuale.

4. Per favorire un’utilizzazione efficace ed integrata di tutte le risorse destinate alla garanzia, nel settore dell’artigianato, la Regione può promuovere la stipula di una convenzione tra Artigiancassa S.p.A., Artigiancredito e Unionfidi ai sensi dell’articolo 46.



Art. 55
(Fondo di garanzia gestito da Unionfidi)


1. La Regione, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 - art. 28, l.r. 11 aprile 1986, n. 17) e successive modifiche, favorisce l’accesso al credito delle imprese artigiane con la prestazione di garanzie su finanziamenti a medio e lungo termine, attraverso il fondo di garanzia gestito da Unionfidi.


CAPO III

INCENTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE

Art. 56
(Interventi a sostegno dell’attività produttiva)


1. Al fine di favorire lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese artigiane, la Regione, nell’ambito delle previsioni del piano triennale e del piano annuale, promuove interventi finalizzati:
a) alla realizzazione o all’acquisto di immobili per uso aziendale nonché attrezzature e macchinari, con esclusione di veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri, per le imprese localizzate in aree destinate agli insediamenti produttivi e per le nuove imprese iscritte all’albo da non oltre un anno.
b) alla ristrutturazione di immobili per uso aziendale per le imprese localizzate nei centri storici e incluse nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura).


Art. 57

(Agevolazione per acquisto o leasing di macchinari nuovi di fabbrica)

1. La Regione incentiva l’acquisto o il leasing di macchine utensili o di produzione, nuove di fabbrica, il cui utilizzo è funzionalmente collegato all’attività svolta dall’impresa.

2. Sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici registri.

3. L’importo agevolabile è costituito da:
a) costo della macchina, al netto di IVA e di eventuali quote contanti;
b) interessi collegati alla dilazione di pagamento, calcolati al tasso di riferimento vigente al momento dell’emissione degli effetti bancari;
c) spese di montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, per non oltre il 15 per cento del costo della macchina.

4. L’agevolazione è concessa per operazioni di sconto di effetti bancari di durata compresa tra uno e cinque anni, emessi dall’acquirente in favore del venditore del macchinario, a fronte di un contratto di compravendita o leasing di macchinari. Gli effetti bancari devono essere garantiti da privilegio speciale sulle macchine.

5. Il contributo agli interessi, che viene corrisposto in un’unica soluzione e in via anticipata, varia in funzione dell’ubicazione sul territorio dell’unità produttiva nella quale è utilizzato il macchinario.

6. L’agevolazione, concessa in base alle intensità di aiuto previsto dall’Unione europea per le piccole e medie imprese, non è cumulabile con altre agevolazioni per lo stesso investimento previste dalla normativa comunitaria, statale o regionale.


Art. 58

(Interventi per l’ innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale,
per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro)


1. La Regione incentiva gli investimenti per:
a) l’innovazione tecnologica;
b) l’innovazione organizzativa;
c) l’innovazione commerciale;
d) la tutela ambientale;
e) la sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Sono ammissibili agli incentivi di cui al comma 1 gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della relativa domanda ed ultimati entro un anno dalla medesima data.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi per beni di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all’attività esercitata dall’imprenditore artigiano ed inseriti nella struttura logistica dell’unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono esclusi, in ogni caso, i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri, nonché i servizi di consulenza a carattere continuativo o periodico, o connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa.

4. La misura dell’agevolazione è calcolata come unica percentuale delle spese, determinata sulla base di quelle programmate.


Art. 59
(Incentivi automatici per l’acquisizione di beni e servizi)

1. La Regione favorisce gli investimenti per l’acquisizione di macchinari ed impianti volti a migliorare il livello tecnologico dell’apparato produttivo, nonché per l’acquisizione di un marchio di qualità del prodotto e la certificazione del processo produttivo, mediante la concessione di incentivi automatici di natura fiscale.

2. Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative relative alla creazione di nuovi stabilimenti, nonché all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione di impianti produttivi.

3. L’acquisizione dei beni può avvenire tramite acquisto diretto, vendita con riserva di proprietà e locazione finanziaria.

