Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture. (1) (2)

Numero della legge: 13
Data: 5 febbraio 1979
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1979

L.R. 05 Febbraio 1979, n. 13
Costituzione di un fondo speciale per l'assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese per infrastrutture. (1) (2)


[ Art. 1
(Costituzione del fondo speciale.)

La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall’ articolo 45 dello Statuto e nell’ ambito delle proprie competenze costituisce ed assegna alla FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, a norma dell’ articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1974, n. 13, un “ fondo speciale “ per l’ assistenza alle imprese artigiane di produzione singole o associate e per il concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare, nelle zone ed aree industriali di cui al successivo articolo 5, infrastrutture singole o comuni.



Art. 2
(Ripartizione del fondo.)

Per le finalità di cui al precedente articolo il fondo viene ripartito in due quote rispettivamente del trenta per cento e del settanta per cento destinate:
a) all’ assistenza finanziaria alle imprese artigiane;
b) al concorso nelle spese sostenute dagli operatori per realizzare, nelle zone ed aree industriali di cui al successivo articolo, infrastrutture singole o comuni per nuovi insediamenti produttivi.




Art. 3
(Finalità.)

(2)



Art. 4
(Concorso alle spese per la realizzazione di infrastrutture.)

La FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, e’ incaricata di utilizzare la quota del fondo di cui all’ articolo 2, lettera b), per concorrere in tutto o in parte, anche attraverso forme di locazione finanziaria all’ abbattimento degli oneri derivanti da finanziamenti per la realizzazione, nelle aree e zone di cui al successivo articolo 5, di opere e infrastrutture destinate all’ uso, singolo o comune, dei vari insediamenti industriali.




Art. 5
(Ambito territoriale d’ intervento.)

I programmi ammessi ai benefici di cui alla presente legge debbono riguardare prioritariamente iniziative localizzate:
a) nelle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13;
b) nelle aree di concentrazione industriale, individuate secondo le direttive stabilite con la deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996, di seguito elencate:
1) Rieti/Cittaducale, comuni di Rieti e Cittaducale;
2) Civita Castellana, comuni di Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Nepi, Orte;
3) Tivoli, comuni di Tivoli, Guidonia Montecelio, Mentana, Monterotondo;
4) Castelli Romani, comuni di Albano Laziale, Ariccia, Frascati, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Velletri, Ciampino, San Cesareo;
5) Pomezia, comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea;
6) Colleferro, comuni di Colleferro, Palestrina, Segni;
7) Latina, comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Pomezia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino;
8) Formia/Gaeta, comuni di Formia e Gaeta;
9) Frosinone/Sora, comuni di Frosinone, Sora, Alatri, Anagni, Arpino, Broccostella, Castelliri, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fontana Liri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica, Pofi, Veroli;
10) Cassino, comuni di Cassino, Aquino, Castrcielo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, Sant’Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia;
c) nelle aree attrezzate promosse o incentivate dalla Regione;
d) nelle aree previste dagli strumenti urbanistici.
2. Le aree di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio-economiche e di concentrazione industriale (3).




Art. 6
(Procedure per l’ ammissione agli interventi previsti dal fondo.)

Le richieste di intervento, a valere sul fondo speciale di cui alla presente legge, sono rivolte alla FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, corredate dalla necessaria documentazione.
Il parere di conformita’ deve essere rilasciato dal comitato di cui al successivo articolo 7 entro quindici giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo.
In assenza di pronuncia da parte del predetto comitato la domanda si intende accolta. Il parere di conformita’ non riguarda ne’ gli aspetti tecnici ne’ la quantificazione degli interventi.
L’ istruttoria viene espletata dagli uffici della FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, entro un termine di quarantacinque giorni dalla presentazione delle domande; gli uffici possono richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata, ivi compresa l’ esibizione di bilanci certificati.
I termini di cui ai precedenti commi non possono subire piu’ di una interruzione.




Art. 7
(Parere di conformita’.)

1. I singoli interventi a valere sul fondo, istruiti e formalizzati a norma del precedente art. 6, sono sottoposti a parere di conformità del nucleo di valutazione di cui al successivo comma (4).

1-bis. E’ istituito presso la FILAS un nucleo di valutazione composto:
a) dal direttore della FILAS;
b) da tre dirigenti di settore designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, dall’Assessore all’industria, commercio, e artigianato e dall’Assessore al bilancio e programmazione;
c) da due esperti designati dalla commissione consiliare permanente all’industria (4).

1-ter. La costituzione del nucleo di valutazione sarà formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa (4).
Il comitato verifica la conformita’ delle proposte di intervento ai requisiti indicati all’ articolo 5 esprimendo un parere di conformita’ positivo o negativo.
Il comitato sottopone annualmente alla Giunta il consuntivo di attivita’ svolta in ciascun esercizio.



Art. 8
(Criteri di intervento.)

