Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio (1).

Numero della legge: 35
Data: 3 aprile 1990
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1990

L.R. 03 Aprile 1990, n. 35
Promozione della costituzione del Business innovation center Lazio - B.I.C. Lazio (1).


Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di contribuire all'incremento dell'occupazione, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 45 dello Statuto e degli orientamenti espressi dagli organismi comunitari europei tesi a favorire la organizzazione, nelle varie regioni della comunità di centri di imprese di innovazione (Business innovation center - B.I.C.) con lo scopo di stimolare nell'ambito delle competenze regionali di cui all'art. 117 della Costituzione, la nascita di nuove imprese e le iniziative innovative di imprese esistenti, viene promossa la costituzione nella Regione Lazio di una società avente tali scopi denominata <>.


Art. 2
(Struttura societaria)

1. Alla società B.I.C. Lazio, di cui al precedente articolo, partecipa la finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S. S.p.A.), con una quota di maggioranza, nonchè enti pubblici, società di qualsiasi tipo, istituti di credito, associazioni imprenditoriali o altre associazioni (1a).

2. Il B.I.C. Lazio può articolarsi territorialmente individuando bacini di intervento congrui alle finalità indicate nell'art. 1 della presente legge e promuovendo il concorso delle realtà istituzionali ed economiche più importanti a livello locale.


Art. 3
(Scopi societari)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, l'intervento regionale è subordinato alla presa d'atto che la società B.I.C. Lazio preveda nel proprio statuto attività di:
a) ricerca, selezione, aggiornamento e formazione di nuovi imprenditori ed assistenza alla definizione del piano di impresa;
b) assistenza e consulenza di gestione, amministrazione, tecnologia, marketing, finanza;
c) realizzazione e gestione di manufatti dotati di servizi comuni. in cui ospitare nuove imprese e nuove iniziative, svolgendo in tal modo la funzione di <>.
c-bis) attività di assistenza e supporto tecnico-amministrativo alla Regione Lazio in materia di promozione di nuova imprenditorialità e di sostegno all'occupazione (1b).


Art. 4
(Contributi regionali)

1. La Regione sostiene le attività della società B.I.C. Lazio attraverso l'erogazione di contributi per la gestione e per la realizzazione di <> destinati ad ospitare nuove iniziative imprenditoriali.

2. A tal fine la Regione, sulla base di una convenzione, assegna al BIC Lazio un fondo per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) promozione imprenditoriale ed assistenza alle imprese di nuova costituzione
b) realizzazione e gestione di incubatori;
c) interventi finanziari di sostegno per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
d) informazione, orientamento ed assistenza tecnica alla Regione ed agli enti locali del Lazio nella partecipazione ai programmi ed ai progetti dell'Unione Europea in materia di sviluppo locale e di promozione imprenditoriale;
e) attività di assistenza e sviluppo tecnico alla Regione ed altre attività specificatamente richieste dalla Regione Lazio stessa (1c) (2).


Art. 5
(Procedure)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare e delle modalità d'impiego del fondo di cui all'articolo 3, il BIC è tenuto a redigere un programma triennale scorrevole ed un piano annuale di attività.

2. Il programma triennale, che viene aggiornato annualmente in concomitanza con la redazione del piano annuale, indica gli obiettivi e le azioni della società per i successivi tre anni nelle attività di cui all'articolo 3. Contiene, tra l'altro, le previsioni di sviluppo del sistema regionale degli incubatori.

3. Il piano annuale deve essere redatto entro il 30 novembre di ciascun anno per l'esercizio successivo e contiene una dettagliata previsione di spesa per gli interventi previsti per l'esercizio cui si riferisce, in conformità agli indirizzi del piano triennale, indicando analiticamente gli oneri che devono essere coperti con il fondo di cui all'articolo 3. Per gli incubatori, la cui realizzazione deve essere avviata nell'esercizio di riferimento, deve essere indicata la localizzazione, la dimensione, le caratteristiche ed i tempi di realizzazione.

4. L'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro verifica la coerenza del programma triennale e del piano annuale agli indirizzi politici della Regione stessa e la congruità alle norme della presente legge e può richiedere modifiche ai documenti presentati dal BIC.

5. La Giunta regionale approva il programma triennale ed il piano annuale e dispone l'erogazione in favore del BIC delle somme necessarie alla realizzazione degli interventi previsti secondo le modalità fissate dalla convenzione di cui all'articolo 2.

6. Il BIC trasmette entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio un consuntivo delle attività svolte, in conformità al piano annuale dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro, per l'approvazione da parte della Giunta regionale (1d) (2).


Art. 6 (3)
(Norma finanziaria)

1. La dotazione del fondo di cui all’art. 4 della presente legge è stabilita in L. 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1990 è istituito il cap. n. 07020 denominato "Trasferimento per il sostegno delle attività della società B.I.C. Lazio" con lo stanziamento di L. 2.000 milioni.

3. Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo della posta inserita nell’elenco n. 4 del bilancio 1990 corrispondente al cap. n. 29852, elenco n. 4, lettera d) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 1989.



Note:


(1) Pubblicata sul BUR 20 aprile 1990, n. 11.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 17 novembre 1990, n. 45 (S.S. n. 3).

(1a) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(1b) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(1c) Comma sostituito dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(1d) Articolo sostituito dall'art.22, comma 4, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

(2) Con norma di interpretazione autentica l'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 59, ha così disposto:
"12. 1. Gli artt. 4 e 5 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 35, vanno intesi nel senso che i contributi dell'attività della Società BIC-LAZIO possono essere concessi per tutte le attività indicate dall'art. 3 della stessa legge, senza limitazione tra le vie categorie e tra spese in conto gestione e in conto capitale.

2. Il termine "acquisizione" di cui all'art. 5 punto b) della legge regionale n. 35 del 1990, va interpretato nel senso che la realizzazione di "incubatori" può essere effettuata anche attraverso l'acquisizione in affitto o in locazione finanziaria di strutture rese idonee a tal fine con spesa a carico del locatore.

3. Lo stanziamento di cui al capitolo 24104 della legge regionale 4 dicembre 1995, n. 57, è destinato alla copertura dei maggiori costi sostenuti nell'anno 1995 della Società BIC-LAZIO per lo svolgimento delle attività statutarie.".

(3) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa C21901

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.