4. I beni devono essere nuovi di fabbrica.

5. Le spese ammissibili sono quelle inerenti all’acquisizione di:
a) macchinari ed impianti;
b) attrezzature di controllo della produzione;
c) unità e sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati;
d) programmi e servizi di consulenza per l’informatica e le telecomunicazioni;
e) servizi finalizzati all’adesione ad un sistema di gestione ambientale normato, quali EMAS, ISO 14001, ovvero all’acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, quali Ecolabel o marchio nazionale;
f) servizi finalizzati all’acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell’impresa quali UNI EN ISO 9000 ;
g) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei beni, nonché materiali di consumo ed accessori di prima dotazione al massimo per il 10 per cento del costo dei macchinari e degli impianti.

6. L’agevolazione consiste in un bonus fiscale, da utilizzarsi in una o più soluzioni e comunque entro cinque anni dalla concessione, per il pagamento delle imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie.

7. Il bonus fiscale non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale o regionale dirette sullo stesso investimento.


Art. 60
(Interventi per la ricerca industriale
e lo sviluppo precompetitivo)

1. La Regione incentiva le imprese artigiane di produzione, singole o associate, che realizzano investimenti per progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.

2. Sono ammissibili ai contributi cui al comma 1 solo i progetti la cui esecuzione non è iniziata alla data di presentazione della domanda e che siano avviati entro trenta giorni dalla data di concessione delle agevolazioni.

3. L’agevolazione consiste in:
a) un contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario di durata non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni e non inferiore alla durata del progetto indicata in domanda, di importo non superiore al 75 per cento del costo del progetto ammesso all’agevolazione e non inferiore all’importo complessivo del contributo in conto capitale di cui alla lettera b);
b) un contributo aggiuntivo in conto capitale.

4. Per i progetti riguardanti le attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, l’intensità dell’agevolazione non può superare la media delle intensità d’aiuto previste per le due tipologie di attività, ponderata rispetto ai costi sostenuti rispettivamente per ciascuna tipologia di attività.


Art. 61

(Fondo regionale per l’assistenza tecnica e finanziaria)

1. La Regione incentiva i processi di innovazione tecnologica, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, l’introduzione di sistemi di qualità aziendale e l’utilizzo delle tecnologie dell’accesso all’informazione attraverso contributi a valere sul fondo regionale di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 (Fondo regionale per l’ assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio) e successive modifiche.

2. Il fondo regionale per l’ assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio, di cui al comma 1, è gestito dalla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A (FILAS), alla quale sono presentate le domande per accedere ai contributi.

3. I contributi di cui al comma 1 riguardano:
a) le attività di ricerca industriale volte all’acquisizione di nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un miglioramento di quelli esistenti;
b) la ricerca applicata, eventualmente integrata da specifiche attività di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati, nonché la connessa formazione e la diffusione delle tecnologie derivanti dalla medesima ricerca;
c) le azioni propedeutiche alla realizzazione di investimenti;
d) le attività per la creazione di strumenti volti ad attivare le potenzialità del commercio elettronico e della comunicazione multimediale;
e) l’acquisizione di brevetti, di licenze e di altri investimenti immateriali necessari alle attività precompetitive;
f) attività volte all’ottenimento da parte delle imprese della certificazione di qualità e della certificazione ambientale.
4. La Regione concede contributi sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 100.000 euro per le attività di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e).

5. Il limite massimo è ridotto a 15.000 euro per le attività di cui al comma 3, lettera f).


Art. 62

(Nuova imprenditorialità)

1. Al fine di sostenere la nascita di nuove imprese artigiane, la Regione concede i seguenti incentivi:
a) contributi sulle spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale;
b) contributi sulle spese sostenute per l’acquisizione di un piano di analisi e di sviluppo aziendale;
c) contributi sul monte salario annuo lordo relativo a tutti i dipendenti della nuova impresa.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concedibili alle imprese artigiane iscritte all’albo da non oltre un anno e non sono cumulabili con analoghi interventi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale.


Art. 63

(Promozione del commercio elettronico)

1. La Regione per favorire l’ammodernamento delle imprese artigiane, sostiene progetti di apertura di nuovi canali commerciali, per via telematica, tramite la realizzazione diretta o l’acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.

2. Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:
a) acquisto di hardware;
b) acquisto di software e relative applicazioni;
c) affitto di banda per collegamento rete o accordo con service provider;
d) realizzazione di progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.

3. Nel caso di acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

4. I contributi di cui al comma 1 possono, altresì, essere concessi per iniziative nel campo del commercio elettronico individuate dal piano annuale ai sensi dell’articolo 38.