La valutazione della ammissibilita’ ai benefici di cui alla presente legge favorira’ prioritariamente le iniziative che:
1) assumano rilievo sotto il profilo del mantenimento e dell’ aumento dell’ occupazione anche in relazione al rapporto capitale lavoro e alle prospettive di sviluppi dell’ azienda e avendo riguardo alle caratteristiche demografiche e socio - occupazionali della zona;
2) contribuiscano a realizzare specifici progetti operativi della Regione o approvati da questa;
3) ricadano in aree o settori ritenuti prioritari nei programmi regionali o approvati dalla Regione;
4) realizzino un’ integrazione con l’ economia locale ed in particolare con quella agricola;
5) si riferiscano a produzioni caratterizzate da elevato valore aggiunto e/ o ad alto livello tecnologico;
6) siano assunte da imprese associate;
7) siano finalizzate a produzioni assegnate precedentemente alla esportazione o a sostituire beni importati.




Art. 9
(Interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie.)

(2)





Art. 10
(Adempimenti e spese di gestione.)

La FILAS - SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, dovra’ presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto della gestione del fondo di cui alla presente legge relativa all’ anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa.
Alle spese di gestione del fondo speciale la FILAS SpA - Finanziaria laziale di sviluppo, fara’ fronte utilizzando la percentuale del 3 per cento dei fondi conferiti dalla Regione.




Art. 11
(Garanzie.)






Art. 12
(Concorso agli interessi passivi.)

Gli interventi sul fondo speciale per la parte relativa all’ abbattimento degli interessi attivi bancari e dei contributi in conto canoni sono attuati secondo le priorita’ precedentemente indicate a proposito di garanzie fidejussorie ed entro i limiti previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, sul credito agevolato in favore dell’ artigianato.
La misura del concorso agli interessi e dei contributi in conto canoni di cui al precedente comma e’ determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’ assessore all’ industria di concerto con l’ assessore alla programmazione e non puo’, comunque essere superiore a quella prevista dalle corrispondenti norme statali a carico dell’ Artigiancassa.




Art. 13

Per gli interventi di cui alla presente legge, la Regione destina complessivamente L. 10 miliardi che andranno a costituire il fondo speciale di cui all’ art. 1.
Per l’ anno finanziario 1978 e’ autorizzata la spesa di L. 900 milioni.
La suddetta spesa di L. 900 milioni viene iscritta, in termini di competenza, al cap. n. 530261, codice progetto 0200, che si istituisce nel bilancio regionale per l’ anno finanziario 1978, con la seguente denominazione “ Costituzione di un fondo speciale presso la FILAS SpA Finanziaria laziale di sviluppo, per l’ assistenza finanziaria alle imprese artigiane di produzione, in forma singola o associata e per il concorso nelle spese per la realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali “.All’ onere derivante dai commi precedenti si fa fronte, quanto a L. 500 milioni con la corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al cap. n. 22682 (elenco n. 5, partita n. 6) del bilancio regionale per l’ anno finanziario 1977 e quanto a L. 400 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del cap. n. 900133 (fondo di riserva per spese impreviste) del bilancio regionale per l’ anno finanziario 1978.
Ai fini della gestione di cassa, al cap. n. 530261 viene attribuita la dotazione di L. 900 milioni; corrispondentemente sono ridotti gli stanziamenti di cassa dei capitoli n. 900132 (fondo di riserva da utilizzare per l’ integrazione delle previsioni di cassa, art. 19, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15), e capitolo n. 900133 (fondo di riserva per le spese impreviste), rispettivamente di L. 500 milioni e di L. 400 milioni.




Art. 14

Le variazioni di bilancio per l’ anno finanziario 1978, disposte dal precedente art. 13, sono riportate nel bilancio pluriennale 1978- 1981.
Ai sensi del quarto comma dell’ art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per gli esercizi successivi, l’ entita’ della relativa spesa verra’ determinata con legge di bilancio.]





Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 febbraio 1979, n.6.

(2) Legge abrogata dal numero 24) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(3) Articolo così sostituito dall’art. 17 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.
Per opportuno coordinamento, si riporta integralmente anche il testo dell’art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57, relativo al presente articolo:
12. 1. Per rendere possibile la concreta applicazione dei criteri di priorità, stabiliti con gli articoli 17, 22 e 23 della L.R. 14/1998, relativamente agli interventi previsti dalle leggi regionali 3 luglio 1986, nn. 23 e 24, 5 febbraio 1979, n. 13, e per consentire la predisposizione delle graduatorie degli interventi stessi, la data di presentazione delle domande per accedere ai benefici delle succitate leggi è fissata in due scadenze annuali: dal 30 marzo al 30 giugno e dal 30 settembre al 30 dicembre.
2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma è data applicazione ai criteri di priorità di cui agli articoli 17, 22 e 23 della L.R. 14/1998.”.

(4) Sostituisce ai sensi dell’art, 24 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 l’originario primo comma.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.