Art. 64
(Contributi per la cessione dell’impresa artigiana)


1. La Regione può concedere contributi in caso di cessione dell’impresa per atto tra vivi o per causa di morte:
a) al coniuge dell’imprenditore artigiano;
b) ai figli maggiorenni;
c) ai parenti entro il secondo grado;
d) a un socio da almeno due anni al momento della cessione;
e) a un collaboratore familiare;
f) ad un dipendente assunto da almeno due anni al momento della cessione.

2. I contributi possono essere richiesti da uno dei soggetti di cui al comma 1 e sono ammissibili per:
a) le spese di formazione del soggetto subentrante;
b) le spese concernenti il piano di analisi e sviluppo aziendale;
c) le spese per nuovi impianti e attrezzature;
d) le spese per attività di tutoraggio svolte dall’imprenditore artigiano cedente in favore del soggetto subentrante.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera d) possono essere estesi, in via sperimentale, anche a soggetti non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, con priorità per gli appartenenti a categorie svantaggiate.


Art. 65
(Sostegno all’artigianato dei servizi)

1. La Regione, al fine di qualificare i servizi resi dalle imprese artigiane, concede contributi, in conto capitale, alle imprese di cui all’articolo 9, comma 6, che svolgono l’attività di prestazione di servizi ed intendono realizzare un progetto per:
a) la promozione, valorizzazione e commercializzazione dei servizi artigiani;
b) la realizzazione di centri di pronto intervento per l’utenza che garantiscano la prestazione dei servizi in via continuativa tutti i giorni dell’anno;
c) l’acquisto e la gestione di attrezzature da mettere a disposizione di tutti gli associati e tali da costituire una forte innovazione dei servizi erogati agli utenti.


Art. 66
(Interventi a favore dell’artigianato artistico e tradizionale)


1. Per il perseguimento delle finalità previste all’articolo 12, la Regione, anche attraverso le imprese di cui al comma 3, promuove:
a) la ricerca di nuovi modelli nonché la realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti;
b) la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative promozionali per valorizzare le lavorazioni artistiche e tradizionali;
c) la realizzazione di pubblicazioni, cataloghi, supporti audiovisivi che illustrino l’evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive ed i valori intrinseci dell’artigianato artistico e tradizionale;
d) la partecipazione delle imprese operanti nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale o culturale sul territorio nazionale;
e) l’allestimento, presso le strutture pubbliche di conservazione di beni culturali, di spazi idonei alla presentazione e alla vendita di oggetti e riproduzioni ispirati alle collezioni ivi esistenti.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono individuati nel piano annuale ai sensi dell’articolo 38, comma 2.

3. Per l’attuazione degli interventi possono presentare progetti le imprese artigiane, singole o in forma associata, appartenenti al settore dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.




CAPO IV
SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO
ED ALL’OCCUPAZIONE

Art. 67
(Incentivi all’associazionismo )


1. La Regione, al fine di incentivare l’associazionismo, concede ai consorzi ed alle società consortili di cui all’articolo 10 contributi in conto capitale per la realizzazione di programmi di innovazione e sviluppo attraverso la:
a) prevenzione e riduzione dell’ impatto ambientale;
b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, inclusi i collegamenti telematici per l’ acquisizione di informazioni di mercato;
c) costituzione di reti tra imprese, anche attraverso collegamenti telematici;
d) assunzione di personale qualificato;
e) realizzazione di nuove iniziative produttive, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di stabilimenti esistenti, aumento della capacità produttiva degli impianti, riconversione del ciclo produttivo degli impianti esistenti.

2. Sono concessi, altresì, contributi in conto capitale, in proporzione al volume documentato degli acquisti di materie prime e dei prodotti necessari all’attività, alle imprese artigiane che stipulano contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi.


Art. 68

(Contributi alle imprese per l’assunzione di personale)

1. La Regione concede contributi alle imprese artigiane, esercitate in forma individuale o collettiva, che:
a) assumono personale con rapporto di apprendistato o con contratto di inserimento rispettivamente ai sensi degli articoli 47 e 54, comma 1, lettera a), del d.lgs. 276/2003;
b) assumono personale qualificato, da non oltre un anno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.


Art. 69

(Ammontare e limite dei contributi)

1. I contributi di cui all’articolo 68 sono concessi entro il limite fissato nel piano triennale e nella misura determinata dal piano annuale:
a) per un massimo di due annualità per ogni lavoratore assunto con rapporto di apprendistato o con contratto di inserimento rispettivamente ai sensi degli articoli 47 e 54, comma 1, lettera a), del d.lgs. 276/2003;
b) per un massimo di due annualità per ogni lavoratore formato da non oltre un anno, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un handicap fisico, psichico o sensoriale, la misura dei contributi determinata dal piano annuale è aumentata del 50 per cento.

3. I contributi di cui all’articolo 68, comma 1, lettera b) sono concessi a condizione che la qualificazione del personale assunto sia compatibile con l’attività dell’impresa.


CAPO V

FORMAZIONE


Art. 70
(Finalità)

1. La Regione, nell’ambito dei programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, incentiva, con le modalità di cui al comma 2, i corsi per la formazione di artigiani con il coinvolgimento delle imprese artigiane.

2. Le imprese artigiane concorrono, tramite accordi di partenariato con enti di formazione pubblici o privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, all’attuazione dell’attività di formazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l’assessorato regionale competente in materia di artigianato, di concerto con l’assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, utilizza anche i fondi stanziati dalla legge regionale 3 aprile 1990, n. 35 (Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio) e successive modifiche.


Art. 71

(Corsi di formazione e bottega-scuola)

1. Per le finalità di cui all’articolo 70 la struttura regionale competente in materia di artigianato, d’intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, individua, con apposito provvedimento, le procedure e le modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese artigiane che intendono realizzare corsi di formazione per allievi artigiani.

2. Possono presentare domanda ai sensi del comma 1 le imprese artigiane che operano da oltre un quinquennio in uno dei settori tutelati di cui all’articolo 14.

3. La valutazione delle domande è effettuata tenendo conto:
a) dell’anzianità di iscrizione all’albo;
b) della dimensione dell’attrezzatura e della organizzazione dell’impresa;
c) della professionalità dell’imprenditore artigiano;
d) del tipo di attività e qualità dei prodotti;
e) del percorso formativo proposto.

4. Alle imprese artigiane ammesse alla realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 1 è attribuito il riconoscimento di bottega-scuola.


Art. 72
(Domande di ammissione ai corsi di formazione)

1. Gli aspiranti allievi interessati ai corsi di formazione di cui all’articolo 71 possono presentare una sola domanda per l’ammissione ai corsi stessi, specificando la qualifica artigiana che intendono conseguire.

2. Le domande sono presentate alla struttura regionale competente in materia di artigianato entro il mese di giugno di ogni anno.

3. Le domande sono esaminate, per singola qualifica o per qualifiche affini, dalla struttura regionale competente in materia di artigianato d’intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale.

4. Al termine del periodo di formazione previsto per ciascuna tipologia di corsi, in seguito al superamento di un esame teorico-pratico, è attribuita a ciascun allievo, da parte della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, la qualifica lavorativa.


Art. 73

(Attività formativa presso la bottega-scuola)

1. L’attività formativa presso la bottega-scuola si svolge secondo modalità determinate dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione adottata su proposta degli assessori competenti in materia di attività produttive e formazione professionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

2. La formazione pratica degli allievi artigiani, per l’apprendimento dell’arte o del mestiere, avviene, per tutto il periodo stabilito, sotto la personale responsabilità del titolare della bottega-scuola.

3. Per fornire o integrare la formazione teorica, culturale e imprenditoriale degli allievi, le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di bottega-scuola si avvalgono degli enti di formazione di cui all’articolo 70, comma 2.

4. I soggetti responsabili della formazione sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di artigianato periodiche relazioni in ordine all’attività formativa esplicata ed allo svolgimento dei corsi, sia teorici che pratici.


Art. 74

(Trattamento economico degli allievi)

1. Per l’intero periodo di formazione gli allievi percepiscono esclusivamente una indennità di frequenza.

2. L’ammontare dell’indennità di frequenza è determinata, per l’intero periodo di formazione, dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di artigianato.

3. La struttura regionale competente in materia di artigianato provvede alla liquidazione dell’indennità spettante ad ogni allievo.

4. Gli allievi sono assicurati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo la normativa vigente, con onere a carico della Regione.


CAPO VI

INIZIATIVE PROMOZIONALI

Art. 75
(Finalità)


1. La Regione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione nell’interesse degli operatori economici, delle imprese artigiane e dei consumatori e promuove la diffusione e l’incremento della produzione regionale, favorendo e assumendo opportune iniziative.

2. La Regione promuove, valorizza ed incentiva i prodotti dell’artigianato laziale, concorre all’attuazione di iniziative finalizzate al ripristino, alla conservazione, alla tutela, allo sviluppo ed alla qualificazione delle categorie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle lavorazioni artigiane, nonché favorisce, direttamente o in concorso con altri enti pubblici e privati, la promozione e l’offerta dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.


Art. 76

(Albo regionale degli espositori artigiani)

1. Ai fini dell’individuazione delle imprese artigiane che intendono partecipare alle iniziative promozionali di cui all’articolo 75, comma 1, è istituito presso la struttura competente in materia di artigianato l’albo regionale degli espositori artigiani, in cui sono inserite, su domanda, le imprese artigiane che abbiano sede legale nella Regione Lazio.

2. La domanda di iscrizione all’albo regionale degli espositori artigiani, corredata da una dettagliata relazione, che identifichi il rispettivo comparto produttivo e le caratteristiche del prodotto realizzato, è presentata, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di artigianato, che ne valuta l’idoneità sulla base dei disciplinari di produzione di cui all’articolo 15.

3. L’iscrizione o il diniego all’iscrizione all’albo regionale degli espositori artigiani sono disposti, sentita la commissione regionale, con apposito provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato.


Art. 77 (9a)

(Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a iniziative promozionali)

1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 75, interviene mediante:
a) la concessione di contributi per l’organizzazione in Italia o all’estero di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali o dimostrative in materia di artigianato;
b) la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, mostre specializzate ed esposizioni, che si svolgono anche al di fuori del territorio regionale, in Italia o all’estero.

2. La Giunta regionale può:
a) realizzare iniziative promozionali dirette alla valorizzazione di specifici comparti produttivi, settori merceologici ed attività artigiane;
b) allestire e gestire direttamente propri spazi nell’ambito delle aree di manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero.


Art. 78

(Contributi)


1. I contributi per l’organizzazione di manifestazioni fieristiche, di convegni e di iniziative promozionali in materia di artigianato sono concessi a :
a) enti locali;
b) CCIAA;
c) imprese artigiane;
d) associazioni di categoria delle imprese artigiane;
e) società od enti specializzati nei diversi settori d’intervento.

2. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, che si svolgono in Italia o all’estero, sono concessi:
a) prioritariamente, alle imprese artigiane iscritte all’albo regionale degli espositori artigiani di cui all’articolo 76;
b) ai consorzi e alle società consortili di cui all’articolo 10, purchè vi partecipino almeno tre imprese artigiane.

3. I soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari dei contributi per più di tre volte in un anno solare.


CAPO VII

INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI


Art. 79
(Incentivi per la realizzazione di
aree di insediamento artigianale )


1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione generale e di settore, incentiva i comuni che, in forma associata, individuano aree di insediamento artigianale e ne promuovono la realizzazione e lo sviluppo.

2. Si definiscono aree di insediamento artigianale quelle costituite per la maggioranza da imprese artigiane.

3. Le aree da destinare agli insediamenti produttivi sono inserite negli strumenti urbanistici approvati o adottati ai sensi della normativa vigente.

4. Le aree attrezzate intercomunali sono gestite mediante apposite convenzioni.

5. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ai comuni per lo studio di fattibilità e la progettazione delle opere.

6. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con gli interventi di cui alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche.

7. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzate le risorse di cui all’articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo a programmi pilota e sperimentali a sostegno del progetto marketing territoriale, attivate da Sviluppo Lazio S.p.A.

Art. 80
(Sostegno ai comuni per il recupero, la ristrutturazione
e l’adeguamento funzionale di immobili)


1. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio economico e territoriale, sostiene l’attività dei comuni, anche in forma associata, attraverso contributi in conto capitale per il recupero, la ristrutturazione e l’adeguamento funzionale di immobili di proprietà comunale o di cui i comuni abbiano la disponibilità per almeno dieci anni.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono concessi, in conformità alle disposizioni urbanistiche vigenti, alle imprese artigiane, con contratto di locazione, alle migliori condizioni di mercato.



TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 81
(Piano di interventi)


1. In fase di prima attuazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta un piano di interventi che definisce, tra l’altro, i settori di intervento, le tipologie degli investimenti ammissibili, l’ammontare delle agevolazioni e degli investimenti, nonché il limite massimo delle agevolazioni concedibili e le modalità di definizione delle domande in istruttoria concernenti i contributi previsti dalla presente legge.

2. Il piano di interventi ripartisce il fondo di cui all’articolo 47 e definisce, altresì, le modalità per la ricezione delle nuove domande e di quelle inoltrate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’adozione del piano di interventi stesso.

3. E’ fatta salva la facoltà della Giunta regionale di sospendere la ricezione e l’esame delle domande stesse fino alla data di adozione del piano di interventi.


Art. 82
(Convenzioni in essere)


1. La gestione degli interventi effettuata attraverso le società e gli enti strumentali convenzionati, anche nei casi in cui la Regione sia subentrata a organismi statali ai sensi del d.lgs. 112/1998 e successive modifiche, è confermata sulla base dei regolamenti e delle convenzioni vigenti fino alla data di scadenza delle convenzioni stesse.


Art. 83
(Disciplina transitoria della bottega-scuola)


1. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese artigiane operanti da oltre un quinquennio in uno dei settori tutelati di cui all’articolo 14 che intendono realizzare corsi di formazione per allievi artigiani possono presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di artigianato.

2. La domanda di cui al comma 1 deve specificare, in particolare, gli elementi previsti dall’articolo 71, comma 3.

3. La struttura regionale competente in materia di artigianato esamina le domande pervenute e predispone appositi elenchi, distinti per tipo di attività.

4. Le imprese artigiane inserite negli elenchi di cui al comma 3 possono eventualmente integrare le domande già presentate, in conformità a quanto previsto dal provvedimento di cui all’articolo 71, comma 1, per concorrere al riconoscimento di bottega-scuola.




CAPO II
MODIFICHE ED ABROGAZIONI

Art. 84
(Modifica all’articolo 42 della l.r. 14/1999)


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 14/1999 è sostituita dalla seguente:
“a) l’istruttoria delle domande ai fini dell’iscrizione, modificazione e cancellazione nell’albo provinciale delle imprese artigiane;”.





Art. 85
(Modifiche all’articolo 16 della legge regionale
2 aprile 1991, n. 14 concernente le manifestazioni fieristiche
e successive modifiche)



1. All’articolo 16 della l.r. 14/1991 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1, come sostituita dall’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 1992, n. 7, è abrogata;
b) al comma 2 le parole: “o imprese artigiane” sono soppresse;
c) al comma 3 le parole: “o impresa artigiana” sono soppresse.



Art. 86
(Abrogazioni)


1. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, 9 e 11 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13 (Costituzione di un fondo speciale per l’assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture);
b) l'art. 15 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio); (10)
c) l’articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 1992, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, concernente: «Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio»);
d) la legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane); (11)
e) l’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 31, relativo a modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane);
f) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 19 gennaio 1999, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, concernente: «Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane»);
g) l’articolo 202 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relativo a modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane);
h) la legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 (Norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l’artigianato);
i) il regolamento regionale 23 dicembre 1999, n. 1 (Articolo 32 legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7: Accesso al credito e incentivazione alle imprese artigiane. Regolamento di attuazione); (12)
l) l’articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo a modifiche all’articolo 12 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane);
m) l’articolo 271 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo a modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 (Norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l’artigianato);
n) la legge regionale 31 maggio 2002, n. 13 (Contributi alle imprese artigiane per la formazione e l’assunzione di giovani);
o) l’articolo 91 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 (Norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l’artigianato);
p) l’articolo 65 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11, relativo a modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane).


CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE


Art. 87 (13)
(Disposizioni finanziarie)


1. Per l’attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli di spesa:
a) UPB B23:
1) “Spesa per il funzionamento dell’Osservatorio regionale per l’artigianato (art. 39)”su cui confluiscono le residue disponibilità del capitolo B23504;
2) “Spesa per la realizzazione dell’attività dell’Osservatorio regionale per l’artigianato (articoli 40-41)” (Per memoria);
3) “Oneri connessi alla stipula delle convenzioni (art. 46)” (Per memoria);
4) “Trattamento economico degli allievi della bottega-scuola (art. 74) (Per memoria).

b) UPB B24:
1) “Interventi a favore dei comuni (art. 80)” con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
2) “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale (art. 47)” con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
3) “Spese per la costituzione e l’attivazione dei Centri servizi per l’artigianato (art. 48)” con lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Agli stanziamenti dei capitoli istituiti “per memoria” nell’ambito dell’UPB B23 si provvede con legge di bilancio mentre alla copertura dei capitoli istituiti nell’ambito dell’UPB B24 si provvede in termini di competenza mediante riduzione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 del capitolo T28501 – lett. d ) – di cui all’Elenco n. 4 allegato al bilancio 2007 ed in termini di cassa mediante riduzione di 3 milioni di euro per l’anno 2007 dell’UPB T25.

3. Gli stanziamenti dei capitoli istituiti nell’ambito dell’UPB B24 possono essere oggetto di rimodulazione in fase di adozione del piano annuale di cui all’articolo 38.

4. Sono abrogati i seguenti capitoli di spesa: B23504, B24505, B24507, B24512, B24513, B24515, che rimangono iscritti in bilancio per la gestione dei residui e per l’assolvimento delle obbligazioni assunte fino all’entrata in vigore della presente legge. Le residue disponibilità del capitolo B23504 confluiscono sul capitolo istituito nell’ambito dell’UPB B23 denominato “Spesa per il funzionamento dell’Osservatorio regionale per l’artigianato (art. 39)”, mentre le residue disponibilità dei capitoli B24505, B24507, B24512, B24513 e B24515 confluiscono nel capitolo istituito nell’ambito dell’UPB B24 denominato “Fondo per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato laziale (art. 47)” in aggiunta allo stanziamento previsto al comma 1.

5. Sono confermati i seguenti capitoli di spesa che assumono i riferimenti recati dalla presente legge:
a) B23401 – Conferimenti ad Artigiancassa S.p.A. (art. 52);
b) B23501 – Spese per il Comitato tecnico regionale di valutazione (art. 52, comma 4);
c) B23502 – Spese per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato (art. 33);
d) B23503 – Spese relative all’attività delle Commissioni provinciali per l’artigianato (art. 30);
e) B23511 – Oneri connessi con l’attività svolta dall’Artigiancredito del Lazio ai sensi dell’art. 5 della l.r. 7/1998 e successive modifiche;
f) B24504 – Conferimento ad Artigiancredito per la realizzazione di attività (art. 51);
g) B24511 – Contributi alle cooperative artigiane di garanzia (art. 8, comma 1, lett. a) e b) l.r. 7/1998);
h) B25501 – Concessioni di contributi per la partecipazione di enti costituiti tra imprese artigiane a manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all’estero (art. 77);
i) B25502 – Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell’artigianato. Spese per l’allestimento e la gestione di spazi per la Regione Lazio, nell’ambito delle aree espositive di manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia e all’estero (art. 77).


CAPO IV

DISPOSIZIONI SUGLI AIUTI DI STATO
ED ENTRATA IN VIGORE


Art. 88
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Clausola di sospensione degli aiuti)


1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea, sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.


Art. 89
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.




Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 luglio 2007, n. 10, s.o. n. 6
(1a) Legge abrogata dall'articolo 51, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3; per le relative disposizioni transitorie vedi l'articolo 52 della medesima l.r. 3/2015

(2) Lettera sostituita dall'articolo 30, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15
(3) Comma inserito dall'articolo 30, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15
(3a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B23900
(3b) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B23900
(3c) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B23900
(4) Lettera soppressa dell'articolo 1, comma 63 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
(5) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 64 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
(6) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 65, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B23900
(7) Comma modificato dall'articolo 1, comma 65, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
(8) Comma modificato dall'articolo 1, comma 65, lettera c) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 65, lettera d) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12
(9a) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il capitolo di spesa B25900
(10) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 34 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27. Tale modifica comporta, ai sensi del medesimo articolo 11, comma 34, la reviviscenza dell’art. 12 della l.r. 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche della Regione Lazio) e successive modificazioni, con effetto dalla data di entrata in vigore della l. della l.r. 10/2007
(11) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 66, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(12) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 66, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12

(13) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i capitoli di spesa B23900 e B25900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.